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	<title>Sandro Aureli Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Compensazione delle spese di giudizio. Obbligo della motivazione nel  giudizio amministrativo d’appello</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:29:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/compensazione-delle-spese-di-giudizio-obbligo-della-motivazione-nel-giudizio-amministrativo-dappello/">Compensazione delle spese di giudizio. Obbligo della motivazione nel  giudizio amministrativo d’appello</a></p>
<p>L’art.92, comma 2°, del cod.proc.civ. è stato modificato, con effetto dal 1 marzo 2006, dall’art.2.co.1° della legge 28 dicembre 2005, n. 263, nei termini che seguono;”se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi , esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare , parzialmente o per intero ,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/compensazione-delle-spese-di-giudizio-obbligo-della-motivazione-nel-giudizio-amministrativo-dappello/">Compensazione delle spese di giudizio. Obbligo della motivazione nel  giudizio amministrativo d’appello</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/compensazione-delle-spese-di-giudizio-obbligo-della-motivazione-nel-giudizio-amministrativo-dappello/">Compensazione delle spese di giudizio. Obbligo della motivazione nel  giudizio amministrativo d’appello</a></p>
<p>L’art.92, comma 2°, del cod.proc.civ. è stato modificato, con effetto dal 1 marzo 2006, dall’art.2.co.1° della legge 28 dicembre 2005, n. 263, nei termini che seguono;”se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi , esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare , parzialmente o per intero , le spese tra le parti.”.<br />
La novità è rappresentata dall’inciso “esplicitamente indicati nella motivazione”, riferito ai giusti motivi che consentono al giudice di compensare le spese tra le parti.<br />
Di conseguenza, a tenore del nuovo art.92 cod.proc.civ. il giudice , ove intenda compensare le spese del giudizio non può più , come sempre fatto fin ora con potere discrezionale non sindacabile, limitarsi a dichiarare l’esistenza di giusti motivi, dovendo essi essere “esplicitamente indicati”.<br />
Sorge  allora la questione dell’applicabilità della nuova disposizione nel processo amministrativo.<br />
Non mi pare ci possano essere dubbi che così  debba essere per il giudizio dinanzi al T.A.R. dove , per le spese del giudizio, “si applicano ……. le norme del codice di procedura civile”,  per effetto del  rinvio dinamico  contenuto nell’ultimo comma dell’art.26 l.n.1034 del 1971.<br />
Lo stesso argomento non  potrebbe, però , essere utilizzato  nel giudizio che si svolge davanti al Consiglio di Stato, perché l’art.29 della legge n.1034 afferma che “Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato”.<br />
Da qui, si giunge  all’art.68 del R.D. 642/1907, per il quale “Le spese possono essere compensate in tutto o in parte , ove concorrano giusti motivi”;si tratta di un testo  analogo a quello dell’art.92 cod.proc. civ. ante modifica in argomento, ma che non è stato modificato espressamente dalla legge  n.263 del 2005.<br />
Sappiano che la compensazione non è un principio generale del diritto processuale; piuttosto è una regola che fa eccezione al principio generale della soccombenza.<br />
Per questa via, non si potrebbe  ritenere applicabile la nuova norma del codice di procedura civile , con conseguente obbligo del giudice amministrativo d’appello, di esporre le ragioni  per le quali ritenga di compensare (in tutto o in parte)  le spese tra le parti.<br />
Si può notare però che ;<br />
-l’art.92, comma 2° è stato frequentemente richiamato nella sentenze del Consiglio di Stato a sostegno della decisione di compensare le spese  tra le parti (Sez.VI , 27.08.02 n.4301;CSI 28.09.01 n. 492;Sez IV 27.11.97 n.1758)<br />
&#8211;  la disciplina della compensazione delle spese , arricchita dalla  nuova norma in esame , determina una maggiore coerenza della stessacon l’art.111 Cost. (“Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati”)<br />
&#8211;  il legislatore ha indirettamente  voluto “richiamare”  il principio della  soccombenza,  per così  contrastare  una certa indulgenza verso  compensazioni delle spese decise sotto il  riparo di “giusti motivi” solo genericamente indicati .<br />
&#8211;  se il giudice amministrativo di primo grado non rispettasse , violando come visto la nuova norma, l’obbligo di indicare esplicitamente i motivi della compensazione , la sua sentenza sarebbe sul punto appellabile e riformabile;dopo di che  sarebbe  incoerente un sistema in cui  il giudice d’appello possa chiudere la propria decisione con la quale accoglie la  censura in argomento , limitandosi  tuttavia ad affermare genericamente la presenza  di giusti motivi , ove intenda compensare tra le parti le spese della lite che si è svolta dinanzi ad esso.<br />
Per quest’ultimo aspetto, vale la pena di aggiungere  che per effetto della nuova norma, la sentenza  di primo grado del giudice amministrativo, è impugnabile per violazione di legge,  anche se solo per il capo relativo alle spese compensate, ove al riguardo manchi l’esplicita indicazione dei motivi di tale scelta.<br />
Nella disciplina precedente, l’impugnazionenon veniva consentita , per la ragione che la compensazione delle spese si  è sempre stata ritenuta espressione del potere discrezionale non sindacabile del giudice.<br />
Ove, invece, avesse motivato, andando  oltre la semplice declaratoria dei  “giusti motivi” , si è sempre  ritenuto possibile  sindacare la motivazione, sia per la palese illogicità che  l’erroneità<br />
Questo tipo d’impugnazione ovviamente è senz’altro possibile  anche  con  la nuova norma.<br />
Se si ritiene applicabile il nuovo art.92 ,co 2°, anche al processo amministrativo d’appello, è  però problematico, nell’ipotesi di violazione della disposizione, trovare una soluzione appagante, noto essendo che le  sentenze del Consiglio di Stato  sono impugnabili solo per motivi inerenti alla giurisdizione. (art.111 Cost.).<br />
E’ forse la consapevolezza di ciò,  a far si che la “prassi” della compensazione delle spese della lite , sorretta unicamente dalla generica affermazione della presenza di  “giusti motivi”, sia  ancora tanto diffusa nelle sentenze  del Consiglio di Stato ?<br />
Se cosi’ fosse, non sembra  se ne possa ricavare un valutazione  positiva.<br />
In primo luogo,  perché la necessità di  motivare  la compensazione della lite , non pare dubbio  possaavere una ricaduta nel senso di  favorire il  “riemergere” del  principio della soccombenza, e per l’effettola significativa riduzione del  non esiguo  numero delle impugnazioni palesemente infondate, che tanto contribuiscono a formare l’arretrato. <br />
 In secondo luogo, perché  ci si deve porre  dal lato della  parte vittoriosa , alla quale,  proprio perché tale,non sembra si possa continuare ancora  oggi a negare , magari impropriamente spendendo  la natura “speciale” del  giudice amministrativo d’appello,  il “diritto” a conoscere i motivi non  soltanto apoditticamente “giusti”, per i  quali non può ripetere le spese  sostenute.  <br />
Dunque, compensazione si, ma almeno con adeguata motivazione , per rispetto e nei limiti  consentiti  del principio della soccombenza.<br />
Se è  questo  il rapporto che deve intercorrere tra la compensazione  e la condanna alla spese della lite , permettetemi di  aggiungere a questo mio  scritto un breve catalogo esemplificativo dei  casiin cui  la  compensazione delle spese di lite  è consentita, e  fuori dai quali ,  il principio della soccombeva  deve poter avere pacifica applicazione.<br />
a)	nella reciproca soccombenza delle parti, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le stesse le spese del presente giudizio (di ambedue i gradi di giudizio)<br />
b)	 Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in primo e secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dì ambedue i gradi di giudizio (tale formula viene utilizzata quando si accoglie l’appello perché ha sbagliato il giudice);<br />
c)	 Nella novità (e o complessità) delle questioni oggetto del presente giudizio, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio (di ambedue i gradi di giudizio).<br />
d)	 Nelle oscillazioni della giurisprudenza sulle questioni controverse il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio (di ambedue i gradi di giudizio).<br />
e)	 Nella vetustà della causa il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese de/presente giudizio (di ambedue i gradi di giudizio).<br />
f)	 Nelle peculiari condizioni soggettive della parte privata il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio (di ambedue i gradi di giudizio), tale formula può essere utilizzata (se del caso con l’opportuna specificazione) in caso di gratuito patrocinio, modestia economica e sociale della parte ricorrente, condizioni di salute o familiari compromesse o penose ecc.</p>
<p>Grazie.</p>
<p>Mi pare che applicando i principi la soluzione possa essere la seguente.<br />
Seil capo della  decisione con il quale sono state compensate le spese tra  le parti  è privo  dellamotivazione ovvero l’argomento utilizzato  è palesementeillogico o erroneo  , non c’è possibilità d’impugnazione , perché le sentenze del C.d.S sono impugnabili per Cassazione solo per difetto di giurisdizione(art.36 l. n.1034) e non per violazione di legge o per omessa , insufficiente, contraddittoria motivazione.<br />
Rimane  la possibilità del ricorso  per revocazione, che in concreto non mi pare possa però riguardare se non  il caso di “quando la decisione sia l’effetto di un errore di fatto, che risulti dagli atti e documenti della causa” (art.395 n.4 cod.proc.civ), se c’è stata cioè motivazione  in fatto (esistente-inesistente;inesistente-esistente) della compensazione.  <br />
Le altre ipotesi di ricorso per revocazione non mi sembrano applicabili.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 21.4.2009)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/compensazione-delle-spese-di-giudizio-obbligo-della-motivazione-nel-giudizio-amministrativo-dappello/">Compensazione delle spese di giudizio. Obbligo della motivazione nel  giudizio amministrativo d’appello</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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