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	<title>Paolo Bonini Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Paolo Bonini Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Il “metaverso”. Questioni e prospettive di diritto costituzionale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 13:10:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-metaverso-questioni-e-prospettive-di-diritto-costituzionale/">Il “metaverso”. Questioni e prospettive di diritto costituzionale</a></p>
<p>A cura di Paolo Bonini Assegnista di Ricerca in Diritto costituzionale – Università di Napoli “Federico II” Abstract ITA Il contributo presenta una rassegna di alcune criticità giuridiche che emergono nello sviluppo della tecnologia del c.d. ‘metaverso’, rispetto al diritto costituzionale e alla garanzia sovranazionale dei diritti costituzionalmente tutelati. Inoltre,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-metaverso-questioni-e-prospettive-di-diritto-costituzionale/">Il “metaverso”. Questioni e prospettive di diritto costituzionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-metaverso-questioni-e-prospettive-di-diritto-costituzionale/">Il “metaverso”. Questioni e prospettive di diritto costituzionale</a></p>
<p style="text-align: justify;">A cura di Paolo Bonini</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Assegnista di Ricerca in Diritto costituzionale – Università di Napoli “Federico II”</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Abstract ITA</p>
<p style="text-align: justify;">Il contributo presenta una rassegna di alcune criticità giuridiche che emergono nello sviluppo della tecnologia del c.d. ‘metaverso’, rispetto al diritto costituzionale e alla garanzia sovranazionale dei diritti costituzionalmente tutelati. Inoltre, offre alcuni spunti di riflessione sulla possibile regolamentazione giuridica di tale tecnologia, riflettendo anche sulla scala più adeguata di disciplina. Tutto ciò affrontando anche l’evoluzione del concetto di ‘metaverso’ negli ambiti in cui è stato dapprima definito fino alle ipotesi socio-economiche applicative, rappresentate dagli investimenti della società <em>Meta Inc</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Abstract ENG</p>
<p style="text-align: justify;">The paper presents a review of some critical legal issues arising in the development of the so-called &#8216;metaverse&#8217; technology with respect to constitutional law and the supranational guarantee of constitutionally protected rights. In addition, it offers some insights into the possible legal regulation of such technology, also reflecting on the most appropriate scale of it. All this while also addressing the evolution of the concept of &#8216;metaverse&#8217; in the areas in which it was first defined up to the socio-economic application hypotheses, represented by the investments of the company Meta Inc.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Parole chiave</strong>: metaverso, Intelligenza artificiale, big data, privacy, regolamentazione</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Keywords</strong>: metaverse, Artificial Intelligence, big data, privacy, public regulation</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Sommario</strong>: 1. Il contesto di sviluppo del ‘metaverso’: l’Intelligenza artificiale, i big data e la digitalizzazione dello Stato – 2. I diversi piani del metaverso rilevanti per il diritto costituzionale. – 3. Le definizioni di metaverso: letteratura, esperienza videoludica, dimensione socio-economica. – 3.1. Il metaverso nella letteratura e nel cinema. – 3.2. L’evoluzione del metaverso nella realtà economico-sociale contemporanea. La prima fase: lo sviluppo di contesti economici di intrattenimento digitale. – 3.3. La seconda fase: il metaverso di Meta Inc. come nuova frontiera socio-economica e politica. – 4. Alcune questioni costituzionali rilevanti in relazione al metaverso. – 4.1. Sistemi di raccomandazione e smart contract, NFT e imposizione fiscale. – 4.2. Il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalle costituzioni democratiche. – 5. Conclusioni. Le prospettive: quale tipo di regolamentazione è più efficace e su quale scala.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> Il contesto di sviluppo del ‘metaverso’: l’Intelligenza artificiale, i <em>big data</em> e la digitalizzazione dello Stato</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il metaverso<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> pone alcune sfide giuridiche<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> che possono essere affrontate osservando la natura di questa nuova ‘realtà’ tecnologica a partire da alcune brevi premesse. Negli ultimi due decenni l’Intelligenza artificiale ha conosciuto una rinnovata stagione espansiva, soprattutto perché insieme con l’incremento della capacità di calcolo delle macchine, è stato possibile ‘nutrire’ gli algoritmi con incredibili quantità di dati<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto di partenza per mettere a fuoco le implicazioni giuridiche del metaverso è stabilire che l’architettura informatica e giuridica di tale ‘realtà’ riposi, in estrema sintesi, sul seguente procedimento produttivo: la produzione di dati personali da parte di utenti internet (più o meno consapevolmente); l’assunzione dei Big data da parte delle piattaforme digitali (più o meno esplicitamente); l’elaborazione dei dati da parte degli algoritmi secondo sequenze di codice occulte (anche per le caratteristiche proprie di determinate tipologie algoritmiche<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>); la produzione di una dimensione digitale a disposizione degli utenti, percepita erroneamente nella maggioranza dei casi, come gratuita da parte degli utenti stessi; la monetizzazione dei dati sul mercato parallelo a quello dei dati medesimi, operato delle piattaforme digitali, cioè quello delle inserzioni pubblicitarie ovvero della profilazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo elemento di contesto riguarda proprio i nessi della produzione dei dati. Nella società occidentale, infatti, nessuno è davvero in grado di rinunciare alla fruizione di servizi apparentemente gratuiti che alimentano la propria autopercezione di persona dalle illimitate possibilità. La produzione di dati è percepita «come fattore di libertà»<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. Tale elemento soggettivo-psicologico comporta una relativa gratuità della risorsa “dati”. I cittadini-utenti, infatti, accettano sia il monitoraggio, sia la profilazione, in cambio del servizio concreto (es. la ricerca online, la geolocalizzazione e le indicazioni stradali, ecc…)<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>. Questa situazione mina alle fondamenta lo sforzo giuridico tra privati di dare seguito al «diritto fondamentale al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali»<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>. Ciò in quanto, in concreto, è del tutto impossibile ripercorrere <em>a posteriori</em> tutto il consenso concesso dall’utente e inibire una prestazione digitale già scambiata in tempo reale al momento della prestazione del consenso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo elemento da puntualizzare è la relazione tra la dimensione digitale e quella fisica. Non è vero che la dematerializzazione e la ‘deterritorializzazione’ di alcuni servizi<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> comporti un abbandono del mondo fisico; la connettività virtuale delle persone esiste in quanto sia garantita un’infrastruttura fisica adeguata. Oggi, infatti, mentre si discute delle questioni giuridiche del metaverso, si affrontano complesse trattative geopolitiche internazionali per lo sviluppo delle reti internet di quinta generazione<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, che, tuttavia, comportano una radicale trasformazione del panorama fisico-urbanistico anche negli Stati occidentali. Inoltre, per apprezzare l’impatto e le potenzialità della tecnologia del ‘metaverso’, andrebbe meglio chiarita, in una prospettiva psicologico-culturale, la relazione tra l’immagine virtuale accessibile immediatamente e la sua proiezione come desiderio da conquistare nella dimensione fisico-empirica: se, cioè, ad esempio, ‘visitare’ un paese esotico via internet comporti o meno il desiderio di una esplorazione concreta e una visita reale. In ogni caso, è necessario sempre considerare che, da una prospettiva costituzionale, la ‘realtà’ è sempre tale, che sia fisica, virtuale, aumentata, edulcorata da sofisticazioni tecnologiche: resta comunque, in chiave infrastrutturale ovvero in chiave psicofisica, ancorata alla dimensione spaziotemporale empirica. Dimensione nella quale i dati sono prodotti e i loro effetti consumanti<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La digitalizzazione dello Stato<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, avviata nel primo decennio di questo secolo e poi irrobustita all’inizio degli anni ’20 anche tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), consente di ridefinire non solo l’organizzazione della Pubblica amministrazione e più in generale delle istituzioni, bensì anche le funzioni stesse dello Stato. Infatti, in una dinamica di reciproca influenza tra ‘struttura’ e ‘funzione’<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, le situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente date si declinano in modo diverso nell’ambito digitale, oppure generano nuove fattispecie comunque riconducibili al sistema costituzionale<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> I diversi piani del metaverso rilevanti per il diritto costituzionale</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il metaverso appare come una dimensione nella quale si combinano due livelli di interazione. Da una parte quella propria delle dimensioni virtuali che ripropone la separazione tra la persona reale e il suo “<em>avatar</em>” o comunque la sua soggettività in qualità di utente. In questo senso il metaverso consiste in un avanzamento nell’ambito sensoriale-percettivo di quanto già messo in pratica dalle grandi piattaforme digitali nell’epoca, ancora in corso ma in via di superamento, dei Social Media<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>. Infatti gli utenti interagiscono, socializzano, in una situazione già sperimentata con alcune aporie nei <em>social</em>, si pensi ai diversi problemi giuridico-sociali posti dai sistemi di raccomandazione, dalle <em>echo chambers</em>, dalle <em>filter bubbles</em>. Dall’altra, però, il metaverso consente agli utenti di procedere a determinazioni giuridiche più incisive, costituendo persino veri e propri negozi giuridici, dando l’impressione all’utente di svolgere attività in una dimensione diversa rispetto a quella fisica-reale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questo motivo vengono in rilievo due grandi piani di indagine utilizzando le lenti del diritto costituzionale per inquadrare le questioni socio-politiche che si pongono sul metaverso. Da una parte tutte le questioni che attengono alla sostanza dei diritti, libertà, principi e valori costituzionali all’interno della dimensione virtuale<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>. Dall’altra la regolamentazione giuridica che è possibile apprestare da parte degli ordinamenti costituzionali, di quale tipo e su quale scala<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">I due piani di indagine sono chiaramente collegati, in quanto la garanzia di un diritto costituzionale, che a sua volta corrisponde a un valore percepito come fondamentale per la società che lo ‘costituzionalizza’, è tale solo se lo Stato è capace di tutelare tale situazione giuridica, partendo dalla capacità di normare sulla materia insieme con la sanzione e sua applicazione giurisdizionale in caso di violazione<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, ragionare in termini di diritto costituzionale impone prima di tutto di stabilire quali siano le regole applicabili alla dimensione del ‘metaverso’.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini di questa analisi, è sufficiente osservare come in realtà il paradigma regolatorio applicabile è quello proprio della piattaforma digitale. Prendendo ad esempio <em>Meta Platforms Inc</em>. (già nota come <em>Facebook Inc</em>.), la società che per prima ha annunciato l’implementazione di una nuova generazione di metaverso, la normativa prima di tutto applicabile è rappresentata dagli <em>standard</em> della <em>community</em>. Ciò significa che è il meccanismo dell’autoregolamentazione (di impresa e privata) pone in modo principalmente efficace la disciplina dei diritti e delle libertà costituzionalmente stabilite nelle costituzioni degli ordinamenti democratici occidentali, seppure il modo mediato. Dal punto di vista del contenuto dei diritti ‘tutelati’ dalle normative aziendali delle piattaforme digitali, infatti, non sempre la definizione costituzionale (ad esempio italiana) coincide con quella degli standard della <em>community</em>. Il cittadino-utente, quindi, interagisce con un diritto che è tutelato su due piani diversi che si sovrappongono e non sempre perfettamente, generando aspettative e false partenze. Si pensi ad esempio al fenomeno del c.d. ‘<em>hate speech</em>’, il linguaggio d’odio. Appare semplice osservare la latitudine del diritto a non essere soggetti (attivi o passivi) di linguaggio d’odio fruendo dei servizi di una piattaforma o leggendone la definizione nelle ‘carte’ delle piattaforme; più complesso è definire esattamente tale fattispecie nell’ambito del diritto costituzionale, nonostante diverse norme regolino in astratto la fattispecie (artt. 2, 3, 21 Cost.). Molto più spesso, la regolamentazione pubblica statale si intreccia e, in un certo senso, rinvia ai concetti definiti o sperimentati proprio nell’autoregolamentazione delle piattaforme. Si pensi ad esempio al meccanismo di controllo tedesco introdotto con il <em>Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken</em> (NetzDG), la legge del giugno 2017, con cui il Bundestag intende disciplinare il fenomeno delle <em>fake news</em> e quindi il potere-dovere dei Social Network di rimuovere i contenuti artefatti e, come tali, potenzialmente incidenti sul dibattito pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo è il primo problema alla effettiva tutela dei diritti costituzionali in una dimensione che potremmo definire di Social Media 2.0. Sembrano riproporsi, infatti, in quella sede, tutti i limiti e le difficoltà emerse per i tentativi di disciplina dei Social Media, ad eccezione di una grande differenza strutturale: la contestualità dell’esperienza nel metaverso, rispetto a quella fisica, comporta la necessaria esclusività delle azioni intraprese in una o nell’altra dimensione. Ciò significa che l’utente si proietta completamente e ‘fisicamente’ nella “metarealtà”. In questo senso, rispetto alla dimensione dei Social Media, l’utente non si può scindere dal proprio sé fisico-reale. Giuridicamente questo comporta una semplificazione dell’imputabilità delle condotte e quindi della titolarità dei diritti costituzionalmente garantiti, come si dirà <em>infra</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> Le definizioni di metaverso: letteratura, esperienza videoludica, dimensione socio-economica</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">L’idea del metaverso è relativamente recente, ma non è un prodotto del fondatore di Facebook, che per primo ha deciso di investire in materia. Per quanto si imponga oggi come realtà economica e sociale, essa è presente nella letteratura e nella cinematografia da un tempo tale da radicarsi nell’immaginario di almeno una generazione, quella, appunto, di cui è parte Mark Zukerberg.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>3.1. Il metaverso nella letteratura e nel cinema</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La parola “<em>metaverse</em>” compare in un romanzo fantascientifico statunitense del 1992, <em>Snow Crash</em>, che descrive una rete mondiale di fibre ottiche a cui i cittadini possono connettersi in 3D facendosi rappresentare da un proprio avatar. Opere cinematografiche come <em>The</em> <em>Matrix</em> (1999), <em>Il mondo dei replicanti</em> (<em>Surrogates</em>, 2009), <em>Black Mirror </em>(2012-2019)<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>, <em>Ready Player 1</em> (2018), esplorano a distanza di circa un decennio l’una dall’altra il tema di un’esperienza generalizzata di connessione ad una dimensione digitale e virtuale nella quale determinare la personalità dell’utente<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>. In queste opere, il contesto reale socio-economico è generalmente degradato e la dimensione digitale si pone come alternativa migliore all’esistenza concreta e reale dei cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>3.2. L’evoluzione del metaverso nella realtà economico-sociale contemporanea. La prima fase: lo sviluppo di contesti economici di intrattenimento digitale</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">È soprattutto con l’evoluzione dei sistemi di intrattenimento che si stanno, oggi, progettando ipotesi di metaverso sempre più concrete. In seguito a circa trent’anni di evoluzione, il sistema dei software di intrattenimento  non è più un semplice strumento di intrattenimento per giovani e giovanissimi. A questo tipo di utenti, infatti, sono proposte oggi modalità di interazione giuridico-digitale sempre più complesse e, in un certo senso, insidiose nella prospettiva della tutela dei diritti. Prendere in considerazione tali strumenti consente di analizzare le potenzialità giuridiche e di comprendere quali spazi vi siano per un coerente sviluppo del fenomeno. Infatti, la potenza di calcolo aumentata dei computer e poi anche delle <em>console</em> di gioco ha consentito alla c.d. <em>next gen</em> di intrattenimento videoludico di sperimentare contesti di gioco con mappe sempre più grandi, narrazioni sempre più immersive e possibilità di interazione più complesse e diversificate con il contesto di gioco. Dal punto di vista <em>hardware</em>, seppure ancora in termini molto semplificati, nel 2006 la Nintendo introduce la console Wii, che, tramite una serie di periferiche remote<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>, comporta uno stile di gioco più fisico, dando l’impressione ai giocatori di un coinvolgimento corporeo nell’attività. Esperienza seguita dalle console più diffuse, come <em>Playstation</em> e <em>Xbox</em> seppure con strumenti e <em>software</em> limitati, in quanto improntate su modelli di gioco tradizionali<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. Si pensi al <em>PlayStation VR Aim Controller</em>, immesso nel mercato nel 2014, annunciato con il nome di <em>Project Morpheus</em>. Tali strumenti intendono sviluppare ipotesi di gioco in realtà virtuale (VR), proiettando il giocatore nel gioco, eliminando la distanza fisica tra gli occhi, le orecchie e lo schermo o gli altoparlanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche i <em>software</em> di gioco, sempre in virtù della maggiore potenza di calcolo disponibile, sono cresciuti in possibilità, arrivando ad essere dapprima immersivi e c.d. <em>open world</em>, fino poi alla definizione di contesti virtuali che da giochi in senso stretto diventano veri e propri ambienti o spazi digitali di investimento economico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il passaggio intermedio è stato sicuramente rappresentato dalla progressiva introduzione di contesti di gioco separati e scaricabili a pagamento per completare l’esperienza o per renderla più personalizzabile (i c.d. DLC, <em>downloadable content</em>). Questa progressiva evoluzione comporta la diffusione di un nuovo stile di gioco, spesso in <em>multiplayer</em> ma non necessariamente, che insiste sui concetti di sviluppo del proprio personaggio, ma anche di esplorazione-interazione con il “mondo” generale. L’approdo di questo procedimento può essere misurato in almeno tre esperienze, tra le altre<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>: <em>Minecraft</em>, <em>Fortnite</em>, <em>The Sandbox</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Minecraft è il software di intrattenimento indipendente più venduto al mondo, pubblicato nel 2009 da Mojang Studios, dal 2014 di proprietà di Microsoft. La grafica è estremamente semplificata e consiste nell’esplorazione e nella creazione di oggetti tramite l’acquisizione di risorse, a loro volta procurate dall’interazione con il mondo di gioco. Procurate le risorse, i giocatori hanno la possibilità di plasmare il mondo circostante, costruendo con creatività ciò che desiderano. Il gioco ricorda una versione digitale dei mattoncini Lego. Il <em>multiplayer</em> è creativo-collaborativo e non distruttivo. La semplicità di gioco e le illimitate possibilità date dalla libertà creativa lo hanno trasformato in un fenomeno sociale. Inoltre, essendo le dinamiche semplici da apprendere, è un software di intrattenimento  particolarmente apprezzato dai bambini.</p>
<p style="text-align: justify;">Il direttore delle divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, nel 2021 dichiara che Minecraft, per le sue caratteristiche è un «<em>blueprint</em>» per il metaverso, un «<em>proto-metaverse</em>»<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, nel senso che consentirebbe di espandere le funzionalità del gioco in modo tale da ipotizzare interazioni più sofisticate e “sociali”.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il caso di Fortnite merita un cenno in questo rapido <em>excursus</em> su questa, per così dire, genesi del metaverso. Fortnite è un software di intrattenimento  online prodotto da Epic Games nel 2017, di genere “sparatutto” (o <em>first-third person shooter</em>) ed ospita anch’esso una modalità “<em>creative</em>” in cui i giocatori possono creare le proprie mappe e condividerle. In questa modalità, chiamata anche <em>Fortnite meta-game</em>, i giocatori possono creare strutture di gioco in “isole private” e poi condividerle con altri 15 giocatori, stabilendo anche le regole di gioco per quell’isola. I giocatori possono posizionare, copiare e incollare, spostare e cancellare oggetti, tra cui tessere di terra, oggetti ed edifici di gioco. Vi sono limiti alla quantità di strutture che è possibile ospitare in un’isola.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’aprile 2022 è stato annunciato un accordo per l’investimento di Lego Group e Sony in Fortnite al fine di sviluppare un «metaverso per bambini»<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine si consideri il caso di <em>The Sandbox</em> (2012), evoluto nel 2018-2021 in una piattaforma di metaverso considerata una delle 100 aziende più influenti da Time magazine del 2022<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>. Nella piattaforma, gli utenti possono acquistare porzioni di terra e creare ecosistemi, personaggi e oggetti; sfruttando la tecnologia <em>blockchain</em> e il NFT registrati su una rete e un protocollo P2P, inoltre, gli utenti possono compiere transazioni economiche (compravendite) e monetizzare le loro creazioni nel gioco. Inoltre alcuni <em>partner</em> promozionali proprietari di ‘terreni’ (<em>rectius</em>: porzioni di <em>pixel</em> 2&#215;2; 6&#215;6; 12&#215;12) tra cui Atari, Snoop Dogg, Richie Hawtin, Deadmau5 e I Puffi rendono questo sistema ancora più profittevole. Ancora, in <em>The Sandbox</em> è possibile partecipare alla <em>governance</em> di questo mondo digitale, organizzare concorsi ed eventi in cui vendere i biglietti. Le unità di “terra” sono il <em>land</em>, l’<em>estate</em> (gruppo di appezzamenti) e infine il <em>district</em>, composto da più <em>estate</em> a patto che siano gestiti da almeno due distinti proprietari, i quali avranno in questo caso il potere di stabilire una speciale regolamentazione in tale <em>district</em>. Peraltro, in questo “software di intrattenimento ” è presente un <em>token</em> ERC-20 (NFT) utilizzato come valuta: il “Sand”, utilizzato per qualsiasi transazione interna. Si tratta di una valuta a disponibilità limitata, che dunque può crescere in valore; inoltre le transazioni sono tassate del 5% di cui il 50% è trasferito alla <em>stacking pool</em> mentre il restante alla <em>Foundation</em> costituita dai fondatori di <em>The Sandbox</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si tratta ancora di una dimensione sensorialmente immersiva, ma l’infrastruttura è pensata per dare spazio alla creatività dell’utente, alla libertà di movimento, interazione e perfino di iniziativa economica: gli utenti possono creare oggetti e venderli, nonché acquistare porzioni di “terra” e disciplinare con regole proprie i comportamenti degli altri utenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Come dimostra questo <em>excursus</em> videoludico, in questo settore il concetto di metaverso è ancora lontano dall’essere realizzato nei termini teorizzati da Mark Zukerberg di cui <em>infra</em> si dirà meglio. Tuttavia, il sostrato economico e sociale dei software di intrattenimento  è quello che più di altri si presta a speculare economicamente su questa nuova realtà per tre ordini di motivi: è il settore che da sempre rappresenta il campo privilegiato di sviluppo digitale di massa; gli utenti sono relativamente giovani anche dal punto di vista della coscienza e della capacità di discernimento, oltre che della possibilità di resistere ai messaggi pubblicitari, nonché inclini a spendere monete virtuali o reali; il settore non deve sviluppare una dimensione effettivamente sostituiva della realtà fisica, della “vita vera”, bastando invece accorciare il più possibile la distanza della percezione sensoriale dell’utente per rendere il metaverso efficace dal punto di vista dell’esperienza.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>3.3. La seconda fase: il metaverso di Meta Inc. come nuova frontiera socio-economica e politica</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il metaverso potrebbe avere potenzialità diverse e più olistiche se considerato come ‘naturale’ evoluzione dei Social Media. Il progetto concreto più vicino all’idea di costruire una dimensione alternativa a quella fisica in cui sperimentare sensorialmente il superamento del reale è quello annunciato da Meta Inc., appunto “<em>Metaverse</em>” reclamizzato da Mark Zuckerberg in una lettera ai fondatori e con un video alla <em>Community</em><a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Come osserva la dottrina, le caratteristiche di questa dimensione virtuale dovrebbero essere le seguenti: «a) persistente, ossia continuare indefinitamente e senza pausa alcuna; b) in tempo reale per tutti i suoi utenti e permettere la fruizione di eventi e contenuti in simultanea a ogni singola persona connessa; c) senza alcun limite di connessione per far sì che non ci siano limitazioni al numero di utenti connessi in contemporanea; d) un’economia autonoma e indipendente dove gli utenti possano offrire o comprare beni e servizi; e) un’esperienza che unisce il mondo fisico a quello virtuale senza distinzioni di modalità di accesso o fruizione; f) un’esperienza che garantisca la totale interoperabilità in termini di dati e informazioni immesse e scambiate tra gli utenti; g) uno spazio con infinite possibilità in termini di esperienze  da provare e contenuti da sfruttare»<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un progetto ambizioso che trova alcuni ostacoli, come accennato <em>supra</em> (par. 2): dal punto di vista fisico-infrastrutturale, è necessario un grande potenziale di server e una connessione piuttosto stabile; ancora nella dimensione reale, bisogna distribuire un equipaggiamento adeguato agli utenti perché l’esperienza sia effettivamente immersiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Veniamo adesso all’indagine delle questioni più strettamente giuridiche, relative alle situazioni giuridiche soggettive nel metaverso e alla regolamentazione possibile.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> Alcune questioni costituzionali rilevanti in relazione al metaverso</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Possiamo quindi ammettere la definizione<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a> di metaverso come uno spazio tridimensionale, esplorabile tramite la condivisione internet di software a cui gli utenti possono connettersi, in cui il mondo reale e quello digitale si integrano utilizzando tecnologie di realtà virtuale<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a> e la realtà aumentata<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>, a cui gli utenti accedono tramite visori o altre periferiche e tramite <em>app</em> o altri <em>software</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni che il progetto di metaverso pone sono numerose e riguardano valori protetti dal diritto costituzionale. In questo contesto si percepisce immediatamente come alcune interazioni tipiche dei Social Media si ripropongono nelle ipotesi di metaverso, si pensi a titolo di esempio alle seguenti: il tema della libertà di espressione da bilanciare con la garanzia di situazioni e interessi protetti (non discriminazione, reputazione, diritto alla privacy); il tema della libertà di informazione attiva e passiva; la libertà del voto e quindi la non manipolazione della formazione del consenso; i diritti dei minori.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste situazioni giuridiche, già precarie nel contesto dei Social Media, si intrecciano con ulteriori questioni proprie del metaverso.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>4.1. Sistemi di raccomandazione e <em>smart contract</em>, NFT e imposizione fiscale</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Una prima questione, infatti, è che tale dimensione si caratterizza per una interazione più concreta tra gli utenti, in grado di combinare strumenti sociali ed economici reali e di trasferirli sul piano digitale, soprattutto sulla base della tecnologia <em>blockchain</em>, delle identità digitali e dei sistemi di <em>governance</em> decentralizzati, come accennato <em>supra</em>. Inoltre, a causa degli «NFT (<em>Non Fungible Token</em>) e alle cripto-attività, poi, è possibile eseguire transazioni e negoziazioni di beni virtuali, mobili e immobili, anche a fini speculativi»<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>. Questo avviene in un contesto in cui la libertà decisionale del soggetto privato potrebbe essere stressata da fattori tipici dei sistemi di raccomandazione che influenzano già oggi l&#8217;esperienza dell&#8217;utente nei Social Network tradizionali. Il metaverso, infatti, non è solo un miglioramento dell&#8217;esperienza di diverse attività da svolgere da remoto in un ambiente virtuale più immersivo e &#8220;simile&#8221; alla realtà. Certamente, il progetto presentato da Meta Inc. insieme con i primi prototipi disponibili, è quello di fornire connettività per conferenze, chiamate, interazioni in stanze virtuali tramite <em>avatar</em>. Tuttavia, il vero potenziale, che giuridicamente è più rilevante per le implicazioni anche economiche che presenta, di tale dimensione attiene alle transazioni che gli utenti sviluppano in tempo reale<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si parla di «<em>real estate</em> virtuale»<a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a> ovvero, come citato in alcuni esempi <em>supra</em>, della compravendita, lottizzazione e locazione di terreni, immobili e beni considerati di valore e rappresentati da NFT<a href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>: in queste procedure di scambio il diritto sul bene è garantito da un s<em>mart contract<a href="#_ftn35" name="_ftnref35"><strong>[35]</strong></a></em>. Uno dei problemi posti da tale situazione è che le plusvalenze generate da queste transazione non sono oggetto di imposizione fiscale nel mondo reale, dove vige, per esempio, il principio espresso dagli articoli 2, co. 2 e 119, co. 5 della Costituzione, vale a dire il dovere di solidarietà economica mediante la contribuzione fiscale allo Stato. Certamente, le vicende legate all’imposizione fiscale potrebbero seguire i parametri propri della regolamentazione tra privati ovvero allinearsi ai principi <em>unidroit</em>. Sembra, in questa prospettiva, che la dimensione del metaverso non sia molto distante da quella ‘virtuale’ propria del sistema finanziario. Una sorta di globalizzazione definitiva, di superamento nel ‘virtuale’ dei confini e degli stessi ordinamenti<a href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>. La grande differenza, infatti, potrebbe essere nell’esposizione di persone che non vogliono trovarsi in una dimensione speculativa, ad un ‘universo’ utilizzato da loro per accorciare le distanze fisiche nella comunicazione – privata o professionale o in ragione di qualunque altra legittima causa – ma in cui, tramite i sistemi di raccomandazione e altri algoritmi <em>ad hoc</em>, si trovano sospinti o vincolati in contesti negoziali ‘virtuali’ ma non per questo senza effetti nella realtà.</p>
<p style="text-align: justify;">In una prospettiva giuridico-costituzionali, infatti, è prima di tutto necessario dunque prevedere seri elementi di garanzia per gli utenti del metaverso contro i sistemi di raccomandazione o altri algoritmi in grado di spingere le persone verso contesti e negozi speculativi. Una garanzia assai difficile da individuare negli strumenti attualmente a disposizione delle comunità politiche, basti pensare alle difficoltà già evidenziate dal <em>Digital Services Act</em> dell’Unione europea.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>4.2. Il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalle costituzioni democratiche</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il secondo elemento che è bene evidenziare è il conflitto tra diritti costituzionalmente garantiti all’interno di queste esperienze di metaverso ovvero la messa in pericolo di alcune situazioni giuridiche soggettive fondamentali.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pensi ai diritti del minore. <em>VRChat</em> è una applicazione che consente la <em>chat</em> tra utenti rappresentati da <em>avatar</em> in uno spazio digitale tramite periferiche di realtà virtuale (come il casco o il visore VR). Un’inchiesta giornalistica condotta dalla BBC ha messo in luce tutti i rischi per i minori che utilizzano l’<em>app</em>. L’età minima richiesta dall’applicazione è 13 anni e l’unico requisito è il login tramite <em>account facebook</em>. Non vi sono ulteriori fasi di accertamento dell’identità personale reale alla base dell’account facebook. L’inchiesta dimostra come nell’app siano presenti stanze virtuali in cui gli avatar simulano comportamenti sessuali; come i minori siano esposti ad approcci sessuali e richieste di contatto nel mondo reale.</p>
<p style="text-align: justify;">Non serve dilungarsi molto sulle insufficienze tecniche e poi giuridiche attualmente presenti per la tutela dei minori. L’unico elemento giuridico che sembra poter contrastare adeguatamente il fenomeno potrebbe essere la tendenziale connessione ad internet tramite identità verificata, con strumenti come l’italiano SPID. Tuttavia, come noto, si tratta di un’ipotesi che contrasta con le caratteristiche della presunta democraticità e liberalità della rete internet, in quanto imporrebbe un controllo pervasivo e idoneo a funzionare da barriera all’ingresso per l’esercizio della personalità individuale e collettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Un caso di conflitto tra diritti costituzionali, invece, è quello tra il diritto all’informazione e alla manifestazione del pensiero da una parte, e la tutela della pubblica fiducia ovvero della libertà del voto dall’altra, specialmente nel campo della costruzione del consenso politico<a href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un tema cruciale per gli ordinamenti democratici contemporanei, nei quali il rinnovamento delle cariche politiche attraverso il consenso è determinante per stabilire i soggetti e l’agenda del processo decisionale; per questo motivo, in seguito a diverse interferenze nelle campagne elettorali dell’ultimo decennio, la relazione tra consenso politico e attività di informazione nelle piattaforme digitali è entrata nel dibattito scientifico<a href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>. Gli ordinamenti costituzionali risolvono il conflitto tra i diritti affidandolo alla giurisdizione costituzionale ovvero a forme di revisione affidate alla giurisdizione ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Meta Inc., quando ancora si chiamava Facebook Inc. e in riferimento alla piattaforma di social network “Facebook”, ha risolto questo sempre più rilevante e crescente conflitto istituendo l’<em>Independent Oversight Board</em>. Tale strumento paragiurisdizionale assume i caratteri, per certi versi di una Corte Suprema, per altri di una Corte internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema, comunque, del conflitto tra diritti e della loro tutela in tempo reale resta aperto e sembra potersi aggravarsi in una dimensione come quella del metaverso che promette di moltiplicare le occasioni ‘spazio-temporali’ di navigazione delle persone e quindi le occasioni di potenziale conflitto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><strong> Conclusioni. Le prospettive: quale tipo di regolamentazione è più efficace e su quale scala</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Alla luce della presente analisi è possibile evidenziare alcune prospettive costituzionali sul tema del metaverso<a href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pensi al nesso tra la digitalizzazione della società, di cui la digitalizzazione dello Stato è un elemento. Come osservato, la realtà fisica e quella ‘digitale’ sono interconnesse, interdipendenti, ancorché sia giuridicamente possibile isolarle e separarle. In questo senso, l’utente nel metaverso corre maggiori rischi ed è di fronte a maggiori opportunità; pertanto la titolarità giuridica di ogni momento della sua esperienza digitale su questo tipo di piattaforme dovrebbe essere maggiormente ancorata a quella fisica, in una tendenziale sovrapposizione giuridica tra persona fisica e digitale<a href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, si osservi come le questioni giuridiche del metaverso, in fondo, ripropongano la difficoltà di normare incontrata dai legislatori nazionali e anche dall’Unione europea in tema di Social Network. In riferimento a quest’ultima esperienza, l’Unione europea ha presentato una serie di ipotesi regolatorie tra cui il c.d. <em>Digital Services Act<a href="#_ftn41" name="_ftnref41"><strong>[41]</strong></a></em>, un regolamento che pone una serie di oneri di informazione e rendicontazione in capo alle piattaforme digitali in base alla propria dimensione in numero di utenti. Tale disciplina, pensata per disciplinare i Social Media (in senso ampio e inclusivo) potrebbe, se approvata, costituire la base giuridica per tentare di disciplinare le dinamiche del metaverso.</p>
<p style="text-align: justify;">Bisogna tuttavia avvertire che la regolamentazione pubblica appare recessiva, in particolare quella statale ed è necessario guardare prima di tutto alla dimensione sovranazionale di scala regional-continentale<a href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>. Tuttavia l’importanza della regolamentazione privata, rappresentata in prima battuta dalla disciplina disposta dalle stesse imprese proprietarie delle piattaforme, non è trascurabile o liquidabile come diritto subordinato e residuale. La dimensione dei mercati su cui operano le piattaforme (quello dei dati e quello delle inserzioni pubblicitarie), nonché il numero di utenti connessi comportano l’incidenza globale e intercontinentale quotidiana in settori trasversali della popolazione. Si tratta di una pervasività giuridica che gli ordinamenti pubblici, persino di scala continentale come quelle dell’Unione, non è detto che riescano a seguire.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, la disciplina giuridica dell’autoregolamentazione è certamente carente dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali e quindi dell’etica sottesa ai principi e valori da essi tutelati; al contrario, tale disciplina è rivolta a preservare l’interesse economico delle imprese che gestiscono le piattaforme digitali. La disciplina pubblica euro-unitaria in materia, ad esempio la proposta del Digital Services Act, prova a recuperare terreno, come è accaduto con la regolazione in materia di privacy, laddove «l’approccio delle istituzioni europee è passato da una configurazione prevalentemente <em>market-driven</em> ad una <em>fundamental-rights oriented</em>»<a href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra gli altri elementi che incidono sulla regolamentazione del metaverso, a cui è possibile solo accennare, bisognerebbe evitare di cadere nel tranello della settorializzazione. Infatti, le piattaforme sono allo stesso tempo agenti economici nel mercato dei dati, agenti della comunicazione e soggetti economici; queste tre dimensioni della loro natura richiedono una regolamentazione che unisca questi aspetti, evitando la settorializzazione delle discipline in campo di <em>privacy</em>, comunicazione e concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal complesso delle considerazioni svolte è possibile concludere questa trattazione osservando come il metaverso di per sé non sia né un traguardo decisivo e straordinario verso una sorta di ‘singolarità’ nel campo delle piattaforme e delle interazioni sociali; né una probabile distorsione distopica degli equilibri socio-politici.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono tuttavia evidenti: la natura speculativo-finanziaria del metaverso che massifica la tecnologia <em>blockchain</em> e in particolare gli NFT, coinvolgendo una vasta platea di utenti; il probabile aumento dei rischi ancora non risolti ma chiari e accertati delle piattaforme online, dei social network e delle applicazioni attualmente in realtà virtuali; questioni infrastrutturali legate allo sviluppo delle connessioni adeguate al supporto di tali piattaforme.</p>
<p style="text-align: justify;">Diverse questioni a cui solo nel tempo sarà possibile dare una risposta.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Alla cui definizione sono dedicati alcuni paragrafi successivi, a cui si rinvia. Il tema è stato oggetto anche di riflessione presso il Senato della Repubblica nella XVIII legislatura, cfr. <em>Affare assegnato n. 1144 della 1a Commissione permanente sul tema del &#8220;metaverso&#8221; e delle sue implicazioni per l&#8217;ordinamento giuridico</em>, presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 31 marzo 2022; annunciato nella seduta n. 423 del 6 aprile 2022, su cui si sono svolte audizioni informali, al fine di comprendere le potenzialità economico-giuridiche di questa nuova ipotesi tecnologica.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Alcune delle quali sono state recentemente affrontate da A. Celotto, <em>Tema del &#8216;metaverso&#8217; e delle sue implicazioni per l&#8217;ordinamento giuridico</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 2022, 7, tra cui l’applicabilità delle leggi statali nel contesto del metaverso, quale autorità preposta alla sanzione delle norme, la trasparenza e le condizioni generali dei negozi giuridici e la raccolta e il trattamento dati. Cfr. anche A. Carobene, <em>Metaverso, la realtà virtuale in evoluzione</em>, in <em>Aggiornamenti sociali</em>, 2022, 3, 182-188.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Cfr. A. Carcaterra, <em>Macchine autonome e decisione robotica</em>, in A. Carleo, <em>Decisione robotica</em>, Bologna, 2019, 38, secondo cui: «i dati rappresentano il punto iniziale del processo che conduce alla decisione robotica». Dello stesso avviso A. Simoncini, S. Suweis, <em>II cambio di paradigma nell&#8217;intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale</em>, in <em>Riv. fil. dir</em>., 2019, 1, 88; B. Caravita, <em>Principi costituzionali e intelligenza artificiale</em>, in U. Ruffolo (a cura di), <em>Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica</em>, Milano, 2020, 451.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si tratta degli algoritmi c.d. ‘black box’ o sistemi opachi, elemento che caratterizza i sistemi di apprendimento automatico e in particolare le reti neurali: nonostante diverse ricerche volte ad estrarre informazioni per comprendere le ragioni di una data risposta da parte dell’algoritmo, non si è ancora riusciti a ricostruire la ‘logica’ di tali sistemi: cfr. R. Guidotti, A. Monreale, S. Ruggieri, F. Turini, D. Pedreschi, F. Giannotti, <em>A Survey Of Methods For Explaining Black Box Models</em>, in <em>aeXiv: 1802.01933v2 [cs.CY]</em>, febbraio 2018; cfr. G. Sartor, F. Lagioia, <em>Le decisioni algoritmiche tra etica e diritto</em>, in U. Ruffolo (a cura di), <em>Intelligenza artificiale</em>, cit., 72 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> B. Caravita, <em>Principi costituzionali e intelligenza artificiale</em>, cit., 453-454.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Sono i grandi temi a cui l’Unione europea ha dato una prima risposta normativa con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). In particolare, il considerando 71 definisce profilazione come «forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l&#8217;affidabilità o il comportamento, l&#8217;ubicazione o gli spostamenti dell&#8217;interessato, ove ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cfr. CGUE, 6 ottobre 2015, C-362/14, Schrems, parr. 39 e 78.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Sono concetti esplorati nella ricerca avviata sotto gli auspici di B. Caravita e apprezzabile nel volume collettaneo B. Caravita, G.M. Salerno, F. Fabrizzi, S. Calzolaio, F. Grandi, <em>Mappe d’Italia. Alla ricerca della riorganizzazione territoriale tra funzioni, reti e servizi</em>, 2018, Roma, dove si esprime, tra l’altro, l’ipotesi che nella ricerca della forma ottimale di organizzazione territoriale degli Enti locali, sia necessario procedere ad una ricognizione dei flussi dei servizi che sono, tuttavia, influenzati dalla digitalizzazione e quindi non più coerenti con la dimensione fisico-spaziale secondo cui sono pensati e organizzati i confini, ma anche le infrastrutture, esistenti. È un tema, quello della riproposizione in chiave digitale del rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione, indagato in P. Bonini, <em>e-Participation</em>, in A. Celotto, G. Pistorio (a cura di), <em>Le nuove sfide della democrazia diretta</em>, Napoli, 2015, 101-118.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Per apprezzare l’importanza strategica dell’infrastruttura e della rete 5G, si noti come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano propone lo sviluppo di un’infrastruttura di reti fisse e mobili ad altissima capacità (VHCN, Very High Capacity Network), tra cui il 5G, prevalentemente nella Missione n. 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” per la quale, in totale, sono stanziati 49,86 miliardi, di cui 40,32 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, 0,8 dal programma REACT-EU e 8,74 dal Fondo complementare europeo. Si sottolinea la natura trasversale dell’intera Missione n. 1, la quale ha un impatto non solo sull’industria-infrastrutturale, ma anche rispetto allo sviluppo economico-politico delle aree meridionali, insulari e i territori interni della Repubblica, le quali beneficeranno maggiormente di tale sviluppo. Inoltre, nel Piano si specifica che è previsto un percorso di semplificazione dei processi autorizzativi in modo da accompagnare l’investimento e rendere più spedita la diffusione delle nuove infrastrutture tecnologiche sul territorio. Per quanto attiene alla <em>governance</em> del Piano è utile osservare come il coordinamento sia affidato al Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), istituito con il decreto-legge del 1°marzo 2021, n. 22, presieduto dal Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. Nell’ambito della missione, il PNRR stanzia, per la Componente n. 2 “<em>Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo</em>”, 30,57 miliardi di euro (di cui 23,89 propri del PNRR, 0,8 dal programma REACT-EU e 5,88 dal Fondo complementare europeo). Di questi, sono dedicati all’Investimento n. 3 “<em>Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)</em>” risorse pari a 6,71 miliardi di euro. Il costo complessivo stimato, si legge in un Dossier parlamentare, è pari a 9,106 milioni di euro, ai quali si aggiungono 2,400 milioni di finanziamenti privati. L’obiettivo consiste nella realizzazione di connessioni in grado di trasferire 1 Gbps (gigabit per secondo) in download e 200 Mbps (megabit per secondo) in upload su tutto il territorio nazionale, garantendo anche la copertura di rete 5G in tutte le aree popolate entro il 2026, con quattro anni di anticipo rispetto all’obiettivo dichiarato dalla Commissione europea nella comunicazione Digital Compass (2030). L’Investimento si compone di cinque interventi. Si tratta di interventi che incidono sulla connessione internet senza sostituire i Progetti e i Bandi attualmente previsti e in corso di sviluppo. Cfr. P. Bonini, <em>Lo Stato Digitale nel PNRR – Il 5G</em>, in <em>Osservatorio sullo Stato digitale</em>, 16 settembre 2021, disponibile su <em>www.irpa.eu</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Si pensi non solo ai dati delle persone per le persone; ma anche ai dati delle persone per le merci, la produzione di beni o le infrastrutture sociali; ad esempio si pensi agli accordi sottoscritti tra Roma Capitale e Google per la gestione algoritmica della rete stradale e la comunicazione degli orari degli autobus urbani; alle <em>supply chains</em> che si tarano sulla base dei dati delle merci e del loro utilizzo. È il tema dell’<em>Internet of Thinghs</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Tema recentemente esplorato in una interessante opera collettanea curata dall’Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA) che affronta diversi aspetti a proposito, a cui si rinvia: V. Bontempi (a cura di), <em>Lo Stato digitale nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</em>, Roma, 2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Richiamando come assonanza la terminologia di N. Bobbio, <em>Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto</em>, Roma-Bari, 2007.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Non è questa la sede per dilungarsi su un vasto campo di indagine, si rinvia, tra gli altri a G. De Gregorio, R. Radu, <em>Digital constitutionalism in the new era of Internet governance</em>, in <em>International Journal of Law &amp; Information Technology</em>, 2022, 30, 68 ss.; N. Krisch, <em>Beyond Constitutionalism. </em><em>The Pluralist Structure of Postnational Law</em>, Oxford, 2011.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Sul tema cfr. Aa.Vv., <em>Da Internet ai Social Network. </em><em>Il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee</em>, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013. Recentemente, il tema è stato menzionato in alcune occasioni di confronto scientifico, tra cui cfr. il seminario online “<em>Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarità</em>” organizzato da Gruppo di Pisa e svoltosi il 26 marzo 2021; la tavola rotonda online “<em>La democrazia al tempo delle piattaforme digitali</em>”, tenuta il 21 febbraio 2021 ospitata in digitale presso l’Università di Pisa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si pensi a tutti gli ormai ‘classici’ diritti costituzionali che si proiettano nella sfera digitale (al nome, all’inviolabilità della corrispondenza; alla libertà di pensiero ed espressione, alla non discriminazione). Ma anche ai diritti tipici della dimensione digitale, come il diritto all’oblio, alla disconnessione. Su questi temi cfr. A. Celotto, <em>L’età dei (non) diritti</em>, Cesena, 2017.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cfr. B. Caravita, <em>Social network, formazione del consenso, istituzioni politiche: quale regolamentazione possibile?</em>, in <em>federalismi.it</em>, 2019, 2.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Su questi temi si rinvia ai classici contributi di E. Tosato, <em>Stato (teoria gen. e dir. cost.)</em>, in <em>Enc. Dir</em>., XLIII, Milano, 1990; R. Bin, <em>Stato di diritto</em>, in <em>Enc. Dir.</em>, Annali IV, Milano, 2011.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> In particolare gli episodi <em>15 Million Merits</em>, 2012; <em>San Junipero</em>, 2013; <em>Striking Vipers</em>, 2019.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Non è la sede per approfondire le diverse accezioni con cui gli autori del soggetto e gli sceneggiatori di ciascuna opera abbiano poi declinato il tema. È qui utile osservare, piuttosto, come tutte le tre opere citate abbiano in comune il panorama di una realtà decadente e di una virtualità in cui le persone sono piuttosto diverse da ciò che sono nel mondo reale. Tra gli altri v. anche <em>Avatar</em> (2008) che però potrebbe sviare la riflessione verso elementi più fantastici.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Si pensi alle seguenti: <em>Wii Remote, Wii Sensor Bar, Wii MotionPlus, Wii Balance Board, Wii Wheel, Wii Zapper, Wii Speak, Wii uDraw</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> L’ultima generazione di Playstation (n.5), oltre al controller più sensibile, reca una telecamera in HD, un telecomando multimediale, il <em>Pulse 3D</em> (auricolare wireless), nonché una serie di accessori già funzionanti nella precedente generazione: <em>PlayStation Move</em>, <em>PlayStation Camera</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> È possibile risalire ad esperienze come <em>Second Life</em>, sviluppato da Linden Lab nel 2003; oppure <em>Ultima Online</em>, sviluppato da Origin Systems ed Electronic Arts nel 1997; oppure, infine, a <em>World of Warcraft</em>, sviluppato da Blizzard Entertainment nel 2004. Queste esperienze hanno contribuito a dare forma alle idee della fantascienza su mondi virtuali, <em>alter ego</em> digitali e interi sistemi sociali mediati attraverso schermi e sistemi. Si tratta comunque di tentativi ancora incentrati su schemi videoludici tradizionali.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> N. Statt, <em>Why Xbox&#8217;s Phil Spencer thinks Minecraft is a blueprint for the metaverse</em>, in <em>Protocol</em>, dicembre 2021,</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> R. Banning-Lover, <em>Ignore the metaverse. The real value in gaming is intellectual property</em>, in <em>Financial Times</em>, 12 aprile 2022, disponibile sul sito www.ft.com.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cfr. S. Shah, <em>The Sandbox. </em><em>A digital land grab</em>, in <em>www.time.com</em>, 30 marzo 2022, disponibile al seguente link: https://time.com/collection/time100-companies-2022/6159401/the-sandbox/.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Cfr. M. Zuckerberg, <em>Founder’s Letter, 2021</em>, 28 ottobre 2021, disponibile sul sito di Meta al seguente link: https://about.fb.com/news/2021/10/founders-letter/. Nel documento si leggono le caratteristiche essenziali del progetto di metaverso: «<em>The next platform will be even more immersive — an embodied internet where you’re in the experience, not just looking at it. We call this the metaverse, and it will touch every product we build. The defining quality of the metaverse will be a feeling of presence — like you are right there with another person or in another place. Feeling truly present with another person is the ultimate dream of social technology. That is why we are focused on building this. In the metaverse, you’ll be able to do almost anything you can imagine — get together with friends and family, work, learn, play, shop, create — as well as completely new experiences that don’t really fit how we think about computers or phones today</em>.»</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Cfr. M. Forti, <em>Il diritto del Metaverso: quali regole per la nuova dimensione virtuale? Questioni giuridiche e riflessioni etiche sul metaverso e le sue caratteristiche</em>, in <em>Cyberlaws</em>, 29 ottobre 2021, il quale richiama la sintesi dell’analista statunitense Matthew Ball in M. Ball, <em>The Metaverse: what it is, where to find it, who will build it, and Fortnite</em>, https://www.matthewball.vc/all/themetaverse</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Riferita in termini affini da O. Salvini, <em>Redditi generati nel metaverso: ricondurre all&#8217;imposizione reale la ricchezza di origine &#8220;virtuale&#8221;</em>, in <em>Fisco</em>, 2022, 13, 1207 ss</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Abbreviata in VR (<em>Virtual Reality</em>) e definita dall&#8217;Enc. Treccani come: «Simulazione all&#8217;elaboratore di una situazione reale con la quale il soggetto umano può interagire, a volte per mezzo di interfacce non convenzionali, estremamente sofisticate, quali occhiali e caschi su cui viene rappresentata la scena e vengono riprodotti i suoni, e guanti (<em>dataglove</em>) dotati di sensori per simulare stimoli tattili e per tradurre i movimenti in istruzioni per il <em>software</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Abbreviata in AR (<em>Augmented Reality</em>) e definita come Enc. Treccani: «Tecnica di realtà virtuale, in inglese augmented reality (AR), attraverso cui si aggiungono informazioni alla scena reale».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> O. Salvini, <em>ibidem</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Cfr. P. Keene, <em>The Metaverse Is the next Big Thing [notes]</em>, in <em>Texas Bar Journal</em>, 85, 5, maggio 2022, 332 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> O. Salvini, <em>ibidem</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Cfr. V. Walker, <em>New Frontiers: Non-Fungible Tokens, the Metaverse, and the Law</em>, in <em>Virginia Lawyer</em>, 70, 5 (febbraio 2022), 25-27.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Sul tema cfr. E. Bivona, <em>&#8220;Smart contracts&#8221; e &#8220;interferenze&#8221; con la disciplina sui contratti: il sistema dei rimedi alla prova degli algoritmi</em>, in <em>Persona e Mercato</em>, 2021, 4, 776-798; S. Rigazio, <em>&#8220;Smart contracts&#8221; e tecnologie basate su registri distribuiti nella L. 12/2019</em>, in <em>Il Diritto dell&#8217;informazione e dell&#8217;informatica</em>, 2021, 2, 369-395.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Conviene rimandare alle riflessioni di F. Galgano, <em>La globalizzazione nello specchio del diritto</em>, Bologna, 2005 sulla finitezza degli ordinamenti nazionali di fronte alla Globalizzazione e alla “neutralizzazione” del potere. Si potrebbe affermare, in modo del tutto speculativo non essendo possibile approfondire il tema in questa sede, che la regolamentazione delle piattaforme di metaverso – e di quella che riuscirà a imporsi per prima tra esse – potrebbe diventare la prossima <em>lex mercatoria</em> di questa epoca.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Si pensi ai casi di rimozione da Facebook di pagine politiche di estrema destra per la violazione della normativa interna, rimozione sconfessata dal Tribunale ordinario in ragione dei diritti costituzionali del partito a manifestare il proprio orientamento politico: cfr. Tribunale di Roma, sez. Impresa, con l&#8217;ordinanza 12 dicembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Sul tema, tra gli altri, cfr. M.L. Stasi, <em>Keep It up: Social Media Platforms and the Duty to Carry Content</em>, in <em>federalismi.it</em>, 2022, 2; L. Califano, <em>La libertà di manifestazione del pensiero… in rete; nuove frontiere di esercizio di un diritto antico. Fake news, hate speech e profili di responsabilità dei social network</em>, in <em>federalismi.it</em>, 2021, 26; B. Caravita, <em>Social network, formazione del consenso, istituzioni politiche: quale regolamentazione possibile?</em>, in <em>federalismi.it</em>, 2019, 2; P. Bonini, <em>L&#8217;autoregolamentazione dei principali Social Network. Una prima ricognizione delle regole sui contenuti politici</em>, in <em>federalismi.it</em>, 2020, 11; M. Monti, <em>Le implicazioni di motori di ricerca e social networks sulla libertà di informazione</em>, in <em>federalismi.it</em>, 2017, 24.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> In generale, sul nesso tra costituzionalismo e alcuni profili del piano digitale, cfr. O. Pollicino, <em>Costituzionalismo, privacy e neurodiritti</em> in <em>MediaLaws</em>, 2021, 2, 9-17.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Per alcuni spunti sul tema, cfr. S. Ninatti, O. Pollicino, <em>Identità costituzionale e (speciale) responsabilità delle Corti</em>, in <em>Quaderni costituzionali</em>, 2020, 1, 191-197.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Si tratta della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Cfr. B. Caravita, <em>Principi costituzionali e intelligenza artificiale</em>, cit., 457 ss.; M. Monti, <em>La disinformazione online, la crisi del rapporto pubblico-esperti e il rischio della privatizzazione della censura nelle azioni dell&#8217;Unione Europea</em> (Code of practice on disinformation), in federalismi.it, 2020, 11.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> L. Califano, <em>Il regolamento UE 2016/679 e la costruzione di un modello uniforme di diritto europeo alla riservatezza e alla protezione dati personali</em>, in L. Califano, M. Colapietro (a cura di), <em>Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel regolamento UE 2016/679</em>, Napoli, 2017, 11.</p>
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		<title>Cittadinanza, Pubblica amministrazione e diritto dell’Ue. Brevi riflessioni a margine della sentenza del 10 marzo 2015, n. 1210, della Sezione IV, del Consiglio di Stato</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/cittadinanza-pubblica-amministrazione-e-diritto-dellue-brevi-riflessioni-a-margine-della-sentenza-del-10-marzo-2015-n-1210-della-sezione-iv-del-consiglio-di-stato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:12 +0000</pubDate>
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<p>Con la sentenza del 10 marzo 2015, n. 1210, la IV Sezione del Consiglio di Stato decide una questione che incide su diversi aspetti dei rapporti tra ordinamento interno e dell’Unione. La nomina del cittadino greco Iraklis Haralambidis a presidente dell’Autorità portuale di Brindisi, ha reso necessario individuare la portata</p>
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<p align=justify>
Con la sentenza del 10 marzo 2015, n. 1210, la IV Sezione del Consiglio di Stato decide una questione che incide su diversi aspetti dei rapporti tra ordinamento interno e dell’Unione. La nomina del cittadino greco Iraklis Haralambidis a presidente dell’Autorità portuale di Brindisi, ha reso necessario individuare la portata e l’esatta applicazione dell’art. 51 Cost., a tenore del quale “tutti i <i>cittadini</i> dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. La nomina è stata dedotta in giudizio sul presupposto che l’Autorità portuale sia un ente pubblico non economico, con poteri del presidente di tipo pubblicistico e dunque l’accesso alla carica di presidente sia subordinata al possesso della cittadinanza. La questione si è complicata tuttavia in seguito al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, operato dal Consiglio di Stato, per verificare l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 45 TFUE al caso di specie, invocato dal cittadino greco appellante. Tale disposizione prevede che libera circolazione dei “lavoratori” nell’UE implichi l’abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità; al par. 4 si escludono dall’ambito di efficacia di tale disposizione “gli impieghi nella pubblica amministrazione”. <br />
La Corte di giustizia rende superflua ogni argomentazione giuridica di diritto interno, poiché, interpretando la disposizione citata, stabilisce una portata tale del principio di libera circolazione dei cittadini, da non lasciare alcun margine al giudice nazionale. La Corte stabilisce che la nozione di “lavoratore” è da considerare in senso decisamente più ampio rispetto a quello italiano: chiunque svolga attività reali ed effettive, nell’ambito di un rapporto di lavoro, nel quale riceve una retribuzione come contropartita delle prestazioni che presta a favore di una persona fisica, sotto la sua subordinazione, per un certo periodo di tempo. Nel caso del presidente dell’Autorità portuale, la Corte riconosce la ricorrenza di tali elementi: in particolare la subordinazione risulta dalla legge n. 84 del 1994 (recante “Riordino della legislazione in materia portuale”), per la quale il ministro dispone di poteri direttivi e di controllo e di sanzione. La remunerazione invece da un d.m. del 31 marzo 2003, parificata a quella dei dirigenti generali del ministro. Rende così<i> </i>operativo il par. 1 dell’art. 45 TFUE.<br />
Aggiunge poi un’interpretazione di “pubblica amministrazione” (art. 45, par. 4, TFUE), conseguentemente restrittiva: in ragione dell’uniformità del diritto dell’Unione, gli Stati membri devono riconoscere tale qualifica solo in quanto strettamente utile a salvaguardare gli interessi che gli Stati membri vogliono tutelare per mezzo dell’amministrazione medesima. La Corte si spinge anche ad individuare il nesso tra amministrazione e cittadinanza. Questa è necessaria quando sussiste un rapporto di solidarietà nei confronti dello Stato e la reciprocità dei diritti e doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza. <br />
Trascurando gli ulteriori rilievi interpretativi della Corte, la sentenza offre un’ottima occasione per rilevare il grado di <i>con-fusione</i> tra l’ordinamento italiano e quello dell’Unione. Il rinvio pregiudiziale[1] per l’interpretazione delle disposizioni del Trattato, rende vana completamente la struttura logico-argomentativa costruita dal giudice di primo grado, la quale ruotava intorno alla natura pubblicistica dell’ente[2], ai poteri pubblici esercitati dal presidente, alla necessità dunque del possesso di cittadinanza (<i>ex</i> art. 51 Cost.). La Corte di giustizia stravolge l’impianto semplicemente vestendo il presidente dell’Autorità della qualifica di lavoratore, così come inteso dall’interprete del Trattato. Importanti le conseguenze processuali e quindi l’efficacia concreta di tale operazione. Il Consiglio di Stato non può che fermarsi e stabilire che “è irrilevante il punto della natura giuridica, alla stregua del diritto interno, delle Autorità portuali” (punto 4, considerando in diritto). Quindi non è necessaria la verifica della portata della cittadinanza dell’Unione, il significato giuridico di questo <i>status</i> derivato, la sua forza maggiore rispetto allo <i>status</i>-base della cittadinanza nazionale[3]. Eppure è centrale, anche per chi osserva il percorso dell’ordinamento europeo in termini di teoria dello Stato, il fatto che un cittadino in virtù del suo <i>status</i> europeo, possa ricevere dalle istituzioni dell’Unione una interpretazione vincolante i giudici nazionali, tanto rispetto alla sua attività entro i confini dello Stato membro di cui è cittadino, tanto quanto in altri Stati membri. La riflessione tuttavia sarebbe priva di risvolti pratici. <br />
Ciò che conta è che in materia di rapporto di lavoro, ormai da tempo, è stato stabilito il principio secondo cui devono essere abbattuti i limiti che precludono l’accesso dei cittadini degli Stati membri al lavoro in altri Stati dell’Unione[4]. In effetti la giurisprudenza dell’Unione ha dato vita al nuovo concetto di pubblica amministrazione “a geometria variabile”: l’ente può essere considerato tale a seconda del settore in cui opera, ma non alla luce dell’interesse dello Stato che lo ha creato[5]; bensì rispetto alla rilevanza dell’interesse dell’Unione in quel settore. Questo assunto può verificarsi tracciando in quali settori la Corte restringe e amplia la nozione di pubblica amministrazione. È ristretta quando si deducono in giudizio i rapporti di lavoro, o quando si tratta di enti che svolgono attività di impresa, le società pubbliche e gli enti pubblici economici.  È ampliata in materia di contratti pubblici e di responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione. È agevole considerare il perché. In tutti questi settori si determina la libertà di circolazione di persone, capitali o servizi. Per tutelare queste libertà, la giurisprudenza dell’Unione ha bisogno di favorire la non discriminazione del lavoratore, del partecipante alla gara, del cittadino innanzi allo Stato. Per questo amplia o restringe le maglie della natura pubblica a seconda del rapporto dedotto in giudizio. La prospettiva, si rileva a margine, è del tutto coerente con la progressiva evoluzione del giudizio amministrativo come giudizio sul “rapporto” invece di giudizio meramente “sull’atto”, determinata con l’adozione e la progressiva applicazione e stabilizzazione dei principi e delle disposizioni contenute nel codice del processo amministrativo. La logica di fondo a cui può ridursi questa breve ricostruzione, è il principio del c.d. “effetto utile”[6] in termini europei. La distonia però emerge leggendo nella sentenza del Consiglio di Stato in commento, quanto sostenuto dalla Corte per giustificare in questo caso la restrizione del concetto di pubblica amministrazione. Per la Corte, ai sensi dell’art. 45, par. 4, TFUE, si dovrebbe considerare la partecipazione del soggetto, diretta o indiretta “all’esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno a oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato”; quindi non si applica la deroga agli impieghi che “non implicano alcuna partecipazione a compiti spettanti alla pubblica amministrazione propriamente detta”[7]. In sostanza è la Corte di Giustizia dell’Unione europea a stabilire che il presidente dell’Autorità portuale non eserciti pubblici poteri e mansioni per la tutela dell’interesse generale dello Stato. E lo stabilisce <i>verificando[8]</i> la qualifica di lavoratore e di amministrazione alla luce del proprio interesse generale (libertà di circolazione), traducendo questa prevaricazione anche in termini processuali, con una pregiudiziale interpretativa. Merita poi un breve cenno la ricostruzione della Corte circa la natura del rapporto di lavoro del presidente dell’Autorità portuale. In breve dalla sentenza emerge una nozione congrua con l’art. 38, comma 1, d.gls. n. 165 del 2001 (recante “Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) in virtù del quale non si deve discriminare in base alla cittadinanza per l’accesso al posto di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, “che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela dell’interesse nazionale”. Rovesciando la disposizione potrebbe ammettersi l’esclusione per i dirigenti generali, cui la stessa Corte fa riferimento per sostenere l’elemento della remunerazione ai fini della ricostruzione del rapporto di lavoro. Il dirigente generale del ministero, sembra esercitare il potere pubblicistico, soprattutto verso l’esterno[9]; l’indagine comunque esula dai limiti di questa breve analisi.<br />
Il funzionamento della questione pregiudiziale[10] <i>ex</i> art. 267, par. 1, lett. a) e par. 3, vincolante per la “giurisdizione nazionale”, consente alla Corte di sussumere una fattispecie nell’alveo di una categoria dogmatica altra rispetto a quella nazionale, con conseguente esportazione della stessa nell’ordinamento da cui deriva la questione. Sarebbe interessante comprendere quali siano i limiti all’operazione ermeneutica della Corte, unico organo competente a “pronunziarsi sull’interpretazione dei Trattati” (punto 5, considerando in diritto; art. 267, par. 1, lett. a), TFUE, richiamato dalla sentenza); anche perché, come osserva il Consiglio di Stato nella sentenza in commento, ottenuta l’interpretazione dalla Corte, non residua spazio per una sorta di “appello improprio” avverso la decisione della pregiudiziale[11]. <br />
 Si avverte la necessità di definire meglio il rapporto tra gli ordinamenti, anche perché tale sussunzione a categorie dogmatiche proprie del diritto dell’Unione di fattispecie che seguendo l’<i>iter</i> logico di diritto interno non vi accederebbero, può incidere non solo sul diritto del singolo cittadino, ma anche sulla ripartizione e sul senso dei pubblici poteri in uno Stato membro. <br />
La sentenza dunque segna un’importante tappa nell’espansione dei diritti del cittadino dell’Unione, nella ridefinizione di pubblica amministrazione in senso europeo e infine per quanto riguarda la pratica relazione tra gli ordinamenti. Quest’ultimo punto meriterebbe un’operazione di ridefinizione più complessa, che tenga conto della fuga in avanti propria di questo secolo[12].</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Per un’agevole ed efficace ricostruzione dei salienti profili giuridici dell’istituto si rinvia alla ordinanza n. 207 del 2013 della Corte costituzionale. <br />
[2] La questione della natura giuridica delle Autorità portuali è stata dibattuta nel corso degli ultimi anni; per approfondimenti v. M. Calabro, <i>Il controverso inquadramento giuridico delle autorità portuali</i>, in <i>Foro amm.-Tar</i>, 2011, 2923; D. Gennari, <i>L’autorità portuale: inquadramento e natura giuridica</i>, in <i>Riv. dir. navigaz</i>., 2013, 189, C. Capuano, <i>Sulle autorità portuali</i>, in www.astrid-online.it, 2013. Cfr. anche D. Maresca, <i>L’integrazione delle attività degli operatori portuali alla luce della contrattualizzazione della concessione portuale (Nota a T.a.r. Liguria, 24 maggio 2012, n. 747, Cons. Bettolo c. Autorità portuale Genova)</i>, in <i>Dir. maritt</i>., 2012, 1252; E. Stefanini, <i>Il riparto di competenze tra autorità marittime ed autorità portuali</i>, in <i>Quad. reg.</i>, 2009, 1035; D. Gennari, <i>Verso il «federalismo portuale»?</i> Mala tempora currunt <i>(Nota a T.a.r. Liguria, sez. II, 27 maggio 2010, n. 3551, Autorità portuale Genova c. Min. infrastrutture e trasp.)</i>, in <i>Appalti &#038; Contratti</i>, 2010, fasc. 7, 91. <br />
[3] Si rinvia a C. Pinelli, <i>Cittadinanza europea</i>, in <i>Enc. Dir</i>., 2007, parr. 4, 5 e 6 e alla bibliografia <i>ivi</i> citata. <br />
[4] Cfr. la risalente Corte di giustizia, 30 maggio 1989, C-33/88. <br />
[5] Come noto non esiste una disposizione di diritto italiano che disciplini esattamente gli enti pubblici. Dottrina e giurisprudenza maggioritari sono comunque concordi sul requisito per l’esistenza, della esistenza di una legge come presupposto. Il dibattito prevalente si radica intorno all’art. 4 della legge n. 70 del 1975, recante Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, il quale prevede per l’istituzione o il riconoscimento di nuovi enti, lo strumento della legge. La maggioranza degli interpreti riconosce valore attuativo alla disposizione rispetto all’art. 97 Cost. Ma ciò potrebbe semplicemente escludere la creazione e il riconoscimento con un atto amministrativo. Infatti la giurisprudenza ha elaborato una serie di indici di riconoscimento che, a partire dalla normativa, permettano di individuare la natura pubblica di un ente: v. la sent. Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2012, n. 3820. <br />
[6] Nell’accezione per cui la miglior soluzione del caso concreto deve essere quella più aderente al fine che la disposizione dell’Unione persegue. Dedotto spesso in giurisprudenza; sul tema in generale v. C. Pesce, <i>Il principio dell’effetto utile e la tutela dei diritti nella giurisprudenza dell’Unione</i>, in <i>Studi integrazione europea</i>, 2014, 2, 359. <br />
[7] Punto 3, al. 12, 13 e 14, del considerando in diritto. <br />
[8] Nel senso proprio di “rendere vero”, rendere effettivo un concetto che in Italia non sarebbe tale. <br />
[9] Cfr. l’art. 16 d.lgs. 165 del 2001: i dirigenti di uffici generali, “curano i rapporti con gli uffici dell’Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell’organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo. <br />
[10] Sul tema la bibliografia è piuttosto vasta; in generale v. D.P. Domenicucci, <i>Circa il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea</i>, in <i>Foro it</i>., 2011, IV, 484; P. Adonnino, <i>Il rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia della Comunità europea, </i>in <i>Rass. trib</i>., 2005, 1462. <br />
[11] Punto 5, secondo periodo del considerando in diritto. <br />
[12] Il punto, decisivo e centrale, non può essere sviluppato in questa sede, da chi scrive. Sommessamente ci si limita a sottolineare come la questione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, pone innanzi il mai sopito dibattito sulla natura monistica o dualistica del rapporto tra ordinamento nazionale e sovranazionale. Già negli anni Novanta dello scorso secolo, parte della dottrina aveva evidenziato la svolta verso concezioni monistiche: tra gli altri cfr. A. Celotto, <i>Dalla &#8220;non applicazione&#8221; alla &#8220;disapplicazione&#8221; del diritto interno incompatibile con il diritto comunitario</i>, in <i>Giur.it</i>. 1995, I, 341 ss.; F. DONATI, <i>Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità</i>, Milano 1995, 131 s.; A. Marzanati, <i>Prime note a Corte cost., sentenza 20-30 marzo 1995, n. 94</i>, in <i>Riv.it.dir.pubbl.com. </i>1995, 568 ss., 570; A. Barone, <i>La Corte costituzionale ritorna sui rapporti fra diritto comunitario e diritto interno</i>, in <i>Foro it. </i>1995, I, 2050 ss. Interessante osservare come la dottrina abbia preso progressivamente coscienza della pratica inefficacia del principio dualistico, anche se formalmente utilizzato dalla Corte costituzionale come base per le proprie argomentazioni fin dalla storica sentenza n. 183 del 1973; sul punto cfr. R. Bin, G. Pitruzzella, <i>Diritto costituzionale</i>, Torino, 2014, cap. XI, par. 2.4 (la forma dell’ordinamento dell’Unione è “mutante, non rientrante in nessuna delle forme tradizionali, né in quella dell’organizzazione internazionale, né in quella dello Stato federale. Per questa ragione la teoria dualistica sembra inadeguata a descrivere i reali rapporti che intercorrono tra i due ordinamenti”). Nella pratica relazione tra le Corti, infatti, le due impostazioni si dilatano o restringono in dipendenza delle necessità concrete. È quanto accaduto in Francia all’indomani della storica riforma delle funzioni del Consiglio costituzionale del primo luglio 2008, entrata in vigore nel marzo del 2010. In questo caso, nel decidere una questione pregiudiziale interpretativa, la Corte di giustizia ammette che la legge nazionale possa condizionare il rinvio pregiudiziale, ma pone alcune condizioni, come la necessità di uno sforzo da parte dei giudici di una interpretazione conforme al diritto dell’Unione. Sul tema cfr. R. Bin, <i>Gli effetti del diritto dell’Unione nell’ordinamento italiano e il principio di entropia</i>, in Aa.Vv. <i>Studi in onore di Franco Modugno</i>, I, Napoli, 2011, 363 ss. cui si rinvia anche per ulteriori spunti bibliografici. In sostanza, risalendo la catena dogmatica, il tema davvero in gioco non sembra nemmeno l’adesione all’una o all’altra prospettiva teorica; bensì l’esatta ricostruzione a monte, in termini di teoria generale, della natura stessa dell’ordinamento dell’Unione. L’ampio e complesso argomento esula dai limiti e dalla profondità di questa breve analisi, ma palesa il nesso tra questioni drammaticamente pratiche e posizioni teoriche su cui ancora si tergiversa. Potrebbe essere arrivato il momento di scegliere definitivamente tra concezioni normativistiche o istituzionalistiche, provando a verificare se oggi sia possibile declinare l’ordinamento dell’Unione come un insieme generale: v. H. Kelsen, <i>Il primato del parlamento</i>, Milano, 1982, 91: “poiché il contenuto tra individuale e generale, concreto e astratto, non è assoluto ma relativo e poiché il modo d’individualizzazione e di concretizzazione può avere quanti gradi si voglia, anche l’articolazione positiva del processo di produzione del diritto – e sotto questo profilo, l’intero ordinamento giuridico è solo un processo di produzione del diritto – può avere qualsiasi numero di gradi”. Per l’Autore, come noto, non si pone un problema di “sovranità”; cfr. H. Kelsen, <i>Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una teoria pura del diritto</i> (1920), tr. it. di A. Carrino, Milano, 1989, 469: “il concetto di sovranità deve essere radicalmente rimosso. È questa la rivoluzione della coscienza culturale di cui abbiamo per prima cosa bisogno”. È pur vero che un’interpretazione autentica sulla natura del rapporto tra ordinamenti non potrebbe arrivare da Bruxelles, proprio perché formalmente l’Unione europea difetta di quell’elemento teorico, astratto e forse superato (cfr. L. Ferrajoli, <i>Lo Stato di diritto tra passato e futuro</i>, in P. Costa, D. Zolo (a cura di), <i>Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica</i>, Milano 2002, 351ss. e Id., <i>La sovranità nel mondo moderno</i>, 2004, 7 ss.) ma di cui si sente sempre il bisogno per argomentare l’esistenza di un particolare ordinamento. In termini più ampli è il tema del c.d. <i>federalizing process</i> europeo, sul quale v. B. Caravita, <i>Il</i> federalizing process <i>europeo</i>, in <i>federalismi.it</i>, 17, 2014. Ad altra e migliore sede, dunque, (pregiudizialmente) si rinvia.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 4.5.2015)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Breve cronologia sulle elezioni a giudice della Corte costituzionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/breve-cronologia-sulle-elezioni-a-giudice-della-corte-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:41 +0000</pubDate>
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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 16.9.2015) Note</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/breve-cronologia-sulle-elezioni-a-giudice-della-corte-costituzionale/">Breve cronologia sulle elezioni a giudice della Corte costituzionale</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/5146_ART_5146.pdf">clicca qui</a></p>
<p align=right><i>(pubblicato il 16.9.2015)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Il settennato. Esperienze costituzionali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-settennato-esperienze-costituzionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 17:39:56 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-settennato-esperienze-costituzionali/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-settennato-esperienze-costituzionali/">Il settennato. Esperienze costituzionali</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 20.3.2014) Note</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-settennato-esperienze-costituzionali/">Il settennato. Esperienze costituzionali</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/4854_ART_4854.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 20.3.2014)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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