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	<title>Pierpaolo Grauso Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Pierpaolo Grauso Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Gli orientamenti giurisprudenziali sulla partecipazione dei privati al governo del territorio*</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/gli-orientamenti-giurisprudenziali-sulla-partecipazione-dei-privati-al-governo-del-territorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 17:39:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-orientamenti-giurisprudenziali-sulla-partecipazione-dei-privati-al-governo-del-territorio/">Gli orientamenti giurisprudenziali sulla partecipazione dei privati al governo del territorio*</a></p>
<p>*Il presente scritto costituisce adattamento della relazione svolta nell’ambito del convegno su Il governo del territorio, fra conoscenza, partecipazione e discrezionalità, organizzato dall’Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza (Trento, 29 – 30 gennaio 2016), ed è pubblicato nei relativi atti, in corso di distribuzione. 1. Il passaggio dalle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-orientamenti-giurisprudenziali-sulla-partecipazione-dei-privati-al-governo-del-territorio/">Gli orientamenti giurisprudenziali sulla partecipazione dei privati al governo del territorio*</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p>*Il presente scritto costituisce adattamento della relazione svolta nell’ambito del convegno su <em>Il governo del territorio, fra conoscenza, partecipazione e discrezionalità</em>, organizzato dall’Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza (Trento, 29 – 30 gennaio 2016), ed è pubblicato nei relativi atti, in corso di distribuzione.</p>
<p>1. Il passaggio dalle norme astratte alla loro applicazione rivela l’essenza profonda di ogni sistema legale, il suo tessuto connettivo inespresso, senza per questo obliterare l’importanza del dato positivo, ma anzi a partire da esso. In questo passaggio, alla giurisprudenza è affidato il ruolo del regolatore di secondo livello<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<br />
Il tentativo del presente contributo sarà quello di ricostruire dai frammenti sparsi delle massime giurisprudenziali (e delle sottostanti motivazioni) un discorso organico e, per quanto possibile, sistematico sul tema della partecipazione dei privati al governo del territorio, onde ricavarne spunti di riflessione prospettici.</p>
<p>2. La disciplina sulla partecipazione al governo del territorio – meglio: le discipline originate da un concorso di fonti multilivello – riceve dalla giurisprudenza una considerazione che si traduce, in primo luogo, in incessante opera di sistemazione dei confini della materia.<br />
Siamo oggi sostanzialmente concordi nel ricondurre all’ambito del governo del territorio la materia dell’urbanistica, che a suo tempo l’art. 80 del D.P.R. n. 616/77 aveva qualificato come concernente “l’uso del territorio comprensivo di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e trasformazione del suolo, nonché la protezione dell’ambiente”. Dalla c.d. “panurbanistica”, attraverso l’insegnamento della Corte Costituzionale si era, peraltro, progressivamente emancipata la materia strettamente ambientale, venendo così a farsi coincidere l’urbanistica in senso stretto con gli “usi del territorio finalizzati alla localizzazione e tipizzazione degli insediamenti di ogni genere, con le relative infrastrutture”<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.<br />
All’indomani della riforma del titolo V della Costituzione e della scomparsa dell’urbanistica dall’elenco delle materie di cui all’art. 117 Cost., la stessa Corte Costituzionale ha quindi chiarito che il governo del territorio comprende “tutto ciò che attiene all&#8217;uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività”<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, ivi comprese l’urbanistica e l’edilizia<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, ossia “l&#8217;insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio”<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>; e pur tenendo ferma la distinzione concettuale fra governo del territorio/urbanistica e tutela dell’ambiente, ha precisato come quest’ultima, più che una materia in senso stretto, rappresenti un compito, rispetto al quale è ben possibile che la legge regionale, emanata nell&#8217;esercizio della potestà legislativa concorrente, possa assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale, non potendosi perciò dubitare del fatto che, tra i valori che gli strumenti urbanistici devono tutelare, abbiano rilevanza non secondaria quelli ambientali, artistici, storici, documentari e comunque attinenti alla cultura nella polivalenza di sensi del termine<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
La giurisprudenza amministrativa, raccogliendo le spinte della dottrina e alla luce della più recente legislazione europea, statale e regionale (diversi legislatori regionali, cogliendo gli spunti del giudice costituzionale, ascrivono al governo del territorio tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali aventi ad oggetto non solo il territorio, ma le risorse ambientali in senso lato<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>), assegna oggi all’urbanistica una potenzialità che eccede il limitato ambito del coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, abbracciando la molto più ampia prospettiva dello sviluppo sostenibile.<br />
In questa prospettiva, che possiamo oramai ritenere consolidata in virtù di una oramai nutrita serie di pronunce conformi<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, la partecipazione al procedimento di formazione degli atti di pianificazione e di governo del territorio trova esplicito riconoscimento quale strumento che concorre alla definizione del modello di sviluppo della comunità locale insieme, e prima, delle decisioni rimesse ai competenti organi politico-amministrativi.<br />
Se, cioè, il ruolo dell’urbanistica non coincide più con il solo esercizio dei poteri conformativi dell’amministrazione, nel rispetto dei limiti della funzione sociale della proprietà, ma consiste nell’interpretare i processi economico-sociali in corso e di indirizzarne lo sviluppo all’interno di un determinato contesto territoriale<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, la partecipazione dei portatori dei diversi interessi coinvolti – individuali, collettivi, diffusi – diviene un momento ineliminabile di acquisizione delle conoscenze necessarie all’amministrazione pubblica onde conseguire il miglior assetto possibile del territorio di competenza, attraverso decisioni che in tal modo finiscono anche per ricevere una più piena legittimazione democratica. Dovrebbe dunque risultarne esaltata la partecipazione in funzione di ausilio della pubblica amministrazione (per accrescerne l’efficacia) e di coinvolgimento preventivo della comunità interessata, più che la partecipazione con finalità difensive di tutela degli interessi individuali incisi dalla pianificazione<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p>3. Nondimeno, il ruolo fondante prefigurato dalla giurisprudenza per la partecipazione democratica alla formazione dei piani urbanistici non sembra trovare immediata corrispondenza negli strumenti offerti dal diritto positivo.<br />
Lo strumento principe per l’esercizio della partecipazione in materia urbanistica continua, infatti, ad essere costituito dalle osservazioni/opposizioni, che per definizione intervengono quando lo strumento di pianificazione o di governo del territorio è stato quantomeno adottato. Esse nascono nella legge urbanistica fondamentale del 1942 con una connotazione prettamente difensiva di interessi individuali, e non si prestano perciò a svolgere quel ruolo collaborativo-propulsivo e di legittimazione democratica che si vorrebbe riconoscere alla partecipazione nella fase programmatoria delle azioni di governo del territorio, in vista della realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici e di valori costituzionalmente garantiti (quelli espressi dagli articoli 9, comma secondo, 32, 42, 44, 47, comma secondo, Cost.)<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
Né è ancora generalizzato il ricorso a quegli strumenti di consultazione del pubblico, che, nati in ordinamenti stranieri, stentano a essere recepiti dai legislatori nostrani. Si pensi all’inchiesta pubblica o agli istituti similari, presenti solo in alcune legislazioni regionali e provinciali<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, a testimonianza forse di un più generale ritardo culturale rispetto all’utilizzo degli strumenti del controllo diffuso.<br />
Ecco allora che, per valorizzare il ruolo della partecipazione non soltanto difensiva al governo del territorio, occorre andare alla ricerca di quelle disposizioni procedimentali di legge regionale, che, seppure non ai fini dell’inchiesta pubblica, ma della più semplice presentazione di osservazioni “preventive” all’adozione degli atti di pianificazione, prevedono comunque una forma di comunicazione anticipata al pubblico dei progetti di piano: disposizioni che sono fonte a carico delle amministrazioni procedenti di obblighi dei quali va enfatizzato il contenuto sostanziale, e non il mero profilo formale, e la cui inosservanza si presta ad essere sanzionata in virtù di un’applicazione rigorosa dei principi del raggiungimento dello scopo e del risultato (sul problema connesso della legittimazione a impugnare e della giustiziabilità delle posizioni soggettive sottostanti a quelle previsioni, v. <em>infra</em>)<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
Non sempre, peraltro, i giudici amministrativi ritengono che l’omissione di attività propedeutiche all’adozione vizi l&#8217;intero procedimento di approvazione dello strumento urbanistico. Talora, in particolare, ove la fattiva partecipazione dell’interessato al procedimento non risulti essere stata impedita, l’omissione è stata derubricata a mera irregolarità non viziante (in consonanza con il diffuso atteggiamento della giurisprudenza nell’interpretazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990), osservandosi come i ricorrenti non avessero patito alcuna concreta compressione delle loro prerogative di partecipazione procedimentale<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<br />
In altre occasioni, la mancata attivazione degli strumenti partecipativi propedeutici alla fase di adozione dell’atto di governo del territorio, previsti dalla normativa regionale, è stata invece sanzionata. In un caso, l’amministrazione intimata in giudizio sosteneva di aver assolto ai propri obblighi di informazione e consultazione della popolazione mediante l’indizione di un incontro pubblico e di incontri individuali con i cittadini interessati. I vari momenti partecipativi organizzati dall’amministrazione si collocavano, tuttavia, in epoca successiva all’adozione dello strumento urbanistico: rileggendo la pertinente normativa regionale anche alla luce della Convenzione di Aarhus, il giudice li ha pertanto reputati inidonei a garantire la diffusione dei dati informativi in una fase precoce del procedimento e a permettere, così, l’esercizio del controllo preventivo diffuso sulle iniziative suscettibili di alterare gli equilibri territoriali<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
Sul presupposto che, pur in mancanza di specifiche norme regionali, gravino sull’amministrazione gli obblighi di informazione preventiva sanciti dalla Convenzione di Aarhus, si è ritenuta adeguata, in concreto, la convocazione di assemblee pubbliche, nel corso delle quali l&#8217;amministrazione aveva invitato i cittadini a presentare suggerimenti e proposte ed inviato alla cittadinanza opuscoli informativi, consentendo loro di partecipare al procedimento decisionale in conformità alla norma regionale che prescriveva di dare idonea pubblicità agli avvisi di avvio della procedura<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.<br />
Si è però anche affermato che, laddove gli strumenti pianificatori non prevedano la possibilità per i terzi di proporre le osservazioni normalmente ammesse in sede di pianificazione urbanistica generale, difetta un principio generale dell&#8217;ordinamento in tal senso capace di imporsi al legislatore regionale, poiché la stessa legislazione statale contenente norme di principio esclude che la partecipazione di tali soggetti sia imposta nei procedimenti pianificatori e programmatori; con la conseguenza che la scelta del legislatore regionale di sottrarre determinati strumenti o atti a specifiche forme di pubblicità e a meccanismi di partecipazione dei soggetti privati può ben comportare che singole scelte urbanistiche restino di fatto private dell’apporto collaborativo dei terzi, senza che ciò alteri il sistema<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.</p>
<p>4. Muovendoci all’interno delle regole dettate dal legislatore nazionale, la conclusione appena citata è coerente con la tesi, sostanzialmente pacifica in giurisprudenza, secondo cui gli atti di pianificazione territoriale sono sottratti all’applicazione della disciplina generale del procedimento amministrativo a norma dell’art. 13 della legge n. 241/1990, che rinvia alle particolari norme che regolano la formazione di quegli atti. Se ne fa derivare che al procedimento di pianificazione non si applica la regola della comunicazione di avvio stabilita dall’art. 7 della stessa legge n. 241/1990<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.<br />
La tesi conosce alcuni temperamenti, per le ipotesi – parimenti pacifiche – dei proprietari direttamente incisi dalla localizzazione delle opere pubbliche o comunque dei soggetti titolari di posizioni differenziate, nei cui confronti si ritiene sussistente l’obbligo della comunicazione individuale dell’avvio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
È noto che, sull’ampiezza del rinvio alla legge speciale, contenuto nell’art. 13 della legge generale sul procedimento amministrativo, le posizioni della giurisprudenza non sempre convergono con quelle della dottrina, o di una parte della dottrina. Il contrasto si avverte particolarmente, nella materia dell’urbanistica/governo del territorio, con riferimento alla maggiore o minore praticabilità di un’altra e diversa modalità di partecipazione dei privati all’azione amministrativa, l’accordo con la P.A. concluso ai sensi dell’art. 11 della l. n. 241/1990.<br />
La ricerca, da parte dell’amministrazione, del consenso dei proprietari privati coinvolti dalle scelte di governo del territorio è al fondo di quelle previsioni urbanistiche a contenuto perequativo/compensativo che, originate nella prassi, sono state progressivamente legittimate dai legislatori regionali, e che, oggi, più che mai, servono ad assicurare all’amministrazione, senza oneri finanziari, la dotazione di risorse da utilizzare per lo sviluppo della parte pubblica dei centri abitati: per acquisire, cioè, alla “città pubblica” beni di uso collettivo e redistribuire la ricchezza generata dalle proprie scelte urbanistiche, superando le discriminazioni fra proprietari favoriti e proprietari svantaggiati da quelle scelte (discriminazioni inevitabilmente insite nell’applicazione pedissequa della tecnica classica della zonizzazione)<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.<br />
Ciò posto, non si dubita della praticabilità del modello consensuale – che, è appena il caso di sottolinearlo, rappresenta certamente una forma di partecipazione procedimentale – al livello della pianificazione attuativa. In fondo, il paradigma dell’accordo amministrativo nel nostro ordinamento è rappresentato, prima della legge sul procedimento amministrativo, dalla convenzione di lottizzazione disciplinata dall’art. 28 della 1150/1942.<br />
La giurisprudenza, sul fenomeno della perequazione urbanistica, ha mantenuto per lungo tempo un approccio casistico e pragmatico<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>, per giungere infine alla sistemazione organica della materia con le decisioni del Consiglio di Stato sul P.R.G. di Roma, che individuano proprio nell’art. 11 della legge n. 241/1990 uno dei pilastri normativi della perequazione urbanistica<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.<br />
La stessa giurisprudenza è invece orientata in senso nettamente contrario all’ammissibilità di accordi aventi ad oggetto la pianificazione urbanistica di livello generale, interpretando in senso preclusivo la previsione dell’art. 13 della legge n. 241/1990. E, alle critiche di una parte della dottrina, secondo la quale l’art. 13 non istituisce alcun divieto per l’amministrazione di ammettere una partecipazione del tipo di quella prevista per i procedimenti individuali, ma si limita ad escludere che per i procedimenti di pianificazione territoriale la P.A. sia tenuta a garantire livelli così elevati di partecipazione<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, ha replicato escludendo espressamente “l&#8217;esistenza di una generale ed atipica potestà del Comune di dare vita a forme non tipizzate di urbanistica contrattata”, a ciò ostando proprio la previsione dell’art. 13 cit., da interpretarsi, appunto, nel senso di sottrarre alla partecipazione e comunque alla libera disponibilità delle parti l’oggetto dell’attività amministrativa volta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Per quanto qui rileva, la partecipazione che sfocia nella conclusione dell’accordo urbanistico tende, dal lato dell’amministrazione, a perseguire la maggiore efficacia possibile della propria azione, e, dal lato del proprietario privato, alla massimizzazione delle utilità individuali. Non sembrano trovarvi spazio spunti collaborativi o di coinvolgimento democratico della popolazione, ed, anzi, appare evidente il potenziale conflitto fra interessi individuali e l’interesse diffuso all’ordinato sviluppo del territorio (tanto che l’art. 39 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 obbliga le amministrazioni, per sottoporle al controllo diffuso della cittadinanza, a pubblicare la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d&#8217;iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d&#8217;iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente, che comportino premialità edificatorie a fronte dell&#8217;impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse).</p>
<p>5. La riconosciuta polifunzionalità dell’attività di governo del territorio è coerente con la tendenziale estensione a chiunque della legittimazione a partecipare ai procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e di governo del territorio, nelle diverse forme disciplinate dalle legislazioni regionali<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.<br />
Lo stesso non può dirsi per la legittimazione processuale, potendo realizzarsi uno iato fra la titolarità dei diritti (in senso lato) partecipativi e la loro giustiziabilità; il che merita di essere sottolineato nella misura in cui il diniego di accesso alla giustizia finisce per privare quei diritti partecipativi, pur solennemente enunciati, di buona parte della loro effettività.<br />
La separazione fra legittimazione a partecipare al procedimento di formazione dei piani urbanistici e possibilità di impugnare i piani stessi in sede giurisdizionale è ben presente nelle pronunce della giurisprudenza, ove comunemente si afferma che la semplice <em>vicinitas</em> (ossia la situazione di stabile collegamento esistente tra la proprietà del ricorrente e quella interessata dal provvedimento censurato), ordinariamente idonea a fondare l’impugnazione dei titoli edilizi rilasciati a terzi, di per sé non basta, invece, a fondare l&#8217;interesse all&#8217;impugnativa dei piani urbanistici, occorrendo che il ricorrente alleghi e dimostri anche l&#8217;esistenza di uno specifico e concreto pregiudizio derivante dagli atti impugnati<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>. Questo, per evitare che un&#8217;eccessiva dilatazione del concetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., con riferimento ai piani urbanistici, consenta l&#8217;impugnativa anche ai soggetti titolari di un interesse di mero fatto<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.<br />
Ritenere insufficiente la sola posizione di stabile collegamento con l&#8217;area interessata dalla pianificazione non porta, dunque, a escludere che un soggetto possa impugnare anche parti del piano non riguardanti direttamente le sue proprietà: egli deve però dimostrare che le scelte pianificatorie incidono in qualche modo sul godimento o sul valore di mercato dell&#8217;area di sua proprietà<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, o su altri interessi suoi propri, quali, soprattutto, quelli alla salute o al valore ambientale<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>; e tale onere è tanto più pressante, quanto maggiore è la valenza generale dell&#8217;atto impugnato.<br />
Né appare configurabile un interesse strumentale, in capo a qualsiasi proprietario di suoli ricompresi nel perimetro del Comune interessato dal piano urbanistico, a impugnare le prescrizioni del piano medesimo indipendentemente dalla loro concreta incidenza sul suolo in sua proprietà, in vista dell&#8217;ottenimento del risultato utile consistente nella ripetizione dell&#8217;attività pianificatoria, dalla quale potrebbero discendere determinazioni a lui più favorevoli. Si tratterebbe, secondo la giurisprudenza, di una soluzione che incide sui consolidati principi in tema di attualità e concretezza dell&#8217;interesse che deve fondare l&#8217;impugnazione, autorizzando una sorta di legittimazione generalizzata all&#8217;impugnazione, legata alla semplice qualità di proprietari di suoli compresi nel territorio comunale, ad onta della natura di atto generale dello strumento urbanistico e indipendentemente dalla sua immediata lesività<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.<br />
L’atteggiamento restrittivo permane nelle decisioni più recenti, che pure danno atto degli “itinerari articolati” attualmente intrapresi dalla giurisprudenza e implicanti il riconoscimento della legittimazione all&#8217;impugnazione di provvedimenti in ambito urbanistico – di carattere sia attuativo, sia pianificatorio – non solo ai singoli diretti interessati, ma anche a compagini della società civile, meno immediatamente collegabili con una legittimazione spaziale. Nelle ipotesi in cui la pianificazione urbanistica vada a incidere su interessi ambientali si amplia, in effetti, la giustiziabilità dei diritti partecipativi in funzione democratica in nome della compenetrazione fra esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica e valori ambientali, dei quali l’attività di governo del territorio non può non tenere conto al fine di renderne compatibile la conservazione con le modalità di esistenza e di attività dei singoli individui, delle comunità, delle attività anche economiche dei medesimi: per tale ragione, “gli atti che costituiscono esercizio di pianificazione urbanistica, la localizzazione di opere pubbliche, gli atti autorizzatori di interventi edilizi, nella misura in cui possano comportare danno per l&#8217;ambiente ben possono essere oggetto di impugnazione da parte delle associazioni ambientaliste, in quanto atti latamente rientranti nella materia &#8220;ambiente&#8221;, in relazione alla quale si definisce (e perimetra) la legittimazione delle predette associazioni”<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>.<br />
Il controllo sulla legittimazione resta comunque vigile, al dichiarato scopo di evitarne l’espansione senza un reale riscontro di interesse<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.<br />
Sui temi della legittimazione, merita anche ricordare l’atteggiamento della Corte di Giustizia UE, la quale – occupandosi della direttiva 85/337 sulla VIA – afferma in termini generali che la circostanza, secondo cui le norme nazionali aprono ampie possibilità di partecipare a monte al procedimento di elaborazione della decisione relativa a un&#8217;operazione, non è affatto idonea a giustificare che il ricorso giurisdizionale contro la decisione adottata al suo esito venga ammesso soltanto a condizioni restrittive. Se è vero che l&#8217;art. 1, n. 2, della direttiva 85/337, in combinato disposto con l&#8217;art. 10-bis della medesima, affida ai legislatori nazionali il compito di determinare i presupposti che possono essere richiesti affinché un&#8217;organizzazione non governativa che promuove la protezione dell&#8217;ambiente possa beneficiare del diritto di ricorso, deve essere comunque assicurato “un ampio accesso alla giustizia” in modo da conferire alle disposizioni comunitarie il loro effetto utile. Di conseguenza, la disciplina nazionale non deve minacciare di svuotare di qualsiasi portata le disposizioni comunitarie secondo le quali coloro che vantano un interesse sufficiente per contestare un progetto e i titolari di diritti lesi da quest&#8217;ultimo, tra cui le associazioni di tutela dell&#8217;ambiente, devono poter agire dinanzi al giudice competente<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.<br />
E, ancora, il giudice europeo ammonisce che gli Stati membri possono subordinare la partecipazione del pubblico alle procedure di valutazione di impatto ambientale al pagamento di una tassa che non ecceda un importo ragionevole. Tale tassa non è incompatibile con la garanzia della partecipazione a condizione che il relativo importo non sia tale da impedire alla direttiva n. 85/337 di spiegare pienamente i suoi effetti<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.</p>
<p>6. Il nesso inscindibile, oramai definitivamente accertato, fra governo del territorio e tutela dell’ambiente si riflette nella sottoposizione dei piani urbanistici alla VAS e alla relativa disciplina partecipativa.<br />
La VAS (Direttiva 42/2001/CE) concerne la pianificazione e la programmazione alle quali l&#8217;amministrazione è obbligata, ed è concomitante alla stessa così da favorire l&#8217;emersione e l&#8217;evidenziazione dell&#8217;interesse ambientale, affinché esso venga in via prioritaria considerato dall&#8217;amministrazione. La valutazione ambientale strategica anticipa, cioè, nella fase di pianificazione e programmazione la valutazione di compatibilità ambientale, in modo da fornire le diverse soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, le modalità di utilizzazione del territorio, essendo preordinata a garantire che gli impatti significativi sull&#8217;ambiente derivanti dall&#8217;attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione (art. 11 co. 3 Codice ambiente).<br />
Ai fini della VAS, le proposte di piano debbono essere messe a disposizione del pubblico interessato affinché abbia l’opportunità di esprimersi (art. 13 co. 5 cod. amb.), e chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi (art. 14 co. 3 cod. amb.). In giurisprudenza si è negato, tuttavia, che possa vantare un interesse giuridicamente rilevante a contestare l&#8217;eventuale carenza della VAS nel procedimento di approvazione della variante urbanistica impugnata, colui il quale agisca per ottenere una modifica <em>in melius</em> della destinazione urbanistica del fondo di sua proprietà, ritenendosi che l’interesse a far valere violazioni della normativa di protezione dell’ambiente non sia strumentalmente azionabile in giudizio per finalità di tutela di interessi patrimoniali individuali<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>.<br />
Per essere effettiva, la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica dei piani di governo del territorio deve essere garantita sin dal momento della presentazione iniziale dei piani medesimi, vale a dire in un momento in cui nessuna decisione sia stata ancora assunta, in modo che l’interesse ambientale possa ricevere quella considerazione prioritaria che i legislatori europeo, nazionale e regionali gli attribuiscono.<br />
L’affermazione, in giurisprudenza, si trova sovente rafforzata dal richiamo ai principi sanciti dalla già ricordata Convenzione di Aarhus del 1998, sull’accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, ratificata in Italia con legge n. 108/2001.<br />
La convenzione definisce pubblico interessato quello che subisce o può subire gli effetti delle decisioni in materia ambientale, ivi compresi i provvedimenti amministrativi, gli accordi ambientali, i piani e programmi, ma anche le politiche e le disposizioni legislative, e ricomprende nella nozione di ambiente, fra l’altro, il territorio, il suolo e il paesaggio. Essa prevede, appunto, che il pubblico interessato sia informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale, e in modo adeguato, tempestivo ed efficace mediante avvisi pubblici o individuali; che per le varie fasi della procedura siano fissati termini ragionevoli, in modo da consentire una partecipazione informata e consapevole al procedimento; che la partecipazione del pubblico intervenga quando tutte le alternative sono ancora praticabili e la partecipazione possa perciò spiegare un’influenza effettiva; che le procedure di partecipazione consentano al pubblico di presentare osservazioni, ma anche informazioni, analisi o pareri ritenuti rilevanti, e che al momento della decisione si tenga adeguatamente conto della partecipazione del pubblico.<br />
In applicazione di questi principi, si è ritenuto, fra l’altro, illegittimo il procedimento di approvazione di un intervento con ricadute ambientali, nell’ambito del quale l’informazione del pubblico a mezzo diffusione della notizia su quotidiano locale era avvenuta non contestualmente alla presentazione della domanda, ma successivamente al parere della commissione VIA/VAS, risultandone perciò compromessa la funzione partecipativa della pubblicazione<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>; ovvero, si è affermata l’inapplicabilità del principio generale, in base al quale le delibere di approvazione di un piano di lottizzazione sono atti soggetti a pubblicità legale, costituente anche il momento di decorrenza del termine per la relativa impugnativa, perché nel caso specifico il meccanismo ordinario di pubblicazione non aveva garantito un’adeguata conoscenza dell’intervento edilizio nel suo complesso e della sua effettiva rilevanza ambientale<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>.<br />
Nelle ipotesi in cui aspetti pianificatori ed aspetti progettuali si intersecano, perché l’approvazione di un progetto comporta anche variante allo strumento urbanistico, si è chiarito che il problema della sovrapposizione di VAS e VIA viene direttamente risolto dall&#8217;art. 6 co. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 (norma introdotta dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128), in forza del quale “ferma restando l&#8217;applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere”<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>.</p>
<p>7. Il modello classico di partecipazione alla formazione degli atti di pianificazione e di governo del territorio è, come detto, quello che si esplica nella presentazione di osservazioni in sede di formazione del piano regolatore generale e di opposizioni degli interessati nei confronti dei piani particolareggiati, secondo le previsioni della legge urbanistica fondamentale. Un modello finanche troppo avanzato, se si considera il contesto culturale che lo ha originato, e del quale sorprende semmai che sia &lt;&gt;<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.<br />
Nell’ottica del proprietario inciso dalle previsioni di piano urbanistico, le osservazioni hanno il più delle volte una finalità difensiva di interessi individuali, oppositivi o pretensivi che siano, in ciò differenziandosi da quelle forme di partecipazione che, appartenendo al cittadino indifferenziato, sono volte a valorizzare e promuovere il principio democratico.<br />
Il ruolo di mero apporto collaborativo delle osservazioni individuali, affermato dalla circolare ministeriale del luglio 1954<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>, è stato immediatamente recepito dalla giurisprudenza sin dagli anni ’60 del ‘900 ed è stato di fatto “tramandato” sino ad oggi, risultandone in tal modo minimizzato il peso dell’apporto partecipativo dei privati<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>.<br />
I legislatori regionali hanno variamente recepito il modello statale, ma pur nel variegato quadro delle differenti legislazioni regionali e anche quando queste sanciscano l’obbligo di motivazione sulle osservazioni, l’esame della giurisprudenza rivela la persistente attualità della massima, inesorabile, secondo cui le osservazioni presentate dagli interessati all’interno del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici assumono il valore di semplice apporto collaborativo, il cui rigetto non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano. Si tratta di un corollario dell’altrettanto consolidata massima, secondo cui le scelte effettuate dall&#8217;amministrazione nell&#8217;adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, se non inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni (le uniche evenienze che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono rappresentate, pacificamente: dal superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968; dalla lesione dell&#8217;affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione o accordi di diritto privato intercorsi con il Comune, o delle aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione; dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un&#8217;area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo).<br />
Di contro, nessun affidamento deriva dalla diversa destinazione urbanistica pregressa della medesima area, rispetto alla quale l’amministrazione conserva ampia discrezionalità, ben potendo apportare modificazioni peggiorative rispetto agli interessi del proprietario, in capo al quale è configurabile nulla più che una generica aspettativa generica al mantenimento della destinazione urbanistica gradita, ovvero a una <em>reformatio in melius</em>, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree, che aspiri ad una utilizzazione comunque proficua dell&#8217;immobile; con la conseguenza che, ai fini della legittimità di nuove scelte di pianificazione, non è richiesta un’indagine individuale su ogni singola area al fine di giustificarne la sua specifica idoneità a soddisfare esigenze pubbliche, né può essere invocata la cd. polverizzazione della motivazione, la quale si porrebbe in contrasto con la natura generale dell&#8217;atto di pianificazione o di governo del territorio<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>.<br />
Neppure l’esistenza di situazioni di aspettativa qualificata, nei termini sopra precisati, costituisce peraltro una preclusione assoluta all’esercizio del potere di pianificazione territoriale, giacché lo <em>ius variandi</em> di cui l’amministrazione gode rispetto alle previsioni urbanistiche legittima persino lo scioglimento dai vincoli eventualmente assunti mediante atti convenzionali, ai quali il Comune non può ritenersi permanentemente vincolato (la regola generale in materia si rinviene nell’art. 11 co. 4 della legge n. 241/1990). In siffatta evenienza occorre, tuttavia, che l’amministrazione motivi adeguatamente e specificamente le ragioni delle proprie iniziative sotto il profilo del bilanciamento dei contrapposti interessi<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>.<br />
Quanto agli effetti dell’eventuale accoglimento di osservazioni, è noto che si distingue fra modifiche obbligatorie (quelle indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l&#8217;adozione di standard urbanistici minimi), facoltative (che consistono in innovazioni non sostanziali) e concordate (conseguenti cioè all&#8217;accoglimento delle osservazioni presentate al piano e accettate dal Comune). Le modifiche obbligatorie non impongono la riadozione e ripubblicazione del piano, che è invece richiesta in presenza di modifiche facoltative o concordate che diano luogo a uno stravolgimento delle linee-guida del piano già adottato<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>, ovvero di modifiche apportate d&#8217;ufficio dal Comune, come quelle che modificano il regime giuridico dei terreni da privato a pubblico, in quanto in tal caso i soggetti privati verrebbero privati del potere, garantito dall&#8217;ordinamento giuridico, di presentare osservazioni e/o opposizioni<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>.<br />
È stata, peraltro, ritenuta illegittima l’approvazione di un piano urbanistico non preceduta da ripubblicazione e riadozione a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni presentate da parte dello stesso soggetto proponente. In questo caso, il giudice ha stigmatizzato lo scorretto utilizzo dello strumento delle osservazioni sia sul piano soggettivo, trattandosi di forma partecipativa riservata ai soggetti diversi dal proponente, sia sul piano oggettivo, comportando l&#8217;accoglimento di osservazioni del proponente la modifica ulteriore del progetto sulla scorta di previsioni nuove, sottratte in tal modo alla verifica tecnica endoprocedimentale e, soprattutto, alle osservazioni dei soggetti interessati<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>.</p>
<p>8. Il ruolo rivestito dall’urbanistica/governo del territorio nella visione della giurisprudenza contemporanea impone di riflettere sulla persistente attualità di atteggiamenti che, restando ancorati a schemi tradizionali, sviliscono gli apporti collaborativi dei singoli. Questi, venendo apprezzati nella sola dimensione difensiva di interessi individuali, per definizione recedono dinanzi all’interesse generale del quale di volta in volta l’amministrazione procedente si fa portatrice; eppure, soprattutto in ambiti territoriali ridotti, la partecipazione individuale sembra poter assumere anche una dimensione propulsiva in termini di sviluppo – economico, sociale, culturale, ambientale – dell’intera collettività locale, e in questa dimensione potrebbe risultare meritevole di una considerazione differente (se non altro, sul piano degli oneri motivazionali a carico dell’amministrazione).</p>
<p>D’altro lato, e allo stesso tempo, neppure può essere sopravvalutato il ruolo “democratico” degli organismi portatori di interessi collettivi, dovendosi sfuggire al rischio che, in definitiva, ad emergere non siano gli interessi meritevoli di maggiore tutela, ma quelli che presentano la più forte capacità aggregativa e organizzativa.<br />
Sembra allora inevitabile concludere nel senso che l’atteggiamento dell’operatore, e del giudice in particolare, non possa che essere improntato alla verifica rigorosa, caso per caso, del contenuto delle norme attributive dei diritti di partecipazione, con riferimento all’individuazione dei soggetti legittimati, all’ampiezza delle prerogative loro offerte e alla possibile incidenza della partecipazione sull’attività decisoria rimessa, in ultima analisi, all’amministrazione, rifuggendo sia dalla stanca ripetizione di massime tralatizie, sia da inopportune classificazioni fondate su scale di valore astratte e aprioristicamente determinate al di fuori del dato normativo.</p>
<p>Dott. Pierpaolo Grauso<br />
Cons. TAR Toscana</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Cfr. Cassese, <em>La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Saggio di diritto comparato</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubb</em>., 2007, 13 e ss..</div>
<div id="ftn2">
[2] Cfr. Corte Cost., 29 dicembre 1982, n. 239.</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Corte Cost., 7 ottobre 2003, n. 307.</div>
<div id="ftn4">
[4] Corte Cost., 1 ottobre 2003, n. 303; 19 dicembre 2003, n. 362; 29 luglio 2005, n. 343.</div>
<div id="ftn5">
[5] Corte Cost., 28 giugno 2004, n. 196.</div>
<div id="ftn6">
[6] Cfr. Corte Cost., 16 giugno 2005, n. 232, e i precedenti ivi citati.</div>
<div id="ftn7">
[7] Si vedano, ad esempio, gli artt. 1 – 3 della legge urbanistica toscana n. 65/2014 (ma già l’art. 2 della legge regionale toscana n. 1/05 definiva “governo del territorio” l&#8217;insieme delle attività relative all&#8217;uso del territorio, con riferimento sia agli aspetti conoscitivi che a quelli normativi e gestionali, riguardanti la tutela, la valorizzazione e le trasformazioni delle risorse territoriali e ambientali; risorse territoriali fra le quali il successivo art. 3 inseriva, connotandoli come essenziali, l’aria, l’acqua, il suolo e gli ecosistemi della fauna e della flora, vale a dire gli stessi elementi che concorrono a formare la nozione di ambiente). O l’art. 2 della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 20/2000 (<em>Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio</em>), che, fra gli obiettivi generali della pianificazione urbanistica, indica la promozione di un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani ma anche del sistema produttivo, in nome del miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e, più in generale, dello sviluppo sostenibile.</div>
<div id="ftn8">
[8] La decisione capostipite del nuovo corso interpretativo è la nota decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710, nella cui motivazione si legge: “Gli atti di pianificazione e di governo del territorio rappresentano l’intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, non in astratto, ma in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi, sia dei valori ambientali e paesaggistici, delle esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, delle esigenze economico-sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che s&#8217;intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione &#8220;de futuro&#8221; sulla propria stessa essenza, svolta per autorappresentazione ed autodeterminazione dalla comunità medesima”.<br />
A seguire, in termini, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 6656; id., 6 maggio 2013, n. 2427; id., 8 luglio 2013, n. 3606; id., 9 gennaio 2014, n. 36; id. 22 dicembre 2014, n. 6290. Un esito interpretativo preconizzato, peraltro, dalla giurisprudenza di primo grado, la quale aveva già affermato che, ai fini delle decisioni di pianificazione, non rileva la domanda di edificazione in senso assoluto, bensì la domanda di edificazione che appare coerente con le prospettive di crescita della comunità e con lo sviluppo urbanistico consentito dall&#8217;esigenza di assicurare una utilizzazione ambientalmente sostenibile del territorio (c.d. &#8220;capacità costruttiva reale&#8221;): v. T.A.R. Puglia – Bari, sez. II, 8 giugno 2001, n. 2260.</div>
<div id="ftn9">
[9] Cfr. Urbani, <em>Urbanistica solidale</em>, Torino, 2011, 105 e ss.</div>
<div id="ftn10">
[10] Sulle molteplici funzioni della partecipazione, v. Cassese, op. cit..</div>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Cfr. Cons. Stato, n. 2710/2012, cit..
</div>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> V. ad es. l’art. 21 della l.r. lombarda n. 12/2005: “La Giunta regionale, almeno sessanta giorni prima dell&#8217;assunzione della determinazione di procedere all&#8217;elaborazione del PTR o sua variante, pubblica avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale […]Nei sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell&#8217;avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, tutti i soggetti interessati possono formulare proposte utili alla predisposizione del PTR o sua variante, secondo le modalità stabilite nell&#8217;avviso stesso. La Giunta regionale esamina le proposte ricevute e valuta gli elementi utili dei quali intende tenere conto nella elaborazione del PTR o sue varianti, individuando altresì le modalità con le quali consultare tutti i soggetti interessati al piano in quanto portatori di interessi diffusi nonché le altre forme di partecipazione di soggetti pubblici e privati, anche attraverso la costituzione di un forum per le consultazioni attivo per tutta la durata della costruzione del piano. La Giunta regionale predispone il piano e lo sottopone al Consiglio regionale per la sua adozione”.<br />
O l’art. 18 della l.r. sarda n. 40/1990: “L&#8217; adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani paesistici, la localizzazione di centrali energetiche e ogni altro provvedimento che determini l&#8217;esecuzione di opere pubbliche, che incidano in modo rilevante sull&#8217; economia e sull&#8217; assetto del territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica”.</div>
<div id="ftn13">
[13] Per una rassegna degli istituti partecipativi – variamente articolati – introdotti dalle legislazioni regionali a partire dall’anno 2000, cfr. Traina, <em>La</em><em> p</em><em>artecipazione civica alla formazione delle politiche territoriali. Il quadro normativo nazionale e regionale e le questioni applicative</em>, Atti del Seminario Cesifin su <em>Partecipazione e politiche pubbliche nel governo del territorio</em>, tenutosi in Firenze il 20 novembre 2015, 9 e ss. del dattiloscritto.</div>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 13 ottobre 2015, n. 2153.</div>
<div id="ftn15">
[15] Il caso è tratto da T.A.R. Toscana, sez. I, 20 agosto 2014, n. 1372: “In un modello di legislazione urbanistica regionale fortemente improntato a schemi di tutela ambientale, riveste un ruolo fondamentale l’informazione adeguata, tempestiva ed efficace del pubblico interessato nella fase iniziale dei processi decisionali, diversamente non potendo essere assicurata l’effettività del controllo e la possibilità che la partecipazione pubblica riesca in qualche modo a orientare quei processi (il riferimento positivo è all’art. 6 della Convenzione di Aarhus, ratificata in Italia con la legge n. 108/2001). La consultazione della popolazione successiva all’adozione della variante e il tradizionale strumento delle osservazioni “postume” determinano un’inversione procedimentale non tollerabile, se si vuole riconoscere alla partecipazione anticipata del pubblico un ruolo effettivo e non meramente formale”. La stessa sentenza ha altresì escluso la sussistenza delle condizioni per fare applicazione dell’art. 21-octies co. 2 della legge n. 241/1990, mancando la prova che il corretto svolgimento della procedura non avrebbe potuto condurre a un esito difforme da quello concretamente realizzatosi (sull’impiego dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 in materia ambientale, offre spunti di interesse la decisione della Corte giustizia UE, sez. II, 7 novembre 2013, C-72/12, la quale ha affermato che l’art. 10 bis, lett. b), della direttiva 85/337/Cee, come modificata dalla direttiva 2003/35/Ce, non osta ad una giurisprudenza nazionale che non riconosce la violazione di un diritto ai sensi di tale articolo, qualora sia dimostrato che verosimilmente, alla luce delle circostanze della fattispecie, la decisione contestata non sarebbe stata diversa senza il vizio di procedura invocato dal richiedente. Ciò tuttavia vale solo a condizione che l’autorità giurisdizionale o l’organo aditi del ricorso non facciano gravare in alcun modo, al riguardo, l’onere della prova sul richiedente. L’art. 10 bis della direttiva 85/337/Cee lascia agli Stati membri un apprezzabile margine di manovra nello stabilire cosa costituisca violazione di un diritto. Se spetta agli Stati membri stabilire quali siano i diritti la cui violazione può dar luogo a un ricorso in materia ambientale, nei limiti assegnati dall’art. 10 bis della direttiva 85/337, i criteri che essi determinano a tal fine non possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti da tale direttiva intesi a consentire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia).</div>
<div id="ftn16">
[16] T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 17 febbraio 2011, n. 481.</div>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna, sez. I, 24 luglio 2015, n. 682.</div>
<div id="ftn18">
[18] Fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2014, n. 5819; id., 15 settembre 2014, n. 4679; T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 12 marzo 2015, n. 4115; T.R.G.A. Trento, sez. I, 5 dicembre 2012, n. 358; T.A.R. Liguria, sez. I 18 maggio 2012, n. 703.</div>
<div id="ftn19">
[19] Per tutte, cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 7 giugno 2010, n. 1415; T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 24 febbraio 2010, n. 452.</div>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Sul tema della crescente pervasività delle esigenze perequative sottese alla predisposizione dei piani urbanistici e degli strumenti di governo del territorio, v. Micelli, <em>La gestione dei piani urbanistici</em>, Venezia, 2011; Urbani, <em>Urbanistica solidale</em>, cit..</div>
<div id="ftn21">
[21] Approccio incentrato su di un’unica affermazione di principio a carattere generale, quella secondo cui il ricorso alle tecniche perequative non è di per sé vietato dalla legge, né è di per sé incompatibile con i valori di fondo del nostro ordinamento, nella misura in cui consente di procedere all&#8217;acquisizione di aree aventi destinazione pubblica evitando il procedimento espropriativo, e ovviando in tal modo al contenzioso derivante dalla reiterazione dei vincoli di destinazione pubblica; e, allo stesso tempo, consente di poter contare sulla collaborazione e la partecipazione degli stessi privati proprietari attraverso la proposizione di progetti e piani urbani di riqualificazione, in grado di migliorare il tessuto urbano. L’affermazione circa la compatibilità di fondo della perequazione con l’ordinamento è stata di volta in volta corroborata, in assenza di una disciplina specifica di rango statale, con il richiamo alle disposizioni di legge regionale urbanistica che, sia pure a macchia di leopardo, hanno recepito nel corso del tempo il principio e la tecnica perequativa.</div>
<div id="ftn22">
[22] Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 luglio 2010, nn. 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, che rinvengono il secondo pilastro dell’urbanistica perequativa è rappresentato dalla potestà conformativa del territorio, di cui l&#8217;Amministrazione è titolare nell&#8217;esercizio della propria attività di pianificazione.</div>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Travi, <em>Accordi tra proprietari e comune per le modifiche al p.r.g. e oneri esorbitanti, Foro It. </em>2002, V, 274, ritiene che dovrebbe trattarsi di questione oramai superata in senso favorevole all’ammissibilità di accordi non solo a valle, ma anche a monte delle scelte pianificatorie generali. Gli argomenti dell’A. fanno leva, in primo luogo, sulla circostanza che l’art. 13 riproduce, in realtà, una disposizione elaborata dalla commissione Nigro e riferita esclusivamente ai procedimenti amministrativi a partecipazione individuale, mentre gli accordi erano disciplinati in altra sede; ed anche nella nuova collocazione dell’art. 11, l’art. 13 ben si presterebbe ad essere riferito alla disciplina della comunicazione di avvio nel procedimento e all’intervento nei procedimenti a partecipazione individuale, mentre sarebbe più problematico riferirne il senso anche ad istituti diversi, ancorché disciplinati nel capo terzo della legge, come è il caso, per esempio, degli ausili finanziari. L’art. 13 non porrebbe del resto alcun divieto, nella misura in cui non impedisce all’amministrazione di ammettere una partecipazione del tipo di quella prevista per i procedimenti ‘individuali’ anche rispetto ai procedimenti per “l’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione”: più semplicemente si limiterebbe ad escludere che in questi casi l’amministrazione “sia tenuta a garantire” tale partecipazione (tutt’al più, la norma escluderebbe l’obbligo per l’amministrazione di prendere in considerazione la proposta di accordo di un privato, ma non la facoltà discrezionale di procedere a un accordo).</div>
<div id="ftn24">
[24] Cons. Stato, sez. IV, 1 giugno 2011, n. 3331.</div>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Sul tema della legittimazione a partecipare alla formazione degli strumenti urbanistici, v. Cudia, <em>La partecipazione ai procedimenti di pianificazione territoriale tra chiunque e interessato</em>, in <em>Dir. Pubb</em>., 2008, 263 e ss..
</div>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Fra le più recenti, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 luglio 2015, n. 3579; id., 25 settembre 2014, n. 4816; T.A.R. Liguria, sez. I, 21 novembre 2013, n. 1404; T.A.R. Piemonte, sez. I, 13 luglio 2012, n. 858.</div>
<div id="ftn27">
[27] Per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. IV., 30 novembre 2010, n. 8365; id., 13 luglio 2010, n. 4545, cit..</div>
<div id="ftn28">
[28] Cons. Stato, sez. IV, 31 dicembre 2009, n. 9301; id., 10 agosto 2004, n. 5516.</div>
<div id="ftn29">
[29] Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2008 , n. 3049.</div>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 13 maggio 2011, n. 1244; Cons. Stato, n. 4542/2010, cit..</div>
<div id="ftn31">
[31] Così Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2015, n. 839.</div>
<div id="ftn32">
[32] V. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4079, nella cui motivazione si legge: “se tale assetto concettuale giustifica la proposizione dell&#8217;eccezione [di inammissibilità del ricorso, n.d.r.], dall&#8217;altro lato occorre evidenziare come le parti appellate abbiano dato concreta prova della sussistenza della loro legittimazione, dimostrando con la memoria depositata in primo grado in data 22 giugno 2010, che &#8220;la realizzazione di nuovi edifici comporta un aumento del carico urbanistico della zona, la modifica della viabilità, delle esistenti urbanizzazioni oltre che l&#8217;incremento del traffico&#8221;. Deve quindi condividersi la posizione del primo giudice in relazione alla circostanza che l&#8217;ubicazione del compendio immobiliare di proprietà dei ricorrenti, posto sulla via D&#8217;Azeglio che delimita la zona interessata dal PII, porti in sé non solo la sussistenza della vicinitas, ma anche quella della lesione di un interesse concreto a causa della trasformazione da area inedificabile in zona a destinazione residenziale”.
</div>
<div id="ftn33"><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Corte di giustizia UE, sez. II, 15 ottobre 2009, n. 263, secondo la quale l&#8217;art. 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, osta a una disposizione di una normativa nazionale che riserva il diritto di esperire un ricorso contro una decisione relativa a un&#8217;operazione rientrante nell&#8217;ambito di applicazione della direttiva in parola alle sole associazioni di tutela dell&#8217;ambiente con un numero minimo di 2000 aderenti.</div>
<div id="ftn34">
[34] Corte di giustizia UE, sez. II, 9 novembre 2006, n. 216.</div>
<div id="ftn35"><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> T.A.R. Toscana, 11 febbraio 2016, n. 272; T.A.R. Campania – Napoli, sez. II, 20 aprile 2010, n. 2043; T.A.R. Puglia – Lecce, sez. I, 8 ottobre 2009, n. 2286.</div>
<div id="ftn36"><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 1 ottobre 2012, n. 8200.</div>
<div id="ftn37">
[37] T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 91: “data la complessità della procedura, nella quale si erano sovrapposti atti amministrativi comunali, regionali, ministeriali per l&#8217;approvazione di un ampio intervento edilizio sotto i profili urbanistici, paesaggistici, ambientali, l&#8217;ordinario meccanismo di pubblicazione dei piani di lottizzazione non assicurava, infatti, all&#8217;associazione ambientalistica ricorrente, un&#8217;adeguata conoscenza dell&#8217;intervento edilizio nel suo complesso e della sua rilevanza ambientale effettiva”.</div>
<div id="ftn39">
[38] Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 975.<br />
<a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Così Traina, op. cit., 8.</div>
<div id="ftn40">
[40] Circolare Min. Lavori pubblici 7 luglio 1954, che ha esteso ha “chiunque” la legittimazione a presentare osservazioni, dalla legge riservate alle associazioni sindacali, agli enti pubblici e alle altre istituzioni interessate.</div>
<div id="ftn41">
[41] Per le critiche della dottrina a questo atteggiamento, v. Cudia, op. cit., 306 e ss.; Traina, op. cit., p. 13 e ss..</div>
<div id="ftn42"><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> Massime a dir poco consolidate. Per una selezione delle pronunce più recenti, v. Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2014, n. 638; id., 1 luglio 2014, n. 3294, id., 17 febbraio 2012, n. 854; T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 13 ottobre 2015, n. 2153; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I, 9 luglio 2015, n. 654; T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. I, 26 febbraio 2015, n. 358; T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. II, 6 febbraio 2015, n. 354; T.A.R. Abruzzo – Pescara, sez. I, 2 gennaio 2015, n. 5; T.A.R. Umbria, sez. I, 3 dicembre 2014, n. 591; T.A.R. Puglia – Lecce, sez. III, 22 ottobre 2014, n. 2599; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 7 ottobre 2014, n. 488; T.A.R. Toscana, sez. I, 5 maggio 2014, n. 700; T.A.R. Campania – Salerno, sez. I, 20 dicembre 2013, n. 2515; T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 luglio 2013, n. 939; T.R.G.A. Trento, sez. I, 12 luglio 2013, n. 235.</div>
<div id="ftn43">
[43] Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3766; id., 13 aprile 2005, n. 1743.</div>
<div id="ftn44"><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> V. Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1241; T.A.R. Toscana, sez. I, 5 marzo 2014, n. 417; T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 7 maggio 2012, n. 4081; T.A.R. Lombardia – Milano, sez. IV, 21 aprile 2011, n. 1019; T.A.R. Campania – Napoli, sez. II, 4 marzo 2011, n. 1301; T.A.R. Puglia – Bari, sez. III, 2 dicembre 2010, n. 4070.</div>
<div id="ftn45">
[45] T.A.R. Basilicata, sez. I, 23 giugno 2014, n. 414.</div>
<div id="ftn46">
[46] T.A.R. Liguria, sez. I, 2 luglio 2013, n. 982.</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-orientamenti-giurisprudenziali-sulla-partecipazione-dei-privati-al-governo-del-territorio/">Gli orientamenti giurisprudenziali sulla partecipazione dei privati al governo del territorio*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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