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	<title>Rosaria Giordano Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Le S.U. riconoscono la giurisdizione universale in materia di crimini internazionali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-s-u-riconoscono-la-giurisdizione-universale-in-materia-di-crimini-internazionali/">Le S.U. riconoscono la giurisdizione universale in materia di crimini internazionali</a></p>
<p>Occorre sottolineare che la pronuncia in rassegna costituisce un autentico leading case, verosimilmente idoneo ad incardinare di fronte al giudice italiano, nel prossimo futuro, una serie di azioni risarcitorie nei confronti di Stati stranieri cui siano imputabili crimini internazionali commessi non solo nell’esercizio di pubbliche funzioni ed addirittura nel corso</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-s-u-riconoscono-la-giurisdizione-universale-in-materia-di-crimini-internazionali/">Le S.U. riconoscono la giurisdizione universale in materia di crimini internazionali</a></p>
<p>Occorre sottolineare che la pronuncia in rassegna costituisce un autentico leading case, verosimilmente idoneo ad incardinare di fronte al giudice italiano, nel prossimo futuro, una serie di azioni risarcitorie nei confronti di Stati stranieri cui siano imputabili crimini internazionali commessi non solo nell’esercizio di pubbliche funzioni ed addirittura nel corso di conflitti armati. E’ necessario, per comprendere le pregevoli motivazioni di carattere giuridico alla base della decisione delle S.U., non lasciarsi trasportare dalle spinte emotive indubbiamente rilevanti in un caso come quello appena definito (nel quale si trattava di affermare la giurisdizione italiana rispetto all’azione risarcitoria di un cittadino deportato, durante la seconda guerra mondiale nella Germania nazista). <br />
La Corte di legittimità ha difatti semplicemente fatto propria la posizione della dottrina più autorevole in ordine alla sussistenza di una primaria fonte del diritto internazionale. Il riferimento è allo jus cogens, la cui definizione a livello normativa è intervenuta solo con l’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, a mente del quale esso costituisce una disposizione accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale come norma cui non è consentita alcuna deroga e modificabile solo da altre norme di carattere generale aventi lo stesso carattere. Ne consegue che, da un lato, le regole di diritto cogente valgono erga omnes nella comunità internazionale e, dall’altro,che esse sono caratterizzate da un’opinio iuris particolarmente qualificata. Invero, per gli appartenenti alla comunità internazionali non solo le disposizioni di jus cogens sono considerate obbligatorie ma addirittura inderogabili. <br />
Il problema, mancando una disciplina normativa espressa, attiene alla concreta individuazione delle previsioni di carattere cogente del diritto internazionale (sulla questione v. CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 181 e ss; RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, Torino, 2001, 35, considera, ad esempio, il nucleo essenziale dell’art. 2, par. 4 , della Carta della Nazioni Unite, che vieta l’uso della forza nelle relazioni internazionali, parte del diritto cogente). Nella sentenza che si commenta la S.C. ha semplicemente annoverato, anche confortata dall’art. 6 lett. d dello Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l’8 agosto 1945, la deportazione e l’assoggettamento ai lavori forzati tra i “crimini di guerra” (v. anche gli altri strumenti internazionali richiamati al punto 7.3. della motivazione). Di qui, ai fini del riconoscimento della giurisdizione italiana , il passo è stato breve: in effetti, secondo alcuni recenti arresti della giurisprudenza suprema di altri Stati (Corte Suprema di Grecia, sent. 2 maggio 2000, richiamata in motivazione), il divieto di commettere fatti costituenti veri e propri crimini internazionali appartiene al diritto cogente. Tali crimina, in accordo con il diritto internazionale generale inderogabile, sono soggetti alla “giurisdizione universale” e le vittime degli stessi possono far valere le proprie pretese senza limiti di tempo. Con riguardo all’universalità della giurisdizione, espressamente affermata anche dalle S.U. nella pronuncia in rassegna, essa esprime la necessità di perseguire, senza alcun limite dettato dalla necessità di un particolare legame del delitto con lo Stato (legame che nel caso di specie comunque sussisteva, dal momento che il ricorrente era stato prelevato dai militari tedeschi sul territorio italiano), i crimini internazionali. Ciò si giustifica in ragione della particolare disapprovazione dell’intera comunità internazionale verso alcuni fatti annoverabili tra essi (tra i quali rientra, ad es., anche il genocidio). <br />
Occorre anche evidenziare che nella gerarchia delle fonti del diritto internazionale le norme di jus cogens prevalgono sul diritto internazionale consuetudinario, il quale è a sua volta sovraordinato rispetto alle fonti patrizie come le Convenzioni bilaterali e multilaterali tra gli Stati. In particolare, nel nostro ordinamento il rinvio operato dall’art. 10, primo comma, Cost alle “norme di diritto internazionale generalmente riconosciute” (i.e. di carattere consuetudinario) determina l’attribuzione, come noto, a tali previsioni del rango di disposizioni costituzionali. Tuttavia, in conformità alla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale che ne ha desunto un limite invalicabile all’operare del diritto comunitario (in tal senso già Corte Cost. sent. 170 del 1984, in Giur.cost., 1984, 1089, con nota di GEMMA), anche le norme costituzionali non hanno un pari valore. Difatti nell’ambito di esse occorre distinguere il “nocciolo duro” del sistema, che non può essere in alcun modo posto in dubbio, rappresentato dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e dai diritti inviolabili della persona umana. <br />
Di conseguenza la posizione delle S.U., nel momento in cui sembra illegittimamente in contrasto con una regola del diritto internazionale consuetudinario (i.e. di rango costituzionale all’atto della trasposizione nel nostro diritto interno) quale l’immunità degli Stati sovrani dalla giurisdizione degli altri Stati con riguardo agli atti compiuti iure imperii (Sull’origine e l’evoluzione di questa regola del diritto internazionale comunitario, sino all’inizio del XX secolo di natura assoluta si rinvia a CONFORTI, Op.cit., 223), in realtà applica una disposizione di diritto internazionale cogente per definizione sovraordinata rispetto alle previsioni di carattere consuetudinario (i.e. equiparabili ai principi fondamentali del sistema costituzionale all’atto della trasposizione nel nostro ordinamento).<br />
Un’ultima considerazione. Nella sentenza in commento la Corte di legittimità, in quanto a tutela dei diritti fondamentali a fronte di atti compiuti da Stati stranieri nell’esercizio delle loro funzioni di carattere pubblicistico, supera la discutibile posizione espressa in tre recenti decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo (si tratta dei casi Al-Adsani c. Royaume Uni, Fogarity c. Royaume Uni e Fogarty v. Ireland, decisi dalla Gran Camera il 21 novembre 2001, in www.echr.coe.int.hudoc; le prime due pronunce, relative ad azioni risarcitorie proposte per far valere lesioni di carattere fisico di particolare gravità, sono richiamate in motivazione). Il giudice di Strasburgo ha difatti ritenuto restrizione non sproporzionata del “diritto al giudice” sancito dall’art. 6, par. 1, CEDU l’immunità degli Stati sovrani dalla giurisdizione civile degli altri Stati, in quanto riconosciuta dal diritto internazionale consuetudinario onde preservare la bontà delle relazioni diplomatiche tra gli stessi.<br />
In realtà a chi scrive sembra che l’orientamento delle S.U. sia il solo coerente, sotto i profili in discussione, con una tutela effettiva dei diritti fondamentali qualora essi siano malauguratamente violati da organi di Stati stranieri nel compimento di atti iure imperii.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; <a href="/ga/id/2004/3/3467/g">Sentenza 11 marzo 2004 n. 5044</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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