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	<title>Raffaele Irmici Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Dispone il riesame di un elaborato concorsuale ai fini di una motivata valutazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dispone-il-riesame-di-un-elaborato-concorsuale-ai-fini-di-una-motivata-valutazione/">Dispone il riesame di un elaborato concorsuale ai fini di una motivata valutazione</a></p>
<p>Ringraziamo l’Avv. Raffaele Irmici per avere segnalato la ordinanza in rassegna. Al testo dell’ordinanza era acclusa una nota di accompagnamento che riportiamo qui di seguito per una migliore comprensione della vicenda: &#8220;Con la presente, mi pregio rimetterVi copia della ordinanza in oggetto. La questione può rivestire carattere di particolare interesse</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dispone-il-riesame-di-un-elaborato-concorsuale-ai-fini-di-una-motivata-valutazione/">Dispone il riesame di un elaborato concorsuale ai fini di una motivata valutazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dispone-il-riesame-di-un-elaborato-concorsuale-ai-fini-di-una-motivata-valutazione/">Dispone il riesame di un elaborato concorsuale ai fini di una motivata valutazione</a></p>
<p>Ringraziamo l’Avv. Raffaele Irmici per avere segnalato la ordinanza in rassegna. Al testo dell’ordinanza era acclusa una nota di accompagnamento che riportiamo qui di seguito per una migliore comprensione della vicenda: </p>
<p>&#8220;Con la presente, mi pregio rimetterVi copia della ordinanza in oggetto. La questione può rivestire carattere di particolare interesse per la Rivista, atteso che riguarda un ricorso contro la Commissione esaminatrice che aveva dichiarato insufficiente, sulla scorta di una mera espressione numerica, l’elaborato scritto di una candidata al concorso per allievi operatori tecnici della Polizia di Stato, indetto con D.M. 12.01.1996, la quale, per l’effetto, non era stata ammessa alla successiva prova orale.</p>
<p>Due i motivi di censura articolati in ricorso:</p>
<p>a) uno riguardante la possibilità, generalmente esclusa, che il giudice di legittimità, nel caso di specie, di fronte a una evidente mancanza di obiettività mostrata dalla Commissione nella correzione dello scritto di cultura generale, indaghi più approfonditamente, anche attraverso una propria valutazione dell’elaborato;</p>
<p>b) l’altro relativo al problema, più volte dibattuto nella Rivista, riguardante la illegittimità di una valutazione solo numerica, non accompagnata da una adeguata motivazione, come prescritto dall’art. 3 della L. 241/90.</p>
<p>Il Tribunale, almeno a tenore dell’ordinanza, ha ritenuto pregnante il combinato disposto dei ridetti motivi, in quanto, da una parte, risulta chiara l’indagine di merito sull’elaborato e, dall’altra, che la mancanza di motivazione non riesce a rendere piena ragione di come sia stato valutato il candidato&#8221;.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. in argomento in questa rivista da ult. </p>
<p>TAR LIGURIA-GENOVA, SEZ. II &#8211; Ord.  9 novembre 2000 n. 1642 (va concessa l&#8217;ammissione con riserva agli orali nel caso di mancata attivazione di sistemi atti a garantire la uniformità di giudizio).</p>
<p>CORTE COSTITUZIONALE &#8211;  Ord. 3 novembre 2000 n. 466 (sull&#8217;obbligo di motivazione per le valutazioni di prove concorsuali).</p>
<p>TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. V – Sent.  17 ottobre 2000 n. 3784.</p>
<p>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211;  Ordinanza 20 settembre 2000 n. 4711, sull&#8217;esame di abilitazione alla professione forense.</p>
<p>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211;  Sentenza 25 settembre 2000 n. 5073* (secondo cui è illegittima la valutazione in forma numerica della prova pratica di un concorso).</p>
<hr />
<p>Note</p>
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