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	<title>Rosario Ferrara Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Rosario Ferrara Archivi - Giustamm</title>
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		<title>QUALITA’ DELLA REGOLAZIONE E PROBLEMI DELLA MULTILEVEL GOVERNANCE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/qualita-della-regolazione-e-problemi-della-multilevel-governance/">QUALITA’ DELLA REGOLAZIONE E PROBLEMI DELLA MULTILEVEL GOVERNANCE</a></p>
<p>Quando si affrontano le problematiche connesse della codificazione, della semplificazione e della qualità delle regole è verosimilmente opportuno – e forse necessario- prendere le mosse da un antico e ricorrente interrogativo, il quale presenta sempre una pur relativa utilità per comprendere l’ampiezza ed il valore dei fenomeni che si passano</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/qualita-della-regolazione-e-problemi-della-multilevel-governance/">QUALITA’ DELLA REGOLAZIONE E PROBLEMI DELLA MULTILEVEL GOVERNANCE</a></p>
<p>Quando si affrontano le problematiche connesse della codificazione, della semplificazione e della qualità delle regole è verosimilmente opportuno – e forse necessario- prendere le mosse da un antico e ricorrente interrogativo, il quale presenta sempre una pur relativa utilità per comprendere l’ampiezza ed il valore dei fenomeni che si passano in rassegna: <i>cui prodest</i>? Ossia, se mi è consentito di meglio precisare tale punto di vista: ma a vantaggio di chi, di quali categorie di soggetti, una buona codificazione di norme preesistenti, e così una più significativa e risolutiva semplificazione delle regole e l’implementazione della qualità delle norme saranno, in definitiva, auspicate ed eventualmente realizzate?<br />
E’ fin troppo facile rispondere che ogni cittadino ed ogni gruppo sociale organizzato ritraggono, senza dubbio, un consistente valore aggiunto da una più elevata qualità (tecnica e linguistica) delle regolazioni normative; ne trae profitto il valore antico, e non rinunciabile, della certezza del diritto, ad esempio, e questo solo già sospinge ad approvare incondizionatamente ogni iniziativa volta a migliorare la qualità delle regolazioni.<br />
E non solo, ovviamente, in quanto se si pone l’accento sulla semplificazione, sulla semplificazione normativa che dovrebbe essere foriera di quella amministrativa, ancora una volta ci si trova dinanzi ad un valore sicuramente condiviso, ed anzi ad un’aspettativa che accomuna singoli e gruppi sociali organizzati, soggetti privati e pubblici, secondo linee di sostanziale indifferenza.<br />
D’altro canto, la buona qualità delle norme si riflette, fra l’altro, nella loro capacità di “tenere” e soprattutto di durare nel sistema, secondo l’esempio offertoci, fra l’altro, dalle ormai vetuste leggi di unificazione (a cominciare dalla celeberrima l.20 marzo 1865, n.2248, Allegato E).<br />
In quanto fin qui detto si rinvengono, certamente, consistenti margini di verità, o comunque il discorso appare sicuramente avviato, per la maggioranza dei lettori, sui binari giusti e, soprattutto, con esiti prevedibili, pressoché scontati e condivisibili.<br />
Solo che siffatta impostazione – tanto semplice, ed anzi semplificante, quanto generale e persino generica- corre il rischio di celare alcuni profili problematici, e forse quelli di maggior peso e rilievo.<br />
Se infatti si passa da una presentazione puramente ricognitiva, e per l’appunto semplificante, dei problemi sul tappeto a tentare di perimetrarli e dimensionarli in modo più corretto, ci si avvede che la codificazione e la semplificazione in funzione della qualità delle regole, di cui giustamente tanto si parla e verso cui non meno comprensibilmente si aspira, hanno, in quanto problemi ed in quanto obiettivi di cui gli ordinamenti complessi debbono farsi carico, la loro naturale e sin troppo logica ambientazione nel mercato, ossia nel mondo dell’impresa moderna. E cioè: è il nuovo “ordine giuridico del mercato”(N.Irti) che postula, ed anzi fortemente richiede, regole di massima semplicità e di elevata razionalità in funzione del perseguimento di obiettivi di risultato e di <i>performance </i>ad opera delle imprese sui mercati europei e, soprattutto, internazionali.<br />
In questo senso, le codificazioni e la semplificazione, in vista di una rinnovata qualità della regolazione, hanno come immediati destinatari, e come fruitori sensibili, il mondo del mercato e delle imprese; in modo così evidente (e persino incontestabile) da apparire nulla più che un luogo comune – quasi una massima di comune esperienza, apprezzabile anche soltanto sul piano descrittivo- l’affermazione di Confindustria per la quale: “la vera semplificazione è data dalla qualità della regolazione normativa”. E &#8211; si può forse aggiungere- la buona qualità della regolazione normativa è <i>l’unica </i>semplificazione possibile, in difetto della quale ogni progetto di semplificazione amministrativa (dall’accelerazione dei procedimenti sino alla loro radicale soppressione perché sostituiti da atti di iniziativa del privato, sul modello della dichiarazione di inizio d’attività) è probabilmente destinato a clamoroso fallimento.<br />
Se questo è vero, mi sembra allora plausibile delineare un ulteriore passaggio: l’enfasi, e comunque il vincolo di scopo, con cui sono talora evocati gli imperativi della semplificazione, soprattutto in virtù di una più elevata qualità della regolazione normativa (specialmente nei documenti di fonte OCSE), ci conducono, impercettibilmente quanto inesorabilmente, ad affrontare le problematiche della globalizzazione. E di una globalizzazione – lo osservo in modo davvero incidentale e sommesso- che si presenta come una fenomenologia complessa, con molte facce e moltissimi angoli, ma di cui appaiono comunque palesi alcuni punti fermi. L’insofferenza del Mercato nei confronti delle istituzioni pubbliche di comando e di regolazione, in primo luogo, di cui viene coerentemente predicato (a tutto concedere!) un ruolo meramente arbitrale e, inoltre, la naturale tensione del Mercato medesimo ad organizzarsi e attrezzarsi per proprio conto, secondo un fondamentale principio di autonomia che si esprime, fra l’altro, nella straordinaria riviviscenza di una gigantesca e financo straordinaria <i>lex mercatoria</i>, fonte di vera e propria autolegittimazione dell’economia e degli scambi nel mondo villaggio globale.<br />
Tali problematiche sono ben note ai giuristi (<i>ex multis</i>: N.Irti; M.R. Ferrarese; S.Cassese; U.Allegretti; P.G. Monateri; R.Ferrara, ecc.), e su di esse, pertanto, non mi soffermo.<br />
E’ tuttavia opportuno evidenziare un dato di fondo, a mio avviso particolarmente rilevante nel contesto dei discorsi che si vanno facendo, collocandolo nella sua più giusta dimensione: se le tematiche della codificazione e della semplificazione, in funzione della qualità della regolazione, si innestano sugli scenari fluidi e indeterminati della globalizzazione, allora non ci si può non misurare con gli interrogativi e con le domande (spesso senza risposta) posti dalla <i>governance </i>e, segnatamente, dalla <i>multilevel governance</i>, a cominciare dallo storico antagonismo che oppone questa stessa al più antico e tradizionale concetto di <i>government</i>. <br />
Il punto di riferimento obbligato è sicuramente rappresentato dal famoso Libro bianco della Commissione europea (COM (2001) 428 def./2) sulla <i>governance </i>europea nonché da più recenti atti di fonte comunitaria (ad esempio, dal <i>Report on european governance 2003-2004</i>), ma è forse da un più sintetico documento che appare agevole trarre indicazioni di massima capaci di evocare in modo suggestivo – ed esaustivo- le linee più generali del dibattito in corso, anche per i suoi profili più delicati e preoccupanti e, principalmente, per i suoi agganci sensibili con ogni discorso focalizzato intorno ai problemi della qualità della regolazione.<br />
E si tratta, a mio modo di vedere, della risoluzione del comitato consultivo SEE (Spazio economico europeo) del 26 giugno 2002 <i>Sulla</i> <i>“governance”e la responsabilità sociale delle imprese</i>.<br />
Alcuni passi della suddetta risoluzione mi sembrano davvero fondamentali per comprendere appieno le coordinate reali del dibattito e, soprattutto, per cogliere il <i>continuus process</i> nel quale si collocano, orizzontalmente, globalizzazione, <i>governance</i>, e qualità della regolazione.<br />
2.1.“<i>Negli ultimi decenni la globalizzazione dei mercati ha comportato dei cambiamenti nel modo di gestire la società. In sintesi, il sistema di governo di stampo parlamentare è stato in parte soppiantato da una governance basata sugli accordi. Si tratta di un’evoluzione evidente a tutti i livelli: locale, regionale, nazionale, europeo e mondiale.<br />
</i>2.2. <i>Il governo è la forma classica della gestione statale, basata su una gerarchia istituzionale e su un sistema di norme e regolamenti. La governance è una forma di gestione in cui gruppi o singoli individui provenienti da varie istituzioni, organizzazioni, organi o imprese a vari livelli collaborano in rete, nel quadro di un partenariato pubblico e privato. Sulla base di un dialogo, di trattative e della contrattazione collettiva vengono conclusi accordi e stipulati contratti che costituiscono il quadro di riferimento essenziale del futuro processo decisionale.<br />
</i>2.3…<br />
2.4. <i>La governance basata sugli accordi aggira in parte il tradizionale sistema democratico parlamentare, noto in Europa a partire dal secolo scorso. Sempre più spesso le società sono gestite sulla base di contratti giuridici, come mostrano il diritto comunitario e il controllo esercitato dalla Commissione europea.<br />
</i>2.5. <i>Secondo gli studiosi il 1992 ha segnato la fine del concetto tradizionale di democrazia, con il passaggio dal sistema di governo nazionale alla governance negoziata e basata sugli accordi. Nell’ultimo decennio si è assistito alla transizione da un sistema costituzionale in cui dominavano i parlamenti nazionali ad un sistema di governance regolamentare internazionale di stampo collaborativo e associativo…”</i>.<br />
Non insisto ulteriormente in questa fin troppo lunga citazione, in quanto i brani sin qui riportati paiono più che sufficienti a mettere in luce i termini effettivi e reali delle problematiche che siano chiamati ad affrontare, soprattutto per le loro visibili interdipendenze. <br />
La globalizzazione sta alle strumentazioni pattizie e negoziali in una relazione di intima corrispondenza biunivoca, nel senso che il metodo della negoziazione è in funzione della mondializzazione e questo stesso metodo, sicuramente connotato dalla consensualità, è prodromico di più elevati risultati apprezzabili sul piano dell’efficienza e dell’efficacia delle scelte. E, dunque, anche sul terreno della qualità della regolazione, della buona regolazione normativa.<br />
D’altro canto, l’implementazione del metodo del consenso, della negoziazione e delle strumentazioni pattizie (in luogo del profilo naturalmente “autoritario” che presenterebbe la legge formale) risponde appieno alla domanda di buona regolazione che ci proviene dalle raccomandazioni dell’OCSE in materia di <i>regulatory quality</i>, domanda di buona regolazione che postula, fra l’altro, obiettivi di risultato apprezzabili sul piano della trasparenza e su quello della flessibilità.<br />
E, quale regolazione sarà migliore di quella che sia stata previamente negoziata, in tutto o in parte, configurandosi, in questo modo, come partecipata, e dunque trasparente (e non discriminatoria)? E non apparirà– tale regolazione- come sicuramente contrassegnata da intrinseca flessibilità, per il sol fatto di essere stata, in tutto o in parte, negoziata, contrattata, essendo poi, con questo stesso metodo, agevolmente modificabile, in relazione alle mutate condizioni di fatto, a nuovi bisogni od emergenze che debbano essere fronteggiati?<br />
Le risposte a queste (buone) domande non sono affatto semplici e, innanzitutto, non riescono sempre a sottrarsi agli inevitabili pregiudizi “ideologici”, originati dalla peculiare “visione del mondo” che ogni studioso ritiene, del tutto legittimamente, di poter incarnare e soprattutto proporre e rappresentare. E, quando si proceda, anche del tutto inconsapevolmente, leggendo i fenomeni sociali con “gli occhiali deformanti dell’ideologia”(M.Nigro), si corre il rischio di imboccare un percorso cieco, con il rischio di naufragare in un vero e proprio porto delle nebbie senza affidabili via di uscita.<br />
Cercherò, pertanto, nei limiti del possibile, di privilegiare un taglio meramente descrittivo, lasciando al lettore ogni eventuale suggestione a carattere assertivo.<br />
E, del tutto descrittivamente, mi sembra pacificamente accertato che i procedimenti decisionali di <i>multilevel governance</i>, volti a governare e gestire i processi della mondializzazione, siano ispirati da una forte (e non rinunciabile) logica di risultato; lo stesso <i>favor </i>con cui vengono considerate e valutate le procedure a carattere negoziale e contrattuale, in alternativa a quelle di matrice “autoritativa”, sottende una precisa scelta di campo la quale, d’altro lato, permea e sostanzia in modo profondo il concetto stesso di <i>multilevel governance</i>.<br />
Infatti, anche a voler tacere di ogni altro profilo, gli imperativi della <i>governance</i>, i quali null’altro sono che il riflesso tangibile degli imponenti processi di globalizzazione in atto, predicano come necessario l’abbandono del tradizionale principio dell’ordinazione gerarchica delle fonti del diritto; e anzi l’abbandono – o comunque la forte dequotazione- del principio stesso della regolazione ad opera delle fonti del diritto di stretta matrice parlamentare. La regolazione in quanto fatto relazionale di  <i>partnership</i> è il frutto dell’incontro fra autorità pubbliche e soggetti privati ed è, quasi per ciò solo, buona regolazione in quanto regolazione consensualmente codeterminata, disciplina materiale sulla quale si è registrato l’accordo delle parti in gioco.<br />
In questo senso, le regolazioni eteronome del mercato si caratterizzerebbero per la necessaria trasparenza e proprio perché costruite sulla scorta dei principi di partecipazione e di codeterminazione finirebbero con l’essere più affidabili, o comunque meno esposte alle tradizionali pratiche di evasione/elusione. E tutto ciò, se in qualche modo rimanda ai principi stessi della <i>lex mercatoria</i> ( ossia di una regolazione degli mercati e degli scambi fatta dagli stessi operatori ed a vantaggio degli operatori medesimi), sarebbe, quasi per definizione, sintomo e prova della buona qualità della regolazione normativa.<br />
E’ forse addirittura possibile affermare che nelle suaccennate descrizioni della <i>multilevel governance </i>possono essere colti tutti i profili e gli aspetti di maggior peso della semplificazione: della semplificazione normativa che passa (anche) attraverso imponenti operazioni di delegificazione, o comunque di frattura dell’ordine gerarchico- formale delle fonti tradizionali del diritto, sino alla codificazione stabile di regole di buona qualità normativa, in virtù della mobilitazione di strumenti e procedure altamente variabili, fino alla stessa semplificazione amministrativa intesa come fondamentale fenomeno di alleggerimento dei controlli conformativi delle attività d’impresa ovvero, persino, come loro più radicale liberalizzazione.<br />
E il collante, trasversale ed unificante, che tiene insieme tali diversi (ma convergenti) profili è, per così dire, il principio di effettività.<br />
Evocando il principio di effettività intendo semplicemente dire (e con approccio meramente descrittivo) che la semplificazione del sistema – di un sistema relazionale complesso e multilivello- si misura secondo criteri di metodo e di risultato qualificati dai valori dell’efficacia e dell’efficienza, sulla base della concretezza del risultato per l’appunto, nel senso che la buona qualità della regolazione sarà “misurata” dal suo tasso di <i>performance</i>, ossia di concreta applicazione, ed anzi di applicabilità, sul campo. E gli studi e i documenti europei in tema di <i>multilevel governance </i>rivelano una significativa sintonia con le fonti OCSE sulla qualità della regolazione, come si è già osservato, in quanto sostanziati dai comuni formanti della trasparenza, della partecipazione, della coerenza, della flessibilità, dell’anti-formalismo, ecc..<br />
Ma c’è di più, secondo quanto disvelano i recenti esperimenti in materia di<br />
 Analisi di impatto della regolazione (A.I.R.). E non tanto nel nostro ordinamento, nel quale i procedimenti di analisi di impatto della regolazione sono allo stato di mera sperimentazione e comunque non obbligatori, quanto, soprattutto, nei paesi di lingua inglese, secondo quanto si evince dai seminari e dalle fonti OCSE-APEC( modello inglese della R.I.U, <i>Regulatory Impact Unit</i>, ecc.), paesi nei quali, accanto alla A.I.R., viene sovente prevista una verifica successiva di impatto della regolazione(c.d. V.I.R.).<br />
Il dato di sostanza che i suddetti procedimenti relativi alla qualità della regolazione normativa portano ad evidenza, sia quelli che si dispiegano <i>ex ante</i>, sia quelli destinati ad operare <i>ex post</i> (ossia, a regime, allo scopo di accertare il buon risultato ottenuto dalla regolazione, nel rapporto tra fini e mezzi), mi sembra senza dubbio costituito dalla forte affermazione del principio di effettività, alla luce di quanto appena detto. E cioè le differenti opzioni possibili, sino alla c.d. opzione zero (non si farà luogo a nessuna regolazione, in quanto una determinata attività umana deve essere interamente liberalizzata ed affidata alle “buone” ragioni del Mercato) sono “misurate” da un criterio di effettività che si sostanzia, fondamentalmente, dell’analisi costi/benefici. Analogamente, anche l’analisi che venga effettuata <i>ex post</i>, allo scopo di saggiare e testare sul terreno la bontà delle scelte, delle <i>policies </i>concretamente avviate, ci riporta al principio di effettività: è il c.d. grado di obbedienza palesato da una certa regolazione che ci darà il polso della situazione, illuminandoci in ordine alla sua reale capacità di raggiungere gli obiettivi e le utilità prefissate, anche in vista di eventuali interventi correttivi.<br />
Va da sé, in questo contesto, che i ricordati fattori di partecipazione e di trasparenza, che attengono, principalmente, ai procedimenti di formazione delle regolazioni normative (il ruolo giocato dalle consultazioni che si rivolgono agli attori presenti sul mercato, in altre parole), assumono, del tutto coerentemente, un valore dirimente e strategico. Sarà, infatti, senza dubbio migliore quella certa regolazione sulla quale si sia registrato il previo consenso degli interessati, in quanto il grado di obbedienza che sarà registrato dalla V.I.R. (la c.d. <i>compliance analysis</i>) ne dimostrerà sicuramente il più elevato tasso di effettività, e quindi la maggiore capacità di <i>performance</i>.<br />
Impossibile non cogliere in siffatto modo di ragionare, che sembra essere il comune collante che tiene insieme, alla stregua di un omogeneo sistema di valori, le fonti comunitarie come quelle OCSE e gli stessi documenti e studi di Confindustria, lo “spirito geometrico” tipico e proprio dell’analisi economica del diritto, ossia di quel metodo di lettura e di valutazione delle <i>policies</i> e delle decisioni che si sostanzia dell’analisi costi/benefici. E di “spirito geometrico” senza dubbio si tratta, in quanto la logica delle scelte, delle loro motivazioni come dei loro fini e risultati finali, è pressoché esclusivamente apprezzata e misurata secondo fattori e criteri fortemente neutralizzati, spesso di ordine e carattere meramente quantitativo.<br />
E, tuttavia, mi parrebbe fuor di discussione che l’arco di problemi qui sommariamente esposti debba essere affrontato anche secondo un certo (non rinunciabile) “spirito di finezza”, volendo utilizzare sino in fondo la nota antinomia, concettuale e di valori, di cartesiana memoria.  <i> </i><i> </i>  <i> </i> <i> </i> <i> <br />
</i>In questo quadro, le forti istanze di semplificazione – di semplificazione della regolazione e di semplificazione amministrativa in senso stretto- suggeriscono, quantomeno, due preliminari riflessioni.<br />
La “nuova” qualità della regolazione, misurata prima <i>ex ante </i>e successivamente <i>ex post</i> secondo criteri di effettività (alla luce dell’analisi costi/benefici), presuppone, ed anzi auspica, l’espunzione dei “valori” dal sistema, e, segnatamente, di quei valori che, sulla scorta delle costituzioni del secondo dopoguerra, sostanziano i modelli positivi e materiali del contemporaneo Stato sociale di diritto. O, comunque, la loro fattuale dequotazione nel contesto complessivo (e complesso) del nuovo ordine giuridico del mercato sugli scenari della mondializzazione.<br />
La globalizzazione, infatti, sospinge inesorabilmente verso scelte che sono prevalentemente di risultato, di un risultato che deve poter essere positivamente apprezzato sul piano quali-quantitativo, e che, soprattutto, sarà concretamente buono solo quando le imprese nazionali siano messe nelle condizioni operative di poter conquistare fette crescenti di mercato, o comunque di poter reggere ad armi pari le sfide crescenti della concorrenza mondiale. E, in ciò, non vi è, naturalmente, nulla di sbagliato o di illecito, in quanto lo stesso ordinamento dell’Unione europea &#8211; alla stregua di un sistema regionale e domestico, se collocato nel mondo villaggio globale- introduce in modo forte i valori della concorrenza e del primato del mercato, sebbene si tratti di un mercato significativamente eteroregolato. E, il Mercato, ha sue leggi e regole di funzionamento per rendere operative le quali una rinnovata qualità della regolazione (in termini di “leggerezza”, di accessibilità e di fruibilità) pare essere assolutamente indispensabile.<br />
Il dubbio è, tuttavia, che ciò possa comportare l’espunzione &#8211; o comunque lo svilimento- come si è già detto, di quei valori che sono consustanziali ai modelli del contemporaneo Stato sociale di diritto e che possono collocarsi in una posizione di oggettivo antagonismo rispetto agli imperativi della globalizzazione.<br />
I valori, si sa, hanno l’abitudine di “giocare in coppia” (R.Dworkin), nel senso che il “gioco” si svolgerà secondo criteri e principi di concorrenza, e tuttavia anche di sintesi e di necessaria mediazione… solo che, in questo caso, non si riesce davvero a capire dove il gioco vada a parare, lungo quali direzioni di marcia e con quali esiti finali.<br />
E faccio un semplicissimo esempio onde chiarire sino in fondo il mio pensiero.<br />
Se la qualità della regolazione, con tutto quanto naturalmente ne dovrebbe conseguire sul piano della semplificazione delle regole del gioco, si rivolge prevalentemente al Mercato (e dunque alle imprese che ne sono gli attori fondamentali), se con essa viene pertanto predicato non solo l’inderogabile obiettivo di una più sicura certezza ed affidabilità della regolazione medesima ma egualmente l’alleggerimento dei vincoli e lacciuoli impropri che gravano sull’economia, in che modo, ed in quale misura, sarà comunque garantita la tutela dei diritti sociali, di quei diritti di più antico e consolidato insediamento (il diritto alla salute, ad esempio) come di quelli di più recente, e tuttavia ormai definitiva, emersione nel sistema? Ad esempio, dei diritti e delle prerogative del consumatore e, innanzitutto, del diritto ad un ambiente salubre oppure, addirittura, sano, qualora si voglia correttamente privilegiare una prospettiva più squisitamente ecocentrica anziché (meramente) antropocentrica?<br />
Tali interrogativi – certamente non secondari e forieri, ad ogni buon conto,  di riflessi e conseguenze importanti- restano, probabilmente, almeno per ora, senza risposte esaustive ed appaganti, nel senso che può essere forse semplicemente colta la direzione di marcia dei percorsi che vengono tracciati, e sovente con una certa abilità e persino con relativa sapienza tecnica. Il recente decreto legge sulla competitività (decreto- legge 14 marzo 2005, n.35, recentemente convertito nella l. 14 maggio 2005,n.80) nonché la legge delega in materia ambientale (l.15 dicembre 2004, n.308), a voler soltanto rammentare alcuni recenti modelli di “nuova” regolazione, si muovono, a mio avviso, in sintonia con l’obiettivo di privilegiare le istanze e gli imperativi del mercato, con risultati di mediazione e di bilanciamento degli interessi in gioco piuttosto discutibili, secondo quanto si ritrae dagli stessi commenti, piuttosto sconfortati, della stampa periodica e quotidiana (S.Settis su <i>La Repubblica</i>, ecc.).<br />
Non insisterò, comunque, su tali aspetti della problematica, passando invece ad un ulteriore, e forse fondamentale, profilo sul quale sarebbero peraltro opportune più diffuse e circostanziate riflessioni.<br />
La qualità della regolazione &#8211; e dunque la semplificazione del sistema dei controlli sulle attività d’impresa- costituisce, come si è già accennato, il riflesso sensibile (sicuramente non l’unico, ma comunque di un certo peso) dei modelli di <i>governance</i>, sia nel contesto europeo che in quello internazionale <i>tout court</i>.<br />
Ossia, la nuova qualità della regolazione normativa, in forza del sofisticato apparato di strumenti che dovrebbe sostanziarla (A.I.R.; V.I.R., ecc.), è essa stessa emblematicamente assunta come momento saliente e rilevantissimo fattore costitutivo della <i>multilevel governance</i>.<br />
E, infatti, la nuova (o rinnovata) qualità della regolazione normativa, in sintonia con i fin troppo celebrati imperativi di efficacia e di efficienza che dovrebbero essere in questo modo raggiunti, fa, per così dire, parte di un “pacchetto” di misure, adottandosi le quali dovrebbero essere implementate la capacità di tenuta e, soprattutto, la positiva evoluzione del sistema nazionale delle imprese, naturalmente proiettate sul mercato globale di un’economia mondializzata. Qualità della regolazione, semplificazione dei procedimenti di controllo delle attività d’impresa e mobilitazione di strumenti e procedure contrassegnate da una marcata contrattualizzazione – e pertanto qualificate dal principio negoziale, da un rinnovato rapporto pubblico/privato, anziché dall’autoritarismo dei tradizionali modelli <i>command and control</i>&#8211; costituiscono, infatti, un <i>quid unicum</i>, un insieme complesso e sofisticato di regole e di valori, sostantivi  e procedurali, ossia il vero e proprio nucleo sensibile intorno al quale prende corpo il concetto stesso di <i>multilevel governance</i>.<br />
In questo contesto, è proprio la negoziazione/contrattualizzazione dei procedimenti di elaborazione e formazione delle <i>policies </i>a rappresentare il fattore costitutivo di maggior rilievo, ed anzi il collante trasversale che tiene insieme tutte le tessere del mosaico: dalla nuova qualità della regolazione in funzione della semplificazione dei vincoli e dei lacciuoli che gravano sulle attività economiche sino alla semplificazione amministrativa in senso stretto, dalla creazione di nuove e più flessibili forme di partenariato pubblico/privato fino alla stessa negoziazione della legge e dei  provvedimenti amministrativi.<br />
La negoziazione e la contrattualizzazione delle scelte, in quanto metodo e comune formante delle <i>policies</i>, appaiono, in questo modo, il tratto comune e davvero unificante di una <i>governance</i> che si sostanzia di tutti i fattori costitutivi appena elencati e che sembra, comunque, volta alla realizzazione di un preciso e non eludibile obiettivo: la governabilità del sistema e dei sottosistemi complessi nel quadro di un rinnovato rapporto dialettico, connotato dal principio della “parità delle armi”, fra istituzioni pubbliche e mercato.<br />
E, in ciò, non vi è, ovviamente, nulla di illecito e di scorretto, come ho già osservato, anche se non mi sembra possibile non formulare alcuni interrogativi, quasi allo scopo di portare ad evidenza il nocciolo più sensibile e perplesso di siffatte operazioni.<br />
Mi limiterò ad alcune semplici domande.  <br />
Siamo davvero sicuri che il risultato di molte operazioni qualificate metodologicamente da negoziazione e contrattualizzazione non si risolva nella definizione stipulativa e pattizia degli interessi generali e pubblici necessariamente coinvolti ad un livello troppo basso, oppure, addirittura, al livello più basso, pur di giungere comunque ad un’intesa, ad un accordo vincolante per i “contraenti” privati? In fondo, la stessa esperienza nordamericana in materia di negoziazione degli interessi ad opera delle<i> authorities</i>, ci dice, almeno secondo una certa lettura critica del fenomeno (C. Byse), che, nel chiuso delle “stanze dei bottoni”, l’interesse pubblico è spesso oggetto di mediazioni infinite e defatiganti, finendo talora coll’essere definito (“catturato”) al livello più basso, ad ogni buon conto ad un livello più basso di quello che sarebbe stato necessario ed opportuno assicurare.<br />
Impossibile, ovviamente, anche solo tentare di fornire risposte esaustive e convincenti alla domanda appena posta. <br />
Mi sembra, tuttavia, abbastanza scontato e pacifico che la bontà e la persuasività di un metodo (quello della negoziazione degli interessi) siano validati, sul campo, dai risultati concreti che grazie al suo utilizzo vengono raggiunti.<br />
Ed pertanto su di essi, sulle conseguenze e sui risultati che comunque si producono, che si dovrà incominciare (o ritornare) a riflettere.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/qualita-della-regolazione-e-problemi-della-multilevel-governance/">QUALITA’ DELLA REGOLAZIONE E PROBLEMI DELLA MULTILEVEL GOVERNANCE</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il diritto alla felicità e il diritto amministrativo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-diritto-alla-felicita-e-il-diritto-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-diritto-alla-felicita-e-il-diritto-amministrativo/">Il diritto alla felicità e il diritto amministrativo</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 9.12.2008) Note</p>
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<p align=right><i>(pubblicato il 9.12.2008)</i></p>
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<p>Note</p>
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