<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Napoletani Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/autore/roberto-napoletani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/autore/roberto-napoletani/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Roberto Napoletani Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/autore/roberto-napoletani/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le nuove competenze dei dirigenti degli enti locali Note a margine della sent. del Consiglio di Stato Sez. V, 26 gennaio 1999, n. 64</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-competenze-dei-dirigenti-degli-enti-locali-note-a-margine-della-sent-del-consiglio-di-stato-sez-v-26-gennaio-1999-n-64/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:24 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-competenze-dei-dirigenti-degli-enti-locali-note-a-margine-della-sent-del-consiglio-di-stato-sez-v-26-gennaio-1999-n-64/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-competenze-dei-dirigenti-degli-enti-locali-note-a-margine-della-sent-del-consiglio-di-stato-sez-v-26-gennaio-1999-n-64/">Le nuove competenze dei dirigenti degli enti locali Note a margine della sent. del Consiglio di Stato &lt;a href=&quot;dispositivo?codgiur=383&#038;visualizza=1&quot;&gt;Sez. V, 26 gennaio 1999, n. 64&lt;/a&gt;</a></p>
<p>Con la decisione che si annota (Sez. V, sent. 26 gennaio 1999, n. 64), il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del Tar della Puglia (Sez. II di Lecce, 18 novembre 1997, n. 259), riafferma il principio della assoluta separazione tra i poteri di indirizzo e controllo e i</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-competenze-dei-dirigenti-degli-enti-locali-note-a-margine-della-sent-del-consiglio-di-stato-sez-v-26-gennaio-1999-n-64/">Le nuove competenze dei dirigenti degli enti locali Note a margine della sent. del Consiglio di Stato &lt;a href=&quot;dispositivo?codgiur=383&#038;visualizza=1&quot;&gt;Sez. V, 26 gennaio 1999, n. 64&lt;/a&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-competenze-dei-dirigenti-degli-enti-locali-note-a-margine-della-sent-del-consiglio-di-stato-sez-v-26-gennaio-1999-n-64/">Le nuove competenze dei dirigenti degli enti locali Note a margine della sent. del Consiglio di Stato &lt;a href=&quot;dispositivo?codgiur=383&#038;visualizza=1&quot;&gt;Sez. V, 26 gennaio 1999, n. 64&lt;/a&gt;</a></p>
<p>Con la decisione che si annota (Sez. V, <a href="dispositivo?codgiur=383&#038;visualizza=1">sent. 26 gennaio 1999, n. 64</a>), il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del Tar della Puglia (Sez. II di Lecce, 18 novembre 1997, n. 259), riafferma il principio della assoluta separazione tra i poteri di indirizzo e controllo e i poteri di gestione all’interno degli enti locali come in tutta la pubblica amministrazione italiana.</p>
<p>Brevemente i fatti di causa. Il Comune di Otranto aveva proceduto all’affidamento di un incarico professionale ai sensi dell’art. 17 della legge n. 109/1994 utilizzando, peraltro, criteri selettivi che tenevano conto del ribasso percentuale sul presumibile costo della progettazione. Infine, gli atti di gara erano approvati con deliberazione della Giunta Comunale piuttosto che con determinazione del dirigente responsabile del servizio.</p>
<p>Il giudice di primo grado aveva ritenuto anzitutto che, trattandosi di gara non disciplinata dalle norme comunitarie, non avrebbero potuto utilizzarsi criteri selettivi diversi dalla sola valutazione dei curricula presentati dai candidati. I limiti tracciati dalla norma primaria dettata dall’art. 17 della legge n. 109/1994 escludono, infatti, ogni altro e diverso criterio.</p>
<p>Inoltre, il Tar aveva ritenuto l’incompetenza della Giunta Comunale ad approvare gli atti di gara ai sensi dell’art. 6, co. 2, del d. lgs. n. 127 del 15 maggio 1997, essendo ormai tale competenza rimessa ai dirigenti.</p>
<p>Il C. d. S. confermava tale sentenza, respingendo sia l’appello principale che quello incidentale.</p>
<p>La decisione conferma, come dicevamo, un principio che non dovrebbe più essere una novità nell’amministrazione pubblica italiana, ma che, come vedremo, rischia anche di non avere la dovuta e uniforme applicazione in tutti gli enti.</p>
<p>La ripartizione interna ed istituzionale delle competenze negli enti locali era stata novellata con la legge n. 142/1990, il cui art. 51 fissava per primo il principio secondo il quale &#8220;i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti&#8221;. Successivamente, questa scelta legislativa trovava puntuale conferma nel d.lgs. n. 29/1993 sul pubblico impiego (e, quindi, applicabile a tutta le p.a. con poche eccezioni), il cui art. 3 recita: &#8220;Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa… mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.&#8221;</p>
<p>In un primo tempo, si riteneva che tali norme per essere applicabili negli enti locali avessero bisogno di ulteriori specificazioni normative di secondo livello (statuti e regolamenti) ed in tal senso una larga parte della dottrina (A. Romano Tassone, &#8220;Il problema della dirigenza locale&#8221;, in Giustizia amministrativa 1999, rivista elettronica di dir. amm.,indirizzo internet: <a href="http://www.giustamm.it/">http://www.giustamm.it</a>). Per la necessità di una intermediazione statutaria si era del resto pronunciata la giurisprudenza amministrativa: sia il T.A.R. Toscana (Sez. I 12 gennaio 1995 n. l7) sia il T.A.R. Veneto (2 febbraio 1995 n. 152) avevano infatti affermato, ancorchè con diversa argomentazione, che le norme sulla dirigenza non trovavano immediata applicazione nel settore degli enti locali, e che, a tal fine, questi ultimi erano obbligati a modificare il proprio ordinamento.</p>
<p>Dunque, per la completa attuazione del principio di separazione tra attività di gestione ed attività di governo dell’Ente, sarebbe stata decisiva la redazione di Statuti e regolamenti comunali che rendessero applicabile tale principio alle singole realtà locali.</p>
<p>Senonché, come più di qualche autore ha giustamente rilevato (per tutti cfr. Mingarelli &#8220;Considerazioni riguardo agli effetti dell’art. 51, legge n. 142/90&#8221; in Riv. Amm. 1996, 251), gli Statuti hanno deluso le aspettative per l’uso assai timido, in senso conservativo, fatto di tale potestà, riducendo anziché ampliando le competenze gestionali dei dirigenti comunali a favore degli assessorati.</p>
<p>Proprio per evitare che tale nuova impostazione delle competenze rimanesse lettera morta negli enti locali, il legislatore è in primis nuovamente intervenuto con l’ art. 6 della legge n. 127/1997, modificata anche dalla legge 191/1998 e, successivamente, con il d.lgs. 31.03.1998, n. 80, rafforzando il principio di distinzione dei poteri nella pubblica amministrazione italiana.</p>
<p>Fondamentale in questo senso, in relazione al citato articolo 6, la previsione che la norma relativa alla competenza dei dirigenti-responsabili di servizio sia di immediata applicazione senza bisogno di ulteriori specificazioni statutarie o regolamentari (in tal senso Tar Veneto, sez. II, sent. 16.11.1998, n. 2072), salva la possibilità di prescrivere particolari modalità di esercizio dei poteri che, comunque, sono attribuiti &#8220;in via esclusiva&#8221; ai dirigenti, come ribadito dal successivo (nel tempo) art. 3 del d. lgs n. 80/98. </p>
<p>Quest’ultima legge, con un ulteriore disposizione, l’art. 45, ha riaffermato il principio di ripartizione dei poteri in tutta la p.a. e, quindi, anche negli enti locali. Infatti,il cit. art. 45 al primo comma statuisce che &#8221; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3.02.1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.&#8221;</p>
<p>Come giustamente affermato dalla <a href="http://dbase.ipzs.it/fcgi-free/db2www/artifree/legisl.mac/report2?datagu=1998-10-23&#038;redaz=098A9198&#038;nprv=&#038;nart=&#038;ggprv=&#038;aaprv=&#038;mmprv=&#038;tipo=&#038;emett=&#038;mat=&#038;tit=&#038;swpag=0&#038;sw1=0&#038;num_art=1&#038;rc_count=44&#038;maxrec=50&#038;danumrec=1&#038;attinorm=&#038;pubbldal=&#038;dataagg=&#038;testo=&#038;appl=GIUST&#038;docprot=0">circolare 10.10.1998, n. 4</a> del Ministero dell’interno (clicca qui per consultarla &#8211; vedi anche <a href="http://dbase.ipzs.it/fcgi-free/db2www/artifree/legisl.mac/report2?datagu=1998-07-08&#038;redaz=098A5975&#038;nprv=&#038;nart=&#038;ggprv=&#038;aaprv=&#038;mmprv=&#038;tipo=&#038;emett=&#038;mat=&#038;tit=&#038;swpag=0&#038;sw1=0&#038;num_art=1&#038;rc_count=44&#038;maxrec=50&#038;danumrec=1&#038;attinorm=&#038;pubbldal=&#038;dataagg=&#038;testo=&#038;appl=GIUST&#038;docprot=0">circ. Ministero Interni n. 3-1998</a>), tale disposizione si pone come norma di chiusura che rende immediatamente operativa ed effettiva la prevista attribuzioni di poteri.</p>
<p>In questo senso, peraltro, la più recente giurisprudenza si era già espressa unanimemente a partire dalla Corte dei Conti che con due pronunce, la prima del 2 giugno 1997, la seconda del 15 ottobre 1997 aveva affermato che con il nuovo sistema di ripartizione dei poteri nelle autonomie locali, all’apparato burocratico dei comuni è riservata l’attività di gestione e, di conseguenza, la corrispondente responsabilità (Corte Conti sez. III, 2.6.97, n. 167 in Comuni d’Italia, 1998, 275 e Corte Conti sez. II, 15.10.97, n. 292, in Comuni d’Italia, 1998, 588).</p>
<p>Successivamente, oltre al Tar Puglia (nella sentenza confermata dal C.d.S.), il Tar Liguria sez. I, 22.1.1998, n. 65 (in Urbanistica e appalti, 1998, 552), nell’affrontare la questione della competenza al rilascio di una concessione edilizia, ha affermato che essa è di competenza esclusiva ed immediata dei dirigenti comunali e l’adozione di tali atti da parte di soggetto diverso determina il vizio di legittimità per incompetenza; anche il Tar Lombardia, sez. II con sentenza n. 451, nell’annullare un decreto di occupazione d’urgenza emanato da un sindaco, ha ribadito l’esclusiva competenza del dirigente-responsabile del servizio. Infine, anche la Cassazione penale, recentemente (sez. III penale, 13 gennaio – 23 febbraio 1999 n. 2997, in Guida agli Enti Locali, il Sole 24 Ore, n.13/1999) in merito alla violazione delle norme in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha precisato i limiti della responsabilità penale del sindaco affermando che, nell’ambito di un Comune, anche se di modeste dimensioni, non si può ascrivere al sindaco, organo politico, ogni violazione di specifiche norme nella materia suddetta, quando queste si riferiscano non a carenze strutturali addebitabili ai vertici di governo dell’ente e quando esista un apposito ufficio comunale, con relativo dirigente ad esso preposto, cui sia attribuita la gestione del servizio. Anche per quest’ultima decisione, i riferimenti normativi dei giudici per quanto attiene ai motivi di diritto della decisione sono stati sia la legge 142/1990 che il d. lgs. n. 29/93 nelle loro recenti integrazioni e modifiche.</p>
<p>Per rimanere nell’ambito dei Comuni, a questo punto, si pone il problema dell’effettiva applicazione del principio di separazione dei poteri che, nonostante la legislazione vigente e la giurisprudenza prevalente, ad oggi non sembra realizzato uniformemente in tutti i comuni ed è anzi in forte ritardo.</p>
<p>E’ naturale che vi sia una forte resistenza da parte degli organi politici ad abbandonare la tradizione inveterata dell’interessamento diretto degli amministratori nella gestione economico-finanziaria dell’ente e dei rapporti personali con i cittadini e questo è sicuramente il nodo più delicato del nuovo sistema dei poteri locali (si veda in proposito l’interessante relazione del Procuratore Regionale presso la sezione giurisdizionale del Veneto della Corte dei Conti, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 1999, in Il diritto della Regione, n. 4/1998).</p>
<p>Tale situazione, traumatica per gli organi politici, se non affrontata in modo coerente con il principio di separazione dei poteri voluto dal legislatore, può avere diverse conseguenze: il nascere di rapporti non corretti tra la componente politica e l’apparato burocratico dovuti ad indebite pressioni o &#8220;opere di convincimento&#8221;; l’approvazione di statuti e regolamenti non conformi alla legge ovvero il fatto che le giunte continuino a deliberare atti di gestione e, quindi, a porre in essere atti che, se impugnati, il giudice amministrativo dichiarerebbe illegittimi per incompetenza senza alcuna difficoltà, paralizzando l’attività amministrativa e non entrando neanche nel merito dei provvedimenti medesimi.</p>
<p>La decisione del Consiglio di Stato che si annota, può essere il giusto stimolo a colmare i ritardi accumulati finora e procedere ad una effettiva realizzazione dei nuovi principi in tema di amministrazione pubblica, vigenti ormai da anni.</p>
<p>Avv. Roberto Napoletani<br />
(Segretario generale della convenzione di Comuni Musile di Piave-Meolo &#8211; prov. Venezia)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Documenti correlati:</p>
<p>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="dispositivo?codgiur=383&#038;visualizza=1">Sentenza 26 gennaio 1999 n. 64</a> </p>
<p>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, <a href="http://dbase.ipzs.it/fcgi-free/db2www/artifree/legisl.mac/report2?datagu=1998-07-08&#038;redaz=098A5975&#038;nprv=&#038;nart=&#038;ggprv=&#038;aaprv=&#038;mmprv=&#038;tipo=&#038;emett=&#038;mat=&#038;tit=&#038;swpag=0&#038;sw1=0&#038;num_art=1&#038;rc_count=44&#038;maxrec=50&#038;danumrec=1&#038;attinorm=&#038;pubbldal=&#038;dataagg=&#038;testo=&#038;appl=GIUST&#038;docprot=0">Circolare n. 3-1998</a>.</p>
<p>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, <a href="http://dbase.ipzs.it/fcgi-free/db2www/artifree/legisl.mac/report2?datagu=1998-10-23&#038;redaz=098A9198&#038;nprv=&#038;nart=&#038;ggprv=&#038;aaprv=&#038;mmprv=&#038;tipo=&#038;emett=&#038;mat=&#038;tit=&#038;swpag=0&#038;sw1=0&#038;num_art=1&#038;rc_count=44&#038;maxrec=50&#038;danumrec=1&#038;attinorm=&#038;pubbldal=&#038;dataagg=&#038;testo=&#038;appl=GIUST&#038;docprot=0">Circolare n. 4-1998</a>.</p>
<p>ANTONIO ROMANO TASSONE, <a href="dispositivo?codarti=1017&#038;flagdispositivo=1&#038;visualizza=1">Il problema della dirigenza locale</a>.</p>
<p>ANTONIO BARTOLINI E LAURA CESARINI, <a href="dispositivo?codarti=1075&#038;flagdispositivo=1&#038;visualizza=1">Nullità dell&#8217;atto e responsabilità del dirigente</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-competenze-dei-dirigenti-degli-enti-locali-note-a-margine-della-sent-del-consiglio-di-stato-sez-v-26-gennaio-1999-n-64/">Le nuove competenze dei dirigenti degli enti locali Note a margine della sent. del Consiglio di Stato &lt;a href=&quot;dispositivo?codgiur=383&#038;visualizza=1&quot;&gt;Sez. V, 26 gennaio 1999, n. 64&lt;/a&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’attribuzione dei seggi di consigliere comunale nei Comuni superiori a 15.000 abitanti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lattribuzione-dei-seggi-di-consigliere-comunale-nei-comuni-superiori-a-15-000-abitanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/lattribuzione-dei-seggi-di-consigliere-comunale-nei-comuni-superiori-a-15-000-abitanti/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lattribuzione-dei-seggi-di-consigliere-comunale-nei-comuni-superiori-a-15-000-abitanti/">L’attribuzione dei seggi di consigliere comunale nei Comuni superiori a 15.000 abitanti.</a></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha fatto alcune importanti precisazioni e puntualizzazioni in materia di attribuzione dei seggi di consigliere comunale nei Comuni superiori a 15.000 abitanti, ai quali si applica un sistema elettorale misto (maggioritario e proporzionale). La materia, peraltro, è attualissima e,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lattribuzione-dei-seggi-di-consigliere-comunale-nei-comuni-superiori-a-15-000-abitanti/">L’attribuzione dei seggi di consigliere comunale nei Comuni superiori a 15.000 abitanti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lattribuzione-dei-seggi-di-consigliere-comunale-nei-comuni-superiori-a-15-000-abitanti/">L’attribuzione dei seggi di consigliere comunale nei Comuni superiori a 15.000 abitanti.</a></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha fatto alcune importanti precisazioni e puntualizzazioni in materia di attribuzione dei seggi di consigliere comunale nei Comuni superiori a 15.000 abitanti, ai quali si applica un sistema elettorale misto (maggioritario e proporzionale).</p>
<p>La materia, peraltro, è attualissima e, quindi, è doveroso darne sinteticamente conto.</p>
<p>Brevemente i fatti.</p>
<p>Alle consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Gravina di Puglia svoltesi nell’aprile del 2000, parteciparono sei candidati a Sindaco collegati a sei liste o raggruppamenti di liste.</p>
<p>Successivamente, al secondo turno di votazione (ballottaggio) &#8211; nessun candidato avendo superato il 50% dei voti validi &#8211; venne eletto sindaco uno dei candidati collegato ad un raggruppamento di quattro liste. Anche il candidato sindaco non eletto al secondo turno, era collegato inizialmente a quattro liste, a queste si aggiunse, al secondo turno, anche una lista civica che al primo turno aveva sostenuto un altro candidato sindaco che non aveva superato il primo turno.</p>
<p>La questione sollevata in prima istanza davanti alla I sezione del TAR della Puglia, verteva sulla ripartizione dei 12 seggi tra le liste di minoranza, atteso che a quelle di maggioranza complessivamente ne spettavano 18 su complessivi 30 e questi non erano in discussione.</p>
<p>In particolare, il ricorrente (cittadino elettore, quisque de populo e non candidato) deduceva che alle liste di minoranza collegate al candidato sindaco non eletto al ballottaggio spettassero sì 10 seggi, sui 12 che si dovevano assegnare alla minoranza, e come attribuiti dall’Ufficio elettorale centrale, ma con una diversa individuazione degli eletti tra le varie liste concorrenti.</p>
<p>Infatti, l’Ufficio elettorale centrale, pur non riconoscendo alcun seggio attribuibile alla lista civica che aveva deciso di appoggiare il candidato perdente al ballottaggio, attribuiva un seggio al candidato sindaco della stessa lista civica ed un altro seggio al candidato sindaco non eletto al secondo turno, ai sensi del comma 11° dell’art. 73 del T.U. oggi vigente sull’ordinamento degli enti locali.</p>
<p>L’ufficio aveva, però, detratti i due seggi entrambi dalla lista di Forza Italia e non individuandoli a partire dall’ultimo quoziente utile dei seggi attribuiti a tutte le liste di minoranza. Rimanevano così alla lista di Forza Italia solo tre seggi sui cinque complessivamente attribuiti.</p>
<p>Il ricorrente proponeva tre motivi di censura, facendo notare nei primi due distintamente gli errori di calcolo dell’ufficio elettorale, nel terzo, date per buone le operazioni elettorali, si metteva in luce solo l’errore di aver attribuito un seggio al candidato sindaco della lista civica la quale, secondo i calcoli dell’ufficio elettorale, non aveva avuto attribuito nessun seggio e, quindi in violazione di legge, secondo il giusto tenore della norma &#8220;…. Sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati letti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio.&#8221;</p>
<p>Il T.A.R., con sentenza n. 3483/2000, ritenuto fondato ed assorbente questo terzo motivo, ritenendo altresì erroneamente corrette le operazioni elettorali dell’Ufficio nella parte in cui non attribuivano alcun seggio alla lista civica, accoglieva il ricorso assegnando il seggio a Forza Italia e togliendolo appunto al candidato sindaco della lista civica.</p>
<p>Questi, come è ovvio, proponeva appello ed il Collegio con articolata e motivata sentenza decideva la questione, chiarendo gli errori commessi dall’Ufficio elettorale nelle operazioni di individuazione dei consiglieri eletti, errori che hanno poi condizionato negativamente anche la decisione del giudice di primo grado.</p>
<p>A questo punto, si rimanda alla chiarissima sentenza del Consiglio di Stato che, sicuramente può essere considerata un ottimo &#8220;vademecum&#8221; per gli uffici elettorali in vista delle prossime elezioni amministrative, avendo il merito di chiarire definitivamente anche alcuni punti non proprio espliciti della norma di riferimento e delle istruzioni ministeriali in materia.</p>
<p>Si dirà solo che in tutta la vicenda appare centrale ed essenziale l’errore iniziale di esatta determinazione della cifra elettorale complessiva delle liste elettorali collegate, nel secondo turno, ai candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio. Questo errore, come posto chiaramente in evidenza dalla decisione in oggetto, ha poi condizionato anche le successive operazioni di ripartizione ed individuazione dei seggi attribuibili a ciascuna lista.</p>
<p>E’ stata risolta anche un’altra questione, peraltro già affrontata dalla stessa sezione del C.d.S., cioè il problema delle modalità di scorporo del seggio da attribuire ai candidati alla carica di Sindaco non eletti, ove a seguito di apparentamento di liste in sede di ballottaggio risultino interessati più candidati Sindaco non eletti. Si è quindi ribadito che nel caso de quo &#8220;deve tenersi conto dei collegamenti avutisi nel primo turno elettorale, in modo che ciascun candidato Sindaco non eletto riceva il seggio a carico della propria lista a lui collegata nel primo turno&#8221;.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Nota di commento a Consiglio di Stato, sez. V, <a href="/ga/id/2001/5/1289/g">sent. 4.5.2001, n. 2519</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lattribuzione-dei-seggi-di-consigliere-comunale-nei-comuni-superiori-a-15-000-abitanti/">L’attribuzione dei seggi di consigliere comunale nei Comuni superiori a 15.000 abitanti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riforma della pubblica amministrazione e primato della politica.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-della-pubblica-amministrazione-e-primato-della-politica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:36 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-della-pubblica-amministrazione-e-primato-della-politica/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-della-pubblica-amministrazione-e-primato-della-politica/">Riforma della pubblica amministrazione e primato della politica.</a></p>
<p>In questi ultimi tempi, si sta facendo sempre più frenetica l’attività del legislatore al fine di riformare la pubblica amministrazione. Qualcuno ha parlato di alluvione legislativa, qualcun altro ha parlato di Babele delle leggi. E così assistiamo a modifiche di modifiche di leggi appena sfornate con provvedimenti bis, ter, quater</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-della-pubblica-amministrazione-e-primato-della-politica/">Riforma della pubblica amministrazione e primato della politica.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-della-pubblica-amministrazione-e-primato-della-politica/">Riforma della pubblica amministrazione e primato della politica.</a></p>
<p>In questi ultimi tempi, si sta facendo sempre più frenetica l’attività del legislatore al fine di riformare la pubblica amministrazione.</p>
<p>Qualcuno ha parlato di alluvione legislativa, qualcun altro ha parlato di Babele delle leggi. E così assistiamo a modifiche di modifiche di leggi appena sfornate con provvedimenti bis, ter, quater e via numerando.</p>
<p>Quando è iniziato il diluvio ? Se riflettiamo un attimo con la mente scevra da condizionamenti, ci si rende conto che i problemi sono iniziati proprio quando ci si proponeva di risolvere gli stessi problemi che, però, prima di questa azione pervicacemente autodistruttiva, erano di molto meno gravi.</p>
<p>Per circoscrivere il tema agli enti locali, il legislatore del 1990 aveva emanato una nuova legge sulle autonomie locali e sul procedimento amministrativo (la legge 142 e la legge 241) che, per prime, dopo diversi anni avevano codificato un sistema di separazione dei poteri tra programmazione, indirizzo e gestione; tale sistema, se perseguito coerentemente, avrebbe portato certamente al miglioramento continuo dell’attività amministrativa, istituendo un circolo virtuoso di responsabilità-professionalità dei pubblici funzionari.</p>
<p>Non è dato di sapere se il legislatore degli anni &#8217;90 lo abbia fatto con questa intenzione poiché alla separazione dei ruoli avrebbe dovuto conseguire anche il risultato della riduzione delle responsabilità (penali, civili ed amministrative) in capo ai politici del tempo, lasciando loro solo responsabilità politiche sanzionabili solo dagli elettori con il loro voto. E’ certo, però, che da quel momento i funzionari pubblici degli enti locali per la prima volta avrebbero risposto direttamente e da soli del loro operato davanti ai giudici amministrativi, contabili, penali ed anche civili.</p>
<p>Ricordo ancora il presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti che in un convegno ebbe a dire che non ci sarebbe stato più &#8220;l’ombrello dei politici&#8221; (sic!) a tutelare i dipendenti.</p>
<p>Successivamente, il legislatore ha proceduto incoerentemente sulla strada della separazione dei poteri con provvedimenti a volte ambigui, a volte contraddittori.</p>
<p>I primi ad essere interessati da questa schizofrenica attività sono stati i segretari comunali, e spesso in questi ultimi tempi ci siamo chiesti del perché di tale accanimento contro una categoria che, peraltro, aveva sempre dato prove non solo di alta professionalità, ma anche di responsabilità e senso del dovere. In realtà il disegno riguarda, come vedremo tutta la pubblica amministrazione.</p>
<p>E siamo arrivati alla questione della dirigenza e, più precisamente, alla questione della nomina dei dirigenti.</p>
<p>Sull’argomento ci sono due scuole di pensiero. </p>
<p>La prima afferma che gli incarichi devono essere affidati con metodi concorsuali e criteri di professionalità che premiano i meriti dei migliori, salva la possibilità di revoca in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, previo l’utilizzo di neutrali sistemi di valutazione.</p>
<p>La seconda sostiene che gli incarichi di dirigenza sono affidati dagli organi politici sulla base dell’ intuitu personae, sono dunque di natura fiduciaria poiché l’organo politico elettivo ha un programma da rispettare che lo impegna verso i suoi elettori e la maggiore garanzia di realizzazione sarebbe offerta dal preporre agli incarichi di responsabilità persone di fiducia dell’eletto (da notare in argomento una considerazione che credo finora, nessuno abbia fatto, perché nominare intuitu personae il segretario comunale e privarlo poi da tutte le attività amministrative gestionali -salvo il caso della contestuale nomina a direttore generale- se è vero che la nomina fiduciaria si giustifica con la realizzazione del programma?).</p>
<p>La tesi della nomina fiduciaria, comunque, non ci sembra da condividere non tanto perché non possa funzionare o non sia un sistema realizzabile anche nel nostro paese (il prof. Stelio Valentini, in un recente convegno a Siena sui segretari comunali, ha ricordato che non bisogna mai dimenticare che nei paesi anglosassoni abitano, appunto, gli anglosassoni e non gli italiani).</p>
<p>Questo sistema potrebbe anche funzionare, però con una serie di modificazioni sostanziali.</p>
<p>Anzitutto, occorrerebbe rinunciare alla separazione dei ruoli tra politica e gestione che è inconciliabile con la nomina fiduciaria del dirigente da parte del politico (lo ha ricordato sempre il prof. S.Valentini). Credo che sia sotto gli occhi di tutti l’incongruenza madornale di un dirigente nominato fiduciariamente che poi non faccia di tutto per accontentare il suo amministratore politico anche nelle scelte gestionali, scelte magari non proprio tecnicamente ineccepibili.</p>
<p>E’ vero che il governo, tramite i suoi esponenti, ha sempre affermato che questo sistema fa affidamento sul senso di responsabilità degli organi politici, ma con questo vogliamo dimenticarci completamente il passato e la provenienza di certi uomini politici ?</p>
<p>La natura umana è debole, come sappiamo tutti, è per questo che occorre trovare delle garanzie che non portino il sistema ad aberrazioni devastanti.</p>
<p>In effetti, la separazione dei ruoli è una sacrosanta intuizione che sarebbe veramente la giusta garanzia del miglioramento della qualità dell’attività amministrativa (si veda sull’argomento il bellissimo e chiarissimo saggio di Carlo Saffioti &#8220;Politica e gestione. Distinguere i ruoli a garanzia della qualità dell’attività amministrativa&#8221; in Rivista del Personale dell’Ente locale nov.dic. 1998, p.781) e, quindi, tale distinzione è irrinunciabile per una giusta riforma della pubblica amministrazione.</p>
<p>Del resto anche Luigi Einaudi, in occasione di un discorso sulla riforma della giustizia fiscale, aveva affermato che non ci poteva essere una vera equità fiscale se i funzionari pubblici non fossero stati preparati professionalmente, indipendenti e al servizio dei cittadini. L’indipendenza del funzionario è quindi un bene da difendere perché è garanzia che la sua professionalità si esplicherà in modo obiettivo per il bene di tutti i cittadini e non solo per la parte politica temporaneamente al potere.</p>
<p>Insomma o si crede al principio di separazione o si crede all’incarico fiduciario. Il legislatore deve scegliere, è in gioco il destino della pubblica amministrazione.</p>
<p>Altrimenti, si è autorizzati a pensare che ci sia un trucco.</p>
<p>E il trucco è anche semplice da scoprire: la separazione dei ruoli serve ai politici a non avere dirette responsabilità da difendere davanti alle corti di giustizia, nello stesso tempo la politica è protagonista in tutt’e due i ruoli, sia di programma sia di gestione, conservandosi una sorta di potere vitae necisque sui dirigenti e realizzando in tal modo quel primato della politica tanto caro a coloro che governavano ante operazione mani pulite (ormai caduta nell’oblio).</p>
<p>Nell’ultimo numero della rivista Micromega, lo scrittore Andrea Camilleri ricorda come, secondo un politologo francese, l’obiettivo della sinistra sia quello di realizzare effettivamente la libertà, l’uguaglianza ed il diritto e che la sinistra al potere farebbe meglio ad operare per la riqualificazione della politica piuttosto che per il primato di essa che non deve essere l’obiettivo di una società civile.</p>
<p>Mi permetto, infine, di richiamare, sommessamente, un verso del Sommo Poeta a beneficio di quanti, studiosi e cultori del diritto oggi, a giustificazione di irrazionali scelte del legislatore, affermano che il mondo è cambiato e bisogna comunque adeguarsi: &#8220;Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza&#8221;.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-della-pubblica-amministrazione-e-primato-della-politica/">Riforma della pubblica amministrazione e primato della politica.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La presentazione delle liste dei candidati alle elezioni comunali nella giurisprudenza</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-presentazione-delle-liste-dei-candidati-alle-elezioni-comunali-nella-giurisprudenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:07 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-presentazione-delle-liste-dei-candidati-alle-elezioni-comunali-nella-giurisprudenza/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-presentazione-delle-liste-dei-candidati-alle-elezioni-comunali-nella-giurisprudenza/">La presentazione delle liste dei candidati alle elezioni comunali nella giurisprudenza</a></p>
<p>La presentazione delle liste dei candidati alle elezioni comunali, negli ultimi tempi, è stata interessata da alcune novelle legislative ed anche da una serie di pronunce del Consiglio di Stato molto interessanti. La conoscenza di tali pronunce può, sicuramente, essere utile a quanti stanno oggi lavorando per la presentazione delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-presentazione-delle-liste-dei-candidati-alle-elezioni-comunali-nella-giurisprudenza/">La presentazione delle liste dei candidati alle elezioni comunali nella giurisprudenza</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-presentazione-delle-liste-dei-candidati-alle-elezioni-comunali-nella-giurisprudenza/">La presentazione delle liste dei candidati alle elezioni comunali nella giurisprudenza</a></p>
<p>La presentazione delle liste dei candidati alle elezioni comunali, negli ultimi tempi, è stata interessata da alcune novelle legislative ed anche da una serie di pronunce del Consiglio di Stato molto interessanti.</p>
<p>La conoscenza di tali pronunce può, sicuramente, essere utile a quanti stanno oggi lavorando per la presentazione delle liste relative alle prossime elezioni comunali del 26 maggio 2002.</p>
<p>Le liste dei candidati a sindaco e consigliere comunale sono presentate su appositi moduli, forniti in genere dall’ufficio elettorale comunale. Ogni lista deve indicare il nome del candidato a Sindaco, i candidati consiglieri comunali, il contrassegno di lista, il nome dei presentatori e le loro firme che devono essere autenticate dai pubblici ufficiali a ciò autorizzati, nonché il programma amministrativo che deve affiggersi all’albo pretorio (artt. 71, 72 del t.u.ee.ll. n. 267/2000).</p>
<p>La lista elettorale, sottoscritta dal numero prescritto di cittadini elettori e corredata della loro certificazione di iscrizione alle liste elettorali del Comune, deve poi essere presentata, entro le ore 12 del 29° giorno antecedente la consultazione elettorale, al segretario comunale.</p>
<p>1. Il modulo ufficiale di presentazione.</p>
<p>Il Consiglio di Stato <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a> ha ritenuto che la sottoscrizione delle liste dei candidati a sindaco ed a consigliere comunale da parte dei cittadini elettori, deve obbligatoriamente avvenire su appositi moduli, conformi al modello prescritto dalla legge e riportanti il contrassegno di lista e le generalità dei candidati, allo scopo di evitare una raccolta fraudolenta di sottoscrizioni. Dunque è illegittima l’apposizione di firme su moduli non conformi e privi delle prescritte formalità. </p>
<p>La ratio di tale disposizione va ricercata nel fatto che la sottoscrizione e la relativa autenticazione devono avvenire con incontrovertibile certezza sulla volontà dei cittadini di sottoscrivere quella e solo quella lista posta alla loro attenzione <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a>.</p>
<p>2. L’autenticazione delle firme.</p>
<p>Le firme dei sottoscrittori possono essere autenticate da alcuni pubblici ufficiali: notai, giudici di pace, cancellieri, presidenti delle province, sindaci, assessori, presidenti consiglio comunale e provinciale, circoscrizionale, segretari comunali e provinciali, i funzionari appositamente delegati dal sindaco e dal presidente della provincia. Ad essi sono stati aggiunti, ultimamente, i consiglieri comunali e provinciali che comunichino la loro disponibilità rispettivamente al sindaco o al presidente della provincia (art. 14, legge n. 53/1990, sostituito dall’art. 1, legge n. 130/1998 ed integrato dall’art. 4, co. 2, legge n. 120/1999).</p>
<p>L’autenticazione delle firme deve essere effettuata secondo le norme vigenti e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 445/2000 e costituisce modalità essenziale per garantire certezza circa la provenienza delle candidature. Conseguentemente, la mancanza o l’irritualità di questo elemento essenziale determina nullità insanabile della sottoscrizione e, quindi, dell’atto di presentazione <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a>. Anche il compimento della formalità da parte di soggetto non abilitato equivale a mancanza dell’autenticazione.</p>
<p>Infine, ai sensi dell’art. 14, co. 3, legge n. 53/1990, sostituito dall’art. 1, legge n. 130/1998, le sottoscrizioni degli elettori e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle liste. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, quindi, che l’omissione della data di autenticazione, rendendo impossibile verificare l’osservanza della disposizione citata non costituisce una mera irregolarità e il Tar Abruzzo <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a> non ha ritenuto valida l’autenticazione delle firme non contenente la data ed il luogo in cui è avvenuta.</p>
<p>3. Il contrassegno delle liste.</p>
<p>In ordine al contrassegno di lista la V sez. del Consiglio di Stato (31.10.2000, n. 524 del reg. ricorsi) <a name="_ftn5S"><a href="#_ftn5">[5]</a> ha ritenuto essenziale la contemporanea presenza del contrassegno alla sottoscrizione da parte degli elettori sottoscrittori della lista. </p>
<p>La decisione riguardava il caso di una lista elettorale che conteneva solo la descrizione del contrassegno, ma non anche la sua riproduzione grafica che deve,invece, necessariamente depositarsi assieme alla lista, prima della sottoscrizione di essa da parte dei cittadini elettori. </p>
<p>La Sezione ha, infatti, chiarito che, ai sensi del combinato disposto dei comma 3 e 8 art. 32 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (nell&#8217;attuale numerazione conseguente all&#8217;abrogazione dei comma 1 e 6, da parte dell&#8217;art. 34 l. 25 marzo 1993 n. 81), il contrassegno di lista deve essere apposto sui moduli ivi indicati in modo reale, ossia mediante la sua riproduzione grafica e non con la descrizione delle caratteristiche. Questa prescrizione è posta al fine di rispettare le esigenze di certezza giuridica connaturale al procedimento elettorale e di evitare, quindi, ogni equivoco in un momento cruciale quale quello della presentazione delle candidature nei comuni (Consiglio Stato sez. V, 3 maggio 1994, n. 410). </p>
<p>La stessa sezione V, il 20 novembre del 2001 (n. 8655 del reg. ricorsi) <a name="_ftn6S"><a href="#_ftn6">[6]</a> ha stabilito che la presenza della riproduzione grafica del simbolo in bianco e nero e della descrizione analitica della composizione dei colori è sufficiente affinché la P.A. possa predisporre le schede elettorali con la giusta colorazione e, quindi, nel caso di specie, le elezioni amministrative (in cui la Prefettura aveva erroneamente fatto stampare le schede elettorali in bianco e nero e non a colori) erano state giustamente annullate dal TAR Lombardia (sez. II, Milano, 25.06.2002, n. 4504). </p>
<p>I giudici hanno ritenuto la descrizione dei colori come dati descrittivi necessari e sufficienti a consentire di assegnare alle varie parti del simbolo elettorale le corrette gradazioni di colore; in tal senso era sufficiente una semplice operazione tipografica, da parte della Prefettura, per riportare la giusta colorazione sull’emblema della lista in parola da inserire nelle schede elettorali, così come, del resto, avvalendosi degli stessi elementi, aveva fatto, per suo conto, il Comune nel momento in cui è stato richiesto della stampa dei manifesti elettorali da affiggere nelle sedi della consultazione. </p>
<p>A fronte di tali, sufficientemente precise, indicazioni, gli organi responsabili non avrebbero potuto astenersi dal predisporre la richiesta colorazione. “In definitiva – argomenta la sezione &#8211; al corpo elettorale sono state sottoposte – per un fatto ascrivibile all’Amministrazione e non ad un errore dei presentatori della lista che, del resto, è stata accettata &#8211; schede non recanti il corretto simbolo della lista stessa, che si presentava alle elezioni.</p>
<p> In tal modo il corpo elettorale ben può essere stato indotto in errore al momento del voto: </p>
<p>a) anzitutto per non aver rinvenuto, nella scheda, l’esatto simbolo della lista in questione; simbolo che si caratterizza non solo per il disegno, ma anche e segnatamente per la colorazione; questa costituendo, ormai, un elemento non solo meramente simbolico, ma un indice sostanziale dei significati ideali che, nell’immaginario collettivo, si celano dietro i singoli colori; tanto che, spesso, con la semplice indicazione di colori – verdi, rossi, neri etc. – si individuano i simpatizzanti delle diverse parti politiche; </p>
<p>b) poi in quanto, mentre sulla scheda compariva un simbolo in bianco e nero, viceversa i manifesti elettorali recavano lo stesso simbolo dotato di idonea colorazione. Circostanze, queste, fonte di potenziale incertezza e confusione nel corpo elettorale che, per ciò stesso, potrebbe essere stato indotto ad accordare la propria preferenza ad altre liste, non riconoscendo quella preferita”.</p>
<p>4. I certificati elettorali.</p>
<p>La presentazione delle liste elettorali deve essere corredata dai certificati elettorali dei sottoscrittori della lista stessa i quali, a mente dell’art. 32 del D.P.R. n. 570 del 1960, devono essere elettori iscritti nelle liste del Comune.</p>
<p>La giurisprudenza del Consiglio di Stato sull’argomento, pur ritenendo pacificamente che i certificati elettorali attestanti l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune sono essenzialmente l’unica prova sicura (C.d.S., sez. V, 24.2.1999, n. 209 in Foro amm. 1999, 372) e che l’onere di documentazione incomba sui presentatori della lista non potendo essere addossato alla commissione elettorale (C.d.S., sez. V, 4.2.1997, n. 137 in Rass. Avv. Stato, 1997, I, 240), ha avuto un forte contrasto giurisprudenziale se il termine per la presentazione dei certificati (contestualmente alle liste) sia da considerare perentorio ed il mancato deposito di tali certificati all’atto della presentazione delle liste dei candidati comporti o meno l’esclusione delle liste dei candidati.</p>
<p>Infatti, mentre alcune pronunce stabilivano la non ammissione delle liste, altre, invece, distinguevano eventuali motivi di forza maggiore quali cause giustificative del ritardo (C.d.S. sez. V, 28.4.1999, n. 505), finché si è reso necessario, a causa proprio dell’evidente contrasto, la rimessione all’adunanza plenaria.</p>
<p>L’adunanza plenaria, con decisione del 30.11.1999, n. 23 <a name="_ftn7S"><a href="#_ftn7">[7]</a>, ha finalmente stabilito dei principi assolutamente condivisibile che risolvono in modo chiaro la questione.</p>
<p>Nel dettaglio, la decisione, fondata su un’interpretazione evoluta degli artt. 32 e 33 del testo unico approvato col d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, indica i seguenti principi:</p>
<p> &#8211; il segretario comunale è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori, rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale ai sensi dell&#8217;art. 32 ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960;</p>
<p>&#8211; il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che non può ricusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di “elettori iscritti nelle liste del Comune”;</p>
<p>&#8211; nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del Comune), può disporre l&#8217;ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell&#8217;art. 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, ai sensi dell&#8217;art. 97 della Costituzione);</p>
<p>&#8211; qualora il presentatore della lista non abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall&#8217;art. 32, terzo comma, del testo unico.</p>
<p>5. Il termine di presentazione.</p>
<p>Recentemente la V sez. del C.d.S., sentenza 4 marzo 2002, n. 1271 <a name="_ftn8S"><a href="#_ftn8">[8]</a>, ha sostenuto che il lieve scostamento orario nella presentazione della lista elettorale è privo di rilevanza nel caso in cui sia accompagnato dalla presenza, nell’orario prescritto, del presentatore della lista nel palazzo di città e da ragioni, indicate dal Segretario comunale con apposito verbale, giustificative del ritardo in questione.</p>
<p>La sezione ha confermato la decisione del TAR Puglia – Bari, sez. I, 14 settembre 2001, n. 23684), che aveva ritenuto irrilevante la circostanza che il contrassegno di lista era stato consegnato tardivamente (alle ore 12.08, anziché entro le ore 12.00) nella considerazione che il presentatore risultava, dal verbale redatto, già presente negli uffici comunali entro l’orario fissato e che erano state indicate le ragioni giustificative del ritardo in questione (nella specie la presenza di numerose persone che rendevano difficoltose le operazioni elettorali).</p>
<p>In questa situazione, ha argomentato la sezione, “il breve ritardo nella presentazione della lista non appare imputabile al presentatore della medesima, bensì alle modalità di ricevimento condizionate da fattori accidentali di cui non può farsi carico al presentatore stesso, che risultava presente nei locali ove doveva avvenire la presentazione al momento della scadenza del termine di legge.”</p>
<p>I giudici, a tal proposito, ricordano analoga decisione del 12 aprile 2001, n. 2297, allorché, nel contesto di favor per la più ampia partecipazione dalle liste alla competizione elettorale, si statuì che il minimo scostamento orario, accompagnato da elementi giustificativi del ritardo, non può costituire presupposto per una valida esclusione della lista.</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> C.d.S., V, 30.6.1995, n. 965, in Foro amm., 1995, 1251. Tra l’altro, con la stessa pronuncia ha precisato che, in materia elettorale, tutti i soggetti coinvolti nei relativi procedimenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le relative formalità documentali prescritte dalla legge e la loro eventuale violazione non dà luogo a mere irregolarità formali, bensì ad illegittimità sostanziali.</p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> Infatti, “ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista” (art. 28, T.U. n. 570/1960), alla violazione di tale divieto sono collegate sanzioni penali. </p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> C.d.S., V, 10.3.1998, n. 282, Sett. Giur. 1998, 172.</p>
<p><a name="_ftn4"><a href="#_ftn4S">[4]</a> C.d.S., V, 29.9.1994, n. 1061, in Foro amm. 1994, 2128 e TAR Abruzzo, Pescara, 5.11.1993, n. 537, in TAR, 1994, I, 249.</p>
<p><a name="_ftn5"><a href="#_ftn5S">[5]</a> Le sentenze che hanno solo il numero del registro dei ricorsi sono tratte dal sito web del C.d.S. che, per queste pronunce, non riporta il numero della sentenza.</p>
<p><a name="_ftn6"><a href="#_ftn6S">[6]</a> Vedi nota 5.</p>
<p><a name="_ftn7"><a href="#_ftn7S">[7]</a> In <a href="http://www.giustamm.it/">www.giustamm.it</a>, n. 11/1999, <a href="/ga/id/2000/0/437/g">pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cdsadplen_1999-23.htm</a>.</p>
<p><a name="_ftn8"><a href="#_ftn8S">[8]</a> In <a href="http://www.giustamm.it/">www.giustamm.it</a>, n. 3/2002, <a href="/ga/id/2002/3/1918/g">pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2002-03-04-1.htm</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-presentazione-delle-liste-dei-candidati-alle-elezioni-comunali-nella-giurisprudenza/">La presentazione delle liste dei candidati alle elezioni comunali nella giurisprudenza</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commento a CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Ordinanza 30 gennaio 2002 n. 11</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-costituzionale-ordinanza-30-gennaio-2002-n-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:19:34 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-costituzionale-ordinanza-30-gennaio-2002-n-11/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-costituzionale-ordinanza-30-gennaio-2002-n-11/">Commento a CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Ordinanza 30 gennaio 2002 n. 11</a></p>
<p>Con la ordinanza in rassegna (n. 11 del 30 gennaio 2002) la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale &#8211; sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione &#8211; dell’art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, della legge 15.03.1997, n. 59 e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-costituzionale-ordinanza-30-gennaio-2002-n-11/">Commento a CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Ordinanza 30 gennaio 2002 n. 11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-costituzionale-ordinanza-30-gennaio-2002-n-11/">Commento a CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Ordinanza 30 gennaio 2002 n. 11</a></p>
<p>Con la ordinanza in rassegna (n. 11 del 30 gennaio 2002) la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale &#8211; sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione &#8211; dell’art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, della legge 15.03.1997, n. 59 e degli artt. 19, 21, e 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora sostituiti dagli artt. 19,21,22 e 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui estendono il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali, e rendono così applicabili a questi ultimi i principi e criteri direttivi dettati originariamente dall’art. 2 della legge n. 421 solo per i dirigenti non generali.</p>
<p>La decisione della Corte si basa su particolari motivazioni che comportano alcune importanti conseguenze da considerare attentamente.</p>
<p>L’estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro ai dirigenti generali è cosa, si potrebbe dire, ragionevole e di buon senso in un sistema che, già dal 1993, aveva rivoluzionato l’esistente in materia di gestione del rapporto di lavoro pubblico.</p>
<p>All’epoca, nelle intenzioni del legislatore c’era sicuramente il desiderio di dare nuovo impulso alla pubblica amministrazione. Infatti, anche a causa delle pressioni della pubblica opinione, che riteneva il settore privato migliore in termini di efficienza, di efficacia, di economicità e, forse, sotto l’onda lunga dell’emotività dovuta alla scoperta di tangentopoli, si ritenne che, con l’approvazione della nuova normativa la quale, non a caso, recava nell’epigrafe “Privatizzazione del pubblico impiego” <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a>, si potessero risolvere tutti problemi della pubblica amministrazione.</p>
<p>La chiave di volta di quella riforma era la codificazione puntuale del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo e funzione di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti.</p>
<p>Inoltre, fondamentale importanza veniva data alla selezione ed al reclutamento dei pubblici impiegati che poteva avvenire solo sulla base di criteri meritocratici- professionali e di effettiva trasparenza e pubblicità. A garanzia effettiva di tali principi, veniva emanato un regolamento, il D.P.R. 487/1994, considerato, a giusta ragione, norma innovativa fondamentale per l’espletamento di tutti i concorsi pubblici.</p>
<p>Pilastro del regolamento per lo svolgimento dei concorsi era stata una famosa sentenza della stessa Corte di qualche anno prima, che aveva decretato per sempre l’esclusione di esponenti politici e sindacali dalle commissioni dei concorsi pubblici, in quanto causa di condizionamenti negativi del pubblico impiego.</p>
<p>Da allora le commissioni concorsuali avrebbero dovuto essere composte da esperti e nominate dai dirigenti, in quanto atti a contenuto gestionale e non di indirizzo politico-amministrativo <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a>.</p>
<p>In questo modo, la separazione delle funzioni amministrative da quelle politiche era quasi del tutto compiuta; mancava solo un sistema di valutazione delle prestazioni dei pubblici impiegati e una scuola per la loro formazione e aggiornamento (magari collegata alle istituzioni universitarie) e si sarebbe potuto compiere uno straordinario salto di qualità, mettendo l’Amministrazione Italiana in condizione di competere in professionalità con le amministrazioni degli altri paesi europei.</p>
<p>Nel 1997, invece, dopo alcuni anni di malumori per le inefficienze soprattutto dello stato centrale e continue pressioni da parte del cosiddetto “partito dei sindaci”, il legislatore volle cambiare il sistema di conferimento degli incarichi ai dirigenti, a cominciare dai segretari comunali che fecero da apripista. Il tutto venne giustificato con una sacrosanta crociata contro i “burocrati inefficienti”.</p>
<p>Non più concorsi pubblici, ma incarichi affidati direttamente per volontà dell’organo politico di vertice dell’amministrazione interessata.</p>
<p>L’assioma che spingeva i riformatori a preferire la forma dell’incarico fiduciario a quella della procedura ad evidenza pubblica, consisteva nella considerazione che nel sistema elettorale maggioritario, con l’elezione diretta, da parte dei cittadini, del Sindaco, egli diventa responsabile diretto, nei confronti degli elettori, dell’attuazione suo programma. Per fare ciò, nel migliore dei modi e senza intralci, sarebbe stato giusto e legittimo che egli stesso avesse scelto i suoi stretti collaboratori, i quali poi avrebbero provveduto ad adottare tutti gli atti di gestione per l’attuazione del programma stesso.</p>
<p>Il punto critico, che &#8211; secondo la regola dell’id quod plerumque accidit &#8211; chiunque dotato di un minimo di buon senso avrebbe potuto facilmente individuare, è che il politico è portato a gratificare coloro che lo hanno aiutato o lo possono aiutare a raggiungere il consenso in qualunque modo, piuttosto che i dirigenti più bravi e capaci professionalmente.</p>
<p>Con una riforma della riforma che oggi va sotto il nome di riforma “Bassanini” (dal nome del Ministro della funzione pubblica), il legislatore dell’epoca ha instaurato in Italia un sistema di spoil system che permette, agli organi elettivi della p.a., di nominare i propri dirigenti direttamente e senza alcun tipo di procedura concorsuale pubblica <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p>I fautori di questo sistema propongono a giustificazione e legittimazione di esso, oltre a quella sopra richiamata, alcune considerazioni che potrebbero anche essere condivisibili, se non fosse che poi la soluzione adottata non sembra in linea con i principi della nostra Costituzione.</p>
<p>Le principali argomentazioni a favore del sistema spoil system sono le seguenti:</p>
<p>&#8211; un sistema realmente meritocratico sul piano professionale deve poter verificare e valutare i risultati raggiunti dai dirigenti;</p>
<p>&#8211; un’amministrazione deve poter scegliere e incaricare coloro che, sul piano professionale, diano più garanzie di poter raggiungere i risultati e gli obiettivi sperati;</p>
<p>&#8211; i dirigenti che non sono in grado di raggiungere detti risultati e obiettivi devono essere rimossi.</p>
<p>Queste argomentazioni sono sicuramente legittime, condivisibili e perfettamente congruenti con i principi costituzionali, se fossero state attuate con modalità diverse.</p>
<p>In effetti, con la disciplina oggi in vigore si sono sicuramente ottenuti alcuni effetti rilevanti sulla p.a: </p>
<p>a) i dirigenti responsabili della gestione amministrativa sono, comunque, sottoposti agli organi politici e, quindi, la separazione tra le funzioni è quantomeno molto dubbia;</p>
<p>b) le responsabilità civili, penali e amministrative sono unicamente dei dirigenti e non più degli organi politici;</p>
<p>A questo punto si inserisce l’ordinanza n. 11/2002 della Corte che, forse non tiene conto del cosiddetto “stato dell’arte” della pubblica amministrazione. </p>
<p>Infatti è la stessa Corte Costituzionale, nel motivare l’ordinanza in oggetto, che rileva “che, più in generale, la disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale nei suoi aspetti qualificanti &#8211; in particolare il conferimento degli incarichi dirigenziali (assegnati tenendo conto, tra l’altro, delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente) e la loro eventuale revoca (per responsabilità dirigenziale), nonché la procedimentalizzazione dell’accertamento di tale responsabilità (artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 29 del 1993, ed ora artt. 19, 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001) &#8211; è connotata da specifiche garanzie, mirate a presidiare il rapporto di impiego dei dirigenti generali, la cui stabilità non implica necessariamente anche stabilità dell&#8217;incarico, che, proprio al fine di assicurare il buon andamento e l&#8217;efficienza dell&#8217;amministrazione pubblica, può essere soggetto alla verifica dell&#8217;azione svolta e dei risultati perseguiti.”</p>
<p>Ma quando mancano gli strumenti (oggettivi e trasparenti) della valutazione dell’azione svolta e dei risultati perseguiti, allora si può legittimamente affermare che la revoca degli incarichi e i nuovi conferimenti da parte degli organi di governo diventano arbitrari.</p>
<p>In merito alla questione della valutazione dei dirigenti, forse la Corte avrebbe dovuto leggere la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15.11.2001 (Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2002), pubblicata sulla G.U. n. 18 del 22.01.2002 e riportata anche in questa rivista.</p>
<p>In questa direttiva, al paragrafo 3, intitolato: “Il sistema di valutazione dei dirigenti”, testualmente si legge: “Nessuna amministrazione dello Stato attualmente è in possesso di un sistema valicato e funzionante di valutazione dei dirigenti. E’ necessario che, a partire dal 2002, tutte le amministrazioni dispongano di un sistema di valutazione delle prestazioni, dei comportamenti organizzativi e dei risultati conseguiti dai dirigenti utilizzabile per l’attribuzione della retribuzione di risultato.</p>
<p>Occorre, quindi, che ciascun Ministro dedichi a questo tema un’attenzione specifica nel testo della Direttiva, indicando le responsabilità e i tempi per la predisposizione del relativo progetto, che dovrà comunque essere coordinato a livello di Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>
<p>In ogni caso, entro il primo semestre del 2002, dovrà essere operativo il sistema per la valutazione, da parte degli organi di indirizzo politico, dei dirigenti apicali (segretari generali, capi dipartimento e direttori delle agenzie e dirigenti preposti a strutture dirigenziali generali), al fine della attribuzione, in connessione anche con i risultati della valutazione e del controllo strategico, della retribuzione di risultato prevista dai contratti.”</p>
<p>Come si comprende dalla chiara lettera della direttiva, non esiste ancora alcun sistema di valutazione dei dirigenti statali, talché conferimenti e revoche degli incarichi sono del tutto arbitrari e senza alcuna garanzia.</p>
<p>Allora, in tale situazione, non molto edificante per la p.a. italiana, probabilmente la Corte, con una sentenza ben articolata avrebbe potuto ristabilire i principi costituzionali intaccati da riforme non del tutto compiute e sulle quali non si vuole certo in questa sede esprimere giudizi di merito.</p>
<p>Si è persa una grande occasione per poter ricondurre nella legittimità, secondo i principi di imparzialità e buon andamento, una riforma che ha, comunque, degli aspetti positivi e delle motivazioni di fondo anche condivisibili (soprattutto da cittadini-utenti).</p>
<p>Occorre, a questo punto, stabilire se il sistema dello spoil system può essere attuato anche senza alcuna valutazione del dirigente da incaricare, cioè se l’organo di governo possa, ad libitum, conferire gli incarichi e/o revocarli senza altra motivazione che non sia quella della propria volontà di farlo (in questo caso sarebbe meglio parlare di Ukase e non di atti amministrativi!).</p>
<p>Occorre, anche, verificare la compatibilità di questo sistema di conferimento di incarichi con il principio di separazione delle funzioni di governo e amministrative e di separazione delle responsabilità, perché nei paesi anglosassoni la responsabilità dei funzionari è condivisa dagli organi di governo, ai quali ultimi si ascrivono tutte le azioni di gestione amministrativa.</p>
<p>Speriamo che le buone occasioni non siano finite.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> Come se, utilizzando fin nel titolo della legge la parola “privatizzazione”, si fossero già raggiunti, almeno sulla carta, gran parte degli ipotizzati benefici che il rapporto di lavoro privato avrebbe potuto dare al cittadino-utente.</p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> Oggi il principio è confermato nell’art. 35 del d.lgs. 165/2001.</p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> Il Ministro Bassanini, peraltro, sapendo che la legge aveva qualche serio dubbio di legittimità costituzionale, sottolineava in ogni occasione che si era riusciti ad approvare una legge innovativa “a Costituzione invariata”, con ciò volendo significare che essa (la riforma) avrebbe dovuto continuare ad essere attuata (e, quindi, avrebbe dovuto trovare fondamento giuridico costituzionale) anche nel progetto di modifica della Costituzione da parte della Commissione Bicamerale, poi fallita come sappiamo.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Sullo spoil system in Italia, v. in questa rivista l’apposita pagina di approfondimento.</p>
<p>V. inoltre da ult. il <a href="http://dbase2.ipzs.it/fcgi-free/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=1900-01-01*%20%20%20%20%20%20%20%20*163&#038;flagdispositivo=2&#038;visualizza=1">DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 23 gennaio 2002 e trasmesso al Senato per la definitiva approvazione, recante &#8220;Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato&#8221;. </p>
<p>Per un primo commento del DDL v. L. OLIVERI, <a href="/ga/id/2002/1/693/d">Considerazioni sulla vice dirigenza nel testo del disegno di legge esitato dalla Camera</a> e R. DEL VECCHIO, La riforma della dirigenza pubblica: un’occasione (per ora) sprecata.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE COSTITUZIONALE &#8211; <a href="/ga/id/2002/1/1780/g">Ordinanza 30 gennaio 2002 n. 11</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-costituzionale-ordinanza-30-gennaio-2002-n-11/">Commento a CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Ordinanza 30 gennaio 2002 n. 11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
