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	<title>Roberto Di Maria Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Roberto Di Maria Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Nota a T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, sentenza n. 468 del 28 febbraio 2013</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-sicilia-palermo-sez-iii-sentenza-n-468-del-28-febbraio-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 18:40:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-sicilia-palermo-sez-iii-sentenza-n-468-del-28-febbraio-2013/">Nota a T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, sentenza n. 468 del 28 febbraio 2013</a></p>
<p>La sentenza del TAR Sicilia, PA, Sez. III n. 468 del 2003 investe alcune interessanti questioni inerenti la materia degli appalti pubblici – con particolare riferimento al rapporto fra la normativa statale, vergata nel d.lgs. 163/2006, e la corrispondente regionale di cui alla l. r. n. 12 del 2011 –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-sicilia-palermo-sez-iii-sentenza-n-468-del-28-febbraio-2013/">Nota a T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, sentenza n. 468 del 28 febbraio 2013</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-sicilia-palermo-sez-iii-sentenza-n-468-del-28-febbraio-2013/">Nota a T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, sentenza n. 468 del 28 febbraio 2013</a></p>
<p>La sentenza del TAR Sicilia, PA, Sez. III n. 468 del 2003 investe alcune interessanti questioni inerenti la materia degli appalti pubblici – con particolare riferimento al rapporto fra la normativa statale, vergata nel d.lgs. 163/2006, e la corrispondente regionale di cui alla l. r. n. 12 del 2011 – e suscita sul punto, <i>prima facie</i>, altrettanto stimolanti interrogativi.<br />
Senza entrare nel merito della fattispecie oggetto della sentenza, in questa sede pare utile soffermarsi – pur brevemente – sul fenomeno della c.d. “abrogazione implicita”, più volte menzionata nel testo della medesima.<br />
In primo luogo, sul piano della teoria delle fonti, occorre rammentare come il criterio cronologico di risoluzione delle antinomie – di cui il succitato fenomeno è uno tra i possibili effetti – non trovi generalmente applicazione nel caso di contrasto fra legge statale e regionale, in ordine al quale opera invece quello della competenza – sub specie art. 117 Cost., co. 2-4 – invero ridondante (quasi) sempre in un giudizio di legittimità costituzionale, indifferentemente sollevato in via incidentale o principale.<br />
È sotto tale profilo, allora, che in sentenza si propone una interpretazione quantomeno opinabile del «meccanismo esegetico» (sic) apparentemente ricavabile, in modo univoco, dalle leggi 62/1953 e 131/2003: invero la applicazione della c.d. “clausola di cedevolezza” – ivi richiamata – è tendenzialmente riservata all’ambito delle materie a competenza “concorrente” (cfr. art 117 Cost., co. 3) in quanto funzionale a regolare la successione, nel tempo, fra norme di principio (statali) e norme di dettaglio (regionali) ed, in specie, a consentire – nel caso di successiva approvazione di principi statali incompatibili con la legislazione regionale previgente – sia l’abrogazione di quest’ultima, sia la cedevolezza (appunto) delle medesime norme statali a fronte della successiva – sebbene soltanto eventuale – approvazione di una nuova legge regionale di dettaglio; tutto ciò, restando comunque salvo il ricorso alla Corte costituzionale pur se, in tal caso, in via esclusivamente incidentale (cfr. R. BIN e G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino, 2012, p. 330-336).<br />
Ed in effetti è proprio questo il senso del “principio di cedevolezza – il quale, insieme a quello di “sussidiarietà legislativa” ed alla enucleazione della categoria delle materie c.d. “trasversali”, rappresenta uno strumento di «elasticizzazione del criterio materiale di riparto della potestà legislativa» (cfr. B. CARAVITA DI TORITTO, Lineamenti di diritto costituzionale federale e regionale, Torino, 2009) – sì come fatto palese, peraltro, già dalla Consulta nella ben nota sentenza 303/2003 (altresì espressamente menzionata nella sentenza de qua).<br />
Se dunque è lo stesso Giudice amministrativo ad aver esplicitamente ravvisato, nel caso in esame, una antinomia in termini di “competenza” – tanto da richiamare, sul punto, la recente Corte cost., sent. 35/2012 e quindi tralasciare, correttamente, ogni pleonastica considerazione sulla (asserita) competenza della Regione siciliana in materia, sub specie “lavori pubblici” (cfr. art. 14 St.) – pare evidente come la predetta clausola di cedevolezza non possa trovare concreta applicazione né possa, conseguentemente, ricorrere il citato effetto abrogativo “implicito”.<br />
In secondo ed ultimo luogo, può aggiungersi che proprio l’interpretazione adeguatrice – o «costituzionalmente orientata» (sic) – cui il Giudice amministrativo fa esplicitamente appello, impone al giudice a quo di non rinviare alla Corte una disposizione, in quanto la stessa possa essere interpretata in modo costituzionalmente conforme – e che sia, dunque, non soltanto pienamente efficace ma che, anzi, proprio quei particolari effetti (ermeneuticamente individuati) possa spiegare nel giudizio principale – e non anche di sancirne l’inefficacia mediante un’asserita abrogazione implicita, quale espediente per non adire invece la Corte costituzionale.<br />
Diversamente opinando, infatti, il rischio sarebbe di conservare nell’ordinamento giuridico una norma – certamente inefficace, ma pur sempre valida e dunque sempre, potenzialmente, soggetta a reviviscenza – eventualmente incostituzionale (anche soltanto in astratto) così forzando la ratio della interpretazione adeguatrice che – strumento meramente deflattivo del contenzioso costituzionale – ha come ineliminabile presupposto comunque la validità, dimostrabile e concreta, della norma.<br />
Se così è – pur in base ad una prima e sintetica analisi – la soluzione della remissione in Corte della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della l.r. n. 15 del 2008, non pare allora altrimenti eludibile.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 19.3.2013)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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