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	<title>Pino Toscano Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Alle armi. No, dietrofront! Il corso post-universitario è motivo di dispensa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:23:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/alle-armi-no-dietrofront-il-corso-post-universitario-e-motivo-di-dispensa/">Alle armi. No, dietrofront! Il corso post-universitario è motivo di dispensa</a></p>
<p>Importante decisione del Tar (presidente Aldo Ravalli, giudici Giuseppe Caruso ed Elena Stanizzi) in materia di dispensa dal servizio di leva. Accogliendo, infatti, la tesi esposta in ricorso dagli avvocati Bruno Mascianà e Lorenzo Fascì, difensori del dott. Vincenzo Corsaro, contro il ministero della Difesa e il Distretto militare di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/alle-armi-no-dietrofront-il-corso-post-universitario-e-motivo-di-dispensa/">Alle armi. No, dietrofront! Il corso post-universitario è motivo di dispensa</a></p>
<p>Importante decisione del Tar (presidente Aldo Ravalli, giudici Giuseppe Caruso ed Elena Stanizzi) in materia di dispensa dal servizio di leva. </p>
<p>Accogliendo, infatti, la tesi esposta in ricorso dagli avvocati Bruno Mascianà e Lorenzo Fascì, difensori del dott. Vincenzo Corsaro, contro il ministero della Difesa e il Distretto militare di Catanzaro, il Tribunale amministrativo ha ritenuto che “la frequenza di un corso di specializzazione post-universitario può essere ritenuta equivalente al coinvolgimento in “particolari attività lavorative” di cui all&#8217;articolo 7, comma 3, della legge 226/99». </p>
<p>Vincenzo Corsaro era stato chiamato ad espletare servizio di leva nonostante avesse presentato domanda di dispensa, atteso che nel frattempo stava frequentando un corso di specializzazione. Inutile ogni tentativo di spiegare che era un suo diritto poter frequentare un corso di specializzazione. Alla fine si è visto “costretto” ad adire le vie legali rivolgendosi all&#8217;organo di giustizia amministrativa. E il Tar, chiamato a pronunciarsi sulla delicata questione sollevata nel ricorso, ha dato ragione a lui. Inoltre lo stesso collegio ha ritenuto che assimilare la frequenza post-universitaria all&#8217;odierno corso di studio costituisce un&#8217;esplicazione della pari dignità insita nei valori del diritto allo studio (art. 34 della Costituzione) e al lavoro (art. 35 della Costituzione). </p>
<p>Da questo punto di vista, al di là del caso specifico, la pronuncia del Tribunale è importante in quanto introduce un principio innovativo in materia ed una altrettanto significativa attuazione dei principi di pari dignità al lavoro e allo studio costituzionalmente garantiti. </p>
<p>Sulla improvvida “chiamata alle armi” gli avvocati Mascianà e Fascì hanno imbastito un ragionamento logico-critico di assoluto rigore, sostenuto da appropriate argomentazioni di carattere giuridico. «Da una analisi della vicenda nel suo evolversi concreto, rapportata con l&#8217;orientamento giurisprudenziale – hanno tra l&#8217;altro affermato –, appare chiaro che il comportamento del ministero sia da considerare irreversibilmente illegittimo». </p>
<p>E ancora: «Il fumus boni juris è insito nella evidente fondatezza dei motivi del ricorso. Il danno grave e irreparabile consegue alla stessa incorporazione alle armi del ricorrente. A ciò è da aggiungere un ulteriore motivo di gravità: ove dovesse abbandonare, perché a ciò costretto dall&#8217;obbligo di leva, il corso di specializzazione, il ricorrente perderebbe ipso jure il diritto alla borsa di studio e al corso di specializzazione con effetto ex tunc. Si pensi che il concorso a cui egli ha partecipato per entrare nel corso di specializzazione era bandito per un solo posto». </p>
<p>D&#8217;altra parte, hanno sottolineato i due legali, “il diniego di dispensa dal servizio militare deve poggiare su di una effettiva ed approfondita ponderazione della peculiarità del caso singolo” (Consiglio di Stato, sezione quinta, 5 ottobre 1998), mentre nella circostanza «non vi è notizia alcuna di un esame nel merito del diritto alla dispensa del dott. Corsaro».</p>
<p>Il Tribunale amministrativo ha recepito pienamente l&#8217;istanza e, per l&#8217;effetto, ha accolto la domanda incidentale di sospensione. Una pronuncia di assoluto rilievo, dunque, destinata ad introdurre un elemento di chiarezza nel complesso mondo della leva militare.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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