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	<title>Paolo Carpentieri Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Paolo Carpentieri Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La decisione amministrativa discrezionale. Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale*.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-decisione-amministrativa-discrezionale-principio-di-proporzionalita-e-sindacato-giurisdizionale/">La decisione amministrativa discrezionale. Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale*.</a></p>
<p>  1. Premessa.   Il tema proposto è senz&#8217;altro tra i più stimolanti nel diritto amministrativo, sostanziale e processuale, poiché costituisce uno snodo logico-giuridico centrale, in cui si intrecciano e si sovrappongono i concetti fondamentali della materia, che sono ovviamente interdipendenti tra di loro, riguardo alla natura del provvedimento amministrativo,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-decisione-amministrativa-discrezionale-principio-di-proporzionalita-e-sindacato-giurisdizionale/">La decisione amministrativa discrezionale. Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale*.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-decisione-amministrativa-discrezionale-principio-di-proporzionalita-e-sindacato-giurisdizionale/">La decisione amministrativa discrezionale. Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale*.</a></p>
<div style="text-align: justify;"> <br /> <strong>1. Premessa.</strong><br />  <br /> Il tema proposto è senz&#8217;altro tra i più stimolanti nel diritto amministrativo, sostanziale e processuale, poiché costituisce uno snodo logico-giuridico centrale, in cui si intrecciano e si sovrappongono i concetti fondamentali della materia, che sono ovviamente interdipendenti tra di loro, riguardo alla natura del provvedimento amministrativo, alla natura e consistenza delle posizioni soggettive che con esso si confrontano e, quindi, riguardo alla natura del sindacato giurisdizionale ammissibile e, infine, riguardo al tipo di semplificazione possibile. <br /> Al fondo, qui vengono in gioco le diverse visioni che si hanno del rapporto &#8220;individuo &#8211; società organizzata&#8221; e &#8220;libertà &#8211; autorità&#8221;.<br /> L&#8217;odierno incontro rappresenta dunque una piacevole occasione per riprendere una riflessione su queste tematiche che avevo avviato in tempi non recentissimi con due precedenti studi sul tema<a title="">[1]</a>.<br /> Quelle riflessioni, che mi paiono ancora attuali, ponevano in evidenza due punti a mio avviso centrali nella discussione sulla discrezionalità tecnica:<br /> 1) la visione &#8220;ipertrofica&#8221; dell&#8217;<em>atto vincolato </em>nutrita da molta Dottrina italiana; <br /> 2) il conseguente appiattimento tendenziale della nozione della discrezionalità tecnica, anche in contrapposizione alla nozione tradizionale (volontaristico-negoziale) della discrezionalità amministrativa, sull&#8217;attività vincolata dell&#8217;amministrazione.<br /> Da questi due concetti, che sono peraltro il riflesso speculare l&#8217;uno dell&#8217;altro, derivavano, ebbi a rilevare, tre conseguenze logico-giuridiche e applicative a mio avviso non condivisibili: <br /> 1) il rafforzamento dell&#8217;idea della riconducibilità del provvedimento amministrativo al negozio di diritto privato, al contratto (sotto la suggestione del nuovo comma 1-<em>bis</em>aggiunto nell&#8217;art. 1 della legge n. 241 del 1990 dalla legge n. 15 del 2005); <br /> 2) la dilatazione dell&#8217;ambito del sindacato del Giudice amministrativo, fino a determinarne una trasformazione di tipo, e non più solo di grado, nella direzione del giudizio di attribuzione, di condanna, di adempimento, fino ai recenti approdi (di taluna parte della Dottrina) nella direzione della <em>full jurisdiction</em>, sotto la suggestione della CEDU; <br /> 3) la libera applicazione agli atti di discrezionalità tecnica di tutti gli strumenti di semplificazione. <br /> A quelle riflessioni vorrei aggiungere oggi talune, ulteriori, considerazioni, che sono il frutto della mia pluriennale esperienza pratica negli uffici legislativi dei ministeri di tutela, soprattutto quello per i beni e le attività culturali (ma anche, in tempi meno recenti, quello dell&#8217;ambiente). A quest&#8217;esperienza devo soprattutto, sulla linea logica della distinzione tra &#8220;<em>ambiente-quantità</em>&#8221; e &#8220;<em>ambiente-qualità</em>&#8221; declinata sull&#8217;afferenza del primo all&#8217;ambito delle scienze esatte e del secondo all&#8217;ambito delle scienze sociali<a title="">[2]</a>, la focalizzazione di due tipi di discrezionalità tecnica, tra loro molto diversi, con conseguenze applicative di grande rilievo sul piano della configurazione logica dei relativi provvedimenti, del tipo di sindacato del giudice, dei limiti alle forme di semplificazione ammissibile nell&#8217;uno e nell&#8217;altro caso.<br /> Queste prime considerazioni già inducono a pensare che la categoria della &#8220;discrezionalità tecnica&#8221; non sia affatto unitaria, né univoca, poiché contiene in sé in realtà fenomeni molto diversi tra loro, al punto che è lecito dubitare della utilità euristica del concetto. Anche Daria De Pretis, alla quale si deve una fondamentale monografia<a title="">[3]</a>, che si affianca a quella, altrettanto fondamentale, del prof. Marzuoli<a title="">[4]</a>, sulla discrezionalità tecnica, ha parlato di recente di &#8220;<em>discrezionalità tecniche</em>&#8220;, al plurale, discutendo degli atti e provvedimenti di esercizio della funzione di tutela del patrimonio culturale<a title="">[5]</a>. <br /> Oggi vorrei &#8211; riutilizzando questi miei appunti &#8211; focalizzare tre concetti:<br /> 1) la discrezionalità tecnica denota un ambito della funzione pubblica molto più ampio dell&#8217;attività vincolata dell&#8217;amministrazione (gli atti interamente vincolati sono davvero pochi e sono poco significativi); molte specie (se vigliamo chiamarle così) di &#8220;discrezionalità tecnica&#8221; sono molto più simili alla discrezionalità amministrativa che non all&#8217;attività vincolata (probabilmente è proprio inadeguato il concetto unitario di &#8220;discrezionalità tecnica&#8221;, per come normalmente presentato);<br /> 2) molti provvedimenti (&#8220;decisioni amministrative&#8221;<a title="">[6]</a>), catalogati sotto la voce &#8220;discrezionalità tecnica&#8221;, presentano una logica interna (una causa formale) che, dal punto di vista logico-linguistico, è ermeneutica, fa uso di termini-concetti comprendenti, non descrittivi;<br /> 3) questa tipologia di atti a &#8220;discrezionalità mista&#8221; o &#8220;ermeneutica&#8221;<a title="">[7]</a>, vanno conseguentemente trattati alla stregua di atti sostanzialmente discrezionali, con le seguenti conseguenze effettuali:<br /> 3.a.) esigono (e impongono) un tipo di sindacato che è e resta quello tradizionale correttivo (sulla correttezza dell&#8217;esercizio del potere funzionale) &#8211; o, come dice recente dottrina, &#8220;confutatorio&#8221;<a title="">[8]</a>&#8211; e si sottraggono tendenzialmente a un sindacato sostitutivo e attributivo, che resta proprio degli atti &#8220;paritetici&#8221;, realmente assimilabili ai negozi di diritto privato, che spesso sono anche quelli interamente vincolati; <br /> 3.b) accettano solo entro certi limiti la semplificazione (<em>si possono autocertificare i fatti, non le opinioni</em>).<br />  <br /> <strong>2. Discrezionalità tecnica e attività vincolata. </strong><br />  <br /> Partiamo da Capaccioli<a title="">[9]</a>. Nello schema capaccioliano di produzione dell&#8217;effetto, l&#8217;atto vincolato corrisponde allo schema &#8220;norma &#8211; fatto &#8211; effetto&#8221;: è la norma (&#8220;di relazione&#8221;) che, descrivendo esaustivamente la fattispecie, produce direttamente l&#8217;effetto, è auto-esecutiva, dà luogo, quindi, a un vero e proprio diritto soggettivo, a una pretesa (acquisitiva o oppositiva) non intermediata da alcun atto dell&#8217;amministrazione che non si riduca a mera ricognizione della sussistenza del presupposto di fatto e alla pura e semplice dichiarazione dell&#8217;effetto (che è già tutto) della legge; l&#8217;atto discrezionale corrisponde invece allo schema &#8220;norma &#8211; potere &#8211; fatto&#8221;: è il provvedimento dell&#8217;amministrazione che attualizza e completa il comando giuridico (incompleto) della norma e genera l&#8217;effetto.<br /> Schema concettuale, questo, sicuramente elegante, armonico e persuasivo<a title="">[10]</a>.<br /> Capaccioli, però, riteneva che il giudizio sul valore degli immobili di pregio &#8211; ci si riferiva allora a una norma del dopoguerra relativa alla quantificazione degli indennizzi per i danni bellici &#8211; fosse da ascrivere al novero dello schema &#8220;norma &#8211; fatto &#8211; effetto&#8221; perché &#8211; a suo dire &#8211; la legge demandava all&#8217;amministrazione non già una scelta discrezionale, ma il mero accertamento della sussistenza del presupposto. In questa linea teorica veniva posto sullo stesso piano un altro tipo di provvedimento, che invece, a mio avviso, vira decisamente verso il vincolo dell&#8217;attività amministrativa, costituito dall&#8217;accertamento della causa di servizio (delle infermità o delle lesioni patite dal pubblico dipendente, ai fini dell&#8217;equo indennizzo o della pensione privilegiata). Mischiare insieme questi procedimenti e provvedimenti intrinsecamente &#8211; nel senso di <em>logicamente</em>&#8211; diversi, ha causato molteplici confusioni e incertezze, condannando il concetto stesso di &#8220;discrezionalità tecnica&#8221; a una scarsa qualità epistemica e a un&#8217;incerta efficacia euristica<a title="">[11]</a>.<br /> È qui, infatti, che si annida l&#8217;equivoco. Equivoco che forse deriva dall&#8217;idea, allora molto diffusa e ancora oggi in qualche modo richiamata, per cui la discrezionalità &#8220;vera&#8221; consisterebbe nella scelta di valore, nella scelta politica dell&#8217;amministrazione, sul che cosa conviene ed è opportuno fare nell&#8217;interesse pubblico affidato alla sua cura (o, addirittura, in una visione che ancora risente della modellistica civilistica dell&#8217;atto amministrativo, sul cosa conviene nell&#8217;interesse soggettivo dell&#8217;organo amministrativo, inteso come parte negoziale). Equivoco che si lega all&#8217;ambiguità del concetto stesso di discrezionalità tecnica, che racchiude in sé una pluralità eterogenea di fenomeni<a title="">[12]</a>.<br /> Conviene quindi riprendere le fila del discorso da un altro versante, quello della scuola tedesca, della teorica dei concetti giuridici indeterminati introdotti dall&#8217;uso di termini generici nella norma descrittiva della fattispecie.<br /> Questa impostazione è molto più utile e chiara perché risale &#8220;a monte&#8221; e ragiona sulla norma attributiva del potere, mentre quella della &#8220;discrezionalità tecnica&#8221; lavora &#8220;a valle&#8221;, cercando di distinguere tra gli atti amministrativi di esercizio concreto del potere.<br /> La teorica dei concetti giuridici indeterminati non deve essere qui ricordata e può essere data per acquisita. <br /> La preferenza per questo versante teorico dipende anche dal contesto sistematico entro il quale la mia riflessione va a collocarsi, che è un orizzonte culturale che assimila il provvedimento amministrativo, nel <em>genus</em>della decisione pubblica, piuttosto alla sentenza del giudice, che non al contratto (o, più in generale, all&#8217;atto negoziale) di diritto privato<a title="">[13]</a>. Queste mie considerazioni, dunque, si muovono entro l&#8217;ambito di una nozione processualistico-decisoria del provvedimento amministrativo, in un ambiente gradualista in cui essenzialmente l&#8217;atto (discrezionale) stabilisce ciò che è interesse generale e ciò che è legge nel caso concreto, di regola completando la catena precettiva di regolazione dei fatti, secondo una logica (causa formale) che è intrinsecamente decisoria (sussunzione del fatto valutato &#8211; premessa minore &#8211; nella norma generale e astratta che esprime la valutazione dell&#8217;ordinamento su quel fatto, in termini di logica modale &#8211; premessa maggiore &#8211; al fine di derivarne sillogistiche conclusioni dispositive di disciplina del fatto).<br /> La mia tesi è che le cose &#8211; sotto il profilo della natura giuridica degli atti di esercizio del potere &#8211; cambiano molto a seconda se il rinvio operato dal concetto giuridico indeterminato conduce a una scienza esatta oppure a una scienza &#8220;comprendente&#8221;, o scienza dello spirito.<br /> Questa distinzione, tra <em>Erklären</em>e <em>Verstehen</em>, tra spiegazione e comprensione, come è noto, risale allo storicismo tedesco<a title="">[14]</a>ed è ampiamente superata dalla moderna epistemologia<a title="">[15]</a>.<br /> Essa però, secondo me, mantiene un grande valore euristico e conserva una sua notevole utilità proprio se applicata a questo nostro discorso. <br /> Qui emerge il rilievo, ad esempio, della distinzione tra &#8220;ambiente-natura&#8221; e &#8220;ambiente-cultura&#8221;:<br /> Facciamo alcuni esempi. <br /> A) L&#8217;autorizzazione all&#8217;installazione e all&#8217;esercizio di stazioni radio-base di diffusione della telefonia cellulare, in relazione alla verifica del rispetto dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana stabiliti dal d.m. n. 381 del 1998. Oppure l&#8217;autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, che devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell&#8217;articolo 101, commi 1 e 2, del codice ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.<br /> In questi casi siamo nel campo dell&#8217;<em>ambiente-quantità</em>; la norma primaria descrive il fatto rinviando a saperi tecnico-scientifici, della fisica, della chimica, della biologia. Qui l&#8217;attività appare essere vincolata, poiché è parametrata a criteri misurabili. Di conseguenza la semplificazione ha pieno campo di esplicazione, possono essere ammessi l&#8217;autocertificazione e il controllo <em>ex post</em>. Conseguentemente il Giudice può accertare la spettanza dell&#8217;autorizzazione e condannare l&#8217;amministrazione, in accoglimento di un&#8217;azione di adempimento, al rilascio del provvedimento favorevole.<br /> B) La dichiarazione di notevole interesse pubblico (paesaggistico) di un&#8217;area o di un immobile ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004. Oppure la dichiarazione dell&#8217;interesse particolarmente importante di un quadro ai sensi della parte II del medesimo codice. Oppure l&#8217;autorizzazione alla realizzazione di interventi edilizi su un immobile dichiarato &#8220;bene culturale&#8221;. <br /> In questi casi siamo (invece) nel campo dell&#8217;<em>ambiente-qualità</em>; la norma primaria descrive il fatto rinviando a scienze comprendenti dello spirito, quali l&#8217;architettura dei paesaggi, la geografia, la storia dell&#8217;economia rurale del territorio, oppure la storia dell&#8217;arte, l&#8217;archeologia, <em>etc</em>. Qui abbiamo a che fare con una discrezionalità &#8220;ermeneutica&#8221;, non calcolabile, rimessa a valutazioni in sé altamente opinabili. Di conseguenza la semplificazione incontra limiti logici, prima ancora che giuridici, e non possono essere ammessi l&#8217;autocertificazione e il controllo <em>ex post</em>, perché si possono autocertificare i fatti, non le opinioni (opinioni, peraltro, che devono essere per legge quelle dei funzionari competenti preposti alla funzione di tutela e non certo quelle personali di chi domanda l&#8217;autorizzazione). Conseguentemente il Giudice può verificare la legittimità del procedimento, la completezza dell&#8217;istruttoria, l&#8217;adeguata conoscenza del fatto e può operare un test di logicità della decisione, di <em>attendibilità</em>del processo cognitivo del fatto (nel senso di utilizzo delle metodologie attualmente più accreditate in quella branca del sapere) e di <em>accettabilità</em>delle conclusioni (sempre alla stregua della migliore scienza e conoscenza attuali del settore); può altresì compiere un test di proporzionalità e ragionevolezza della decisione, ma non può certo accertare lui stesso la spettanza dell&#8217;autorizzazione, sostituendo la sua opinione (opinabile) a quella dell&#8217;autorità a ciò preposta dalla legge, e condannare l&#8217;amministrazione, in accoglimento di un&#8217;azione di adempimento, al rilascio del provvedimento favorevole.<br /> Alla stregua di questi primi concetti, emerge che molti provvedimenti (&#8220;decisioni amministrative&#8221;) catalogati sotto la voce &#8220;discrezionalità tecnica&#8221;, presentano in realtà una logica interna (una causa formale) che, dal punto di vista logico-linguistico, è ermeneutica, fa uso di termini-concetti comprendenti, non descrittivi. Richiede un trattamento giuridico che è molto più vicino alla discrezionalità amministrativa che non a quello degli atti vincolati.<br /> La &#8220;scivolosità&#8221; dell&#8217;ambiguo campo di denotazione della &#8220;discrezionalità tecnica&#8221;, estesa indebitamente ad assimilare atti a discrezionalità ermeneutica agli atti vincolati, si lega alla discussione sulla reinterpretazione del provvedimento in un linguaggio civilistico (sollecitata dal nuovo comma 1-<em>bis</em>dell&#8217;art. 1 della legge n. 241) e dalla spinta della semplificazione (d.i.a., s.c.i.a., silenzio-assenso). Percorso ricostruttivo tentato da autorevole Dottrina, ma che a mio avviso conduce a negare le radici storiche del nostro assetto ordinamentale, in una logica <em>lato sensu</em>di <em>common law</em>che finisce però per svuotare di senso la funzione pubblica. Temi, questi, che non possono certo essere esaminati in questa sede e per i quali rinvio ai miei precedenti contributi, sopra richiamati.<br />  <br /> <strong>3. Le conseguenze effettuali. Il tipo di sindacato giurisdizionale e i limiti dell&#8217;azione di adempimento.</strong><br />  <br /> Gli atti a &#8220;discrezionalità mista&#8221; o &#8220;ermeneutica&#8221; devono conseguentemente essere trattati alla stregua di atti sostanzialmente discrezionali, con le conseguenze effettuali del caso.<br /> Attenendomi al tema assegnatomi, fatta questa introduzione di carattere generale, che serve all&#8217;inquadramento del mio ragionamento entro coordinate epistemiche coerenti, vengo a trattare più direttamente del profilo del <em>tipo</em>di sindacato consentito al Giudice amministrativo su questa tipologia di atti che, per convenzione, vogliamo chiamare a discrezionalità &#8220;ermeneutica&#8221;.<br /> Viene in rilievo la nota questione sul tipo di sindacato &#8211; forte (sostitutivo) o debole (indiretto)<a title="">[16]</a>&#8211; praticabile su questo genere di provvedimenti, con l&#8217;annessa questione dell&#8217;ammissibilità della consulenza tecnica d&#8217;ufficio volta a sostituire il giudizio dell&#8217;amministrazione con quello del consulente del giudice (problema in qualche modo &#8220;riaperto&#8221; dalla locuzione usata dall&#8217;art. 63, comma 4, c.p.a., ove si parla, a proposito della verificazione e della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, non solo di &#8220;<em>accertamento di fatti</em>&#8220;, ma anche di &#8220;<em>acquisizione di valutazioni</em>&#8220;). Questioni tutte, queste, che mettono in gioco la scelta di fondo, la visione stessa della giurisdizione amministrativa, nell&#8217;alternativa tra un modello correttivo della funzione pubblica e un modello processualcivilistico attributivo di spettanza, interamente sostitutivo della funzione amministrativa<a title="">[17]</a>. Con l&#8217;ulteriore considerazione precisante che la nota formula dell&#8217;estensione dell&#8217;oggetto del giudizio amministrativo dall&#8217;atto al rapporto, in sé e per sé considerata, appare piuttosto vacua e richiede di essere articolata e riempita di contenuti attraverso la specificazione adeguata della nozione di &#8220;rapporto amministrativo&#8221; cui si ha riferimento.<br /> Viene altresì in rilievo la questione dei limiti di ammissibilità dell&#8217;azione di adempimento, che postula la natura vincolata dell&#8217;atto non adottato e che l&#8217;amministrazione aveva l&#8217;obbligo giuridico di adottare. Viene in rilievo l&#8217;attuale dibattito sulla <em>full jurisdiction</em>.<br /> Anche in questo caso è l&#8217;analisi della logica del sillogismo giuridico proprio degli atti a discrezionalità &#8220;tecnica&#8221; di tipo ermeneutico, non vincolati, a consentire di penetrare le ragioni del tipo di sindacato giurisdizionale per essi ammissibile (più che di &#8220;limiti&#8221; del sindacato, parlerei più appropriatamente di &#8220;tipo&#8221; logico di sindacato coerente con la logica di questi sillogismi). <br /> La tesi &#8211; qui contestata &#8211; dell&#8217;ascrizione di questa categoria di atti (asseritamene a presupposto interamente vincolato, benché descritti da norme generiche e incomplete) all&#8217;area dell&#8217;attività vincolata della p.a., discende dall&#8217;assunto per cui l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza del presupposto, in tali casi, deve avvenire in via di interpretazione e non di ponderazione di interessi. Questa tesi poggia, come abbiamo visto, sull&#8217;assioma secondo cui c&#8217;è discrezionalità solo lì dove c&#8217;è ponderazione di interessi. L&#8217;idea di base è che occorre &#8220;<em>distinguere gli elementi che costituiscono il presupposto (di fatto) rispetto all&#8217;oggetto del potere onde evitare di qualificare come «discrezionali» accertamenti, valutazioni ed apprezzamenti che esulano dal contenuto del potere stesso e che attraverso la «tecnica» non vi possono rientrare</em>&#8220;<a title="">[18]</a>. <br /> Questo approccio non considera che, nei casi di discrezionalità tecnico-ermeneutica, opera un circolo ermeneutico in forza del quale la cognizione del fatto interagisce sulla valutazione in diritto: premessa minore e premessa maggiore del sillogismo &#8211; o protasi e apodosi nel giudizio ipotetico &#8211; si sovrappongono, sicché &#8220;<em>oggetto del potere</em>&#8221; diviene anche (e soprattutto) la selezione e la determinazione degli elementi di fatto che di volta in volta costituiscono il presupposto per l&#8217;esercizio di quel potere (e non solo la scelta, essa sì vincolata dalla legge, su cosa fare nell&#8217;interesse generale/pubblico una volta ricostruito il presupposto). <br /> In questi casi il sillogismo presenta una particolare struttura circolare. Dall&#8217;universale si passa al particolare, ma la premessa minore si riverbera specularmene sulla maggiore, contribuendo alla sua stessa costruzione e connotazione. Certo, in generale, ogni occorrenza (<em>token</em>) di un universale (<em>type</em>) contribuisce alla conferma della sua definizione<a title="">[19]</a>. Ma, nel caso dei concetti giuridici indeterminati, questa capacità dell&#8217;occorrenza particolare di confermare (inverandone il contenuto definitorio) la categoria universale trasmoda in una progressiva ridefinizione precisante dello stesso concetto generale. In questo senso la &#8220;ricognizione del fatto&#8221;, che attiene alla posizione della premessa minore, interferisce direttamente con la stessa costruzione della premessa maggiore. L&#8217;atto di discrezionalità tecnica è (gradualisticamente) atto creatore di norme giuridiche particolari, ma nel senso speciale di &#8220;riformulare&#8221; per ogni occorrenza il tipo categoriale incompleto della norma generale e astratta.<br /> Questo percorso trova, come è ovvio, una sua chiave ricostruttiva particolarmente efficace e feconda nella teoria ermeneutica del diritto. In opposizione al formalismo giuspositivistico e al realismo giusnaturalistico, la teoria ermeneutica elabora e valorizza gli aspetti di inevitabile circolarità (&#8220;<em>circolo ermeneutico</em>&#8221; o &#8220;<em>pregiudizio ermeneutico</em>&#8220;) tra fatto e diritto nell&#8217;atto di decisione giuridica, e pone in luce il reciproco condizionamento bidirezionale (circolare) tra norma (premessa maggiore) e fatto (premessa minore), evidenziando come la conclusione del sillogismo non deriva dalla pura sommatoria o calcolo meccanico delle due premesse, assunte dall&#8217;esterno come dati immodificabili, ma dalla sintesi dinamica e dialettica delle premesse nella loro reciproca interdipendenza, che implica una progressiva ridefinizione e compenetrazione comprendente delle loro assunzioni<a title="">[20]</a>.<br /> Recente Dottrina<a title="">[21]</a>sostiene che la discrezionalità tecnica (e i concetti giuridici indeterminati) appartengono alla sfera dell&#8217;applicazione della legge (e non alla sfera dell&#8217;attuazione della legge, che spetta all&#8217;amministrazione, che ne svolge e realizza in atti i fini). I giudizi di discrezionalità tecnica, infatti, &#8220;<em>vertono sulla qualificazione dei fatti, mentre i giudizi attinenti alla discrezionalità amministrativa vertono sull&#8217;assetto da dare agli interessi. Nel primo caso la fattispecie indeterminata suscita incertezza riguardo alla sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, nel secondo caso essa apre la possibilità di scelta tra alternative di azione. L&#8217;incertezza attiene all&#8217;attività conoscitiva che precede il provvedere; la possibilità di scelta attiene al provvedere</em>&#8220;. E ancora, &#8220;<em>La distinzione tra l&#8217;incertezza riguardo a fatti e la possibilità di scelta riguardo al da farsi ha implicazioni importanti per il rapporto tra legislazione e amministrazione e, di riflesso, per il rapporto tra il giudice e l&#8217;amministrazione</em>&#8220;. &#8220;<em>I concetti giuridici indeterminati sono espressioni riassuntive di fatti, che richiedono la ricognizione di fatti, non l&#8217;apprezzamento di interessi</em>&#8220;. Dunque, non vi dovrebbero essere limiti al sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica.<br /> Orbene, questa impostazione, che pure ammette l&#8217;intrinseca incertezza della stessa conoscenza scientifica, perde di vista il fatto che la &#8220;<em>divergenza di opinioni</em>&#8221; coincide esattamente con la &#8220;<em>qualificazione dei fatti</em>&#8220;: Popper ci ha chiarito che la conoscenza scientifica non è <em>episteme</em>(e neppure <em>praxis</em>), ma <em>doxa</em>, è opinione (fallibile)<a title="">[22]</a>. È proprio la qualificazione dei fatti che è opinabile, non si tratta di due cose diverse (la conoscenza dei fatti e l&#8217;opinione riguardo ai fatti). E ciò è particolarmente vero &#8211; o si mostra vero con una particolare evidenza &#8211; proprio nel caso di atti a discrezionalità &#8220;ermeneutica&#8221;, nei quali l&#8217;opinabilità è intrinseca al tipo di conoscenza (pre-giuridica) dei fatti oggetto del provvedere. In questi casi il &#8220;dubbio&#8221; non riguarda (solo o soprattutto) il &#8220;che cosa fare&#8221; (nell&#8217;interesse pubblico), ma proprio la sussistenza e la qualificazione del presupposto di fatto. L<em>&#8216;incertezza riguardo ai fatti </em>condiziona e predetermina la possibilità di scelta riguardo al <em>da farsi</em>; la scelta riguardo al <em>da farsi</em>matura nell&#8217;accertamento dei fatti, che non è affatto neutro sul piano dei valori e degli interessi, ma ingloba esso stesso (fatto/opinione) un giudizio di valore che orienta e condiziona il <em>da farsi</em>.<br /> Insomma, questa dicotomia tra conoscenza dei presupposti dei fatti (che apparterrebbe all&#8217;applicazione della legge, non è &#8220;riservata&#8221; all&#8217;amministrazione e deve essere appieno svolta dal Giudice) e valutazione dei fatti ai fini dell&#8217;assetto da dare agli interessi (riservata all&#8217;esecuzione della legge di spettanza dell&#8217;amministrazione) poggia sull&#8217;assunto &#8211; ad avviso di chi scrive, non condivisibile &#8211; che fatti e valori siano nettamente separati, mentre (soprattutto) nel caso in cui l&#8217;atto amministrativo è integrato con il richiamo a scienze umane comprendenti, fatti e valori sono inestricabilmente intrecciati tra di loro nel circolo ermeneutico e non sono affatto distinguibili. <br /> Un esempio può essere utile: il giudizio del soprintendente di compatibilità della realizzazione di un intervento edilizio su un immobile sottoposto a vincolo storico e artistico; siffatto giudizio presenta un inestricabile intreccio tra cognizione del fatto e giudizio di valore assiologico sul che cosa fare nella fattispecie concreta e la distinzione attuazione/esecuzione della legge sfuoca in un sostanziale <em>continuum</em>indistinto<a title="">[23]</a>.<br /> Resta dunque valida la posizione della giurisprudenza, che distingue tra attendibilità e opinabilità (per cui, ad esempio, il sindacato sugli atti delle Autorità indipendenti si spinge a verificare anche l&#8217;attendibilità del metodo scientifico usato nell&#8217;istruttoria, ma non si spinge fino a sostituire le opinabili conclusioni del Giudice alle opinabili conclusioni dell&#8217;Autorità)<a title="">[24]</a>.<br /> Può essere utile al riguardo precisare che l&#8217;area dell&#8217;attendibilità, pienamente sindacabile da parte del giudice (e, nella sostanza, sostituibile), comprende non solo la <em>attendibilità</em>del metodo (ossia la sua conformità e coerenza con le più accreditate metodologie scientifiche), ma anche la <em>accettabilità</em>del risultatodi tale metodo conoscitivo e istruttorio (sempre alla stregua delle più condivise conclusioni ammesse nella comunità scientifica di riferimento), fermo restando che rimane fuori dall&#8217;ambito della sostituibilità la sua <em>opinabilità</em>. In sintesi: che si tratti comunque, popperianamente, di un&#8217;opinione, è pacifico; si tratta di vedere se questa opinione è attendibilmente costruita e se è accettabile nelle sue conclusioni in base alla migliore scienza e conoscenza umana del momento. <br /> Resta aperto il problema che il giudice (qualsiasi giudice) non sempre è attrezzato tecnicamente e culturalmente, a differenza dell&#8217;autorità amministrativa competente, a giudicare l&#8217;attendibilità del metodo e l&#8217;accettabilità del risultato (e che sarebbe insensato pensare di duplicare l&#8217;apparato tecnico amministrativo creandone uno corrispondente a servizio del giudice).<br />  <br /> <strong>4. La <em>full jurisdiction</em>.</strong><br />  <br /> Il tema è molto di moda negli ultimi tempi e vede la fioritura di plurimi studi della Dottrina, essenzialmente imperniati attorno alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo di Strasburgo<a title="">[25]</a>.<br /> Il Giudice amministrativo la declina all&#8217;interno del paradigma tradizionale in termini di pienezza dell&#8217;accesso al fatto e di sindacabilità delle valutazioni tecniche opinabili in chiave di attendibilità del metodo (e, aggiungo, di accettabilità delle conclusioni), ma conservando il modello bifasico (rescindente-rescissorio) del giudicato a formazione progressiva<a title="">[26]</a>, con esclusione di una sostituzione immediata, già nel giudizio di cognizione, del giudice all&#8217;amministrazione<a title="">[27]</a>.<br /> La Dottrina e il Foro anelano, invece, in chiave di satisfattività della tutela, ad avere direttamente dal giudice la condanna dell&#8217;amministrazione a emanare il provvedimento richiesto e, addirittura, ad ottenere (tramite i consulenti tecnici e i commissari ad <em>acta</em>) l&#8217;emanazione diretta dell&#8217;atto (già all&#8217;esito del giudizio di cognizione)<a title="">[28]</a>.<br /> Personalmente aderisco alla prima tesi, che è la tesi popperiano-meliorista, mentre mi dichiaro assolutamente contrario alla tesi (khuneana) dei cambi di paradigma e delle rivoluzioni copernicane, della <em>full jurisdiction</em>come riduzione a bipartizione della tradizionale tripartizione dei poteri.<br /> La posizione più innovativa, secondo un <em>trend</em>molto diffuso negli ultimi anni, ricorrendo all&#8217;<em>argumentum ad auctoritatem</em>della citazione delle varie Corti internazionali (qui è la CEDU), filtrato attraverso l&#8217;art. 117 Cost., tende a sovvertire <em>ab imis</em>il sistema del diritto processuale amministrativo assegnando al Giudice amministrativo non più il ruolo di giudice di cassazione (di legittimità), rispetto all&#8217;azione amministrativa, bensì quello di &#8220;giudice di appello&#8221; (<em>novum judicium</em>), travolgendo anche il tradizionale limite dell&#8217;insindacabilità del merito della decisione amministrativa. Il che rischia di condurre a confondere il ricorso giurisdizionale con quello amministrativo gerarchico.<br /> Ora, affermare i principi (del tutto condivisibili) di piena giurisdizione (come tendenziale &#8220;atipicità&#8221; della domanda e come, tra l&#8217;altro, cognizione piena del fatto) e del contraddittorio processuale (come parità delle armi nel processo), non implica affatto l&#8217;imposizione al Giudice amministrativo del ruolo di amministratore di secondo grado, che sostituisce sempre il suo libero convincimento e il suo giudizio opinabile a quello dell&#8217;amministrazione a ciò appositamente preposta.<br /> La teoria della <em>full jurisdiction</em>come <em>novum judicium</em>esteso al merito viene da taluni riconnessa anche all&#8217;idea secondo cui l&#8217;amministrazione, una volta pronunciatasi sull&#8217;affare con il suo provvedimento, ove insorga contenzioso e vi sia impugnazione, dovrebbe ritenersi spogliata della funzione, che passa senz&#8217;altro al giudice, il quale potrà a questo punto riprovvedere direttamente sull&#8217;affare, senza alcun <em>remand</em>all&#8217;amministrazione, anche perché l&#8217;amministrazione, essendo ormai parte in causa, non avrebbe più la necessaria imparzialità per pronunciarsi nuovamente sull&#8217;affare dedotto. <br /> Queste soluzioni finiscono per rendere il Giudice amministrativo un duplicato dell&#8217;amministrazione: la funzione pubblica non sarà più svolta dall&#8217;amministrazione, nel parametro dell&#8217;art. 97 Cost., ma &#8211; su semplice reclamo &#8211; dal Giudice amministrativo, dagli avvocati e dai loro consulenti tecnici.<br /> Si sostiene che l&#8217;art. 6, par. 1, CEDU, ormai internalizzato nel diritto dell&#8217;Unione europea e dunque idoneo a fondare la diretta disapplicazione delle norme interne contrastanti, per come esteso nel suo ambito applicativo dalla Corte di Strasburgo dalle cause penali e civili fino a ricomprendere non solo le cause amministrative, ma anche lo stesso procedimento amministrativo, imporrebbe senz&#8217;altro l&#8217;automatica sospensione, per effetto del ricorso, degli atti sfavorevoli e l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 21-<em>octies</em>della legge n. 241 del 1990: come tutto ciò si concili con la semplificazione e l&#8217;efficienza-efficacia dell&#8217;azione amministrativa, non è dato sapere. <br /> Una recente Dottrina<a title="">[29]</a>offre una completa e ragionata sintesi del tema della <em>full jurisdiction</em>della CEDU e si spinge ad affermare senz&#8217;altro che questa (inarrestabile) spinta &#8220;superiore&#8221; condurrebbe ormai a inverare la tesi kelseniana della separazione tra due soli poteri nello Stato, legislativo ed esecutivo, <em>legis latio</em>e <em>legis executio</em>, dove amministrazione e giurisdizione sono unite in un <em>continuum</em>in cui il giudice fa l&#8217;appello sul provvedimento di primo grado dell&#8217;amministrazione<a title="">[30]</a>. <br /> Questa impostazione presta il fianco ai seguenti rilievi critici:<br /> 1) essa postula assiomaticamente che la separazione dei poteri &#8220;vera&#8221; sia quella teorizzata da Kelsen, come mera bipartizione e non tripartizione dei poteri, con la nota continuità della <em>legis executio</em>che accomunerebbe esecutivo e giudiziario: è tuttavia lecito dubitarne, poiché l&#8217;origine della teoria della separazione dei poteri va ricercata in Francia, nei prodromi della Rivoluzione francese, in un contesto in cui le Corti (i Parlamenti, come quello di Parigi e quello di Nantes, che si opposero alla esecutività dei decreti del Re) erano corpi intermedi separati, spesso ostili alla corona; un contesto, dunque, nel quale di conseguenza l&#8217;accento era posto soprattutto sulla distinzione tra esecutivo e giudiziario, ancor più che su quella tra legislativo ed esecutivo. La Costituzione francese del 1791 distingueva espressamente i tre poteri negli articoli 3, 4 e 5 del Titolo III e, nel Capitolo V, dedicato al potere giudiziario, nell&#8217;art. 3, al primo comma, recava l&#8217;inequivocabile enunciato secondo cui «<em>I tribunali non possono ingerirsi nell&#8217;esercizio del potere legislativo, o sospendere l&#8217;esecuzione delle leggi, né fare alcun atto sulle funzioni amministrative, o citare davanti ad essi gli amministratori per ragione delle loro funzioni</em>», dove lo stesso riferimento al divieto di sospendere l&#8217;esecuzione delle leggi deve essere letto alla luce delle suddette vicende legate ai Parlamenti locali, che avevano (o si arrogavano) il potere di negare l&#8217;esecutività ai provvedimenti della corona, così rivendicando poteri di cogestione e di codecisione amministrativa. <br /> La separazione dei poteri è dunque necessariamente un concetto a tre posti: uno che fa le regole, uno che le applica e un terzo che controlla se l&#8217;applicazione è conforme alle regole. È da ritenere che tale tripartizione sia in realtà coessenziale alla nozione stessa di Stato democratico di diritto e posta al centro del diritto dell&#8217;Unione europea e del diritto europeo più in generale; ed essa sembrerebbe indispensabile, nel costituzionalismo democratico contemporaneo, per calibrare il meccanismo di <em>chek and balance</em>su cui si fonda il delicatissimo equilibrio delle moderne democrazie<a title="">[31]</a>. <br /> 2) La tesi in esame propende per l&#8217;indistinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, secondo l&#8217;idea per cui la materia &#8220;civile&#8221; comprenda, identicamente, diritti soggettivi e interessi legittimi, postulando assiomaticamente la &#8220;verità&#8221; delle tesi (discutibili) espresse dalla Corte EDU (che, partendo dal diritto penale, le ha estese via via al diritto civile e al diritto amministrativo, processuale e sostanziale); al riguardo è agevole rilevare che residuano in realtà pochi dubbi sull&#8217;attualità, la vitalità e la centralità della nozione di interesse legittimo<a title="">[32]</a>, che cattura ed esprime complesse e profonde questioni riguardanti il rapporto tra autorità e libertà (e dunque tra diritto pubblico e diritto privato), nella mai risolta dialettica tra visioni che pongono l&#8217;accento sul (e attribuiscono prevalenza al) momento di sintesi dell&#8217;interesse generale e visioni che pongono viceversa l&#8217;accento sul (e attribuiscono prevalenza al) momento della difesa <em>a priori</em>dei diritti innati inalienabili dell&#8217;uomo; insomma, un &#8220;problemino&#8221; che riguarda il rapporto tra individuo e collettività organizzata, di cui si discute da sempre (da Platone ad Aristotele, da Panezio a Cicerone, da Thomas Hobbes e John Locke fino ai giorni nostri, passando per Rousseau e Montesquieu, per Kant ed Hegel, per Comte e Stuart Mill, per Herbert Spencer, <em>etc</em>., fino all&#8217;odierno dibattito che chiama in causa la paleoetnologia e l&#8217;antropologia<a title="">[33]</a>); un &#8220;problema&#8221; che mal si presta a essere ridotto negli schemi decisamente semplicistici e rigidi di un giudice sovranazionale che cerca di restringere entro un minimo comun denominatore semplice ed essenziale le diversificate culture giuridiche dei Paesi firmatari: il fatto che il Giudice europeo metta sotto un unico nome (&#8220;diritto soggettivo&#8221;<a title="">[34]</a>) cose diversissime (e che, soprattutto richiedono un regime giuridico affatto diverso), non è certo un buon motivo per rinunciare a distinguere e a comprendere.<br /> 3) la tesi in discussione non considera la giurisprudenza recente e ormai consolidatasi della Corte di cassazione a sezioni unite sull&#8217;eccesso di giurisdizione<a title="">[35]</a>che, anche sull&#8217;abbrivio di importanti pronunce della Corte costituzionale<a title="">[36]</a>, ha più e più volte affrontato il tema del limite esterno della giurisdizione amministrativa, &#8220;<em>cui non è consentito invadere arbitrariamente il campo dell&#8217;attività riservata alla pubblica amministrazione attraverso l&#8217;esercizio di poteri di cognizione e di decisione non previsti dalla legge</em>&#8220;, ed ha più volte affermato che si verifica eccesso di potere giurisdizionale, come difetto assoluto di giurisdizione, &#8220;<em>nel caso in cui un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa</em>&#8220;.<br /> 4) la tesi in discussione, infine, conduce al &#8220;governo dei Giudici&#8221; e aggrava la già patologica condizione di sistematica supplenza delle giurisdizioni nell&#8217;assunzione delle decisioni pubbliche (con ciò ponendosi in contrasto rispetto al forte bisogno di semplificazione e di efficacia realizzativa delle decisioni pubbliche espresso dalla società).<br />  <br /> <strong>Conclusioni.</strong><br />  <br /> Rispetto alle posizioni estreme di taluna parte della Dottrina, che fa discendere dalla giurisprudenza della Corte EDU sulla <em>full jurisdiction</em>l&#8217;indistinzione tra giudice e amministratore, merita adesione &#8211; a mio avviso &#8211; la posizione equilibrata espressa dal Presidente Raimondi, che esclude che la &#8220;piena giurisdizione&#8221; debba significare <em>riesame</em>dinanzi al Giudice, né tanto meno la sua sostituzione diretta all&#8217;amministrazione nel riesercizio della funzione<a title="">[37]</a>.<br /> Il rischio insito nella tesi estrema è la deriva verso un <em>Governo dei giudici</em>e del Foro, con effetti inaccettabili di spostamento delle decisioni amministrative, sottratte in tal modo alla loro sede propria, quella politico-amministrativa, che risponde col voto democratico ai cittadini elettori e al popolo sovrano, per essere consegnate di fatto nelle mani di una élite burocratico-forense-giudiziaria autoreferenziale, che agisce in totale <em>deficit</em>democratico.<br /> Personalmente ritengo preferibile, rispetto ai &#8220;cambi di paradigma&#8221; epocali di volta in volta annunciati, un&#8217;accorta &#8220;conservazione programmata&#8221; (prendendo in prestito un concetto della tutela del patrimonio culturale) fatta di &#8220;manutenzione ordinaria&#8221; costante, con una &#8220;stretta di bulloni&#8221; del sistema che esiste, imperniato sull&#8217;idea di una funzione correttiva della Giustizia amministrativa, di controllo su tutti i profili della razionalità complessa dell&#8217;azione amministrativa, sistema che &#8211; secondo me &#8211; rappresenta un ottimo punto di equilibrio tra autorità e libertà, tra funzionalità dello Stato e tutela (piena, effettiva e anche satisfattiva) del cittadino.<br /> La Giustizia amministrativa (nella giurisdizione generale di legittimità) resta essenzialmente di tipo cassatorio, di controllo di legittimità (nei limiti della domanda), in funzione correttiva in vista del riesercizio legittimo della funzione. Il giudice, in sostanza, giudica la razionalità complessa dell&#8217;azione e della decisione amministrativa<a title="">[38]</a>, giudica di come l&#8217;amministrazione ha giudicato, ma non decide lui l&#8217;affare amministrativo: insomma, per fare degli esempi banali, il giudice giudica se la soprintendenza ha correttamente ragionato (in tutti i profili della razionalità complessa che caratterizza la decisione pubblica), non giudica il reperto archeologico; giudica di come il Comune ha ragionato nella decisione urbanistica, non giudica il corretto assetto urbanistico-edilizio del territorio, <em>etc</em>. Che poi questo giudicare il ragionamento dell&#8217;amministrazione possa in taluni casi condurre, in negativo, a indicare quale debba essere il corretto assetto degli interessi pubblici e privati coinvolti nell&#8217;affare amministrativo, questo è un altro discorso (noto, che non deve certo essere qui ripercorso<a title="">[39]</a>).<br /> Questo modello tradizionale &#8220;evoluto&#8221;, per come integrato nella prassi giurisprudenziale più recente e infine codificato nel d.lgs. n. 104 del 2010 (e successive modificazioni), recante il codice del processo amministrativo, offre (nella sostanza) una tutela piena (vi è ormai spazio per la tutela risarcitoria e per quella di accertamento e di condanna, con tendenziale atipicità delle azioni), che poggia, come dovrebbe essere naturale per ogni giurisdizione, sulla conoscenza compiuta e approfondita del fatto<a title="">[40]</a>e che sottopone la decisione amministrativa a ben quattro criteri (o fasi) di controllo (nei limiti, ovviamente, della domanda<a title="">[41]</a>): a) un controllo di legalità formale (la rilevazione dei vizi di incompetenza e di violazione di legge); b) un controllo di legittimità sostanziale (modulato sui tradizionali indici rivelatori dell&#8217;eccesso di potere), in termini di non illogicità e di razionalità della decisione; un controllo di attendibilità del metodo tecnico-scientifico adottato dall&#8217;amministrazione nella fase cognitiva dell&#8217;esercizio della discrezionalità tecnica, nonché di accettabilità delle conseguenziali conclusioni (sempre alla stregua di un criterio di coerenza con le conclusioni mediamente accettate dalla comunità scientifica attuale di riferimento); un test di proporzionalità e di ragionevolezza del mezzo adoperato rispetto al fine<a title="">[42]</a>e del complessivo equilibrio e bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.<br /> È nota la frustrazione degli Avvocati, che spesso si scontrano con il &#8220;muro di gomma&#8221; dell&#8217;amministrazione, che non esegue le sentenze del giudice ed elude i giudicati, riesercitando male il potere, pur dopo l&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato. Gli Avvocati e le parti vorrebbero ottenere (comprensibilmente) il &#8220;bene della vita&#8221; direttamente dalle mani del giudice, senza dover passare di nuovo dall&#8217;amministrazione, senza altre lungaggini burocratiche. Il che è del tutto comprensibile, in specie ove si consideri il problema della violazione del principio della ragionevole durata del processo.<br /> Ma è sbagliato pensare di risolvere per via giudiziaria il problema dell&#8217;inefficienza dell&#8217;amministrazione, come è (ovviamente) sbagliato pensare di risolvere il problema dei tempi eccessivi della giustizia gravando il giudice di altre (e improprie e ingestibili) funzioni di &#8220;amministratore di secondo grado&#8221;.<br /> Sarebbe utile, invece, concentrare gli sforzi proprio sulla riforma della macchina amministrativa, per metterla in condizioni di poter lavorare bene nell&#8217;interesse generale del Paese.  <br /> L&#8217;ipertrofia della giurisdizione (e del contenzioso) non è la soluzione, ma è parte del problema. <br />  <br />  <br />  <br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"><a title="">*</a>Il testo riproduce, con alcune integrazioni e il corredo delle note in calce, la relazione svolta il 9 dicembre 2019 nell&#8217;incontro di studi <em>La decisione amministrativa discrezionale. Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale</em>, organizzata dal Prof. Guido Clemente di San Luca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell&#8217;Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a><em>Azione di adempimento e discrezionalità tecnica (alla luce del codice del processo amministrativo)</em>, comparso nella rivista <em>on line</em><em>Giust.Amm.it</em>, al sito http://www.giustamm.it, 10 luglio 2012, nonché in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 1/2013;<em>Risarcimento del danno e provvedimento amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 3/2010, 857 ss., dove si prendeva spunto dalle note tesi del Capaccioli sull&#8217;atto vincolato alla luce dell&#8217;interessante numero monografico dedicato a questo illustre Autore dallarivista<em>Dir. amm</em>. (il n. 4 del 2009, 873 ss., con eccellenti interventi di F. Merusi, D. Sorace, C. Marzuoli, A. Sandulli, P. Lazzara ed altri). </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Sia consentito per mera sintesi il rinvio, per quest&#8217;ordine di idee, a P. Carpentieri, <em>sub</em>voce <em>Paesaggio [dir. amm.]</em>, in <em>Diritto on line</em>Treccani, 8 giugno 2018, al sito http://www.treccani.it/enciclopedia/paesaggio-dir-amm_%28Diritto-on-line%29/, nonché <em>Il ruolo del paesaggio e del suo governo nello sviluppo organizzativo e funzionale del Ministero e delle sue relazioni inter-istituzionali</em>, in <em>Aedon</em>,<em>Rivista di arti e diritto on line</em>, n. 2/2018, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2018/2/carpentieri.htm, ora in G. Morbidelli, M. Morisi (a cura di) <em>Il &#8220;paesaggio&#8221; di Alberto Predieri</em>, Atti del Convegno «<em>Il &#8220;paesaggio&#8221; di Alberto Predieri. A cinquant&#8217;anni dal &#8220;Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio</em>», Firenze, 11 maggio 2018, Passigli Editore, Firenze, 2019, 169 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>D. De Pretis, <em>Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica</em>, Padova, 1995.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>C. Marzuoli, <em>Potere amministrativo e valutazioni tecniche</em>, Milano, 1985.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>In occasione della presentazione del volume <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, a cura di M. A. Sandulli, Giuffré, Milano, 2019, presso la Sala del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell&#8217;Università degli Studi Roma Tre, in Roma, il 19 novembre 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>L&#8217;idea del provvedimento come decisione precettiva implica un richiamo al gradualismo giuridico (H. Kelsen, <em>Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico</em>, trad. it. di A. Carrino e G. Stella, Napoli, 1997; R. Carré de Malberg, <em>La teoria gradualistica del diritto</em>, a cura di A. Chimenti, Milano, 2003, soprattutto 7, 11 ss., 30; quest&#8217;ultimo Autore sviluppa in modo chiaro l&#8217;idea dell&#8217;atto amministrativo come decisione, <em>ivi</em>, 55, nonché 57 ss.). Sull&#8217;attualità e fecondità di questa nozione si vedano gli <em>Atti</em>del Convegno AIPDA &#8220;<em>Decisioni amministrative e processi deliberativi</em>&#8220;, Bergamo, 5-7 ottobre 2017, Editoriale Scientifica, 2018 (in particolare, i contributi di L. Torchia, <em>Teoria e prassi delle decisioni amministrative</em>, anche in <em>Dir. amm</em>., n. 1/2017, 1 ss., C.E. Gallo, <em>Questioni attuali sulla nullità del provvedimento amministrativo</em>, <em>ivi</em>, 43 ss., R. Cavallo Perin, <em>La validità dell&#8217;atto amministrativo tra legge, principi e pluralità degli ordinamenti giuridici</em>, in <em>Dir. amm</em>., n. 4/2017, 635 ss., con un&#8217;esaustiva trattazione di teoria generale, A. Romeo, <em>Dalla forma al risultato: profili dogmatici ed evolutivi della decisione amministrativa</em>, in <em>Dir. amm</em>., n. 3/2018, 551 ss., con ampi richiami di dottrina, nonché L. Casini, <em>La decisione amministrativa nello spazio giuridico globale</em>). Si veda anche, del sottoscritto, <em>Nullità e teorie dell&#8217;atto amministrativo</em>, nella rivista <em>on line Giustamm.it</em>(al sito http://www.giustamm.it), ottobre 2007. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Tra i primi a fare uso di questa terminologia, con riferimento ai provvedimenti di tutela del patrimonio culturale, vi è il Prof. Guido Clemente di San Luca, che parla in proposito di &#8220;<em>scivolamento della discrezionalità tecnica nella discrezionalità amministrativa</em>&#8221; (G. Clemente di San Luca, R. Savoia, <em>Manuale di diritto dei beni culturali</em>, Napoli, 2005, 198).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>F. Follieri, <em>La giurisdizione di legittimità e la full jurisdiction. Le potenzialità del sindacato confutatorio</em>, nella Rivista<em>P.A. &#8211; Persona e Amministrazione</em>, n. 2 del 2018, 133 ss.; <em>Id</em>., <em>Logica del sindacato di legittimità sul provvedimento amministrativo</em>, Milano, 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>E. Capaccioli, <em>Sulla natura della pretesa al risarcimento dei danni da guerra</em>, in <em>Id</em>.,<em>Diritto e processo, scritti vari di diritto pubblico</em>, Padova, 1978. Su questo fondamentale A. cfr. F. Merusi, <em>La teoria generale di Enzo Capaccioli nel dibattito amministrativo contemporaneo</em>, in <em>Dir. civ</em>., n. 2/2009, 873 ss.; A. Orsi Battaglini, <em>Attività vincolata e situazioni soggettive &#8211; Nota su alcuni temi di Enzo Capaccioli, in Studi in ricordo di Enzo Capaccioli</em>, Milano, 1988, nonché in <em>Riv. trim. dir. civ</em>., 1988, 3 ss., nonché i contributi qui richiamati in nota 1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Si prescinde in questa sede dalla critica di carattere più generale alla dicotomia &#8220;<em>norme di relazione&#8221; &#8211; &#8220;norme di azione</em>&#8221; e dalla questione se e fino a che punto l&#8217;idea che l&#8217;atto (se interamente) vincolato generi diritti soggettivi (e non interessi legittimi), con gli annessi riflessi in tema di riparto di giurisdizione [critiche sulle quali si veda di recente M. Mazzamuto, <em>La discrezionalità come criterio di riparto della giurisdizione e gli interessi legittimi fondamentali</em>, relazione al Convegno internazionale su <em>Funzione amministrativa e diritti delle persone con disabilità</em>, Napoli 6 dicembre 2019), pubblicato nel sito della Giustizia amministrativa, 13 gennaio 2020, https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/mazzamuto-la-discrezionalita-come-criterio-di-riparto-della-giurisdizione-e-gli-interessi-legittimi-fondamentali).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Esprimono scetticismo sulla vincolatività dell&#8217;atto F. Follieri, <em>Decisione amministrativa e atto vincolato</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 5 aprile 2017, nonché L. Viola, <em>Atti vincolati, hard cases e riparto di giurisdizione</em>, <em>ivi</em>, n. 14 &#8211; 12 luglio 2017. Osserva A. Fabri, <em>L&#8217;ultronea protezione dell&#8217;interesse legittimo oppositivo e l&#8217;affermazione della concezione giusformalistica del rapporto tra difformità e invalidità in presenza di attività vincolata, dopo l&#8217;art. 21 octies, l. n. 241/1990</em>, in <em>Giust.Amm</em>., n. 7 &#8211; 2018 [5860], <em>Giornate di studio in onore di Enrico Follieri. Diritto e processo amministrativo, 4 luglio 2018</em>, al sito https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5860: &#8220;<em>E&#8217; dirimente, allora, stabilire quale sia il concetto di attività vincolata assunto dal legislatore e cioè se per potere vincolato si intenda solo l&#8217;ipotesi in cui la decisione amministrativa sia integralmente predeterminata dalla legge o se l&#8217;assenza di qualsiasi margine di valutazione, da parte della pubblica amministrazione, debba riguardare anche il presupposto, affinché si &#8220;perfezioni&#8221; la nozione di azione vincolata, contemplata dall&#8217;art. 21 octies, l. n. 241/1990, utile ad escludere l&#8217;annullamento del provvedimento</em>&#8221; (l&#8217;A, condivisibilmente sembra optare per la seconda soluzione, restrittiva dell&#8217;area dell&#8217;attività realmente vincolata). R. Ferrara, <em>Il giudice amministrativo e gli algoritmi. Note estemporanee a margine di un recente dibattito giurisprudenziale</em>, in <em>Dir. amm</em>., n. 4/2019, 773 ss., osserva come &#8220;<em>il potere amministrativo assolutamente vincolato, o comunque vincolato tuot court, sulla cui base molte teorie generali con importanti ricadute sul piano pratico sono state costruite, in realtà forse non esiste in quanto tale oppure è comunque merce assai rara</em>&#8221; (790). </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>Offrono ulteriori spunti di riflessione su questa falsariga &#8211; nella direzione della insufficienza della vecchia idea della discrezionalità dell&#8217;amministrazione come bilanciamento di valori e di interessi &#8211; i recenti dibattiti sviluppatisi a margine dell&#8217;introduzione, in Italia, del così detto <em>Freedom of information act</em>(FOIA), ad opera del d.lgs. n. 97 del 2016, con annessa discussione sulla natura, discrezionale o vincolata, della decisione dell&#8217;amministrazione sulle domande di accesso civico generalizzato, nonché a margine di alcune pronunce giurisprudenziali in tema di impiego di algoritmi da parte dell&#8217;amministrazione per la gestione di talune procedure concorsuali, con annessa discussione sull&#8217;<em>ubi consistam </em>della (residua) &#8220;discrezionalità&#8221; (come irriducibilità dell&#8217;intervento umano al calcolo della macchina) in tali procedure. Sul primo versante si veda M. Savino, <em>Il FOIA italiano e i suoi critici: per un dibattito scientifico meno platonico</em>, in <em>Dir. amm.</em>, n. 3/2019 453 ss., soprattutto 483 ss., dove l&#8217;assunzione del rigido schema dicotomico tradizionale &#8220;discrezionalità amministrativa <em>vs</em>. attività vincolata&#8221; impedisce la rilevazione dell&#8217;ineliminabile contenuto ermeneutico della decisione dell&#8217;amministrazione in ordine alle domande di accesso generalizzato, che tutto è fuorché un caso di attività propriamente vincolata. Sul secondo versante si veda R. Ferrara, <em>Il giudice amministrativo e gli algoritmi</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>Il riferimento, in estrema sintesi, è alla tradizionale impostazione riassunta da A. Piras, voce <em>Discrezionalità</em>, in <em>Enc. Dir</em>., vol XIII, Milano, 1964, 65 ss., nota bibliografica, 90, con il richiamo al &#8220;<em>vasto movimento di idee che ha portato alla riduzione dell&#8217;attività amministrativa entro modelli dommatici determinati dalle esigenze costruttive di una teoria unitaria degli atti amministrativi e giurisdizionali</em>&#8221; (impostazione per la quale non può che riprodursi l&#8217;indicazione bibliografica ivi contenuta: Laband,<em>Das Staatsrecht des deutschen Reiches</em>, Tübingen, 1876; Jellinek G., <em>Allgemeine Staatslehre</em>, Berlin, 1929; Mayer O., <em>Deutsches Verwalungsrecht </em>3, Berlin, 1929; e, riassuntivamente, M. S. Giannini, voce <em>Atto amministrativo</em>, <em>Enc. Dir</em>., vol. IV, Milano, 1959, 161 ss.). L&#8217;Illustre A. richiama altresì &#8220;<em>la polemica tra il Bernatzik e il Tezner, apparsa nella Grünhut&#8217;s Zeitschr., 1891, 148 e 1892</em>&#8220;. Su queste tematiche, in generale, pare sufficiente il rinvio a. M. S. Giannini, voce <em>Atto amministrativo</em>, in <em>Enc. Dir</em>., Milano, 1959, 161 e ss., <em>Id.</em>,<em>Diritto amministrativo</em>, vol. I, Milano, 1970, 545 ss.; B. G. Mattarella, <em>Il provvedimento</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Trattato di diritto amministrativo</em>, <em>Diritto amministrativo generale</em>, 2^ ed., Milano, 2003, 823 ss.; <em>Id</em>., <em>ivi, L&#8217;attività</em>, 758 ss., con ampi richiami; F.G. Scoca, <em>La teoria del provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul procedimento</em>, in <em>Dir. amm</em>., 1/1995, 1 ss.; <em>Id</em>., <em>Autorità e consenso</em>, in <em>Dir. Amm</em>., 3/2002, 453; R. Villata, M. Ramajoli, <em>Il provvedimento amministrativo</em>, Torino, 2006, 51 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>Wilhelm Dilthey, <em>Introduzione alle scienze dello spirito</em>(1883). Ma anche George Simmel e Max Weber.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>A partire dalla critica della dicotomia &#8220;analitico-sintetico&#8221; svolta da Willard Van Orman Quine (<em>Due dogmi dell&#8217;empirismo</em>, in <em>Da un punto di vista logico</em>, 1953, trad. it., a cura di P. Valore, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004, 35 ss.) e da Donald Davidson (<em>Sulla verità</em>, trad. it. di S. Levi, Laterza, Roma-Bari, 2006). Si veda inoltre H. Putnam, <em>Fatto/valore; fine di una dicotomia</em>, trad. it. di G. Pellegrino, Roma, 2004, secondo il quale anche le descrizioni più oggettive sono sempre cariche di teoria (<em>theory laden</em>) ed è difficile distinguere fatti e valori. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>A partire dal dibattito sviluppati a seguito della nota sentenza del Consiglio di Stato n. 601 del 1999, le coppie di termini &#8211; &#8220;sindacato intrinseco-estrinseco&#8221; e &#8220;sindacato forte-debole&#8221; &#8211; sono variamente caratterizzate, in termini non sempre coerenti e limpidi. Si veda in generale F. Caringella, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, 2^ ed., Milano, 2007, 964-965 e, più di recente, per una ricognizione molto chiara e condivisibile sul tema, R. Giovagnoli, <em>Autorità indipendenti e tecniche di sindacato giurisdizionale</em>, al sito http://www.giustizia-amministrativa.it (marzo 2013), nonché F. Cintioli, <em>Giusto processo, sindacato sulle decisioni antitrust e accertamento dei fatti (dopo l&#8217;effetto vincolante dell&#8217;art. 7, d.lg. 19 gennaio 2017, n. 3)</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 4/2018, 1207 ss.; <em>Id</em>.,<em>Discrezionalità tecnica (dir. amm.)</em>, in <em>Enc. Dir., Annali</em>, II, 471 ss. e C. Deodato, <em>Nuove riflessioni sull&#8217;intensità del sindacato del giudice amministrativo</em>, in <em>Federalismi,it</em>. n. 2/2017, al sito http://www.federalismi.it/nv14/. Una ripresa di questi temi anche in M. Giavazzi, <em>L&#8217;effetto utile dell&#8217;effetto diretto delle norme UE e l&#8217;interpretazione valutativa delle norme di contenuto vago: una riflessione sui limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica</em>, in Giust.Amm., n. 8 &#8211; 2018 [5919], al sito https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5919, che osserva, a proposito del sindacato &#8211; estrinseco &#8211; <em>sulla discrezionalità tecnica in tema di anomalia delle offerte </em>&#8211; citando Cons. Stato, sez. III, 1 febbraio 2017, n. 4384, che,<em>&#8220;Con ciò, dunque, si «pone una chiara limitazione ai poteri del giudice amministrativo, circoscrivendoli al sindacato estrinseco, o di ragionevolezza, che è ben inferiore al c.d. sindacato intrinseco debole, o di attendibilità, che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha codificato per diverse materie, come nel diritto pubblico dell&#8217;economia, nei giudizi medico-legali, nei giudizi su prove concorsuali»</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>È noto che il c.p.a. mantiene fermo, sotto questo profilo, l&#8217;impianto tradizionale (con gli artt. 7, comma 6, c.p.a., secondo periodo &#8211; che prevede espressamente il potere del giudice amministrativo di sostituirsi all&#8217;amministrazione esclusivamente nell&#8217;esercizio della giurisdizione di merito &#8211; e 32, comma 34, comma 4, stesso codice &#8211; che, a presidio del principio di divisione dei poteri, vieta al giudice di &#8220;<em>pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati</em>&#8220;).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>P. Lazzara, <em>L&#8217;opera scientifica di Enzo Capaccioli tra fatto, diritto e teoria generale</em>, in <em>Dir. amm</em>., n. 4 del 2009, 955 ss. (975). </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>Secondo la teoria delle inferenze sintetiche di Charles Sanders Peirce (su cui si veda K. O. Apel, <em>Discorso, verità, responsabilità</em>, Guerini e associati, Milano, 1997, 71, 77, 109).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a>Sul tema cfr. A. Kaufmann, <em>Filosofia del diritto ed ermeneutica</em>, a cura di G. Marino, Milano, 2003, in particolare, <em>Prefazione</em>, 10, e <em>Riflessioni per un fondamento ontologico dell&#8217;ermeneutica giuridica</em>, 160 ss.: il &#8220;circolo ermeneutico&#8221; nell&#8217;interpretazione giuridica consiste nella &#8220;<em>referenzialità originaria di designato e designazione. Tra il linguaggio e la cosa detta nel linguaggio, per cui la norma di legge astratta e il caso ancora amorfo non producono diritto, né ognuno per sé, né tutti e due insieme. Essi sono, l&#8217;una e l&#8217;altro, a un tempo, materiali grezzi. Perché da essi nasca una «fattispecie concretizzata» e uno «stato di cose qualificato», occorre che la norma e il caso siano prima messi in rapporto, che il loro senso acquisti concretezza nel linguaggio. Ciò però non può avvenire in atti isolati, ma solo in uno scambio reciproco, circolare, dalla legge al caso e dal caso alla legge. Dipende dalla precomprensione del caso la determinazione che questa e non quella sia, secondo il suo senso, la legge propria del caso, così come, al contrario, il senso giuridico del caso non si rivela se non grazie alla precomprensione della legge. Solo quando la fattispecie e lo stato di fatto si dispiegano reciprocamente e tra loro si instaura un rapporto di senso, una corrispondenza, solo allora può realizzarsi il loro ordinarsi nel sillogismo, la sussunzione</em>&#8220;. <em>Contra</em>, per una posizione neopositivistica, per cui la sentenza &#8220;giusta&#8221; è solo quella &#8220;esatta&#8221; o &#8220;corretta&#8221;, nel senso che &#8220;<em>deve assegnare correttamente il torto e la ragione sulla base del diritto positivo</em>&#8220;, M. Luciani, <em>Il &#8220;giusto&#8221; processo amministrativo e la sentenza amministrativa &#8220;giusta&#8221;</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 1 del 2018, 36 ss., 61 e 62.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a>F. Trimarchi Banfi, <em>Ragionevolezza e razionalità delle decisioni amministrative</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 2 del 2019, 313 ss. (le citazioni nel testo sono tratte dalle pagg. 324 e 325).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>Una sintesi efficace in L. Lentini, <em>Fallibilismo e razionalismo critico</em>, in G. Fornero, <em>Da Gadamer alla filosofia analitica</em>, in N. Abbagnano, G. Fornero, P. Rossi, <em>Filosofia &#8211; storia, parole, temi</em>, vol. 8, 120 ss., Utet. Milano, 1993 (poi Utet &#8211; Corriere della sera, Milano, 2018).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>C&#8217;è da aggiungere, avendo riguardo a questo specifico settore del diritto amministrativo, che, frequentemente, nelle decisioni amministrative concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale si registra una sorta di progressione dalla discrezionalità tecnica a quella amministrativa, oppure una commistione di elementi riferibili all&#8217;uno e all&#8217;altro tipo di discrezionalità, oppure, ancora, una sommatoria, in parallelo o in successione, dei due tipi di giudizio: si è già detto come, al riguardo, attenta Dottrina parli di &#8220;<em>scivolamento dalla discrezionalità tecnica a quella amministrativa</em>&#8221; (G. Clemente di San Luca, qui in nota 7). Altri A. (G. Sciullo, <em>Valori &#8216;freddi&#8217; del diritto e cose d&#8217;arte: il caso dell&#8217;Uomo Vitruviano</em>, in Aedon, <em>Rivista di arti e diritto on line</em>, n. 3 del 2019) hanno evidenziato come nel caso dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esportazione temporanea di un&#8217;opera d&#8217;arte per una mostra all&#8217;estero si cumulino valutazioni tecnico-discrezionali di tutela (afferenti alla valutazione del pericolo per l&#8217;integrità dell&#8217;opera) e valutazioni di discrezionalità amministrativa relative al bilanciamento tra le esigenze di valorizzazione del museo, sede dell&#8217;opera, e quelle della promozione della cultura italiana all&#8217;estero e del rispetto di eventuali impegni internazionali assunti a livello politico-diplomatico. Il difficile tema del rapporto tra tecnica e politica in questa materia è indagato negli interventi comparsi nel n. 3/2016 di <em>Aedon, Rivista di arti e diritto online</em>(G. Sciullo, <em>Presentazione</em>, P. Carpentieri, <em>Semplificazione e tutela</em>, G. Severini, <em>Tutela del patrimonio culturale, discrezionalità tecnica e principio di proporzionalità</em>, F. Cortese, <em>Le amministrazioni e il paesaggio, tra discorso di verità e discorso di volontà</em>, G. Sigismondi, <em>Valutazione paesaggistica e discrezionalità tecnica: il Consiglio di Stato pone alcuni punti fermi</em>), al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2016/3/index316.htm.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[24]</a>Da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6030 [&#8220;<em>Il sindacato giurisdizionale volto ad accertare le intese anticoncorrenziali è finalizzato a verificare se l&#8217;Autorità ha violato il principio di ragionevolezza tecnica, senza che sia consentito, in coerenza con il principio costituzionale di separazione, sostituire le valutazioni, anche opinabili, dell&#8217;amministrazione con quelle giudiziali. In particolare, la giurisprudenza amministrativa più recente &#8211; superate alcune incomprensioni lessicali legate all&#8217;inziale distinzione tra sindacato &quot;debole&quot; e &quot;forte&quot; &#8211; ha ammesso una piena conoscenza del fatto e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall&#8217;amministrazione. Si è affermato che &quot;l&#8217;unico limite in cui si sostanzia l&#8217;intangibilità della valutazione amministrativa complessa è quella per cui, quando ad un certo problema tecnico ed opinabile (in particolare, la fase di c.d. &quot;contestualizzazione&quot; dei parametri giuridici indeterminati ed il loro raffronto con i fatti accertati) l&#8217;Autorità ha dato una determinata risposta, il giudice (sia pure all&#8217;esito di un controllo &quot;intrinseco&quot;, che si avvale cioè delle medesime conoscenze tecniche appartenenti alla scienza specialistica applicata dall&#8217;Amministrazione) non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell&#8217;Autorità, dovendosi piuttosto limitare a verificare se siffatta risposta rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate, che possono essere date a quel problema alla luce della tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto&quot; (Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4990). Tale sindacato è stato definito di &quot;&quot;attendibilità tecnica&quot; e &quot;non sostitutivo&quot;&quot; (Cons. Stato, sez. VI, n. 4990 del 2019, cit.)</em>&#8220;]. Le sentenze del Giudice amministrativo citate in questo scritto sono consultabili al sito ufficiale della Giustizia amministrativa.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[25]</a>Per una panoramica delle più recenti posizioni dottrinali cfr. <em>Atti</em>del Convegno <em>Il controllo di full jurisdiction sui provvedimenti amministrativi tra separazione dei poteri e sovranità dell&#8217;individuo</em>, 9 marzo 2018, presso l&#8217;Università Telematica Pegaso, Sala degli Specchi, Palazzo Zapata, Piazza Trieste e Trento 48, Napoli, nonché i contributi svolti nell&#8217;ambito delle <em>Giornate di studio in onore di Enrico Follieri. Diritto e processo amministrativo, 4 luglio 2018</em>, raccolti in <em>Giust.Amm</em>., n. 7 &#8211; 2018 [5860], al sito https://www.giustamm.it/, cui<em>adde</em>gli interventi contenuti nel numero speciale della Rivista <em>P.A. Pers. e amm</em>., 2018, sulla <em>full jurisdiction</em>, richiamati anche in L. R. Perfetti, <em>Legge-provvedimento, emergenza e giurisdizione</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 3 del 2019, 1021 ss., in nota 21 di pag. 1034. Si veda inoltre G. D. Comporti, 22 ss., <em>Dalla giustizia amministrativa come potere alla giurisdizione amministrativa come servizio</em>, in <em>Id</em>. (a cura di), <em>La giustizia amministrativa come servizio (tra effettività ed efficienza)</em>, in L. Ferrara, D. Sorace (a cura di), <em>A 150 anni dall&#8217;unificazione amministrativa italiana &#8211; Studi</em>, vol VII, Firenze University Press, 2016, 22 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[26]</a>C. Calabrò, voce <em>Giudicato, diritto processuale amministrativo</em>, in <em>E.G.T</em>., Roma, 2003. In generale sul tema F. Patroni Griffi, <em>Il giudicato amministrativo e la sua ottemperanza</em>, in G. Morbidelli (a cura di), <em>Codice della giustizia amministrativa</em>, 2^ ed., Milano, 2008; L. Maruotti, <em>Il giudicato</em>, in S. Cassese (a cura di), T<em>rattato di diritto amministrativo; diritto amministrativo speciale</em>, V, <em>Il processo amministrativo</em>, Milano, 2003; F. Satta, voce <em>Giurisdizione esclusiva</em>, in <em>Enc. Dir</em>., <em>Aggiornamento</em>, vol. V, Milano, 2001, 571 ss., soprattutto, 581 e nota 27. Il tema del giudicato a formazione progressiva è rimesso in discussione da Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2015, n. 3587 (ord.za), che ha sollevato dinanzi all&#8217;adunanza plenaria la questione della perdurante attualità di tale configurazione rispetto al c.p.a. La plenaria ha, invece, correttamente confermato questa impostazione (Cons. Stato, ad. plen., 9 giugno 2016, n. 11, criticamente annotata da N. Spadaro, <em>Giudicato a formazione progressiva e diritto europeo. Un&#8217;occasione sprecata dall&#8217;Adunanza Plenaria</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 4/2016, 1159 ss.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[27]</a>Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6030, <em>cit.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[28]</a>M. Allena, <em>Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche complesse: orientamenti tradizionali </em>versus<em>obblighi internazionali</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 4/2012, 1602 ss.; E. Follieri, <em>Sulla possibile influenza della giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo sulla giustizia amministrativa</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 3/2014, 605 ss.; G. Tropea<em>, La specialità del giudice amministrativo, tra antiche criticità e persistenti insidie</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 3/2018, 889 ss. C. Padula (a cura di), <em>La Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo. Quarto grado di giudizio o seconda Corte costituzionale?</em>, n. 16 della collana <em>Temi giuridici ed economici</em>della casa editrice Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, nonché gli interventi contenuti nel numero speciale della Rivista <em>P.A. Pers. e amm</em>., 2018, sulla <em>full jurisdiction</em>, richiamati anche in L. R. Perfetti, <em>Legge-provvedimento, emergenza e giurisdizione</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 3 del 2019, 1021 ss., in nota 21 di pag. 1034; si veda anche L. Iannotta, <em>Considerazioni sul controllo di full jurisdiction sui provvedimenti amministrativi alla luce dell&#8217;art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, vivente nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 3 del 2019, 731 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[29]</a>F. Goisis, <em>La full jurisdiction nel contesto della giustizia amministrativa: concetto, funzione e nodi irrisolti</em>, in Dir. <em>proc. amm</em>., n. 2/215, 547 ss.; <em>Id</em>., <em>La Full jurisdiction sulle sanzioni amministrative: continuità della funzione sanzionatoria v. separazione dei poteri</em>, <em>Dir. amm</em>. n. 1/2018, 1 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[30]</a>E&#8217; noto che nella prospettazione di J. Locke la separazione dei poteri riguardava solo l&#8217;esecutivo e il legislativo. H. Kelsen, <em>Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico</em>, trad. it. di A. Carrino e G. Stella, Napoli, 1997, 562, rileva che &#8220;<em>per la costruzione giuridica non fa molta differenza se la discrezionalità compete ad un organo giudiziario o ad un organo amministrativo</em>&#8220;, ed osserva altresì (492, nota 10) che &#8220;<em>la separazione all&#8217;interno dell&#8217;esecutivo tra giurisdizione ed amministrazione è di natura secondaria e riveste un minore significato</em>&#8220;. Per la radicale critica del Kelsen alla distinzione tra potere esecutivo e potere giudiziario, sull&#8217;assunto che le funzioni statali sono due e soltanto due, la funzione normativa e quella esecutiva: <em>legis latio</em>e <em>legis executio</em>, cfr. F. Modugno, voce <em>Poteri (divisione dei</em>), in <em>Noviss. Digesto it</em>., vol. XIII, Torino, 1957, 482 ss. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[31]</a>Sul principio di divisione dei poteri nella sua origine francese e sul suo nesso (dall&#8217;A. in realtà in parte negato) con il contenzioso amministrativo, in relazione al divieto del giudice di sostituirsi all&#8217;amministrazione e di giudicare su poteri non ancora esercitati, M. Mazzamuto, <em>Il principio del divieto di pronuncia con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 1 del 2018, 67 ss. Sui rapporti tra legge, provvedimento e sentenze del giudice, nel sistema delle fonti produttive della normazione, in un contesto gradualista, cfr. R. Carré de Malberg, <em>La teoria gradualistica del diritto</em>, a cura di A. Chimenti, Milano, 2003, <em>passim</em>. Cfr anche B. Tonoletti, <em>L&#8217;accertamento amministrativo</em>, Padova, 2001, 24 ss. Il rapporto tra giudice amministrativo e amministrazione è indagato da G. Tropea,<em>L&#8217;ibrido fiore della conciliazione: i nuovi poteri del giudice amministrativo tra giurisdizione ed amministrazione</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 3 del 2011, 965 ss. La giurisprudenza amministrativa più recente ha giustamente colto la centralità del riferimento alla divisione dei poteri: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 febbraio 2014, n. 833, nonché ad. plen. 25 febbraio 2014, n. 9.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[32]</a>Si veda da ultimo F. Patroni Griffi, <em>Itinerari della Giustizia amministrativa e del suo giudice</em>(Relazione introduttiva al Convegno per i 130 anni della Quarta Sezione del Consiglio di Stato &#8211; Palazzo Spada, 20 novembre 2019), consultabile al sito della Giustizia amministrativa, che ha ribadito, tra l&#8217;altro, la nota e ampia diffusione del concetto nello stesso diritto anglosassone. Il recente dibattito (si veda, per tutti, F.G. Scoca, <em>L&#8217;interesse legittimo. Storia e teoria</em>, Torino, 2017, nonché la chiara sintesi di R. Villata, <em>Appunti per un dialogo costruttivo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 1 del 2019, 221 ss., cui <em>adde</em>F. Francario, <em>Garanzie degli interessi protetti e della legalità dell&#8217;azione amministrativa. Saggi sulla giustizia amministrativa</em>, Napoli, 2019, 498 e 553.) sembra aver archiviato la vecchia idea della &#8220;trasfigurazione e morte&#8221; dell&#8217;interesse legittimo, che si dimostra invece concetto più vitale e attuale che mai e si pone, oggi, come una delle nozioni più chiare e meglio definite nella concettuologia giuridica, nonostante il <em>de profundis</em>intonato da autorevole Dottrina processualcivilistica, soprattutto dopo la sentenza n. 500 del 1999 della Cassazione sulla risarcibilità del danno da lesione dell&#8217;interesse legittimo [A. Orsi Battaglini &#8211; C. Marzuoli, <em>La Cassazione sul risarcimento del danno arrecato alla pubblica amministrazione: trasfigurazione e morte dell&#8217;interesse legittimo</em>, in <em>Dir. pubbl</em>., 1999, 487 ss.; F. D. Busnelli, <em>La responsabilità per esercizio illegittimo della funzione amministrativa vista con gli occhiali del civilista</em>, in <em>Dir. amm</em>., n. 4/2012, 531 ss. &#8211; ed ivi richiami, tra cui F. Ledda, <em>Polemichetta breve intorno all&#8217;interesse legittimo</em>, in <em>Giur. It</em>., 1999, IV, 2216, che giudica &#8220;impresentabile&#8221; il sistema italiano, e A. Gambaro, <em>La sentenza n. 500 ed il diritto civile dello Stato</em>, <em>Riv. dir. civ</em>., 2000, I 356, che considera l&#8217;interesse legittimo &#8220;<em>una particolarità inesprimibile nelle altre lingue ufficiali dell&#8217;Unione europea</em>&#8220;; S. Giacchetti, <em>La rivoluzione silenziosa del codice di procedura amministrativa recita un requiem per l&#8217;interesse legittimo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2011, 335 ss.; A. Romano, <em>Sono risarcibili, ma perché devono essere interessi legittimi?</em>, in <em>Foro It.</em>, 1999, 3222 ss. &#8211; dove peraltro l&#8217;Illustre A., che riconduceva l&#8217;illecito risarcitorio al comportamento dell&#8217;amministrazione, lungi dal dubitare dell&#8217;<em>ubi consistam </em>dell&#8217;interesse legittimo, dubitava che le situazioni soggettive risarcibili esaminate dalla Cassazione ivi annotata fossero in realtà interessi legittimi pretensivi e non, invece, aspettative di diritti soggettivi; L. Benvenuti, <em>Interpretazione e dogmatica nel diritto amministrativo</em>, Milano, 2002, 237, che, a proposito dell&#8217;interesse legittimo parlava incisivamente di &#8220;<em>storia tormentata fatt&#8217;a posta per confondere e imbrogliare</em>&#8220;; com&#8217;è noto, fu F. Benvenuti a denominare &#8220;<em>reperto archeologico</em>&#8221; l&#8217;interesse legittimo; M. S. Giannini parlava di &#8220;<em>oggetto misterioso</em>&#8221; (cito da Andrea Pubusa, <em>L&#8217;interesse legittimo, un dono, un furto con destrezza e forse finalmente un diritto o quasi (ovvero l&#8217;opera di Enrico Follieri, gioioso e instancabile costruttore di tutele</em>, in <em>Giust.Amm</em>., n. 7 &#8211; 2018 [5854], <em>Atti del Convegno Giornate di studio in onore di Enrico Follieri. Diritto e processo amministrativo</em>, 4 luglio 2018); L. Ferrara, <em>Dal giudizio di ottemperanza al processo di esecuzione. La dissoluzione del concetto di interesse legittimo nel nuovo assetto della giurisdizione amministrativa</em>, Milano, 2003; F. Volpe, <em>Norme di relazione, norme d&#8217;azione e sistema italiano di giustizia amministrativa</em>, Padova, 2004, 269 ss. &#8211; che ipotizza un rapporto obbligatorio di fonte legale a contenuto non patrimoniale in cui sulla p.a. gravano contestualmente un obbligo di prestazione verso il privato e un dovere a presidio dell&#8217;interesse pubblico, posto da norme d&#8217;azione; A. Proto Pisani, <em>Appunti sul giudice delle controversie tra privati e pubblica amministrazione</em>, in <em>Foro it</em>., 2009, V, 369 ss. &#8211; secondo cui la figura dell&#8217;interesse legittimo sarebbe scomparsa e residuerebbe, nel confronto tra p.a. e cittadino, la sola, tradizionale coppia pretesa-obbligo; secondo queste posizioni, dunque, verrebbe meno la distinzione tra dovere e obbligo, come tratteggiata da Santi Romano (<em>Doveri, Obblighi,</em>in <em>Frammenti di un dizionario giuridico</em>, Milano, 1983, ristampa inalterata dell&#8217;opera del 1947, 98) e l&#8217;idea, ivi lumeggiata, di doveri &#8211; tipicamente quelli della funzione pubblica &#8211; non correlativi a specifici diritti soggettivi &#8220;<em>e che quindi rimangono fuori l&#8217;orbita di ogni rapporto giuridico con singole cose o singole persone</em>&#8221; (104); da ultimo B. Spampinato, <em>Interesse legittimo e dintorni</em>, in <em>Dir. amm.</em>, n. 2 del 2019, 275 ss., che ancora insiste sull&#8217;idea riduzionista che mira a tutti i costi, contro ogni evidenza della realtà sociale, a voler annullare la categoria dell&#8217;interesse legittimo entro la nozione di diritto soggettivo]. Del tutto condivisibile appare, dunque, riguardo a quelle tesi, la critica di R. Villata, <em>Corte di cassazione, Consiglio di Stato e c.d. pregiudiziale amministrativa</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 4/2009, 915 ss. Un richiamo netto e chiaro ai principi in M. Mazzamuto, <em>A cosa serve l&#8217;interesse legittimo?</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 1/2012, 46 ss. Sia consentito altresì richiamare, in tema, P. Carpentieri, <em>Sull&#8217;irriducibilità del processo amministrativo al processo civile (nota a Corte cost. n. 94 del 4 maggio 2017)</em>, in <em>Giust.Amm.it</em>(al sito http://www.giustamm.it), 27 luglio 2017, con riferimento alla nota sentenza della Consulta che ha ribadito le differenze ontologiche tra diritto soggettivo e interesse legittimo e ne ha certificato la perfetta conformità al dettato costituzionale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[33]</a>Se venga prima l&#8217;individuo o la società organizzata è questione che è al centro della migliore antropologia, dalla tesi del primato della struttura sull&#8217;uomo degli strutturalisti francesi del secolo scorso (rileva Max Horkheimer, <em>Eclisse della ragione</em>, trad. di E. V. Spagnol, Einaudi, Torino, 2000, 95: &#8220;<em>I sociologici francesi</em>&#8211; il riferimento è a E. Durkheim &#8211; <em>ci hanno insegnato che l&#8217;ordinamento gerarchico dei concetti generali primitivi rifletteva l&#8217;organizzazione della tribù e il suo potere sull&#8217;individuo</em>&#8220;), alle teorie di A Ghelen, <em>L&#8217;uomo delle origini e la tarda cultura</em>, a cura di V. Rasini, trad. it. di E. Tetamo, Mimesis, Milano, 2016, fino agli studi più recenti (ad es., M. Tomasello, <em>Storia naturale della morale umana</em>, trad. it. di S. Parmigiani, Cortina Editore, Milano, 2016).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[34]</a>Resta fondamentale la lezione dei nominalisti: A. Ross, <em>La definizione nel linguaggio giuridico</em>, in <em>Diritto e analisi del linguaggio</em>, a cura di U. Scarpelli, Milano, 1976, pag. 207, osserva condivisibilmente che i termini che designano diritti, come la &#8220;proprietà&#8221;, inseriti tra i fatti condizionanti e le conseguenze condizionate, sono in realtà parole senza alcun riferimento semantico proprio, che servono esclusivamente come strumenti di presentazione. In questo senso è più accettabile la tesi che tende a &#8220;sdrammatizzare&#8221; la questione classificatoria delle situazioni soggettive nelle categorie tipologiche &#8220;diritto soggettivo&#8221; e interesse legittimo&#8221;, badando soprattutto al tipo di tutela apprestato dall&#8217;ordinamento (L. R. Perfetti, <em>Poteri procedimentali come diritti fondamentali. Oltre la contrapposizione tra diritto soggettivo e interesse legittimo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 3/2012; per un caso applicativo relativo all&#8217;accesso civico generalizzato, cfr. M. Savino, <em>Il FOIA italiano</em>, <em>cit</em>., 482).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[35]</a>A partire da Cass., ss.uu., 9 novembre 2011, n. 23302 (in <em>Dir. proc. amm</em>., 1/2012, 127 ss., con nota di G. Mari); Cass., ss. uu., 17 febbraio 2012, n. 2312 [commentata da F. Volpe, <em>Il sindacato sulla discrezionalità tecnica tra vecchio e nuovo rito (considerazioni a margine della sentenza Cass. SS.UU.)</em>, in <em>Giust.amm</em>., 28 febbraio 2012], proseguendo lungo una serie continua di pronunce analoghe (Cass., ss.uu., n. 19787 del 2015, in tema di delibere del CSM di conferimento di incarichi direttivi; 17 novembre 2016, n. 23396). Sull&#8217;eccesso di potere giurisdizionale si vedano, tra le più recenti, Cass., ss. uu., ord. 16 maggio 2019, n. 13243; 12 giugno 2019, n. 15744; sentenza 30 agosto 2019, n. 21869; 11 novembre 2019, n. 29086, ordinanza 26 novembre 2019, n. 30803. Significativa la recente Cass, sezioni unite civili, ordinanza 16 dicembre 2019, n. 33094, che ha escluso l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale in relazione al profilo dello sconfinamento nella sfera del merito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 388 del 2018, in tema di impugnazione di un&#8217;interdittiva antimafia (secondo il ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe realizzato «un&#8217;ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale dal punto di vista dello sconfinamento nella sfera del merito perché, seppure nel rispetto della formula dell&#8217;annullamento, finisce per sostituirsi alla volontà ed alla motivazione espresse dalla Amministrazione prefettizia»; esso, in altri termini, anziché limitarsi ad effettuare il sindacato di legittimità sugli atti impugnati, avrebbe individuato una ragione estranea e perfino posteriore per giustificare la legittimità di quegli atti, esercitando un sindacato di merito ed esorbitando in tal modo dai confini del proprio potere giurisdizionale&#8221;) La Cassazione ha respinto il ricorso ribadendo che: &#8220;<em>l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale in relazione al profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, ai sensi dell&#8217;art. 111, ottavo comma, Cost., è configurabile soltanto quando l&#8217;indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, divenga strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell&#8217;opportunità e convenienza dell&#8217;atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell&#8217;annullamento, esprima la volontà dell&#8217;organo giudicante di sostituirsi a quella dell&#8217;amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia la quale abbia il contenuto sostanziale e l&#8217;esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell&#8217;autorità amministrativa. Tali condizioni, però, non sussistono nel caso in esame, nel quale ogni eventuale (ipotetico) errore rimarrebbe ristretto nei limiti dell&#8217;</em>error in iudicando <em>e, in quanto tale, sarebbe sottratto al sindacato sui limiti esterni della giurisdizione rimesso a queste Sezioni Unite</em>&#8220;. Nello stesso si muove anche il Giudice amministrativo (CGA, 10 giugno 2011, n. 418, in <em>Dir. proc. amm</em>., n. 2 del 2012, 717 ss., con nota di G. Tropea, <em>Il vincolo etnoantropologico tra discrezionalità tecnica e principio di proporzionalità: &#8220;relazione pericolosa&#8221; o &#8220;attrazione fatale&#8221;?</em>), nonché Cons. Stato, ad. plen. 25 febbraio 2014, n. 9.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[36]</a>Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 6 (consultabile al sito ufficiale della Corte o al sito <em>Consulta Online</em>(http://www.giurcost.org/).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[37]</a>G. Raimondi, <em>L&#8217;intensità del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo</em>, in <em>P.A. Pers. e amm</em>., 2018, 9 ss. In tal senso anche l&#8217;ampio studio di anche L. Iannotta, <em>Considerazioni sul controllo di full jurisdiction sui provvedimenti amministrativi alla luce dell&#8217;art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, vivente nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[38]</a>Qui torna utile un mio non recente contributo, nel quale avevo evidenziato come, sulla linea della teoria degli atti linguistici (C. S. Peirce, J. L. Austin, J. Searle) e della teoria dell&#8217;agire comunicativo di J. Habermas, l&#8217;agire amministrativo, in quanto agire razionale orientato all&#8217;intesa, implica il divieto per l&#8217;amministrazione di porre in essere azioni di tipo strategico (egoistico) e il correlativo obbligo di garantire la riscattabilità del valore (complesso) di verità (la forza illocutiva) dei propri assunti, posti a base della scelta operata. Questa riscattabilità &#8211; si era altresì chiarito &#8211; deve soddisfare un quadruplice criterio di giustificazione razionale: un primo criterio (teleologico) di corrispondenza ai fini (ai valori) dati dalla legge; un secondo criterio (proposizionale) di verità riguardo ai presupposti di fatto assunti a base della decisione amministrativa; un terzo criterio (deontologico) di giustezza normativa (in base a regole giuridiche procedurali e sostanziali) ; infine, un quarto criterio (empirico) di razionalità, proprio dell&#8217;agire orientato a uno scopo pratico-sociale (non strategico, ma orientato all&#8217;intesa comunicativa), che si riassume nella proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini [P. Carpentieri, <em>La razionalità complessa dell&#8217;azione amministrativa come ragione della sua irriducibilità al diritto privato</em>, in F<em>oro Amm. &#8211; TAR</em>, n. 7-8/2005, 2652 ss., nonché, con aggiunte e integrazioni, in P. Stanzione e A. Saturno (a cura di), <em>Il diritto privato della pubblica amministrazione</em>, Padova, 2006, 80 ss., con il titolo <em>La razionalità complessa dell&#8217;azione amministrativa. Note a margine del nuovo comma 1-bis dell&#8217;art. 1 della legge 241 del 1990</em>].</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[39]</a>Secondo il vecchio adagio <em>Juger l&#8217;administration, c&#8217;est encore administrer</em>(attribuito a Henrion de Pansey, <em>De l&#8217;autorité judiciaire en France</em>, 1827).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[40]</a>Giustamente sottolinea la centralità della cognizione piena del fatto L. Iannotta, <em>op. cit</em>.., soprattutto 740 e 753 (il che, peraltro, sembra essere in un certo senso un modo diverso per esprimere il concetto della <em>ipsa res justa</em>di cui parla A. Kaufmann, <em>op. cit</em>., 97 ss.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[41]</a>La pienezza della cognizione giurisdizionale deve naturalmente essere legata alla corretta impostazione e alla completezza della domanda, secondo il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come bene sottolinea sempre L. Iannotta, <em>op. ult. cit</em>., 754 e nota 47).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[42]</a>Sul principio di proporzionalità, la cui prima enunciazione sembra risalire al Romagnosi (su cui cfr. V. Fanti, <em>Dimensioni della proporzionalità. Profili ricostruttivi e processo amministrativo</em>, Torino, Giappichelli, 2012, nonché F. Merusi, <em>Gian Domenico Romagnosi fra diritto e processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 4/2011, 1234), si vedano, oltre ai contributi ora citati, A. Sandulli, <em>La proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa</em>, Padova, 1998, S. Cognetti, <em>Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica</em>, Torino, Giappichelli, 2011, F. Merusi, <em>Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa</em>, Napoli, 2011, F. Trimarchi Banfi, <em>Canone di proporzione e test di proporzionalità nel diritto amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2/2016, 361 ss., D.U. Galetta, <em>Il principio di proporzionalità</em>, in M.A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dell&#8217;azione amministrativa</em>(con il coordinamento di D.U. Galetta e M. Gigante), Milano, 2011, 110 ss., nonché <em>Id</em>., <em>Il principio di proporzionalità</em>, in M. Renna, F. Saitta (a cura di), <em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Milano, 2012, 389 ss., da ultimo A Albanese, <em>Il principio di proporzionalità come componente della cittadinanza amministrativa</em>, in L. Ferrara, D. Sorace (a cura di), <em>A 150 anni dall&#8217;unificazione amministrativa italiana</em>&#8211; <em>Studi</em>, vol. III (A. Bartolini &#8211; A. Pioggia &#8211; a cura di, <em>Cittadinanza attiva</em>), Firenze, 2016, 193 ss., V. Fiorillo, <em>Il principio di proporzionalità da parametro di validità a fondamento del diritto alla protezione dei dati personali nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 15 &#8211; 26 luglio 2017, nonché F. Di Porto, <em>Regolazione, principio di proporzionalità e scienze cognitive</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 4/2018, 14 febbraio 2018, con ampi richiami storici e di dottrina.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-decisione-amministrativa-discrezionale-principio-di-proporzionalita-e-sindacato-giurisdizionale/">La decisione amministrativa discrezionale. Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale*.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>AUTORITA’ E CONSENSO NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA alcuni spunti di riflessione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autorita-e-consenso-nellazione-amministrativa-alcuni-spunti-di-riflessione/">AUTORITA’ E CONSENSO NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA&lt;br&gt; &lt;i&gt;alcuni spunti di riflessione&lt;/i&gt;</a></p>
<p>1. Premessa. &#8211; 2. Il criterio di razionalità dell’azione amministrativa &#8211; 3. L’incomprimibile specialità dell’agire amministrativo &#8211; 4. Attività privata e attività di diritto privato della p.a. &#8211; 5. Profili di esorbitanza dal diritto civile dei rapporti contrattuali della p.a. &#8211; 6. Il panprivatismo e la sua crisi: la nuova</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autorita-e-consenso-nellazione-amministrativa-alcuni-spunti-di-riflessione/">AUTORITA’ E CONSENSO NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA&lt;br&gt; &lt;i&gt;alcuni spunti di riflessione&lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autorita-e-consenso-nellazione-amministrativa-alcuni-spunti-di-riflessione/">AUTORITA’ E CONSENSO NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA&lt;br&gt; &lt;i&gt;alcuni spunti di riflessione&lt;/i&gt;</a></p>
<p><b>1. </b><i>Premessa</i><b>. &#8211; 2.</b><i> Il criterio di razionalità dell’azione amministrativa </i><b>&#8211; 3. </b><i>L’incomprimibile specialità dell’agire amministrativo</i><b> &#8211; 4. </b><i>Attività privata e attività di diritto privato della p.a. </i><b>&#8211; 5. </b><i>Profili di esorbitanza dal diritto civile dei rapporti contrattuali della p.a.</i> &#8211; <b>6. </b><i>Il panprivatismo e la sua crisi: la nuova legge 241 del 1990</i>.<b> 6.a) </b><i>Il nuovo comma 1-</i>bis <i>dell’articolo 1</i><b> &#8211; 6.b) </b><i>Il nuovo comma 1-</i>ter <i>dell’articolo 1 e le novità nell’articolo 11</i><b> &#8211; 7. </b><i>Alcune riflessioni finali</i><b>. </p>
<p><b>1.</b> La discussione “diritto pubblico <i>vs</i>. diritto privato” nell’agire amministrativo mira a dare una risposta (ed in tanto ha un senso) all’esigenza di maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.<br />
<b>2.</b> Questo risultato non si raggiunge sostituendo al provvedimento autoritativo il negozio giuridico consensuale come modulo di produzione degli effetti giuridici, ma attuando e rendendo sempre più partecipata e controllabile la pratica della razionalità dell’agire amministrativo. Ciò che conta è l’adesione democratica alle scelte amministrative, non l’uso di strumenti giuridici consensuali per l’esercizio della funzione pubblica. Il <i>consenso</i> della maggioranza dei cittadini (tutti “destinatari”, diretti e indiretti, dell’azione amministrativa) non va confuso con il <i>consenso</i> del destinatario diretto dell’atto come elemento strutturale del modulo giuridico formale non autoritativo per la produzione dell’effetto.<br />
La ricerca del consenso dei destinatari diretti degli atti (inteso in questo secondo senso, come modulo giuridico per la produzione degli effetti) rischia di diventare, da mezzo, il fine stesso dell’azione amministrativa, secondo un approccio procedurale-consensuale che confonde il metodo con il merito dei problemi e che oscura l’interesse pubblico (ovvero il <i>consenso</i> della maggioranza dei cittadini). <br />
La scelta di imporre all’amministrazione il ricorso al modulo negoziale pone al centro dell’attenzione il consenso (e l’interesse) del destinatario diretto dell’atto e relega sullo sfondo quello della collettività come destinataria generale dell’azione amministrativa.<br />
Il <i>consenso</i> della collettività come destinataria generale dell’azione amministrativa si sostanzia nella <i>adesione democratica</i> alle scelte amministrative. Il <i>consenso</i> della maggioranza dei cittadini si basa sulla razionalità dell’agire amministrativo. La razionalità dell’agire amministrativo deve essere intesa sotto il triplice profilo della <i>verità</i> riguardo ai presupposti di fatto della decisione amministrativa, della <i>giustezza normativa</i> (in base a regole giuridiche procedurali e sostanziali) e della razionalità dell’agire orientato a uno scopo pratico-sociale (<i>proporzionalità</i> dei mezzi rispetto ai fini). <br />
Facendo uso di alcune impostazioni teoriche generali (teoria discorsiva del diritto come fattore di integrazione sociale di J. Habermas), è possibile sostenere che i principi, scritti e non scritti, che governano l’azione amministrativa possano riassumersi nel canone della <i>razionalità pratica dell’agire comunicativo orientato all’intesa</i> (dove <i>intesa</i> significa non già <i>accordo</i>, come modulo consensuale di produzione dell’effetto giuridico, bensì condivisione del valore di <i>verità</i>, di <i>giustezza normativa</i> e di <i>proporzionalità</i> delle scelte amministrative espresse tramite provvedimenti amministrativi razionalmente giustificabili) e nel conseguente divieto dell’orientamento <i>strategico</i> – egoistico, che è estraneo all’agire funzionale della p.a. ed è invece tipico dell’autonomia privata. <br />
La controllabilità-giustiziabilità e la partecipazione alla funzione sono gli strumenti attraverso i quali (nel procedimento) si attua l’<i>intesa</i> come adesione democratica all’azione amministrativa.<br />
L’equazione tra il consenso del destinatario diretto dell’atto e la (pretesa) efficienza-efficacia (o legittimazione?) del provvedimento non è condivisibile ed è smentita dal fatto che allorquando vi è urgenza di provvedere si ricorre alla legge speciale (vedi legge “obiettivo” sulle cd. “grandi opere”) o all’emergenza di protezione civile (vedi varie emergenze socio-economico-ambientali nella gestione dei rifiuti): piuttosto che ricercare il consenso, si riduce la soglia minima di partecipazione e di procedimentalizzazione dell’azione amministrativa (con il sistema delle deroghe alla legge generale e alle stesse leggi di settore).<br />
<b>3.</b> La funzionalità ai fini dati dalla legge e la controllabilità dell’esercizio della funzione (che impiega risorse pubbliche) rendono irrimediabilmente speciale l’agire amministrativo rispetto al diritto comune dei privati. E’ lo stesso criterio di razionalità che presiede ai due tipi di azione ad essere diverso: da un lato l’agire funzionale della p.a. orientato all’intesa (come adesione democratica sociale); dall’altro l’agire negoziale privatistico di regola ordinato al solo canone della razionalità orientata allo scopo, secondo la modalità dell’agire strategico egoistico. <br />
<b>4.</b> L’opinione prevalente afferma la funzionalizzazione della stessa attività di diritto privato della p.a. (anche della tradizionale attività contrattuale <i>jure gestionis</i> finalizzata all’approvvigionamento di beni e servizi): non esiste un’<i>attività</i> <i>privata</i> della p.a. (distinta dall’attività di diritto privato) che possa ritenersi sottratta al raggio di azione del fondamentale canone dell’art. 97 della Cost. (che regola l’<i>essere</i> prima ancora dell’<i>agire</i> della p.a.).<br />
<b>5.</b> Elementi di specialità contraddistinguono inevitabilmente anche l’agire di diritto privato dell’amministrazione. La stessa contrattualistica di diritto privato della p.a. è costellata di <i>clausole esorbitanti</i> che lasciano spesso dubitare della stessa inquadrabilità degli istituti nei loro tipi e modelli civilistici di riferimento.<br />
<b>6.</b> In questo quadro la nuova previsione contenuta nel comma 1-<i>bis</i> aggiunto all’art. 1 della legge n. 241 del 1990 appare poco comprensibile (per molti A. tale previsione avrebbe un valore solo ottativo e didascalico). Salvo che non la si riconduca a quella che appare essere la sua matrice dottrinaria (teoria dell’atto favorevole come atto non autoritativo).<br />
Se così fosse – se si volesse, cioè, riconoscere valore precettivo diretto a questa norma – sorgerebbero notevoli problemi teorici e applicativi.<br />
Rimarrebbe irrisolto il problema centrale della garanzia di buona amministrazione imparziale nell’interesse dei terzi.<br />
Il punto d’attacco centrale sul quale può positivamente innestarsi il consenso del destinatario diretto nell’azione amministrativa è invece costituito dalla “liberalizzazione” dello strumento dell’accordo sostitutivo del provvedimento, di cui all’art. 11, quale esito “possibile” (o anche auspicabile), ma non necessario, del procedimento partecipato.<br />
<b>7.</b> Nella conclusione si torna sugli assunti iniziali: i problemi di efficienza ed efficacia dell’amministrazione si risolvono delimitando bene l’area della funzione pubblica e del servizio pubblico (di intervento dello Stato) rispetto all’area lasciata al libero mercato. Ma lì dove il mercato non ce la fa, e si avverte il bisogno della mano pubblica, ivi deve essere assicurata la specialità (autoritatività) dell’agire amministrativo e non è utile costringere la mano pubblica nella forma – ad essa estranea – del negozio di diritto privato. La teorica dello Stato leggero (o dello Stato minimo) richiede la restituzione al diritto comune di aree di attività e di interessi, non (invece) l’imposizione dell’uso dello strumento consensuale privatistico entro le aree di funzione pubblica.<br />
Lì dove è necessaria la funzione pubblica, l’adesione democratica dei governati deve essere assicurata non già tramite l’uso dello strumento negoziale, bensì tramite la piena partecipazione al procedimento e la piena controllabilità della razionalità dei suoi esiti.</p>
<p><b>1. Premessa</b></p>
<p>	Il presente contributo raccoglie alcune riflessioni sul tema del rapporto tra diritto pubblico e diritto privato nell’agire della pubblica amministrazione[1], alla luce delle recenti innovazioni introdotte dalla legge n. 15 del 2005.<br />
Sul piano sostanziale il fenomeno dell’uso di moduli privatistici nell’agire della p.a. sembra alimentato dall’idea generale secondo cui per avere un’amministrazione <i>competitiva</i> non bastino la semplificazione e la partecipazione, ma occorra anche l’uso di strumenti di diritto privato. Secondo questa visione l’agire <i>per consenso</i> sarebbe più efficace di quello <i>per autorità</i>.<br />
Al fondo di questa linea di tendenza si intravede però l’equivoco tra aziendalizzazione strutturale organizzativa e privatizzazione dell’azione amministrativa, nonché la sovrapposizione del modello di amministrazione erogatrice di beni e servizi con il modello dell’amministrazione di regolazione[2]. Si percepisce un commistione tra agire procedimentale partecipato e razionale (che è la vera garanzia di legalità ed efficacia) e agire per accordi (e, quindi, secondo il diritto privato). <br />
L’idea dell’accordo che sostituisce l’autorità come causa efficiente dell’effetto giuridico poggia in definitiva sull’ideologia del consensualismo e del proceduralismo giuridici, che confondono il merito con il metodo e declassano le scelte regolative della legge a meri criteri orientativi della discussione e della decisione amministrativa. La ricerca del consenso e il conseguente esonero di responsabilità appiattiscono la razionalità dell’agire amministrativo sulla (sola) razionalità nell’impiego dei mezzi, obliterando del tutto gli altri (essenziali) profili di razionalità che invece devono qualificare l’agire amministrativo come agire funzionale (razionalità rispetto ai fini e razionalità nell’orientamento ai valori). In questa ottica la ricerca del consenso assurge a bene in sé e si sovrappone, come scopo dell’azione, al perseguimento dell’interesse pubblico (la cui attuazione spesso implica il <i>dissenso</i> dei soggetti portatori degli interessi incisi). La tecnica del consenso, da mezzo si autopromuove a fine dell’agire amministrativo. Si perviene dunque ad una prassi amministrativa che ricerca soprattutto il consenso dei destinatari (diretti) degli atti più che il bene comune. In questa dimensione si confonde la non contestazione con la verifica dell’efficienza-efficacia degli atti nel perseguimento dell’interesse pubblico. Si intravede altresì, dietro questa prassi, un’esaltazione della dimensione “politica” dell’azione amministrativa, intesa nel senso ristretto di arte della mediazione e della composizione del conflitto, in cui l’interesse indirettamente o occasionalmente protetto rischia di essere (non più quello privato, ma) quello pubblico voluto dalla legge come fine dell’azione amministrativa.<br />
Ciò che conta è invece l’adesione democratica alle scelte amministrative, non l’uso di strumenti giuridici consensuali per l’esercizio della funzione pubblica. Il <i>consenso</i> della maggioranza dei cittadini (tutti “destinatari”, diretti e indiretti, dell’azione amministrativa) non va confuso con il <i>consenso</i> del destinatario diretto dell’atto come componente del modulo giuridico formale non autoritativo per la produzione dell’effetto.<br />
	La nuova legge n. 241 del 1990, come modificata prima dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, poi dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante <i>Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale</i>, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ha introdotto importanti novità su questo fronte e sta avviando un complesso dibattito che, allo stato, non consente ancora di giungere ad approdi interpretativi sicuri e stabili.<br />
In questa sede ci si limita ad esporre talune possibili linee di ricerca e di approfondimento, muovendo da alcune riflessioni riguardanti i principi dell’agire amministrativo, poiché è solo attraverso un meditato richiamo ai principi fondanti la complessiva architettura del diritto pubblico che è possibile quella <i>critica del senso</i> delle novità normative in esame che sola potrebbe condurre a risultati conoscitivi utili.</p>
<p><b>2. Il criterio di razionalità dell’azione amministrativa.</b></p>
<p>	Il discorso si incentra essenzialmente intorno alla dialettica tra diritto comune e specialità del regime giuridico dell’agire dell’amministrazione, nonché alla (connessa) dialettica tra autorità e libertà. <br />
Si tratta di operare un critica del senso di questa dicotomia, al fine di verificare se questa specialità, legata alla funzione e all’autorità in un indissolubile legame tra mezzi e fini, abbia un senso (abbia ancora un senso), oppure se sia preferibile oggi dirigere senz’altro verso un unico diritto comune, in cui l’interesse pubblico sia adeguatamente curato e assicurato dall’agire paritetico negoziale della p.a., posta sullo stesso piano di un qualsiasi cittadino. <br />
E’ evidente che, di regola, la pubblica amministrazione, nell’esercizio delle sue funzioni pubblicistiche, esercita una autorità, ovvero si avvale di una peculiare posizione di supremazia che la mette nelle condizioni di produrre l’effetto giuridico (in senso lato: costituzione, modificazione ed estinzione di situazioni giuridiche soggettive) unilateralmente, a prescindere dal consenso dell’interessato. L’autorità, sotto questo profilo, denota una posizione di preminenza sulle posizioni dei privati[3], e si giustappone alla pariteticità che contraddistingue, di regola e almeno sul piano formale, i rapporti tra privati regolati dal diritto civile. <br />
Lo snodo strutturale fondamentale dei negozi giuridici privati è costituito dal consenso, come incontro di libere volontà che si accordano su un determinato programma negoziale, nell’ambito di tipi negoziali legalmente previsti. Nel diritto privato è il consenso (il perfezionarsi dell’accordo) il fatto generatore degli effetti giuridici.<br />
	Lo snodo strutturale fondamentale del provvedimento amministrativo consiste, invece, nell’esercizio dell’autorità come unilateralità della produzione dell’effetto, come forza capace di comprimere autoritativamente e unilateralmente la sfera giuridica del privato e di conseguire comunque l’effetto giuridico perseguito (ad es., la proprietà, a fronte dell’azione dell’autorità, viene “degradata” a interesse legittimo, ad un interesse acché la p.a. eserciti il suo potere autoritativo entro i limiti del principio di legalità formale e sostanziale, in modo, cioè, formalmente e sostanzialmente legittimo)[4].<br />
	L’autorità deriva dalla legge e non è fine a stessa. E’ mezzo per l’esercizio della pubblica funzione (“potere-dovere”), nel quadro dell’articolo 97 della Costituzione. La pubblica amministrazione in tanto esiste (ed è appositamente costituita ed organizzata), in quanto ha il dovere di perseguire e di tutelare gli interessi pubblici che la legge le ha assegnato come scopo e missione definiente la sua stessa ragion d’essere (principio di legalità). Onde poter efficacemente perseguire tali fini pubblici, essa è dotata di un potere funzionalizzato al conseguimento di tali obiettivi, connotato da una speciale forza di incisione unilaterale nella sfera giuridica degli altri soggetti e, più in generale, nel mondo del diritto.<br />
	L’esercizio del potere finalizzato alla funzione pubblica deve altresì rispettare le regole intrinseche, non scritte, di logicità e imparzialità, che sono desumibili dall’articolo 97 della Costituzione (oltre che dai principi di logicità essenziali al diritto come discorso e come prodotto culturale). <br />
Si potrebbe sostenere che queste regole si compendiano nel canone della <i>razionalità pratica dell’agire comunicativo orientato all’intesa</i> che caratterizza (deve caratterizzare) la pubblica funzione. Dove l’<i>orientamento</i> <i>all’intesa</i> deve essere assunto – con Habermas[5] &#8211; non già come finalizzazione dell’azione all’<i>accordo</i>, nel senso di modulo consensuale di produzione dell’effetto giuridico, bensì come esclusione e divieto dell’orientamento <i>strategico</i> dell’azione amministrativa, in chiave egoistica e conflittuale con l’interlocutore (cooperatore sociale). L’<i>intesa</i> – cui è (deve essere) orientato l’agire comunicativo dell’amministrazione – consiste nella condivisibilità del valore di verità e di giustezza normativa delle proposizioni in cui l’azione medesima si fa e si esprime (provvedimenti amministrativi razionalmente giustificabili). E’ vietato all’amministrazione porre in essere azioni di tipo strategico (egoistico), volte al conseguimento del risultato perseguito al di fuori di una riscattabilità del valore di verità dei propri assunti, posti a base della scelta operata. Questa riscattabilità deve soddisfare un triplice criterio di giustificazione razionale: un primo criterio (proposizionale) di <i>verità</i> riguardo ai presupposti di fatto assunti a base della decisione amministrativa; un secondo criterio (deontologico) di <i>giustezza normativa</i> (in base a regole giuridiche procedurali e sostanziali)[6]; infine, un terzo criterio (empirico) di razionalità, proprio dell’agire orientato a uno scopo pratico-sociale (non strategico, ma orientato all’intesa comunicativa), che si riassume nella <i>proporzionalità</i> dei mezzi rispetto ai fini.<br />
Il <i>consenso</i> meritevole di essere perseguito consiste nella <i>adesione democratica</i> alle scelte amministrative da parte della maggioranza dei cittadini (tutti “destinatari”, diretti o indiretti, della funzione), non il <i>consenso</i> del destinatario diretto dell’atto quale elemento strutturale essenziale per la produzione dell’effetto nell’ambito del modulo giuridico negoziale non autoritativo.<br />
L’<i>intesa</i> con il privato, che qui rileva e connota l’agire amministrativo, non è da intendersi dunque nel senso dell’accordo con il destinatario dell’azione come modello consensuale di produzione giuridica, bensì nel senso di <i>telos</i> linguistico in cui si inscrive la ragione comunicativa di cui l’atto deve essere espressione, ossia della necessità di una ricerca, da parte dell’amministrazione procedente, di conclusioni <i>vere</i>, <i>giuste</i> e <i>proporzionate</i>, sul cui valore illocutivo proposizionale, normativo e pratico-razionale sia ragionevolmente possibile intendersi col destinatario. Non è l’accordo in quanto negozio giuridico che deve essere ricercato, ma è l’intesa epistemica e conoscitiva, come condivisione e consenso sulla verità dei presupposti di fatto, sulla giustezza normativa delle ragioni giuridiche della decisione e sulla proporzionalità dei mezzi prescelti, che deve costituire l’obiettivo e il criterio di razionalità della scelta amministrativa[7]. Non è il consenso immediato del diretto interlocutore dell’atto (quale elemento strutturale e della fattispecie condizionante la produzione degli effetti), ma il consenso mediato della collettività nel lungo periodo sulla razionalità (proposizionale, deontologica, assiologia e pratica) delle scelte amministrative, ciò che davvero merita di essere perseguito.<br />
In estrema sintesi: non è l’<i>accordo</i> (come strumento negoziale) che risolve il problema dell’efficienza-efficacia dell’azione amministrativa; ma è la complessiva razionalità dell’azione stessa a consentire (oltre che, di regola, l’efficienza-efficacia dei risultati, anche) l’intesa sociale sull’agire amministrativo, come adesione al suo valore di verità-giustezza normativa-razionalità pratica (proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini).<br />
	Questo approccio mostra l’irriducibilità del criterio di razionalità che orienta l’agire funzionale della p.a. rispetto al criterio di razionalità che (di regola) guida (o può guidare) l’agire negoziale del privato. Nell’un caso il criterio di razionalità dell’azione orientata a uno scopo deve essere “corretto” dagli altri parametri della razionalità pratica, riguardo al perseguimento dei fini (dettati dalla legge) e in coerenza con i valori fondativi l’agire amministrativo (in termini di principi generali) e, soprattutto, non può assumere le sembianze dell’agire strategico del competitore mosso da scopi egosistici. Nell’altro caso (agire negoziale privatistico) l’attore ben può ordinare (e di fatto spesso ordina) la propria azione al solo canone della razionalità orientata allo scopo, secondo la modalità dell’agire strategico egoistico[8].<br />
Le regole non scritte di logicità, imparzialità e ragionevolezza sono state indirettamente elaborate, come è noto, nei decenni dalla giurisprudenza amministrativa che ha costruito le figure sintomatiche dell’eccesso di potere. A queste regole di logicità e imparzialità sembra che oggi debbano aggiungersi i nuovi canoni di efficienza-efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, che fino a ieri rilevavano solo sul piano del merito amministrativo, ma non venivano in rilievo sul piano della legittimità dell’azione amministrativa. <br />
	L’esercizio della funzione pubblica rinviene nel procedimento amministrativo la sua forma per eccellenza, all’interno della quale si attua il criterio democratico della partecipazione del cittadino (legge 241 del 1990). Si parla al riguardo di un principio del giusto procedimento, alludendosi alla necessità che il contraddittorio sia assicurato, che sia preso in considerazione il punto di vista del cittadino cui si dirige l’atto amministrativo, e che la decisione amministrativa, che chiude il procedimento con un provvedimento finale, sia adeguatamente motivata mediante esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della scelta effettuata. Taluni Autori affermano che la <i>necessità del procedimento</i> costituisca uno dei <i>caratteri</i> definitori del provvedimento amministrativo[9].<br />
	Il procedimento racchiude in sé il criterio di razionalità delle decisioni amministrative (e delle proposizioni in cui essa si esprime)[10]. Esso, inoltre, è in sé garanzia di imparzialità e luogo in cui l’imparzialità si attua e si garantisce. In definitiva, può ritenersi che il principio del procedimento tenda a inglobare gli stessi principi di imparzialità e di buon andamento[11].<br />
	E’ nota l’evoluzione storica della giurisprudenza e della dottrina che dalla teorica dell’atto amministrativo (mutuata dalla teorica del negozio giuridico di diritto privato) è passata alla teorica del procedimento amministrativo[12]: la ragione di questa evoluzione risiede, in estrema sintesi, nell’esigenza (emersa soprattutto in sede di giustizia amministrativa) di esaminare e controllare non tanto e non solo la manifestazione di volontà dell’amministrazione cristallizzatasi nell’atto, ma anche e soprattutto il modo di costruzione, di sviluppo e di maturazione della scelta dell’amministrazione, dalla ricognizione e valutazione del fatto (istruttoria e comparazione degli interessi in gioco), fino alla decisione finale applicativa al caso concreto della previsione astratta e generale della norma regolatrice del potere (e di gestione-regolazione degli interessi alla cui cura e soddisfazione quel potere è funzionale).<br />
	La forma del procedimento serve anche a dare trasparenza e pubblicità all’attività amministrativa che, essendo strumento di cura dell’interesse di tutti e avvalendosi, nel suo funzionamento, di risorse economiche pubbliche, deve giustamente sottostare ad adeguati controlli che ne prevengano e ne impediscano lo sviamento e la distrazione a fini estranei alla funzione. <br />
La controllabilità, in un equilibrato sistema istituzionale (fondato sull’accorto equilibrio dei poteri e su delicati meccanismo di pesi e contrappesi), è il sigillo della legittimità della funzione. La controllabilità delle decisioni è del resto il “cuore” del processo di razionalizzazione ed è il nucleo fondante di qualsiasi nozione di verità si voglia accogliere: se la verità è corrispondenza col mondo oggettivo, allora è la verifica sperimentale di tale corrispondenza a decidere il valore di verità della proposizione categorica; se la verità è la giustificazione olistica della credenza tramite il significato (e viceversa), solo la verifica della funzionalità di tale processo può accertarne il conseguimento; se la verità è efficacia dei mezzi prescelti per il raggiungimento dello scopo prefigurato, allora solo la verifica del conseguimento del risultato potrà garantire il successo dell’azione; se la verità è libero consenso nel lungo periodo su proposizioni argomentate in ordine a determinati stati di fatto o eventi in un mondo, solo la verifica di tale consenso e la messa alla prova della congettura con successivi tentativi di confutazione[13] potrà garantire il valore di verità delle proposizioni enunciate. <br />
In ogni caso, questa è la conclusione, la controllabilità (e, quindi, la ricorribilità giurisdizionale, la giustiziabilità degli atti) è condizione indefettibile della razionalità e della garanzia di verità dell’azione amministrativa. La motivazione è il riscatto argomentativo della pretesa di verità e di giustezza normativa contenuta nella decisione amministrativa. Il procedimento e la motivazione sono coessenziali all’azione amministrativa come azione razionale orientata all’intesa e al perseguimento di scopi di pubblica utilità.<br />
Appare infine fuorviante l’idea che tende a identificare il conseguimento del consenso del destinatario diretto dell’atto con la (l’unica) garanzia per l’efficienza-efficacia dell’atto stesso (quasi che solo il consenso possa fondare una “vera” legittimità/legittimazione del provvedimento). Questa idea, oltre che priva di fondamento dogmatico, è palesemente smentita dai fatti, che dimostrano, al contrario, come la ricerca del consenso in sé conduca spesso alla paralisi dell’azione amministrativa. Prova ne sia la notoria difficoltà di decisione amministrativa nella localizzazione di opere pubbliche. La suesposta equazione non è dunque condivisibile ed è smentita dal fatto che allorquando vi è urgenza di provvedere si ricorre alla legge speciale (vedi legge “obiettivo” sulle cd. “grandi opere”) o all’emergenza di protezione civile (vedi varie emergenze socio-economico-ambientali nella gestione dei rifiuti) con il risultato di avere, piuttosto che la ricerca del consenso, una notevole riduzione della soglia minima di partecipazione e di procedimentalizzazione dell’azione amministrativa (con il sistema delle deroghe alla legge generale e alle stesse leggi di settore). La ricerca della legittimazione dell’atto nel consenso del suo destinatario diretto svuota, inoltre, di significato il principio di legalità, poiché opera un’inversione logica e cronologica del normale criterio <i>ex ante</i> di verifica di legittimità, che di regola si svolge alla stregua del parametro della previa legge, in favore di un criterio <i>ex post</i> tarato sul gradimento dell’atto da parte del suo destinatario.</p>
<p><b>3. L’incomprimibile specialità dell’agire amministrativo.</b></p>
<p>	Le brevi considerazioni che precedono, lungi dal voler affrontare temi estremamente complessi quali la nozione di provvedimento amministrativo, di autoritatività-imperatività dell’atto o la teorica del procedimento, mirano esclusivamente a richiamare, in estrema sintesi, il quadro concettuale minimo entro cui calare il discorso sul tema del ricorso al negozio di diritto privato nell’esercizio della funzione amministrativa. <br />
In definitiva il potere precettivo esercitato dalla p.a. nella regolazione degli interessi pubblici è un potere funzionalizzato soggetto a uno speciale statuto – quello del diritto amministrativo – che si compendia nell’assoggettamento a un vincolo di scopo (non vi è dunque autonomia, intesa come libertà di scopo e di scelta dei fini da perseguire nel regolare i propri interessi), nonché “<i>a una serie di regole, formali e sostanziali; le quali possono essere riassunte, rispettivamente, nel principio del procedimento e nel principio (che si può convenire di denominare) del rispetto degli amministrati, includendo in questi ultimi sia gli interessati sia i terzi. Al principio sostanziale fanno capo le regole della imparzialità, della proporzionalità, della trasparenza, e così via . . . </i>“, per cui<i> “l’azione precettiva dell’amministrazione non è solo funzionale al pubblico interesse, ma deve scegliere le soluzioni che pregiudichino nella misura minore possibile (ovvero soddisfino nella misura maggiore possibile) gli interessi privati che si intrecciano con l’interesse pubblico</i>”[14].<br />
	L’autonomia privata si esprime attraverso il negozio giuridico, che rappresenta l’atto di esercizio della funzione normativa nel diritto privato (il contratto, si rammenta, ha forza di legge tra le parti, giusta il disposto dell’art. 1372 c.c.); l’autonomia pubblica si esprime invece non già attraverso l’atto amministrativo, bensì attraverso la legislazione (e, al più, attraverso la regolamentazione, che però deve obbedire alla legge e da essa deriva). In diritto pubblico non vi è, pertanto, una vera e propria “autonomia” dell’amministrazione nell’esercizio della sua funzione, atteso che nello svolgimento della sua funzione istituzionale l’amministrazione gode al più di discrezionalità, ma si muove comunque in un ambito di eteronomia, secondo il principio di legalità: l’azione amministrativa di cura degli interessi pubblici (funzione) è dunque attività esecutiva e non attività normativa[15]. La pretesa di “leggere” o reinterpretare l’azione funzionale della p.a. in chiave di autonomia privata è dunque logicamente errata.<br />
	Già queste considerazioni aiutano a comprendere l’irriducibilità dell’autonomia pubblica (discrezionalità) all’autonomia privata, la prima essendo caratterizzata dalla eteronomia dei fini e dalla doverosità funzionale di esercizio, la seconda essendo invece, da questo punto di vista, “piena”, nel senso di libera nei fini e nella stessa scelta “a monte” sul <i>se</i> della sua attivazione; la prima avendo ad oggetto beni-interessi alieni (collettivi, pubblici) di regola non disponibili, la seconda avendo ad oggetto beni-interessi propri dell’agente e di regola liberamente disponibili. <br />
	Né queste considerazioni possono essere contraddette dalla condivisa e naturale considerazione che la p.a. gode, come qualsiasi persona giuridica, di capacità giuridica generale (solo nel diritto inglese sopravvive il principio del divieto di atti <i>ultra vires</i> compiuti, ad es., dalle <i>local authorities companies</i>, che vengono giudicati invalidi se posti in essere al di fuori di una specifica attribuzione normativa di potere)[16]. In diritto italiano gli enti pubblici possono porre in essere tutti gli atti in astratto consentiti a un qualunque soggetto privato[17]. L’assunzione di un atto di diritto privato che esorbiti dall’ambito dei compiti funzionali dell’ente, se valido secondo le leggi civili, non può giudicarsi privo di riconoscimento e di efficacia giuridici sol perché eccedente la missione istituzionale della persona giuridica pubblica. Si porrà se del caso un problema di legittimità degli atti amministrativi (se sussistenti) posti in essere “a monte” (salvo poi verificare quali incidenze l’annullamento dell’atto amministrativo di formazione ed esternazione della volontà del soggetto pubblico possa svolgere sul piano della validità civilistica del negozio giuridico), ovvero un problema di responsabilità dei funzionari che lo hanno posto in essere. Ma il negozio giuridico di diritto privato della persona giuridica pubblica resta in quanto tale valido ed efficace. <br />
Questo principio, secondo il quale, nell’ambito dell’articolo 97 della Costituzione, l’ente pubblico può assumere tutti gli atti giuridici consentiti dall’ordinamento a un privato cittadino, con il limite invalicabile, però, della direzione finalistica dell’attività al perseguimento di scopi di interesse pubblico, non interferisce in alcun modo con la diversa tematica, qui oggetto di esame, concernente <i>il senso</i> del (preteso) superamento dell’autoritatività dell’agire funzionale della p.a., verso la ricerca di moduli negoziali privatistici.<br />
	Le premesse di inquadramento generale ora enunciate sono essenziali per una adeguata comprensione della tensione dialettica tra diritto pubblico e diritto privato, sfociata nella recente riforma della legge n. 241 del 1990 (legge n. 15 del 2005) che, tra le altre novità, ha, come è noto, aggiunto un nuovo principio dell’azione amministrativa, contenuto nel nuovo comma 1-<i>bis</i> dell’articolo 1 della legge generale sul procedimento amministrativo (e, ora, sull’atto amministrativo), in base al quale “<i>la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente</i>”. La nuova formulazione normativa, come si vedrà più analiticamente nell’apposito par. 6, è irta di difficoltà interpretative e, probabilmente, non ha aggiunto niente di veramente nuovo nella sostanza e svolge un ruolo soprattutto “di bandiera” o ottativo-persuasivo, ma non direttamente precettivo.</p>
<p><b>4. Attività privata e attività di diritto privato della p.a.</b></p>
<p>	La prevalente e condivisibile opinione afferma ormai la funzionalizzazione della stessa attività di diritto privato della p.a. (anche nella sua manifestazione tradizionale e meno problematica dell’attività contrattuale <i>jure gestionis</i> finalizzata all’approvvigionamento di beni e servizi), con il connesso superamento dell’idea di un’<i>attività</i> <i>privata</i> della p.a. (distinta dall’attività di diritto privato) che potesse essere <i>eslege</i>, tenuta <i>in toto</i> al di fuori del raggio di azione del fondamentale canone dell’art. 97 della Cost. <br />
	Non è questa la sede per esaminare in modo esaustivo il tema dell’attività di diritto privato dell’amministrazione in tutta la sua vasta estensione, fino a ricomprendere e trattare dei servizi pubblici, dei contratti di utenza, delle attività di intervento nell’economia attraverso gli enti imprese o enti pubblici economici, del fenomeno della privatizzazione (formale e/o sostanziale) <i>etc</i>. Ci si vuole soffermare, nella presente sede, sia pure su di un piano assai generale, sull’azione amministrativa per accordi e per contratti, che individua i due campi in cui si esplica l’amministrazione per consenso, a fianco e in (parziale) alternativa a quella per autorità.<br />
	E’ utile in proposito distinguere, circa l’incidenza degli strumenti convenzionali nello svolgimento dell’attività amministrativa, tra le ipotesi in cui il modello convenzionale si inserisce nell’area dell’attività finale di cura diretta dell’interesse pubblico e le ipotesi in cui esso, invece, si situi nella fase dell’attività strumentale preparatoria. Nel primo caso il consenso e la conseguente convenzione fanno concorrenza, per così dire, al provvedimento autoritativo (che costituisce lo strumento “classico” dell’agire finale della p.a.) e costituiscono strumenti di perseguimento diretto del fine istituzionale, mentre nel secondo caso il ricorso al contratto si colloca nell’area, già tradizionalmente conosciuta, dell’attività <i>jure gestionis</i> dell’amministrazione, nella quale essa attinge al mercato dei privati per approvvigionarsi di mezzi, alla stregua di una qualunque organizzazione collettiva personalizzata[18].<br />
	La dottrina solitamente afferma che la pubblica amministrazione ha a disposizione un duplice strumentario concorrente per la realizzazione dei suoi compiti istituzionali: lo strumento del potere autoritativo e quello del diritto civile. “Alla realizzazione di tutti i suoi compiti l’Amministrazione provvede avvalendosi, di volta in volta, dei propri poteri di diritto pubblico, ovvero della propria autonomia di diritto comune: dei primi, allorquando i compiti da realizzare assumono la veste di pubblica funzione; dei secondi allorquando si concretano semplicemente in servizi pubblici”[19].<br />
E’ invece ormai acquisito dall’opinione prevalente il superamento della tradizionale distinzione[20] tra <i>attività privata</i> e <i>attività di diritto privato</i> della pubblica amministrazione. Tale distinzione è superata alla stregua di una lettura aggiornata del fondamentale precetto dell’art. 97 Cost. (che pervade tutto l’<i>essere</i>, ancor prima che il <i>fare</i>, della p.a.), e non può più accettarsi, nella misura in cui pretende di escludere dal diritto amministrativo tutta l’attività contrattuale della p.a. di acquisizione di beni e servizi, sol perché essa si concreta attraverso contratti di diritto privato e non è a contatto diretto con l’esercizio delle funzioni finali di cura dell’interesse pubblico[21]. <br />
	Il punto pare definitivamente chiarito dalle note pronunce dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, ragionando sulla nuova attribuzione di giurisdizione esclusiva al g.a. (ord. n. 1 del 30 marzo 2000) e sull’accessibilità degli atti dei gestori privati di pubblici servizi (sentenza n. 4 del 22 aprile 1999)[22], hanno affermato che l’intera attività dell’amministrazione – al di là della veste soggettiva dell’autore e della forma giuridica degli atti – costituisce esercizio di una funzione e ricade sotto il governo dell’articolo 97 della Costituzione[23].<br />
	In conclusione, tutta l’attività dell’amministrazione, salvi taluni casi marginali, è funzionalizzata ed è subordinata all’articolo 97 della Costituzione. Il ricorso al consenso non significa dunque per ciò solo esclusione del diritto pubblico. Amministrazione per consenso non equivale ad amministrazione di diritto privato, poiché il consenso può occupare un posto e svolgere un ruolo diverso nella costruzione della singola fattispecie: può precedere l’atto amministrativo, ponendosi come un presupposto dello stesso; può interagire col procedimento e preparare il provvedimento finale, come un elemento della serie di atti endoprocedimentali; può “entrare nella struttura della fattispecie, rendendola consensuale”[24], oppure può seguirla, atteggiandosi come una condizione di efficacia.<br />
	Mette conto per completezza espositiva di considerare brevemente la ineliminabilità della <i>specialità</i> della <i>funzione</i>, anche nel diritto privato. Il punto che si vuole sottolineare è che anche nel diritto privato, e nei rapporti tra privati su diritti patrimoniali disponibili, lì dove emerge e si svolge una <i>funzione</i>, il sistema delle regole è inevitabilmente diverso, perché è funzionalizzato. Basta guardare al diritto delle imprese, nelle loro forme di esercizio collettivo, e cioè alle società che, allorquando assurgono a personalità giuridica (società di capitali), erigono l’interesse istituzionalizzato del gruppo a limite e criterio degli interessi dei singoli soci. In queste ipotesi di diritto privato si ha a che fare con poteri funzionali degli amministratori e con posizioni soggettive dei soci simili agli interessi legittimi (interesse legittimo in quanto posizione soggettiva di vantaggio necessariamente mediata dal filtro dell’interesse del gruppo e riflettentesi, dunque, sul corretto esercizio dei poteri di amministrazione e di rappresentanza)[25].<br />
	L’idea “panprivatista” di voler azzerare la specialità del diritto pubblico per una totale unificazione con gli strumenti del diritto privato va dunque addirittura oltre quello che lo stesso diritto privato al proprio interno ammette allorché entrino in gioco attività funzionalizzate.</p>
<p><b>5. Profili di esorbitanza dal diritto civile dei rapporti contrattuali della p.a</b>.[26]</p>
<p>L’incontro tra agire funzionalizzato (provvedimentale o contrattuale, finale o strumentale) della p.a. e diritto privato è sempre molto problematico. E questo deve indurre a riflettere e non può essere liquidato come una resistenza “passatista” al “nuovo”, rappresentato dall’omologazione in un unico diritto comune. Evidentemente “sotto” questa resistenza ci devono essere delle ragioni sostanziali, che non possono essere superate in modo semplicistico. <br />
Per avere un’idea immediata della difficoltà dell’uso acritico degli strumenti civilistici “tal quali” nel diritto amministrativo si pensi, ad esempio, alla problematica del risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi pretesivi, figura cui la “casacca” del modello aquiliano di responsabilità civile imposta dalle ss.uu. della Cassazione con la sentenza 500 del 1999 sembra andare irrimediabilmente “stretta”. Ne è testimonianza la necessità del giudice amministrativo di ricercare soluzioni e spazi diversi capaci di dare sfogo alla incontenibile peculiarità del regime amministrativo (si pensi al problema della prova dell’elemento soggettivo, solo per citare un profilo), anche ricorrendo ad altri modelli e titoli di responsabilità. Si affaccia in modo sempre più chiaro, in dottrina come in giurisprudenza, la consapevolezza dell’inadeguatezza dei modelli tradizionali civilistici rispetto alla specialità della responsabilità della p.a. connessa all’esercizio di funzioni autoritative, ovvero rispetto alle ipotesi di risarcibilità della lesione di interessi legittimi mediante atti illegittimi[27]. Anche sotto questo profilo si ripropone l’esorbitanza dello statuto dell’agire dell’amministrazione dagli schemi del diritto dei privati.<br />
Numerosi sono, del resto, più in generale, gli elementi di esorbitanza del regime dei rapporti contrattuali della p.a. rispetto al modello comune di diritto privato. Il che porta a dubitare che la stessa azione strumentale della p.a. di provvista di mezzi – terreno elettivo da sempre dell’agire di diritto privato della p.a. – sia realmente e fino in fondo assimilabile al diritto privato. La contrattualistica della p.a. è tutta costellata e connotata da clausole esorbitanti e da elementi di specialità.<br />
A solo titolo di esempio, si pensi alla giurisprudenza della Cassazione sulla necessità in ogni caso della forma scritta <i>ad substantiam</i> dei contratti (anche <i>jure privatorum</i>) della p.a. Si pensi quindi alla materia degli appalti di lavori pubblici, per la quale vige una disciplina particolare (legge quadro 109 del 1994 e relativo regolamento, nonché conseguente capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici), che risulta, anche per la fase di esecuzione del contratto, in più punti derogatoria di quella civilistica ordinaria. Si pensi inoltre al regime dell’obbligazione accessoria degli interessi sulle obbligazioni pecuniarie della p.a., esorbitante per più profili rispetto al modello comune dato dagli articoli 1282 c.c. (interessi cd. corrispettivi) e 1224 c.c. (interessi cd. moratori), soprattutto in relazione al <i>dies a quo</i> della maturazione di tale accessorio, riguardo alla natura chiedibile (e non portabile) di tali crediti verso l’amministrazione [articoli 1182, comma 3 e 1219, n. 3), codice civile], nonché in relazione al problema della possibile incidenza, ai fini della liquidità ed esigibilità del credito, del completamento del procedimento interno contabile di ordinazione, impegno e liquidazione della somma dovuta. Si considerino, ancora, i limiti alla pignorabilità dei beni della p.a.[28]. Un’ulteriore “clausola esorbitante” si rinviene a proposito del regime della cessione dei crediti vantati nei confronti della p.a., per la quale la giurisprudenza afferma l’insufficienza della mera notifica dell’atto unilaterale di cessione e richiede, ai fini dell’opponibilità all’amministrazione, che l’atto di cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e sia accettato dalla p.a. Si considerino, infine, la disciplina speciale del dissesto degli enti locali, con la speciale procedura di cui al titolo VIII della parte II del t.u.e.l. di cui al d.lg. 267 del 2000, la materia della revisione dei prezzi e delle clausole revisionali[29], il regime speciale di esclusione, per il pubblico impiego privatizzato, della previsione del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria riconosciuto ai lavoratori dipendenti privati dall’articolo 429 c.p.c. in caso di ritardo nella corresponsione degli emolumenti (articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724).<br />
Infine, si consideri la problematica dei contratti di utenza nei servizi pubblici per i quali i più recenti contributi di studio sembrano privilegiare “un trend interpretativo pubblicistico”, con un’analisi “orientata alle deviazioni del contratto di utenza dal modello civilistico puro, determinate dalla stretta compenetrazione e dalla quasi indistinzione, nell’erogazione del servizio pubblico, di aspetti organizzatori e di aspetti gestionali”, con la conclusione che trattasi di contratti di natura mista o composita, “derivante dalla commistione, nella disciplina positiva, di elementi di diritto pubblico ed elementi di diritto comune”[30].<br />
Questa veloce disamina delle <i>clausole esorbitanti</i> che rendono <i>speciali</i> i contratti della p.a. dimostra ulteriormente la irriducibilità dell’agire dell’amministrazione al puro diritto dei privati. In ogni caso “l’azione consensuale non può essere rapportata . . . all’autonomia contrattuale, dato che l’amministrazione non può <<liberamente determinare il contenuto del contratto>> (art. 1322, comma 1, c.c.) o dell’atto consensuale in genere; e va invece riferita ad un potere precettivo di diversa consistenza (funzionalizzato, vincolato, disciplinato nella forma e indirizzato nella sostanza): il potere amministrativo”[31]. Osserva del tutto condivisibilmente al riguardo il Cerulli Irelli[32] che “l’azione amministrativa non potrà mai essere senz’altro equiparata a questa (all’azione giuridica dei soggetti privati), appunto perché essa resta un’azione di servizio degli interessi della collettività e quindi in principio non libera né autonoma, ma sempre finalizzata al raggiungimento di obiettivi e risultati prestabiliti e comunque controllabili”.</p>
<p><b>6. Il panprivatismo e la sua crisi: la <i>nuova</i> legge 241 del 1990.</b></p>
<p><b>6.a) il nuovo comma 1-<i>bis</i> dell’articolo 1.</b><br />
	E’ interessante esaminare in sequenza i testi di proposta di riforma della legge 241 del 1990 succedutisi negli ultimi anni, sul punto del rapporto tra diritto pubblico e diritto privato nell’attività amministrativa.<br />
Il progetto di riforma costituzionale partorito dalla Commissione Bicamerale nella precedente legislatura (1997) prevedeva che “<i>le pubbliche amministrazioni, salvo i casi previsti dalla legge per ragioni di interesse pubblico, agiscono in base alle norme di diritto privato</i>”. La proposta avrebbe avuto un significato di rivolgimento del nostro sistema amministrativo. Essa recava in sé l’errore di sistema di postulare che l’amministrazione possa agire anche <i>non</i> per ragioni di interesse pubblico (può l’amministrazione agire per ragioni di interesse privato?).<br />
Dopo questo “picco” di panprivatismo si è avuto un lento e costante processo di riconduzione della proposta di riforma in ambiti più ragionevoli, il che ha condotto a stesure via via meno radicali.<br />
Nella passata legislatura si era pervenuti peraltro all’approvazione alla Camera dei deputati (il 25 ottobre 2000: A.C. 6844-A) di un testo poi decaduto per fine legislatura. Tale prima versione (poi abbandonata) – anch’essa molto “forte” &#8211; si esprimeva nei seguenti termini: “<i>salvi i casi di poteri amministrativi espressamente conferiti da leggi o da regolamenti, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo le norme del diritto privato. In ogni caso le amministrazioni pubbliche agiscono per la realizzazione dei pubblici interessi</i>&#8220;. Questo testo, in sostanza, se fosse “passato”, avrebbe potuto ribaltare il principio sul quale oggi si fonda l’azione amministrativa <i>finale</i> (di cura diretta degli interessi pubblici): il ricorso al modulo convenzionale dell’articolo 11 (accordo sostitutivo del provvedimento), da ipotesi eccezionale (di esito del procedimento amministrativo), sarebbe divenuta la regola, nel senso che il procedimento si sarebbe dovuto muovere in primo luogo verso l’accordo col privato destinatario dell’atto e solo in caso di esito negativo di tale prioritario tentativo (doveroso) la p.a. avrebbe potuto “ritornare” all’azione autoritativa unilaterale. Tale modifica avrebbe avuto una portata davvero di rivolgimento <i>ab imis</i> del sistema e avrebbe dato peraltro luogo a complessi problemi interpretativi e applicativi, che in questa sede non possono essere affrontati. <br />
Nell’attuale legislatura l’<i>iter</i> legislativo che ha condotto all’approvazione della legge n. 15 del febbraio 2005 si è avviato con l’approvazione, da parte del consiglio dei ministri del 7 marzo 2002, e con la presentazione al Senato (atto Senato n. 1281), del disegno di legge recante “<i>modifiche e integrazioni della legge 7 agosto 1990 n. 241. Norme generali sull’azione amministrativa</i>”, In tale disegno di legge era prevista l’aggiunta, nella legge 241, di un articolo 1-<i>bis</i> del seguente tenore: “<i>1-</i>bis. <i>Per la realizzazione dei propri fini istituzionali le amministrazioni pubbliche agiscono utilizzando strumenti del diritto pubblico o privato. Le leggi e i regolamenti disciplinano, in entrambi i casi, i procedimenti per l’esercizio dei poteri amministrativi</i>”. Questo testo “facoltizzante” avrebbe posto un po’ sibillinamente (e un po’ anche “salomonicamente”) sullo stesso piano diritto pubblico e diritto privato. Ma non avrebbe in definitiva detto granché di più di quello che già Sandulli diceva negli anni ’80 (cfr. qui nota 19) e più di quanto sia peraltro oggi evincibile dal nuovo testo dell’articolo 11 della legge n. 241 del 1990.<br />
Il testo definitivo dell’articolo 1-<i>bis</i> aggiunto nella legge 241 del 1990 è, infine, il seguente: “<i>la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente</i>”.<br />
Questo testo si presenta, come emerso già dai primi commenti[33], ancor più enigmatico e, forse, vuoto di contenuti innovativi, dei suoi “predecessori”.<br />
La percezione diffusa della <i>voluntas legis</i> che avrebbe animato e sospinto questa innovazione è bene riassunta nelle seguenti proposizioni, tratte dal commento di uno degli Studiosi che più hanno contribuito al recente dibattito sul tema[34]: “Da un punto di vista sistematico la norma vuol significare una inversione di tendenza rispetto all’impostazione tradizionale, secondo la quale il diritto pubblico è il diritto normale dell’amministrazione e in caso di dubbio interpretativo sono sempre le norme di diritto pubblico a doversi applicare da parte delle pubbliche Amministrazioni e non quelle di diritto comune. Sulla base di questa impostazione, infatti l’agire secondo il diritto pubblico è la regola per le pubbliche Amministrazioni; l’agire secondo il diritto privato l’eccezione, limitata ai casi espressamente previsti dalla legge. Questo principio, peraltro da ritenere superato sia nella prassi applicativa delle pubbliche Amministrazioni, sia nelle impostazioni dottrinali e giurisprudenziali, viene ribaltato dalla norma in esame”.<br />
E’ significativo però che lo stesso A. concluda nel senso del valore soprattutto ottativo e programmatico della norma che, anche per una particolare lettura dell’inciso “<i>salvo che la legge disponga diversamente</i>” tale da “rinviare oltre” il problema applicativo, fa praticamente salve tutte le discipline vigenti che postulano atti a regime pubblicistico (ragion per cui, all’atto pratico, sembra che nell’immediato non debba cambiare niente).<br />
Emerge dunque che tra l’afflato riformista panprivatistico, che sembra abbia animato la novella, e l’effettiva portata innovativa della disposizione si apra uno iato notevole e un sostanziale vuoto di conseguenze applicative apprezzabili.<br />
La norma peraltro non è affatto chiara. Un po’ tutti gli enunciati di cui consta la proposizione appaiono problematici: non è infatti chiaro che cosa il legislatore abbia inteso per <i>atti di natura non autoritativa</i>; non è chiaro che cosa si intenda esattamente quando si parla di <i>agire secondo le norme di diritto privato</i>; neppure è chiaro quali siano le <i>leggi che dispongono o possano disporre diversamente</i>.<br />
Intanto merita di essere posto in evidenza che l’uso del modo indicativo al tempo presente nella forma verbale “<i>agisce secondo le norme di diritto privato</i>” è sicuro indice, secondo i normali canoni interpretativi, di doverosità del comportamento prescritto dalla norma d’azione all’amministrazione. Questo significa che la p.a., allorché debba adottare atti non autoritativi e la legge non disponga diversamente, <i>deve</i> agire (non <i>può</i> agire) secondo le norme di diritto privato. Ma, come detto, il senso della proposizione normativa è oscuro.<br />
Non è chiaro che cosa si intenda per <i>atti di natura non autoritativa</i> poiché, al di là di quanto già sopra detto circa la ricchezza di contenuti del concetto di autoritatività-imperatività dell’atto amministrativo, resta il problema del dubbio perdurante in dottrina circa la collocazione di talune specie di atti, se dentro o fuori l’area dell’autoritatività. <br />
Non appare percorribile la strada di ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi agli atti <i>jure gestionis</i>, vale a dire all’attività convenzionale strumentale della p.a., piuttosto che a quella consensuale finale (per la quale la norma di riferimento per il modulo consensuale è e resta il predetto art. 11). Oppure che abbia avuto in mente la p.a. erogatrice di beni e servizi, secondo il modulo del contratto di utenza. Se così fosse la norma sarebbe totalmente inutile, poiché si limiterebbe a dire quello che è ovvio da cent’anni (cfr. tutto quanto sopra esposto circa i contratti della p.a.). Oltretutto questa soluzione è smentita dalla locuzione “<i>adozione di atti</i> di natura non autoritativa” adoperata dalla legge, che implica che non di stipula di negozi si tratti, ma, per l’appunto, di adozione di atti.<br />
Più proficuo – anche se non privo di problemi applicativi – appare il richiamo a una teoria secondo la quale autoritativi sarebbero solo gli atti restrittivi della sfera giuridica del destinatario[35]. Teoria che si è sviluppata soprattutto attorno alla nozione di concessione amministrativa e che nasce dalla considerazione per cui “quando l’amministrazione concede un qualche cosa di sua spettanza a fronte dell’assunzione di certi obblighi, è del tutto normale pensare a modelli contrattuali e privatistici, sia in materia di diritti di godimento su beni pubblici, che di servizi e di opere pubbliche (ove l’istituto della concessione ha un formidabile concorrente in quello dell’appalto), che di ausili finanziari, ove si possono affacciare le figure del mutuo di scopo, della donazione modale”[36]. <br />
Sennonché anche le tesi privatistiche più spinte (per le quali addirittura la concessione sarebbe non solo un atto non autoritativo, ma neppure un atto amministrativo, bensì un atto di diritto privato)[37] non negano l’assoluta peculiarità della fattispecie costituita dalla (quasi libera) recedibilità unilaterale della p.a. Sicché – anche alla stregua di quanto sopra esposto nel par. relativo alle cd. “clausole esorbitanti” &#8211; viene fatto di chiedersi cosa resti del contratto di diritto privato in un modulo consensuale in cui una delle parti può sciogliersi quando vuole, da sola, dal <i>vinculum juris</i>, che costituisce l’essenza e la ragion d’essere del contratto di diritto privato. E’ vero che “la concessione nasce . . . quale alternativa pubblicistica rispetto a uno schema qualificatorio privatistico”[38] (ma, per l’appunto e non a caso, si tratta di un’alternativa pubblicistica al diritto privato); è vero inoltre che la concessione spesso sembra obbedire a uno schema strutturale bilaterale consensuale (domanda del privato e “accettazione” dell’amministrazione); ma si tratta di elementi meramente descrittivi della fattispecie, che non penetrano il punto sostanziale che fa la differenza rispetto al diritto privato e che è stato efficacemente focalizzato dal Giannini[39] (che per questo motivo ha sempre rifiutato queste costruzioni privatistiche e/o paritetiche dell’atto concessorio): le concessioni di solito “<i>derogano al principio di uguaglianza</i>”, nel senso che si sostanziano di un beneficio che comporta un vantaggio per uno e un conseguente “svantaggio” per tutti gli altri, per i terzi, che avrebbero potuto beneficiare della concessione o, comunque, di un uso generale o comune del bene che viene invece ad essere limitato per effetto dell’uso speciale attribuito dalla concessione. Tutti ammettono che “vi è dunque sempre l’esigenza costituzionale di garantire che i poteri dell’amministrazione siano esercitati in conformità alla funzione di perseguire l’interesse pubblico e nel rispetto del principio di imparzialità e buon andamento”[40]. Il che vuol dire, però, che non si ha a che fare con un caso di autonomia privata ma, ancora una volta, con un caso di discrezionalità amministrativa, di autonomia, cioè, pubblicistica che, come già chiarito, obbedisce a criteri deontologici tutt’affatto diversi rispetto a quelli del diritto privato. La necessità di un’emersione “visibile”, controllabile e “giustiziabile” (impugnabile dinanzi al giudice naturale dell’esercizio della funzione, il g.a.) del momento volitivo funzionale dell’amministrazione è chiarissima del resto nella stessa legge n. 15 del 2005 che in più punti ha modificato la legge 241 del 1990 proprio per ribadire la necessità che, a monte di atti paritetici (si pensi agli accordi di cui all’articolo 11), vi siano determinazioni amministrative enuncianti le ragioni di interesse pubblico che sorreggono la scelta dell’amministrazione, nel solco dell’articolo 97 Cost. (così il nuovo comma 4-<i>bis</i> aggiunto nell’articolo 11 impone che “<i>a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste dal comma 1, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento</i>”). Questa enunciazione del criterio di funzionalizzazione della scelta paritetica a garanzia della legalità e dell’imparzialità dell’azione amministrativa sarebbe però un connotato della <<pubblicità>> e non dell’<<imperatività>> del potere[41]. La imperatività, <i>id est</i> la autoritatività dell’atto, si ricollegherebbe, pertanto, secondo la citata dottrina, solo al canone costituzionale (artt. 41, 42 e 43) di tipizzazione dei poteri e degli atti limitativi della libertà, ma non potrebbe esser predicata degli atti favorevoli al destinatario, poiché la Costituzione non prevede e non tipizza provvedimenti imperativi aventi per i privati un effetto attributivo-appropriativo. <br />
Sennonché, benché possa al senso comune apparire strano che le concessioni possano essere definite atti d’imperio (dal momento che tale qualificazione sembra alludere “ad un comando, ad un ordine, che crei un rapporto di soggezione tra l’autorità amministrativa e il suddito”), deve considerarsi che “non solo nel comando si rivela la qualità di curatore e tutelatore degl’interessi sociali nel potere esecutivo, ma anche nel dichiarare e nel permettere”[42]. Questa proposizione sembra cogliere con estrema chiarezza il punto centrale della questione: autoritatività dell’atto non è (solo) la sua forza privativa di libertà, ma è (anche) la sua funzionalità alla cura di interessi pubblici attraverso potestà non riducibili al consenso e all’accordo (anche la tesi privatistica, si ricordi, non nega la revocabilità amministrativa), potestà il cui esercizio deve essere trasparente, controllabile e giustiziabile alla stregua dei canoni di legalità, imparzialità e di buon andamento. Questo passaggio centrale per la comprensione del tema si esplica riflettendo sulla natura dell’atto amministrativo: l’atto amministrativo, in definitiva, nella sua essenza, è atto regolativo espressione della funzione esecutiva, di <i>governo</i> della cosa pubblica: anche l’atto favorevole (ad es., la concessione di un bene pubblico in uso derogatorio speciale o eccezionale) costituisce una scelta di gestione dell’interesse pubblico concreto, rappresenta il modo in cui l’amministrazione governa il fatto, applicando ad esso il diritto[43]. In ciò l’atto amministrativo funzionale è sempre espressione di autorità e deve rendere conto a tutti i consociati della legalità e della razionalità giuridica della scelta (il potere della p.a. non è originario, ma derivato: esso si struttura nella rendicontazione, alla stregua del suo criterio di legalità e di giustizia). In realtà l’autorità si manifesta nella funzione, nella cura dell’interesse generale, in quanto ragion d’essere del riconoscimento di un’attribuzione di competenza.<br />
Comunque, al di là della condivisibilità o meno di queste tesi nel dibattito di diritto amministrativo, sembra che, effettivamente, alla luce delle esposte considerazioni, questa sia la via per una ricostruzione corretta del senso del nuovo articolo 1-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990: dietro la frase per cui la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato (salvo che la legge disponga diversamente) si cela proprio la esposta dottrina degli atti concessori come atti (amministrativi, sì, ma) non autoritativi. <br />
Che queste siano le linee ispiratrici della nuova formulazione normativa lo si ricava anche dalla lettura di uno degli Studiosi, il prof. Cerulli Irelli[44], che ha contribuito alla progressiva redazione del testi di riforma, il quale, non a caso, osserva che la <i>ratio</i> della norma vada ricercata “al di fuori dell’ambito dei poteri autoritativi; cioè in tutti quei casi di esercizio dell’azione amministrativa non autoritativa in cui l’esperienza giuridica dell’ultimo secolo (o poco più) ha costruito moduli di azione di diritto pubblico. Così ad esempio, il procedimento amministrativo di concessione in luogo di un contratto di affitto o di locazione o di uso, il procedimento amministrativo di aggiudicazione per la scelta del contraente negli appalti pubblici in luogo delle trattative negoziali, etc. Si potrebbero aggiungere i procedimenti amministrativi di gestione del rapporto di lavoro del personale pubblico in luogo dei semplici poteri datoriali se questo settore non fosse stato (ma solo in parte, come è noto) oggetto della recente privatizzazione”[45]. Si citano altresì i casi delle sovvenzioni (contributi, sussidi, ausili finanziari etc.), nonché “tutti i casi in cui lo strumento autoritativo può essere sostituito da quello negoziale, in virtù del consenso del soggetto privato nella cui sfera l’effetto è destinato a prodursi; la vendita in luogo dell’espropriazione, l’affitto in luogo della requisizione, la costituzione negoziale di servitù in luogo della costituzione coattiva, e così via. La presenza della norma produce la conseguenza, non di poco conto invero, che lo strumento negoziale vada privilegiato sempre, ove possibile, in luogo di avviare il procedimento autoritativo. E ciò in esercizio della capacità negoziale, senza ulteriori vincoli di diritto pubblico (a parte ovviamente quelli di bilancio)”.<br />
Lo stesso A. si mostra però ben consapevole dei limiti e delle controindicazioni di questa impostazione, poiché non manca di osservare come sia “ben noto che l’operazione di trasformazione in atti di diritto pubblico di questi atti che tecnicamente potrebbero avere e che storicamente avevano, nella gran parte dei casi, natura privatistica, è dovuta all’affermarsi di un modello di amministrazione fondato sui principi dell’imparzialità e della ragionevolezza, perciò sempre controllabile dall’esterno e nel quale assumono configurazione di portatori di interessi (situazioni soggettive) giuridicamente rilevanti i terzi, a fronte di una azione amministrativa che possa essere lesiva di quegli interessi. E’ proprio la tutela dei terzi, la rilevanza giuridica della loro posizione soggettiva a fronte di una determinata azione amministrativa, che costituisce il vero discrimine tra diritto amministrativo e diritto privato[46]; e la ragione per la quale la disciplina pubblicistica si è estesa storicamente al di fuori dell’ambito degli atti di natura autoritativa sino ad investire tendenzialmente tutta l’azione delle Amministrazioni pubbliche (salva quella di carattere strettamente privatistico-patrimoniale)”. Sicché la conclusione, come sopra detto, è nel senso che “La norma esprime un principio tendenziale dell’ordinamento, un indirizzo politico legislativo si potrebbe dire, di un certo valore, invero, tenendo conto che su di esso il Parlamento si è pronunciato con cinque letture di esito positivo e con il voto favorevole della grandissima maggioranza delle forze politiche”.<br />
E’ così “svelata” la <i>ratio</i> sottesa alla sibillina norma del comma 1-<i>bis</i> in esame. La debolezza della norma, però, risiede nella debolezza della tesi dottrinaria “sponsorizzata”.<br />
Deve invero subito osservarsi criticamente coma la proposizione normativa in discussione finisca curiosamente per ridurre la tesi (di alcuni Autori) della concessione come atto amministrativo (pubblico, ma) non autoritativo a quella (di altri Autori, criticati dai primi) della concessione come atto negoziale privatistico. Non solo, dunque, la legge impone come “vera” una tesi dottrinaria (in sé criticabile), ma la riduce e la eguaglia d’imperio ad un’altra tesi (minoritaria) che la stessa prima tesi non aveva condiviso ed aveva motivatamente contestato. Ora, se è bene che il legislatore legifichi gli arresti consolidati della giurisprudenza, è molto pericoloso che legifichi tesi dottrinarie. Una delle critiche che possono muoversi alla nuova legge 15 del 2005 riguarda la sua impostazione dottrinaria: sembra un manuale di diritto amministrativo: non scioglie nodi e dubbi interpretativi, ma, prendendo parte e posizione nelle dispute dottrinarie, complica le cose e ingenera discussioni.<br />
Andando alla sostanza delle cose, dovrebbe concludersi, in base alla proposta ricostruzione, che trova un indubbio e chiaro fondamento in una specifica linea di pensiero dottrinaria, che “da domani” le concessioni di beni, di servizi, di benefici anche economici dovrebbero essere, in quanto atti di natura non autoritativa, adottati dall’amministrazione secondo le norme di diritto privato (salvo che la legge disponga diversamente). In luogo della concessione del bene demaniale potremo dunque avere (anzi, dovremo avere) l’affitto del bene pubblico; in luogo della sovvenzione il mutuo agevolato etc. Ma che fine fa l’enunciazione delle ragioni giuridiche, connesse ai presupposti di fatto, della scelta amministrativa funzionale necessaria ai fini della controllabilità giustiziabilità della funzione “poligonale” e “multipolare” che coinvolge i terzi (anzi, l’intera collettività potenzialmente interessata dall’atto di gestione della cosa pubblica)? Certo, questo passaggio di trasparenza-controllabilità della funzione, che è ineliminabile, da qualche parte deve pure riemergere. Cacciato dal luogo di emersione suo proprio – l’atto amministrativo costituito dalla concessione – esso risale a monte e riemerge a livello di determinazione amministrativa di pervenire al contratto di affitto (che tiene luogo della concessione). Un po’ come accade per la determina di contrattare servente all’attività convenzionale strumentale della p.a. Solo che qui non basta il controllo della priorità programmatica dell’opera o della fornitura e la verifica della copertura finanziaria, ma occorre spiegare motivatamente perché all’uso comune pubblico del bene demaniale si preferisca nell’interesse pubblico la concessione di diritti speciali o esclusivi a vantaggio di un privato. Alla fine, sembra che l’atto di enunciazione della funzione pubblica – necessario ai sensi dell’articolo 97 Cost. – cacciato dalla porta sia destinato a rientrare dalla finestra, sotto le mentite spoglie di un nuovo “atto amministrativo” a monte in cui potersi palesare. Nella sostanza, dunque, cambierebbe poco: ci sarà comunque un atto amministrativo da impugnare – la determinazione “a monte” di addivenire al contratto di affitto e gli atti di evidenza pubblica relativi alla scelta dell’affittuario – ma nella forma cambierebbe molto (non ci sarà più un atto amministrativo di concessione, ma solo un contratto di affitto) con notevoli complicazioni procedurali (il procedimento “a monte” di determinazione a contrattare non è disciplinato ed è tutto da costruire). Sembra a chi scrive che si tratti di una soluzione complicata e in definitiva inutile sul piano del miglioramento del “servizio ai cittadini”.<br />
La tesi dell’atto favorevole come atto non autoritativo (ora, per legge, neppure più “pubblico”, ma di diritto privato) si presenta però intrinsecamente contraddittoria, poiché presenta l’atto di esercizio della medesima funzione, esito del medesimo procedimento, in due forme giuridiche diverse <i>secundum eventum</i>, per così dire: ora come atto autoritativo, in caso di rigetto, ora come atto negoziale, in caso di accoglimento della domanda[47]. Si tralascia in questa sede l’esame dei notevoli problemi applicativi cui darebbe luogo l’accoglimento di questa tesi, anche in punto di riparto di giurisdizione.<br />
Un ulteriore punto critico di questa tesi risiede nel fatto che essa, se intesa in senso “forte”, finisce per riproporre la negoziabilità dell’interesse pubblico, ciò che invece il lungo dibattito sviluppatosi sulle prime, più ampie proposte di modifica della legge aveva condotto ad escludere. Se intesa, invece, in senso “debole” (per cui il terzo leso dall’atto concessorio potrebbe sempre impugnare la sottostante determinazione di addivenire al negozio; il negozio di diritto privato si atteggerebbe in tal modo alla stessa stregua del contratto accessivo alla concessione amministrativa, con un ruolo di regolazione dei termini economici e delle modalità esecutive del rapporto) anche questa teoria non direbbe granché di nuovo.<br />
Altro grave problema sarebbe quello della distinzione rispetto agli atti autorizzatori. Si riproporrebbe, dunque, la necessità di un’attenta distinzione, all’interno degli atti di assenso comunque denominati, tra atti concessori (sottoposti al comma 1-<i>bis</i>) e atti autorizzatori (o di altra natura: ad es., accertamenti tecnici, abilitazioni <i>etc</i>.) che resterebbero autoritativi e sarebbero perciò esclusi dalla nuova previsione[48]. E perché, inoltre, ci si potrebbe domandare, una volta accolta “per legge” la tesi della concessione come atto non autoritativo, non dovrebbe ipotizzarsi che anche le autorizzazioni, in quanto atti ad effetto favorevole, non si sottraggano allo schema della imperatività? L’inclusione delle autorizzazioni nell’ambito degli atti non autoritativi che la p.a. deve adottare agendo secondo le norme di diritto privato sarebbe, come è intuitivo, ancor più problematica.<br />
Ma il punto centrale della discussione, che induce a respingere questa volontà necessitata di andare verso il diritto privato, risiede nella raggiunta consapevolezza dell’idea di <i>funzione</i>, per cui se esiste ed opera una pubblica amministrazione è per servire il cittadino, e il modo in cui la pubblica amministrazione agisce, usando dei poteri e delle risorse appositamente ad essa conferiti dalla legge e in base alla legge, deve dare garanzie di giustizia sostanziale e formale a tutti, sia ai diretti destinatari degli atti[49] che ai terzi indirettamente incisi, ai controinteressati, a qualunque cittadino comunque non indifferente al modo di gestione della cosa pubblica. La centralità di questa idea è ben focalizzata dalla citata Dottrina[50] quando osserva che “E’ proprio la tutela dei terzi, la rilevanza giuridica della loro posizione soggettiva a fronte di una determinata azione amministrativa, che costituisce il vero discrimine tra diritto amministrativo e diritto privato”. Questa incomprimibile esigenza di legalità, imparzialità, efficienza/efficacia (e controllabilità/giustiziabilità) dell’azione amministrativa, conferisce a questo agire funzionalizzato, anche oltre il mero vincolo di scopo, una connotazione di specialità irriducibile al diritto privato, anche quando questo agire amministrativo dà dei benefici (anziché togliere diritti), anche quando la p.a., ad es., sceglie a chi dare i contributi e a chi no, a chi dare in uso speciale l’uso della spiaggia e a chi no, con chi fare il contratto di appalto e con chi no, <i>etc</i>. <br />
Indubbiamente interessante appare poi la tesi secondo cui occorrerebbe immaginare “una dissociazione tra regime dell’attività, funzionalizzata a principi e governata da un insieme di regole e di controlli, e regime dell’atto, retto dal diritto comune e dunque <<defunzionalizzato>>”[51]. Sennonché questa tesi prova troppo, poiché dimostra che, secondo una politica del diritto ispirata al modello dello “Stato leggero” o “minimo” (<i>più mercato, meno Stato</i>), sarebbe bene spostare dall’area della funzione all’area dei servizi pubblici e, quindi, ancora a valle, a quella dei mercati regolati, talune attività di cui lo Stato, con il suo apparato burocratico, si continua a voler occupare (si pensi, ad esempio, tra i tanti fenomeni del genere, alle SOA private che hanno sostituito l’Albo nazionale costruttori, che era organo del Ministero dei lavori pubblici, con tutti, peraltro, i noti problemi che sono scaturiti da questa riforma). Ma non pare utile, questa prospettazione, a dare una risposta pertinente circa il regime giuridico dell’azione funzionale della p.a.<br />
In conclusione, sembra che il nuovo comma 1-<i>bis</i> dell’articolo 1 della legge n. 241 del 1990 finisca per aprire più problemi di quanti non ne possa risolvere e che perciò non sia in grado di far fare molti passi avanti alla “privatizzazione” del diritto pubblico.</p>
<p><b>6.b) il nuovo comma 1-<i>ter</i> dell’articolo 1 e le novità nell’articolo 11.</b><br />
In realtà la vera novità della “nuova” 241, sul fronte diritto privato/diritto pubblico, è costituita dalla modifica apportata all’articolo 11, lì dove la facoltà di ricorso all’accordo sostitutivo dell’atto (da eccezione) è divenuta la regola, essendo stata espunta la preesistente condizione della apposita previsione di legge. Questa novità è davvero importante, poiché sembra porre, come possibile esito del procedimento, il modulo consensuale sullo stesso piano del modulo autoritativo. Il che, però, come già chiarito, non vuol dire che il modulo consensuale (l’accordo) sia uguale al contratto di diritto privato, poiché la sua specialità rispetto allo schema del negozio di diritto privato è macroscopica, investendo, a tacer d’altro, l’essenza stessa del contratto, vale a dire la non recedibilità unilaterale (<i>id est</i>, il <i>vinculum juris</i> quale effetto negoziale dell’accordo) [52].<br />
Altra novità notevole, anch’essa contenuta nel nuovo testo dell’articolo 11, è rappresentata dalla previsione della necessità della enunciazione previa, in forma di atto amministrativo (impugnabile), della determinazione di addivenire all’accordo, oggi imposta dall’aggiunta, nell’articolo 11, da parte dell’articolo 7 della legge n. 15 del 2005, del comma 4-<i>bis</i>, in base al quale “<i>a garanzia dell&#8217;imparzialità e del buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell&#8217;accordo è preceduta da una determinazione dell&#8217;organo che sarebbe competente per l&#8217;adozione del provvedimento</i>”. Questa previsione riprende il modello della delibera di contrattare da sempre ricostruita nella giurisprudenza a monte della catena procedimentale dell’evidenza pubblica e formalmente riconosciuta dall’articolo 56 della legge 142 del 1990 in materia di contratti degli enti locali (oggi art. 192 del t.u.e.l. di cui al d.lgs. n. 267 del 2000). Questa previsione dà una tutela al terzo e dimostra, soprattutto, la radice logica pubblica dell’atto.<br />
La dottrina ha assunto tre posizioni fondamentali nella ricostruzione dell’istituto degli accordi ex art. 11 l. n. 241 del 1990: una prima posizione panprivatistica, che riconduce l’istituto per intero al diritto privato; una posizione intermedia e una posizione panpubblicistica, che configura invece gli accordi come accordi di diritto pubblico[53]. Scartata (per tutte le ragioni già <i>supra</i> esposte) la prima tesi, al di là delle opzioni intermedie o solo pubblcistiche, ciò che conta avere chiaro è che l’accordo è e resta attività amministrativa funzionalizzata.<br />
Molto importante nell’ambito del discorso “diritto privato <i>vs</i>. diritto pubblico” è inoltre il nuovo comma 1-<i>ter</i> dell’articolo 1 (aggiunto dall’articolo 1 della legge n. 15 del 2005). La norma stabilisce che i soggetti privati preposti all&#8217;esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princìpi di cui al comma 1. <br />
Al riguardo taluna Dottrina[54] ha colto il senso della norma nell’assoggettamento dell’agire formalmente privato di soggetti (formalmente pubblici o privati) alle regole essenziali e ai principi del procedimento amministrativo (dell’agire funzionale della p.a.). Non si avrebbe, quindi, tanto una privatizzazione del diritto pubblico, quanto la consacrazione normativa della specialità del diritto privato di interesse pubblico (quale <i>tertium genus</i> individuato dallo stesso A. nell’area grigia tra funzione autoritativa pubblica e funzione di erogazione di beni e servizi a mezzo di soggetti – pubblici o privati – in aree di servizio pubblico o di mercato regolato).<br />
Inoltre, da una lettura d’assieme della nuova legge 241, che tenga conto anche dei nuovi artt. 21-<i>sexies</i> (per cui il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto) e 21-<i>septies</i> (che ha formalmente recepito il potere di revoca come revisione delle precedenti decisioni), articoli aggiunti dall’articolo 14 della legge n. 15 del 2005, si è giustamente posto in rilievo che “viene confermata la centralità del modello di attività basato sul regime del provvedimento, che si impone anche nell’attività amministrativa per contratti”[55].</p>
<p><b>7. Alcune riflessioni finali</b></p>
<p>I risultati di questa riforma – per quel che attiene al rapporto tra diritto privato e diritto pubblico nella disciplina dell’azione amministrativa &#8211; sono sicuramente confusi e di dubbia utilità in termini di miglioramento del servizio reso dalla p.a. ai cittadini.<br />
Si è osservato[56] che il ricorso al diritto privato avrebbe un senso se potesse dimostrarsi che esso – nella sua forma propria e pura &#8211; sia più adatto di quello speciale-pubblico al soddisfacimento degli interessi pubblici, mentre sarebbe del tutto inutile e foriero solo di confusione se finalizzato a creare un <i>tertium genus</i> ibrido tra diritto pubblico e diritto privato: in tal caso sarebbe meglio conservare il diritto pubblico <i>tout court</i>. Questa osservazione, pur apprezzabile e sicuramente in parte vera, non appare però del tutto condivisibile: la ricerca di forme intermedie tra diritto pubblico e diritto privato caratterizza anche, dal lato inverso, il diritto anglosassone (si pensi alle Autorità indipendenti, alle Agenzie <i>etc</i>.) e risponde ad esigenze oggettive, più o meno condivisibili e apprezzabili, ma vere. In realtà la creazione di un’area intermedia tra il diritto pubblico e il diritto privato è inevitabile. Basta chiarire che la logica essenziale prevalente in ambito pubblico è quella pubblica e che il ricorso al diritto privato deve essere limitato a taluni strumenti, mentre il senso di queste operazioni e la loro finalità ultima sono e restano di funzione o di servizio pubblici e si assoggettano alle regole generali della funzionalizzazione.<br />
E’ questo, del resto, il messaggio nuovo più importante della riforma della legge 241 del 1990, come emerge dal nuovo comma 1-<i>ter</i> dell’articolo 1, sopra commentato, nonché dalla previsione della necessità della determinazione preparatoria dell’accordo ex art. 11.<br />
In base a queste novità normative, lette nel loro insieme, si può giustamente affermare che “potranno considerarsi amministrative ai fini dell’applicazione della presente legge tutte le attività di interesse generale svolte su incarico della pubblica amministrazione”[57]. <br />
Il perno attorno al quale ruota l’uso del consenso del destinatario diretto dell’atto non è costituito dalla poco perspicua previsione del commentato nuovo comma 1-<i>bis</i> dell’art. 1 della legge n. 241, ma dalla “liberalizzazione” dello strumento dell’accordo sostitutivo del provvedimento, di cui all’art. 11, quale esito “possibile” (o anche auspicabile), ma non necessario, del procedimento partecipato.<br />
In conclusione sembra che il rapporto tra diritto pubblico e diritto privato debba essere regolato dal legislatore non già attraverso la commistione degli strumenti giuridici nell’ambito di aree oggettive comuni, ma ben delimitando l’area dello <i>Stato</i>, del <i>pubblico</i>, rispetto a quella lasciata al <i>mercato</i>, al diritto privato. Dove il Parlamento rileva un <i>market failure</i>[58], lì dovrà allora esserci diritto pubblico (nelle sue varie gradazioni: regime concessorio, autorizzatorio, di mera regolazione[59]); dove, invece, il mercato ce la fa da solo (sussidiarietà orizzontale), ivi allora deve operare il diritto privato puro. Con la conclusione risolutiva per cui, lì dove il mercato è insufficiente, ed è necessario l’intervento del pubblico, questo intervento, per avere un senso, non dovrà usare degli strumenti del diritto privato (che, se fossero bastati, avrebbero reso inutile l’intervento pubblico), ma dovrà “essere se stesso” e agire con gli strumenti dell’autorità e della funzione pubblica, democratica, partecipata, orientata all’intesa, ma retta dal diritto pubblico, per ovvie ragioni di imparzialità, trasparenza, controllabilità, giudicabilità <i>etc</i>. <br />
Il punto essenziale è che non si deve confondere l’ideologia dello <i>Stato leggero</i> (che significa l’arretramento del “pubblico” da aree lasciate alla libera negoziazione del mercato secondo il diritto privato) con l’ideologia del consensualismo e dell’accordo, per cui l’amministrazione dovrebbe agire ponendo in essere atti di diritto privato. Occorre “liberalizzare” campi di attività, restituendoli al diritto privato e al mercato, anziché pretendere di “privatizzare” l’agire amministrativo, nel senso di imporgli la forma giuridica di diritto privato. <br />
Ciò che si può fare bene con il diritto privato, non deve più riguardare l’intervento diretto dello Stato; ciò che ancora richiede l’intervento dello Stato non si può fare, evidentemente, con il diritto privato e deve essere fatto con atti amministrativi. <br />
Nella prima pagina di questo contributo si è in estrema sintesi osservato, in via introduttiva, che è errato confondere l’agire procedimentale partecipato e razionale (che è la vera garanzia di legalità ed efficacia) con l’agire per accordi (e, quindi, secondo il diritto privato). Ora questo spunto, nelle conclusioni, non può che essere ribadito. “La partecipazione all’esercizio del potere esecutivo da parte del cittadino non è espressione di autonomia privata, bensì di tutela in contraddittorio dei propri interessi secondo il modulo, non contrattuale, ma processuale”[60].  <br />
Si è giustamente registrata, nell’ultimo scorcio del secolo scorso, una forte tendenza nella dottrina (e anche nella giurisprudenza) a rilevare (e provocare) il “declino del momento autoritativo”, la “crisi dell’autoritarismo”, il “superamento dei privilegi dell’amministrazione”, nonché “l’eclissi dell’atto amministrativo”, fino al “rifiuto del postulato, di chiara consistenza ideologica, della generale supremazia della pubblica amministrazione”[61]. In realtà questa impostazione dottrinaria, essa, sì, molto ideologica (meno Stato, più mercato; più libertà, meno autorità, <i>etc</i>.) ha confuso la democratizzazione del processo decisionale amministrativo, che si fa con la razionalità del procedimento partecipato (ferma l’autorità spesa nel provvedimento finale, salvo l’esito sostitutivo dell’accordo), con la riduzione degli strumenti giuridici usati dalla funzione pubblica al negozio giuridico di diritto privato, che è logicamente incompatibile con il principio di legalità-imparzialità, con la tutela dei terzi e con la natura intrinsecamente esecutiva (e non normativa, nel senso dell’autonomia privata) dell’atto amministrativo[62].<br />
In conclusione, l’<i>intesa</i> col cittadino, che è il valore fondante l’efficacia della funzione pubblica, non è il modello negoziale di produzione dell’effetto giuridico, che è inadatto e insufficiente al perseguimento imparziale dell’interesse pubblico, ma è l’agire razionale, partecipato, dell’amministrazione, aperto al contributo dialettico del privato e al controllo di razionalità in termini di verità dei presupposti di fatto assunti a base del provvedimento e di giustezza normativa delle ragioni giuridiche della decisione.<br />
La logica dell’uso di strumenti privatistici per l’agire funzionale della p.a. privilegia il punto di vista del destinatario dell’atto. La logica dell’agire razionale partecipato e controllabile della p.a. (tramite strumenti di diritto pubblico) privilegia il punto di vista della coerenza degli atti con l’interesse generale (dei destinatari generali dell’attività amministrativa). <br />
Il <i>favor</i> per l’agire di diritto privato della p.a., palesatosi negli ultimi anni, si spiega anche con la peculiare matrice defensionale-contenziosa del diritto amministrativo (inteso come scienza giuridica), costruito, come è noto, nelle aule di giustizia, dalla giurisprudenza, ciò che ha portato a leggere l’atto amministrativo soprattutto dal punto di vista del diretto destinatario che lo subisce, piuttosto che dal punto di vista della sua dimensione di atto di governo dell’interesse pubblico. Questo particolare approccio all’atto amministrativo conduce all’idea secondo cui solo l’atto accettato dal suo destinatario diretto sia un atto (più che legittimo) espressione di efficienza ed efficacia della funzione pubblica. Questo assioma – non condivisibile &#8211; nega, in definitiva, l’autorità, perché non considera che la cura dell’interesse generale spesso deve passare per il sacrificio delle posizioni individuali e proprio per questo necessita del ricorso all’autorità.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autorita-e-consenso-nellazione-amministrativa-alcuni-spunti-di-riflessione/">AUTORITA’ E CONSENSO NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA&lt;br&gt; &lt;i&gt;alcuni spunti di riflessione&lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Nullità e teorie dell’atto amministrativo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nullita-e-teorie-dellatto-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nullita-e-teorie-dellatto-amministrativo/">Nullità e teorie dell’atto amministrativo</a></p>
<p>1. Premessa. &#8211; 2. Perché l’atto amministrativo è (prima di tutto ed essenzialmente) decisione amministrativa. &#8211; 3. Perché il parallelo con la sentenza. &#8211; 4. Perché amministrare non è solo dare prestazioni ai privati, ma è prima di tutto creare certezza, decidere e regolare. &#8211; 5. Perché resta valido il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nullita-e-teorie-dellatto-amministrativo/">Nullità e teorie dell’atto amministrativo</a></p>
<p>1. <i>Premessa</i>. &#8211; 2. <i>Perché l’atto amministrativo è (prima di tutto ed essenzialmente) decisione amministrativa</i>. &#8211; 3. <i>Perché il parallelo con la sentenza</i>. &#8211; 4. <i>Perché amministrare non è solo dare prestazioni ai privati, ma è prima di tutto creare certezza, decidere e regolare.</i> &#8211; 5. <i>Perché resta valido il paradigma classico (modo dell’equiparazione e unilateralità degli effetti dell’atto autoritativo).</i> &#8211; 6. <i>Applicazioni</i>. &#8211; 7. <i>Perché spetta al g.o. la cognizione del provvedimento affetto da nullità strutturale</i>.</p>
<p>	1. <b>Premessa</b>.</p>
<p>	L’articolo 14 della legge n. 15 del 2005 ha introdotto nella legge n. 241 del 1990 il nuovo Capo IV-<i>bis</i>, intitolato “<i>Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso</i>”. <br />
	Tra le novità più significative vi è quella recata dall’articolo 21-<i>septies</i>, dedicato alla <i>Nullità dell’atto amministrativo</i>. Esso contiene le seguenti disposizioni: “<i>1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. 2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo</i>”. <br />
L’articolo è parso per certi versi insoddisfacente, poiché sembra aprire più problemi di quanti non ne possa risolvere. L’introduzione di queste disposizioni ha avviato un ampio dibattito, tra diritto sostanziale e suoi riflessi processuali (soprattutto, ancora una volta, in tema di riparto di giurisdizione), di cui il convegno, svoltosi a Siena nel giugno scorso, su <i>L&#8217;azione di nullità ed il giudice amministrativo</i> (i cui atti sono pubblicati in questa stessa <i>Rivista on line</i>), rappresenta un denso e importante (primo tentativo di) sintesi. <br />
	Traendo spunto da questo dibattito vorrei, con il presente contributo, segnalare la possibilità di un approccio diverso al tema della nullità strutturale dell’atto amministrativo, che inverta i termini ordinari nella discussione, partendo non dal predicato – la nullità – ma dal soggetto, ossia dall’atto amministrativo[1]. <br />
La ragione fondamentale di questa scelta metodologica riposa su due considerazioni di fondo: la prima è che (nonostante gli sforzi della teoria generale)[2] non esiste una nozione unica, valida sempre e comunque, di nullità dell’atto giuridico, ma esistono diverse nozioni di nullità dell’atto in relazione al diverso trattamento giuridico che il diritto positivo ritenga di riservare ai diversi fenomeni (di patologia degli atti) che esso disciplina[3]; la seconda considerazione è che la peculiarità dell’atto amministrativo, nel quadro più generale degli atti giuridici, è tale da condizionare in modo decisivo la stessa configurazione della (sua) nullità (nel senso che l’atto amministrativo si porta dietro l’intero “mondo” categoriale e concettuale del diritto amministrativo, di cui rappresenta un po’ la punta dell’iceberg, sì da esercitare una forza gravitazionale sulla categoria della nullità tale da imprimere ad essa una curvatura affatto peculiare)[4]. <br />
Per convincersi di questo assunto basti pensare al fatto, non casuale, che per più di un secolo l’atto amministrativo non ha conosciuto (se non come eccezioni che in qualche modo confermavano la regola) la categoria della nullità, ed è, per l’appunto, solo con questa riforma del 2005, di cui, forse, non si avvertiva, da questo punto di vista, il bisogno, che il tema si è imposto all’attenzione con tale carattere di generalità e ampiezza. <br />
Porre innanzi tutto al centro della discussione l’atto amministrativo costituisce un’opzione ricostruttiva in tutta evidenza antitetica rispetto alla mossa interpretativa di chi voglia, invece, considerare l’introduzione (per forza di legge) dell’istituto della nullità strutturale nel diritto amministrativo come un cuneo volto ad allargare le crepe nella coerenza dogmatica del paradigma pubblicistico per il dilagare della visione panprivatistica, all’interno della quale, come è ovvio, tutto si riporterebbe al codice civile. <br />
Il che spiega perché un tema dalle ricadute dogmatiche vaste e profonde, quale quello della nullità dell’atto amministrativo, per essere correttamente impostato, esige la giusta ambientazione culturale e che siano operate talune pregiudiziali opzioni ermeneutiche di contesto, senza le quali il discorso è condannato a restare confuso: occorre, dunque, cominciare dalla “testa”, cioè dall’idea che si ha o si vuole avere di atto amministrativo. <br />
La seguente riflessione – deve subito precisarsi &#8211; ha ad oggetto solo la nullità “strutturale” dell’atto, quella ipotizzata dal comma 1, primo enunciato, dell’articolo 21-<i>septies</i>, per cui <i>è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali</i>. Si tratta, come è noto, della parte più problematica del nuovo articolo, non solo perché il legislatore non ha chiarito quali fossero questi <i>elementi essenziali</i> del provvedimento amministrativo, ma soprattutto perché è questa la parte dell’articolo che sembra più direttamente ispirata da motivi privatistici, con l’idea, ad esso sottesa, di una nullità strutturale dell’atto amministrativo modellata sull’esempio del negozio giuridico del codice civile: un’idea che potrebbe implicare un cambio rivoluzionario di paradigma scientifico nel diritto amministrativo, e che sembra fare il paio con l’altro enunciato normativo extravagante introdotto nella legge n. 241 dalla riforma del 2005, il “famoso” nuovo comma 1-<i>bis</i> dell’articolo 1[5]. Si tralasciano, invece, in questa sede gli altri profili, inerenti le nullità testuali, la violazione del giudicato e il difetto assoluto di attribuzione, che pongono, in definitiva, problemi meno complessi e che paiono più utilmente e razionalmente inquadrabili nel linguaggio della teoria del diritto amministrativo[6]. <br />
	La tesi che qui si intende proporre, in estrema sintesi, è la seguente: il provvedimento amministrativo ha poco a che vedere con il negozio giuridico di diritto privato, e non ha quasi nulla a che vedere con il contratto; esso, invece, nel suo nucleo contenutistico essenziale, è <i>decisione amministrativa</i> ed ha perciò molto a che fare con la sentenza; la nullità (strutturale) del provvedimento amministrativo va dunque ricostruita, ove si ricerchi un modello di riferimento per questo “nuovo” istituto, avendo riguardo soprattutto ai casi di nullità della sentenza, e molto poco o molto meno avendo riguardo ai casi di nullità del contratto (o del negozio giuridico unilaterale); in definitiva, così come avviene per la sentenza, per la quale la regola generale è che tutti i vizi si traducono in motivi di appello o di impugnazione (articolo 161 c.p.c), sono pochi i casi in cui la carenza strutturale dell’atto amministrativo ne determina (non la annullabilità, ma) la nullità; questi (pochi) casi sono conoscibili dal g.o., in quanto riguardanti atti privi <i>ab origine</i> di effetti decisori e (quindi) dispositivi, e perciò stesso inidonei a costituire manifestazione di esercizio di potere pubblicistico.</p>
<p>	2. <b>Perché l’atto amministrativo è (prima di tutto ed essenzialmente) decisione amministrativa.</b></p>
<p>	L’idea del provvedimento come decisione amministrativa è molto diffusa e non occorre certo esporla qui nel dettaglio[7]. La classificazione tradizionale, secondo cui la locuzione <i>decisione amministrativa</i> designerebbe più specificamente l’atto conclusivo del procedimento di decisione del ricorso amministrativo, nell’ambito della funzione cd. di autotutela decisoria, per quanto ora recessiva (essendo recessivi i relativi rimedi endoamministrativi), non presenta, a ben vedere, elementi di contrasto con l’idea di fondo per cui il provvedimento amministrativo – anche quello cd. “dispositivo” &#8211; reca in sé un preliminare contenuto decisorio dichiarativo di ciò che è legge nel caso concreto. La dequotazione dell’idea delle <i>decisioni amministrative</i> in senso stretto è del resto legata anche al fatto che, dopo il 1990, il contraddittorio e l’aspetto contenzioso del procedimento si vanno generalizzando rispetto a tutti i tipi di procedimenti e di provvedimenti amministrativi[8]. <br />
Un punto di attacco utile e semplice al tema è offerto dalla distinzione, suggerita nelle classiche trattazioni generali sull’atto amministrativo riguardo ai primi sviluppi storici della dottrina, tra (semplificando) una teoria di derivazione soprattutto civilistico-negoziale e un contrapposto indirizzo che ricostruiva la teorica dell’atto amministrativo ispirandosi al modello processualista[9]. <br />
Secondo la prima scuola di pensiero – che ha trovato largo seguito nelle trattazioni più risalenti e ha lasciato una forte influenza nella sistematica scolastica[10] &#8211; l’atto amministrativo era in primo luogo la manifestazione impegnativa della volontà dell’amministrazione e, in quanto negozio giuridico di diritto pubblico, doveva ricostruirsi sul modello fondamentale del negozio giuridico di diritto privato, come insegnato dalla dogmatica pandettistica e come recepito nei codici civili, in termini di struttura di una fattispecie tipizzabile attorno ad elementi essenziali (e relativi requisiti), elementi accidentali e vicende (costitutive, modificative ed estintive) dei conseguenti rapporti. Secondo l’altra scuola di pensiero, quella processualista, l’atto amministrativo, invece, è in primo luogo l’espressione dell’autorità e perciò è la determinazione della legge nel caso singolo, sull’esempio della sentenza del giudice. La tesi processualista, come è altrettanto noto, ha avuto la sua più chiara espressione nella legge austriaca sul procedimento amministrativo ed è presente anche in ambito francese (dove si parla di <i>dècision administrative</i>) e tedesco [dove però il termine <i>Entscheidung</i> (decisione) è riservato a una particolare categoria di provvedimenti dichiarativi e contenziosi, mentre la categoria generale del provvedimento è designata con il termine “disposizione” (<i>Verfugung</i>), pur ricorrendo anche il termine <i>Entschliessungen</i> (risoluzioni) per indicare il dispiegarsi in atti della funzione amministrativa][11].<br />
Il contenuto essenzialmente decisorio del provvedimento è del resto enunciato dallo stesso articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che impone la motivazione dell’atto e precisa che <i>La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell&#8217;amministrazione, in relazione alle risultanze dell&#8217;istruttoria</i>. L’amministrazione, in estrema sintesi, prima conosce il fatto (istruttoria, premessa minore), poi lo sussume nella norma giuridica (le <i>ragioni giuridiche della decisione</i>: premessa maggiore), quindi ne deriva sillogisticamente un dispositivo[12]. L’analogia con la logica della sentenza è evidente (fatto – diritto – p.q.m.). Spesso il provvedimento amministrativo specifica e integra gradualisticamente la serie della normazione giuridica (il provvedimento è dunque anche precetto). Il contenuto logico primo e preliminare di questo atto – che si pone come contenuto illativo presupposto “a monte” dagli effetti del dispositivo (costitutivi, modificativi o estintivi di rapporti e situazioni giuridiche soggettive) – consiste, a ben vedere, in una dichiarazione di ciò che è diritto nel caso concreto (nell’applicazione, in altri termini, volendo semplificare, di una norma a una fattispecie concreta). Così come, del resto, anche le sentenze costitutive o di condanna recano in sé un preliminare contenuto di accertamento (di un fatto in quanto e per come regolato dal diritto), alla stessa stregua anche la disposizione amministrativa (<i>Verfugung</i>) contiene sempre in sé, come <i>prius</i> logico antecedente gli stessi effetti dispositivi, un contenuto di accertamento (consistente nella qualificazione del fatto tramite la sua riferibilità alla norma di cui si fa applicazione)[13]. Prima ancora di produrre nel mondo giuridico gli effetti dispositivi, dunque, l’atto amministrativo dichiara che una determinata fattispecie concreta è sussumibile in una determinata fattispecie astratta, è, cioè, suscettibile di una determinata qualificazione giuridica, ovvero è regolata da una determinata norma. Questa funzione, insita (in modo più o meno evidente) in tutti i provvedimenti amministrativi, è in sostanza una funzione giusdicente. Il primo effetto dell’atto è dunque la qualificazione che esso dà del fatto che deve gestire. <br />
Né può sostenersi che un discorso del genere possa valere, <i>mutatis mutandis</i>, anche per il diritto privato, per esempio nel senso che anche il contratto dei privati sembra recare in sé una funzione (o un effetto preliminare) di qualificazione assiologico-normativa di un fatto, che viene a essere regolato secondo il programma negoziale. E’ difatti di tutta evidenza la profonda differenza che separa il rapporto con la legge, che è proprio del contratto, dal rapporto con la legge che è invece proprio della sentenza del giudice e (in parte) del provvedimento amministrativo: mentre il giudice e l’amministrazione eseguono, fanno applicazione della norma imperativa, sono dunque lo strumento della legge, l’autonomia privata si serve della legge civile (dispositiva) come di uno strumento (il che val quanto dire che i primi hanno discrezionalità interpretativa, ma eseguono la legge e obbediscono ai suoi fini, mentre i privati si servono della legge civile, prescelgono i loro fini – leciti e meritevoli di tutela – ed hanno, in una parola, autonomia negoziale).<br />
D’altra parte sembra prevalere in dottrina l’opinione che evidenzia le diversità intrinseche tra atto negoziale di diritto privato e provvedimento amministrativo. In diritto pubblico – si è tra l’altro osservato &#8211; non vi è una vera e propria “autonomia” dell’amministrazione nell’esercizio della sua funzione, atteso che nello svolgimento della sua funzione istituzionale l’amministrazione gode al più di discrezionalità, ma si muove comunque in un ambito di eteronomia, secondo il principio di legalità: l’azione amministrativa di cura degli interessi pubblici (funzione) è dunque attività esecutiva e non attività normativa[14]. <br />
In conclusione, il contenuto primo ed essenziale del provvedimento è costituito da un nucleo preliminare di accertamento e di qualificazione dei fatti (ancorché senza quella forza di irretrattabilità e di certezza giuridica che è propria esclusivamente del giudicato che si forma sulla sentenza). <br />
E’ infine da sottolineare il fatto che la nozione cognitivo-decisoria del provvedimento amministrativo si coniuga in modo efficace con i più recenti indirizzi di studio della funzione pubblica dal punto di vista dei modelli di <i>decision making</i> e di analisi economica del diritto[15].</p>
<p><b>3. Perché il parallelo con la sentenza <br />
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Il parallelo tra questa concezione del provvedimento amministrativo e la sentenza del giudice è dunque del tutto evidente e naturale, ed è stato in parte già lumeggiato nel precedente paragrafo, dove si sono posti in luce il minimo comun denominatore cognitivo e l’identica struttura logica (di tipo sillogistico) che costruiscono l’intima natura sia della sentenza che del provvedimento amministrativo. <br />
Ma a queste considerazioni può aggiungersi l’ulteriore, ovvio, rilievo (cui pure s’è già fatto cenno sopra) secondo cui la regola generale del diritto processuale della conversione (o assorbimento) dei vizi della sentenza in motivi di impugnazione trova riscontro anche per il provvedimento amministrativo, per il quale ogni vizio di legittimità si traduce di regola in mezzo di impugnazione. Con la conseguenza logica che, non a caso, la giustizia amministrativa è nata come (e resta soprattutto) rimedio cassatorio, in linea di larga approssimazione, come <i>revisio prioris istantiae</i>, come riesame della decisione amministrativa con esiti di cassazione (fase rescindente, che può in taluni casi di eccesso di potere spingersi fino al sindacato sulla giustizia dell’atto, oltre il profilo della legalità formale) e rinvio dell’affare all’amministrazione per il successivo riesercizio della funzione conforme ai principi di diritto enunciati nella sentenza (fase rescissoria).<br />
Vi è poi da aggiungere la considerazione (che non è solo descrittiva di un aspetto esteriore, ma coglie un elemento di intima omogeneità sostanziale) che il procedimento amministrativo, dopo la riforma del 2005 (ad es., con l’introduzione dell’art. 10-<i>bis</i>), si va facendo sempre più processo[16], atteso che il procedimento è tanto essenziale alla funzione pubblica amministrativa quanto il processo alla funzione giurisdizionale, attenendo (l’uno e l’altro) alla stessa legittimazione sociale e politica della funzione. In proposito è utile ricordare che Giannini[17] operava “un parallelo tra il processo giurisdizionale e il procedimento amministrativo” osservando che “nel processo si distingue tra gli atti giurisdizionali (sentenze, ordinanze) e gli atti processuali, delle parti, del giudice, degli ausiliari. Non diversa è l’evenienza del diritto amministrativo, ove al provvedimento fanno corona gli atti strumentali, delle parti, di altre autorità, della stessa autorità decidente il provvedimento”. <br />
Volendo scavare un po’ più a fondo nelle ragioni storiche che hanno determinato la forte analogia tra decisione amministrativa e decisione giurisdizionale, è interessante riflettere sulla originaria unitarietà della <i>jurisdictio</i>[18]e sulla posizione <i>ab initio</i> anomala e debole della distinzione tra amministrazione e giurisdizione pur dopo l’affermazione positiva del principio di separazione dei poteri avutasi con la rivoluzione francese[19]. Il che non significa, ovviamente, che debba sminuirsi la necessità di una netta separazione dei poteri amministrativo e giurisdizionale (acquisizione, oggi, per fortuna, non più ridiscutibile, per naturali motivi); ma significa che non può essere oscurata o trascurata la comune origine genetica di queste funzioni, che conseguentemente proietta sul loro modo di agire e di operare l’analogia di caratteri essenziali comuni.<br />
In ultimo, l’analogia tra la decisione amministrativa e la sentenza del giudice sembra trovare un ulteriore campo di possibile emersione nel dibattito sulla specialità della responsabilità della p.a. connessa all’esercizio di funzioni autoritative (risarcibilità degli interessi legittimi lesi da atti illegittimi)[20]. Per la responsabilità da provvedimento illegittimo, infatti, sembra affermarsi sempre più il modello dell’errore grave e manifesto (o inescusabile) e sembra trovare sempre maggiore spazio la considerazione della peculiarità dell’errore nell’interpretazione della norma, sulla falsariga di quanto è previsto per lo speciale titolo di responsabilità del giudice ai sensi della legge n. 117 del 1988.</p>
<p><b>	4. Perché amministrare non è solo dare prestazioni ai privati, ma è prima di tutto creare certezza, decidere e regolare.<br />
</b><br />
	Il richiamo a Kelsen, al gradualismo giuridico, alla Scuola di Vienna, o a Karl Schmitt, espone alla critica di statalismo autoritario, cui si vorrebbe invece contrapporre, a questo punto, la (nuova) idea democratico-liberale di amministrazione consensuale di (pura) erogazione di servizi al cittadino (amministrazione per consenso e non più per autorità; pubblica amministrazione come servizi e non più come comando[21], <i>etc</i>.). A questo cambio di prospettiva seguirebbe la sostituzione dell’idea tradizionale del provvedimento come atto dell’autorità, esercizio dell’imperio pubblico, con l’idea innovativa del provvedimento come negozio (quasi) di diritto privato (comma 1-<i>bis</i> dell’art. 1 della legge n. 241), la cui patologia si modellerebbe, per conseguenza, su quella descritta dal codice civile per il negozio giuridico paritetico di diritto privato.<br />
In realtà le cose non sono così semplici. Questa equazione secondo cui “<i>autoritatività del provvedimento</i> (e sua efficacia interinale in caso di illegittimità, nello schema dell’annullabilità) = <i>statalismo autoritario</i>” (cui corrisponde l’equazione inversa e speculare per cui “<i>modulo consensuale/paritetico</i> = <i>amministrazione di servizio del cittadino</i>) si rivela priva di consistenza. E ciò in primo luogo per ragioni di sostanza (politico-sociali), prima ancora che per ragioni giuridico formali. Il fatto (abbastanza autoevidente) è che il cittadino ha bisogno non solo di servizi, ma anche di regole e di autorità. Al di là della elementare considerazione della priorità dei compiti cd. “di conservazione” (che sono evidentemente la premessa e la base per quelli cd. “di benessere”), può osservarsi come amministrare non è solo <i>dare </i>(beni e servizi), ma è anche (soprattutto, e in primo luogo) contemperare interessi, fare scelte, e ciò facendo dettare regole, attuare la disciplina della convivenza civile, fare integrazione sociale. In fondo, anche lo stesso <i>dare</i> (beni e servizi) è sempre (in parte) anche distribuire in modo giusto, a ciascuno il suo, in modo imparziale, e questo implica già sempre un minimo di spendita di autorità, ossia di capacità di stabilire a chi spetta cosa nel caso concreto. Amministrare è dunque regolare conflitti, nei quali l’interesse del cittadino che domanda e che pretende il bene o il servizio non è l’unico interesse e non è necessariamente quello principale, poiché c’è da fare i conti con l’interesse dei terzi, direttamente incisi o comunque coinvolti, e c’è da fare i conti con l’interesse pubblico alla sostenibilità delle libere iniziative dei privati che chiedono. Il modello panprivatistico si palesa dunque inaccettabilmente riduzionista e lascia fuori dall’indagine il “cuore”, la ragion d’essere essenziale e più profonda, dell’atto amministrativo[22].<br />
	Per comprendere questo discorso basta fare un esempio molto semplice: lo scarso successo della d.i.a. E’ noto che vi è stata e vi è tuttora molta “timidezza” nei cittadini ad avvalersi della d.i.a. Sarebbe semplicistico imputare questo fenomeno solo ad atavica diffidenza del cittadino verso un’amministrazione ancora percepita come “nemica”, o alla sola paura della minaccia della sanzione. In realtà, al fondo di questa tendenza opera un fattore molto importante e sostanziale: il cittadino ha bisogno di avere certezze sulla liceità di quello che si appresta a fare. Il che significa che il cittadino non vuole solo <i>poter fare</i>, ma vuole prima di tutto <i>sapere</i> (ed essere sicuro) che quello che fa è lecito e conforme a diritto. La prima “prestazione” o “servizio” che il cittadino chiede all’amministrazione è dunque la (ragionevole) certezza della liceità di ciò che si appresta a fare (quando, ovviamente, si tratti di attività del privato che presentino incidenze rilevanti su interessi pubblici). E il primo compito dell’amministrazione è per l’appunto quello di dare questa certezza attraverso la qualificazione (<i>lato sensu</i> decisoria) del fatto implicita come contenuto preliminare del provvedimento (se rettamente inteso come decisione di che cosa è conforme a diritto nel caso concreto)[23]. Il primo servizio è dunque una sorte di <i>jurisdictio</i>. Ed è da aggiungere che il ricorso al giudice, come è ovvio, può e deve avvenire solo in via subordinata, come <i>extrema ratio</i>, se e solo se il meccanismo amministrativo non funziona e insorge una lite (donde il potenziale intervento correttivo-sostitutivo della funzione giurisdizionale)[24]. Come si vede, l’eccesso di semplificazione può rivelarsi controproducente, poiché finisce per privare il cittadino di una “prestazione” (implicitamente contenuta nel provvedimento) che gli potrebbe giovare, anche in termini di prevenzione di costi (successivi) di agenzia (ad es., liti con i terzi privati che si assumono lesi dall’attività non espressamente e previamente autorizzata).</p>
<p><b>	5. Perché resta valido il paradigma classico (modo dell’equiparazione e unilateralità degli effetti dell’atto autoritativo).<br />
</b><br />
	Il punto che si vuole ora dimostrare è che il <i>paradigma classico</i> del diritto pubblico – modulato essenzialmente sull’idea dell’autoritatività dell’atto e sul cd. “modo dell’equiparazione”[25] – si sta rivelando molto più moderno e aderente alla realtà di oggi di quanto non ritengano i paladini del modello privatistico, le cui ipotesi liquidatorie si dimostrano sempre più inadeguate a dare risposte efficaci alla assoluta priorità di questo primo decennio del duemila: ritrovare capacità di governo e di decisione in una realtà in cui la pratica esasperata del consensualismo e la frammentazione localistica costringono (alla fine) ad affrontare i problemi o con leggi provvedimento o con il massiccio ricorso (fenomeno, questo, che meriterebbe maggiore attenzione da parte della dottrina) alle ordinanze emergenziali <i>extra ordinem</i> e alla decretazione d’urgenza[26]. Il punto centrale da chiarire è che il diritto pubblico, nella sua ineliminabile specialità, non è utilmente soppiantabile da quello comune dei privati. Anche nel mondo anglosassone, come è noto, è in atto, negli ultimi decenni, un processo di emersione di un vero e proprio diritto amministrativo speciale[27]; il diritto comunitario si atteggia in larga parte come esempio di diritto amministrativo; in ogni caso, il bisogno di soluzioni di governo nell’interesse pubblico di innumerevoli problemi che toccano beni e interessi avvertiti dalla società (e/o qualificati dalla legge) come richiedenti una cura speciale con mezzi diversi da quelli propri del diritto privato si va negli ultimi anni acuendo e ampliando e nient’affatto restringendo. Bisogno, deve aggiungersi, di decisioni e di scelte nell’interesse pubblico (di un interesse pubblico “coraggiosamente” selezionato e identificato come tale, mediante una scelta responsabile), e non solo di regolazione neutrale nell’interesse del mercato. <br />
Ma a sostegno del paradigma classico sovvengono, inoltre, anche importanti argomenti metodologi, che si compendiano, in estrema sintesi, nella considerazione della massima congruenza del paradigma del modo dell’equiparazione e dell’autoritatività del provvedimento, in termini pragmatico-olistici, al linguaggio e al discorso complessivi sulla funzione pubblica, per come risultanti dalla rete delle conoscenze[28], delle elaborazioni e delle pratiche inferenziali emerse e stratificatesi nella storia (ormai secolare) di questa branca della conoscenza giuridica. In altri termini, questo paradigma classico continua a costituire la migliore teoria disponibile per spiegare e comprendere il fenomeno della funzione pubblica, quella che presenta le maggiori qualità epistemiche (semplicità, coerenza, potere esplicativo, fecondità euristica, efficacia inferenziale, <i>etc</i>.) e che meglio riesce a far funzionare, nella pratica, il sistema giuridico su di essa basato. <br />
D’altra parte, nell’ambito del diritto è particolarmente avvertita l’esigenza di garantire un approccio metodologico di taglio pragmatico (se si vuole, strumentalista[29]), capace di condurre a un’approfondita comprensione degli istituti che tenga conto sia del loro nesso con i sottostanti fenomeni sociali, sia con il sistema delle implicazioni regolari in cui il singolo istituto è compreso. Questo vuol dire che occorre fare i conti con il sistema[30] e ricercare la “verità” della proposizione giuridica nella ricostruzione del tessuto pragmatico-inferenziale in cui l’istituto trattato ricorre ed è applicato, e ciò al fine di coglierne il nucleo funzionale essenziale e definitorio. Soccorrono all’uopo taluni, recenti apporti della epistemologia, applicata proficuamente al campo del diritto[31], in base ai quali la comprensione di un concetto giuridico è svolta secondo i principi della semantica del ruolo inferenziale pratico del concetto, della sua spiegazione mediante incorporazione nella pratica inferenziale e dell’olismo interpretativo (non atomismo semantico). <br />
Ora, la pratica inferenziale costante nella quale, tra gli operatori del diritto, a tutti i livelli, è maneggiato il concetto di “provvedimento amministrativo”, dimostra che il dato essenziale (che vale a connotare il concetto, lo spiega e ne offre perciò una valida definizione) si identifica nella produzione unilaterale dell’effetto, ossia nella possibilità, contro la regola base del diritto civile (che è quella del consenso, ossia della separatezza-impermeabilità delle sfere giuridico-patrimoniali individuali), che l’effetto segua all’atto a prescindere dal consenso e/o nonostante il dissenso del titolare della sfera giuridica in cui l’effetto va a prodursi. L’implicazione base costante nel trattamento pratico inferenziale del concetto sta dunque proprio in questo fenomeno per cui la contestazione del destinatario dell’atto non rileva ai fini del prodursi dell’effetto, non impedisce l’effetto (che perciò si dispiega unilateralmente). <br />
La ragione di questo fenomeno, a ben vedere, si colloca prima e oltre la tradizionale spiegazione imperniata sul richiamo alla separazione dei poteri e sulla “diffidenza” dei governi rivoluzionari francesi nei confronti del potere giudiziario, avvezzo a interferire (con effetti paralizzanti) sull’esecutività delle statuizioni amministrative. Esso nasce, in realtà, dalla consapevolezza (politica) dell’insufficienza del diritto comune dei privati, in definitiva fondato sull’idea della proprietà e dello scambio mercatorio dei beni, a risolvere il problema del reggimento di una società ordinata, per tutto quanto vada al di là degli interessi dei singoli per investire in modo diretto interessi generali, superindividuali. Deriva dunque dalla pacifica accettazione della necessità di un momento di sintesi superindividuale. Questo meccanismo della prevalenza autoritativa dell’interesse pubblico è stato dato in realtà sempre per scontato, come è dimostrato dal fatto che il reclamo o il ricorso non sospende l’efficacia dell’atto, a ciò essendo necessaria la pronuncia cautelare dell’autorità o del giudice adito[32]. Il motivo di ciò è ovvio: se fosse possibile paralizzare l’atto con la sola contestazione (amministrativa o giurisdizionale, poco importa), allora tanto varrebbe dire che, ai fini del prodursi dell’effetto, è necessario il consenso (o, quanto meno, la non contestazione, che è poi una sorta di consenso tacito) del destinatario dell’atto; il che varrebbe quanto dire che non c’è nessuna differenza tra il diritto privato e quello pubblico. In realtà una simile soluzione non è mai parsa accettabile, e ciò per la irrinunciabile necessità di garantire alla cura dell’interesse pubblico quella effettività e quella continuità che sono richieste dalla natura stessa degli interessi in gioco e dal fatto che si è a tal fine costituito un apposito organismo pubblico perché alla loro cura si provvedesse. Il tratto definitorio essenziale del “pubblico” sta dunque in questo particolare: la contestazione non rileva e non incide sull’efficacia, perché, altrimenti, non avremmo altro che contratti di diritto privato (basati sul consenso).<br />
Volendo proseguire questo approccio di teoria della conoscenza, ci si deve a questo punto domandare se questo sistema (e la complessiva rete di acquisizioni e di cognizioni giuridiche che esso implica) sia rifiutato dal tessuto sociale e/o si sia rivelato ormai inservibile per un’utile sistemazione razionale della pratica giuridica. Strumentalisticamente parlando, può seriamente sostenersi che questo paradigma fallisca nella più parte delle inferenze in cui è chiamato in causa, o che abbia cessato la sua utile funzione di integrazione sociale? Vi sono, detto in altri termini, le condizioni perché si possa ipotizzare quella che Khun[33] chiamava un cambio di paradigma scientifico (una rivoluzione scientifica consistente, per l’appunto, nell’abbandonare il modello esemplare di <i>puzzle solving</i> costituito dal paradigma scientifico vigente per passare a un paradigma radicalmente nuovo)? <br />
La risposta sembra dover essere negativa, non solo perché il paradigma classico mostra di funzionare ancora benissimo, ma anche perché la società reclama oggi decisioni capaci di risolvere i problemi generali (pubblici), domanda cioè autorità, mentre la pretesa di paritetiticità e di consenso appartiene solo al ristretto angolo di visuale del singolo contraddittore (ricorrente) sfavorito dall’atto, ma nulla ha a che fare con la migliore cura dell’interesse generale, essendo peraltro risultato ormai acclarato che la tutela del contraddittore/ricorrente non può risiedere nel riconoscergli un potere di veto (il consenso), ma solo nella maggiore partecipazione e nella maggiore trasparenza-pubblicità dell’azione amministrativa razionale.<br />
Il modo di vedere iperprivatistico rischia, come si suol dire, di “buttare il bambino insieme all’acqua sporca”, nel senso che vuole ammodernare (il che è giusto e per certi versi condivisibile: occorre buttare l’acqua sporca), ma, per fare ciò, pretende di andare ben oltre il segno (buttando anche il bambino), togliendo alla mano pubblica quei poteri che sono la sua stessa ragione di esistere, così ipotizzando una rivoluzione culturale che non solo non c’è, ma (quel che è peggio) non serve ed è, anzi, l’esatto opposto di quel che la società contemporanea reclama. Il paradigma classico merita in realtà di essere in taluni punti aggiornato (più pubblicità-trasparenza-partecipazione), ma non richiede di essere sostituito con paradigmi radicalmente nuovi (consenso, atto amministrativo come negozio di diritto privato).</p>
<p><b>6. Applicazioni.<br />
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Venendo alle conclusioni applicative, deriva da quanto sinora esposto che la strada maestra da percorrere per indagare la nozione di nullità strutturale del provvedimento sembra essere non già quella della struttura (elementi e requisiti essenziali) del negozio giuridico di cui al codice civile, ma quella, più congruente, della sentenza del giudice. <br />
Riguardo alla quale è noto che la regola fondamentale è data dall’articolo 161 del codice di procedura civile. Il primo comma di questo articolo enuncia la regola della conversione (o dell’assorbimento) dei vizi della sentenza in motivi di impugnazione, mentre il secondo comma dispone che <i>Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice</i>. In merito la dottrina processualcivilista[34] parla per lo più di inesistenza della sentenza o di “nullità veramente insanabile”[35], a fronte della quale, infatti, è possibile sempre proporre una vera e propria <i>actio nullitatis</i>, nonostante il giudicato (o, forse, per l’inidoneità dell’atto irriconoscibile come sentenza a formare cosa giudicata formale), in deroga alla regola generale (del primo comma) che postula la sanabilità comunque dei vizi di nullità della sentenza ove non dedotti ritualmente nei termini come mezzi di impugnazione (anche la antica <i>querela nullitatis</i> essendosi assorbita in mezzo di gravame).<br />
La dottrina concorda nel ritenere solo esemplificativa (e non tassativa) l’indicazione contenuta nel secondo comma dell’art. 161 c.p.c., nel senso che sarebbe possibile ipotizzare altre cause di “inesistenza” o di “nullità veramente insanabile” della sentenza. Si indicano, in merito, i casi della sentenza consegnata in minuta al cancelliere per la dattiloscrittura, il caso della decisione pronunciata nei confronti di un soggetto da tempo defunto, la pronuncia promanante da un giudice persona fisica diversa da quella che ha celebrato l’udienza[36], oppure, ancora, l’ipotesi della sentenza “emessa <i>ex abrupto</i>, senza previa domanda e/o processo”[37], o la sentenza di contenuto impossibile, o incomprensibile o contraddittorio.<br />
Questo impianto logico è in definitiva riferibile, fatte le debite distinzioni, anche alla nullità del provvedimento amministrativo: di regola il vizio dell’atto è suscettibile di quella forma di convalescenza peculiare che è l’inoppugnabilità; i casi di “nullità veramente insanabile” dell’atto (di nullità strutturale, tralasciando, si ripete, ogni altro profilo, di nullità testuale, di incompetenza assoluta, <i>etc</i>.) possono, dunque, secondo questa analogia, mutuarsi, in prima approssimazione, da quelli propri della sentenza. Con l’ovvia avvertenza che l’analogia trova un limite chiaro e insormontabile nel fatto che la <i>ratio</i> dell’articolo 161 c.p.c. risiede nella irretrattabilità del giudicato, ciò che, naturalmente, non può predicarsi a proposito del provvedimento amministrativo. Ma, ciò nonostante, l’analogia “funziona” (la teoria, cioè, è pragmaticamente feconda), poiché la <i>ratio</i> della regola amministrativa della (ordinaria) conversione del vizio dell’atto in motivo di impugnazione obbedisce, in buona sostanza, a un fine – la stabilità dei rapporti, la certezza del successivo svolgimento della funzione – che, pur nella sua ontologica diversità rispetto all’irretrattabilità del giudicato (effetto di preclusione), presenta indubbiamente una oggettiva affinità e vicinanza teleologica e strutturale ad esso. Opera, per l’atto amministrativo, una “irretrattabilità” <i>minore</i> e condizionata (l’atto resta autoannullabile; permane, dunque, illegittimo), ma la ragion d’essere pratico-assiologica sembra indubbiamente assimilabile, sia pur genericamente, a quella dell’irretrattabilità <i>maggiore</i> propria del giudicato.<br />
Non può peraltro sottacersi un profilo di marcata diversità di regime tra la patologia della sentenza e quella del provvedimento amministrativo, per il quale non vale quel peculiare caso di nullità della sentenza legato all’identità e all’immutabilità della persona fisica del giudice (che firma la sentenza, rispetto a quello che ha celebrato il processo). Il che si spiega con l’operare, da un lato (nell’ambito della sola giurisdizione) del principio della precostituzione del giudice naturale, dall’altro (nell’ambito della sola amministrazione) del principio dell’immedesimazione organica (e salve le ricadute in termini di incompetenza, relativa o assoluta, che qui non interessano, se non per ribadire che alla prima corrisponde la nullità, come ora previsto anche dalla legge, mentre alla seconda la ordinaria annullabilità). Neppure può sottacersi che non vi è unanimità di vedute neppure sul ricorrere di un caso di nullità dell’atto amministrativo ove manchi la sottoscrizione[38], ipotesi che costituisce, invece, il caso paradigmatico di nullità della sentenza, espressamente contemplato dal codice di rito. Anche questo aspetto si spiega con l’assoluta rilevanza che, nella giurisdizione, riveste la persona fisica del giudice, cui, dal lato dell’atto amministrativo, corrisponde invece la teoria organica. Ma queste diversità non sembrano minare l’utilità dell’analogia che si è prospettata.<br />
D’altro canto il principio della rilevanza dell’identità della persona fisica che ricopre l’organo, così evidente nella sentenza, non è privo di rilievo – sul piano della nullità – nell’atto amministrativo collegiale, nel caso di errata composizione del collegio (nel caso, deve precisarsi, di soggetto affatto sfornito di titolo quale membro dell’organo, e salvo il discorso sul vizio di mera annullabilità dell’atto di nomina, che di regola non incide, pur nel caso di retroattivo annullamento, sulla validità delle sedute e dei deliberati, nella logica, in linea di massima, della figura del funzionario di fatto).<br />
Non è questa la sede per andare oltre nell’analisi di dettaglio delle singole ipotesi (in astratto) configurabili come di vera nullità strutturale del provvedimento amministrativo. Al riguardo, possono solo annotarsi i seguenti appunti per ulteriori sviluppi di indagine.<br />
Lasciando da parte i casi degli atti <i>joci</i> o <i>docendi causa</i>, le fattispecie concretamente verificabili sono, in definitiva, assai poche e di scarso significato pratico[39]. <br />
Parimenti di scuola può considerarsi il caso della violenza fisica o morale, che abbia coartato l’adozione di un atto amministrativo (salvo il complesso discorso, che qui può solo essere menzionato, del difficile rapporto tra validità dell’atto e fattispecie di reato)[40].<br />
Più complessa è l’ipotesi, che pure si prospetta, come s’è visto, per la sentenza, della incomprensibilità e/o assoluta contraddittorietà dell’atto. La mancanza dell’intestazione o del preambolo (giustificazione dell’atto) di regola non solo non determinano nullità, ma neppure annullabilità, venendo nella pratica giurisprudenziale relegati al rango di mere irregolarità se la provenienza dell’atto e la sua giustificazione normativa siano <i>aliunde</i> ricostruibili. La mancanza di data di un atto amministrativo non ne comporta la nullità e può assumere rilevanza solo nei casi in cui abbia particolare influenza sul procedimento logico e determinativo del provvedimento[41]. D’altra pare la contraddittorietà interna dell’atto è un classico indice rivelatore di eccesso di potere (annullabilità). Di vera nullità potrà dunque parlarsi, in questi casi, solo a fronte di una completa incomprensibilità dell’atto, del tipo di potere esercitato, del tipo di provvedimento che si è inteso porre in essere, del tipo di effetti dispositivi che si aveva intenzione di produrre.<br />
Un’altra ipotesi interessante, ma molto problematica (perché anch’essa rischia di confondersi con il normale, corrispondente, vizio di annullabilità), può essere rappresentata dalla totale mancanza della motivazione (in quanto elemento essenziale del provvedimento). Ma, come per l’ipotesi, in qualche modo affine, dell’errore macroscopico sul fatto (una sorta di <i>aliud pro alio</i>), è molto rischioso (per il rischio di creare solo confusione) introdurre criteri discretivi quantitativi (totale mancanza-insufficienza della motivazione; errore grave e manifesto-errore macroscopico/<i>aliud pro alio</i>). In questo senso merita condivisione (in linea generale) la posizione espressa dal Consiglio di Stato[42] secondo la quale il concetto di nullità dell’atto amministrativo deve intendersi ristretto alla sola ipotesi di totale mancanza degli elementi essenziali destinati <i>ex lege </i>a costituirlo (soggetto, oggetto, volontà e forma), con la conseguenza che non può essere considerato nullo, ma al limite annullabile, il provvedimento adottato sulla base di un presupposto asseritamene inesistente.<br />
Certamente – ed è questo il punto – risulta poco o punto utile lo strumentario civilistico imperniato sulle note disposizioni recate dagli articoli 1418, secondo comma, 1325, 1343 ss., 1346, 1350 c.c. Voler fare riferimento a questi canoni riporterebbe il discorso sull’atto amministrativo alle vecchie sottodistinzioni tra elementi essenziali, requisiti, soggetto, volontà, causa, motivi, scopo e quant’altro, conducendo verso esiti ciechi e inconcludenti.<br />
L’indicazione metodologica principale che emerge da questi primi appunti è la seguente: deve diffidarsi di una ricostruzione della nullità strutturale del provvedimento amministrativo che, per riempire di contenuti una classe vuota calata dall’alto dal legislatore, tenda a “pescare” nell’area sinora pacificamente riservata all’illegittimità/annullabilità dell’atto, erodendone lo spazio applicativo ormai consolidato; un simile modo di procedere servirebbe solo ad aumentare la confusione, anche sul piano del riparto di giurisdizione, spingendo verso il proliferare della duplicazione delle cause (e dei relativi conflitti di giurisdizione), con il solo effetto di incrementare la zona grigia della doppia tutela (basata sulla sola prospettazione), che può avvantaggiare solo il ceto forense, ma non i cittadini e la giustizia.<br />
In quest’ottica non pare condivisibile la tesi[43] diretta a “recuperare” la figura pretoria della “carenza di potere in concreto” – negata dalla lettera dell’art. 21-<i>septies</i> – trascrivendola in termini di nullità strutturale dell’atto. Questa tesi, in sintesi, ipotizza che vi sia nullità per mancanza di un elemento essenziale dell’atto ogni qual volta difetti, nella fattispecie, uno dei presupposti individuati dalla norma “quali condizioni fondamentali per l’attribuzione in concreto del potere”. Ora, si oppone a questo assunto la constatazione che tutte le norme attributive di poteri amministrativi non possono mai mancare di delimitare l’ambito di esplicazione di questi poteri (anche) mediante la previsione dei presupposti per il loro esercizio. Questa delimitazione è imposta non solo dal principio di legalità sostanziale, ma da una ragione più profonda, per cui il presupposto per l’esercizio del potere, secondo una logica decisoria dell’atto, è giust’appunto il <i>fatto</i>, il ricorrere, in altri termini, di una fattispecie concreta in cui figuri proprio quel (tipo di) fatto regolato dalla norma attributiva del potere, la cui ricorrenza è la <i>condicio sine qua non</i> per l’esercizio del potere medesimo. In termini di logica classica, il fatto è la causa materiale dell’esercizio del potere, così come la cura dell’interesse pubblico ne rappresenta la causa finale. In realtà qualunque norma disciplina un fatto e lo eleva a presupposto per la sua applicazione. L’equazione “mancanza di un presupposto = mancanza di un elemento essenziale dell’atto = nullità strutturale dell’atto”, prova, dunque, troppo, ed è nel contempo troppo generica (non è chiaro, infatti, quando un presupposto, tra i tanti previsti dalla norma, assurga a condizione fondamentale per l’attribuzione in concreto del potere). Questa impostazione, inoltre, sembra di difficile conciliazione con la comune acquisizione secondo cui il presupposto, per definizione, sta fuori dalla fattispecie e la condiziona dall’esterno[44]. Neppure persuadono, a dire il vero, gli esiti applicativi di questo approccio[45]. Esso sembra condurre, non a caso, proprio in quella direzione del travaso dei “classici” vizi di annullabilità nella nuova area dei vizi di nullità strutturale, che, per quanto detto, non pare auspicabile. Il punto è che in questo modo si continua a interpretare l’atto amministrativo con i criteri propri del negozio giuridico di diritto privato, lì dove, invece, come si è qui sostenuto, il provvedimento si deve leggere con i criteri interpretativi della decisione pubblica.</p>
<p><b>7. Perché spetta al g.o. la cognizione del provvedimento affetto da nullità strutturale.<br />
</b><br />
I casi di “vera” nullità dell’atto amministrativo &#8211; che dovrebbero dunque essere decisamente pochi (e tra i quali non dovrebbe includersi la cd. “carenza di potere in concreto”, ignorata dalla legge del 2005) &#8211; spettano alla cognizione dell’a.g.o., e ciò perché coincidono con ipotesi di non impegno dell’autorità, di mancata spendita di potere.<br />
L’atto nullo è <i>ab origine</i> inefficace, il che vuol dire, per l’appunto, che non è ammesso dall’ordinamento giuridico a produrre né il suo effetto interno-preliminare (di affermazione di ciò che è legge nel caso concreto, attraverso la sussunzione del fatto in una determinata previsione normativa che lo disciplina e lo regola), né quello finale (di disposizione provvedimentale di cura di un interesse pubblico, anche attraverso il completamento nel caso specifico della catena della disciplina normativa). Il punto è proprio questo: il provvedimento è prima di tutto la tesi (la cui razionalità è riscattata nella motivazione) che un determinato fatto rinviene la sua regola in un determinato canone normativo (che trova per l’appunto applicazione in quella fattispecie), cui di regola segue un effetto dispositivo, nonché (anche, negli atti condizionati e modali) un completamento specifico della disciplina. L’atto amministrativo è in primo luogo il divenire, il farsi concreto del principio di legalità. E’ nullo l’atto cui l’ordinamento nega in radice questa efficacia, nei suoi due momenti, interno-preliminare ed esterno-dispositivo-finale. Un atto del genere non è, per definizione, spendita di potere e la sua cognizione, come fatto, spetta al giudice ordinario.</p>
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<p>[1] In questo senso sembra anche l’indicazione proveniente dall’intervento di A. Romano Tassone, <i>L’azione di nullità ed il giudice amministrativo</i>, pubblicato in questa <i>Rivista</i> <i>on line</i>, nell’apposita rubrica dedicata agli <i>Atti</i> del Convegno <i>L&#8217;azione di nullità ed il giudice amministrativo &#8211; Giornate di studio sulla giustizia amministrativa dedicate ad Eugenio Cannada-Bartoli,</i> svoltosi a Siena, Certosa di Pontignano, il 22 – 23 giugno 2007. L’A., infatti, evidenzia come l’indirizzo ricostruttivo “pubblicistico”, in contrapposizione a quello “privatistico”, tenda a porre &#8220;l’accento, più che sulla categoria della nullità, sui canoni normativi proposti (ed imposti) dalla struttura stessa dell’atto amministrativo, cioè del suo essere manifestazione d’autorità, dotata come tale di forza genericamente “imperativa”&#8221; &#8211; pag. 2 &#8211;  nonché che &#8220;sarebbe forse più appropriato parlare dell’atto nullo, piuttosto che di “nullità dell’atto”&#8221; &#8211; pag. 4. Per i riferimenti di bibliografia sul tema della nullità del provvedimento amministrativo può senz’altro rinviarsi in questa sede alle ampie ricognizioni contenute negli <i>Atti</i> sopra citati. In senso opposto, un tentativo di interpretazione della nullità strutturale prevista dall’art. 21-<i>septies</i> condotto “a partire dalle categorie civilistiche” in M. C. Cavallaro, <i>Della</i> <i>nullità del provvedimento per mancanza di uno degli elementi essenziali</i>, in questa <i>Rivista</i>, n. 5/2006.<br />
[2] Basti in questa sede il richiamo ai contributi di R. Caponi &#8211; <i>Azione di nullità (profili di teoria generale)</i> &#8211; e di F. Luciani &#8211; <i>Inefficacia e rilevanza giuridica dell’atto nullo. Considerazioni sull’azione di nullità di fronte al giudice amministrativo</i> – pubblicati in questa <i>Rivista</i>, nell’apposita rubrica dedicata agli <i>Atti</i> del già citato Convegno di Siena del giugno 2007, ed <i>ivi</i> rinvii bibliografici. E’ significativa (della rilevata relatività, nel diritto positivo, del regime delle nullità, la sequenza dei titoli dei paragrafi 6.1 – <i>Le categorie logiche dell’annullabilità e della nullità</i> – e 6.2 – <i>Logica dei concetti e logica del diritto positivo</i> – nel contributo di Luciani, <i>cit</i>. Si vedano, poi, in generale, R. Tommasini, voce <i>Nullità</i> <i>(dir. priv.)</i>, in <i>Enc. Dir</i>., vol. XXVIII, Milano, 1978, 866 ss.; C.M. Bianca, <i>Diritto civile</i>, vol. 3, <i>Il contratto</i>, 2^ ed., Milano, 2000; V. Scalisi – <i>Invalidità e inefficacia. Modalità assiologiche della negozialità</i>, in <i>Riv. dir. civ</i>., 2/2003, pag. 210 (che giustamente evidenzia la “sempre più accentuata storicizzazione . . . relativizzazione e atomizzazione della categoria delle invalidità”, per cui “tale forma di qualificazione negativa dell’agire privato &#8220;può&#8221; assumere una determinata connotazione e in pari tempo la connotazione opposta e contraria: essere assoluta e con eguale legittimità presentarsi siccome relativa; essere totale e anche parziale; insanabile e anche sanabile; imprescrittibile e a volte prescrittibile; testuale e spesso anche soltanto virtuale; originaria o anche successiva”; E. Russo, <i>Norma imperativa, norma cogente, norma inderogabile, norma indisponibile, norma dispositiva, norma suppletiva</i>, in <i>Riv. dir. civ</i>., n. 5/2001, pag. 581. Ovvio è poi il richiamo alle nuove figure di nullità (relative) di protezione introdotte dal diritto comunitario (su cui cfr, ad esempio, F. Di Marzio, <i>Forme della nullità nel nuovo diritto dei contratti. Appunti sulla legislazione, sulla dottrina e sulla giurisprudenza dell’ultimo decennio</i>, in <i>Giust. civ</i>., 2000, II,. 479, nonché G.A. Benacchio, sintesi di informazione sul diritto privato comunitario, in <i>Riv. dir. civ</i>., n. 2/2000, II, 223 ss.).<br />
[3] E’ ormai nozione comune che si debba parlare di “nullità” (al plurale) dell’atto giuridico, e non più di un’unica figura di nullità. Su questo assunto è sufficiente il rinvio alle condivisibili osservazioni di A. Romano Tassone, <i>op. loc. cit</i>.<br />
[4] R. Villata, M. Ramajoli, <i>Il provvedimento amministrativo</i>, Torino, 2006, 350, ricordano come già il De Valles, nel 1917, avesse osservato come l’idea della nullità dell’atto amministrativo per la mancanza di uno degli elementi essenziali dipendesse dall’”errore di metodo . . . di porre la teoria del diritto privato come punto di partenza, e di applicarla nel diritto pubblico” (A. De Valles, <i>La validità degli atti amministrativi</i>, Roma, 1916). <br />
[5] Su cui sia consentito rinviare a P. Carpentieri, <i>La razionalità complessa dell’azione amministrativa come ragione della sua irriducibilità al diritto privato</i>, in <i>Foro Amm. – TAR</i>, n. 7-8/2005, 2652 ss., nonché <i>Id</i>., <i>La razionalità complessa dell’azione amministrativa. Note a margine del nuovo comma 1-</i>bis<i> dell’art. 1 della legge 241 del 1990</i>, in P. Stanzione e A. Saturno (a cura di), <i>Il diritto privato della pubblica amministrazione</i>, Padova, 2006, 80 ss.<br />
[6] Molto efficace sembra, ad esempio, la proposta ricostruttiva di A. Romano Tassone, <i>op. cit</i>., 6, delle nullità testuali dell’atto amministrativo come casi di “limitazione autoprotettiva del potere”. Non sembra poi avere molto senso parlare di nullità per violazione di norma imperativa per il procedimento e l’atto amministrativo, posto che (a parte le questioni poste dal nuovo art. 21-<i>octies</i>) tutte le norme d’azione che regolano il procedere e l’agire della p.a. sono imperative, ma questo non implica che tutti gli atti che con esse contrastino siano nulli (anziché, come è regola generale, solo annullabili).<br />
[7] Il riferimento fondamentale è alla nota definizione di Otto Mayer, secondo cui l’atto amministrativo consiste nella “pronuncia autoritativa di pertinenza dell’amministrazione, determinativa nel caso singolo per l’amministrato di ciò che per lui deve essere conforme a diritto”. Su queste tematiche, in generale, pare sufficiente il rinvio a. M. S. Giannini, voce <i>Atto amministrativo</i>, in <i>Enc. Dir</i>., Milano, 1959, 161 e ss., <i>Id.</i>,<i> Diritto amministrativo</i>, vol. I, Milano, 1970, 545 ss.; B. G. Mattarella, <i>Il provvedimento</i>, in S. Cassese (a cura di), <i>Trattato di diritto amministrativo</i>, <i>Diritto amministrativo generale</i>, 2^ ed., Milano, 2003, 823 ss.; <i>Id</i>., <i>ivi, L’attività</i>, 758 ss., con ampi richiami; F.G. Scoca, <i>La teoria del provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul procedimento</i>, in <i>Dir. amm</i>., 1/1995, 1 ss., dove si pone l’accento sul contenuto <i>precettivo</i> del provvedimento e si evidenza come il modello negoziale-pandettistico dell’atto amministrativo sia stato superato dalla elaborazione del concetto di provvedimento; <i>Id</i>., <i>Autorità e consenso</i>, in <i>Dir. Amm</i>., 3/2002, 453. L’idea del provvedimento come decisione precettiva implica un richiamo al gradualismo giuridico (H. Kelsen, <i>Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico</i>, trad. it. di A. Carrino e G. Stella, Napoli, 1997; R. Carré de Malberg, <i>La teoria gradualistica del diritto</i>, a cura di A. Chimenti, Milano, 2003, soprattutto 7, 11 ss., 30; quest’ultimo Autore sviluppa in modo chiaro l’idea dell’atto amministrativo come decisione, <i>ivi</i>, 55, nonché 57 ss.). Su questi temi si vedano altresì R. Villata, M. Ramajoli, <i>Il provvedimento amministrativo</i>, <i>cit</i>., 51 ss., e M.T.P. Caputi Jambrenghi, <i>Studi sull’autoritarietà nella funzione amministrativa</i>, Milano, 2005.<br />
[8] Sulle decisioni amministrative in senso stretto cfr. M. Nigro, voce <i>Decisione amministrativa</i>, in <i>Enc. Dir</i>., vol XI, Milano, 1962, 810 ss – ove si ricorda che in diritto tedesco si è soliti distinguere gli atti amministrativi di tipo dispositivo (<i>Verfugungen</i>) da quelli di tipo dichiarativo o accertativi, denominati specificamente decisioni (<i>Entscheidungen</i>), nonché F. Benvenuti, voce <i>Autotutela (dir. amm.)</i>, <i>ivi</i>, vol. IV, Milano, 1959, 541 ss.; P. Virga, <i>Il provvedimento amministrativo</i>, IV ed., Milano, 1972, 100. <br />
[9] Si annoverano (M. S. Giannini, voce <i>Atto amministrativo</i>, <i>cit</i>.) tra gli esponenti della scuola processualista, oltre ad Otto Mayer, W. Jellinek e gli Autori appartenenti alla cd. Scuola di Vienna, quali A. Merkl, E. Bernatzik, che svilupparono tematiche già impostate in Laband e in G. Jellinek. Si citano tra i maggiori esponenti di quella negoziale-privatistica (indirizzo pandettistico) M. Hauriou, K. Kormann e, in Italia, C. Vitta, F. Cammeo, O. Ranelletti. La prima critica del modello pandettistico si deve a R. Alessi, <i>Spunti ricostruttivi per la teoria degli atti amministrativi</i>, in <i>Jus</i>, 1941, 387 ss. L’A. sviluppò poi la teorica della funzione amministrativa come funzione complementare, caratterizzata dal porre in essere statuizioni complementari rispetto a statuizioni primarie (normative), come potere di rendere operante in concreto il precetto normativo astratto rispetto a fattispecie concrete (R. Alessi, <i>Principi di diritto amministrativo</i>, Milano, 1966, 8 ss., nonché 283). <br />
[10] V. Italia, G. Landi, G. Potenza, <i>Manuale di diritto amministrativo</i>, XII ed., Milano, 2000, 201; P. Virga, <i>Il provvedimento amministrativo</i>, <i>cit</i>., 3 ss. Per una più ampia e approfondita esposizione, in un quadro critico aggiornato, sull’assunto della “marginalizzazione dell’analisi strutturale” per la “prevalenza dell’aspetto funzionale”, cfr. R. Villata, M. Ramajoli, <i>Il provvedimento amministrativo</i>, <i>cit</i>., 197 ss.<br />
[11] E’ nel sistema austriaco che l’idea dell’atto amministrativo come decisione sembra trovare il suo ambiente di sviluppo più favorevole, in connessione con un sistema in cui “<i>l’atto amministrativo ha già un contenuto di giustizia oltre che di legalità e regge il confronto con i diritti pubblici soggettivi</i>”, donde “<i>una progressiva conformazione dell’amministrazione all’esigenza di giustizia e quindi alla distribuzione (dell’area della difesa giurisdizionale) tra amministrazione e giurisdizione, poste entrambe sullo stesso piano dell’esecuzione della legge</i>” (F. Benvenuti, voce <i>Giustizia amministrativa</i>, <i>Enc. Dir</i>., vol. XIX, Milano, 1970, 507 e 508).<br />
[12] Sulla teoria logica del giudizio e la figura del sillogismo giudiziale cfr. B. Tonoletti, <i>L’accertamento amministrativo</i>, Padova, 2001, 17 e 75 ss. (ed <i>ivi</i> richiami). L’idea di fondo è che “l’applicazione del diritto è un atto di conoscenza, un giudizio la cui sostanza meramente intellettiva non differisce a seconda del soggetto che lo compie” (<i>ivi</i>, 40). L’atto giuridico ha sempre un contenuto cognitivo, prima ancora di avere un contenuto intenzionale e normativo.<br />
[13] Naturalmente qui si ha riguardo a una nozione logica e ampia di accertamento, che intende designare il contenuto cognitivo implicito nel provvedere, e si prescinde dalla complessa tematica dell’accertamento amministrativo in senso tecnico, come tipo particolare di funzione e/o di effetto giuridico di determinate tipologie di atti [M.S. Giannini, voce <i>Accertamento (dir. cost. e amm.)</i>, in <i>Enc. Dir</i>., vol. I, Milano, 1958, 205 ss.; <i>Id</i>., voce <i>Certezza pubblica</i>, <i>ivi</i>, vol. VI, Milano, 1960, 769 ss.]. L’idea di un contenuto cognitivo preliminare dell’atto non è peraltro incompatibile con la (prevalente) teoria finalistica della funzione discrezionale come attività volitiva di cura di un interesse pubblico (su cui A. Piras, voce <i>Discrezionalità amministrativa</i>, in <i>Enc. Dir</i>., vol. XIII, Milano, 1964, 65 ss.). Merita però adesione la critica svolta da B. Tonoletti (<i>L’accertamento amministrativo</i>, <i>cit</i>., 92 ss.) alla lettura restrittiva data dalla dottrina al ruolo dell’accertamento nell’attività amministrativa [l’A. <i>cit</i>. rileva condivisibilmente che la riserva alla giurisdizione della interpretazione e applicazione della legge – arg. ex art. 24 Cost. &#8211; non può configurarsi come un monopolio che escluda ogni rilevanza di un’intepretazione sostanziale precedente quella processuale, atteso il ruolo secondario, eventuale e sostitutivo della giurisdizione, nonché che “la struttura dell’accertamento si riscontra ampiamente anche nell’attività amministrativa tradizionale, solo che si muti il punto di vista, anch’esso tradizionale, secondo cui l’attività amministrativa si caratterizza giuridicamente non per la struttura, ma per lo scopo (di interesse pubblico) perseguito”]. Spunti importanti nella direzione di un più ampio rilievo riconosciuto all’accertamento sono rinvenibili in A. Romano Tassone, <i>Amministrazione pubblica e produzione di &#8220;certezza&#8221;: problemi attuali e spunti ricostruttivi</i>, in <i>Dir. amm</i>., 4/2005, 866 ss. (in particolare, 873, dove l’A. osserva condivisibilmente che “lo schema strutturale dell’accertamento . . . sembra suscettibile, in prospettiva non troppo remota, di esser applicato agli atti amministrativi tout court”).<br />
[14] Per quest’ordine di idee cfr. F. Merusi, <i>Il diritto privato della pubblica amministrazione alla luce degli studi di Salvatore Romano</i>, in <i>Dir. Amm</i>., 4/2004, 649 ss., che richiama Salv. Romano (<i>L’atto esecutivo nel diritto privato</i>, Milano, 1958), nonché <i>Id</i>., <i>Sentieri interrotti della legalità</i>, Bologna. 2007, 11, ove si osserva che “si è confuso il contraddittorio introdotto per difendere il cittadino dall’esercizio unilaterale del potere con il contratto”.<br />
[15]. Sui modelli di <i>decision making</i> applicati ai procedimenti amministrativi si veda F. Toth, <i>Il costo del consenso, Le decisioni pubbliche tra politica e mercato</i>, Roma, 2006, soprattutto da 21 a 43. Su possibili prospettive di studio della funzione pubblica anche attraverso strumenti euristici desunti dall’analisi economica del diritto cfr. A. Romano Tassone, <i>Analisi economica del diritto e &#8220;amministrazione di risultato&#8221;</i>, in <i>Dir. amm</i>., 1/2007, 63 ss..<br />
[16] Al riguardo deve richiamarsi in primo luogo la visione funzionale di F. Benvenuti (<i>Funzione amministrativa, procedimento, processo</i>, in <i>Riv. trim. dir. pubb</i>. 1952, 118 ss.), cui <i>adde</i>, più di recente, A. Scognamiglio, <i>Il diritto di difesa nel procedimento amministrativo</i>, Milano, 2004; L. De Lucia, <i>Procedimento amministrativo e interessi materiali</i>, in <i>Dir. Amm</i>., 1/2005, 87 ss.; E. Picozza, <i>La nuova legge sull’azione e sul procedimento amministrativo. Considerazioni generali. I principi di diritto comunitario e nazionale</i> (testo della relazione svolta al Convegno C.I.S.A. – Roma, 28 giugno 2005, sulla L. 11 febbraio 2005, n. 15), in <i>Cons. Stato</i>, 2005, II, 1425 (con <i>ivi</i>, alla nota<i> </i>13, ulteriori richiami di dottrina sul principio del contraddittorio nel diritto amministrativo); G. Sala, <i>Procedimento e processo nella nuova legge 241</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., 3/2006, 576-577; E. Frediani, <i>Partecipazione procedimentale, contraddittorio e comunicazione: dal deposito di memorie scritte e documenti al &#8220;preavviso di rigetto&#8221;</i>, in <i>Dir. amm</i>., 4/2005, 1003 ss.; F. Merusi, <i>Diritti fondamentali e amministrazione (o della &#8220;demarchia&#8221; secondo Feliciano Benvenuti)</i>, in <i>Dir. Amm</i>., 3/2006, 543 ss., il quale rileva che mentre la partecipazione (istruttoria) consentita dalla (vecchia) legge n. 241 del 1990 si colloca ancora nell’area della mera <i>libertà garantita</i>, l’esercizio partecipato dei diritti di libertà (secondo il modello di F. Benvenuti) sarebbe stato introdotto con il contraddittorio paritario (o <i>contraddittorio sulla decisione</i>, o <i>in contestazione</i>) consentito dal nuovo art. 10-<i>bis</i>.<br />
[17] M. S. Giannini, <i>Diritto amministrativo</i>, <i>cit</i>., 545.<br />
[18] Nell’ordine giuridico medievale l’esercizio del potere pubblico si manifesta nell’unica forma della <i>jurisdictio</i>. La distinzione tra <i>imperium</i> e <i>jurisdictio</i> non infirma l’idea della sostanziale unitarietà dell’esercizio del potere, confluente nella persona del <i>princeps</i> (secondo la tradizione romanistica post-giustinianea compendiata nella massima <i>quod principi placuit, legis habet vigorem</i> &#8211; <i>Institutiones</i>, 1.2. 6). Per gli originali sviluppi di questa distinzione nel diritto anglosassone medievale – dove venne a differenziarsi un’area del “governo” (<i>gubernaculum</i>) da un’area della “legge” (<i>jurisdictio</i>), cui si richiamò il nascente parlamentarismo inglese – cfr. C. H. McIlwain, <i>Costituzionalismo antico e moderno</i>, trad. it. di V. de Caprariis, a cura di N. Matteucci, Bologna, 1990, 96 ss. Alla dicotomia <i>imperium</i>&#8211;<i>jurisdictio</i> sembra ricollegarsi quella tra <i>potestas</i> e <i>auctoritas</i> (su cui cfr. C. Schmitt, <i>Dottrina della costituzione</i>, trad. it. di A. Caracciolo, Milano, 1984, 109, ove si evidenzia come, tradizionalmente, il primo concetto sembra includere una accentuazione maggiore sul profilo della legittimazione razionale e culturale del soggetto che ne è attributario, mentre il secondo sembra sorreggesi soprattutto sul profilo della effettività-forza). E’ solo con la rivoluzione francese che le idee sulla separazione dei poteri (Locke, Montesquieu) conducono alla molteplicità di forme e di strutture organizzative per il relativo esercizio (S. Spuntarelli, <i>L’amministrazione per legge</i>, Milano, 2007, 18 ss.; L. Mannori, B. Sordi, <i>Storia del diritto amministrativo</i>, Roma-Bari, 2001; P. Costa, <i>Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale</i>, Milano, 1969). E’ da notare come “la genesi della norma passa per la “<i>iurisdictio</i>”, tant’è che già nella definizione di <i>iurisdictio</i> fornita da Irnerio “ricorreva la frase <i>aequitatem statuere</i>, a cui, attraverso la testimonianza di Azzone, sappiamo che valore attribuire: quello di creazione di norme, non di semplice applicazione di norme già esistenti” (P. Costa, <i>op. cit</i>., 142 – richiamato da S. Spuntarelli, <i>op. cit</i>., nota 18 di pag. 23). Il che fornisce un’ulteriore chiarificazione del perché decisione e precetto sono intimamente legati nel provvedimento amministrativo. <br />
[19] E’ noto che nella prospettazione di J. Locke la separazione dei poteri riguardava solo l’esecutivo e il legislativo. E’ solo con Montesquieu che si giunge alla tradizionale tripartizione (peraltro C. Schmitt, <i>Dottrina della costituzione</i>, <i>cit</i>., 247, ricorda in proposito l’osservazione, “che ha qualcosa di misterioso”, dello stesso Montesquieu, secondo cui il potere giudiziario – o “potere esecutivo interno” &#8211; sarebbe “en quelque façon nulle”, il che viene interpretato dallo Schmitt nel senso che esso non avrebbe una propria esistenza politica autonoma, come potere sovrano, in quanto mera applicazione della legge; di Schmitt si vedano anche, in tema, 267 ss.). La rivoluzione francese fornì la formulazione più rigorosa e stringente della separazione tra esecutivo e giurisdizionale, concretata nella distinzione tra <i>application</i> ed <i>exécution</i> della legge (la prima, assolutamente vincolata, propria dell’amministrazione; la seconda, aperta all’interpretazione, riservata alla giurisdizione). Sennonché questa netta distinzione non ebbe concreta attuazione, poiché, ben presto, soprattutto nel sistema napoleonico, l’amministrazione si appropriò senz’altro di ampi spazi di discrezionalità applicativi della legge, così divenendo evanescente la distinzione tra i due distinti poteri (S. Spuntarelli, <i>L’amministrazione per legge</i>, <i>cit</i>., 27). D’altra parte la rivoluzione del 1789 aveva concepito la stessa gurisdizione come pura dichiarazione della lettera della legge, sull’onda dell’avversione nei confronti della <i>interpretatio</i> delle supreme magistrature del tardo diritto comune (B. Tonoletti, <i>L’accertamento</i> . . ., <i>cit</i>., 24 ss.). H. Kelsen, <i>Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico</i>, <i>cit</i>, 562, rileva che “per la costruzione giuridica non fa molta differenza se la discrezionalità compete ad un organo giudiziario o ad un organo amministrativo”, ed osserva altresì (492, nota 10) che “la separazione all’interno dell’esecutivo tra giurisdizione ed amministrazione è di natura secondaria e riveste un minore significato”. Per la radicale critica del Kelsen alla distinzione tra potere esecutivo e potere giudiziario, sull’assunto che le funzioni statali sono due e soltanto due, la funzione normativa e quella esecutiva: <i>legis latio</i> e <i>legis executio</i>, cfr. F. Modugno, voce <i>Poteri (divisione dei</i>), in <i>Noviss. Digesto it</i>., vol. XIII, Torino, 1957, 482 ss.<br />
[20] Nel senso della specialità della responsabilità dell’amministrazione da attività provvedimentale e della sua irriducibilità ai modelli civilistici, cfr. L. Garofalo, <i>La responsabilità dell’amministrazione; per l’autonomia degli schemi ricostruttivi</i>, in <i>Dir. Amm</i>., 1/2005, 1 ss.; A. Di Majo, <i>Tutela risarcitoria: alla ricerca di una tipologia</i>, in <i>Riv. dir. civ</i>., 2005, 259 e nota 29 di pag. 260; E. Follieri, <i>Il modello di responsabilità per lesione di interessi legittimi nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo: la responsabilità amministrativa di diritto pubblico</i>, in questa rivista <i>on line</i> al, dicembre 2005 (con ulteriori richiami di dottrina – in particolare A. Zito e F.G. Scoca – alla nota 4), nonché in <i>Dir. proc. amm</i>., 1/2006, 18 ss. In giurisprudenza cfr. Cons. St., sez. VI, 14 marzo 2005, n. 1047, in <i>Cons. Stato</i>, 2005, I, 439, nonché in <i>Urb. e App.</i>, n. 9/2005, 1060, con nota di L. Garofano, <i>Verso un modello autonomo di responsabilità dell’amministrazione</i>.<br />
[21] Con efficace sintesi il ministro per lo sviluppo economico Bersani pare che abbia detto, al recente meeting di Rimini di Comunione e Liberazione: “liberalizzazione vuol dire . . . che pubblica amministrazione significa servizio e non comando” (così è riferito nel quotidiano <i>La Repubblica</i> del 25 agosto 2007). Naturalmente questo enunciato – <i>amministrazione come servizio e non come comando</i> – per avere un significato rilevante, deve essere interpretato in senso “forte”, nel senso, cioè, che esso vorrebbe dire che tutta la funzione pubblica si trasforma e si traduce in mera erogazione di servizi (e quindi in moduli paritetico-negoziali), con esclusione di autorità ed imperio; altrimenti, se la frase riportata dovesse essere invece letta in senso “debole”, nel senso, cioè, che l’amministrazione non comanda sul cittadino, ma è al suo servizio, allora essa non vorrebbe dire niente di nuovo e si ridurrebbe a una ovvietà, come tale totalmente condivisibile da tutti. La questione è meno banale di quanto non appaia a prima vista, poiché reca in sé implicazioni di sistema assai profonde. Osservano acutamente, ad esempio, L. Mannori, B. Sordi, <i>Storia del diritto amministrativo</i>, <i>cit</i>., 54, “Finché l’amministrare non consista nell’erogare servizi ma nell’imporre ai consociati l’osservanza di determinate regole, la funzione corrispondente può ben risultare del tutto indistinguibile da quella giudiziaria, il cui scopo è ancor oggi quello di sanzionare precetti giuridici”. <br />
[22] Questo ragionamento non è infirmato dalle ultime (ulteriori) modifiche della legge n. 241 in cantiere in Parlamento (d.d.l. governativo AC n. 2161 recante <i>Modernizzazione, efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese</i>, presentato il 24 gennaio 2007), introduttivo dell’idea di un “diritto di cittadinanza” comprensivo del diritto del cittadino che presenta una domanda all’amministrazione di ottenere un provvedimento motivato entro il termine di legge o di regolamento, nell’ambito dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui alla lettera <i>m</i>) dell’art. 117, secondo comma, Cost. Questa idea – per altri versi criticabile, siccome comunque espressiva di una visione del diritto pubblico tutta appiattita sul solo punto di vista del cittadino che pretende, con completo oscuramento del ruolo regolativo dell’interesse generale proprio della funzione – appare invero neutra sulla questione della natura e dei contenuti essenziali del provvedimento amministrativo.<br />
[23] Osservava Carré de Malberg, (<i>La teoria gradualistica del diritto</i>, <i>cit</i>., 61): “Per ciò che riguarda il contenuto, l’atto amministrativo risolve frequentemente questioni di diritto contestato o incerto: in ciò esso afferma il diritto esattamente come l’atto giurisdizionale del giudice”. B. Tonoletti, <i>op. cit</i>., 99, condivisibilmente include “tra le specie di atti particolarmente interessate dal modello dell’accertamento”, “oltre agli atti creativi di certezze pubbliche e agli atti dichiarativi . . . le autorizzazioni, le sovvenzioni, le pronunce di decadenza, le misure ripristinatorie”.<br />
[24] Per questo il contenuto minimo di accertamento logicamente incluso nel provvedimento non contrasta, come è ovvio, con la riserva di giurisdizione ex art. 24 Cost. (cfr., qui, sul punto la precedente nota 13).<br />
[25] Sul cd. “modo dell’equiparazione” del provvedimento valido a quello invalido si veda F.G. Scoca, <i>La teoria del provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul procedimento</i>, in <i>Dir. amm</i>., 1/1995, 1 ss., soprattutto parr. 3 e 7 (che rimanda a M. S. Giannini, <i>Discorso generale sulla giustizia amministrativa</i>, in <i>Riv. dir. proc</i>., 1964, 1, ora in <i>Scritti</i>, vol. V, par. 2), nonché P. Chirulli, <i>Azione di nullità e riparto di giurisdizione</i> (intervento al citato convegno su <i>L&#8217;azione di nullità ed il giudice amministrativo</i>, i cui <i>Atti</i> sono pubblicati nell’apposito rubrica in questa <i>Rivista</i> informatica).<br />
[26] Sembra invero sfuggire ai più il fatto che tra legge cd. “obiettivo” (e suoi derivati normativo-amministrativi) e ordinanze di emergenza socio-economico-ambientale, o “grandi eventi” e quant’altro, ormai la gran parte degli interventi amministrativi – sicuramente quelli di maggiori dimensioni quantitative e qualitative – vive in realtà in un mondo giuridico proprio, parallelo e altro rispetto a quello che la dottrina studia, in cui si deroga a tutto, alla partecipazione, alle garanzie, alla concertazione, al consenso e a quant’altro: il che o è frutto di follia, o è espressione di un bisogno profondo e sostanziale di fare le cose e di risolvere i problemi, ossia di avere capacità effettiva di governo (il che, sia ben chiaro, non vuol affatto dire che siano apprezzabili questi eccessi patologici del ricorso alla legge n. 225 del 1992, che peraltro non sempre hanno dato risultati positivi).<br />
[27] Ne dà un efficace esempio recente e aggiornato P. Chirulli nell’intervento intitolato <i>Azione di nullità e riparto di giurisdizione</i> (nota 15) al citato convegno <i>L&#8217;azione di nullità ed il giudice amministrativo</i> (cfr. i relativi <i>Atti</i>, <i>cit</i>.). Sulla presenza, pur in ambito di diritto anglosassone, di elementi concettuali in parte assimilabili al diritto pubblico continentale, si vedano O. Hood Phillips, <i>Constitutional and Administrative Law</i>, V^ ed., London, 1973, 497 ss. (sulla <i>Administrative Jurisdiction</i> relativa a controversie rimesse a <i>special tribunals</i>, <i>between private and public interests</i>, che non concernessero <i>purely legal rights</i>), nonché 517 ss. (sul <i>Judicial Control of Public Authorities</i>, tra <i>ultra vires rule</i>, <i>abuse of power</i> e <i>unreasonable use of power</i>). Per un caso di dubbio tra nullità e annullabilità per violazione della regola del contraddittorio (<i>audi alteram partem</i>), cfr. H. W. R. Wade, <i>Diritto amministrativo inglese</i>, trad it. a cura di C. Geraci, Milano, 1969, 272 ss.<br />
[28] Sul coerentismo olistico cfr. N. Vassallo, <i>Teoria della conoscenza</i>, Roma-Bari, 2003, 50 ss.<br />
[29] Approccio per cui la scienza mira a stabilire non già (o non necessariamente o non solo) ciò che è vero, ma soprattutto ciò che funziona: cfr. J. Dewey, in <i>Dewey, vita, pensiero, opere scelte</i>, a cura di A. Massarenti, Milano, 2007, 91.<br />
[30] Per l’idea sistemica del diritto è ovvio il richiamo di N. Luhmann, <i>Procedimenti giuridici e legittimazione sociale</i>, Milano, 1995, e alla teoria della differenziazione funzionale dei sistemi sociali di Spencer e Durkheim.<br />
[31] J. L. Coleman, <i>La pratica dei principi. In difesa di un approccio pragmatista alla teoria del diritto</i>, 2001, trad. it. di V. Alabiso, ed. it. a cura di G. Pino, Bologna, 2006, che svolge un’efficace critica della teoria economica della responsabilità civile sulla base di una teoria pragmatista descrittiva fondata sul principio di giustizia correttiva.<br />
[32] La tendenza, oggi, è a ridurre finanche il potere di sospensione cautelare del giudice (cfr. art. 23-<i>bis</i> inserito nella legge n. 1034 del 1971 dalla legge n. 205 del 2000; art. 14 del d.lgs. n. 190 del 2002). Anche se non mancano, deve dirsi, segnali di tipo diverso, ancorché generati soprattutto dall’ambito specialissimo delle procedure di gara per gli appalti pubblici, da cui si è spinto per le tutele inaudita <i>altera parte</i> e <i>ante causam</i> (ed ora, sembra, si voglia arrivare, in sede di revisione comunitaria della direttiva cd. “ricorsi”, n. 89/665/CEE del 1989, all’estremo, un po’ bizzarro, di riconnettere l’effetto sospensivo direttamente al ricorso). <br />
[33] Su T. Khun cfr. M. Dorato, <i>Cosa c’entra l’anima con gli atomi? Introduzione alla filosofia della scienza</i>, Roma.Bari, 2007, 166 ss.<br />
[34] C. Mandrioli, <i>Corso di diritto processuale civile</i>, V ed., Torino, 1985, vol. I, 372 ss.; E. Fazzalari, voce <i>Sentenza civile</i>, in <i>Enc. Dir</i>., vol. XLI, Milano, 1989, 1247; E. T. Liebman, <i>Manuale di diritto processuale civile</i>, IV ed., Milano, 1980, vol. I, 240 ss.<br />
[35] L’ìespressione è del Conso ed è riferita da C. Mandrioli, <i>op. loc. cit</i>.<br />
[36] Così C. Mandrioli, <i>op. cit</i>., nota 5 di pag. 374.<br />
[37] Così E. Fazzalari, <i>op. loc. cit</i>.<br />
[38] cfr. R. Villata, M. Ramajoli, <i>Il provvedimento</i> . . . <i>cit</i>., 358.<br />
[39] In tal senso cfr. R. Villata, M. Ramajoli, <i>Il provvedimento</i> . . . <i>cit</i>., 353.<br />
[40] Un atto amministrativo illegittimo, ancorché non impugnato e non annullato, che sia stato accertato, con sentenza penale esecutiva, essere stato l’elemento costitutivo di una fattispecie di reato (ad es. corruzione), è da ritenersi in linea di principio nullo e come tale sanzionabile con azione di accertamento e dichiarativa, senza limiti di decadenza o di prescrizione. Che il vizio si annidi nella causa o nella volontà è poi questione piuttosto nominalistica. Pare più verosimile sostenere – anche qui – che si tratti di atto non amministrativo, ossia di atto non riferibile giuridicamente all’ente (l’illecito doloso penalmente rilevante recide, come è noto, il nesso di immedesimazione organica che consente di riferire l’atto umano del soggetto che ricopre l’organo all’ente cui è legato da rapporto di servizio).<br />
[41] T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 16 maggio 2007, n. 1364 (consultabile al sito http://www.giustizia-amministrativa.it.).<br />
[42] Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio 2007, n. 2273, (consultabile al sito http://www.giustizia-amministrativa.it.). Posizione tralaticia che, come è noto, è servita quasi sempre per escludere, nelle fattispecie concrete esaminate, la ricorrenza di un caso di nullità, e per riportare il vizio dedotto entro i normali canoni della annullabilità.<br />
[43] M. Immordino, M.C. Cavallaro, <i>La nullità del provvedimento amministrativo tra carenza di potrere in astratto e carenza di potere in concreto nella prospettiva dell’art. 21 septies L. 241/1990</i>, in questa <i>Rivista</i>, 14 settembre 2007.<br />
[44] I presupposti del negozio giuridico (capacità del soggetto, idoneità dell’oggetto, legittimazione al negozio) sono “alcune circostanze estrinseche al negozio per sé considerato” che si differenziano, per definizione, dagli elementi costitutivi (E. Betti, <i>Teoria generale del negozio giuridico</i>, II ed., ristampa, Napoli, 2002, 209 ss.). Il che non significa che i presupposti siano meno importanti ai fini del prodursi degli effetti, quali “cornice di circostanze” della fattispecie, “estrinseche bensì al negozio considerato, ma integrative del regolamento d’interessi avuto di mira in seno a una complessa situazione di fatto, di cui fanno parte anche esse circostanze e nella quale il negozio si inserisce (<i>ivi</i>, 8 e 210). Ma l’incapacità del soggetto e il difetto di legittimazione all’atto conducono, di regola, nel diritto pubblico, o a un atto inesistene – ad es., la delibera votata da cinque consiglieri comunali nella piazza del paese – oppure a un caso di incompetenza assoluta o relativa. Più complesso è, effettivamente, il tema dell’inidoneità dell’oggetto, per il quale è plausibile ipotizzare una nullità dell’atto ove l’oggetto sia impossibile o palesemente “errato” – ad es, l’espropriazione di un bene proprio, o di un immobile inesistente, o di un immobile in alcun modo identificabile. <br />
[45] Nel contributo citato alla nota precedente, infatti, si propone di considerare come ipotesi di nullità strutturale i seguenti casi: decreto di espropriazione non preceduto da dichiarazione di pubblica utilità (nullità per mancanza di causa); decreto di espropriazione a termine scaduto; ordinanze contingibili e urgenti in caso di assenza del presupposto del pericolo per la pubblica incolumità (carenza del fine di cura dell’interesse pubblico); delibera consiliare urbanistica adottata con voto di consiglieri in conflitto d’interessi (vizio della volontà); atto che si ingerisce in una controversia tra privati. In merito si osserva che le prime ipotesi costituiscono una “traduzione” delle classiche figure della carenza di potere in concreto in termini di carenza di un elemento essenziale dell’atto, ma è un modo per le dire le stesse cose con parole diverse, che non sembra possa sortire altro effetto se non quello di sorreggere (con un argomento apparentemente nuovo) l’attribuzione di giurisdizione al G.O.; anche le altre ipotesi non sono immuni da problemi: quella relativa alle ordinanze contingibili e urgenti rischia di condurre alla conclusione eccessiva per cui questi provvedimenti <i>extra ordinem</i> o sono legittimi o sono nulli (salvi i casi marginali in cui si discuta di incompetenza relativa o della sola proporzionalità della misura); l’ipotesi della p.a. che si ingerisce in una lite tra privati, nella pratica giurisprudenziale, si è verificata quasi sempre per ordinanze contingibili e urgenti con le quali il Sindaco ordina al privato di fare lavori di manutenzione di un immobile (come richiesto dal vicino denunciante), sulla base di un presupposto di tutela della pubblica e privata incolumità che si rivela insussistente: si tratta, dunque, di un’ipotesi applicativa del caso precedente; il caso, poi, della delibera urbanistica viziata da conflitto d’interessi, trattato sempre dalla giurisprudenza come vizio di annullabilità della delibera, pone la delicata questione della linea di confine tra vizi di costituzione dell’organo (vizi di nullità o di inesistenza della delibera come non imputabile all’ente) e vizi della procedura deliberativa dell’organo medesimo, che di regola ridondano in meri vizi di illegittimità/annullabilità dell’atto.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 17.9.2007)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Il decoro urbano: il problema degli usi e della conservazione dei centri storici. I beni culturali e la normativa urbanistica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-decoro-urbano-il-problema-degli-usi-e-della-conservazione-dei-centri-storici-i-beni-culturali-e-la-normativa-urbanistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 9.12.2014) Note</p>
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<p align=right><i>(pubblicato il 9.12.2014)</i></p>
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<p>Note</p>
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		<title>Gli indirizzi di politica del diritto nei più recenti interventi normativi sui beni culturali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/gli-indirizzi-di-politica-del-diritto-nei-piu-recenti-interventi-normativi-sui-beni-culturali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-indirizzi-di-politica-del-diritto-nei-piu-recenti-interventi-normativi-sui-beni-culturali/">Gli indirizzi di politica del diritto nei più recenti interventi normativi sui beni culturali.</a></p>
<p>1. Le “grandi voci” in cui possiamo provare a ripartire i più recenti indirizzi di politica del diritto nella materia dei beni culturali. 2. Una considerazione generale per cominciare (e i temi di cui non parlerò). 3. Natura, forma e procedura della decisione pubblica nel campo dei beni culturali. 4.</p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>1. </strong><em>Le “grandi voci” in cui possiamo provare a ripartire i più recenti indirizzi di politica del diritto nella materia dei beni culturali.</em><strong> 2. </strong><em>Una considerazione generale per cominciare (e i temi di cui non parlerò). </em><strong>3. </strong><em>Natura, forma e procedura della decisione pubblica nel campo dei beni culturali. </em><strong>4. </strong><em>Federalismo differenziato</em><strong>. 5. </strong><em>Rapporto pubblico-privato e ruolo della sussidiarietà orizzontale. <strong>6.</strong> Europa e diritto del patrimonio culturale. </em><strong>7. </strong><em>Accesso alla fruizione dei beni culturali (pubblici).</em> <strong>8. </strong><em>B.E.S. – Indicatori di benessere equo e sostenibile.</em><strong> 9. </strong><em>Educazione e ricerca.</em> <strong>10. </strong><em>Riforma nel settore della circolazione internazionale e questione dei 50 – 70 anni come requisito minimo di storicizzazione per la tutela. </em><strong>11. </strong><em>Rafforzamento della tutela penale del patrimonio culturale.</em><br />  <br />  <br /> <strong>1. </strong><em>Le “grandi voci” in cui possiamo provare a ripartire i più recenti indirizzi di politica del diritto nella materia dei beni culturali.</em><br />  <br /> Il passaggio di fine legislatura offre la possibilità di fare un bilancio dell’ultimo quinquennio, ma resisterò a questa tentazione e, per sintesi, cercherò di individuare, come mi invita a fare il titolo del mio intervento, alcuni, pochi punti o linee di azione essenziali che segnano a mio avviso gli indirizzi di medio-lungo periodo del diritto del patrimonio culturale, cercando soprattutto di cogliere i solchi più profondi impressi in questi percorsi non tanto e non solo dall’indirizzo politico di governo, ma dalla pressione della realtà sociale e culturale in continua evoluzione.<br /> Vasto programma (e molto ambizioso e impegnativo), si obietterà. Ma poiché, in realtà, non c’è in questo mio discorso nessuna pretesa né di scientificità, né di esaustività, affronto con serenità il compito, sapendo che questo mio intervento, come è consono a questa occasione di incontro, può e deve essere solo uno stimolo e uno spunto alla discussione. Mi limiterò, in sostanza, a segnalare poche questioni che, a mio avviso, rivestono un significato centrale nel mondo del diritto del patrimonio culturale e che sono trasversali a molte linee specifiche di intervento e di azione politica e amministrativa.<br /> Le questioni – o i “titoli” di testa di questa discussione &#8211; possono essere a mio avviso i seguenti (provo a metterli in fila, secondo un ordine di presentazione casuale e non gerarchico, con l’immediata avvertenza che non intendo ovviamente trattarli tutti in questa sede):<br /> <strong>Natura, forma e procedura della decisione pubblica nel campo dei beni culturali</strong>: questo tema deriva naturalmente dalla dialettica “s<strong>emplificazione <em>vs</em>. tutela”</strong> e pone la domanda se la <strong>primarietà e assolutezza</strong> dei valori/interessi/beni culturali sia ancora in qualche modo predicabile nel contesto <em>post</em> legge n. 124 del 2015, che sembra improntato a un neo-relativismo proceduralista: su queste tematiche strategiche molto si è già detto e scritto[1], mi limiterò pertanto a due brevissimi cenni.<br /> <strong>Federalismo differenziato</strong>: il tema 1) si connette poi alla dialettica tra Nazione e territori, tra Stato e enti territoriali, mai risolta in uno Stato a pluralismo autonomistico regionalista quasi-federalista; qui si innesta il tema, molto attuale, del federalismo differenziato, su cui vorrei dire due parole.<br /> <strong>Rapporto pubblico-privato</strong>: ruolo della sussidiarietà orizzontale; benefici fiscali; partenariati pubblico-privato; anche qui vorrei dire qualcosa (senza togliere spazio agli altri interventi, soprattutto quelli del Prof. Bartolini sull’immateriale economico dei beni culturali e del Prof. Sciullo sui servizi di valorizzazione, che pure toccheranno queste tematiche); vorrei dire in particolare qualcosa sul “limite” immanente al mecenatismo e sulle ragioni dell’andamento “a elastico” della recente evoluzione della disciplina delle sponsorizzazioni e segnalare due profili applicativi del nuovo art. 151, comma 3, del codice degli appalti.<br /> <strong>Europa e diritto del patrimonio culturale</strong>: spinte “interventiste” dell’Unione: opportunità e pericoli; il diritto europeo, compreso quello della CEDU fatta dagli Stati membri del Consiglio d’Europa a Roma il 4 novembre 1950, se da un lato apre la strada a interessanti prospettive di ricostruzione di un diritto assoluto della personalità alla fruizione del patrimonio culturale, pone (dall’altro lato) problemi di traduzione e di convivenza tra concetti e linguaggi (dell’economia della cultura e del diritto, soprattutto); da qui la critica al sociologismo (un po’ vacuo) della Convenzione di Faro e alla retorica delle “imprese culturali e creative” (quando gli economisti della cultura pretendono di scrivere il diritto dei beni culturali).<br /> <strong>Accesso alla fruizione dei beni culturali (pubblici)</strong>: verso un nuovo diritto soggettivo assoluto (sociale o della personalità)? Il d.l. n. 146 del 2015, inserendo la fruizione tra i servizi pubblici essenziali, apre questa prospettiva, anche in linea con alcune enunciazioni (condivisibili) del diritto europeo, dalla Convenzione di Faro alla decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che dichiara il 2018 Anno europeo del patrimonio culturale; si tratta di elaborare un nuovo “diritto al patrimonio culturale”, declinabile come diritto soggettivo assoluto di tipo sociale o inerente ai diritti della personalità[2]; anche questo tema, che trova una spinta propulsiva nel citato decreto-legge del 2015 sullo sciopero nei musei, non potrà certo essere trattato in questa sede, ma troverà, immagino, ampio sviluppo nel corso del Master.<br /> <strong>Benessere equo e sostenibile</strong>: una nuova frontiera, che apre interessanti opportunità per uscire dalla dittatura solo quantitativa del PIL e per far capire che la qualità della vita non è solo “crescita &amp; sviluppo” delle imprese e che il “capitale culturale” sostiene la crescita economica, ma soprattutto è parte essenziale della qualità della vita, valore, questo, difficilmente misurabile, ma non per questo meno importante nella società.<br /> <strong>Educazione e ricerca</strong>: Scuola del patrimonio. Formazione del personale. Due parole (se c’è tempo).<br /> <strong>Riforma nel settore della circolazione internazionale e questione dei 50 – 70 anni</strong> come requisito minimo di storicizzazione per la tutela.<br /> <strong>Rafforzamento della tutela penale del patrimonio culturale.</strong><br />  <br /> <strong>2. </strong><em>Una considerazione generale per cominciare (e i temi di cui non parlerò).</em><br />  <br /> È vero che non intendo tracciare alcun bilancio della Legislatura, ma mi preme di evidenziare – e mi pare giusto sottolinearlo anche in questa sede – come, al di là delle diverse idee e visioni che (come è inevitabile) si confrontano dialetticamente sulle recenti riforme, a volte anche con toni aspri, nel pubblico dibattito sul patrimonio culturale, resta incontestabile un dato assolutamente positivo, di grande rilievo: il patrimonio culturale (e le attività culturali, quindi, potremmo azzardare a dire, la “cultura”), sono usciti dall’angolo buio dei tagli lineari e della revisione (cieca) della spesa in cui i precedenti governi e le precedenti legislature l’avevano relegata ed è tornata ad essere al centro dell’attenzione politica e mediatica[3]. Soprattutto, i temi legati al diritto del patrimonio culturale e della cultura, ossia la discussione di quali interventi preferire, di come giudicare la gestione di questi valori-interessi-beni, ha coinvolto strati sempre più larghi dell’opinione pubblica, con un effetto di informazione e di sensibilizzazione che è già di per sé un risultato positivo di straordinaria importanza, in una realtà sociale e politica, quella italiana, nella quale fino a ieri gli unici temi “caldi” di vero interesse nel dibattito politico erano l’economia (PIL), il lavoro, la tassazione, la crescita &amp; sviluppo, la libertà di fare impresa, “impresa in un giorno”, <em>etc</em>. Oggi, quanto meno, e questo è un risultato che probabilmente potrà perdurare, nella coscienza sociale e nell’opinione pubblica, anche al di là di quale governo di quale colore assumerà in futuro la responsabilità della gestione, il patrimonio culturale e il modo della sua tutela e valorizzazione sono diventati temi centrali, che stanno a cuore agli italiani, con un notevole progresso nella direzione della presa di coscienza, della cittadinanza attiva, e del senso di identità e di orgoglio che ci lega al nostro patrimonio culturale.<br /> I temi di cui non parlerò – perché sono oggetto di plurimi dibattiti, tuttora <em>in fieri</em> –, ma che vanno almeno menzionati e ricordati, parlando degli <em>indirizzi di politica del diritto nei più recenti interventi normativi sui beni culturali</em>, sono i seguenti:<br /> <strong>&#8211; riforma dell’organizzazione del Ministero</strong> e stato dell’arte nella razionalizzazione degli uffici (con annessi, inevitabili riflessi negativi sulla funzionalità degli uffici coinvolti in frequenti e profonde ridefinizioni dei compiti, dell’organico, <em>etc</em>.);<br /> <strong>&#8211; gestione del personale e ruolo dei sindacati</strong> (lo distinguo dal tema 1) perché, devo dirlo, alla luce della mia pluriennale esperienza ministeriale, un problema centrale, che condiziona, probabilmente, la reale effettività delle riforme (problema che costituisce ancora una sorta di tabù che la dittatura del <em>politically correct</em> impedisce di affrontare con la dovuta franchezza), è costituito dalla pervasiva concertazione, dalla forte sindacalizzazione del personale, dall’approccio spesso oppositivo dei sindacati, che pregiudicano in alcuni casi l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; ad es., la mobilità del personale si rivela pressoché irrealizzabile; l’idea del monopolio della custodia in capo ai custodi ministeriali rende irrisolvibile il <em>gap</em> tra spazi da aprire alla pubblica fruizione e personale disponibile (nei doppi o plurimi turni necessari), cui si aggiunge il veto sindacale sull’impiego di personale volontario e di giovani tirocinanti o chiamati a tempo determinato (la vecchia polemica sul “precariato”); in questo quadro, salvo massicce immissioni di personale (anche di aree poco qualificate e per mansioni d’ordine) e connesso incremento esponenziale delle spese correnti fisse e continuative per il pagamento degli stipendi, è molto difficile pensare a un significativo ampliamento della fruibilità e della pubblica accessibilità degli istituti e luoghi della cultura pubblici (con la conseguenza, poco considerata, che l’irrigidimento di talune parti politiche nell’insistere sulla inadeguatezza delle recenti riforme e sulla assoluta necessità di spingere solo o soprattutto sulla leva “più assunzioni, più spese correnti” rischia in realtà di spalancare la strada all’alternativa politica della privatizzazione dei musei);<br /> &#8211; <strong>affidamento dei servizi aggiuntivi</strong>: dopo svariati interventi normativi, susseguitisi negli ultimi anni, introduttivi anche di proroghe <em>ex lege</em> delle concessioni in essere, dopo diversi decreti ministeriali di indirizzo e linee guida, dopo aver messo in campo, con un’apposita convenzione stipulata del 2015, la Consip, come centrale di committenza più esperta e capace di fare le gare (più di quanto non si fosse dimostrata l’amministrazione), la situazione resta molto critica, con numerose concessioni ancora in stato patologico di proroga; ci sarebbe molto da approfondire e da dire, ma occorrerebbe a tal fine un’apposita sessione di studi.<br /> Ma veniamo infine a proporre qualche spunto di riflessione sui principali indirizzi di politica del diritto nella materia del patrimonio culturale che hanno caratterizzato gli ultimi anni (seguendo i “punti” che ho sopra proposto).<br />  <br /> <strong>3.</strong> <em>Natura, forma e procedura della decisione pubblica nel campo dei beni culturali.</em><br />  <br /> Su questo tema mi limiterò alla semplice indicazione di un possibile indirizzo di riflessione, di studio e di riforma: si tratta di ripensare il modello di formazione della decisione pubblica che interferisce sul patrimonio culturale partendo dalla sua causa finale e ragionando sulla sua causa formale, ossia sul suo interno criterio logico ordinatore; in modo da conservare un senso compiuto alla primarietà (e assolutezza) dei valori e degli interessi espressi dai beni culturali incisi da interventi antropici; si tratta di ricalibrare e ricollocare il momento in cui si esplica il controllo autorizzativo, tra piani, programmi e provvedimenti, con tutto quel che ne consegue sul quadro distributivo delle competenze e sul ridisegno delle strutture organizzative. Il Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, lo scorso 30 gennaio, nel discorso di inaugurazione dell’anno giudiziario ha, con frase icastica di sintesi, così riassunto il punto centrale di questa “evoluzione” del processo decisionale amministrativo (che riguarda benvero tutti i campi di materia, ma che nel nostro campo dei beni culturali, che coinvolge interessi “sensibili”, è particolarmente avvertito): “Se l’assetto degli interessi non è “dato” (<em>scilicet</em>: dalla legge) ma deve essere episodicamente forgiato dai pubblici poteri all’interno di una logica compositiva, ben si comprende il costante ricorso alla tecnica giudiziale del <em>bilanciamento</em>”.<br /> Su questi profili rinvio ai recenti dibattiti (qui richiamati nella nota 1, circa il “<em>nuovo trattamento degli “interessi sensibili” nella riforma della conferenza di servizi e del silenzio-assenso</em>” e la “<em>dialettica tra discrezionalità tecnica e discrezionalità politico-amministrativa</em>”).<br /> Occorre, inoltre, riflettere e discutere sul profilo, strettamente connesso, della gerarchia e autonomia tecnico-scientifica delle soprintendenze, ossia dell’idea &#8211; suadente, ma pericolosa &#8211; che le soprintendenze possano costituire una sorta di “magistratura tecnica”, un potere autonomo “diffuso” sul territorio, come la Magistratura, con il rifiuto di qualsiasi gerarchia e rispondenza agli indirizzi politici del Ministro e agli indirizzi tecnici delle direzioni generali centrali, con la rivendicazione, da parte del personale dirigenziale e del funzionariato tecnico, di una sorta di “libero convincimento” (come i giudici), che li porrebbe al di fuori di ogni sistema di controllabilità e sindacabilità delle scelte (sindacabili peraltro, anche in sede giudiziaria, solo in forma “debole” ed estrinseca dallo stesso Giudice amministrativo); tema che si lega a quello – sopra già indicato – della riconfigurazione strutturale e logica della decisione pubblica nella materia dei beni culturali, sotto il profilo, in particolare, del rapporto tra discrezionalità tecnica e discrezionalità amministrativo-politica. Nulla sono in grado di aggiungere, sul piano scientifico, a questo dibattito, che non tratterò certo in questa occasione.<br /> Essenziale, su questo versante, è poi la formazione del personale, al fine di forgiare funzionari e dirigenti preparati alla gestione di affari complessi, alla partecipazione efficace alle conferenze di servizi e alle inchieste pubbliche, alla elaborazione di decisioni pubbliche equilibrate, proporzionate, razionali, adeguatamente motivate, che diano robustezza e persuasività all’esercizio della discrezionalità tecnica, che altrimenti rischia sovente di apparire come esercizio arbitrario di un potere di veto unilaterale, scisso dal contesto in cui va a interagire. Molto potrebbe fare in questo senso la Scuola del patrimonio, su cui dirò due parole in prosieguo.<br /> Rileva ai fini di questa riflessione sul modo di esercizio della funzione di tutela la recente riforma della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, introdotta con il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Il Ministero aveva proposto, nell’ambito della discussione interna al governo, l’introduzione di una “VIA del patrimonio culturale”, analogamente, se si vuole, alla nuova “VIA sanitaria” imposta dalla direttiva europea. La proposta nasceva dal rilievo che, nella pratica, in un Paese come il nostro, il problema più importante e sensibile, che emerge soprattutto in sede di VIA di opere e interventi infrastrutturali, non è tanto quello ambientale in senso stretto (ambiente-ecologia), ma quello dell’impatto dell’infrastruttura o dell’opera progettata sul patrimonio culturale, sui beni culturali, sull’archeologia, sul paesaggio. Spesso il Ministero dell’ambiente, cui spetta la competenza prioritaria in questa materia e presso il quale si svolge la fase principale della valutazione, privilegia gli aspetti puramente ambientali e tende a minimizzare (se non a trascurare) quelli relativi all’impatto sul patrimonio culturale. Volendo fare un esempio, può accadere che la VIA relativa a un gasdotto sottomarino, gestita e condotta dal Ministero dell’ambiente, possa concentrarsi soprattutto sulla tutela delle colonie di posidonie sui fondali marini, non considerando adeguatamente l’impatto paesaggistico a terra (con conseguenti reclami e ricorsi giurisdizionali). La VIA – tutta risolta in chiave e in casa “ambientale” – appare da questo punto di vista piuttosto monca. Occorre invece ribadire la necessità di una pariteticità assoluta tra Ministero dell’Ambiente e Ministero dei beni culturali in tutte le fasi della VIA.<br /> Rileva altresì nell’ambito di questo tema la recente introduzione, nel sistema italiano, di forme di dibattito pubblico o di inchiesta pubblica. Due testi normativi recenti, sia pur in maniera approssimativa, introducono una forma di dibattito pubblico nel nostro ordinamento. Da un lato, il codice dei contratti pubblici (art. 22 del d.lgs. n. 50 del 2016, che prevede una forma di “<em>dibattito pubblico</em>” e ne rinvia la disciplina a un d.P.C.M., su proposta MIT, di concerto MiBACT, in corso di emanazione); dall’altro la già citata riforma della procedura d VIA (art. 24-<em>bis</em> del d.lgs. n. 104 del 2017, che prevede invece una forma di il cui art. 25, comma 7, demanda a un decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la disciplina delle modalità di svolgimento e gestione della procedura). In entrambi i casi, a dire il vero, manca dell’inchiesta pubblica (o del dibattito pubblico)[4] l’elemento essenziale: l’attribuzione della gestione del procedimento e delle conclusioni a un organismo terzo e indipendente (nei testi proposti resta centrale il ruolo della stessa autorità procedente)[5]. Al di là di questi problemi, si tratta di capire e di gestire, anche qui, le opportunità e i vantaggi (da un lato) e gli inconvenienti e le controindicazioni che (dall’altro lato), sul versante della tutela, possono essere implicati da queste riforme: se (da un lato) l’inchiesta pubblica può dare espressione e peso alle associazioni locali a tutela del paesaggio e dei beni culturali, (dall’altro lato) la costruzione piuttosto criptica e involuta data a questo istituto dai testi normativi sopra richiamati rischia di esporre la tutela al rischio della “iper-democrazia”, di essere abbandonata al gioco delle variabili e casuali maggioranze del segmento (di minoranza) della popolazione locale che si attiva per “votare” o per partecipare. Questo modello, inoltre, contraddice l’idea di una stabilità di livello più alto dei valori di tutela (l’esigenza, sopra richiamata, di definizione e iscrizione normativa gerarchicamente superiore della primarietà e assolutezza di tali interessi) e finisce per rimetterne la decisione e la sorte a livello solo locale.<br />  <br /> <strong>4. </strong><em>Federalismo differenziato.  </em><br />  <br /> Tralascio in questa sede il tema – sempre attualissimo e molto difficile – del rapporto e dell’equilibrio tra centro e periferia, tra Stato e autonomie territoriali nella gestione del patrimonio culturale. Mi concentro sulla riproposizione del federalismo differenziato. Dopo i referendum del 23 ottobre 2017 in Veneto e in Lombardia, è tornata in auge la disposizione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, come modificata dalla riforma del titolo V del 2001 (“<em>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell&#8217;articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all&#8217;organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all&#8217;articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessa”</em>).<br /> Il Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato un confronto con le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto a partire dal mese di novembre del 2017. Si sono svolti diversi incontri, sia a Roma che a Bologna e a Milano. Il Ministero ha da subito espresso la propria contrarietà a forme di federalismo differenziato (quanto alla potestà normativa) nella materia della tutela del patrimonio culturale, contrarietà peraltro già direttamente manifestata dal Ministro On.le Franceschini in occasione degli Stati generali del paesaggio svoltisi in Roma il 25 ottobre 2017 e in data 14 novembre 2017, in Milano, in occasione degli Stati generali del turismo regionale.<br /> Si è viceversa ritenuta percorribile la strada del rafforzamento degli strumenti e delle forme di cooperazione a livello amministrativo, sia attivando gli istituti già disponibili a diritto vigente, sia implementando apposite modalità aggiuntive, se del caso anche mediante le appropriate modifiche normative, che potrebbero essere veicolate dal disegno di legge approvativo dell’intesa. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia appaiono possibili, infatti, nella materia della tutela del patrimonio culturale, esclusivamente sul piano delle funzioni amministrative, nel quadro della norma costituzionale speciale di riferimento, costituita dall’art. 118, terzo comma, della Costituzione (“<em>La legge statale . . . disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali; previsione ripresa a livello di legge ordinaria dall’art. 5, commi 4 e 5, del codice di settore del 2004: 4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta. 5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali</em>”)<br /> L’esclusione del federalismo differenziato per la potestà normativa di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio poggia su una pluralità di argomenti, che qui naturalmente mi limiterò ad enunciare in rapida rassegna.<br /> In sintesi: l’art. 9, secondo comma, Cost. esprime l’idea della necessaria unitarietà e omogeneità su tutto il territorio nazionale del trattamento, giuridico e materiale (ad es., tecniche del restauro, conservazione programmata), di tutti i beni culturali e paesaggistici (patrimonio storico e artistico e paesaggio sono, come è noto, indissolubilmente legati), poiché tale patrimonio costituisce il presupposto fondativo principale dell’unità nazionale (della Nazione). L’art. 117, secondo comma, lettera <em>s</em>), Cost. mette insieme due campi di materia (connessi, sì, ma) diversi: l’ambiente-natura (ecologia) e l’ambiente-cultura (tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, di cui all’art. 9, secondo comma). L’art. 116, terzo comma, Cost., deve essere coordinato e letto in armonia con l’art. 9 Cost. Perciò il rinvio generico contenuto nell’art. 116, terzo comma, ad ulteriori forme di autonomia anche nella materia di cui alla lettera <em>s</em>) del secondo comma dell’art. 117 deve essere letto come riferito esclusivamente alla materia della tutela dell’ambiente-natura (ecologia) e non anche alla materia della tutela dell’ambiente-cultura (patrimonio storico e artistico della Nazione e paesaggio).<br /> In questo senso si oppone al riconoscimento di ulteriori forme di autonomia normativa nella materia della tutela del patrimonio culturale l’interpretazione sistematica e diacronica del combinato disposto degli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lettera <em>s</em>), e 116, terzo comma Cost.<br /> Ed infatti l’evoluzione interpretativa dell’art. 117, secondo comma, lettera <em>s</em>), Cost., nel nuovo testo sortito dalla riforma costituzionale del 2001 (<em>tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali</em>), ormai stabilizzatasi negli ultimi anni, ha nettamente distinto la materia della tutela del patrimonio culturale, comprensiva del paesaggio, dalla materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (ambiente-ecosfera). Alla luce di queste nuove acquisizioni la tutela del paesaggio, rispetto alla sintetica formulazione del secondo comma dell’art. 117, deve essere collocata non già nell’ambito dei termini <em>ambiente ed ecosistema</em>, ma nell’ambito del concetto di <em>beni culturali</em>. La lettera <em>s</em>) del secondo comma dell’art. 117 comprende, dunque, in realtà, due distinte materie: la tutela dell’ambiente-quantità (ecologia o ambiente-natura) e la tutela dell’ambiente-qualità (patrimonio culturale e paesaggio, ambiente-cultura). Orbene, mentre è possibile per la materia dell’ambiente-ecosistema ammettere regimi differenziati, tenuto conto del fatto che si tratta di una così detta “materia-attività” o “materia non materia” (che si esplica in una pluralità di ambiti materiali di competenza eterogenei) governata da parametri e criteri puramente quantitativi, misurabili, non risulta invece possibile ammettere un regime differenziato nei diversi ambiti territoriali regionali nella tutela del patrimonio culturale, tenuto conto del fatto che si tratta di un ambito materiale oggettivo ben definito, governato da parametri e criteri qualitativi e discrezionali[6].<br /> E poiché l’art. 116, terzo comma, Cost., si limita a includere genericamente, tra le materie passibili di federalismo differenziato, quella di cui alla lettera <em>s</em>) del secondo comma dell’art. 117 Cost. (senza distinguere, ma senza neppure specificare se il richiamo vale per la materia-attività “tutela dell’ambiente e dell’ecosfera” o per la materia in senso proprio “tutela del patrimonio culturale e del paesaggio”), il rinvio deve correttamente riferirsi e limitarsi alla sola materia-attività “ambiente-ecosfera” (tutela dell’ambiente e dell’ecologia), e non anche alla distinta materia della tutela del patrimonio culturale (inclusivo del paesaggio).<br /> Ma, soprattutto, ostano alla inclusione nel federalismo differenziato della distinta materia della tutela del patrimonio culturale (comprensiva del paesaggio, indissolubilmente legato ai beni culturali) la storia e le ragioni culturali e oggettive che hanno imposto, nel testo dell’art. 9 Cost., il riferimento alla (necessità di una) disciplina omogenea, unitaria e uniforme di tali funzioni su tutto il territorio della Repubblica.<br /> L’art. 9, secondo comma, Cost. (“<em>La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione</em>”) esprime e ingloba l’idea che il comune patrimonio culturale è il fondamento primo e più rilevante dell’unità della Nazione. Esso àncora in modo netto e chiaro alla Nazione il concetto di tutela del patrimonio storico e artistico e del paesaggio. È da notare che il termine <em>Nazione</em> compare solo tre volte nella Costituzione e, tra i <em>Principi fondamentali</em>, solo nell’art. 9. Nella Costituzione <em>Nazione</em> è sempre l’Italia nel suo insieme unitario[7]. E infatti il Codice di settore del 2004, all’art. 1, comma 2, dando attuazione proprio all’art. 9 Cost., afferma che tutela e valorizzazione del patrimonio culturale “<em>concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura</em>”. Il principio fondamentale della Costituzione esprime icasticamente il concetto – condiviso dagli storici e dai costituzionalisti – per cui il patrimonio culturale italiano è sostanza e identità della Patria, è parte costitutiva e irrinunciabile dell’identità nazionale ed esprime l’idea che la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è di tutti i cittadini italiani (della Nazione) e deve essere tutelato in modo omogeneo, unitario e uniforme su tutto il territorio della Repubblica con esclusione di una possibile frammentazione regionale delle discipline e delle pratiche della tutela[8].<br /> Questo comporta unitarietà delle sue funzioni pubbliche conservative. Per la sua storia, il nostro territorio è, per cerchi concentrici e pluralità di tradizioni e scuole, la sommatoria unitaria di tutti quelli locali, che concorrono insieme alla sua definizione unitaria, che le riassume. Conseguentemente la disciplina e l’organizzazione professionale della tutela non sono suscettibili di frammentazione e di regionalizzazione.<br /> La Corte costituzionale in plurime sentenze ha ribadito tale irriducibile unitarietà (ad es., in tema di restauro, Corte cost. n. 277 del 1993; n. 194 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della l.r. Lombardia n. 16 del 2012 in materia di cimeli storici chiarendo che “è indubitabile che soltanto la disciplina statale – specialmente nel codice dei beni culturali – possa assicurare, in funzione di tutela (e, in considerazione della unitarietà del patrimonio culturale), le misure più adeguate rispetto a questo scopo: anzitutto per la previsione di specifici procedimenti e di dettagliate procedure di ricognizione e di riscontro delle caratteristiche dei beni e poi per l’attribuzione a competenti apparati di compiti che richiedono conoscenze altamente specializzate e l’impiego di criteri omogenei, da adottare, “sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero”, “al fine di assicurare uniformità di valutazione” (art. 12, comma 2)”; in tema di paesaggio ha riconosciuto &#8211; sentenze 24 maggio 2009, n. 164, 17 marzo 2010, n. 101, 24 luglio 2013, n. 238, 18 luglio 2014, n. 210, 20 luglio 2016, n. 189, 11 maggio 2017, n. 103; 29 novembre 2017, n. 246 &#8211; la natura di norme di grande riforma economico-sociale alle norme del codice dei beni culturali e del paesaggio e ciò quale espressione del fondamentale principio di omogeneità dei livelli di tutela su tutto il territorio nazionale; nelle sentenze 11 luglio 2014, n. 197, 17 aprile 2015, n. 64, n. 193 del 2010, n. 272 del 2009, n. 437 del 2008, n. 182 del 2006, ha costantemente affermato che l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica “è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull’intero territorio nazionale”; parimenti, ancora di recente, con la citata sentenza 29 novembre 2017, n. 246, la Consulta ha ribadito che “L’autorizzazione paesaggistica, finalizzata alla protezione ambientale, è assoggettata a “una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale” (sentenze n. 189 del 2016, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010; nello stesso senso, sentenza n. 232 del 2008), che rispecchia la natura unitaria del valore primario e assoluto dell’ambiente (sentenza n. 641 del 1987, punto 2.2. del <em>Considerato in diritto</em>). La competenza esclusiva statale risponde a ineludibili esigenze di tutela e sarebbe vanificata dall’intervento di una normativa regionale che sancisse in via indiscriminata – come avviene nel caso di specie – l’irrilevanza paesaggistica di determinate opere, così sostituendosi all’apprezzamento che compete alla legislazione statale”). Gli indefettibili limiti a forme di federalismo differenziato nella materia della tutela dei beni culturali sono stati di recente focalizzati dalla Consulta con la sentenza n. 194 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della l.r. Lombardia n. 16 del 2012 (in materia di cimeli storici). La Corte ha chiarito che “è indubitabile che soltanto la disciplina statale – specialmente nel codice dei beni culturali – possa assicurare, in funzione di tutela (e, in considerazione della unitarietà del patrimonio culturale), le misure più adeguate rispetto a questo scopo: anzitutto per la previsione di specifici procedimenti e di dettagliate procedure di ricognizione e di riscontro delle caratteristiche dei beni e poi per l’attribuzione a competenti apparati di compiti che richiedono conoscenze altamente specializzate e l’impiego di criteri omogenei, da adottare, “sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero”, «al fine di assicurare uniformità di valutazione» (art. 12, comma 2)».<br /> La nozione stessa di Repubblica che compare nell’art. 9 non è riducibile all’alternativa Stato persona &#8211; Stato ordinamento (art. 114). Si tratta (soprattutto) dello Stato comunità, che ingloba il popolo sovrano e i doveri civici e giuridici di tutti i cittadini. È la Repubblica democratica una e indivisibile di cui parlano i primi articoli della Costituzione stessa; non solo, dunque, la Repubblica nel senso puramente ordinamentale e istituzionale dell’art. 114. È altresì la Repubblica nel senso di territorio della Repubblica, come si evince dai lavori preparatori (dove figurava la locuzione in qualsiasi parte del territorio della Repubblica proposta di Marchesi e Moro alla I Sottocommissione, 30 ottobre 1946; versione dell’articolo approvata dalla stessa Commissione nella medesima data del 30 ottobre 1946; versione reintrodotta dalla I sottocommissione l’11 dicembre 1946; versione contenuta nella bozza di Costituzione consegnata all’Assemblea)[9]. È da sottolineare come il riferimento alla Repubblica, inizialmente declinato con la locuzione in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, costituiva un aspetto fondamentale nella proposta di Marchesi, la cui principale preoccupazione, riguardo alle competenze che sarebbero state attribuite alle Regioni, era quella di assicurare lo stesso livello di protezione in ciascuna area del Paese. Prova ulteriore del fatto che la Costituente ha inteso Repubblica non nel senso ordinamentale e istituzionale di cui all’art. 114, ma nel senso di ogni parte del territorio della Repubblica, è costituita dal fatto che nella versione finale dell’art. 117 la tutela è poi scomparsa del tutto dalle competenze regionali.<br /> Si pone, infine, l’argomento (espresso in un’intervista anche dal Ministro Franceschini) per cui i beni culturali, come insegna l’Unesco, sono dell’umanità e non possono avere un trattamento differenziato tra Regione e Regione.<br />  <br /> <strong>5. </strong><em>Rapporto pubblico-privato e ruolo della sussidiarietà orizzontale.</em><br />  <br /> Il tema è già stato bene introdotto dal Pres. Severini e verrà svolto, in maniera sicuramente più interessante e acuta di quanto non possa riuscire a fare io, dai successivi, illustri Relatori.<br /> Mi limiterò a tre considerazioni:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">la critica all’<em>art-bonus </em>per il fatto di essere poco conveniente;
<li style="text-align: justify;">le ragioni della contraddittoria evoluzione della disciplina delle sponsorizzazioni (dal massimo della procedimentalizzazione nel 2012 al massimo della semplificazione nel 2016);
<li style="text-align: justify;">i problemi applicativi relativi al nuovo strumento dell’art. 151, comma 3, del codice degli appalti. </ul>
<div style="text-align: justify;">Personalmente dò un giudizio abbastanza positivo sul ruolo della sussidiarietà orizzontale e sono in linea di massima favorevole al mecenatismo, alle sponsorizzazioni, alle nuove forme di partenariato, <em>etc</em>. Ma, naturalmente, con il limite fondamentale che la sussidiarietà resti tale, sia cioè <em>sussidiaria</em> e non <em>sostitutiva</em> dell’intervento pubblico. Su questo ho scritto nel 2014 in occasione di un incontro di studi, cui partecipai con il Pres. Severini a Pila, presso la Scuola di pubblica amministrazione, in cui ebbi modo di esprimere la mia visione del giusto equilibrio del rapporto pubblico-privato in questa materia[10].<br /> Vediamo il primo tema. Il credito d’imposta – così detto “<em>art-bonus</em>” – introdotto dall’art. 1 del d.l. n. 83 del 2014, conv., con modificazioni, dalla l. n. 106 del 2014 (poi reso stabile al 65 per cento in tre quote annuali di pari importo ed esteso via via al sostegno ai teatri di tradizione e alle lirico-sinfoniche, alle istituzioni concertistico-orchestrali, ai teatri nazionali, a quelli di rilevante interesse culturale, nonché – con l’ultima legge di bilancio &#8211; ai festival, alle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché ai circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture). Questo strumento di vantaggio fiscale per chi dona a favore dei beni culturali e della cultura (che pure ha dato ottimi risultati; si veda <em>supra</em>, nota 3) è stato da molti criticato perché riconosciuto solo nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile (per le persone fisiche e gli enti non commerciali) e del 5 per mille dei ricavi annui (per i titolari di reddito d&#8217;impresa). È stato criticato anche perché non esteso ai beni culturali dei privati e alle chiese (salvo che per quelle danneggiate dal terremoto del 2016 nell’Italia centrale). Quest’ultima critica, relativa alla limitazione dell’ambito applicativo al settore pubblico, pone una questione seria e meritevole di riflessione, salvi i limiti di compatibilità economico-finanziaria del bilancio dello Stato. La critica relativa ai limiti di importo, invece, è a mio avviso non solo infondata sul piano pratico, ma “eversiva” della idea stessa di “mecenatismo” sottesa alla misura: se lo Stato rimborsasse più del 65 per cento al privato che dona, ma che donazione sarebbe? La donazione dovrebbe in teoria essere disinteressata. Certamente il diritto civile conosce ipotesi di così dette “liberalità interessate”; ma perché l’interesse non tramuti la causa del negozio in causa di scambio non deve prevalere sul “disinteresse” filantropico (non commerciale) che caratterizza l’atto. Recenti prese di posizione pubbliche[11], che esprimono una visione che potremmo dire di “destra liberista”, introducono alcuni spunti di riflessione interessanti. Si osserva, ad esempio, che “Gli studiosi sono concordi nel sostenere che le agevolazioni fiscali sono il mezzo per far crescere il pluralismo decisionale di una società aumentandone il grado di libertà”, poiché “consentono ai cittadini di decidere dove allocare una parte delle proprie tasse sottraendo fondi alla fiscalità generale e dunque al potere centrale” (in sostanza il contribuente è lui che sceglie quale monumento restaurare).<br /> L’argomento è per certi versi suggestivo, ma non convince. L’obiezione naturale al recupero del 100 per cento è, ovviamente, che in tal modo chi paga è lo Stato, a carico della fiscalità generale, cioè di tutti i cittadini, e non si capisce perché il merito morale e il privilegio della scelta di cosa restaurare debba essere lasciato ai ricchi (quelli che possono donare cifre significative, altra e diversa cosa essendo ovviamente il micro-mecenatismo, che è espressione di cittadinanza attiva). Se lo Stato restituisce il 100 per cento non c’è più niente di mecenatismo, e tali dazioni lungi dall’essere donazioni caratterizzate dall’<em>animus donandi</em>, dallo spirito filantropico del benefattore, sarebbero caratterizzate dalla causa sinallagmatica di scambio con lo sconto fiscale: anche in questo caso si tocca il limite, il nervo sensibile della democraticità dei beni culturali, del loro essere beni comuni, del rifiuto di una loro indebita appropriabilità (anche solo morale) da parte del ricco “mecenate” di turno. Quindi il limite del 65 per cento va benissimo e forse è già troppo alto: chi vuole il riconoscimento pubblico sociale di aver salvato un bene culturale dal degrado, associando il suo nome e la sua immagine al bene, dovrebbe pagare davvero di tasca sua, senza troppi sconti, perché altrimenti ad essere favoriti anche qui sono sempre i ricchi, posto che i poveri non hanno soldi da donare, né crediti di imposta da scontare. Curiosamente questo tema si lega a quello – molto discusso in questi ultimi tempi – della concessione a privati (facoltosi) di saloni di palazzi storici pubblici per feste private “esclusive” (vedi la nota vicenda del matrimonio nella Reggia di Caserta): se i musei sono luoghi di “<em>inclusione sociale</em>” non dovrebbero ospitare “<em>eventi esclusivi</em>” (se proprio si vuole ribattere a luogo comune con luogo comune). <br /> Vediamo il secondo tema: la “schizofrenia” del legislatore nella disciplina della procedura di scelta dello sponsor. Sul tema ho già avuto occasione di intervenire in numerose, precedenti occasioni[12]. Vorrei però aggiungere una considerazione, a conclusione, se vogliamo, della mia pluriennale esperienza sul campo, sviluppatasi peraltro proprio attorno all’episodio <em>clou</em> di questa dinamica, che molto ha contribuito nel bene e nel male a segnare la stessa evoluzione normativa della disciplina di questo istituto nella sua applicazione al settore dei beni culturali, ossia la nota querelle della sponsorizzazione dei lavori di restauro delle facciate e di alcuni volumi ipogei del Colosseo. La questione, pur “vecchia” di sette anni (il contratto di sponsorizzazione risale al 21 gennaio 2011), ancora presenta strascichi amministrativi: la Corte dei conti, con deliberazione della Sezione centrale di controllo assunta nell’adunanza dei collegi I e II e del collegio per il controllo sulle entrate del 20 giugno 2016 e nella camera di consiglio del 19 luglio 2016, trasmessa al Ministero il 4 agosto 2016, ha svolto alcune considerazioni critiche, invero non sempre condivisibili, sul fatto che “<em>il finanziamento a carico dello sponsor non tiene conto del valore economico del contratto, trattandosi di un monumento di fama mondiale, anche in considerazione dell’ampio elenco dei diritti concedibili e della durata almeno quindicennale dei diritti concessi all’associazione</em>”; e che “<em>in considerazione degli evidenti ritardi nello svolgimento dei lavori . . . si osserva che non risulta, allo stato, perseguita compiutamente, attraverso la suddetta operazione contrattuale, la prevista finalità di valorizzazione</em>”.<br /> La lettura del documento della Corte dei conti rende vieppiù evidente la contraddizione nella quale è costretta la discussione (e la prassi) sulle sponsorizzazioni culturali, con i noti effetti di “elastico” (prendo in prestito un’espressione usata in altra sede e su altre, non dissimili, tematiche, dal Prof. Cammelli) tra gli opposti poli del pendolo: da un lato, si predica e si esige <em>accountability</em>, trasparenza, pubblicità, concorrenza, massimo “profitto” per l’amministrazione, anche oltre e al di là del costo mero dell’intervento di restauro, in un’ottica di quantificazione massimizzante del controvalore pecuniario del vantaggio promozionale/pubblicitario effettivo ritraibile dallo sponsor; dall’altro lato, si criticano i ritardi nell’affidamento dei lavori, la macchinosità delle procedure, l’eccessivo contenzioso conseguentemente generato (che è esso stesso gravissimo fattore di inefficienza e di ritardo), lo scarso numero di sponsorizzazioni e la loro scarsa efficacia pratica. Non ci si avvede che, forse, i ritardi e le inefficienze derivano proprio dalla macchinosità della procedura, rifiutata in primo luogo dalle stesse imprese, oltre che dall’apparato amministrativo, oltre che dalla estrema difficoltà di calcolare il <em>quantum</em> economico del valore immateriale del bene culturale (su questo tema rinvio alla relazione del Prof. Bartolini).<br /> Cosa è accaduto in concreto? Come mai si è passati dal massimo della procedimentalizzazione del 2012 alla nuova semplificazione del 2016? L’introduzione dell’art. 199-<em>bis</em> nel codice dei contratti pubblici del 2006 avvenne (decreto-legge n. 5 del 2012) proprio sotto la spinta della pressione, anche mediatica, delle polemiche e dei ricorsi generati dalla vicenda “Colosseo”. Sul rilievo del “fallimento” di questa norma, ora fotografato anche dalla Corte dei conti, si è passati, quindi, a una nuova <em>deregulation</em>, con la norma del nuovo codice dei contratti del 2016.<br /> Se ci soffermiamo a considerare, con il senno di poi, le ragioni che hanno reso così difficoltosa e irta di polemiche quella vicenda, dobbiamo onestamente ammettere che l’errore – che l’ha resa così difficile – stava “a monte” e consisteva nel fatto che lo Stato non era in grado, nel 2010, di mettere in campo quei 20 milioni necessari per far fronte alla urgente necessità di avviare quegli indifferibili interventi di restauro. Ciò che rende per certi versi oggettivamente discutibile quella vicenda e che, comunque, lascia qualche perplessità, è il dato di fatto dell’abdicazione dello Stato alla sua missione istituzionale essenziale – e proprio per il bene culturale forse più importante e rappresentativo del patrimonio archeologico nazionale – di provvedere con un <em>budget</em> minimo di risorse per adempiere al suo compito fondamentale sancito (dal buon senso e) dall’art. 9 della Costituzione, in tal modo rendendo indispensabile l’intervento “salvifico” dell’imprenditore privato di grido, che si è posto – se vogliamo, suo malgrado – in una condizione oggettiva “sostitutiva” (e non meramente sussidiaria) di un dovere indefettibile dello Stato. La “colpa” della genesi di quei problemi va ricercata dunque nelle scelte di quei governi che sostenevano l’idea dello “Stato minimo”, dei tagli lineari ciechi, del “con la cultura non si mangia”, e che avevano dimezzato le già minimali risorse economiche del Ministero.<br /> Sull’art. 151, comma 3, del codice dei contratti pubblici[13] vorrei sottolineare solo che il fine perseguito con questa innovazione normativa – volutamente generica e “aperta” ai contenuti che le auspicabili prassi virtuose potranno elaborare e sperimentare in concreto – è quello di favorire la crescita e lo sviluppo di rapporti di partenariato di tipo soprattutto culturale, di durata, a oggetto misto e complesso, nati attorno a progetti di collaborazione scientifica e tecnica, di ricerca sul campo e di conseguente tutela e valorizzazione, nei quali sia prevalente dal lato del privato il profilo del mecenatismo e delle erogazioni liberali.<br /> Il recente accordo di partenariato della Galleria Borghese con la società Fendi s.r.l., in particolare con la previsione del progetto “<em>Caravaggio research</em>”, che implica la creazione di un’apposita fondazione di diritto privato, costituisce probabilmente uno dei più interessati, primi casi applicativi di questa norma. L’accordo prevede in sostanza tre linee di intervento: una prima linea riguarda una forma di sponsorizzazione &quot;tradizionale&quot;, in attuazione della quale la società privata trasferirà una determina somma di danaro alla Galleria Borghese quale contributo alla organizzazione delle mostre istituzionali; una seconda linea comporta l&#8217;impegno della società Fendi a destinare ulteriori fondi ad un innovativo progetto di ricerca su Caravaggio, con la costituzione presso la Galleria Borghese di un centro di studi, diagnostica e ricerca storico-artistica su Caravaggio e sulla sua opera, con la previsione di una piattaforma digitale che rappresenti la più esaustiva banca dati <em>online</em> relativa al Caravaggio; la terza ed ultima linea si concretizza in un percorso di promozione e valorizzazione della Galleria Borghese e di Caravaggio in circuiti alternativi e secondo percorsi innovativi.<br /> L’interessante e utile iniziativa – che non può certo essere esaminata nel dettaglio in questa sede &#8211; ha dato lo spunto per un parere del Legislativo che vale la pena di essere menzionato perché ha indicato tre criteri guida applicativi dell’istituto, di carattere generale, che possono servire, al di là del caso specifico esaminato, a presidio della legittimità di tali tipologie di accordi: tutela della titolarità pubblica dei poteri/doveri funzionali e delle prerogative dell’Istituto museale statale; determinatezza dell’oggetto dell’accordo; equilibrio sinallagmatico delle reciproche prestazioni.<br />  <br /> <strong>6.</strong> <em>Europa e diritto del patrimonio culturale.</em><br />  <br /> L’Unione europea non ha una sua competenza nella materia della tutela e della valorizzazione dei beni culturali. Esiste tuttavia una forte corrente di pensiero (e di indirizzo politico) che sembra volta a legittimare e invocare un ruolo e un intervento sempre più diretti e penetranti dell’Unione anche in questi campi di materia. Intravedo sicuramente grandi opportunità, ma anche non pochi rischi (sempre da un punto di vista strettamente giuridico). Ho già avuto modo di esprimere queste mie perplessità in un recente contributo sulla traduzione in Italia della Convenzione di Faro[14], che nasce in ambiente CEDU, ma attinge allo stesso movimento culturale. Ora si impone all’attenzione anche la questione delle imprese culturali e creative, di recente introdotte nel nostro diritto positivo.<br /> Premetto che, considerati nell’insieme, questi due atti meritano un giudizio largamente positivo, soprattutto guardando alle finalità encomiabili che li animano e li orientano e all’idea complessiva di un rafforzamento dell’accesso dei cittadini al patrimonio culturale e alla cultura in chiave di crescita della coscienza civica e di coesione sociale (l’idea per cui deve muoversi verso un modello che apra verso un diritto <em>al</em> patrimonio culturale, con il cittadino al centro, oltre la visione tradizionale del diritto <em>del</em> patrimonio culturale[15]). Parimenti molto suggestiva e interessante è la prospettiva che, anche sulla base di tali atti, pare aprirsi per una ricostruzione di un diritto soggettivo assoluto (sociale o della personalità) alla fruizione e all’accesso ai beni culturali. Tuttavia, è il modo in cui i predetti atti sono declinati sul piano giuridico che suscita talune perplessità. Essi, se non del tutto privi di effetti giuridici propri e autonomi (e dunque giuridicamente inutili), rischiano di essere dannosi a causa dell’incompiutezza e inadeguatezza dell’elaborazione giuridica e del linguaggio adoperato. Si tratta di testi soprattutto politici e culturali, che però assumono la veste di atto-fonte del diritto, con una pretesa di innovare all’ordinamento giuridico che in questo senso rischia di essere più che inutile, dannosa, per la confusione concettuale che comporta e immette nel sistema.<br /> Il tema del diritto europeo dei beni culturali e del paesaggio pone in luce dunque il problema – di centrale importanza per capire questi dibattiti – della difficoltà di dialogo, di interoperabilità e di traduzione tra le impostazioni culturali e i linguaggi delle scienze e delle tecniche degli operatori del settore (archeologi, architetti, storici dell’arte, economisti della cultura, gestori dei servizi aggiuntivi, amministratori di musei e altri istituti della cultura) e le impostazioni culturali e i linguaggi degli operatori del diritto. Questi diversi linguaggi non sempre operano secondo la stessa logica: i primi adoperano essenzialmente un linguaggio descrittivo di fatti sociali, il secondo un linguaggio imperativo-prescrittivo in cui il giudizio di valore si traduce in comando giuridico. Mentre le impostazioni culturali e i linguaggi delle scienze e delle tecniche degli operatori del settore tendono verso un approccio olistico unitario, in cui i diversi segmenti e aspetti della realtà sociale esaminata tendono a convergere in una sintesi unitaria, la logica e il linguaggio del diritto tendono naturalmente a distinguere, a differenziare, a <em>de-cidere</em>, poiché la decisione (nelle sue diverse declinazioni “gradualiste”, dalla legge fino al singolo provvedimento amministrativo che disciplina il caso concreto) è e resta l’essenza del diritto pubblico-amministrativo. Ragion per cui (guardando ad esempio al campo di materia limitrofo e connesso del paesaggio) mentre gli architetti paesaggisti sostengono che “tutto il territorio è paesaggio” (Convenzione di Firenze sul paesaggio del 2000) e che “uno è il territorio, una deve essere la sua disciplina giuridica, una l’autorità competente”, il giurista sottolinea e rafforza la distinzione e la differenziazione tra i diversi valori, interessi, beni &#8211; quasi sempre in conflitto tra loro &#8211; espressi dalla medesima porzione di territorio, proprio perché questa distinzione e questa differenziazione sono il presupposto logico-giuridico necessario per un differenziato regime giuridico e per la decisione giuridica (che consiste nello stabilire quale “valore” <em>vale</em> di più nel caso concreto, quale interesse, tra quelli in contrasto e in concorrenza tra loro sull’uso antropico possibile della stessa porzione di territorio, deve prevalere, qual è il bene che deve essere preferito in questo confronto-scontro). Del resto, se non occorresse una siffatta decisione (su quale tra le diverse idee di futuro di quella porzione di territorio debba prevalere, non essendo possibile soddisfare tutte insieme le diverse e contrapposte esigenze manifestate dalla società), non vi sarebbe alcuna ragione di ricorrere al diritto (e basterebbero ampiamente l’architettura, l’archeologia, la storia dell’arte, il <em>management</em> dei beni culturali, l’economia della cultura, <em>etc</em>.). Lo stesso, identico ragionamento vale in tutta evidenza anche per la Convenzione di Faro, che pretende in tutti i modi di giuridicizzare l’enunciato socio-politico per cui (non solo) anche i così detti “beni culturali immateriali” sono (<em>devono</em> essere) beni culturali a tutti gli effetti (giuridici) e devono perciò entrare nel codice di settore, ma anche gli usi e le tradizioni locali devono essere alla stessa stregua considerati beni culturali sul piano giuridico a tutti gli effetti, alla pari di quelli materiali e di quelli “immateriali” e devono rientrare nell’unitaria nozione di “patrimonio culturale” (nozione, si badi, in senso giuridico, e non in senso meramente culturale, ciò che sarebbe altrimenti del tutto pacifico e scontato)[16]. Le culture non giuridiche uniscono, non distinguono, raggruppano, non dividono; il diritto, invece, decide, cioè distingue, separa: lo fa perché è orientato sul criterio del regime giuridico, ossia sulla prescrizione, sulla regola comportamentale (vietare, permettere, favorire e incentivare o dissuadere e scoraggiare, attribuire premialità o comminare sanzioni, <em>etc</em>.), criterio che, per funzionare, deve per forza separare e distinguere secondo ciò che serve in concreto: una cosa è il regime giuridico di tutela di un quadro di Caravaggio; altra e tutt’affatto diversa cosa (giuridica) è la “tutela” della vite ad alberello di Pantelleria o del canto a tenore sardo o della pizza napoletana (oppure dell’<em>insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione</em>, di cui parla la Convenzione di Faro); dire che questi vari fenomeni della cultura siano tutti, allo stesso modo e sullo stesso piano giuridico, “beni culturali” e che la nozione giuridica di “patrimonio culturale” debba comprenderli unitariamente tutti in modo indistinto e indifferenziato, è un enunciato che può valere sul piano socio-politico, ma che costituisce semplicemente un non senso giuridico. Alla stessa stregua, una cosa è la tutela del bosco di Capodimonte o del casale nella campagna senese con il viale di cipressi (che va preservato intatto, così com’è), altra e tutt’affatto diversa cosa è il paesaggio compromesso e degradato delle Vele di Scampia a Napoli, che va probabilmente radicalmente riconfigurato con forti e significativi interventi di demo-ricostruzione e di rigenerazione urbana; dire che sono entrambi, sullo stesso piano giuridico, “beni paesaggistici” e che la nozione giuridica di “paesaggio” comprende entrambi questi “oggetti”, vale sul piano socio-politico, ma è semplicemente un non senso giuridico. Sul piano giuridico, del regime giuridico della valutazione-protezione-gestione di queste diversissime “cose” (o fatti o accadimenti sociali), esiste una radicale diversità, che ne impedisce, se la logica ha ancora un senso, se il linguaggio non ambiguo articolato su concetti chiari e precisi ha ancora un senso, l’accorpamento sotto un unico termine-concetto (di patrimonio culturale o di paesaggio), come invece pretendono con insistenza ampi settori degli operatori in questo campo di materia.<br /> Analoghe considerazioni devono valere, infine, anche per la nozione di “imprese culturali e creative”[17], se e nella misura in cui si pretenda di assoggettare sotto questa etichetta anche i musei pubblici (e perché no, anche gli archivi e le biblioteche, anche se non emettono biglietti di ingresso e quasi mai hanno una loro cassa autonoma e un loro vero e proprio bilancio). Che il museo pubblico, come richiede l’ICOM, debba avere una sua autonomia organizzativa ed economico-finanziaria e che debba essere gestito – come tutti gli uffici pubblici, lo impone l’art. 97 Cost. – secondo principi di buona amministrazione efficiente ed efficace, direi che è incontroverso[18]. Resta invece discutibile che i musei pubblici debbano perseguire il tendenziale equilibrio di bilancio e debbano sempre obbedire a criteri di “produttività”: questi ulteriori criteri paiono comprensibili (se declinati in chiave di sana e prudente gestione) e sono sicuramente raccomandabili, ma restano opinabili: i musei erogano sicuramente un servizio pubblico sociale indefettibile ed essenziale, se possibile anche a prezzi sociali inferiori alla copertura dei costi di gestione (da ultimo sembra tornare di moda l’idea dei musei aperti gratis al pubblico). Ma che il museo pubblico debba essere considerato una “impresa” pare proprio un fuor d’opera (sempre che si voglia ancora conservare un suo senso <em>giuridico</em> univoco e compiuto al termine-concetto di “impresa”, che è termine-concetto qui usato, si badi, in una legge dello Stato e in raccomandazioni dell’Unione europea, cose che valgono <em>in primis</em> per il diritto, oltre che per l’economia della cultura): se il significato che si vuole esprimere con questa definizione (di inclusione del museo pubblico nella nozione giuridica di “impresa”) è che anche la cultura è “produzione” (di benessere, di qualità della vita, indirettamente di ricchezza, di capitale culturale e sociale, <em>etc</em>.), e non solo tutela, allora la “giuridicizzazione” di questo concetto socio-economico bellissimo è totalmente inutile e fuorviante, poiché il risultato di questa operazione rischia di essere quello (credo del tutto indesiderato per gli stessi fautori della tesi qui opposta) di mettere il museo pubblico sotto le regole del danaro e del mercato e di estendere al museo pubblico i regimi giuridici propri delle imprese, quando in realtà gli obiettivi perseguiti sarebbero solo quelli di “far capire” e di sottolineare (con la forza della legge) che anche il “capitale culturale” deve entrare a far parte dei misuratori del benessere economico e sociale della Nazione (ma questo è un obiettivo – di cui diremo qualcosa tra poco &#8211; che si può senz’altro conseguire senza camuffare i musei da imprese commerciali) e che i musei pubblici (e privati) meritano di essere adeguatamente sovvenzionati e sostenuti, dal pubblico (con i suoi investimenti a carico della fiscalità generale) e dai privati (anche mediante incentivi fiscali robusti al mecenatismo, alle donazioni, <em>etc</em>.), ma anche questo è un obiettivo già in larga parte conseguito a diritto vigente ed è già pacificamente condiviso in larghi settori della politica e dell’opinione pubblica e non necessita dunque in alcun modo di una norma nuova che impropriamente qualifichi come “impresa” il museo pubblico. Ora, che si possa parlare di “impresa” (culturale e creativa) a proposito di imprese che operano nel campo della moda, della gioielleria, della cosmetica, degli accessori, degli articoli in pelle, dell’arredamento, della gastronomia, dei vini e dei liquori, delle automobili, della nautica da diporto, della ricettività alberghiera, del lusso, dello svago e della ricreazione, delle case d’asta, delle gallerie d’arte e della pubblicità, come è detto nel documento di lavoro della Commissione europea del 26 settembre 2012 (dove si parla di <em>high-end cultural and creative economic sector</em>); che si debba estendere questa nozione a tutta la filiera dell’eno-gastronomia di qualità, del turismo dolce e lento, dei cammini, del ciclo-turismo, dell’artigianato tradizionale di qualità, della ricettiva extra-alberghiera diffusa, degli agriturismi, <em>etc</em>., sembra altrettanto giusto (e ovvio); che si possa e si debba (inoltre) parlare di “impresa” a proposito delle attività culturali (cinema, spettacolo dal vivo, <em>performing arts</em>), <em>etc</em>., è direi pacifico e condivisibile. Il problema sorge (invece) quando si voglia pretendere, come sembrerebbe ipotizzabile o come alcuni vorrebbero, che in questa nuova categoria giuridica si immettessero anche i musei pubblici, oltre a quelli privati, nonché tutti i soggetti del Terzo settore che operano nel campo della cultura e dei beni culturali.<br /> Si obietterà a questo ragionamento che, dallo stesso lato dell’impresa e del mondo dell’economia, si vanno delineando e rafforzando modelli “ibridi”, di soggetti economici <em>profit</em> e in parte <em>no profit</em>, che in parte guardano al mercato e operano sul mercato, in parte guardano al privato-sociale e operano nel campo del Terzo settore; si fa riferimento ad esempio al nuovo modello della impresa sociale, delle società <em>benefit</em>[19], <em>etc</em>. Ma anche queste considerazioni, lungi dall’indebolire la critica qui svolta, la rafforzano, poiché pongono in luce il fatto che questo processo di sfuocamento e di indistinzione procede ormai di pari passo da ambo i diversi versanti o polarità tradizionali della distinzione chiara e precisa delle cose e dei fatti sociali di cui si discute: non resta che richiamare (nuovamente) la classica massima hegeliana per cui “nel buio della notte tutte le vacche sono nere”.<br /> È vero che il diritto europeo dilata molto la nozione di impresa (sfuocandola in quella più ampia di operatore economico[20]). Ma, per quanto si possa largheggiare con l’uso di questi termini, pare davvero strano che il museo pubblico debba essere considerato un’impresa, un operatore economico. Ragionando così si finisce oltretutto per dare ragione alla burocrazia europea che pretende di considerare aiuti di Stato gli investimenti dello Stato nelle infrastrutture culturali (cioè a dire che se lo Stato investe per il restauro degli Uffizi starebbe fornendo aiuti di Stato alle Gallerie degli Uffizi)[21].<br />  <br /> <strong>7. </strong><em>Accesso alla fruizione dei beni culturali (pubblici). </em><br />  <br /> Il d.l. n. 146 del 2015, inserendo la fruizione tra i servizi pubblici essenziali[22], apre, come detto, una nuova prospettiva, anche in linea con alcune enunciazioni (condivisibili) del diritto europeo, dalla Convenzione di Faro alla decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che dichiara il 2018 Anno europeo del patrimonio culturale; dunque un nuovo “<em>diritto al patrimonio culturale</em>”, declinabile come diritto soggettivo assoluto di tipo sociale o inerente ai diritti della personalità[23].<br /> È tema che potrà e dovrà essere svolto in altra sede, tema sul quale, ripeto, in linea di massima, esprimo apprezzamento positivo e vivo interesse.<br /> Tuttavia, anche qui, non mancano le “spine” e occorre muoversi con cautela, perché potrebbero non mancare talune, forse non previste e sicuramente non desiderate, controindicazioni. L’idea, bella a dirsi, di un diritto soggettivo assoluto dell’individuo, quale diritto sociale o quale diritto inerente alla tutela della persona, all’accesso e alla fruizione dei beni culturali, se funziona bene sul piano dell’enunciazione ideale e della proclamazione politica, si declina poco e male sul piano concreto del tipo di tutela effettivamente e oggettivamente riconoscibile a tale diritto, con il rischio di allargare ancor più l’area già smisurata e vastissima delle pretese, di alimentare ancor più il protestatarismo diffuso e dilagante, di generare solo altre cause e di sollecitare altre azioni, altre liti risarcitorie che finiranno per erodere i già esangui bilanci dei musei: si paventa, in sostanza, che l’unico risultato pratico di questa nuova teorizzazione possa ridursi a un aumento delle cause risarcitorie contro gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e contro il Ministero e gli altri enti titolari dei beni.<br /> Insomma: è molto bella a dirsi l’idea di un diritto assoluto della persona all’accesso ai beni culturali; ma è molto difficile a tradursi in atto e in concreto in qualcosa di diverso dalle (solite) cause risarcitorie contro lo Stato (che, alla fine, non migliorano le cose e vengono pagate da tutti).<br />  <br /> <strong>8. </strong><em>B.E.S. – Indicatori di benessere equo e sostenibile.</em><br />  <br /> La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (<em>Legge di contabilità e finanza pubblica</em>), come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell&#8217;articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ha previsto, all&#8217;articolo 10, comma 10-<em>bis</em>, che in un allegato al Documento di Economia e Finanza (DEF), il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze è tenuto a riportare l&#8217;andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile nel triennio precedente e a prevederne l&#8217;evoluzione nel triennio successivo.<br /> È un’innovazione importante. Il governo si è così impegnato a integrare, nella valutazione delle politiche pubbliche, le dimensioni più strettamente economiche con quelle che si riferiscono alla qualità della vita.<br /> Il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l’Istat con il compito di selezionare gli indicatori da considerare nel DEF, ha concluso i propri lavori a giugno 2017 con una relazione finale che individua 12 indicatori tratti dal contesto del BES. La V Commissione della Camera dei Deputati (Bilancio, tesoro e programmazione) ha discusso lo schema di decreto ministeriale relativo agli indicatori selezionati per concludere con unanime parere positivo il 2 agosto.<br /> Il Comitato aveva selezionato i seguenti 12 indicatori: l. Reddito medio disponibile aggiustato pro capite; 2. Indice di disuguaglianza del reddito disponibile; 3. Indice di povertà assoluta; 4. Speranza di vita in buona salute alla nascita; 5. Eccesso di peso; 6. Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione; 7. Tasso di mancata partecipazione al lavoro; 8. Rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli; 9. Indice di criminalità predatoria; 10. Indice di efficienza della giustizia civile; 11. Emissioni di C02 e altri gas dima alteranti; 12. Indice di abusivismo edilizio.<br />             Nulla sul patrimonio culturale. Nulla sulla cultura, più in generale. Il Ministero ha segnalato più volte al Ministero dell’economia (con note dell’Ufficio legislativo prot. 22970 del 24 luglio 2017 e 34832 del 23 novembre 2017) questa grave lacuna. Si è svolta una riunione nel mese di novembre 2017, a seguito della quale il Ministero aveva elaborato quattro indicatori mirati riferiti alla cultura e al patrimonio culturale (spesa per la cultura, partecipazione culturale della popolazione, imprenditoria e occupazione culturale, iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio); questi indicatori sono stati inviati all’Economia (con nota del 15 gennaio 2018), ma sinora non si è avuto ancora un riscontro positivo.<br /> Intanto è uscito nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2017 il decreto 16 ottobre 2017 recante la <em>Individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)</em>, che riproduce esattamente i 12 indicatori sopra riportati, senza il benché minimo cenno alla cultura e al patrimonio culturale (e ciò nonostante il fatto che già da anni l’ISTAT aveva provveduto a inserire, tra le dodici dimensioni nella quali si articola il BES, la n. 9, intitolata “<em>Paesaggio e patrimonio culturale</em>”, articolata al suo interno in diversi indicatori, costituiti dalla dotazione di risorse del patrimonio culturale, ricavata dal numero di beni archeologici, architettonici e museali censiti nel sistema informativo “Carta del Rischio del patrimonio culturale”  del Ministero per 100 km2, dalla spesa pubblica comunale corrente <em>pro capite</em> in euro destinata alla gestione del patrimonio culturale &#8211; musei, biblioteche e pinacoteche, dall’indice di urbanizzazione in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, dalla erosione dello spazio rurale da dispersione urbana &#8211; <em>urban sprawl</em>, dalla erosione dello spazio rurale da abbandono, dalla presenza di paesaggi rurali storici, dalla valutazione della qualità della programmazione dello sviluppo rurale regionale in relazione alla tutela del paesaggio, dalla densità di verde storico e parchi urbani di notevole interesse pubblico, dalla consistenza del tessuto urbano storico, dall’insoddisfazione della qualità del paesaggio del luogo di vita, nonché dalla preoccupazione per il deterioramento delle valenze paesaggistiche). Perché questo vuoto? Motivi di tecnica statistica. Un’occasione perduta (forse la resistenza di una visione solo quantitativa ed economicistica?). Chissà.<br />  <br /> <strong>9. </strong><em>Educazione e ricerca.</em><br />  <br /> Molto vi sarebbe da dire su questo fondamentale versante. Il concetto fondamentale, credo unanimemente condiviso, è che il patrimonio culturale alimenta e vivifica la produzione culturale e la ricerca, nella sintesi dialettica dei primi due commi dell’art. 9 della Costituzione. La tutela e la valorizzazione sono soprattutto e in primo luogo conoscenza, formazione, informazione, educazione, studio, ricerca, passione.<br /> Due sono le azioni più importanti, tra le numerose poste in essere in questi ultimi anni, da segnalare: la creazione di un’apposita direzione generale centrale dedicata alla Educazione e alla ricerca legate al patrimonio culturale (art. 13 del d.P.C.M. n. 171 del 2014) e la creazione della Scuola del patrimonio (art. 5, commi 1-<em>bis</em> e 1-<em>ter</em>, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha trasformato la Fondazione per gli studi universitari e di perfezionamento sul turismo, prevista dall&#8217;art. 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con la legge 7 agosto 2012, n. 134, nella &quot;Scuola dei Beni e delle Attività culturali e del turismo&quot;).<br />  <br /> <strong>10. </strong><em>Riforma nel settore della circolazione internazionale e questione dei 50 – 70 anni come requisito minimo di storicizzazione per la tutela.</em><br />  <br /> La riforma – già avviata, limitatamente ai soli immobili pubblici e degli enti privati, con l&#8217;art. 4, comma 16, lett. a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è stata estesa a tutti i beni culturali dall&#8217;art. 1, comma 175, lett. a), della legge 4 agosto 2017, n. 124.<br /> Purtroppo non vi è tempo sufficiente per affrontare questo delicato argomento, che incide soprattutto sul controllo della circolazione internazionale dei beni.<br /> Mi limiterò a rilevare che, al di là del parallelo con la durata del diritto d’autore, la <em>ratio</em> sottesa al requisito della ultracinquantennalità (e della non vivenza dell’autore), già presente nella legge Nasi 12 giugno 1902, n. 185 (e ripreso nella legge Rosadi n. 364 del 1909 e Bottai n. 1089 del 1939), consiste sostanzialmente nell’idea della necessità di un passaggio generazionale per la “stabilizzazione” di un giudizio estetico e “storico”[24]. Se questa è la <em>ratio</em> orientativa di fondo di questo requisito, apparirebbe del tutto logico – con il naturale allungamento della durata media della vita – spostare da cinquanta a settant’anni questa soglia-limite. Sul piano della circolazione internazionale, inoltre, è sufficiente considerare che, dopo il 1945, con la fine delle avanguardie storiche e l’avvio delle neo-avanguardie, con la sostituzione, dunque, dell’arte con la riflessione sulla (fine dell’) arte e con la filosofia dell’arte, fino all’arte concettuale, il gesto e l’azione e la riflessione artistica (e i loro autori, più che i loro prodotti) sono vocati naturalmente ai mercati internazionali e alla circolazione internazionale, sicché, rispetto a questa produzione artistica, forse andrebbe ripensato il modello della tutela statale (altro e più critico discorso andrebbe invece riservato alla introduzione, ai fini della circolazione internazionale, di soglie minime di valore della cosa anche se antica e ultrasettantennale, che è scelta molto più problematica e foriera di problemi applicativi, avuto riguardo soprattutto al delicato segmento dei beni librari).<br />  <br /> <strong>11. </strong><em>Rafforzamento della tutela penale del patrimonio culturale.</em><br />  <br /> Un importante movimento di riforma, anche sotto la spinta dei numerosi accordi di recente intervenuti nel campo della cooperazione internazionale nella repressione dei reati di traffico illecito di beni culturali, ha riguardato il rafforzamento e la razionalizzazione della tutela penale del patrimonio culturale. Purtroppo anche la XVII legislatura, come le precedenti, non è riuscita (per poco) ad approvare in esame definitivo il relativo disegno di legge (con una sorte analoga ai precedenti disegni di legge in materia, per la XVI legislatura, l’A.S. 3016 &#8211; Galan-Palma, che non completò il suo <em>iter</em> in Commissione Giustizia del Senato; per la XV legislatura, l’A.C. 2806 &#8211; Prodi).<br /> Dopo l’approvazione in prima lettura da parte dell’Assemblea della Camera dei Deputati (A.C. 4220), il disegno di legge del Governo recante <em>Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale</em> è stato esaminato in sede referente dalla 2^ Commissione Giustizia del Senato (A.S. 2864), che ha conferito il mandato al relatore. Il provvedimento, tuttavia, non è poi stato calendarizzato in Aula.<br /> Il disegno di legge, che originariamente delegava il Governo ad operare la riforma, dettando alcuni principi e criteri direttivi, era stato modificato nel corso dell’esame in sede referente presso la II Commissione Giustizia della Camera, nel senso di trasformare la delega in disposizioni di diretta modifica del codice penale.<br /> Tale diverso “approccio” normativo non aveva mutato nella sostanza gli obiettivi della riforma, che restavano essenzialmente individuabili nei seguenti aspetti: a) perseguire una coerenza sistematica del quadro sanzionatorio penale, superando la divisione tra codice penale e codice dei beni culturali (infatti erano abrogate – v. art. 5 del provvedimento – diverse disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali); b) introdurre nuovi delitti a tutela del patrimonio culturale, in luogo di aggravanti di fattispecie esistenti; c) innalzare le pene edittali vigenti, in modo che la tutela differenziata del patrimonio culturale e paesaggistico rispetto a quella della proprietà privata, prevista in Costituzione, sia resa effettiva, d) introdurre aggravanti se oggetto di reati comuni siano beni culturali.<br /> Nello specifico, il nuovo testo del disegno di legge, che si componeva di 7 articoli, mirava a inserire un nuovo Titolo del Codice penale (Titolo VIII-<em>bis</em>) rubricato “<em>Dei delitti contro il patrimonio culturale</em>” che configura le seguenti nuove fattispecie:<br /> &#8211;          Furto di beni culturali (518-<em>bis</em>), con pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto (2-8 anni);<br /> &#8211;          Appropriazione indebita di beni culturali (518-<em>ter</em>), con aggravamento della pena;<br /> &#8211;          Ricettazione di beni culturali (518-<em>quater</em>) con inasprimento della sanzione penale;<br /> &#8211;          Riciclaggio di beni culturali (518-<em>quinquies</em>), con inasprimento della pena;<br /> &#8211;          Illecita detenzione di beni culturali (518-<em>sexies</em>): trattasi di fattispecie penale di nuova introduzione;<br /> &#8211;          Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (518-<em>septies</em>); si “sposta” nel Codice penale la fattispecie attualmente prevista nell’art. 173 del Codice Beni Culturali<br /> &#8211;          Uscita o esportazione illecite di beni culturali (518-<em>octies</em>); Idem come sopra<br /> &#8211;          Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (518-<em>novies</em>);<br /> &#8211;          Devastazione e saccheggio di beni culturali (518-<em>undecies</em>);<br /> &#8211;          Contraffazione di opere d’arte (518-<em>duodecies</em>);<br /> &#8211;          Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (518-<em>quaterdecies</em>).<br /> Si prevedeva inoltre, nel nuovo Titolo VIII-<em>bis</em>, la confisca penale obbligatoria e l’applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all’estero in danno del patrimonio culturale nazionale, l’individuazione, attraverso una modifica al codice di procedura penale, della competenza della procura distrettuale sul delitto di “<em>attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali</em>”, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a vantaggio delle quali fossero commessi i delitti contro il patrimonio, l’applicabilità della disciplina delle attività sotto-copertura anche alle indagini sul delitto di “<em>attività organizzata finalizzata al traffico illecito di beni culturali</em>”.<br /> Purtroppo, anche questa volta, si è chiusa la legislatura senza riuscire a ottenere l’approvazione di questo disegno di legge, pur largamente condiviso da tutte le forze politiche.<br />  <br />  </div>
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<div style="text-align: justify;">· Il contributo raccoglie, con talune integrazioni e le annotazioni in calce, l’intervento tenuto in occasione del Convegno <em>Le attualità del diritto dei beni culturali</em> svoltosi presso il Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario dell’Università degli studi di Padova il 2 febbraio 2018 in occasione dell’apertura del Corso di Alta Formazione “La dimensione giuridica dei beni culturali”.</div>
<div style="text-align: justify;">[1] Sul <strong>nuovo trattamento degli “interessi sensibili”</strong> nella riforma della conferenza di servizi e del silenzio-assenso cfr. P. Marzaro, <em>Coordinamento tra Amministrazioni e silenzio-assenso</em>, in <em>Giustamm</em>, 5/2016; <em>id</em>. <em>Certezze e incertezze sul silenzio assenso tra amministrazioni</em>, <em>ibidem</em>, 12/2015, nonché <em>Leale collaborazione e raccordo tra Amministrazioni; su un principio del sistema a margine delle ‘riforme Madia’</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 6 dicembre 2017; G. Sciullo, <em>‘Interessi differenziati’ e procedimento amministrativo</em>, nella rivista <em>on line Giust.Amm.it</em> (al sito http://www.giustamm.it), n. 5/2016. Sul tema cfr. anche E. Scotti, <em>Il silenzio assenso tra amministrazioni</em>, in A. Romano (a cura di), <em>L’azione amministrativa</em>, Torino, 2016, 566 ss.; F. de Leonardis, <em>Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17 bis introdotto dalla cd. riforma Madia</em>, in <em>Federalismi.It</em>, 21 ottobre 2015, F. Scalia, <em>Il silenzio assenso nelle c.d. materie sensibili alla luce della riforma Madia</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, 1/2016, 11 ss.; E. Follieri, <em>Interessi cosiddetti sensibili e interessi allo sviluppo economico</em>, <em>ivi</em>, n. 7 – 2016, 5397, che così sintetizza la recente “evoluzione” del sistema: “<em>La tutela costituzionale degli interessi sensibili non è sufficiente a porli a riparo dalla loro possibile compromissione poiché si è in presenza di norme che pongono principi, non regole, e vanno bilanciati, dai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, con gli altri principi, tra i quali l’interesse allo sviluppo economico, pure costituzionalmente protetto, e, a seconda dei momenti storici, si ha una prevalente attenzione agli uni o all’altro. Il legislatore, a seguito della crisi economica, si è orientato a privilegiare, nel bilanciamento generale dei principi, l’interesse allo sviluppo economico piuttosto che gli interessi sensibili, con un’inversione di rotta rispetto alla precedente normativa, come dimostrano le modifiche apportate dagli articoli 3 e 6 della L. 7 agosto 2015 n. 124”. Si vedano anche A. Iacopino, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della SCIA</em>, <em>ivi</em>, n. 7 &#8211; 2016 [5407], nonché R. Dipace, <em>La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di servizi</em>, in <em>Fedralismi.it</em>, n. 16, 10 agosto 2016, al sito http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32358 ed E. Scotti, <em>La nuova disciplina della conferenza di servizi tra semplificazione e pluralismo</em>, <em>ivi</em>, che condivisibilmente esprime talune perplessità sull’adeguatezza del formalismo proceduralista a soddisfare le esigenze di tutela degli interessi sensibili. Mi permetto infine di rinviare al riguardo anche al mio <em>La tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali nelle riforme della legge n. 124 del 2015, in Rivista giuridica di urbanistica</em>, n. 3/2016, 40 ss.<br /> Sulla <strong>dialettica tra discrezionalità tecnica e discrezionalità politico-amministrativa</strong> si vedano gli interventi comparsi nel n. 3/2016 di <em>Aedon, Rivista di arti e diritto online</em> (G. Sciullo, <em>Presentazione</em>, P. Carpentieri, <em>Semplificazione e tutela</em>, G. Severini, <em>Tutela del patrimonio culturale, discrezionalità tecnica e principio di proporzionalità</em>, F. Cortese, <em>Le amministrazioni e il paesaggio, tra discorso di verità e discorso di volontà</em>, G. Sigismondi, <em>Valutazione paesaggistica e discrezionalità tecnica: il Consiglio di Stato pone alcuni punti fermi</em>), al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2016/3/index316.htm. Il tema &#8211; sul piano più generale della decisione amministrativa – è oggetto, come è noto, di un ampio dibattito tra gli amministrativisti (Convegno AIPDA “Decisioni amministrative e processi deliberativi”, Bergamo, 5-7 ottobre 2017).<br /> Riguardo alla <strong>dialettica tra positivismo proceduralista avalutativo e ontologia dei valori nella gerarchia delle fonti, </strong>sarebbe interessante discutere su come il formalismo proceduralista e il connesso disimpegno ontologico sui valori, nel diritto, rinvengano il proprio sfondo filosofico soprattutto nel pragmatismo nordamericano (per cui la verità è ciò che è buono sul piano della credenza: “<em>true is good in the way of belief</em>”: William James, <em>Pragmatism and the Meaning of Truth</em>, richiamato da R. Rorty in <em>Verità e progresso, Scritti filosofici</em>, trad. it. di G. Rigamonti, Milano, 2003, 4; ma anche D. Davidson, <em>Truth and Predication</em>, 2005, trad. it. &#8211; <em>Sulla verità</em> &#8211;  di S. Levi, Roma-Bari, 2006, che richiama J. Dewey, secondo il quale “vera è quell’idea che funziona nel condurci a ciò che essa significa”, <em>ivi</em>, 10); ma trovino una loro base anche (forse) nel “debolismo” cognitivo del Novecento (V. Possenti, <em>Il realismo e la fine della filosofia moderna</em>, Roma, 2016) o della <em>French Theory</em> (cfr. R. Esposito, <em>Da fuori</em>, Torino, 2016, 111), prediligendo la “ipo-verità” (M. Ferraris, <em>Post-verità e altri enigmi</em>, Bologna, 2017, 119 ss.), relativa e sempre ridiscutibile (Habermas, Rorty), all’assunzione di responsabilità di un impegno sulla <em>verità</em> e sulla gerarchia dei valori. In questo senso (paradossalmente) nel campo del diritto, con una sorta di inversione delle parti, il proceduralismo (che implica una verità “giuridica” debole e relativa) sembra prediligere il positivismo (che pure ha una sua pretesa ontologica e assoluta: cfr. A. Kaufmann, <em>Filosofia del diritto ed ermeneutica</em>, a cura di G. Marino, Milano, 2003, 6 ss., nonché 135 ss.), mentre l’interpretazione per valori sembra prediligere l’ermeneutica (che invece non accampa pretese di oggettivismo e universalità dei significati, ma sa cogliere le sfide veritative delle cose reali del mondo esterno al diritto – la <em>ipsa res justa</em>: Kaufmann, <em>op. cit</em>., 97 ss. &#8211; e non si accontenta del meccanicismo letterale del mero <em>jus positum</em>).</div>
<div style="text-align: justify;">[2] Si veda da ultimo R. Cavallo Perin, <em>Il diritto al bene culturale</em>, in <em>Dir. amm</em>., 4/2016, 495 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[3] Il bilancio della cultura è tornato dopo otto anni sopra i due miliardi di euro (da 1.546.779.172 di euro del 2013 si è passati a 2.442.115.280 di euro per il 2018, con un +895.336.110 di euro, per un incremento pari al 58%); l’art-bonus, stabilizzato e reso permanente, ha portato oltre 7000 donazioni (mecenati), per un totale che supera i 230 milioni a favore di oltre 1100 enti beneficiari, con 1400 raccolte fondi; è stato creato un fondo stabile per la tutela del patrimonio culturale con una dotazione di 100 milioni annui (con la legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 9, dal 2016 al 2020); sono stati approvati nell’ultimo triennio tre piani strategici grandi progetti beni culturali, per circa 150 milioni di euro (la previsione, introdotta nel 2014 dall’art. 7 della legge sull’art-bonus, è stata resa permanente nel 2015 – comma 337 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 con una dotazione annua di 65 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2018); sono stati disposti investimenti in cantieri della cultura per oltre 3 miliardi di euro a valere sui fondi CIPE (delibere del maggio 2017 e del 22 dicembre 2017) e PON cultura; continua la costruzione del sistema museale italiano dopo l’istituzione dei trenta musei autonomi guidati da altrettanti direttori selezionati con bandi internazionali e con la profonda riforma del sistema museale statale, che ha reso musei e luoghi della cultura servizi pubblici essenziali; si è tornati ad assumere giovani nel campo dei beni culturali con un bando di concorso per assumere 500 professionisti del patrimonio culturale (portati a 1000 con la recente legge di bilancio per il 2018), è stata varata (con il decreto “art-bonus” n. 83 del 2014, art. 7) e stabilizzata (con la legge di bilancio del 2018, art. 1, comma 326, l. n. 205 del 2017) la procedura di proclamazione ogni anno della Capitale italiana della Cultura; è stata riformata la bigliettazione e il regime delle gratuità (si pensi ai successi delle domeniche gratuite), con il record assoluto di 45,5 milioni di ingressi nei musei statali nel 2016, con una crescita complessiva degli incassi nel triennio pari a 70 milioni di euro (con un aumento del 53% dal 2013 al 2017). Per una ordinata e chiara ricapitolazione di sintesi delle ultime riforme in questo campo si veda L. Casini, &quot;Learning by experience&quot;? <em>La riforma del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo</em>, in <em>Aedon, Rivista di arti e diritto online</em>, n. 3/2017, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2017/3/casini_ministero.htm.</div>
<div style="text-align: justify;">[4] Su questi istituti cfr. L. Casini, <em>L’inchiesta pubblica: analisi comparata</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>., 1/2007, 43 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[5] Rilievo critico puntualmente svolto dal Consiglio di Stato nel parere della Commissione speciale n. 359 del 12 febbraio 2018.</div>
<div style="text-align: justify;">[6] Chi scrive non condivide, invero, sotto questo profilo, la tesi – di recente emersa in Corte cost. n. 140 del 2015 &#8211; secondo la quale anche la materia della tutela del patrimonio culturale si porrebbe come una “materia-attività”, alla stessa stregua della materia della tutela dell’ambiente-ecologia (su questa tematica si veda, per una più approfondita disamina, G. Sciullo, <em>Corte costituzionale e nuovi scenari per la disciplina del patrimonio culturale</em>, in <em>Aedon, Rivista di Arti e diritto online</em>, n. 1/217, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2017/1/sciullo.htm). Se tale configurazione sembra plausibile per la valorizzazione dei beni culturali e, verosimilmente, per la tutela del paesaggio, data la trasversale distribuzione e “diffusione” di tali materie lungo plurimi e ulteriori ambiti materiali variamente sovrapposti e connessi (si pensi all’urbanistica-edilizia-governo del territorio), con una pluralità di discipline che si intrecciano sullo stesso fatto o atto o episodio di vita, o affare amministrativo, meno convincente appare una tale configurazione se riferita invece alla materia della tutela dei beni culturali, che riferisce una disciplina organica e puntuale a oggetti ben distinti e definiti.</div>
<div style="text-align: justify;">[7] Secondo R. Cavallo Perin, <em>Il diritto al bene culturale</em>, <em>cit</em>., 501, normalmente il senso dell’uso del termine Nazione consiste nel fine di presidio dell’identità nazionale e “la Nazione-Repubblica italiana è costituita dal cittadino-sovrano” (<em>ivi</em>, con ampi rinvii di dottrina sulla nozione di Nazione, in note 31 e 32). L’A. propone dunque una ricostruzione volta a far emergere un diritto soggettivo della persona <em>di credito</em> al bene culturale sul rilievo che la tutela e la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione siano elementi essenziali della protezione soggettiva cittadino-sovrano, con conseguente necessità di ammettere “una sfera soggettiva a tutela della personalità del cittadino-sovrano che, oltre alla capacità, sia inclusiva della sua identità culturale individuale e collettiva”. </div>
<div style="text-align: justify;">[8] Su questi temi cfr. S. Settis, in Montanari T. (a cura di), <em>Costituzione incompiuta. Arte, paesaggio, ambiente</em>, Torino, 2013, 58.</div>
<div style="text-align: justify;">[9] Per una disamina a questo proposito dei lavori preparatori dell’Assemblea costituente cfr. A. Leone, in T. Montanari (a cura di), <em>Costituzione incompiuta</em>, <em>cit</em>., 158.</div>
<div style="text-align: justify;">[10] Mi sia consentito di rinviare al mio <em>Sponsorizzazioni e mecenatismo nei beni culturali</em>, pubblicato nella rivista <em>on line</em> <em>Giust.Amm.it</em> (al sito http://www.giustamm.it), 28 maggio 2014.</div>
<div style="text-align: justify;">[11] Si fa riferimento a un recente articolo di Angelo Crespi (già consigliere politico del Ministro Bondi nel 2008), comparso su <em>Il Giornale</em> del 20 gennaio 2018 (“<em>Defiscalizzare per aiutare la cultura</em>”), nonché alle proposte emerse in un convegno svoltosi al Teatro Manzoni di Milano promosso dalla associazione #CulturaIdentità, con interventi di Angelo Crespi ed E. Sylos Labini (di cui ha dato conto lo stesso organo di stampa quotidiana sul n. del 7 febbraio 2018, in un articolo di S. Cottone dal titolo <em>Undici verbi per liberare la cultura dalle tasse</em>, pag. 9).</div>
<div style="text-align: justify;">[12] Ad es. in <em>Sponsorizzazioni e mecenatismo nei beni culturali</em>, nella Rivista <em>on line Giust.Amm.it</em> (al sito http://www.giustamm.it), <em>cit</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">[13] Per un primo approfondimento sia consentito di rinviare a P. Carpentieri, <em>Appalti nel settore dei beni culturali</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, 2016, 8-9, 1014 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[14] Sia consentito di rinviare a P. Carpentieri, <em>La Convenzione di Faro sul valore dell’eredità culturale per la società (da un punto di vista logico)</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 4/2017, 22 febbraio 2017, al sito http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=33604.  </div>
<div style="text-align: justify;">[15] G. Volpe, <em>Un patrimonio italiano. Beni culturali, paesaggio e cittadini</em>, Novara, 2016, 29 ss.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;">[16] Le ragioni metagiuridiche di rivendicazione di “riconoscimento giuridico” che spingono verso la confusione dei linguaggi sono rinvenibili, tra i numerosi scritti sul tema, più di recente, in A. Gualdani, <em>Primi passi verso una disciplina di settore dei beni immateriali. Il caso del disegno di legge sulle manifestazioni, rievocazioni e giochi storici</em>, in <em>Aedon, Rivista di Arti e diritto on line</em>, n. 3/2017, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2017/3/gualdani.htm, dove già nella <em>Premessa</em> si esordisce con l’eloquente rilievo per cui “Da tempo, la categoria dei beni immateriali reclama attenzione da parte del legislatore nazionale, il quale non ha mai colto l&#8217;occasione di occuparsi di essi”, per proseguire con l’auspicio che il disegno di legge in questione possa “fungere da modello non solo per la normazione delle altre species di beni c.d. volatili, ma anche esplicare un effetto &quot;espansivo&quot; tanto da condurre all&#8217;inserimento nel Codice dei beni culturali (attraverso un correttivo) di una sezione dedicata ai beni intangibili. Se tale obiettivo fosse raggiunto si conferirebbe finalmente un riconoscimento e una dignità a quella componente del patrimonio culturale saldamente ancorata alle tradizioni, alle origini e ai profili identitari delle popolazioni di un dato territorio”. Il disegno di legge in questione non è stato approvato dal Parlamento nella XVII legislatura, ma una sua parte è rifluita nella legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 627: “<em>Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L&#8217;accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l&#8217;iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge</em>”). In attuazione è stato emanato il d.m. 25 settembre 2017. Cosa c’entri tutto questo con il codice dei beni culturali, non è dato sapere (sembrando viceversa del tutto evidente che le misure di sostegno economico, legate a un qualche “riconoscimento”, mediante elenchi, albi nazionali, <em>etc</em>., di tali usi e costumi locali nulla hanno a che vedere con le regole giuridiche di tutela e valorizzazione contenute nel codice dei beni culturali).</div>
<div style="text-align: justify;">[17] Nozione, come è noto, nata in ambiente europeo, anche in connessione con il programma Europa creativa. Per una compiuta disamina cfr. G. Bosi, <em>L’impresa culturale. </em><em>Diritto ed economia delle attività creative</em>, Bologna, 2017, nonché <em>Id</em>., <em>Valore culturale e marketing dei beni creativi: prospettive di disciplina giuridica</em>, in <em>Aedon, Rivista di Arti e diritto on line</em>, n. 1/2016, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2016/1/bosi.htm. Gli atti più significativi che hanno preparato questa elaborazione paiono i seguenti: resolution of 10 April 2008 on cultural industries in Europe; Commission Green Paper of 27 April 2010 entitled ‘Unlocking the potential of cultural and creative industries’ (COM(2010)0183; resolution of 12 May 2011 on unlocking the potential of cultural and creative industries; communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 26 September 2012 entitled ‘Promoting cultural and creative sectors for growth and jobs in the EU’ (COM(2012)0537); CCS working document of 26 September 2012, nel quale la Commissione ha riconosciuto the importance of the high-end cultural and creative economic sector &#8211; fashion, jewellery, watches, perfumes and cosmetics, accessories, leather goods, furniture and furnishings, household equipment, gastronomy, wines and spirits, cars, boats, hotels and leisure experience, retail and auction houses and publishing; European Parliament resolution of 12 September 2013 on promoting the European cultural and creative sectors as sources of economic growth and jobs (2012/2302(INI); Alleanza europea delle industrie creative (European Creative Industries Alliance – ECIA). Come anticipato nel testo, la nozione è ora entrata a pieno titolo nell’ordinamento giuridico interno (con la legge di bilancio per l’anno 2018 &#8211; legge n. 205 del 2017, che, ai commi 57-60 dell’art. 1, ha introdotto un apposito credito d’imposta a favore delle imprese culturali e creative, nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti “<em>de minimis</em>”, nel limite di spesa di 500.000 euro per l&#8217;anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità attuative da stabilirsi con un apposito decreto ministeriale; la stessa legge di bilancio, al comma successivo definisce “imprese culturali e creative” “<em>le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell&#8217;Unione europea o in uno degli Stati aderenti all&#8217;Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l&#8217;ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell&#8217;ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all&#8217;audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati</em>”, per poi (comma 58) demandare a un regolamento interministeriale la disciplina della procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi “<em>tenendo conto delle necessità di coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">[18] Il d.m. 23 dicembre 2014, recante <em>Organizzazione e funzionamento dei musei statali</em>, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 marzo 2015, n. 57, riprendendo le definizioni dell’ICOM definisce il museo come “. . . una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. E&#8217; aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell&#8217;umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica. 2. In attuazione dell&#8217;art. 9 della Costituzione, l&#8217;attività dei musei statali è diretta alla tutela del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto (<em>accountability</em>). Ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 3, del Codice, i musei statali espletano un servizio pubblico. 3. I musei statali sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone e promuovendone la pubblica fruizione. I musei statali sono dotati di un proprio statuto e di un bilancio e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. Il servizio pubblico di fruizione erogato dai musei statali e i relativi standard sono definiti e resi pubblici attraverso la Carta dei servizi”.</div>
<div style="text-align: justify;">[19] La legge di stabilità per l’anno 2016 &#8211; legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 376 a 384 – ha introdotto per la prima volta nel nostro sistema giuridico la nozione e la disciplina della società <em>benefit</em> (si tratterebbe di quelle società che “nell&#8217;esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”).</div>
<div style="text-align: justify;">[20] Nozione forgiata nel campo degli appalti pubblici. L’art. 2, comma 1, lettera <em>p</em>), del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, recependo la definizione recata dalla direttiva europea, così definisce questa figura: “p) “operatore economico”, una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”. Si veda poi Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 6 ottobre 2015, Causa n. C-203/14.</div>
<div style="text-align: justify;">[21] Sul tema di veda la condivisibile critica di C. E. Baldi, <em>Disciplina comunitaria degli aiuti di stato e politica culturale europea. Le incoerenze di un sistema fortemente burocratizzato</em>, in Aedon, Rivista di arti e diritto on line, n. 3/2014, nonché Id., <em>Il finanziamento del patrimonio e delle attività culturali. Come evitare le insidie delle regole europee</em>, ivi, n. 2/2015, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2015/2/baldi.htm.</div>
<div style="text-align: justify;">[22] Per una prima disamina cfr. G. Piperata, <em>Sciopero e musei: una prima lettura del d.l. n. 146/2015</em>, in <em>Aedon, Rivista di Arti e diritto on line</em>, n. 3/2015.</div>
<div style="text-align: justify;">[23] Si veda da ultimo R. Cavallo Perin, <em>Il diritto al bene culturale</em>, in <em>Dir. amm</em>., 4/2016, 495 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[24] La relazione illustrativa del disegno di legge n. 154 presentato il 15 aprile 1939, per la <em>Tutela delle cose d’interesse artistico o storico</em>, poi divenuta la legge n. 1089 del 1939, riferisce sul punto che “si è mantenuto fermo il principio vigente di non estendere la particolare tutela che forma oggetto del disegno di legge alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni” perché “una tale estensione, non solo avrebbe intralciato il commercio degli oggetti d’arte, ma avrebbe presentato il pericolo di affrettati giudizi sul valore di artisti viventi o di opere di molto recente esecuzione, che il tempo potrebbe molto spesso modificare”.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-indirizzi-di-politica-del-diritto-nei-piu-recenti-interventi-normativi-sui-beni-culturali/">Gli indirizzi di politica del diritto nei più recenti interventi normativi sui beni culturali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Due dogmi, un mito e una contraddizione (prime riflessioni su Cass., ss.uu., ord. 13 giugno 2006, n. 13660)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/due-dogmi-un-mito-e-una-contraddizione-prime-riflessioni-su-cass-ss-uu-ord-13-giugno-2006-n-13660/">Due dogmi, un mito e una contraddizione&lt;br&gt; (prime riflessioni su Cass., ss.uu., &lt;a href=&quot;/ga/id/2006/6/8387/g&quot;&gt;ord. 13 giugno 2006, n. 13660&lt;/a&gt;)</a></p>
<p>Premessa Le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia in esame (nonché con la coeva sentenza n. 13659), tentano di tracciare le linee di un nuovo assetto del riparto della giurisdizione sui temi ancora aperti e più problematici. La trama ricostruttiva è ordita alla luce dei due più recenti interventi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/due-dogmi-un-mito-e-una-contraddizione-prime-riflessioni-su-cass-ss-uu-ord-13-giugno-2006-n-13660/">Due dogmi, un mito e una contraddizione&lt;br&gt; (prime riflessioni su Cass., ss.uu., &lt;a href=&quot;/ga/id/2006/6/8387/g&quot;&gt;ord. 13 giugno 2006, n. 13660&lt;/a&gt;)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/due-dogmi-un-mito-e-una-contraddizione-prime-riflessioni-su-cass-ss-uu-ord-13-giugno-2006-n-13660/">Due dogmi, un mito e una contraddizione&lt;br&gt; (prime riflessioni su Cass., ss.uu., &lt;a href=&quot;/ga/id/2006/6/8387/g&quot;&gt;ord. 13 giugno 2006, n. 13660&lt;/a&gt;)</a></p>
<p><i>Premessa<br />
</i><br />
	Le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia in esame (nonché con la coeva sentenza n. 13659), tentano di tracciare le linee di un nuovo assetto del riparto della giurisdizione sui temi ancora aperti e più problematici. La trama ricostruttiva è ordita alla luce dei due più recenti interventi della Corte Costituzionale (sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006), che hanno dato importanti “colpi di assestamento” al sistema, ampiamente rimaneggiato dalle novità normative (e giurisprudenziali) del 1998-2000.<br />
	L’intervento della Cassazione è da salutare con favore sul piano del metodo, poiché è compito proprio delle sezioni unite fare chiarezza in materia di riparto e di limiti di ammissibilità della tutela giurisdizionale.<br />
	Nel merito però gli esiti non paiono del tutto convincenti. Ed è lecito temere che il pur meritevole sforzo d sintesi compiuto dalla Cassazione, anziché apportare la sperata chiarezza, rischi di innescare ulteriori dubbi e discussioni. Eppure una lettura “sostanzialista” dell’ultima pronuncia della Consulta, la n. 191 del 2006, avrebbe forse potuto condurre davvero a soluzioni conclusive utili (ed anche eque e persuasive), quanto meno sul fronte degli atti ablatori (e, forse, anche su di un piano più generale).<br />
	Questo scritto non vuole affrontare analiticamente le diverse e complesse tematiche toccate dalla pronuncia. Intende invece solo tratteggiarne una veloce ricostruzione offrendo alla discussione qualche spunto di riflessione su alcuni profili che restano problematici.</p>
<p><i>La fattispecie esaminata <br />
</i><br />
	La fattispecie considerata dall’ordinanza n. 13660 riguarda un cittadino che si è visto negare dal Comune il permesso per intraprendere un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, non ha impugnato nei termini questo provvedimento negativo (che è dell’ottobre 2001-febbraio 2002) e, con atto di citazione notificato l’11 febbraio 2003, ha chiesto al Tribunale civile di condannare il Comune al risarcimento dei <i>danni patrimoniali e morali . . . in conseguenza dell’adozione degli atti amministrativi viziati e nulli</i>.<br />
	La Cassazione è investita in sede di regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal Comune convenuto. <br />
Il giudice del riparto, pur non entrando nel merito, mostra di ritenere, nel complesso dello svolgimento argomentativo dell’ordinanza, che la fattispecie riguardasse un caso di mera annullabilità e non di nullità degli atti. Su questa (implicita) premessa, la Cassazione nega (senza per la verità introdurre argomenti nuovi) la pregiudiziale amministrativa (affermata, invece, dalla totalità della giustizia amministrativa[1]), afferma la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria (per il principio di concentrazione proprio della <i>piena</i> giurisdizione desumibile dal nuovo testo dell’art. 7 legge Tar e dalle pronunce della Consulta) e avverte che il rifiuto di tutela da parte del g.a. sarebbe ingiustificato e troverebbe sanzione nella funzione di controllo del limite esterno della giurisdizione (vizio inerente la giurisdizione), ad essa Corte attribuita dalla legge. <br />
Prima di giungere a queste conclusioni, l’ordinanza in esame non manca però, con un ampio <i>obiter dictum</i>, di dettare le linee generali del nuovo assetto del riparto anche su altri temi non direttamente toccati dal caso esaminato, attraverso un’interpretazione restrittiva di Corte cost. n. 191 del 2006 in tema di occupazione appropriativa (per cui gli atti ablatori fuori termine resterebbero casi di carenza di potere in concreto, donde il permanere su di essi della cognizione dell’a.g.o.) e un rilancio (anch’esso piuttosto assertivo) del <i>mito</i> dei <i>Superdiritti</i> incomprimibili, quali il diritto alla salute (la cui tutela, dal 1865, sarebbe e resterebbe riservata al g.o.).</p>
<p><i>Due dogmi (anzi, tre) e un </i>non sequitur<i><br />
</i><br />
L’argomentazione della Cassazione muove dall’assioma secondo cui il vecchio assetto del riparto sarebbe imperniato su due dogmi: il dogma dell’irrisarcibilità dell’interesse legittimo e quello della degradazione. Caduti, per i noti motivi, questi due dogmi, dovrebbe conseguenzialmente cadere anche quello che si rivela essere il terzo dogma, ai primi due inscindibilmente legato, quello della pregiudiziale amministrativa. <br />
In realtà è lecito dubitare che di dogmi effettivamente si tratti, e non invece di regole fondative del sistema, in parte tuttora vive. Ma anche a voler ammettere che di dogmi si tratti, e che sono morti, pare semplicistico affermare che la caduta dei primi due implichi la caduta anche del terzo. <br />
Cominciano dal dogma dell’irrisarcibilità. A chi scrive pare poco significativo dire che è morto. Forse sì, è morto; ma non ha ancora ricevuto adeguata sepoltura e, soprattutto, il lutto non è stato ancora elaborato. Resta un vuoto da colmare e sul vuoto è difficile costruire teorie. Ragion per cui pare difficile basare sull’enunciato della <i>risarcibilità</i> dell’interesse legittimo la tesi della fine della pregiudiziale amministrativa. Basterebbe in proposito rileggere la copiosa dottrina (e anche la giurisprudenza) che non hanno mancato di evidenziare come il problema – che è il nocciolo duro e vero della questione – del risarcimento del danno dell’interesse legittimo pretensivo (e non di quello oppositivo, per il quale il discorso è in parte diverso) è lungi dall’essere “chiuso” e risolto. In realtà pare che il modello risarcitorio civilistico sia del tutto inadeguato[2]. Le tesi più avvertite, sulla spinta della giurisprudenza più saggia, che riconduce la risarcibilità in questi casi all’errore grave e manifesto (o inescusabile), cominciano a chiarire che qui più che di danni civili (sul modello aquiliano, su quello contrattuale o su quello “misto”, da contatto sociale qualificato, riconducibile alle <i>variae causarum figurae </i>romanistiche) ci sarebbe da ragionare (senza dogmatismi e più pragmaticamente) in termini di indennizzi[3]. Ma questo è un discorso che non può svolgersi in questa sede, se non per ribadire che la questione della risarcibilità è in realtà ancora apertissima. E’ apertissima nel senso che, lungi dall’esprimere una omogenentià col diritto civile, essa segna (ancora una volta) un elemento di forte discontinuità (come oggi suolsi dire) rispetto agli schemi del risarcimento del danno civilistico. Parlare di risarciblità del danno all’interesse pretensivo è dunque formula semplicistica vuota di contenuti, una formula che dice assai poco sulla reale problematicità del tema, che non ha ancora trovato un suo assestamento. In altri termini, la <i>pars destruens</i> è stata compiuta (l’abbattimento del “muro” dell’irrisarcibilità), dalla sentenza 500 del 1999 della Cassazione e, poi, dalla legge 205 del 2000. Resta però tutta da fare la parte più difficile, e cioè la ricostruzione di un modello di responsabilità per equivalente che abbia senso per le ipotesi di attesa delusa del cittadino di ottenere provvedimenti favorevoli.<br />
Il secondo dogma, indicato dalla Cassazione, quello della <i>degradazione</i>, pur essendo dato per morto, sembra che invece continui a vivere, e proprio grazie agli argomenti che la stessa Cassazione richiama, in questa stessa ordinanza, ai fini del rilancio del <i>mito </i>dei<i> Superdiritti</i> incomprimibili e del vecchio dogma della carenza di potere in concreto.<br />
Ma, al di là della contraddizione che percorre la motivazione dell’ordinanza in esame, la constatazione che il nucleo concettuale essenziale di questo <i>dogma</i> non sia morto è in realtà dimostrata dalla tuttora viva costruzione dell’illecito civile imperniata sulla qualificazione di <i>non jure </i>della lesione (<i>recte</i>: della condotta posta in essere), cui si lega il carattere ingiusto del danno arrecato. La lesione non è altro che l’effetto naturale dell’atto sfavorevole. E finché l’atto resta in vita, la lesione accade <i>secundum jus</i> e non costituisce <i>injuria</i>, proprio perché autorizzata dall’atto (purché sia) formalmente espressione dell’autorità[4]. <br />
Il punto centrale sta proprio nel concetto di <i>autorizzazione di legge</i> (principio di legalità formale), che viene in rilievo particolarmente evidente proprio nel diritto amministrativo: qui l’atto efficace (ancorché invalido) gode della copertura di legge fino a prova contraria (cioè, fino all’annullamento), a meno che non si tratti di atto nullo, ossia di atto che non sia affatto espressione di funzione (che sia cioè un episodio di carenza di potere in astratto e non un mero episodio di cattivo esercizio). Se è atto (solo) illegittimo, esso comunque stabilisce cos’è diritto nel caso concreto (nel concreto affare amministrativo da esso atto deciso) e i suoi effetti, comunque li si voglia chiamare (compressione, mancata espansione, limitazione, divieto, mancato assenso, degradazione <i>etc</i>.) sono e restano nel pieno vigore delle loro conseguenze giuridiche costitutive, modificative o estintive unilateralmente di rapporti e di situazioni giuridiche nella sfera giuridica dei destinatari. Come si vede, è più una questione di nomi che un problema di sostanza. Non parliamo più di teoria della degradazione, se questo nome non piace più[5]; ma dobbiamo comunque fare i conti con gli effetti che l’atto illegittimo spiega nel mondo giuridico per il solo fatto di non essere nullo, di essere cioè sorretto dal principio di legalità formale (previa attribuzione di legge di una funzione a un soggetto amministrativo, che dichiari di farne uso, ancorché male esercitando il potere funzionale). Tutta questa tematica, molto complessa, è stata arricchita da ultimo dall’articolo 21-<i>septies</i> aggiunto alla legge 241 del 1990 dalla legge 15 del 2005. Ma di questo la Cassazione non ha ritenuto di occuparsi, paga dell’enunciazione della morte del dogma della degradazione.<br />
Andando più a fondo, al di là della questione della degradazione, è il criterio dell’equiparazione, <i>quoad effectum</i>, dell’atto valido all’atto invalido (per cui l’atto illegittimo è efficace fino a che non sia espunto dall’ordinamento giuridico) che non è scalfito affatto né dalle novità normative, né dalle pronunce dei giudici cui la Cassazione si richiama. Questo discorso, deve subito avvertirsi, nulla ha a che vedere con la presunzione di legittimità dell’atto, essa sì un vieto dogma meramente descrittivo del meccanismo della interinale prevalenza dell’atto (riconoscibile come) d’autorità, anche se viziato (una vecchia descrizione sotto l’influenza dell’ideologia un po’ assolutista del vecchio modello di Stato hegeliano). Il nocciolo duro della questione, però, è attuale ed è ineludibile: il precetto promanante dall’Autorità – salvo che sia come tale irriconoscibile (nullità) – ha o no efficacia nell’immediato, qui ed ora, fino a quando un giudice (o l’autotutela) non lo espungono dal mondo del diritto? Oppure il dubbio circa la sua validità basta a renderlo inutile, inefficace, a lasciarlo lettera morta? La risposta è ovvia, ed è affermativa nel primo caso e negativa nel secondo. Ed è questa risposta – non il dogma della degradazione – che fonda il principio della pregiudiziale amministrativa. <br />
In realtà la pregiudiziale amministrativa si fonda – come sopra detto – non tanto sull’assunto della teoria della degradazione, quanto sull’assunto (più profondo e non discutibile) della equiordinazione, per cui l’atto frutto di cattivo esercizio di un potere svolge tranquillamente i suoi effetti fino allo <i>stop</i> dell’annullamento, di modo che, finché ci si trovi sotto l’ombrello della legalità formale, prevale il principio della continuità-indefettibilità della funzione pubblica. A ben vedere, è proprio il principio della continuità della funzione, ossia il principio stesso di autorità connessa a una funzione pubblica, che fonda l’equiparazione dell’atto invalido all’atto valido, la prevalenza interinale dell’espressione di pubblica funzione nell’interesse pubblico (e, quindi, la pregiudizialità amministrativa). Se io <i>prima</i> non rimuovo la qualificazione giuridica del fatto legalmente (ancorché illegittimamente) data dall’autorità, non potrò certo conoscere della pretesa illiceità dell’atto e della lesione da esso asseritamente arrecata. Finché c’è l’atto che regola il fatto, quel fatto non può essere conosciuto senza la regola ad esso data dall’atto (salvo il discorso sulla disapplicazione, che è però molto scivoloso, perché sembra conducente più alla pregiudizialità che alla sua negazione, in specie ove la cognizione risarcitoria si consolidi, come è giusto, dinanzi allo stesso giudice amministrativo). Occorre prima togliere l’ombrello della legalità formale (annullamento) e solo dopo è possibile trattare la condotta e la lesione come <i>non jure</i>. Finché l’atto (invalido) è e resta comunque espressione formale della funzione, esso è coperto dal principio di autorità funzionale e prevale <i>secundum jus</i> sull’interesse del privato. Questo è il punto vero della questione.<br />
In conclusione, dalla (pretesa) dimostrazione della morte del dogma della degradazione non segue la dimostrazione della fine della pregiudiziale amministrativa.</p>
<p><i>Il mito e la contraddizione<br />
</i><br />
La Cassazione, dopo avere celebrato le esequie (forse premature) del dogma della degradazione e averne inferito (in modo non consequenziale) il decesso (anche) della pregiudiziale amministrativa, contraddittoriamente riesuma la degradazione quando questo dogma torma utile alle sue argomentazioni. <br />
Così è (pag 16 della sentenza) quando, in <i>obiter dictum</i>, l’ordinanza insiste, contro l’evidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2006, nel ribadire il dogma (esso sì, morto) della <i>carenza di potere in concreto</i>. Il fatto è che questo dogma poggia interamente sulla teoria della degradazione, poiché afferma l’incomprimibilità della proprietà privata ad opera di un atto ablatorio (ad es.) fuori termine. Ancor più evidente è la contraddizione a proposito del rilancio del <i>mito</i> del <i>Superdiritto</i> (per l’appunto) non degradabile. A pag. 14 la Cassazione testualmente dice: “La tutela giurisdizionale contro l’agire illegittimo della pubblica amministrazione spetta al giudice ordinario, quante volte il diritto del privato <i>non sopporti compressione</i> ( &#8211; corsivo mio &#8211; ) per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l’azione della pubblica amministrazione non trovi corrispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale. . . ” E che cos’è questo se non un’ottima formulazione della teoria della degradazione? Quanto meno, la riportata frase postula la (e riposa sulla) teoria della degradazione. E dice, in definitiva, esattamente quanto si è qui detto più sopra, a proposito della teorica della equiordinazione, per cui se l’atto è <i>riconoscibile come tale</i> (come esercizio di un potere) – se, cioè, non è nullo, ma solo annullabile – allora esso di regola comprime (o degrada, la scelta del nome è poco importante) il diritto, salvo, dice la Cassazione, non si tratti di un <i>Superdiritto</i>. <br />
Sul problema dei dritti di serie “A” e di serie “B” (intangibili i primi, comprimibili i secondi) basta il richiamo a V. Caianello[6], che già anni fa aveva mirabilmente spiegato l’inconsistenza di questa costruzione, che finisce per rimettere all’arbitrio del giudice la scelta sulla natura (comprimibile o non degradabile) del singolo diritto e, quindi, la decisione sul riparto della giurisdizione (quand’è che l’incidenza sul diritto alla salute, o sulla libertà di locomozione – si pensi ai sempre più frequenti provvedimenti limitativi dell’accesso veicolare ad aree cittadine &#8211; è solo indiretta o non è abbastanza diretta e immediata perché operi lo schema del <i>Superdiritto</i>?).<br />
In merito è forse utile citare un caso pratico, recente, per cercare di andare alla sostanza delle cose. <br />
Con ordinanza del 16 marzo 2005[7] il Tribunale di Civitavecchia ha rimesso in via incidentale alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 nella parte in cui devolve alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie relative a procedure e provvedimenti in materia di impianti di generazione d’energia elettrica[8]. Secondo il giudice remittente, questa norma introdurrebbe un’ingiustificata deroga alla giurisdizione ordinaria in materia di tutela dei diritti soggettivi alla salute e alla salubrità ambientale (tipici <i>Superdiritti</i>).<br />
La controversia <i>a qua</i> riguardava – in sintesi – le decisioni amministrative (statali e regionali) in tema di conversione a carbone di una centrale termoelettrica alimentata a gas metano (o ad olio combustibile).<br />
La tesi del giudice ordinario è tutta giocata sul mito del <i>Superdiritto</i> incomprimibile. E’ la stessa tesi che viene qui riproposta dalle sezioni unite: quando si ha a che fare con diritti “veri”, di serie “A” (come il diritto alla salute), allora il giudice per antonomasia, il giudice ordinario, può sempre dettare legge, e ciò perché l’articolo 2 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248 ha devoluto alla giurisdizione ordinaria <i>tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione d&#8217;un diritto civile o politico</i>. Quando si tratta, invece, di diritti di serie “B”, frammisti a interessi, quasi interessi, che erano interessi e ambiscono ad essere diritti (gli <i>affari non compresi nell&#8217;articolo precedente . . . attribuiti alle autorità amministrative</i>, giusta l’art. 3 legge abol. cont. amm., <i>cit</i>.), allora può tollerarsi la compressione e basta il giudice amministrativo. Questa graduatoria – incertissima e variabile – non ha nessuna seria base giuridica e si ha il sospetto che poggi, essa sì, su un dogma del passato che non può più essere letto ed applicato in modo così meccanico. <br />
Ma, quel che è peggio, questo mito è foriero di seri problemi sulla separazione dei poteri e sul rispetto delle serie procedurali di scelta pubblica democraticamente stabilite dalla legge e democraticamente svolte nella partecipazione dei cittadini singoli e associati, nelle forme di legge (inchieste pubbliche <i>etc</i>.).<br />
Questa vicenda dimostra che il mito del <i>Superdiritto</i> pone il giudice ordinario nelle condizioni di mettere fuori gioco l’intero assetto legalmente dato delle procedure democratiche di decisione amministrativa. Nel caso di specie, infatti: la legge del Parlamento (o la direttiva comunitaria e la legge delegata interna di recepimento: comunque, la fonte primaria, secondo un principio di legalità formale) istituisce una o più autorità (statali, Ministero dell’ambiente, dell’industria <i>etc</i>., o regionali e locali, Regione, Provincia, Comune, ed annessi e connessi agenzie ed enti tecnici strumentali); assegna ad essi mezzi e personale e compiti e funzioni (competenza) per la cura dell’interesse pubblico (ambientale ed energetico); prevede e disciplina complesse procedure partecipate volte a definire il punto di equilibrio tra i vari interessi pubblici e privati coinvolti; impone all’amministrazione stringenti limiti procedurali e funzionali; assoggetta queste complesse decisioni a svariati controlli, amministrativi e giurisdizionali amministrativi. Bene, una volta completato questo complicato e costoso <i>iter</i> amministrativo e giurisdizionale (fin davanti al Tar-Consiglio di Stato, giudici naturali della funzione), si leva un cittadino e, affermando una lesione del proprio (super)diritto incomprimibile alla salute derivante dalle decisioni energetico-ambientali (l’aver per esempio l’autorità autorizzato in un certo modo e a certe condizioni la conversione a carbone di una centrale termoelettrica a gas metano), chiede al Tribunale civile di fare piazza pulita di tutto questo procedimento legale per decidere, nel suo libero convincimento (coadiuvato da uno o più consulenti del giudice esperti della materia) se questa conversione s’ha da fare o no. Questo significa, in tutta evidenza, che il mito del <i>Superdiritto</i> assegna al giudice civile (e ad uno o più dei suoi consulenti tecnici) il potere di sostituire la loro scelta a quella raggiunta dalle amministrazioni preposte funzionalmente alla cura di quegli interessi pubblici. Né si può sostenere che, allora, tanto varrebbe escludere anche il sindacato del giudice amministrativo. No, questo è il punto: il sindacato del giudice amministrativo è intrinsecamente diverso ed è rispettoso della funzione (e forse proprio per questo esiste ed è giusto che esista), poiché giudica di come l’amministrazione ha proceduto ed ha giudicato, lì dove, invece, ed è questo il problema, il giudice civile accerta il diritto, la (asserita) lesione e vieta la condotta lesiva ed ordina il ripristino. Il g.a. rispetta l’inchiesta pubblica e vuole garantire proprio che essa funzioni bene; per così dire “fa la manutenzione” dell’inchiesta pubblica, ma lascia alla sede naturale del procedimento partecipato la scelta finale. Il g.o., invece, la toglie di mezzo e sostituisce la sua valutazione, il suo accertamento di merito, a quelli scaturiti dall’inchiesta pubblica. In altri termini, e guardando all’esempio sopra proposto: il g.a., se annulla gli atti, rimanda la palla all’amministrazione competente perché emendi il procedimento dai vizi riscontrati, affini la sua istruttoria e proceda a una più completa e migliore ponderazione (nel rispetto, dunque, dei canali decisionali democraticamente stabiliti dalla legge). Il g.o., invece, prescinde del tutto dall’<i>iter</i> decisionale amministrativo, lo ignora (lo disapplica?), fa come se non ci fosse, e chiede ai consulenti di stabilire se c’è o non c’è danno alla salute del cittadino, e se i periti dicono che questo danno c’è, allora la scelta pubblica di come mediare tra salute-ambiente-energia è affidata al giudice e ai suoi periti, mentre tutta l’inchiesta pubblica e la funzione amministrativa sono bypassati e tenuti in non cale.<br />
E’ evidente che questo non va bene, non può andare bene. E per ragioni di fondo sostanziali, e non (solo) per le numerosssisime e ben note ragioni formali (che non è il caso qui di ripetere).<br />
Naturalmente, per chiudere sul punto, non si deve confondere il danno diretto da atto amministrativo (il danno che scaturisce per il solo fatto che quella centrale andrà a carbone e non a metano) – cui si riferisce il discorso ora svolto &#8211; dal danno indiretto provocato dalla cattiva esecuzione dell’atto (il danno che scaturisce dal fatto che la centrale brucia carbone sporco e provoca emissioni superiori a quelle previste ed autorizzate). Quest’ultimo fatto dannoso resta ovviamente assegnato all’a.g.o. e il cittadino potrà farlo valere nelle ordinarie forme dell’azione civile. Ma il danno alla salute che deriverebbe dall’uso del carbone in luogo del metano, che deriverebbe, cioè, direttamente dalla decisione amministrativa, questo no, non può essere conosciuto dal giudice civile (e nemmeno da quello amministrativo) finché c’è l’atto che autorizza l’uso del carbone, atto che, da questo punto di vista, dispiega i suoi effetti autorizzatori comunque, a prescindere dal fatto che è in gioco il diritto alla salute o un altro diritto (all’integrità patrimoniale o alla tutela della proprietà o quale che sia). <br />
Del resto, chi può dire quand’è che c’è di mezzo (e quando no) il diritto alla salute? A ben vedere, quasi tutti i provvedimenti autorizzatori in campo ambientale (o energetico, o infrastrutturale) hanno ricadute (possibili) sulla salute de cittadini (in specie quando la sfera della salute è allargata all’area della sofferenza <i>lato sensu</i> morale, ad es. nel caso di danno esistenziale, di danno alla vita di relazione <i>etc</i>.).</p>
<p><I>L’</I>obiter dictum <i>su Corte Cost. n. 191 del 2006<br />
</i><br />
Non richiesta di tanto dalla fattispecie esaminata, la Cassazione non manca di dire subito la sua sul recente arresto della Consulta in tema di riparto di giurisdizione sui comportamenti appropriativi della p.a.<br />
La Corte costituzionale aveva fornito, ad avviso di scrive, una soluzione chiara (nel dispositivo, forse un po’ meno nella motivazione) e condivisibile della <i>vexata quaestio</i> dell’occupazione appropriativa/usurpativa. La Consulta, in estrema sintesi, aveva dato ragione alla plenaria del Consiglio di Stato (ad. plen., 30 agosto 2005, n. 4; 16 novembre 2005, n. 9) riprendendo la distinzione, elaborata dalla stessa Cassazione <i>ante</i> sentenza 204 del 2004, tra <i>comportamenti meri</i> (usurpazione – g.o.) e <i>comportamenti amministrativi</i> (acquisizione-appropriazione – g.a.).<br />
Questa distinzione, anch’essa, a ben vedere, sfrondando la forra delle elucubrazioni giuridiche, poggia su invincibili argomenti di buon senso: essa dice in sostanza che una cosa sono le complesse operazioni amministrative, in cui un ente, ad es. un Comune, approva un piano urbanistico, imprime un vincolo espropriativo, approva un progetto, occupa l’area, fa dei lavori e però procede male, non fa in tempo a chiudere il procedimento espropriativo, non stabilisce nel primo atto della procedura i termini, o li sfora, e quindi giunge all’irreversibile trasformazione del suolo, oppure commette altre illegittimità formali o sostanziali che conducono all’annullamento degli atti (dopo l’irreversibile trasformazione del suolo); che tutt’altra e diversissima cosa sono invece le fattispecie in cui manchi a monte, <i>ab initio</i> e del tutto, la scelta amministrativa di prevalenza dell’interesse pubblico sulla proprietà privata (manchi <i>ab initio</i> e del tutto, o sia radicalmente nulla, ad es., la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera) e ciò nonostante l’amministrazione spogli il privato del suo bene, si immetta nel possesso dello stesso e lo trasformi irreversibilmente. Questi, in tutta evidenza, sono due mondi diversi, che non possono soffrire lo stesso trattamento giuridico. Una cosa è l’illegittimo esercizio della funzione, che però sia scaturito da una scelta dell’autorità preposta di dover nell’interesse pubblico fare un’opera; un’altra cosa è il non esercizio d tale funzione, la via di fatto. Il punto si gioca tutto sul ruolo dell’articolo 42, terzo comma, della Costituzione (<i>La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d&#8217;interesse generale</i>). Se c’è spendita riconoscibile di questo potere, secondo il principio di legalità (articolo 2, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327: 1. <i>L&#8217;espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all&#8217;articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti</i>), è un conto (e si potrà discutere dinanzi al giudice della funzione, il g.a., della legittimità di questa manifestazione di funzione). Se non c’è una manifestazione di tale funzione, riconoscibile come tale, allora si va dal g.o. come quando il vicino di casa pone in essere turbative della proprietà o atti di spossessamento. <br />
Nel primo caso c’è una funzione male gestita (un cattivo esercizio, in definitiva), ma comunque ci sono atti imputabili all’amministrazione, riconoscibili come esercizio della funzione, che però non vanno a buon fine. Nel secondo caso, invece, c’è l’ipotesi opposta, in cui l’amministrazione agisce come un soggetto qualsiasi, non ha la copertura della forma di legalità, pone in essere atti e fatti non riconoscibili come scelta, come decisione amministrativa della prevalenza in concreto dell’interesse pubblico per il sacrificio di quello privato ad esso contrapposto. <br />
E’ vero che la Consulta ha intorbidato il nitido <i>decisum</i> (per cui è costituzionalmente illegittimo l’art. 53, comma 1, del t.u. espropriazioni “<i>nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a «i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere</i>”) con un po’ salomonici riferimenti contenuti nella motivazione (lasciati, però irrisolti) alla dubbia linea di demarcazione tra <i>acquisitiva</i> ed <i>usurpativa</i>. Ma è vero (come già riconosciuto dalla prima dottrina di commento, anche se molto attenta alle ragioni del giudice ordinario)[9], che la disamina complessiva della sentenza – unita a un po’ di buon senso nell’interesse del cittadino, cioè della chiarezza ed univocità delle soluzioni interpretative – porta senz’altro ad affermare che il comportamento amministrativo (l’occupazione appropriativa), che radica la cognizione del g.a., include anche le ipotesi, sostanzialmente non dissimili, di annullamento retroattivo degli atti presupposti a monte di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, di decorrenza dei termini delle espropriazioni e dei lavori e, soprattutto, di mancata previsione di tali termini nell’atto di avvio della procedura[10].<br />
Secondo la Cassazione, invece (pag. 16), si deve ribadire la cognizione dell’a.g.o., pur dopo la sentenza n. 191 del 2006 della Consulta, nel caso in cui il decreto di espropriazione è stato emesso, <i>e però in relazione a un bene, la cui destinazione ad opera di pubblica utilità si debba dire mai avvenuta giuridicamente od ormai venuta meno, per mancanza iniziale o sopravvenuta scadenza del suo termine d’efficacia</i>.<br />
Questo significa, in soldoni, che si finisce per trattare alla stessa maniera un caso di complessa procedura amministrativa (un’autostrada debitamente approvata su aree a ciò destinate) e il caso in cui il sindaco di un Comune prende la ruspa e invade il terreno del privato cittadino.<br />
Anche qui, inoltre, la Cassazione omette del tutto di prendere in considerazione il nuovo articolo 21-<i>septies</i> aggiunto dalla legge 15 del 2005 alla legge n. 241 del 1990, che pure non pochi e importanti argomenti sembra addurre contro la tesi della carenza di potere in concreto[11].<br />
La presa di posizione della Cassazione, su temi così delicati e complessi, pare quanto meno frettolosa e poco meditata. Il discrimine tra le giurisdizioni esige regole nette e chiare. Aggiungere sottodistinzioni e sottili distinguo (in definitiva affidati a una casistica inevitabilmente confusa), rende il criterio di riparto incerto e, in definitiva, dannoso per il cittadino.</p>
<p><i>Tornando alla pregiudiziale amministrativa e concludendo<br />
</i><br />
Tornando alla pregiudiziale amministrativa, deve aggiungersi che l’argomentazione apportata dalla Cassazione a sostegno del superamento di questo principio, a parte il richiamo dei <i>tre dogmi</i>, sopra considerato, che però, come detto, non pare persuasivo, si risolve nella sola riproposizione della nota considerazione che il risarcimento senza l’annullamento lascia vivere l’atto e perciò non mina il sistema della certezza degli atti amministrativi e della inoppugnabilità-decadenza.<br />
In realtà (oltre a questo, che pure meriterebbe approfondimenti) sono ben altri gli argomenti che si oppongono alla soluzione contraria alla pregiudiziale e che ancora attendono di essere confutati.<br />
Due per tutti: la presenza e l’operatività, anche nel diritto civile, della pregiudiziale di annullamento (ogni qual volta si abbia a che fare, nel diritto civile, con interessi di gruppi e con interessi legittimi); la non contraddittorietà e la stabilità dello <i>jus dicere</i>.<br />
Sotto il primo profilo è stato da più parti posto in evidenza che anche nel diritto civile il socio, o il condomino, che ometta di impugnare nei termini (decadenziali previsti dalla legge civile) le delibere degli organi decisionali del gruppo non potrà poi successivamente agire separatamente per chiedere il risarcimento del danno subito per effetto delle delibere medesime (altro sarebbe, ovviamente, anche qui, il caso di danni da esecuzione inappropriata o comunque illecita). <br />
Per esempio, se l’assemblea di condominio autorizza, in violazione di un espresso divieto del regolamento condominiale e senza le dovute maggioranze, nonché con vizi procedurali dell’atto collegiale, l’apertura di una pescheria in un vano terraneo dell’edificio condominiale, il condomino dissenziente che non abbia impugnato nei termini (trenta giorni, a mente dell’art. 1137, terzo comma, c.c.) la suddetta delibera non potrà successivamente chiedere al giudice la condanna del condominio al risarcimento dei danni derivanti dalle molestie arrecate dall’esercizio commerciale. Se, ovviamente, il locale dato in affitto alla pescheria non ha i requisiti igienici minimi (o urbanistici, se richiesti), così come se l’esercizio dell’attività dovesse svolgersi in violazione della normativa igienico-sanitaria di settore vigente, il condomino dissenziante ben potrà agire nelle sedi competenti per ottenere la chiusura dell’esercizio e potrà altresì chiedere il risarcimento del danno (non al condominio, ma) all’autore dell’attività illecita. La similitudine con la vicenda degli atti amministrativi è evidente. Non si comprende perché contro la pubblica amministrazione si debba consentire di più di quanto normalmente si ammette contro il privato cittadino nei normali traffici di diritto privato.<br />
Un recente contributo di dottrina[12] ritiene che la suesposta obiezione sarebbe superabile alla stregua della recente riforma del diritto societario che, per la prima volta, avrebbe ammesso rimedi risarcitori pur a fronte di delibere inoppugnabili. L’argomento (che andrebbe attentamente analizzato e approfondito, ma non è questa la sede) si presta però, a ben vedere, a provare il contrario, in ragione (per l’appunto) della eccezionalità di tale innovativa previsione, che funge, dunque, da conferma della regola generale della pregiudizialità dell’annullamento, che vale, evidentemente, anche per il diritto civile (e per le stesse ragioni, essenzialmente, di prevalenza dell’interesse del gruppo alla stabilità delle sue manifestazioni di volontà in funzione della sicurezza dei traffici giuridici).<br />
Resta il fatto che nessuno si sognerebbe di adire il giudice civile per chiedere la condanna del condominio nel caso fatto sopra. E resta dunque il fatto di dovere spiegare perché, invece, si dovrebbe consentire, come ha fatto la Cassazione nell’ordinanza n. 13659 in esame, a chi nel 2001 ha subito un diniego di autorizzazione amministrativa (asseritamente illegittimo) e non lo ha impugnato, di andare dopo due anni (nel 2003) dal giudice (civile o amministrativo, poco cambia sotto questo profilo) a chiedere i danni. La Cassazione su questo punto, che è centrale, non ha fornito nessuna risposta. <br />
La logica sottesa alla negazione della pregiudiziale amministrativa sembra legata in qualche modo a quella della riduzione dell’atto amministrativo al modulo consensuale del contratto e del rapporto privatistici. Nel contratto e nel rapporto vi è spazio per il risarcimento che prescinde dalla sorte dell’atto (in caso di inadempimento e, in definitiva, in caso di vizi funzionali del sinallagma che, pur potendo condurre alla risoluzione, investono non tanto il fatto genetico, quanto il rapporto). Anche se, deve aggiungersi, nel diritto privato sembra prevalere tuttora la regola della distinzione tra regole di validità e regole di comportamento per cui il vizio genetico non si traduce in vizio funzionale e il contratto annullabile, ma inoppugnato, non dà ingresso alla tutela risarcitoria (salva la questione dei cd. “vizi incompleti del contratto”)[13]. Ma è la stessa logica della riduzione dell’atto amministrativo al diritto privato che, come è noto, si espone a serie obiezioni (pur dopo la legge n. 15 del 2005). Ed a resistere resta il nucleo autoritativo dell’atto, che non consente di trattare l’atto come un comportamento, ovvero di trattare il comportamento dell’amministrazione nel rapporto senza considerare la copertura autorizzaztoria che deriva dall’atto.<br />
E veniamo infine al secondo degli argomenti <i>pro</i> la pregiudiziale amministrativa non esaminato dalla Cassazione: la certezza del diritto. Il tema è stato sviluppato da chi scrive in un precedente contributo, cui ci si permette di rinviare[14], per l’impostazione di taluni argomenti anche di carattere dogmatico. Ma, in linea con lo spirito di questo intervento, che non ha alcuna pretesa sistematica e rappresenta una prima nota “a caldo”, quello su cui si vuole richiamare l’attenzione è solo un dato di fatto di grana più grossa e di più immediata percezione (e però, anche, di maggior spessore sostanziale): la certezza e la stabilità dei rapporti ha una sua unitarietà e non può essere “fatta a fette”. Mi spiego: la stabilità sulla quale l’amministrazione basa la trama dei suoi rapporti e dei suoi procedimenti, secondo il principio di continuità della funzione, non è costituita esclusivamente dal <i>non annullamento</i> degli atti, ma è in definitiva costituita dalla consolidazione dell’aspettativa di legittimità che normalmente assiste l’adozione degli atti stessi. La cd. “convalescenza” dell’atto, se non è proprio una guarigione è e deve essere almeno una condizione di “non malattia”. Ha poco senso per un Comune sapere che la dichiarazione di pubblica utilità non verrà più annullata quando poi l’ente e il suo dirigente responsabile dell’atto possono essere chiamati a risarcire al privato il danno da questi lamentato (aggiungendoci di tasca propria la differenza tra indennizzo e valore venale, più accessori del credito e annessi e connessi, ivi incluse, non lo si deve dimenticare, le spese del giudizio risarcitorio, che spesso assommano a cifre considerevoli, in specie quando c’è di mezzo una c.t.u.). Qual è il senso di questo meccanismo? Non c’è un eccesso d tutela del privato? Forse si vuole sostenere che l’onere imposto dalla legge processuale amministrativa al collo del privato è troppo pesante? Allora si discuta di questo, del termine per impugnare. Si allarghino le maglie dell’errore scusabile; si amplino i casi di rimessione in termini; si pretenda rigore nella comunicazione individuale effettiva degli atti. Si proponga di portare a novanta i giorni per l’impugnativa. Si sanzioni effettivamente la mancata indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere (in questi casi, peraltro, è possibile riconoscere la rimessione in termini). Si escogiti, se lo si ritiene, qualcosa d’altro di questo genere, ma si eviti, se possibile, di spostare il fuoco dell’attenzione su un fronte diverso e non pertinente finendo per minare l’organicità e la logica del sistema, spaccando in due la stabilità dei rapporti e immaginando una doppia vita dell’atto, da un lato inoppugnabile e consolidato, forte ed efficace, dall’altro episodio di illegittimità fonte pluriennale di liti, costi di giustizia e risarcimenti.<br />
In conclusione, la Cassazione decreta la morte della pregiudiziale amministrativa, ma non si fa carico dei due argomenti forse più spinosi che si frappongono sul cammino verso questa conclusione: l’esistenza di una solida pregiudizialità di annullamento anche nello stesso diritto civile, ogni qual volta si abbia a che fare con diritti dei singoli che si contrappongono ad atti e deliberati di gruppi organizzati; la questione della certezza del diritto e della stabilità dei rapporti (che non può ridursi al solo <i>non annullamento</i>).</p>
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<p>[1] Cons. Stato, ad. plen., 26 marzo 2003 n. 4 (in <i>Cons. Stato</i>, 2003, I, 533 ss., nonché in <i>Urb. e App</i>., n. 6/2003, 679; con nota, <i>ivi</i>, n. 7/2003, 802, di C.E. Gallo, <i>L’adunanza plenaria si pronuncia sulla pregiudiziale amministrativa</i>; A. D’Atti, <i>Il “diritto europeo” e la questione della c.d. “pregiudizialità amministrativa”</i>, in <i>Dir. Proc. Amm</i>., n. 3 del 2003, 884 ss. La plenaria ha basato l’affermazione della pregiudiziale essenzialmente sul duplice argomento della ineludibilità del termine per l’impugnazione e dell’inammissibilità della disapplicazione dinanzi al g.a.<br />
[2] Sul tema della specialità della responsabilità dell’amministrazione da attività provvedimentale e della sua irriducibilità ai modelli civilistici si veda l’ampia sintesi di L. Garofalo, <i>La responsabilità dell’amministrazione; per l’autonomia degli schemi ricostruttivi</i>, in <i>Dir. Amm</i>., 1/2005, 1 ss. In giurisprudenza cfr. Cons. St., sez. VI, 14 marzo 2005, n. 1047, in <i>Cons. Stato</i>, 2005, I, 439, nonché in <i>Urb. e App.</i>, n. 9/2005, 1060, con nota di L. Garofano, <i>Verso un modello autonomo di responsabilità dell’amministrazione</i>. Anche A. Di Majo, <i>Tutela risarcitoria: alla ricerca di una tipologia</i>, in <i>Riv. dir. civ</i>., 2005, nota 29 di pag. 260, parla di ““specialità” (se così si vuole) del giudizio risarcitorio dinanzi al giudice amm.vo”, nel quadro di una ricostruzione della responsabilità della p.a. da lesione di interessi legittimi orientata al rifiuto del “ragionamento tautologico in base al quale dal risarcimento dovrebbe desumersi automaticamente la presenza del correlativo diritto” (259) e all’idea per cui il risarcimento del danno, in tali casi, deve necessariamente confrontarsi con la peculiarità dell’interesse legittimo. In questo senso anche E. Follieri, <i>Il modello di responsabilità per lesione di interessi legittimi nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo: la responsabilità amministrativa di diritto pubblico</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., 1/2006, 198 ss., nonché M. Allena, <i>La pregiudizialità amministrativa fra annullamento e tutela risarcitoria</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., 1/2006, 139.<br />
[3] Si rammenta in proposito che l’articolo 17, comma 1, lettera <i>f</i>), della legge 15 marzo 1997, n. 59 contemplava, tra i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega di riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell&#8217;attività svolta dalle amministrazioni pubbliche (delega di cu all’articolo 11, lettera <i>c</i>), la previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, con la contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all&#8217;obbligo di corrispondere l&#8217;indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell&#8217;indennizzo stesso.<br />
[4] Questo punto è stato benissimo evidenziato da Cass., sez. II, 27 marzo 2003, n. 4538, in <i>D&#038;G – Diritto e giustizia</i> – n. 17 del 3 maggio 2003, nonché in <i>Urb. e App.</i>, n. 6/2003, pag. 684 e ss., e in<i> Corr. Giur.</i>, n. 5/2004, 647, con nota di D. Simeoli, <i>La Corte di cassazione sulla pregiudiziale amministrativa</i>).<br />
[5] in effetti la teoria della degradazione, di elaborazione gianniniana (M.S. Giannini, <i>Lezioni di diritto amministrativo</i>, Milano, 1950, 419 ss.), viene oggi data per “unanimemente rifiutata” (così B. G. Mattarella, in S. Cassese (a cura di), <i>Trattato di diritto amministrativo</i>, <i>Diritto amministrativo generale</i>, 2^ ed., Milano, 2003, 825). sulle origini di questa prospettazione cfr. M. Allena, <i>La pregiudizialità amministrativa fra annullamento e tutela risarcitoria</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., 1/2006, 109 e nota 12, ove si richiamano F. G. Scoca, <i>Contributo sulla figura dell’interesse legittimo</i>, Milano, 1990, 101, e U. Forti, nonché la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 1937, che per prima avrebbe focalizzato questa nozione. In realtà essa, benché precipuamente mirata al problema del riparto di giurisdizione,  mantiene un suo innegabile valore euristico e una speciale efficacia di sintesi nel descrivere e rappresentare il fenomeno dell’effetto unilaterale modificativo della sfera giuridica del destinatario (diretto) dell’atto ad opera del provvedimento ablatorio.<br />
[6] Di cui si ricorda la persuasiva critica di Cass., sez. un., 9 marzo 1979 n. 1463, cui si deve l’inaugurazione di questa tesi (si trattava di un provvedimento d’urgenza del Pretore contro la scelta localizzativa di un depuratore): V. Caianiello, <i>Diritto processuale amministrativo</i>, Torino, 1988, 144 e ss.. E’ appena il caso di chiarire che, naturalmente, non v’è dubbio che ben può operarsi, come normalmente si opera, una graduazione e una gerarchizzazione tra interessi e valori protetti, anche e soprattutto in base alla collocazione delle relative previsioni nella Parte I o nelle Parti successive della Costituzione. Ma questo non può valere <i>ex se</i> agli effetti della individuazione del giudice chiamato a dare tutela; e non può più valere <i>a fortiori</i> oggi che anche la Cassazione riconosce – dopo la legge 205 e la sentenza della Consulta 204 del 2004 – che il giudice amministrativo dispone di strumenti non inferiori a quelli del g.o. ed eroga una tutela <i>piena</i>. <br />
[7] In G.U., 1^ Serie speciale, n. 34 del 24 agosto 2005, 18 ss.<br />
[8] Il comma 552 dell’articolo della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per l’anno 2005) così dispone: “552. Le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, e le relative questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 23-<i>bis</i> della legge 6 dicembre 1971, n. 1034”.<br />
[9] R. Conti, <i>Comportamenti </i>buoni <i>e</i> cattivi: <i>dopo Corte cost. 191/2006 ognuno per la sua strada (ma quale?)</i>, in <i>Urb. e App</i>. n. 7 del 2006, 805 ss. L’A. citato condivisibilmente coglie il punto della questione quando dice – pag. 811 – che, alla luce di taluni passaggi di Corte cost. 191/2006, “<i>laddove il comportamento manipolativo della p.a. si innesta nell’ambito di un procedimento ablatorio, esso sia </i>tout court<i> da considerare come esercizio, sia pur mediato, di attività amministrativa e vada dunque avvinto alla giurisdizione amministrativa</i>”.<br />
[10] I casi più controversi sono i seguenti: annullamento (retroattivo) della dichiarazione di p.u. dell’opera; decorso dei termini (ora, con il testo unico, pare che solo quello di ultimazione dei lavori e della procedura espropriativa siano in realtà essenziali); mancata fissazione dei termini nel primo atto utile della procedura. Mentre è chiaro che Corte cost. assegna al g.a. le prime due ipotesi (così anche R. Conti, op. cit., 810), resterebbe dubbia la sorte del terzo caso.<br />
[11] Su cui cfr. lo stesso R. Conti, <i>op. cit</i>., 815 ss., che richiama puntualmente recenti pronunce di Tar che hanno valorizzato l’articolo 21-<i>septies</i> per dire che l’unica forma di nullità riconosciuta per legge (oltre al difetto strutturale dell’atto e alla violazione del giudicato) è quella del difetto assoluto di attribuzione, ossia della carenza di potere in astratto (donde il superamento, per legge, del dogma della carenza di potere in concreto).<br />
[12] G. Comporti, <i>Pregiudizialità amministrativa: natura e limiti di una figura a geometria variabile</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., 2/2005, 280 ss., (soprattutto 306 ss.), che contesta e nega la tesi della pregiudiziale amministrativa.<b> </b><br />
[13] Per la critica della teorica dei cd. “vizi incompleti del contratto”, che generano responsabilità risarcitoria, ma non l’invalidità del contratto, sull’esempio del dolo incidente, cfr. G. D’Amico, <i>Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto</i>, in <i>Riv. dir. civ</i>., 1/2002, 37 e ss.; A Di Majo, nota a Cass, sez. I civile, 14 luglio 2000 n. 9321, in <i>Corr. Giur</i>., 11/2000, 1486; P. Gallo, <i>Buona fede oggettiva e trasformazioni del contratto</i>, in <i>Riv. dir. civ</i>., 2/2000, 240 e ss.<br />
[14] P. Carpentieri, <i>La sentenza della Consulta 204/2004 e la pregiudiziale amministrativa, </i>in <i>Urb.e App</i>., n. 10/2004, 1121 ss.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 25.7.2006)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Interesse paesaggistico e procedimenti autorizzativi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/interesse-paesaggistico-e-procedimenti-autorizzativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/interesse-paesaggistico-e-procedimenti-autorizzativi/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interesse-paesaggistico-e-procedimenti-autorizzativi/">Interesse paesaggistico e procedimenti autorizzativi</a></p>
<p>&#160; Introduzione. 1. La rilevanza paesaggistica dell’intervento come criterio di proporzionalità della funzione autorizzativa e di definizione dell’oggetto del potere. 2. La nozione di rilevanza paesaggistica emergente dalle norme speciali di riferimento e la duplice natura del regolamento previsto dalla norma del 2014. 3. La preesistenza di un’area di libertà</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interesse-paesaggistico-e-procedimenti-autorizzativi/">Interesse paesaggistico e procedimenti autorizzativi</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><em>Introduzione. 1. La rilevanza paesaggistica dell’intervento come criterio di proporzionalità della funzione autorizzativa e di definizione dell’oggetto del potere. 2. La nozione di rilevanza paesaggistica emergente dalle norme speciali di riferimento e la duplice natura del regolamento previsto dalla norma del 2014. 3. La preesistenza di un’area di libertà di uso del bene tutelato è coerente anche con la nozione di vincolo come dominio eminente pubblico. 4. L’idea di fondo che ispira e orienta la proposta teorica. 5. Un tentativo di (possibile) declinazione analitica del criterio ermeneutico di sintesi della irrilevanza paesaggistica. 6. La percepibilità (legata all’idea di paesaggio come forma visibile del territorio). 7. Le opere sotterranee e le opere interrate. 9. Uno sguardo (ulteriore) alla giurisprudenza.</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Introduzione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il tema della semplificazione nella materia della tutela del patrimonio culturale (e, in particolare, nel settore della tutela del paesaggio) è sempre più avvertito e urgente. E’ un’esigenza in sé giusta e condivisibile. Merita invece un’attenta riflessione la scelta del modo e della misura di tale semplificazione. Si tratta di cercare un giusto punto di equilibrio. Si confrontano in materia due opposte visioni che, per sintesi, possiamo denominare “radicale” (l’una) e “moderata” (l’altra). La prima lavora con l’accetta e punta sul (solito) silenzio-assenso[1]. La seconda lavora di cesello e punta a distinguere gli interventi irrilevanti, di minima o di lieve entità, per i quali ammettere forme anche coraggiose di liberalizzazione (per le attività e gli interventi irrilevanti e per quelli minimi) o di semplificazione (per le attività e gli interventi di lieve entità), rispetto agli altri interventi, più impattanti sul paesaggio, per i quali mantenere ferma la necessità di un atto di controllo espresso e motivato che stabilisca ex ante la compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati. La prima visione (radicale), non distinguendo e, trattando allo stesso modo tutti gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, appare oggettivamente discutibile. La seconda (moderata), poggiando sui canoni di ragionevolezza e proporzionalità, appare più idonea a garantire la effettiva “primarietà” dell’interesse paesaggistico, in quanto valore “a valutazione necessaria”, richiedente una compiuta ed esplicita rappresentazione nei processi decisionali. La prima soluzione rischia di dequotare (di valore) e di depotenziare (di efficacia) l’intera tutela del patrimonio culturale. La seconda toglie di mezzo – sia dalle scrivanie dei funzionari, sia (e soprattutto) dal fardello burocratico sulle spalle dei cittadini e delle imprese – la metà (all’incirca) delle pratiche (la minutaglia).<br />
La prima strada sembra esser stata imboccata dalla legge n. 124 del 2015, che ha esteso (art. 3, comma 3) in maniera indifferenziata il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche (nuovo articolo 17-bis rubricato Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici inserito nella legge 7 agosto 1990, n. 241) anche ai così detti “interessi sensibili” (Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l&#8217;acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l&#8217;adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche) [2].<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La seconda strada era stata invece seguita dal legislatore del 2014, in coerente prosecuzione (e affinamento) dell’impostazione già introdotta dal secondo decreto correttivo del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 63 del 2008), che aveva proposto per la prima volta la tematica della semplificazione degli interventi di lieve entità con una modifica inserita nel comma 11 dell’art. 146 del predetto codice (da cui era sortito il regolamento introdotto con il vigente d.P.R. n. 139 del 2010[3]).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Già il decreto-legge n. 5 del 2012 (art. 44[4]) aveva provato a rendere più coraggiosa e incisiva la semplificazione (invero troppo timida e poco efficace) introdotta dal regolamento del 2010, ma lo schema di nuovo regolamento, elaborato da un apposito gruppo di lavoro misto (Ministero, Regioni, ANCI), era stato ritirato e non più approvato dal Governo Letta. Il decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014 (art. 12, comma 2, come modificato dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014), ha quindi impresso una nuova spinta (ancor più coraggiosa e marcata) in questa direzione. Ma il testo del nuovo regolamento, elaborato da un nuovo Gruppo di lavoro nell’estate del 2015, non ha visto ancora la luce.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Appare quindi molto attuale la riflessione di recente condotta in occasione di un interessante Convegno organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario dell’Università di Padova, svoltosi l’8 maggio 2015, di cui il testo che segue costituisce una rielaborazione della relazione ivi presentata[5].<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il punto centrale che emerge è che, forse, l’errore che ha generato (o catalizzato e acuito) lo “scontro” tra “tutele differenziate”[6] e “semplificazione delle decisioni” è consistito nell’aver generalizzato il predicato della “primarietà” (e della “assolutezza”) della tutela del patrimonio culturale con riferimento a tutto indistintamente l’universo degli oggetti (possibili) di tutela, anziché – come logica avrebbe voluto – con riferimento selettivo a quella sola parte di tali oggetti (interventi, attività, tipologie di beni) significativamente “pericolosi” per la salvaguardia del bene protetto e pertanto richiedenti una necessaria valutazione ex ante (ossia gli interventi “maggiori”, discriminabili secondo un criterio effettuale di non rimuovibilità degli effetti e secondo un criterio formale di intrinseca difformità trasformativa rispetto alla “vita” fisiologica dell’oggetto di tutela). Ne è derivata un’altrettanto dannosa generalizzazione “contraria”, per cui potrebbero cadere nell’ordalia del silenzio-assenso sia gli uni che gli altri tipi di interventi, sia la sostituzione della canna fumaria, sia la costruzione dell’ennesimo centro commerciale in aperta campagna con abbondante e inutile consumo di suolo verde. Che dire? Un’alternativa possibile al “massimalismo” del “silenzio-assenso indifferenziato” poteva/potrebbe essere costituito da una (anche forte e coraggiosa) “liberalizzazione” e/o semplificazione dei soli “oggetti semplici” della tutela, distinguendo ciò che attiene alla gestione fisiologica del bene tutelato da ciò che ne può costituire uno stravolgimento. Ma generalizzare è facile, mentre è molto faticoso distinguere e selezionare.<br />
Le ragioni giuridiche che militano a favore di questa seconda soluzione (“semplificazione moderata” o “ragionevole”) sono esposte nei seguenti paragrafi.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. La rilevanza paesaggistica dell’intervento come criterio di proporzionalità della funzione autorizzativa e di definizione dell’oggetto del potere.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il tema dell’interesse paesaggistico, in relazione ai procedimenti autorizzativi, conduce alla riflessione sull’oggetto della tutela paesaggistica, “gestito” dallo strumento autorizzativo, rispetto alla causa finale di tale strumento, ossia alle finalità di interesse pubblico generale perseguite tramite tale istituto.<br />
Interrogarsi sull’interesse paesaggistico (ossia su quel “notevole interesse pubblico” attorno al quale è ordita l’intera trama normativa e amministrativa della Parte III del vigente codice di settore) significa interrogarsi non solo e non tanto su che cosa è “paesaggio” in generale, ma anche e soprattutto su quali sono gli oggetti (discreti), gli episodi di vita concreti, i rapporti specifici, gli interventi e le attività determinati, con i quali il potere funzionale autorizzativo si confronta in particolare (naturalmente, tra le due dimensioni – quella generale inerente il paesaggio e quella particolare inerente l’esercizio della funzione autorizzativa – opera un nesso dialettico, l’una essendo la sintesi della seconda, che ne costituisce l’analisi, un po’ come avviene, con le debite distinzioni e precisazioni, nel rapporto tra paesaggio e beni paesaggistici).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Interesse paesaggistico e procedimenti autorizzativi” è un tema che conduce (quindi) alla riflessione sulla linea di confine tra autorità e libertà, tra agere licere del privato e limiti e condizioni posti dalla legge a tutela dell’interesse generale all’effettivo esercizio di tale diritto, nello schema generale degli articoli 41 e 42 della Costituzione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il richiamo sotteso ai principi generali dell’agire amministrativo democratico – di logicità, ragionevolezza e proporzionalità (minimo mezzo) – è ovvio ed è appena il caso che io ne faccia menzione in questa sede.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tutto è libero tranne quello che è vietato e la previsione di un previo controllo autorizzativo, quale condizione per l’effettivo esercizio di una libertà, reca naturalmente in sé il sottinteso “se e nella stretta misura in cui ciò sia necessario per la tutela dell’interesse pubblico”.<br />
Tale limite di proporzionalità alla funzione di controllo preventivo si traduce, riguardo ai procedimenti di autorizzazione paesaggistica, nella subordinazione di tale funzione alla condizione generale di rilevanza paesaggistica della trasformazione antropica oggetto di controllo, ossia della sua attitudine, almeno in astratto, a incidere negativamente sull’interesse pubblico tutelato. Diversamente opinando si infrangerebbero i fondamentali principi ora richiamati e si perverrebbe a un’assoluta e pervasiva espropriazione di ogni libertà e di ogni facoltà insita nell’uti, frui della proprietà di una determinata area o immobile (sol perché e in quanto) sottoposti a tutela paesaggistica. Secondo il principio di legalità sostanziale, la cura dell’interesse generale (prevalente su quello particolare individuale) sorregge e giustifica il potere – e, con esso, il limite alla libertà – se e nella misura in cui è strettamente necessario al perseguimento e conseguimento di quegli obiettivi e di quelle finalità protettive del valore-bene-interesse pubblico valutato prevalente dalla legge e dalla legge selezionato come meritevole di una tale cura e tutela. Ma, per definizione, il potere – e la tutela dell’interesse generale – prendono in considerazione, valutano e conseguentemente regolano (secondo i precetti della logica modale del diritto, vietando o permettendo) esclusivamente quegli atti e quei fatti (o quegli stati delle cose o eventi) che assumono un rilievo di interesse generale, in quanto almeno in astratto potenzialmente incidenti in modo pregiudizievole sul valore-interesse-bene protetto. Tutto ciò che non assurge a questo livello e resta confinato in un ambito di rilevanza puramente privata, per definizione non ha rilevanza (pubblica) paesaggistica.<br />
Emerge, dunque, la nozione, centrale ai fini del mio discorso, di rilevanza paesaggistica, che potremmo definire come ciò che fa sì che un atto o fatto umano incidente sulla porzione territoriale vincolata possa almeno in linea teorica o in astratto pregiudicare il (o incidere negativamente sul) valore-interesse-bene paesaggistico protetto.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Secondo la teoria generale del diritto la rilevanza è la precondizione dell’efficacia[7]. Senza rilevanza, non vi è spazio per la sanzione (nemmeno per l’operatività del precetto). L’efficacia nel diritto è l’applicabilità di una regola a un fatto umano giuridicamente rilevante. E’ giuridicamente rilevante ciò che può almeno in astratto incidere negativamente sui rapporti intersoggettivi regolati dal diritto. Il diritto per definizione è “limite” che rende compatibili tra loro due o più sfere di libertà di soggetti che interagiscono in modo socialmente rilevante[8]. Ciò che è socialmente irrilevante è di regola giuridicamente irrilevante. La sfera introspettiva del soggetto è giuridicamente irrilevante. Rileva per il diritto e si rende da esso regolabile (tramite i suoi dispositivi di efficacia) ciò che investe (almeno) un rapporto intersoggettivo che assurga a una “dimensione” sociale tale da meritare l’impegno dell’ordinamento giuridico a regolarlo. Esiste tutta una vastissima area del pensiero e dell’azione dell’uomo, come dell’azione e della dinamica naturale delle cose e dell’ambiente, che non hanno significato per il diritto, non sono presi in alcun modo in considerazione dalla disciplina giuridica, non formano oggetto di interessi e di pretese in qualche modo tutelabili dal diritto, non sono suscettibili di generare conflitti intersoggettivi che richiedano l’intervento del diritto. Per essi il diritto non esiste e di essi il diritto non si occupa. E’ l’area dell’irrilevanza giuridica.<br />
La nozione di rilevanza, già prima che in ambito giuridico, sul piano semantico del linguaggio ordinario segnala l’emersione di un fatto o di una cosa o di uno stato di cose al di sopra di una linea continua di non percepibilità, indica una discontinuità, il rendersi visibile di un qualcosa che esce dall’insieme di non distinguibilità in cui era immerso[9].<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Orbene, il nostro sforzo dovrà essere quello di indagare sui confini e sull’estensione di questa area di irrilevanza giuridica nella gestione autorizzatoria del vincolo paesaggistico, per stabilire se vi sono o vi possono essere dei criteri orientativi che ci guidino nel distinguere ciò che rileva per il paesaggio (e ha interesse generale-pubblico) e ciò che non rileva per il paesaggio (e presenta un interesse esclusivamente privato).<br />
Con l’ovvia (ma comunque necessaria) precisazione che l’area della rilevanza giuridica è, nel diritto pubblico, rispetto al diritto privato, naturalmente e per forza di cose più ristretta e circoscritta, atteso che, per definizione, nel diritto privato rileva (può rilevare) anche il rapporto tra i due proprietari confinanti, mentre nel diritto pubblico, che cura per definizione un interesse generale, un siffatto rapporto di diritto privato (di regola) non basta in sé per determinare la rilevanza giuridica di diritto pubblico, occorrendo (sempre di regola) un’incidenza della fattispecie (almeno potenziale) su una pluralità di situazioni giuridiche soggettive e di beni-interessi riconducibili a singoli individui (o comunque persone giuridiche e centri di interesse giuridico).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La particolare difficoltà del tema è data – nel diritto pubblico del paesaggio &#8211; dall’uso abbondante, da parte del legislatore, di concetti giuridici indeterminati, nel (tentativo di) definire sia l’interesse pubblico (qui paesaggistico), la cui cura costituisce il fine della funzione, sia (correlativamente) ciò che forma oggetto del potere autorizzativo, ossia i fatti e gli atti che rilevano a tali fini e si assoggettano pertanto a tale potere (e al connesso limite alla libertà, in termini di condizionamento dell’esercizio di talune facoltà, insite nella libertà e nella proprietà, che realizzino quelle condotte e/o quegli eventi ed effetti che rilevano a fini paesaggistici).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. La nozione di rilevanza paesaggistica emergente dalle norme speciali di riferimento e la duplice natura del regolamento previsto dalla norma del 2014.<br />
&nbsp;<br />
Le norme che vengono in rilievo sono quelle contenute nel combinato disposto degli articoli 146, commi 1 e 2, e 149 del codice di settore del 2004 (che devono necessariamente essere lette insieme, in combinato disposto).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Secondo l’art. 146, comma 1, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell&#8217;articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Secondo il comma 2 I soggetti di cui al comma 1 hanno l&#8217;obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall&#8217;avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l&#8217;autorizzazione. Precisa il comma 3 che La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Già ad una prima lettura di queste disposizioni risulta evidente la stretta connessione tra il comma 1 e il comma 2: l’obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione opera se e solo se il “progetto degli interventi” e i “lavori” da avviare (così si esprime il comma 2) possano almeno in astratto “introdurvi” (negli immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati) “modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”[10]. E’ vero che il comma 2 è distinto dal comma 1 e che nel comma 2 non viene ripetuta tale limitazione. Ma è altrettanto vero che il fine cui è preordinato l’istituto autorizzatorio introdotto dal comma 2 è e resta pur sempre quello di impedire che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati possano introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Se è vero – come è vero – il principio di proporzionalità e di minimo mezzo, allora è vero anche che il limite alla proprietà non deve eccedere il fine perseguito dalla legge che lo ha istituito.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Secondo l’articolo 149 (Interventi non soggetti ad autorizzazione) 1.&nbsp; . . . &nbsp;non è comunque richiesta l&#8217;autorizzazione prescritta dall&#8217;articolo 146, dall&#8217;articolo 147 e dall&#8217;articolo 159: a)&nbsp; per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l&#8217;aspetto esteriore degli edifici; b)&nbsp; per gli interventi inerenti l&#8217;esercizio dell&#8217;attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l&#8217;assetto idrogeologico del territorio; c)&nbsp; per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall&#8217; articolo 142 , comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Deve essere richiamata subito la simmetria, di grande rilievo ai fini di una corretta interpretazione, tra le qualificazioni giuridiche connotative contenute nell’art. 146 e quelle contenute nell’art. 149: alla idoneità delle modificazioni a recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione prevista dall’art. 146 come condizione per l’assoggettabilità ad autorizzazione, fa da pendant, nell’art. 149, la inidoneità degli interventi manutentivi sottratti alla previa autorizzazione ad alterare lo stato dei luoghi e l&#8217;aspetto esteriore degli edifici. La somma di queste due connotazioni qualificanti i fatti e gli atti assoggettabili a previo controllo autorizzativo definisce la nozione di (ir)rilevanza paesaggistica, quale presupposto comune e generale di sottoposizione di atti e comportamenti al potere di controllo preventivo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si è posta la questione della natura tassativa o solo esemplificativa delle tipologie di interventi liberi contenuti nell’art. 149[11]. Ritengo che l’elenco non sia tassativo. Indice univoco di tale carattere elencativo e non esaustivo è l’uso dell’avverbio “comunque”, che sta a significare – in stretto legame logico con le disposizioni dell’art. 146 richiamate sopra – che gli interventi elencati nell’art. 149 sono in sostanza esclusi dall’autorizzazione paesaggistica non già perché “esonerati” da essa con norma eccezionale, bensì perché irrilevanti sul piano paesaggistico, in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti. Ne consegue che tale elenco non esaurisce la serie degli atti e degli interventi che non rilevano sul piano paesaggistico in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti. La norma dell’art. 149, in tal senso, assume natura di norma descrittiva di “chiusura” logica del sistema, rispetto ai primi due commi dell’art. 146, piuttosto che di norma costitutiva di eccezioni tassative.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Non si può tuttavia sottacere la astratta sostenibilità, in base a un’interpretazione più letterale delle disposizioni e meno logica e teleologica del sistema, di una lettura di segno diverso, improntata alla tassatività dell’elenco e all’idea che tutti gli interventi debbano sempre e comunque essere sottoposti a preventiva autorizzazione. E’ infatti possibile, come già accennato sopra, separare i primi due commi dell’art. 146 e rilevare come il limite di rilevanza delle modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione sia posto solo nel primo comma che definisce il divieto, mentre tale limite non compare nel comma 2, che definisce ciò che deve sottostare alla previa autorizzazione, sicché quel limite contenuto nel primo comma non sarebbe predicabile nel secondo (e perciò l’autorizzazione paesaggistica sarebbe sempre necessaria, anche per gli interventi che non possono introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione). Così come, alla stessa stregua, è possibile sostenere che il limite della non alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici è predicato nell’art. 149 all’interno della sola lettera a), relativa agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, mentre non è riferito e non sarebbe dunque predicabile per l’intero art. 149, ossia come criterio generale di guida nella definizione dell’ambito applicativo dell’esenzione. Non aiuta, deve infine aggiungersi, la lettera della disposizione penale contenuta nell’art. 181 del codice di settore (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa), a termini della quale “Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito . . . ”, dove la locuzione lavori di qualsiasi genere, al netto dell’enfasi propria della comminatoria penale, sembrerebbe deporre per una nozione onnicomprensiva e totalizzante degli interventi, di cui all’art. 146, sottoposti ad autorizzazione paesaggistica (e, di conseguenza, per una nozione restrittiva e tassativa dell’elenco contenuto nell’art. 149)[12].<br />
Una simile interpretazione, tuttavia, si paleserebbe incostituzionale (oltre che irrazionale), poiché finirebbe per condurre all’assurdo di assoggettare ad autorizzazione paesaggistica pressoché tutto (quanto presupponga un qualche progetto e richieda anche un minimo di lavori attuativi), e dunque anche la collocazione della cuccia del cane nel giardino, o la statua del santo, o la voliera per gli uccelli, o la catasta di legno, o (esempio “classico” che circola spesso nelle riunioni di lavoro sul tema) le statuette di Biancaneve e dei sette nani. Essa, inoltre, implica una sovversione del principio di libertà, poiché postula che, in area paesaggistica o su immobile paesaggistico, tutto è vietato salvo ciò che sia espressamente consentito dall’autorità, il che pare oggettivamente eccessivo e fuori dal sistema (anche a voler assumere, come vedremo nel par. 3, la nozione più spintamente pubblicistica di bene paesaggistico).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sulla nozione di rilevanza paesaggistica pone l’accento il legislatore del 2014. L’art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha stabilito quanto segue: 2.&nbsp; Con regolamento da emanare ai sensi dell&#8217; articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d&#8217;intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell&#8217; articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all&#8217;articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì individuate: a)&nbsp; le tipologie di interventi per i quali l&#8217;autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell&#8217;articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell&#8217;ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell&#8217;allegato 1 al suddetto regolamento di cui all&#8217;articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica; b)&nbsp; le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell&#8217; articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ora, occorre in primo luogo porsi il problema se quest’ultima disposizione abbia delegificato o meno l’art. 149 del codice. La risposta è, sul piano formale, affermativa, poiché il legislatore ordinario ha autorizzato il Governo, con regolamento di delegificazione (art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988), a definire gli interventi non sottoposti ad autorizzazione paesaggistica. Sul piano formale, dunque, anche chi volesse comunque leggere l’art. 149 come contenente un elenco “chiuso” e tassativo di interventi non soggetti ad autorizzazione, non potrebbe eccepire alcunché alla redazione, in via regolamentare, di un elenco più ampio, contenente altri e diversi tipi di intervento, rispetto a quelli già contenuti nel ripetuto art. 149. Tuttavia, sul piano sostanziale, a ben vedere, la norma primaria del 2014 non richiede sempre e non impone la delegificazione, poiché essa ha, sì, autorizzato il Governo a definire gli interventi non sottoposti ad autorizzazione paesaggistica mediante regolamento di delegificazione (art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988), ma con la fondamentale precisazione di formare questo elenco tipologico di interventi ai sensi dell’articolo 149, il che significa in base al (e nei limiti del) significato logico-giuridico inscritto nell’art. 149, con esclusione del (e limite al) potere del Governo di “esonerare” dall’autorizzazione paesaggistica interventi invece logicamente (prima ancora che giuridicamente) ad essi necessariamente assoggettati in quanto potenzialmente pregiudizievoli per i valori paesaggistici protetti. Si tratta, dunque, di una delegificazione più formale che sostanziale, affatto particolare, perché inscritta nella e delimitata dalla logica e dal senso (ai sensi del) della norma primaria cui si riferisce la previsione regolamentare. In altri e più chiari termini: l’autorizzazione di delegificazione al Governo (e cioè il suo potere di andare oltre l’elenco non tassativo dell’art. 149) non è libera (il Governo non può inserire quello che vuole nel nuovo elenco degli interventi liberi), ma è legata alla logica del sistema, che trova il suo perno centrale nella nozione di irrilevanza paesaggistica dell’intervento (pur con l’elasticità insista nel carattere indeterminato e generico di tale concetto giuridico nella discrezionalità propria dell’atto di normazione). In definitiva, la norma del 2014 deve essere letta nel senso (peraltro fatto palese dal significato letterale delle parole adoperate) che è demandato al Governo il compito (in ciò tipico del regolamento, anche di sola attuazione e non di delegificazione) di sviluppare ed esplicitare, per quanto possibile, per ragioni di semplificazione e di certezza del diritto, secondo il fondamentale criterio dell’irrilevanza paesaggistica, l’elenco degli interventi non assoggettati ad autorizzazione paesaggistica già ricavabile da una corretta interpretazione logico-sistematica e finalistica del combinato disposto degli artt. 146 e 149 del codice di settore. In questo senso, dunque, la norma del 2014 non ha “sostanzialmente” delegificato l’art. 149 (pur essendo una norma formalmente di delegificazione). Sul piano giuridico-formale, tuttavia, la nuova disposizione può operare una parziale delegificazione dell’elenco degli interventi liberi anche oltre la lettera dell’art. 149, perché il legislatore ha attribuito al Governo lo strumento ad hoc del regolamento autorizzato a derogare alla legge. L’elenco degli interventi “non soggetti ad autorizzazione paesaggistica” che verrà inserito nel d.P.R. n. 139 del 2010 (o che sarà contenuto nel nuovo regolamento, in caso di scelta, da parte del Governo, del sistema di formazione sostitutiva e non emendativa del vigente regolamento di delegificazione) dovrà dunque contenere in primo luogo non già interventi esonerati dalla previa autorizzazione, bensì interventi (ontologicamente) già liberi, perché paesaggisticamente irrilevanti. Potrà tuttavia contenere anche interventi da esonerare dall’autorizzazione preventiva, che vi erano invece in precedenza assoggettati, e ciò nella misura in cui, nel bilanciamento degli interessi, insisto nella discrezionalità del normatore, il Governo riterrà utile e necessario usare il potere di delegificazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In ogni caso la “larghezza” della delega conferita dal legislatore al Governo, che ben potrebbe per certi versi (ove ve ne fosse bisogno) “allargare” il significato dell’art. 149, è comprovata e certificata da due elementi normativi contenuti nella disposizione speciale del 2014: in primo luogo la norma specifica che le tipologie di interventi per i quali l&#8217;autorizzazione paesaggistica non è richiesta possono essere rinvenuti “sia nell&#8217;ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell&#8217;allegato 1 al suddetto regolamento di cui all&#8217;articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica”, il che significa chiaramente – stante la tipologia degli interventi di lieve entità già compresi nel d.P.R. n. 139 del 2010 – che possono essere ritenuti liberi “ai sensi dell’art. 149” anche interventi sicuramente “altri” e diversi da quelli contenuti nell’attuale elenco del predetto art. 149; in secondo luogo la disposizione dell’art. 12 del d.l. n. 83 del 2014, come modificata dal d.l. n. 133 del 2014, parla esplicitamente e inequivocabilmente di ulteriori (rispetto all’allegato I al d.P.R. n. 139 del 2010) interventi minori privi di rilevanza paesaggistica, non solo “consacrando” formalmente la nozione di “rilevanza paesaggistica” quale architrave logico-giuridico cui ancorare e su cui fondare l’elenco degli interventi liberi, quale criterio guida fondamentale per distinguere ciò che è libero da ciò che è vietato senza previa autorizzazione, ma anche palesemente dando apertura semantica più ampia di denotazione all’elenco redigendo in sede regolamentare, ben oltre e al di là di ciò che oggi sta scritto nell’art.149.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In conclusione, sistematizzando le precedenti considerazione alla stregua della lettera della legge, la nuova norma primaria del 2014 è chiara nel dare la seguente indicazione al Governo: da un lato, “esplodere” in forma esplicita, in un apposito elenco, i casi “naturalmente liberi”, ai sensi dell’art. 149, ossia tali in base alla logica, sopra esaminata, del sistema, evincibile dal combinato disposto degli artt. 146, commi 1 e 2, e 149, in quanto privi di rilevanza paesaggistica (e in tale parte il regolamento adottando non sarà di delegificazione); dall’altro lato, selezionare, nell&#8217;ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell&#8217;allegato 1 al d.P.R. n. 139 del 2010, quegli interventi di lieve entità “minori”, che siano ritenuti “esonerabili” dalla previa autorizzazione, in un’ottica di maggiore semplificazione e nel bilanciamento con altri valori-interessi di pari “peso” costituzionale (e in tale parte il regolamento adottando sarà di delegificazione, rispetto all’art. 149). La prima parte dell’elenco poggia sulla seconda e ultima parte della lettera a) del comma 2 dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica); la seconda parte dell’elenco poggia sulla prima parte della lettera a) del comma predetto (sia nell&#8217;ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell&#8217;allegato 1 al suddetto regolamento di cui all&#8217;articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Si tratta di casi emersi nella recente pratica, che interferiscono con funzioni proprie di programmazione e di pianificazione di attività e di settori di diretta competenza dei Comuni, e che implicano di regola interventi di carattere seriale e ripetitivo: si pensi, ad esempio, al commercio su aree pubbliche, alle strutture esterne a servizio di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (dehors, tendoni, tavolini, etc.), alle strutture smontabili per la balneazione, alla cartellonistica pubblicitaria, alla strumentazione urbanistica attuativa già vagliata dalla soprintendenza in base alla legge n. 1150 del 1942, etc. (tutte tipologie di opere e interventi ripetitivi e seriali soggetti a specifici strumenti di pianificazione e programmazione comunale, per i quali evidenti ragioni di semplificazione e di certezza del diritto, in termini di prevedibilità delle decisioni e di razionalizzazione delle scelte tecnico-discrezionali, impongono strumenti di accordo preventivo tra amministrazioni titolari di competenze parallele).<br />
La norma del 2014, inoltre, autorizza (anche qui in potenziale delegificazione) l’individuazione di un’ulteriore serie di interventi non “liberi”, ma da esonerare dalla previa autorizzazione, in forza della speciale previsione contenuta nella lettera b) del comma 2 dell’art. 12, mediante un innovativo strumento giuridico di regolazione pattizia interistituzionale – i cui contorni dogmatici sono tutti da studiare e da definire – costituito dagli accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell&#8217;articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le tipologie di intervento di lieve entità che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In ogni caso – e conclusivamente – tra due interpretazioni alternative, la prima inutile perché vincolata all’elenco, ritenuto tassativo, dell’art. 149, degli interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica, la seconda capace invece di un effetto utile e innovativo dell’ordinamento giuridico, in quanto aperta verso un ampliamento delle tipologie di interventi liberi, siccome non vincolata a una pretesa (insussistente) tassatività dell’elenco degli interventi contenuto nell’art. 149, elenco ritenuto invece “aperto”, dovrà, secondo il noto canone di interpretazione che preferisce la soluzione ermeneutica capace di effetto utile-innovativo della norma, optarsi senz’altro per la seconda tesi.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. La preesistenza di un’area di libertà di uso del bene tutelato è coerente anche con la nozione di vincolo come dominio eminente pubblico.<br />
&nbsp;<br />
Occorre poi svolgere un affinamento dogmatico sulla natura dei vincoli paesaggistici e – correlativamente – dello stesso bene paesaggistico. Chi scrive ha sostenuto in altra sede[13] (riprendendo ben più illustre e risalente Dottrina) la tesi del vincolo culturale non già come limite “esterno” condizionante il diritto soggettivo, ma come carattere intrinseco del bene connotato ab origine dalla “convivenza” di un interesse utile particolare e di un interesse etico-culturale generale e, quindi, caratterizzato dalla coesistenza di un dominio utile del proprietario privato con un dominio eminente pubblico. Con la derivazione consequenziale, sul piano della gestione (amministrativa) del vincolo, che il controllo autorizzatorio si atteggerebbe, nel caso del vincolo culturale, a differenza di quanto accade di regola in altri settori e ambiti del diritto amministrativo (come il diritto di polizia di prevenzione, o il diritto ambientale), non già come (nello schema classico) rimozione di un limite legale all’esercizio di un diritto soggettivo condizionato o in attesa di espansione, bensì come atto di esercizio del suddetto “condominio”, come manifestazione di volontà necessaria per la gestione del bene, che – come è tipico delle situazioni di comunione dei beni – richiede sempre, per definizione, la doppia (o plurima) volontà convergente dei comproprietari (manifestazione di volontà che deve di regola essere espressa ex ante, in via preventiva, salvi taluni casi, che rappresentano però delle eccezioni, in cui può intervenire ex post, a ratifica). Tale impostazione, che io intendo qui confermare, potrebbe apparire incompatibile con l’idea, qui sviluppata, di un’area – piuttosto ampia (ed anche eterogenea per natura degli elementi che la compongono e che in essa ricadrebbero) – di attività “libere” del proprietario (privato) del bene paesaggistico.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In realtà tale apparente contrasto non sussiste per due, convergenti, anche se distinti, ordini di motivi: da un lato (e in primo luogo) il bene paesaggistico, pur nell’identità di struttura logico-formale rispetto al bene archeologico o storico e artistico, si differenzia da questi ultimi, sul piano dimensionale e naturale, in modo abbastanza sensibile da far sì che tale differenza abbia ricadute anche sul regime e sulla natura del vincolo; da un altro lato (e in secondo luogo) il bene paesaggistico – come, in ciò, anche il bene archeologico o quello storico e artistico – ben può consentire e ammettere un’area di uti-frui “libero” del titolare del dominio utile, rispetto al titolare (pubblico) del dominio eminente, poiché è nella logica stessa di un siffatto “condominio” che “chi abita” il bene, per così dire l’usuario più diretto di esso, possa e debba (nell’interesse della pronta ed efficace manutenzione e conservazione del bene stesso) poter esercitare senza previo consenso del titolare del dominio eminente taluni interventi “minori” manutentivi o di diretta e normale utilizzazione del bene che sono come tali connaturati al dominio per l’appunto utile facente capo al proprietario privato. Al titolare del dominio eminente interessa la conservazione corretta del bene, che esso sia destinato al suo uso naturale e che tale uso non trasmodi in trasformazione irreversibile o in alterazione sensibile dei tratti connotativi e caratteristici del bene stesso. Ma non interessa in alcun modo impedire e/o condizionare qualsivoglia uso lecito e ordinario del bene.<br />
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4. L’idea di fondo che ispira e orienta la proposta teorica.<br />
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La soluzione interpretativa adottata deve infine essere vagliata alla stregua di un criterio – più fine e importante – di “tenuta” logica complessiva e di qualità epistemica. L’idea ispiratrice di fondo che anima e orienta la riforma è in sintesi quella di restituire alla loro naturale libertà, eliminando in tal modo “il troppo e il vano” dall’ambito del controllo preventivo di tipo autorizzativo, tutte quelle attività minute, irrilevanti sul piano paesaggistico, che attengono alla vita organica fisiologica dell’organismo edilizio-paesaggistico e che, se ed in quanto poste in essere nel rispetto del DNA di quell’organismo, devono essere considerate non già trasformazioni (potenzialmente pregiudizievoli) da sottoporre a controllo condizionante ex ante, bensì metabolismi fisiologici della sua vita ordinaria, controllabili anche solo ex post (come tutti gli usi ordinari e comuni che causano solo normale usura, tutte le manutenzioni, ordinarie o straordinarie, e gli interventi conservativi in realtà necessari per la conservazione del bene, o comunque attinenti alla sua vita ordinaria: impianti di climatizzazione, efficientamenti energetici, irrobustimenti antisismici, superamento delle barriere architettoniche, approvvigionamenti energetici alternativi, se integrati alla struttura edilizia, etc.).<br />
&nbsp;<br />
5. Un tentativo di (possibile) declinazione analitica del criterio ermeneutico di sintesi della irrilevanza paesaggistica.<br />
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Declinando sul piano tipologico analitico tale criterio logico orientativo sintetico, è possibile, ad esempio, ritenere ricadenti nell’ambito della sfera di libertà paesaggisticamente irrilevante tutti gli usi ordinari del bene, che ne possono determinare fisiologica usura, ma non alterazione permanente (l’area, dunque, del normale dominio utile del proprietario).<br />
In prima approssimazione può dunque aggiungersi che il concetto di base, quello di irrilevanza paesaggistica, su cui poggia l’elenco degli interventi “liberi”, si articola al suo interno (almeno) in tre profili distinti (gradualisticamente ordinati): la non percepibilità esterna o (alternativamente) la insuscettibilità dell’intervento di arrecare pregiudizio al (ossia di incidere negativamente sul) bene paesaggistico protetto, ossia (alternativamente o cumulativamente al secondo punto) la facile amovibilità/sicura temporaneità del manufatto, tale da escludere che esso costituisca trasformazione stabile e permanente (o, almeno, duratura) del territorio.<br />
Rispetto a questi criteri e alle conseguenti ipotesi applicative, si pongono sulla linea di confine e appaiono più problematiche alcune tipologie di interventi, quali l’apertura di nuove finestre (capaci di cambiare definitivamente il “volto” dell’immobile) o l’installazione di pannelli solari sui tetti (anche se in perfetta aderenza), o, ancora, le unità esterne degli impianti di climatizzazione, i micro-impianti FER e le installazioni per il superamento delle barriere architettoniche, che possono apparire in parte disallineati rispetto al criterio sopra indicato, trattandosi di interventi chiaramente percepibili e potenzialmente capaci di incidere negativamente in via duratura sulla facies visibile del bene protetto. Per tali tipologie di interventi, ove non si opti per la conservazione del titolo autorizzativo paesaggistico ex ante, ancorché in forma semplificata, appare possibile fare ricorso agli strumenti di manovra della proporzionalità e della ragionevolezza (ossia della graduazione delle misure di tutela in coerenza con la diversificata valenza paesaggistica connessa alle diverse tipologie del bene protetto), facendo ricorso al criterio della esclusione della liberalizzazione per quei beni più vulnerabili e sensibili [tipicamente, le bellezze individue e i centri storici e nuclei storici vincolati come tali ai sensi della lettera c) dell’art. 136 del codice]. Le tipologie di interventi, del tipo di quelli ora richiamati, che paiono sfuggire al triplice criterio di declinazione della irrilevanza paesaggistica (non percepibilità esterna, innocuità, intesa come inidoneità anche in astratto ad alterare negativamente i valori paesaggistici protetti, immediata amobivibilità e/o temporaneità e non permanenza dell’alterazione), rientrano, in definitiva, in un ambito di bilanciamento, proprio della discrezionalità normativa, tra valori potenzialmente equiordinati alla tutela paesaggistica, quali la tutela della salute (nel caso degli impianti di climatizzazione, anche esterni, purché integrati nel contesto strutturale e architettonico dell’immobile, quando non vi siano alternative ragionevoli ed essi siano necessari per la tutela della salute degli abitanti), le esigenze ambientali di favore per le fonti di produzione di energia rinnovabile alternative a quelle tradizionali climalteranti (nel caso dei microimpianti eolici o dei pannelli solari sui tetti), le esigenze di integrazione dei soggetti diversamente abili (nel caso delle rampe e degli altri impianti per il superamento delle barriere architettoniche). In questi casi la “forzatura” rispetto alla logica interna dell’art. 149 si fonda sulla forza di delegificazione del decreto attuativo. Non deve tuttavia sottacersi o sottovalutarsi la possibilità che molte di queste tipologie di impianti, che appaiono più difficilmente riconducibili all’interno della nozione di irrilevanza paesaggistica, come sopra declinata, potrebbero invece agevolmente rientrarvi se correttamente intese come interventi in senso lato manutentivi o conservativi del bene, in quanto consistono nell&#8217;inserimento di elementi accessori, richiesti dalle esigenze di un corretto uso del bene, al fine di assicurarne la funzionalità (come ad es. rilevato da una pronuncia della Corte di cassazione del 1994, che verrà richiamata nell’ultimo paragrafo, dedicato alla giurisprudenza: cfr. sub nota 22 del par. 7).<br />
Vi sono poi una pluralità di interventi che possono essere considerati liberi ancorché “visibili” all’esterno, in quanto o “innocui”, ossia di regola insuscettibili di introdurre elementi di disturbo nella normale percezione paesaggistica (ad es. i pali e i tralicci in legno strumentali all’attività agricola, o gli abbeveratoi e i muretti a secco, etc.), oppure di immediata amovibilità, non costituendo, a ben vedere, sotto questo profilo, “trasformazioni” stabili e permanenti del territorio (le tende da sole, le installazioni temporanee, etc.).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. La percepibilità (legata all’idea di paesaggio come forma visibile del territorio).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il primo dei tre profili in cui può in prima approssimazione articolarsi e declinarsi la nozione di irrilevanza paesaggistica si incentra, come detto, sulla non percepibilità esterna dell’intervento (o, meglio, della trasformazione da esso prodotta). Tale profilo sottrae all’autorizzazione paesaggistica, come è ovvio, tutti gli interventi puramente interni, in alcun modo visibili all’esterno. Tale primo ambito di attività paesaggisticamente libere è già insito nella logica degli artt. 146 e 149 del codice di settore. La enunciazione ed enucleazione esplicita di tali interventi, nell’elenco degli interventi liberi, dunque, non delegifica l’art. 149, ma si limita ad esplicitarne i contenuti.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vi è tuttavia un’area, anche abbastanza ampia, di interventi che si pongono sulla linea di confine della percepibilità esterna, o che in senso stretto sono visibili, ma restano paesaggisticamente irrilevanti.<br />
Occorre in primo luogo precisare la nozione di “percepibilità” (paesaggistica) esterna. Il tema, nella prassi, è stato posto e affrontato spesso, nell’esame di piccole variazioni tecniche al progetto ritualmente assentito o nel caso di minimi interventi non autorizzati, non già – come sarebbe stato corretto e coerente &#8211; rispetto all’ambito applicativo dell’art. 149, bensì rispetto all’ambito applicativo della verifica postuma di compatibilità di paesaggistica di cui all’art. 167, comma 4, del codice di settore (che fa eccezione alla regola del divieto di sanatoria paesaggistica sancito dall’art. 146, comma 4, del codice e che pone stringenti limiti, escludendo la stessa ammissibilità della domanda di sanatoria allorquando risultino realizzati superfici utili o volumi non previsti).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In un recente caso esaminato in altra sede, ho avuto modo di sostenere che una piccola variazione intervenuta in occasione di un lavoro di efficientemente energetico, non percepibile se non sulla base di misurazioni e di dati tecnici, non dovesse essere trattata giuridicamente entro l’alveo della procedura di sanatoria, retta dall’art. 167 del codice di settore, ma nel quadro dell’art. 149, in quanto attività affatto priva di rilevanza paesaggistica. Già in un precedente parere reso all’ANCI (nota prot. n. 16721 del 13 settembre 2010), facendo leva su una pluralità di indici normativi, tutti conducenti verso una nozione di paesaggio imperniata sull&#8217;elemento della percezione della porzione di territorio considerata, si era pervenuti alla conclusione secondo cui la percepibilità della modificazione dell&#8217;aspetto esteriore del bene protetto, percepibilità da valutare in concreto secondo un criterio di media estimazione sociale, costituisse un prerequisito di rilevanza paesaggistica del fatto. Con il più recente parere n. prot. 6416 del 20 marzo 2015, nel confermare questo assunto interpretativo, si è avuto modo di chiarire ulteriormente che la percepibilità della trasformazione del territorio paesaggisticamente rilevante deve essere considerata in termini di visibilità concreta, ad occhio nudo, senza ricorso a strumenti e ausili tecnici, ponendosi dal punto di vista del normale osservatore che guardi i luoghi protetti prestando un normale e usuale grado di attenzione (senza dunque specifico esame diretto del singolo particolare architettonico o del dettaglio costruttivo), assumendo come punto di osservazione i normali e usuali punti di vista di pubblico accesso, quali le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani ed extraurbani, o i normali punti panoramici accessibili al pubblico, dai quali possa godersi una veduta d’insieme dell’area o degli immobili vincolati. Con la precisazione che il livello di dettaglio della rilevanza paesaggistica del singolo particolare architettonico e costruttivo dell’immobile cui si riferisce la modifica varia a seconda se si tratti di immobile sottoposto a vincolo di bellezza individua [lettere a) e b) dell’art. 136 del codice di settore], nel qual caso il grado di dettaglio sarà naturalmente maggiore, potendo rilevare anche la trasformazione del piccolo particolare tecnico (ad es., la diversa foggia della grondaia sostituita), o se si tratti, invece, di bellezza d’insieme o di area sottoposta a vincolo ex lege Galasso, nel qual caso il grado di dettaglio sarà naturalmente minore (prevalendo, per definizione, l’aspetto complessivo del bene protetto)[14].<br />
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. Le opere sotterranee e le opere interrate.<br />
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Un’altra area “di confine”, dove è spesso difficile distinguere ciò che rileva sul piano paesaggistico (perché idoneo almeno potenzialmente e in astratto a introdurre trasformazioni negative e durature dei valori paesaggistici protetti) e ciò che non rileva sul piano paesaggistico (perché non percepibile all’esterno, o innocuo o solo temporaneo) è quella delle opere sotterranee e delle opere interrate (per “opere sotterranee” intendendosi quelle che si realizzano nel sottosuolo mediante strumenti di escavazione sotterranea senza una diretta fuoriuscita e interferenza visibile sulla superficie vincolata, quali le perforazioni eseguite in profondità, senza che emergano corpi d’opera o vengano realizzati scavi e/o sbancamenti né definitivi, né legati alla fase di cantiere; per “opere interrate” dovendosi invece intendere quelle che implicano uno scavo diretto nella superficie vincolata e una successiva ricomposizione dello status quo ante, quali quelle realizzate attraverso scavi e/o sbancamenti che, anche solo in fase di cantiere, comportano inevitabilmente una modifica dello stato dei luoghi).<br />
Il tema del regime autorizzatorio paesaggistico dei lavori e delle opere sotterranei e/o interrati è tuttora oggetto di discussione, in relazione all’idea, oggi dominante o, comunque, ampiamente condivisa, per cui il paesaggio è la forma visibile del territorio e presenta una valenza (metagiuridica e giuridica) soprattutto percettiva, sicché, in linea di prima approssimazione, sembrerebbe possibile sostenere che ciò che non è visibile alla percezione umana media non avrebbe rilevanza sul piano della tutela paesaggistica (ricadendo nell’ambito delle attività libere, non sottoposte a previa autorizzazione).<br />
Affatto particolare – deve sottolinearsi &#8211; è la problematica relativa alle opere pubbliche, di regola di notevole entità, sotterranee e interrate, relative alla realizzazione di infrastrutture lineari (ferrovie, gasdotti, interramento di linee elettriche). Per esse occorre rilevare immediatamente che nessun dubbio può affacciarsi riguardo alla necessità dell’autorizzazione paesaggistica per tutti i lavori e le opere, anche solo temporanei (scavo, movimento di terre, abbattimento di alberature, etc.), che fuoriescano dal sottosuolo e comportino un’alterazione percettibile del territorio vincolato. Fondamento solido per una risposta affermativa della necessità dell’autorizzazione paesaggistica è il rilievo, molto semplice, per cui la tutela paesaggistica di un’area o di un immobile, sia che si tratti di immobili e aree sottoposti a tutela come bellezza individua o come bellezza d’insieme, ai sensi dell’art. 136 del codice di settore, sia che si tratti di aree sottoposte a tutela ex lege “Galasso” (vincoli di legge ex art. 142 del codice), si sostanzia, in primo luogo ed essenzialmente, nella conoscenza, nella protezione e nella conservazione della cosa materiale che ne costituisce l’oggetto. Il che implica l’ovvia conseguenza che, in primo luogo e soprattutto, il controllo autorizzativo preventivo di un intervento riguardante un bene paesaggistico risulta ed è da ritenersi necessario ogni qual volta sia anche solo possibile (e non necessariamente probabile), anche secondo il noto principio di precauzione (che afferisce alla materia ambientale intesa in senso lato), che l’intervento possa, non solo immediatamente e direttamente, ma anche solo indirettamente e nel medio periodo, determinare un’alterazione percepibile dello stato dei luoghi. Tale giudizio prognostico dovrà essere svolto secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità, usando il metro della media diligenza tecnica esigibile dall’operatore professionale, pubblico o privato, che intende eseguire i lavori e le opere (e, in parallelo, esigibile nei confronti della stessa amministrazione tecnico-scientifica comunale e statale preposta alla funzione di tutela), nonché alla stregua dei parimenti noti principi della causalità giuridica (in base ai quali, in estrema sintesi, la prognosi deve esaminare la cause prossime, non quelle remote, e deve coordinarsi sul canone della regolarità causale media prevedibile secondo la migliore scienza ed esperienza umane disponibili al momento della valutazione).<br />
Alla stregua di questo semplice criterio fondamentale è evidente che tutti i lavori e le opere sotterranei e/o interrati che siano potenzialmente capaci &#8211; secondo una valutazione prognostica logica, ragionevole e proporzionata – di cagionare un danno o, comunque, di alterare in modo apprezzabile e visibile, anche se non immediatamente, ma solo in un secondo momento, l’immobile o l’area sottoposta a protezione, dovranno per ciò solo essere sottoposti a preventiva autorizzazione paesaggistica.<br />
A nulla rilevano in contrario, ovviamente, il fatto che l’intervento sia realizzato nel sottosuolo, né l’idea che l’oggetto materiale di protezione paesaggistica sarebbe solo l’aspetto visibile e dunque la superficie dell’immobile o dell’area tutelata. Il vincolo, come è evidente, copre, sì, normalmente (e salvo diversa, espressa previsione nel suo dispositivo), la superficie esterna visibile del bene paesaggistico, ma la sua protezione si estende naturalmente al sostrato fisico intrinseco, che costituisce la base materiale e il presupposto del valore paesaggistico espresso dalla porzione territoriale vincolata. Ed invero, per evidenti ragioni logiche, prima che giuridiche, la protezione dell’aspetto esteriore di un immobile implica e contiene la protezione dell’integrità delle matrici ambientali che lo costituiscono sul piano fisico, chimico e biologico. Il primo “passo” obbligato e pregiudiziale della tutela del bene paesaggistico è dunque, per definizione, la conservazione del suo sostrato materiale (che il fiume non si prosciughi, che il ghiacciaio – se possibile – non si sciolga, che il bosco non sia dato alle fiamme, che i palazzi storici che formano l’oggetto di un vincolo ex lettera c) dell’art. 136 – se possibile &#8211; non crollino, etc.).<br />
La locuzione adoperata dall’art. 146 del codice di riferimento – per cui sono assoggettati a previa autorizzazione gli interventi che introducano modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione – deve invero essere interpretata in senso logico in modo da comprendere nel suo ampio raggio d’azione non solo le trasformazioni e le alterazioni immediate e dirette, ma anche quelle ragionevolmente prevedibili alla stregua degli indicati parametri e criteri, in un futuro prossimo, di medio periodo. In tal senso, volendo fare un esempio, non v’è dubbio che debba essere sottoposta a previo controllo paesaggistico la realizzazione di un parcheggio interrato, e ciò non solo per i lavori di sventramento e di escavazione temporanee di cantiere e per le strutture fisse emergenti stabilmente dal sottosuolo (svincoli di ingresso e di uscita, varchi di accesso, aeratori, finestrature, etc.), ma anche, con specifico riferimento alle opere sotterranee, per i loro potenziali effetti sulla stabilità e sulla conformazione del profilo esterno dell’area interessata, anche per quanto attiene alla conservazione e protezione del manto arboreo, e ciò sia con riguardo agli effetti immediati e diretti (espianto di alberi, decorticazione del manto erboso), sia con riguardo agli effetti attesi di medio periodo, secondo un criterio di regolarità causale media.<br />
Nel senso della normale rilevanza paesaggistica e del conseguente assoggettamento a preventiva autorizzazione ex art. 146 degli interventi sotterranei e/o interrati è del resto chiaramente orientata la giurisprudenza, sia penale, sia amministrativa. Il Consiglio di Stato, ad esempio, in una recente pronuncia (sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4875, cui adde, Id, 24 settembre 2012, n. 5066), andando in diverso avviso rispetto al Giudice di primo grado (Tar Campania, Napoli, sez. VI, 5 maggio 2011, n. 2491), ha ritenuto sottoposta a controllo paesaggistico la realizzazione di un garage interamente interrato nell’isola di Capri (ancorché, in quella fattispecie, venisse in rilievo un divieto espresso contenuto nel piano paesaggistico, art. 12 del P.T.P. dell&#8217;isola di Capri). La posizione è stata quindi recepita e ribadita dal Giudice territoriale (Tar Campania, Napoli, sez. VI, 23 ottobre 2012, n. 4202). Posizione analoga è espressa dal Consiglio di Stato riguardo alla realizzazione di piscine interrate (Cons. Stato, sez, VI, 12 gennaio 2011, n. 110; 19 gennaio 2011, nn. 366 e 371; 2 marzo 2011, nn. 1300 e 1306). Per parte sua il Giudice penale sanziona come reato paesaggistico (art. 181 del codice di settore) la realizzazione di opere interrate senza autorizzazione sulla base della massima tradizionale secondo cui (Cass. pen, sez. III, 25 settembre 2009, n. 37610) “Il reato paesaggistico è un reato formale e di pericolo, che si perfeziona mediante l&#8217;esecuzione di interventi (anche non edilizi) potenzialmente idonei ad arrecare nocumento alle zone vincolate in assenza di preventiva autorizzazione e senza che sia necessario l&#8217;accertamento della intervenuta alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio, in quanto, per la sua configurabilità, è sufficiente che l&#8217;agente faccia del bene protetto dal vincolo un uso diverso da quello cui è destinato, atteso che il vincolo è prodromico al governo del territorio”, sicché “sono sanzionati tutti gli interventi idonei a determinare una compromissione dei valori ambientali anche in caso di assenza di nuove volumetrie (demolizione e ricostruzione, interventi di cambio di destinazione d&#8217;uso) o in caso di opere non visibili dall&#8217;esterno (ad esempio interrate)”[15].<br />
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8. Uno sguardo (ulteriore) alla giurisprudenza.<br />
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Al di là della tematica, esaminata poc’anzi, relativa alle opere sotterranee e interrate, la giurisprudenza amministrativa si è occupata della linea di confine, in ambito paesaggistico, tra libertà e autorità (ossia tra interventi liberi e interventi assoggettati a previo controllo autorizzativo), più che trattando in modo diretto e specifico dell’art. 149 del codice di settore, trattando del diverso (anche se confinante) tema dell’ammissibilità a sanatoria ex art. 167 stesso codice di piccoli “abusi” e di interventi della cui assoggettabilità al regime autorizzativo è lecito dubitare. Come in quasi tutti i campi di materia, anche qui la giurisprudenza appare divisa, tra posizioni rigoriste e posizioni più “aperte” e meno severe. Ma, nell’uno come nell’altro caso, tutta la giurisprudenza appare orientarsi, nel distinguere tra ciò che è sanabile e ciò che non lo è neppure in astratto, lungo una linea logica molto vicina a quella, percorsa in questo contributo, incentrata intorno a una nozione di rilevanza paesaggistica dell’intervento, come sua astratta suscettibilità di arrecare un qualche pregiudizio apprezzabile ai valori paesaggistici tutelati.<br />
Secondo un orientamento più “largo”, la realizzazione di meri volumi tecnici, irrilevanti dal punto di vista urbanistico, non precluderebbe l’accesso alla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica[16].<br />
Secondo altro orientamento, invece, la nozione di “volume” ai fini paesaggistici è da ritenere distinta e autonoma rispetto a quella rilevante ai fini urbanistici, in quanto anche opere che non determinano un incremento del carico urbanistico possono risultare astrattamente idonee a ledere l’interesse paesaggistico, in relazione alla loro percepibilità visiva[17]. Si perviene, per questa via, ad escludere la possibilità di accertare la compatibilità paesaggistica dei c.d. “volumi tecnici”[18] o almeno di quelli che diano vita a manufatti che presentino un’autonoma rilevanza dal punto di vista funzionale, anche potenziale, rispetto alla costruzione principale assentita (in questo senso, è stata ritenuta in ogni caso non sanabile dal punto di vista paesaggistico la realizzazione di un torrino scale, in quanto opera comunque non qualificabile come volume tecnico irrilevante ai fini dell’articolo 167, comma 4 del d.lgs. n. 42 del 2004)[19]. In ogni caso, sia pur “tra le righe” delle diverse pronunce intervenute in questo campo, anche in quelle più severe e stringenti, emerge comunque, come criterio guida orientativo, quello della astratta potenzialità dell’intervento a ledere i valori paesaggistici protetti, in linea, dunque, con l’impostazione data in questo contributo, riguardo alla nozione di irrilevanza paesaggistica dell’intervento[20].<br />
Particolarmente interessante, perché più direttamente inerente la tematica dell’art. 149, appare una recente pronuncia del TAR Lombardia[21], che ha ritenuto non preclusa la valutazione in concreto della compatibilità paesaggistica con riferimento a un incremento dell’ingombro complessivo dell’edificio, senza aumento della superficie lorda di pavimento rilevante ai fini urbanistici, dovuto alla realizzazione di un intervento di efficientamento energetico (comportante l’ispessimento dei muri perimetrali e l’innalzamento di una parte della copertura, nonché il “recupero” all’interno dei vani, secondo quanto previsto dalla disciplina relativa a questo tipo di interventi, del maggior spessore realizzato).<br />
Anche nella giurisprudenza penale è possibile rinvenire un uso sagace del criterio di ragionevolezza e proporzionalità, legato all’idea di un’irrilevanza paesaggistica degli interventi che neppure in astratto appaiono suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio apprezzabile ai valori paesaggistici protetti. Si è, ad esempio, sostenuto, in una non recentissima pronuncia della Cassazione[22], che «i lavori di sistemazione di una recinzione di un cancello e di taluni pali per la collocazione di una tenda rientrano tra gli interventi di restauro e risanamento conservativo, in quanto consistono nell&#8217;inserimento di elementi accessori, richiesti dalle esigenze di un corretto uso del bene, al fine di assicurarne la funzionalità. Essi non comportano neppure astrattamente una possibilità di alterazione dello stato dei luoghi, essendo tale nozione collegata con quella di stravolgimento integrale della situazione pregressa certamente insussistente di fronte all&#8217;assoluta modestia dalle strutture. Ne deriva che per la loro realizzazione non occorre autorizzazione paesistica, in base all&#8217;art. 1, comma 12 (nonché quinquies), legge 8 agosto 1985, n. 431».<br />
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ABSTRACT<br />
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La società avverte sempre più la funzione di tutela del patrimonio culturale come un freno alla crescita e come un inutile appesantimento burocratico, piuttosto che come una risorsa e una garanzia per uno sviluppo di qualità del Paese. La semplificazione si impone pertanto come la principale risposta ragionevole e ragionata da opporre alle spinte riduzioniste ed eliminativiste. Togliere “il troppo e il vano” dalla funzione autorizzatoria, restituire alla naturale area della libertà tutta una serie di piccoli interventi innocui per il paesaggio, semplificare e accelerare le procedure per un’altra serie di interventi minori, di lieve entità, così da dimezzare i carichi degli uffici e consentire loro di concentrare le risorse scarse nell’esame approfondito e serio (e se possibile anche tempestivo) degli interventi capaci di un effettivo impatto negativo sui beni tutelati: questa è la via per “salvare” la funzione di controllo preventivo di tutela paesaggistica rispetto alle attuali prospettive normative intese a “smantellare” il sistema vigente.<br />
La nozione di rilevanza paesaggistica dell’intervento si offre come criterio guida per operare questa riconduzione all’area della libertà di una pluralità di interventi non incidenti sui valori tutelati, in applicazione del principio di proporzionalità della funzione autorizzativa. La nozione di rilevanza paesaggistica emergente dalle norme speciali di riferimento si esplicita come potenzialità dell’intervento, almeno in linea teorica o in astratto, di pregiudicare il (o di incidere negativamente sul) valore-interesse-bene paesaggistico protetto.<br />
Alla domanda se le nuove norme del 2014 abbiano o meno delegificato l’elenco degli interveti liberi già contenuto nell’art. 149 del codice (elenco non tassativo, ma esemplificativo), la risposta è duplice e complessa: sul piano formale, sì (si tratta di un regolamento di delegificazione); sul piano sostanziale, no, perché l’elenco degli intereventi “liberi” può, sì, andare oltre quello già contenuto nell’art. 149, ma solo nei limiti del significato logico-giuridico insisto nel sistema (dato dal combinato disposto degli artt. 146, commi 1 e 2, e 149; “ai sensi dell’art. 149”, recita la disposizione del 2014). La legge del 2014 distingue due serie di tipologie di interventi “liberalizzabili”: una prima serie, costituita dagli interventi già naturalmente liberi, che devono essere esplicitati (sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica); una seconda serie costituita dagli interventi, attualmente sottoposti ad autorizzazione in forma semplificata, che possono essere liberalizzati nel bilanciamento con altri valori-interessi di pari rango costituzionale (sia nell&#8217;ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell&#8217;allegato 1 al suddetto regolamento di cui all&#8217;articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Per la prima parte, il regolamento costituisce delegificazione parziale dell’art 149; per la seconda parte no.<br />
Il criterio della rilevanza paesaggistica si articola in tre profili: la non percepibilità esterna, la innocuità dell’intervento come sua insuscettibilità di arrecare anche in astratto pregiudizio al (ossia di incidere negativamente sul) bene paesaggistico protetto, la facile amovibilità o la sicura temporaneità del manufatto, tale da escludere che esso costituisca trasformazione stabile e permanente (o, almeno, duratura) del territorio. Talune tipologie di interventi minori, pur non pienamente riconducibili a tale declinazione della nozione di irrilevanza paesaggistica, siccome percepibili all’esterno, in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio e non temporanei, ma duraturi (ad es., gli impianti di climatizzazione esterni, i microimpianti eolici e i pannelli solari sui tetti, le rampe e gli altri impianti per il superamento delle barriere architettoniche), sono considerati meritevoli di “esonero” dalla previa autorizzazione paesaggistica facendo leva sulla forza delegificante del regolamento e nell’esercizio della discrezionalità normativa di bilanciamento tra valori potenzialmente equiordinati alla tutela paesaggistica, quali quelli di tutela della salute, di tutela dell’ambiente-ecosfera mediante la promozione delle fonti di produzione di energia rinnovabile alternative a quelle tradizionali climalteranti, di tutela dei soggetti diversamente abili.<br />
L’ispirazione di fondo che orienta questa riforma – ancorata al significato logico-giuridico degli artt. 146 e 149 del codice &#8211; si compendia nell’idea che è libero tutto ciò che attiene alla fisiologia ordinaria della dinamica vitale dell’organismo (edilizio o naturale) che costituisce l’oggetto della tutela paesaggistica, poiché rientrano nell’area naturale della libertà e della proprietà quegli utilizzi e quegli interventi (con finalità prevalentemente conservative o di adeguamento) che, da un lato, consentono all’organismo paesaggistico di “vivere” (di conservarsi e di adattarsi), dall’altro lato rientrano nel dominio utile del proprietario privato e sono insuscettibili di ledere il dominio eminente pubblico inerente al bene e oggetto di interesse generale.<br />
La percepibilità della trasformazione del territorio paesaggisticamente rilevante deve essere considerata secondo un criterio di media estimazione sociale in termini di visibilità concreta, ad occhio nudo, senza ricorso a strumenti e ausili tecnici, ponendosi dal punto di vista del normale osservatore che guardi i luoghi protetti prestando un normale e usuale grado di attenzione (senza dunque specifico esame diretto del singolo particolare architettonico o del dettaglio costruttivo), assumendo come punto di osservazione i normali e usuali punti di vista di pubblico accesso, quali le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani ed extraurbani, o i normali punti panoramici accessibili al pubblico, dai quali possa godersi una veduta d’insieme dell’area o degli immobili vincolati.<br />
Le opere sotterranee e quelle interrate devono considerate con particolare attenzione, anche con riferimento alla dimensione degli interventi. Possono essere considerati liberi solo quelli di minima consistenza, neppure in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio nel medio-lungo periodo alla superficie visibile sovrastante l’intervento.<br />
La giurisprudenza, pronunciandosi soprattutto nell’abito della questione – diversa, anche se di confine – dell’ammissibilità a sanatoria, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del codice, di interventi “abusivi”, posti in essere senza la preventiva autorizzazione paesaggistica, appare oscillante, tra posizioni più rigide e rigoriste e posizioni più elastiche di buon senso.<br />
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[1] Introdotto nella materia dei beni culturali dalla legge così detta “Bassanini 2”, (legge n. 127 del 1997, art. 12, commi 5 e 6), recepito nel testo unico di settore n. 490 del 1999, art. 24, ma poi espunto dal codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, che aveva abrogato le norme sul silenzio-assenso (ricomparso, nella forma della “assenza-assenso”, nella conferenza di servizi come riformata dall&#8217;art. 49, comma 2, lett. b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).</p>
<p>[2] Sull’art. 3 della legge n.124 del 2015 si vedano, tra i primi commenti, F. De Leonardis, Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull&#8217;art. 17bis introdotto dalla cd. riforma Madia, in Federalismi.it., al sito http://www.federalismi.it/, 20 ottobre 2015; M. A. Sandulli, Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela, ivi, 16 settembre 2015; G. Sciullo, Legge Madia e amministrazione del patrimonio culturale: una prima lettura, in Aedon, Rivista di arti e diritto on line, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2015/3/sciullo.htm, 3/2015; D. La Monica, Gli errori del Ddl Madia, in Il Giornale dell&#8217;Arte, n. 356, settembre 2015, 4. Sui problemi interpretativi e sul (reale) ambito applicativo della nuova norma nel campo dei beni culturali e paesaggistici potrebbero formularsi numerosi rilievi e osservazioni, che non possono tuttavia essere svolti in questa sede (alcune considerazioni critiche, condivisibili, sono svolte in P. Marzaro, Certezze e incertezze sul silenzio assenso tra amministrazioni, in Giust.Amm., n. 12/2015, al sito https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5268).</p>
<p>[3] Su cui cfr. S. Amorosino, P. Carpentieri, Il regolamento di semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, in Urb. e app., 2010, n. 12, 1381 ss.</p>
<p>[4] Il decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell’art. 21 della stessa legge n. 124 del 2015, diretto ad abrogare le norme primarie “superate” e non più attuabili, già approvato in esame definitivo dal Governo il 15 gennaio scorso, di prossima emanazione, conterrà coerentemente una previsione abrogativa di tale art. 44.</p>
<p>[5] La relazione è stata pubblicata nella Riv. giur. urb., n. 2 del 2015, 219 ss. Il testo qui proposto ne costituisce una parziale rielaborazione, con l’aggiunta, in particolare, dell’Introduzione. Si ringrazia la Rivista per il consenso all’utilizzo del documento.</p>
<p>[6] Sul complesso rapporto tra urbanistica e tutele differenziate cfr., da ultimo, l’ampio studio di P. Chirulli, Urbanistica e interessi differenziati: dalle tutele parallele alla pianificazione integrata, in Dir. amm., 1/2015, 51 ss.</p>
<p>[7] A. Falzea, voce Efficacia (teoria generale) in Enc. Dir., XIV, Milano, 479 ss.; V. Scalisi, voce Inefficacia (dir. priv.), ivi, XXI, Milano, 1971, 322 ss.; Id., Invalidità e inefficacia. Modalità assiologiche della negozialità, in Riv. dir. civ., 2, 2003, 214 ss. N. Irti, Rilevanza giuridica, in Jus, 1967, fasc. III, 55 ss.; L. Ferrajoli, Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia. I. Teoria del diritto, Roma-Bari, 2007, 281. L. De Lucia, Procedimento amministrativo e interessi materiali, in Dir. Amm., 1/2005, 114 ss. (secondo questa importante impostazione, richiamando Falzea, l’interesse legittimo pretensivo altro non sarebbe che una fattispecie rilevante, ma non ancora completa ed efficace, poiché subordinata alla verifica di conformità all’ordinamento che si compie nel procedimento amministrativo partecipato e al suo completamento per il tramite del provvedimento amministrativo). “Funzione del procedimento – che è il luogo della rilevanza dell’interesse – è di valutare la rilevanza dell’interesse – sia pubblico che privato – ai fini della sua realizzazione (id est della produzione dell’effetto materiale)”. Su un piano più generale, la rilevanza giuridica è legata alla oggettività epistemica del mondo sociale costituito da atti linguistici (performativi) che creano fatti istituzionali basati sull’intenzionalità collettiva (J. R. Searle, Creare il mondo sociale, Milano, 2010).</p>
<p>[8] E’ proprio di tutta l’esperienza giuridica stabilire le condizioni coercitive “per mezzo delle quali l’arbitrio dell’uno può accordarsi con l’arbitrio di un altro secondo una legge universale di libertà” (I. Kant, La metafisica dei costumi, trad. it. di G. Vidari, a cura di N. Merker, Roma-Bari, 1991, III, 34-35).</p>
<p>[9] Rilevare deriva dal latino relevare (lat. rel&#277;vare «sollevare, rialzare», comp. di re- e levare). Da qui il significato di rialzare, sporgere in alto, in fuori. Il vocabolario online della lingua italiana della Treccani (http://www.treccani.it/vocabolario/rilevanza/) focalizza il significato del termine “rilevanza” anche (e proprio) sul piano giuridico, come il fatto di essere preso in considerazione dall’ordinamento giuridico (rilevanza s. f. [der. di rilevante]. – Il fatto, la caratteristica di essere rilevante, cioè di notevole importanza o anche gravità, soprattutto riguardo a determinati fini: il fatto assume r. solo se si considerano i suoi effetti; la r. politica di un discorso, di un incontro internazionale; avere, non avere r. giuridica, di cose che sono, o non sono, prese in considerazione dall’ordinamento giuridico). Sotto altro profilo rilevare può presentarsi in termini di grado di significatività o di pertinenza di un evento rispetto ad un contesto di riferimento. M. Cortellazzo, P. Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 1985 richiama “rilevànte, part. pres. e agg. ‘importante, considerevole’ (1598, Florio: per ‘prominente’), rilevànza, s.f. raro ‘rilievo’ (1872 TB), ‘importanza’ (1812, Bernardoni).</p>
<p>[10] M. R. Spasiano, sub art. 146, in M.A. Sandulli (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, II, 2012, 1119, osserva condivisibilmente che L’art. 146 assoggetta a controllo preventivo tutte quelle attività antropiche&nbsp; . . il cui risultato sia potenzialmente in grado di produrre un’alterazione dello stato dei luoghi o dei beni tale da pregiudicare quei valori, naturali, estetici e storico-culturali che rappresentino percepibili manifestazioni di “identità” del paesaggio.</p>
<p>[11] R. Lombardi, sub art. 149, in M.A. Sandulli (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, II, 2012, 1157, ammette un’interpretazione estensiva richiamando Tar Napoli, sez. VII, 5 maggio 2011, n. 2463 e 7 settembre 2010, n. 17336. A. Pagano, sub art. 149, in G. Leone, A.L. Tarasco (a cura di), Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio, Padova, 2006, 924, nota 2, osserva condivisibilmente che “va tuttavia rilevato che l’incidenza dell’attività sullo stato dei luoghi nel senso della sua “alterazione” costituisce un vero e proprio limite ontologico all’esercizio del potere di autorizzazione a tutela dei valori paesaggistici, e, in mancanza, non giustifica i limiti imposti al diritto di proprietà (Corte cost. 29 dicembre 1995, n. 529”). P. Ungari, sub art. 149, in AA.VV., Codice dei beni culturali e del paesaggio, Commentario a cura di G. Trotta, G. Caia e N. Aicardi, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, Cedam, Padova, n. 1 del 2006, pur non affrontando direttamente la questione della tassatività/esemplificatività dell’elenco, sottolinea la valenza di principio del riferimento alla &#8220;non alterazione &#8230;&#8221; e alla non modifica dell&#8217; &#8220;aspetto esteriore degli edifici&#8221;, quali indici normativi utili a chiarire la potenziale rilevanza di tutte le modificazioni esteticamente percepibili dall&#8217;esterno degli immobili tutelati e la ricomprensione degli interventi che si praticano sugli spazi liberi da edificato, principio, questo, suscettibile di essere interpretato dalla giurisprudenza distinguendo caso per caso con riferimento ad una ideale soglia di rilevanza quali-quantitativa. Sul punto non si espime D. Sandroni, sub art. 149, in AA.VV., Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, commento coordinato da R. Tamiozzo, Giuffré, Milano, 2005. Di segno opposto la posizione di L. Passeri, sub art. 149, in M. Cammelli (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio, Bologna, 2004, 610, secondo il quale “l’obbligatoria sussistenza di entrambi i predetti requisiti porta alla conseguenza che la realizzazione di un intervento non riconducibile ad una delle categorie di opere di cui sopra, ancorché non alteri lo stato dei luoghi, dovrebbe comunque essere condizionato al previo rilascio della relativa autorizzazione paesistica”, e di A. Angiuli, sub art. 149, in A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi (a cura di), Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio, Torino, 2000, 398, che fa riferimento alla giurisprudenza della Cassazione penale (su cui cfr, qui di seguito, par. 8) che impone l’autorizzazione paesaggistica anche per le opere interrate non visibili.</p>
<p>[12] Ma si veda l’interpretazione, non univoca sul punto, fornita dal giudice penale, riportata più avanti, sub par. 8 e in nota 8 (che pur tuttavia àncora, come si porrà in luce, la propria ricostruzione al criterio della offensività almeno in astratto della condotta punibile).</p>
<p>[13] La riforma dell’art. 41 della Costituzione e la tutela del patrimonio culturale, nella rivista on line Giust.Amm.it (al sito http://www.giustamm.it), 26 marzo 2011. Ivi anche richiami alla più recente teorica sui beni comuni (cui adde S. Settis, Azione popolare, Torino, 2012, 64 ss., con ampi richiami, nonché, da ultimo, L. Casini, «Todo es peregrino y raro . . . ». Massimo Severo Giannini e i beni culturali, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 3 – 2015, 987 ss. e G. Severini, L&#8217;immateriale economico nei beni culturali, in Aedon, Rivista di arti e diritto on line, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2015/3n. 3 del 2015, nonché Id., in Commento all&#8217;art. 1, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, (a cura di) M.A. Sandulli, II ed., Milano, 2012, 26.</p>
<p>[14] Nel parere si è fatto altresì riferimento, quale indice normativo anch’esso rilevante in questo discorso, alle recenti novità intervenute in campo penale, quale ulteriore dato normativo diretto a escludere rilevanza giuridica (come illeciti e, dunque, sotto il conseguente profilo sanzionatorio) di fatti e atti di lieve entità o di particolare tenuità (legge n. 67 del 2014 di delega al Governo per la revisione del sistema sanzionatorio in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione che, tra i criteri direttivi, prevede l’esclusione della “punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento”, cui ha dato attuazione il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, cha prevede a sua volta, all’art. 1, che aggiunge l’art. 131-bis al codice penale, che “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l&#8217;esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell&#8217;articolo 133, primo comma, l&#8217;offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”).</p>
<p>[15] In senso conforme si veda anche Cass. pen., sez. III, 30 marzo 2006, n. 11128, di cui appare utile riportare qui di seguito un ampio stralcio per la compiuta analisi svolta: “L&#8217;art. 181 del D. L.vo n. 42/2004 vieta l&#8217;esecuzione di lavori &#8220;di qualsiasi genere&#8221; su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa. Devono ritenersi, pertanto, vietati ai sensi della disposizione citata anche i lavori eseguiti nel sottosuolo delle aree qualificate quali beni paesaggistici, ai sensi dell&#8217;art. 134 e seguenti del D. L.vo n. 42/2004. Non appare dubbio, invero, alla luce della individuazione dei beni paesaggistici contenuta negli art. 136 e seguenti del decreto legislativo citato, che con il termine paesaggio il legislatore ha inteso designare una determinata parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell&#8217;uomo, è ritenuta meritevole di particolare tutela, che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell&#8217;area vincolata, sicché ogni modificazione dell&#8217;assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma di qualsiasi genere, è soggetta al rilascio della prescritta autorizzazione. Peraltro, tale nozione di paesaggio coincide con la definizione contenuta nella Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con la recentissima legge 9.1.2006 n. 14, secondo la quale il termine &#8220;Paesaggio&#8221; &#8220;designa una determinata parte del territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall&#8217;azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni&#8221;. Questa Corte, peraltro, non ignora l&#8217;indirizzo interpretativo citato dal ricorrente che, sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 18.7.1997, secondo la quale anche per i reati di pericolo presunto deve essere accertata in concreto l&#8217;offensività specifica della singola condotta, con la conseguenza che deve essere esclusa la rilevanza penale di condotte del tutto inoffensive, ha affermato che devono escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l&#8217;aspetto esteriore degli edifici (di recente sez. III, 10.5.2005 n. 33297, Palazzi; conf. sez. III, 28.3.2003 n. 14461, Carparelli; sez. III, 29.4.2003 n. 19761; 28.9.2004 n. 38051). Tale indirizzo interpretativo non contrasta, però, con quanto affermato dalla Corte nel caso di cui ci si occupa, riferendosi le massime citate a comportamenti ritenuti del tutto inidonei a compromettere l&#8217;interesse tutelato dalla norma, che, per quanto precisato, non deve essere riferito al solo aspetto esteriore del paesaggio e, quindi, a ciò che è immediatamente percepibile visivamente, ma al complesso ambientale della parte di territorio soggetta a tutela, dato che anche interventi non immediatamente percepibili possono produrre effetti devastanti. Orbene, non appare dubbio che la realizzazione di una struttura edilizia interrata, che nel caso in esame risulta essere di rilevanti dimensioni, seppure non percepibile dall&#8217;esterno, si palesa idonea a compromettere i valori ambientali della parte di territorio soggetta al vincolo paesaggistico nella quale venga realizzata”. Tuttavia, analogamente a Cass. pen, sez. III, 25 settembre 2009, n. 37610, richiamata nel testo, e diversamente da quanto sembra ricavabile dalla motivazione poc’anzi riportata, anche Cass. Pen., sez. III, 13 gennaio 2012, n. 889, sembra porre l’accento sulla idoneità degli interventi realizzati a determinare una compromissione ambientale (ai fini della sanatoria di cui all’art. 181, comma 1-ter, del codice dei beni culturali e del paesaggio, la nozione di superficie utile va “individuata, in mancanza di specifica definizione, con riferimento alla finalità della disposizione che la contempla e, per quanto riguarda la disciplina paesaggistica, deve ritenersi che tale concetto vada individuato prescindendo anche dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica, che ha oggettività giuridica diversa (e che la lettera a) del comma 1ter non richiama espressamente, diversamente da quanto avviene per quelli di cui alla successiva lettera c)) ed in senso ampio, considerando l’impatto dell’intervento sull’originario assetto paesaggistico del territorio, cosicché dovrà escludersi la speciale sanatoria stabilita dall’articolo 181 in tutti quei casi in cui la creazione di superfici utili o volumi o l’aumento di quelli legittimamente realizzati siano idonei a determinare una compromissione ambientale.”</p>
<p>[16] TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 5 novembre 2013, n. 515; TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 15 luglio 2013, n. 6997; TAR Puglia, Bari, sez. III, 11 gennaio 2013, n. 35; Id., 30 ottobre 2012, n. 1859; TAR. Campania, Napoli, sez. III, 9 dicembre 2014, n. 6431; Id., sez. VII, 10 maggio 2012, n. 2173; Id., 15 dicembre 2010, n. 27380; Id. 3 aprile 2009, n. 1748; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 16 febbraio 2009, n. 1309.</p>
<p>[17] Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2012, n. 5066.</p>
<p>[18] Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3074; Id., sez. VI, 26 marzo 2013, n. 1671; Id, sez. VI, 20 giugno 2012, n. 3578; TAR Umbria, sez. I, 29 novembre 2011, n. 388; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 17 febbraio 2010 , n. 963.</p>
<p>[19] Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2014, n. 1512, che conferma TAR Campania, Napoli, sez. III, 25 maggio 2010, n. 8748.</p>
<p>[20] Ad es., anche TAR Piemonte, sez. I, 11 dicembre 2012, n. 1321, nell’affermare che “La nozione di volume rilevante a fini paesaggistici non può distinguere tra volumi esterni e volumi interrati, essendo anche questi ultimi idonei a determinare una modificazione del territorio e dell&#8217;assetto edilizio esistente”, precisa che ciò accade “in quanto lo stesso volume che a fini edilizi, per le sue caratteristiche, può non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie assentibili, ad esempio perché ritenuto volume tecnico, ai fini paesaggistici può assumere una diversa rilevanza, laddove si ritenga che determini una possibile alterazione dello stato dei luoghi salvaguardato dalle apposite norme di tutela (corsivo nostro), le quali, al preordinato fine di conservare la sostanziale integrità di determinati ambiti territoriali, ben possono vietare anche la realizzazione di un volume edilizio tecnico od interrato, quand&#8217;anche irrilevante secondo le norme che regolano l&#8217;attività edilizia. Nello stesso senso TAR Umbria, sez. I, 29 novembre 2011, n. 388, a proposito della “sanabilità” ex art. 167, comma 4, dei volumi tecnici, richiamata la giurisprudenza amministrativa favorevole (“T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 3 novembre 2009, n. 6827; sez. IV, 21 settembre 2010, n. 17491; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 15 settembre 2010, n. 435)”, opina in senso opposto (negativo), ma chiarendo che “La nozione di “volume” ed, ancora di più, quella di “superficie utile” non appartengono alla tutela paesaggistica, che fa perno, piuttosto, sulla “percettibilità visiva”. Interessante in questa direzione appare anche la sentenza di T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 5 novembre 2013, n. 515, che ha rilevato come i “volumi irrilevanti urbanisticamente (c.d. volumi tecnici) presentano un rischio minore di lesione del bene paesaggistico. Se è ben vero che anche un volume irrilevante urbanisticamente (es. perché è un volume tecnico) può astrattamente incidere in modo pregiudizievole sul paesaggio (la cui maggior esigenza di tutela ha impedito al legislatore di esportare in materia con analoga ampiezza l&#8217;istituto della sanatoria a regime ex articolo 36 del D.P.R. n. 380 del 2001), e che la normativa paesaggistica ha una sua autonomia rispetto a quella edilizia ed urbanistica, nondimeno il Collegio condivide quella giurisprudenza che per ragioni di coerenza sistematica non ritiene condivisibile un&#8217;interpretazione letterale del divieto di cui all&#8217;articolo 167, comma 5 del d.lgs. n. 42 del 2004 (cfr. Tar Napoli, sentenza n. 1748 del 2009). Difatti, il rischio di lesione per il bene paesaggistico è comunque minore in caso di volumi irrilevanti urbanisticamente, atteso il loro intrinseco carattere di accessorietà (che quindi presuppone un precedente intervento già valutato ed autorizzato), e considerato che la sottoponibilità dell&#8217;intervento al parere della Soprintendenza non comporta automaticamente il giudizio di compatibilità, che viene rilasciato solo quando la sua incidenza sul paesaggio non è tale da compromettere il bene protetto (cfr. Tar Roma 15 luglio 2013, n. 6997).</p>
<p>[21] T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 27 agosto 2014, n. 2263.</p>
<p>[22] Cass., sez. III, 31 marzo 1994, n. 6189.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Il libro elettronico è un libro o è elettronico (un servizio informatico «leggibile»)? Come confondere la sostanza con la forma (i sostantivi con gli aggettivi). Divagazione su una recente pronuncia della Corte europea</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:41 +0000</pubDate>
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<p>1. Il tema. 2. La controversia. 3. La Corte europea. 4. Principia juris: la logica aiuta (forse) a trovare una soluzione corretta. 1. Il tema. Il diritto è linguaggio (un prodotto culturale, sociale)[1]. Usa il linguaggio comune (con un po’ di tecnicismo). Poggia sui principi della logica (e della sintassi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-libro-elettronico-e-un-libro-o-e-elettronico-un-servizio-informatico-leggibile-come-confondere-la-sostanza-con-la-forma-i-sostantivi-con-gli-aggettivi-divagazione-su-una-recente-p/">Il libro elettronico è un &lt;i&gt;libro&lt;/i&gt; o è &lt;i&gt;elettronico&lt;/i&gt; (un &lt;i&gt;servizio informatico «leggibile»&lt;/i&gt;)? Come confondere la sostanza con la forma (i sostantivi con gli aggettivi). Divagazione su una recente pronuncia della Corte europea</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p align=justify>
1. Il tema. 2. La controversia. 3. La Corte europea. 4. <i>Principia juris</i>: la logica aiuta (forse) a trovare una soluzione corretta.</p>
<p>
<b>1. Il tema.<br />
</b><br />
Il diritto è linguaggio (un prodotto culturale, sociale)[1]. Usa il linguaggio comune (con un po’ di tecnicismo). Poggia sui principi della logica (e della sintassi e della semantica). I principi della logica, della sintassi e della semantica sono direttamente (anche) principi generali del diritto[2]. Il diritto europeo &#8211; alla ricerca di una comune radice o di un comun denominatore, che tengano insieme le numerose culture locali che vi partecipano &#8211; ha bisogno di basi logiche e di principi generali comuni ancor più di quello nazionale[3]. Li rinviene probabilmente nel ricchissimo <i>humus</i> della tradizione del diritto comune europeo[4].<br />
	Ora, in base a uno dei principi elementari della sintassi (e della semantica), ma, più in generale, dell’uso comune del linguaggio, dove gli enunciati esprimono stati mentali intenzionali[5] e sono diretti a comunicare (nell’agire sociale comunicativo[6]) giudizi su determinati stati di cose o modi di essere o accadimenti del mondo, le proposizioni (o argomenti) consistono nel predicare qualità o modi di essere (attributi, aggettivi) di “cose” (il soggetto della proposizione, di regola un sostantivo, un nome, individuo nel caso di giudizi particolari, comune o generale nel caso di giudizi universali)[7]. Il verbo “lega” insieme soggetto e predicato e formula in tal modo, attraverso il predicato (l’aggettivo o attributo), un giudizio, un’asserzione su un certo modo di essere dell’ente designato dal soggetto (il nome, il sostantivo). Se io dico che questo libro è rosso, attribuisco la qualità del colore rosso a questo libro. Tutto molto semplice e, fin qui (al netto dei problemi epistemologici, che ci risparmiamo), anche abbastanza pacifico. <br />
Sennonché accade che se io dico che questo libro è “elettronico” rischio di uscire da questo schema mentale collaudato e osservo che l’elettronicità del libro – ossia l’attributo, la qualità predicata del soggetto – si “mangia” il libro e incorpora il sostantivo stesso, quasi prevalendo su di esso (il “libro elettronico” diventa un “servizio elettronico leggibile”). Così almeno ha opinato la Corte europea nella sentenza in esame. La “smaterializzazione” del libro introduce un cambiamento non di grado ma di tipo nella nozione stessa di “libro”? Il tema mette in causa il problema – molto stimolante – della definizione: cosa definisce il “libro”? E’ più importante sapere a che serve una cosa o come è fatta? Qual è l’essenza di una certa cosa, che fa sì che essa sia quel tipo di cosa e non un altro tipo? La “smaterializzazione” del libro mette in causa anche il problema del nominalismo e dell’ontologia: esiste un qualcosa che sia “libro” nel mondo oggettivo o è “libro” solo ciò che noi stipuliamo convenzionalmente di chiamare tale? L’esempio del libro è complicato dal fatto che si tratta di un prodotto (per l’appunto) culturale, a differenza delle pietre e degli alberi; è un artefatto dell’uomo, un prodotto del suo lavoro e nasce in un contesto di simboli e di significati culturali e di stipulazioni linguistiche. Certo, quando Gutenberg ha inventato la stampa dei libri nessuno ha dubitato che quelli stampati non fossero <i>libri</i> (ma, poniamo, “stampe”), così come nessuno aveva mai dubitato che i codici e le cinquecentine rilegate non fossero “libri” rispetto alle pergamene arrotolate. E cosa diremo domani quando con le stampanti 3D potremmo “stampare” in casa il casco della moto o il vaso per i fiori? Li chiameremo ancora “casco” e “vaso” o dovremo trovare nomi nuovi? E, sul piano giuridico, considereremo questo processo una vendita di un bene o una fornitura di un servizio elettronico?</p>
<p><b>	2. La controversia.<br />
</b><br />
	Si è posta (in estrema sintesi) la questione se l’<i>e-book </i>(il “libro” elettronico che si legge sui congegni elettronici (<i>e-reader</i>) tipo <i>Kindle</i>, che si acquistano su Amazon) sia o no un “libro” agli effetti della tassazione sulle transazioni relative al suo acquisto (IVA al 22 per cento, come previsto per i servizi elettronici o IVA al 4 per cento, come previsto per i libri stampati?). Nasce dunque la domanda se una cosa che serve a leggere e trasmettere informazioni attraverso il linguaggio scritto sia o no un libro a seconda se stampato sulla carta (o altri materiali simili) o veicolato attraverso un flusso di particelle elettriche diffuse attraverso la rete e captate mediante appositi congegni elettronici che le “riproducono” e le rendono visibili e leggibili su tavolette retroilluminate e alimentate da pile. <br />
La Francia e il Lussemburgo ritengono che si tratti comunque di un libro e hanno deciso di applicare l’IVA ridotta. La Commissione europea (e molti altri paesi UE) negano che si tratti di un libro, ritengono che si tratti di un servizio elettronico e applicano l’aliquota ordinaria del 22 per cento.<br />
	Con la legge di stabilità per l’anno 2015 (legge n. 190 del 2014) anche l’Italia ha condiviso la scelta della Francia e del Lussemburgo[8].<br />
La Commissione ha dato dunque prontamente avvio a una procedura d’infrazione contro l’Italia (sulla scia delle precedenti procedure, già mature per la decisione dinanzi alla Corte di giustizia, intraprese contro la Francia e il Lussemburgo), inviando una lettera di contestazione a fine gennaio del 2015 (caso “EU Pilot 7299/15/TAXU) e respingendo (in data 5 marzo 2015) le repliche italiane. Secondo la Commissione la disposizione italiana violerebbe la direttiva IVA 2006/112 in primo luogo perché, ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, primo comma, della direttiva sull’IVA, le aliquote ridotte possono essere applicate unicamente alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’allegato III della direttiva medesima e la categoria 6 dell’allegato III non menziona la fornitura di libri digitali come attività soggetta ad aliquote IVA ridotte, con la conseguenza che la fornitura di libri digitali dovrebbe essere assoggettata all’aliquota IVA standard, conformemente all’articolo 96 della direttiva IVA (e ciò in linea con l’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva, che esclude espressamente dal beneficio di aliquota IVA ridotte i servizi forniti in via elettronica); in secondo luogo perché, a norma dell’articolo 110 della direttiva IVA, gli Stati membri possono mantenere aliquote ridotte, ossia inferiori all’aliquota minima del 5 per cento, solo se esse erano già applicate al 1° gennaio 1991, sicché il fatto di sottoporre la fornitura di libri digitali ad un’aliquota IVA del 4 per cento violerebbe anche il citato articolo 110.<br />
L’Italia ha risposto rivendicando la conformità al diritto europeo della nuova disposizione legislativa, evidenziando che essa si è limitata a interpretare il diritto tributario vigente fornendo unicamente un chiarimento del significato della parola “libri” (già usata dal d.P.R. n. 633 del 1972 per includere beni soggetti all’IVA agevolata del 4 per cento) allo scopo di adeguarlo alla evoluzione tecnologica, ponendo in tal modo fine a un regime fiscale discriminatorio tra beni rientranti nella medesima tipologia, vale a dire i libri cartacei e quelli digitali, tutti identificabili dallo standard internazionale dell’ISBN (<i>International Standard Book Number</i>). Chiarimento interpretativo ritenuto dal Governo italiano compatibile con la normativa europea sia per l’insussistenza di espliciti divieti in tale normativa alla ragionevole inclusione degli <i>e-book</i> nella categoria “libri”, sia perché la fornitura di libri elettronici sarebbe ben configurabile quale cessione di beni e non quale prestazione di servizi[9], sia perché sussisterebbero elementi di omogeneità e interscambiabilità tra libri cartacei ed <i>e-book</i>, con conseguente necessità di applicare un’uguale aliquota IVA ad entrambi i beni – tipi di prodotto appartenenti alla medesima categoria – al fine di assicurare la neutralità fiscale[10].<br />
La difesa italiana conclude dunque ribadendo il punto fondamentale per cui l’<i>e-book </i>è un libro e che pertanto la nuova disposizione legislativa non innova, ma si limita a fornire una interpretazione adeguatrice della parola e del concetto di “libro”, collegando quest’ultimo allo standard universalmente riconosciuto per identificarlo, ossia l’ISBN, che include ogni tipo di libro, compresi i libri elettronici, che soddisfano, al pari di quelli cartacei, le medesime finalità d’interesse pubblico e le stesse motivazioni sociali che giustificano l’applicazione dell’aliquota ridotta, rientrando l’una e l’’altra fattispecie nella cessione di beni. </p>
<p><b>3. La Corte di giustizia<br />
</b><br />
Con le sentenze rese in data 5 marzo 2015 nelle cause C 479/13 (Francia) e C 502/13 (Lussemburgo), la Corte di giustizia ha accolto i ricorsi proposti dalla Commissione avverso la Francia (rea di avere previsto nell’art. 278-0 bis del <i>code général des impôts</i> un’aliquota IVA ridotta al 5,5 per cento per l’acquisto libri “<i>su qualsiasi tipo di supporto fisico, inclusi quelli forniti mediante scaricamento</i>”) e il Lussemburgo (reo a sua volta di avere interpretato la propria disciplina sull’IVA super ridotta al 3 per cento per i libri – con la circolare n. 756 del 12 dicembre 2011 dell’amministrazione tributaria &#8211; nel senso della sua applicabilità anche ai libri elettronici).<br />
La Corte muove dalla precisazione che, diversamente dall’obiezione mossa dalla Francia e dal Lussemburgo, la pronuncia riguarda la fornitura di libri digitali o elettronici in tutte le forme praticate, sia quelle “omotetiche”, mediante scaricamento su un altro supporto fisico, in qualche modo analogo ai libri stampati, sia quelle attuate mediante trasmissione continua («<i>streaming</i>») a partire da un sito <i>web</i>, di libri in formato elettronico che possono essere consultati su un computer, uno <i>smartphone</i>, un lettore di libri elettronici (<i>ebook reader</i>) o qualsiasi altro sistema di lettura. <br />
Accoglie, dunque, la tesi della Commissione sul rilievo per cui (punto 28 della sentenza Francia) “<i>Se è ben vero che il libro elettronico necessita, ai fini della sua lettura, di un supporto fisico, quale un computer, un simile supporto non è tuttavia incluso nella fornitura di libri elettronici</i>”, sicché il libro elettronico non rientrerebbe nella nozione di «<i>fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico</i>» per la quale il punto 6 dell’allegato III alla direttiva IVA autorizza aliquote ridotte. L’estensione di tale nozione al libro elettronico costituirebbe non già un adeguamento logico del diritto al fatto (insita nell’apertura semantica del termine di genere ad accogliere specie di nuova identificazione), bensì un’applicazione estensiva non consentita dell’eccezione al regime di IVA ordinaria. Tale salto logico poggia sull’innesto dell’argomento (punto 33 sentenza Francia) per cui la direttiva IVA (art. 98, paragrafo 2, secondo comma) esclude ogni possibilità di applicare un’aliquota ridotta ai «servizi forniti per via elettronica», atteso che (punto 34) la fornitura di libri elettronici rappresenta un «servizio fornito per via elettronica», ai sensi di tale articolo 98, paragrafo 2, secondo comma.<br />
Il ragionamento della Corte sembra tautologico: alla domanda se il libro elettronico sia un libro (fornito su un qualsiasi tipo di supporto fisico) la Corte non risponde in modo diretto, ma ritiene di risolvere obliquamente l’argomento evitando la domanda e usando strumentalmente un’altra previsione della direttiva IVA, quella per cui i servizi forniti per via elettronica sono assoggettati all’IVA ordinaria, per asserire che dal fatto che i servizi elettronici sono assoggettati all’IVA ordinaria seguirebbe la conclusione per cui l’<i>e-book</i> non è un libro (fornito su un qualche tipo di supporto fisico). E’ evidente la fallacia logica (<i>non sequitur</i>) in cui incappa il Giudice europeo. <br />
Secondo la Corte – e questo è il punto centrale (punto 35 sentenza Francia) su cui poggia la decisione &#8211; la fornitura di libri elettronici non può essere considerata come una «cessione di beni» ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA (che considera «cessione di beni» il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario) perché il libro elettronico non si potrebbe qualificare come bene materiale atteso che “<i>come emerge dal punto 28 della presente sentenza, il supporto fisico che consente la lettura di tale libro, che potrebbe essere qualificato come «bene materiale», non è presente al momento della fornitura</i>”. <br />
In realtà appare discutibile proprio l’assunto – un po’ assertivo e piuttosto indimostrato – secondo cui nell’acquisto di un <i>e-book</i>, non in modalità <i>streaming</i>, ma in modalità di <i>download</i>, non sussista il <i>trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario</i>. In realtà tale trasferimento sussiste senz’altro, atteso che, pur nei limiti del diritto di riproduzione della copia privata ai sensi dell’art. 71-<i>sexies</i> della legge sul diritto d’autore 22 aprile 1941, n. 633, l’acquirente può disporre del bene – ossia la riproduzione elettronica del contenuto linguistico del libro &#8211; come proprietario, poiché lo conserva con sé come un suo bene e può fruirne quando e come vuole, anche imprestandolo per altri usi privati (escluse altre forme di riproduzione e divulgazione al pubblico, ma ciò non diversamente da quanto accade per il libro stampato, per il quale è alla stessa stregua vietato effettuare ulteriori copie o diffonderne i contenuti al pubblico senza il rispetto del diritto morale e patrimoniale dell’autore e dell’editore). L’oggetto, la <i>res</i> materiale che incorpora il bene della vita trasferito è costituito proprio dalla traccia elettronica “traducibile” in un testo leggibile. Ma ciò è comprensibile solo se ci si sofferma – ciò che non ha ritenuto di fare la Corte europea &#8211; sul significato della parola “libro”.</p>
<p><b>4. <i>Principia juris</i>: la logica aiuta (forse) a trovare una soluzione corretta.<br />
</b><br />
	Si è detto nel par. 1 che il diritto (e quello europeo più degli altri) riposa sui principi fondamentali (in prevalenza desumibili e/o riconducibili alla sistemazione giusrazionalista del diritto comune), tra i quali (o al vertice dei quali, se si vuole) si collocano, in primo luogo, quelli della logica. I principi generali del diritto – e, tra essi, <i>in primis</i>, quelli della razionalità occidentale e della logica – non possono essere affidati al dubbio scettico del dibattito epistemologico e della filosofia del linguaggio[11]. Il diritto non è filosofia (o è, al limite, ragion pratica, non teoretica). I principi fondamentali della logica giuridica (europea) sono dunque quelli che ci derivano da Aristotele, filtrati dalla tomistica e dal diritto comune, attraverso il Rinascimento e l’Illuminismo. La base profonda (e solida) del diritto comune europeo ha un’impronta oggettivamente (in una certa qual misura) giusrazionalista. <br />
	Su queste basi le due questioni fondamentali che abbiamo introdotto nel primo paragrafo vanno opportunamente ricondotte in un contesto di (moderato) realismo corrispondentista sul piano ontologico (corretto alla luce del nominalismo occamiano) in una logica aristotelico-tomistica nella quale <i>scire est scire per causas[12]</i> e la definizione precisante si opera per genere e differenza specifica, sulla base di proposizioni categoriche che predicano rapporti di inclusione o esclusione tra classi di nomi e tra determinati particolari (premessa minore del sillogismo) e determinati universali (premessa maggiore del sillogismo).<br />
In questo contesto culturale il “libro” è un oggetto del “mondo 1”[13], il mondo degli oggetti reali, che esiste(rebbe) là fuori anche indipendentemente dal nostro sguardo e dalla nostra percezione, che ci sopravvive, che partecipa tuttavia (in qualche modo) – sul piano funzionale – del “mondo 3”, il mondo sociale dei significati della cultura e dei rapporti sociali intersoggettivi (lo <i>Spirito oggettivo</i> di hegeliana memoria), poiché contiene e veicola linguaggi, parole, idee e pensieri.<br />
Qual è dunque l’essenza (la <i>quidditas</i>) del libro?[14] Facendo capo al canone aristotelico, tramandato dalla Scolastica – che si pone alla radice della razionalità propria della cultura europea – della teoria quadripartita delle cause (<i>scire est scire per causas</i>: causa materiale, causa formale, causa efficiente e causa finale), il libro elettronico è un <i>libro</i> sia sotto il profilo della causa formale (ossia della sua logica interna), sia sotto il profilo della causa finale (a che serve? Serve a leggere e conoscere). E’ certo che il libro elettronico può essere considerato un flusso elettronico di dati solo sotto il profilo della causa materiale. E’ dubbia la soluzione sotto il profilo della causa efficiente: se adottiamo una nozione “corta” e diretta di causa efficiente, legata a una nozione di causalità fisica e di agente, allora ricadiamo nella causa materiale poiché ciò che “produce” e fa sì che il libro elettronico esista (per come è) resta il flusso elettrico modulato in bit; se, invece, assumiamo una nozione più “lunga”, meno stretta e più ampia di causalità efficiente, tale da comprendere in essa la ragione economico-sociale della cosa, tendiamo a ricadere nell’alveo della causa finale e di quella formale e finiamo per ritenere che la ragione efficiente, per così dire la causa prima che determina la produzione di libri elettronici, risulta essere la stessa identica che sta alla base delle pergamene e dei libri stampati, ossia l’esigenza culturale-sociale degli uomini di diffondere e discutere pensieri e idee e di fare linguaggio e agire comunicativo. Si apre, dunque, un problema nel problema, perché emerge la scarsa chiarezza del concetto stesso di causa efficiente (sul piano grammaticale, l’agente): se guardiamo alle cause prossime fisico-materiali, torniamo verso la causa materiale (non c’è dubbio che il libro elettronico è prodotto di un <i>hardware</i> che gira con un determinato <i>software</i> che diffonde tramite <i>web</i> determinati flussi elettronici atti a “generare” immagini su un video idonee a essere lette dal destinatario) e dobbiamo concludere che, sotto questo aspetto, il libro elettronico non è un “libro”, ma un flusso di dati serviti via <i>web</i> (un servizio elettronico nella società dell’informazione); se, invece, guardiamo alle cause remote, anche sociali, allora torniamo verso la causa finale (e non c’è dubbio su questo versante sul fatto che la spinta che determina alla produzione del libro elettronico è la stessa identica sottesa al libro di carta stampata) e dobbiamo concludere che, sotto questo aspetto, il libro elettronico è e resta un “libro”.<br />
Soccorre tuttavia a sciogliere quest’ultimo aspetto incerto la particolare natura (per così dire) “ontologica” del libro, di cui già si è fatto cenno nel primo paragrafo: il libro partecipa di due “nature”, nel senso che appartiene al “mondo 1” in quanto oggetto di carta stampata, ma appartiene anche al “mondo 3” in quanto artefatto dell’uomo che contiene e trasmette significati di linguaggio. Di fronte a questa natura duplice del libro come oggetto, la nozione di causa efficiente non può risolversi evidentemente nel solo aspetto fisicalista della causa prossima identificata nel processo generatore fisico-chimico del libro elettronico, ma deve in qualche modo considerare anche il diverso e concorrente aspetto culturale della causa indiretta identificata nelle ragioni sociali, economiche e culturali che “generano” la produzione del libro elettronico. <br />
In conclusione, alla stregua del criterio della conoscenza e della definizione della <i>res</i> imperniata sulla teoria quadripartita delle cause, può concludersi che il libro elettronico è “libro” più che “elettronico” (o, meglio, resta un libro, anche se elettronico, e non trasmoda in un processo elettronico che si può “leggere” come un libro, un processo elettronico leggibile).<br />
La classe del genere “libro”, il cerchio che tiene insieme tutte le occorrenze (i <i>token</i> del <i>type</i>) dei particolari libri individui, è dunque sufficientemente ampio da ricomprendere nei suoi confini anche quella cosa peculiare che è il libro elettronico. E’ l’essere il libro elettronico un “libro” non è precluso dalla sua “elettronicità” più di quanto l’essere il libro stampato un “libro” non sia precluso dall’essere tale libro di carta o di essere stampato. Nella logica tradizionale, dunque, che è poi la logica del diritto, l’aggettivo (elettronico) descrive una qualità dell’oggetto (il libro), ma non ne immuta la sostanza (il sostantivo) o la natura. E poiché la regola dell’economia ontologia ci dice che gli enti non devono essere moltiplicati senza necessità[15], deve concludersi nel senso che il libro elettronico è un modo accidentale di essere del libro e richiede lo stesso trattamento giuridico del libro.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] J.L. Austin, <i>How to Do Things with Words</i>, 1962; AA.VV., a cura di U. Scarpelli, <i>Diritto e analisi del linguaggio</i>, Milano, 1976; G. Carcaterra, <i>La forza costituiva delle norme</i>, Roma, 1979. <br />
[2] L. Ferrajoli, <i>Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia. I. Teoria del diritto</i>, Roma-Bari, 2007, 33 ss. <br />
[3] Si dà il caso che l’intera costruzione del diritto europeo poggia sulla pietra angolare fondativa costituita dai valori dello Stato di diritto (e del rispetto dei diritti umani, della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell&#8217;uguaglianza), richiamati già nel preambolo del Trattato sull’Unione europea, nonché ivi negli artt. 2 e 6. <br />
[4] P. Grossi, <i>L’Europa nel diritto</i>, Roma-Bari, 2007. <br />
[5] J. R. Searle, <i>Creare il mondo sociale</i>, Milano, 2010, 17 e 86 ss. <br />
[6] J. Habermas, <i>Teoria dell’agire comunicativo; I. Razionalità nell’azione e razionalizzazione sociale</i>, trad. it. di P. Rinaudo, Bologna, 1997. <br />
[7] I. Copi, <i>Introduzione alla logica</i>, Bologna, 1964;U. Eco, <i>Kant e l’ornitorinco</i>, Milano, 1987; D. Davidson, <i>Truth and Predication</i>, 2005; trad. it. di S. Levi, <i>Sulla verità</i>, Roma-Bari, 2006, 70 ss.; W.V. <i>Quine, From a Logical Point of View</i>, trad. it. di P. Valore, Milano, 2004 (soprattutto i saggi <i>Che cosa c’è</i>, <i>Il problema del significato in linguistica</i> e <i>La logica e la reificazione degli universali</i>). <br />
[8] Art. 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190: “<i>Ai fini dell&#8217;applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica</i>”. E’ da notare subito che la norma italiana differisce nettamente da quella francese: la Francia ha disposto con norma costitutiva l’assoggettamento dei libri elettronici all’IVA al 5,5 per cento; l’Italia ha invece introdotto una norma interpretativa, che si è limitata a esplicitare e chiarire la portata normativa della previgente disposizione tributaria che assoggetta i libri all’IVA super ridotta del 4 per cento (seguendo in ciò una strada analoga al Lussemburgo, che si era limitato a tal fine ad emanare una circolare interpretativa dell’amministrazione tributaria). <br />
[9] Sotto questo profilo si è giustamente rilevato come la fornitura di libri elettronici deve essere correttamente qualificata come cessione di beni e non come prestazione di servizi perché appare prevalente il profilo del trasferimento di un diritto di proprietà (in senso ampio) sull’esemplare fornito (la “fornitura di testi” come “contenuto di libri”), rispetto al profilo del servizio elettronico fornito per realizzare l’acquisto (in linea con la nota giurisprudenza della Corte di giustizia formatasi in casi di prestazioni miste di fornitura e di posa in opera di beni materiali, dove si è privilegiato un approccio concreto, mirante a valorizzare innanzitutto le finalità perseguite dal committente e il peso economico relativo del bene materiale e delle attività ad esso collegate: cfr., ad es. il noto caso della “posa dei cavi sottomarini a fibre ottiche” &#8211; sent. 29 marzo 2007, causa C-111/05). Anche nel caso della fornitura di libri elettronici – si è rilevato nella nota di replica del Governo italiano &#8211; vi sono un servizio e un bene materiale che si connettono strettamente: il servizio è l’accesso e il funzionamento del sistema informatico che consente all’acquirente di accedere al testo ivi digitalizzato, e di scaricarlo nel proprio sistema informatico (<i>pc</i> o altro); il bene materiale è, appunto, la traccia digitale che rimane impressa nel sistema informatico dell’acquirente dopo lo scaricamento. La finalità dell’acquirente è senz’altro quella di disporre di tale traccia come proprietario, nel senso di poterla liberamente visualizzare, usare (nel rispetto delle normative sulla proprietà intellettuale), ma soprattutto leggere su un qualsiasi supporto fisico: finalità identica a quella di chi acquista un libro cartaceo. <br />
[10] Sotto il profilo del rispetto del principio della neutralità fiscale tra categorie di beni omogenei e interscambiabili, si è rilevato come in Italia, oggi, quasi un libro stampato su quattro (circa 15.000 titoli, pari a oltre il 24 per cento della produzione totale del 2013) è anche in formato <i>e-book</i> e come la versione digitale sia prevista per la metà dei libri scolastici (49,6 per cento), mentre le abitudini di lettura dimostrano una sempre maggiore interscambiabilità tra i due strumenti, sicché le finalità che giustificano l’applicazione di una aliquota ridotta ai libri in formato cartaceo appaiono senz’altro applicabili anche al caso dei libri elettronici. Appare dunque chiaro che i libri pubblicati in formato cartaceo e quelli pubblicati su supporti fisici diversi sono prodotti idonei ad essere considerati simili da parte del consumatore medio (secondo l’indirizzo fornito dalla stessa Corte di giustizia UE &#8211; Terza Sezione, 11 settembre 2014, C-219/13, che ha deciso un rinvio pregiudiziale riguardante la normativa finlandese in materia di IVA per libri cartacei e libri su supporto informatico: “31 . . .<i>Spetta al giudice nazionale valutare, a questo scopo, se detti libri presentino proprietà analoghe e rispondano agli stessi bisogni in funzione di un criterio di comparabilità nell’uso al fine di verificare se le differenze esistenti influiscano o no in modo considerevole o rilevante sulla decisione del consumatore medio di optare per l’uno o per l’altro di tali libri</i>. 32 <i>Tale risposta non varia a seconda del tipo di supporto utilizzato, del contenuto del libro in parola, o a seconda delle proprietà tecniche del supporto fisico di cui trattasi, dato che sono siffatte circostanze, tra le altre, che il giudice del rinvio deve prendere in considerazione al fine di valutare se i libri pubblicati in formato cartaceo e quelli che sono pubblicati su altri supporti fisici siano prodotti idonei ad essere considerati simili da parte del consumatore medio. 33 Se, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, tali circostanze sono determinanti dal punto di vista del consumatore medio dello Stato membro interessato, è giustificato che la legislazione nazionale non conceda alla cessione di libri registrati su supporti diversi dalla carta l’aliquota IVA ridotta applicabile a quella dei libri stampati. Se invece ciò che importa per tale consumatore è essenzialmente il contenuto simile di tutti i libri, indipendentemente dal loro supporto o dalle loro proprietà, allora l’applicazione selettiva di un’aliquota IVA ridotta non è giustificata</i>.” “<i>Il principio di neutralità fiscale, secondo consolidata giurisprudenza, osta, in particolare, a che merci o prestazioni di servizi simili, che si trovano quindi in concorrenza fra loro, siano trattate in modo diverso ai fini dell&#8217;IVA [cfr. sentenza del 10 novembre 2011, The Rank Group, C-259/10 e C-260/10, successivamente confermata dalla sentenza del 27 febbraio 2014, C-454/12 e C-455/12, Pro-Med Logistik, punti 52 e seguenti]. Per determinare se due prestazioni di servizi siano simili occorre tener conto principalmente del punto di vista del consumatore medio, evitando distinzioni artificiose, basate su differenze trascurabili: due prestazioni di servizi sono quindi simili quando presentano proprietà analoghe e rispondono alle medesime esigenze del consumatore, in base ad un criterio di comparabilità dell’uso, e quando le differenze esistenti</i>”. <br />
[11] R. Rorty, <i>La filosofia e lo specchio della natura</i>, Milano, 2004: <i>Id</i>., <i>Verità e progresso, Scritti filosofici</i>, trad. it. Di G. Rigamonti, Milano, 2003; D. Davidson, <i>Soggettivo, intersoggettivo, oggettivo</i>, trad. it. di S. Levi, Milano, 2003. Sul “nuovo realismo” cfr. M. Ferraris, <i>Documentalità</i>, Roma-Bari, 2009; D. Marconi, <i>Realismo minimale</i>, in M. De Caro e M. Ferraris (a cura di), <i>Bentornata realtà</i>, Torino, 2012, 116, <br />
[12] Per una rapida sintesi della teoria quadripartita delle cause di origine aristotelica, nell’ottica scolastica dello <i>scire est scire per causas</i> (causa materiale, causa formale, causa efficiente e causa finale), cfr. M. Dorato, <i>Cosa c’entra l’anima con gli atomi?</i>, Roma-Bari, 2007, 45 ss. <br />
[13] K. Popper, <i>I tre mondi. Corpi, opinioni e oggetti del pensiero</i>, Bologna, 2012. <br />
[14] Tommaso D’Aquino, <i>Sulla verità</i>, a cura di F. Fiorentino, Milano, 2005, 131; M. Cacciari, <i>Labirinto filosofico</i>, Milano, 2014, 41. <br />
[15] Sul punto cfr., in estrema, ma utile sintesi su Guglielmo di Ockham, G. Bonino, <i>Universali/particolari</i>, Bologna, 2008, 104 ss.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 23.6.2015)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-libro-elettronico-e-un-libro-o-e-elettronico-un-servizio-informatico-leggibile-come-confondere-la-sostanza-con-la-forma-i-sostantivi-con-gli-aggettivi-divagazione-su-una-recente-p/">Il libro elettronico è un &lt;i&gt;libro&lt;/i&gt; o è &lt;i&gt;elettronico&lt;/i&gt; (un &lt;i&gt;servizio informatico «leggibile»&lt;/i&gt;)? Come confondere la sostanza con la forma (i sostantivi con gli aggettivi). Divagazione su una recente pronuncia della Corte europea</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esecuzione del giudicato*</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/esecuzione-del-giudicato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:29:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/esecuzione-del-giudicato/">Esecuzione del giudicato*</a></p>
<p>Sommario 1. Premessa. 2. Fase della cognizione – fase dell’esecuzione: verso una progressiva fusione e unificazione? 3. Le ricadute sull’architettura fondamentale del sistema della giustizia amministrativa (nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità): da un modello di cassazione correttiva della funzione pubblica a un modello attributivo di spettanza (dall’atto al rapporto).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/esecuzione-del-giudicato/">Esecuzione del giudicato*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/esecuzione-del-giudicato/">Esecuzione del giudicato*</a></p>
<p><b>Sommario<br />
1.</b> Premessa. <b>2.</b> Fase della cognizione – fase dell’esecuzione: verso una progressiva fusione e unificazione? <b>3.</b> Le ricadute sull’architettura fondamentale del sistema della giustizia amministrativa (nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità): da un modello di cassazione correttiva della funzione pubblica a un modello attributivo di spettanza (dall’atto al rapporto). <b>4.</b> Le ragioni del carattere “strategico” del tema del giudicato. <b>5.</b> La critica al modello di giustizia interamente sostitutiva e non correttiva; preferenza per il diverso modello del progressivo prosciugamento e azzeramento della discrezionalità, ma nella conferma del modello bifasico tradizionale, in cui l’ottemperanza non può mai ridursi a mera esecuzione, ma resta attuazione cognitiva precisante il comando giuridico inscritto nell’effetto conformativo della sentenza di cognizione (struttura bifasica del giudicato a formazione progressiva). <b>6.</b> La separazione dei poteri e la riserva di amministrazione. <b>7.</b> Conclusioni. </p>
<p>
<b>1. Premessa.<br />
</b>Il presente contributo svolge alcune considerazioni sull’esecuzione del giudicato amministrativo, alla luce di taluni aspetti innovativi introdotti dal codice del processo amministrativo, quale punto di vista particolare e privilegiato per osservare criticamente la asserita “mutazione” evolutiva in atto nel processo amministrativo.<br />
Occorre premettere che la discussione avrà ad oggetto essenzialmente la giurisdizione generale di legittimità (riferita a interessi legittimi, soprattutto di tipo pretensivo, a fronte di atti di esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione) e non anche la giurisdizione esclusiva (fermo restando che, come è noto, pur all’interno della materie attribuite alla giurisdizione esclusiva resta necessario e rilevante distinguere le azioni impugnatorie da quelle con cui si facciano valere diritti soggettivi e pretese obbligatorie all’interno di rapporti paritetici).</p>
<p><b>2.</b> <b>Fase della cognizione – fase dell’esecuzione: verso una progressiva fusione e unificazione?</b><br />
Il cuore del presente ragionamento riguarda la principale novità del c.p.a. (in tema di esecuzione del giudicato), ossia la pretesa contaminazione o progressiva fusione tra fase della cognizione e fase dell’esecuzione, con una sorta di anticipazione di quest’ultima entro quella, logicamente e giuridicamente prioritaria, della cognizione[1]. <br />
La questione si lega a filo doppio con quella, anch’essa attualissima, dell’introduzione dell’azione di adempimento. L’azione di adempimento, come ha suggerito, sia pur in termini problematici, il Prof. Abbamonte in un suo recente intervento in un incontro presso l’Avvocatura generale dello Stato[2], si pone come “<i>una anticipazione o, meglio, una connessione tra annullamento ed ottemperanza, in modo da anticipare i tempi di una pronuncia più ampiamente satisfattiva</i>”.<br />
Il tema è se sia o no superato – o se sia in via di superamento – il nostro modello tradizionale, bifasico, di tutela a formazione progressiva, scandito in una fase di cognizione (di annullamento, rescindente) distinta rispetto a una successiva fase rescissoria di esecuzione (di attuazione ed ottemperanza, per dire meglio). Il che conduce al tema più ampio se, in prospettiva, anche in relazione all’introduzione dell’azione di adempimento, il modello di giudizio di cassazione, di legittimità, proprio della nostra giurisdizione, stia ormai tramontando, in favore di una cognizione di merito incentrata sulla spettanza del bene della vita. Il punto è se, rimanendo legati al modello tradizionale bipartito, sia ancora fondata la prospettiva di avere una fase della cognizione, di annullamento, distinta da una successiva fase dell’ottemperanza, volta ad assicurare il riesercizio conforme della funzione, oppure se, sotto la spinta ideologica del mito della effettività-satisfattività, non debba ritenersi che lo stesso riesercizio conforme della funzione sia già contenuto e assorbito all’interno della cognizione, sul piano dell’accertamento della fondatezza nel merito della pretesa azionata e della spettanza del bene della vita perseguito, donde la riduzione conseguente dell’esecuzione del giudicato a una mera, per l’appunto, esecuzione in senso stretto, del tutto priva di quegli elementi di completamento cognitorio del comando giuridico contenuto nella sentenza cui eravamo abituati (sulla falsariga della chiara lezione del Nigro e della già citata teorica del giudicato a formazione progressiva[3]).<br />
Detto in termini più semplici e immediati: fino a ieri eravamo convinti che l’esecuzione delle sentenze del G.A. si facesse in via amministrativa e che, dopo l’annullamento, la palla dovesse tornare all’amministrazione, per un riesercizio della funzione conforme alla <i>norma agendi</i> inscritta nella motivazione della sentenza (effetto conformativo del giudicato amministrativo di annullamento, con i suoi caratteri di genericità, elasticità, sensibilità relativa alle sopravvenienze, di fatto e di diritto[4]); e che, dunque, in caso di insoddisfazione della pretesa del ricorrente vincitore e di conflitto sulla corretta attuazione del giudicato, spettasse al G.A., in sede di ottemperanza, di completare e precisare il comando giuridico, con progressivo prosciugamento dei margini residui della discrezionalità dell’amministrazione. Sembra, invece, che, oggi, in base a talune novità contenute nel c.p.a., questo modello non sia più – o non sia sempre più – vero, poiché, al contrario, potrebbe ipotizzarsi che l’esecuzione delle sentenze amministrative non debba necessariamente farsi in via amministrativa, ma possa farsi già nella stessa unica fase della cognizione.<br />
Gli indici normativi al riguardo sono noti: <br />
&#8211; generalizzazione, contenuta nella lettera <i>d</i>) del comma 1 dell’art. 34, della possibilità di nomina di un commissario ad <i>acta</i> sin dalla fase di cognizione, ciò che prima del codice era ammesso dalla giurisprudenza solo per il giudizio avverso il silenzio ex art. 21-<i>bis</i> della legge n. 1034 del 1971;<br />
&#8211; mancata riproduzione, nella lettera <i>a</i>) del comma 1 dell’art. 34, della formula “<i>salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa</i>”, già contenuta nell’art. 45 del r.d. n. 1054 del 1924;<br />
&#8211; abrogazione del r.d. n. 642 del 1907 senza che sia stata ripresa dal codice la previsione dell’art. 88, in base alla quale “<i>l’esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa eccetto che per la parte relativa alle spese</i>”.<br />
In senso contrario è peraltro agevole il rilievo per cui, nell’art. 88, comma 2, c.p.a., nella sede della materia, dove è stabilito il contenuto della sentenza, è ancora previsto che la sentenza deve contenere (lettera <i>f</i>) <i>l’ordine che la decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa</i>, nonché l’ulteriore rilievo per cui nell’art. 112 c.p.a. resta la disposizione per cui i provvedimenti del giudice devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione (l’aggiunta “<i>e dalle altre parti</i>” non pare possa valere in sé a scardinare il sistema tradizionale). Un altro dato importante, sul piano della <i>littera legis</i>, è l’uso della locuzione “<i>giudizio di ottemperanza</i>” nella rubrica del titolo primo del libro quarto del codice, dove, come è noto, il termine “ottemperanza” ha una denotazione più ampia e una connotazione più intensa dei termini “esecuzione” e attuazione”[5]. La legge abolitrice n. 2248 del 1865, all. E, all’art. 4, secondo comma, aveva affermato il principio dell’esecuzione in via amministrativa come obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato dei Tribunali per quanto riguarda il caso deciso. La legge Crispi n. 5992 del 1889 (art. 4, poi trasfuso nell’art. 27 del testo unico n. 1054 del 1924) attribuì alla sezione IV del Consiglio di Stato la funzione di decidere, pronunciando anche nel merito, dei ricorsi diretti a ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei Tribunali (ordinari) che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico. L’obbligo di conformarsi, poi esteso in via pretoria al giudicato amministrativo sin dalle sentenze del Consiglio di Stato del 1911 (22 aprile 1911, n. 269) e del 1928 (n. 181 del 9 marzo 1928[6]) e legificato con la legge istitutiva dei Tar n. 1034 del 1971 (art. 37), aveva già in sé, in <i>nuce</i>, un’ampiezza di oggetto e di poteri di sindacato e di intervento del giudice maggiore della mera esecuzione. Oggi l’introduzione del termine “giudizio di ottemperanza” nel nostro codice processuale segna sicuramente il riconoscimento della maggiore ampiezza, anche cognitoria e decisoria, di tale giudizio, portando a ulteriore espansione il modello dell’attuazione, come formazione progressiva del giudicato, che è tipico della giustizia amministrativa e che la differenzia dalla stretta esecuzione propria del Libro III del c.p.c. (<i>Del processo di esecuzione</i>).<br />
Io non credo, dunque, che la soluzione del problema possa rinvenirsi nel dato letterale del codice. Come ho già avuto occasione di dire in altra sede, a proposito della questione dell’azione di adempimento, il codice, anche per la sua genesi, è frutto di una mediazione (come accade sempre più spesso per tutte le leggi), all’interno della quale si sovrappongono, non sempre in modo adeguatamente coordinato, frammenti di norme orientati secondo un diverso segno polare, che vanno in direzioni opposte, e solo il lavorio della ricostruzione sistematica e finalistica (quando possibile) può consentire di pervenire al nocciolo di senso delle disposizioni. Anche in questo caso, i pezzi di norme, di significato potenzialmente divergente, rinvenibili nel codice, si annullano reciprocamente e resta all’interprete l’arduo compito di restituire unità e significato coerente al sistema. <br />
Ma, occorre domandarsi, qual è il “vantaggio” immediatamente percepibile del nuovo modello dell’anticipazione/fusione? Il “vantaggio” consisterebbe, ovviamente, nella “concentrazione” in un unico giudizio di tutta la tutela erogabile dal Giudice. Ma cosa si perde in questo modo, con questo nuovo modello dell’unificazione? Questa è la domanda cruciale. Non è che questa “amputazione” del normale corso del processo amministrativo fa cadere e perdere la sua parte migliore, il suo cuore pulsante, il <i>proprium</i> identificativo, la ragion d’essere del Giudice amministrativo? Ebbene, io credo che la risposta a questa domanda debba essere affermativa, che il gioco non valga la candela, che il “vantaggio” sia ampiamente soverchiato dalla perdita di senso della giustizia amministrativa, ad esso inevitabilmente connessa. Il rischio è quello di perdere il senso più profondo della giustizia amministrativa, che è quello di promuovere integrazione sociale, ricucendo le fratture derivanti dai conflitti (inevitabili) tra potere e libertà attraverso la ricerca condivisa di una soluzione amministrativa razionale dell’affare dedotto, ossia di un punto di mediazione tra interesse generale e interesse del privato. Per soluzione condivisa e razionale della vicenda amministrativa dedotta in giudizio intendo una ri-composizione del provvedimento-rapporto che, oltre a soddisfare effettivamente la posizione giuridica soggettiva di vantaggio fatta valere, possa soddisfare anche l’interesse generale, nella plurisoggettività intrinseca a ogni affare amministrativo trattato. Il tema si lega a filo doppio con quello dell’estensione dell’oggetto del giudizio dall’atto al rapporto, che va intesa, come dirò più innanzi, in un significato molto particolare, anche qui molto distante dal modello processualcivilistico.</p>
<p><b>3.</b> <b>Le ricadute sull’architettura fondamentale del sistema della giustizia amministrativa (nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità): da un modello di cassazione correttiva della funzione pubblica a un modello attributivo di spettanza (dall’atto al rapporto).</b><br />
Il tema mette dunque in gioco la natura stessa della giustizia amministrativa e il suo ruolo al cospetto della funzione pubblica, poiché implica e investe la questione di fondo dell’oggetto del giudizio amministrativo, della sua asserita estensione dall’atto al rapporto e del suo (preteso) passaggio da una posizione di controllo correttivo dello svolgimento della funzione (non senza connotazioni di tutela del diritto oggettivo) a un posizione interamente soggettiva e distributivo-attributiva di accertamento della fondatezza della pretesa azionata, di spettanza e di attribuzione finale del bene della vita perseguito. E’ la solita questione e divisione di fondo, tra un partito, per così dire, processualcivilista e un partito – forse più conservatore, al quale io mi iscrivo – che difende la specialità della giustizia amministrativa (come giustizia nell’amministrazione) e, dunque, probabilmente, il senso più profondo della sua ragion d’essere.<br />
Ci dobbiamo domandare: il dogma della effettività-satisfattività impone necessariamente l’abbandono del modello tradizionale – del dialogo tra giudice di legittimità (che indirizza lo svolgersi ulteriore della funzione pubblica entro i binari della legalità formale e della legittimità sostanziale) e amministrazione sottoposta a controllo – e l’approdo (o la deriva) verso un modello di giurisdizione interamente sostitutiva della funzione stessa e tendenzialmente completa della stessa attribuzione diretta del bene della vita perseguito (attraverso una condanna e la nomina immediata di un commissario del giudice, che dà il provvedimento richiesto al posto dell’amministrazione soccombente)? Oppure c’è spazio per dare una risposta di giustizia effettiva e soddisfacente al cittadino che litiga con l’amministrazione, senza però dover buttare a mare il bambino con l’acqua sporca, ossia senza buttare via anche quelle caratteristiche proprie, identitarie – e positive – della giustizia amministrativa, che ne fanno, anche oltre la tutela di chi agisce in giudizio, una guida e una garanzia di legalità della funzione pubblica nell’interesse generale? Come cercherò di sostenere più innanzi, forse il punto di equilibrio si può rinvenire nel potenziamento del colloquio fattivo che si instaura nel processo, soprattutto nella fase camerale cautelare, che può valere a reindirizzare l’azione dell’amministrazione (pronunce cautelari propulsive, di riesame, sollecitatorie, su interessi pretensivi) in modo, da un lato, satisfattivo per il privato ricorrente e, dall’altro, conforme a legge e all’interesse generale, ma ciò valorizzando l’approccio (tedesco) del progressivo azzeramento della discrezionalità residua[7], piuttosto che il modello dell’aggiudicazione giudiziale interamente sostitutiva, già nella cognizione della funzione pubblica e del riesercizio conforme della funzione. Probabilmente l’udienza camerale (in linea con ciò che nei fatti già da tempo accade nelle aule dei TAR) possa diventare il luogo e il tempo della <i>litis contestatio</i>, ossia delle definizione preventiva, nel contraddittorio, del <i>thema decidendum</i> e, dunque, il luogo e il tempo dell’esperimento, da parte del Giudice, con la collaborazione delle parti, di una sorta di tentativo di ricomposizione del rapporto e di eventuale ridefinizione del provvedimento impugnato[8]. In questo modo si mette progressivamente a nudo il nocciolo vero della questione controversa, si “asciuga” l’incertezza nella definizione della fattispecie e, quindi, la residua discrezionalità dell’amministrazione nella precisazione congiunta dei contorni e dei contenuti effettivi ed essenziali dell’affare dedotto e controverso. Si consolida e si accerta progressivamente, dunque, la stessa fondatezza della pretesa azionata. In questa sede camerale, anche attraverso lo strumento, molto agile, delle pronunce sollecitatorie, propulsive, di riesame, il Giudice può pertanto avviare e svolgere quel dialogo fattivo con l’amministrazione (alla luce delle doglianze e delle deduzioni delle parti) che può condurre alla soddisfazione della pretesa della parte ricorrente senza però spogliare l’amministrazione della sua funzione, ma progressivamente incanalandola verso esiti mano a mano sempre più vincolati, corrispondenti alla domanda della parte[9].<br />
La giustizia amministrativa, nel suo elemento più nobile e specifico, oltre che complesso e difficile, non è dunque (soltanto) attribuzione mediante condanna, ma (soprattutto) correzione mediante annullamento. Volendo schematizzare, potremmo dire che, nella tradizionale triade di Papiniano (D. 1.1.7.1, 2 <i>definitionum: Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam</i>), il G.A. si colloca naturalmente entro lo spazio del <i>corrigendi causa</i>, mentre ora lo si vorrebbe ricollocare entro l’ambito del <i>supplendi causa</i>, nella stessa posizione del giudice civile (che, peraltro, ogni qual volta sono in gioco interessi generali e non individuali, come, ad es., nel caso dei contratti usurari o nel codice del consumatore, nel diritto del lavoro, in tutti i casi in cui si discute di tutela della parte debole, <i>etc</i>., si scopre un po’ giudice amministrativo e fa una giustizia correttiva di annullamento su reclamo-denuncia di parte)[10].<br />
Questa impostazione, un po’ “radicale”, è stata spesso accusata di drammatizzazione eccessiva e di enfatizzazione delle tematiche sul tappeto. Esiste, infatti, un approccio irenico e ottimista che, invece, nega che sia in discussione l’<i>ubi consistam</i>, la <i>quidditas</i> della giustizia amministrativa poiché, in fondo, si tratterebbe solo di diverse interpretazioni del sistema, tutte legittime e tutte comunque basate sul comune assioma indiscusso che la giurisdizione amministrativa conservi un suo “perché”, una sua forte ragion d’essere come giurisdizione speciale autonoma e distinta da quella ordinaria. Il dibattito si è sviluppato soprattutto intorno al tema dell’azione risarcitoria autonoma, ma vale anche per la natura del giudicato amministrativo, per le ragioni (peraltro ovvie) che mi accingo ad esporre. <br />
Pur senza voler fare eccessive drammatizzazioni, ritengo che, pur al di là delle migliori intenzioni degli studiosi, commentatori e cultori della materia, persista un problema, che è soprattutto della magistratura ordinaria, di perdurante non accettazione del sistema binario e di continua riproposizione dell’idea del giudice unico, variamente dedotta (più o meno arbitrariamente) dall’idea dell’unicità della giurisdizione. Questa sorta di “fissazione” sul giudice unico riemerge e si manifesta in tanti segnali e indici: penso al rifiuto insistito della nozione stessa di interesse legittimo, alla caparbia volontà di assimilarlo al diritto soggettivo (se sono risarcibili, perché continuare a chiamarli interessi?) [11], all’ostinata difesa dell’assioma (indimostrato) della necessaria riferibilità dell’azione risarcitoria autonoma all’art. 2043 c.c. (mentre è chiaro che non si può trattare un danno da atto alla stessa stregua di un danno da comportamento, così come in diritto civile non si confonde il contratto con il torto); penso alla giurisprudenza sui diritti incomprimibili, perso alla critica (secondo me infondata) alla teoria della degradazione (ritenuta politicamente scorretta), penso a una certa lettura dilatata della nullità dell’atto amministrativo o, ancora, a talune resistenze della vecchia tesi della Cassazione della carenza di potere in concreto, per cui anche il decorso del termine per l’esercizio di un potere sposterebbe la cognizione dell’atto dal G.A. al G.O.; penso, infine, alla diffusa convinzione, soprattutto del giudice penale[12], per cui l’accesso diretto e pieno al fatto (di reato), ben oltre la disapplicazione, travolge e annulla tutte le intermediazioni qualificatorie amministrative (anche quando si abbia a che fare con reati con elementi normativi nella fattispecie, dove la legge non descrive un mero fatto, ma un fatto qualificato da un atto amministrativo).<br />
Non è solo un problema di conflitto di giurisdizione tra diversi complessi giurisdizionali. E’ l’idea che, di pari passo con lo smantellamento della funzione pubblica (secondo un’ideologia iper-liberista in auge in questi tempi di dominio incontrastato del truismo politicamente corretto della crescita e dello sviluppo), debba procedere lo smantellamento del Giudice della funzione pubblica[13]. E’ inutile fare allarmismi, certo; ma è anche ipocrita fingere che i problemi non esistano.<br />
E allora, tornando alla natura del giudicato amministrativo, l’idea che l’esecuzione del giudicato quasi non debba più servire perché si può chiudere e avere tutto in un’unica fase, quella di cognizione, con l’azione di accertamento, con quella di condanna a un <i>facere</i> specifico, con l’azione di adempimento, si lega all’idea di una giustizia civile sui rapporti amministrativi, in cui, né più, né meno di quanto accade nella giustizia civile tra privati, non ci si occupa più di funzione pubblica, ma soltanto di spettanza del bene controverso, senza alcuna necessità di un ritorno del rapporto alla fase dell’esecuzione amministrativa, ormai assorbita e superata dalla cognizione sostitutiva del giudice.<br />
Dire che l’esecuzione delle sentenze amministrative si fa in via amministrativa, o negare questa proposizione, è cosa molto seria e delicata, perché significa prendere una posizione abbastanza precisa sulla ragion d’essere, sul che cos’è la giustizia amministrativa: è una parentesi correttiva della funzione pubblica, sottoposta a controllo di legittimità, o è una tutela integralmente sostitutiva, che preclude un successivo ritorno nell’alveo della funzione amministrativa e si perfeziona con la diretta consegna, nelle mani del ricorrente vincitore, del “bene della vita” cui questi agogna nella sua pretesa di effettività-satisfattività? Come diremo dopo, questa questione impatta anche sul tema della separazione dei poteri, che resta l’architrave di una moderna democrazia.</p>
<p><b>4. Le ragioni del carattere “strategico” del tema del giudicato.<br />
</b>Perché la discussione sulla natura dell’esecuzione del giudicato deve mettere in gioco la struttura logica stessa, l’impalcatura portante del sistema della giustizia amministrativa? La risposta è semplice: perché l’esecuzione del giudicato è il “momento della verità”, in cui si passa dalle parole ai fatti, ed è dunque forse più essenziale della stessa nozione di azione. Perché, inoltre, nel processo tutto si lega in un nesso di strettissima interdipendenza logico-giuridica, nel senso che il suo <i>output</i>, quello che esce alla fine del percorso, non può essere di natura essenziale diversa da ciò che vi è entrato, in <i>input</i>, all’inizio (l’azione). <br />
L’esecuzione del giudicato è la cinghia di trasmissione del diritto al fatto. E’ il momento dell’effettività. Del passaggio dal <i>mondo 3</i>, quello della realtà sociale, al <i>mondo 1</i>, quello della dura realtà dei fatti e dei rapporti umani[14]. E’ il momento in cui la legge diventa esecuzione. Della coercizione ed esecutorietà.<br />
Il nesso “fatto – diritto” racchiude in sé il senso più alto della <i>jurisdictio</i> ed esprime la causa formale dell’atto giurisdizionale, ossia la sua struttura logica sillogistica, di sussunzione del fatto nella corrispondente regola di diritto, onde farne scaturire le conseguenze precettive appropriate (valide). La sentenza, che è esecuzione del diritto, trasmette al fatto la valutazione dell’ordinamento giuridico[15], e in ciò, nella tensione “fatto-diritto”, opera il tentativo del diritto di attualizzarsi nel fatto, vincendo la “dicotomia fatti/valori”, secondo cui non si può derivare un “deve” da un “è”[16]. <br />
Nell’esecuzione del giudicato si coglie la dinamica dialettica del diritto, che si fa azione, si svolge attraverso la forgia del contraddittorio processuale, entro lo stampo del tipo di cognizione del giudice, si traduce – facendosi altro da sé – in provvedimento del giudice, e ritorna, infine, a reidentificarsi nel diritto ripristinato o reintegrato o risarcito – in caso di azione vittoriosa, ovvero di fondatezza nel merito dell’azione – nel diritto in tal modo rigeneratosi e consolidatosi attraverso questo processo dialettico di alienazione e reidentificazione. <br />
Da questo punto di vista l’esecuzione del giudicato è speculare al tipo di azione, poiché ad una determinata consistenza e natura della situazione soggettiva di partenza corrisponde, di regola, una determinata azione, cui corrisponde una determinata configurazione dei poteri del giudice e della tipologia dei suoi provvedimenti, cui segue, per logica conseguenza, un ambito effettuale del comando giuridico finale – e, dunque, un ambito e un configurazione dell’azione di esecuzione del giudicato – parimenti ben determinati e normalmente corrispondenti alla sequenza logico-giuridica che li precede e li causa. Parlare dell’esecuzione del giudicato significa, conclusivamente, parlare del tipo di processo che genera la decisione della cui esecuzione si tratta. Da qui la strategicità del tema.<br />
<b><br />
5. La critica al modello di giustizia interamente sostitutiva e non correttiva; preferenza per il diverso modello del progressivo prosciugamento e azzeramento della discrezionalità, ma nella conferma del modello bifasico tradizionale, in cui l’ottemperenza non può mai ridursi a mera esecuzione, ma resta attuazione cognitiva precisante il comando giuridico inscritto nell’effetto conformativo della sentenza di cognizione (struttura bifasica del giudicato a formazione progressiva).<br />
</b>La configurazione tradizionale – rescindente – rescissorio – è molto chiara, armonica, semplice, e non ha dato luogo a problemi particolarmente gravi. Presenta notevoli qualità epistemiche. Essa – come chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza – costituisce un modello di tutela (costitutiva) alternativo a quello di condanna, ma non meno efficace e satisfattivo (tenuto conto, tra l’altro, del fatto che la fase dell’esecuzione vede la cognizione del G.A. estesa al merito).<br />
Ora, come detto, lo scenario sembra cambiare. Soprattutto l’irrompere, nel processo amministrativo, dell’azione di adempimento o di condanna al rilascio del provvedimento favorevole – sinora discussa, ora espressamente (ri)affermata dal secondo decreto correttivo n. 160 del 2012 – ha rimesso in discussione il modello diadico “rescindente-rescissorio”.<br />
Ma si può davvero fare a meno del riesercizio della funzione e dare tutto subito, nella cognizione? Può davvero il G.A. condannare o rilasciare subito, esso stesso, il provvedimento amministrativo, così da abolire o anticipare l’esecuzione del giudicato? Ciò sarebbe in tesi possibile solo se la pretesa del ricorrente, né più, né meno di un’obbligazione civile in un rapporto paritetico, fosse già tutta per intero predefinita dalla legge nei suoi contenuti esigibili. Ma il problema è che nel diritto amministrativo, di regola, la situazione protetta di vantaggio di diritto sostanziale fatta valere è incompleta, richiede l’interposizione di un potere, di un atto di esercizio della funzione pubblica, per tradursi da potenza in atto, per passare alla fase materiale esecutiva del soddisfacimento del bene della vita perseguito. Nell’interesse pretensivo il “bene della vita”, l’oggetto della pretesa, non c’è ancora, non esiste ancora, ma si deve costruire e formare nel dialogo con il potere in funzione di compatibilizzazione con l’interesse generale. La pretesa è insuscettibile di immediata e diretta esecuzione, perché non è predefinita interamente dalla legge, ma richiede di essere completata, riempita di contenuto concreto, dal provvedimento amministrativo. L’interposizione di questo potere non è un cavillo burocratico, un intralcio immotivato al libero dispiegarsi del diritto, o una cattiveria dello Stato contro l’individuo, ma non è altro che l’indefettibile cura dell’interesse generale (pubblico, se subiettivato in una funzione amministrativa di competenza di un ente o di un organo amministrativo), che deve coordinarsi con l’esercizio della pretesa del privato. Nel diritto amministrativo il bene della vita è in divenire, è un <i>work</i> <i>in progress</i>, è tutto da costruire, nella sintesi con l’interesse generale, interpretato (per legge) dalla funzione pubblica, nella mediazione con l’ente/organo competente alla cura dell’interesse generale/pubblico. Il bene della vita non è immediatamente dato, non è predefinito dalla legge o dal contratto, ma dovrà definirsi attraverso un provvedimento legittimo favorevole (che non c’è stato: silenzio, diniego; o c’è stato, ma è sbagliato e va rifatto). La tesi contenutistico-sostanziale dell’interesse legittimo come <i>vinculum juris</i> che astringe l’amministrazione (non solo alla legalità, ma anche) al risultato utile satisfattivo della pretesa (positiva o negativo-oppositiva) del privato direttamente coinvolto nell’affare, si lega (non a caso) alla tesi rimediale-risarcitoria che tende a negare – dopo l’affermazione della risarcibilità dell’interesse legittimo – la sopravvivenza stessa di tale figura giuridica, che sarebbe ormai in tutto identificabile con lo stesso diritto soggettivo. La questione – come è stato bene osservato – è di diritto sostanziale, poiché si tratta di capire se e in che misura l’interesse legittimo, pur nella sua indubbia consistenza sostanziale, possa configurarsi, prima e indipendentemente dall’esercizio del potere, come fonte (adeguata e sufficiente) di determinazione del bene della vita da attribuire attraverso la richiesta condanna dell’amministrazione, lì dove, invece, “diversamente dal diritto civile, il diritto amministrativo sostanziale non seleziona gli interessi, ma demanda all’azione amministrativa, sia pur sottoponendola ad una serie di condizioni, l’individuazione e la scelta dell’interesse che deve prevalere nel caso concreto”[17]. <br />
Contro queste tesi innovative, che si sforzano in tutti i modi di assimilare e di ridurre il rapporto amministrativo a quello civilistico tra privati, pare sufficiente, peraltro, il richiamo della considerazione per cui in diritto pubblico non vi è una vera e propria “autonomia” dell’amministrazione, ma tutt’al più discrezionalità nello svolgimento della funzione istituzionale. L’amministrazione, infatti, si muove comunque in un ambito di eteronomia, secondo il principio di legalità, e la sua azione di cura degli interessi pubblici (funzione) è sempre attività esecutiva[18].<br />
Da qui la ragione fattuale – prima ancora che giuridica – della formazione progressiva del giudicato[19]. Quando trattiamo di rapporti amministrativi trattiamo per forza – secondo il principio di legalità – di beni-interessi-valori generali/pubblici, che condizionano e limitano le libertà dei privati (nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge del Parlamento sovrano). Il riesercizio della funzione – pur dopo una sentenza – risponde a questa necessità: che il punto di equilibrio e il raccordo tra pretesa del privato e cura dell’interesse generale/pubblico sia esattamente definito all’interno della funzione pubblica.<br />
Si domanda (ed è questa la domanda “rivoluzionaria” posta dal nuovo codice): ma perché, una volta adito il giudice, non deve essere direttamente lui a stabilire, una volta e per tutte, con l’efficacia immutabile del giudicato, questo punto di equilibrio (e, quindi, la disciplina esaustiva e applicativa del rapporto controverso)? Perché questa inutile duplicazione di cause? Non risponde al principio di concentrazione e di celerità del processo, che servono a soddisfare i fini di effettività-satisfattività della tutela, l’idea di concentrare già nella cognizione anche la fase della esecuzione?<br />
La risposta negativa a questo quesito poggia su una pluralità di argomenti. <br />
Vediamo quali sono le obiezioni fondamentali alla tesi della unificazione: a) essa trasforma l’intera giurisdizione amministrativa in una giurisdizione estesa al merito (ciò che non sembra ancora autorizzato dal codice); b) con l’obiettivo di assolutizzare la tutela soggettiva della parte che ricorre (in una visione tutta processualcivilistica del giudizio), essa finisce involontariamente per assolutizzare la giurisdizione, che diviene di tipo oggettivo e fagocita la funzione amministrativa per sostituirla integralmente (e per trasformare il <i>giudice amministrativo</i> in <i>giudice amministratore</i>); c) rende la funzione amministrativa un dato occasionale ed eventuale, nel senso che, a discrezione del singolo destinatario di un atto amministrativo, l’affare può essere devoluto, in tutti i suoi contenuti, integralmente al giudice, come sostituto dell’amministrazione (con il conseguente rischio di soluzioni eterogenee, “a macchia di leopardo”, a seconda dei casi e per l’incerta e occasionale circostanza che sia stato o meno proposto ricorso[20]); d) tradisce il senso proprio e profondo della giurisdizione amministrativa, che è garanzia di legalità in chiave correttiva della funzione pubblica, non amministrazione di secondo grado, di tipo sostitutivo; e) costringe, infine, il giudice amministrativo a sostituirsi all’amministrazione in carenza assoluta di strutture tecniche idonee a far fronte a un simile compito (i consulenti tecnici, non disciplinati dal codice né per i loro requisiti minimi di professionalità, né nelle modalità di selezione e di scelta e neppure sotto il profilo della loro remunerazione, non possono certo essere ritenuti una risposta seria a tale carenza di strutture tecniche, indispensabili se si ritiene che il giudice debba sostituirsi normalmente e sistematicamente all’amministrazione)[21].<br />
Più ragionevole e meno problematica pare, come già accennato, la diversa linea argomentativa che valorizza soprattutto il profilo del progressivo esaurimento della discrezionalità residua dell’amministrazione (anche attraverso il dialogo infraprocessuale della fase interinale, mediante pronunce cautelari propulsive e di riesame), piuttosto che la tesi radicalmente sostitutoria (del giudice della cognizione all’amministrazione)[22]. Questa impostazione, dunque, valorizza al massimo grado l’effetto conformativo tradizionale, nel senso di chiarire che sussiste una preclusione logica e cronologica per l’amministrazione che, secondo buona fede oggettiva e correttezza nei rapporti sociali e giuridici, non può “riservarsi” nuovi e ulteriori motivi ostativi di diniego e utilizzarli “a rate”, nei diversi e successivi episodi provvedimentali che possono seguire precedenti contenziosi, ma ha un preciso obbligo giuridico di esaurire, almeno nella sede del primo riesercizio della funzione, seguente un primo annullamento, tutte le ragioni sfavorevoli e le obiezioni possibili, in modo da evitare il protrarsi della lite per un tempo indeterminato[23]. <br />
Concludo sul punto riaffermando l’idea per cui la razionalità complessa dell’agire funzionale dell’amministrazione[24], che si fa nel procedimento di partecipazione democratica, si traduce in atto di decisione pubblica[25], sottoposto a un sindacato di tipo correttivo e non sostitutivo del Giudice amministrativo, che è chiamato non già ad attribuire beni, ciò che di regola fa il Giudice civile della condanna, ma a correggere l’illegittimità della funzione pubblica, che resta di regola riservata, per la divisione dei poteri, all’amministrazione[26].</p>
<p><b>6. La separazione dei poteri e la riserva di amministrazione.<br />
</b>L’ampliamento degli strumenti di tutela nel nuovo processo amministrativo e la (ri)affermazione dei principi di effettività e satisfattività della tutela, ormai piena (comprensiva del risarcimento del danno) ed estesa alla cognizione del rapporto, oltre l’atto, con ricchezza di mezzi istruttori, pongono il tema dell’impatto sulla “riserva” di amministrazione e il problema del non eccesso di giurisdizione, ossia del rispetto del limite esterno e del principio di divisione dei poteri[27]. In questo quadro il tema, di cui ci occupiamo, della “competenza” dell’amministrazione a dare esecuzione alle sentenze del G.A, nel riesercizio conforme della funzione, oppure del consolidamento anche della fase attributiva entro la cognizione giurisdizionale (azione di accertamento, di condanna, di adempimento, nomina immediata di un commissario, <i>etc</i>.), rappresenta un tassello determinante del complessivo disegno logico della giurisdizione e della funzione pubblica. La questione dei rapporti tra giurisdizione e amministrazione, oggi “tornata di viva attualità”, anche nei suoi riflessi sui “rapporti fra processo soggettivo e di parti e processo oggettivo”[28], nella direzione di un modello di “integrazione” piuttosto che di separazione, deve comunque confrontarsi con il tema della legittimazione del potere[29]. Soprattutto da questo angolo di visuale, la separazione dei poteri (giurisdizionale e amministrativo), lungi dal potersi dire risolta o superata (sotto la spinta delle assiomaticamente ritenute prevalenti ragioni dell’ampliamento e della pienezza della tutela), rivela in realtà tutta la sua perdurante attualità e importanza. Il principio di separazione resiste all’urto espansivo del controllo giurisdizionale (sempre più penetrante) poiché restano valide e attuali tutte e tre le ragioni giustificative che lo sorreggono: distribuzione equilibrata del potere sovrano e bilanciamento dei poteri, specializzazione tecnica e legittimazione politico-democratica[30]. Sotto i primi due profili appare chiaro che un frettoloso sacrificio del principio di separazione sull’altare della “effettività-satisfattività” della tutela giurisdizionale dell’individuo, in una giurisdizione che ha ad oggetto la funzione pubblica, spingerebbe inevitabilmente verso esiti indesiderati di giurisdizione di tipo oggettivo, in cui il giudice si fa amministratore e assume il governo ultimo della cosa pubblica; sotto il terzo, connesso, profilo, resta ed emerge in tutta la sua ineludibilità il problema che una siffatta amministrazione giudiziaria della cosa pubblica si collocherebbe al di fuori di qualsiasi canale di legittimazione/controllabilità politico-democratica. E questo <i>trend</i> verso il giudice-amministratore, che esonda dall’ambito della garanzia della posizione soggettiva lesa del cittadino per espandersi nella direzione di una “riamministrazione” (in secondo grado) di tutto ciò che sia oggetto di lite, si pone paradossalmente in contraddizione con la stessa genesi e causa prima, tutta processualcivilsitica, che ha innescato questo processo e lo ha spinto verso questi risultati assolutizzanti: dall’assolutizzazione della tutela del cittadino che ricorre all’assolutizzazione (involontaria) della giurisdizione, che finirebbe per soverchiare il principio dispositivo e per operare come sostituzione (e non più solo correzione in funzione di garanzia di legalità) dell’amministrazione. <br />
Non vi è dubbio, dunque, come già accennato, che i temi trattati mettono in gioco le linee portanti identificative del modello di giustizia amministrativa che si intende prediligere. Si tratta, come sempre, di trovare un punto di equilibrio[31]. Una lettura delle recenti novità processuali orientata al solo criterio della effettività-satisfattività, sempre e comunque, della pretesa individuale azionata, che intenda ammettere l’azione di adempimento anche a meri fini di “certezza” del privato, mediante domanda di rilascio di atti dichiarativi del diritto a intraprendere una determinata attività (ancorché regolata con d.i.a., s.c.i.a., autocertificazione, silenzio-assenso), o a fini di condanna dell’amministrazione all’adozione di provvedimenti favorevoli, anche discrezionali, o che ammetta il sindacato “forte” – e l’azione di adempimento – anche a fronte di attività tecnico-discrezionali riservate all’amministrazione, che voglia altresì azzerare la dialettica tradizionale tra fase della cognizione e fase dell’esecuzione, intermediate da un intervallo di restituzione dell’affare al riesercizio della funzione pubblica, condurrebbe ad un sistema a “governo dei giudici” e a un diverso equilibrio istituzionale, in cui la decisione finale di gestione amministrativa sarebbe in definitiva riservata al potere giurisdizionale, non solo nei suoi aspetti formali-procedurali (di controllo di legalità) e logico-razionali (di non eccesso di potere, logicità, proporzionalità, ragionevolezza), ma anche nei suoi aspetti decisori (discrezionali e valutativi) riservati all’esecutivo[32]. C’è nel sistema un punto (di equilibrio istituzionale) al di là del quale l’opposizione e la pretesa del singolo devono essere fatti valere non più in termini di azione giurisdizionale, ma in termini di azione civica di partecipazione democratica ai meccanismi decisionali pubblici. La dilatazione della tutela giurisdizionale sposta questo punto di equilibrio istituzionale e, assolutizzando il reclamo giudiziario individuale, affievolisce le tutele partecipative democratiche, che rivengono nel rispetto della decisione pubblica assunta dagli organi e dai funzionari competenti, secondo il principio di legalità, la garanzia di cura imparziale dell’interesse generale. <br />
In quest’ottica (e in disparte la questione, che qui non rileva, dell’interpretazione “estensiva” della locuzione “motivi inerenti alla giurisdizione” dell’ultimo comma dell’art. 111 Cost.) appare condivisibile il sindacato di non eccesso di giurisdizione svolto dalla Corte di cassazione (ribadito di recente con la sentenza delle sezioni unite 17 febbraio 2012, n. 3712[33]), che individua come limite esterno alla giurisdizione, ossia come limite alla tutela erogabile, la persistenza di un nucleo di potere amministrativo non sostituibile. </p>
<p><b>7. Conclusioni.<br />
</b>Dalla trattazione emerge il rilievo conclusivo della rafforzata validità del modello bifasico tradizionale del giudicato a formazione progressiva quale strumento di tutela speciale più appropriato ed efficace nelle controversie aventi ad oggetto atti e comportamenti di esercizio del potere funzionale, rispetto alla prospettiva della forzata riduzione del processo amministrativo entro gli schemi angusti del processo civile. Il modello del giudicato (e della tutela) a formazione progressiva è alternativo a quello della condanna e dell’esecuzione mera (o dell’assorbimento dell’esecuzione del giudicato all’interno della cognizione), è probabilmente più efficace ed è sicuramente più coerente e funzionale alla tutela a fronte di poteri pubblici.<br />
La tesi processualcivilistica dell’attribuzione presenta il non secondario inconveniente di dimenticare che l’oggetto del giudizio amministrativo è, innanzi tutto, il modo di esercizio del potere funzionale, che implica di regola un rapporto necessariamente plurilaterale che coinvolge, direttamente e indirettamente, una pluralità di consociati (controinteressati, cointeressati, soggetti indirettamente incisi, portatori di interessi collettivi diffusi, <i>etc</i>.), cui si riferisce l’interesse generale, che è la ragion d’essere della funzione (e della giustizia amministrativa), e che rischia di essere il “convitato di pietra”[34] nelle ricostruzioni processualcivilistiche del processo amministrativo. Il rapporto amministrativo, che ben può essere, se si vuole, l’oggetto del (nuovo) processo amministrativo, è, dunque, un rapporto affatto particolare, un rapporto plurilaterale che necessariamente intercetta l’interesse generale, che è poi l’oggetto della decisione pubblica amministrativa (ossia del provvedimento), sicché, a ben vedere, dire che l’oggetto del giudizio amministrativo è il provvedimento amministrativo non significa affatto restringere il cono visivo del giudice o negare qualsiasi cognizione del rapporto, ma significa esattamente il contrario, ossia che l’oggetto del giudizio amministrativo è (per l’appunto) il rapporto amministrativo, che è, però, il rapporto che riguarda tutti i soggetti coinvolti dall’affare pubblicistico e giammai soltanto l’attore che chiede e ricorre e l’amministrazione convenuta che resiste (come invece avverrebbe se si accettasse la riduzione del processo amministrativo entro lo stampo ristretto &#8211; bilaterale &#8211; del processo civile). D’altra parte, anche nel processo civile, quando sono coinvolti interessi generali, di gruppi organizzati, o vengono comunque in gioco poteri funzionali, si devia dal modello puramente attributivo tutto concentrato sulla pretesa dell’attore per spaziare panoramicamente, con più ampia visione di gioco, con tecniche di tipo correttivo, sugli interessi collettivi e di classe (dove, non a caso, si assiste ad azioni di tipo impugnatorio volte al ripristino della legalità e degli equilibri violati da deliberati o da atti commerciali “illegittimi”). Ma, evidentemente, questa è la sensazione, si vuole che nel processo amministrativo sia sempre possibile pretendere dall’amministrazione e contro l’amministrazione molto di più di quanto non sia possibile pretendere contro un normale convenuto in un processo civile tra privati cittadini.<br />
Occorre invece rivendicare, ribadire e rafforzare l’assoluta specialità del G.A. e rifiutare la sua normalizzazione e la sua omogeneizzazione riduttiva nello letto di Procuste del Giudice civile. Abbandonando immaturi e tardivi complessi di inferiorità del giudice amministrativo rispetto a quello civile, occorre capire che la vera effettività e satisfattività della giustizia amministrativa si ritrovano nella dialettica correttiva con il potere, non in scorciatoie processualcivilistiche che pretendono di trattare l’atto dell’autorità come un normale adempimento-inadempimento di una obbligazione civile in un rapporto paritetico. <br />
La parità delle armi nel processo (principio del contraddittorio, art. 111 Cost.) non va confusa con la (pretesa) esclusione, dall’oggetto del giudizio amministrativo, di ogni considerazione dell’interesse generale. La considerazione (doverosa) dell’interesse generale, nella cognizione della legittimità del provvedimento amministrativo, non è affatto un “favoritismo” indebito, una partigianeria in favore dell’amministrazione, della parte pubblica, ma è una necessità logica legata al fatto ovvio che giudicare della razionalità complessa della decisione pubblica (impugnata) non può non significare giudicare anche della razionalità dell’assetto degli interessi (privati e generali/pubblici) come definito nella decisione pubblica oggetto di contestazione: solo partendo dall’interesse generale governato dal provvedimento nel caso concreto trattato è possibile decidere della legittimità del provvedimento medesimo e, quindi, della fondatezza del ricorso. Se, invece, il giudizio ha ad oggetto non già una decisione pubblica, un provvedimento, bensì un credito già interamente definito dalla legge, allora il cittadino è meglio che vada dal Giudice civile a chiedere una condanna all’adempimento (al pagamento).<br />
Conclusivamente, deve essere sottoposta a critica attenta la linea – pur predominante tra gli interpreti, soprattutto nella dottrina, ma innervata di venature ideologiche liberiste – favorevole <i>a priori</i> alle “rivoluzioni copernicane”, ai cambi di passo o di paradigma[35], alla continua ricerca di una verità o novità escatologica, dell’uomo (<i>amministrativo</i>) nuovo, in cui il motivo politico-ideologico dominante è (continua ad essere) l’abbattimento del Moloch dello Stato, il Leviathan di Thomas Hobbes, per la resurrezione delle libertà conculcate dell’uomo, con la proclamazione dei diritti inviolabili e il reclamo e la rivendicazione sistematiche di pretese contro e a carico dello Stato[36]. Il “nemico” non è tanto il Giudice amministrativo (e l’idea di una giurisdizione di legittimità), ma la funzione pubblica statuale in sé (in un misto di rivendicazionismo socialista di diritti e di iperliberismo mercatista). In realtà il bisogno (del ripristino e del rafforzamento) di regole pubbliche e di una funzione pubblica efficace è sempre più avvertito e, in questo contesto, se la giustizia amministrativa ha ancora da avere un senso, essa deve continuare a essere controllo correttivo di razionalità della funzione pubblica, nel dialogo fecondo con la funzione pubblica medesima, attraverso il riesercizio corretto della stessa[37]. Se, invece, deve diventare mero giudizio attributivo di spettanza, allora – forse – la giustizia amministrativa è superata e andrà abolita e restituita al giudice unico, quello civile. La giustizia amministrativa è tutela a fronte del potere funzionale[38]. Non può essere ridotta agli schemi della tutela tra privati, in rapporti paritari. Finché esiste un potere funzionale di cura dell’interesse generale – fondato sull’idea dell’autorità come cessione di libertà a favore della collettività organizzata e riconoscimento di una supremazia dell’organizzazione in quanto funzionale alla difesa sociale – allora potrà e dovrà esistere un giudice speciale di questa funzione.</p>
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<p>* Relazione – con integrazioni – svolta al Convegno di studi “Il giudicato amministrativo”, Sorrento, 13 ottobre 2012, organizzato dall’Associazione degli Avvocati della Penisola Sorrentina e dall’Associazione <i>Res Publicae</i>. <br />
[1] Il rilievo è presente un po’ in tutte le trattazioni recenti sul nuovo codice (M. Clarich, M. Clarich. <i>Le azioni nel processo amministrativo tra reticenze del Codice e apertura a nuove tutele</i>, al sito http://www.giustizia-amministrativa.it, 11 novembre 2010, nonché in <i>Giorn. dir. amm</i>., n. 11 del 2010, 1121 ss.; M. Antonioli, <i>Spigolature sul nuovo giudizio di ottemperanza</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., n. 4 del 2011, 1297). Mi pare che il primo a segnalare questa linea evolutiva sia stato M. Lipari, <i>L’effettività della decisione tra cognizione e ottemperanza</i>, relazione al 56° Convegno di Studi Amministrativi, Varenna, 23-25 settembre 2010. <br />
[2] G. Abbamonte, <i>Conclusioni</i> nell’Incontro di studi <i>Sull’azione di adempimento nel processo amministrativo</i>, Roma, Avvocatura Generale dello Stato, 26 settembre 2012. Sull’argomento sia consentito il rinvio al mio contributo <i>Azione di adempimento e discrezionalità tecnica (alla luce del codice del processo amministrativo)</i>, nella rivista <i>on line</i> Giust.Amm.it (al sito http://www.giustamm.it), 10 luglio 2012, nonché in corso di pubblicazione, con qualche aggiornamento, su <i>Dir. proc. amm</i>. Sull’ammissibilità dell’azione di adempimento vi è ora da registrare la novità introdotta nell’art. 34 dal secondo decreto correttivo, d.lgs. n. 160 del 2012, che ne ha sancito espressamente, sia pur indirettamente, l’ammissibilità (ancorché il Governo abbia lasciato cadere la proposta della Commissione redigente di aggiungere, in principio del capo II (<i>Azioni di cognizione</i>) del titolo III (<i>Azioni e domande</i>) del libro I (<i>Disposizioni generali</i>) del codice di un nuovo art. 28-<i>bis</i>, del seguente tenore: “<i>Le parti possono proporre le azioni costitutive, dichiarative e di condanna idonee a soddisfare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio</i>”). <br />
[3] C. Calabrò, voce <i>Giudicato, diritto processuale amministrativo</i>, in <I>E.G.T</I>., Roma, 2003. In generale sul tema F. Patroni Griffi, <i>Il giudicato amministrativo e la sua ottemperanza</i>, in G. Morbidelli (a cura di), <i>Codice della giustizia amministrativa</i>, 2^ ed., Milano, 2008; L. Maruotti, <i>Il giudicato</i>, in S. Cassese (a cura di), T<i>rattato di diritto amministrativo; diritto amministrativo speciale</i>, V, <i>Il processo amministrativo</i>, Milano, 2003. <br />
[4] Secondo l’insuperato insegnamento di M. Nigro.<i> Giustizia amministrativa</i>, Bologna, 4^ ed., 1994, 316. E’ d ricordare come l’Illustre Autore vedeva il giudizio amministrativo come una parentesi tra due tratti di azione amministrativa, quella precedente all&#8217;emanazione del provvedimento e quella successiva alla sentenza, per cui il processo amministrativo “s&#8217;inquadra così nella stessa dinamica del potere amministrativo”. <br />
[5] Il giusto rilievo è di A. Cerreto, <i>Il nuovo volto dell’ottemperanza</i>, pubblicato nel sito della Giustizia amministrativa – http://www.giustizia-amministrativa.it il 20 settembre 2012. L’A. ricorda anche, per completezza, che l’unico precedente uso legislativo del termine “giudizio di ottemperanza” compare nella legge processuale tributaria (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 70). L’introduzione del termine “ottemperanza”, secondo A. Cerreto, risalirebbe al contributo di M.S. Giannini <i>Contenuto e limiti del giudizio di ottemperanza</i>, in <i>Riv. trim. dir. e proc. civ</i>., 1960. <br />
[6] Rimando al contributo, in questo stesso Convegno, di S. Zeuli per l’interessante rilievo della finalità di rafforzamento della tutela oggettiva di corretto ripristino della legalità violata, sottesa a queste prime estensioni giurisprudenziali dell’esecuzione ai giudicati amministrativi, oltre a quella di rafforzamento ed effettività della tutela del ricorrente vittorioso. <br />
[7] Tema su cui si veda,da ultimo D, Vaiano, <i>Sindacato di legittimità e “sostituzione” della pubblica amministrazione</i>, sulla rivista di diritto pubblico <i>on line GiustAmm.it</i>, al sito http/www.giust.ammit/, 23 maggio 2012. <br />
[8] E’ da notare che il secondo decreto correttivo – d.lgs. n. 160 del 2012 – ha confermato il potenziamento del ruolo dell’udienza camerale prevedendo un’apposita camera di consiglio in caso di eccezione dell’incompetenza in mancanza di domanda cautelare.  <br />
[9] Il ruolo e l’importanza delle pronunce cautelari, anche in quest’ottica, sono stati bene posti in evidenza nella relazione di G. Sabbato sul giudicato cautelare. <br />
[10] Mette conto di notare come, nella stessa ricostruzione storica della nozione di azione, l’attuale dilemma tra controllo di legittimità e attribuzione sostanziale del bene perseguito trovi una precisa rispondenza nella dicotomia tra reclamo, denuncia (<i>Klage</i>) – ossia l’azione nella tradizione e nella traduzione tedesca – e pretesa, rivendicazione (<i>Anspruch</i>), derivante dall’<i>actio romana </i>(come rivendicazione <i>apud judicem</i> della <i>lis</i> controversa, con <i>adiudicatio</i>). L’azione nel diritto amministrativo, non a caso, è nata ed è tuttora un ricorso (<i>vocatio judicis</i>) e non una citazione (<i>vocatio apud judicem</i>). <br />
[11] A. Orsi Battaglini e C. Marzuoli, <i>La Cassazione su risarcimento del danno arrecato dalla pubblica amministrazione: trasfigurazione e morte dell’interesse legittimo</i>, in <i>Dir. pubbl</i>., 1999, 487 ss.; L. Ferrara, <i>Dal giudizio di ottemperanza al processo di esecuzione. La dissoluzione del concetto di interesse legittimo nel nuovo assetto della giurisdizione amministrativa</i>, Milano, 2003; A. Proto Pisani, <i>Appunti sul giudice delle controversie tra privati e pubblica amministrazione</i>, in <i>Foro it</i>., 2009, V, 369 ss. – secondo cui la figura dell’interesse legittimo sarebbe scomparsa e residuerebbe, nel confronto tra p.a. e cittadino, la sola, tradizionale coppia pretesa-obbligo. Secondo queste posizioni, dunque, verrebbe meno la distinzione tra dovere e obbligo, come tratteggiata da Santi Romano (<i>Doveri, Obblighi,</i> in <i>Frammenti di un dizionario giuridico</i>, Milano, 1983, ristampa inalterata dell’opera del 1947, 98) e l’idea, ivi lumeggiata, di doveri – tipicamente quelli della funzione pubblica – non correlativi a specifici diritti soggettivi “e che quindi rimangono fuori l’orbita di ogni rapporto giuridico con singole cose o singole persone” (104). Del tutto condivisibile appare, dunque, riguardo a quelle tesi, la critica di R. Villata, <i>Corte di cassazione, Consiglio di Stato e c.d. pregiudiziale amministrativa</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., 4/2009, 915 ss.). Un richiamo netto e chiaro ai principi in M. Mazzamuto, <i>A cosa serve l’interesse legittimo?</i>, in <i>Dir. proc.amm</i>., n. 1/2012, 46 ss. <br />
[12] Efficacemente testimoniata nell’ambito del Convegno dall’avv. Giuseppe Parascandolo. <br />
[13] Sul tema sia consentito il richiamo al mio <i>La riforma dell’art. 41 della Costituzione e la tutela del patrimonio culturale</i>, nella rivista <i>on line Giust.Amm.it </i>(al sito http://www.giustamm.it), 26 marzo 2011. <br />
[14] Karl R. Popper, <i>Three Worlds</i>, 1978 (<i>I tre mondi</i>, trad. it. di P. Rumore, Roma-Bari, 2012): J. R. Searle, <i>Creare il mondo sociale</i>, trad. it. di G. Feis, Milano, 2010; M. Ferraris, <i>Manifesto del nuovo realismo</i>, Roma-Bari, 2012. <br />
[15] A. Falzea, voce <i>Efficacia giuridica</i>, in <i>Enc. dir</i>., XIV, Milano, 1965; V. Scalisi, voce <i>Inefficacia (dir. priv.)</i>, <i>ivi</i>, XXI, Milano, 1971, 322 ss.; Id., <i>Invalidità e inefficacia. Modalità assiologiche della negozialità</i>, in <i>Riv. dir. civ</i>., 2, 2003, 214 ss. <br />
[16] La così detta “legge di Hume”. Sul tema cfr. H. Putnam, <i>Fatto/valore; fine di una dicotomia</i>, trad. it. di G. Pellegrino, Roma, 2004, 41 ss., nonché 130 ss.; P. Foot, <i>La natura del bene</i>, Bologna, 2007, 13 ss. E. Lecaldano, <i>Prima lezione di filosofia morale</i>, Bari, 2010, 23. <br />
[17] I. Pagni, <i>op. cit</i>., 336, 337, dove si rammenta, altresì, la stretta similitudine con il diritto societario, nel quale, è utile sottolinearlo, sarebbe improponibile un’azione di un socio diretta alla condanna della società ad adottare una determinata delibera sociale, con i contenuti desiderati dall’attore. Anche V. Cerulli Irelli, <i>Giurisdizione amministrativa e pluralità delle azioni (dalla Costituzione al Codice del processo amministrativo)</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., n. 2/2012, 474, ammette, proprio in ragione delle rilevate peculiarità, che “in conseguenza, variano le azioni esperibili davanti al giudice rispettivamente competente, e variano le concrete possibilità di soddisfazione delle relative pretese” (cfr. anche 500). <br />
[18] F. Merusi, <i>Il diritto privato della pubblica amministrazione alla luce degli studi di Salvatore Romano</i>, in <i>Dir. Amm</i>., 4/2004, 649 ss., che richiama Salv. Romano (<i>L’atto esecutivo nel diritto privato</i>, Milano, 1958). <br />
[19] C. Calabrò, voce <i>Giudicato, diritto processuale amministrativo</i>, <i>cit</i>. Un aspetto sintomatico della non corretta comprensione del carattere naturalmente progressivo della formazione del giudicato amministrativo si rinviene nella parabola dell’ammissibilità dell’azione risarcitoria nell’ambito del giudizio di ottemperanza, prima ammessa dal codice, poi eliminata dal primo correttivo del 2011: il pregiudizio riduzionista dell’assimilazione forzosa all’esecuzione del giudicato civile ha impedito di comprendere le ragioni dell’innovazione, che risiedevano esattamente nella constatazione che il <i>se</i> e il <i>quanto</i> del risarcimento per equivalente sono spesso definibili solo alla luce del riesercizio (non corretto) della funzione, seguente l’annullamento, e del “fallimento” dell’effetto conformativo in funzione ripristinatoria della posizione soggettiva lesa (sul tema cfr. Tar Campania, Napoli, sez. I, 4 ottobre 2001, n. 4485, in <i>Urb. e app</i>., n. 4/2002, 455 ss., con nota di C. Contessa, nonché in <i>Foro amm. – TAR</i>, 2005, 183 ss., con nota di A. L. Tarasco; per una critica in un’ottica processualcivilistica dell’innovazione del codice, poi ritirata dal primo correttivo, cfr. M. Antonioli, <i>Spigolature sul nuovo giudizio di ottemperanza</i>, <i>cit</i>., 1309). <br />
[20] G. Coraggio, <i>Discorso di insediamento</i> del 18 aprile 2012 (reperibile al sito http://www.giustizia-amministrativa.it), rileva come “Quella di salvaguardare l’autonomia decisionale dell’amministrazione e la responsabilità delle sue scelte è un’esigenza pratica prima ancora che teorica: una cognizione invasiva la delegittima e sostituisce ad una visione che è – o dovrebbe essere – globale, la frammentarietà connaturata all’intervento giudiziale”. <br />
[21] Né vale obiettare <i>contra</i> che, già nello schema tradizionale bipartito, il giudice si sostituisce all’amministrazione con il commissario ad <i>acta</i>: è evidente che, in questo quadro, la sostituzione è l’eccezione, che pone rimedio alla doppia patologia dell’agire amministrativo (che, dopo aver adottato un atto illegittimo, persevera nell’errore, violando il giudicato); nella tesi, nuova, della fusione cognizione-esecuzione in un’unica fase, invece, la sostituzione diventerebbe la norma (e non più l’eccezione). Analogamente irrilevante e non innovativa appare la previsione, nell’art. 114 c.p.a., per cui il giudice, in sede di ottemperanza, che è giurisdizione estesa al merito, può assumere l’atto <i>in luogo</i> dell’amministrazione: è sempre stato così nella giurisdizione estesa al merito, che non a caso costituisce l’eccezione che conferma la regola. <br />
[22] D. Vaiano, <i>Sindacato di legittimità e “sostituzione”  della pubblica amministrazione</i>, <i>cit</i>., fa leva sulla “saldatura” delineata dall’art. 34 c.p.a. tra le fasi della cognizione e quella dell’ottemperanza e ipotizza un superamento della giurisdizione estesa al merito, ormai riassorbita nei più ampi e sostitutori poteri del giudice nella sua generale ed unitaria attribuzione di giurisdizione. L’A. condivisibilmente rileva (13) come “in questo caso, più che di una vera e propria sostituzione dell’amministrazione, ci si trovi piuttosto in presenza dell’affermazione di un principio di preclusione temporale che incombe sull’amministrazione la quale, in virtù dei sopra richiamati principi di ragionevolezza, adeguatezza della motivazione, completezza dell’istruttoria, etc., non può ritenere di poter continuamente riesercitare poteri discrezionali di valutazione di una domanda ad essa rivolta da un interessato, ma deve soggiacere a precisi limiti temporali entro i quali, se vi sono cause ostative all’accoglimento della stessa, debbono essere evidenziate. Altrimenti, si dovrà ragionevolmente concludere che legittimi motivi ostativi non ve ne siano”. <br />
[23] La centralità dell’effetto conformativo della sentenza di annullamento costituisce un’acquisizione pacifica già da decenni ed è ricollegabile anche alla nozione tedesca di “azzeramento della discrezionalità per assenza di alternative nel caso concreto”. La giurisprudenza già da anni aveva forgiato il principio – tutto pretorio – del limite alla reiterazione del diniego, dopo l’annullamento, per motivi nuovi e diversi mai esaminati nel rapporto amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 2003, n. 4539; sez. V, 28 giugno 2004, n. 4775; sez. VI, 3 dicembre 2004, n. 7858; sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1415; sul tema cfr. M. Clarich, <i>Tipicità delle azioni e azione di adempimento nel processo amministrativo</i>, <i>cit</i>., 580, nota 47; G. Guidarelli, <i>La reintegrazione in forma specifica nella tutela giurisdizionale dell’interesse legittimo</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., 3/2006, 644 ss., 707; D, Vaiano, <i>Sindacato di legittimità e “sostituzione” della pubblica amministrazione</i>, <i>cit</i>., nota 28 di pag. 12. <br />
[24] P. Carpentieri, <i>La razionalità complessa dell’azione amministrativa come ragione della sua irriducibilità al diritto privato</i>, in <i>Foro Amm. – TAR</i>, n. 7-8/2005, 2652 ss. (contributo pubblicato anche, con aggiunte e integrazioni, in P. Stanzione e A. Saturno (a cura di), <i>Il diritto privato della pubblica amministrazione</i>, Padova, 2006, 80 ss., con il titolo <i>La razionalità complessa dell’azione amministrativa. Note a margine del nuovo comma 1-</i>bis<i> dell’art. 1 della legge 241 del 1990</i>). <br />
[25]P. Carpentieri, <i>Nullità e teorie dell’atto amministrativo</i>, nella rivista <i>on line Giust.Amm.it </i>(al sito http://www.giustamm.it), ottobre 2007. <br />
[26]P. Carpentieri, <i>Azione di adempimento e discrezionalità tecnica (alla luce del codice del processo amministrativo)</i>, in <i>Giust.Amm.it</i> (al sito http://www.giustamm.it), 10 luglio 2012, nonché in <i>Dir. proc. amm</i>., 2012,<b>  </b><br />
[27] E’ noto che non esiste in diritto italiano una “riserva di amministrazione” nei confronti del legislatore, a differenza di quanto accade in Francia (art. 37 della Costituzione: <i>Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire</i>). Nulla vieta al legislatore di introdurre provvedimenti (sul tema, da ultimo, cfr. N. Guasconi, <i>Dalle pronunce sui calendari venatori nuove indicazioni in materia di leggi – provvedimento (nota a Corte cost., sent. nn. 20 e 105 del 2012)</i>, in <i>GiustAmm.it</i>, al sito http/www.giust.ammit/, 15 giugno 2012). Può invece affermarsi l’esistenza di una riserva di amministrazione nei confronti della giurisdizione, nel senso di un limite al sindacato del giudice in determinate aree riservate all’amministrazione, quali il merito amministrativo (e, in tesi, quel segmento della scelta tecnico-discrezionale non sostituibile con un sindacato “forte” da parte del giudice). Sul merito amministrativo cfr. G. Coraggio, voce <i>Merito amministrativo</i>, in <i>Enc. Dir</i>., XXVI, Milano, 1970, 130 ss. Sui rapporti tra legge, provvedimento e sentenze del giudice, nel sistema delle fonti produttive della normazione, in un contesto gradualista, cfr. R. Carré de Malberg, <i>La teoria gradualistica del diritto</i>, a cura di A. Chimenti, Milano, 2003, <i>passim</i>. Si rileva, tuttavia, che, prima di Montesquieu e della Rivoluzione francese, la separazione dei poteri riguardava solo l’esecutivo e il legislativo (tesi, come è noto, ripresa da H. Kelsen, <i>Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico</i>, trad. it. di A. Carrino e G. Stella, Napoli, 1997, 562, nonché 492, nota 10; sulla radicale critica del Kelsen alla distinzione tra potere esecutivo e potere giudiziario, sull’assunto che le funzioni statali sono due e soltanto due, la funzione normativa e quella esecutiva: <i>legis latio</i> e <i>legis executio</i>, cfr. F. Modugno, voce <i>Poteri (divisione dei</i>), in <i>Noviss. Digesto it</i>., vol. XIII, Torino, 1957, 482 ss.). Il rapporto tra giudice amministrativo e amministrazione è indagato di recente da G. Tropea, <i>L’ibrido fiore della conciliazione:i nuovi poteri del giudice amministrativo tra giurisdizione ed amministrazione</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., n. 3 del 2011, 965 ss. Il tema della riserva di amministrazione come limite esterno alla giurisdizione è ripreso da recenti pronunce delle Sezioni unite della Cassazione (Cass., ss.uu., 9 novembre 2011, n. 23302, in <i>Dir. proc. amm</i>., 1/2012, 127 ss., con nota di G. Mari, nonché Cass., ss.uu., n. 3712 del 2012). <br />
[28] G. Tropea, <i>L’ibrido fiore della conciliazione: i nuovi poteri del giudice amministrativo tra giurisdizione ed amministrazione</i>, <i>cit</i>., 1031. <br />
[29] A. Romano Tassone, <i>Sui rapporti tra legittimazione politica e regime giuridico degli atti dei pubblici poteri</i>, in <i>Studi in onore di L. Mazzarolli</i>, I, Padova, 2007, 257 ss., nonché <i>Id</i>., <i>Situazioni giuridiche soggettive e decisioni della amministrazioni indipendenti</i>, in <i>Dir. Amm</i>., 3/2002, 465, S. Civitarese Matteucci, <i>Funzione, potere amministrativo e discrezionalità in un ordinamento democratico</i>, in <i>Dir. Pubbl</i>., 2009, 739 ss. Su di un piano ancor più ampio cfr. N. Luhmann, <i>Diritto e differenziazione</i>, Bologna, 1990, dove la differenziazione nel diritto è vista, nell’ambito della teoria dei sistemi, nel rapporto con gli altri sistemi sociali (cfr., per es., 68 ss.), fino alla differenziazione tra Stato e società, nonché <i>Id</i>., <i>Procedimenti giuridici e legittimazione sociale</i>, Milano, 1995 (soprattutto cap. 3, <i>La differenziazione funzionale</i>, ove si riferisce della teoria della differenziazione funzionale dei sistemi sociali di Spencer e Durkheim). La divisione del lavoro secondo criteri di specializzazione e di professionalizzazione della burocrazia ha profonde radici nell’evoluzione storica delle società occidentali, soprattutto di quelle europeo-continentali (M. Weber, <i>Il lavoro intellettuale come professione</i>, Torino, 1948). C. Schmitt, <i>Dottrina della costituzione</i>, trad. it. di A. Caracciolo, Milano, 1984, 178, rileva che “come Stato di diritto è considerato solo uno Stato, la cui attività sia completamente racchiusa in una somma di competenze esattamente circoscritte. La divisione e la distinzione dei poteri contiene il principio fondamentale di questa generale misurabilità di tutte le manifestazioni statali di potere . . . La generale misurabilità è il presupposto della generale controllabilità”. <br />
[30] Sul tema cfr. G. Tropea, <i>op. cit</i>., par. 10, 1023. <br />
[31] P. de Lise, nella <i>Relazione sull’attività della Giustizia amministrativa per l’anno 2012</i>, 1° febbraio 2012, reperibile al sito http://www.giustizia-amministrativa.it, ha osservato come “Il giudice amministrativo cura, ove possibile, le patologie dell’amministrazione; non ne demolisce le funzioni, ma fornisce insegnamenti e indirizzi per migliorarne l’esercizio”, ma ha nel contempo rilevato come “dopo gli obiettivi dell’effettività e della pienezza della tutela stiamo per raggiungere un più alto traguardo: quello della sua satisfattività, affinché l’effetto delle pronunce di accoglimento non sia più soltanto quello di “dare torto” all’amministrazione ma anche quello di “dare ragione” al privato, ovviamente nei limiti e con le garanzie delle tecniche processuali”. <br />
[32] Per un esempio pratico sia consentito il rinvio al mio contributo <i>Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario</i>, in <i>Urb e App</i>., n. 7 del 2007, 797 ss. <br />
[33] Su cui si veda il commento, del tutto condivisibile, di F. Volpe, <i>Il sindacato sulla discrezionalità tecnica tra vecchio e nuovo rito (considerazioni a margine della sentenza Cass. SS.UU. 17 febbraio 2012, n. 3712)</i>, in <i>Giust.amm</i>., 28 febbraio 2012. Il tema del limite esterno della giurisdizione amministrativa, “cui non è consentito invadere arbitrariamente il campo dell’attività riservata alla pubblica amministrazione attraverso l’esercizio di poteri di cognizione e di decisione non previsti dalla legge” è di recente ripreso da Cass., ss.uu., n. 23302 del 2011 (ed <i>ivi</i> richiami di precedenti in termini). Anche il Giudice amministrativo si mostra sensibile al profilo (cfr. CGA, 10 giugno 2011, n. 418, in <i>Dir. proc. amm</i>., n. 2 del 2012, 717 ss., con nota di G. Tropea, <i>Il vincolo etnoantropologico tra discrezionalità tecnica e principio di proporzionalità</i><b>).</b> <br />
[34] Il rilievo è desunto da G. Coraggio, <i>Discorso di insediamento</i>, <i>cit</i>. La transizione dalla “giustizia amministrativa” al “processo amministrativo”, rinvenibile nel codice, se deve condivisibilmente caratterizzarsi per l’ampliamento e il completamento degli strumenti di tutela, non può tradursi nella mutilazione dell’oggetto del giudizio, privato della considerazione della conformità all’interesse generale dell’assetto dell’affare amministrativo regolato dall’atto impugnato. <br />
[35] E’ l’abusato richiamo a T.S. Khun, <i>La struttura delle rivoluzioni scientifiche</i>, Torino, 1969. Su Khun cfr. M. Dorato, <i>Cosa c’entra l’anima con gli atomi? Introduzione alla filosofia della scienza</i>, Roma.Bari, 2007, 166 ss.; R. Rorty, <i>Philosophy and the Mirror of Nature</i>, 2^ ed., Princeton, 1980 (trad. it. <i>La filosofia e lo specchio della natura</i>, di G. Millone e R. Salizzoni, Milano, 2004), 645 ss. un altro riferimento ricorrente sul tema è E. Garcia de Enterria, <i>Le trasformazioni della giustizia amministrativa: un cambio di paradigma</i>, trad. di R. Masera, Milano 2010. Personalmente preferisco il richiamo alla disputa degli Antichi e dei Moderni, iscrivendomi senz’altro tra i ranghi degli Antichi (Marc Fumaroli, <i>Le apri e i ragni. La disputa degli Antichi e dei Moderni</i>, trad. it. di G. Cillario e M. Scotti, Milano, 2005). <br />
[36] Non basta enunciare i diritti nelle leggi e proclamarli nelle carte e nelle dichiarazioni programmatiche, ma occorre costruirli e realizzarli quotidianamente – con i fatti – con l’adempimento dei doveri, con il rispetto delle regole, nella società del lavoro equilibrata, coesa, efficiente, produttiva e dinamica, per poi proteggerli con il diritto: <i>ex facto oritur jus</i>. L’effettività attiene più alla pragmatica del diritto che alla sua semantica (o alla sua ontologia). L’attacco allo Stato è del resto un residuo del passato, poiché è facile constatare quotidianamente nella realtà di oggi come lo Stato sia ormai in corso di smantellamento sotto i colpi dissolutori, dall’esterno, della globalizzazione e della sovranazionalità e, dall’interno, della parcellizzazione corporativa e localista. E chiaro come oramai il nemico delle libertà e della democrazia non è più lo Stato e la sua burocrazia, ma l’anomia dei mercati e la assoluta, anarchica libertà di cui gode la fanta-finanza speculativa, che mette in ginocchio popoli e democrazie al di fuori del e contro il diritto degli Stati (tra i tanti contributi interessanti sul tema, si veda, da ultimo, M. Revelli, <i>I demoni del potere</i>, Roma-Bari, 2012). <br />
[37] Richiamo ancora, in proposito, le osservazioni, molto acute, svolte nella relazione di S. Zeuli circa la ragion d’essere storica della giustizia amministrativa, come formante decisivo di una via riformista intermedia, genuinamente liberale, tra l’assolutismo dello Stato, da un lato (per Hegel, ben oltre l’idea dell’interesse occasionalmente protetto, era semplicemente impensabile che l’individuo potesse avesse pretese contro lo Stato, ovvero contro l’ordine sociale costituito, reale e perciò razionale), e l’assolutismo giusnaturalista dell’individualismo liberista, dall’altro, in funzione di contenimento e controllo della pressione sociale (come descritta dalla critica marxista). <br />
[38] Corte cost., n. 204 del 2004; art. 4 c.p.a.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 22.10.2012)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Pregiudiziale amministrativa: la Cassazione approfondisce il tema e ribadisce la sua posizione negativa. Ma apre la strada all’intervento del legislatore, indispensabile per porre condizioni e limiti al risarcimento senza annullamento (nota a Cass., ss.uu., 23 dicembre 2008, n. 30254)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/pregiudiziale-amministrativa-la-cassazione-approfondisce-il-tema-e-ribadisce-la-sua-posizione-negativa-ma-apre-la-strada-allintervento-del-legislatore-indispensabile-per-porre-condizioni-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:23:08 +0000</pubDate>
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<p>1. Il tema. 2. L’analisi della Cassazione. 2.a. Alcuni passaggi motivazionali poco persuasivi. 2.b. La pregiudiziale di annullamento in diritto comunitario e in diritto civile. 3. Considerazioni. 1. Il tema. Con la sentenza 23 dicembre 2008, n. 30254[1] le sezioni unite della Cassazione, dopo le note ordinanze “gemelle” del 2006[2],</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/pregiudiziale-amministrativa-la-cassazione-approfondisce-il-tema-e-ribadisce-la-sua-posizione-negativa-ma-apre-la-strada-allintervento-del-legislatore-indispensabile-per-porre-condizioni-e/">Pregiudiziale amministrativa: la Cassazione approfondisce il tema e ribadisce la sua posizione negativa. Ma apre la strada all’intervento del legislatore, indispensabile per porre condizioni e limiti al risarcimento senza annullamento&lt;br&gt; (nota a Cass., ss.uu., 23 dicembre 2008, n. 30254)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p align=justify>
1. <i>Il tema</i>. 2. <i>L’analisi della Cassazione</i>. 2.a. <i>Alcuni passaggi motivazionali poco persuasivi</i>. 2.b. <i>La pregiudiziale di annullamento in diritto comunitario e in diritto civile</i>. 3. <i>Considerazioni</i>.</p>
<p><b>1. Il tema.<br />
</b><br />
Con la sentenza 23 dicembre 2008, n. 30254[1] le sezioni unite della Cassazione, dopo le note ordinanze “gemelle” del 2006[2], ribadiscono, con più ampia e articolata motivazione, la negazione della pregiudiziale amministrativa, “replicando” alla “risposta” dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2007[3] (che costituisce, peraltro, l’oggetto diretto del ricorso per motivi di giurisdizione deciso dalla pronuncia in esame). <br />
In tal modo il giudice della giurisdizione sviluppa e completa la posizione assunta nel 2006, che aveva lasciato aperte numerose e importanti questioni (e che era stata sostanzialmente rifiutata dal giudice amministrativo[4]). <br />
Si lascia apprezzare, nella nuova motivazione, soprattutto l’analisi, chiara e approfondita, della pregiudiziale di annullamento in diritto civile e in ambito comunitario. Il percorso argomentativo si presenta lineare e compiuto. Tuttavia, come si vedrà nella parte analitica, la coerente e onesta ricostruzione motivazionale oggi fornita dalla Cassazione finisce, per certi aspetti, per irrobustire, anziché indebolire, la tesi della pregiudiziale amministrativa, poiché dimostra che la pregiudiziale di annullamento esiste anche negli altri settori dell’ordinamento, sicché sarebbe davvero curioso e anomalo che fosse invece radicalmente negata proprio nel campo del diritto pubblico, dove essa ha un senso profondo, che si lega alla ragion d’essere stessa dell’agire provvedimentale dell’amministrazione. <br />
La conclusione è che sembra non solo possibile, ma altamente auspicabile l’intervento del legislatore, al fine di delimitare le condizioni dell’azione risarcitoria su danni direttamente prodotti dall’illegittimità del provvedimento. Questo sembra essere il “succo” di questa importante e pregevole pronuncia: il legislatore, osserva la Cassazione, “<i>esclude in casi specifici determinate situazioni soggettive dall’attribuzione di una tra le forme di tutela invece in via generale riconosciute a situazioni dello stesso tipo e, quando riconosce più forme di tutela in concorso tra loro, può prevedere regole di coordinamento nell’atto di farle valere</i>” (par. 12.4.1, pag. 35), sicché (par. 13.1, pag. 38) “<i>è certo nella disponibilità del legislatore disciplinare la tutela delle situazioni soggettive assoggettando a termini di decadenza l’esercizio dell’azione</i>”. Come dire: la regola generale è il concorso dei rimedi (ivi incluso quello risarcitorio, che costituirebbe il nucleo minimo di tutela normale); tuttavia spesso, quando ricorrono valide ragioni, il legislatore limita la tutela a un solo rimedio oppure, ammettendo il concorso di più rimedi, lo conforma e lo disciplina per esigenze di coerenza e di coordinamento; nel diritto amministrativo, dove la risarcibilità dell’interesse legittimo per lesione diretta da illegittimità del provvedimento è di costruzione soprattutto pretoria, questa disciplina e questa limitazione non sono state introdotte; <i>ergo</i>, nulla vieta, anzi, tutto cospira e concorre nel senso che il legislatore possa e debba intervenire per definire un punto di equilibrio tra esigenze di tutela e coerenza e razionalità del sistema. E ciò non solo e non tanto per prevenire un’ulteriore, indesiderata crescita del contenzioso, o per difendere l’erario dal rischio degli eccessi e delle duplicazioni di tutela, quanto e soprattutto per ricondurre a razionalità il quadro della regolazione giuridica dell’agire funzionale dell’amministrazione, che per sua natura non tollera decisioni ed effetti giuridici contraddittori sulla medesima fattispecie.</p>
<p><b>2. L’analisi della Cassazione.<br />
</b><br />
	La Cassazione integra e completa la motivazione del 2006. Dopo un’articolata ricostruzione (che qui non è d’interesse) circa il titolo a decidere sul punto della pregiudiziale amministrativa, le sezioni unite, al paragrafo 12.1 (pag. 32), affrontano, infine, la questione in esame. Il ragionamento della Corte appare chiaro, ma presenta elementi di perplessità, dovuti all’assemblaggio di profili e questioni non sempre tra loro omogenei e coerenti. Ne viene fuori un’argomentazione suggestiva, ma non del tutto persuasiva. <br />
In estrema sintesi, i passaggi essenziali sembrano essere i seguenti: gli artt. 24 e 113 Cost. ammettono il concorso del rimedio risarcitorio con quello annullatorio e non pongono limiti al potere dispositivo della parte; questo concorso deriva d’altra parte dal superamento dell’idea dell’interesse legittimo come posizione solo strumentale all’annullamento e/o come interesse occasionalmente protetto; il giudice amministrativo non esercita un controllo dell’atto nell’interesse oggettivo, ma eroga tutela su situazioni soggettive sostanziali (siano esse di interesse legittimo o di diritto soggettivo); la regola generale è il concorso dei diversi rimedi, senza limiti; in alcuni casi (ad es., in diritto civile) il legislatore ha posto limiti e condizioni; nel caso del risarcimento da provvedimento illegittimo, non l’ha fatto; dunque, nulla osta al risarcimento senza annullamento; la formula dell’art. 7, terzo comma, della legge “Tar”, come modificato nel 1998 e nel 2000, per cui il giudice amministrativo conosce anche di tutte le questioni relative all&#8217;eventuale risarcimento del danno e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, che sembra configurare il risarcimento come una conseguenza eventuale dell’annullamento, riguarda solo la “t<i>utela risarcitoria che completa quella di annullamento e non </i>(la) <i>tutela risarcitoria autonoma, che è oggetto di discussione</i>”; la tutela giurisdizionale si dimensiona su quella sostanziale e non viceversa, per cui l’inoppugnabilità non si traduce in convalidazione del provvedimento illegittimo; l’esecuzione del provvedimento illegittimo, anche se non annullato, è comunque fonte di responsabilità; la cognizione incidentale, in sede di risarcimento, dell’illegittimità del provvedimento, poiché verte proprio sugli effetti lesivi dell’atto, nulla avrebbe a che vedere con la disapplicazione; l’estensione della giurisdizione amministrativa dall’atto al rapporto escluderebbe qualsiasi antitesi tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria. <br />
Da questo insieme di premesse la Cassazione trae il seguente principio di diritto: “<i>proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall’esercizio illegittimo della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento</i>”. <br />
	Come detto, alcune di queste premesse argomentative rimangono piuttosto assertive e non appaiono persuasive. Inoltre, dal raffronto con gli altri settori dell’ordinamento, compiuto nella sentenza in esame nei paragrafi da 12.4.2 a 12.5.1, sembra emergere, per così dire, una “vittoria ai punti” della pregiudiziale amministrativa, piuttosto che l’efficace dimostrazione della sua negazione.</p>
<p><b>2.a. Alcuni passaggi motivazionali poco persuasivi.<br />
</b>	<br />
Nel par. 12.1 è detto che la pregiudiziale amministrativa apparterrebbe ad un ordine di idee – interesse legittimo come interesse puramente strumentale ed occasionalmente protetto &#8211; ormai superato. Questa affermazione, posta in termini così assertori, meriterebbe più d’un approfondimento[5]. Ma anche a volerla recepire acriticamente, essa lascia comunque insoddisfatti, poiché non scende abbastanza in profondità: si è al riguardo già replicato[6] (come poi osservato anche dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2007, pag. 11 della motivazione, dove si parla di “<i>contraddizione legittimità-liceità</i>”) che il problema non è la natura dell’interesse legittimo o la teoria della degradazione, o altro, ma il principio di non contraddizione, per cui il medesimo fatto non può essere giudicato dall’ordinamento nello stesso tempo regola “legittima” e, quindi, legge del caso concreto (efficace perché non annullata), e illecito fonte di danno risarcibile. La Cassazione continua a vedere le cose dal solo punto di vista dell’attore: in realtà non è (solo) questione di posizione e natura della situazione giuridica protetta, ma è (anche e soprattutto) questione di coerenza e non contraddizione logica dell’assetto degli interessi (generali, pubblici, di terzi, <i>etc</i>.) che restano comunque regolati secondo legge dal provvedimento non annullato.<br />
	Il par. 13.2 afferma che la formula dell’art. 7 della legge “Tar” riguarderebbe solo <i>la tutela risarcitoria che completa quella di annullamento</i>, ma non anche quella <i>autonoma</i>. Questa conclusione – che non è sorretta da un’autonoma motivazione, ma discenderebbe come corollario dalle altre premesse &#8211; introduce una distinzione e una limitazione nella norma di legge che nel testo normativo non c’è affatto; anzi, la lettera della legge fa riferimento alla giurisdizione amministrativa tutta (<i>nell’ambito della sua giurisdizione</i>), sicché questa suddistinzione introdotta dalla Cassazione appare, se non arbitraria, almeno molto discutibile, soprattutto ove si consideri che autorevoli e condivisibili opinioni[7] hanno fondato proprio su questa norma il titolo speciale (in luogo degli artt. 2043, o 1218 del codice civile, o della teoria del contatto sociale e degli obblighi di protezione) dell’azione risarcitoria in sede di giurisdizione generale di legittimità (nei casi “puri” di risarcimento del danno che sia effetto immediato e diretto dell’illegittimità del provvedimento). <br />
	Nel par. 13.4 si svolgono alcune osservazioni in diritto civile circa il concorso di regole di comportamento e regole di validità dell’atto e circa il potere della parte di chiedere il risarcimento del danno derivato dal comportamento che l’altra parte ha tenuto nell’indurla a contrarre anche quando la controparte chieda l’esecuzione del contratto invalido, ma non annullato. Il tema era stato proposto da chi scrive, ma per dimostrare esattamente il contrario (ossia a sostegno della pregiudiziale amministrativa), in un precedente contributo del 2006[8]; non pare che l’accenno contenuto nella sentenza in esame possa valere a superare l’obiezione, allora sollevata, circa la normale esclusione in diritto civile di un risarcimento legato all’esecuzione di un contratto non annullato (diversa essendo la vicenda del risarcimento legato al vizio funzionale della causa, che esclude ogni rilievo degli eventuali vizi genetici dell’atto). Ma comunque, al di là della questione &#8211; che resta discutibile &#8211; se davvero in diritto civile sia ammissibile questa confusione tra regole di validità e regole di comportamento, il punto centrale è che in diritto civile vige la regola della (sola) non illiceità del rapporto e dell’impermeabilità delle sfere giuridiche, per cui gli effetti del contratto annullabile sono, per i terzi, <i>res inter alios acta</i>, mentre nel diritto pubblico vale la regola opposta della doverosa legittimità (principio di legalità) dell’atto in funzione del suo indefettibile ruolo, al di là dell’interesse del diretto destinatario (che non ne esaurisce la sfera di rilevanza e di efficacia), di posizione della regola oggettiva della fattispecie, che si impone a tutti in quanto episodio di cura concreta dell’interesse pubblico. Sicché il parallelo appare forzato e non euristicamente fecondo: se pur in diritto civile si voglia (al limite) ammettere il risarcimento del danno da esecuzione di un contratto invalido, ma non più annullabile (e ciò perché questa contraddizione resterebbe comunque confinata entro l’ambito dei rapporti tra le parti su diritti disponibili), una siffatta conclusione non sarebbe in alcun modo idonea a sostenere la tesi per cui, analogamente, in diritto pubblico debba essere possibile risarcire un danno derivante dagli effetti di un provvedimento che continua a regolare non solo i rapporti tra le parti, ma anche, nell’interesse generale indisponibile, la fattispecie concreta oggetto di provvedimento.</p>
<p><b>2.b. La pregiudiziale di annullamento in diritto comunitario e in diritto civile.<br />
</b><br />
	Merita particolare attenzione la parte della motivazione in cui la Cassazione si pone (finalmente) il problema, in vari commenti sollevato[9], del perché la pregiudiziale di annullamento, così fieramente avversata nel diritto pubblico, risulti invece tranquillamente ammessa in diritto privato, senza che nessuno abbia mai menato scandalo o abbia ritenuto di scomodare per questo l’art. 24 della Costituzione. <br />
I paragrafi di interesse sono il 12.4.2 e ss. In primo luogo la Cassazione rileva che in diritto comunitario le cose non sono chiarissime, salvo che vi è “<i>un sicuro orientamento volto a negare il risarcimento almeno in un definito settore, in particolare quando la relazione controversa intercorre solo tra il ricorrente e la istituzione pubblica e la domanda di danni tende allo stesso risultato che si sarebbe potuto conseguire con l’azione di annullamento</i>”. Il che significa che in diritto comunitario la pregiudiziale amministrativa è la regola in tutti i casi in cui si tratti esattamente di risarcire i danni che siano effetto diretto e immediato dell’atto comunitario e non vi siano commistioni con errori <i>in executivis</i>, ossia in tutti i casi – che sono esattamente tutti quelli per cui è sorta questione in diritto interno &#8211; in cui si controverta di danni cagionati dall’illegittimità di dinieghi su istanze di atto favorevole. E questo è un primo punto a favore della pregiudiziale. <br />
La Cassazione osserva poi che in diritto civile, in campo societario, “<i>dove è negata la legittimazione all’azione di annullamento ed è data l’azione di danni (art. 2377, quarto comma, cod. civ.), il termine per proporre la domanda di risarcimento non è diverso da quello dell’azione di impugnazione</i>”, mentre vi sono casi in cui è negato l’annullamento delle delibere societarie, ma è ammesso il risarcimento (artt. 2377, penultimo comma, 2379-<i>ter</i>, secondo comma e 2504-<i>quater</i>, secondo comma). Ora, anche in questo caso, resta vero quanto si era già rilevato nel 2006[10], ossia che la regola è proprio la pregiudiziale di annullamento, cui fanno da corollario confermativo i casi ora ricordati, che costituiscono eccezioni dovute ora all’esclusione della legittimazione a impugnare, ora all’esclusione dell’annullabilità stessa della delibera assembleare (con un <i>majus</i> di tutela dell’interesse del gruppo organizzato e di compressione dell’interesse del singolo consociato, del che, è da notare, mai nessuno si è doluto in punto di lesione dei sacri principi ex art. 24 Cost.). Anche qui, dunque, sembra di dover registrare, sulla base degli stessi argomenti della Cassazione, un altro punto a favore della pregiudiziale.<br />
Al par. 12.4.4 la Cassazione esamina poi il settore del diritto del lavoro, per rilevare come “<i>l’inoppugnabilità </i>(del licenziamento)<i> preclude sì al lavoratore oltre alla tutela reale della reintegrazione nel posto di lavoro, di rivendicare tutela sul piano risarcitorio per il danno costituito ed originato dalla manata percezione degli emolumenti altrimenti spettanti</i>”, salvo a osservare che l’ingiustizia del licenziamento potrebbe al limite rilevare come componente di una più ampia condotta lesiva ai fini del danno non patrimoniale. Anche qui par di capire che la regola sia una sostanziale pregiudiziale di annullamento del licenziamento.<br />
Al par. 12.4.5 si affronta, infine, il tema dei rapporti tra privati in materia contrattuale, con riferimento all’art. 1453 cod. civ., per cui sarebbe possibile chiedere (non solo la risoluzione e il risarcimento, ma anche) l’adempimento e il risarcimento (ovviamente, è da ritenere, limitatamente a quanto di inesatto o tardivo adempimento sia imputabile alla controparte, in relazione, dunque, ai comportamenti, non agli effetti dell’atto, sicché l’esempio non appare significativo ai fini del discorso sulla pregiudiziale amministrativa). Il richiamo al diritto dei contratti, come già osservato <i>supra</i>, appare scarsamente fecondo, poiché riferito a un mondo che obbedisce a regole del tutto diverse (mentre la p.a. è lo strumento della legge, l’autonomia privata si serve della legge civile dispositivo-suppletiva come di uno strumento per la realizzazione della causa pratico-sociale dell’operazione economica). Il parallelo pertinente col diritto civile deve, invece, porsi con i casi in cui in diritto privato l’atto, espressione di autonomia privata, si consolida e non è più ridiscutibile, nemmeno in sede risarcitoria, perché espressione della volontà di un gruppo organizzato (condominio, società) e la legge civile stabilisce che debba prevalere l’interesse generale alla stabilità e alla continuità dell’attività del gruppo sull’interesse del singolo (aderente al gruppo), interesse la cui tutela non a caso è sottoposta a un termine decadenziale breve di esercizio, secondo la struttura logica (non a caso) propria dell’interesse legittimo. <br />
Ed è proprio su quest’ultimo versante che deve notarsi una “lacuna”, però significa, nella disamina della Cassazione: non risulta preso in considerazione il caso, molto semplice e chiaro, da chi scrive già segnalato, della delibera dell’assemblea di condominio, rispetto alla quale, a termini dell’art. 1137 cod. civ., è data azione di impugnazione nel termine decadenziale breve di trenta giorni senza che nulla sia detto sui rapporti con un’eventuale, autonoma azione risarcitoria. Ma questo silenzio della legge civile non pare che sia interpretato nel senso dell’ammissibilità di un’autonoma azione risarcitoria del condomino dissenziente che abbia omesso la tempestiva impugnativa. E’ dunque curioso che l’interesse superiore alla stabilità e certezza delle delibere assembleari dei condomìni sia di fatto ritenuto più importante e goda di una tutela più forte della stabilità e univocità dell’assetto degli interessi pubblici e privati consacrato nelle decisioni amministrative contenute nei provvedimenti dell’amministrazione. Un altro punto, dunque, a favore della pregiudiziale.</p>
<p><b>3. Considerazioni.<br />
</b><br />
Sarebbe facile a questo punto concludere nel senso che la Cassazione “vince”, ma non convince, avendo avuto ragione con la forza (della definitività e vincolatività delle sue decisioni), piuttosto che persuaso con la forza della ragione. <br />
In realtà chi scrive è convinto che la pronuncia in esame meriti adesione. Al di là degli argomenti <i>pro</i> e <i>contra</i>, essa ha infatti il grande merito di avere messo in chiaro i termini del dibattito e di avere conseguentemente indicato con coerenza la strada giusta da seguire, che è quella dell’intervento del legislatore, poiché se la legge civile ha messo limiti e condizioni a tutela della stabilità degli assetti dei gruppi privati organizzati, a maggior ragione deve essere necessario che il legislatore intervenga a disciplinare questi limiti e condizioni a tutela della credibilità e coerenza delle decisioni pubbliche e del sistema amministrativo. <br />
Il sostegno logico-giuridico “forte” della sentenza, che la rende, comunque e in definitiva, meritevole di condivisione, sta nel rilievo per cui, a diritto vigente, l’efficacia non programmatica, ma immediatamente precettiva del combinato disposto degli artt. 24 e 113 Cost. ammette (processualmente parlando) l’azione risarcitoria pur senza il previo annullamento, atteso che le condizioni dell’azione esigono di essere poste in modo espresso e formale, con legge positiva e univoca, legge positiva e univoca che oggi manca e che, forse, sarebbe utile introdurre.<br />
Ciò premesso, e considerato che sul tema della pregiudiziale amministrativa si è detto ormai quasi tutto, resta da dire che ancora sfugge quale sia mai la ragione vera di questo “accanimento” contro la pregiudiziale amministrativa: tutto si può dire, infatti, tranne che in Italia il cittadino non disponga di un armamentario sufficientemente vasto e articolato di rimedi e azioni a tutela dei suoi diritti e interessi legittimi. L’invocazione dell’art. 24 della Costituzione e della varie dichiarazioni dei diritti dell’uomo, dunque, non convince. Guardando le cose con semplice buon senso si capisce subito che il problema vero della giustizia (soprattutto civile, ma anche amministrativa), oggi, è in realtà un altro, specularmente opposto a quello della moltiplicazione dei rimedi, ossia quello della ragionevole durata del processo. Il problema, dunque, non è che ci sono “poche cause” (pochi tipi di rimedi esperibili o troppe condizioni limitative delle azioni), ma, caso mai, che ce ne sono troppe. Secondo buon senso, dunque, la declinazione oggi necessaria dell’art. 24 Cost. non dovrebbe essere più nella direzione della moltiplicazione delle cause, ma nel senso dell’accelerazione di quelle che ci sono (che sono già troppe). Oltretutto, l’idea, quasi da tutti condivisa (e richiamata anche qui dalla presente sentenza delle sezioni unite), per cui la pregiudiziale amministrativa, una volta “cacciata dalla porta” (nel senso che l’azione risarcitoria senza previo annullamento non può essere dichiarata inammissibile), poi “rientra dalla finestra” (nel senso che l’azione risarcitoria senza annullamento è ammissibile, ma è di regola da giudicarsi infondata, per l’effetto dell’art. 1227 c.c., poiché <i>vigilantibus non dormientibus jura succurrunt</i>), dimostra ulteriormente che, al netto di tutto, la sorte della discussione sulla pregiudiziale non sembra poter cambiare di molto, nei fatti, il livello di tutela del cittadino.<br />
E’ dunque evidente che le ragioni della strategicità del tema devono ricercarsi altrove, su di un piano diverso da quello dell’effettività della tutela. E questo piano è, in realtà, quello, alto, della dogmatica e della coerenza logica del sistema di diritto amministrativo vigente. E’ anche quello della politica del diritto, di quale modello di diritto amministrativo si ha in mente, ossia di quale ruolo si vuole riconoscere alla funzione pubblica nella società. La ragione della strategicità della questione risiede in realtà proprio nel fatto che la scelta “<i>pregiudiziale sì – pregiudiziale no</i>” mette in gioco la visione generale dell’agire provvedimentale dell’amministrazione (su domanda di parte), ed appare essere, conseguentemente, un passaggio di primaria importanza nel confronto tra due visioni opposte del diritto amministrativo, che si contendono il campo: la negazione della pregiudiziale, infatti, si sposa bene con una visione del diritto pubblico – molto in voga negli ultimi decenni – che tende a ridurre la funzione amministrativa a mera attività di erogazione di beni e servizi e a negare il suo ruolo di disciplina e di attualizzazione del comando della legge; l’affermazione della pregiudiziale vuole invece affermare l’opposta visione, secondo la quale il provvedimento – anche se emesso su domanda pretensiva di parte &#8211; deve conservare comunque la sua essenziale funzione di decisione nell’interesse generale di ciò che è legge nel caso concreto. Riducendo all’osso la questione, il confronto è tra una visione tutta negoziale del provvedimento e un’opposta visione, che ne vuole preservare la funzione sostanzialmente decisoria. Scavando a fondo, sotto la negazione della pregiudiziale amministrativa si cela l’idea che l’atto amministrativo debba essere trattato alla stessa stregua del negozio giuridico di diritto privato. E’ vero quello che dice la Cassazione: la sostanza precede la forma processuale: al fondo, c’è il tema – sempre attuale – delle teorie dell’atto amministrativo; da lì scaturiscono, a mo’ di conseguenze logiche, tutte le derivazioni e i corollari in tema di trattamento, sostanziale e processuale, dell’agire funzionale dell’amministrazione.<br />
La visione negativa della pregiudiziale immagina il provvedimento (su domanda della parte) come adempimento/inadempimento in una sorta di rapporto di obbligazione, in cui l’unico punto di vista che conta è quello del diretto destinatario dell’atto, del creditore della prestazione[11]; la visione positiva ritiene, invece, che quello del diretto destinatario dell’atto non sia l’unico punto di vista rilevante, poiché il provvedimento è sempre (anche) episodio di cura concreta dell’interesse pubblico, di posizione di una regola oggettiva di disciplina di un affare amministrativo.<br />
La Cassazione fa capire di pensare che dietro quest’ultima visione (decisoria) del provvedimento si celerebbe, in fondo, la vecchia idea dell’interesse del privato come interesse occasionalmente protetto. Si potrebbe replicare con la considerazione che l’opposta visione, quella delle libertà <i>contro</i> lo Stato e dell’interesse del privato come centro gravitazionale del mondo amministrativo, può condurre al paradosso di ridurre l’interesse generale a interesse occasionalmente protetto (il che in effetti accade quando si pretende di far entrare il consenso del destinatario nella struttura stessa del provvedimento, quale elemento di perfezionamento della fattispecie &#8211; vedi comma 1-<i>bis</i> dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 &#8211; o quando si subordina la scelta localizzativa delle infrastrutture pubbliche, al di là della legittima partecipazione e dell’inchiesta pubblica, al consenso unanimistico di chiunque possa vantare interessi in qualche modo interferiti dal progetto). Ma la risposta all’argomento è un’altra: è che in realtà è inutile e antistorico continuare la battaglia contro la logica dell’interesse occasionalmente protetto, perché questa logica è morta con l’affermarsi del costituzionalismo moderno (in Italia, con la Costituzione, lunga e rigida, del 1948): nessuno pensa più di riproporre la teorica dei <i>Reflexrechte</i> e dei diritti pubblici soggettivi; resta però indiscutibilmente vero che, comunque, le libertà e i diritti, per essere garantiti ed effettivi, e non vuota declamazione, devono necessariamente essere coordinati razionalmente in un sistema positivo di limiti e di doveri, senza di che la società non funziona. Come insegna lo strutturalismo, le “presenze” acquistano significato in relazione alle “assenze”, i “pieni” senza i “vuoti” non hanno senso, come nella musica o nel linguaggio[12]: un brano musicale o una frase non hanno significato senza le pause, i vuoti; così i diritti non hanno spazio di esercizio, senza i limiti, i doveri e le responsabilità che, per contrasto, li rendono visibili e vivibili. E’ dunque fatica vana continuare a interrogarsi su cosa venga prima, l’individuo o la società, e su quale sia l’interesse primario e quale quello occasionalmente protetto, quello dell’individuo rispetto allo Stato (e/o alla società corporata e organizzata), oppure il contrario. La protezione dell’interesse dell’individuo, nel diritto pubblico, dove si mira all’interesse generale, non può certo essere “occasionale” o solo “indiretta”, ma non può nemmeno assurgere al ruolo di primo motore immobile attorno al quale far ruotare l’intero sistema ordinamentale. L’idea, sottesa alla negazione della pregiudiziale, rischia sotto questo profilo, di essere, per così dire, “individuo centrica” (non a caso l’art. 24 Cost., come, del resto, l’azione, sono costruiti intorno all’individuo), a discapito del necessario spazio da riconoscere alla sintesi delle regole di funzionamento sociale. <br />
Ma perché la negazione della pregiudiziale si coniuga bene con l’idea “individuocentrica” del sistema amministrativo e con la connessa idea puramente adempitiva della funzione pubblica? Un esempio pratico può chiarire meglio il discorso. Se io penso che il provvedimento con il quale l’amministrazione decide su di una domanda del privato altro non è che l’adempimento di un’obbligazione di prestazione (di un bene: concessione di beni o di danaro; o di un servizio: autorizzazione e altri atti di assenso comunque denominati), è ovvio che non avrò alcun problema logico ad ammettere un risarcimento (da inadempimento, dovrebbe a questo punto dirsi, piuttosto che <i>ex lege aquilia</i>), indipendentemente dall’annullamento del diniego. Se, invece, penso che il provvedimento (positivo o negativo) sulla pretesa del privato resti in primo luogo e comunque una decisione amministrativa, ossia l’attualizzazione del giudizio di valore che la legge dà del fatto, in funzione di cura dell’interesse generale (per cui, ad esempio, la concessione in uso speciale del lido del mare deve giustificarsi soprattutto in termini di convenienza per l’interesse generale alla corretta gestione e fruizione pubblica del bene demaniale), allora è altrettanto evidente che avrò seri problemi (di logica, per il principio di non contraddizione) ad ammettere un risarcimento senza annullamento (perché la disciplina della fattispecie continuerebbe a essere conformata dal diniego, ancorché illegittimo, ma non annullato e, ciò nonostante, quel diniego – ossia il fatto della non concessione in uso speciale del bene demaniale – verrebbe ad essere valutato non conforme a diritto nella sede risarcitoria). E’ evidente che in questo scenario ha giocato un ruolo essenziale il grande equivoco della teoria degli <i>atti non autoritativi</i> (che ha trovato ingresso ufficiale nella legislazione vigente con il famoso comma 1-<i>bis</i> aggiunto nell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 dalla legge n. 15 del 2005, comma che è stato quasi da tutti giudicato nella migliore delle ipotesi inutile[13]).<br />
Andando più a fondo, la pregiudiziale amministrativa è implicata dalla diversità ontologica tra provvedimento (che è decisione amministrativa, regola del caso concreto, che partecipa dello <i>jus dicere</i> e obbedisce a fini di legge di cura di interessi generali) e negozio di diritto privato (che è esercizio di autonomia con finalità di cura di interessi del singolo, di regola disponibili). Come già detto, l’atto amministrativo deve sempre essere legittimo, mentre il negozio di diritto privato basta che sia non illecito. Da qui l’insanabile contraddizione che vizia la coppia concettuale <<atto amministrativo “vigente” (cioè non annullato ed efficace) – risarcimento del danno>>. Nel diritto privato – di regola (e salvi, come visto, i casi di coinvolgimento degli interessi dei gruppi, o di particolare preminenza dell’interesse generale alla certezza della circolazione giuridica: annullamento del contratto; azioni edilizie, <i>etc</i>.) – l’unico limite alla libertà è il <i>neminem laedere</i> e il giudizio del diritto sul fatto si esaurisce sul piano della liceità/illiceità. Nel diritto amministrativo non c’è libertà, ma dovere funzionale, non c’è autonomia, ma esecuzione della legge, sicché non può esservi alternativa: o l’atto che regola la fattispecie esprime la legge – ed è allora valido ed efficace – o non esprime la legge – e deve allora essere espunto dall’ordinamento giuridico, poiché il suo comando è contraddittorio. Solo in quest’ultimo caso potrà darsi spazio al risarcimento.<br />
Un esempio concreto potrà chiarire meglio questo concetto. E’ utile prendere ad esempio proprio il caso pratico che ha condotto alla nota ordinanza delle Sezioni unite della Cassazione n. 13360 del 2006. Si trattava di un diniego di autorizzazione all’esercizio di un’attività commerciale (somministrazione al pubblico di alimenti e bevande). In un caso del genere il diniego non è – come probabilmente pensano i negatori della pregiudiziale amministrativa – un fatto che riguarda solo il suo diretto destinatario (e cioè il privato che aveva presentato la domanda e che ha omesso di impugnare il diniego), ma è un comando giuridico che riguarda tutti i consociati e regola per tutti la fattispecie concreta, in modo (si presume) conforme alla legge e all’interesse generale curato. In altri e più pratici termini: la mancata apertura del nuovo esercizio commerciale non è solo un “danno” per il privato che desiderava fare il ristoratore, ma è un effetto mediante il quale il provvedimento di diniego valuta il fatto e introduce una disciplina (sia pur implicita) rilevante per i terzi coinvolti nella fattispecie, densa di assai più ricchi e complessi contenuti, quali, ad esempio: a) che in quella zona un altro esercizio non subirà la concorrenza del nuovo aspirante esercente; b) che i residenti non dovranno subire schiamazzi e molestie legati allo svolgimento <i>in loco</i> di una nuova attività commerciale aperta al pubblico; c) che gli abitanti della zona potranno continuare a parcheggiare le macchine lungo i marciapiedi; d) che il traffico di quella strada non subirà variazioni apprezzabili, <i>etc</i>. La visione “individuocentrica”, imperniata sul solo punto di vista del destinatario diretto dell’atto, oblitera tutto questo (il contenuto regolativo nell’interesse generale del provvedimento) e riduce tutto all’adempimento e/o soddisfacimento della pretesa del privato che domanda[14]. Il “banale” diniego, che la Cassazione vorrebbe ridotto a un “problema” del solo aspirante nuovo ristoratore frustrato, è in realtà qualcosa di molto più importante, poiché è un qualcosa che disciplina in concreto una pluralità di attività e di conflitti, potenziali e attuali, tra i consociati. Nel che, d’altra parte, giova rammentarlo, risiede l’anima nobile, il cuore vero del provvedere dell’autorità, che non serve solo a somministrare beni e servizi, ma a sintetizzare regole sociali, a prevenire e risolvere conflitti, a curare interessi generali, in una parola a fare integrazione sociale. Se si considerasse la ricchezza contenutistica e funzionale del provvedere dell’amministrazione, si comprenderebbe agevolmente la ragione della pregiudiziale amministrativa: ciò che è regola di legge per gli altri, indirettamente incisi o comunque interessati dall’atto (gli abitanti del luogo dove si sarebbe dovuto aprire il nuovo ristorante, gli altri ristoratori della zona, <i>etc</i>.), e che continua ad essere regola di legge per gli altri (posto che il diniego non è stato annullato e vige, ancorché “illegittimo”), non può, nel contempo, essere valutato dal diritto come illecito causativo di danno ingiusto risarcibile per un altro soggetto (il diretto destinatario dell’atto). Il fatto che in quel posto non deve e non può aprirsi un nuovo ristorante è un fatto (unitario) che non può ricevere due giudizi di valore giuridico contraddittori (vale e continua a valere, ma è illecito e genera un’obbligazione risarcitoria).<br />
Il punto strategico, in conclusione, è questo: si vuole conservare la rilevanza generale dell’agire funzionale dell’amministrazione, o si vuole ridurre tutto al solo punto di vista del cittadino che domanda e che rimane insoddisfatto dal “mancato adempimento” dell’amministrazione? L’amministrazione serve solo a dare beni e servizi, o anche a regolare, comandare, disciplinare? <br />
Il tema è delicatissimo e sensibile. In specie ora che si è appena concluso l’anno del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo – che sospinge nella direzione del liberalismo giusnaturalistico fondato sull’individuo (contro lo Stato) – ma che però è stato anche l’anno dell’esplosione della crisi dei mercati, in cui addirittura gli Stati Uniti si sono scoperti “statalisti”, e sempre più forte (e condivisa) è l’invocazione delle regole e dell’intervento pubblico.<br />
La parola, dunque, al legislatore.</p>
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<p>[1] Pubblicata in questa <i>Rivista</i>, nonché in <i>Federalismi.it</i>, dicembre 2008, al sito http://www.federalismi.it, con presentazione di M.A. Sandulli.<br />
[2] Ordd. nn. 13659 e 13660 del 13 giugno 2006, e 13911 del 15 giugno 2006. I testi integrali delle ordinanze sono reperibili al sito della Cassazione – http://www.cortedicassazione.it/ – nonché (ancorché limitatamente alla n. 13360) in questa Rivista, luglio 2006, con note di M.A. Sandulli, <i>Finalmente “definitiva” certezza sul riparto di giurisdizione in tema di “comportamenti” e sulla cd. “pregiudiziale amministrativa? Tra i due litiganti vince la “garanzia di piena tutela”</i>, nonché di V. Ceruli Irelli, <i>Prime osservazioni sul riparto delle giurisdizioni dopo la pronuncia delle Sezioni Unite</i>. Ulteriori note di commento di C. Consolo, A. Di Majo e A. Travi in <i>Corr. Giurid</i>., n. 8/2006, 1041 ss. L’ordinanza n. 13660 è riportata per esteso anche in <i>Giurisdiz. Amm</i>., 6/2006, III, 440 ss. Un’ampia trattazione sui temi sollevati dalle tre ordinanze in S. Malinconico, <i>Risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi: riparto di giurisdizione e rapporto tra tutela demolitoria e risarcitoria. In particolare il caso dell’occupazione illegittima</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., 4/2006, 1041 ss. Approfondimenti su questi temi anche in M.A. Sandulli (a cura di), <i>Il ruolo del giudice: le magistrature supreme</i>, in <i>Foro amm. TAR</i>, supplemento al n. 7-8, 2007, con contributi di G. Abbamonte, <i>Qualche riflessione sull’avvicinamento tra le giurisdizioni e sull’emergenza degli interessi</i>, P. de Lise, <i>La pienezza della tutela del cittadino come obiettivo “condiviso” delle magistrature supreme</i>, M.A. Sandulli, <i>Considerazioni conclusive</i>.<br />
[3] Cons. Stato, ad. plen., 22 ottobre 2007, n. 12, consultabile al sito della giustizia amministrativa, http://www.giustizia-amministrativa.it, nonché in <i>Giurisdiz. Amm</i>., n. 10/2007, I, 1393 ss. Su questa pronunzia cfr. R. Villata, <i>L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ritorna, confermandola, sulla c.d. pregiudizialità amministrativa . . . ma le sezioni unite sottraggono al giudice amministrativo le controversie sulla sorte del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., n. 1 del 2008, 301 ss., con ivi ampi richiami a ulteriori commenti e interventi. Sulla questione della pregiudizialità amministrativa, tra i tanti contributi, si vedano anche R. Villata, <i>Pregiudizialità amministrativa nell’azione risarcitoria per responsabilità da provvedimento?</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., n. 2/2007, 271 ss.; R. Chieppa <i>La pregiudiziale amministrativa</i>, in R. Chieppa e V. Lopilato, <i>Studi di diritto amministrativo</i>, Milano, 2007, 657 ss.<br />
[4] Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 2008, n. 4702; <i>Id</i>., 19 giugno 2008, n. 3059 (che ritiene la domanda di risarcimento ammissibile, ma infondata, poiché la mancata impugnazione dell’atto fonte del danno consente a tale atto di operare in modo precettivo dettando la regola del caso concreto); <i>Id</i>., sez. V, 14 aprile 2008, n. 1700; Tar Lazio, sez. I, 1 settembre 2008, n. 7972; Tar Sicilia, Catania, sez. I, 9 settembre 2008, n. 1636; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 12 agosto 2008, n. 3647; Tar Basilicata, 5 agosto 2008, n. 409; Tar Calabria, Reggio Calabria, 12 maggio 2008, n. 248; Tar Abruzzo, L’Aquila, 2 maggio 2008, n. 579; Tar Marche, sez. I, 26 marzo 2008, n. 222; Tar Lazio, sez. I-<i>bis</i>, 5 febbraio 2008, n. 991; Tar Emilia Romagna, Parma, 14 gennaio 2008, n. 24; Tar Campania, Salerno, sez. I, 9 novembre 2007, n. 2476. Esclude, invece, la pregiudiziale amministrativa G.G.A. Sicilia 16 settembre 2008 , n. 762 (tutte le sentenze citate sono consultabili al sito della giustizia amministrativa, http://www.giustizia-amministrativa.it).<br />
[5] Si vedano, ad esempio, le efficaci considerazioni di S. Giacchetti, <i>Problemi esistenziali della giurisdizione amministrativa</i>, in <i>Giurisdiz. Amm</i>., n. 3 del 2008, IV, 135 ss. soprattutto 138, dove si pone bene in evidenza la centralità, nel sistema, della potestà amministrativa. Si vedano, altresì, le riflessioni qui svolte nelle seguenti <i>Considerazioni</i>, circa la antistoricità e non attualità di questo ordine di idee e di questioni.<br />
[6] Sia consentito il richiamo di P. Carpentieri, <i>Il nuovo riparto della giurisdizione</i>, in <i>Foro Amm. – TAR</i>, n. 7-8 del 2006, 2774.<br />
[7] L. Garofalo, <i>La responsabilità dell’amministrazione; per l’autonomia degli schemi ricostruttivi</i>, in <i>Dir. Amm</i>., 1/2005, 1 ss. In giurisprudenza cfr. Cons. St., sez. VI, 14 marzo 2005, n. 1047, in <i>Cons. Stato</i>, 2005, I, 439, nonché in <i>Urb. e App.</i>, n. 9/2005, 1060, con nota di L. Garofano, <i>Verso un modello autonomo di responsabilità dell’amministrazione</i>. In questo senso anche E. Follieri, <i>Il modello di responsabilità per lesione di interessi legittimi nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo: la responsabilità amministrativa di diritto pubblico</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., 1/2006, 198 ss. (con ulteriori richiami di dottrina – in particolare A. Zito e F.G. Scoca – alla nota 4); M. Allena, <i>La pregiudizialità amministrativa fra annullamento e tutela risarcitoria</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., 1/2006, 139. In giurisprudenza cfr. anche Tar Lazio, sez. I, 10 maggio 2007, n. 4251 (nonché <i>Id</i>., 27 settembre 2006, n. 9491 e sez. I-<i>quater</i>, 28 maggio 2007, n. 4893).<br />
[8] P Carpentieri, <i>op. cit</i>., 2776-2777, ed <i>ivi</i> richiami, alla nota 27, al dibattito civilistico (G. D’Amico, <i>Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto</i>, in <i>Riv. dir. civ</i>., n. 1 del 2000, 37 ss., <i>et alii</i>).<br />
[9] Le questioni erano state poste da chi scrive nel già citato contributo del 2006 (<i>ivi</i>, 2775, 2776 e nota 26).<br />
[10] P. Carpentieri, <i>op. loc. cit</i>., con <i>ivi</i> riferimento a G. Comporti, <i>Pregiudizialità amministrativa: natura e limiti di una figura a geometria variabile</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., 2/2005, 280 ss.<br />
[11] Questa visione, come già osservato nel precedente, citato, contributo del 2006, trova oggi un sostegno forte nell’idea del nucleo essenziale del diritto di cittadinanza europea, che si articolerebbe nel diritto ad avere un’amministrazione <i>friendly</i>, che risponde espressamente e motivatamente, entro un termine breve, alle istanze dei cittadini, consente loro di partecipare alla formazione degli atti amministrativi, nonché di accedere ai documenti amministrativi, diritti di cittadinanza consacrati nella Dichiarazione europea dei diritti dell’uomo di Nizza del dicembre 2000, ormai in via di incorporazione nel Trattato UE (cfr. Trattato di Lisbona del 2007, non ancora esecutivo). In diritto interno questa logica ha trovato la sua formula giuridica nella lettera <i>m</i>) del secondo comma dell’art. 117 Cost., previsione nata a tutt’altri fini, ma che è stata “piegata” in questa più ampia logica a partire dalla legge n. 15 del 2005, che l’ha adoperata (ancorché per limitare il potere normativo regionale) per qualificare il diritto di accesso, e che ora il Parlamento sta estendendo a tutta la parte I della legge n. 241 del 1990 [cfr. disegno di legge ad iniziativa governativa AS 1082 – AC 1441-<i>bis</i> approvato dalla Camera il 2 ottobre 2008 &#8211; che riprende quasi identicamente il precedente d.d.l. governativo elaborato nella passata legislatura (XV), AC n. 2161, presentato il 24 gennaio 2007 e approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 24 ottobre 2007, assegnato al Senato – AS 1859 – il 7 novembre 2007, poi decaduto per scioglimento delle Camere. L’attuale d.d.l., in corso di esame al Senato, aggiunge nell’art. 29 della legge n. 241 del 1990 i seguenti commi: «2-<i>bis</i>. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell&#8217;interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l&#8217;accesso alla documentazione amministrativa. 2-<i>ter</i>. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano>>]. Per una lettura critica dell’ideologia dei “diritti procedimentali” come crediti esigibili nei confronti dell’amministrazione debitrice di prestazioni di fare, cfr. F. Caringella, <i>Voglia di giurisdizione</i>, in http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione, Relazione al convegno <i>Il riparto di giurisdizione tra vecchi nodi e nuove sfide </i>organizzato dalla Camera Amministrativa di Bari e tenuto presso la locale Università degli Studi in data 24 novembre 2006. <br />
[12] U. Eco, <i>La struttura assente. La ricerca semiotica e il metodo strutturale</i>, Milano, 1968.<br />
[13] Sulla critica della qualificazione dell’atto favorevole su domanda in termini di atto non autoritativo e per un’analisi del comma 1-<i>bis</i> dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, sia consentito, per mera sintesi, il rinvio a P. Carpentieri, <i>La razionalità complessa dell’azione amministrativa come ragione della sua irriducibilità al diritto privato</i>, in <i>Foro Amm. – TAR</i>, n. 7-8/2005, 2652 ss., nonché <i>Id</i>., <i>La razionalità complessa dell’azione amministrativa. Note a margine del nuovo comma 1-</i>bis<i> dell’art. 1 della legge 241 del 1990</i>, in P. Stanzione e A. Saturno (a cura di), <i>Il diritto privato della pubblica amministrazione</i>, Padova, 2006, 80 ss.<br />
[14] Su questa distorsione prospettica riduttiva cfr. P. Carpentieri, <i>La razionalità complessa dell’azione amministrativa</i>. . . ,<i> cit</i>., 2684. Essa è coessenziale e innata nel sistema amministrativo, costruito in sede giustiziale attorno all’interesse legittimo (piuttosto che, come osserva S. Giacchetti, <i>op. loc. cit</i>., attorno alla potestà amministrativa).</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 9.1.2009)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/pregiudiziale-amministrativa-la-cassazione-approfondisce-il-tema-e-ribadisce-la-sua-posizione-negativa-ma-apre-la-strada-allintervento-del-legislatore-indispensabile-per-porre-condizioni-e/">Pregiudiziale amministrativa: la Cassazione approfondisce il tema e ribadisce la sua posizione negativa. Ma apre la strada all’intervento del legislatore, indispensabile per porre condizioni e limiti al risarcimento senza annullamento&lt;br&gt; (nota a Cass., ss.uu., 23 dicembre 2008, n. 30254)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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