<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paolo Piacenza Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/autore/paolo-piacenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/autore/paolo-piacenza/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Paolo Piacenza Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/autore/paolo-piacenza/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tendenze recenti della giurisprudenza sugli organi comunali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/tendenze-recenti-della-giurisprudenza-sugli-organi-comunali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/tendenze-recenti-della-giurisprudenza-sugli-organi-comunali/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tendenze-recenti-della-giurisprudenza-sugli-organi-comunali/">Tendenze recenti della giurisprudenza sugli organi comunali</a></p>
<p>Conferendo al Sindaco una legittimazione democratica in via diretta pari a quella del Consiglio, la legge 81 del ’93 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema di governo locale “bicefalo”, basato su criteri di equiordinazione, distinzione di ruoli, confronto dialettico. Si tratta di una novità fondamentale e complessa che sarebbe</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tendenze-recenti-della-giurisprudenza-sugli-organi-comunali/">Tendenze recenti della giurisprudenza sugli organi comunali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tendenze-recenti-della-giurisprudenza-sugli-organi-comunali/">Tendenze recenti della giurisprudenza sugli organi comunali</a></p>
<p>Conferendo al Sindaco una legittimazione democratica in via diretta pari a quella del Consiglio, la legge 81 del ’93 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema di  governo locale “bicefalo”, basato su criteri di equiordinazione, distinzione di ruoli, confronto dialettico.<br />
Si tratta di una novità fondamentale e complessa che sarebbe incongruo ricondurre ad una “forma di governo presidenziale”. <br />
Se infatti della forma di governo presidenziale sussistono tratti di grande rilievo, quali appunto la diretta investitura popolare del capo dell’esecutivo e il potere di quest’ultimo di nominare e revocare i propri assessori, non mancano indicazioni in senso nettamente diverso come ad esempio il mantenimento della competenza generale/residuale in capo alla Giunta (non al Sindaco) e, per altro verso, di una stretta interdipendenza tra la permanenza in carica del Consiglio e quella del Sindaco (con facoltà, in capo al Consiglio, di determinare la cessazione del Sindaco votandone la sfiducia e con facoltà, da parte del Sindaco medesimo, di determinare lo scioglimento del Consiglio (elementi questi, estranei alla forma presidenziale).<br />
All’interno della “macchina comunale” è necessario distinguere <u>organi di governo</u>, ai quali competono funzioni di indirizzo politico- amministrativo: Consiglio, Sindaco e Giunta; dagli <u>organi che compongono la struttura burocratica</u>: i dirigenti e il personale. <br />
A questi ultimi spettano funzioni di mera gestione dell’attività amministrativa. <br />
Il principio di separazione tra i compiti di “governo” e quelli di gestione, costituisce attuazione del principio costituzionale di imparzialità (art. 97 cost.) ed è sancito:<br />
Dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A. (Art. 4 del D.Leg.vo 165/2001, richiamato dall’art. 88 T.U.E.L.);<br />
Dall’art. 78 T.U.E.L. (doveri e condizione giuridica degli amministratori);<br />
Dall’art. 107 T.U.E.L. (funzioni e responsabilità della dirigenza).<br />
<b></p>
<p>PARTE I<br />
GLI ORGANI DI GOVERNO<br />
</b><br />
<b>1.  IL SINDACO COME ORGANO DELLO STATO<br />
</b>Da una attenta lettura del Testo Unico degli Enti Locali si può facilmente evincere quali siano le funzioni spettanti al Sindaco.<br />
Volendo fare una rapida e sintetica carrellata delle suddette funzioni, secondo l’art. 14 T.U.E.L. il Sindaco <u>quale ufficiale di Governo:</u> gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.<br />
Dal dettato dell’art. 54 T.U.E.L. emerge altresì che il Sindaco, sempre nella sua funzione di  <u>ufficiale di Governo</u>: emana atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, svolge funzioni in materia di polizia giudiziaria, vigila sulla sicurezza e l’ordine pubblico, adotta Ordinanze contingibili ed urgenti in caso di pericolo per l’incolumità dei cittadini, in caso di emergenza (traffico e/o inquinamento) ordina la modifica degli orari di uffici e servizi, pubblici o privati.<br />
E’ necessario ricordare inoltre che il Sindaco opera come <u>Ufficiale di Governo</u> anche relativamente ad altre funzioni sulla base di norme di settore (ad es. in base alla Legge 833/78 in materia di sanità).<br />
Proprio in merito alle funzioni svolte quale Ufficiale di Governo è utile svolgere qualche breve considerazione. <br />
Prima di tutto occorre chiarire che il Sindaco che esercita le funzioni di Ufficiale di Governo o di autorità sanitaria non è un organo del Comune, ma dello Stato. <br />
Tale principio viene chiaramente sostenuto dalla giurisprudenza, ultimamente si è pronunciata in proposito la Corte di cassazione<i>[1]</i>. <br />
La enunciazione di tale principio determina come prima conseguenza che il Comune non è legittimato a ricorrere in sede giurisdizionale per fatti attinenti l’attività svolta dal Sindaco come Ufficiale di Governo. <br />
Il Comune non può in alcun modo esser considerato come parte interessata a un contenzioso in cui il Sindaco è parte in quanto Ufficiale di Governo, “vale a dire organo diretto dello Stato e non già del Comune”. <br />
Il che risulta evidente “per la veste giuridica riconosciutagli e per i compiti che gli sono assegnati”. <br />
Dalla sentenza richiamata ne discende inoltre un chiarimento circa la divisione dei poteri tra Sindaco e dirigenti: siamo dinanzi a poteri gestionali attribuiti dalla legislazione direttamente al Sindaco e che pertanto non sono esercitati da parte dei Dirigenti, in deroga al principio generale che attribuisce ai Dirigenti le competenze gestionali. <br />
La massima della sentenza di cui sopra, enuncia testualmente: “In materia di trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi della legge n. 788 del 1978, il decreto del tribunale che annulla un‘ordinanza del Sindaco con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di una persona, non è ricorribile per Cassazione da parte del Comune atteso che, nella materia <i>de qua, </i>il Sindaco assume la qualità di Ufficiale di Governo, ossia di organo diretto dello Stato e non già del Comune, che deve ritenersi estraneo alla procedura in esame”.<br />
E’ necessario sottolineare come il Sindaco, nell’ambito delle funzioni svolte quale “organo di Governo”, intrattiene rapporti con il Prefetto e nei confronti di quest’ultimo ha doveri di informativa; il Prefetto a sua volta può disporre ispezioni per verificare il regolare funzionamento dei servizi ed inoltre, ove il Sindaco non adempia ai compiti di cui all’art. 54 T.U.E.L., il Prefetto può nominare un commissario per l’adempimento dei compiti stessi. <br />
In tema di poteri e funzioni del Sindaco la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi più volte; punto di notevole interesse è quello relativo al potere di ordinanza del Sindaco medesimo.<br />
Circa tale aspetto, il Consiglio di Stato<i>[2] </i>sostiene che: “… i presupposti che si richiedono per l’adozione dei provvedimenti <u>contingibili ed urgenti,</u> da parte della massima Autorità comunale, sono – ai sensi dell’art. 38 comma 2, l. 142/1990 – da un lato, l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data in relazione alla ragionevole previsione di <u>danno incombente</u> (donde il carattere dell’urgenza); dall’altro, l’<u>impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione</u> (donde la contingibilità)”.<br />
Ancora il Consiglio di Stato<i>[3]</i> ha ribadito che:<i> </i>“Nel caso di ordinanze contingibili ed urgenti, l’urgenza di provvedere esonera, di norma, l’autorità procedente dallo svolgere accertamenti complessi e laboriosi, considerato che l’effettuazione di una tale indagine sarebbe incompatibile con l’esigenza di pronta adozione dei provvedimenti in questione; tuttavia, la sommarietà degli accertamenti non può riguardare il quadro giuridico di riferimento, che invece deve esser sempre approfonditamente conosciuto dall’amministrazione anche nei casi che richiedano un immediato intervento, dato che i tempi brevi imposti dall’esigenza di provvedere non esonerano l’amministrazione dall’attenta considerazione di tutte le circostanze comunque apprese nel corso dell’istruttoria espletata, seppur rapidamente condotta.<br />
La possibilità di adottare, per le situazioni connotate dalla straordinarietà e dall’urgenza, provvedimenti diversi dai normali rimedi previsti dall’ordinamento non è senza limiti, posto che la contingibilità, caratteristica fondamentale del suddetto potere innominato, deve comunque coniugarsi con la proporzionalità, di guisa che all’autorità amministrativa procedente è sicuramente preclusa la facoltà di discostarsi dalle regole che altrimenti presiederebbero il suo doveroso <i>modus procedendi </i>in tutti i casi in cui ciò risulti ragionevolmente necessario in relazione alla natura dei provvedimenti da adottare, né giustificato alla stregua di tutte le contingenze della vicenda concreta”.<br />
In un caso specifico poi, il TAR Liguria<i>[4] </i>sottolinea come: “E’ legittima un’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco, finalizzata a contenere – mediante una serie di specifiche prescrizioni di natura sanitaria e di divieti (nella specie soppressione di colombi affetti da patologia….) – divieto ai cittadini di somministrare sul territorio urbano comunale della popolazione dei colombi, nel caso in cui l’adozione di detto provvedimento monocratico, sia stata preceduta da un riscontro tecnico sanitario specialistico adeguato alla situazione di fatto riscontrata sul territorio medesimo e, al tempo stesso, sia stata accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per la pubblica incolumità, consistente nella possibile trasmissione di malattie dai colombi alla popolazione cittadina”.<br />
In materia edilizia il TAR Campania[5]<i> </i>ha dichiarato: “… illegittimo, perché contrastante con il principio di tipicità degli atti amministrativi, il provvedimento con cui il Sindaco dispone la sospensione cautelativa dell’efficacia di una concessione edilizia, motivandolo con riferimento al fatto che nei confronti dei componenti della Commissione edilizia sono stati emessi provvedimenti restrittivi della libertà personale, con l’accusa di interesse privato in atti d’ufficio, per aver rilasciato un notevole numero di concessioni di dubbia legittimità in quanto, da un lato l’istituto della sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione edilizia, a suo tempo regolarmente rilasciata, non è contemplato da alcuna disposizione della vigente disciplina urbanistico- edilizia e, dall’altro, il titolo edificatorio, un volta rilasciato può esser dalla P.A. soltanto annullato in sede di autotutela”.<br />
Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, il Consiglio di Stato<i>[6] </i>ha dichiarato che: “ Spetta al Sindaco – ai sensi dell’art. 54 , comma 3 T.U.E.L. &#8211;  non solo il generale potere di modificare gli orari degli esercizi commerciali nella misura in cui risulti necessario rimuovere o contrastare le situazioni di emergenza ivi descritte, ma anche il potere di ordinare la modifica degli orari nei riguardi di un solo esercizio pubblico, nei casi in cui la situazione di emergenza risulti a quest’ultimo unicamente ricollegabile (nella specie la situazione di emergenza era costituita dal disturbo della quiete pubblica provocata dall’attività di un singolo esercizio commerciale)”. <br />
Per ultimo, in materia di bonifiche, il TAR della Lombardia[7]<i> </i>ha: “… annullato un provvedimento di diffida al responsabile dell’inquinamento di un sito, per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino, perché adottato dal Sindaco anziché dal Dirigente del competente ufficio comunale”. <br />
In tal caso il TAR non ha avuto dubbi nell’affermare che la diffida in questione rappresenti un atto di gestione a tutela di valori ambientali e della incolumità e salute pubblica e non certamente un atto suscettibile di essere ricondotto alla funzione di indirizzo e controllo e come tale quindi, riconducibile alla competenza dirigenziale.<br />
Circa i poteri spettanti al vicesindaco, il TAR di Bari[8] ha statuito che se il provvedimento da adottare è urgente, costui può sostituirsi al primo cittadino e firmare l’ordinanza, chiedendone l’immediata efficacia. <br />
Per far questo è sufficiente una delega del Sindaco al suo vice per trasferire temporaneamente tutti i poteri di ufficiale di Governo, in capo al responsabile dell’amministrazione comunale (nel caso di specie si trattava di un’ordinanza che ordinava la rimozione di alcuni fusti di materiale chimico dalla sede di un capannone nel quale erano stoccati; si trattava di rifiuti pericolosi ed era necessario il provvedimento d’Autorità per avviare la bonifica delle aree ed il trasporto dei materiali all’impianto di smaltimento).<br />
<b></p>
<p>2.  IL SINDACO COME RAPPRESENTANTE<br />
LEGALE DEL COMUNE<br />
</b>Dopo aver fatto cenno ai casi in cui il Sindaco opera come “organo di Governo”, è necessario dedicare alcune riflessioni alla funzione del Sindaco quale soggetto rappresentante legale del Comune.<br />
Secondo quanto statuito dall’art. 50 T.U.E.L. il Sindaco “rappresenta il Comune” (così come il Presidente della Provincia rappresenta la Provincia), questa affermazione sta ad indicare che il Sindaco è il soggetto abilitato a manifestare la volontà dell’Ente in atti e negozi giuridici (ad esempio è il soggetto legittimato a “stare in giudizio” ai sensi dell’art. 75 codice di procedura civile).<br />
Il potere di rappresentanza del Sindaco è però un potere che deve necessariamente essere “coordinato” con i compiti che l’art. 107 T.U.E.L. attribuisce ai Dirigenti. <br />
Abbiamo precedentemente visto come infatti tale articolo attribuisca ai Dirigenti stessi poteri di adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché il potere attribuito ai medesimi di stipulare contratti.<br />
Come emerge immediatamente da quanto sopra, la distinzione tra i poteri di competenza del Sindaco o dei Dirigenti è fonte di non pochi problemi, problemi che sono stati sottoposti non di rado al vaglio della magistratura amministrativa e ordinaria.<br />
Da ultimo la Corte di Cassazione<i>[9] </i>ha stabilito che: “[…] sono illegittime le disposizione dello statuto e del regolamento che prevedono deroghe all’organo che, ex lege, ha la rappresentanza del Comune. L’unico soggetto competente a conferire al difensore del Comune la procura alla lite, secondo il vigente testo unico degli enti locali è il Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale e non il funzionario responsabile del servizio tributi”. <br />
La Cassazione ha quindi chiarito che lo statuto e il regolamento non possono conferire la rappresentanza legale ai dirigenti, lasciando implicitamente intendere che l’unico rappresentante leale è il Sindaco. <br />
La stessa Cassazione[10] aveva già precedentemente chiarito che il testo unico degli enti locali non ha apportato nessuna modifica a quanto previsto dalla legge 142/1990 in materia di rappresentanza legale. <br />
Pertanto, non è il Dirigente del Comune o della Provincia che rappresenta l’ente in giudizio. <br />
L’art. 50 T.U.E.L. attribuisce al Sindaco e al Presidente della Provincia sia la rappresentanza istituzionale che la rappresentanza legale dell’ente. <br />
Nello Statuto devono essere stabilite le norme di organizzazione, le attribuzioni degli organi nonché i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio.<br />
Il Sindaco esercita tutte le funzioni che la legge, lo statuto e il regolamento gli attribuiscono, salvo quanto previsto dall’art. 107 T.U.E.L. il quale, come precedentemente chiarito, stabilisce  che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo locale. <br />
Tuttavia, il fatto che si possano stabilire nello statuto i modi di esercizio della rappresentanza legale, non consente di individuare i soggetti che possono rappresentare anche in giudizio l’ente, essendo questa una prerogativa esclusiva della legge. </p>
<p>
<b>3.  IL SINDACO COME CAPO<br />
DELL’AMMINISTARZIONE COMUNALE<br />
</b>La norma di riferimento è sempre l’art. 50 del testo unico degli enti locali.<br />
Come più volte accennato tale articolo descrive il Sindaco come “[…] l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune”. <br />
Nell’ambito di tale responsabilità, come già visto, si distinguono una responsabilità politica, in ottemperanza della quale il Sindaco deve provvedere all’attuazione del programma e una responsabilità amministrativa e giuridica, di cui abbiamo trattato poch’anzi. <br />
Ciò detto occorre sottolineare come la figura del Sindaco così come delineata dal T.U.E.L.  è una figura che, seppur dotata di una autonomia funzionale e gestionale, dovrà essere comunque confrontata con altre figure dell’amministrazione. <br />
In primo luogo il Sindaco dovrà saper distinguere di volta in volta il suo ruolo di “sovrintendente” da quello di gestore, dovrà in un ambito tutt’altro che preciso saper distinguere le proprie funzioni da quelle dirigenziali facendo di volta in volta far valere anche le responsabilità altrui; tutto ciò sul presupposto che egli non è il solo e unico titolare dei poteri di indirizzo e di controllo. <br />
Per far questo, come emerge implicitamente da quanto detto finora, sarà necessario che il Sindaco si “circondi” di uno staff adeguato, preparato ed efficiente. <br />
A sottolineare il ruolo del Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale ci ha pensato  la Corte dei Conti[11]<i> </i>la quale ha chiarito che: “La funzione di vigilanza spettante al Sindaco sul comportamento degli organi burocratici del Comune, quale autorità di vertice dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 151 del vigente T.U.L.C.P. n. 148 del 1915, di intervenire sollecitando gli organi comunali competenti all’adozione dei necessari adempimenti preliminari, era certamente ben più ampia ed incisiva di quella ora spettante al medesimo organo a seguito della riforma di cui alla legge n. 142 del 1990, che ha introdotto la netta separazione tra le responsabilità degli organi politici e la responsabilità degli organi amministrativi. Sussiste la responsabilità amministrativa di un Sindaco per non essersi attivato per portare a termine l’iter di una transazione già approvata, tra l’altro, rimasto in carica per un tempo sufficiente per concretare l’iniziativa transattiva”. </p>
<p>
<b>4.  NOMINA E REVOCA DEGLI ASSESSORI<br />
</b>Il Sindaco è libero di nominare i propri assessori fra i soggetti facenti parte del Consiglio, la nomina degli assessori è un atto meramente “politico” (art. 46 T.U.E.L.).<br />
Secondo quanto disposto dall’articolo citato, il Sindaco deve dare comunicazione dei componenti della Giunta municipale al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.<br />
Mentre, come risulta da quanto appena affermato, per la nomina degli Assessori è sufficiente la mera comunicazione al Consiglio, per la revoca degli stessi è invece necessaria una “motivata comunicazione al Consiglio”[12]. <br />
Su questo argomento è intervenuto di recente il TAR Abruzzo<i>[13]</i> il quale ha sorprendentemente statuito che: “Non può configurarsi il difetto di motivazione in relazione ad un provvedimento di revoca di un assessore adottato dal Sindaco poiché, dal chiaro tenore letterale della norma che regola tale fattispecie non è dato evincere alcun obbligo di motivazione in ordine alla revoca della delega assessorile, presiedendo ad essa valutazioni di opportunità politica sottratte al sindacato giurisdizionale e che conducono ad affermare che la disposizione in questione possa essere configurata quale <i>lex specialis </i>derogatoria generale del principio della necessità della motivazione”. <i><br />
</i>Con tale sentenza sembra che il Tribunale abruzzese abbia inteso inquadrare la revoca in esame come un atto normativo o a contenuto generale, uniche ipotesi di deroga legislativamente previste all’obbligo di motivazione. <br />
Condivisibile o meno questo è l’orientamento espresso dal citato Tribunale.<br />
Per completezza informativa è necessario sottolineare come l’art. 47 T.U.E.L. prevede che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio, sempre che si tratti di cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere; nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti invece, tale ipotesi è possibile solamente quando sia lo Statuto stesso a prevederla.</p>
<p><b>5.  GLI INCARICHI DIRIGENZIALI<br />
</b>L’art. 50, comma 10 del testo unico prevede che il Sindaco nomini i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisca e definisca gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 109 e 110, nonché dal rispettivo statuto e regolamento comunale.  <br />
Il Sindaco conferisce quindi l’incarico dirigenziale (cosi come di responsabile di uffici e servizi), sulla base di criteri di competenza professionale; il regolamento di nomina deve essere motivato ma non è necessaria una valutazione comparativa tra gli aspiranti (art. 109 T.U.).<br />
Su tale argomento il TAR Campania<i>[14] </i>ha dichiarato “legittimo il decreto con cui il Sindaco conferisce l’incarico dirigenziale di coordinatore del Servizio Avvocatura Municipale ad un dipendente della stessa struttura, senza l’osservanza del criterio di valutazione comparativa dell’anzianità professionale acquisita dai vari dipendenti avvocati della struttura medesima atteso che, da un lato, il potere del Sindaco di conferire gli incarichi dirigenziali è da considerarsi ampiamente discrezionale, tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto che è alla base dell’incarico medesimo e, dall’altro, che la professionalità acquisita può costituire al più, uno degli elementi di valutazione ai fini dell’affidamento dell’incarico ma non può considerarsi criterio primario per l’individuazione del dipendente”.<br />
L’incarico dirigenziale è a tempo determinato e si riferisce ad obiettivi determinati.<br />
In merito al rapporto tra dirigenti e Sindaco occorre sottolineare come quest’ultimo non disponga di poteri di avocazione e di ordine sugli atti di gestione, né può vantare “poteri sostitutivi”; il Sindaco deve però sovrintendere  all’attività complessiva dell’ufficio e del servizio e adottare le “direttive”; può inoltre intervenire in caso d’inerzia ma soltanto nei confronti di atti che la legge prevede come obbligatori. <br />
I dirigenti possono essere <u>revocati con provvedimenti motivati</u> per i motivi indicati dall’art. 109 T.U.E.L.:<br />
in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento; <br />
in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169 (PEG);<br />
per responsabilità particolarmente grave o reiterata;<br />
negli altri casi disciplinati nei contratti collettivi di lavoro.<br />
Nonostante il dettato chiaro e lineare dell’art. 109 T.U.E.L., l’argomento della revoca dirigenziale merita qualche approfondimento, è infatti opportuno chiedersi se il funzionario possa essere licenziato.<br />
A tale quesito deve darsi risposta affermativa ma è necessario fare una distinzione:<br />
<i>a) responsabilità dirigenziale</i>: tale responsabilità è valutata secondo criteri oggettivi dati dal risultato da perseguire dal dirigente e può determinare l’impossibilità di rinnovo dell’incarico, oppure (secondo la gravità) la revoca dell’incarico  con collocamento del dirigente “a disposizione”, ovvero il recesso datoriale in base alle disposizioni collettive (art. 21 D.L.ivo. 165/2001, come modificato dall’art. 3 L. 145/2002); è sempre necessario, per l’adozione dei citati provvedimenti, il parere del comitato dei garanti (art. 22 D.L.ivo. citato).<br />
<i>b) responsabilità disciplinare (o per colpa)</i>: si fonda tradizionalmente su illeciti disciplinari del dirigente che abbia violato, colposamente, taluno degli obblighi inerenti il rapporto; in tal caso l’unica sanzione è il recesso essendo escluse sanzioni conservative (art. 27 co. 5 CCNL dirigenti enti locali 23712/1999). <br />
Presuppone sempre un’indagine sotto il profilo soggettivo della condotta tenuta dal dirigente che violi i suoi doveri contrattuali di diligenza, potendosi ciò verificare pur in presenza di un risultato comunque ottenuto in conformità con l’incarico affidato al medesimo.  <br />
E’ in ogni caso l’amministrazione a dover valutare se il dirigente abbia offerto una prestazione non idonea in termini di risultato, ovvero abbia commesso una mancanza disciplinare; la stessa amministrazione adotterà i provvedimenti conseguenti in base alle procedure previste.<br />
In ogni caso, qualora si verifichi un licenziamento illegittimo del dirigente non apicale, si applicherà il principio di stabilità e quindi si procederà a reintegra (in applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori).<br />
Su tale argomento ha avuto modo di pronunciarsi più volte la Corte di Cassazione<i>[15]</i>:<i> </i>“[…] solo l’impiegato o l’operaio licenziato in assenza di giusta causa o di giustificato motivo, può invocare la reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18, a differenza del dirigente privato il quale, non godendo di alcuna condizione di stabilità, ma presupponendo la sua assunzione un rapporto eminentemente recedibile, può essere, conseguentemente, anche licenziato <i>ad</i> <i>nutum</i> senza diritto ad una successiva reintegra nel posto di lavoro ma con diritto solo, in presenza di arbitrarietà del licenziamento che non sia sorretto da “giustificatezza”, ad una tutela di ordine meramente indennitaria”.<br />
Di conseguenza al dirigente pubblico licenziato per motivi disciplinari non può essere riconosciuta alcuna tutela reale ma solo quella indennitaria.<br />
Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni dirigenziali possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione (art. 109, comma 2).<br />
Le funzioni dirigenziali possono inoltre essere attribuite a contratto (art. 110 T.U.E.L.) con personale esterno, nel limite però del 5% ella dotazione organica o di una unità se la dotazione organica è inferiore alle 20 unità.<br />
L’art. 53 della Legge n. 388 del 2000 ha inoltre stabilito che, nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, le funzioni dirigenziali possono essere attribuite agli assessori.<br />
Su tale possibilità, il TAR Campania<i>[16] </i>ha affermato che in relazione all’art. 53, comma 23, legge n. 388/2000 (prendendo spunto dal fato che l’incarico revocato al geometra ricorrente era stato affidato ad un assessore dell’ente locale) si osserva che le esigenze di contenimento dei bilanci, almeno nei Comuni di più modeste dimensioni, possono oggi nuovamente comportare quella commistione fra politica e amministrazione il cui superamento ha invece rappresentato un principio cardine delle riforme degli anni ’90.  <br />
Il nuovo comma 23 dell’art. 53 di cui sopra, prevede che: “Gli Enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lettera d), del testo unico degli enti locali, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario in deroga a quanto disposto all’art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’art. 107 del T.U.E.L., attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”.<br />
In materia processuale, il Consiglio di Stato<i>[17] </i>ha statuito che: “Per l’art. 68, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 63 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001. n. 165) la cognizione delle controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali è stata devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Se questi sono rilevanti e, nel contempo, illegittimi, il giudice ordinario li disapplica”.<br />
<b><br />
6.  NOMINE NEGLI ENTI E NELLE SOCIETA’</b><br />
Tale aspetto è disciplinato dai commi 8 e 9 dell’art. 50 del testo unico dell’ordinamento degli enti locali.<br />
Il comma 8 di cui sopra prevede infatti che il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provveda alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni.<br />
Il comma 9 detta invece la disciplina procedurale: le nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. <br />
In mancanza di  tali nomine è previsto un potere sostitutivo da parte del comitato regionale di controllo ai sensi dell’art. 136.<br />
In merito alla possibilità di revoca da parte del Sindaco è importante e necessario sottolineare come questa debba essere <u>obbligatoriamente motivata.</u><br />
Su questo aspetto, senza indugi il Consiglio di Stato<i>[18] </i>ha chiarito che: “Anche se in materia di nomina o revoca dei rappresentanti dell’Ente locale presso Enti, Aziende ed Istituzioni sussiste una lata discrezionalità, tuttavia […] il potere del Sindaco di revocare la nomina del rappresentante in carica non può essere esercitato <i>ad libitum</i>  (per il semplice venir meno del rapporto fiduciario, qualunque ne sia la ragione), ma in modo congruente rispetto agli indirizzi stabiliti dal Consiglio o, in mancanza, rispetto a quelli che potrebbero essere da essi stessi stabiliti ([…] nella specie è stato ritenuto che, al fine di giustificare adeguatamente la revoca, non era sufficiente addurre in modo apodittico il venir meno della fiducia dell’Amministrazione – in quanto, ad esempio, i rappresentanti non relazionavano tempestivamente e non erano in sintonia con gli indirizzi politici – ma bisognava, a pena di illegittimità, indicare i singoli comportamenti assunti dai rappresentanti in contrasto con le finalità perseguite dall’Amministrazione).<br />
Sempre sullo stesso argomento, ancora il Consiglio d Stato<i>[19]</i> ha sentenziato che:<i> </i>“Il potere del Sindaco di procedere alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sussiste non solo nelle ipotesi di rapporto di strumentalità o subordinazione esistente tra il Comune e l’ente nei cui confronti la nomina ha effetto, ma anche nei confronti degli enti sovvenzionati ovvero sottoposti a vigilanza da parte dell’ente locale. E’ pertanto legittimo il provvedimento con il quale il Sindaco ha revocato la nomina di un rappresentante nominato presso un ente finanziato dal Comune per il venir meno del rapporto fiduciario che la lega al Sindaco, essendo necessario che l’organo di vertice dell’ente sovvenzionato, dipendente, strumentale o sottoposto a vigilanza non esprima indirizzi in contrasto con le linee di matrice comunale”. <br />
Nuovamente il<i> </i>Consiglio di Stato[20] è arrivato infine ad affermare che, per procedere alla revoca, è sufficiente addurre a motivazione il fatto che la nomina “era riferibile ad altra maggioranza e ad altro Sindaco rispetto a quelli attuali”. <br />
Secondo la Corte tale motivazione sarebbe sufficiente “da sola a reggere il provvedimento di revoca, presupponendo che l’incarico in questione non possa avere una durata superiore al mandato dell’organo che vi ha provveduto”.</p>
<p><b>7. IL CONSIGLIO COMUNALE<br />
</b>Il Consiglio comunale (artt. 38 – 45 del T.U.E.L.) è l’organo di indirizzo e controllo, ha autonomia funzionale e organizzativa; nei comuni con più di 15000 abitanti è presieduto da un consigliere eletto tra i consiglieri nella prima seduta dello stesso, nei comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti il Consiglio è invece presieduto dal Sindaco. <br />
Il presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.<br />
Il Consiglio comunale ha altresì competenza in merito agli atti fondamentali (art. 42 T.U.E.L.), può istituire commissioni d’indagine e, a maggioranza assoluta, può approvare una mozione di sfiducia che fa cessare dalla carica il Sindaco,  determinando di conseguenza lo scioglimento del Consiglio medesimo (art. 52 T.U.E.L.). <br />
Per quanto riguarda i poteri dei singoli consiglieri, questi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni, possono, con le modalità previste dall’art. 39, comma 2 T.U.E.L., chiedere la convocazione del Consiglio stesso, hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del loro mandato (art. 43 T.U.E.L.).<br />
Circa i poteri di delega del Sindaco in favore di un consigliere di maggioranza, il T.A.R.<i> </i>Toscana[21]<i> </i>enuncia che: “Devono ritenersi rispettosi dei principi e dei precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali, il provvedimento amministrativo e la presupposta disposizione normativa statuaria di un ente locale, in forza dei quali il Sindaco […] abbia conferito delega, in favore di un consigliere di maggioranza, in alcune particolari materie e servizi comunali, attribuendo al consigliere medesimo, nel quadro delle generali funzioni di indirizzo e coordinamento, competenze specifiche, precise e limitate, in materia tecnica, non già di governo, ma meramente propositive e di consulenza, al fine di una migliore azione del Sindaco stesso e dell’amministrazione”.<br />
Per quanto riguarda il <i>quorum </i>strutturale di validità delle sedute consiliari, il T.A.R. Puglia[22] ha recentemente statuito<i> </i>che: “ Ai fini del calcolo per la determinazione del <i>quorum </i>strutturale di validità delle sedute del Consiglio comunale, tra i membri componenti il Consiglio deve farsi rientrare anche il Sindaco che del consesso è parte integrante in quanto membro di diritto, partecipando egli, a pieno titolo, delle stesse prerogative, guarentigie e <i>status</i> dei consiglieri comunali nonché concorrendo alla determinazione dei <i>quorum</i> funzionali ed alle relative votazioni”.<br />
Alcune interessanti pronunce si sono avute recentemente in tema di revoca del Presidente del Consiglio comunale, il TAR Palermo[23], ad esempio, ha stabilito che:<i> </i>“La revoca del Presidente del Consiglio comunale può avvenire solo per motivazioni istituzionali, che ne costituiscono la funzione tipica secondo la logica del sistema, ed è quindi illegittima la delibera basata su motivazioni politiche”.<br />
Altresì il TAR Campania[24], avendo avuto modo di occuparsi del medesimo argomento, ha sentenziato che:<i> </i>“Il Presidente del Consiglio deve essere considerato, alla stregua della specifica disciplina di cui all’art. 39 T.U.E.L., una figura di garanzia dello svolgimento delle attività del Consiglio e non può quindi ritenersi legato ad un rapporto fiduciario con la maggioranza consiliare; non essendo portatore di un mandato rappresentativo con tale maggioranza, la revoca della sua nomina può dipendere soltanto dalla accertata violazione delle regole di imparzialità istituzionale che presiedono l’esercizio del suo ufficio”. <br />
In merito al ruolo del vicesindaco e porgendo particolare attenzione ai permessi e alle retribuzioni ad esso spettanti, il Consiglio di Stato[25]<i> </i>ha affermato che: “[…] la figura del vicesindaco viene disciplinata dalla legge al solo scopo della equiparazione delle sue funzioni a quelle del sindaco in caso di sostituzione di quest’ultimo, mentre non viene toccato il regime dei permessi retribuiti e non retribuiti in relazione al vicesindaco che sia lavoratore dipendente”.<br />
<b><br />
8. LA GIUNTA COMUNALE<br />
</b>La Giunta (art. 48 T.U.E.L.), organo esecutivo, è nominata dal Sindaco. <br />
Nei Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere (art. 64 T.U.E.L.).<br />
La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi del Consiglio, svolge attività propositive e di impulso nei confronti del medesimo cui riferisce annualmente sulla propria attività. <br />
La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali, adotta inoltre i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.<br />
La giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi più volte circa la distribuzione dei poteri tra il Consiglio e la Giunta.<br />
Non per ultimo il TAR Milano[26] ha statuito che: ”Sussiste l’interesse di alcuni consiglieri comunali ad impugnare la modifica dello Statuto comunale che trasferisce alla Giunta la competenza ad esprimersi sulle variazioni o dismissioni di quote di partecipazione non determinanti ai fini del controllo della società […]. Una tale modifica statutaria è illegittima perché il valore imperativo del principio di legalità […], non può consentire che un organo pubblico, nei casi non previsti dalla normativa di rango primario, si arroghi il potere di trasferire le proprie funzioni istituzionali ad un diverso soggetto”.<br />
Il Consiglio di Stato[27]<i> </i>ha chiarito inoltre che “Il provvedimento d’aumento dell’aliquota I.C.I., previsto dal d.l. 28 giugno 1995 n. 225, deve essere adottato dalla Giunta Comunale e non dal Consiglio Comunale, poiché detto decreto non deroga alla competenza in materia istituzionalmente demandata alla Giunta”.<br />
Ancora il Consiglio di Stato[28]<i> </i>sancisce che “Rientra nelle competenze della Giunta municipale […], l’approvazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici previsto dalla l. 11 febbraio 1994 n.109, e del suo aggiornamento annuale, dovendosi considerare lo schema di piano un atto di proposta e di impulso, mentre il Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42 dello stesso decreto legislativo, è competente per l’approvazione definitiva del programma e dell’elenco annuale delle opere da realizzare, trattandosi di un atto di programmazione e di indirizzo”.<br />
Sempre in tema di riparto di competenze tra Giunta e Consiglio, è intervenuto nuovamente il Consiglio di Stato[29]<i> </i>chiarendo che “[…] il ruolo del Consiglio va riferito alle sole determinazioni che comportano un’effettiva incidenza sulle scelte fondamentali dell’ente pertanto, una volta che con deliberazione sia stata approvata la relazione revisionale programmatica biennale e che il Consiglio abbia stabilito di dover procedere alla nuova concessione della gestione della piscina comunale, legittimamente la Giunta provvede, nell’ambito di ulteriori valutazioni di carattere amministrativo, alla scelta delle modalità attuative della direttiva fissata in sede consigliare”.<br />
<b><br />
PARTE II<br />
  LA STRUTTURA BUROCRATICA<br />
</b>L’art. 89 T.U.E.L. prevede che l’ordinamento degli uffici e dei servizi sia disciplinato dallo statuto e dai regolamenti dell’ente in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.<br />
Il medesimo articolo prevede che le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro siano assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.<br />
L’art. 91 T.U.E.L. sancisce poi che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.<br />
Fatte queste brevi premesse di carattere generale vediamo ora come si articola la struttura burocratica dell’ente.<br />
In modo molto schematico possiamo dire che i soggetti in questione sono:<br />
Segretario Generale;<br />
Direttore Generale (se nominato nei comuni maggiori);<br />
Altro personale, assunto o con incarico a contratto;<br />
Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.<br />
<b><br />
9. IL SEGRETARIO COMUNALE <br />
</b>Il Segretario Comunale (artt. 97 -100) è dipendente dell’Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. <br />
Il Segretario viene nominato e revocato (per violazione dei doveri d’ufficio e previa deliberazione della Giunta) dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.<br />
Può svolgere le funzioni del direttore generale e, dove questo non sia stato nominato, sovrintende alle funzioni dei dirigenti.<br />
In merito ai poteri spettanti al Segretario Comunale la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi più volte; recentemente il TAR Calabria[30]<i> </i>ha dichiarato “[…] legittimo il conferimento, a mezzo di deliberazioni della Giunta Municipale, delle funzioni di Presidente della Commissione di un pubblico concorso (nella specie, per l’assunzione di due vigili<i> </i>urbani) al Segretario Comunale, nel caso in cui nella dotazione organica dell’ente locale che ha indetto la procedura concorsuale non siano comprese cariche dirigenziali”.<br />
<b><br />
10. IL DIRETTORE GENERALE</b><br />
Il Direttore Generale (art. 108 T.U.E.L.) può essere nominato (e revocato) dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, nei comuni con più di 15000 abitanti. <br />
Il Direttore è assunto con contratto a tempo determinato (la durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco).<br />
Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti è consentito procedere alla nomina del Direttore Generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.<br />
Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi secondo le direttive del Sindaco, sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, predispone il piano dettagliato di obiettivi previsto dall’art. 197 comma 2 lett. a) T.U.E.L. ed inoltre predispone la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169 T.U.E.L.<br />
<b><br />
11. I DIRIGENTI <br />
</b>Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, ad essi competono tutti i compiti non riguardanti le funzioni  di indirizzo e controllo[31]. <br />
I Dirigenti hanno autonomi poteri di spesa, organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, ad essi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, sono inoltre direttamente ed esclusivamente responsabili della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione (art. 107 T.U.E.L.).<br />
L’art. 110 T.U.E.L. dispone che lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. <br />
Il contratto di cui trattasi non può, come già accennato, avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco, tale contratto è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.<br />
L’art. 47 T.U.E.L. chiarisce che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.  <br />
Il TAR Lombardia<i>[32] </i>in merito alle competenze dei Dirigenti comunali, ha sancito che: “A seguito dell’introdotta novella dell’art. 51, comma 3 L. 142/1990, in capo agli organi di direzione politica comunale non residua alcuna ulteriore competenza in materia edilizia che, di contro, è stata infatti attribuita in via esclusiva ai dirigenti comunali”.<br />
Sempre in materia edilizia è intervenuto il Consiglio di Stato[33]<i> </i>confermando l’enunciato espresso dal TAR di Brescia e sottolineando come: “A seguito dell’art. 6, comma 2, della L. 127/1997 (che ha sostituito l’art. 51 della L142/1990), sussiste la competenza dei dirigenti rispetto agli atti di gestione degli Enti locali, anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio della concessione edilizia, atteso che detta norma ha direttamente attribuito ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale. E’ pertanto illegittimo, per incompetenza, il provvedimento emesso sotto la vigenza della richiamata disposizione di legge, con il quale è stato negato il rilascio di una concessione edilizia, sottoscritto dall’Assessore all’edilizia per il Sindaco”.<br />
Sempre in tema di competenze e poteri dirigenziali ancora il Consiglio di Stato<i>[34] </i>sancisce che: “Ai sensi dell’art. 51 comma 3, L. 142 del 1990, […], i poteri dei dirigenti degli enti locali debbono essere esercitati secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente. La disposizione in questione, come risulta dal suo tenore letterale, non è vincolante ma di carattere programmatico e l’attribuzione della competenze ivi prevista non è automatica, ma subordinata alla previa approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari volte a determinare le modalità per l’espletamento delle funzioni demandate ai dirigenti”.<br />
Per quanto riguarda un tema di attualità come quello delle “targhe alterne”, il TAR Veneto<i>[35]</i> ha stabilIto che: “In base all’art. 107 T.U.E.L., spetta al dirigente comunale competente e non al Sindaco, l’adozione di provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. b) cod. str., concernenti la disciplina della circolazione stradale a targhe alterne”.<br />
In materia di appalti, il Consiglio di Stato<i>[36] </i>ha statuito che: ”L’art. 6 comma 2 della L. 15 maggio 1997, n. 127, ha novellato l’art. 51 della L. 8 giugno 1990, n. 142, rimettendo ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto (oltre alla presidenza delle relative Commissioni valutatrici) e la stipula dei contratti; se è rimessa ai dirigenti la responsabilità di tali procedure, ne segue che ai medesimi compete anche il correlativo potere di approvazione per quanto attiene alla verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara, a questa ricollegandosi quel perfezionamento dell’<i>iter </i>procedimentale al quale solo può ricollegarsi la responsabilità piena del funzionario”.<br />
Sempre in tema di appalti, il TAR Campania<i>[37] </i>conferma quanto già affermato dal Consiglio di Stato: “L’art. 107 d.lg. n. 267 del 2000, nel delineare la sfera delle attribuzioni spettanti ai dirigenti degli enti locali in rapporto agli organi di governo, ribadisce la distinzione (già introdotta dalla legge n. 142 del 1990), tra la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica (spettante ai dirigenti) ed i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (spettanti agli organo di governo), per cui la competenza all’adozione del provvedimento di affidamento di incarico di progettazione di opera pubblica appartiene al dirigente e non alla Giunta comunale”.<b> </p>
<p>12. COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA’<br />
</b>Il comma 6 dello stesso art. 110 T.U.E.L. dispone poi che per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. <br />
In tema di incarichi professionali (nel caso specifico incarico di progettazione), si è pronunciato il TAR Calabria<i>[38] </i>dispone: “E’ illegittimo per incompetenza il provvedimento di conferimento di un incarico professionale di progettazione ad un professionista esterno ad un ente locale per la redazione di un progetto preliminare di lavori pubblici, nel caso in cui detto incarico sia stato conferito con deliberazione della Giunta Municipale, atteso che la competenza ad affidare detti incarichi è del dirigente, ex art. 51 comma 3 L. 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’art. 6 comma 2 L. 15 maggio 1997, n.127 (cfr. ora l’art. 107 del testo unico enti locali n. 267 del 2000), e 7 L. 11 febbraio 1994 n. 109, come sostituito dall’art. 5 L. 18 novembre 1998, n. 415”.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Corte di cassazione, sentenza 16 aprile 2004, n. 7244, in <i>www.cortedicassazione.it.</i> <br />
[2] Consiglio di Stato, sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6168, in <i>www.giustiziamministrativa.it.</i><br />
[3] Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4767, in <i>www.lexitalia.it.</i><br />
[4] TAR Liguria, sez. I, sentenza 24 giugno 2004, n. 929, in <i>www.lexitalia.it.</i><br />
[5] TAR Campania, Napoli, sez. III, 15 luglio 2004, n. 10305, in <i>www.lexitalia.it.</i><br />
[6] Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2002, n. 4457, in <i>www.lexitalia.it.</i><br />
[7] TAR Lombardia, Milano, sez. I, 17 giugno 2004, n. 2447, in <i>www.lexitalia.it.</i><br />
[8] TAR Puglia, Bari, sez. III, sentenza 23 settembre 2004, n. 4178, in <i>www.giustiziamministrativa.it.</i><br />
[9] Corte di Cassazione, sentenza del 7 giugno 2004, n. 10787, da <i>Il Sole-24 ore, </i>del 04 agosto 2004, 24.<br />
[10] Corte di Cassazione, sentenza del 17 novembre 2003, n. 17360, in <i>www.cortedicassazione.it.</i><br />
[11] Corte dei Conti, sez.II giur. Centrale d’appello, sentenza 20 luglio 2004, n. 256, in <i>www.lexitalia.it.</i><br />
[12] M. ALESIO, <i>Assessore revocato: niente motivazione, </i>in <i>Diritto e Giustizia, </i>18 settembre 2004, 33, 78.<br />
[13] TAR Abruzzo, l’Aquila, sentenza del 1 luglio 2004, n. 805, in <i>www.lexitalia.it.</i> <br />
[14] TAR Campania, Napoli, sez. V, sentenza 8 luglio 2004, n. 9988, in <i>www.lexitalia.it.</i><br />
[15] Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 27 novembre 1997, n. 12001, in <i>www.lexitalia.it; </i>Corte di Cassazione, sentenza 25 novembre 1996, n. 10445, in  <i>www.cortedicassazione.it.</i> <br />
[16] TAR Campania, Napoli, sez. V, sentenza 22 ottobre 2003, n. 13054, in <i>www.lexitalia.it.</i><br />
[17] Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18 settembre 2002, n. 4746, in <i>www.giustiziamministrativa.it.</i><br />
[18] Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28 giugno 2004, n. 4785, in <i>www.lexitalia.it.</i><br />
[19] Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 agosto 2004, n. 5552, in <i>www.lexitalia.it.</i><br />
[20] Consiglio di Stato, sentenza del 2004, n. 4786, in <i>Il Sole-24 ore, </i>30 agosto 2004, 21, articolo di G. MASTELLARINI.<br />
[21] TAR Toscana, Firenze, sez. I, sentenza 27 aprile 2004, n. 1248, in <i>www.lexitalia.it</i>.<br />
[22] TAR Puglia, sez. II, 12 marzo 2004, in <i>Foro Amministrativo: TAR, </i>2004, III, 812. <br />
[23] TAR Palermo, sez. I, 31 maggio 2004, n. 932, in <i>Giornale di diritto amministrativo, </i>2004, 8, 887.<br />
[24] TAR Campania, sez. II, 16 febbraio 2004, in <i>Foro Amministrativo: TAR, </i>2004, II, 487. Dello stesso avviso Consiglio di Stato, sez. V, 3 marzo 2004, in <i>Foro Amministrativo: Consiglio di Stato, </i>2004, III, 819. <br />
[25] Consiglio di Stato, sez. VI, 10 aprile 2004, in <i>Foro Amministrativo: Consiglio di Stato, </i>2004, III, 906.<i> </i><br />
[26] TAR Milano, sez. III, sentenza del 6 maggio 2004, n. 1622, in <i>www.giustiziamministrativa.it.</i><br />
[27] Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2003, in <i>Foro Amministrativo: Consiglio di Stato, </i>2003, V, 1633.<br />
[28] Consiglio di Stato, sez. IV, 14 dicembre 2002, in <i>Foro Amministrativo: Consiglio di Stato, </i>2003, II, 539, con nota di M. LONGO.<br />
[29] Consiglio di Stato, sez. V, 9 dicembre 2002, in <i>Foro Amministrativo:Consiglio di Stato, </i>2003, II, 620.<br />
[30] TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sentenza 28 luglio 2004, n. 172, in <i>www.lexitalia.it.</i><br />
[31] S.CASSESE, <i>Il nuovo regime dei dirigenti pubblici italiani: una modificazione costituzionale, </i>in <i>Giornale di diritto amministrativo, </i>2002, 12, 1341.<br />
[32] Tar Lombardia<i>, </i>Brescia, sentenza 23 febbraio 2004, n. 150, in <i>www.giustiziamministrativa.it.</i><br />
[33] Consiglio di Stato, sentenza 4 maggio 2004, n. 2694, in <i>www.lexitalia.it.</i> <br />
[34] Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2003, in <i>Foro Amministrativo: Consiglio di Stato, </i>2003, VII-VIII, 2264.<br />
[35] TAR Veneto, sez. I, 3 marzo 2004, in <i>www.giustiziamministrativa.it.</i><br />
[36] Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2003, in <i>Foro Amministrativo: Consiglio di Stato, </i>2003, III, 1037, con nota di S. TENCA..<br />
[37] TAR Campania, sez. II. 23 marzo 2004, in <i>Foro Amministrativo: TAR, </i>2004, II, 775.<br />
[38] TAR Calabria, sentenza 19 luglio 2004, n. 1641, in <i>www.lexitalia.it.</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tendenze-recenti-della-giurisprudenza-sugli-organi-comunali/">Tendenze recenti della giurisprudenza sugli organi comunali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
