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	<title>Nicoletta Vettori Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Nicoletta Vettori Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Il respingimento dello straniero: le Sezioni Unite individuano i diritti  e il  loro giudice  (Nota a Corte di Cass. civ., S.U., 10 giugno 2013, n. 14502 e Cass. civ.. S.U., 17 giugno 2013, n. 15115)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-respingimento-dello-straniero-le-sezioni-unite-individuano-i-diritti-e-il-loro-giudice-nota-a-corte-di-cass-civ-s-u-10-giugno-2013-n-14502-e-cass-civ-s-u-17-giugno-2013-n-15115/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 17:41:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-respingimento-dello-straniero-le-sezioni-unite-individuano-i-diritti-e-il-loro-giudice-nota-a-corte-di-cass-civ-s-u-10-giugno-2013-n-14502-e-cass-civ-s-u-17-giugno-2013-n-15115/">Il respingimento dello straniero: le Sezioni Unite individuano i diritti  e il  loro giudice&lt;br&gt;  (Nota a Corte di Cass. civ., S.U., 10 giugno 2013, n. 14502 e Cass. civ.. S.U., 17 giugno 2013, n. 15115)</a></p>
<p>Sommario: 1. Note introduttive.- 2. La disciplina del respingimento dello straniero. &#8211; 3. La tutela nei confronti del respingimento: i contrastanti indirizzi della giurisprudenza. &#8211; 4. Le decisioni in commento. 4.1. Il potere di respingimento fra norme sull&#8217;amministrazione e norme sui diritti. &#8211; 4.2. Discrezionalità e legalità &#8216;multilivello&#8217; dell&#8217;amministrazione. &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-respingimento-dello-straniero-le-sezioni-unite-individuano-i-diritti-e-il-loro-giudice-nota-a-corte-di-cass-civ-s-u-10-giugno-2013-n-14502-e-cass-civ-s-u-17-giugno-2013-n-15115/">Il respingimento dello straniero: le Sezioni Unite individuano i diritti  e il  loro giudice&lt;br&gt;  (Nota a Corte di Cass. civ., S.U., 10 giugno 2013, n. 14502 e Cass. civ.. S.U., 17 giugno 2013, n. 15115)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-respingimento-dello-straniero-le-sezioni-unite-individuano-i-diritti-e-il-loro-giudice-nota-a-corte-di-cass-civ-s-u-10-giugno-2013-n-14502-e-cass-civ-s-u-17-giugno-2013-n-15115/">Il respingimento dello straniero: le Sezioni Unite individuano i diritti  e il  loro giudice&lt;br&gt;  (Nota a Corte di Cass. civ., S.U., 10 giugno 2013, n. 14502 e Cass. civ.. S.U., 17 giugno 2013, n. 15115)</a></p>
<p align="justify">Sommario: 1. Note introduttive.- 2. La disciplina del respingimento dello straniero. &#8211; 3. La tutela nei confronti del respingimento: i contrastanti indirizzi della giurisprudenza. &#8211; 4. Le decisioni in commento. 4.1. Il potere di respingimento fra norme sull&#8217;amministrazione e norme sui diritti. &#8211; 4.2. Discrezionalità e legalità &#8216;multilivello&#8217; dell&#8217;amministrazione. &#8211; 5. Conclusioni.</p>
<p><b>1. Note introduttive.<br />
</b>Con le decisioni in commento[1] la Corte di cassazione, intervenendo a risolvere un contrasto giurisprudenziale, individua nel tribunale ordinario il giudice &#8216;competente&#8217; a conoscere delle impugnazioni dei provvedimenti di respingimento, sul presupposto che tali controversie abbiano ad oggetto diritti soggettivi di particolare rilievo costituzionale a fronte dei quali non sono riscontrabili &#8220;margini di ponderazione di interessi da parte dell&#8217;amministrazione&#8221;.<br />
In questo modo, la Suprema Corte prosegue l&#8217;opera di concentrazione (davanti al giudice ordinario) della tutela giurisdizionale dello straniero già realizzata in materia di protezione umanitaria e azione da illegittima detenzione in un Centro di identificazione ed espulsione[2].<br />
L&#8217;orientamento giurisprudenziale richiamato presenta vari motivi di interesse che le pronunce in esame contribuiscono a mettere in evidenza.<br />
Sotto un primo profilo, emerge in maniera sempre più chiara il principio per cui l&#8217;esistenza e l&#8217;ampiezza del potere amministrativo si definiscono innanzi tutto in base alle norme che riconoscono le posizioni giuridiche su cui questo incide.<br />
In questa prospettiva, non è la discrezionalità che (in premessa) condiziona le situazioni soggettive dell&#8217;individuo; l’impostazione è rovesciata, si parte dalla legge, che definisce il contenuto della pretesa individuale, e dopo si assume quel contenuto come metro per individuare se vi sia potere.<br />
Sotto altro profilo, strettamente connesso al primo, la giurisprudenza in esame mostra come in quest&#8217;opera di &#8216;ricostruzione&#8217; della discrezionalità un ruolo fondamentale sia svolto dalle fonti sovranazionali e rende sempre più urgente il ripensamento delle categorie tradizionali a fronte di questa (nuova) dimensione della legalità amministrativa che deriva dai principi europei e internazionali.</p>
<p><b>2. La disciplina del respingimento dello straniero.<br />
</b>Per comprendere appieno la portata delle decisioni è necessario esanimare preliminarmente la disciplina dell&#8217;istituto.<br />
Il respingimento è una delle misure di allontanamento dello straniero irregolare previste dalla normativa nazionale in materia di immigrazione[3].<br />
In particolare, l&#8217;art. 10 T.U. disciplina due ipotesi: il respingimento c.d. immediato e quello c.d. differito[4].<br />
Il primo è disposto dalla polizia nei confronti degli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera sprovvisti dei requisiti previsti dalla legge; il secondo è adottato dal Questore nei confronti di coloro che, entrati clandestinamente nel territorio dello Stato, “sono fermati all’ingresso o subito dopo” e di coloro che, pur privi dei requisiti, siano stati “temporaneamente ammessi per necessità di pubblico soccorso”.<br />
Come si vede, si tratta di due istituti profondamente diversi per quanto attiene alla competenza, ai presupposti e alle situazioni giuridiche soggettive su cui incidono.<br />
Il respingimento c.d. immediato è un provvedimento[5] vincolato, subordinato all&#8217;accertamento di dati puramente documentali[6], che limita la libertà di circolazione dello straniero in un momento in cui l&#8217;ingresso sul territorio nazionale non è ancora avvenuto[7].<br />
Al contrario, la genericità delle formule usate dal legislatore nella disciplina del respingimento c.d. differito (che può essere disposto nei confronti di “coloro che sono fermati all’ingresso o subito dopo” o &#8220;temporaneamente ammessi per necessità di pubblico soccorso&#8221;) lascia all’autorità amministrativa dei margini di valutazione.<br />
E qui nasce il problema che consiste nella difficoltà di qualificare questo tipo di attività.<br />
La questione appare particolarmente grave se si considera che, in questo caso, il respingimento presuppone l&#8217;avvenuto ingresso nel territorio nazionale e realizza un&#8217;azione coercitiva nei confronti del migrante, non limitandosi a comprimerne la libertà di circolazione e soggiorno ma incidendo significativamente (anche) sulla sua libertà personale.<br />
Il punto diventa ancora più delicato se si tiene conto del sistema complessivo. Infatti, l&#8217;indeterminatezza dei presupposti rende tale misura sovrapponibile ad altro potere, quello di disporre l’espulsione degli stranieri entrati clandestinamente nel territorio, che spetta al Prefetto ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. a) T.U..<br />
La conseguenza di ciò è che si finisce con l&#8217;attribuire all&#8217;autorità amministrativa la facoltà di scegliere a quale delle due misure ricorrere[8], con grave pregiudizio delle garanzie giuridiche dei soggetti interessati considerato che tali poteri hanno una disciplina molto diversa.<br />
A parte il profilo relativo alla competenza (questorile o prefettizia), per l&#8217;espulsione, a seguito del recepimento della direttiva 2008/115/Ce, vale la regola &#8211; seppur con molte eccezioni [9]- del rimpatrio volontario[10].<br />
Il respingimento, invece, è sempre eseguito coattivamente. Inoltre, a differenza dell’espulsione non è sottoposto a convalida da parte dell’autorità giudiziaria, lacuna che pone seri dubbi di costituzionalità stante l&#8217;incidenza della misura sulla libertà personale[11] e che rende ancora più rilevante l&#8217;esigenza, su cui torneremo subito, della tutela giurisdizionale &#8216;successiva&#8217;.<br />
Un ultimo aspetto da considerare, per quanto qui interessa, sta nel fatto che, ai sensi dell&#8217;art. 10, co. 4, T.U., nessuna forma di respingimento può essere adottata nei confronti dei migranti cui spetta l’asilo politico, il riconoscimento dello <i>status</i> di rifugiato o la protezione temporanea per motivi umanitari.<br />
Questa disposizione va letta assieme alle altre norme, nazionali e internazionali, che tutelano la posizione giuridica de (l&#8217;aspirante) rifugiato. In particolare, nel diritto interno rileva l&#8217;art. 19, co. 1, T.U. secondo il quale in &#8220;nessun caso può disporsi l&#8217;espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione&#8221;[12].<br />
Sul piano internazionale, un rilievo fondamentale assume il principio del <i>non refoulement</i> sancito dall&#8217;art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati e ricondotto, dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 3 della Cedu. In forza di tale principio, &#8220;gli Stati devono astenersi dal rinviare una persona (direttamente o indirettamente) là dove essa potrebbe correre il rischio reale di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti e non possono rinviare i rifugiati alle frontiere dei territori in cui la loro vita o la loro libertà sarebbe minacciata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale od opinione politica&#8221;[13].<br />
Il divieto di respingimento è poi affermato dagli artt. 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea che garantiscono, rispettivamente, il diritto di asilo e il diritto alla protezione nei confronti delle misure di allontanamento, di espulsione e di estradizione[14].<br />
Come vedremo, queste norme che &#8216;arricchiscono&#8217; il bagaglio di tutele della persona straniera giunta in condizioni di clandestinità alle frontiere nazionali hanno rappresentato, nell&#8217;interpretazione seguita dalle Sezioni Unite, un argomento decisivo per l&#8217;individuazione delle situazioni soggettive vantate dal migrante e conseguentemente per la qualificazione dell&#8217;attività e dei poteri dell&#8217;amministrazione.</p>
<p><b>3. La tutela nei confronti del respingimento: i contrastanti indirizzi della giurisprudenza.<br />
</b>Il testo unico in materia di immigrazione regola espressamente la giurisdizione sui provvedimenti di espulsione, affidando al giudice di pace le controversie relative alle espulsioni prefettizie (all&#8217;art. 13, co. 8) e al giudice amministrativo i ricorsi avverso le espulsioni ministeriali (art. 13, co. 11, T.U.) ma non individua, altrettanto espressamente, il giudice davanti al quale lo straniero può invocare tutela in caso di respingimento.<br />
Nel silenzio della legge, la giurisprudenza per una parte ha proceduto a un&#8217;interpretazione analogica che rinvia a dati di sistema e per un&#8217;altra parte ha fatto applicazione del criterio generale di riparto. Ne sono scaturite soluzioni discordanti che sono all&#8217;origine di un parere del Consiglio di Stato (chiesto dal Ministero dell&#8217;Interno)[15] e dell&#8217;odierno intervento delle Sezioni Unite.<br />
Secondo un primo indirizzo, il provvedimento di respingimento costituisce un &#8220;atto amministrativo autoritativo, in quanto comprime, a mezzo della sua esecutorietà, l&#8217;eventuale diritto del destinatario all&#8217;ingresso in Italia, degradandolo ad interesse legittimo&#8221; (così T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 23 agosto 2002, n. 610) e &#8220;pertanto è soggetto alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, secondo la previsione dell&#8217;art. 103, comma 1, della Costituzione&#8221; (così T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 16 febbraio 2009, n. 1312)[16].<br />
Secondo un altro orientamento, il provvedimento di respingimento ha una omogeneità &#8220;contenutistica e funzionale&#8221; con i provvedimenti di espulsione, rispetto ai quali si pone in rapporto di <i>species</i> a <i>genus</i> . Pertanto, alle relative controversie deve ritenersi applicabile l&#8217;art. 13, co. 8. T.U. che assegna al giudice ordinario (<i>rectius</i>: giudice di pace) la giurisdizione in materia di espulsioni prefettizie[17].<br />
Quanto al parere del Consiglio di Stato, questo ha disatteso l&#8217;orientamento secondo cui tali controversie sarebbero devolute al giudice ordinario in forza dell&#8217;estensione analogica dell&#8217;art. 13, co. 8, T.U.. Tale norma, infatti, configurerebbe &#8220;<i>un&#8217;ipotesi eccezionale di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, non estensibile al di là dei casi espressamente previsti</i>&#8220;[18].<br />
Una volta esclusa la possibilità di tale soluzione, la regola di riferimento è individuata nell&#8217;art. 6, comma 10, T.U. (che attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione sui permessi di soggiorno) interpretato quale applicazione, in questo settore, della regola posta dall&#8217;art. 103, 1 co. Cost.[19].<br />
&#8220;<i>Ne deriva che per il caso dell&#8217;atto questorile di respingimento con accompagnamento alla frontiera, in difetto di una previsione analoga a quella dell&#8217;art. 13, co. 8, D.lgs n. 286 del 1998 e di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (che innesca il procedimento relativo ed i rimedi appositamente previsti in tal evenienza) sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo</i>&#8220;.<br />
In verità, la tesi espressa dal Consiglio di Stato pare criticabile sotto più profili.<br />
<i>In primis</i> perché richiama a fondamento della giurisdizione amministrativa una norma che fa riferimento al contenzioso in materia di permessi di soggiorno che, peraltro, è inserito in un capo del testo unico diverso da quello relativo alle misure di allontanamento. Ma, soprattutto, in relazione a considerazioni di ben altro rilievo su cui torneremo subito e che si ricollegano proprio a quanto affermato dalla Cassazione nelle decisioni in commento.<br />
Inoltre, tanto la posizione avallata dal Consiglio di Stato quanto l&#8217;altro indirizzo, che pur dichiarava la giurisdizione ordinaria, presentano un &#8216;vizio&#8217; di impostazione: in entrambi i casi la questione di giurisdizione è risolta qualificando l&#8217;atto (e il potere) amministrativo in base alle sole norme che direttamente lo regolano, senza considerare le (altre) norme che conformano la posizione giuridica su cui questo incide.<br />
<b><br />
4. Le decisioni in commento.<br />
4.1. Il potere di respingimento fra norme sull&#8217;amministrazione e norme sui diritti.<br />
</b>E&#8217; sotto il profilo da ultimo richiamato che le decisioni in esame assumono un&#8217;importanza particolare perché rovesciano completamente il punto di vista. Nella prospettiva seguita dalle Sezioni Unite[20], l&#8217;operazione di qualificazione della fattispecie è svolta <i>dalla </i>libertà individuale<i> verso </i>il potere amministrativo (e non viceversa).<br />
Vediamo i vari passaggi del ragionamento.<br />
Innanzitutto, la Corte esclude che alle controversie sui respingimenti c.d. differiti di competenza del Questore sia applicabile analogicamente l&#8217;art. 13, co. 8, T.U., che assegna al giudice di pace le controversie relative alle espulsioni prefettizie[21]. Essa, infatti, è norma rispondente ad un&#8217;esigenza specifica dettata dalle peculiarità della fattispecie[22].<br />
Liberato il campo dalla possibilità di risolvere la questione facendo riferimento a disposizioni espresse, il nodo non può che essere sciolto sulla base del generale criterio di riparto della giurisdizione.<br />
Il passaggio successivo, dunque, consiste nel definire la natura delle situazioni soggettive coinvolte, operazione che la Corte conduce interpretando la norma che regola l&#8217;attività dell&#8217;amministrazione &#8220;<i>alla stregua di valutazioni desumibili dal sistema</i>&#8220;.<br />
La Corte osserva che il provvedimento di respingimento è basato sia su un accertamento positivo (sussistenza di circostanze di fatto puntualmente individuate dall&#8217; art. 10, co. 2, lett. a) e b) T.U.) sia su un accertamento negativo (insussistenza dei presupposti per l&#8217;applicazione delle disposizioni concernenti l&#8217;asilo politico, il riconoscimento dello <i>status</i> di rifugiato ovvero l&#8217;adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari, ex artt. 10, co. 4, T.U., 19, co. 1, T.U., Dlgs 251 del 2007).<br />
E tale ultimo aspetto diviene determinante. L&#8217;atto in questione, infatti, incide su situazioni giuridiche soggettive che sono riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali, che devono essere riconosciuti allo straniero &#8220;comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato&#8221; (D.lgs n. 286 del 1998, art. 2, co. 1). Sono situazioni coperte dalla garanzia di cui all&#8217;art. 2 della Costituzione e quindi, come la Corte ha avuto modo di rilevare[23], &#8220;<i>deve escludersi che queste possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l&#8217;accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell&#8217;esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore ordinario, nel rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali</i>&#8220;.<br />
Da tutto ciò deriva, di necessità, che (quale che sia il tasso di precisione o imprecisione della norma di conferimento del potere amministrativo e di quelle che ne disciplinano la forma, le procedure ecc.) il respingimento è espressione di un&#8217;attività di accertamento da cui rimane estraneo qualsiasi margine di apprezzamento riservato[24].<br />
Secondo le Sezioni Unite, infatti, la tutela rafforzata riconosciuta dalla Costituzione e dalle fonti internazionali al diritto alla protezione umanitaria del migrante esclude che la pubblica amministrazione possa disporne. La natura &#8216;fondamentale&#8217; di un diritto (nell&#8217;accezione adottata dalla giurisprudenza in esame) sta a significare che questo è protetto dal diritto sostanziale con delle garanzie specifiche che lo rendono indisponibile da parte del potere amministrativo[25].<br />
Di conseguenza, se dalla lettura sistematica delle fonti, anche di diverso livello, che riconoscono una posizione giuridica soggettiva si ricava che essa gode di una protezione particolarmente rinforzata, le norme che disciplinano l&#8217;attività amministrativa che su di essa incide (devono essere interpretate nel senso che) <i>non conferiscono</i> una riserva di potere all&#8217;amministrazione.<br />
Come si vede, risulta confermato quanto anticipato in premessa: non si muove dalla discrezionalità per definire le situazioni soggettive ma, all&#8217;opposto, si parte dalle norme che definiscono il contenuto della pretesa individuale e dopo si assume quel contenuto come metro per stabilire se vi sia potere[26].<br />
Il risultato di questo percorso in punto di giurisdizione è allora scontato: se non c&#8217;è potere amministrativo la giurisdizione spetta al giudice ordinario, da individuarsi &#8211; in assenza di disposizioni speciali &#8211; nel Tribunale ordinario territorialmente competente[27].</p>
<p><b>4.2. Discrezionalità e legalità &#8216;multilivello&#8217; dell&#8217;amministrazione<br />
</b>In quanto sin ora considerato vi è un altro aspetto che merita di essere autonomamente segnalato.<br />
Questo indirizzo giurisprudenziale mostra, con estrema evidenza, come nell&#8217;opera di &#8216;ricostruzione&#8217; del potere a partire dai diritti svolgano un ruolo fondamentale le norme costituzionali e internazionali di garanzia delle libertà individuali nelle interpretazioni che ne fanno le Corti superiori nazionali ed europee[28].<br />
La Corte di Cassazione, infatti, a sostegno dell&#8217;interpretazione prospettata, richiama la nota sentenza 23 febbraio 2012, <i>Hirsi Jamaa e altri c. Italia</i>, con la quale la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo ha condannato l&#8217;Italia per i respingimenti in alto mare di migranti verso la Libia, effettuati dal nostro governo nella primavera del 2009[29].<br />
Il passaggio della sentenza che più interessa (richiamato anche dalle S.U.) è quello in cui la Corte di Strasburgo ha affermato che gli Stati situati alla frontiera esterna dell&#8217;Europa, anche se incontrano serie difficoltà nella gestione dei flussi migratori, non possono ritenersi esonerati dal rispetto degli obblighi derivanti dal principio di <i>non refoulement</i> (ex art. 3 Cedu) per il solo fatto che gli stranieri omettano di proporre una formale domanda di protezione umanitaria (cfr. §§ 132-138).<br />
Osserva la Corte europea che &#8220;spetta alle autorità nazionali informarsi sul trattamento al quale i ricorrenti sarebbero stati esposti dopo il respingimento&#8221;. E, dunque, &#8220;il fatto che gli interessati omettano di chiedere espressamente asilo (&#8230;) non dispensa gli Stati membri dal rispettare gli obblighi derivanti dall’articolo 3 della Convenzione&#8221;[30].<br />
Il punto è estremamente significativo perché mostra le conseguenze ultime della prospettiva seguita dalla Cassazione: il processo di conformazione del potere a partire dai diritti finisce col &#8216;travolgere&#8217; (<i>rectius</i>: imporre una lettura orientata) anche le norme procedimentali.<br />
Come si ricorderà, secondo il Consiglio di Stato nel parere prima ricordato, &#8220;<i>nel caso dell&#8217;atto questorile di respingimento con accompagnamento alla frontiera, in difetto</i> (&#8230;) <i>di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (che innesca il procedimento relativo ed i rimedi appositamente previsti in tal evenienza</i>) <i>sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo</i>&#8220;, perché &#8211; si deduce &#8211; la posizione soggettiva dello straniero è condizionata dal potere autoritativo dell&#8217;amministrazione e dunque ha natura di interesse legittimo.<br />
Tale modo di ragionare collega la &#8216;nascita&#8217; del diritto alla protezione umanitaria all&#8217;avvio del procedimento di riconoscimento dello <i>status</i> di rifugiato e, quindi, sembrerebbe presupporre che l&#8217;atto amministrativo (permesso di soggiorno umanitario) abbia effetti costitutivi del relativo diritto.<br />
Ebbene, la Cassazione, invece, autorevolmente avallata dalla giurisprudenza europea[31], ci dice che l&#8217;esistenza del diritto individuale non dipende in alcun modo dal potere amministrativo, tant&#8217;è &#8211; appunto &#8211; che preesiste e prescinde dall&#8217;attivazione &#8216;formale&#8217; del procedimento di accertamento dello stesso. Anzi, vi è di più: l&#8217;amministrazione ha (non il potere ma) l&#8217;obbligo di accertarne la spettanza anche attivandosi officiosamente[32].<br />
Appare, dunque, evidente il valore di questo indirizzo giurisprudenziale per la configurazione del rapporto fra potere e diritti. Esso concorre a rafforzare il principio per cui l&#8217;emanazione di un provvedimento amministrativo, sul piano sostanziale, &#8220;non è sufficiente ad escludere la sussistenza di diritti soggettivi sui quali questo possa incidere&#8221;[33] e, sul piano della tutela, non vale (di per sé) a sottrarre la giurisdizione al giudice ordinario[34].</p>
<p><b>5. Conclusioni.<br />
</b>Le pronunce in commento, pur lasciando irrisolti alcuni nodi problematici dell&#8217;istituto[35], consolidano significativi orientamenti precedenti e ne segnano ulteriore sviluppo.<br />
Nell&#8217;ambito del diritto dell&#8217;immigrazione, compiono un altro passo nel processo di concentrazione della tutela giurisdizionale dello straniero, così contribuendo a superare le incongruenze derivanti dalla devoluzione a giudici diversi di situazioni soggettive intimamente connesse. Inoltre, il fatto che la giurisdizione designata sia quella ordinaria sembra rispondere ad un carattere di fondo desumibile dall&#8217;ordinamento nel suo complesso.<br />
Su altro piano, l&#8217;indirizzo giurisprudenziale esaminato porta un contributo all&#8217;affermazione di una (diversa) visione del rapporto fra potere amministrativo e diritti individuali che misura il primo a partire dai secondi.<br />
In questa prospettiva, la vicenda mostra come l&#8217;irrompere di una dimensione europea e internazionale della legalità amministrativa renda necessaria la &#8216;rilettura&#8217; delle categorie tradizionali ed è testimonianza che una certa ricostruzione del diritto sostanziale è utile (anche) dal punto di vista del riparto della giurisdizione poiché può produrre &#8211; come avvenuto in questo caso &#8211; una concentrazione e quindi una semplificazione dei percorsi di tutela.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Cass. civ., S.U., ordinanza 10 giugno 2013, n. 14502 e sentenza 17 giugno 2013, n. 15115.<br />
[2] Il riferimento è a Cass. civ., sez. un., ord. n. 11535 del 19 maggio 2009, in <i>Corr. merito</i>, 2009, pp. 929 e Cass. civ., sez. un., ord. 9 settembre 2009, n. 19393, in <i>Urb. app</i>., 2009, pp. 1445 ss, relative alla tutela giurisdizionale in materia di diritto alla protezione umanitaria (nelle varie forme riconosciute dall&#8217;ordinamento: protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria) e a Cass. civ., sez. un., 13 giugno 2012, n. 9596, che afferma la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria proposta dal cittadino extracomunitario per indebita privazione della libertà personale a seguito di illegittimo trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione. Sull&#8217;ultima questione vedi anche Trib. di Roma, 15 marzo 2013, n. 5764 in <i>Dir. imm. citt.</i>, 2013, 1, p. 155. Per un&#8217;analisi di questo orientamento giurisprudenziale sia consentito rinviare a N. VETTORI, <i>Amministrazione e diritti fondamentali dello straniero: verso un nuovo modello di tutela giurisdizionale?</i>, in <i>Dir. pubbl.</i>, 2012, pp. 681 ss.<br />
[3] Il D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 &#8211; <i>Testo unico della disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero, </i>di seguito T.U. &#8211; prevede due modalità di allontanamento dello straniero: il respingimento, disciplinato all&#8217;art. 10, e l&#8217;espulsione. Del respingimento si tratterà nel testo. Quanto all&#8217;espulsione, merita di essere ricordato che sono previste cinque diverse tipologie. In tre ipotesi l&#8217;espulsione è disposta dall’autorità giudiziaria, a titolo di misura di sicurezza (art. 15) e a titolo di misura sostitutiva o alternativa della detenzione (art. 16). Nelle altre ipotesi è attribuita all&#8217;autorità amministrativa in particolare al Ministro dell’interno, (cfr. art. 13, comma 1, T.U. che si aggiunge a quella prevista dall’art. 3 D.l. 27 luglio 2005, n. 144, <i>Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, </i>convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 155) e al Prefetto (ex art. 13, co. 2 e 2-bis, T.U e art. 9, co. 10 e 11 T.U.). A loro volta, le espulsioni amministrative si distinguono a seconda che siano giustificate da finalità di tutela dell’ordine pubblico (tutte le espulsioni ministeriali e le c.d. espulsioni prefettizie prevista dagli art. 9, co. 10 e 11, T.U. e art. 13, co. 2, lett. c) ovvero che siano connesse al controllo sulla regolarità del soggiorno (le altre ipotesi di espulsione prefettizia previste dall’art. 13, co. 2, lett. a) e b) e co. 2-bis).<br />
[4] Non configura una misura di allontanamento bensì una pratica illegale, che ha causato al nostro Paese severe condanne internazionali, il respingimento (c.d. anticipato) di migranti in alto mare. Sul punto si veda la sentenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo (Grande Camera, n. 277769/09, <i>Hirsi et. al. v. Italy</i>, sentenza 23 febbraio 2012) su cui ci soffermeremo oltre nel testo. Sul tema si veda, inoltre, E. GROSSO, <i>I respingimenti in mare: quando i governi tentano di sottrarsi alla fatica di prendere i diritti sul serio</i>, in <i>Dir. pubbl. comp. eu</i>., 2009, p. 1 ss; A. PUGIOTTO, &#8220;<i>Purché se ne vadano. La tutela giurisdizionale (assente o carente) nei meccanismi di allontanamento dello straniero</i>, in <i>Lo statuto costituzionale del non cittadino</i> (Atti del Convegno annuale dell&#8217;Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Annuario 2009), Napoli, pp. 333 ss; ID., <i>I meccanismi di allontanamento dello straniero, tra politica del diritto e diritti violati</i>, in <i>Dir. imm. citt.</i>, 2010, pp. 58 ss; B. NASCIMBENE, <i>Il respingimento degli immigrati e i rapporti tra Italia e Unione europea</i>, settembre 2009, in www.affarinternazionali.it; P. DE PASQUALE, <i>Respingimenti, rimpatri e asilo: la tutela degli immigrati irregolari nell&#8217;UE</i>, in <i>Dir. un. eur.</i>, 2010, p. 19 ss.<br />
[5] L’art. 10, comma 5, T.U. prevede che il provvedimento di respingimento deve essere registrato dall’autorità di pubblica sicurezza e il regolamento CE n. 562/2006 ne impone la forma scritta, la motivazione e la impugnabilità. In argomento si veda, tra gli altri, P. BONETTI, <i>Ingresso, soggiorno e allontanamento. Sezione I &#8211; Profili generali e costituzionali, </i>in B. NASCIMBENE (a cura di), <i>Il diritto degli stranieri</i>, Padova, 2004, p. 280-281; M. CUNIBERTI, <i>Espulsione dello straniero e libertà costituzionali</i>, in <i>Dir. pubbl</i>., 2000, p. 823; F. VASSALLO PALEOLOGO, <i>Il respingimento differito disposto dal questore e le garanzie costituzionali</i>, <i>Dir. immi. citt.</i>, 2009, p. 15 ss; A. PUGIOTTO,<i> I meccanismi di allontanamento dello straniero, tra politica del diritto e diritti violati</i>, cit., p. 58 ss.<br />
[6] Nel dettaglio, la polizia deve respingere chi non possegga un passaporto valido e/o un visto di ingresso rilasciato dalle competenti autorità diplomatiche ovvero chi sia stato destinatario di particolari condanne penali o di provvedimenti di espulsione in altri Stati dell’area Schengen (c.d. segnalazioni Schengen). Com’è noto, l’Accordo di Schengen fu siglato nel 1985 tra Francia, Germania, Belgio e Olanda al fine di creare una frontiera unica all’esterno della Comunità Economica Europea e di abolire gradualmente i controlli alle frontiere interne. Tale accordo fu ripreso e ampliato con la Convenzione di Schengen del giugno 1990, integrata nell’ordinamento dell’Unione Europea in seguito al protocollo n. 2 allegato al Trattato di Amsterdam. La Convenzione impose, tra l&#8217;altro, la creazione del Sistema di informazione Schengen (SIS), una sorta di archivio telematico, collegato alle banche dati delle autorità di polizia di tutti i paesi contraenti, che consente di ottenere rapidamente informazioni sugli stranieri che non possono essere ammessi per motivi di ordine pubblico e sicurezza.<br />
[7] Per questo, secondo alcuni autori, non dovrebbe implicare l&#8217;uso della forza. In questo senso si veda M. SAVINO, <i>Le libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi migratori</i>, Milano, 2012, p. 307 il quale sostiene che &#8220;poiché la scarna regolamentazione dell&#8217;istituto non contempla le garanzie di cui all&#8217;art. 13 Cost. si deve assumere che non vi sia spazio per l&#8217;uso della forza&#8221;. Su tale aspetto anche P. BONETTI, <i>Il provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale a fronte della libertà personale e della libertà di circolazione e di soggiorno</i>, in BIN- BRUNELLI-PUGIOTTO-VERONESI (a cura di), <i>Stranieri tra i diritti. Trattenimento, accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione</i>, Torino, 2001; F. B. MORELLI, <i>La tutela della libertà personale dello straniero presente sine titulo sul territorio nazionale fra respingimento, espulsione e trattenimento</i>, in O. GIOLOE M. PIFFERI (a cura di), <i>Diritto contro. Meccanismi giuridici di esclusione dello straniero</i>, Torino, 2009, pp. 158 ss. In verità, pare difficile immaginare che la polizia di frontiera non ricorra anche alla coazione, se in fatto necessario, per impedire l&#8217;ingresso degli stranieri nel territorio.<br />
[8] Su tale aspetto si veda A. M. CALAMIA, <i>Ammissione e allontanamento degli stranieri</i>, Milano, 1980, p. 19; P. BONETTI, <i>Ingresso, soggiorno e allontanamento.</i>., cit., p. 281; M. SAVINO, <i>Le libertà degli altri</i>, cit., p. 308.<br />
[9] Secondo l&#8217;art. 13, co. 4, infatti, &#8220;L&#8217;espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c) del presente articolo, ovvero all&#8217;articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5; e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all&#8217;articolo 14, comma 1-bis; f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l&#8217;espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; g) nell&#8217;ipotesi di cui al comma 5.1. &#8220;.<br />
[10] Ai sensi dell&#8217;art. 13, co. 5, T.U. &#8220;Lo straniero, destinatario di un provvedimento d&#8217;espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l&#8217;accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell&#8217;esecuzione dell&#8217;espulsione, la concessione di un periodo (compreso tra 7 e 30 giorni) per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all&#8217;articolo 14-ter. (&#8230;) Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all&#8217;articolo 10&#8221;. Sulla disciplina delle espulsioni a seguito della direttiva c.d. rimpatri si veda, tra gli altri, A. LIGUORI, <i>Le garanzie procedurali avverso l&#8217;espulsione degli immigrati in Europa</i>, Napoli, 2008; G. SAVIO, <i>La nuova disciplina delle espulsioni conseguente al recepimento della direttiva rimpatri</i>, in <i>Dir. imm. citt.</i>, 2011, pp. 30 ss; C. CORSI, <i>Il rimpatrio dello straniero fra garanzie procedurali e automatismo espulsivo</i>, Atti del Seminario di studi &#8211; Palazzo della Consulta, 26 ottobre 2012, in www. cortecostituzionale.it.<br />
[11] In questi termini, tra gli altri, P. BONETTI, <i>Ingresso, soggiorno e allontanamento. Sezione I &#8211; Profili generali e costituzionali, </i>cit., p. 284; F. VASSALLO PALEOLOGO, <i>Il respingimento differito disposto dal questore e le garanzie costituzionali</i>, <i>Dir. immi. citt.</i>, 2009, p. 15 ss; F. B. MORELLI, <i>La tutela della libertà personale dello straniero</i>, cit., p. 162; M. SAVINO, <i>Le libertà degli altri..</i>, cit., p. 309.<br />
[12] Secondo la giurisprudenza (Cass. Civ., sez. I, 3 maggio 2010, n. 10636; sez. I, 17 febbraio 2011, n. 3898) il divieto di respingimento ed espulsione di cui all&#8217;art. 19, co. 1. T.U. costituisce una misura umanitaria di carattere negativo che conferisce al beneficiario il diritto di non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale. Sul punto si veda anche la giurisprudenza citata alla nota n. 2.<br />
[13] Cfr. Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo (grande camera, n. 277769/09, <i>Hirsi et. al. v. Italy</i>, sentenza 23 febbraio 2012). Sul principio del <i>non-refoulement</i> v., tra gli altri, F. LERENZINI, <i>Il principio di non-refoulement dopo la sentenza Hirsi della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo</i>, in <i>Riv. dir. inter</i>., 2012, 3, p. 721.<br />
[14] L&#8217;art. 18 prevede che &#8220;il diritto d&#8217;asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status di rifugiati, e a norma del trattato sull&#8217;Unione europea e del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea&#8221;; l&#8217;art. 19, stabilisce che &#8220;Le espulsioni collettive sono vietate. 2 Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti&#8221;. Sul tema, tra gli altri, si veda R. FINOCCHI GHERSI, <i>Il diritto di asilo in Italia e in Europa</i>, in <i>Riv. trim. dir. pubbl.</i>, 2011, pp. 917 ss; D. U. GALETTA, <i>Il diritto di asilo in Italia e nell&#8217;Unione europea oggi: fra impegno a sviluppare una politica comune europea, tendenza all&#8217; &#8220;esternalizzazione&#8221; e politiche nazionali di gestione della c.d. &#8220;emergenza immigrazione&#8221;</i>, in <i>Riv. it. dir. pubbl. com.</i>, 2010, pp. 1449 ss; M. BENVENUTI, <i>Il diritto d’asilo nell’ordinamento costituzionale italiano: un’introduzione</i>, Padova, 2007; M. RUOTOLO, <i>Diritto d’asilo e status di rifugiato in Italia alla luce del diritto internazionale e della prassi recente</i>, in <i>Dir. pubbl. comp. eu</i>., 2008, pp. 1818 ss;; P. BONETTI, <i>Il diritto d’asilo in Italia dopo l’attuazione della direttiva comunitaria sulle qualifiche e sugli status di rifugiato e di protezione sussidiaria</i>, in <i>Dir. imm. citt</i>., 2009, pp. 13 ss.<br />
[15] Cons. Stato, sez. I, parere 4 febbraio 2011, n. 571, in <i>Foro it.</i>, 2011, 12, III, pp. 654 ss.<br />
[16] T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4 febbraio 2013, n. 1156; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 16 febbraio 2009, n. 1312; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 29 gennaio 2007, n. 102, TAR. Friuli Venezia Giulia, 23 agosto 2002, n. 610, 22 marzo 2003, n. 89, 25 settembre 2004, n. 568. Affermano, implicitamente, la giurisdizione amministrativa T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 20 luglio 2010, n. 3244; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 24 maggio 2011, n. 909; T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, 23 settembre 2006, n. 119. Va precisato che la maggior parte delle pronunce richiamate riguardano provvedimenti di respingimento immediato, tuttavia le considerazioni sulla giurisdizione sono svolte in termini generali senza fare alcuna distinzione fra le due misure disciplinate dall&#8217;art. 10. T.U. Fa eccezione T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-ter, 28 maggio 2003, n. 4830 che espressamente distingue fra &#8220;il respingimento successivo all&#8217;ingresso&#8221; che qualifica come &#8220;atto di mera esecuzione di un provvedimento adottato a causa della mancanza dei requisiti per il soggiorno&#8221; e il respingimento immediato di cui all&#8217;art. 10, co. 1, D.lgs 286 del 1998 che considera &#8220;esercizio di potere amministrativo&#8221;.<br />
[17] Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, 11 febbraio 2013, n. 210; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 12 luglio 2012, n. 1990; T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 2 novembre 2011, n. 1502; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 17 marzo 2009, n. 510; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 25 gennaio 2007, nn. 112 e 113; 26 aprile 2006, n. 432; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 3 luglio 2007, n. 6441, Giudice di pace di Agrigento, 26 settembre 2008, n. 555, 8 luglio 2011, n. 478, e 18 ottobre 2011, n. 741 in <i>Giur. merito</i>, 2012, 5, 1141 con nota di A. MARLETTA, <i>L&#8217;illegittimità del respingimento &#8220;differito&#8221; intempestivo fra tutela della libertà personale e legalità amministrativa</i>.<br />
[18] Cons. Stato, sez. I, parere 4 febbraio 2011, n. 571, in <i>Foro it.</i>, 2011, 12, III, p. 654. In termini, si veda anche Trib. Palermo, 13 maggio 2005 e Cass. civ., sez. I, 8 marzo 2010, n. 568 secondo la quale il respingimento differito è &#8220;provvedimento diverso dal decreto di espulsione, non disciplinato dal D.lgs n. 286 del 1998, art.13, 14 T.U. e non riconducibile ai provvedimenti per i quali è stabilita la competenza del giudice di pace a conoscere dell&#8217;opposizione e che configura un atto amministrativo&#8221;.<br />
[19] &#8220;<i>In materia di permesso di soggiorno</i> &#8211; afferma il Consiglio di Stato &#8211;<i> al di là del caso del permesso per motivi umanitari che la Cassazione di recente attrae alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di status di rifugiati, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, secondo la regola generale posta dall&#8217;art. 103, 1 co., Cost. del quale l&#8217;art- 6, co. 10., T.U. n. 286 del 1998 fa applicazione</i>&#8220;<i>. </i>L&#8217;art. 6, co. 10, T.U. dispone che &#8220;contro i provvedimenti di cui all&#8217;articolo 5 (&#8220;Permesso di soggiorno&#8221;) e al presente articolo (&#8220;Facoltà e obblighi inerenti al soggiorno&#8221;) è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente&#8221;.<br />
[20] In parte anticipate da T.A.R. Sicilia, sez. II, 9 settembre 2010, n. 10036 che, aderendo all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite (ordinanze 19 maggio 2009 n. 11535 e 9 settembre 2009, n. 19393, citate alla nota n. 2) e confermato dalle decisioni in commento, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario rispetto all&#8217;impugnazione di un decreto di respingimento c.d. differito adottato nei confronti di uno straniero che aveva presentato domanda di asilo politico.<br />
[21] E questo è l&#8217;aspetto per cui la posizione espressa in queste decisioni si differenzia da quella giurisprudenza dei Tar che declinava la giurisdizione a favore del giudice di pace (cfr. nota n. 16), mentre ne conferma le conclusioni (spettanza dei ricorsi contro i respingimenti alla giurisdizione ordinaria).<br />
[22] La Corte (ord. 10 giugno 2013, n. 14502, ord. 17 giugno 2013, n. 15115) spiega che la norma che ha assegnato al giudice ordinario (ora giudice di pace) la giurisdizione sull&#8217;impugnazione delle espulsioni prefettizie, abrogando una precedente disposizione che le attribuiva alla giurisdizione amministrativa, aveva trovato la sua ragion d&#8217;essere anche in esigenze, potremmo dire, concrete. Le misure espulsive, infatti, sono provvedimenti adottati in via d’urgenza dall’autorità di polizia che necessitano di un intervento dell’autorità giudiziale in tempi brevi (le 48 ore previste dall&#8217;art. 13 Cost.), perciò tanto la struttura quanto la maggiore diffusione sul territorio del giudice ordinario davano maggiori garanzie circa il rispetto di tali esigenze di celerità. Tuttavia, osserva la Corte, la devoluzione al giudice ordinario di queste controversie non trovava ostacoli di ordine sistematico considerato che l&#8217;ordinamento conosceva già &#8220;altre ipotesi di attribuzione alla giurisdizione ordinaria dei ricorsi avverso provvedimenti della pubblica amministrazione, come nel caso dell&#8217;impugnazione degli atti di irrogazioni di sanzioni amministrative&#8221;.<br />
[23] Il riferimento è alle sentenze Cass. civ., S.U., 19 maggio 2009, n. 11535, e 9 settembre 2009, n. 19393, citate alla nota n. 2.<br />
[24] La Cassazione utilizza, come spesso accade nella giurisprudenza del giudice ordinario, la nozione di discrezionalità tecnica in un significato (&#8220;assenza di merito&#8221;) opposto a quello proprio di molta parte della giurisprudenza amministrativa (&#8220;presenza di profili di merito&#8221;).<br />
[25] In questi termini, si veda F. MERUSI, <i>L’integrazione fra legalità comunitaria e legittimità amministrativa nazionale</i>, in <i>Dir. amm.</i>, 2009, p. 50 e già ID., <i>Giustizia amministrativa e autorità indipendenti</i>, in <i>Dir. amm.</i>, 2002, p. 183; C. MARZUOLI, <i>Diritti e interessi legittimi: due categorie in cerca di identità</i>, in <i>Questione giustizia</i>, 2009, p. 49; F. MANGANARO, <i>Il potere amministrativo nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., 2010, p. 446.<br />
[26] C. MARZUOLI, <i>Discrezionalità amministrativa e sindacato giudiziario: profili generali</i>, in<i> Dir. pubbl. </i>1998, pp. 140-143; C. CUDIA, <i>Funzione amministrativa e soggettività della tutela. Dall&#8217;eccesso di potere alle regole del rapporto</i>, Milano, 2008.<br />
[27] Poiché la spettanza del diritto alla protezione umanitaria sussiste sia nel caso del fermo alla frontiera sia nel caso in cui lo straniero sia fermato &#8220;subito dopo&#8221; l&#8217;ingresso, si ritiene che le soluzioni elaborate dalla Cassazione siano applicabili anche per la tutela giurisdizionale nei confronti del respingimento c.d. immediato. Del resto, che la Cassazione intenda affermare dei principi di portata generale è confermato dal fatto che, in motivazione, richiama tanto la giurisprudenza relativa al respingimento alla frontiera quanto quella relativa al respingimento c.d. differito, senza fare alcuna distinzione.<br />
[28] Sul tema la letteratura è ormai sconfinata. Senza pretesa di completezza si rinvia, tra gli altri, a O. CHESSA, <i>La tutela dei diritti </i>oltre<i> lo Stato. Fra &#8220;diritto internazionale&#8221; e integrazione costituzionale europea&#8221;</i>, in <i>I diritti costituzionali</i> a cura di NANIA e RIDOLA, Torino, 2001, pp. 89 ss; P. BILANCIA- E. DE MARCO (a cura di), <i>La tutela multilivello dei diritti fondamentali. Punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione</i>, Milano, 2004; S. P. PANUNZIO (a cura di), <i>I diritti fondamentali e le Corti in Europa</i>, Napoli, 2005; P. CARETTI, <i>I diritti fondamentali nell&#8217;ordinamento nazionale e nell&#8217;ordinamento comunitario: due modelli a confronto</i>, in <i>Dir. pubbl</i>., 2001, pp. 939; G. MORBIDELLI, <i>La tutela giurisdizionale dei diritti nell&#8217;ordinamento comunitario</i>, Milano, 2001; <i>Corte costituzionale e Corti europee: la tutela dei diritti (dal punto di vista della Corte di Lussemburgo)</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., 2006, pp. 285 ss; G. CERRINA FERONI, <i>Karlsruhe, Lussemburgo, Strasburgo: la Interpretationsverbund dei diritti fondamentali ancora lontana</i>, in G. Ferrari (a cura), <i>I Cinquanta anni della Corte Costituzionale</i>, Napoli, 2006, 191 ss; M. CARTABIA (a cura di), <i>I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee</i>, Bologna, 2007; A. CARDONE, <i>Diritti fondamentali (tutela multilivello dei)</i>, in <i>Enc. dir.</i>, Annuali IV, 2011, pp. 335 ss; M. PACINI, <i>Diritti umani e amministrazioni pubbliche</i>, Milano, 2012.<br />
[29] La Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo (Grande Camera, n. 277769/09, <i>Hirsi et. al. v. Italy</i>, sentenza 23 febbraio 2012), nel condannare l&#8217;Italia per i respingimenti collettivi in altro mare, disposti dal nostro governo a partire dalla primavera del 2009, ha affermato che tale prassi lede tre fondamentali principi del diritto internazionale ed europeo: il principio del <i>non-refoulement</i>, violato ogni volta che il respingimento abbia l&#8217;effetto di esporre il migrante coattivamente respinto al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, vietati dall&#8217;art. 3 della Cedu; il divieto di espulsioni collettive (art. 4 del Protocollo IV della Cedu), eluso in quanto questo tipo di respingimento è incompatibile con un esame individuale dei casi e delle eventuali richieste di protezione internazionale; il diritto ad un rimedio effettivo (art. 13 Cedu) leso in tal caso in quanto nessun giudice è in grado di accertare la violazione dei diritti riconosciuti dalla convenzione. Fra i numerosi commenti v. P. BONETTI, <i>La decisione Hirsi Jamaa e altri c. Italia: i respingimenti collettivi in mare violano i diritti fondamentali,</i> in <i>Quad. cost.</i>, 2012, 2, pp. 447 ss; S. MIRATE, <i>Gestione dei flussi migratori e principio di non refoulmement: la Corte EDU condanna l&#8217;Italia per i respingimenti forzosi di migranti in alto mare</i>, in <i>Resp. civ., prev.</i>, 2013, 2, pp. 454 ss; A. LIGUORI, <i>La Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo condanna l&#8217;Italia per i respingimenti verso la Libia del 2009: il caso Hirsi</i>, in <i>Riv. dir. intern.,</i> 2012, pp. 415 ss; C. FAVILLI, <i>Secca condanna dell&#8217;Italia per i rimpatri di migranti in alto mare verso la Libia</i>, in <i>Quest. giust</i>., 2012, 3, pp. 119 ss; A. GIANELLI, <i>Respingimenti di stranieri indesiderati versi la Libia e Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2012, pp. 2358 ss.<br />
[30] Il Governo italiano, infatti, per escludere la propria responsabilità aveva sostenuto in giudizio che i ricorrenti non avevano rappresentato in modo sufficientemente esplicito i rischi corsi in Libia, non avendo chiesto asilo presso le autorità italiane. Il semplice fatto che essi si fossero opposti ad essere sbarcati sulle coste libiche non poteva, a suo dire, essere considerato una domanda di tutela suscettibile di comportare per l’Italia un obbligo in virtù dell’articolo 3 della Convenzione.<br />
[31] Un&#8217;altra conferma, particolarmente autorevole, dell&#8217;insussistenza da parte della pubblica amministrazione del potere di ponderare il diritto alla protezione umanitaria dello straniero con altri interessi pubblici era già stata data dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo nel caso <i>Saadi c. Italia </i>(n. 37201/06, 28 febbraio 2008), nel quale ha chiarito che l&#8217;art. 3 Cedu (divieto di tortura) e il correlato principio del <i>non-refoulement</i> (sancito dall&#8217;art. 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951) obbligano gli Stati a offrire protezione agli stranieri che, se allontanati verso i paesi di origine, potrebbero essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, senza che sia possibile per le autorità statali bilanciare il diritto dello straniero con altri interessi, pur meritevoli di tutela (incluse le esigenze di sicurezza dello Stato). In questo senso, si veda M. SAVINO, <i>Le libertà degli altri..</i>. cit., p. 255. Sul caso <i>Saadi v. Italia</i> si veda anche M. PACINI, <i>Diritti umani e amministrazioni pubbliche</i>, Milano, 2012, p. 45.<br />
[32] La Corte di cassazione ha più volte affermato che &#8220;l&#8217;assenza di formalità nella proposizione della domanda di protezione umanitaria e l&#8217;assenza di oneri di allegazione della documentazione a sostegno (chiare essendo le previsioni del D.p.r. 303 del 2004 e dei vigenti D.lgs n. 251 del 2007 e n. 25 del 2008), determinano l&#8217;obbligo delle autorità amministrative di svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda&#8221; ed ha precisato che l&#8217;obbligo di cooperazione istruttoria nell&#8217;accertamento dei fatti sussiste anche per il giudice. in questi termini, si veda Cass. civ., sez. I, 15 dicembre 2009, n. 26253; Cass. civ., sez. un., n. 27310 del 2008; Cass. civ., sez I, 3 maggio 2010, n. 1036.<br />
[33] Corte costituzionale, sentenza 17 novembre 2008, n. 377, relativa a controversie concernenti provvedimenti dichiarativi delle cause di incompatibilità e di decadenza degli amministratori locali.<br />
[34] E ciò è perfettamente coerente con un&#8217;antica norma, l&#8217;art. 2 della l. 2248 del 1865 (All. E) secondo il quale: &#8220;Sono devolute alla giurisdizione ordinaria (&#8230;) tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, <i>comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell&#8217;autorità amministrativa</i>&#8221; (corsivo nostro).<br />
[35] Un primo profilo di criticità riguarda la mancata estensione all&#8217;esecuzione del respingimento c.d. differito delle garanzie previste dalla direttiva 2008/115/Ce. La direttiva comunitaria, all&#8217; art. 2, autorizza gli Stati a non applicare le garanzie da questa previste ai cittadini di paesi terzi che &#8220;siano sottoposti a respingimento alla frontiera ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell&#8217;attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un&#8217;autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro&#8221;. Quest&#8217;ultima parte della norma, secondo una parte della dottrina, autorizza un&#8217;interpretazione estensiva della nozione di respingimento atta a ricomprendere anche quello differito di competenza del Questore. In questi termini, M. SAVINO, <i>Le libertà degli altri..</i>., cit., p. 308, C. FAVILLI, <i>La direttiva rimpatri ovvero la mancata armonizzazione dell&#8217;espulsione dei cittadini dei paesi terzi</i>, in <i>osservatoriosullefonti.it.</i> Ritiene, diversamente, che la direttiva si applichi anche ai respingimenti differiti, F. VASSALO PALEOLOGO, <i>Illegittimi i respingimenti &#8220;differiti&#8221; disposti dalla questura di Agrigento</i>, in <i>www.asgi.it.</i>. La seconda criticità dell&#8217;istituto deriva dalla mancata previsione della convalida da parte dell&#8217;autorità giudiziaria che si pone in grave violazione delle garanzie previste dall&#8217;art. 13 Cost.. Inoltre, la soluzione affermata dalla Corte nelle pronunce in commento pone il problema di quale rito sia applicabile al giudizio instaurato davanti al Tribunale ordinario per l&#8217;impugnazione del provvedimento di respingimento. Va ricordato, infatti, che per opera del D.lgs 150 del 2011 gran parte dei giudizi concernenti la contestazione degli atti amministrativi sul soggiorno e sull&#8217;allontanamento degli stranieri, comunitari ed extracomunitari, sono stati assoggettati al rito sommario di cognizione, di cui all&#8217;art. 702-bis e ss.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato l&#8217;8.8.2013)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-respingimento-dello-straniero-le-sezioni-unite-individuano-i-diritti-e-il-loro-giudice-nota-a-corte-di-cass-civ-s-u-10-giugno-2013-n-14502-e-cass-civ-s-u-17-giugno-2013-n-15115/">Il respingimento dello straniero: le Sezioni Unite individuano i diritti  e il  loro giudice&lt;br&gt;  (Nota a Corte di Cass. civ., S.U., 10 giugno 2013, n. 14502 e Cass. civ.. S.U., 17 giugno 2013, n. 15115)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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