<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piergiuseppe Basile Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/autore/piergiuseppe-basile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/autore/piergiuseppe-basile/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2021 12:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Piergiuseppe Basile Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/autore/piergiuseppe-basile/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Appalti pubblici tra innovazioni tecnologiche e profili normativi: uno sguardo d&#8217;insieme</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/appalti-pubblici-tra-innovazioni-tecnologiche-e-profili-normativi-uno-sguardo-dinsieme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 17:36:34 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/appalti-pubblici-tra-innovazioni-tecnologiche-e-profili-normativi-uno-sguardo-dinsieme/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/appalti-pubblici-tra-innovazioni-tecnologiche-e-profili-normativi-uno-sguardo-dinsieme/">Appalti pubblici tra innovazioni tecnologiche e profili normativi: uno sguardo d&#8217;insieme</a></p>
<p>Sommario*: 1. La (lunga) strada verso la digitalizzazione degli appalti pubblici. &#8211; 1.1. E-government e appalti pubblici. &#8211; 1.2. L&#8217;evoluzione dei sistemi elettronici nelle gare pubbliche: dal Libro Verde del 1996 alle Direttive del 2014. &#8211; 1.3. (Segue) Il Codice dei contratti pubblici: le fasi da svolgersi obbligatoriamente attraverso strumenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/appalti-pubblici-tra-innovazioni-tecnologiche-e-profili-normativi-uno-sguardo-dinsieme/">Appalti pubblici tra innovazioni tecnologiche e profili normativi: uno sguardo d&#8217;insieme</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/appalti-pubblici-tra-innovazioni-tecnologiche-e-profili-normativi-uno-sguardo-dinsieme/">Appalti pubblici tra innovazioni tecnologiche e profili normativi: uno sguardo d&#8217;insieme</a></p>
<p>Sommario*: 1. La (lunga) strada verso la digitalizzazione degli appalti pubblici. &#8211; 1.1. <em>E-government</em> e appalti pubblici. &#8211; 1.2. L&#8217;evoluzione dei sistemi elettronici nelle gare pubbliche: dal Libro Verde del 1996 alle Direttive del 2014. &#8211; 1.3. (Segue) Il Codice dei contratti pubblici: le fasi da svolgersi obbligatoriamente attraverso strumenti digitali. &#8211; 2. Aste elettroniche e gare interamente telematiche: tra lacune normative ed applicazioni analogiche. &#8211; 2.1. La disciplina delle gare svolte mediante piattaforme telematiche di negoziazione. &#8211; 2.2. Aste elettroniche: rapporto di genere a specie rispetto all&#8217;art. 58 del Codice? 2.3. &#8211; (Segue) Uno sguardo al passato ed un confronto con la normativa vigente. &#8211; 3. Questioni aperte. &#8211; 3.1. I costi di servizio e la loro remunerazione. &#8211; 3.2. Gare riservate e principio di trasparenza: un connubio possibile? &#8211; 3.3. L&#8217;allocazione del rischio informatico nelle gare telematiche. &#8211; 4. Le prospettive degli appalti elettronici tra <em>Blockchain</em> e <em>smart contract</em>: spunti di riflessione. &#8211; 5. Conclusioni.</p>
<p><em>1. La (lunga) strada verso la digitalizzazione degli appalti pubblici.</em></p>
<p><em>1.1. E-government e appalti pubblici.</em></p>
<p>Il tema della digitalizzazione e dell&#8217;uso degli strumenti di <em>ICT</em> (<em>Information and Communications Technology) </em>all&#8217;interno della pubblica amministrazione<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>, generalmente sintetizzato con il termine di <em>e-government</em>, è argomento che interseca, oramai quotidianamente, svariati profili dell&#8217;azione amministrativa.<br />
Per quel che concerne il presente contributo, la domanda attorno alla quale ruota la materia in oggetto riguarda, nella sostanza, come trarre vantaggio dalle nuove tecnologie nell&#8217;àmbito della contrattualistica e degli appalti pubblici nel rispetto dei princìpi e delle prerogative che ne governano l&#8217;azione<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.<br />
L&#8217;attenzione, pertanto, non può che ricadere sul tema dell&#8217;<em>e-government</em> e sulle relative declinazioni dello stesso. Con tale espressione si intende l&#8217;utilizzo degli strumenti digitali per favorire sia le attività di <em>back office</em>, sia le attività di <em>front office</em> delle pubbliche amministrazioni, in modo da facilitare e velocizzare, automatizzandone i processi, le attività delle stesse attraverso lo sfruttamento di sistemi di <em>ICT</em> (<em>Information and Comunication Technologies</em>)<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.<br />
Tali strumenti informatici consentono, infatti, di conservare e trattare i dati e le informazioni in possesso delle amministrazioni attraverso dispositivi <em>hardware</em> e <em>software</em>, con evidenti ricadute positive in termini di produttività del settore pubblico ed in previsione di un miglioramento dell&#8217;offerta dei servizi delle PP.AA. a cittadini e imprese<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.<br />
Siffatte ricadute positive, d&#8217;altronde, devono in ogni caso rispettare le regole che governano l&#8217;azione pubblica, ed in primo luogo i princìpi di accessibilità e di trasparenza delle amministrazioni<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>, oltre a richiedere la necessaria adozione di idonee misure economiche volte alla copertura dei costi per l&#8217;acquisto e la gestione dei dispositivi digitali<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>, con la conseguenza di concentrare queste attività, per ragioni di spesa pubblica, a livello centrale.<br />
Inoltre, attraverso lo sfruttamento di strumenti elettronici risulta evidente l&#8217;incidenza positiva in materia di corruzione, in quanto l&#8217;automatizzazione delle procedure riduce la discrezionalità amministrativa ed il rischio di una possibile ingerenza di interessi patologici<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
Per quanto concerne l&#8217;interesse del Legislatore nazionale sul tema, una prima applicazione all&#8217;interno del nostro ordinamento si è avuta con il Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005), il quale, nella previsione di estendere gli strumenti informatici all&#8217;interno dell&#8217;azione amministrativa, prevede l&#8217;obbligo per le PP.AA. di assicurare: «<em>la disponibilità, la gestione, l&#8217;accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell&#8217;informazione in modalità digitale»</em><a title="" href="#_ftn8">[8]</a><em>.</em></p>
<p><em>1.2. L&#8217;evoluzione dei sistemi elettronici nelle gare pubbliche: dal Libro Verde del 1996 alle Direttive del 2014.</em></p>
<p>Il cambio di visione, dal cartaceo al digitale, si registra in particolare sul piano degli appalti pubblici, settore che svolge un ruolo fondamentale nella crescita economica degli Stati europei<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>. Proprio in tale contesto il legislatore, comunitario prima e nazionale poi, sembra aver proiettato l&#8217;azione amministrativa all&#8217;interno di un campo realmente digitalizzato.<br />
Infatti, sin dall&#8217;emanazione del Libro Verde recante &#8220;<em>Gli appalti pubblici nell&#8217;Unione Europea. Spunti di riflessione per il futuro</em>&#8221; del 1996, si era evidenziata la necessità di una transizione dal modello cartaceo al modello digitale prevedendo che: «<em>le telecomunicazioni ed i sistemi informatizzati dovrebbero consentire di rivoluzionare le modalità con cui vengono aggiudicati gli appalti pubblici</em>»<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.<br />
Solo con le direttive n. 17 e 18 del 2004 si è avuta una prima trasposizione normativa degli indirizzi di princìpio appena enunciati all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento europeo<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
Tuttavia, in una prima fase, il Legislatore comunitario ha inteso considerare l&#8217;applicazione al settore degli appalti per le pubbliche amministrazioni delle nuove tecnologie esclusivamente in termini di possibilità, evitandone l&#8217;imposizione in termini di obbligatorietà, ed intervenendo in tema di regolazione delle comunicazioni telematiche, dei sistemi dinamici di acquisizioni, di cataloghi ed aste elettroniche.<br />
In seguito, con il Libro Verde &#8220;<em>Sull&#8217;estensione dell&#8217;uso degli appalti elettronici nell&#8217;UE</em>&#8221; del 2010, la Commissione, soffermandosi sull&#8217;importanza dell&#8217;evoluzione tecnologica nel settore in esame<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>, ha affermato che: «<em>l&#8217;introduzione progressiva degli appalti elettronici rientra nel programma dell&#8217;e-government, il quale può trasformare interamente il funzionamento e le prestazioni dell&#8217;amministrazione pubblica</em>».<br />
L&#8217;evoluzione normativa sul tema si è avuta, in ultimo, con le direttive n. 24 e 25 del 2014<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>, attraverso le quali il Legislatore comunitario ha voluto indicare in termini diversi il ricorso ai mezzi telematici, supportando l&#8217;evoluzione tecnologica ed in generale gli strumenti dell&#8217;<em>ITC</em>, i quali hanno trovato un campo più ampio di applicazione.<br />
Infatti, se in un primo tempo l&#8217;impiego di tali strumenti era lasciato alla discrezionalità della stazione appaltante, oggi l&#8217;applicazione di parte degli stessi all&#8217;interno delle fasi di gara è definita in termini di obbligatorietà, eliminando qualsiasi forma di autonomia in capo alle amministrazioni.</p>
<p><em>1.3. (Segue) Il Codice dei contratti pubblici: le fasi da svolgersi obbligatoriamente attraverso strumenti digitali.</em></p>
<p>Occorre, a questo punto, sottolineare che, in linea generale, la Commissione europea esemplifica le fasi delle procedure svolte attraverso strumenti elettronici nei seguenti termini: <em>e-notification</em> (pubblicazione elettronica); <em>e-access</em> (accesso elettronico ai documenti di gara); <em>e-submission</em> (presentazione elettronica delle offerte); <em>e-evaluation</em> (valutazione elettronica); <em>e-award</em> (aggiudicazione elettronica); <em>e-ordering </em>(ordinazione elettronica); <em>e-invoicing</em> (fatturazione elettronica) ed <em>e-payment</em> (pagamento elettronico)<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>.<br />
Per quanto concerne il riferimento alle fasi obbligatoriamente da eseguirsi attraverso strumenti telematici, il Considerando n. 52<a title="" href="#_ftn15">[15]</a> della Direttiva impone agli Stati europei la trasmissione dei bandi e degli avvisi, nonché la disponibilità dei documenti e la trasmissione di tutte le comunicazioni di gara in forma elettronica, compresa la trasmissione elettronica delle offerte.<br />
Il nostro Legislatore, sul punto, facendo applicazione delle suddette prescrizioni, ha definito in termini di obbligatorietà esclusivamente alcune fasi della procedura di gara. In particolare, l&#8217;art. 40, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, prevede che: «<em>a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell&#8217;ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici».</em><br />
Il successivo art. 52 fissa le regole applicabili alle comunicazioni riguardanti anche la presentazione delle offerte in forma elettronica, tipizzando, comunque, alcune ipotesi derogatorie allo sfruttamento delle stesse<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.<br />
Tali presupposti inducono a ritenere che il nostro ordinamento non abbia esteso a tutte le fasi della procedura di gara l&#8217;obbligatorietà degli strumenti elettronici<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>.<br />
Sul punto occorre, tuttavia, una doverosa precisazione.<br />
Il Legislatore italiano aveva già previsto, sin dalla l. n. 488/1999, l&#8217;utilizzo di piattaforme di <em>e-procurment</em> al fine di razionalizzare la spesa pubblica per l&#8217;acquisto di alcune categorie merceologiche di beni da parte di determinate amministrazioni<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>, stabilendo che le stazioni appaltanti avrebbero dovuto sfruttare strumenti quali il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>, i sistemi dinamici di acquisizione della P.A. (SDAPA)<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>, le Convenzioni Consip e gli Accordi quadro, i quali rappresentano delle procedure che si avvalgono di strumenti digitali<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>.<br />
In particolare, il MEPA e lo SDAPA consistono in gare gestite interamente attraverso strumenti telematici, per tutte le fasi della procedura, anche mediante piattaforme digitali da adottarsi nel rispetto delle prescrizioni contenute all&#8217;art. 58 del Codice, oggetto di analisi nel prosieguo del presente contributo.<br />
Tale imposizione viene oggi ripresa dall&#8217;art. 37, co. 1, del Codice, recante &#8220;<em>aggregazione e centralizzazione delle committenze</em>&#8220;, il quale prescrive per le stazioni appaltanti il rispetto: «<em>degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle norme in materia di contenimento della spesa</em>». In particolare, nel caso in cui le stazioni appaltanti non siano in possesso della piattaforma di <em>e-procurment </em>in oggetto, quest&#8217;ultime dovranno dotarsi della medesima o delegare una centrale di committenza qualificata o altro soggetto aggregatore, ai sensi dell&#8217;art. 37, co. 3, potendo comunque optare per le procedure ordinarie<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>.<br />
In ogni caso, escluse queste prescrizioni, soggettive per quanto concerne le amministrazioni obbligate a seguire dette procedure, ed oggettive, in relazione sia alle soglie economiche europee di cui all&#8217;art. 35 del Codice, sia alle categorie merceologiche<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>, come anticipato, lo sfruttamento degli strumenti digitali sembra non essere obbligatorio per tutte le fasi della procedura di gara<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>. In particolare, tra le fasi necessariamente telematiche, seppur con le deroghe sopra richiamate, si registrano, dunque, i momenti di <em>e-notification</em> (pubblicazione elettronica), <em>e-access</em> (accesso elettronico ai documenti di gara) ed <em>e-submission</em> (presentazione elettronica delle offerte).</p>
<p><em>2. Aste elettroniche e gare interamente telematiche: tra lacune normative ed applicazioni analogiche.</em></p>
<p><em>2.1. La disciplina delle gare svolte mediante piattaforme telematiche di negoziazione.</em></p>
<p>In via generale, per quanto concerne la trasposizione della normativa europea all&#8217;interno del nostro ordinamento, il Capo II del Codice, definito &#8220;<em>Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati</em>&#8220;, regolamenta gli accordi quadro (art. 54), i sistemi dinamici di acquisizione (art. 55), le aste elettroniche (art. 56)<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>, i cataloghi elettronici (art. 57) e le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione (art. 58)<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>.<br />
A completamento di tale quadro, l&#8217;art. 44 del Codice, recante &#8220;<em>Digitalizzazione delle infrastrutture</em>&#8220;, ha stabilito che entro un anno dalla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 50 del 2016, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione<a title="" href="#_ftn27">[27]</a> con apposito Decreto, allo stato attuale non ancora adottato, avrebbe dovuto definire le modalità di digitalizzazione delle procedure, anche attraverso strumenti di interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>. A tal proposito occorre, altresì, chiarire che il d.l. n. 32/2019<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>, c.d. Decreto Sblocca Cantieri, ha previsto l&#8217;emanazione di un Regolamento Unico contenente tutte le disposizioni di esecuzione, attuazione ed integrazione del Codice, nel quale presumibilmente troveranno collocazione le normative tecniche che avrebbero dovuto essere oggetto del Decreto ex art. 44<a title="" href="#_ftn30">[30]</a> .<br />
Nell&#8217;ambìto di questa disciplina in parte inattuata, le gare gestite interamente attraverso strumenti telematici di negoziazione trovano collocazione all&#8217;art. 58, il quale nel richiamare la normativa in materia di documento informatico e firma digitale<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>, nonché i principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, consente alle stazioni appaltanti di procedere mediante idonee piattaforme di <em>e-procurment</em>, dispositivi che permettono di gestire tutte le fasi di gara mediante sistemi certificati digitali, dalla fase della ricezione delle offerte a quella dell&#8217;aggiudicazione.<br />
In particolare, l&#8217;art. 58 del Codice ripropone quanto era già previsto dall&#8217;art. 295 del D.P.R. n. 207/2010, norma che regolava tali strumenti, anche nella parte in cui prevede regole tecniche specifiche per l&#8217;esercizio delle gare telematiche.<br />
Sul punto, in primo luogo, l&#8217;attenzione ricade sulla necessità che la piattaforma adottata possa assegnare in via automatica a ciascun operatore economico un codice identificativo (userID e password) in modo da poter operare all&#8217;interno del sistema.<br />
Allo stesso tempo, si sottolinea che a seguito della corretta ricezione dell&#8217;offerta, le stazioni appaltanti dovranno trasmettere in via elettronica ai concorrenti la notifica di esatto recepimento della stessa<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>.<br />
Infine, la graduatoria sarà stilata automaticamente dal sistema. Tale considerazione, tuttavia, non deve trarre in inganno.<br />
L&#8217;automatizzazione della graduatoria sarà possibile esclusivamente per le gare da aggiudicarsi attraverso il criterio del prezzo più basso, le quali ovviamente non richiedono l&#8217;esplicazione di alcuna attività discrezionale dell&#8217;amministrazione. Viceversa, laddove si ricorra al criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, e dunque ad una valutazione discrezionale da parte delle stazioni appaltanti, le amministrazioni dovranno procedere manualmente all&#8217;inserimento dei punteggi attribuiti ai singoli concorrenti e solo in seguito la piattaforma produrrà la graduatoria in automatico.<br />
Per quanto concerne gli aspetti che contraddistinguono in positivo il ricorso a tali sistemi, i benefici si registrano in primo luogo in termini di risparmio di tempo e capitale pubblico, oltre che di immodificabilità delle offerte, il ché garantisce, in linea di principio, un sistema immune da eventi corruttivi, in quanto le offerte presentate entro il termine prescritto dal bando e validate con firma digitale non potranno essere oggetto di eventuale modifica successiva alla ricezione delle stesse da parte della stazione appaltante. Un esempio specifico del ricorso a tali procedure è rappresentato dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito da CONSIP, il quale impone alle amministrazioni l&#8217;utilizzo di una piattaforma di <em>e-procurment</em> in grado di definire il procedimento di gara attraverso l&#8217;automatizzazione della graduatoria per acquisti di beni per valori inferiori alla soglia comunitaria di cui all&#8217;art. 35 del Codice.</p>
<p><em>2.2. Aste elettroniche: rapporto di genere a specie rispetto all&#8217;art. 58 del Codice?</em></p>
<p>Per quanto concerne le aste elettroniche<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>, l&#8217;art. 3 del Codice, le definisce come: «<em>un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico</em>»<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>.<br />
Da ciò ne deriva che l&#8217;asta elettronica rappresenta una specifica fase della procedura di gara e non una procedura a sé stante<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>, mentre, viceversa, le gare telematiche rappresentano una forma di gara interamente svolta mediante sistemi elettronici, nelle quali l&#8217;asta elettronica rappresenta una modalità di aggiudicazione della gara alla quale fare ricorso: «<em>alle condizioni e secondo le modalità di cui all&#8217;art. 56</em>»<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>.<br />
Lo sfruttamento di tale strumento<a title="" href="#_ftn37">[37]</a> non è imposto alle stazioni appaltanti in termini obbligatori, come confermato in apertura dall&#8217;art. 56 del Codice, sulle quali ricade l&#8217;obbligo di indicare l&#8217;utilizzo dell&#8217;asta elettronica nel bando di gara o nell&#8217;invito a confermare interesse<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>.<br />
In ogni caso, la disciplina in esame riproduce fedelmente quanto già previsto dall&#8217;art. 85 del d.lgs. n. 163/2006, tipizzando le ipotesi di utilizzo dell&#8217;asta elettronica in tre casi: a) quando le specifiche dell&#8217;appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente; b) in presenza del rilancio del confronto competitivo tra le parti di un accordo quadro; c) in occasione di gare da aggiudicare nell&#8217;ambito del sistema dinamico di acquisizione.<br />
Allo stesso tempo, l&#8217;applicazione dell&#8217;asta elettronica è esclusa per gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che per loro natura non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>.<br />
Il Codice stabilisce poi che le stazioni appaltanti debbano obbligatoriamente effettuare una valutazione preliminare delle offerte nel rispetto dei criteri di aggiudicazione stabiliti. In seguito, per quanto concerne la fase di aggiudicazione, questa avverrà valutando esclusivamente i prezzi o considerando il prezzo o i nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte nel caso di specifiche tecniche estremamente precise.<br />
Sul punto, occorre chiarire che la precedente versione dell&#8217;asta elettronica imponeva alle stazioni appaltanti di procedere alla valutazione delle offerte in seduta riservata, circostanza oggetto di numerose contestazioni di legittimità come si osserverà successivamente<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>. Tuttavia, nell&#8217;attuale formulazione normativa, tale specificazione risulta omessa.<br />
Ulteriore e fondamentale caratteristica dell&#8217;asta elettronica, visto il carattere automatizzato della procedura, si rinviene nell&#8217;obbligo per la stazione appaltante di individuare preliminarmente la formula matematica che comporterà la ricollocazione automatica delle varie offerte. Sul punto, i concorrenti potranno conoscere la loro collocazione simultaneamente alla loro offerta, tuttavia, per ovvie ragioni di riservatezza, non potranno conoscere l&#8217;identità degli altri offerenti.<br />
Infine, occorre rilevare che il Legislatore del 2016 ha tipizzato altresì la fase di chiusura dell&#8217;asta, la quale potrà intervenire in primo luogo nel termine indicato con l&#8217;invito ai concorrenti, o quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori: «<em>che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell&#8217;ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l&#8217;asta elettronica</em>», ed, in ultimo, nel caso in cui il numero di fasi dell&#8217;asta preventivamente indicato sia stato raggiunto.<br />
A corredo delle disposizioni vigenti disciplinanti lo strumento in esame, occorre evidenziare che l&#8217;allegato XII del Codice prevede ulteriori obblighi che le stazioni appaltanti devono considerare ai fini della stesura del bando di gara<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>.<br />
In particolare, si prescrive, replicando quanto già previsto all&#8217;art. 85, co. 6 del d. lgs. n. 163/2006, che le amministrazioni debbano indicare le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell&#8217;asta elettronica, nonché gli elementi i cui valori saranno oggetto dell&#8217;asta elettronica, i limiti dei valori che potranno essere presentati, le informazioni che potranno essere messe a disposizione dei concorrenti, le condizioni per il rilancio e le informazioni inerenti i dispositivi utilizzati con le idonee modalità di collegamento.</p>
<p><em>2.3. (Segue) Uno sguardo al passato ed un confronto con la normativa vigente.</em></p>
<p>L&#8217;attuale cornice normativa dell&#8217;asta elettronica risulta essere in parte conforme con quanto previsto dalla disciplina previgente.<br />
In primo luogo, infatti, occorre evidenziare che il precedente codice dei contratti (d. lgs. n. 163/2006) rimandava al D.P.R. n. 207 del 2010<a title="" href="#_ftn42">[42]</a> la definizione di regole di dettaglio al fine del ricorso allo strumento in esame, disposizioni parzialmente replicate all&#8217;interno della cornice normativa vigente.<br />
Più specificatamente, il Regolamento, al CAPO III, inerente &#8220;<em>Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche</em>&#8220;, prevedeva che l&#8217;asta elettronica dovesse essere svolta attraverso un sistema informatico di negoziazione: «<em>costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte e la classificazione delle stesse secondo metodologie e criteri predefiniti», </em>con modalità tali da impedirne la modifica dei documenti (art. 289), ed affidava ad una figura specifica, il gestore del sistema informatico, il funzionamento dell&#8217;apparato.<br />
Come previsto dal Regolamento, questa figura assumeva un ruolo fondamentale per la procedura in esame. Infatti quest&#8217;ultimo era: «<em>incaricato dalla stazione appaltante dei servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche, assumendone la relativa responsabilità»</em>, ed essendo responsabile anche del trattamento dati, ne curava gli adempimenti relativi alle istanze di accesso e utilizzo dei dati informatici (art. 294). Ad oggi, un riferimento solo indiretto a tale figura si rinviene all&#8217;all. XI, l. e), secondo il quale esclusivamente: «<em>le persone autorizzate possano dare accesso ai dati trasmessi, e solo dopo la data specificata</em>».<br />
Viceversa, in relazione alle istanze d&#8217;accesso l&#8217;art. 53, co. 1, del Codice specifica che: «<em>il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l&#8217;interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l&#8217;invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti</em>».<br />
Accanto alla definizione della figura del gestore del sistema informatico, il Regolamento disciplinava nel dettaglio le regole tecniche e procedurali nel caso di ricorso alle aste elettroniche.<br />
In particolare, l&#8217;art. 291, inerente &#8220;<em>modalità e partecipazione all&#8217;asta elettronica</em>&#8220;, prevedeva una serie di disposizioni tecniche necessarie per l&#8217;utilizzo dell&#8217;asta quali l&#8217;attribuzione di codice identificativi ai partecipanti alla gara, l&#8217;invito a partecipare alla stessa e le istruzioni per osservare la propria posizione in graduatoria<a title="" href="#_ftn43">[43]</a>, riferimenti che oggi si rinvengono, in parte, all&#8217;art. 56, co. 11 e 13 del Codice.<br />
Allo stesso tempo, l&#8217;art. 292 recante &#8220;<em>Modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell&#8217;asta</em>&#8221; dettava i criteri per la presentazione delle offerte, specificando l&#8217;obbligo di indicare l&#8217;orario e la durata dell&#8217;asta. Tale disposizione si rinviene nell&#8217;attuale cornice normativa all&#8217;all. XI del Codice, che nel prevedere specifici requisiti relativi: «<em>agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi</em>», impone la fissazione dell&#8217;ora e della data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti.<br />
Alla luce di quanto esposto, il Legislatore, nel novellare la disciplina delle aste elettroniche ha preferito lasciare inalterate le disposizioni già introdotte all&#8217;art. 85 del d. lgs. n. 163/2006 replicandole integralmente nell&#8217;allegato XII del Codice inserendo altresì parte della normativa prevista dal D.P.R. n. 207/2010 all&#8217;art. 56.<br />
In ogni caso, anche per l&#8217;istituto in esame si attende l&#8217;emanazione del Decreto ministeriale <em>ex</em>. art. 44 del Codice (<em>rectius</em>, Regolamento Unico) sulla digitalizzazione delle procedure, in modo da avere un quadro più completo sulla disciplina tecnica e procedurale applicabile.</p>
<p><em>3. Questioni aperte.</em></p>
<p><em>3.1. I costi di servizio e la loro remunerazione.</em></p>
<p>Come anticipato, l&#8217;utilizzo degli strumenti elettronici ha posto diversi interrogativi anche in giurisprudenza. In particolare, le questioni sollevate riguardano, tra le tante: la remunerazione dei costi del servizio, lo svolgimento della gara in seduta riservata e la ripartizione dei rischi relativi al malfunzionamento delle piattaforme.<br />
Per quanto concerne il primo aspetto, negli anni precedenti l&#8217;entrata in vigore del correttivo al Codice, i bandi di gara prevedevano di addossare in capo all&#8217; aggiudicatore i costi di gestione delle piattaforme.<br />
Sul punto, infatti, il Consiglio di Stato ha sottolineato che sussisterebbe una sostanziale equiparazione tra le spese contrattuali, poste a carico del privato in base all&#8217;art. 16-bis, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440<a title="" href="#_ftn44">[44]</a> ed i costi di gestione dei sistemi informatici di gara.<br />
In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno affermato che questi ultimi: «<em>sono</em> <em>da qualificarsi come spesa contrattuale, che si sostituisce alle vecchie spese inerenti ai contratti stipulati in esito a procedimenti di aggiudicazione svoltisi in modo tradizionale secondo forme non telematiche</em>».<br />
D&#8217;altronde, in un primo momento il Legislatore nazionale aveva già previsto, attraverso l&#8217;art. 11, comma 3, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con mod. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di far ricadere i costi di gestione delle piattaforme in capo agli aggiudicatari<a title="" href="#_ftn45">[45]</a>.<br />
Tale imposizione, tuttavia, pone dei dubbi per diversi motivi.<br />
In primo luogo, si rammenta che proprio lo sfruttamento degli strumenti elettronici, così come sottolineato nella già citata pronuncia del Consiglio di Stato, dovrebbe comportare una maggiore economicità e rapidità delle gare, con vistosa riduzione dei costi e conseguente risparmio di spesa per le stazioni appaltanti<a title="" href="#_ftn46">[46]</a>.<br />
Inoltre, sul tema si registra un nuovo intervento del Legislatore. Infatti, il d. lgs. n. 56/2017 ha introdotto, all&#8217;art. 41, il co. 2-bis che prevede espressamente il divieto: «<em>di porre a carico dei concorrenti, nonché dell&#8217;aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all&#8217;articolo 58»</em>.<br />
Attraverso un&#8217;interpretazione letterale della norma ne deriva che se da un lato le stazioni appaltanti non potranno in alcun modo far pesare in capo ai concorrenti i costi di gestione delle piattaforme telematiche, dall&#8217;altro sembrerebbe emergere un distinguo tra le spese per le piattaforme di cui all&#8217;art. 58 ed i costi di gestione degli ulteriori strumenti elettronici. Quest&#8217;ultimo limite, tuttavia, potrebbe essere superato attraverso un&#8217;applicazione analogica della norma in esame, consentendo in tal modo di non far ricadere in capo ai concorrenti-aggiudicatari i costi oltre che delle piattaforme di cui all&#8217;art. 58, anche degli mezzi digitali previsti dal Codice.</p>
<p><em>3.2. Gare riservate e principio di trasparenza: un connubio possibile?</em></p>
<p>Un ulteriore aspetto sul quale l&#8217;uso degli strumenti elettronici pone degli interrogativi si rinviene nei confronti del rispetto dei princìpi di trasparenza e pubblicità delle gare telematiche<a title="" href="#_ftn47">[47]</a>.<br />
In particolare, la trasparenza nel settore degli appalti pubblici ricopre una duplice veste<a title="" href="#_ftn48">[48]</a>. Da una parte si presenta come pubblicità idonea a produrre effetti legali che avviene mediante pubblicazione sull&#8217;Albo pretorio o sull&#8217;Albo on-line dell&#8217;amministrazione, salvaguardando gli interessi di tutti i concorrenti, dall&#8217;altra di pubblicità connessa alla funzione di controllo diffuso dei cittadini sulle azioni dell&#8217;amministrazione<a title="" href="#_ftn49">[49]</a>.<br />
Sotto questo aspetto, occorre chiarire che malgrado non ci sia una norma specifica che obblighi le stazioni appaltanti a procedere all&#8217;apertura delle offerte optando per la seduta pubblica, il suddetto princìpio è ricavabile all&#8217;art. 30 del Codice, secondo il quale: «<em>nell&#8217;affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice».</em><br />
D&#8217;altronde, la finalità insita nella pubblicità delle sedute è rappresentata dalla necessità di garantire la non alterazione delle offerte presentate dai concorrenti, la cui violazione comporta: «<em>l&#8217;invalidità di tutti gli atti della procedura selettiva, senza che rilievi l&#8217;assenza di prova dell&#8217;effettiva lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell&#8217;interesse pubblico alla trasparenza ed all&#8217;imparzialità dell&#8217;azione amministrativa, le cui conseguenze negative non sono apprezzabili ex post»</em><a title="" href="#_ftn50">[50]</a><em>.</em><br />
In ogni caso, l&#8217;esigenza di tutelare l&#8217;immodificabilità delle offerte attraverso la pubblicità delle sedute delle commissioni di gara non sembra essere una necessità nel caso in cui le amministrazioni decidano di impiegare gli strumenti elettronici previsti dal Codice<a title="" href="#_ftn51">[51]</a>.<br />
Infatti, mentre l&#8217;utilizzo di sistemi cartacei nelle procedure di gara risulta essere controproducente in termini di garanzia di immodificabilità delle offerte dei concorrenti, lo sfruttamento di sistemi <em>software</em>, per loro natura, consente di tracciare costantemente qualsiasi momento procedimentale non permettendo alcuna manomissione<a title="" href="#_ftn52">[52]</a>.<br />
In particolare, è stato sottolineato che la gestione telematica della gara: «<em>offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella &#8220;conservazione&#8221; dell&#8217;integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l&#8217;apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l&#8217;immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta»<a title="" href="#_ftn53"><strong>[53]</strong></a>.</em><br />
D&#8217;altronde, è stato anche affermato che la sanzione dell&#8217;annullamento dell&#8217;intera gara, nel caso in cui le stazioni appaltanti procedessero all&#8217;apertura delle offerte omettendo la seduta pubblica, sarebbe sproporzionata in quanto per la natura dei sistemi informatici non si produrrebbe alcun danno o vantaggio a favore di taluno dei concorrenti<a title="" href="#_ftn54">[54]</a>.<br />
Tali considerazioni esprimono, dunque, quel <em>plus</em> valore degli strumenti elettronici, i quali consentono da una parte di tutelare l&#8217;azione amministrativa attraverso una valutazione oggettiva delle offerte, dall&#8217;altra i concorrenti, i quali a loro volta avranno la certezza di partecipare ad un procedimento che risulta garantire la certezza e la correttezza delle operazioni di gara.</p>
<p><em>3.3. L&#8217;allocazione del rischio informatico nelle gare telematiche.</em></p>
<p>In ultimo, occorre sottolineare che la giurisprudenza si è pronunciata, recentemente, anche in tema di allocazione dei rischi insiti nello svolgimento di gare svolte attraverso gli strumenti in esame.<br />
In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che i rischi di dette procedure si sostanziano in rischi di rete e rischi tecnologici<a title="" href="#_ftn55">[55]</a>.<br />
Quanto al primo aspetto, è stato sottolineato che questi derivano dalla presenza di sovraccarichi o di cali di <em>performance</em> della rete, viceversa, i rischi tecnologici si rinvengono nelle caratteristiche dei sistemi operativi utilizzati dagli operatori. Al fine di superare gli effetti degli stessi, è stato affermato che occorrono due strumenti: la previsione di limitazioni temporali e procedure di soccorso cd. <em>help desk</em>.<br />
Dal punto di vista dell&#8217;imputabilità di detti rischi, occorre distinguere se gli stessi siano dipesi da malfunzionamenti del sistema elettronico prescelto o, viceversa, da eventuali errori dei concorrenti.<br />
Nel primo caso, ovviamente, la responsabilità cadrà sull&#8217;amministrazione.<br />
Sul punto occorre sottolineare che il Legislatore è intervenuto attraverso il d.lgs. n. 56 del 2017 (cd. Decreto Correttivo al Codice appalti), inserendo all&#8217;art. 79, il co. 5-<em>bis<a title="" href="#_ftn56"><strong>[56]</strong></a></em>. In particolare, mediante tale novella, in presenza di malfunzionamenti degli strumenti elettronici, corrispondenti ad un&#8217;oggettiva preclusione a partecipare alla gara, le stazioni appaltanti sono obbligate ad adottare idonee misure: «<em>anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato»</em>.<br />
Ovviamente, nel caso ciò si verificasse, la segretezza delle offerte pervenute deve comunque essere garantita. A tal proposito il Legislatore ha specificato che sarà compito della stazione appaltante salvaguardare tale aspetto, nonché garantire agli operatori economici che abbiano già presentato le offerte nella procedura di gara di poterle modificare o sostituire.<br />
In ultimo, risulta opportuno evidenziare che nei casi di malfunzionamento del sistema, la stazione appaltante è obbligata a darne idonea comunicazione all&#8217;AGID, la quale adotterà i relativi provvedimenti sanzionatori nei confronti del prestatore del servizio.<br />
Viceversa, per quanto concerne l&#8217;aspetto dell&#8217;imputabilità dei rischi in capo al concorrente, è stato affermato che in tema di gare vige il principio di autoresponsabilità dell&#8217;utente, il quale al fine di diminuire l&#8217;alea di rischio, o meglio, dei rischi inerenti le procedure svolte attraverso sistemi elettronici, è obbligato ad attivarsi per tempo richiedendo, ad esempio, il supporto tecnico messo a disposizione dalle stazioni appaltanti (il cd. <em>help desk</em>) o, l&#8217;utilizzo di strumenti informatici idonei<a title="" href="#_ftn57">[57]</a>.<br />
Tuttavia, occorre chiarire che la presenza di tali rischi sarebbe quanto meno ridotta in presenza di regole chiare e predeterminate cui fare affidamento. Conseguentemente, anche sotto tale aspetto, la mancata adozione del Decreto ex. art. 44 del Codice, contenente regole tecniche e procedurali specifiche per gli strumenti digitali comporta ricadute in termini di rischi sulle stazioni appaltanti e sui privati.</p>
<p><em>4. Le prospettive degli appalti elettronici tra Blockchain e smart contract: spunti di riflessione.</em></p>
<p>In ultimo, occorre chiedersi se e con quali limiti le innovazioni tecnologiche relative al fenomeno della <em>blockchain</em> e degli <em>smart contracts</em> possano trovare applicazione anche all&#8217;interno del settore degli appalti pubblici<a title="" href="#_ftn58"><em><strong>[58]</strong></em></a>.<br />
Con il termine <em>blockchain</em> si intende un registro distribuito tra gli utenti organizzato in catene di blocchi al cui interno sono riportati i cc.dd. <em>headers</em>, contenenti i dati di tutte le operazioni compiute nella catena. Ogni blocco contiene al proprio interno le informazioni relative ai blocchi precedenti e tale caratteristica produce l&#8217;effetto indiretto della immodificabilità dei dati, in quanto per manomettere un singolo blocco si dovrebbe modificare tutta la catena venutasi a creare successivamente, con evidenti costi relativi alla potenza di calcolo necessaria. L&#8217;innovazione tecnologica che ne sta alla base, dunque, è collegata alla possibilità di immettere direttamente dei dati all&#8217;interno di un blocco, con apposite chiavi di accesso, dato che verrà &#8220;controllato&#8221; e verificato da tutti gli altri utenti della catena<a title="" href="#_ftn59">[59]</a>, eliminando in tal modo la presenza di un regolatore terzo rispetto alle parti.<br />
A tal proposito, e rilevante ai nostri fini, occorre sottolineare che le catene possono essere <em>permissioned</em> o <em>permissionless</em>.<br />
Nel primo caso, si tratta di creare una <em>chain</em> gestita e validata solo da un agente o più agenti la cui partecipazione è limitata a utenti predeterminati, viceversa le catene <em>permissionless</em> permettono una gestione in cui qualsiasi soggetto svolge la funzione di validatore e partecipante. Conseguentemente, e per i fini propri delle gare d&#8217;appalto, la scelta di gestione delle gare mediante <em>blockchain</em> non potrebbe che ricadere nei sistemi <em>permissioned</em>, prevedendo la p.a. come gestore del <em>network</em>.<br />
Un ulteriore elemento che trova ampio campo di applicazione all&#8217;interno della tecnologia in oggetto si rinviene nei cc.dd. <em>smart contracts</em><a title="" href="#_ftn60">[60]</a>. Attraverso questi <em>contratti intelligenti</em>, le parti possono prevedere azioni automatizzate al verificarsi di condizioni predeterminate, con evidenti ripercussioni positive in termini di produttività e velocità delle transazioni<a title="" href="#_ftn61">[61]</a>.<br />
Il tema acquisisce particolare importanza in quanto lo stesso legislatore nazionale ha voluto dare una definizione delle tecnologie in oggetto all&#8217;interno del d.l. n. 135 del 2018 conv., con mod, dalla l. n. 122019 del 2019 (Decreto Semplificazioni).<br />
Infatti, l&#8217;art. 8-ter del Decreto, recante &#8220;<em>Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract</em>&#8220;, definisce come tecnologie basate su registri distribuiti: «<em>le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l&#8217;aggiornamento e l&#8217;archiviazione dei dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili»<strong>[62]</strong></em>.<br />
Tuttavia, forse con eccessiva enfasi, erroneamente il legislatore si esprime in termini di non alterabilità e modificabilità delle catene. Infatti, come già evidenziato, tale tecnologia, almeno potenzialmente, potrebbe essere alterata e modificata, ma per realizzare queste azioni occorrerebbero una potenza di calcolo e di costi tali da rendere controproducente un&#8217;attività di questo tipo<a title="" href="#_ftn63">[63]</a>.<br />
In riferimento agli <em>smart contracts</em>, il legislatore li rappresenta all&#8217;art. 8-ter, co. 2, come un: «<em>programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse»<a title="" href="#_ftn64"><strong>[64]</strong></a>. </em><br />
Per quanto concerne l&#8217;operatività di detti sistemi, i benefici che sottendono l&#8217;uso di queste tecnologie sono molteplici.<br />
In primo luogo, si sottolinea la garanzia di trasparenza delle operazioni. A supporto di tale affermazione soggiunge la definizione poc&#8217;anzi riportata di <em>blockchain</em>, la quale poggia le basi su informazioni registrate in <em>database</em> distribuiti tra gli utenti.<br />
In secondo luogo, tali piattaforme garantiscono, nei limiti sopra evidenziati, la sicurezza delle informazioni inserite all&#8217;interno dei blocchi della catena, essendo economicamente insostenibile alterare fraudolentemente la stessa. Oltre a queste funzionalità si sottolinea la celerità delle transazioni attraverso lo sfruttamento degli <em>smart contracts</em> ed il carattere della interoperabilità dei dati<a title="" href="#_ftn65">[65]</a>.<br />
Siffatte caratteristiche, almeno potenzialmente, fanno della <em>blockchain</em> un sistema estremamente utile per le attività delle pubbliche amministrazioni.<br />
Le possibili trasposizioni pratiche delle tecnologie in parola potrebbero trovare applicazione nella fase di verifica dei requisiti soggettivi dei concorrenti.<br />
Come noto, l&#8217;art. 81 del Codice ha previsto la creazione della Banca dati nazionale degli operatori economici da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l&#8217;ANAC e l&#8217;AGID<a title="" href="#_ftn66">[66]</a>. Tuttavia, ad oggi, la disposizione in esame non ha trovato ancora attuazione<a title="" href="#_ftn67">[67]</a>.<br />
Conseguentemente, e per espressa previsione dell&#8217;art. 216, co. 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici continuano ad utilizzare la banca dati AVC Pass istituita presso l&#8217;ANAC.<br />
Tale sistema si fonda, almeno in linea di principio, sulla cooperazione degli Enti Certificanti, come previsto dall&#8217;art. 5 della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016<a title="" href="#_ftn68">[68]</a>, i quali devono registrare sulla piattaforma AVC Pass i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario in capo agli operatori economici.<br />
Tuttavia, com&#8217;è stato anche recentemente sottolineato, l&#8217;ACV Pass non è vincolante per le stazioni appaltanti, le quali possono svolgere successivi controlli per la verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti<a title="" href="#_ftn69">[69]</a>.<br />
Appare evidente che l&#8217;attuale cornice normativa, consistente in verifiche anche successive dei requisiti di gara dei privati, abbia delle ricadute negative in termini di rallentamenti delle operazioni di gara e, conseguentemente, problematiche in tema di certezza delle aggiudicazioni.<br />
A tal fine, e mettendo da parte l&#8217;enfasi utilizzata dal Legislatore per l&#8217;ingresso all&#8217;interno del nostro ordinamento degli strumenti in esame, sarebbe auspicabile che il Ministero nell&#8217;emanazione della nuova Banca dati possa quantomeno considerare le potenzialità della <em>blockchain</em> e degli <em>smart contracts</em>.<br />
Infatti, attraverso quest&#8217;ultime tecnologie, le amministrazioni avrebbero modo di automatizzare i processi decisionali e verificare nel minor tempo possibile i requisiti dei concorrenti, in modo da rendere realmente possibile l&#8217;interoperabilità tra le varie amministrazioni<a title="" href="#_ftn70">[70]</a>, velocizzandone i processi, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di superare le criticità appena esposte anche attraverso sistemi <em>software</em> tradizionali.</p>
<p><em>5. Conclusioni.</em></p>
<p>L&#8217;analisi della normativa e della giurisprudenza appena affrontata ha chiarito che la strada intrapresa dal nostro Legislatore nell&#8217;applicazione degli strumenti digitali appare in linea con la legislazione europea.<br />
Ciò, tuttavia, pone comunque diverse problematiche.<br />
Come si è evidenziato, risulta necessario circoscrivere in termini più chiari le normative tecniche applicabili agli strumenti elettronici, al fine di rendere più agevole e definita la cornice regolamentare per le stazioni appaltanti e gli operatori economici. A tal proposito, occorrerà prestare attenzione all&#8217;adozione del Regolamento Unico appalti, introdotto con d.l. n. 32/2019, c.d. Sblocca Cantieri, il quale conterrà la disciplina di attuazione del Codice e, dunque, anche le disposizioni relative alla digitalizzazione delle procedure <em>ex</em>. art. 44 del d.lgs. n. 50/2016.<br />
Allo stesso tempo, nella prospettiva di velocizzare le procedure di gara specialmente nella fase di verifica dei requisiti, un apporto positivo potrebbe derivare dallo sfruttamento della tecnologia <em>blockchain</em> e dagli <em>smart contracts</em>, tecnologie che permettono piena tracciabilità delle transizioni nonché trasparenza delle informazioni.<br />
In conclusione, se da una parte assistiamo ad una profonda rivoluzione digitale che colpisce tutti i campi dell&#8217;azione pubblica, implementabile anche attraverso nuove tecnologie, per la piena applicazione degli strumenti digitali nell&#8217;ambito degli appalti pubblici, settore che riveste una fondamentale importanza strategica per il nostro Paese, si richiede uno sforzo maggiore da parte del Legislatore per garantire certezza nell&#8217;applicazione delle regole che ne sono alla base.</p>
<div>
<div>* Cultore della materia in Diritto Amministrativo.<br />
[1] Per un&#8217;analisi sull&#8217;applicazione delle tecnologie digitali all&#8217;interno del nostro ordinamento si rinvia a L. Viola, <em>L&#8217;intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo: lo stato dell&#8217;arte, </em>in <em>Foro Amministrativo, </em>fasc.9/2018, p. 1598.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> In tema di <em>e-government</em>, in particolare è stato sottolineato che: «l&#8217;ultimo rapporto ONU sullo sviluppo dell&#8217;e-government del 2016 ha evidenziato come la diffusione delle ICT sia alla base della piena realizzazione del modello di c.d. Open Government, in base al quale l&#8217;esercizio del potere pubblico deve ispirarsi a totale apertura e trasparenza favorendo la massima partecipazione dei cittadini (c.d. democrazia partecipata) e garantendo allo stesso tempo maggiori margini di controllo sul risultato finale. I principi su cui si fonda l&#8217;Open Government sono: -la trasparenza, finalizzata a promuovere l&#8217;accountability dell&#8217;amministrazione attraverso la pubblicazione delle informazioni dell&#8217;attività svolta (in questo senso, in Italia, un segnale forte è stato dato con le disposizioni relative agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 nonché alla disciplina sul c.d. accesso civico); -la collaborazione inter-istituzionale che diviene volano di efficienza dell&#8217;azione complessiva dell&#8217;amministrazione, ai diversi livelli di governo (centrale e periferico)» così F. Martines, <em>La digitalizzazione della pubblica amministrazione</em>, in <em>Medialans-Rivista dir. media,</em> 2018, n. 2, p. 4.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Sul punto è stato affermato che: «è intuitivo che il ricorso alle ICT possa agevolare e rendere più efficiente l&#8217;attività dell&#8217;amministrazione sia nel c.d. back office (attività interna della p.a.) che nel c.d. front office (relazione con il pubblico). Quanto al primo profilo, l&#8217;amministrazione grazie alle ICT ricerca i documenti in un tempo più breve, ha a disposizione anche gli atti di altre amministrazioni, trasmette e riceve i dati immediatamente e in maniera sicura: può perciò decidere più rapidamente e con costi minori. Quanto al secondo profilo, il privato ha uffici a propria disposizione in ogni momento, così da potere reperire informazioni tramite internet senza bisogno di accedere fisicamente agli uffici, compiere in qualunque momento e da qualsiasi luogo attività che in passato si potevano svolgere solo in un ufficio pubblico, partecipare più facilmente ai procedimenti, evitare di dover fornire informazioni già in possesso della PA, anche se presso amministrazioni diverse, con un enorme risparmio di tempo e di risorse», così M.l. Maddalena, <em>la digitalizzazione della vita dell&#8217;amministrazione e del processo</em>, in <em>Foro Amministrativo</em> <em>(Il)</em>, 2016, fasc.10, p. 2535.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Così C. M. Arpaia, P. Ferro, W. Giuzio, G. Ivaldi, D. Monacelli, <em>L&#8217;e-Government in Italia: situazione attuale, problemi e prospettive, </em>in<em> Questioni di economia e finanza</em>, Report <em>Banca d&#8217;Italia, </em>2016, n. 309, su <em>www.bancaditalia.it</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a><em> E-public procurement &#8211; Il ruolo dell&#8217;ITC nell&#8217;innovazione del processo di approvvigionamento della Pa</em>, Dossier <em>Il sole 24 ore</em>, a cura di S. Puggioni, su <em>www.ilsole24h.it</em>, 2016. In particolare, nel Dossier si specifica che: «l&#8217;automazione e la centralizzazione del flusso delle informazioni relative alle gare di appalto e la semplificazione delle procedure favoriscono l&#8217;accesso delle imprese agli appalti pubblici. Un più facile e rapido accesso alle informazioni sulle gare e la semplificazione delle procedure contribuiscono, inoltre, a stimolare la concorrenza transfrontaliera, riducendo gli ostacoli dovuti alla distanza», p. 3.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> In questi termini F. Costantino, <em>Autonomia dell&#8217;Amministrazione e innovazione digitale</em>, Napoli, 2012, p. 246.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> In tema di corruzione nella materia degli appalti pubblici si rinvia a F. Di Cristina, <em>La corruzione negli appalti pubblici</em>, in <em>Rivista trimestrale di diritto pubblico</em>, 2012, 1, p. 177-226. In particolare l&#8217;Autore ha osservato che: «il fenomeno corruttivo si presenta in varie forme: oltre ad essere diversi, da caso a caso, il fatto corruttivo, i mezzi di in û uenza del corruttore nei confronti del corrotto, la ricorrenza dello «scambio occulto», possono variare gli istituti, le norme e gli atti in cui la corruzione si inserisce. In particolare, nel settore dei contratti pubblici, i vantaggi, per il corruttore, possono derivare dal ricorso a procedure ristrette e ad af ûdamenti diretti, dai subappalti, dalla mancata osservanza degli obblighi in materia di quali ûcazione delle imprese, dall&#8217;uso distorto delle varianti in corso d&#8217;opera alûne di far lievitare i costi e così via. La tipologia di corruzione tipica del settore degli appalti pubblici è quella che Susan Rose-Ackerman inquadra nel novero dei «payments to exercise discretionary powers in favor of briber» che mirano ad ottenere un «bene ûcio discrezionale»; per un&#8217;analisi dei fattori di rischio nella materia degli appalti pubblici si rinvia altresì a Report ANAC, <em>Efficienza dei contratti pubblici e sviluppo di indicatori di rischio corruttivo</em>, gennaio 2018, su <em>www.anticorruzione.it</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a><em> Cfr.</em> art. 2 CAD il quale aggiunge che le amministrazioni: «si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione<em>». </em>Per un&#8217;analisi del Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale si rinvia a F. Cardarelli, <em>Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità</em>, in <em>Diritto dell&#8217;Informazione e dell&#8217;Informatica (Il</em>), 2015, 2, pag. 227.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Secondo l&#8217;ANAC: «solo per citare il caso italiano, con riferimento al 2017 il valore complessivo degli appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro, per entrambi i settori ordinari e speciali, si è attestato attorno ai 139 miliardi di euro, facendo registrare un aumento del 36% rispetto all&#8217;anno 2016<em>», </em>Relazione Annuale ANAC 2017, su <em>www.anticorruzione.it.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Secondo la Commissione europea: «si potrebbe prevedere di sviluppare un &#8220;appalto elettronico&#8221; nel quale i fornitori potrebbero indicare la gamma ed i prezzi dei prodotti che essi propongono in dei cataloghi elettronici, il che permetterebbe agli organismi acquirenti di confrontare i prezzi e le condizioni prima di ordinare gli articoli cercati al prezzo più interessante. In ultima analisi, tutti beneficeranno di questa diffusione dell&#8217;elettronica nel settore degli appalti pubblici: rispetto al sistema attuale su supporto cartaceo, le procedure saranno più trasparenti, più aperte al dialogo con i fornitori e molto più efficaci<em>», </em>Libro Verde <em>Gli appalti pubblici nell&#8217;unione europea. Spunti di riflessione per il futuro</em>, Bruxelles, 1996, su <em>www.europa.eu</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Secondo la Direttiva n. 2004/18: «alcune nuove tecniche di acquisto elettronico sono in costante sviluppo. Tali tecniche consentono un aumento della concorrenza e dell&#8217;efficacia della commessa pubblica, in particolare grazie al risparmio di tempo e di danaro derivante dal loro utilizzo. Le amministrazioni aggiudicatrici possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. In tale misura, la presentazione di un&#8217;offerta da parte di un offerente, in particolare in caso di rilancio del confronto competitivo per l&#8217;applicazione di un accordo quadro o di attuazione di un sistema dinamico di acquisizione, può assumere la forma del catalogo elettronico di detto offerente, a condizione che quest&#8217;ultimo utilizzi i mezzi di comunicazione scelti dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice, conformemente all&#8217;Articolo 42».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> In particolare, la Commissione ha precisato che: «con il termine appalti elettronici si designa l&#8217;uso da parte delle amministrazioni pubbliche e di altre organizzazioni del settore pubblico di mezzi elettronici di comunicazione e di trattamento delle operazioni per l&#8217;acquisto di forniture o di servizi o per l&#8217;aggiudicazione di appalti di lavori pubblici (&amp;) Gli appalti elettronici possono contribuire a migliorare in misura considerevole l&#8217;efficienza dei singoli acquisti, della gestione complessiva degli appalti pubblici e del funzionamento del mercato dei contratti della pubblica amministrazione», Libro Verde &#8220;<em>Sull&#8217;estensione dell&#8217;uso degli appalti elettronici nell&#8217;UE</em>&#8220;, 2010, su <em>www.europa.eu</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Per un approfondimento sulle direttive europee si rinvia a L. Torchia, <em>La nuova direttiva europea in materia di appalti servizi e forniture nei settori ordinari</em> , in <em>Diritto Amministrativo</em>, fasc.02-03, 2015, pag. 291.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> <em>Cfr</em>. Commissione europea, <em>Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni &#8211; Appalti pubblici efficaci in Europa e per l&#8217;Europa, Strasburgo</em>, 2017, su <em>www.eur-lex.europa.eu</em>. Per un&#8217;analisi approfondita dei temi sollevati dalla Commissione si rinvia a M. Cozzio, <em>La nuova strategia europea in materia di appalti pubblici</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, 1/2019, p. 53-62. In particolare, l&#8217;Autore sottolinea che risulta necessario: «aumentare la trasparenza, l&#8217;integrità e la qualità dei dati. La trasformazione digitale, l&#8217;aumento della quantità di dati e la disponibilità di dati aperti offrono nuove opportunità di analisi e soluzioni, controllo e monitoraggio, prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi. La Commissione chiede che i dati sugli appalti siano resi disponibili dagli Stati, in quanto solo disponendo di dati completi e corretti si potranno sfruttare le tecnologie per controlli, analisi e interventi», nonché: «completare la trasformazione digitale degli appalti. La Commissione segnala che i vantaggi della digitalizzazione sono massimizzati se si interviene sull&#8217;intera procedura degli appalti e ricorda che solo pochi Stati utilizzano soluzioni digitali in tutte le fasi di gara».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Direttiva n. 24/2014, considerando n. 52: «i mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l&#8217;efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d&#8217;appalto nell&#8217;ambito del mercato interno. A tal fine, è opportuno introdurre l&#8217;obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l&#8217;obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara nonché, trascorso un periodo di transizione di trenta mesi, l&#8217;obbligo della comunicazione integralmente elettronica, ossia la comunicazione tramite strumenti elettronici, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione per via elettronica) delle offerte. Gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici che lo desiderino dovrebbero mantenere la facoltà di introdurre misure più avanzate. Occorre altresì precisare che il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici ai sensi della presente direttiva non dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato. Inoltre, ai sensi della presente direttiva, l&#8217;obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazione elettronici non dovrebbe riguardare alcun elemento della procedura di appalto pubblico dopo l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto né la comunicazione interna nell&#8217;ambito dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice<em>»</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> In particolare, le ipotesi derogatorie, ai sensi dell&#8217;art. 52, co. 1, del Codice sono le seguenti: «a) a causa della natura specialistica dell&#8217;appalto, l&#8217;uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili; b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l&#8217;offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante; c) l&#8217;utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici; e) l&#8217;uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l&#8217;uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Sul punto si rinvia alla nota ANCI del 19.10.2018, su <em>www.anci.it</em>. In particolare, secondo l&#8217;Associazione dei Comuni italiani: «se l&#8217;utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione (..) soddisfa pienamente l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo <em>de quo</em>, ad avviso di ANCI, è necessario distinguere l&#8217;utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione, di cui all&#8217;art. 58, dall&#8217;obbligo di utilizzo di strumenti di comunicazione digitali di cui all&#8217;articolo 40. In particolare, si ritiene che dal 18 ottobre u.s. ci sia unicamente la necessità per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare idonei strumenti informatici per la trasmissione e ricezione della documentazione di gara, ma non vi sia alcun obbligo di ricorso alle procedure telematiche, di cui all&#8217;art. 58. Il ragionamento logico-giuridico alla base di tale affermazione, si base sulla motivazione dell&#8217;articolo 52 della direttiva Ue n. 24/2014, in base alla quale «il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici ai sensi della presente direttiva non dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato». Ciò peraltro risulta confermato dall&#8217;articolo 37 comma 2, del Codice degli Appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie. Pertanto, si ritiene che, anche a seguito dell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;articolo 40 comma 2, le stazioni appaltanti, senza ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica, possano utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara, incluse le domande di partecipazione e il DGUE, previsti dal Codice dei contratti e in conformità con quanto disposto dal CAD (es. <em>enotification</em>: pubblicazione elettronica dei bandi di gara; <em>e-access</em>: accesso elettronico ai documenti di gara; <em>e-submission</em>: presentazione elettronica delle offerte; <em>e-Certis</em> sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle procedure d&#8217;appalto)».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> In particolare, attraverso una disciplina poco organica, il Legislatore ha imposto l&#8217;utilizzo di tali strumenti alle Amministrazioni statali e periferiche, Scuole e Università, Enti previdenziali e Agenzie fiscali, enti del SSN. Sul punto, per un&#8217;ampia ricostruzione normativa si rinvia a S. Cresta, <em>Procedure elettroniche e strumenti di acquisto telematici nel nuovo Codice dei contratti pubblici</em>, in Urbanistica e appalti, 8-9/2016, p. 981.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> L&#8217;art. 3, co. 1, l. bbbb), definisce il mercato elettronico: «uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> L&#8217;art. 3, co. 1, l. aaaa), considera il sistema dinamico di acquisizione: «un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Per un&#8217;analisi approfondita dell&#8217;incidenza di Convenzioni e Accordi Consip si rinvia a D. Casalino, <em>L&#8217;acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione</em>, 2014, su <em>www.consip.it</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Sul punto è stato rilevato che in caso d&#8217;indisponibilità di tali strumenti: «viene dunque identificata una seconda &#8220;fascia di soglie&#8221;: in proposito, si può solo rilevare la doppia incongruità secondo cui una stazione &#8220;qualificata&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 38 non disponga dell&#8217;«utilizzo autonomo degli strumenti telematici» e, in luogo dell&#8217;obbligo di aggregazione, possa comunque agire «mediante lo svolgimento di procedura ordinaria»» così C. Panetta, <em>La qualificazione delle stazioni appaltanti, </em>in <em>Giustamm. Rivista di diritto amministrativo</em>, 2016, 7, pp. 5-6. In tema di centralizzazioni delle committenze si veda altresì F. Di Lascio, <em>La centralizzazione degli appalti, la spending review e l&#8217;autonomia organizzativa locale</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, 2/2014, p. 205-219. In particolare, secondo l&#8217;Autrice: «la centralizzazione delle procedure di appalto è da tempo indicata quale processo in grado di favorire efficacemente non solo la riduzione ma anche il controllo della risorse pubbliche impiegate. Gli argomenti a sostegno di tale affermazione sono numerosi. Tra i più significativi si segnala la realizzazione di economie di scala quale conseguenza del più ampio volume dell&#8217;oggetto di appalto, da cui discende sia la riduzione di prezzo dei beni acquistati, sia l&#8217;offerta di servizi a costi minori. Ma la centralizzazione ha anche la capacità di ridurre il numero di entità organizzative coinvolte nell&#8217;esercizio della funzione amministrativa e, così facendo, porta a diminuire il costo del controllo sulla regolarità formale delle procedure nonché ad accrescere l&#8217;efficacia dei controlli interni. I centri di responsabilità, infatti, sono più chiaramente individuati e questo può favorire anche la prevenzione di fenomeni corruttivi e di malamministrazione. Infine, la centralizzazione può essere veicolo di stimolo per l&#8217;innovazione delle imprese che partecipano alle procedure e, nel complesso, per i relativi mercati di riferimento. Le decisioni assunte dalle centrali di committenza, infatti, determinando i livelli di qualità e di prezzo con riferimento ad ampie categorie merceologiche, sono in grado di indirizzare, in questi comparti, anche le scelte effettuate da amministrazioni non aggregate».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> <em>Cfr</em>. art. 1, co. 158, l. n. 228/8012, secondo il quale con Decreto il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze annualmente individua le categorie merceologiche e le soglie economiche al superamento delle quali le amministrazioni devono procedere all&#8217;acquisto attraverso strumenti informatici.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> D&#8217;altronde, la Commissione europea ha recentemente evidenziato la lentezza e le difficoltà di applicazione per gli Stati membri delle tecnologie per la trasformazione digitale degli appalti pubblici, affermando che nel 2016: «gli Stati membri non considerano ancora l&#8217;avvento delle nuove tecnologie come un&#8217;opportunità per semplificare e accelerare le loro procedure di appalto». Più specificatamente, è stato riaffermato il principio secondo il quale le nuove tecnologie offrono grandi opportunità per snellire e semplificare le procedure di appalto, obiettivo raggiungibile solo laddove tutte le fasi delle procedure saranno realmente telematiche.  La Commissione ha sostenuto altresì che: «solo se l&#8217;intera procedura degli appalti pubblici sarà sottoposta alla trasformazione digitale sarà possibile usufruire pienamente dei vantaggi degli appalti elettronici. Tale trasformazione comprende varie fasi, dalla pianificazione, notifica e presentazione alla fatturazione, al pagamento e all&#8217;archiviazione. Le nuove tecnologie offrono la possibilità di ripensare radicalmente il modo in cui sono organizzati gli appalti pubblici e i pertinenti settori delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un&#8217;occasione unica per ridefinire le pertinenti procedure e realizzare una trasformazione digitale».<em> Cfr</em>. <em>Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni &#8211; appalti pubblici efficaci in Europa e per l&#8217;Europa</em>, Strasburgo, 2017, su <em>www.eur-lex.europa.eu</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> In particolare, le aste elettroniche hanno trovato una collocazione sistematica per la prima volta all&#8217;interno del nostro ordinamento attraverso l&#8217;art. 85 del d.lgs. n. 163/2006, per poi confluire, con modificazioni, nell&#8217;attuale codice all&#8217;art. 56, mentre le procedure interamente telematiche sono state disciplinate con l&#8217;art. 295 del D.P.R. n. 217 del 2010, oggi confluito all&#8217;art. 58 del Codice. Già il legislatore del 2010, dunque, aveva fatto proprie le proposte europee per la regolamentazione di gare svolte integralmente in via telematica.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Tra le ipotesi ulteriori di utilizzo di strumenti elettronici si segnala altresì l&#8217;art. 23, co. 13, del d.lgs. n. 50/2016, il quale ha previsto l&#8217;adozione del cd. &#8220;Decreto BIM&#8221; (D.M. dell&#8217;1/12/2017 n. 560) inerente &#8220;<em>Modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l&#8217;edilizia e le infrastrutture&#8221;.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> L&#8217;art. 44 prevede che il Decreto debba essere emanato: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale (AGID) nonché l&#8217;Autorità garante della privacy per i profili di competenza».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 44 del Codice, il Decreto dovrebbe essere emanato in relazione alle: «migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all&#8217;individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Quest&#8217;ultima disposizione ha introdotto il co. 27-octies dell&#8217;art. 216 del Codice, secondo il quale: «nelle more dell&#8217;adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a>In merito alla stratificazione normativa prevista dal Codice, in dottrina è stato affermato che: «il terzo fronte è quello del &#8220;sequel&#8221; della riforma, attraverso i 50 atti attuativi, che seguiranno iter differenti e hanno eterogenea natura giuridica: vi è un doppio pericolo, che la semplificazione resti &#8220;futura&#8221; a lungo, e che si complichi, e si perda, nei meandri di tale seguito», così R De Nictolis, <em>La semplificazione che verrà</em>, in <em>Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario</em>, 2016, 5, p. 1116.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> In tema di sottoscrizione digitale si rinvia a A.G. Orofino, <em>La sottoscrizione delle offerte elettroniche (nota a Tar Puglia, Bari, sez. I, 24 maggio 2012, n. 1019)</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, 2012, pp. 1191- 1199.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Inoltre, ai sensi dell&#8217;art. 58, co. 10, ulteriori specificazioni tecniche sono state individuate dall&#8217;AGID, la quale ha emanato il documento &#8220;<em>Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione&#8221;.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Per un&#8217;approfondita analisi della normativa previgente si rinvia a A. Masucci, <em>Le aste elettroniche e la modernizzazione delle procedure di aggiudicazione, </em>in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, 2013, 3, p. 317.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> così art. 3 , co. 1, l. ffff) d. lgs. n. 50/2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> In particolare, è stato affermato che: «ad ogni modo, l&#8217;istituto in oggetto risulta avere natura facoltativa, come si evince dal tenore letterale della disposizione, rappresentando, dunque, solo una fase di negoziazione telematica che può precedere l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto, peraltro, condizionata alla sussistenza di determinati presupposti», così M. Interlandi, <em>Il nuovo codice dei contratti pubblici nella prospettiva dell&#8217;e-procurment</em>, in https//:www.giustiziamministrativa.it, 2018, 1, p. 9.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> Per un&#8217;analisi approfondita delle aste elettroniche sotto la vigenza del precedente Codice si rinvia a A. G. Orofino, <em>Ricorso alle aste elettroniche</em>, in <em>I Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</em>, a cura di R. De Nictolis, Milano, 2007, p. 1065.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> Sul punto è stato sottolineato che: «il sistema delineato dal Codice dei contratti pubblici invece disciplina l&#8217;asta elettronica come un singolo momento della procedura di gara, e non implica che le altre partizioni del procedimento avvengano necessariamente in modalità informatica e telematica. In relazione a ciò, dunque, per un certo verso, si potrebbe sostenere che si sia compiuto un passo indietro, perché l&#8217;esistenza di una disciplina che considerava la gara telematica come un procedimento autonomo poteva apparire come volta a privilegiare tale opzione. In verità, la norma va letta in un&#8217;altra chiave: la disciplina attuale crea una migliore integrazione dei profili tecnologici nell&#8217;ambito dell&#8217;appaltistica pubblica, in quanto, nell&#8217;inquadrare le aste elettroniche come (eventuale) parte del procedimento di gara disciplinato in via generale, contribuisce a qualificarle come strumento ordinario; inoltre, non vincolando la scelta dell&#8217;asta elettronica allo svolgimento di un procedimento interamente informatizzato, appare complessivamente più flessibile<em>»</em>, così D. Marongiu, <em>Le aste elettroniche nel sistema dell&#8217;e-procurement italiano: evoluzione della disciplina e problematiche aperte</em>, in <em>www.jacobea.edu.mx</em>, 2012, p. 5.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> È stato altresì affermato che: «l&#8217;asta elettronica non rappresenta, dunque, una procedura di aggiudicazione in senso stretto bensì uno strumento di classificazione automatica delle offerte sulla scorta di parametri predefiniti che consentono il rispetto dell&#8217;inviolabilità e segretezza delle offerte nonché del principio della par condicio dei partecipanti alla gara», così A. Longo ed E. Canzonieri, <em>Pubblicità delle procedure telematiche e sindacato sulle valutazioni della commissione di gara, commento a Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, 3/2017, p. 393.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> M. Interlandi, <em>op. cit., </em>p. 9.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> Sull&#8217;analisi del principio di pubblicità delle sedute di gara in vigenza del d. lgs. n. 163/2006, è stato affermato che: «il codice dei contratti pubblici nulla dispone espressamente circa la pubblicità delle sedute di gara, limitandosi a prevedere, nell&#8217;ambito della sezione dedicata ai criteri di selezione delle offerte, che, laddove la stazione appaltante faccia ricorso all&#8217;asta elettronica, prima di procedere all&#8217;asta vera e propria, deve effettuare «in seduta riservata» una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara ed in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto ed alla relativa ponderazione<em>»</em>, così A. Gandino, <em>Sulla pubblicità delle sedute di gara: riflessioni a margine della trasparenza amministrativa nel codice dei contratti pubblici (e non solo)</em>, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2009, 4, p. 127.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> In particolare, A. Masucci<em>, op. cit.</em>, p. 320, sottolinea che: «l&#8217;instaurazione di un rapporto in via elettronica tra l&#8217;amministrazione appaltante e i concorrenti in una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico comporta complessi problemi di natura informatico-telematica. Questo rapporto e tutte le relazioni conseguenti non sarebbero possibili, se non vi fosse un apparato tecnico-organizzativo informatico-telematico (cd. piattaforma informatica) che ne permettesse la realizzazione».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> Per quanto concerne i problemi applicativi relativi all&#8217;abrogazione del D.P.R. n. 207 del 2010, è stato osservato che: «Il Consiglio di Stato, aveva, al riguardo, rilevato, nel parere sullo schema di decreto legislativo, che l&#8217;integrale abrogazione, con effetto immediato, del d.lg. n. 163 del 2006 e del d.P.R. n. 207 del 2010 implicava rilevanti problemi applicativi, in violazione del criterio di delega su « un&#8217;ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina », per quegli aspetti regolamentari rimessi ad atti attuativi (decreti ministeriali, d.P.C.M., delibere ANAC) e fino alla loro adozione e aveva, quindi, suggerito di inserire, nel testo, la clausola della cedevolezza del regolamento attuativo del Codice previgente (che prevedesse, in particolare, l&#8217;abrogazione di quest&#8217;ultimo « con effetto dalla data di adozione degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del d.P.R. n. 207 del 2010 da essi sostituite » e con la previsione della loro abrogazione, in ogni caso, dal 1º giugno 2018)», così C. Deodato, <em>L&#8217;attuazione normativa del codice dei contratti pubblici: configurazione giuridica, struttura e questioni applicative</em>, in <em>Foro Amministrativo (Il)</em>, fasc.9, 1 dicembre 2018, p. 1559.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> <em>Cfr</em>. art. 291: «1. Dopo che la stazione ha valutato l&#8217;ammissibilità delle offerte, ai sensi dell&#8217;articolo 85, comma 7, del codice, ed effettuato il controllo di cui all&#8217;articolo 48, comma 1, del codice, provvede: a) alla registrazione del responsabile del procedimento della stazione appaltante ovvero del soggetto che presiede alla gara e all&#8217;attribuzione allo stesso di un codice identificativo attraverso l&#8217;attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali richiesti per operare all&#8217;interno del sistema informatico; b) alla registrazione di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili ed all&#8217;attribuzione agli stessi di un codice identificativo attraverso l&#8217;attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali richiesti per operare all&#8217;interno del sistema informatico; c) ad invitare i concorrenti ammessi a visualizzare le informazioni necessarie al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato; d) ad invitare simultaneamente per via elettronica i concorrenti ammessi a presentare nuovi prezzi o nuovi valori, rispetto all&#8217;offerta dagli stessi presentata precedentemente, in ordine agli elementi e secondo le modalità e condizioni indicati nel bando o nel capitolato; e) a fornire supporto ai concorrenti durante l&#8217;asta elettronica.2. La stazione appaltante, già nella fase indicata all&#8217;articolo 85, comma 7, del codice, antecedente all&#8217;asta elettronica, può provvedere al recepimento per via elettronica delle offerte preliminari e alle attività di cui al comma 1, lettera a).3. I concorrenti invitati si collegano in rete tramite i propri user ID e password identificative, alla data e ora indicate nell&#8217;invito. Ciascun candidato visualizza la propria classificazione durante l&#8217;asta e, se previsto negli atti di gara, anche il valore delle offerte degli altri partecipanti. I concorrenti non visualizzano la ragione sociale degli altri concorrenti ma unicamente la propria posizione in classifica e qualora previsto il valore delle offerte<em>».</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> Articolo aggiunto dall&#8217;art. 1, l. 27 dicembre 1975, n. 790.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> Sul punto si rimanda a M. Macchia, <em>Il regime delle spese di funzionamento delle centrali di committenza</em>, in <em>Giustamm. Rivista di diritto amministrativo</em>, 2016, 3, p. 1-2. Secondo l&#8217;Autore: «la richiesta di pagamento di un corrispettivo all&#8217;aggiudicatario, sotto forma di spese di funzionamento, quale rimborso forfettario delle attività connesse alla conduzione della procedura di gara, non sembra essere un&#8217;opzione riconosciuta attualmente dalle norme vigenti, fatta eccezione per alcune ipotesi espressamente previste. Se lo si configura come un contributo a quota percentuale, dovuto a fronte di un&#8217;attività compiuta dall&#8217;ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni di diritto pubblico, ad esso va attribuita la natura di tributo (o meglio di tassa, nel senso di prestazione patrimoniale imposta). La tassa, infatti, analogamente ad un prezzo, è un corrispettivo a fronte di un&#8217;attività amministrativa. Ne segue che rientra nel campo di applicazione dell&#8217;art. 23 della Cost. con conseguente assoggettamento alla riserva relativa di legge ivi prevista. In assenza di espressa previsione di legge, perciò, nessuna amministrazione è legittimata a richiedere contributi agli operatori economici (o, tantomeno, agli aggiudicatari) per prestazioni riconducibili all&#8217;esercizio delle proprie funzioni. Manca, nel caso di specie, una previsione di legge che consenta la riscossione di una siffatta contribuzione, con la conseguenza che la stazione appaltante non appare abilitata ad imporla all&#8217;atto della definizione del bando di gara». Inoltre, secondo F. Pinto: «Il nuovo approccio sconta un equivoco di fondo che va alla radice del rapporto tra amministrazione e sistema delle imprese produttrici delle piattaforme informatiche dove è impensabile, che l&#8217;utilizzo di piattaforme informatiche (come qualsiasi altro strumento informatico) sia gratuito. Può, semmai, apparire tale ma non lo è mai per come effettivamente declina<em>to</em>» in <em>L&#8217;utilizzo delle piattaforme informatiche da parte della pubblica amministrazione: tra falsi miti e veri rischi, </em>in <em>www.amministrativamente.it</em>, 2018, 1-2, p. 6.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> Sul punto si veda altresì Report Sole24h già citato.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> Sul principio di trasparenza A. Pajno, <em>Il principio di trasparenza alla luce delle norme anticorruzione</em>, in <em>Giust. Civ.</em>, n. 2, 2015, p. 228 ss., nonché G. Terracciano, <em>La trasparenza amministrativa da valore funzionale alla democrazia partecipativa a mero (utile?) strumento di contrasto della corruzione</em>, in Amministrativ@mente, 2014, 11-12. Per un&#8217;analisi sul cd. FOIA, si rinvia a S. Milazzo, <em>Trasparenza nella Pubblica Amministrazione e accesso civico: analisi degli elementi di innovazione e di criticità della disciplina del FOIA italiano</em>, <em>di cui al D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97</em>, in <em>http://www.ildirittoamministrativo.it</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> Così A. Corrado, <em>La trasparenza negli appalti pubblici, </em>in <em>federalismi.it</em>, 2018, p. 4. In particolare, l&#8217;Autrice evidenzia che: «deve, preliminarmente, chiarirsi che gli obblighi di pubblicazione che attualmente caratterizzano l&#8217;area dei contratti pubblici di appalti e concessione, dopo il decreto 33/2013 che ha introdotto nuovi obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione di informazioni a carico delle pubbliche amministrazioni, è di due tipi (come tra l&#8217;altro premette anche l&#8217;incipit del richiamato art. 37, che espressamente mantiene &#8220;fermi (&#8230;) gli obblighi di pubblicità legale&#8221;): la pubblicità degli atti di gara rivolta a produrre effetti legali, che si realizza con la pubblicazione degli atti nella sezione dei siti istituzionali con funzione di albo pretorio o di albo <em>on line</em> e la pubblicità che, invece, viene assicurata nell&#8217;ambito della sezione &#8220;Amministrazione trasparente&#8221; dei siti istituzionali delle amministrazioni, con lo scopo di informare i cittadini relativamente alle procedure di gara bandite, la tipologia di opere servizi e forniture oggetto delle procedure di gara e i costi degli affidamenti medesimi al fine, per come detto sopra e per come prescrive la norma richiamata, di favorire quel controllo diffuso che è alla base del principio della trasparenza amministrativa, e quindi di assicurare la trasparenza nel settore considerato». Inoltre, in tema di pubblicità legale, l&#8217;art. 29 del Codice prevede che: «tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture (&amp;) devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione &#8220;Amministrazione trasparente&#8221;».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a> In tema di concorrenza è stato affermato che: «si potrebbe in definitiva affermare che la concorrenza, lungi dall&#8217;essere un principio guida dell&#8217;attività delle stazioni appaltanti, non è altro che la ricaduta pratica dell&#8217;applicazione dei principi di imparzialità e di parità di trattamento, di pubblicità e di trasparenza al singolo atto di scambio», così M. Clarich, <em>Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto europeo e nazionale</em>, in <em>Concorrenza e mercato</em>, 2015, 1, p. 197.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a> Così Tar Lecce, Sez. II, n. 254 del 3.2.2016, la quale richiama altresì Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011 n. 13.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> Sul punto, occorre altresì evidenziare che la previgente versione normativa delle aste elettroniche specificava espressamente che le stazioni appaltanti avrebbero dovuto effettuare una prima valutazione delle offerte in seduta riservata. Tuttavia, come precedentemente sottolineato, tale previsione normativa non risulta essere stata trasportata nell&#8217;attuale disciplina delle aste elettroniche.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref52">[52]</a> Sul punto si rinvia a C. Lenoci, <em>La simbiosi tra aste elettroniche e procedure telematiche, nota a Cons. S.T, Sez, V, 5 dicembre 2014 n. 6017</em>, in <em>Urbanistica e Appalti</em>, 2015, 3, pp. 298-304.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref53">[53]</a> Secondo il Consiglio di Stato, sez. V, n. 5388 del 21/11/2017: «inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all&#8217;ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (&amp;). Pertanto, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l&#8217;applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l&#8217;evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l&#8217;intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l&#8217;inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l&#8217;incorruttibilità di ciascun documento presentato. Infatti, le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte e i sistemi provvedono alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura; l&#8217;affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref54">[54]</a> Sul punto si rinvia a Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3086 del 12.7.2016, che afferma: «pertanto, se anche si volesse individuare nel disciplinare di gara la previsione di una distinta fase pubblica dedicata all&#8217;apertura delle offerte tecniche (da intendere verosimilmente come prima lettura pubblica dei dati già acquisiti in formato digitale dalla piattaforma Sintel), l&#8217;eventuale omissione sarebbe comunque irrilevante. In effetti, non essendo possibile dubitare, grazie ai vincoli del sistema informatico, della genuinità dei dati che costituiscono le offerte, la sanzione dell&#8217;annullamento dell&#8217;intera gara sarebbe sproporzionata e priva di utilità, in quanto non ristorerebbe alcun danno, né a vantaggio dell&#8217;interesse pubblico né a favore dei singoli concorrenti<em>»</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref55">[55]</a> In questi termini Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3245 del 3 luglio 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref56">[56]</a> In merito all&#8217;introduzione dell&#8217;art. 79, co. 5 <em>bis</em>, il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1876 del 23.3.2018, ha affermato che: «si evince che la proroga dei termini può essere disposta dall&#8217;Amministrazione in presenza di circostanze in grado di rappresentare una «oggettiva preclusione» a partecipare alla procedura selettiva, e per il periodo di tempo proporzionalmente necessario a ripristinare il normale svolgimento dalla gara. Il comma 5-<em>bis</em>, dell&#8217;art. 79, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 che, per quanto, non applicabile <em>ratione temporis</em> alla controversia in corso, può considerarsi comunque ricognitivo di un generale canone di buona amministrazione deve intendersi riferito a tutte le ipotesi di disservizio tecnologico, riguardanti procedure svolte con mezzi elettronici, le quali impongono all&#8217;Amministrazione di prorogare la scadenza dei termini».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref57">[57]</a> In tema di apposizione di firme digitali si veda Tar Trento, Sez. I, 08/01/2018, n.4<em>: «</em>alla luce delle disposizioni dell&#8217;art. 58, d.lg. n. 50/2016 e dell&#8217;art. 77, comma 2, d.P.P. 11 maggio 2012 n. 9 &#8211; 84/Leg., che per le procedure di gara svolte attraverso piattaforme telematiche richiamano le vigenti disposizioni in materia di firma digitale, deve ritenersi che proprio l&#8217;apposizione della firma digitale del responsabile del procedimento sul « file.pdf caricato a sistema » costituisce l&#8217;adempimento (corrispondente all&#8217;apposizione del timbro a secco dal responsabile del procedimento sul documento cartaceo cui si riferisce l&#8217;art. 57, comma 1, d.P.P. n. 9 &#8211; 84/Leg), che origina il documento « Lista delle lavorazioni e forniture » in originale, che deve essere utilizzato dal concorrente per la formulazione della propria offerta economica, sicché a tale documento non è assimilabile il documento scansionato, che non riporta i certificati di firma digitale riconducibili al responsabile del procedimento. Laddove, infatti, si ammettesse la possibilità di derogare alle regole tecniche proprie dei sistemi telematici di <em>e-procurement</em>, ammettendo l&#8217;utilizzo, da parte del concorrente, del modulo « lista delle lavorazioni e delle forniture » scansionato risulterebbe frustrata la <em>ratio</em> stessa della gara telematica, perché si imporrebbe al seggio di gara di porre in essere incombenti istruttori non previsti, anche particolarmente complessi, ossia di controllare ogni singola voce della lista scansionata e compilata dal concorrente per verificarne l&#8217;esatta corrispondenza con quella timbrata dal responsabile del procedimento e tale operazione non solo richiederebbe tempo, ma soprattutto non potrebbe assicurare l&#8217;assenza di errori (specie, laddove siano previste lavorazioni di particolare complessità e, quindi, composte da un numero considerevole di voci), con conseguente violazione dei principi di speditezza, imparzialità e buon andamento dell&#8217;attività amministrativa<em>»</em>. Per un&#8217;ulteriore disamina delle questioni giurisprudenziali si rinvia a S.Cresta, <em>op. cit.</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref58">[58]</a> K. Schwab<em>, La quarta rivoluzione industriale</em>, Milano, 2016, individua la <em>blockchain</em> quale strumento tecnologico strategico per la transizione alla quarta rivoluzione industriale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref59">[59]</a> Tale tecnologia ha ricevuto un&#8217;importante attenzione mediatica attraverso il fenomeno della moneta virtuale Bitcoin. Sul punto si rinvia a S. Nakamoto, <em>Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System</em>, in <em>www.Bitcoin.org</em>, 2018.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref60">[60]</a> Sul valore legale della <em>blockchain</em> e sugli <em>smart contracts</em> si veda L.Parola, P.Merati, G. Gavotti, <em>Blockchain e smartcontract: questioni giuridiche aperte</em>, in I contratti, 2018, 6, p. 681 e ss. In particolare, gli Autori sottolineano che i contratti intelligenti sono presenti nella realtà informatica sin dagli 90 e dunque ben prima della nascita della catena di blocchi. Sul punto si rinvia altresì a N.Szabo, <em>Formalizing and securing relaionship on public networks</em>, in <em>www.ojphi.org</em>. Inoltre, A. Di Sabato, <em>Gli smartcontracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale</em>, in Contratto e Impresa, 2017, 2, p. 378, afferma che:«lo smart contract costituisce, in definitiva, un&#8217;estremizzazione dell&#8217;automazione del contratto<em>».</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref61">[61]</a> È stato affermato che: «lo smart contract è in qualche modo indipendente dal susseguente volere delle parti, segue unicamente le istruzioni impartitegli e si auto-esegue al compimento delle condizioni programmate», P.Cuccuru<em>, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract, </em>in <em>Nuova Giur. Civ., </em>2017, 1, p. 107<em>; </em>per un&#8217;analisi approfondita degli <em>smart contract</em> si rinvia altresì a S. Capaccioli, <em>Smart contract: nuovi orizzonti del fintech</em>, in Quotidiano giuridico, 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref62">[62]</a> L&#8217;articolo prevede altresì, ai co. 3 e 4, che: «la memorizzazione di un documento informatico attraverso l&#8217;uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all&#8217;articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref63">[63]</a> Sul punto si rinvia a S.Crisci<em>, Intelligenza artificiale ed etica dell&#8217;algoritmo</em>, in <em>Foro Amministrativo</em> <em>(Il),</em> 2018, 10, il quale spiega efficacemente che una: «volta validato il blocco e scorsa la catena, l&#8217;eventuale manipolazione del dato archiviato richiederebbe una capacità computazionale inesigibile, oltre a non potersi incidere su una piattaforma diffusa in cui tutti sono proprietari del dato originale», p. 1813.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref64">[64]</a> Il secondo periodo del medesimo articolo prevede che gli: «smart contract soddisfano il requisito di forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto<em>»</em><em>.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref65">[65]</a>M. Trapani, <em>La prevenzione della corruzione e dell&#8217;etica pubblica mediante l&#8217;utilizzo delle nuove tecnologie</em>, <em>www.osservatorioappalti.unitn.it</em>, p. 9, focalizza la propria attenzione anche sulla resilienza affermando che: «è possibile perdere l&#8217;intero contenuto solo se cadono tutti i nodi quindi sostanzialmente in caso di catastrofi mondiali di una certa entità<em>».</em> In tema di interoperabilità è stato affermato che: «Blockchain and Distributed Ledger Technologies, with theircharacteristics of tamperresistance, security, shared consensus, distribution of resources and disintermediation, instantavailability of data updates to connected parties, can address and contribute to the implementation of the building blocks of the Digital Society<em>»</em>, in <em>Recommendations for SuccessfulAdoption in Europe of Emerging Technical Standards on Distributed Ledger/Blockchain Technologies</em>, CEN-CENELEC Focus Group on Blockchain and Distributed Ledger Technologies (FG-BDLT), White PaperSubgroup: N 001, su <em>www.agid.gov.it</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref66">[66]</a> L&#8217;art. 81 recita: «fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref67">[67]</a> Per effetto del d.l. n. 32/2019, c.d. Sblocca Cantieri anche tale decreto sarà superato dal Regolamento Unico appalti.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref68">[68]</a> Recante l&#8217;aggiornamento della Deliberazione dell&#8217;Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111, prevede all&#8217;art. 5 Articolo che la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale che sono messi a disposizione mediante il Sistema AVCPASS sono: «a.Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere; b. Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia; c. Anagrafe delle sanzioni amministrative &#8211; selettivo ex art. 39 d.P.R. n. 313/2002 dell&#8217;impresa, fornita dal Ministero della Giustizia; d. Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa); e. Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall&#8217;Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera; f. Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell&#8217;Interno<em>»</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref69">[69]</a>Sul punto si veda in ultimo Tar Lecce, Sez. II, n. 1363 del 27/09/2018, secondo il quale: «in conformità al preferibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa, l&#8217;iniziale posizione irregolare risultante dal sistema AVCpass è dunque  «da ritenersi irrilevante, poiché tale sistema è fisiologicamente destinato ad essere utilizzato solo nella fase di produzione delle dichiarazioni e non riguarda le successive verifiche svolte dalla Stazione appaltante, che non è vincolata alle risultanze del sistema AVCpass, peraltro superate dalle certificazioni che, come detto, hanno confermato il possesso del requisito. Come è noto, in ossequio ad un principio sostanzialistico in tema di possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d&#8217;appalto, recentemente valorizzato, non può certo darsi prevalenza alle modalità meramente formali di verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla <em>lex specialis</em> (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2016, n. 3421). In tale prospettiva, la P.A. ha legittimamente esercitato una facoltà di approfondimento istruttorio per assolvere compiutamente all&#8217;obbligo di verifica dei requisiti, in quanto ha richiesto ed ottenuto ulteriori informazioni da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate»<em> (Consiglio di Stato, V, 29 gennaio 2018, n. 591»).</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref70">[70]</a> Sul punto si rinvia a A. Botto, S. Castrovinci Zenna, <em>La blockchain negli appalti pubblici, come utilizzarla: i vantaggi</em>, 2018, in <em>www.agendadigitale.it</em>.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/appalti-pubblici-tra-innovazioni-tecnologiche-e-profili-normativi-uno-sguardo-dinsieme/">Appalti pubblici tra innovazioni tecnologiche e profili normativi: uno sguardo d&#8217;insieme</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
