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	<title>Rita Previtali Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Rita Previtali Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla necessità di procedere alla Valutazione d’Impatto Ambientale in caso di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività di smaltimento e/o recupero rifiuti</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-necessita-di-procedere-alla-valutazione-dimpatto-ambientale-in-caso-di-rinnovo-dellautorizzazione-relativa-allesercizio-dellattivita-di-smaltimento-e-o-recupe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-necessita-di-procedere-alla-valutazione-dimpatto-ambientale-in-caso-di-rinnovo-dellautorizzazione-relativa-allesercizio-dellattivita-di-smaltimento-e-o-recupe/">Sulla necessità di procedere alla Valutazione d’Impatto Ambientale in caso di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività di smaltimento e/o recupero rifiuti</a></p>
<p>1. Con la sentenza in epigrafe, la Sezione I del T.A.R. Lombardia ha avuto modo di affrontare la tematica relativa alla procedura regionale di valutazione di impatto ambientale in caso di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Al riguardo l’art. 1, comma 3 del D.P.R.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-necessita-di-procedere-alla-valutazione-dimpatto-ambientale-in-caso-di-rinnovo-dellautorizzazione-relativa-allesercizio-dellattivita-di-smaltimento-e-o-recupe/">Sulla necessità di procedere alla Valutazione d’Impatto Ambientale in caso di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività di smaltimento e/o recupero rifiuti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>1. Con la sentenza in epigrafe, la Sezione I del T.A.R. Lombardia ha avuto modo di affrontare la tematica relativa alla procedura regionale di valutazione di impatto ambientale in caso di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. <br />
Al riguardo l’art. 1, comma 3 del D.P.R. 12 aprile 1996 stabilisce che “Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all’allegato A”, fra cui sono inclusi alla lettera i) gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di inertizzazione e di termodistruzione, e alla lettera l) gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiori a 100 t/giorno.<br />
Il D.P.C.M. 3 settembre 1999, intervenuto &#8211; in attuazione della direttiva del Consiglio 85/337/CEE &#8211; a modificare ed integrare l’elenco delle opere e dei progetti già contenuti negli allegati A e B del precedente decreto, dispone all’art. 5 che: “Le regioni disciplinano le modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, che possano avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, per i quali la procedura di VIA è sottoposta alla loro competenza”. <br />
Tra l’altro, l’appena menzionato D.P.C.M., da un lato, ha dato attuazione agli artt. 34 e 35 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 nella parte in cui delegano alle Regioni la competenza in materia di V.I.A. per quanto concerne i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione dei minerali solidi, degli idrocarburi e delle risorse geotermiche su terraferma, e, dall’altro lato, ha armonizzato le definizioni di alcune categorie presenti negli allegati di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 con le classificazioni contenute nel D. Lgs. n. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi), recante: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi”.<br />
Ma ciò che più interessa, in questo caso, è il fatto che detto provvedimento costituisce un ulteriore passo verso la completa attuazione dell’art. 71 del D. Lgs. del 31 marzo 1998 n. 112, il quale, dopo aver elencato al primo comma gli impianti e le opere di competenza dello Stato in materia di valutazione di impatto ambientale, prevede al secondo comma che le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a V.I.A. statale da trasferire alla competenza delle regioni vengano individuate mediante atto di indirizzo e coordinamento, atto di cui si è tutt’ora in attesa.<br />
Sulla scorta del decreto del 1999, la Regione Lombardia ha emanato la D.G.R. 24 marzo 2000 n. 6/49226 &#8211; non a caso citata dal Collegio nella sua motivazione &#8211; concernente per l’appunto “Determinazioni in merito all’applicazione dell’art. 5 del d.p.c.m. 3 settembre 1999 relativamente alle modifiche e/o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzato o in fase di realizzazione o di esercizio, di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”.<br />
In essa si stabilisce che sono sottoposti a procedura di V.I.A. regionale solo gli ampliamenti di impianti che comportino il superamento della soglia dimensionale indicata nell’all. A del D.P.R. del 1996 e le modifiche di impianti che, a prescindere dalla realizzazione di opere o interventi, si concretizzino nel compimento di ulteriori operazioni tali da far rientrare l’impianto stesso sia per capacità sia per tipologia nelle ipotesi di cui all’allegato medesimo.<br />
La Regione sostiene, dunque, l’applicabilità nel giudizio in esame dei principi desumibili da tale disciplina (in base ai quali si esclude l’attivazione della procedura di V.I.A. regionale in occasione di rinnovi di impianti già autorizzati ed in fase di realizzazione) in quanto le due linee di inertizzazione e di termodistruzione di rifiuti tossico-nocivi sarebbero già state autorizzate e sarebbe già attiva la loro cantierizzazione, come accertato ed evidenziato dal rapporto del sopralluogo effettuato dai funzionari della Provincia di Pavia. <br />
A ben vedere, però, tali circostanze non paiono sussistere nella vicenda esaminata dal Tribunale regionale lombardo.<br />
Invero, dai verbali summenzionati emerge come non fosse stato ancora effettuato alcun intervento edilizio, essendosi semplicemente assistito alla recinzione delle aree destinate alla realizzazione degli impianti in oggetto.<br />
Ebbene, tale recinzione non consente di affermare che le due linee fossero in fase di realizzazione; e così, il Giudice del capoluogo lombardo, mancando una pronuncia giurisprudenziale sullo specifico profilo, richiama un principio assodato in tema di decadenza dalla concessione edilizia (tra le altre, T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, Sez. II, 8 aprile 2004 n. 928; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 2 ottobre 2003, n. 1494; Consiglio di Stato, Sez. V, 1 ottobre 2003 n. 5648; T.A.R. Basilicata, 23 maggio 2003, n. 471), e chiarisce che la valutazione del reale inizio dei lavori dell’impianto va effettuata non in “via generale ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all’entità ed alle dimensioni dell’intervento programmato ed autorizzato”; e questo per evitare che si possa por mano a lavori fittizi, che non rispecchiano la reale volontà del titolare della concessione di dare inizio ai lavori, al solo scopo di non incorrere in provvedimenti di decadenza.<br />
Inoltre, i due impianti di cui si occupa la decisione qui annotata non risultano nemmeno autorizzati: nella delibera n. 6/25625 del 1997, riguardante il rinnovo delle attività svolte dalla C.R. (società richiedente), ai nn. 2 e 3 della pag. 5 la stessa Giunta regionale aveva espressamente deliberato il diniego all’autorizzazione al trattamento di inertizzazione e di termodistruzione di rifiuti tossico-nocivi, in quanto non era stata espletata la necessaria procedura di V.I.A.. <br />
Pare opportuno qui ricordare che in tema di V.I.A. regionale, e in particolare in ordine allo specifico profilo delle modifiche ad impianti preesistenti, si è pronunciata anche la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, la quale, con la decisione n. 6759 del 30 ottobre 2003, ha affermato la necessità di procedere alla valutazione di impatto ambientale regionale sulla variante ad un progetto definitivo, trattandosi di un opus sostanzialmente nuovo. <br />
2. Infine, di fronte alle censure avanzate dalla C.R. contro il diniego dell’approvazione del progetto di variante sostanziale e della autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, il Giudice evidenzia l’irrilevanza delle dichiarazioni di intento della società di mantenersi al di sotto del limite previsto dalla legge, al fine di evitare l’attivazione della procedura di V.I.A. regionale. Infatti, il D.P.R. del 12 aprile 1996 alla lettera l) dell’All. A, laddove parla di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiori a 100 t/giorno, fa chiaramente riferimento alla capacità nominale di incenerimento degli impianti in relazione alle caratteristiche dei rifiuti e non all’effettivo sfruttamento di tale potenziale da parte della società.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE I &#8211; <a href="/ga/id/2004/6/4126/g">Sentenza 10 maggio 2004 n. 1634 </a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-necessita-di-procedere-alla-valutazione-dimpatto-ambientale-in-caso-di-rinnovo-dellautorizzazione-relativa-allesercizio-dellattivita-di-smaltimento-e-o-recupe/">Sulla necessità di procedere alla Valutazione d’Impatto Ambientale in caso di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività di smaltimento e/o recupero rifiuti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Sulla portata innovativa in tema di standards dell’art. 7 L.R. Lombardia n. 1/2001</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-portata-innovativa-in-tema-di-standards-dellart-7-l-r-lombardia-n-1-2001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-portata-innovativa-in-tema-di-standards-dellart-7-l-r-lombardia-n-1-2001/">Sulla portata innovativa in tema di standards dell’art. 7 L.R. Lombardia n. 1/2001</a></p>
<p>1] La pronuncia in rassegna riguarda l’applicazione dell’art. 7 della Legge Regionale del 15 gennaio 2001 n. 1, che ha sostituito in blocco l’art. 22 della precedente L.R. n. 51/1975, ridisegnando in un’ottica innovativa la disciplina relativa agli standards. Il Giudice del capoluogo lombardo, infatti, mette in luce la portata</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-portata-innovativa-in-tema-di-standards-dellart-7-l-r-lombardia-n-1-2001/">Sulla portata innovativa in tema di standards dell’art. 7 L.R. Lombardia n. 1/2001</a></p>
<p>1] La pronuncia in rassegna riguarda l’applicazione dell’art. 7 della Legge Regionale del 15 gennaio 2001 n. 1, che ha sostituito in blocco l’art. 22 della precedente L.R. n. 51/1975, ridisegnando in un’ottica innovativa la disciplina relativa agli standards. <br />
Il Giudice del capoluogo lombardo, infatti, mette in luce la portata innovativa della normativa regionale, che delinea ex novo la detta materia, concependo gli standards stessi non più solamente in termini quantitativi, ma anche qualitativi.<br />
Il Piano dei Servizi, che deve essere allegato alla relazione illustrativa del P.R.G., oltre ad assolvere alla funzione basilare di definire la ricognizione dello stato dei servizi pubblici e di pubblico interesse, attribuisce maggior incisività all’azione delle Amministrazioni comunali. Infatti, esso consente all’Ente locale di intervenire sul dimensionamento degli standards, in modo mirato per il raggiungimento del miglior equilibrio fra esigenze di sviluppo da un lato ed esigenze di qualità dei servizi dall’altro.<br />
Con la Legge Regionale lombarda 1/2001 cit., si transita, in sostanza, da una valutazione urbanistica fondata sul criterio di conformità ad una diversa verifica, imperniata sui criteri di compatibilità e congruenza: <br />l’Amministrazione municipale, nell’attività pianificatoria, non deve limitarsi a vagliare la corrispondenza delle scelte effettuate agli standards fissati in astratto dalla legge, ma deve valutarne la conformità rispetto alle esigenze concrete e specifiche della realtà comunale. <br />
In altri termini, non trova più applicazione la rigida nozione parametrica degli standards, bensì si afferma un concetto più flessibile ed efficace che considera lo standard quale obiettivo di qualità, strumento di programmazione (che diviene elemento fondamentale della pianificazione) di un’azione amministrativa che punta ad utilizzare secondo le più idonee modalità il territorio dal punto di vista della qualità dei servizi che vengono offerti ai cittadini.<br />
Il Giudice lombardo tuttavia afferma che, fino all’approvazione del Piano dei Servizi da parte dell’Amministrazione comunale, non potranno essere invocate le disposizioni di cui all’art. 7 L.R. 1/2001, fermo restando, ovviamente, quanto previsto dall’art. 6 della Legge Regionale 12 aprile 1999 n. 9, con riferimento ai programmi integrati di intervento, secondo cui sono consentite deroghe alla normale dotazione di standards.</p>
<p>2] La sentenza annotata affronta, altresì, la questione relativa alle c.d. “fasce di rispetto” del nastro stradale previste dall’art. 18 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992, recante il nuovo Codice della Strada, e disciplinate dagli artt. 26-28 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada).<br />
Il T.A.R. Lombardia &#8211; Milano sottolinea come la costituzione di una zona di rispetto non un dia vita ad un vincolo urbanistico, ma rivesta essenzialmente la funzione di preservare, ai lati delle strade, uno spazio libero a protezione della sede stradale, per la sicurezza della circolazione a beneficio di quanti ivi transitino, abitino o operino. <br />
In altri termini, l’individuazione in un P.R.G. delle fasce di rispetto stradale non produce vincoli urbanistici di contenuto espropriativo (a meno che la sede viaria &#8211; ancora da realizzarsi &#8211; sia stata prevista, con la relativa fascia di rispetto, proprio dallo strumento di pianificazione generale). Tale individuazione, infatti, esprime, con una previsione a tempo indeterminato (e quindi non soggetta a decadenza per il decorso del termine quinquennale), un limite all’utilizzazione del bene che si traduce nell’obbligo di osservare determinate distanze delle costruzioni dal margine stradale. Sono tuttavia consentiti tutti gli usi compatibili con le finalità del vincolo medesimo, quali ad esempio la realizzazione di verde privato o parcheggi scoperti.<br />
In definitiva, l’Organo giudicante si uniforma all’orientamento dominante nella giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. IV, 17 giugno 2002 n. 3610; T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara, 13 giugno 2001 n. 547; T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza, 15 febbraio 2001 n. 124; Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2000 n. 5620; T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, 24 novembre 2000 n. 6595).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE II &#8211; <a href="/ga/id/2004/4/3752/g">Sentenza 12 febbraio 2004 n. 681 </a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-portata-innovativa-in-tema-di-standards-dellart-7-l-r-lombardia-n-1-2001/">Sulla portata innovativa in tema di standards dell’art. 7 L.R. Lombardia n. 1/2001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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