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	<title>Paolo Posteraro Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Paolo Posteraro Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Brevi note a margine del sistema delle immunità in Europa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-note-a-margine-del-sistema-delle-immunita-in-europa/">Brevi note a margine del sistema delle immunità in Europa</a></p>
<p>L’imminente ed attesa pronuncia della Consulta sul c.d. “lodo Alfano”, la legge che garantisce una sostanziale (seppur temporanea e strettamente connessa con l’esercizio delle funzioni) immunità per le più alte cariche dello Stato, suggerisce una breve riflessione di diritto comparato che -per quanto circoscritta ai principali sistemi parlamentari europei- possa</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-note-a-margine-del-sistema-delle-immunita-in-europa/">Brevi note a margine del sistema delle immunità in Europa</a></p>
<p><i>L’imminente ed attesa pronuncia della Consulta sul c.d. “lodo Alfano”, la legge che garantisce una sostanziale (seppur temporanea e strettamente connessa con l’esercizio delle funzioni) immunità per le più alte cariche dello Stato, suggerisce una breve riflessione di diritto comparato che -per quanto circoscritta ai principali sistemi parlamentari europei- possa offrire un quadro d’insieme della legislazione continentale  in materia di immunità.<br />
</i><br />
<b>1.</b> In <B>FRANCIA</B> la normativa sulla responsabilità penale del Presidente della Repubblica -contenuta nel Titolo IX della Costituzione- aveva, negli anni, dato origine a molte incertezze interpretative: nel 2007, riprendendo le proposte di un’apposita Commissione incaricata dall’allora Presidente Chirac, è stata approvata una legge costituzionale (la 2007-238, del 23 febbraio 2007) che ha riscritto l’intero Titolo IX, apportando sostanziali modifiche al sistema.<br />
Il Capo dello Stato gode (art. 67 Cost.) di una immunità totale per tutti gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni e, durante il mandato, non può essere chiamato a testimoniare di fronte a nessuna giurisdizione o autorità amministrativa. Sempre nel corso del quinquennio che trascorre all’Eliseo, poi, il Presidente della Repubblica è considerato inviolabile: qualunque procedimento nei suoi confronti (con l’unica eccezione dei fatti di competenza della Corte penale internazionale, cfr. l’art. 53-2 Cost.), viene sospeso temporaneamente (unitamente ai termini di prescrizione e decadenza), e potrà essere riattivato solo un mese dopo la cessazione del mandato presidenziale. <br />
Con la riforma del 2007, è stato inoltre stabilito che il Presidente della Repubblica possa essere destituito in caso di trasgressione dei suoi doveri con comportamenti incompatibili con l’esercizio del mandato. Per la valutazione di tali fatti, il Parlamento si riunisce in Alta Corte, che vota, entro un mese, a scrutinio segreto. La convocazione dell’Alta Corte è proposta da una delle due Assemblee e votata dall’altra entro quindici giorni. Tanto per la convocazione, quanto per la decisione finale, è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri.</p>
<p>La responsabilità penale dei membri del Governo è disciplinata dagli articoli 68-1, 68-2 e 68-3 della Costituzione introdotti con la riforma costituzionale del 21 luglio 1993. La legge organica n. 93-1252 del 23 novembre 1993 disciplina, invece, l’applicazione concreta del dettato costituzionale.<br />
Il Presidente del Consiglio dei Ministri (sebbene, il <i>nomen</i> non sia comparabile, quanto alle funzioni, al corrispondente italiano) non gode di una posizione privilegiata nei confronti degli altri membri del Governo, al pari dei quali è penalmente responsabile per tutti gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.<br />
La disciplina vigente prima del 1993 prevedeva un procedimento uguale a quello previsto per il Presidente della Repubblica, mentre oggi l’azione penale può essere promossa da chiunque si ritenga danneggiato da un reato commesso da un membro del Governo nell’esercizio delle sue funzioni. La denuncia deve essere presentata presso un’apposita Commissione istruttoria, composta da rappresentanti delle magistrature superiori, che poi trasmette gli atti al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, il quale, ove lo reputi opportuno, esercita l’azione penale presso la Corte di Giustizia della Repubblica, composta da 12 parlamentari e 3 magistrati della Corte di Cassazione. La stessa Corte, le cui sentenze sono appellabili davanti all’Assemblea plenaria della Corte di Cassazione, definisce i reati e stabilisce le pene. <br />
Per gli atti non connessi all’esercizio delle loro funzioni, i membri del Governo non godono di alcuna immunità e sono sottoposti alle leggi ordinarie. </p>
<p>A fronte di tale regime normativo, però, l’art.26 della Costituzione prevede un’amplissima immunità per i parlamentari. Ed infatti, ai sensi del primo comma del citato art. 26, “<i>nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per opinioni o voti espressi nell’esercizio delle sue funzioni”</i>. Tale immunità (che, sulla scorta della decisione del Consiglio costituzionale del 7 novembre 1989, n. 89-262, non può essere estesa agli atti compiuti da un parlamentare nel quadro di un incarico a questi affidato dal Governo) è da considerarsi perpetua e dispiega la propria efficacia  anche dopo la fine del mandato e copre tutti gli atti propri della funzione parlamentare, con l’ovvia esclusione degli atti e delle dichiarazioni che non sono rapportabili all’esercizio diretto di questa funzione. <br />
L’irresponsabilità, giova precisare, è assoluta, ed impedisce pertanto qualsiasi azione sia civile che penale.<br />
L’inviolabilità (limitata alla durata del mandato parlamentare) è disciplinata dai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 26 Cost., come modificato dalla legge costituzionale del 4 agosto 1995 n. 880.: nessun membro del Parlamento può essere sottoposto ad arresto o a qualsiasivoglia misura di privazione o di restrizione della libertà senza l’autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea alla quale appartiene ad eccezione dei casi di flagranza di reato o di condanna definitiva. </p>
<p>
<b>2. </b>In <B>GERMANIA</B>, come in Francia, è la Costituzione (segnatamente l’art. 61 del<i> Grundgesetz</i>)  la fonte dell’immunità presidenziale. La Legge Fondamentale tedesca, infatti, prevede, in analogia con quanto disposto per i membri del Bundestag, l’impossibilità di incriminare o arrestare senza l’autorizzazione dello stesso Bundestag, salvo che in flagranza di reato, il Presidente federale per fatti non connessi all’esercizio delle sue funzioni. <br />
In caso di violazione intenzionale della Legge fondamentale o di una legge federale, sempre nell’esercizio delle sue funzioni, il Presidente può essere messo in stato d’accusa da una delle due Camera di fronte alla Corte costituzionale federale. In caso di accertamento della responsabilità del Presidente, la Corte può dichiararlo decaduto; in pendenza di giudizio, può interdirgli di esercitare il suo ufficio. La richiesta di accusa deve essere presentata almeno da un quarto dei membri del Bundestag o da un quarto dei voti del Bundesrat, mentre per la deliberazione dell’accusa si deve arrivare a due terzi. </p>
<p>Per il Cancelliere federale e gli altri membri del Governo tedesco la Costituzione non prevede alcuna disciplina particolare. Essi, in quanto titolari di una funzione pubblica, sono sottoposti, in applicazione dell’art. 1 della legge del 17 giugno 1953 relativa allo <i>status</i> giuridico dei membri del governo (<i>Gesetz über die Rechtsverhaeltnisse der Mitglieder der Bundesregierung</i>), alla normativa generale dei funzionari pubblici. E per le azioni non connesse con l’esercizio delle loro funzioni non godono di alcuna immunità. Se membri del Bundestag, i membri del Governo godono dell’immunità parlamentare prevista dalla Legge fondamentale, ma, ovviamente, tale immunità è riferita allo status di parlamentare e non a quello di Cancelliere o Ministro.</p>
<p>	L’art. 46 della Legge Fondamentale prevede, invece, le immunità parlamentari per i membri del <i>Bundestag</i>  (e non anche per i membri della Camera alta del Parlamento federale, il <i>Bundesrat</i>, che sono direttamente designati dai governi dei <i>Länder</i>e che tuttavia, qualora siano membri del Parlamento del <i>Land</i>, godono delle corrispondenti immunità): trattasi della irresponsabilità parlamentare (<i>Indemnität</i>) e dell’immunità processuale penale (<i>Immunität</i>).<br />
Per quanto riguarda la irresponsabilità la Costituzione stessa, nel prevedere una sostanziale immunità per tutti gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni parlamentari, dispone (art. 46, comma 1) l’inapplicabilità della norma  per le &#8220;ingiurie diffamanti&#8221; (<i>verleumderische Beleidigungen</i>) cioè le offese personali e gratuite, prive di contenuto politico per le quali il parlamentare è pienamente responsabile. <br />
L’irresponsabilità penale (diretta a garantire l’operatività e la funzionalità dell’organo parlamentare proteggendolo dalle ingerenze dell’esecutivo e del potere giudiziario), comporta l’autorizzazione del <i>Bundestag</i>  con riferimento ad ogni procedimento penale intentato contro un deputato, ogni arresto e ogni ulteriore limitazione della sua libertà personale.<br />
Occorre, però, precisare che a fronte del carattere potenzialmente molto limitativo delle prerogative della magistratura in sede penale,  è prassi che il <i>Bundestag</i>, all’inizio di ogni legislatura, approvi una sorta di autorizzazione generale, autorizzando per la durata della legislatura lo svolgimento di indagini nei confronti di membri del Bundestag per reati penalmente perseguibili, salvo che si tratti di ingiurie (§§ 185, 186, 187a, comma 1, 188, comma1 c.p.) a carattere politico. L’autorizzazione generale non comprende, però, il rinvio a giudizio per reati penalmente perseguibili e le richieste di emanazione di un’ordinanza di condanna né misure di limitazione o privazione della libertà nel corso delle indagini. </p>
<p>
<b>3.</b> Nel Paese in cui è nata la moderna democrazia parlamentare, il <B>REGNO UNITO</B>, l’immunità del Capo dello Stato, il Sovrano, ha una storia molto antica e, in conformità al sistema vigente nel Regno Unito, le fonti su cui si basa sono assolutamente eterogenee e comprendono consuetudini assai risalenti. In linea con quanto avviene nella maggior parte delle democrazie, il Sovrano è considerato inviolabile e, dunque, immune da ogni tipo di azione. “<i>The King can do not wrong</i>”, la massima su cui si basa la disciplina, trova un limite solo nella legge e nella supremazia del Parlamento. La possibilità che il Sovrano agisca violando i propri doveri, dunque, non è prevista neppure in ipotesi e nessun genere di procedimento può essere intentato contro il Capo dello Stato, che non può neppure essere chiamato come testimone. <br />
Tuttavia, anni fa, quest’ultimo privilegio è stato oggetto di numerose critiche all’indomani di alcune dichiarazioni tardive rese dalla Regina per mezzo di suoi rappresentanti, che hanno ritardato, se non ostacolato un processo, il Burrell case.</p>
<p>Se nel Regno Unito sono antichi e radicati i privilegi a difesa dell’indipendenza del Parlamento (il principio dell&#8217;autonomia del Parlamento e della insindacabilità degli <i>interna corporis acta</i> ha fondamento positivo nel <i>Bill of Rights</i> del 1689 e, per taluni aspetti, nei <i>Parliamentary Privilege Acts</i> del 1737 e del 1770), nulla è previsto per i membri del Governo e per il primo ministri che, dunque, non godono di alcuna particolare immunità. <br />
L&#8217;attività del Parlamento e dei suoi membri  è unicamente all’ <i>exclusive cognisance</i> del parlamento medesimo: i parlamentari sono liberi di dire e di discutere quel che vogliono all’interno delle Assemblee <i>(freedom of speech and of debate</i>) e non possono essere chiamati a rendere conto delle opinioni ivi espresse dinanzi alle corti, in procedimenti civili o penali, oppure in qualsiasi sede diversa dal Parlamento (articolo 9 del <i>Bill of Rights).<br />
</i>Nel sistema vigente, la prerogativa del <i>freedom of speech and debate</i>, assicura una immunità sostanziale e funzionale a ciascun membro del Parlamento, eliminando  <i>in apicibus</i> il carattere antigiuridico delle condotte tenute e garantendo il libero esercizio delle funzioni parlamentari. Per quanto il sistema possa sembrare analogo a quello definito dall’art. 68 della nostra Costituzione, è bene precisare che nell’ordinamento anglosassone la sfera di immunità dalla giurisdizione ordinaria sussiste unicamente in relazione agli atti compiuti e alle opinioni espresse all’interno del Parlamento: ciò impedisce, quindi, l’istituzione di  un nesso funzionale tra la funzione parlamentare e contegni posti in essere all’esterno.</p>
<p><b>4.</b> Anche in <B>SPAGNA</B> -dove è direttamente la Costituzione a disciplinare la materia- il Re è considerato inviolabile e non soggetto a responsabilità (Art. 56, comma 3 Cost.). Il Sovrano, dunque, gode di un’immunità assoluta, che non consente la sua perseguibilità penale: non esiste, quindi, alcuna previsione normativa circa la sua responsabilità penale o la procedibilità nei suoi confronti.</p>
<p>La Costituzione spagnola prevede che la responsabilità penale del Presidente o dei membri del Governo possa essere fatta valere davanti alla Sezione Penale del Tribunale Supremo (art. 102, comma 1 Cost.). Nessuna immunità, dunque, ma solo una riserva di foro speciale. Mancano tuttavia disposizioni attuative della norma costituzionale, né si sono verificati casi specifici dai quali possa trarsi indicazioni circa le modalità procedurali. Sono lasciate al dibattito interpretativo, dunque, due questioni. La prima è se debbano rientrare nella competenze del foro speciale solo i reati commessi nell’esercizio delle funzioni oppure tutti quelli commessi nel periodo di assunzione della carica. La seconda, viceversa, riguarda l’interrogativo se i membri del Governo dopo la cessazione dalla carica, per rati commessi precedentemente, debbano o meno essere sottoposti alla giustizia ordinaria. <br />
Una diversa disciplina, poi, è prevista per i reati di tradimento e attentato alla sicurezza dello Stato, per i quali è prevista una procedura speciale, che può essere avviata solo su iniziativa di almeno un quarto dei membri del Congresso. </p>
<p>Con riferimento alle immunità parlamentari, l’articolo 71, comma 1, della Costituzione del 1978 garantisce ai deputati ed ai senatori il godimento della <i>“inviolabilità (inviolabilidad) per le opinioni manifestate nell&#8217;esercizio delle loro funzioni”.</i><br />
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, i deputati ed i senatori, <i>&#8220;durante il periodo del loro mandato&#8221;, godono altresì dell&#8217;immunità (inmunidad) e possono essere arrestati solo &#8220;in caso di flagrante reato&#8221;</i>; essi inoltre non possono essere <i>&#8220;incriminati né processati senza previa autorizzazione delle rispettive Camere&#8221;.</i><br />
Mentre l’ “inviolabilità” riconosciuta dal primo comma del citato art. 71 è assimilabile alla nostra “insindacabilità” (intesa come irresponsabilità giuridica per le opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle proprie funzioni), al contrario il concetto di &#8220;immunità&#8221; (comma 2), costituisce una prerogativa di carattere formale, volta a tutelare le Camere ed il loro funzionamento, evitando attacchi politici e strumentali ai rappresentanti popolari che le compongono (sul punto si veda la costante giurisprudenza del Tribunale Costituzionale, <i>ex multis </i> decisioni 90/1985, 243/1988, 9/1990 e 206/1992): donde la limitazione di tale prerogativa al &#8220;periodo del mandato&#8221;, al termine del quale il parlamentare torna ad essere sottoposto alla giustizia ordinaria, al pari di tutti gli altri cittadini.<br />
Da ultimo, il comma 3 dell’art.71 introduce il principio del &#8220;foro speciale&#8221; (<i>aforamiento</i>) per i processi contro i parlamentari, assegnando la competenza a giudicare alla Sezione Penale del Tribunale Supremo, così come avviene per il Primo ministro e per gli altri membri del Governo.</p>
<p>
<u><b>Fonti normative di riferimento</p>
<p>FRANCIA<br />
</b></u><br />
<b>A) Costituzione del 4 ottobre 1958<br />
Articolo 26 </b><br />
Nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per opinioni o voti espressi nell&#8217;esercizio delle sue funzioni.<br />
Nessun membro del Parlamento può essere sottoposto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l&#8217;autorizzazione del Ufficio di presidenza dell&#8217;assemblea alla quale appartiene. Detta autorizzazione non è richiesta in caso di flagranzao di condanna definitiva.<br />
La detenzione, le misure di privazione o di restrizione della libertà o l&#8217;azione penale nei confronti di un membro del Parlamento sono sospese per la durata della sessione qualora l&#8217;assemblea alla quale appartiene lo richieda.<br />
L&#8217;assemblea interessata si riunisce di pieno diritto in sedute supplementari per consentire, se del caso, l&#8217;applicazione del suddetto comma.<br />
<b>TITOLO IX : L&#8217;Alta Corte di giustizia</b><br />
<b>Articolo 67</b><br />
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti in quanto tale, su riserva dei provvedimenti esplicitati negli articoli 53-2 e 68.<br />
Non puo’ essergli richiesto, durante il suo mandato e di fronte a nessuna giurisdizione o autorità amministrativa francese di testimoniare. Egli non puo’ essere oggetto di un’azione in giustizia, di un’indagine, di un atto di istruzione giudiziaria o di citazione. Sono sospesi nei suoi riguardi tutti i termini di prescrizione o di decadenza.<br />
Le istanze e procedure a cui viene fatto ostacolo possono essere riprese o avviate contro di lui al termine del mese che segue la cessazione del suo incarico.<br />
<b>Articolo 68</b><br />
Il Presidente della Repubblica puo’ essere destituito solo in caso di mancanza ai propri doveri incompatibile con l’esercizio del proprio mandato. La destituzione viene pronunciata dal Parlamento riunito in Alta Corte di Giustizia.<br />
La proposta di riunire l’Alta Corte approvata da una delle assemblee del Parlamento viene immediatamente trasmessa all’altra che si pronuncia entro quindici giorni.<br />
L’Alta Corte è presieduta dal Presidente dell’Assemblea nazionale. Essa delibera entro un mese, con voto a scheda segreta, sulla eventuale destituzione. La sua decisione ha effetto immediato.<br />
Le decisioni prese in applicazione del presente articolo richiedono una maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che compongono l’assemblea interessata o l’Alta Corte di Giustizia. E’ vietato delegare il proprio voto. Vengono scrutinati unicamente i voti favorevoli alla proposta di riunione dell’Alta Corte di giustizia o alla destituzione. <br />
Una legge organica stabilisce le condizioni di applicazione del presente articolo.<br />
<b>TITOLO X : Della responsabilità penale dei membri del Governo</b><br />
<b>Articolo 68-1 </b><br />
I membri del Governo sono penalmente responsabili degli atti compiuti nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni e qualificati come delitto nel momento in cui sono commessi. <br />
Essi sono giudicati dalla Corte di giustizia della Repubblica. <br />
La Corte di giustizia della Repubblica è vincolata dalla qualificazione dei delitti nonché dalla determinazione delle pene previste dalla legge.<br />
<b>Articolo 68-2 </b><br />
La Corte di giustizia della Repubblica comprende quindici giudici: dodici parlamentari, eletti nel proprio seno e in numero uguale, dall&#8217;Assemblea nazionale e dal Senato dopo ogni rinnovo generale o parziale delle assemblee stesse e tre magistrati giudicanti della Corte di cassazione, di cui uno presiede la Corte di giustizia della Repubblica. <br />
Chiunque si ritenga leso da un delitto commesso da un membro del Governo nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni può sporgere denuncia presso un&#8217;apposita commissione delle istanze. <br />
Detta commissione ordina l&#8217;archiviazione della procedura, oppure la trasmissione della stessa al procuratore generale presso la Corte di cassazione ai fini del ricorso alla Corte di giustizia della Repubblica. <br />
Il procuratore generale presso la Corte di cassazione può altresi presentare ricorso d&#8217;ufficio alla Corte di giustizia della Repubblica su parere favorevole della commissione delle istanze. <br />
Le condizioni di applicazione del presente articolo sono stabilite con legge organica. <br />
<b>Articolo 68-3 </b><br />
Le disposizioni del presente titolo sono applicabili ai fatti commessi prima dell&#8217;entrata in vigore dello stesso.</p>
<p><b>B) Regolamento dell’Assemblea Nazionale<br />
Articolo 80</b><br />
1 È costituita all’inizio della legislatura ed ogni anno successivo, ad eccezione di quello che precede il rinnovo dell’Assemblea, all’inizio della sessione ordinaria, una commissione di quindici membri titolari e di quindici membri supplenti, incaricata dell’esame delle richieste di sospensione della detenzione, delle misure privative o restrittive della libertà o dell’azione penale nei confronti di un deputato. Le nomine hanno luogo cercando di riprodurre la configurazione politica dell’Assemblea nazionale e, in mancanza di accordo fra i presidenti dei gruppi su di una lista di candidati, a rappresentanza proporzionale dei gruppi, secondo la procedura prevista all’articolo 25. Un supplente è associato a ciascun titolare. Egli non può sostituirlo che per l’intero esame di una richiesta.<br />
2 Le disposizioni del capitolo X concernenti la procedura relativa ai lavori delle commissioni sono applicabili alla commissione costituita in applicazione del presente articolo.<br />
3 La commissione deve ascoltare l’autore o il primo firmatario della richiesta e il deputato interessato o il collega che egli abbia incaricato di rappresentarlo. Qualora il deputato interessato sia detenuto, essa può farlo ascoltare personalmente da uno o più dei suoi membri a tal fine delegati.<br />
4 Fatte salve le disposizioni del comma successivo, le richieste sono iscritte d’ufficio dalla Conferenza dei Presidenti, dal momento della distribuzione della relazione della commissione, all’ordine del giorno della prima seduta riservata per priorità dall’articolo 48, comma 2, della Costituzione alle interrogazioni dei membri del Parlamento ed alle risposte del Governo, di seguito a dette interrogazioni e risposte. Qualora la relazione non sia stata distribuita entro un termine di venti giorni di sessione a partire dalla presentazione della richiesta, la questione può essere iscritta d’ufficio dalla Conferenza dei Presidenti all’ordine del giorno della prima seduta riservata per priorità dall’articolo 48, comma 2, della Costituzione alle interrogazioni dei membri del Parlamento ed alle risposte del Governo, di seguito a dette interrogazioni e risposte.<br />
5 Conformemente all’ultimo comma dell’articolo 26 della Costituzione l’Assemblea si riunisce di pieno diritto per una seduta supplementare per esaminare una richiesta di sospensione di detenzione, di misure privative o restrittive della libertà o di azione penale; questa seduta non può tenersi oltre una settimana dopo la distribuzione della relazione o, se la commissione non abbia distribuito la sua relazione, oltre quattro settimane dalla presentazione della richiesta.<br />
6 La discussione in seduta pubblica verte sulle conclusioni della commissione formulate in una proposta di risoluzione. Se la commissione non presenta delle conclusioni, la discussione verte sulla richiesta di cui l’Assemblea è investita. Una mozione di rinvio alla commissione può essere presentata e discussa nelle condizioni previste all’articolo 91. In caso di rigetto delle conclusioni della commissione favorevoli al rigetto della richiesta, questa si considera come accolta.<br />
7 L’Assemblea decide nel merito dopo un dibattito al quale possono partecipare solo il relatore della commissione, il Governo, il deputato interessato o un membro dell’Assemblea che lo rappresenti, un oratore a favore ed uno contro. La richiesta di rinvio in commissione, prevista al comma precedente, è posta ai voti dopo che sia stato ascoltato il relatore. In caso di rigetto, l’Assemblea passa ad ascoltare gli oratori previsti al presente comma.<br />
8 Investita di una richiesta di sospensione dell’azione penale nei confronti di un deputato detenuto o soggetto a misure privative o restrittive della libertà, l’Assemblea può solo decidere la sospensione della detenzione o di tutte o parte delle misure in questione. Sono ammissibili solo gli emendamenti presentati a tal fine. L’articolo 100 è applicabile alla loro discussione.<br />
In caso di rigetto di una richiesta, non può essere presentata nel corso della sessione alcuna nuova richiesta concernente gli stessi fatti.<br />
<b><br />
C) Istruzione generale dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea nazionale  <br />
</b>Articolo 16<br />
Applicazione dell’articolo 26 della Costituzione<br />
Le domande presentate in base all’articolo 26, comma 2, della Costituzione sono inviate al Presidente dell’Assemblea che ne investe l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea nazionale, le cui decisioni sono istruite da una delegazione nominata al suo interno.<br />
Esse devono essere formulate dai procuratori generali competenti i quali precisano le misure di arresto o privative o restrittive della libertà di cui sollecitano l’autorizzazione. Le domande dei procuratori generali sono trasmesse al Presidente dell’Assemblea dal Guardasigilli, ministro della giustizia.<br />
Le domande di sospensione dell’azione penale, di detenzione o di misure privative o restrittive della libertà presentate in base all’articolo 26, comma 3, della Costituzione sono stampate sotto forma di proposte di risoluzione, distribuite e rinviate alla commissione istituita in base all’articolo 80 del Regolamento.<br />
Le decisioni dell’Ufficio di Presidenza sono notificate al Ministro della giustizia e pubblica sul  <i>Journal officiel. </i><br />
 Le decisioni dell’Assemblea in materia di sospensione dell’azione penale, di detenzione o di misure privative o restrittive della libertà sono notificate al Primo ministro.</p>
<p><b>D) Regolamento del Senato<br />
</b>Articolo 105<br />
1 &#8211; Una commissione di trenta membri è nominata ogni volta che il Senato deve esaminare una proposta di risoluzione depositata allo scopo di richiedere la sospensione della detenzione, delle misure privative o restrittive della libertà o della azione giudiziaria nei confronti di un senatore.<br />
Per la nomina di questa commissione, il Presidente del Senato fissa il termine entro il quale devono essere presentate le candidature secondo il principio della rappresentanza proporzionale. Alla scadenza di questo termine, il Presidente del Senato, i presidenti dei gruppi e il delegato del raggruppamento amministrativo dei senatori che non aderiscono ad alcun gruppo si riuniscono per stabilire la lista dei membri della commissione. Questa lista è pubblicata nel Journal officiel. La nomina è effettiva dal momento della pubblicazione.<br />
2 – La commissione elegge un ufficio di presidenza composto da un presidente, un vice presidente e un segretario e nomina un relatore.<br />
3 – Le conclusioni della commissione devono essere depositate entro un termine di tre settimane dalla designazione dei membri della commissione; sono iscritte all’ordine del giorno del Senato dalla Conferenza dei presidenti dal momento della distribuzione del rapporto della commissione.<br />
4 – Investito di una richiesta di sospensione dell’azione penale nei confronti di un senatore detenuto o soggetto a misure privative o restrittive della libertà, il Senato può solo decidere la sospensione della detenzione o di tutte o parte delle misure in questione.</p>
<p><b>E) Istruzione generale dell’Ufficio di presidenza del Senato<br />
III <i>bis</i>. – Immunità parlamentari</b><br />
Nel caso previsto al secondo comma dell’articolo 26 della Costituzione, l’arresto o ogni altra misura privativa o restrittiva della libertà suscettibile di essere decisa nei confronti di un senatore è oggetto di una domanda di autorizzazione formulata dal procuratore generale presso la corte d’appello competente e trasmessa dal guardasigilli, ministro della giustizia, al Presidente del Senato. Questa domanda indica precisamente le misure previste e i motivi addotti.<br />
L’autorizzazione decisa dall’Ufficio di presidenza del Senato riguarda solo i fatti citati nella domanda prevista dal comma precedente.<br />
Le decisioni dell’Ufficio di presidenza sono notificate al guardasigilli ed al senatore oggetto della domanda. Esse sono oggetto della pubblicazione sul <i>Journal officiel</i>  (edizione delle Leggi e decreti) </p>
<p>
<U><B>GERMANIA<BR><br />
</u>A) Legge fondamentale</p>
<p align=center>§46</p>
<p></p>
<p align=justify>
<u></b></u> “(1) Un deputato non può essere perseguito, in sede sia giudiziaria o disciplinare, né essere in genere chiamato a rendere conto fuori del Bundestag per le opinioni espresse e i voti dati al Bundestag o in una delle sue commissioni. Tale disposizione non si applica in caso di ingiurie diffamanti.<br />
“ (2) A causa di un’azione, per la quale è prevista una sanzione, un deputato può essere chiamato a risponderne o essere arrestato solo dopo l’autorizzazione del Bundestag, salvo che sia colto nell’atto di commettere il fatto o durante il giorno successivo.<br />
“ (3) L’autorizzazione del Bundestag è inoltre necessaria per qualsiasi altra limitazione della libertà personale di un deputato o per iniziare un procedimento contro un deputato ai sensi dell’art. 18<br />
“ (4) Ogni procedimento penale e ogni procedimento ai sensi dell’art. 18, intentato contro un deputato, ogni arresto e ogni ulteriore limitazione della sua libertà personale devono essere sospesi su richiesta del Bundestag.”<br />
<b><br />
B) Regolamento di procedura del Bundestag</p>
<p align=center>§ 107 Questioni relative all’immunità</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>(1) Richieste su questioni relative all’immunità devono essere direttamente assegnate dal Presidente del Bundestag alla Commissione per la verifica delle elezioni, l’immunità ed il Regolamento.<br />
(2) Questa deve stabilire i principi per la trattazione delle richieste di rimozione dell’immunità dei membri del Bundestag ed in base ad essi formulare la propria raccomandazione al Bundestag nei singoli casi.<br />
(3) La discussione su di una raccomandazione non è legata ad un termine. Essa deve aver inizio non prima del terzo giorno dalla distribuzione della proposta. Qualora la raccomandazione non sia stata distribuita se ne da lettura.<br />
(4) Prima della costituzione della Commissione per la verifica delle elezioni, l’immunità ed il Regolamento, il Presidente del Bundestag può presentare direttamente all’Assemblea una raccomandazione su questioni relative all’immunità.</p>
<p><b>C) Regolamento di procedura del Bundestag &#8211; Allegato 6</p>
<p align=center>Decisione del Bundestag riguardante la rimozione dell’immunità dei membri del Bundestag</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Il Bundestag autorizza per la durata della presente legislatura la conduzione di inchieste nei confronti di membri del Bundestag per reati penalmente perseguibili, salvo che si tratti di ingiurie (§§ 185, 186, 187 a. comma 1 c.p.) a carattere politico.<br />
L’inchiesta può essere avviata nel singolo caso non prima di 48 ore dall’arrivo della comunicazione presso il Presidente del Bundestag.<br />
[Prima dell’avvio di una inchiesta deve essere data comunicazione al Presidente del Bundestag e, se non ostino motivi investigativi, al membro del Bundestag interessato; qualora non si effettui una comunicazione al membro del Bundestag, il Presidente deve esserne informato con l’indicazione dei motivi. È fatto salvo il diritto del Bundestag di richiedere la sospensione del procedimento (articolo 46, comma 4 della Legge Fondamentale).]<br />
2. Tale autorizzazione non comprende:<br />
a) il rinvio a giudizio per un reato penalmente perseguibile e la richiesta di emanazione di un decreto penale o di altro provvedimento penale,<br />
b) nel procedimento in base alla Legge sulle contravvenzioni, l’indicazione del tribunale che in relazione al fatto può anche essere emessa una sentenza in base ad una legge penale (§ 81, comma 1, frase 2 della Legge sulle contravvenzioni)<br />
c) misure di limitazione o privazione della libertà nel corso dell’inchiesta<br />
d) la prosecuzione di una inchiesta di cui il Bundestag nella precedente legislatura abbia richiesto la sospensione in base all’articolo 46, comma 4, della Legge Fondamentale.<br />
3. Per la semplificazione del procedimento la Commissione per la verifica delle elezioni, l’immunità ed il Regolamento è incaricata, in caso di reati riguardanti la circolazione stradale, di assumere una decisione preliminare sull’autorizzazione nei casi di cui al numero 2.<br />
Lo stesso vale per i reati penalmente perseguibili che, a giudizio della Commissione per la verifica delle elezioni, l’immunità ed il Regolamento, siano da trattare come questioni di minore rilevanza.<br />
L’autorizzazione a procedere in base al § 194, comma 4 c.p. per vilipendio del Bundestag può essere conferita per via di decisione preliminare.<br />
Qualora all’inizio di una legislatura debba essere autorizzata la prosecuzione di un procedimento penale nei confronti di un membro del Bundestag riguardo al quale il precedente Bundestag abbia già autorizzato la effettuazione di tale procedimento penale, si può procedere per via di decisione preliminare.<br />
4. La esecuzione di una pena detentiva o di una detenzione per mancato pagamento di sanzione pecuniaria (§§ 96, 97 della Legge sulle contravvenzioni) necessitano dell’autorizzazione del Bundestag. Per la semplificazione del procedimento la Commissione per la verifica delle elezioni, l’immunità ed il Regolamento è incaricata di assumere una decisione preliminare sulla autorizzazione alla esecuzione, in caso di pene detentive solo se non sia comminata una pena superiore a tre mesi o, nel caso di cumulo di pene (§§ 53, 55 c.p., § 460 c.p.p.), se nessuna delle singole pene superi i tre mesi.<br />
5. Qualora sia autorizzata l’esecuzione di una perquisizione o di un sequestro disposti nei confronti di un membro del Bundestag, il Presidente del Bundestag è incaricato di collegare l’autorizzazione alla richiesta che durante l’esecuzione della misura coercitiva siano presenti un altro membro del Bundestag e – nel caso in cui l’esecuzione debba aver luogo nei locali del Bundestag – un ulteriore rappresentante del Presidente; il Presidente nomina il membro del Bundestag in accordo con il Presidente della Frazione cui appartiene il membro del Bundestag nei cui confronti è autorizzata l’esecuzione della misura coercitiva.<br />
6. La Commissione per la verifica delle elezioni, l’immunità ed il Regolamento può accogliere per via di decisione preliminare la richiesta del Bundestag di sospensione di un procedimento in base all’articolo 46, comma 4 della Legge Fondamentale.<br />
7. In caso di decisioni preliminari, quanto deciso dalla Commissione per la verifica delle elezioni, l’immunità ed il Regolamento viene comunicato per iscritto al Bundestag attraverso il Presidente, senza essere inserito all’ordine del giorno. Tali decisioni valgono come decisioni del Bundestag se non siano state sollevate per iscritto obiezioni presso il Presidente entro sette giorni dalla comunicazione.<br />
<b><br />
D) Regolamento di procedura del Bundestag &#8211; Allegato 6<br />
Principi in materia di immunità e per i casi di autorizzazione in base al § 50, comma 3 c.p.p. ed al § 382, comma 3 c.p.c. nonché per il caso di autorizzazione in base ai §§ 90 b, comma 2 e 194, comma 4 c.p<i>.</i></b><br />
<b>A. Principi in materia di immunità</b><br />
<b>1. Diritto di richiesta</b><br />
Hanno diritto di richiedere la rimozione dell’immunità<br />
a) le procure della repubblica, i tribunali, i giurì d’onore e gli organi giurisdizionali aventi carattere di diritto pubblico nell’ambito degli ordini professionali nonché i collegi giudicanti di carattere disciplinare che esercitano un controllo permanente in forza di legge,<br />
b) nel procedimento su querela di parte, il tribunale innanzi al quale in base al § 383 c.p.p. si apre il procedimento principale,<br />
c) il creditore nel procedimento esecutivo, a meno che il tribunale non possa essere attivato anche senza la richiesta del creditore,<br />
d) la Commissione per la verifica delle elezioni, l’immunità ed il Regolamento.<br />
<b><br />
2. Comunicazione al Presidente del Bundestag e presentazione della richiesta</b><br />
a) Qualora il Bundestag abbia autorizzato per la durata di una legislatura la conduzione di una inchiesta nei confronti di un membro del Bundestag per reati penalmente perseguibili, prima dell’avvio di una inchiesta deve essere data comunicazione al Presidente del Bundestag e, se non ostino motivi investigativi, al membro del Bundestag interessato; qualora non si effettui una comunicazione al membro del Bundestag, il Presidente deve esserne informato con l’indicazione dei motivi. È fatto salvo il diritto del Bundestag di richiedere la sospensione del procedimento (articolo 46, comma 4 della Legge Fondamentale).<br />
b) Le procure della repubblica ed i tribunali presentano le loro richieste al Presidente del Bundestag per via gerarchica attraverso il Ministro federale della Giustizia che le inoltra con la richiesta di decidere circa l’autorizzazione a procedere penalmente o a limitare la libertà personale di un membro del Bundestag o ad adottare la misura altrimenti prevista.<br />
c) Il creditore (numero 1, lettera c) può presentare la sua richiesta direttamente al Bundestag.<br />
<b><br />
3. Posizione dei membri del Bundestag interessati</b><br />
Nelle questioni relative all’immunità, il membro del Bundestag interessato non deve ricevere la parola sull’argomento; non si dà seguito alle richieste da lui stesso avanzate circa la rimozione della propria immunità.<br />
<b>4. Valutazione delle prove</b><br />
Il Bundestag non può entrare nel merito della valutazione delle prove. Le norme relative all’immunità sono volte a garantire il funzionamento e l’immagine del Bundestag. La decisione sul mantenimento o la rimozione dell’immunità è una decisione politica e non può per sua natura interferire in alcun modo su di un procedimento in corso in cui si tratti di stabilire il diritto o l’illecito, la colpa o l’assenza di colpa. Il nucleo di detta decisione politica riguarda un bilanciamento di interessi fra le esigenze del Parlamento e le esigenze degli altri organi sovrani. Non si può pertanto entrare nel merito della valutazione delle prove riguardo al compimento di un illecito.<br />
<b><br />
5. Ingiurie a carattere politico</b><br />
Le ingiurie a carattere politico non devono di regola condurre alla rimozione dell’immunità.<br />
Nel predisporre una decisione sulla necessità di richiedere l’autorizzazione a procedere penalmente, la procura della repubblica può comunicare l’accusa al membro del Bundestag ed a lui rimettere l’assunzione di una posizione in merito. Gli accertamenti della procura della repubblica sulla personalità del denunziante nonché su altre circostanze rilevanti per il giudizio di attendibilità di una denuncia non hanno alcun significato di “chiamare a rispondere” nel senso dell’articolo 46, comma 2 della Legge Fondamentale.<br />
L’articolo 46, comma 1 della Legge Fondamentale dispone che un membro del Bundestag non può essere chiamato a rispondere, in sede giudiziaria o disciplinare, per un voto o una opinione espressi nel Bundestag o in una delle sue Commissioni, ad eccezione dei casi di ingiurie diffamatorie (Irresponsabilità). Ciò significa che ad esempio una ingiuria semplice che abbia luogo in Parlamento non è perseguibile penalmente. Da ciò si desume il principio per cui anche in caso di ingiurie semplici espresse al di fuori del Bundestag l’immunità non debba essere rimossa nella misura in cui l’ingiuria abbia carattere politico e non esprima alcuna diffamazione. Si considera “al di fuori del Bundestag” anche una affermazione ingiuriosa che un membro del Bundestag abbia espresso quale testimone davanti ad una commissione d’inchiesta, in quanto in tale sede il membro del Bundestag è equiparato a qualunque altro cittadino sentito come testimone.<br />
<b><br />
6. Fermo di un membro del Bundestag nell’atto di commettere un delitto</b><br />
Qualora un membro del Bundestag venga fermato nell’atto di commettere un delitto o nel corso del giorno successivo, la conduzione del procedimento penale o di un arresto non necessita di alcuna autorizzazione, nella misura in cui si effettui al massimo “nel corso del giorno successivo” (articolo 46, comma 2 della Legge Fondamentale).<br />
Una seconda comparizione o arresto dopo un precedente rilascio e dopo lo scadere del giorno successivo al fatto necessita invece dell’autorizzazione del Bundestag; al riguardo si configura infatti una limitazione della libertà personale (articolo 46, comma 2 della Legge Fondamentale) che non è in alcuna connessione con il fermo “in flagranza”.<br />
<b>7. Arresto di un membro del Bundestag</b><br />
a) L’autorizzazione concessa per la durata di una legislatura alla conduzione di una inchiesta nei confronti di membri del Bundestag per reati penalmente perseguibili così come l’autorizzazione al rinvio a giudizio per un reato penalmente perseguibile non comprende al tempo stesso l’autorizzazione all’arresto (articolo 46, comma 2 della Legge Fondamentale) o alla comparizione coattiva.<br />
b) Per arresto (articolo 46, comma 2 della Legge Fondamentale) deve intendersi solo la carcerazione preventiva; la carcerazione per la esecuzione di una condanna penale necessita invece di una specifica autorizzazione.<br />
c) L’autorizzazione all’arresto include l’autorizzazione alla comparizione coattiva.<br />
d) L’autorizzazione alla comparizione coattiva non include l’autorizzazione all’arresto.<br />
<b><br />
8. Esecuzione di pene detentive o di detenzione sostitutiva della sanzione pecuniaria (§§ 96, 97 della Legge sulle contravvenzioni)</b><br />
L’autorizzazione al rinvio a giudizio per un reato penalmente perseguibile non dà diritto alla esecuzione di una pena detentiva.<br />
La esecuzione di una pena detentiva o di una detenzione sostitutiva della sanzione pecuniaria (§§ 96, 97 della Legge sulle contravvenzioni) necessitano dell’autorizzazione del Bundestag. Per la semplificazione del procedimento la Commissione per la verifica delle elezioni, l’immunità ed il Regolamento è incaricata di assumere una decisione preliminare sulla autorizzazione alla esecuzione, in caso di pene detentive solo se non sia comminata una pena superiore a tre mesi o, nel caso di cumulo di pene (§§ 53, 55 c.p., § 460 c.p.p.), se nessuna delle singole pene superi i tre mesi.<br />
<b><br />
9. Procedimento disciplinare</b><br />
La rimozione dell’immunità per la conduzione di un procedimento disciplinare non vale per la conduzione di un procedimento penale da parte della procura della repubblica per il medesimo fatto. A sua volta, la rimozione dell’immunità per la conduzione di un procedimento penale non vale per la conduzione di un procedimento disciplinare.<br />
La esecuzione di misure disciplinari non necessita di alcuna nuova autorizzazione del Bundestag.</p>
<p><b>10. Procedimento innanzi a giurì d’onore ed organi giurisdizionali degli ordini professionali</b><br />
I procedimenti innanzi a giurì d’onore ed agli organi giurisdizionali aventi carattere di diritto pubblico nell’ambito degli ordini professionali possono essere condotti solo dopo la rimozione dell’immunità.<br />
<b><br />
11. Procedimento per reati riguardanti la circolazione stradale</b><br />
In caso di procedimento per reati riguardanti la circolazione stradale deve essere concessa in linea di principio l’autorizzazione. Per la semplificazione del procedimento la Commissione per la verifica delle elezioni, l’immunità ed il Regolamento è incaricata di assumere una decisione preliminare in tutti i casi di reati riguardanti la circolazione stradale.<br />
<b><br />
12. Procedimento in caso di questioni di minore rilevanza</b><br />
In caso di richieste che, a giudizio della Commissione per la verifica delle elezioni, l’immunità ed il Regolamento abbiano ad oggetto una questione di minore rilevanza, la Commissione è incaricata di assumere una decisione preliminare (numero 13).<br />
<b><br />
13. Procedimento semplificato (Decisioni preliminari)</b><br />
Qualora la Commissione per la verifica delle elezioni, l’immunità ed il Regolamento abbia assunto una decisione preliminare in base alla autorizzazione conferitale (numeri 8, 11, 12, B e C), questa viene comunicata per iscritto al Bundestag attraverso il Presidente, senza essere inserita all’ordine del giorno. Essa vale come decisione del Bundestag se non siano state sollevate per iscritto obiezioni presso il Presidente entro sette giorni dalla comunicazione.<br />
<b><br />
14. Obbligo di autorizzazione in casi particolari</b><br />
L’autorizzazione del Bundestag è necessaria:<br />
a) per la esecuzione della detenzione sostitutiva della sanzione pecuniaria per indurre coattivamente ad un comportamento di omissione o di tolleranza (§ 890 c.p.c.).<br />
Qualora in una sentenza o in un provvedimento provvisorio che disponga un comportamento di omissione o di tolleranza sia prevista una pena in caso di inadempimento, la previsione della pena costituisce fissazione di una norma. L’esame sulla eventuale violazione di tale norma che deve indurre il debitore al futuro adempimento del dovere di omissione configura un “chiamare a rispondere” nel senso dell’articolo 46, comma 2 della Legge Fondamentale, a causa di una “azione per la quale è prevista una sanzione”. Al riguardo, è irrilevante se nel procedimento venga richiesta la detenzione o la sanzione pecuniaria.<br />
b) per la esecuzione dell’arresto per indurre coattivamente alla dichiarazione giurata del debitore (§ 901 c.p.c.).<br />
Poiché soltanto l’esecuzione del mandato di arresto costituisce una limitazione della libertà personale nel senso dell’articolo 46, comma 2 della Legge Fondamentale e come tale necessita dell’autorizzazione del Bundestag, la Commissione per la verifica delle elezioni, l’immunità ed il Regolamento esprime l’orientamento che la conduzione del procedimento per indurre coattivamente la dichiarazione giurata nei confronti di un membro del Bundestag in qualità di debitore ed anche l’ordine di detenzione da parte del tribunale per indurre coattivamente l’adempimento della dichiarazione giurata non configurino un “chiamare a rispondere” e pertanto non necessitino di alcuna autorizzazione del Bundestag.<br />
c) per la esecuzione della detenzione sostitutiva della sanzione pecuniaria o della comparizione coattiva per mancata presentazione in qualità di testimone (§ 51 c.p.p. e § 380 c.p.c.).<br />
d) per la esecuzione della detenzione sostitutiva della sanzione pecuniaria o dell’arresto per rifiuto immotivato di testimonianza (§ 70 c.p.p. e § 390 c.p.c.).<br />
e) per la esecuzione dell’arresto come misura di coercizione al compimento di atti non delegabili (§ 888 c.p.c.).<br />
f) per la esecuzione della detenzione o di altra limitazione della libertà a titolo di misura cautelare (§ 933 c.p.c.).<br />
g) per la esecuzione della detenzione sostitutiva della sanzione pecuniaria per contegno sconveniente (§ 178 della Legge sull’ordinamento giudiziario).<br />
h) per la comparizione coattiva del debitore o dei debitori in solido e per la esecuzione dell’arresto nel procedimento concorsuale (§§ 101 e 106 della legge fallimentare).<br />
i) per il temporaneo ricovero in una casa di cura o struttura sanitaria (§ 126a c.p.p.).<br />
j) per misure limitative della libertà a fini correzionali e di sicurezza (§§ 61 e ss. c.p.).<br />
k) per la comparizione coattiva ( §§ 134, 230, 236, 329 e 387 c.p.p.).<br />
l) per l’arresto sulla base di un mandato di arresto secondo i §§ 114, 125, 230, 236 o 329 c.p.p.<br />
<b><br />
15. Misure di sicurezza in base alla legge federale sulle epidemie</b><br />
Le misure di sicurezza in base alla legge federale sulle epidemie hanno carattere di emergenza. Le misure in base ai §§ 34 e ss. della legge federale sulle epidemie non necessitano della rimozione dell’immunità, indifferentemente, sia se necessarie per la tutela contro il membro del Bundestag sia per la tutela del membro del Bundestag contro terzi.<br />
Le autorità competenti hanno tuttavia l’obbligo di informare immediatamente il Presidente del Bundestag circa le misure disposte nei confronti di un membro del Bundestag. La Commissione per la verifica delle elezioni, l’immunità ed il Regolamento ha diritto di verificare o di far verificare se si tratti di misure giustificate in base alla legge federale sulle epidemie. Qualora non le consideri o non le consideri più necessarie, la Commissione può richiedere per via di decisione preliminare la sospensione delle misure disposte.<br />
Qualora la Commissione non possa riunirsi entro due giorni dal ricevimento di una comunicazione da parte delle autorità competenti, il Presidente del Bundestag esercita nel frattempo i diritti della Commissione. Egli deve immediatamente rendere nota alla Commissione la propria decisione.<br />
<b><br />
16. Procedimenti penali pendent</b>i<br />
Al momento dell’assunzione del mandato parlamentare sono sospesi d’ufficio i procedimenti penali pendenti nonché qualunque già disposto arresto, esecuzione di pena detentiva o altra limitazione della libertà personale (Numero 14).<br />
Qualora un procedimento debba proseguire, deve essere preventivamente adottata una decisione del Bundestag nella misura in cui non sia stata già concessa l’autorizzazione alla conduzione di una inchiesta per un reato penalmente perseguibile.<br />
<b><br />
17. Trattazione dei casi di amnistia</b><br />
La Commissione per la verifica delle elezioni, l’immunità ed il Regolamento ha facoltà di autorizzare, in tutti i casi in cui non si procederà alla effettuazione di un procedimento giudiziario penale nei confronti di un membro del Bundestag a seguito di una amnistia già concessa, la sospensione giudiziale del procedimento in base all’amnistia, dichiarando in tali casi che il Bundestag non solleverà alcuna obiezione contro l’applicazione della legge di amnistia.<br />
Tali casi non devono essere sottoposti al Plenum del Bundestag.<br />
<b>B. Autorizzazione a procedere in base ai § 90b, comma 2, § 194, comma 4 c.p.</b><br />
L’autorizzazione a procedere penalmente in base al § 90b, comma 2 c.p. – vilipendio anticostituzionale del Bundestag – nonché in base al § 194, comma 4 c.p. – oltraggio al Bundestag – può essere concessa per via di decisione preliminare in base al Numero 13 dei Principi in materia di questioni relative all’immunità. Le Procure della Repubblica presentano le loro richieste sulla base delle Direttive per il procedimento penale e per il procedimento per l’irrogazione di sanzione pecuniaria, al Ministro federale della Giustizia che le inoltra con la richiesta di decidere circa la concessione dell’autorizzazione a procedere penalmente in base al § 90b, comma 2 c.p. o al § 194, comma 4 c.p.<br />
<b>C. Autorizzazione alla escussione di testimoni in base al § 50, comma 3 c.p.p. ed al § 382, comma 3 c.p.c.</b><br />
L’autorizzazione ad una deroga al § 50, comma 1 c.p.p. ed al § 382, comma 2 c.p.c. secondo cui i membri del Bundestag devono essere interrogati nella sede dell’Assemblea può essere concessa per via di decisione preliminare in base al Numero 13 dei Principi in materia di questioni relative all’immunità. Le Procure della Repubblica ed i Tribunali presentano le loro richieste direttamente al Presidente del Bundestag. Non è necessaria una autorizzazione se la data dell’interrogatorio non coincide con una settimana di seduta del Bundestag.</p>
<p>REGNO UNITO<br />
<b>A) Parliamentary Privilege Act 1737 </b><br />
<b>1737 CHAPTER 24 </b><br />
 	<i>An Act to amend an Act passed in the Twelfth and Thirteenth Year of the Reign of King William the Third, intituled “An Act for preventing any Inconveniences that may happen by Privilege of Parliament” </i>	</p>
<p> 	4 No process against the King’s debtor to be stayed by privilege of Parliament; but the persons not to be arrested <br />
And it is hereby enacted, that no action, suit, process, order, judgement, decree, or proceeding in law or equity against the King’s original and immediate debtor, for the recovery or obtaining of any debt or duty originally and immediately due or payable unto his Majesty, his heirs or successors, or against any accountant or person answerable or liable to render any account unto his Majesty, his heirs or successors, for any part or branch of any of his or their revenues, or other original and immediate debt or duty, or the execution of any such process, order, judgement, decree, or proceedings, shall be impeached, stayed, or delayed in any court in Great Britain or Ireland, by or under the colour or pretence of any privilege of the Parliament of Great Britain; yet so nevertheless that the person of any such debtor or accountant or person answerable or liable to account, being a peer or lord of Parliament of Great Britain, shall not be liable to be arrested or imprisoned by or upon any such suit, order, judgement, decree, process, or proceedings; or being a member of the House of Commons of Great Britain, shall not, during the continuance of the privilege of Parliament, be arrested or imprisoned by or upon any such order, judgement, decree, process, or proceedings.<br />
<b><br />
</b><br />
<b>B) Parliamentary Privilege Act 1770 </b></p>
<p><b>1770 CHAPTER 50</b><b> </b></p>
<p> 	<i>An Act for the further preventing Delays of Justice by reason of Privilege of Parliament </i></p>
<p>1 Suits may be prosecuted in courts against peers, and members of the House of Commons, and their servants, etc <br />
Any person or persons shall and may at any time commence and prosecute any action or suit in any court of record or court of equity or of admiralty, and in all causes matrimonial and testamentary, in any court having cognizance of causes matrimonial and testamentary, against any peer or lord of Parliament of Great Britain, or against any of the knights, citizens, and burgesses, and the commissioners for shires and burghs of the House of Commons of Great Britain for the time being, or against their or any of their menial or any other servants, or any other person intitled to the privilege of Parliament of Great Britain; and no such action, suit, or any other process or proceeding thereupon shall at any time be impeached, stayed, or delayed by or under colour or pretence of any privilege of Parliament.<br />
<b>C) The Code of Conduct for Members of Parliament<br />
</b>Prepared pursuant to the Resolution of the House of 19th July 1995 <br />
<b>I. Purpose of the Code</b><br />
The purpose of the Code of Conduct is to assist Members in the discharge of their obligations to the House, their constituents and the public at large. <br />
<b>II. Public duty</b><br />
By virtue of the oath, or affirmation, of allegiance taken by all Members when they are elected to the House, Members have a duty to be faithful and bear true allegiance to Her Majesty the Queen, her heirs and successors, according to law. <br />
Members have a duty to uphold the law and to act on all occasions in accordance with the public trust placed in them. <br />
Members have a general duty to act in the interests of the nation as a whole; and a special duty to their constituents. <br />
<b>III. Personal conduct</b><br />
Members shall observe the general principles of conduct identified by the Committee on Standards in Public Life as applying to holders of public office:- <br />
<i><b>&#8220;Selflessness</b></i><br />
<i>Holders of public office should take decisions solely in terms of the public interest. They should not do so in order to gain financial or other material benefits for themselves, their family, or their friends. </i><br />
<i><b>Integrity</b></i><br />
<i>Holders of public office should not place themselves under any financial or other obligation to outside individuals or organisations that might influence them in the performance of their official duties. </i><br />
<i><b>Objectivity</b></i><br />
<i>In carrying out public business, including making public appointments, awarding contracts, or recommending individuals for rewards and benefits, holders of public office should make choices on merit. </i><br />
<i><b>Accountability</b></i><br />
<i>Holders of public office are accountable for their decisions and actions to the public and must submit themselves to whatever scrutiny is appropriate to their office. </i><br />
<i><b>Openness</b></i><br />
<i>Holders of public office should be as open as possible about all the decisions and actions that they take. They should give reasons for their decisions and restrict information only when the wider public interest clearly demands. </i><br />
<i><b>Honesty</b></i><br />
<i>Holders of public office have a duty to declare any private interests relating to their public duties and to take steps to resolve any conflicts arising in a way that protects the public interest. </i><br />
<i><b>Leadership</b></i><br />
<i>Holders of public office should promote and support these principles by leadership and example.&#8221;</i><br />
Members shall base their conduct on a consideration of the public interest, avoid conflict between personal interest and the public interest and resolve any conflict between the two, at once, and in favour of the public interest. <br />
Members shall at all times conduct themselves in a manner which will tend to maintain and strengthen the public&#8217;s trust and confidence in the integrity of Parliament and never undertake any action which would bring the House of Commons, or its Members generally, into disrepute. <br />
The acceptance by a Member of a bribe to influence his or her conduct as a Member, including any fee, compensation or reward in connection with the promotion of, or opposition to, any Bill, Motion, or other matter submitted, or intended to be submitted to the House, or to any Committee of the House, is contrary to the law of Parliament. <br />
Members shall fulfil conscientiously the requirements of the House in respect of the registration of interests in the Register of Members&#8217; Interests and shall always draw attention to any relevant interest in any proceeding of the House or its Committees, or in any communications with Ministers, Government Departments or Executive Agencies. <br />
In any activities with, or on behalf of, an organisation with which a Member has a financial relationship, including activities which may not be a matter of public record such as informal meetings and functions, he or she must always bear in mind the need to be open and frank with Ministers, Members and officials. <br />
No Member shall act as a paid advocate in any proceeding of the House. <br />
No improper use shall be made of any payment or allowance made to Members for public purposes and the administrative rules which apply to such payments and allowances must be strictly observed. <br />
Members must bear in mind that information which they receive in confidence in the course of their parliamentary duties should be used only in connection with those duties, and that such information must never be used for the purpose of financial gain.<br />
<br />
<U><B>SPAGNA<BR><br />
A)	</u>Costituzione del Regno del 27 dicembre 1978<br />
Articolo 56<u></b></u><br />
1. Il Re è Capo dello Stato, simbolo della sua unità e continuità, arbitra e modera il funzionamento regolare delle istituzioni, assume la più alta rappresentanza dello Stato spagnolo nelle relazioni internazionali, specialmente con le nazioni della sua comunità storica, ed esercita le funzioni espressamente conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.<br />
2. Il suo titolo è quello di Re di Spagna, potendo usare anche gli altri che competano alla Corona.<br />
3. La persona del Re è inviolabile e non è soggetta a responsabilità. I suoi atti saranno sempre controfirmati nella forma stabilita nell’articolo 64, essendo privi di validità senza detta controfirma, salvo quanto disposto nell’articolo 65, 2.<br />
<b>Articolo 71</b><br />
1. I Deputati e Senatori godranno dell&#8217;inviolabilità per le opinioni manifestate nell&#8217;esercizio delle loro funzioni.<br />
2. Durante il periodo del loro mandato i Deputati e Senatori godranno altresì dell&#8217;immunità e potranno solamente essere detenuti in caso di flagrante reato. Non potranno essere incriminati né processati se non previa autorizzazione delle rispettive Camere.<br />
3. Nei processi contro Deputati e Senatori sarà competente la Sezione Penale del Tribunale Supremo.<br />
4. I Deputati e Senatori percepiranno un&#8217;indennità che sarà fissata dalle rispettive Camere.<br />
<b>Articolo 102</b><br />
1. La responsabilità penale del Presidente e degli altri membri del Governo sarà fatta valere, se del caso, di fronte alla Sezione Penale del Tribunale Supremo.<br />
2. L’accusa per alto tradimento o per qualsiasi reato contro la sicurezza dello Stato commesso nell’esercizio delle funzioni, potrà essere promossa solamente per iniziativa della quarta parte dei membri del Congresso e con voto favorevole della maggioranza assoluta dello stesso.<br />
3. La prerogativa reale di grazia non sarà applicabile a nessuno dei casi di cui al presente articolo.<br />
<b><br />
B)	Regolamento del Congresso dei Deputati<br />
Titolo I</b><br />
<b>Dello Status dei Deputati</b><br />
<B>CAPITOLO SECONDO</B><br />
<b>Delle prerogative parlamentari</b><br />
<b>Articolo 10</b><br />
I Deputati godranno dell’inviolabilità, anche dopo la fine del loro mandato, per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.<br />
<b>Articolo 11</b><br />
Durante il periodo del loro mandato, i Deputati godranno parimenti dell’immunità e potranno essere tratti in arresto solo in caso di flagranza di reato. Non potranno essere imputati né processati senza la previa autorizzazione del Congresso.<br />
<b>Articolo 12</b><br />
Il Presidente del Congresso, una volta venuto a conoscenza della detenzione di un Deputato o di qualunque altra iniziativa giudiziaria o governativa che potesse ostacolare l’esercizio del suo mandato, adotterà immediatamente tutte le misure necessarie alla salvaguardia dei diritti e prerogative della Camera e dei suoi membri.<br />
<b>Articolo 13</b><br />
1. Ricevuta un’istanza di richiesta della autorizzazione del Congresso cui si riferisce l’articolo 11, il Presidente, previa decisione adottata dall’Ufficio di Presidenza, la trasmetterà entro cinque giorni, alla Commissione dello Status dei Deputati. Non saranno ammesse le richieste di autorizzazione a procedere che non siano state inoltrate e documentate nella forma prescritta dalla vigente legislazione processuale.<br />
2. La Commissione dovrà concludere il proprio lavoro nel termine massimo di trenta giorni dopo l’audizione dell’interessato. L’audizione potrà essere eseguita per iscritto nel termine stabilito dalla Commissione o oralmente davanti alla Commissione medesima.<br />
3. Concluso il lavoro della Commissione, la questione, debitamente documentata, sarà sottoposta all’Assemblea nella prima riunione ordinaria della Camera.<br />
<b>Articolo 14</b><br />
1. Entro otto giorni, a partire dalla decisione della Camera sulla concessione o il diniego della autorizzazione richiesta, il Presidente del Congresso ne darà comunicazione alla autorità giudiziaria, avvisandola dell’obbligo di comunicare alla Camera gli atti e sentenze emessi e che riguardino personalmente il Deputato.<br />
2. La richiesta di autorizzazione a procedere si intenderà respinta se la Camera non si fosse pronunciata entro sessanta giorni durante la sessione a partire dal giorno successivo a quello di ricevimento della richiesta.<br />
<b><br />
C) Reglamento del Senado<br />
TÍTULO SEGUNDO</b><br />
<b>De los Senadores y de los Gruposparlamentarios</b><br />
<B>CAPÍTULO PRIMERO </B><br />
<b>De las prerrogativas y obligaciones parlamentariasde los Senadores</b><br />
Artículo 22<br />
1. Durante el período de su mandato, los Senadores gozarán de inmunidad y no podrán ser retenidos ni detenidos salvo en caso de flagrante delito. La retención o detención será comunicada inmediatamente a la Presidencia del Senado. <br />
Los Senadores no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Senado, solicitada a través del correspondiente suplicatorio. Esta autorización será también necesaria en los procedimientos que estuvieren instruyéndose contra personas que, hallándose procesadas o inculpadas, accedan al cargo de Senador. <br />
2. El Presidente del Senado, una vez recibido el suplicatorio, lo remitirá acto seguido a la Comisión de Suplicatorios, la cual, reclamando, en su caso, los antecedentes oportunos y con audiencia del interesado, deberá emitir dictamen en un plazo máximo de treinta días. El debate del dictamen será incluido en el orden del día del primer Pleno ordinario que se celebre. <br />
3. El Senado se reunirá en sesión secreta para ser informado del dictamen sobre el suplicatorio de que se trate. Se podrá abrir debate relativo a la concesión del suplicatorio, con dos turnos a favor y dos en contra de forma alternativa. <br />
4. El Presidente del Senado, en el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo de la Cámara, dará traslado del mismo al Tribunal Supremo enviándole copia autorizada de la resolución adoptada. <br />
5. El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiese pronunciado sobre el mismo en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones, a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.<br />
6. Concedido el suplicatorio y firme el auto de procesamiento, la Cámara podrá acordar por mayoría absoluta de sus miembros, y según la naturaleza de los hechos imputados, la suspensión temporal en la condición de Senador. <br />
La sesión en que la Cámara se pronuncie sobre la procedencia de la suspensión será también secreta, y en ella sólo se admitirán, en forma alternativa, dos turnos a favor y dos en contra, no concediéndose audiencia al Senador interesado. <br />
En el supuesto de suspensión temporal a que este artículo se refiere, la Cámara, en su resolución, podrá acordar la privación de la asignación del Senador implicado hasta su terminación.<br />
<b><br />
D) Ley de enjuiciamiento criminal (Codice di procedura penale)<br />
Libro IV.</b><br />
<b>De los procedimientos especiales</b><br />
<b>Título primero.</b><br />
<b>Del modo de proceder cuando fuere procesado un senador o diputado a Cortes</b><br />
Artículo 750.<br />
El Juez o Tribunal que encuentre méritos para procesar a un Senador o Diputado a Cortes por causa de delito, se abstendrá de dirigir el procedimiento contra él si las Cortes estuvieran abiertas, hasta obtener la correspondiente autorización del Cuerpo Colegislador a que pertenezca.<br />
Artículo 751.<br />
Cuando el Senador o Diputado a Cortes fuere delincuente in fraganti podrá ser detenido y procesado sin la autorización a que se refiere el artículo anterior; pero en las veinticuatro horas siguientes a la detención o procesamiento deberá ponerse lo hecho en conocimiento del Cuerpo Colegislador a que corresponda.<br />
Se pondrá también en conocimiento del Cuerpo Colegislador respectivo la causa que existiere pendiente contra el que, estando procesado, hubiese sido elegido Senador o Diputado a Cortes.<br />
Artículo 752.<br />
Si un Senador o Diputado a Cortes fuese procesado durante un interregno parlamentario, deberá el Juez o Tribunal que conozca de la causa ponerlo inmediatamente en conocimiento del respectivo Cuerpo Colegislador.<br />
Lo mismo se observará cuando haya sido procesado un Senador o Diputado a Cortes electo antes de reunirse éstas.<br />
Artículo 753.<br />
En todo caso, se suspenderán los procedimientos desde el día en que se dé conocimiento a las Cortes, estén o no abiertas, permaneciendo las cosas en el estado en que entonces se hallen, hasta que el Cuerpo Colegislador respectivo resuelva lo que tenga por conveniente.<br />
Artículo 754.<br />
Si el Senado o el Congreso negasen la autorización pedida, se sobreseerá respecto al Senador o Diputado a Cortes; pero continuará la causa contra los demás procesados.<br />
Artículo 755.<br />
La autorización se pedirá en forma de suplicatorio, remitiendo con éste, y con carácter de reservado, el testimonio de los cargos que resulten contra el Senador o Diputado, con inclusión de los dictámenes del Fiscal y de las peticiones particulares en que se haya solicitado la autorización.<br />
Artículo 756. Modificado por Ley Orgánica 7/1988<br />
El suplicatorio se remitirá por conducto del Ministro de Gracia y Justicia.<br />
<b><br />
E) Ley de 9 febrero 1912, de jurisdicción y procedimiento especiales en las causas contra senadores y diputados<br />
</b>Artículo 1.<br />
Corresponderá a la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo el conocimiento de las causas contra Senadores y Diputados, aun cuando sólo tengan el carácter de electos.<br />
De las causas a que se refiere esta Ley conocerá el Consejo Supremo de Guerra y Marina constituido en Consejo reunido, siempre que concurran todas las circunstancias siguientes:<br />
1ª Que los Senadores o Diputados contra quienes se proceda fuesen militares o marinos no retirados.<br />
2ª Que el hecho por el cual ha de perseguirse esté comprendido en las leyes penales especiales del Ejército o de la Armada.<br />
3ª Que el procedimiento no se dirija además contra otros Senadores o Diputados ni sobre otros hechos respecto de los cuales tenga competencia la jurisdicción ordinaria.<br />
La competencia de ambos Tribunales se extenderá hasta la conclusión del proceso, con independencia de la vida legal de las Cortes a que pertenecieren los acusados.<br />
Artículo 2.<br />
Si incoado un sumario por un Juez de instrucción o por un Juzgado instructor de Guerra o Marina, ya de oficio, ya por denuncia o querella, apareciesen indicios de responsabilidad contra algún Senador o Diputado, tan pronto como fuesen practicadas las medidas necesarias para evitar la ocultación del delito o la fuga del delincuente se remitirán las diligencias en el plazo más breve posible al Tribunal Supremo o al Consejo Supremo de Guerra y Marina, si procediere, con arreglo a lo establecido en el artículo 1.<br />
Igualmente remitirán los autos que estuvieren instruyéndose contra persona que, hallándose procesada, fuese elegida Senador o Diputado, inmediatamente que tuviere noticia de su proclamación.<br />
En caso de flagrante delito que lleve consigo pena aflictiva, podrá el Juez instructor acordar desde luego la detención del delincuente, dando inmediata cuenta al Tribunal o Consejo Supremo, el cual comunicará con toda urgencia el caso al Cuerpo colegislador al que pertenezca el procesado.<br />
Artículo 3.<br />
El Tribunal Supremo o el Consejo Supremo de Guerra y Marina, procederán en los casos que se les atribuyen por la presente Ley, de conformidad a lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la instrucción de las causas que les competen con arreglo a la misma Ley y a las orgánicas del poder judicial, a lo establecido en el Código de Justicia Militar y demás disposiciones que regulan el ejercicio de su jurisdicción respectiva.<br />
Artículo 4.<br />
Las denuncias o querellas contra Senadores y Diputados, se formularán ante el Tribunal Supremo, o el Consejo Supremo de Guerra y Marina, observándose lo dispuesto en las leyes y disposiciones de procedimiento.<br />
Artículo 5.<br />
Sólo al Tribunal Supremo, o en su caso al Consejo Supremo de Guerra y Marina, corresponde la facultad de pedir autorización al Senado o al Congreso para procesar a un Senador o Diputado.<br />
Al efecto, dirigirá suplicatorio al Cuerpo colegislador correspondiente, acompañando testimonio de las actuaciones que estime necesarias y del dictamen fiscal, si lo hubiere.<br />
El Tribunal Supremo o el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en los respectivos casos, resolverán lo que proceda, según las leyes, acerca de la prisión de los Senadores y Diputados sorprendidos en flagrante delito y contra los cuales se hayan incoado diligencias.<br />
Artículo 6.<br />
Mientras que el Senado o el Congreso no resuelvan sobre la autorización pedida, se suspenderán las diligencias de las causas excepto las encaminadas a la reforma de los autos y providencias en que con anterioridad se hubiese acordado la detención, prisión o procesamiento.<br />
La suspensión de las diligencias sólo se aplicará a aquellas que afecten al Senador o Diputado a quien se refiera la autorización solicitada.<br />
Artículo 7.<br />
Si el Senado o Congreso denegase la autorización para procesar, se comunicará el acuerdo al Tribunal requirente, que dispondrá el sobreseimiento libre, respecto al Senador o Diputado. Si la autorización fuese concedida, continuará el procedimiento hasta que recaiga resolución o sentencia firme, aun cuando antes de dictarla fueren disueltas las Cortes a que perteneciere el Senador o Diputado objeto del suplicatorio.<br />
Artículo 8.<br />
Negada por el Senado o el Congreso la admisión como Senador o Diputado de la persona a quien se refiera un suplicatorio, el Presidente de la Cámara lo comunicará al Tribunal Supremo o al Consejo Supremo de Guerra y Marina, para que éste remita la causa al Juez o Tribunal competente con arreglo a Derecho, y prosiga la sustanciación que proceda.<br />
Artículo 9.<br />
Las providencias o autos de detención, arresto, prisión o procesamiento, dictadas contra un Senador o Diputado por el Tribunal Supremo o el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en uso de la jurisdicción que les atribuye la presente Ley y con sujeción a las reglas que la misma establece, así como las de reformas o revocación de dichas providencias o autos, serán comunicadas al Cuerpo colegislador a que corresponda la persona objeto de las mismas.<br />
Artículo 10.<br />
Los preceptos de la presente Ley regirán desde la fecha de su promulgación, aplicándose a los procesos en curso contra Senadores y Diputados, salvo que el Senador o Diputado comprendido en el procedimiento reclame ser juzgado por el Juez o Tribunal competente, con arreglo a las leyes o disposiciones que vinieran rigiendo antes de dicha fecha.<br />
A fin de que este derecho pueda ejercitarse, el Juez o Tribunal que conozca de las causas pendientes dará audiencia, por el término de cinco días, al Senador o Diputado de quien se trate para que manifieste si opta por seguir en la misma jurisdicción, entendiéndose que de no hacerlo expresamente queda sometido a la nueva ley.<br />
Artículo adicional.<br />
Para los efectos de esta Ley, no se considerarán incluidos en el párrafo 2º del artículo 1 los Senadores y Diputados que hayan prestado servicio militar en filas, sino durante su permanencia en las mismas.<br />
<b><br />
</b><br />
<b>F) Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial<br />
</b>Artículo 57<br />
1. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:<br />
1º) De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley.<br />
2º) De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía.<br />
3º) De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia.<br />
2. En las causas a que se refieren los números segundo y tercero del párrafo anterior se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.<br />
(Apartados 1 y 2 modificados por LO 7/1988 de 28 diciembre)<br />
Artículo 398.<br />
1. Los jueces y magistrados en servicio activo solo podrán ser detenidos por orden de juez competente o en caso de flagrante delito. En este último caso se tomarán las medidas de aseguramiento indispensables y se entregará inmediatamente el detenido al juez de instrucción más próximo.<br />
2. De toda detención se dará cuenta, por el medio más rápido, al Presidente del Tribunal o de la Audiencia de quien dependa el juez o magistrado. Se tomarán por la autoridad judicial que corresponda las prevenciones que procedan para atender a la sustitución del detenido.<br />
Artículo 405.<br />
La responsabilidad penal de los jueces y magistrados por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de las funciones de su cargo se exigirá conforme a lo dispuesto en esta Ley.<br />
Artículo 406.<br />
El juicio de responsabilidad penal contra jueces y magistrados podrá incoarse por providencia del tribunal competente o en virtud de querella del Ministerio Fiscal, o del perjudicado u ofendido, o mediante el ejercicio de la acción popular.<br />
Artículo 407.<br />
Cuando el Tribunal Supremo, por razón de los pleitos o causas de que conozca o por cualquier otro medio, tuviere noticia de algún acto de jueces o magistrados realizado en el ejercicio de su cargo y que pueda calificarse de delito o falta, lo comunicará, oyendo previamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, a los efectos de incoación de la causa. Lo mismo harán, en su caso, los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias.<br />
Artículo 408.<br />
Cuando otras autoridades judiciales tuvieren conocimiento, a través de las actuaciones en que intervinieren, de la posible comisión de un delito o falta por un juez o magistrado en el ejercicio de su cargo, lo comunicarán al juez o tribunal competente, oído el Ministerio Fiscal, con remisión de los antecedentes necesarios.<br />
Artículo 409.<br />
Cuando el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno u otro órgano o autoridad del Estado o de una Comunidad Autónoma considere que un juez o magistrado ha realizado, en el ejercicio de su cargo, un hecho que puede ser constitutivo de delito o falta, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por si procediere el ejercicio de la acción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 406.<br />
<u><b></b></u></p>
<p align=right>(pubblicato il 6.10.2009)</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-note-a-margine-del-sistema-delle-immunita-in-europa/">Brevi note a margine del sistema delle immunità in Europa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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