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	<title>Paolo Segalerba Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Paolo Segalerba Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Nota a sentenza TAR LAZIO, SEZ. III – Sentenza 4 gennaio 2010 n. 34</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-sentenza-tar-lazio-sez-iii-sentenza-4-gennaio-2010-n-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-sentenza-tar-lazio-sez-iii-sentenza-4-gennaio-2010-n-34/">Nota a sentenza TAR LAZIO, SEZ. III – Sentenza 4 gennaio 2010 n. 34</a></p>
<p>Il caso. La questione devoluta alla cognizione del TAR Lazio, e decisa con la sentenza n. 34/2010, era relativa ad un provvedimento di diniego di autorizzazione al subappalto opposto dalla Committente (nella fattispecie l’ANAS S.p.A.) sul rilievo della mancata piena coincidenza tra le prestazioni del subaffidamento rispetto alle lavorazioni individuate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-sentenza-tar-lazio-sez-iii-sentenza-4-gennaio-2010-n-34/">Nota a sentenza TAR LAZIO, SEZ. III – Sentenza 4 gennaio 2010 n. 34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-sentenza-tar-lazio-sez-iii-sentenza-4-gennaio-2010-n-34/">Nota a sentenza TAR LAZIO, SEZ. III – Sentenza 4 gennaio 2010 n. 34</a></p>
<p><b>Il caso. <br />
</b>La questione devoluta alla cognizione del TAR Lazio, e decisa con la sentenza n. 34/2010, era relativa ad un provvedimento di diniego di autorizzazione al subappalto opposto dalla Committente (nella fattispecie l’ANAS S.p.A.) sul rilievo della mancata piena coincidenza tra le prestazioni del subaffidamento rispetto alle lavorazioni individuate nell’ambito dell’affidamento principale &#8211; in quanto limitate ad una o più prestazioni comprese nella corrispondente lavorazione del contratto di appalto – con conseguente asserita impossibilità di valutare la corrispondenza o meno tra i prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione rispetto a quelli praticati nel subappalto con ribasso non superiore al 20 %, ex art. 118 comma IV D.lgs. n. 163/2006.<br />
Senza entrare nel merito della vicenda, il TAR adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul rilievo che le censure opposte al diniego di autorizzazione al subappalto sarebbero riconducibili alla fase propriamente esecutiva dell’appalto – come tale di competenza esclusiva del giudice ordinario, quale giudice dei diritti &#8211; “<i>traducendosi essenzialmente in una peculiare modalità esecutiva dell’opera rimessa, come tale, alla determinazione delle parti</i>” (cfr. pagg. 4 e 6 del provvedimento citato), e non già al relativo segmento pubblicistico, che andrebbe circoscritto, ad avviso del Collegio, ai provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione dei concorrenti.<br />
Si evidenzia che, successivamente alla sentenza in commento, il medesimo TAR del Lazio si è pronunciato con le sentenze n. 287/2010 e n. 776/2010 su altri due ricorsi proposti avverso altrettanti provvedimenti di diniego di autorizzazione al subappalto emessi dalla committente ANAS in relazione alla medesima vicenda, dichiarando – sulla base di motivazioni in tutto analoghe a quelle qui esaminate – il proprio difetto di giurisdizione.<br />
<b>I passaggi motivazionali salienti sulla declaratoria del difetto di giurisdizione in capo al Giudice Amministrativo. <br />
</b>La conclusione che precede viene dal Collegio argomentata sulla base di un duplice ordine di considerazioni: la prima, di carattere testuale, fa perno sul richiamo <i>per tabulas</i> al dettato <i>ex</i> art. 244 del D.lgs. n. 163/2006, che rimettendo alla giurisdizione esclusiva del GA (tra le altre) le controversie relative a procedure di affidamento di lavori svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica, avrebbe inteso individuare in tale ambito il criterio di riparto di tipo oggettivo, ossia il discrimine, della giurisdizione tra autorità giudiziaria ordinaria e giudici speciali. <br />
La <i>ratio</i> della norma – o meglio, della lettura fornitane dal TAR Lazio – risiederebbe a sua volta nella circostanza che solamente in sede di gara, in cui si dà impulso al procedimento di scelta del contraente ed alle attività prodromiche alla stipula del contratto, la Stazione Appaltante agirebbe in via autoritativa esercitando discrezionalmente i propri poteri di natura pubblicistica, mentre – successivamente a tale momento e senza che possa configurarsi alcun temperamento a tale rigido spartiacque – la posizione del soggetto pubblico si atteggerebbe in guisa del tutto analoga a quella di un committente privato, ponendosi sul piano essenzialmente negoziale e quindi paritetico rispetto all’Impresa appaltatrice.<br />
Forse ritenendo non del tutto appagante e risolutiva la tesi fondata sulla distinzione tra le due fasi &#8211; rispettivamente ad evidenza pubblica ed esecutiva &#8211; del rapporto quale discrimine della propria giurisdizione, il Collegio ha peraltro ritenuto di svolgere parallelamente un’ulteriore indagine, incentrata più specificamente sulla natura della posizione giuridica azionata: per tale via, si è ritenuto di escludere il carattere amministrativo – provvedimentale del diniego di autorizzazione, in quanto asseritamente assimilabile al potere permissivo negoziale previsto per l’appalto privato dall’art. 1656 c.c., attesa l’<i>eadem ratio </i>tra i due istituti, che sarebbero entrambi (ed a prescindere dalla natura pubblicistica del soggetto intestatario di tale potere) posti a presidio dell’interesse di natura privatistica volto a salvaguardare il principio di personalità dell’esecuzione dell’appalto al fine di consentire la realizzazione dell’opera a regola d’arte.<br />
A riprova della natura negoziale dell’autorizzazione al subappalto deporrebbe altresì, secondo la sentenza in commento, l’insussistenza di alcun profilo di discrezionalità da parte dell’Amministrazione nell’esercizio del relativo potere. <br />
<b>Gli aspetti critici della sentenza.<br />
</b>La sentenza impugnata appare criticabile in quanto frutto di  un’evidente forzatura del dato normativo rappresentato dall’art. 244 D.lgs. n. 163/2006, oltre che – più a monte &#8211; di un travisamento dei principi che regolano <i>in subiecta materia</i> il riparto di giurisdizione tra autorità giudiziaria ordinaria e giudice amministrativo.<br />
Sotto il primo aspetto deve rilevarsi che il criterio di riparto fondato sulla disposizione <i>ex</i> art. 244 D.lgs. n. 163/2006 appare viziato da un’evidente petizione di principio, a sua volta mutuata da una lettura indebitamente estensiva e fuorviante della norma citata: quest’ultima – nel proprio tenore letterale – si limita invero a fissare la <u>giurisdizione esclusiva</u> del Giudice Amministrativo per le controversie relative alle procedure ad evidenza pubblica prodromiche e funzionali all’aggiudicazione ed alla conseguente stipula del contratto, senza prevedere alcunché per le liti originate dall’impugnazione di atti e provvedimenti emessi dalla Stazione Appaltante durante la fase esecutiva del rapporto, che dovranno quindi essere ripartite tra Autorità Giudiziaria Ordinaria e giudici speciali secondo i principi generali vigenti in materia, ossia sulla base della natura (privatistica o pubblicistica) dell’interesse tutelato con l’atto oggetto di gravame.<br />
D’altro canto, se è vero che l’evidenza pubblica svolge la funzione di esplicitazione dei motivi di pubblico interesse immanenti nell’agire dell’amministrazione, ciò non significa peraltro che la funzione medesima ed i principi che presiedono alla stessa si esauriscano nell’ambito della procedura di scelta del contraente [1].<br />
Nel valutare la riconducibilità o meno della controversia nell’alveo della giurisdizione del GA deve pertanto aversi riguardo al solo criterio del <i>petitum</i> sostanziale, non potendo ravvisarsi nella norma <i>ex</i> art. 244 cit. il discrimine e l’unico riparto tra le giurisdizioni ordinaria e speciale in materia di appalti pubblici. <br />
Ciò posto, per quanto attiene al profilo del cd. <i>petitum</i> sostanziale, non appare condivisibile l’equiparazione postulata dal Collegio tra autorizzazione al subappalto disciplinata dall’art. 118, VIII comma del D.lgs. n. 163/2006 e l’adesione prevista per l’appalto privato dall’art. 1656 c.c., trattandosi invero di due istituti ontologicamente e strutturalmente distinti, sia per quanto attiene alla funzione cui sono informati, sia relativamente agli interessi che sono volti a tutelare, da cui discende una diversa incidenza sul rapporto – esso sì negoziale &#8211; in cui vanno a collocarsi e ad innestarsi.<br />
In particolare, la natura negoziale può essere affermata solamente con riguardo all’adesione di cui all’art. 1656 c.c. che è volta a tutelare l’esclusivo interesse del committente e trova il proprio fondamento nel carattere fiduciario del rapporto – rientrante tra quelli <i>intuitu personae</i> &#8211; e nella correlativa obbligazione di risultato posta a carico dell’esecutore [2] .<br />
Di conseguenza il committente, nel compiere le valutazioni connesse alla propria facoltà autorizzatoria (essenzialmente con riguardo alla capacità ed all’idoneità del subaffidatario ad eseguire l’opera a regola d’arte) agisce in piena autonomia e discrezionalità, <u>senza alcun profilo di eterodeterminazione</u>. Di converso, l’eventuale stipula del contratto di subappalto in assenza dell’adesione del committente determina la nullità relativa del contratto, che può quindi essere fatta valere in via esclusiva da quest’ultimo ed in relazione al suo interesse.<br />
Diversamente, nell’ipotesi prevista dall’118, VIII comma, cit., rispetto alla dedotta componente fiduciaria assume valenza assorbente <u>un interesse pubblicistico qualificato</u> che prescinde dalle relazioni tra i soggetti del rapporto e dallo specifico rilievo soggettivo che uno di essi rivesta nei confronti dell’altro, essendo diretto sotto un profilo più generale a verificare – oltre che il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti per le lavorazioni oggetto del subaffidamento &#8211; altresì l’insussistenza di limiti e divieti posti da norme imperative, e precisamente:<br />
&#8211; il divieto di subappalto cd. a cascata, di cui all’art. 118, comma IX, D.lgs. n. 163/2006;<br />
&#8211; i divieti di cui all’art. 10, Legge 31 maggio 1965, n. 575, diretti a prevenire il pericolo di infiltrazione mafiosa negli appalti di opere pubbliche tramite l’istituto del subappalto;<br />
&#8211; il divieto di subappaltare una quota eccedente il 30% delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente (comma II, art. 118, D.lgs. n. 163/2006, art. 141, comma 1°, D.P.R. n. 554/1999);<br />
&#8211; il rispetto delle ulteriori condizioni a cui il subappalto è subordinato, quale l’obbligo a carico dell’affidatario di praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (comma IV, art. 118, D.lgs. n. 163/2006).<br />
In tale prospettiva – che il giudice di prime cure non ha trascurato di esaminare ritenendo peraltro i due aspetti [pubblicistico e negoziale] tra loro compatibili ed attribuendo del tutto apoditticamente la prevalenza al secondo &#8211;  la stazione appaltante, nel concedere l’autorizzazione, deve principalmente verificare che il subcontraente sia particolarmente idoneo ad eseguire la commessa sotto l’aspetto <u>dell’affidabilità morale e sociale</u>, attraverso il riscontro di eventuali precedenti penali o dei risultati negativi offerti in passato dai medesimi soggetti[3], operazione che non è prevista per l’appalto privato.<br />
Ne discende che anche l’aspetto fiduciario a cui presiede in generale l’istituto dell’autorizzazione assume, nell’appalto pubblico, un’ineludibile e preminente componente pubblicistica, e ciò in nome di ragioni di tutela del lavoro e della sicurezza e, soprattutto, <u><b>di ordine pubblico[4]</b></u>. <br />
Le divergenze evidenziate rispetto alla facoltà prevista nell’appalto privato dall’art. 1656 c.c. si riflettono come noto anche sul piano della sanzione prevista per il caso di appalto non autorizzato, che nelle commesse pubbliche si configura secondo lo schema della nullità assoluta, come tale rilevabile da chiunque ne abbia interesse, essendo posta a presidio di un interesse diffuso. <br />
Oltre a ciò l’art. 21 della citata legge 13-09-1982 n. 646 sanziona penalmente chiunque affidi o riceva in subappalto opere riguardanti al PA senza autorizzazione.<br />
Discende da quanto esposto che in presenza delle ipotesi interdittive poste dalla normativa vigente sussiste un vero e proprio divieto assoluto al rilascio dell’autorizzazione[5], a prescindere dall’eventuale valutazione operata dal committente in ordine all’utilità del coinvolgimento di un’altra impresa nell’esecuzione dell’appalto, ciò che conferma ed avvalora la tesi della preminenza dell’interesse generale e della conseguente natura provvedimentale &#8211; amministrativa dell’atto autorizzatorio[6].<br />
Va precisato che tale principio non è suscettibile di venir meno per effetto delle considerazioni espresse in sentenza in merito alla mancanza di qualsivoglia profilo di discrezionalità da parte dell’Amministrazione nell’esercitare il proprio potere autorizzatorio: tale profilo non fa che avvalorare la precipua connotazione pubblicistica del provvedimento in questione, non convogliando in esso alcun elemento di autonomia da parte dell’Amministrazione che possa ricondurlo nell’alveo del proprio esclusivo interesse all’esecuzione del contratto ovvero ad un rilievo dell’<i>intuitus personae</i> in tale ambito.<br />
Anzi, <i>l’intuitus personae</i> (in senso stretto) è del tutto escluso, anche a prescindere dai rilevati profili soggettivi di affidabilità, posto che in presenza delle condizioni di legge l’autorizzazione al subappalto non può essere negata dalla Stazione Appaltante.<br />
Come osservato da un’attenta dottrina[7], infatti, la libertà di autodeterminazione ed autolimitazione della propria sfera negoziale (art. 1322 c.c.) cede il posto alla superiore considerazione dell’interesse pubblico immanente all’azione amministrativa, intendendosi per esso tanto il generale interesse al buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), quanto l’interesse particolare che la singola attività amministrativa è volta a soddisfare, il quale ultimo viene evidenziato dalle citate previsioni di legge che prederminano i canoni dell’azione amministrativa (in ossequio al principio costituzionale di “legalità” della stessa)  <br />
Pertanto l’unico interesse che viene in gioco in questa fase è quello in tutto e per tutto eterodeterminato e tutelato dalle disposizioni pubblicistiche sopra citate che impongono precisi limiti al subappalto dei lavori già affidati mediante procedura ad evidenza pubblica[8]. <br />
D’altra parte la tesi espressa dal Collegio nella sentenza in commento neppure si giustifica sotto il profilo sistematico, ben potendo riscontrarsi ipotesi di autorizzazioni cd. vincolate o ricognitive, caratterizzate dall’effetto attributivo di una qualifica giuridica o qualità a seguito di un procedimento accertativo[9]<br />
<b>I precedenti giurisprudenziali e la dottrina. <br />
</b>Il dedotto particolare rilievo pubblicistico dell’autorizzazione, posta come richiamato a presidio di finalità che trascendono la mera esecuzione dell’opera (pur collocandosi temporalmente in una fase successiva alla gara ed alla relativa aggiudicazione) esclude quindi – a differenza di quanto affermato nella pronuncia che si commenta &#8211; la natura paritetica della posizione delle parti e la stessa riconducibilità delle questioni che possano insorgere nella fase autorizzatoria all’applicazione del regolamento negoziale: in tal senso si è espresso da ultimo il Consiglio di Stato, sez. V, con la Sentenza del 21-11-2007 n. 5906  ammettendo espressamente la giurisdizione del Giudice Amministrativo in subiecta materia sul rilievo che “<i>non si discute infatti dell’applicazione del regolamento negoziale, ma di disposizioni pubblicistiche che presidiano finalità diverse dalla esecuzione dell’opera, sicchè in relazione ad esse la posizione dell’appaltatore non ha natura paritetica</i>”[10] .<br />
In senso contrario a tale <i>dictum</i> del Supremo Organo della Giustizia Amministrativa – che per quanto consta è attualmente l’unico precedente in termini rispetto alla vicenda che qui occupa – non può valere il richiamo operato nella sentenza in commento ad altra pronuncia del Consiglio di Stato che sembra ribadire in linea di massima (e con salvezza per particolari ipotesi)  la distinzione tra procedura di gara e momento attuativo del rapporto, laddove si afferma che in quest’ultima fase “<i>l’amministrazione si colloca in una posizione di parità con il privato ed agisce, <u>salvo casi eccezionali nella specie non ricorrenti</u>, nell’esercizio di autonomia negoziale e non di poteri amministrativi. Le posizioni soggettive che vengono in considerazione sono quindi di diritto soggettivo e non di interesse legittimo</i>” (Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3502).<br />
Tale sentenza invero è del tutto inconferente ed eccentrica rispetto al tema che qui occupa, concernendo la  diversa fattispecie del consenso prestato dalla Stazione Appaltante alla successione nel contratto di appalto in capo all’affittuario del ramo di azienda, con conseguente <u>traslazione unitaria in capo ad un nuovo soggetto dell’intero rapporto</u>, e novazione soggettiva dal lato dell’appaltatore. <br />
In questa (diversa) ottica, il consenso prestato dal Committente alla cessione riveste certamente natura negoziale, essendo destinato a creare un nuovo rapporto negoziale con il cessionario. Ciò, a differenza dell’autorizzazione al subappalto, che si colloca al contrario sul piano della mera esecuzione del contratto <u>senza alcun riflesso sull’originario contratto di appalto</u>.<br />
Oltre a ciò, come visto, la pronuncia non potrebbe neppure valere a confermare il supposto discrimine della giurisdizione basato sulla fase di sviluppo del rapporto, dal momento che la giurisdizione del Giudice Amministrativo in pendenza dell’esecuzione del contratto non viene comunque radicalmente esclusa, <u>bensì ammessa in linea di principio ed in casi particolari</u>, di cui è peraltro trascurata l’analisi puntuale, non riferendosi la pronuncia all’ipotesi di subappalto.<br />
E d’altro canto la natura amministrativa dell’atto con cui la Stazione Appaltante si pronuncia sull’istanza di autorizzazione al subappalto è sia pure per implicito riconosciuta dalle numerose pronunce del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi che hanno deciso questioni attinenti al rilascio di tale provvedimento[11], esigendo tra l’altro una congrua motivazione del diniego[12]<br />
Per completezza di analisi, valga comunque dar conto – a conclusione della presente disamina &#8211; delle ulteriori elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali volte a confermare tale natura sulla base delle stesse caratteristiche strutturali del provvedimento in questione.<br />
In tal senso, vi è un primo argomento fondato sulla rigida e minuziosa procedimentalizzazione che amministrativizza l’atto autorizzatorio e lo rende perciò soggetto alla giurisdizione amministrativa[13];<br />
Un secondo indice è dato dalla revocabilità dell’autorizzazione concessa, unilateralmente dall’amministrazione, qualora venga successivamente verificata l’insussistenza dei presupposti originariamente valutati positivamente dalla Stazione Appaltante: tale è un’estrinsecazione del potere generale di autotutela a carattere autoritativo, come tale impugnabile dinanzi al GA[14].<br />
Vi è infine un argomento testuale, basato sul silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 118, VIII comma, D.lgs. n. 163/2006, decorsi trenta giorni dalla stessa: ciò appare in assonanza con il principio generale della legge sul procedimento amministrativo (art. 2 Legge n. 241/1990) del dovere di concludere il procedimento e di adottare il relativo provvedimento entro un termine stabilito[15];</p>
<p><b>Conclusioni<br />
</b>Sembra pertanto doversi concludere nel senso di ritenere il Giudice Amministrativo provvisto della piena ed esclusiva giuridizione a conoscere in tema di provvedimenti di diniego di autorizzazione al subappalto. <br />
D’altro canto, ed introducendo una considerazione finale di ordine pratico ed equitativo, la scelta di devolvere al Giudice Ordinario le questioni attinenti al diniego di giurisdizione comporterebbe una sostanziale privazione di tutela a favore del privato a fronte di provvedimenti illegittimamente assunti dalla PA (come si deduce nella fattispecie), atteso che la tutela medesima non potrebbe atteggiarsi nei termini connessi alla portata conformativa del giudicato amministrativo e sarebbe pertanto inidonea ad imporre alla Stazione Appaltante l’assunzione del provvedimento autorizzatorio, ciò che condurrebbe verosimilmente alla paralisi delle commesse pubbliche in caso di condotte ingiustificatamente ostruzionistiche poste in essere dai committenti. </p>
<p>_______________________________________________</p>
<p>[1] Galanti, Dell’autorizzazione al subappalto, in Riv. Trim. Appalti, 1991, 98, che esamina una serie di fattispecie – tra cui l’autorizzazione al subappalto &#8211;  nelle quali 1’evidenza pubblica si manifesta anche nella fase esecutiva del contratto dando luogo all’emanazione di veri e propri provvedimenti amministrativi. <br />
[2] cfr. Cass. 1466/1955<br />
[3] In tal senso la Circolare Interpretativa della legge 19-03-1990, n. 55, AC /4300-1/5/9649 Sett. Coord. Inf., 27 luglio 1990, Alto Commissariato per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.[4] In particolare – come osserva la dottrina più attenta (F. Caringella – L. Tarantino, Subappalto e normativa antimafia negli appalti pubblici, Milano, 2001, 261 ss.) tutta la disciplina di settore nasce allo scopo precipuo di evitare infiltrazioni mafiose all’interno dei lavori pubblici o più in generale, al fine di impedire che, con il metodo del subappalto, alle imprese aggiudicatarie che abbiano superato con esito positivo le verifiche ed i controlli propri della fase ad evidenza pubblica succedano, per l’esecuzione effettiva degli appalti, imprese subappaltatrici non meglio identificabili o controllabili. E’ dunque in questo più generale contesto storico-normativo e sulla base delle rilevate esigenze che va letta anche la vigente disciplina. <br />
[5] Si veda in giurisprudenza Cons. Stato, sez. VI, 11-09-2001 n. 4724, in Cons. Stato, 2001; 2043; TAR Campania, I, 5-09-2000, n. 3348, in Foro Amm. 2001, pag. 159.<br />
[6] In tal senso P. Santoro, Manuale dei Contratti Pubblici, Rimini, 2003, 879; Satta, Intervento al Convegno CERISOP, Roma, 15 dicembre 1982, su L’art. 21 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 ed il nuovo regime dei subappalti e dei cottimi; Sandulli, Subappalto, in Commento alla Legge quadro sui lavori pubblici, a cura di Giampaolino, Sandulli, Stancanelli, Milano, 1999, 576; nello stesso senso Garofali, Ferrari, Subappalto, in Codice degli Appalti Pubblici e nuova direttiva ricorsi, Roma, 2009, 1033; Galanti, Dell’autorizzazione al subappalto, in Riv. Trim. Appalti, 1991, 970; Carbone, Profili giuridici del subappalto di opere pubbliche dopo le leggi 13 settembre 1982 n. 646, 12 ottobre 1982 n. 726 e 23 dicembre 1982 n. 1936, in Giur. it., 1983, IV, 162  [7] Galanti, Dell’autorizzazione al subappalto, in Riv. Trim. Appalti, 1991, 970, il quale osserva altresì che “<i>l’aver ancorato al rispetto di parametri predeterminati la modalità di scelta del contraente ha portato infatti ad una “spersonalizzazione dell’intuitus e ad un suo vincolarsi a parametri obiettivi</i>” (op. cit., pag. 971);[8] Anche in ragione di ciò la dottrina (A. Valletti, il Giudice Amministrativo e il subappalto: più di un’occasione mancata, commento a Sentenza C.d.S., sez. V 21-11-2007, n. 5906, pag. 477) sostiene che in fondo anche l’affidamento in subappalto è una sub- procedura di affidamento all’interno di quella di scelta del contraente, quasi un’ “appendice” procedurale da ricondurre all’alveo dell’art. 244 D.lgs. n. 163/ 1996; altra dottrina (Galanti, cit., pag. 981) pone l’accento sul fatto che l’autorizzazione in questione prende posto nell’ambito di quei contratti della pubblica amministrazione denominati “ad evidenza pubblica”, la cui sequenza negoziale può ben essere talvolta interrotta da veri e propri provvedimenti amministrativi, volti ad assicurare in momenti particolarmente rilevanti un permanente controllo di carattere pubblicistico sull’attività dei pubblici poteri.  [9] Cfr. M. S. Giovannini, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 1988, 1065 ss.; R. Galli, Corso di diritto amministrativo, Padova, 2001, 582; A. Valletti, il Giudice Amministrativo e il subappalto: più di un’occasione mancata, commento a Sentenza C.d.S., sez. V 21-11-2007, n. 5906, pag. 477; per la tesi della natura amministrativa dell’autorizzazione al subappalto quale provvedimento a carattere ricognitivo si veda in particolare Galanti, Dell’autorizzazione al subappalto, in Riv. Trim. Appalti, 1991, 963[10] La sentenza è pubblicata in Urbanistica e Appalti, 2008, 474, con commento di Andrea Valletti, cit. il quale rileva tra l’altro che a tale conclusione &#8211; che risponde all’evidente fine di non frammentare la giurisdizione onerandone l’istante – può altresì pervenirsi, con riferimento al subappalto di lavori, ove si consideri che in tale ambito il subappalto può atteggiarsi a strumento di qualificazione del concorrente e quindi inserirsi [quanto meno come inizio] nella fase di gara: in tale prospettiva, il procedimento autorizzatorio al subappalto si configura come “un’eccezione amministrativa nella fase di esecuzione <i>iure privato rum</i> che si concretizza, pertanto, nell’esercizio del pubblico potere in un contesto dove in realtà avrebbe dovuto non sussistere più” e tale da generare in capo all’istante una situazione di interesse legittimo sindacabile dal giudice amministrativo.[11] Si vedano a titolo esemplificativo C. Stato [ord. cautelare], sez. VI, 31-05-2005, n. 2584; T.a.r. Piemonte, sez. II, 11-10-2004, n. 2217; TAR Calabria, Reggio Calabria, 24-09-1992, n. 676 in rass. Trib. amm. Reg., 1992, pag. 4571; TAR Calabria, Reggio Calabria, 21-12-1992, n. 1234, in TAR 1993, 706; T.a.r. Sicilia, 16-01-1985, n. 21 <br />
[12]  Cfr. TAR Palermo, 6-01-1985, n. 21, in TAR, 1985, 1037<br />
[13] Mangani, Legge antimafia e subappalti, in Appalti Pubblici: disciplina comunitaria ed adeguamento nazionale, a cura di Leanza e Chillemi, Roma, 1991, 229; Clarizia, L’autorizzazione ed i soggetti del rapporto, in N.L.C.C., 1983, 762;[14] Sulla revocabilità dell’autorizzazione al subappalto si vedano C. Stato, sez. VI, 25-09-2006, n. 5595, in Foro amm.-Cons. Stato, 2006, 2623; C. Stato, sez. VI, 7-11-2006, n. 6555; C. Stato, sez. IV, 12-05-1994 n. 767, in Cons. Stato, 1994, I, 841; in dottrina, sulla natura dell’autorizzazione quale estrinsecazione del potere generale di autotutela a carattere autoritativo, impugnabile dinanzi al giudice amministrativo si veda F. Caringella, L. Tarantino, Subappalto e normativa antimafia negli appalti publici, Milano, 2001, 275.[15] In argomento si veda P. Santoro, Manuale dei Contratti Pubblici, Rimini, 2003, 878; Galanti, cit. 982; sulla natura provvedi mentale dell’autorizzazione al subappalto, quale atto permissivo, si veda anche il contributo di Carbone, Profili giuridici del subappalto di opere pubbliche dopo le leggi 13 settembre 1982 n. 646, 12 ottobre 1982 n. 726 e 23 dicembre 1982 n. 1936, in Giur. it., 1983, IV, 162 </p>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-sentenza-tar-lazio-sez-iii-sentenza-4-gennaio-2010-n-34/">Nota a sentenza TAR LAZIO, SEZ. III – Sentenza 4 gennaio 2010 n. 34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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