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	<title>Salvatore Mazzamuto Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Salvatore Mazzamuto Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L’AUTONOMIA PRIVATA E LA TUTELA DEL CONSUMATORE IN EUROPA TRA CODICE E COSTITUZIONE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautonomia-privata-e-la-tutela-del-consumatore-in-europa-tra-codice-e-costituzione/">L’AUTONOMIA PRIVATA E LA TUTELA DEL CONSUMATORE IN EUROPA TRA CODICE E COSTITUZIONE</a></p>
<p>1. Partiamo dal cattivo italiano della Comunicazione inviata l’11.10.2004 dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio: “La Commissione non intende proporre un codice civile europeo che armonizzi il diritto contrattuale degli Stati membri e non si deve pensare che questa riflessione metta in qualche modo in discussione le impostazioni</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautonomia-privata-e-la-tutela-del-consumatore-in-europa-tra-codice-e-costituzione/">L’AUTONOMIA PRIVATA E LA TUTELA DEL CONSUMATORE IN EUROPA TRA CODICE E COSTITUZIONE</a></p>
<p>1. Partiamo dal cattivo italiano della Comunicazione inviata l’11.10.2004 dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio: “La Commissione non intende proporre un codice civile europeo che armonizzi il diritto contrattuale degli Stati membri e non si deve pensare che questa riflessione metta in qualche modo in discussione le impostazioni attuali volte a promuovere la libera circolazione attraverso soluzioni flessibili ed efficienti”. Non v’è spazio neppure per una codificazione civile c.d. di settore.<br />
Il legislatore comunitario, in altre parole, non ritiene di far proprio il compito di svelare le assonanze tra i sistemi rilanciandole come cardine del diritto europeo <i>in fieri</i>; piuttosto, continua ad aver di mira precisi obiettivi di riaggiustamento delle regole del mercato (antitrust, <i>intellectual property</i>, tutela del consumatore). <br />
È un legislatore pragmatico che poco si cura delle architetture concettuali e dei raccordi con i diversi sistemi giuridici che procede ad armonizzare. <br />
Nella fase attuale del processo di integrazione giuridica, il diritto civile europeo può costituire soltanto la risultante del grado di uniformazione del diritto comunitario, il quale, mentre ancora si discute di somiglianze e di diversità dei sistemi giuridici nazionali rispetto alla tradizione romanistica, già li sta profondamente modificando.<br />
La scienza giuridica, ove intenda rivestire un ruolo da protagonista nella costruzione del diritto europeo, deve farsi attrice di tale processo di trasformazione tramite laboratori dottrinali centralizzati a livello europeo ed a livello nazionale, deputati, nell’un caso, ad un continuo monitoraggio orizzontale, una sorta di <i>Restatement</i>, di quegli esiti di uniformazione, così come in parte lo sono i<i> Principles of European Contract Law </i>della Commissione Lando, e, nell’altro caso, alla verifica dell’impatto sui sistemi domestici delle normative di recepimento del diritto comunitario. Ma probabilmente non può azzardare nulla di più.<br />
Non si è, infatti, in presenza di un vuoto da colmare con improbabili schemi concettuali, quali che siano i serbatori extraordinamentali da cui attingerli. Del resto ormai, come in musica, il repertorio dei suoni si è del tutto disvelato e si tratta solo di variazioni sul tema.<br />
Il rischio di una codificazione – <i>id est</i> ricivilizzazione – del diritto europeo costruita a tavolino è quella di procedere alle inevitabili e necessarie generalizzazioni ed astrazioni, senza le quali sarebbe impossibile configurare un diritto civile comune codificato, adottando innanzitutto a pietre angolari <i>rationes</i> mercantili che il legislatore comunitario non ha per nulla considerato universali e forzando così o precorrendo o annullandone altre, che forse sarebbe meglio affidare a quella stessa supposta saggezza (e capacità metodica di forgiare regole a ridosso della materia da disciplinare) del medesimo legislatore comunitario.<br />
I vari progetti di codificazione, quali, ad esempio, i <i>Principles </i>ed il Codice Gandolfi, come spesso accade in quegli intenti codificatori che si manifestino precocemente rispetto al movimento reale di trasformazione dei rispettivi sistemi, possono costituire, in altre parole, delle autentiche “fughe in avanti”.</p>
<p>2. La neonata Costituzione europea in punto di autonomia privata non appare per nulla più prodiga delle Costituzioni dei Paesi membri. Di recente Paolo Grossi l’ha addirittura imputata di giacobinismo, ossia di quel riduzionismo legalistico che impedisce il fluire spontaneo e plurale dell’esperienza giuridica[1]. Prima di approdare ad una tale accusa è opportuno tuttavia saggiare più analiticamente il grado di povertà contenutistica della Carta fondamentale.<br />
A tal fine, è certamente significativa la formulazione dell’art. II-75 della Carta: «è riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali». E nulla più. Ed è ancora più significativo che con riguardo al consumerismo – una delle bandiere dell’azione comunitaria – l’art. II-98 si limiti a prevedere che: «nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori».<br />
Ad una lettura superficiale, quindi, la Carta europea – in questo come in numerosi altri campi – sembra ben lontana dal dettare regole immediatamente precettive, diffondendosi in formulazioni di principio talmente generali e, verrebbe da dire, generiche, da poter essere riempite dei contenuti più vari.<br />
Se ciò fosse vero del tutto, le linee di tendenza del quadro giuridico-economico europeo, con particolare riguardo al funzionamento del mercato ed alla protezione dei consumatori, dovrebbero ricavarsi integralmente dalle discipline vigenti sia a livello comunitario sia a livello municipale, salvo a verificare poi se e in che misura la Carta europea sia in grado di infondere un nuovo <i>élan</i> interpretativo.<br />
Una prima smentita proviene, tuttavia, dalla disciplina della concorrenza, ove qualche indicazione in più è offerta dalla III parte della Carta, che si indirizza alle politiche ed al funzionamento dell’Unione, e, in particolare, dagli artt. III-161 e ss., che formano la sottosezione 1 («regole applicabili alle imprese») della sezione 5 («regole di concorrenza»), i quali riproducono pedissequamente i «vecchi» art. 81 e 82 del Trattato, dedicati, com’è noto, al diritto delle intese e degli abusi di posizione dominante. Tale parte della Carta – a mio avviso – contribuisce già ad arricchire di contenuto il tenore laconico degli artt. II-75 e II-98.<br />
Una robusta iniezione contenutistica proviene poi dall’art. II-114 della Carta che positivizza nel solito cattivo italiano il divieto di abuso del diritto, a mente del quale: «Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta»; nonché dal riconoscimento del principio di solidarietà, al quale è dedicato l’intero Titolo IV della Parte II. <br />
L’abuso del diritto, l’idea di mercato regolato ed il primato della concorrenza, il richiamo alla protezione del consumatore costituiscono le nuove «formule magiche» di rango costituzionale europeo che si sovrappongono a quelle della nostra tradizione costituzionale (la funzione sociale della proprietà, l’utilità sociale dell’iniziativa economica etc.) con un’importante distinguo: la promozione della giustizia sociale e la coesione economica, sociale e territoriale vengono indicati tra gli obiettivi dell’Unione ma in posizione subordinata rispetto alla prioritaria costruzione di una “economia sociale di mercato fortemente competitiva”.<br />
Se ne ricava un quadro in cui <i>mutatis mutandis</i> compaiono nuovi referenti normativi di livello apicale che incarnano una nuova dialettica, ma al contempo confermano il riconoscimento del valore per l’appunto costituzionale dell’autonomia privata e dei limiti cui la medesima è assoggettata[2].</p>
<p>3. A ben vedere i rilievi prima svolti trovano un preciso riscontro nell’odierno quadro del diritto di origine comunitaria, ed infatti in buona parte delle direttive, al di là di tante declamazioni retoriche di stampo consumeristico, si può cogliere una sorta di funzionalizzazione dell’agire del singolo, sia esso consumatore o impresa debole, ad un interesse pubblico più generale, che è la regolazione del mercato[3], inteso non in senso economicistico, come mero <i>ordo naturalis</i>, ma in senso giuridico costruttivistico, come <i>ordo legalis</i>, conformato cioè dalle regole del diritto positivo: una funzionalizzazione che a sua volta implica una torsione e, in certa misura, una riscrittura degli strumenti tradizionali dell’autonomia privata, che vengono riutilizzati per raggiungere finalità eccentriche o, comunque, ultronee rispetto agli interessi delle parti.<br />
Non a caso, le diverse direttive comunitarie succedutesi nel tempo appaiono sempre più ispirate alla comune <i>ratio</i> di regolare il mercato e di razionalizzarlo a partire dal basso, ossia sin dalla contrattazione individuale. Emblematica è la nuova disciplina della vendita di beni di consumo dalla quale emerge, tra i vari e molto rilevanti aspetti, come l’acquirente venga elevato ad agente della razionalità del mercato nel momento stesso in cui gli viene imposto di esperire, in prima battuta, i rimedi volti al ripristino della conformità del bene è un ruolo, questo, che, in termini strettamente economici, può essere ben giocato dai consumatori, ovverosia dall’ultimo anello della catena produttivo distributiva, piuttosto che dalle imprese[4].<br />
Sotto tale angolo prospettico, va anzi criticata, per eccesso di generalizzazione e concettualizzazione, la recente scelta del legislatore tedesco, il quale, profittando della tanto attesa <i>Schuldrechtsmodernisierung</i> per incorporare la direttiva sulla vendita di beni di consumo all’interno del diritto generale delle obbligazioni, sembra averne tradito l’ispirazione, almeno nella misura in cui ha elevato a criterio generale della vendita di cose mobili la gerarchizzazione dei rimedi, prescindendo dalla qualità delle parti ed estendendola dai rapporti tra consumatori e professionisti persino ai rapporti <i>business to business</i>.<br />
Una siffatta promozione delle <i>rationes</i> della norma speciale a fondamento di una regola generale non solo ha smentito sul punto la Convenzione di Vienna che espressamente prevede l’alternatività tra rimedi specifici e risarcitori nei rapporti tra professionisti (artt. 45 ss. Convenzione di Vienna 11 aprile 1980); ma ha finito altresì col caricare i rapporti tra professionisti delle lungaggini proprie dei rimedi dell’adempimento specifico o della correzione dell’inadempimento inesatto o della sostituzione del bene, impedendo quindi un pronto ricorso al mercato in caso di violazione dell’impegno contrattuale e comprimendo, in definitiva, le potenzialità di profitto imprenditoriale.<br />
Il vero è che il compito di moralizzare per la via della gerarchizzazione dei rimedi la condotta del venditore, impedendogli il <i>commodus discessus</i> della monetizzazione del danno, può essere plausibilmente addossato al consumatore, poiché questi persegue l’acquisizione del valore d’uso del bene compravenduto; mentre nei rapporti <i>business to business</i>, l’analoga finalità può essere raggiunta per altre vie quali ad esempio quelle tracciate dalla disciplina <i>antitrust</i>, dalla normativa a contrasto della concorrenza sleale, dall’abuso di dipendenza economica che presuppongono, tuttavia, un maggiore disvalore delle condotte e mettono in campo tecniche di tutela più complesse.<br />
La critica appena mossa all’indebita estensione operata dal legislatore tedesco non si muove solo su questo piano specifico: essa ha sullo sfondo, invece, un più generale dissenso rispetto alla logica, cui oggi molti interpreti aderiscono, che eleva il consumatore a beneficiario esclusivo degli interventi di protezione. In realtà, nella vendita di beni di consumo come in campi analoghi, il consumatore è individuato dal legislatore comunitario come il soggetto più adeguato – perché portatore di un interesse <i>diretto</i> – alla messa in opera di quell’apparato normativo fatto di diritti rimedi e tutele che è volto anche a conformare giuridicamente il mercato[5]. Ci si passi l’espressione un po’ brutale, ma sembra che il consumatore, rispetto al complesso ordito del legislatore comunitario, sia più un mezzo che un fine esso stesso: l’agente della rivoluzione, insomma, assoldato a sua insaputa al servizio del Re di Prussia. Nel caso di specie, la grande distribuzione che sola può assicurare un efficiente servizio post-vendita.<br />
Il consumatore sceglie i beni da acquistare e le sue decisioni finiscono per incidere e per condizionare la formazione dell’offerta e le dinamiche concorrenziali tra gli operatori commerciali. Per tale ragione, sgombrando il campo da ricostruzioni teoriche in chiave paternalistica e filoprotezionistica, la Corte costituzionale nella sentenza n. 469 del 22 novembre 2002 ha escluso che l’art. 1469 bis c.c. on materia di clausole abusive contrasti con i principi costituzionali, nella parte in cui non equipara al consumatore le piccole imprese e quelle artigiane, e ha individuato la ratio della normativa a tutela del consumatore non tanto nell’esigenza di protezione del contraente debole, quanto nell’esigenza di impedire gli atti che alterino il dinamismo concorrenziale[6]. Così, il consumatore non è tutelato perché soggetto debole del rapporto giuridico, ma in quanto promotore di un determinato atto di consumo che influenza e condiziona il mercato. <br />
Se così è, la vaghezza della formula di nuovo conio nella Carta europea “è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori” lungi dal rappresentare l’acme di un giacobinismo consumeristico – uso come metafora la provocazione di Paolo Grossi &#8211; si potrebbe leggere come un consapevole rinvio alla costituzione materiale forgiata dal diritto di derivazione comunitaria che per l’appunto si va spostando lentamente dal puro protezionismo del consumatore quale soggetto debole ad un più sofisticato utilizzo della sua figura a fini di governo del mercato.<br />
Un tale cambiamento di ottica non è senza conseguenze sulle tecniche di compressione della privata autonomia. Fa capolino, ad es., l’inderogabilità assoluta, del resto già sperimentata in Italia in campi un tempo riservati al <i>favor</i> del soggetto debole e tradizionalmente muniti, quindi, della sola inderogabilità <i>in peius</i>: si ricordi ad es. il taglio della scala mobile nel diritto del lavoro che tanto scalpore fece negli anni ´70. È solo tramite l’inderogabilità assoluta e la sua forza conformatrice dell’agire dei soggetti privati che il legislatore può perseguire un obiettivo di carattere generale – un certo assetto del mercato – a suggello del quale vengono posti la tutela in natura dell’interesse specifico del compratore e la prevalenza accordata alla causa di consumo sulla tradizionale funzione di scambio della compravendita. Fa capolino anche l’accoppiata inderogabilità assoluta della disciplina e disponibilità dei suoi effetti tipica nella nostra tradizione codicistica della prescrizione[7]. Invero, la disponibilità degli effetti riguarda il singolo caso concreto e scongiura che le regole sulla vendita di beni di consumo si trasformino in una “gabbia normativa” per il compratore.<br />
Il binomio interesse individuale-interesse sovraindividuale, non appare del tutto estraneo neppure alla diversa tecnica delle c.d. nullità di protezione, connotate dalla relatività, ma rilevabili d’ufficio, ancorché nel solo interesse del contraente debole, come testimonia la disciplina delle clausole abusive (art. 1469-<i>quinquies</i>, comma 3, c.c.).<br />
Il discorso sin qui svolto può anche estendersi alla retorica, non meno <i>à la page</i>, della tutela dell’impresa debole: il redivivo tema degli obblighi a contrarre – di cui oggi si torna tanto a discutere &#8211; ne è un eclatante esempio[8]. Nata nel segno del non mercato, come contrappeso giuridico all’assenza legale di concorrenza sul mercato, la dottrina del <i>Kontrahierungszwang </i>si è prestata, in tempi più recenti, a letture assolutamente opposte volte a favorirne un recupero in chiave rimediale nel segno della tutela della concorrenza.<br />
Penso soprattutto alla c.d. <i>essential facility doctrine</i>, o dottrina delle infrastrutture essenziali, alla cui stregua le autorità <i>antitrust</i> sanzionano il rifiuto di contrattare opposto dall’impresa dominante a chi necessiti di un bene da essa detenuto, e spesso anche protetto da diritti di proprietà intellettuale, per esercitare la propria attività d’impresa. Anche qui, tuttavia, l’individuazione dell’impresa debole come soggetto meritevole di protezione mi sembra reggersi sui medesimi presupposti poc’anzi indicati: ovverossia sulla scelta di ergere il soggetto portatore di un interesse diretto ed immediato a tutore di quell’ordine giuridico- economico disegnato dalla scelta politica<i> </i>operata <i>in apicibus </i>del legislatore comunitario. Anche qui, di conseguenza, si potrebbe dire che l’impresa debole sia un mezzo e non un fine in se stessa.<br />
Penso anche alla posizione dominante la quale è colpita dal diritto comunitario se ed in quanto pregiudichi il commercio gli tra Stati membri, mentre non può dirsi che venga repressa in generale l’assunzione da parte degli imprenditori di una posizione dominante in sé considerata, quand’anche sia il risultato di atti leciti di concentrazione o di sviluppo interno, perché in tale ipotesi la sanzione condurrebbe all’inevitabile effetto collaterale di distorcere il mercato, compromettendo l’iniziativa economica privata; semmai il divieto riguarda lo sfruttamento abusivo che l’impresa possa fare della posizione dominante, attraverso, ad esempio, l’imposizione di prezzi di acquisto delle merci in misura sproporzionata o attraverso azioni di disturbo della concorrenza per ostacolare imprese che operano nello stesso ramo. <br />
Pertanto, la logica del divieto non risponde a finalità di giustizia sociale, perché altrimenti il legislatore comunitario avrebbe dovuto negare a monte la posizione dominante, in quanto produttrice di disuguaglianza economica, ovvero avrebbe dovuto contrastarla a posteriori attraverso severe misure di intervento pubblico. <br />
Invece, l’acquisizione di una posizione dominante da parte di un’impresa non è contrastata se non determina ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, perché il divieto non riguarda la concentrazione di ricchezza o la creazione di una maggiore forza contrattuale da parte di alcuni soggetti imprenditoriali, quanto l’eventuale turbamento del mercato, quindi è sanzionato l’abuso e non l’esistenza di una posizione dominante.<br />
Alla medesima conclusione mi pare possa giungersi con riguardo all’abuso di dipendenza economica: un istituto salutato con favore un po’ acritico da quegli interpreti che vi hanno intravvisto una regola generale di protezione del soggetto debole nei rapporti interimprenditoriali e che si presta invece, in un ottica più rigorosa, a letture che ne evidenzino la strumentalità rispetto al raggiungimento di più generali obiettivi macroeconomici espressi dalla costituzione economica europea e, nella specie, la tutela della c.d. concorrenza dinamica[9]. <br />
La Costituzione europea e il diritto di origine comunitaria non forniscono, in verità, indicazioni di sorta circa la necessità di un principio generale di giustizia contrattuale per il perseguimento di tali obiettivi di <i>policy</i>, che si tradurrebbe nell’individuazione di limiti all’autonomia privata talmente stringenti da sconfinare nel dirigismo di una politica dei prezzi. <br />
Se l’obiettivo è di garantire la concorrenza nel mercato, il controllo a monte delle private pattuizioni non può che essere a maglie più larghe così da inibire soltanto le pratiche macroscopicamente contrarie al buon costume economico o indiscutibilmente distorsive: come accade, per un verso, con gli istituti per così dire di etica civile del mercato quali la rescissione per lesione enorme o per stato di pericolo e, per altro verso, con il divieto di intese restrittive della concorrenza e l’abuso di posizione dominante.<br />
L’abuso di dipendenza economica finirebbe, allora, per costituire un’anomalia se dislocato a monte del rapporto contrattuale, come pure il tenore letterale della norma non esclude (vedi l’art. 9 della l. 18 giugno 1998, n. 192), giacché in tal modo si finirebbe proprio con il postulare un pieno controllo giudiziale del contenuto contrattuale: ma qui soccorre l’interpretazione sistematica. Neppure nei rapporti contrattuali tra professionisti e consumatori, malgrado l’incisività della disciplina delle clausole abusive, si è giunti a sindacare l’equilibrio economico dell’affare se è vero che a mente dell’art. 1469<i>-ter</i>, comma 2, c.c. «la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile». <br />
È plausibile approdare, piuttosto, ad un’interpretazione restrittiva dell’abuso di dipendenza economica quale rimedio contro la degenerazione a valle di rapporti già instaurati. La prevenzione del rischio di estorsioni nello svolgimento del rapporto, che prescindono dalla correttezza o meno della trattativa primigenia e tipicamente si producono a causa dell’instaurazione del rapporto negoziale quale che sia l’originario contenuto di esso, favorisce il ricorso ad investimenti personalizzati ma difficilmente riconvertibili che rappresentano comunque un vantaggio competitivo ed assolvono, quindi, ad una funzione oggettiva di stimolo concorrenziale, senza con ciò sconfinare in un improbabile controllo totalizzante della giustizia contrattuale tra imprenditori.<br />
Proviamo a sfatare un altro mito a sfondo protezionistico e solidaristico. <br />
Il potere di controllo del giudice sul contenuto del contratto sembra trovare un significativo ampliamento con l’art. 7, comma 3, del d.lgs.vo 2002 n. 231 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e nel segno della giustizia sociale.<br />
L’art. 7 suddetto dispone che: il giudice, anche d’ufficio dichiara la nullità dell’accordo che risulti “gravemente iniquo in danno del creditore” e, avuto riguardo all’interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione ed ai rapporti commerciali tra le parti, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell’accordo. <br />
Più esattamente si dovrà considerare iniquo l’accordo che, in assenza di ragioni oggettive, abbia il principale obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l’accordo con il quale un imprenditore impone ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento che gli sono concessi. <br />
Lo spirito della disciplina richiamata non è quello di comprimere l’autonomia privata, ma quello di sanzionare eventuali abusi, assicurando certezza nell’adempimento delle obbligazioni. <br />
Il creditore non viene tutelato nel suo interesse individuale, ma in vista di un obiettivo più generale: la riduzione dei rischi delle operazioni transfrontaliere rispetto a quelle interne, così da ostacolare l’indiscriminata proliferazione di regole dal contenuto più vario ma potenzialmente discorsive della concorrenza. <br />
La ratio della disciplina in discorso è ancora una volta individuabile nell’efficienza del mercato e non in generiche istanze di giustizia sociale: il creditore e non più il debitore, come nel tradizionale favor debitoris, è la parte per così dire debole del rapporto obbligatorio costretta ad accettare tempi lunghi di pagamento ovvero interessi moratori privi in concreto di finalità deterrenti. <br />
Ma perché aggiungere qui al supposto protezionismo anche il paternalismo della rilevabilità d’ufficio? Proprio perché &#8211; come dicevamo prima &#8211; qui campeggia innanzitutto una finalità pubblica quella di garantire“la certezza” dei pagamenti e di escludere dal mercato chi non sia in grado di assicurare i parametri minimi per la ricostruzione di un sistema basato su regole concorrenziali non fittizie. <br />
La previsione giudiziale di un tasso di interesse moratorio più elevato costituisce un deterrente per l’impresa che vuole approfittare della sua posizione di favore per imporre ingiusti termini di pagamento, ma al contempo consente di colpire l’impresa in crisi, incapace di restare nel mercato, quando il suo comportamento alteri il dinamismo concorrenziale, indebolendo la controparte che versa in normali condizioni economiche.<br />
Il giudizio sulla legittimità delle clausole in danno al creditore è rimesso alla valutazione di parametri predeterminati che dimostrano l’intento del legislatore di ancorare l’applicazione delle norme nel quadro più ampio della costruzione di un modello di mercato omogeneo senza contraddizioni e distorsioni interne. <br />
Se tra due imprenditori si è consolidato nel tempo un accordo che fissa tempi di pagamento più lunghi rispetto ai termini legali fissati dal legislatore con il d.lgs. 231/2002, non può configurarsi alcun abuso perché lo spirito della normativa non è quello di limitare l’autonomia privata, e l’intervento del giudice sarà giustificato soltanto quando le differenti modalità di pagamento siano reiterate nel tempo senza che vi siano ragioni oggettive. </p>
<p></p>
<p>_________________</p>
<p>[1] P. Grossi, <i>Le molte vite del giacobinismo giuridico (ovvero: la «Carta di Nizza», il progetto di «Costituzione Europea» e le insoddisfazioni di uno storico del diritto)</i>, Jus, 2003, 405 s.<br />
[2] Cfr. quanto ebbe a scrivere in anni ormai lontani sui rapporti tra l’art. 1324 c.c. e l’art. 41 della nostra Costituzione repubblicana G. Benedetti, <i>Negozio giuridico e iniziativa economica privata</i>, Il diritto comune dei contratti e degli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale. Studi (Napoli 1991), 97 s. : «Il dettato dell’art. 1324 c.c., rettamente inteso, si inquadra con assoluta armonia nel sistema e innanzitutto nel disegno della <i>Carta costituzionale</i>. Come è ormai a tutti noto, secondo la dottrina più moderna e la stessa Corte costituzionale, tutele e limiti previsti dall’art. 41 Cost. non vanno ridotti all’espressione più vistosa dell’iniziativa economica privata che si realizza nell’<i>impresa</i>, ma sono estesi più in generale all’<i>autonomia del privato</i> e allo strumento che ne costituisce la sua esplicazione. Il quale, dunque, trova non indiretta, come si diceva una volta, ma <i>diretta</i> previsione e tutela nella nostra Costituzione».<br />
[3] V. già per una felice intuizione in tal senso proprio G. Benedetti, <i>Tutela del consumatore e autonomia contrattuale,</i> Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, 21 s.<br />
[4] S. Mazzamuto, <i>Equivoci e concettualismi nel diritto europeo dei contratti: il dibattito sulla vendita di beni di consumo</i>, Europa dir.priv., 2004, 1036 s.<br />
[5] Cfr. Mazzamuto, <i>Equivoci e concettualismi </i>cit., 1040 s.<br />
[6] Vedi Corte cost. 22-11-2002 n. 469, Foro it., 2003, I, 340, con nota di A. Plaia, <i>Nozione di consumatore, dinamismo concorrenziale e integrazione comunitaria del parametro di costituzionalità</i>.<br />
[7] Sul punto v. più diffusamente Mazzamuto, <i>Equivoci e concettualismi</i> cit., 1082 s.<br />
[8] Su cui, di recente, L. Nivarra, <i>L’obbligo a contrarre e i </i>Principles of European Contract Law, Il contratto e le tutele.; C. Osti, <i>Nuovi obblighi a contrarre</i> (Torino 2003); V. Meli, <i>Rifiuto di contrattare e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario</i> (Torino 2003).<br />
[9] Cfr. R. Natoli, <i>L’abuso di dipendenza economica</i> (Napoli 2004), passim.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautonomia-privata-e-la-tutela-del-consumatore-in-europa-tra-codice-e-costituzione/">L’AUTONOMIA PRIVATA E LA TUTELA DEL CONSUMATORE IN EUROPA TRA CODICE E COSTITUZIONE</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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