<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paola B. Helzel Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/autore/paola-b-helzel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/autore/paola-b-helzel/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 19:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Paola B. Helzel Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/autore/paola-b-helzel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diritti umani ed Islam</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/diritti-umani-ed-islam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:41 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/diritti-umani-ed-islam/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritti-umani-ed-islam/">Diritti umani ed Islam</a></p>
<p>I diritti umani all’indomani dell’11 settembre sembrano essere divenuti, secondo l’orientamento predominante della politica internazionale, “una specie di “prodotto” da esportare freneticamente in tutto il mondo, assieme ad istituzioni democratiche del tutto estranee da un punto di vista procedurale e per i soggetti e per i gruppi politici coinvolti o</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritti-umani-ed-islam/">Diritti umani ed Islam</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritti-umani-ed-islam/">Diritti umani ed Islam</a></p>
<p>I diritti umani all’indomani dell’11 settembre sembrano essere divenuti, secondo l’orientamento predominante della politica internazionale, “una specie di “prodotto” da esportare freneticamente in tutto il mondo, assieme ad istituzioni democratiche del tutto estranee da un punto di vista procedurale e per i soggetti e per i gruppi politici coinvolti o esclusi”. <br />
Il timore, dunque, che i diritti umani siano considerati un mero “prodotto” facilmente esportabile e commerciabile rappresenta il filo rosso dell’intero saggio Diritti umani ed Islam.<br />Da qui, la necessità dell’A. di affrontare da subito l’importanza di ricercare all’interno della nostra società globalizzata un comune denominatore, un’idea condivisa come lui stesso la definisce, dei diritti umani. Una ricerca assai ardua, com’è notorio, poiché la, così tanto dichiarata universalità dei diritti umani, il più delle volte rimane “imprigionata” solo all’interno degli splendidi articoli che compongono le diverse dichiarazioni, ma mai realmente praticata.  Tutto ciò non impedisce, però, all’A. di “riconoscere all’idea dei diritti umani una portata universale, che non può né deve essere in ogni caso sottovalutata”.  <br />Ed è da quest’assunto che l’A. prende le mosse nel tentativo di indagare sulla possibilità, più o meno presunta, di un approccio condiviso come base di partenza intorno a  cui, poi, ricostruire tutto il dibattito. In questo senso, Caracciolo volendo consegnare al lettore una visione generale come possibile guida, pone a confronto le teorie universalistiche con quelle relativiste dei diritti umani.  <br />A supporto della teoria universalista, l’A. prospetta la dichiarazione proposta dall’American Anthropological Association (AAA) del 1999, che ha assunto il “valore di pietra miliare nell’ambito del dibattito sull’universalizzazione dei diritti umani”, secondo la quale “l’importanza del riconoscimento della “capacità culturale” dell’uomo, e contemporaneamente la varietà del genere umano non deve mai essere utilizzata come strumento o giustificazione per nuove violazioni dei diritti fondamentali del singolo”. In questo senso, la posizione assunta dall’AAA, pienamente condivisa, tra l’altro, da Caracciolo, rappresenta una radicale rivoluzione rispetto alla posizione del relativismo culturale assoluto, in quanto rimarca come la violazione dei diritti umani possa avvenire tanto per il mancato riconoscimento delle peculiarità culturali di ogni popolo, quanto perché la protezione di quest’ultime può divenire uno strumento di oppressione dei popoli e degli individui.  <br /> Ciò in considerazione del fatto che, se per un verso è vero che “le differenze culturali costituiscono un elemento comune a tutta la famiglia del genere umano con le sue peculiarità”, dall’altro è altrettanto vero che è “possibile elaborare dei giudizi trans-culturali al fine di determinare se e quando la specificità culturale diventa mezzo per sottomettere interi popoli a regimi di tirannia e persecuzione”. Pertanto, secondo Caracciolo, la promozione dell’universalizzazione e implementazione dei diritti umani, può avvenire semplicemente attraverso una lettura incrociata tra le posizioni flessibili del relativismo culturale ed il positivismo delle correnti universaliste. Ed è proprio questo “cocktail pluralista di dottrine spesso distanti”a costituire la lente d’ingrandimento con la quale l’A. legge il fenomeno della globalizzazione e le  sue numerose ricadute tanto in campo socio &#8211; economico, che politico-culturale,  quanto in quello prettamente giuridico. In questo contesto, i diritti umani assurgono a valore, in quanto “strumento rilevante per la lotta contro le ingiustizie globali”.  <br />Un esempio brillante di come sia possibile la tutela dei diritti umani nel rispetto delle diversità, l’A., lo rintraccia nel sistema europeo, in cui l’implementazione giuridica dei diritti umani per un verso e la naturale vocazione universalista dell’Europa dall’altro, danno vita ad una forma di convivenza fondata su  un multiculturalismo rispettoso delle differenze. Il senso di quanto appena detto è chiaramente enunciato nel Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea quando stabilisce che “l’unione contribuisce al mantenimento dei valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, …”.  <br />A sostegno del carattere universale dei diritti dell’uomo, e quindi contro una visione etnocentrica degli stessi, l’A., analizza quello che lui stesso definisce il “caso islamico”. Un’analisi attenta, rigorosa, storicamente ben documentata che tenta di dimostrare la tesi di universalità dei diritti umani attraverso la lettura di autorevoli studiosi islamici, la ricerca dei valori presenti nell’Islam classico riconducibili ad alcuni diritti umani fondamentali.  <br />Caracciolo, prende in considerazione autori islamici, tanto del periodo classico quanto contemporaneo, tenendo ben presenti cinque parametri che identifica nell’assimilazione, appropriazione, particolarismo, confronto e incompatibilità, attraverso i quali è possibile classificare i diversi autori.  <br />Alla fine di quest’ analisi comparata tra i diversi autori ed i parametri di riferimento, sembra emergere, tra gli altri, la figura di Abu Hanifa il quale, se pur vissuto nel decimo secolo, rappresenta la linea di continuità tra l’Islam antico e la moderna filosofia dei diritti umani. La sua teoria, straordinariamente attuale, era tesa ad introdurre all’interno della “tradizione islamica regole non scritte relative a principi etici, espressione della capacità degli esseri umani di ragionare ed agire razionalmente”. Quest’attenzione di Caracciolo ad autori e soprattutto a teorie passate e contemporanee del mondo islamico è tesa a mostrare, per un vero la compatibilità, non sempre riconosciuta, dei diritti umani con la cultura islamica, e per l’altro spiegare come la crescente “islamofobia” della società occidentale sia fondata solo su una serie di “pregiudizi”, dovuti, il più delle volte a mancata o falsata conoscenza.  <br />E’ particolarmente interessante, a mio avviso, il passo in cui Caracciolo, riprendendo sempre Abu Hanifa, spiega il termine islamico ‘Ismah che significa letteralmente “santità ed inviolabilità dell’individuo”, e da solo riassume i cinque valori di suprema importanza, e che noi senza grandi forzature possiamo comparare ai diritti fondamentali dell’uomo, vale a dire diritto alla vita, alla proprietà, alla libertà di religione, di espressione, dello stato familiare e dell’onore.  <br />L’analisi del “caso islamico” consente all’A., di affrontare, altresì, un altro aspetto problematico dei diritti umani, qual è per l’appunto quello della loro legittimazione. Legittimazione, che non può non avvenire attraverso un processo culturale dinamico,  che considera le relazioni interculturali e l’autocritica dei membri della comunità il principale mezzo per evitare l’isolamento e garantire la continuità delle espressioni culturali. </p>
<p>Pertanto, la legittimazione culturale dei diritti umani può avvenire solo attraverso un dialogo interno-esterno tra i contesti culturali di riferimento ed i contesti culturali diversi. Un dialogo, dunque, inter ed intra culturale che funga da base su cui costruire il rispetto dei diritti umani.  <br />Un processo, questo, che sappiamo essere lungo e tortuoso, ma che come Caracciolo ci ha mostrato nel suo intenso saggio, forse non è impossibile.</p>
<p align=right><i><br />
(pubblicato il 10.1.2008)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritti-umani-ed-islam/">Diritti umani ed Islam</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
