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	<title>Nicola Monfreda Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Nicola Monfreda Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La sentenza della Cassazione  n. 10269/2005: alcune considerazioni sull’efficacia del giudicato penale nel processo tributario avente ad oggetto gli stessi fatti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:21 +0000</pubDate>
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<p>1. Premessa La sentenza della Cassazione,sez. trib., 16 maggio 2005 n. 10269 ha affermato che il giudicato penale non esplica alcuna efficacia nel giudizio tributario. Si tratta, infatti, di procedimenti differenti laddove nel processo tributario vi sono limitazioni della prova ignote al giudizio penale, oltre al fatto che nel primo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sentenza-della-cassazione-n-10269-2005-alcune-considerazioni-sullefficacia-del-giudicato-penale-nel-processo-tributario-avente-ad-oggetto-gli-stessi-fatti/">La sentenza della Cassazione  n. 10269/2005: alcune considerazioni sull’efficacia del giudicato penale nel processo tributario avente ad oggetto gli stessi fatti</a></p>
<p><b>1. Premessa</b><br />
La sentenza della Cassazione,sez. trib., 16 maggio 2005 n. 10269 ha affermato che il giudicato penale non esplica alcuna efficacia nel giudizio tributario. Si tratta, infatti, di procedimenti differenti laddove nel processo tributario vi sono limitazioni della prova ignote al giudizio penale, oltre al fatto che nel primo possono valere anche presunzioni semplici inidonee a supportare una condanna penale. Le considerazioni espresse dalla Corte, pertanto, sembrano chiarire definitivamente la <i>vexata questio</i> dei rapporti tra il procedimento penale ed il processo tributario aventi ad oggetto i medesimi fatti, secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs.74/2000. </p>
<p><b>2. Il rapporto tra il procedimento penale ed il processo tributario aventi ad oggetto i medesimi fatti.<br />
</b>Il legislatore, attraverso il D.Lgs.n.74/2000, ha inteso ispirare il rapporto tra il nuovo sistema sanzionatorio penale e quello amministrativo al principio di specialità, in ragione del quale, se lo stesso fatto è punito, sia delle norme tributarie che da quelle penali, prevale la norma speciale. Tale scelta è finalizzata a rispettare la tendenziale unitarietà del sistema punitivo che non ammette l&#8217;applicazione congiunta di due distinte sanzioni per il medesimo fatto. La disposizione dell&#8217;articolo 19 del decreto di riforma[1] presuppone che, nella concorrenza tra due disposizioni, l&#8217;interprete sia costretto ad effettuare una valutazione, in conseguenza della quale si avrà l&#8217;applicazione di una sola norma. Un simile istituto avrebbe necessitato della presenza di un sistema in cui fosse garantito il principio dell&#8217;unità della giurisdizione, determinando <i>ex ante </i>il giudice deputato dell&#8217;accertamento del fatto, in merito al quale sussiste la possibilità di applicazione di entrambe le sanzioni; quest&#8217;ultimo, quindi, avrebbe dovuto individuare la norma prevalente, in ragione degli elementi specializzanti contenuti in essa, rispetto ad un massimo comune denominatore tra le due norme. Ma tutto ciò è possibile solo nel momento in cui dello stesso fatto viene data una sola, univoca ed incontestabile qualificazione. Nella legge 7 gennaio del 1929 n. 4, nella quale era presente, allo stesso modo, il principio dell&#8217; alternatività[2], il giudice penale era vincolato, in ossequio all&#8217;istituto della pregiudiziale tributaria[3], al giudicato tributario e non poteva assolutamente contestate l&#8217;esistenza e la consistenza dell&#8217;elemento normativo della fattispecie, quale era appunto l&#8217;evasione d&#8217;imposta. <br />
Alla luce delle disposizioni contenute nell&#8217;articolo 20 del D.Lgs.n.74/2000, invece, il procedimento penale e il procedimento amministrativo sono ora perfettamente separati, con la conseguenza che la valutazione in ragione della quale, nel caso di concorso apparente tra la norma sanzionatoria penale e quella amministrativa, vi sia la prevalenza di una disposizione ritenuta speciale sull&#8217;altra, spetterà congiuntamente ad entrambi i giudici. <i>&#8220;Chi in concreto giudicherà per primo il fatto, esprimerà anche per primo il giudizio sulla individuazione della norma che regola l&#8217;irrogazione della sanzione. Tale giudizio non vincolerà, però, l&#8217;eventuale successivo giudizio di controparte.&#8221; [4]</i> <br />
In conseguenza dell&#8217;indipendenza dei giudizi si pongono, quindi, particolari problemi di contrasto tra giudicati provenienti da due giurisdizioni diverse. <i>&#8220;Cosa succede se il giudice penale ritiene che il fatto non integri gli estremi di reato e che deve applicarsi la sanzione tributaria, mentre il giudice tributario ritiene che al fatto sia applicabile la sanzione tributaria perchè il reato è integrato?&#8221;[5]. </i>Non si può, quindi, sostenere tranquillamente che, con la moderna riforma del diritto penale tributario, si sia formulata una scelta coerente; non sembra adeguata l’introduzione del modello del doppio binario operata contestualmente all’adozione del principio di specialità.[6] Innanzi all’annosa questione, relativa al bilanciamento tra i due tradizionali ed opposti interessi generali dell&#8217;ordinamento circa la speditezza dei processi e la coerenza dell&#8217;unità dell&#8217;accertamento giurisdizionale, il legislatore ha inequivocabilmente optato per la celerità dei procedimenti.<br />
Non sono mancati autori che hanno favorevolmente accolto l’introduzione del doppio binario, alla luce del fatto che il decreto legislativo n. 74 del 2000, <i>&#8220;pur rappresentando il rischio calcolato del contrasto fra procedimenti, ha il notevole vantaggio di attribuire, facendo maggiore chiarezza rispetto al passato, completa autonomia a ciascun procedimento, in conformità ai diversi obiettivi e coerentemente alle diverse regole processuali poste alla base dei due diversi procedimenti e relativi processi&#8221;[7].</i> Ma è bene sottolineare la sempre maggiore consapevolezza della necessità di operare una profonda riforma del sistema, tesa alla reintroduzione della pregiudiziale tributaria, istituto indispensabile in seguito al ripristino dei reati di evasione, in cui è richiesta la quantificazione univoca in entrambe le sedi di giudizio dell&#8217;imposta evasa.[8] Dalla lettura della Relazione governativa[9] , si evince che la<i> </i>presente riforma nasce dalla convinzione che l&#8217;eliminazione di un qualsiasi rapporto di pregiudizialità tra i procedimenti, nell&#8217;uno o nell&#8217;altro senso, fosse necessaria ad evitare un&#8217;inaccettabile dilatazione dei tempi di intervento della decisione e <i>&#8220;di un drastico illanguidimento dell&#8217;efficacia del sistema sanzionatorio&#8221;; </i>ma, a tal proposito, si è da più parti sottolineato che, in ragione della natura delle nuove fattispecie illecite, vi sarà un appesantimento del <i>thema decidendum.<br />
</i>L&#8217;introduzione di fattispecie di evento di danno effettivo da evasione, con la previsione di soglie di punibilità ragguagliate all&#8217;ammontare dell&#8217;imposta evasa, in ragione del principio del doppio binario, attribuisce al giudice penale il compito di effettuare in piena autonomia l’accertamento dell&#8217;imposta evasa. Se possono considerarsi ormai superate le perplessità circa l&#8217;idoneità del giudice penale ad accertare fatti complessi in una materia intricata ed in continua evoluzione quale quella tributaria[10], ben più gravi sembrano essere gli inconvenienti di ordine procedimentale. Il giudice penale, infatti, sarà tenuto a ricostruire in maniera compiuta l&#8217;intera posizione fiscale del contribuente, indicando ogni voce che incide sulla determinazione dell&#8217;imponibile e della conseguente imposta; questo porterà ad un appesantimento del procedimento stesso, con riflessi negativi sui tempi di conclusione[11]; inoltre, in ragione dell&#8217;intima struttura del processo penale, non sembra che questo sia il luogo più idoneo all&#8217;accertamento dell&#8217;imposta, con la conseguenza che il giudice penale sarà costretto ad avvalersi della oramai insostituibile opera dei periti, in capo ai quali si rischia di trasferire la <i>potestas decidendi. </i>In tal modo il legislatore non ha concretamente raggiunto l&#8217;obiettivo della celerità del procedimento poichè, in presenza di processi per reati tributari per i quali è necessario l&#8217;ausilio di consulenti tecnici, vi sarà un conseguente allungamento della durata dei processi stessi.<br />
Ma l&#8217;aspetto più importante riguarda proprio le conseguenze gravissime del contrasto fra giudicati, penale e tributario, a fronte delle regole, fortemente divaricate, che governano l&#8217;uno e l&#8217;altro processo in punto di formazione della prova. Come si ammette nella stessa Relazione governativa al decreto, sono devoluti al giudice penale compiti di verifica spesso sovrapponibili integralmente a quelli del giudice tributario. I due giudici non procederanno più, come accadeva con la legge n.516 del 82, all&#8217;accertamento di fatti distinti (il fatto prodromico per il giudice penale, il fatto di evasione per il giudice amministrativo) ma, in ragione dello spostamento “a valle” dell&#8217;intervento punitivo dello Stato, saranno chiamati all&#8217;accertamento del medesimo fatto. In pratica il giudice tributario ed il giudice penale procederanno contemporaneamente alla valutazione del medesimo oggetto processuale, consistente nell’ effettività storica e nella specifica entità finanziaria dell&#8217;evasione fiscale attribuita al contribuente. La non remota possibilità che, per la medesima circostanza, si addivenga a due risultati processualmente differenti, trova origine, soprattutto, nel fatto che gli organi giudiziari procederanno autonomamente secondo le regole, gli strumenti istruttori, le garanzie e le limitazioni probatorie proprie dei rispettivi ordinamenti processuali. Sembra che al legislatore non interessi l&#8217;eventualità che, proprio in ragione di tale profonda ed intima diversità, si venga, ad esempio, ad affermare nel processo amministrativo la responsabilità di un soggetto per un&#8217;evasione superiore a determinate soglie di rilevanza penale, e nel processo penale, al contrario, una verità processuale opposta poichè si ritiene che non vi sia stata alcuna evasione. Cosa succede in tal caso? Chi provvederà ad individuare la norma speciale e ad applicarla? Non si corre il rischio di applicare entrambe le sanzioni in violazione del principio di specialità o, al contrario, di non applicare alcuna sanzione?<br />
La situazione è resa ancor più grave, non solo dalla mancata reintroduzione del sistema di “vasi comunicanti” presente nell&#8217;articolo 12 della legge n.516 del 1982, in merito all&#8217;efficacia del giudicato penale in quello tributario, ma soprattutto da due fondamentali ordini di ragioni: la nozione di imposta evasa e la valenza delle presunzioni tributarie nel processo penale.<br />
Alla luce del fatto che gran parte delle fattispecie penali si caratterizzano dal punto di vista oggettivo, per la presenza di un comune evento di danno, consistente appunto nella realizzazione di un&#8217;evasione d&#8217;imposta, ci si rende conto dell&#8217;importanza fondamentale della nozione di imposta evasa. Il legislatore del D.Lgs.n. 74 del 2000 ha incredibilmente trascurato l&#8217;aspetto più delicato, in quanto non ha provveduto alla definizione di un comune parametro di riferimento per il giudice amministrativo e per quello penale, rappresentato dalla nozione di imposta evasa.[12] Infatti , come si evince dalla lettura della Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 114000, <i>&#8220;il concetto di imposta evasa ai fini penali è simile, ma non coincide, con quello della imposta dovuta ai fini amministrativi, per cui si possono determinare nella realtà casi di scostamento tra i due valori&#8221;.[13] </i>Solo nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi può parlarsi di identità tra la nozione di imposta evasa penale e la nozione di imposta evasa amministrativa, in quanto, in riferimento a tale circostanza, l&#8217;articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 dispone che le imposte dovute sono determinate con un avviso di accertamento e coincidono con le imposte evase e, sul versante penale, la lettera <i>f) </i>dall&#8217;articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000 dispone che per imposta evasa si intende l’intera imposta dovuta. Problematica è, invece, la situazione che si verifica nel caso in cui venga presentata la dichiarazione. Mentre l&#8217;articolo 1 del decreto legislativo n. 471 ritiene che l’imposta evasa (la maggior imposta) sia la differenza tra l&#8217;imposta accertata e quella liquidabile in base alla dichiarazione, ai sensi degli articoli 36 <i>bis</i> e 36 <i>ter </i>del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il legislatore penale definisce l&#8217;imposta evasa come la differenza tra l&#8217;imposta dovuta e quella indicata in dichiarazione. Come ben si può comprendere, le due nozioni sono profondamente differenti; dal punto di vista amministrativo, infatti, è necessario un procedimento di accertamento dell&#8217;imposta evasa più complesso, poichè non si deve tener conto del valore monetario del tributo spontaneamente indicato dal contribuente, ma di quello liquidabile in base delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36 <i>bis</i> e 36 <i>ter</i>. In pratica, innanzi all&#8217;unicità del fatto materiale oggetto di valutazione, quello che viene considerato imposta evasa ai fini amministrativi non è più tale ai fini punitivi penali; in presenza della stessa situazione di fatto si giungerà, pertanto, in ragione del diverso parametro di giudizio abbracciato, a due discordanti qualificazioni. Si può ben concludere che mancano i presupposti giuridici per evitare che si realizzi il tanto temuto conflitto di giudicati. <br />
Come preannunciato, un delicato aspetto del sistema è rappresentato dal fatto che moltissimi rilievi fiscali si fondano su presunzioni, nel senso che, in taluni casi, il legislatore fiscale contesta e sanziona amministrativamente un&#8217;evasione presunta e non fondata su fatti materiali. Ma, per le ragioni di seguito analizzate, l&#8217;ordinamento penale non può fondare legittimamente la propria pretesa punitiva su presunzioni[14], a meno che queste siano gravi, precise e concordanti. Un esempio classico è costituito dalle deficienze delle rimanenze di magazzino rilevate in sede di verifica fiscale; si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si rinvengono nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività. Mentre sul piano amministrativo la presunzione di cessione in evasione d&#8217;imposta, se non sussiste la prova contraria fornita dal contribuente, può essere legittimamente posta a fondamento della pretesa dell&#8217;erario, dal punto di vista penale tale presunzione è qualificata come semplice indizio[15], e quindi non sufficiente ad essere posta a fondamento della prova dell&#8217;esistenza di un fatto, in ossequio al principio generale sancito dall&#8217;articolo 192 del codice di procedura penale. Dal punto di vista penalistico, affinché si possa legittimamente dimostrare la colpevolezza dell’agente, la prova presuntiva deve essere connotata dalla caratteristica di &#8220;qualificata&#8221;, in quanto deve essere basata, non su un solo indizio, ma su una pluralità di indizi contrassegnati dai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. Il legislatore fiscale, invece, può ottenere il pagamento di una maggiore pretesa patrimoniale sulla base di presunzioni legali, le quali sono quasi sempre semplicissime[16], basate su un unico fatto o elemento indiziante. Alla luce di tali considerazioni è fondamentale sottolineare l&#8217;esistenza di una profonda eterogeneità dell’ efficacia dimostrativa degli strumenti presuntivi, a seconda del settore punitivo di applicazione. Questa situazione rende ancor più probabile la possibilità di addivenire a qualificazioni giurisdizionali distinte in merito ad un medesimo fatto. Può ben accadere che il giudice tributario, in applicazione degli studi di settore, i quali sono ritenuti dal legislatore amministrativo una prova presuntiva qualificata e quindi dotata delle caratteristiche della &#8220;gravità, precisione e concordanza&#8221;, (in applicazione del disposto combinato dell&#8217;articolo 1, comma 181 della legge 549 del 1995 e dell&#8217;articolo 39, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973) quantifichi l&#8217;evasione realizzata dal contribuente superiore alle soglie di rilevanza penale; mentre il giudice penale, visto che considera la prova fornita dagli studi di settore non dotata del valore di qualificata, ritiene irrilevante la condotta del soggetto dal punto di vista penale.<br />
Ulteriore problematica è costituita dalla questione inerente l&#8217;efficacia probatoria della sentenza penale nel giudizio tributario. Tale questione era stata affrontata dall&#8217;articolo 12 della legge n.516 del 1982 in cui si disponeva che la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto aveva autorità di cosa giudicata nel processo tributario relativamente ai fatti materiali oggetto del giudizio penale. Il legislatore del D.Lgs.n.74 del 2000 ha formalmente abrogato, con l&#8217;articolo 25, tale norma e non si è provveduto a dettare disposizioni particolari sull’efficacia del giudicato penale nel processo tributario. Come si legge nella Relazione governativa, <i>“ troveranno quindi applicazione le disposizioni ordinarie, ed in particolare l’articolo 654 di detto codice, che esclude l’efficacia “esterna” del giudicato penale allorché la legge civile ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.</i>  L’efficacia del giudicato penale nel contenzioso tributario viene ad essere interamente disciplinata dalle regole codicistiche contenute nel Titolo I del libro X del codice di rito, in ragione dell&#8217;articolo 260 delle norme di attuazione anche con riferimento ai provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice ed ai procedimenti già iniziati a tale data. L’efficacia del giudicato penale, quindi, opera ed è regolata nell&#8217;ambito e con i limiti della fattispecie prevista dall&#8217;articolo 654 del codice di procedura penale. [17] In realtà, il superamento dell&#8217;incerto quadro giuridico che caratterizzava il tema degli effetti della sentenza penale sul giudizio tributario vigente nel regime della legge n. 516 del 82, non ha tuttavia risolto le molteplici complicazioni in riferimento all&#8217;applicabilità dell&#8217;articolo 654 al processo tributario. Se si ammettesse un&#8217;efficacia vincolante del giudizio penale, si potrebbe assicurare all&#8217;attuale sistema una maggiore coerenza, poichè si garantirebbe l&#8217;unità dell&#8217;accertamento giurisdizionale. Come da più parti sottolineato, sarebbe auspicabile che il giudice tributario recepisse le conclusioni raggiunte dal giudice penale[18], se non altro per rendere effettivo il principio di specialità, istituto al quale è stata attribuita la qualifica di <i>“principio di civiltà giuridica”[19]</i>. Vincolando il giudice amministrativo alle risultanze di fatto del processo penale, la condotta del contribuente sarebbe qualificata in modo univoco e, allo stesso modo, non vi sarebbero problematiche circa la sua sussunzione nell&#8217;ambito applicativo della sfera penale o della sfera amministrativa.<br />
Analizzando l&#8217;ambito operativo dell&#8217;articolo in esame, ci si rende conto di quanto questo, al di là di ogni ulteriore considerazione, sia estremamente limitato, in quanto la valenza extrapenale del giudicato può realizzarsi solo nel rispetto di ben precisi limiti oggettivi e soggettivi. L&#8217;efficacia della pronuncia penale è subordinata al fatto che entrambi i procedimenti riguardino i medesimi <i>fatti materiali</i>, e, quindi, le stesse circostanze rilevanti ai fini della decisione giudiziale; non può aversi tale presupposto nel momento in cui la sentenza penale ha ad oggetto situazioni che siano marginali o estranee alla formazione del convincimento. Alla nozione <i>fatti materiali</i> deve essere data un’ interpretazione restrittiva, eliminando ogni elemento che non ha a che fare con la “materialità <i>stricto sensu</i>”; devono ricomprendersi, pertanto, la condotta, l&#8217;evento e il nesso di causalità, escludendo il profilo inerente la colpevolezza e le questioni concernenti la qualificazione giuridica dei rapporti controversi, il cui esame è autonomamente demandato al giudice extrapenale.<br />
L&#8217;ambito applicativo di tale disposizione è circoscritto, inoltre, ad una determinata tipologia di sentenze penali; l&#8217;articolo 654 limita esplicitamente tale effetto alle sole sentenze irrevocabili di condanna e di assoluzione, le quali siano state pronunciate in seguito a dibattimento. La disposizione legislativa sembra escludere ogni altra tipologia di statuizione giurisdizionale che non sia stata adottata a conclusione della fase dibattimentale. Basta riferirsi a quei provvedimenti di contenuto decisorio che sono assunti nella fase del procedimento penale, precedentemente al dibattimento, come, ad esempio, la richiesta di archiviazione pronunciata dal pubblico ministero nel momento in cui la notizia di reato è ritenuta infondata, ai sensi dell&#8217;articolo 408 del codice di procedura penale; allo stesso modo la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice per l&#8217;udienza preliminare ai sensi dell&#8217;articolo 425. La conseguente disparità di trattamento è evidente, alla luce del fatto che, ipoteticamente, al contribuente ritenuto immediatamente innocente nell&#8217;ambito del procedimento penale, non potrebbe essere riconosciuta l&#8217;efficacia di tale provvedimento favorevole nel contesto amministrativo tributario, mentre questo potrebbe accadere nei confronti del contribuente destinatario di una sentenza dibattimentale.[20] Per quanto riguarda le limitazioni di carattere soggettivo, la norma dispone che la sentenza irrevocabile di condanna ed assoluzione fa stato soltanto nei confronti di coloro che abbiano partecipato, in concreto, al processo penale come imputato, parte civile costituita o responsabile civile costituito o intervenuto. In relazione a tale tematica, si è visto che la non ammissibilità della costituzione dell&#8217; Amministrazione Finanziaria come parte civile, avrebbe automaticamente comportato l&#8217;inefficacia, in ogni caso, della sentenza penale nel processo tributario nei confronti della stessa. Tale ipotesi è stata per lungo tempo negata[21], fino alla sentenza n.264 della Corte Costituzionale del 1997 in merito all&#8217;irrilevanza della costituzione dell&#8217;Amministrazione Finanziaria come parte civile ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 12 della legge n.516 del 1982.<br />
Ma se in astratto è possibile che vi sia il rispetto di tutti i requisiti sin qui analizzati, il nodo principale della questione è rappresentato dall&#8217;interpretazione della disposizione dell&#8217;articolo 654 in merito al presupposto negativo della mancanza di limitazioni alla prova del diritto controverso nel giudizio in cui si intende far valere l&#8217;efficacia extrapenale della sentenza. L&#8217;articolo 7 del decreto legislativo n.546 del 1992, infatti, dispone la non ammissibilità del giuramento e della prova testimoniale nel processo tributario. Sul punto sono state espresse considerazioni del tutto discordanti; è possibile individuare almeno tre indirizzi ermeneutici: il primo, secondo il quale è categoricamente escluso che il giudicato penale possa essere vincolante per quello amministrativo; il secondo, il quale subordina l’ammissibilità dell&#8217;efficacia vincolante della sentenza penale nell&#8217;ambito tributario alla concreta vicenda processuale; l&#8217;ultimo il quale, ponendo l’attenzione sul profilo sostanziale, ritiene che la sentenza penale possa essere vincolante nel processo tributario solo nel momento in cui si controverta in merito a fattispecie per le quali l&#8217;ordinamento prevede <i>ex ante</i> solo determinati mezzi di prova.[22] I sostenitori del primo indirizzo ancorano le proprie considerazioni alla disposizione codicistica in merito alle limitazioni probatorie della posizione soggettiva controversa, poichè si ritiene che questa abbia escluso a priori ogni possibilità di efficacia extrapenale del giudicato, creando un sistema di rigida separazione di giudicati. In tal caso la limitazione alla prova viene verificata astrattamente, in riferimento ai limiti probatori generali connessi alla tipologia del processo[23]; ragionando in tal modo si dovrebbe concludere che non è possibile avere alcun effetto vincolante del giudicato penale su quello tributario, ammettendo che, nonostante la comune origine, i due procedimenti possono dar luogo a conclusioni differenti e addirittura del tutto contrastanti.[24] I sostenitori della seconda posizione ritengono, invece, che le limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa devono essere riferite non alla fattispecie astratta, ma al caso concreto; si può avere un&#8217;efficacia extrapenale del giudizio se in tale procedimento non sono stati esperiti mezzi di prova che non sono ammessi nell&#8217;ambito tributario[25]. Come detto in precedenza, si pone l&#8217;attenzione sulla concreta vicenda processuale e, quindi, non viene negata l&#8217;efficacia vincolante nell&#8217;ambito tributario alla sentenza penale conseguente ad un giudizio dibattimentale fondato esclusivamente su prove documentali e non, ad esempio, su escussioni testimoniali. In ultima analisi, vi sono diversi autori che ammettono l&#8217;efficacia del giudicato penale in ambito tributario, in quanto ritengono che le limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa vanno valutate in un&#8217;ottica, non di natura processuale, ma di diritto sostanziale; l&#8217;esclusione dell&#8217;efficacia del giudicato penale può aversi solo per quei determinati rapporti giuridici in merito ai quali la legge ammette solo determinati mezzi di prova; la verifica sull&#8217;esistenza di preclusivi limiti alla prova non va operata in astratto, con riguardo al regime probatorio cui è soggetta la fattispecie e, quindi, tale condizione non sussiste in merito <i>&#8220;alle restrizioni della prova aventi carattere di relatività, quali quelle poste dagli artt. 2721-2724 del codice civile&#8221;.[26]<br />
</i>In conseguenza di questa analisi si può tranquillamente sostenere che il legislatore del 2000 non ha certamente contribuito a portare chiarezza in un contesto già profondamente tormentato come quello delle interferenze tra processo penale e l&#8217;attività amministrativa. Di conseguenza, la <i>vexata questio </i>non sembra essere stata definitivamente risolta in quanto, se da un lato l&#8217;Amministrazione Finanziaria, con la Circolare 154/E [27], ammette la possibilità condizionata dell&#8217;opponibilità in ambito tributario del giudicato penale, due recenti affermazioni giurisprudenziali hanno nel concreto smentito tale linea; ci riferiamo alla sentenza n. 1945 del 12 febbraio nella 2001[28] della Sezione tributaria della Cassazione ed alla sentenza n. 2728 del 24 febbraio 2001 della medesima Corte, le quali hanno affermato la propria convinzione circa l&#8217;impossibilita per il giudicato penale di avere valenza di cosa giudicata in ambito tributario, in ragione delle restrizioni probatorie ivi presenti.<br />
In realtà è doveroso considerare il fatto che si viene affermando una sorta di <i>&#8220;terza via&#8221;;</i> anche innanzi al difetto delle diverse condizioni previste dall&#8217;articolo 654 del codice di procedura penale, in ragione del quale non possa riconoscersi efficacia di giudicato esterno nel contenzioso tributario alla pronuncia definitiva del processo penale, non si può escludere che il giudice tributario possa, in modo del tutto legittimo, esaminare il contenuto delle prove acquisite nel processo penale, ricostruendo il fatto storico in base alle medesime circostanze già oggetto di esame da parte di quest&#8217;ultimo, purché si proceda ad una propria ed autonoma valutazione degli elementi probatori così formati. La sentenza penale, pur non costituendo una prova dei fatti materiali controversi, può configurare un documento[29] nel quale viene presentata l&#8217;esistenza e il contenuto di prove assunte in sede penale, le quali, lungi dall&#8217;essere vincolanti per il giudice tributario, possono, comunque, essere soggette alla sua valutazione critica, piena ed autonoma, nel rispetto del principio del libero convincimento. <br />
Alle problematiche appena affrontate, peraltro, non sembra potersi affiancare un valido strumento di riparazione. Infatti, pur essendo presente nel nostro ordinamento l’istituto della revocazione di cui all&#8217;articolo 395 del codice di procedura civile, non si può ritenere pacificamente che tale disposizione possa costituire un rimedio idoneo ad eliminare l&#8217;incoerenza di fondo di un sistema nel quale si accetta espressamente la possibilità di un contrasto di giudicati. L&#8217;articolo 64 del decreto legislativo n. 546 del 1992, attraverso il rinvio all&#8217;articolo 395 del codice di procedura civile, ammette la revocazione contro le sentenze delle Commissioni Tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate. Il numero 5 dell&#8217;articolo 395 del codice di procedura civile, inoltre, dispone che si possa chiedere la revocazione quando la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione. <br />
&#8220;<i>In ogni caso, il giudicato invocato a sostegno della revocazione deve essersi formato prima dell&#8217;emanazione della sentenza in contestazione[30], sicché è da escludersi la revocazione della decisione pronunciata dal giudice tributario prima della formazione del giudicato penale irrevocabile&#8221;.[31]<br />
</i>Allo stesso modo non si ritiene che al conflitto di sentenze, passibili di giudicati, emesse da giudici che hanno legittimamente deciso sullo stesso fatto, l&#8217;ordinamento abbia prestato una soluzione valida attraverso la previsione di una norma <i>“semaforo”</i>, qual è quella dell&#8217;articolo 21 del decreto legislativo n. 74 del 2000. Tale articolo introduce una sorta di pregiudiziale penale, ma solo di natura esecutiva; si dispone che l&#8217;ufficio debba, comunque, provvedere ad irrogare le sanzioni per i fatti oggetto di procedimento penale, ma non può eseguirle fin tanto che il procedimento stesso non sia giunto a conclusione nei modi stabiliti dal secondo comma dell&#8217;articolo 21.<br />
In merito a tale disposizione, infatti, è sorta un’ ulteriore accesa diatriba tra, coloro che propendono per la tesi secondo la quale si sia instaurata una sorta di efficacia vincolante del giudicato penale su quello amministrativo, e coloro che sostengono la tesi della completa autonomia delle statuizioni giurisdizionali. Pur avendo più volte sostenuto l&#8217;importanza della garanzia dell&#8217;unità della giurisdizione (soprattutto nell&#8217;ambito di un sistema in cui è presente il principio di specialità), e questo anche tramite l&#8217;attribuzione dell&#8217;efficacia vincolante al giudicato penale su quello tributario, non si ritiene di poter propendere per la prima delle due precedenti posizioni; accogliendo tali considerazioni, infatti, il raccordo fra i due procedimenti, così come delineato con l&#8217;articolo 21 dal legislatore della riforma, sarebbe tale da creare situazioni paradossali. A detta di alcuni autori attraverso la disposizione &#8220;<i>formula che esclude la rilevanza penale del fatto</i>&#8221; andrebbe interpretata in senso formale, in modo tale da escludere che l&#8217; Amministrazione possa irrogare la sanzione in presenza di una sentenza assolutoria con una formula diversa da quella sopra indicata, e quindi con le formule dell&#8217;insussistenza del fatto o dell&#8217;estraneità dell&#8217;imputato alla sua commissione.[32] Il codice di procedura penale non specifica una casistica per l&#8217;utilizzo di tali formule e, quindi , se da un lato sembra essere stato affermato il principio <i>&#8220;in base al quale il giudicato penale di assoluzione con formula diversa da quella che esclude la penale rilevanza del fatto rende non eseguibili le sanzioni amministrative, dall&#8217;altro non c&#8217;è chiarezza su quali siano le formule assolutorie, ai sensi dell&#8217;articolo 530 del codice di procedura penale, che abbiano quest&#8217;efficacia vincolante sul procedimento amministrativo.&#8221;[33]<br />
</i>Se non vi sono dubbi circa la compatibilità delle formule assolutorie <i>&#8220;perché il fatto non costituisce reato&#8221;</i>[34] e <i>&#8220;perché il fatto non è previsto dalla legge come reato&#8221;</i> con il dispositivo dell&#8217;articolo 21, sorge una questione molto più complessa per quanto riguarda le formule <i>&#8220;perché il fatto non sussiste&#8221;</i> ovvero <i>&#8220;perché l&#8217;imputato non lo ha commesso&#8221;</i>. In tali ultimi casi si ritiene che l’Amministrazione Finanziaria sia vincolata all’ assoluzione da parte del giudice penale e, quindi, non possa irrogare la sanzione. In realtà una tale interpretazione porterebbe, come da più parti sottolineato, a conseguenze paradossali; il giudice penale utilizza la formula <i>“perché il fatto non sussiste”</i> quando manca l&#8217;elemento oggettivo della fattispecie e, quindi, anche quando, pur non contestando l&#8217;esistenza storica del fatto, non ritiene integrata la soglia di rilevanza penale o , in merito a questa, non sia stata raggiunta la prova. Un soggetto, ritenuto responsabile di una condotta illecita da entrambi i giudici, andrebbe esente dall&#8217;applicazione di entrambe le sanzioni, poiché l&#8217;Amministrazione Finanziaria non potrebbe eseguire le sanzioni irrogate, ed in stato di sospensione, per via dell&#8217;interpretazione restrittiva dell&#8217;articolo 21, e il giudice penale, pur ammettendo l&#8217;esistenza del fatto, non potrebbe irrogare la sanzione penale in quanto non raggiunta (o non provato il raggiungimento) la soglia di rilevanza penale.[35] Basta pensare al caso di una verifica fiscale, nel corso della quale i verificatori, utilizzando i metodi presuntivi, ritengano che vi sia stata una cessione in nero di merci per un importo superiore alla soglia di rilevanza penale per il delitto di dichiarazione infedele; l&#8217;Amministrazione Finanziaria dovrebbe provvedere ad irrogare le relative sanzioni, ma le stesse non potrebbero eseguirsi in attesa della conclusione del corrispondente procedimento penale. Il giudice penale, non potendo ammettere l&#8217;utilizzabilità di metodi presuntivi per le ragioni precedentemente analizzate, dovrebbe procedere all&#8217;assoluzione con formula <i>&#8220;perché il fatto non sussiste&#8221;</i>, in quanto non provato il superamento della soglia di punibilità, pur non contestando l&#8217;esistenza storica del fatto. In tale ipotesi l&#8217;Amministrazione Finanziaria non potrebbe dare esecuzione alla sanzione irrogata e il contribuente godrebbe di una sorta di immunità.<br />
 Benché non si riesca a spiegare come mai il legislatore abbia avvertito la necessità di aggiungere le parole <i>&#8220;con formula che esclude la rilevanza penale del fatto&#8221;</i>, si deve propendere per la tesi secondo cui l&#8217;Amministrazione Finanziaria deve comunque provvedere all&#8217;irrogazione delle sanzioni nel caso di proscioglimento o di assoluzione, prescindendo dalla formula utilizzata; <i>la ratio</i> del legislatore, infatti, va inquadrata nella necessità di non sanzionare lo stesso fatto, in capo stessa persona, sia dal punto di vista amministrativo che penale. In ragione degli evidenti disagi, non si può negare che la regolamentazione dei rapporti tra il sistema sanzionatorio penale e il sistema sanzionatorio amministrativo e tra i procedimenti, operata con il titolo IV del decreto legislativo n. 74 del 2000, abbia creato una situazione poco chiara, la quale non sembra essere opportuna per un ordinamento, quale quello tributario, che aspira, da un lato al recupero della funzione deterrente, e dall&#8217;altro all&#8217;applicazione coerente del principio dell&#8217;alternatività delle sanzioni.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Art. 19, comma 1, decreto legislativo n.74/2000: <i>“quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del Titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale”</i><br />
[2] L’art. 3 della legge 7 gennaio 1929 n.4 , recante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, aveva stabilito che l’irrogazione di una pena pecuniaria fosse possibile soltanto se il fatto non costituiva già reato; tale disposizione trovava, poi, implicita conferma nel successivo art. 5 il quale consentiva, in determinati casi, di aggiungere alla sanzione penale anche il pagamento di una soprattassa a favore dello Stato.<br />
[3] L’art.. 21, ultimo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4. prevedeva che <i>“per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti l’azione penale ha corso dopo che l’accertamento dell’imposta e della relativa sovrimposta è divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia”</i>.<br />
[4]Così si legge nel “Protocollo del 25 ottobre 2000, approvato d&#8217;intesa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, dalla Direzione delle Entrate per la Provincia Autonoma di Trento e dal Comando Regionale Trentino Alto Adige, La tutela penale degli interessi erariali”, Il Fisco n.29/01 ; in merito al principio di specialità si legge inoltre che &#8220;se è il procedimento ha inizio in sede amministrativa (esempio, accertamento) l&#8217;ufficio valuterà per primo se irrogare la sanzione amministrativa (perché ritenuta prevalente rispetto alla penale) o segnalare il fatto come reato all&#8217;autorità giudiziaria (perché ritiene prevalente la sanzione penale). La regola dell&#8217;autonomia dei due procedimenti comporta pertanto autonomia di giudizio sul medesimo fatto e sul tipo di sanzione irrogabile così che il giudicato di un procedimento non ha influenza sull&#8217;altro. In linea di principio non può essere, quindi, escluso che lo stesso fatto possa essere giudicato sia illecito penale che amministrativo o al contrario né illecito penale né illecito amministrativo con conseguente contrasto di giudicati&#8221;.<br />
[5] Così il “Protocollo del 25 ottobre 2000, approvato d&#8217;intesa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, dalla Direzione delle Entrate per la Provincia Autonoma di Trento e dal Comando Regionale Trentino Alto Adige, La tutela penale degli interessi erariali”, Il Fisco n.29/01. <br />
[6] Vgs.<b> </b>POLLARI N., in “Rapporti tra processo penale e amministrativo nel diritto tributario” , in Rivista della Guardia di Finanza n.5/01.<br />
[7] Sono le considerazioni di BERSANI G., in &#8221; Il principio di specialità in tema di applicazione delle sanzioni per i reati tributari: art. 21 del D.Lgs. n. 74/2000&#8243;,in Il Fisco n.8/2002.<br />
[8] Vgs FORTE C., in &#8220;Il principio di specialità ed il rapporto tra procedimento penale e procedimento amministrativo nel D.Lgs. n. 74/2000&#8221;, in Il Fisco n.1/2002.<br />
[9] Nell&#8217;ordine del giorno della Camera dei Deputati 9/ 1850-B/1, presentato nella seduta del 16 giugno 1999, al fine di superare le incertezze interpretative sulla cosiddetta pregiudiziale tributaria di fatto, si afferma che &#8220;il riferimento ai redditi e al volume di affari evaso non deve intendersi nel senso che verrebbe ripristinata la pregiudiziale tributaria, piuttosto che è affidata al giudice la valutazione di tali elementi ai fini dell&#8217;eventuale applicazione di sanzioni penali&#8221;.<br />
[10] In ragione del fatto che da tempo i magistrati ordinari vanno a comporre le commissioni tributarie, senza nessuna accusa di incompetenza di fronte alla complessità tecnica della materia.<br />
[11] POLLARI N.,in “Rapporti tra processo penale e amministrativo nel diritto tributario” , in Rivista della Guardia di Finanza n.5/01 nel citare la posizione espressa dal BLANDINI, in ” Rapporti tra processo penale e processo tributario&#8221;, Giuffrè editore,2001, sottolinea come tale autore da un lato sostiene che un rapporto di pregiudizialità avrebbe compromesso ogni speranza di accelerazione dello svolgimento ed esaurimento delle vicende processuali, e dall&#8217;altro ammette che le indagini saranno verosimilmente lunghe, laboriose e costose e potranno condurre a risultati anche divergenti visto che sarà il giudice penale a calcolare il quantum dell&#8217;imposta evasa al fine di verificare se sia stata superata o meno la soglia di punibilità. <br />
[12] Vgs POLLARI N.-LORIA F.,in “ Diritto punitivo e processuale tributario”, Laurus Robuffo 2003<br />
[13] D’ANDREA, in “Ancora sul concetto di imposta evasa”, in Il Fisco, 2000/45, riferendosi al passo della circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza afferma che: &#8220;suscitano molte perplessità quelle tesi volte a tenere assolutamente distinti e separati il procedimento tributario e quello penale e a giustificare, per tale via,il raggiungimento di risultati differenti. Lo dimostra il fatto che tali tesi non possano che ricevere argomentazioni in verità laconiche, come quella sostenuta, nella circolare n. 114000 del 14 aprile 2000 , che evidenzia come i concetti di imposta dovuta e di evasione «sono concetti simili ma non esattamente coincidenti», senza illustrare, tuttavia, quali siano gli elementi «non esattamente coincidenti» ai due concetti&#8221;. L&#8217;Autore, in realtà, ritiene che &#8220;i due concetti esprimano situazioni giuridiche equivalenti e che in tale ottica vadano analizzate le scelte del legislatore per comprendere se le stesse possano essere considerate congrue o se le stesse evidenzino lacune che porteranno ad una sostanziale disapplicazione della riforma&#8221;.<br />
[14] Il codice civile all&#8217;articolo 2727 definisce le presunzioni come &#8220;le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”, le distingue tra presunzioni legali, le quali ai sensi dell&#8217;articolo 2728 dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite, e presunzioni semplici di cui all&#8217;articolo 2729. Queste sono definite come “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [116 c.p.c.], il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti&#8221;. Le presunzioni semplicissime sono , invece, un&#8217;invenzione del legislatore fiscale sulla cui legittimità sono stati sollevati numerosi dubbi. <br />
[15] Vgs GOLINO S., in “Le verifiche fiscali e le nuove sanzioni penali”, in Il Fisco n.20/00.<br />
[16] POLLARI N.-LORIA F.,in “ Diritto punitivo e processuale tributario”, Laurus Robuffo 2003 , cita nell&#8217;ambito dell&#8217;ampia casistica delle presunzioni tributarie, e fattispecie previste: dall&#8217;articolo 1 del D.P.R. nr. 441/1997; dall&#8217;articolo 3 del D.P.R. nr. 441/1997 ;dall&#8217;articolo 60 del T.U.I.R.;dall&#8217;articolo 2, comma Ibis del T.U.I.R.;dall&#8217;articolo 76, comma Ibis del T.U.I.R.; l&#8217;autore prosegue sottolineando che “se l&#8217;efficacia probatoria di tali strumenti presuntivi è sicuramente pregnante sul versante del diritto amministrativo tributario, e dunque tale da consentire agli uffici fìnanziari di fondare con elevata possibilità di successo le proprie riprese a tassazione, nel campo penale tributario, secondo un indirizzo giurisprudenziale da tempo affermatosi, non lo è affatto.In quest&#8217;ultimo settore, infatti, la materia delle prove presuntive soggiace al principio generale sancito dall&#8217;articolo 192 del codice di procedura penale”. <br />
[17] Vgs. Circolare n.154/E del 4 agosto 2000: &#8220;(…) In mancanza di una normativa derogatoria, troveranno applicazione le disposizioni ordinarie relative all&#8217;efficacia del giudicato penale e, in particolare, l&#8217;art. 654 del c.p.p.&#8221;.<br />
[18] MUSCO E.,in “Diritto penale tributario&#8221;,Giuffrè editore, Milano 2002 ritiene che: &#8220;è ragionevole perciò auspicare che, pur in presenza dell&#8217;abrogazione della regola stabilita dall&#8217;articolo 12 legge 516 del 1982, il giudice tributario continui a recepire le conclusioni raggiunte dal giudice penale quanto meno per ciò che concerne la qualificazione giuridica del fatto.&#8221; <br />
[19] Vgs. FONTANA F.,in “ Il principio di specialità nel D.Leg. n.74/00”, Corriere tributario n.32/00<br />
[20] Sul punto Vgs. GAMBOGI, in “Sentenza di non luogo a procedere: effetti nel processo tributario”, in Il Corriere tributario, n. 13/2001.<br />
[21] Vgs. CONSOLO,in “ Nuovo codice di rito penale, giudicato penale e procedimenti tributari”, in Rass. Trib. n. 4/1990, p. 259; RUSSO, op. cit., p. 512: &#8220;(…) è nostro fermo convincimento che, quanto all&#8217;Amministrazione finanziaria, questa non abbia né titolo né veste per costituirsi parte civile nel processo penale. La parte civile, infatti, può costituirsi tale in un giudizio penale solo ai fini delle restituzioni e del risarcimento del danno. Essa ha puramente e semplicemente da farsi pagare il tributo: e a tal uopo è investita di quel coacervo di poteri e facoltà istruttori che è abilitata dalla legge a esercitare in sede di accertamento. Onde, non sussistendo margini di manovra per fare passare sotto le mentite spoglie di un risarcimento dei danni ciò che a tutti gli effetti altro non è che una pretesa impositiva, è dunque da escludere che l&#8217;Erario possa costituirsi parte civile nel giudizio penale; di parere contrario al precedente FORTUNA, in “L&#8217;intervento dell&#8217;amministrazione finanziaria quale parte civile nell&#8217;attuale e nel nuovo processo penale”, in il fisco, n. 10/1989.<br />
[22] Questa è la classificazione fornitaci da DI SIENA M., in &#8221; I rapporti fra il giudicato penale ed il processo tributario&#8221;, in Rivista della Guardia di Finanza n.1/2002 .<br />
[23] Vgs. CAPOLUPO- PEZZUTO, “La riforma del sistema penale tributario”, Milano, 2000; LA COMPARA, “Alcune significative pronunce in tema di efficacia del giudicato penale”, in Il Fisco n. 48/99 : “In tale contesto, in ossequio al principio della separazione delle giurisdizioni, si inserisce il citato art. 654 c.p.p. che, nel disciplinare gli effetti del giudicato penale sul giudizio civile o amministrativo, subordina l’accertamento vincolante dei fatti materiali alla condizione che la legge civile non ponga imitazioni alla prova soggettiva controversa […] Ne consegue che i processi in rassegna devono procedere separatamente, in linea con il superamento dell’unità giurisdizionale, a favore dell’autonomia di un giudizio di parti che culmina nel raggiungimento di una verità la quale non deve travalicare l’area di provenienza per imporsi su altre verità”<br />
[24] Vgs. Protocollo d&#8217;intesa Comando Regionale Guardia di Finanza Trentino Alto Adige – Direzione Regionale Entrate Trentino Alto Adige &#8211; Procura Repubblica presso il Tribunale di Trento, in cui si legge: &#8220;(…) Poiché il procedimento penale e quello amministrativo sono ora perfettamente separati il giudizio competerà autonomamente sia al giudice penale che a quello tributario (…) ai sensi dell&#8217;art. 654 c.p.p. la sentenza del giudice penale non ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario visti i limiti sussistenti in materia di prove nel processo tributario. Il principio dell&#8217;indipendenza dei due giudizi potrebbe porre problemi particolari di contrasto tra giudicati provenienti da due giurisdizioni diverse&#8221;; Vgs. AVANZINI, Effetti del giudicato penale nel processo tributario e verso l&#8217;Amministrazione, in Il Corriere tributario, n. 45/2000. <br />
[25] In tal senso, cfr. Comm. Trib. Reg. Toscana, Sez. XXVII, sentenza del 23 ottobre 1999; Cass. Sez. I civ., n. 5730 del 10 giugno 1998.<br />
[26] Sono le considerazioni di ROSSI A.,in “ L&#8217;efficacia probatoria della sentenza penale in sede tributaria”, in Il Fisco, n. 42/2000; in linea con l&#8217;autore si pone anche G. BELLAGAMBA, “Il contenzioso tributario”; PALLADINO -SASSANO, “Giudicato penale e processo tributario” Il Fisco, n. 18/1992; ORIGANI, “La partecipazione dell’Amministrazione finanziaria nei processi per reati tributari. I reati in materia fiscale”; VIGNOLI, “Efficacia del giudicato penale nel processo tributario: art. 654 del codice di procedura penale e condizioni per la sua applicazione”, in Rassegna Tributaria n. 1/2000. In particolare BELLAGAMBA ritiene che :“La condizione negativa della inesistenza di limiti alla prova in sede non penale esprime semplicemente la volontà di non far entrare, surrettiziamente, nel processo tributario prove in esso vietate acquisendole attraverso un giudizio penale”<br />
[27] Circolare n.154/E del 4 Agosto 2000 –Min. Finanze- Dip. Entrate- Dir. Centr. Affari giuridici e Contenzioso tributario, in &#8220;Le istruzioni del Ministero delle Finanze sulla nuova normativa dei reati tributari&#8221;, in Il Fisco n.32/2000, paragrafo 7. 1.<br />
[28] La sentenza n.1945 precisa che &#8220;quanto al preteso effetto vincolante del giudicato di proscioglimento,in forza dell&#8217;art. 12 della L. 516/1982 (ora abrogato expressis verbis dall&#8217;art. 25, primo comma, lett. d) del D.L.vo 74/2000), è noto che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che con l&#8217;entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale la disposizione citata deve intendersi abrogata e sostituita dall&#8217;art. 654 in forza del quale l&#8217;effetto vincolante si verifica soltanto in presenza di specifici presupposti d&#8217;identità (dei fatti, delle parti che hanno concretamente partecipato al giudizio penale e del sistema probatorio), che nella specie non sussistono (quanto all&#8217;identità del sistema probatorio)&#8221;; nella sentenza n.2728 si legge che :” &#8220;ex professo&#8221; l&#8217;applicazione in materia penale tributaria della prescrizione di cui all&#8217;art. 654 c.p.p., ha in definitiva, comportato, l&#8217;impossibilità di fare valere il giudicato penale nel processo tributario, pur se l&#8217;Amministrazione finanziaria si sia costituita parte civile, poiché in esso sono posti limiti alla prova del diritto controverso&#8221;. Nel medesimo alveo, peraltro, si pone anche la sentenza n. 3421 dell&#8217;8 febbraio 2001 della medesima Sezione della Suprema Corte che, fra tutte quelle citate, è senz&#8217;altro quella che ha ottenuto il maggiore riscontro sugli organi di stampa specializzata<br />
[29] La sentenza penale può essere prodotta come documento nel giudizio tributario sulla base del congiunto disposto degli articoli 24 e 32, comma 1, e 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992; BISCARDI, in “Procedimento penale”, sostiene che: “Tale conclusione non pare, in realtà particolarmente sconvolgente ed esecrabile, allineandosi pienamente allo spirito del nuovo processo penale caratterizzato dall’erosione del principio di unità della giurisdizione, dall’affermazione del principio dispositivo in ordine alle prove, dalla svalutazione del dogma della preminenza della giurisdizione penale”.<br />
[30] La risoluzione ministeriale, n. 1/ 3691 del 23 ottobre del 1986 , afferma che: &#8220;se il giudizio tributario si è definitivamente chiuso, le parti possono far valere le proprie ragioni sulla base delle risultanze penali, facendo ricorso al mezzo straordinario della revocazione di cui all&#8217;articolo 41 del DPR 636/1972; vi sono anche favorevoli pronunce in giurisprudenza come ad esempio una decisione 3 del 2 febbraio 1993 è messa dalla commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia. <br />
[31] Sono le considerazioni di MUSCO E.,in “Diritto penale tributario&#8221;,Giuffrè editore, Milano 2002.<br />
[32] Vgs. CELLETTI S., Rapporto tra processo penale e tributario alla luce del D.L.vo 74/2000, in Rivista della Guardia di Finanza n.5/00.<br />
[33] Sono le considerazioni di<b> </b>MASTROGIACOMO E.,in “ L&#8217;efficacia del giudicato penale sulle sanzioni amministrative”, in Il Fisco n.26/00 il quale continua: &#8220;a modesto avvisto dello scrivente, questo stato di incertezza andrebbe risolto, altrimenti si rischiano conseguenze imprevedibili ed inaccettabili&#8230;..&#8221; <br />
[34] Nella prassi giudiziaria quando non si sia accertata la presenza del dolo dell&#8217;imputato.<br />
[35] Vgs. CARRARINI, in &#8221; Rapporti con il sistema sanzionatorio amministrativo e fra procedimenti&#8221;, in “Commento al nuovo sistema penale tributario”, Allegato n. 15 a il fisco, n. 14-2000. Secondo questo Autore, la situazione paradossale che potrebbe verificarsi sarebbe la seguente: che i soggetti solidalmente responsabili ex art. 11, primo comma, D.L.vo 472-1997, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato, abbiano già subito l&#8217;applicazione della sanzione amministrativa, &#8220;mentre l&#8217;iniziale presunto autore del fatto &#8211; reato non risponderebbe né della violazione penale né di quella amministrativa.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONE TRIBUTARIA &#8211; <a href="/ga/id/2005/7/6733/g">Sentenza 16 maggio 2005 n. 10269</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Le autorita’ amministrative indipendenti, caratteristiche generali e natura giuridica. [1]</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-autorita-amministrative-indipendenti-caratteristiche-generali-e-natura-giuridica-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-autorita-amministrative-indipendenti-caratteristiche-generali-e-natura-giuridica-1/">Le autorita’ amministrative indipendenti, caratteristiche generali e natura giuridica. [1]</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa; 2. I caratteri distintivi delle A.A.I.; 3. Considerazioni conclusive; 4. Prospettive di riforma. 1. Premessa. Le Autorità Amministrative Indipendenti sono enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico investiti della tutela di interessi fondamentali in diversi settori di grande portata sociale. Pertanto, il legislatore ha dovuto affidare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-autorita-amministrative-indipendenti-caratteristiche-generali-e-natura-giuridica-1/">Le autorita’ amministrative indipendenti, caratteristiche generali e natura giuridica. [1]</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p><b>SOMMARIO:</b> 1. Premessa; 2. I caratteri distintivi delle A.A.I.; 3. Considerazioni conclusive; 4. Prospettive di riforma.</p>
<p><b>1. Premessa.</b></p>
<p>Le Autorità Amministrative Indipendenti sono enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico investiti della tutela di interessi fondamentali in diversi settori di grande portata sociale. Pertanto, il legislatore ha dovuto affidare le funzioni di tutela di particolari forme di interessi collettivi di rilevanza costituzionale, che richiedono una protezione forte, ad organismi indipendenti dotati di una posizione di terzietà, di forte imparzialità, di evidente neutralità e di esplicita indifferenza verso gli stessi interessi tutelati. In altre parole, le ragioni della diffusione di tali particolari organismi vanno ricercate nella necessità, avvertita a livello istituzionale, sociale ed economico, di affrontare in una posizione di assoluta neutralità, di imparzialità e di totale indipendenza dagli altri poteri statali e da quelli economici e con una fortissima competenza tecnica, alcune particolari problematiche &#8220;sensibili&#8221; di natura costituzionale, politico-economica e sociale; nella necessita di rispondere ad esigenze di snellire, di  deburocratizzare e di rendere più agevole il rapporto intercorrente tra cittadini ed apparati dello Stato. <br />
La nostra analisi non può che iniziare dall’esame della norma programmatica di natura costituzionale, contenuta nell’art.41[1] Cost.,  in ragione della quale viene sancito il principio della  libertà di iniziativa economica. Ma affinché tale principio venga concretamente ed effettivamente attuato,  la stessa Carta Costituzionale contempla la necessità di predisporre un sistema di controlli e norme. Tali regole non devono però essere intese come limiti all’esercizio di tale fondamentale diritto, ma piuttosto come una imprescindibile garanzia senza la quale potrebbero verificarsi abusi da parte di operatori pubblici o privati. Pertanto, nell&#8217;art. 41 della Costituzione trova piena giustificazione l&#8217;introduzione nell&#8217;ordinamento giuridico italiano di Autorità amministrative indipendenti che operano in posizione di terzietà e neutralità.<br />
Secondo alcuni cultori di diritto amministrativo, tali organismi rispondono a ragioni di scorporo di tali particolari interessi dagli apparati della ordinaria vita amministrativa oltre che degli stessi indirizzi del potere esecutivo,  neutralizzando in tal modo il governo ( cfr. CAIANIELLO V.[2]). Le Autorità amministrative indipendenti permettono di dare  alle domande della società una risposta tecnica e indipendente e, quindi, non politica. Pertanto tali Autorità sarebbero dei contropoteri del Governo e degli interessi squisitamente politici (cfr. PREDIERI A.)[3]. Si può, quindi, concludere che le diverse esigenze che hanno dato vita al fenomeno delle Authorities possono essere individuate nell&#8217;emergere prorompente di nuove istanze meritevoli di tutela giuridica in conseguenza dello sviluppo economico-sociale e tecnologico; nella necessità di rispondere a tali istanze con competenza, efficacia e tempestività alle nuove problematiche; nell&#8217;esigenza di istituire nuove e più adeguate forme di tutela degli interessi degli utenti-consumatori (affidando tale ruolo ad organismi dotati di personale altamente qualificato, selezionato in base alla grande competenza tecnica, giuridica ed economica). In conclusione, la funzione di tali istituzioni è proprio quella di assicurare protezione a categorie di interessi, generalmente collettivi o diffusi, sottoposti alle influenze di poteri forti; un esempio paradigmatico in proposito è quello della tutela degli interessi dei consumatori e dei produttori verso le grandi concentrazioni monopolistiche, oppure della tutela degli interessi dei risparmiatori e degli investitori nei confronti delle società quotate in borsa; oppure, in relazione alla Banca d’Italia, la tutela dell’interesse collettivo alla stabilità e alla solvibilità del sistema creditizio interno. Con l’istituzione della Consob e con la sua ristrutturazione (legge n°281/85), dell’Isvap (legge n°576/82), del Garante della Radiodiffusione e dell’editoria( legge n°223/90), del Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT) (legge n°146/80), del Difensore civico (legge n°142/90), dell’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (legge n°287/90), della Commissione di garanzia sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (legge n°146/90), dell’Autorità per l’informatica (decreto legislativo n°39/93), dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (legge n°109/95), dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (legge n°481/95), si sono create le premesse per comprendere che, in una logica di mercato aperto (come è quella in cui nascono le A.A.I. in funzione di regolazione), vi sono settori, non solo economici, in cui occorre non amministrare, ma regolare; si tratta di settori in cui gli interessi devono essere lasciati liberi nel rispetto di regole comuni da parte di tutti i titolari, siano essi soggetti pubblici o privati. Si tratta di una scelta cui siamo stati spinti dall’entrata in Europa dove il principio della libera concorrenza ha un ruolo di primo piano nel sistema. Le Autorità Indipendenti appaiono comunque più numerose e rilevanti nel settore economico e finanziario. L’emergere di un nuovo modello di “statualità”[4], dovuto all’evoluzione di un nuovo rapporto tra Stato e mercato, tra poteri pubblici e soggetti privati, tra le istituzioni e i cittadini, ha posto in evidenza il fatto che tali interessi siano intesi non più come semplici compiti della P. A., ma come interessi generali ed obiettivi dell&#8217;ordinamento. Pertanto, è indispensabile conferire a tali Autorità un ampio potere di autonomia che consenta di esercitare in modo obiettivo la propria funzione istituzionale senza favorire privilegi o interessi di parte. In altre parole, il profondo cambiamento dell&#8217;ultimo ventennio in merito alle modalità operative dell&#8217;intervento pubblico nell&#8217;economia rappresenta la principale causa della diffusione di tali Autorità. Infatti, da un controllo diretto, realizzato per il tramite delle imprese pubbliche o di partecipazioni statali, si è passati ad un controllo indiretto, effettuato da Agenzie semipubbliche e indipendenti e da imprese per lo più private. Si è assistiti, infatti, al sorgere delle  S.p.A. derivanti dalla dismissione degli Enti Pubblici Economici.  Il profondo cambiamento dell&#8217;intervento pubblico, quindi, ha fatto emergere la necessità di creare organismi di garanzia autonomi e indipendenti, proprio per evitare che il passaggio da un controllo diretto ad un controllo indiretto si traducesse anche in una contestuale mancanza di tutela delle regole del mercato e della posizione soggettiva dei consumatori ed operatori. </p>
<p><b>2. I caratteri distintivi delle A.A.I.</b></p>
<p>Come abbiamo avuto modo di sottolineare, gli organismi de quibus sono contraddistinti dall’indipendenza ed autonomia da ogni altro potere dello Stato, professionalità[5] tecnica, giuridica e scientifica dei propri componenti ed operano in posizione di terzietà, forte imparzialità, evidente neutralità ed esplicita indifferenza nei confronti degli interessi in gioco al fine di garantire un’effettiva protezione del bene giuridico della cui tutela sono investite tali autorità.<br />
Il carattere pubblico delle A.A.I. si evince da una serie di elementi. <br />Innanzitutto la costituzione dei nuovi organismi avviene sempre per legge ed in genere con la partecipazione delle opposizioni; la nomina dei singoli componenti, che non devono trovarsi assolutamente in situazioni di incompatibilità, avviene per atto pubblico; la selezione del personale avviene sempre per concorso pubblico; gli atti emessi da questi soggetti sono impugnabili davanti al Tribunale Amministrativo Regionale in quanto sono atti di diritto pubblico, espressione di una potestà giuridica pubblica. Le Autorità, inoltre, sono titolari di un potere consultivo, d’iniziativa o a richiesta, nei confronti del Parlamento e del Governo, oltre ad essere investite del potere di svolgere indagini, ispezioni, di richiedere notizie ad altri uffici della Pubblica Amministrazione e, per alcuni di questi organismi, del potere di emettere sanzioni pecuniarie. Basta pensare al caso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La legge istitutiva n. 287 /1990 attribuisce all’ Autorità de quo il compito di vigilare sulle intese restrittive della concorrenza, sugli abusi di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione, mentre il  D.Lgs. n. 74/1992 definisce le competenze dell’organismo in esame in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, attribuendo il compito di &#8220;inibire&#8221; la divulgazione di messaggi pubblicitari ingannevoli e di rimuoverne gli effetti. Nell’ambito della propria competenza l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel momento in cui accerti un comportamento posto in violazione del bene giuridico che è chiamata a tutelare, ha il potere di comminare sanzioni pecuniarie amministrative[6]. <br />
Tornando ad analizzare le caratteristiche di indipendenza ed autonomia delle Autorità Amministrative Indipendenti, è bene sottolineare che tali enti sono stati definiti opportunamente “Organismi super partes” o anche “Amministrazioni indipendenti ad alto tasso di imparzialità” e questo in ragione del fatto che a tali organismi è consentito operare al riparo da influenze interne ed esterne,  in particolare dall’indirizzo politico governativo. L’accentuata indipendenza si manifesta, non solo nei confronti dello Stato, ma anche per quanto concerne la totalità indistinta dei soggetti che possono essere in qualche modo interessati all’attività di tali organismi. Inoltre, non è prevista alcuna forma di assoggettamento a controlli che consentano ai poteri pubblici un qualche tipo di intervento correttivo sulla loro attività e, quindi, non trova applicazione la regola della responsabilità ministeriale per quanto riguarda l’operato delle Autorità Amministrative Indipendenti. In altre parole, le Autorità Indipendenti godono di forme di indipendenza più accentuate rispetto a quelle garantite agli altri organi. L’autonomia in questione viene garantita da particolari procedure per la nomina degli organi di vertice, di regola scelti con l’intervento del Parlamento; dalla durata del mandato, sfalsato rispetto ai tempi delle cariche politiche che sono intervenute alla loro nomina; da severe regole in materia di incompatibilità e di conflitti di interesse; <br />dall’autonomia gestionale sia dal punto di vista organizzativo che contabile.<br />
Il fondamento costituzionale dell’autonomia si rinviene nell’art. 97 Cost. in cui si legge che: “ I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l&#8217;imparzialità dell&#8217;amministrazione. Nell&#8217;ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. L’articolo seguente prevede che: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d&#8217;iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all&#8217;estero.” Pertanto, negli artt. 97 e 98 della Costituzione, si afferma che la Pubblica Amministrazione si ispira al principio della separazione della politica dall’amministrazione.  Le ragioni dell’indipendenza vanno individuate nella necessità della stabilità degli apparati amministrativi allo scopo di evitare che sommovimenti politici possano intaccare la continuità della funzione amministrativa; nella necessità di dare attuazione ai principi che la nostra carta costituzionale prevede per l’attività dei pubblici uffici: cioè garantire che i pubblici uffici: “siano organizzati…in modo da assicurare l’imparzialità ed il buon andamento”; nell’esigenza di rispondere a esigenze di particolare tecnicismo e specializzazione di particolari settori, non altrimenti tutelabili. Per meglio comprendere l’importanza e la natura della funzione di garanzia esercitata da tali organismi e, soprattutto, per distinguere la loro attività da quella posta in essere dagli uffici ordinari della Pubblica Amministrazione è necessario porre l’attenzione sulla portata terminologica dei concetti di imparzialità e neutralità. Tra i termini de quibus intercorre una  profonda differenza; infatti, mentre l’idea di neutralità esprime indifferenza rispetto agli interessi in gioco e, quindi, una pozione equidistante, terza, super partes, con l’idea di imparzialità si vuol fare riferimento all’esigenza di comportarsi nei confronti di tutti i cittadini allo stesso modo, senza discriminazioni arbitrarie. E’ chiaro, quindi, che esplicitando il significato di questi due termini, si può capire che l’imparzialità dell’amministrazione, ex art. 97 e 98 della Costituzione,  è incompatibile con la neutralità. L’amministrazione pubblica, infatti, è imparziale (art.97 Cost.), ma non può essere neutrale perché è preordinata al perseguimento dell’interesse pubblico che non sempre coincide con l’interesse dei singoli. Vi è quindi  la responsabilità politica innanzi al Parlamento da parte del Ministro in relazione all’attività svolta dal settore della P.A. di sua competenza. Le Autorità Amministrative Indipendenti, invece, svolgono una funzione neutrale visto che le proprie funzioni sono esercitate in posizione di indifferenza rispetto agli interessi concreti, pubblici o privati. In alcuni casi, inoltre, lo Stato o altri organismi pubblici potrebbero essere portatori di interessi nettamente in conflitto con i beni giuridici alla cui tutela sono preordinate le A.A.I. Basta pensare al caso dell’A.G.C.M. che nel 2003 ha sanzionato per violazione delle norme sulla concorrenza l’ENEL, impresa a partecipazione pubblica; infatti con Legge n. 359 del 1993, l’ Enel, in precedenza ente pubblico economico, in seguito alla dismissione, diventa una Società per Azioni. In realtà, nonostante la qualificazione giuridica, formalmente privatistica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana è in possesso direttamente del 31,35% del capitale sociale, indirettamente tramite la Cassa Depositi e Prestiti (società per azioni controllata dallo stesso Ministero) del 10,25% del capitale sociale. In tal caso, quindi, lo Stato, anche se indirettamente, è portatore di un interesse contrapposto ai diritti tutelati dall’autorità. Un’ulteriore conferma delle considerazioni precedenti può essere rinvenuta dall’analisi della recente legge sul conflitto di interessi dei soggetti investiti di cariche di governo. Infatti, la legge 20 luglio 2004, n.215 ha attribuito all’A.G.C.M. la competenza a vigilare che: “I  titolaridi  cariche di governo, nell&#8217;esercizio delle loro funzioni,si  dedicano  esclusivamente  alla  cura  degli interessi  pubblici  e si astengono  dal porre in essere atti  e dal  partecipare a  deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d&#8217;interessi”.  Pertanto, l’autorità è chiamata addirittura a prendere in considerazione tutti gli atti posti in essere nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali da parte dei titolari di cariche di governo. Come detto in precedenza, in tal caso il potere politico rappresenta la “controparte”e se l’autorità non fosse dotata di autonomia e neutralità, verrebbe meno la stessa ragion d’essere della normativa poc’anzi analizzata. Infatti vi sarebbe una subordinazione paradossale del controllante (Autorità Garante) rispetto al controllato (titolari carichi di governo).</p>
<p><b>3. Considerazioni conclusive.</b></p>
<p>Le considerazioni sin qui espresse in merito alle caratteristiche di tali Autorità possono essere meglio compreso dall’analisi della normativa disciplinante l’attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In particolare l’art.10 della L.n.287/90, per quanto riguarda le caratteristiche di autonomia e indipendenza, dispone che “L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione” … “è costituita dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo.” A garanzia di una posizione autonoma ed imparziale si assicura all’organismo de quo una forte autonomia finanziaria, organizzativa e contabile. Si dispone innanzitutto che i membri dell’Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l’intera durata del mandato. L’Autorità, inoltre, delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese[7]. Per quanto riguarda la professionalità si dispone che i quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.<br />
Portandoci alla conclusione sembra opportuno analizzare il codice etico del personale adottato dall’Autorità in analisi con atto interno, ad ulteriore garanzia dell’imparzialità, autonomia ed integrità del personale operante nell’ambito dell’organismo. Si dispone, infatti, che costituiscono requisiti indispensabili l’imparzialità, la riservatezza, la correttezza nei rapporti con soggetti interessati a qualunque titolo all’attività svolta dall’Autorità. In particolare vengono disciplinati due casi: il conflitto di interessi e l’invio di regali. Nel primo caso si prevede che: “il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività dell’Autorità che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri o di parenti entro il quarto grado o conviventi”. Per quanto riguarda il caso di invio di regali: “il dipendente non accetta, neanche in occasione di festività, per sé o per altri, regali o altre utilità aventi valore economico da soggetti in qualsiasi modo interessati dall’attività dell’Autorità, ad eccezione di regali d’uso di modico valore”. Le funzioni di vigilanza sull’applicazione del codice etico sono assegnate ad un magistrato, che è nominato dalla stessa Autorità per sette anni e non può essere riconfermato. </p>
<p><b>4. Prospettive di riforma.</b></p>
<p>Le considerazioni de quibus spiegano il perché la tematica delle Autorità amministrative indipendenti è tornata al centro del dibattito politico e dottrinario; il Ministro della Funzione Pubblica, pertanto, ha disposto l’istituzione[8] di una Commissione di studio incaricata  di analizzare il complessivo sistema delle Authority,  e questo in conseguenza del lungo dibattito politico-legislativo ed accademico-scientifico che nel corso della XIII Legislatura ha impegnato il Parlamento e i Partiti ed ha stimolato l&#8217;attenta riflessione critica e propositiva della dottrina giuridico-costituzionalistica e politologica.<br />
Infatti, prima in Commissione bicamerale per le riforme costituzionali e poi in Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, le forze politiche avevano evidenziato la necessità di affrontare risolutivamente la questione della sistemazione costituzionale degli organismi indipendenti e i problemi ad essa connessi.<br />
In particolare la Bicamerale aveva ipotizzato nel progetto di riforma presentato al Parlamento un apposito articolo dedicato all&#8217;investitura costituzionale degli organismi di garanzia; in particolare il progetto approvato attribuiva, all&#8217;art.109, il rango costituzionale alle Autorità indipendenti, inserendolo nel titolo V dedicato alle &#8220;Pubbliche amministrazioni, autorità di garanzia ed organi ausiliari&#8221;. L&#8217;art. 109 del progetto affidava al Legislatore il potere di istituire appositi organismi indipendenti &#8220;per l&#8217;esercizio di funzioni di garanzia o di vigilanza in materia di diritti e libertà garantiti dalla Costituzione&#8221;. Inoltre, in un più ampio disegno di differenziazione delle funzioni e dei poteri dei due rami del Parlamento e nel tentativo di unificare le differenti procedure di nomina dei vertici delle Authority, i componenti della Bicamerale avevano attribuito esclusivamente al Senato della Repubblica la competenza ad eleggere (a maggioranza dei tre quinti dei suoi membri) i titolari delle Autorità di garanzia e di vigilanza. Il progetto rinviava, poi, alla Legge il compito di stabilire la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza e stabiliva, infine, che le Autorità indipendenti erano tenute a riferire alle Camere sui risultati dell&#8217;attività svolta.<br />
La Commissione affari costituzionali della Camera[9], al termine di un&#8217;accurata indagine, aveva evidenziato la necessità di procedere all&#8217;approvazione di una generale disciplina organica con l&#8217;intento di uniformare le diverse Autorità indipendenti, introducendo disposizioni comuni per le nomine degli organi decisionali e per l&#8217;organizzazione strutturale interna e prevedendo, altresì, una migliore e più equilibrata ripartizione delle competenze tale da consentire un più efficace esercizio delle funzioni neutre di regolazione.  Inoltre, alla scelta del Governo di avviare fin dall&#8217;inizio dell&#8217;attuale XIV Legislatura un&#8217;attività di studio e di analisi della disciplina vigente in materia di Authority , preordinata all&#8217;elaborazione (e all&#8217;auspicabile successiva approvazione) di un disegno di legge che riformi gli organismi indipendenti di garanzia, regolazione e vigilanza, si è aggiunta la presentazione di alcune interessanti proposte di legge di riforma del settore delle Autorità indipendenti. A questo proposito assume un particolare interesse la proposta avanzata da uno dei gruppi parlamentari di opposizione (quello della Margherita) che, condividendo (evidentemente) la necessità di razionalizzare il sistema delle Authority, ha istituito una commissione di esperti di diritto costituzionale, di diritto amministrativo e di diritto pubblico dell&#8217;economia, incaricati di elaborare un progetto di legge organico. Alla organica proposta di legge presentata in Parlamento dallo schieramento di Centro-sinistra e frutto della profonda riflessione sviluppata nell&#8217;ambito delle attività di studio e ricerca dell&#8217;AREL[10], con l&#8217;obiettivo di introdurre una razionale normativa di sistema  in grado di omogeneizzare alcune questioni essenziali, e mantenere, invece, alcune specificità che è giusto non modificare, si è aggiunta, poi, una ambiziosa ed assai innovativa proposta di legge presentata dal presidente della Commissione industria della Camera dei Deputati Bruno Tabacci[11] che, con l&#8217;obiettivo di semplificare il quadro ordinamentale vigente, ipotizzava tra l&#8217;altro, l&#8217;attribuzione delle funzioni in materia di vigilanza su banche, assicurazioni e fondi pensioni ad un&#8217;unica Autorità di controllo sul modello dell&#8217;analoga Authority vigente nell&#8217;ordinamento del Regno Unito[12].<br />
Tutto ciò riapre il dibattito politico-istituzionale sull&#8217;istituto delle Autorità indipendenti, ponendo al centro della riflessione scientifica la tematica dei poteri neutrali che si collocano nel nuovo ordine giuridico del mercato globalizzato[13] come arbitri imparziali e &#8220;garanti delle regole&#8221;.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] Tratto dal seminario dal titolo “Autorità Amministrative Indipendenti, natura giuridica e caratteristiche generali”, tenuto il 16/05/2005 presso la Seconda Università degli studi di Napoli, Facoltà di Economia – Capua.<br />[2] Art.41 Cost. “41. L&#8217;iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l&#8217;utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l&#8217;attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”<br />[3] CAIANIELLO V., Le Autorità indipendenti tra potere politico e società civile, in Rass. giur. en. el., 1997, p. 5.<br />[4] PREDIERI A., L&#8217;erompere delle autorità amministrative indipendenti, Passigli editore, Firenze, 1997, p. 40, sostiene che &#8220;le Autorità amministrative indipendenti sono l&#8217;effetto di una crisi di rappresentanza, acuita dalla crisi del sistema italiano dei partiti, che porta alla richiesta di risposta tecnica e indipendente, non politica, alle domande della società, che è la stessa che accresce la forza dei giudici rendendoli, come le Autorità amministrative indipendenti, contropoteri del Governo e dei circuiti rappresentativi, tanto di quello elettorale quanto di quello degli interessi&#8221;<br />[5] Vgs. a tal proposito Vgs. FLICK  GIOVANNI MARIA, Globalizzazione dei mercati e globalizzazione della giustizia, in Rivista della Guardia di Finanza n.5/2001, Conferenza tenuta presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, 9 giugno 2000<br />[6] Il principio del buon andamento dell’amministrazione di cui all’art.97 Cost. impone che il personale impiegato risulti dotato di competenze tecniche specifiche che non necessariamente sono in possesso dei politici, dato che non sempre è un requisito fondamentale di questi ultimi.<br />[7] Vgs. artt.13,14 e 19 della Legge n.287/90.<br />[8] L’Autorità provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.<br />[9] Della Commissione istituita dal Ministro Frattini presso il Dicastero della Funzione Pubblica hanno fatto parte studiosi del settore ma anche componenti e dirigenti di diverse Autorità indipendenti. Le attività di studio e di analisi svolte dall&#8217;organismo sono state coordinate dal Prof. Lamberto Cardia, Commissario della Consob e già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; del consesso, poi, ha fatto anche parte il Consigliere di Stato G.P. Cirillo, che avendo per molto tempo lavorato come consulente giuridico presso l&#8217;Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha acquisito una vasta esperienza specifica e una conoscenza profonda del sistema delle Authority e ha offerto ai lavori della commissione Frattini un prezioso contributo di idee e riflessioni critiche e propositive sintetizzate in CIRILLO G.P., Appunti per una ricerca sulla natura giuridica delle Autorità amministrative indipendenti, in Il Consiglio di Stato, n. 1, gennaio, 2001, p. 71 e ss. <br />[10] Camera dei Deputati, Le Autorità amministrative indipendenti, Commissione I (affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), Atti parlamentari XIII Legislatura, Indagine conoscitiva n. 31, Roma, 2000.<br />[11] Per un esame delle attività di studio e di approfondimento e del percorso logicogiuridico che ha portato all&#8217;elaborazione della proposta di legge Letta-Amato vgs. AA.VV., Ipotesi di riforma delle Autorità indipendenti, in Arel informazioni, n. 1/2002, con interventi di AMATO G., CERULLI IRELLI V., ELIA L., GOBBO F., GRASSINI F.A., LETTA E., MERUSI F., NAPOLITANO G., PILATI A., PINZA R., TABACCI B.<br />[12] Esponente della maggioranza parlamentare di centrodestra<br />[13] In particolare il progetto Tabacci poneva, tra l&#8217;altro, in discussione i poteri della Banca d&#8217;Italia partendo dal presupposto che l&#8217;istituto centrale di emissione era nato in seguito alle note &#8220;circostanze emergenziali&#8221; che alla fine del 1800 sconvolsero &#8220;l&#8217;ancora gracile sistema creditizio postunitario&#8221;.<br />[14] Il fenomeno della globalizzazione[14] è inteso come quel processo in seguito al quale gli Stati nazionali e le loro sovranità vengono condizionati e connessi trasversalmente da attori transnazionali, dalle loro chances di potere, dai loro orientamenti, dalle loro identità e reti, ha portato all&#8217;affermazione di un nuovo ordine economico mondiale, caratterizzato dalla crescita esponenziale delle transazioni finanziarie, dalla diffusione dei mezzi informatico-tecnologici e dall&#8217;estensione della concorrenza tra operatori di mercato a livello globale </p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>LA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE E LA FUNZIONE DELL’AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-pubblicita-ingannevole-e-la-funzione-dellautorita-garante-concorrenza-e-mercato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-pubblicita-ingannevole-e-la-funzione-dellautorita-garante-concorrenza-e-mercato/">LA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE E LA FUNZIONE DELL’AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. La pubblicità; 2. L’evoluzione normativa italiana in materia di pubblicità; 3. La pubblicità ingannevole e la pubblicità comparativa. 1. La pubblicità Con il termine pubblicità si intende generalmente quella forma di comunicazione a pagamento, diffusa su iniziativa di operatori economici (attraverso mezzi come la televisione, la radio, i</p>
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<p><i><B>SOMMARIO: </B> 1. La pubblicità; 2. L’evoluzione normativa italiana in materia di pubblicità; 3. La pubblicità ingannevole e la pubblicità comparativa.</p>
<p><i><b>1. La pubblicità<br />
</b></i><br />
Con il termine pubblicità si intende generalmente quella forma di comunicazione a pagamento, diffusa su iniziativa di operatori economici (attraverso mezzi come la televisione, la radio, i giornali, le affissioni, la posta, Internet), che tende in modo intenzionale e sistematico a influenzare gli atteggiamenti e le scelte degli individui in relazione al consumo di beni e all’utilizzo di servizi. La pubblicità, pertanto, è molto importante per i suoi effetti sulle nostre idee e sul nostro comportamento e, di conseguenza, costituisce uno dei più efficaci strumenti utilizzati dalle imprese nel confronto concorrenziale[1]. Le imprese, infatti, si disputano la clientela non solo, e non sempre, attraverso un’offerta di qualità migliore a prezzi più convenienti, ma anche attraverso la comunicazione di un’immagine dei propri prodotti che, agli occhi dei consumatori, li distingua positivamente da quelli dei concorrenti. Dietro la brevità di un messaggio pubblicitario si cela spesso un lavoro lungo e complesso. L’operatore pubblicitario, nell’ideazione del messaggio, innanzitutto mira a costruire un’identità del prodotto (<i>posizionamento</i>) che lo rende distinto dagli altri, sottolineando una prestazione<i><b> </b></i>del prodotto (<i>benefit</i>), cioè la sua capacità di fare una<i><b> </b></i>certa cosa, di ottenere un certo risultato. In seguito vi è l’individuazione delle  categorie di consumatori più sensibili al prodotto da pubblicizzare, oppure quelle che sono in grado di concorrere in maniera determinante allo sviluppo delle vendite (<i>target)</i>. Una volta individuati i destinatari della comunicazione, i pubblicitari puntano a costruire il messaggio in modo che esso ne attiri l’attenzione, venga da loro ricordato e finisca per condizionarne i consumi. Se da una parte è indubbia la posizione rilevante ricoperta dello strumento pubblicitario nell’economia moderna, vista la necessità di informare i consumatori e contribuire così a un sano confronto concorrenziale fra le imprese, dall’altra parte viene in evidenza la delicatezza di tale strumento. In altre parole, un uso distorto della pubblicità porta inevitabilmente alla lesione della sfera soggettiva del consumatore, il cui consenso contrattuale dovrebbe essere il frutto di un libero processo di autodeterminazione e non dovrebbe essere carpito fraudolentemente da un messaggio pubblicitario ingannevole; allo stesso modo un utilizzo scorretto dello strumento pubblicitario è idoneo a falsare il sano gioco della concorrenza e rappresenta, pertanto, un serio ostacolo alla effettiva realizzazione di un libero mercato concorrenziale. Le strategie delle imprese che adottano messaggi pubblicitari decettivi sono diversificate, ma tutte sono volte a influenzare i consumatori poco informati, facendo loro pagare un prezzo eccessivamente elevato rispetto alla qualità effettivamente offerta. Tramite la pubblicità ingannevole le imprese tendono a sfruttare le rilevanti asimmetrie informative che spesso contraddistinguono il loro rapporto con i consumatori. Pertanto è necessario, non solo nell’ interesse dei consumatori ma anche delle stesse imprese, garantire che la pubblicità svolga la propria funzione di comunicazione e promozione senza indurre i suoi destinatari in inganno. Di conseguenza la tutela della concorrenza e la tutela dalla pubblicità ingannevole si integrano l’una con l’altra, entrambe funzionali a ridurre le possibilità di sfruttamento del potere di mercato nei confronti dei consumatori.<br />
<i><b><br />
2. L’evoluzione normativa italiana in materia di pubblicità.<br />
</b></i></p>
<p>Nel nostro Paese, le prime norme in materia risalgono agli anni Venti. Esse prevedevano perlopiù il ricorso alla censura preventiva dei messaggi pubblicitari, limitata peraltro ad alcuni settori merceologici. In realtà l’apparato normativo nazionale era privo di una qualche forma generale e diretta di tutela dei consumatori contro le comunicazioni ingannevoli. Gli unici a essere tutelati in via generale erano gli imprenditori, che, in qualità di concorrenti, potevano chiedere l’intervento del giudice contro messaggi pubblicitari che costituissero concorrenza sleale (solo di recente, con l’approvazione della legge n. 281/98, <i>“Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti”</i>, è stata riconosciuta la generale possibilità alle associazioni dei consumatori di adire il giudice civile a tutela dei diritti dei consumatori); il giudice penale poteva poi (e può tutt’oggi) intervenire nei casi in cui nel messaggio pubblicitario fossero configurabili reati (truffa, frodi e così via). Qualche norma della disciplina radiotelevisiva (legge n. 223/90, cosiddetta legge Mammì) era certo diretta alla repressione di alcuni illeciti in materia pubblicitaria, ma comunque non forniva sufficienti strumenti di tutela. Il vuoto normativo ha portato gli stessi operatori pubblicitari a dotarsi di regole di comportamento tramite la costituzione dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, ente privato a base associativa, che ha affidato a un Giurì appositamente costituito il controllo della pubblicità diffusa dai suoi associati. L’Istituto ha elaborato un Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, costantemente aggiornato, nel quale si  prevede anche la repressione della pubblicità ingannevole ed il controllo della correttezza della pubblicità comparativa. Il codice vincola solo gli associati, i quali, a loro volta, si impegnano ad obbligare contrattualmente al suo rispetto i soggetti, eventualmente non associati, con i quali concludono contratti pubblicitari.<br />
Così come abbiamo avuto modo di sottolineare in merito all’evoluzione normativa in materia di concorrenza, anche in tale ambito l’impulso allo sviluppo della materia è venuto principalmente dagli obblighi derivanti al nostro Paese dall’appartenenza alla Comunità Europea. L’istituzione comunitaria, infatti, nel 1984 ha adottato la direttiva 84/450/CEE, che stabilisce i principi generali in materia di pubblicità ingannevole ai quali le legislazioni degli Stati membri devono uniformarsi. In seguito si è cercato di disciplinare il fenomeno della pubblicità comparativa tramite l’adozione nel 1997 della Direttiva 97/95/CE.  L’Italia ha dato attuazione alla Direttiva Comunitaria 84/450/CEE adottando il decreto legislativo n. 74 del 25 gennaio 1992 in materia di pubblicità ingannevole; tramite il decreto legislativo n.67 del 25 febbraio 2000 ha recepito le disposizioni comunitarie in materia di pubblicità comparativa, apportando delle modifiche al decreto legislativo n.74/1992. La direttiva sulla pubblicità ingannevole del 1984 indicava gli elementi a cui riferirsi per verificare la sussistenza dell’ingannevolezza (relativi al prezzo, al prodotto e all’impresa produttrice) e lasciava poi agli Stati membri la possibilità di decidere quale dovesse essere l’organo al quale concretamente rivolgersi per ottenere una pronuncia di divieto della pubblicità ingannevole. Le formule adottate nei vari paesi europei sono state diverse: in alcuni la tutela dalla pubblicità ingannevole è stata affidata al giudice civile, penale o amministrativo (come in Belgio, Olanda, Germania, Francia); in altri le relative competenze sono state attribuite ad autorità indipendenti, così come è successo in Italia. L’organo incaricato dell’applicazione di entrambe le discipline così in vigore è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, cioè la medesima autorità amministrativa che applica la legge <i>antitrust.[2]</i></p>
<p><i><b>3. La pubblicità ingannevole e la pubblicità comparativa.</b></i><br />
<i><b><br />
</b></i>Il<b> </b>decreto n.74/1992 ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa secondo quanto disposto dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, in attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa. <br />
Per <i>“pubblicità”</i> si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi. La nozione è molto ampia e include ogni forma di comunicazione promozionale, quali che siano le sue modalità o i mezzi di diffusione. Restano escluse, invece, le pubblicità non commerciali, nel senso che non sono riferite ad attività economiche, come ad esempio la propaganda politica e la pubblicità sociale, e quelle forme di pubblicità che devono essere sottoposte ad approvazione già prima della loro diffusione[3]. Sono invece incluse nella nozione di pubblicità quelle forme di comunicazione che, anche se non tendono immediatamente a spingere all’acquisto di beni o servizi, promuovono comunque l’immagine dell’impresa presso il pubblico dei consumatori.<br />
Dal combinato disposto degli art.1, comma 2 ed art.2 del decreto in esame<b> </b>la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta e, quindi, per “<i>pubblicità ingannevole</i>”, deve intendersi qualsiasi pubblicità che in qualunque modo,<i><b> </b></i>compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone<i><b> </b></i>fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa<i><b> </b></i>del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico<i><b> </b></i>ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente.<i><b> </b></i>In parole povere, è ingannevole ogni comunicazione che, direttamente o indirettamente, crea nei consumatori un’idea errata sul prodotto o servizio offerto, condizionandone fraudolentemente le scelte. Non è necessario che il messaggio pubblicitario abbia effettivamente arrecato un danno per essere qualificato come ingannevole. È sufficiente che le informazioni inesatte che esso comunica siano potenzialmente<b> </b>in grado di alterare le decisioni del consumatore. L’ingannevolezza può derivare sia da affermazioni ambigue o false, sia dall’omissione di informazioni necessarie per valutare in modo completo l’offerta. 41<br />
Nella valutazione dell’ingannevolezza del messaggio pubblicitario devono essere considerati diversi elementi, con particolare riferimento alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti; <i> </i>alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o riconoscimenti.<br />
La pubblicità, inoltre, come già sottolineato in precedenza deve essere chiaramente riconoscibile come tale, essendo vietata ogni forma di pubblicità subliminale. Pertanto, in particolare nella pubblicità a mezzo stampa, deve essere distinguibile da altre forme di comunicazione al pubblico, <i>“con modalità grafiche di evidente percezione”.</i>  Sussiste, quindi, un generale obbligo di evidenziare in maniera trasparente quando lo scopo della comunicazione è pubblicitario e non informativo. Un’altra forma insidiosa di pubblicità non trasparente è quella che, in termini tecnici, viene chiamata <i>product placement</i>. Consiste nello sfruttare l’immagine insistita o la ripetuta citazione di un prodotto o di un marchio, senza un particolare motivo, durante una trasmissione o un film che non ha scopi pubblicitari.<br />
La pubblicità comparativa è quella modalità di comunicazione pubblicitaria con la quale un’impresa promuove i propri beni o servizi mettendoli a confronto con quelli dei concorrenti. Tali concorrenti possono essere individuati genericamente o invece specificamente. Nel primo caso si parla di pubblicità comparativa indiretta. Ad esempio, chi attribuisce al proprio prodotto pregi unici implicitamente afferma che tali pregi non sono posseduti da tutti i prodotti concorrenti. Nel secondo caso si parla, invece, di pubblicità comparativa diretta. Qui i concorrenti sono resi riconoscibili o mediante citazione espressa della loro denominazione o del loro marchio, ovvero mediante l’indicazione di elementi che li rendano inequivocabilmente riconoscibili. Il confronto, ovviamente, può essere espresso a parole, ma anche attraverso immagini in grado di ottenere, spesso in modo più efficace, il medesimo risultato. La pubblicità comparativa diretta, se da un lato ha tradizionalmente suscitato la preoccupazione di molte imprese, perché la sua natura aggressiva alza i costi della battaglia concorrenziale, dall’altro, se condotta correttamente, rappresenta uno strumento informativo fondamentale a disposizione dei consumatori, in quanto incrementa la trasparenza del mercato; ciascun produttore può valorizzare quei pregi che rendono superiore il suo prodotto rispetto a quelli degli altri, accreditandosi così presso il pubblico dei consumatori che potrebbe decretarne il successo.<br />
E’ necessario, quindi, determinare a quali condizioni la pubblicità comparativa è lecita. Tali requisiti, che devono essere tutti rispettati, sono ora elencati all’art. 3 bis del decreto legislativo n. 74/92. In particolare, la pubblicità comparativa è lecita se, oltre a  non essere ingannevole,<i> </i>confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; non ingenera confusione sul mercato fra operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;<i> </i>non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente. Un’ulteriore regola riguarda i raffronti che fanno riferimento a offerte speciali: in essi devono essere indicati in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l’offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.<br />
I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all’Autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti. In tale ambito, quindi, a differenza di quanto avviene nel settore della concorrenza, l’Autorità non può agire autonomamente per l’individuazione e la repressione della pubblicità ingannevole. Le denunce presentate all’organismo di controllo devono essere predisposte secondo le modalità e con i contenuti esplicitamente individuati dal  Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284, <i>“Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa”</i>, che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627.  Se la segnalazione pervenuta non è manifestamente infondata il responsabile del procedimento, individuato nell&#8217;unità organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,  comunica l&#8217;avvio del procedimento al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore, nonché al richiedente. Quando il committente non è conosciuto, il responsabile del procedimento fissa un termine al proprietario del mezzo perché fornisca ogni informazione idonea ad identificarlo ovvero rivolge analoga richiesta a qualunque soggetto, pubblico o privato, che possa fornirla. L&#8217;Autorità, in caso di particolare urgenza, può disporre, con atto motivato, la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita.  I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso e possono anche accedere agli atti dello stesso. La Direzione competente, inoltre, provvede ad assegnare un termine, di solito di 15 giorni, entro il quale possono essere presentate memorie da parte dei soggetti interessati. L’Autorità può richiedere che sia l’operatore pubblicitario a fornire la prova della veridicità delle affermazioni contenute nel messaggio da lui diffuso. A tale mezzo si ricorre quando la pubblicità comunica informazioni che l’operatore pubblicitario dovrebbe conoscere. In questo caso, il silenzio o l’invio di prove insufficienti fa presumere l’inesattezza dei dati contenuti nel messaggio. <br />
Il responsabile del procedimento, per valutare correttamente gli elementi istruttori, può disporre che le parti siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio. L&#8217;Autorità, inoltre, può disporre perizie e consulenze, operazioni di cui è data comunicazione alle parti del procedimento, in modo tale che questi possano esercitare la facoltà di avvalersi di un loro consulente; questi può assistere alle operazioni svolte dal consulente dell&#8217;Autorità e presentare scritti e documenti in cui svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.  <br />
Il responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti. Il procedimento deve concludersi nel termine di settantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta o dall&#8217;individuazione del committente nel caso in cui questo non sia conosciuto[4].<br />
Al termine della fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti all&#8217;Autorità per l&#8217;adozione del provvedimento finale. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorità Garante, prima di provvedere, richiede il parere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ed in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, l&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato procede indipendentemente dall&#8217;acquisizione del parere stesso. <br />
Se, con la decisione finale, l’Autorità ritiene la pubblicità esaminata ingannevole o la pubblicità comparativa non conforme alle condizioni in precedenza elencate, ordina che ne sia impedita o interrotta la diffusione. Il provvedimento di ingannevolezza o di illiceità della pubblicità comparativa viene pubblicato sul Bollettino settimanale dell’Autorità. L&#8217;Autorità, con il provvedimento con cui dichiara l&#8217;ingannevolezza della pubblicità o l&#8217;illiceità della pubblicità comparativa può disporre la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e a spese dell&#8217;operatore pubblicitario. <br />
Questo perchè non sempre la semplice cessazione della diffusione dei messaggi ingannevoli o comparativi illeciti annulla gli effetti della pubblicità, specie nei casi in cui l’ingannevolezza del messaggio o i profili di illiceità della comparazione siano particolarmente insidiosi e, dunque, suscettibili di permanere nel ricordo del consumatore, così da indurlo, anche in un secondo tempo, ad acquistare quel prodotto. L’operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire cinque milioni. Come avviene nell’ambito della concorrenza, i ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.[5]</p>
<p>_____________________<br />
[1] Gli investimenti pubblicitari netti (tv, radio e stampa) in Italia nel 2001 sono stati pari a circa 6.630 milioni di euro. Nonostante la leggera flessione rispetto al 2000 (meno 2,2%) superano i 6 miliardi di euro: quasi 17 milioni di euro al giorno, oltre 700.000 euro l’ora. Cifre che dimostrano come la pubblicità sia un fenomeno molto rilevante in termini economici.  <br />
[2] L’Autorità, volendo sottolineare quella convergenza tra i suoi compiti già indicata dal legislatore, ha di recente operato un’importante modifica del proprio assetto organizzativo, eliminando la Direzione Pubblicità Ingannevole, che aveva fin qui esercitato la competenza esclusiva a trattare la materia pubblicitaria, e distribuendo tra le singole Direzioni istruttorie competenti per materia la trattazione dei casi di pubblicità ingannevole e comparativa. In tal modo si è pensato di sfruttare in modo più efficace le sinergie tra attività di tutela della concorrenza e repressione delle forme di pubblicità illecita.<br />
[3] Ad esempio, il Ministero della Sanità controlla preventivamente i messaggi riguardanti gli articoli medico-chirurgici, verificandone anche la non ingannevolezza; analogamente la Consob autorizza la diffusione degli annunci riguardanti l’offerta di strumenti finanziari. <br />
[4] Il termine è prorogato una sola volta di novanta giorni quando: <br />
a) siano disposte perizie o consulenze ovvero siano richieste informazioni o documenti;<br />
b) l&#8217;Autorità richieda all&#8217;operatore pubblicitario del decreto legislativo di fornire prove sull&#8217;esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità.  Il termine è prorogato di centottanta giorni nel caso in cui l&#8217;operatore pubblicitario sia residente, domiciliato od abbia sede all&#8217;estero.[5] È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’art. 2598 del codice civile nonché per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni e del marchio d’impresa protetto a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n.929, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti. </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-pubblicita-ingannevole-e-la-funzione-dellautorita-garante-concorrenza-e-mercato/">LA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE E LA FUNZIONE DELL’AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  Private e di interesse collettivo -ISVAP &#8211;</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/istituto-per-la-vigilanza-sulle-assicurazioni-private-e-di-interesse-collettivo-isvap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/istituto-per-la-vigilanza-sulle-assicurazioni-private-e-di-interesse-collettivo-isvap/">Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  Private e di interesse collettivo -ISVAP &#8211;</a></p>
<p>1.Premessa; 2. L’evoluzione normativa europea; 3. L’evoluzione normativa italiana; 4. L’organizzazione dell’Isvap; 5. Le funzioni dell’Isvap; 5.1. Il rilascio dell&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività assicurativa; 5.2. Il controllo sulla gestione delle imprese e l&#8217;analisi dei bilanci; 5.3. L&#8217;attività ispettiva; 5.4. L’applicazione delle sanzioni; 6. I rapporti con le altre istituzioni. 1.</p>
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<p><i><b>1.Premessa; 2. L’evoluzione normativa europea; 3. L’evoluzione normativa italiana; 4. L’organizzazione dell’Isvap; 5. Le funzioni dell’Isvap; 5.1.  Il rilascio dell&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività assicurativa; 5.2. Il controllo sulla gestione delle imprese e l&#8217;analisi dei bilanci; 5.3. L&#8217;attività ispettiva; 5.4. L’applicazione delle sanzioni; 6. I rapporti con le altre istituzioni.</p>
<p><i><b>1. Premessa.</b></i><br />
L&#8217;attività assicurativa consiste nell’operazione economica con la quale, mediante contributi di più soggetti esposti ad eventi economicamente sfavorevoli, si raccolgono le ricchezze da mettersi a disposizione di più soggetti per i quali i bisogni si verificheranno[1]. Infatti, dalla lettura dell’art.1882 c.c., si evince che  l&#8217;assicurazione è il contratto con il quale l&#8217;assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l&#8217;assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Per assicurazione, quindi, deve intendersi sia l&#8217;atto, cioè il contratto dal quale nasce il rapporto giuridico tra assicurato e assicuratore, tra soggetto creditore e debitore della prestazione assicurativa, che la serie continua ed innumerevole di atti, cioè di contratti, che, nel loro insieme, costituiscono l’attività svolta da chi opera professionalmente nel mercato assicurativo, cioè l&#8217;impresa. L’esercizio di tale tipologia di operazioni è subordinata alla sussistenza in capo all’operatore di determinati presupposti soggettivi inerenti, in particolar modo, la forma giuridica dell’impresa; al presupposto soggettivo deve necessariamente accompagnarsi un presupposto oggettivo consistente nell’autorizzazione abilitante l’esercizio dell’attività <i>de quo. </i>L’art.1883 c.c. dispone, difatti, che l&#8217;impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l&#8217;osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali; ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, contenente il T.U. delle leggi sull&#8217;esercizio delle assicurazioni private, alle società in nome collettivo, in accomandita ed a responsabilità limitata, ed alle persone singole, è vietato l&#8217;esercizio delle attività assicurative, salva la stipulazione di contratti di rendita vitalizia ai sensi degli artt. 1872 e segg. del codice civile. In altre parole l&#8217;attività assicurativa può essere esercitata soltanto da imprese autorizzate e l&#8217;impresa che svolge l’attività assicurativa deve limitare il proprio oggetto sociale alla suddetta attività, con l&#8217;esclusione di qualsiasi altra attività commerciale[2]. Le particolarità che caratterizzano il mercato assicurativo, sia per quanto riguarda l’elevata specializzazione tecnica richiesta alle compagnie per far fronte ai rischi connessi alla durata della vita umana o ai numerosi altri rischi che minacciano i cittadini e le aziende (rami danni), sia in riferimento alla necessità delle imprese assicurative di dotarsi di precisi e rigorosi principi tecnici-giuridici finalizzati, tra l&#8217;altro, alla determinazione esatta del premio, in relazione alla probabilità del verificarsi dell&#8217;evento, nonché, in linea generale, di fronteggiare il crescente aumento dei rischi incombenti, hanno alimentato un costante e profondo processo evolutivo dell&#8217;assicurazione e della sua impresa nella tecnica e nell&#8217;organizzazione. A questo deve necessariamente aggiungersi il ruolo istituzionale dello Stato, attento regolatore del mercato assicurativo, spinto in tale direzione dalla rilevanza degli interessi economici e sociali coinvolti dal mercato stesso. L&#8217;assicurazione, infatti, da un lato svolge una insostituibile funzione sociale, vista la possibilità fornita all’assicurato, a fronte di un corrispettivo, di monetizzare il rischio, dall’altro rappresenta un non irrilevante elemento di equilibrio e di sviluppo del mercato finanziario in ragione dell’investimento degli ingenti mezzi finanziari raccolti. L’attività assicurativa è caratterizzata, infatti, dalla c.d. <i>&#8220;inversione del ciclo produttivo&#8221;</i>, consistente nel perseguimento dei ricavi antecedentemente al sostenimento dei costi e cioè nel pagamento anticipato del corrispettivo, da parte del cliente, rispetto alla prestazione che con quel corrispettivo s&#8217;intende acquisire. La disponibilità di ingenti masse finanziarie da parte delle imprese di assicurazione ha reso necessario un intervento pubblico diretto, in qualche misura, ad orientare gli investimenti delle compagnie verso finalità rispondenti anche a particolari e contingenti esigenze della collettività. Le considerazioni <i>de quibus</i> giustificano, pertanto, la particolare attenzione rivolta dal legislatore alla vita dell&#8217;impresa assicuratrice e rappresentano la ragione primaria del controllo dello Stato, teso a tutelare sia il mercato che gli assicurati.  Il duplice controllo dello Stato è diretto, quindi, alla tutela giuridica ed economica della generalità degli assicurati e del fenomeno in sé. Se ne deduce che l&#8217;intervento statale deve rivolgersi in una duplice direzione dovendo riguardare sia il contenuto del contratto che la disciplina dell&#8217;impresa, in quanto tale controllo non avrebbe alcun senso se fosse limitato soltanto all&#8217;uno o all&#8217;altra. In altre parole alla funzione riequilibratrice delle asimmetrie contrattuali causate dalla debolezza dell’assicurato-cliente, deve necessariamente accompagnarsi un’attività tesa a garantire la solvibilità dell’impresa. <br />
L&#8217;intervento dello Stato a tutela della collettività si estrinseca attraverso una diversa tipologia di controlli a livello legislativo, con una disciplina legale del contratto di assicurazione imperativa ed inderogabile, a livello amministrativo, attraverso la verifica della rispondenza oggettiva al modello legale da parte del contratto standardizzato o polizza tipo per i singoli rami, ed infine a livello giurisdizionale. Le istituzioni, inoltre, sono tenute a garantire la solidità finanziaria, protratta nel tempo, dell&#8217;impresa assicuratrice, a tutela non solo degli assicurati ma di tutti gli aventi diritto alle prestazioni assicurative e pertanto esposti al rischio dell&#8217;insolvenza dell&#8217;impresa, attraverso un rigido sistema di vigilanza sull&#8217;esercizio dell’attività assicurativa, dal momento in cui l’impresa accede al mercato sino alla sua, eventuale, messa in liquidazione.<br />
Pertanto, come sottolineato in precedenza, lo Stato ha ritenuto subordinare l’accesso al mercato assicurativo al possesso di predeterminati requisiti, valutati nel procedimento amministrativo di autorizzazione, il cui provvedimento finale è presupposto inderogabile all’esercizio della stessa attività assicurativa. Le imprese assicurative, infatti, devono avere una determinata forma giuridica, in quanto ai sensi dell&#8217;art. 5 del D.L.vo 174/1995 e dell’art. 7 del D.L.vo 175/1995, possono esercitare l&#8217;attività in esame solo le società per azioni, le società cooperative a responsabilità limitata, le società di mutua assicurazione e le società europee; queste devono rispettare determinati requisiti legali come, ad esempio, la legale costituzione dell&#8217;impresa, il possesso di un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperative, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiori alla misura fissata. Il procedimento di autorizzazione, come vedremo di competenza dell’Isvap, a seguito delle rilevanti modifiche apportate dal D.P.R. 385/1994, è finalizzato a limitare l’accesso al mercato ai soli soggetti giuridici in possesso di una comprovata  solidità finanziaria, tecnica ed organizzativa, oltre che di serietà, moralità e capacità professionale degli amministratori e dirigenti. Il controllo statale, nella fase dinamica della vita di impresa, ha ad oggetto l’aspetto giuridico, finanziario ed amministrativo-contabile.  Sotto l’aspetto giuridico, il controllo sul funzionamento dell&#8217;impresa concerne le eventuali modificazioni sia dello <i>status</i> del soggetto operante, sia dell&#8217;autonomia contrattuale, cioè, in particolare, delle condizioni generali di polizza e delle tariffe dei premi. Sotto il profilo amministrativo-contabile il citato controllo riguarda, invece, la verifica analitica dei bilanci e della regolare tenuta dei libri e dei registri da parte dell&#8217;impresa. Dal punto di vista finanziario il controllo sul funzionamento dell&#8217;impresa riguarda esattamente lo stato della sua solvibilità e, quindi, del corretto adempimento dell&#8217;obbligo di costituire delle riserve tecniche, intese come le poste del passivo reale, che servono ad individuare nel bilancio l&#8217;ammontare, ad una data determinata, delle esposizioni debitorie dell&#8217;impresa per effetto dei contratti stipulati fino a quella data e per i quali la stessa non abbia ancora assolto compiutamente alle proprie obbligazioni, ed un margine di solvibilità, inteso come garanzia finanziaria supplementare, in aggiunta alle disposizioni sulle riserve tecniche (che devono assicurare la copertura degli impegni assunti), volta a fronteggiare il carattere aleatorio derivante dall’esercizio dell’impresa assicurativa, attraverso l’obbligo di mantenere un’eccedenza delle attività rispetto alle passività, proporzionata al volume di affari ed ai rischi che a detti volumi si associano. Importante è anche il controllo degli investimenti patrimoniali, soggetti ad una particolare disciplina vincolistica.<br />
In conclusione lo Stato, nell’esercizio della sua funzione di vigilanza, adotta provvedimenti di diverso contenuto, quali atti autorizzativi, come omologazioni e approvazioni; atti restrittivi, come ordini e divieti; atti inquisitori, come accertamenti, verifiche e ispezioni; atti ammonitori, come diffide e avvertimenti; atti cautelari, come la sospensione temporanea dell&#8217;attività ed il divieto di assumere nuovi affari; atti punitivi, a carico dell&#8217;impresa e/o dei suoi amministratori e dirigenti; atti sanzionatori o espulsivi, come la revoca dell&#8217;autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa.</p>
<p><i><b>2. L’evoluzione normativa europea.</b></i><br />
L’attività assicurativa  ed il processo di internazionalizzazione rappresentano da sempre un binomio inscindibile visto che lo strumento assicurativo è tradizionalmente proiettato in una dimensione sovranazionale per assolvere più efficacemente alla funzione di trasferimento e frammentazione del rischio. Difatti  le più antiche compagnie italiane sono sorte <i>“ad limina”</i>, in zona di confine, porte aperte verso l’Europa. Le ragioni di tale indiscutibile tendenza vanno individuate essenzialmente negli strumenti tradizionali di protezione e di ampliamento della capacità di copertura della singola impresa: la ripartizione del rischio avviene su più soggetti e su più economie in modo da realizzare la polverizzazione di quel rischio su scala mondiale. Ad una fase, non troppo lontana, in cui l’intero comparto dell’intermediazione finanziaria è stato governato da regole ispirate ad una logica angusta, rigidamente “locale” (prezzi amministrati, controllo materiale, prevalenza dell’assicurazione obbligatoria, scarso peso del risparmio assicurativo), è seguita  una nuova stagione in cui nel settore finanziario in genere ed in particolare nel comparto assicurativo si intensificano le spinte verso l’integrazione e la liberalizzazione. Tale processo rappresenta il naturale epilogo dell’armonizzazione progressiva delle discipline dei Paesi dell’Unione Europea riguardanti l’accesso e l’esercizio dell’attività, le misure di vigilanza, i principi di redazione dei conti annuali  e consolidati. In altre parole, il processo di armonizzazione comunitaria ha inteso realizzare come obiettivo ultimo l&#8217;istituzione di un vero e proprio &#8220;mercato unico assicurativo&#8221; in modo da garantire la liberalizzazione dei servizi assicurativi attraverso l&#8217;espressione di condizioni che consentano, da un lato, la libertà di stabilimento delle imprese assicuratrici di uno Stato membro in un altro Paese comunitario, e che, dall&#8217;altro lato, assicurino la libera prestazione dei servizi da parte di un impresa stabilita in uno degli Stati della Comunità ad un altro Stato membro.<br />
Le linee guida dell’intervento comunitario sono tese, inoltre, alla tutela della generalità degli assicurati dall&#8217;eventuale insolvenza delle imprese, dalla difficile comprensione delle clausole contrattuali e dalla pubblicità distorsiva; ad assicurare medesime condizioni di concorrenza a tutte le imprese assicuratrici operanti nel territorio comunitario, precipuamente per mezzo del coordinamento delle norme in materia di trattamento fiscale, regime valutario, condizioni contrattuali e costituzione delle riserve tecniche; a proteggere gli interessi dei Governi nazionali. L’integrazione comunitaria, in continua ed inarrestabile evoluzione, pertanto, alimenta i fronti di internazionalizzazione del servizio assicurativo[3]; basta pensare, ad esempio, all’introduzione di nuove norme di matrice europea che rafforzano la vigilanza prudenziale, dotando le Autorità degli Stati membri di strumenti per un controllo più efficace sulle imprese appartenenti ad un gruppo ed operanti nel settore finanziario (banche, assicurazioni, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari). Queste norme incidono sulle condizioni di accesso all’attività assicurativa nel caso in cui tra l’impresa di assicurazione e altri soggetti sussistano legami tali da ledere l’effettivo svolgimento delle funzioni di vigilanza; esse prevedono, altresì, il rafforzamento della collaborazione tra Autorità di controllo, nazionali e internazionali, per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni ed istituire un sistema di scambio di informazioni utili a prevenire e contrastare situazioni di crisi. In tale contesto non può tralasciarsi un breve cenno alla disposizione di derivazione comunitaria concernente la vigilanza supplementare delle imprese assicurative appartenenti ad un gruppo; tale direttiva prevede una vigilanza di secondo livello che integra e non sostituisce quella sulla singola impresa. In tal modo, l’Autorità di controllo può valutare la situazione finanziaria delle imprese assicurative appartenenti al gruppo sulla base della solvibilità “corretta”, cioè della solvibilità depurata dalle distorsioni  e dalle duplicazioni nel conteggio dei fondi propri dovute alla presenza di strutture partecipative e alle operazioni infragruppo. La prima fase del processo di liberalizzazione ha avuto ad oggetto l&#8217;applicazione del principio della libertà di stabilimento attraverso, soprattutto, le direttive 73/239/Cee e 79/267/Cee, note come prima direttiva danni e prima direttiva vita. La seconda fase, invece, era finalizzata all&#8217;applicazione del principio della libera prestazione dei servizi assicurativi, ed è stata attuata dalla direttiva 88/357/Cee, nota come seconda Direttiva danni, che coordinava le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l&#8217;assicurazione diretta diversa dall&#8217;assicurazione sulla vita, fissava le disposizioni volte ad agevolare l&#8217;esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modificava la Direttiva 73/239/Cee. La direttiva 90/619/Cee, nota come seconda direttiva vita, coordinava le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l&#8217;assicurazione diretta sulla vita, fissava le disposizioni destinate a facilitare l&#8217;esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi e modificava la direttiva 79/267/Cee. La terza ed ultima fase del citato processo di liberalizzazione ha consentito la libera prestazione da parte di tutte le imprese assicuratrici, qualsiasi ramo esercitino, ed a favore di tutti gli stipulanti polizze assicurative. La costituzione del mercato assicurativo unico è stata realizzata con le direttive 92/96/Cee, sull&#8217;assicurazione vita, e 92/49/Cee, sulle assicurazioni diverse da quella sulla vita. Attraverso tali disposizioni, le cc.dd. direttive di <i>&#8220;terza generazione&#8221;,</i> è così divenuto effettivo il mercato unico delle assicurazioni in Europa, in quanto, in ragione del principio dell’ <i>&#8220;home country control&#8221;, </i>alle imprese assicurative, analogamente a quanto avviene nel settore bancario, viene rilasciata un’ autorizzazione unica (c.d. “licenza assicurativa unica”) dal proprio Stato di origine e consegue il mutuo riconoscimento delle legislazioni nazionali. Pertanto l’impresa  di assicurazione, attraverso l&#8217;autorizzazione unica, è legittimata all’esercizio  della propria attività in tutti i Paesi comunitari; il compito primario di vigilanza spetta alle Autorità dello Stato membro di origine, mentre le Autorità dello Stato membro destinatario del servizio, pur non venendo private di tutti i poteri di vigilanza, assumono invece un ruolo accessorio. In tal modo, quindi, si è provveduto a dilatare l&#8217;ambito dei poteri di vigilanza delle Autorità di vigilanza nazionali; l’esercizio di tali poteri non è più limitato al territorio nazionale, bensì è esteso a livello comunitario, avendo ad oggetto le imprese aventi la sede legale in Italia che svolgono attività assicurativa all&#8217;estero in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi. È in regime di stabilimento l&#8217;impresa che esercita l&#8217;attività da uno stabilimento situato in uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio o la sede nello stesso Stato. È, invece, in regime di libera prestazione dei servizi l&#8217;attività che l&#8217;impresa esercita da uno stabilimento allocato in uno Stato assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio o la sede legale in un altro Stato.[4]</p>
<p><i><b>3. L’evoluzione normativa italiana.</b></i><br />
Parallelamente al già analizzato processo europeo di armonizzazione legislativa, il mercato assicurativo italiano è profondamente mutato in questi ultimi decenni in conseguenza della necessità di adeguare l’impianto normativo vigente alle crescenti esigenze di tutela del settore assicurativo, operatore essenziale, accanto ai settori creditizio e mobiliare, del mercato finanziario; di uniformare i difformi regimi di vigilanza degli Stati membri; di disciplinare con regolamentazioni omogenee le condizioni di accesso e di esercizio; di estendere ed approfondire il controllo pubblico, contemperando lo stesso con i principi liberistici ai quali si ispirano le norme comunitarie che consentono l&#8217;accesso al mercato assicurativo; di disporre di una struttura agile, incisiva e competente, con specifiche finalità di vigilanza. In altre parole, la progressiva apertura dei mercati e la concreta liberalizzazione dello scenario economico europeo, in conseguenza del recepimento delle direttive comunitarie, ha comportato profonde modifiche al complesso mosaico di disposizioni contenente la disciplina del controllo pubblico sulle imprese assicuratrici. L’originario impianto legislativo era rappresentato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449[5] <i>“Testo unico delle leggi sull&#8217;esercizio delle assicurazioni private”, </i>nel quale erano state trasfuse le disposizioni contenute nel R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, <i>&#8220;concernente l&#8217;esercizio delle assicurazioni private&#8221;,</i> e nel R.D. 634/192.<br />
La norma di riferimento in materia di controllo e di indirizzo dell’attività assicurativa è senza dubbio la legge 12 agosto 1982, n. 576, rubricata <i>&#8220;Riforma della vigilanza sulle assicurazioni&#8221;. </i>La disposizione <i>de quo </i>ha previsto la costituzione di un nuovo ente, l&#8217;Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), attribuendo allo stesso le specifiche funzioni di vigilanza, previste dal testo unico delle leggi sull&#8217;esercizio delle assicurazioni private, approvato con il D.P.R. n. 449/1959, e successive modificazioni, e dalle leggi e dai regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo, nei confronti delle imprese nazionali ed estere che esercitano nel territorio dello Stato attività di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attività a queste assimilate, nonché degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l&#8217;esercizio dell&#8217;attività assicurativa, anche nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola, associata o consortile svolgano funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi. In tal modo il legislatore ha provveduto a sottrarre l&#8217;attività assicurativa ad improvvisate o improvvide iniziative per ricondurla in un più ampio spettro di coerenti e logici indirizzi programmatici, perfezionando gli istituti già vigenti in modo tale da realizzare un controllo pubblico sull&#8217;attività assicurativa più incisivo e più agile.<br />
Comunque è bene precisare che la funzione di vigilanza dello Stato, tese a garantire il regolare ed ordinato esercizio delle assicurazioni private, veniva svolta, secondo l’originario dettato normativo della legge istitutiva dell’Isvap, a diversi livelli da vari organi ed enti. In seguito l’Istituto, dopo l’incerta collocazione attribuitagli dalla legge istitutiva del 1982, a seguito di un’evoluzione normativa costante, ha recuperato margini di autonomia istituzionale sempre più ampi, culminati, con la riforma dell’ottobre 1998 andata a regime nel maggio successivo, nel conseguimento della fisionomia che in modo incontroverso si riconosce alle Autorità indipendenti, sul piano funzionale potestativo, organizzativo, contabile e finanziario.[6] In un primo tempo, infatti, si era attribuita la potestà primaria e la responsabilità politica del settore al Ministero dell&#8217;industria, che, su proposta dell&#8217;Isvap e previo parere della previgente Commissione consultiva, assumeva tutti i provvedimenti amministrativi in materia. L&#8217;Istituto svolgeva, invece, soprattutto funzioni di controllo sulla gestione tecnica e finanziaria delle imprese. Pertanto, come sottolineato da alcuni autori, la natura giuridica dell&#8217;Isvap era assimilabile a quella di un ente strumentale attraverso cui il legislatore avrebbe realizzato l&#8217;obiettivo di un&#8217;azione amministrativa più immediata ed efficace.[7] In seguito, la legge 9 gennaio 1991, n. 20[8]  ha disposto l’inserimento di integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e di norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, attribuendo all’Isvap il nuovo ruolo di interlocutore diretto delle imprese di assicurazione ed una più accentuata autonomia, in ragione di nuove competenze e specifici poteri provvedimentali. Il processo evolutivo di “autonomizzazione” dell’istituto <i>de quo</i> ha trovato un valido strumento nel Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385[9], concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato. In particolare l’art.2 ha disposto il trasferimento all’Isvap delle funzioni e delle competenze già attribuite al Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato in materia assicurativa.<br />
Pertanto, tutte le attività di controllo e di vigilanza in materia di assicurazioni private ed interesse collettivo, in precedenza esercitate dal predetto Dicastero, sono state trasferite all&#8217;Isvap, che le esercita in piena autonomia giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale, nel rispetto esclusivo del proprio ordinamento, come definito dalla legge 12 agosto 1982, n. 576[10]. In particolare, come vedremo in seguito, si dispone che l’istituto provvede ad autorizzare le imprese all&#8217;esercizio dell&#8217;attività assicurativa, nonché a svolgere tutte le attività connesse al rilascio di tale autorizzazione; a nominare il commissario per il compimento di singoli atti di cui all&#8217;articolo 6- bis della legge 12 agosto 1982, n. 576; ad approvare, nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, di società esercenti imprese sottoposte alla vigilanza e controllo dell&#8217;Isvap, le modalità della fusione e le nuove norme statutarie. Il D.P.R.n.385/1994, inoltre, ha disposto la soppressione della commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, e disciplinata dagli articoli 76 e seguenti del D.P.R. n. 449 del 1959.[11]  In altre parole il decreto[12] in esame ha consentito una parziale eliminazione dei <i>&#8220;residui appesantimenti dell&#8217;azione amministrativa, connessi alla compresenza di vecchie e nuove strutture di vigilanza che creava ostacoli alla tempestività e all&#8217;incisività del controllo sull&#8217;attività assicurativa&#8221;</i>[13] <br />
È bene ricordare, inoltre, che i decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 1995, nel dare attuazione alle direttive comunitarie c.d. di terza generazione in materia di assicurazione vita e danni  hanno, tra l&#8217;altro, ampliato l&#8217;ambito territoriale dei poteri di vigilanza dell&#8217;Isvap. L&#8217;Istituto, infatti, è ora tenuto a vigilare sulle imprese aventi sede legale in Italia anche per l&#8217;attività da queste svolta a livello comunitario in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; e ciò in conformità ai principi comunitari dell&#8217;<i>home country</i> <i>control</i> e del mutuo riconoscimento della legislazione nazionale. La definitiva affermazione della posizione di autonomia dell&#8217;Isvap nel panorama delle cc.dd. <i>&#8220;Autorità indipendenti&#8221;</i>, sia sotto i profili funzionali che organizzativi, è stata realizzata tramite il Decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373[14], <i>“Razionalizzazione delle norme concernenti l&#8217;Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b) , e 14 della l. 15 marzo 1997, n. 59.”</i>. Pertanto, sono venute meno, in generale, le funzioni di indirizzo e di controllo in passato demandate al Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) ed al Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato a favore di un consistente rafforzamento dell&#8217;Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed è stato realizzato il passaggio all&#8217;Isvap delle competenze in materie che ancora residuavano in capo al Ministero dell&#8217;Industria ai sensi del D.L.vo 385/1994. L’art.1 dispone, infatti, che <i>“sono trasferite all&#8217;Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) le competenze attribuite al Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato dalla L. 7 febbraio 1979, n. 48, L. 28 novembre 1984, n. 792, e L. 17 febbraio 1992, n. 166.”  </i>In conclusione, la più vasta competenza funzionale, il riconoscimento della potestà organizzativa[15] nell&#8217;articolazione degli uffici interni, il pieno controllo dell&#8217;operatività degli intermediari conseguente alla tenuta degli Albi professionali, dettate dalla necessità di una struttura agile, incisiva, imparziale e competente con specifiche finalità di vigilanza sul settore assicurativo, hanno comportato l’attribuzione all&#8217;Isvap di una piena autonomia. Tale istituto, di conseguenza, entra a pieno titolo nel modello pubblicistico definito, per l&#8217;appunto, <i>&#8220;amministrazione indipendente&#8221;</i>, in quanto caratterizzato precipuamente da un&#8217;ampia potestà di determinazione sotto l&#8217;aspetto funzionale, organico, contabile e finanziario[16]. A conferma dell’attribuzione di suddetto <i>status</i> giuridico possono essere richiamate le disposizioni concernenti l&#8217;attribuzione di specifici compiti di vigilanza e di regolamentazione del mercato assicurativo ad una struttura separata dall&#8217;amministrazione statale; il riconoscimento legislativo di una potestà statutaria e regolamentare conferita in via esclusiva; la possibilità implicita di fissare e variare la tabella organica del proprio personale[17]; l&#8217;autonoma regolamentazione del trattamento giuridico ed economico del proprio personale.[18]</p>
<p><i><b>4. L’organizzazione dell’Isvap.</b></i><br />
L&#8217;Isvap &#8211; Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo &#8211; è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l&#8217;esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione.<br />
L’Istituto vigila non soltanto sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese assicurative, ma anche sulla correttezza di comportamento di agenti, broker di assicurazione e periti, intervenendo con provvedimenti ed atti di natura prescrittiva, accertativa, cautelare e sanzionatoria per garantire la solvibilità dell’impresa, la solidità del sistema e la correttezza dei rapporti con l’utenza. L’attività di vigilanza, che si sostanzia in adempimenti ed iniziative peculiari (verifiche documentali, ispezioni, partecipazioni ad organismi internazionali, controlli sulle strutture di <i>outsourcing</i>, studi settoriali, gestione dei reclami del pubblico,organizzazione e tenuta della banca dati sinistri r.c. auto, repressione dell’abusivismo), è svolta dall’Isvap con un organico di 340 unità fra dirigenti ed altri dipendenti.<br />
Organi dell&#8217;ISVAP sono il Presidente che, oltre ai poteri di rappresentanza, esercita anche le funzioni di direttore generale, e il Consiglio, le cui attribuzioni riguardano sia l&#8217;ambito organizzativo interno sia quello dei rapporti esterni.. Il presidente è scelto tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative interessanti l&#8217;attività assicurativa, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso dall&#8217;ufficio nelle stesse forme previste per la nomina. L&#8217;incarico è incompatibile con l&#8217;esercizio di qualsiasi altra attività. Il  consiglio è costituito da sei componenti, oltre al presidente dell&#8217;Istituto. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato e durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attività assicurative e finanziarie. I componenti del consiglio non possono esercitare alcuna attività, remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle imprese soggetti alla vigilanza dell’istituto o di enti e società con essi comunque collegati. L&#8217;organizzazione interna dell&#8217;Istituto si articola in Servizi, strutturati a loro volta in Sezioni. Attualmente, i Servizi curano le seguenti materie: assicurazione danni; assicurazione persone; area patrimoniale; tutela del consumatore; albi; studi; questioni legali; amministrazione e personale; organizzazione e sistemi.<br />
Allo scopo di rendere più efficace l’attività dell’Istituto, nel febbraio 2003 è stata realizzata una importante ristrutturazione organizzativa. In particolare le funzioni di vigilanza documentale ed ispettiva sono organizzate non più per ramo di attività (vita; danni; patrimoniale; intermediari) ma per impresa e Gruppo assicurativo, favorendo così una visione complessiva delle attività poste in essere dai singoli operatori economici e consentendo agli stessi di disporre di un più omogeneo punto di contatto operativo con l’Istituto. Sono stati, quindi, costituiti due Servizi di Vigilanza, ciascuno competente su un Gruppo di imprese pari a circa la metà dell’intero mercato, che si articolano, al loro interno, in tre sezioni specializzate nell’attività autorizzatoria e nella verifica della efficienza, efficacia e trasparenza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e dei periti; nell’espletamento delle attività di controllo attuariale; in quelle di controllo patrimoniale e finanziario. Allo scopo di separare in modo netto le attività di controllo documentali da quelle ispettive e di affermarne sempre più il ruolo di fulcro dell’attività di vigilanza, inoltre, è stato costituito il Servizio Ispettorato. Questa unità organizzativa assicura la vigilanza ispettiva attraverso le risorse specializzate dell’Istituto che sono state raggruppate e rafforzate in un unico Servizio, articolato in due sezioni con attribuzioni speculari a quelle dei due Servizi di Vigilanza, che cura l’intera attività di verifica e di controllo esterno dell’Isvap. Anche le attività di tutela degli utenti sono state interessate da una profonda riorganizzazione. E’ stato, infatti, accentrato in un unico Servizio tutto il presidio della salvaguardia dei diritti dei danneggiati e degli assicurati al fine di migliorare, nell’ambito dei poteri che la legge assegna all’Istituto, l’efficacia dei controlli effettuati.[19]</p>
<p><i><b>5. Le funzioni dell’Isvap.</b></i><br />
L&#8217;Isvap, in conformità alla normativa dell&#8217;Unione europea in materia assicurativa e nell&#8217;ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull&#8217;esercizio delle assicurazioni private, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell&#8217;Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese nazionali ed estere che esercitano l&#8217;assicurazione in qualsiasi ramo e forma. A tal fine provvede al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale; all&#8217;esame e alla verifica dei bilanci; alla vigilanza sull&#8217;osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione; all&#8217;adozione di ogni provvedimento ritenuto utile o necessario alla tutela delle imprese e degli utenti. All&#8217;Isvap compete, altresì, di porre in essere le attività necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, incluse quelle d&#8217;indagine statistica e di raccolta di elementi per l&#8217;elaborazione delle politiche assicurative, con particolare riguardo all&#8217;andamento dei mercati internazionale e comunitario, nonché all&#8217;evoluzione, alla prevenzione ed alla copertura dei rischi ed al problema degli investimenti; procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed all&#8217;esame delle condizioni di polizza; deve adottare tutti i provvedimenti concernenti il procedimento per la liquidazione coatta amministrativa; provvedere all&#8217;assunzione del personale mediante concorso per titoli ed esami; pubblicare un rapporto annuale della propria attività, contenente anche i dati significativi sull&#8217;attività assicurativa nazionale e comunitaria, nonché altri studi relativi al mercato assicurativo. Come visto in precedenza,  i decreti n. 385/1994 e n. 373/1998 hanno trasferito all&#8217;Isvap tutte le attività di controllo e vigilanza in precedenza esercitate dal Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato. Di conseguenza, l&#8217;Istituto è competente ad  autorizzare le imprese all&#8217;esercizio dell&#8217;attività assicurativa, nonché a svolgere tutte le attività connesse al rilascio di tale provvedimento autorizzativo; nominare, nei casi di grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, il commissario per il compimento dei singoli atti necessari per rendere la gestione degli enti e delle imprese conforme alle previsioni legislative; approvare, nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, di imprese assicurative, le modalità della fusione stessa e le nuove norme dello statuto.<br />
<i><b>5.1.  Il rilascio dell&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività assicurativa.</b></i><br />
L&#8217;Isvap provvede ad autorizzare le imprese all&#8217;esercizio e all&#8217;estensione in altri rami dell&#8217;attività assicurativa nonché a svolgere tutte le attività connesse con il rilascio di tale autorizzazione[20], verificando la sussistenza delle previste condizioni.[21] Sia in fase di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, sia in occasione di operazioni che comportano come conseguenza diretta o indiretta la modifica sostanziale della compagine azionaria delle imprese, l’Istituto verifica che i soggetti titolari, anche indirettamente, di partecipazioni qualificate (superiori al 10% dei capitale sociale) o di controllo posseggano specifici requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria, in relazione alle esigenze, attuali e prospettiche, di gestione o di ricapitalizzazione della compagnia. Il rilascio dell’autorizzazione, inoltre, è subordinato al fatto che l&#8217;impresa sia in possesso di un capitale sociale, se trattasi di S.p.A. o di società cooperativa, ovvero di un fondo di garanzia, se trattasi di società di mutua assicurazione, non inferiori a cinque milioni di euro; per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà dell&#8217;importo di cui sopra. Fino all&#8217;ammontare minimo, il capitale od il fondo di garanzia devono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e devono essere interamente versati. L’impresa è tenuta ad allegare alla domanda di autorizzazione copia autentica dell&#8217;atto costitutivo e dello statuto ( lo statuto deve indicare i singoli rami che l&#8217;impresa intende esercitare, se l&#8217;impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione); la prova dell&#8217;avvenuto deposito dell&#8217;atto costitutivo e dello statuto presso l&#8217;ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile; l&#8217;elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo; l&#8217;elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell&#8217;impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l&#8217;indicazione dell&#8217;entità di ciascuna di queste partecipazioni; il programma dell&#8217;attività che intende esercitare. Tale ultimo documento deve indicare le obbligazioni che l&#8217;impresa intende assumere; gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia; le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari di cui l&#8217;impresa dispone in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia per far fronte a tali spese e che costituiscono il fondo di organizzazione; i criteri che l&#8217;impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati. Il programma, inoltre, deve contenere, con riguardo ai primi tre esercizi: l&#8217;indicazione della prevedibile situazione di tesoreria; le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura delle obbligazioni e del margine di solvibilità; un piano che esponga dettagliatamente le previsioni dei costi e dei ricavi, con adeguata specificazione per ramo, sia per le operazioni dirette, sia per le operazioni di riassicurazione passiva, nonché per le operazioni di riassicurazione attiva qualora l&#8217;impresa intenda essere autorizzata all&#8217;esercizio di quest&#8217;ultima, e che contenga anche un conto economico previsionale riassuntivo. Il rilascio dell&#8217;autorizzazione è altresì subordinato all&#8217;approvazione dello statuto dell&#8217;impresa da parte dell&#8217;Isvap.  L&#8217;art. 1, D.lgs. 4 agosto 1999, n. 343, modificando l’art.9 del D.Lgs.n.174/95, ha disposto che in presenza di stretti legami[22] tra una impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, l&#8217;Isvap può concedere l&#8217;autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l&#8217;effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. <br />
Per quanto concerne l&#8217;esercizio dell&#8217;attività assicurativa in regime di stabilimento o di libertà di prestazione dei servizi, i decreti n. 174 e n. 175 del 1995, hanno attribuito alle imprese straniere la facoltà di esercitare l&#8217;attività assicurativa in Italia, così come le imprese italiane possono farlo in territorio straniero. Pertanto, come disposto dall’art.7 del D.Lgs.n.174/95, l&#8217;autorizzazione è valida per il territorio dello Stato, nonché per quello degli altri Stati membri della Comunità europea o di Stati terzi, salvo l&#8217;obbligo per l&#8217;impresa di conformarsi agli ulteriori requisiti prescritti. Il provvedimento autorizzativo acquista efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed è concesso per l&#8217;esercizio di uno o più rami determinati e ciò implica che l&#8217;eventuale estensione ad altri rami è subordinata ad ulteriore atto autorizzativo. Per poter esercitare l&#8217;attività assicurativa in regime di stabilimento, l&#8217;impresa italiana deve darne preventiva comunicazione all&#8217;Isvap, unendo alla stessa l&#8217;indicazione dello Stato nel cui territorio intende istituire la sede secondaria e l&#8217;indirizzo di tale sede; un programma di attività recante, in particolare, l&#8217;indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria; la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l&#8217;impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio di detto Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria.[23] L&#8217;Isvap trasmette, entro 90 giorni, all&#8217;organo di controllo dello Stato indicato le comunicazioni ricevute dall&#8217;impresa, unitamente alla certificazione attestante che l&#8217;impresa è in possesso, per tutte le sue attività, del margine di solvibilità minimo. L&#8217;impresa può costituire la sede secondaria ed iniziare l&#8217;attività soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione di assenso da parte dell&#8217;autorità di controllo dello Stato estero nel quale intende stabilirsi, ovvero, nel caso di silenzio di quest&#8217;ultima, entro 60 giorni dalla data in cui tale autorità ha ricevuto le informazioni dall&#8217;Isvap.<br />
Anche le imprese che intendono esercitare in regime di libera prestazione dei servizi devono darne preventiva comunicazione all&#8217;Isvap, allegando un programma in cui indicare gli stabilimenti operativi, gli Stati membri in cui si intende esercitare e la natura dei rischi e delle obbligazioni che si ritiene di assumere. L&#8217;impresa può iniziare l&#8217;attività nel momento in cui riceve dall&#8217;Isvap la comunicazione dell&#8217;avvenuta trasmissione delle informazioni previste all&#8217;autorità di controllo dello Stato membro nel quale l&#8217;impresa si propone di operare. Infine, per esercitare l&#8217;attività in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in uno Stato terzo, non membro della Comunità, le imprese devono ancora darne preventiva comunicazione all&#8217;Isvap, accludendo il programma dell&#8217;attività, il nominativo del soggetto preposto alla direzione della sede, le previsioni sull&#8217;attività e l&#8217;indicazione della struttura organizzativa della stessa. Pertanto, anche nei confronti delle imprese assicuratrici che svolgono attività in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri, l&#8217;Isvap deve costantemente controllare la situazione patrimoniale e finanziaria dell&#8217;impresa, e specialmente il possesso di un margine di solvibilità e di riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, sufficienti in rapporto all&#8217;insieme dell&#8217;attività svolta, nonché di attivi congrui ai fini della loro integrale copertura. Il provvedimento autorizzativo, per espressa previsione dei richiamati decreti legislativi, può essere negato[24] in caso di inosservanza dei requisiti relativi alla costituzione dell&#8217;impresa assicurativa secondo una determinata forma sociale; di difetto delle suesposte condizioni richieste per il rilascio dell&#8217;autorizzazione; di mancata o incompleta presentazione della prescritta documentazione, nonché mancata prova dell&#8217;integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia; di mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità per i soggetti preposti all&#8217;amministrazione o al controllo dell&#8217;impresa; di insufficienza del programma di attività a soddisfare le esigenze finanziarie e di regole tecniche per una corretta gestione. Diversa dal diniego è la decadenza dall&#8217;autorizzazione che si ha allorquando l&#8217;impresa non inizia l&#8217;esercizio dell&#8217;attività entro un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento autorizzativo sulla Gazzetta Ufficiale.<br />
L’art.3 del D.lgs. 373/1998 lascia intatta la competenza del Ministro a disporre, su proposta dell’Isvap, la revoca dell’autorizzazione allorquando l’impresa non soddisfi più le condizioni di accesso ovvero non abbia realizzato, entro il termine previsto, le misure stabilite dal piano di risanamento o di finanziamento; sia gravemente inadempiente alle disposizioni normative vigenti; non si attenga, nell&#8217;esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel provvedimento autorizzativo o previsti nel programma di attività; sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive. <br />
<i><b>5.2. Il controllo sulla gestione delle imprese e l&#8217;analisi dei bilanci.</b></i><br />
Funzione primaria dell&#8217;Istituto è l&#8217;esercizio della vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione, che si esercita attraverso il controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile, verificandone la rispondenza alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti. Pertanto, la vigilanza documentale sulle imprese di assicurazione è in primo luogo vigilanza di stabilità ed è rivolta al controllo della gestione tecnica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa e del Gruppo di appartenenza. Avuto riguardo agli strumenti utilizzati, essa può essere organicamente suddivisa in due aree: la vigilanza sui documenti contabili (bilancio e relazione semestrale) e quella incentrata sul flusso d&#8217;informazioni che le imprese, per lo più sulla base di provvedimenti o circolari emanate dall’Istituto, alimentano con cadenza periodica o in relazione ad atti societari e situazioni rilevanti per la vigilanza. L’analisi del bilancio ha una funzione “diagnostica” centrale: è in questa sede che si valutano gli aspetti tecnici e patrimoniali della gestione dell’impresa di assicurazione in relazione, soprattutto, ai risultati di ramo, alle riserve tecniche, alla redditività della gestione assicurativa nel suo complesso, all&#8217;efficacia delle politiche riassicurative volte a mitigare il rischio tecnico. I bilanci[25] delle imprese assicuratrici devono essere compilati su appositi modelli, in conformità a quelli approvati dalla pubblica Amministrazione, oltre ad ulteriori prospetti ed allegati obbligatori, atti ad evidenziare la sussistenza di tutte le principali garanzie in favore della massa degli assicurati e dei danneggiati. Ed è soprattutto verso il conseguimento di tale ultimo obiettivo che deve intendersi rivolta l&#8217;attività di vigilanza dell&#8217;Isvap in sede di verifica dei bilanci, nel senso cioè di accertare la sussistenza, formale e sostanziale, delle predette condizioni di garanzia.[26] L’ esame dei bilanci, inoltre, rappresenta un utile strumento conoscitivo a carattere statistico ed economico del mercato assicurativo, oltre ad essere un utile supporto informativo nell&#8217;elaborazione delle politiche assicurative e, più in generale, nella determinazione delle linee programmatiche di politica economica.<br />
In altre parole, il bilancio delle imprese di assicurazione è sottoposto ad un rigido e complesso sistema di controllo al quale partecipano, a diversi livelli, più organi. Si ha, infatti, un controllo interno, ad opera  del collegio sindacale ai sensi degli artt.2403 e ss. c.c. ; un controllo esterno da parte delle società di revisione; al livello più elevato si colloca il controllo pubblico da parte dell&#8217;Isvap. Il controllo istituzionale ha ad oggetto l&#8217;esatta osservanza delle norme di legge in tema di formazione ed approvazione del bilancio stesso[27]; il rispetto delle norme disciplinanti istituti particolari quali il margine di solvibilità e le riserve tecniche; la valutazione degli indici rappresentativi degli aspetti fondamentali della gestione tecnica, patrimoniale e finanziaria. Dall’analisi del bilancio possono conseguire rilievi ed osservazioni; nell&#8217;ipotesi in cui il bilancio evidenzi l&#8217;insufficienza del margine di solvibilità o della quota di garanzia viene richiesta la presentazione di un piano di risanamento o di finanziamento la cui esecuzione, normalmente, presuppone l&#8217;intervento dell&#8217;assemblea della società.<br />
La valutazione della congruità della gestione tecnica, finanziaria e contabile è agevolata, tra l’altro, dalla previsione, in capo all’Isvap, di potestà  particolarmente invasive. L’art.6 della legge n.576/1982, infatti, prevede l’obbligo per le imprese assicuratrici di trasmettere all&#8217;Isvap i verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, entro il termine di quindici giorni. L&#8217;inosservanza di tale disposizione è punita con la sanzione prevista dall&#8217;articolo 2626 c.c.. Allo stesso modo le società fiduciarie, gli agenti di cambio e ogni altro soggetto che abbia acquistato azioni ordinarie di società assicurative devono comunicare all&#8217;Isvap, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, i nomi, rispettivamente, dei mandanti fiduciari, degli acquirenti delle azioni ordinarie trasferite con la loro intermediazione o degli effettivi acquirenti. In caso di inosservanza, il legale rappresentante della società fiduciaria o l&#8217;agente di cambio o l&#8217;apparente acquirente sono puniti con una sanzione amministrativa di importo pari a un sesto del valore di mercato delle azioni negoziate. L’art. 52 del D.L.vo 174/1995 e l&#8217;art. 63 del D.L.vo 175/1995 prevedono il potere dell&#8217;Isvap di disporre che alle riunioni dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali e delle assemblee delle società, assista un suo rappresentante, per tutto il tempo necessario per l&#8217;esecuzione dell’eventuale  piano di risanamento approvato. L&#8217;ispettore designato dall&#8217;Isvap non deve limitarsi ad assistere passivamente alle riunioni, in considerazione del fatto che, soprattutto nel caso in cui accerti violazioni di norme di legge o deroghe al piano stesso, è da ritenere che possa intervenire per far rilevare la circostanza.<br />
L’attività di vigilanza sulla singola compagnia viene integrata dall’attività di vigilanza di secondo livello, c.d. supplementare, attuata avuto riguardo alla situazione dell’impresa inserita in un Gruppo. L&#8217;art. 7 della L. 20/1991, infatti,  prevede l&#8217;obbligo, per tutte le imprese e gli enti assicurativi con sede in Italia che controllino uno o più imprese di assicurazione stabilite sul territorio nazionale o all&#8217;estero, della redazione del bilancio consolidato di gruppo secondo i criteri e le modalità fissati dall&#8217;Isvap. Gli interventi in quest&#8217;area di operatività hanno come obiettivo quello di prevenire gli effetti distorsivi di conflitti di interesse all’interno del Gruppo e la diffusione al sottogruppo assicurativo di situazioni di crisi relative ad altre entità del Gruppo. In particolare, viene esaminato il bilancio consolidato della capogruppo assicurativa o della holding di partecipazione assicurativa per la verifica del possesso del margine di solvibilità a livello di Gruppo (solvibilità corretta), in relazione alla massa degli impegni assunti complessivamente dal Gruppo ed al netto degli effetti distorsivi derivanti dal doppio o plurimo computo di capitale. Un importante strumento della vigilanza assicurativa, a tal proposito, è la verifica preventiva delle operazioni a carattere patrimoniale che l’impresa di assicurazione intende porre in essere con le altre entità del Gruppo. La valutazione di tali operazioni avviene al fine di accertare che essa non produca effetti negativi per la solvibilità dell’impresa o possa arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati.<br />
Di importanza determinante, pertanto, risultano essere le disposizioni volte a controllare le partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi. Infatti, ai sensi dell’art.5 della  legge 9 gennaio 1991, n. 20, le imprese assicurative devono comunicare all&#8217;Isvap, entro il termine di trenta giorni dalla data di stipulazione, l&#8217;avvenuta assunzione di partecipazione in altra società, direttamente o per il tramite di società controllata o fiduciaria o per interposta persona, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente od indirettamente, comporti il controllo della società partecipata. Parimenti, è previsto l’obbligo di comunicazione nel caso in cui la partecipazione superi i limiti del cinque per cento del capitale sociale dell&#8217;impresa ovvero del capitale della società partecipata[28]. <br />
Se la partecipazione di imprese o enti assicurativi comporta il controllo della società partecipata e questa esercita attività non connessa con quella assicurativa, l&#8217;Isvap è legittimato ad ordinare la riduzione della partecipazione stessa al di sotto del limite del controllo nel termine assegnato[29]. All’inottemperanza delle disposizioni <i>de quibus, </i>consegue la revoca  dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività assicurativa, disposta dal Dicastero competente su proposta dell’Isvap.<br />
L’art.9 della legge n.20/1991 prevede l’obbligo di comunicare all’organo di vigilanza le partecipazioni al capitale di imprese ed enti assicurativi, nel termine di<i> </i>trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il limite del 5 per cento del capitale dell&#8217;impresa. In ogni caso, ai sensi dell’art.10, l&#8217;acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese di assicurazione, da chiunque effettuate, deve essere preventivamente autorizzata dall&#8217;Isvap, il quale deve pronunciarsi entro tre mesi dalla comunicazione, quando comportino l&#8217;assunzione di una partecipazione qualificata, ovvero del controllo dell&#8217;impresa.<br />
<i><b>5.3. L&#8217;attività ispettiva.</b></i><br />
Ai controlli cartolari, comprendenti anche  la verifica delle tariffe e delle condizioni generali e speciali di polizza, le verifiche sui verbali delle adunanze e delle assemblee dei soci, le verifiche sulle comunicazioni all&#8217;organo di vigilanza, il controllo sulla prassi contrattuale, cioè sull&#8217;osservanza degli obblighi contrattuali, si aggiungono i controlli ispettivi. Le verifiche di natura ispettiva hanno lo scopo precipuo di integrare, verificare, e rendere complementari, le informazioni acquisite nell’ambito della vigilanza cartolare. Se è vero, infatti, che, da una parte, gli accertamenti ispettivi si muovono anche in conseguenza della necessità di approfondire aspetti di potenziale criticità emersi dall’analisi della documentazione pervenuta all’Isvap, è altresì vero che le indagini c.d. di <i>routine </i>pongono in luce aspetti di cruciale importanza per la valutazione della conformità della gestione alle norme di legge (ad es.la stessa attendibilità dei dati trasmessi all’Istituto).<br />
Entrambe le tipologie di vigilanza, quella cartolare e quella ispettiva, si configurano come fasi istruttorie di procedimenti destinati all&#8217;adozione di specifici provvedimenti da parte dell&#8217;Isvap o del Ministro dell&#8217;industria, finalizzati a garantire stabilità ed efficienza complessiva del sistema assicurativo. L’aspetto ispettivo rappresenta, pertanto, una fase centrale del momento acquisitivo-conoscitivo nell&#8217;ambito dei compiti di vigilanza dell&#8217;Isvap, in quanto emergono le eventuali irregolarità funzionali e di gestione delle imprese controllate, su cui intervengono, su proposta dell&#8217;Istituto, i provvedimenti sanzionatori ministeriali od i meccanismi di recupero di funzionalità da parte dell&#8217;Isvap stesso[30]<i>. </i> Ai sensi dell’art.5 della legge  n.576 del 1982 l’Isvap può richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni; richiedere agli enti e alle imprese la comunicazione di dati, elementi e notizie; disporre nei loro confronti ispezioni ed ogni altra indagine, esercitando le funzioni ed avvalendosi dei poteri attribuiti dalle leggi e dai regolamenti al Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato;  convocarne i rappresentanti legali, il direttore generale ed il presidente del collegio sindacale, nonché, ove occorra, i rappresentanti della società di revisione incaricata di certificare il bilancio; ordinare la convocazione delle assemblee dei soci nonché dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi degli enti e delle imprese sottoposti alla sua vigilanza, per sottoporre al loro esame i provvedimenti necessari per renderne la gestione conforme a legge, e provvedere direttamente a tali convocazioni, a spese degli enti e delle imprese, quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato; avvalersi dei servizi del conto consortile di cui all&#8217;articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia per le vittime della strada gestiti dall&#8217;Istituto nazionale delle assicurazioni, i quali sono tenuti a presentare ad esso relazioni annuali sulla propria attività; richiedere all&#8217;Istituto nazionale delle assicurazioni risultati e specifiche elaborazioni relativi alle cessioni legali di cui all&#8217;articolo 23 del testo unico delle leggi sull&#8217;esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; verificare ogni interrelazione finanziaria con società controllanti, controllate e collegate di società esercenti attività assicurativa, anche con la collaborazione della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216; esperire accertamenti sull&#8217;eventuale acquisto, anche per effetto di opzione, di azioni delle stesse società da parte di persone o di gruppi già coinvolti in gestioni gravemente deficitarie o in società poste in liquidazione coatta amministrativa anche mediante richiesta di notizie alle società fiduciarie, agli agenti di cambio o ad ogni altro soggetto. Un potere particolarmente incisivo è rappresentato dalla possibilità di eseguire ispezioni senza preavviso, nel senso che la comunicazione all&#8217;ispezionato avviene contestualmente all&#8217;inizio dell&#8217;indagine. Le operazioni consistono, di regola, nell&#8217;esame documentale, nella ricognizione di luoghi, nell&#8217;audizione di soggetti in grado di fornire dati ed elementi utili ai fini dell&#8217;indagine, e precipuamente nell&#8217;accertamento dei bilanci, di cui si è già ampiamente parlato. L&#8217;art. 3 della L. 20/1991, nel modificare l&#8217;art. 5 della L. 576/1982, ha sancito che <i>&#8220;gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell&#8217;art. 4, che non ottemperano alle richieste e non si conformano alle prescrizioni dell&#8217;Isvap, sono puniti con l&#8217;arresto fino a tre mesi e con l&#8217;ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni&#8221;</i>.[31] Il procedimento ispettivo si conclude, di regola, con la redazione da parte dell&#8217;ispettore di un <i>&#8220;verbale di ispezione&#8221;</i> oppure di una <i>&#8220;relazione d&#8217;ispezione&#8221;</i>, in cui sono evidenziati i risultati della stessa. <br />
<i><b>5.4. L’applicazione delle sanzioni.</b></i> <br />
Il procedimento sanzionatorio è regolato direttamente, per gli aspetti essenziali, dalla legge n.689/1981, che fissa agli artt. 13 e 14 le modalità ed i termini per l’accertamento e la notifica dell’illecito, all’art. 16 la facoltà di conciliazione e all’art. 18 i termini per la presentazione sia degli scritti difensivi che per l’audizione personale. La legge istitutiva dell’Isvap, così come integrata dal D.Lgs. n. 373/1998, stabilisce, in deroga alla normativa generale, che l’istruttoria sui ricorsi e la tenuta delle audizioni è di competenza dell’Isvap; al Ministero delle Attività Produttive è attribuito, invece, il potere di emanare le ordinanze-ingiuntive o di archiviazione (su proposta dell’Isvap medesimo).<br />
Gli Uffici che hanno accertato l’illecito provvedono alla trasmissione della documentazione sintetica di riferimento alla Sezione Sanzioni che provvede a notificare il verbale di contestazione con i relativi addebiti alla parte interessata[32]. Il procedimento termina nel caso di effettuazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, legge n. 689/1981 (nel minore importo fra la terza parte del massimo e il doppio del minimo edittale). Qualora  gli interessati non intendano provvedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, possono proporre reclamo allo stesso Istituto, presentando memorie difensive, effettuando l’accesso ai documenti d’ufficio e chiedendo l’audizione personale; il reclamo viene esaminato dall’ Organo collegiale interno, la Commissione Valutativa per le Sanzioni, che valuta la fattispecie di illecito sotto il profilo oggettivo e soggettivo, verificando se ricorrano cause di esclusione della responsabilità ai sensi degli artt. 2 e ss.,  della legge n. 689/1981, ovvero vizi di natura procedurale nelle fasi precedenti di contestazione e notifica. In caso di conferma della sussistenza dell’illecito viene determinata la sanzione entro i limiti di legge, secondo la graduazione consentita al ricorrere delle circostanze indicate dall’art. 11  della legge n.689/1981 (gravità dell’illecito, eventuale eliminazione delle relative conseguenze, personalità e condizioni economiche del trasgressore); in caso contrario si provvede all’archiviazione della contestazione. Il  Presidente dell’Istituto, ove non ritenga di chiedere approfondimenti o riconsiderazioni della decisione, autorizza l’invio al Ministro della proposta di irrogazione della sanzione ovvero di archiviazione; in caso di accoglimento della proposta di irrogazione della sanzione, il Ministro emana il decreto ingiuntivo, provvedendo alla relativa notifica ai trasgressori, corredata dalla proposta dell’Isvap quale motivazione dell’atto. Il provvedimento ministeriale può essere oggetto di ricorso al Giudice amministrativo nei termini di legge; la presentazione del ricorso non sospende l’esecutività dell’atto, salvo concessione del provvedimento cautelare da parte del Tribunale adito.[33]</p>
<p><i><b>6. I rapporti con le altre istituzioni.</b></i><br />
La legge istituisce un circuito informativo privilegiato fra Isvap, Antitrust, Consob, Banca d’Italia, Covip e Ufficio Italiano Cambi, prevedendo che tali Istituzioni collaborino fra loro anche attraverso scambi di informazioni al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Dalla lettura del disposto combinato dell’art.5, comma 2 e dell’art.5-bis della legge istitutiva dell’Isvap, si evince, inoltre, che dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto di ufficio. Nel convincimento che l’apertura del settore assicurativo verso forme crescenti di concorrenza non può che giovare allo sviluppo del mercato delle polizze nell’interesse dell’economia e dei consumatori, il legislatore ha attribuito particolare rilevanza ai rapporti con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui alla legge n.287/1990; il quarto comma di tale norma dispone, infatti, che nel caso di intese o concentrazioni poste in essere da compagnie assicurative, i provvedimenti dell&#8217;Autorità garante <i>&#8220;sono adottati sentito il parere dell&#8217;Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap)&#8221;</i>. Il parere, obbligatorio anche se non vincolante, deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento e, decorso inutilmente tale termine, l&#8217;Autorità garante può comunque adottare il provvedimento medesimo. Con la Consob i rapporti più ricorrenti, caratterizzati anch’essi da piena e apprezzata collaborazione, sono relativi soprattutto alle operazioni societarie che coinvolgono imprese quotate. Con la Covip sono in corso forme di collaborazione che riguardano soprattutto i prodotti previdenziali con presenza di elementi assicurativi. Con l’Ufficio Italiano Cambi è in corso di definizione una convenzione per l’utilizzo di dati contenuti nell’anagrafe titoli gestita dall’Ufficio medesimo, nel quale sono raccolti tutti i valori mobiliari censiti in Italia. L&#8217;Isvap, inoltre, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell&#8217;Unione europea e dei singoli Stati comunitari; le informazioni ricevute dall&#8217;ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane e a terzi senza il consenso dell&#8217;autorità che le ha fornite. È previsto un scambio di informazioni anche con autorità amministrative e giudiziarie dell&#8217;Unione europea nell&#8217;ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento dei soggetti sottoposti a vigilanza.[34] A tal proposito è utile evidenziare che l’Isvap prende parte alle riunioni del Comitato delle Assicurazioni, consesso con funzioni consultive che raccoglie i regolatori del settore assicurativo presieduto dalla Commissione Europea.<br />
Non bisogna tralasciare che l’Isvap, in ambito nazionale, svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, in riferimento alle competenze per la regolazione e il controllo del settore assicurativo.</p>
<p>______________________</p>
<p>[1] Vgs. DONATI, <i>Manuale di diritto delle assicurazioni</i>, Milano, 1987.<br />
[2] Vgs. VOLPE PUTZOLU, <i>Le assicurazioni. Produzione e distribuzione. Problemi giuridici</i>, Bologna, 1992, p. 15.<br />
[3]Il Prof. Giovanni Manghetti , Presidente pro tempore dell’ISVAP, al convegno su “I processi di internazionalizzazione delle Compagnie assicurative”, tenutosi  a Pisa il 30 giugno 2000 presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S.Anna , ha sostenuto che : “A voler cercare un filo, un denominatore comune che leghi queste linee di crescita normativa così varie e tra loro diverse, lo si  può facilmente rintracciare nella prospettiva di un mercato europeo delle assicurazioni. Le norme sia che riguardino l’attività dell’impresa, o la tutela del cliente, o le competenze del controllo – le regole nel campo gioco – devono essere le stesse in ogni Paese, senza vantaggi competitivi e nel contempo senza il peso di “diseconomie normative”. Si tratta, com’è evidente, di sviluppi necessitati dall’esigenza di costruire un soggetto europeo che possa porsi come competitore alla pari con gli Stati Uniti, fin qui protagonista dominante dell’economia globale a causa dell’innegabile vantaggio determinato dall’avanzamento tecnologico, dal tempestivo sfruttamento dei nuovi mezzi di comunicazione e di penetrazione commerciale,  dall’accentuata flessibilità del sistema dei costi. Il progresso sulla strada dell’integrazione e della ricerca dell’equilibrio nel complesso dei vincoli e delle garanzie che caratterizza il nascente modello europeo consentirà il conseguimento di maggiore competitività degli operatori e garantirà la sostenibilità da parte dei singoli sistemi-Paese del processo di integrazione.”<br />
[4] Ulteriori interventi comunitari di particolare rilievo vanno individuati nella direttiva 2002/65/CE del 23 settembre 2002 concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; nella direttiva 2002/87/CE del 16 dicembre 2002 relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario; nella direttiva 2003/41/CE del 3 giugno 2003 relativa alle attività ed alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (di cui si è accennato in precedenza); nella direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 sull’intermediazione assicurativa. In particolare la direttiva 2002/65, che include espressamente i servizi di natura assicurativa, si è voluto perseguire l’obiettivo di armonizzare le legislazioni comunitarie in tale settore per sviluppare la concorrenza e al contempo garantire un elevato grado di tutela del consumatore. Il sistema di protezione stabilito si articola in varie aree: informativa precontrattuale, trasparenza delle condizioni contrattuali, riconoscimento del diritto di recesso al consumatore e possibilità dello stesso di promuovere ricorso giudiziario, amministrativo o extragiudiziale per le controversie insorte con il fornitore.<br />
Importanti sono anche la direttiva 2001/17/CE, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione, la direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( IV r.c.auto ), le direttive 2002/12/CE e 2002/13/CE, concernenti il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita e nei rami danni.<br />
[5] In Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 6 luglio, n. 158.<br />
[6] Vgs. Giancarlo Giannini, presidente dell’ISVAP,  Indagine conoscitiva su “I rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio”, audizione  del 30 gennaio 2004 presso le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati e 6° (Finanze e Tesoro) e 10° (Industria, commercio e turismo) del Senato della Repubblica.<br />
[7] Vgs.CARNEVALE, <i>I poteri dell&#8217;Isvap</i>, in Quaderno Cirsa n. 15, Roma, 1984, pp. 61 e ss.<br />
[8] In Gazz. Uff., 22 gennaio, n. 18.<br />
[9] In Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 giugno, n. 141.<br />
[10] La legge 576/1982 è stata integrata, tra l&#8217;altro, anche dal D.P.R. del 4 marzo 1983, n. 315, attuativo dell&#8217;art. 28 della stessa legge; dallo statuto dell&#8217;Isvap, approvato con D.M. del 13 maggio 1983; dal Regolamento contenente <i>&#8220;le norme generali concernenti l&#8217;organizzazione ed il funzionamento&#8221;</i> e dal Regolamento <i>&#8220;per la contabilità e l&#8217;amministrazione&#8221;</i>, deliberati entrambi dal consiglio di amministrazione in data 27 aprile 1983; nonché dagli artt. 39 e 40 del D.L.vo 49/1992,  relativi alla struttura interna ed alle assunzioni di personale dell&#8217;Istituto.<br />
[11] La Commissione era composta di due sezioni, una per l&#8217;esame delle questioni attinenti alle assicurazioni contro i danni ed una per l&#8217;esame delle questioni relative alle assicurazioni sulla vita ed alle capitalizzazioni, ed era presieduta dal Ministro dell&#8217;industria o da un Sottosegretario del citato dicastero. Detta Commissione svolgeva esclusivamente funzioni consultive. Il suo parere era obbligatorio per la concessione di autorizzazioni, sui provvedimenti di revoca e di liquidazione delle imprese, sugli investimenti delle riserve tecniche per i quali era richiesta l&#8217;autorizzazione ministeriale e sugli schemi di regolamenti concernenti le assicurazioni private.<br />
[12] C.d. “Regolamento Cassese”.<br />
[13] Sono le considerazioni di CASSESE, <i>Gli organi dell&#8217;Isvap</i>, in Giurisprudenza Commerciale, 1984, I, p. 226 e ss.<br />
[14] In Gazz. Uff., 29 ottobre, n. 253<br />
[15] L’articolo 17 della legge istitutiva, modificato dall’art. 4, d.lg. 13 ottobre 1998, n. 373, rubricato “<i>Autonomia organizzativa” </i>dispone che “L&#8217;ISVAP delibera le norme concernenti l&#8217;organizzazione, il funzionamento e il personale dell&#8217;Istituto alle cui spese provvede con autonoma gestione, nei limiti delle risorse di cui all&#8217;articolo 23 della presente legge”<br />
[16] Ai sensi dell’articolo 23, “ Le entrate dell&#8217;ISVAP sono costituite: dal gettito del contributo di vigilanza di cui all&#8217;articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull&#8217;esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili; da ogni altra eventuale entrata.” Il successivo articolo 29 dispone che<b> “</b>All&#8217;onere derivante dall&#8217;applicazione della presente legge si provvede con le entrate del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all&#8217;articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell&#8217;articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull&#8217;esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e, successive modificazioni.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio di previsione dello Stato.”<br />
[17] L’articolo 19 della legge istitutiva, modificato dall’art. 4, d.lg. 13 ottobre 1998, n. 373, rubricato “<i>Ruolo organico” </i>prevede che “ La tabella organica del personale, che non può eccedere le quattrocento unità, è allegata al bilancio preventivo ed è approvata dal consiglio con la stessa delibera di cui all&#8217;articolo 14, primo comma, lettera c)” <br />
[18] L’articolo 21, rubricato “<i>Assunzione del personale”, </i>così come  modificato dall&#8217;art. 4, d.lg. 13 ottobre 1998, n. 373, prevede che “ L&#8217;assunzione del personale è effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. L&#8217;ISVAP può organizzare, secondo modalità determinate dal consiglio, corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia assicurativa . Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio. L&#8217;ISVAP, per l&#8217;esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, fino a un massimo di venti unità. Il presidente dell&#8217;ISVAP può stipulare, previo parere favorevole del consiglio, contratti di lavoro a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato e rinnovabili più volte, con i dipendenti di cui al presente comma, nel limite massimo di dieci unità, ove essi abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali nell&#8217;Istituto e abbiano lavorato alle sue dipendenze senza soluzione di continuità per almeno un quinquennio”<br />
[19] Altra significativa modifica è rappresentata dal potenziamento dell’attività legale attraverso l’istituzione della Direzione coordinamento giuridico, con l’obiettivo prioritario di garantire, attraverso l’omogeneità dei provvedimenti adottati nei confronti degli operatori del mercato, la neutralità e la trasparenza amministrativa dell’attività di vigilanza.<br />
[20] A mero titolo indicativo, nel periodo maggio 2002 – dicembre 2003 si sono avute 20 tra nuove autorizzazioni all’esercizio dell’attività assicurativa ed estensioni a rami non ancora esercitati, 6 trasferimenti di portafoglio e 13 operazioni di fusioni e scissioni. <br />
[21] Fino all&#8217;entrata in vigore del D.P.R. 385/1994, l&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività assicurativa veniva rilasciata dal Ministro dell&#8217;industria con decreto, sentito il parere della Commissione consultiva e previa istruttoria e parere, obbligatorio ma non vincolante, dell&#8217;Isvap sul programma di attività presentato dall&#8217;impresa. Sicuramente è da sottolineare come l&#8217;attività istruttoria dell&#8217;Istituto veniva ritenuta completa ed esauriente sotto ogni aspetto, a conferma di ciò si rilevava che la Commissione consultiva ed il Ministro, salvo rare eccezioni, avevano sempre mostrato di condividere le proposte dell&#8217;Isvap; in ogni caso l&#8217;intervento del Ministro per la concessione dell&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività assicurativa appariva ingiustificato vista la mancanza di una disposizione similare negli altri settori di competenza di altre Authority.<br />
.<br />
[22] Articolo 9 Bis D.Lgs.n.174/95, “<i>Stretti legami”.</i><br />
1. Due o più persone fisiche o giuridiche presentano stretti legami nei casi in cui sussiste:<br />
a) un legame di controllo come definito dall&#8217;articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto;<br />
b) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un&#8217;influenza notevole ancorché non dominante;<br />
c) un legame in base al quale le persone medesime sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure i loro organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione;<br />
d) un collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell&#8217;impresa.<br />
2. L&#8217;ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indica le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di cui al comma 1<br />
[23] Art.42 del D.Lgs.n.174/1995.<br />
[24] Art.17 D.Lgs. n.174/1995.<br />
[25] Si ritiene opportuno ricordare che, a norma degli artt. 62 del D.L.vo 174/1995 e 73 del D.L.vo 175/1995, i bilanci delle imprese di assicurazione debbono essere certificati da una società di revisione, iscritta all&#8217;Albo speciale di cui all&#8217;art. 8 del D.P.R. 136/1975; l&#8217;Isvap, con circolare n. 72 del 28 aprile 1987, in seguito alla modifica da parte della Consob dei canoni di certificazione, ha tra l&#8217;altro disposto che, qualora le società di revisione accertino violazioni di norme di legge, regolamenti e direttive, devono farne menzione nella relazione di certificazione anche se non vi siano riflessi economici sul bilancio.<br />
[26]Vgs. JORIO, <i>Il controllo dello Stato</i>, in Assicurazioni, 1982, I, p. 607.<br />
[27] l&#8217;Isvap ha richiesto alle imprese assicuratrici di dare applicazione, non solo alle disposizioni dettate dall&#8217;art. 55 e ss. del T.U. circa i termini di approvazione e trasmissione dei bilanci, ma anche a quelle previste dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 136/1975, riferibili altresì alle società assicuratrici con azioni non quotate in borsa. Per effetto di tale precisa direttiva le imprese assicurative sono ora tenute a trasmettere formalmente alle società di revisione incaricate il progetto di bilancio approvato dai propri amministratori, unitamente alla relativa relazione, almeno 45 giorni prima della data per la quale sia stata convocata l&#8217;assemblea per l&#8217;approvazione. Inoltre, entro il quindicesimo giorno precedente alla data dell&#8217;assemblea l&#8217;Istituto ha chiesto di ricevere in visione i documenti di bilancio, compresa la relazione della società di revisione.<br />
[28] L&#8217;obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione già comunicata che abbiano comportato nuovamente il superamento dei predetti limiti.<br />
[29] Analogo procedimento è previsto nel caso in cui, pur svolgendo la società controllata attività connessa con l&#8217;attività assicurativa, dalla partecipazione stessa possa derivare una situazione di grave pericolo per la stabilità dell&#8217;impresa o dell&#8217;ente assicurativol&#8217;impresa o l&#8217;ente non ottemperi all&#8217;ordine.<br />
[30] Vgs.TENORE, <i>Le ispezioni dell&#8217;Isvap: profili giuridici</i>, in Assicurazioni, novembre-dicembre 1992, p. 455.<br />
[31] Contro l&#8217;esecuzione coattiva di un provvedimento esecutorio dell&#8217;ispettore, come lo è certamente l&#8217;ordine di esibire un documento, il soggetto ispezionato non può opporre resistenza attiva, altrimenti incorrerebbe nel reato di resistenza ad un pubblico ufficiale di cui all&#8217;art. 337 c.p.<br />
[32] Nel 2003 sono stati notificati oltre 6.500 processi verbali, di cui oltre 6.200 per violazioni delle norme che disciplinano l’esercizio dei rami danni e circa 300 dei rami vita.<br />
[33] I proventi delle sanzioni sono attribuiti all’Erario, con l’eccezione di quelli relativi alle violazioni in materia di liquidazione dei sinistri r.c. auto (D. L. 857/1976) e di attestazione dello stato di rischio dei certificati r.c. auto, che sono invece devoluti al Fondo di Garanzia Vittime della Strada. <br />
[34] Nell&#8217;ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l&#8217;ISVAP può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati extracomunitari, nonché con le autorità amministrative o giudiziarie extracomunitarie nell&#8217;ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento di soggetti sottoposti a vigilanza.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La colpa grave</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:41 +0000</pubDate>
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<hr />
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		<title>LA COVIP: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2005 17:36:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-covip-organizzazione-e-funzionamento/">LA COVIP: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. La Covip: l’organizzazione; 1.1. La natura giuridica alla luce dell’assetto organizzativo; 1.2. Le funzioni 1. La Covip: l’organizzazione. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione è stata istituita dall’art.16 del Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124[1], contenente la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell&#8217;articolo 3,</p>
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<p><b>SOMMARIO:</b><br />
<b>1. </b>La Covip: l’organizzazione; <b>1.1.</b> La natura giuridica alla luce dell’assetto organizzativo; <b>1.2</b>. Le funzioni</p>
<p><i><b>1. La Covip: l’organizzazione.</b></i></p>
<p>La Commissione di vigilanza sui fondi pensione è stata istituita dall’art.16 del Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124[1], contenente la <i>“Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell&#8217;articolo 3, comma 1, lettera v) , della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>”. Il decreto <i>de quo</i> ha ad oggetto la regolamentazione delle forme di previdenza per l&#8217;erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Pertanto, la Commissione è stata costituita con lo scopo precipuo di garantire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi, per la funzionalità di tale sistema di previdenza complementare. In estrema sintesi l’attività di vigilanza della Covip si concretizza nell’utilizzo di una serie di strumenti, che possono essere distinti in strumenti di carattere autorizzativo, relativi al controllo dell’accesso al settore; in strumenti di tipo certificativo, come la tenuta dell&#8217;albo dei fondi pensione, e, soprattutto, in strumenti di raccolta ed analisi delle informazioni, che uniscono alle finalità specifiche di vigilanza quella, più generale, volta ad assicurare una più approfondita conoscenza del settore. Il quadro è completato da strumenti di accertamento ispettivo e da strumenti di vero e proprio intervento nei confronti dei fondi e dei relativi responsabili, opportunamente graduabili fino alla irrogazione di sanzioni e agli interventi di carattere straordinario, quali la nomina di un commissario straordinario e la liquidazione coatta amministrativa. Come è stato rilevato, tale vigilanza deve essere ritenuta finalizzata non alla imposizione o alla censura delle scelte compiute dal fondo, bensì alla disciplina della loro attività ed al controllo della stabilità, al fine di tutelare l’interesse sociale e quello degli aderenti[2]. In altre parole la Covip è titolare di una duplicità di funzioni integrantisi a vicenda, e cioè di regolazione dell’intero settore nell’ambito delle proprie competenze, da una parte, e di garanzia e vigilanza, dall’altra. Passando all’esame dell’assetto organizzativo, è bene sottolineare l’evoluzione normativa che ha interessato la collocazione istituzionale e la stessa natura giuridica della Commissione di vigilanza. L’impostazione normativa originaria, infatti, era caratterizzata da una forte dipendenza funzionale dal Ministero, evidenziata dalle modalità di nomina dei Commissari e del Presidente, dalla composizione della struttura, nonché dalla previsione per cui la Commissione dovesse operare presso il Ministero. L’art.16 della legge istitutiva, nella sua formulazione originaria, non attribuiva a questa la personalità giuridica di diritto pubblico, ma semplicemente ne disponeva l’operatività presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre, si prevedeva che la Covip fosse composta dal direttore generale della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, con qualifica non inferiore a dirigente generale, in posizione di fuori ruolo; da un rappresentante della Banca d&#8217;Italia, da un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), da un rappresentante dell’Isvap; da cinque esperti, di cui almeno un magistrato, scelti in ragione della specifica competenza ed esperienza in materia previdenziale. La Commissione doveva essere nominata, di concerto con il Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che provvedeva anche alla nomina del presidente fra i componenti di cui sopra. Per l’espletamento dei propri compiti, era previsto che la Commissione potesse avvalersi di apposita struttura, composta di personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle altre amministrazioni ed enti sopra indicati, e diretta da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La composizione della struttura doveva essere determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione. Per quanto riguarda il funzionamento della struttura, oltre che a quello proprio, alla Commissione era attribuito potere regolamentare.<br />
Tale assetto, come preannunciato, è stato oggetto di una profonda modifica normativa ad opera dell’art.13 della legge 8 agosto 1995 n.335 e dell’art.71 della legge 17 maggio 1999 n.144. L’attuale formulazione dell’art.16 della legge istitutiva prevede, pertanto, che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla Commissione alla quale viene attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico. Profonde modifiche sono state apportate alle norme concernenti la composizione dell’organismo <i>de quo, </i>oltre che alle sue potestà regolamentari, organizzative e finanziarie. In particolare, si prevede che la Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14[3], con la procedura di cui all&#8217;articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[4] e, quindi, con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della Commissione, destinatari altresì delle norme relative all’incompatibilità di cui all&#8217;art.1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95[5], durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. La Covip delibera, nei limiti delle risorse disponibili, circa la propria organizzazione e il proprio funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, l&#8217;ordinamento delle carriere, la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all&#8217;articolo 1, settimo comma, del decreto n. 95 del 1974. Le delibere <i>de quibus</i> sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che le rende esecutive con proprio decreto da emanarsi nel termine di venti giorni dal ricevimento; se entro suddetto termine non vengono formulati rilievi le deliberazioni divengono comunque esecutive. L’ultima parte del terzo comma dell’art.16 prevede, inoltre, che “<i>la commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei princìpi di trasparenza e celerità dell&#8217;attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.”</i></p>
<p><i><b>1.1. La natura giuridica alla luce dell’assetto organizzativo.<br />
</b></i><br />
Prima di esaminare la tipologia di funzione espletata dalla Commissione, sembra opportuno soffermarci sulla natura giuridica dell’ente in esame. Abbiamo già avuto modo di rilevare che la profonda trasformazione normativa operata ha riconosciuto all’organismo <i>de quo </i>la personalità giuridica di diritto pubblico, oltre ad aver eliminato la previsione dell’operatività presso il Ministero. In altre parole si è fortemente attenuata quella assoluta dipendenza dal Ministero che la caratterizzava al momento della sua istituzione, e che si concretizzava in momenti fondamentali della sua attività, come le modalità di nomina dei componenti, la composizione organizzativa e funzionale della struttura, l’operatività presso il Ministero, ecc. L’attuale <i>status</i> e le stesse modalità di nomina dei suoi componenti garantiscono loro quei requisiti di indipendenza e di professionalità idonei ad assicurare un’autonomia da una ingerenza governativa sulle scelte gestionali. Pertanto è da respingere quella tesi volta ad affermare la sua natura di “ente-organo”, quale soggetto giuridico titolare di poteri ma strumento di imputazione di fattispecie ad altro ente[6], per abbracciare la posizione secondo la quale l’attuale configurazione della Commissione è assimilabile a quella delle Autorità amministrative indipendenti. Infatti, se da una parte non è possibile, allo stato attuale di evoluzione dell’ordinamento giuridico italiano, individuare un denominatore comune a tutte le Autorità indipendenti che valga a differenziarle unitariamente in termini generali rispetto a qualsiasi altro tipo di ente[7], è pur vero che è possibile dire che i tratti caratteristici delle autorità indipendenti sono individuabili nella separazione rispetto agli apparati di governo e nell’elevato grado di tecnicità delle funzioni, oltre al fatto che nei loro confronti non è previsto l’esercizio dei poteri attribuiti agli organi di governo nei confronti dei dirigenti burocratici, tanto in relazione agli indirizzi che alle nomine, con la conseguenza che le loro funzioni non sembrano comprendere l’attuazione degli indirizzi politico-amministrativi dei ministri, ma soltanto degli indirizzi politici generali. In altre parole, la particolare tipologia di rapporto tra lo Stato e l’autorità indipendente, caratterizzata dalla c.d. <i>“rottura del principio di responsabilità ministeriale”</i>, si concretizza, dal punto di vista organizzativo, nel particolare <i>status</i> di indipendenza dei membri delle Autorità, garantito innanzitutto dalle procedure di nomina, rispetto alle quali è esclusa una competenza solo del Governo; nell’elevato numero di incompatibilità, nonché nei particolari requisiti di professionalità richiesti; nell’autonomia, più o meno ampia, organizzativa, contabile e finanziaria. Da un punto di vista procedimentale, la rottura di quel principio si manifesta nell’assenza di un potere di direttiva e di controllo del Governo rispetto all’attività in senso stretto delle Autorità. Infatti, se è vero che le Autorità di regolazione sono soggette agli indirizzi generali del Governo, è anche vero, però, che ciò non implica in alcun modo il potere di emanare direttive puntuali sulla loro attività amministrativa o di controllarne l’operato. In conclusione la Covip, in ragione delle modalità di nomina dei suoi membri, dell’autonomia da ingerenze puntuali dell’organo politico, del potere di emanare regolamenti concernenti, tra l’altro, l’ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale, della previsione secondo la quale è esclusa l’applicazione <i>tout court</i> del D. Lgs.n.29/93 nonchè della L.n. 241/90, può essere tranquillamente inquadrata nelle Autorità amministrative indipendenti[8]; nessun dubbio sorge, infatti, in merito alla natura della Commissione di amministrazione neutrale, collocata in posizione di terzietà, rispetto alla configurazione delle amministrazioni pubbliche, con la <i>ratio</i> di sottrarre alla sfera di influenza politica un settore ritenuto particolarmente delicato.[9] Abbiamo osservato in precedenza che il D. Lgs. n. 124/93, nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dall’art. 71 della legge n. 144/99, nel prevedere, all’art. 16, comma 3, un potere regolamentare della Commissione in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, dispone che tale potere debba essere esercitato in conformità, tra l’altro, “<i>dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29</i>”. Pertanto, se da un lato trovano applicazione principi come quello della distinzione tra attività di indirizzo e controllo, propria degli organi di governo, e attività di gestione, riservata ai dirigenti, e quelli relativi al diritto di accesso agli atti, al responsabile del procedimento, o riguardanti in generale lo svolgimento del procedimento, compresi i requisiti di garanzia e partecipazione[10] , dall’altra parte viene esplicitamente esclusa l’applicabilità <i>in toto</i> del D. Lgs.n. 29/93, come di tutta la L.n. 241/90. È bene precisare che il D. Lgs. n. 29/93, all’art. 3, comma 1, dispone che <i>“gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.”</i> In particolare, agli organi di governo spettano le decisioni in materia di atti normativi e l&#8217;adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l&#8217;azione amministrativa e per la gestione; l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato. Il successivo comma 2 del medesimo art. 3, dispone altresì che <i>“ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l&#8217;amministrazione verso l&#8217;esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell&#8217;attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”</i>. In conseguenza del fatto che tali principi rientrano certamente tra i <i>“criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane”</i> richiamati dal D.Lgs 124/93, il comma 2 dell’art. 4 del D. Lgs.vo 29/93, relativo al <i>“potere di organizzazione”</i>, dispone che <i>“…le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.</i> L’esclusione dell’applicazione <i>tout court</i> di tutto il D. Lgs.n.29/93, e di tutta la L. n.241/90, ad eccezione dei principi citati, è un dato ricorrente nella normativa relativa alle altre Autorità amministrative indipendenti. Una disposizione come quella introdotta per la Covip esiste, ad esempio, per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che il D. Lgs.vo 124/93, non a caso, utilizza come Autorità di riferimento anche per il trattamento economico del personale della Covip.[11] Inoltre, l’art. 2 della L. 14 novembre 1995 n. 481, nell’istituire, al comma 1, “<i>le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l’energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni”</i>, specifica inequivocabilmente, al successivo comma 10, che <i>“fatta salva la riserva all’organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l’autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti l&#8217;individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti”</i>. Si rinvengono disposizioni analoghe anche nell’art. 5, comma 5, della L. 12 agosto 1982 n. 576, istitutiva dell’Isvap, nonché nell’art. 33, comma 1-sexies, della L. 31 dicembre 1996 n. 675, di istituzione del Garante per la protezione dei dati personali.<br />
<i><b>1.2. Le funzioni.<br />
</b></i>Come sottolineato in precedenza, il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 disciplina le forme di previdenza per l&#8217;erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’art.2 del citato decreto, possono essere istituite per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, <i>“identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell&#8217;appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva”</i>; per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio; per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate. Tali tipologie di erogazioni previdenziali alternative al sistema statale vengono istituite tramite contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale; regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute. Queste forme pensionistiche, ai sensi dell&#8217;art. 4, sono attuate mediante la costituzione di appositi fondi, denominati <i>&#8220;fondo pensione&#8221;</i>. Ed è proprio sulla costituzione e sulla gestione dei suddetti fondi pensione che la Covip, in ragione del combinato disposto degli artt.4, 16 e 17 del D.Lgs.n.124/93, pone in essere l’attività di garanzia e di vigilanza, alla quale si aggiunge la titolarità dei poteri di regolazione dell’intero settore. La funzione di regolazione si esplica, innanzi tutto, nella tenuta dell’Albo dei fondi pensione, nel quale tutti i fondi devono essere iscritti, in base alla previsione dell’art. 4, comma 6, del D. Lgs.n. 124/93, secondo cui <i>“i fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione…”</i>. L’iscrizione all’Albo, quindi, ha come presupposto l’autorizzazione al fondo stesso, da parte della Commissione, all’esercizio dell’attività, e per il cui rilascio la Commissione è tenuta ad accertare l’esistenza, in capo al fondo, dei requisiti di varia natura normativamente previsti, ad esempio dal punto di vista della struttura del fondo (anche con riferimento alla composizione societaria e degli organi di amministrazione), della correttezza della procedura seguita per l’individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione per la gestione del fondo, del tipo di statuto (di cui vanno approvate anche le eventuali modifiche) etc… In altre parole, l&#8217;esercizio dell&#8217;attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione, rilasciata solo al termine di un procedimento amministrativo[12] teso a verificare la congruità e la solidità strutturale, organizzativa, societaria e finanziaria del fondo stesso; si prevede, infatti, che i fondi pensione devono essere costituiti come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell&#8217;art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell&#8217;iniziativa; come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell&#8217;art. 12 del codice civile; possono essere costituiti, altresì, nell&#8217;ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell&#8217;ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all&#8217;art. 2117 c.c.. Pertanto, la Covip provvede a negare l’autorizzazione <i>de quo</i> se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni; se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e contabili separate da quelle della società o dell&#8217;ente; se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione. Diversa dal diniego è l’ipotesi di decadenza dall’autorizzazione, situazione che si realizza quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività, ovvero quando, per i fondi a carattere negoziale, non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso. Per quanto riguarda, più nel dettaglio, gli altri compiti della Commissione, l’art. 17[13] dispone, tra l’altro, che essa, in conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvede, oltre che alla tenuta dell&#8217;albo di cui all&#8217;articolo 4, all’approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti normativi e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati. La Covip, inoltre, svolge l&#8217;attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2- <i>bis</i> , e 9, comma 3; verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 4-<i>quinquies</i> e 5 dell&#8217;articolo 6; definisce, d&#8217;intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori; autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all&#8217;art.6; indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili[14]; valuta l&#8217;attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l&#8217;elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l&#8217;andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità; esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l&#8217;esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari; riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare; programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali. Per l’esercizio della vigilanza da parte della Commissione, è lo stesso art. 17 a prevedere che essa possa disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti, oltre ai verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi. Analogamente a quanto previsto per le altre Autorità competenti a vigilare sui medesimi soggetti, essa può inoltre convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione, e richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione, fissandone l&#8217;ordine del giorno. Inoltre, la Commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni, che, una volta acquisiti, sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla Commissione nell’esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio; essi sono vincolati al segreto d’ufficio e hanno l’obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato. La funzione della Covip di garanzia della posizione degli iscritti, oltre che del sistema della previdenza complementare nel suo complesso, si evidenzia anche nel potere, attribuito dall’art. 11, comma 4, di individuare le vicende del fondo pensione capaci di incidere sull’equilibrio del fondo medesimo, e di far sorgere in tal modo l’obbligo per gli organi del fondo, e comunque per i suoi responsabili, di comunicare alla Commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo pensione. Nel caso in cui tale equilibrio non possa comunque essere salvaguardato, il comma 5 del citato art. 11 dispone che ai fondi pensione si applica la disciplina dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, attribuendo le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla Commissione. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo ai sensi dell’art. 4, comma 2 (fondo pensione costituiti cioè nell’ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico, attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all’art. 2117 del codice civile), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Commissione, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo. Il commissario di cui sopra, così come i componenti degli organi di controllo e i responsabili del fondo, possono essere sospesi dall&#8217;incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall&#8217;incarico, su provvedimento del Dicastero competente, in conseguenza della proposta della Covip, quando non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della commissione (andando così incontro alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, ai sensi dell’art.18-<i>bis</i>); forniscono informazioni false (in tal caso il comma 2 dell’art. 18-<i>bis</i> prevede l’arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato); violano le disposizioni relative ai requisiti dei soggetti con cui stipulare convenzioni, e ai divieti di investimento; non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative (andando così incontro alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni). Inoltre <i>“nei confronti dei componenti degli organi di cui all&#8217;art. 5, comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile; nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all&#8217;art. 5, commi 1 e 3, si applica l&#8217;art. 2407 del codice civile.” </i>Per quanto riguarda il procedimento di irrogazione delle sanzioni, <i> </i>il comma 5-<i>bis</i> dell’art. 18-<i>bis[15]</i> dispone che le sanzioni amministrative sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del D. Lgs.vo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), fatta salva l&#8217;attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Covip e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali[16]. L’art. 145 del T.U., relativo alla procedura sanzionatoria, prevede che per le violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d&#8217;Italia o l&#8217;Uic, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, e quindi, nel caso dei fondi pensione, esclusivamente la Covip e il Ministro del Lavoro, una volta contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all&#8217;ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono al Ministro dell’Economia e Finanze l&#8217;applicazione delle sanzioni. Quest’ultimo, sulla base della proposta, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato. Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell&#8217;ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Contro il decreto del Ministro dell’Economia e finanze è ammessa opposizione alla Corte d’Appello di Roma. L&#8217;opposizione deve essere notificata all&#8217;autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d’Appello entro trenta giorni dalla notifica. L&#8217;autorità che ha proposto il provvedimento trasmette alla Corte d’Appello gli atti ai quali l&#8217;opposizione si riferisce, con le sue osservazioni. L&#8217;opposizione non sospende l&#8217;esecuzione del provvedimento; la Corte d’Appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato, e, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l&#8217;audizione anche personale delle parti. La Corte d’Appello decide sull&#8217;opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato; copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte, all&#8217;autorità che ha proposto il provvedimento. In conclusione, è bene far riferimento alle importanti disposizioni che prevedono un’interazione della Covip con le altre Autorità amministrative indipendenti. In particolare il comma 6 dell’art. 17 prevede che <i>“accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori…e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l&#8217;efficacia dell&#8217;azione di controllo”</i>. È comunque da ribadire il principio che ognuna delle Autorità che abbia poteri di controllo e vigilanza sui medesimi soggetti mantiene intatti i propri poteri, che saranno esercitabili, come emerge in modo chiaro dalle singole normative di settore, esclusivamente per la realizzazione delle finalità previste per ciascuna, nonché in presenza dei presupposti di volta in volta richiesti. A tal fine, potrà essere utilizzato lo strumento dell’accordo di collaborazione previsto dal comma 6 dell’art. 17, anche perché appare da condividere il rilievo secondo cui la Covip, nonostante le siano riconosciute per legge delle proprie, autonome competenze, nel ricercare garanzie per il risparmio previdenziale ha il dovere di evitare di duplicare il sistema di controllo già affidato ad altre Autorità, e di concepire un controllo specifico sui fondi pensione e sugli strumenti di previdenza complementare che sappia e possa avvalersi del contributo derivante dall’assolvimento dei compiti istituzionali già affidati alle precitate Autorità.[17]</p>
<p>_______________</p>
<p>[1] In Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 27 aprile, n. 97.<br />
[2] Vgs. NOTARMUZI, <i>La Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione</i>, Milano, 1999.<br />
[3] Concernente le norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.<br />
[4] Concernente le nomine alla presidenza di enti, istituzioni o aziende di competenza dell’amministrazione statale.<br />
[5] Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.<br />
[6] Vgs. CASETTA, <i>Manuale di Diritto Amministrativo</i>, Milano, 2000, p. 121<br />
[7] CASSESE S., nel corso della sua audizione del 24 marzo 1999 dinanzi alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati, rileva che le Autorità indipendenti sono diverse l’una dall’altra perché rispondono a problemi diversi, e che sarebbe pertanto un errore volerle ricondurre ad un unico schema.<br />
[8] Devono segnalarsi diverse posizioni contrarie. LIPARI, <i>I riti abbreviati</i>, in CARINGELLA-PROTTO (a cura di),<i> Il nuovo processo amministrativo (dopo la legge 21 luglio 2000 n. 205</i>), Milano 2001, pag. 310: “la COVIP non gode di una autonomia particolarmente spiccata”, con riguardo alla verifica di legittimità delle sue deliberazioni da parte del Ministero. Dubbia è l’ascrivibilità della COVIP alla categoria delle Autorità amministrative indipendenti per GIOVANNINI, <i>I procedimenti speciali</i>, in CERULLI IRELLI<i> </i>(a cura di), <i>Verso il nuovo processo amministrativo (commento alla legge 21 luglio 2000 n. 205)</i>, Torino, 2000, 303.<br />
[9] Vgs. A. BARTOLINI, Il rito speciale per i ”settori sensibili”, in SASSANI-VILLATA (a cura di), Il processo davanti al giudice amministrativo (commento sistematico alla legge n. 205/2000), Torino, 2001,pag. 198; l’autore sostiene che “in generale, si può ritenere di essere di fronte ad un’autorità amministrativa indipendente laddove vi sia una figura soggettiva in posizione di tendenziale indipendenza…ed attributaria di una funzione (prevalente) di regolazione…o di garanzia”.<br />
[10] L’astratta ammissibilità dell’accesso nei confronti degli atti delle Amministrazioni indipendenti, che in genere hanno funzioni di garanzia, regolazione, vigilanza, è stata riconosciuta dalla legge 3 agosto 1999 n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142), il cui art. 4, comma 2, nel sostituire l’art. 23 della legge 241/90, ha previsto che “il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell&#8217;ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 24”<br />
[11] “il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.<br />
[12] I termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l&#8217;autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell&#8217;istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell&#8217;ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell&#8217;istanza.<br />
[13] Modificato dall’art. 14 L. 8 agosto 1995 n. 335.<br />
[14] Prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione.<br />
[15] Aggiunto dall’art. 58, comma 8, L. 17 marzo 1999 n. 144.<br />
[16] Non si applica l&#8217;articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativo alla possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta.<br />
[17] Per TRAZZA G., <i>I Fondi Pensione: la collaborazione tra le Autorità di vigilanza</i>, in G. MANGHETTI (a cura di),<i> I Fondi Pensione, problemi e prospettive, </i>Milano, 1997, 150, basta pensare, ad esempio, “all’ipotesi in cui la Commissione di vigilanza venga a conoscenza, da parte del Fondo o della Banca depositaria, di irregolarità compiute nell’attività di gestione o, viceversa, al caso in cui la Consob adotti un provvedimento di sospensione dell’attività della SIM convenzionata per la gestione di un Fondo Pensione, con contestuale commissariamento della società”.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La competenza giurisdizionale in merito alla tutela dei contribuenti avverso regolamenti ed atti amministrativi generali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-competenza-giurisdizionale-in-merito-alla-tutela-dei-contribuenti-avverso-regolamenti-ed-atti-amministrativi-generali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2005 17:38:18 +0000</pubDate>
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		<title>LA SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO PER I MILITARI E PER I DIPENDENTI PUBBLICI</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-sospensione-cautelare-dal-servizio-per-i-militari-e-per-i-dipendenti-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2005 17:38:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sospensione-cautelare-dal-servizio-per-i-militari-e-per-i-dipendenti-pubblici/">LA SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO PER I MILITARI E PER I DIPENDENTI PUBBLICI</a></p>
<p>1. La sospensione cautelare facoltativa. Il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa , adottabile ai sensi delle leggi sullo stato giuridico del personale militare ( per gli impiegati civili dello Stato, come vedremo in seguito, si applica l’art.91,comma 1, primo periodo e l’art.92 del T.U. n.3/1957) , si configura come un</p>
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<p><b>1. La sospensione cautelare facoltativa.</b></p>
<p>Il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa , adottabile ai sensi delle leggi sullo stato giuridico del personale militare ( per gli impiegati civili dello Stato, come vedremo in seguito, si applica l’art.91,comma 1, primo periodo e l’art.92 del T.U. n.3/1957) , si configura come un atto non vincolato, poiché, sussistendo i presupposti stabiliti dalla legge, l’Amministrazione è titolare di un potere discrezionale al fine di valutare l’opportunità o meno di adottare la misura in questione, in relazione al pregiudizio incombente sugli interessi dell’ente, considerando la gravità del fatto ascritto all’interessato, la personalità del soggetto e l’eventuale risonanza della condotta nell’opinione pubblica , oltre che la consistenza degli elementi a suo carico .Ai sensi dell’ art. 29, comma 1, della legge n. 113/1954, l’ufficiale può essere sospeso nel caso in cui gli siano stati addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare e la gravità degli stessi lo consigli. Tale misura, quindi, diversamente da quanto previsto per i sottufficiali, può essere disposta in una fase antecedente l’instaurazione del procedimento penale in senso stretto o del procedimento disciplinare di stato; è sufficiente, infatti, che l’interessato assuma, potenzialmente, la qualità di indagato nell’ambito delle indagini preliminari, non essendo richiesta quella di imputato[1], purché si abbia notizia dello svolgimento di investigazioni a carico del militare, ad esempio attraverso l’informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p.. In riferimento alla seconda condizione, non è necessario che nei confronti dell’interessato sia stato già avviato un procedimento disciplinare di stato, con la notifica dell’inchiesta formale e la conseguente contestazione degli addebiti; è sufficiente che l’autorità competente, nell’ambito degli accertamenti preliminari al procedimento di stato, abbia rivolto al militare una richiesta di elementi conoscitivi.La sospensione cautelare viene denominata sospensione facoltativa dall’impiego nel caso in cui sia adottata nei confronti di ufficiali in servizio , anche se in aspettativa , e sospensione facoltativa dalle funzioni del grado , nel caso di ufficiali in congedo. Per gli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti , ai sensi della legge n. 599/1954, è necessario che il soggetto sia sottoposto a procedimento penale per un’imputazione da cui possa derivare la perdita del grado o a procedimento disciplinare di stato. L’interessato, quindi, deve necessariamente rivestire la qualità d’imputato, che , ai sensi dell’art. 60 c.p.p., è assunta dalla persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.), giudizio immediato (art. 454 c.p.p.), decreto penale di condanna (art. 459 c.p.p.), applicazione della pena (art. 447 c.p.p.), nel decreto di citazione a giudizio (art. 555 c.p.p.) e nel giudizio direttissimo (artt. 449 e 556 c.p.p.).In merito alla seconda condizione è richiesto indefettibilmente che all’interessato sia stato notificato l’ordine di inchiesta formale, con la relativa contestazione degli addebiti. La misura può essere disposta sia nei confronti degli ispettori e sovrintendenti in servizio , anche se in aspettativa, ed in tal caso viene denominata sospensione facoltativa dall’impiego, sia nei confronti di quelli in congedo, ed in tal caso si ha la sospensione facoltativa dalle attribuzioni del grado. Nei confronti degli appartenenti al ruolo degli appuntati e finanzieri in servizio o in ferma , ai sensi dell’art.14, comma 1, della legge n. 833/1961, la sospensione facoltativa può essere adottata solo ove il soggetto sia stato sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado. La misura in esame, definita in tal caso sospensione facoltativa dal servizio, non è, invece, prevista per il personale in congedo appartenente a questa categoria. Come per la sospensione obbligatoria, anche in tal caso al personale richiamato in servizio temporaneo si applicano le misure cautelari previste per il personale in servizio permanente, mentre nessun provvedimento precauzionale può essere adottato nei confronti del personale in congedo assoluto.</p>
<p><b>2. La motivazione del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa.</b></p>
<p>Al verificarsi dei presupposti normativi analizzati in precedenza, l’amministrazione dovrà avviare un processo valutativo teso a porre in relazione la necessità di adottare la sospensione precauzionale facoltativa dal servizio e le effettive esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto . In particolare è necessario che vi sia un’attenta analisi della congruità della misura, in relazione al pregiudizio in cui incorrerebbe l’amministrazione se non venisse temporaneamente interrotto il rapporto di impiego con il dipendente, coinvolto in vicende di natura penale o disciplinare; in caso contrario vi sarebbe un’incostituzionale violazione del delicato equilibrio creato dal legislatore, tramite il bilanciamento dell’interesse ad evitare un danno per l’ente pubblico con la necessità di non comprimere oltre misura i diritti del dipendente colpito dal provvedimento. In conclusione si ritiene che , per poter disporre la sospensione cautelare facoltativa, prevista dall&#8217;art. 91, comma 1, primo periodo del T.U. imp. civ. dello Stato, sia necessario valutare la gravità dei fatti contestati in sede penale al fine di giustificare il pregiudizio derivante da una ulteriore permanenza in servizio del dipendente; non può essere ritenuta sufficiente la mera indicazione che nei confronti del dipendente è stato avviato un procedimento penale e che la permanenza in servizio dell&#8217;impiegato stesso comporterebbe un grave pregiudizio per la P.A. Allo stesso modo la sospensione cautelare facoltativa di un pubblico dipendente in pendenza di un procedimento disciplinare, disposta ai sensi dell’art.92 T.U., deve essere supportata da gravi ragioni, che devono essere congruamente motivate con riferimento specifico alle concrete circostanze di fatto e allo specifico turbamento che la permanenza in servizio dell&#8217;impiegato, anche tenendo conto delle sue mansioni, potrebbe determinare sull&#8217;attività amministrativa (v. in tal senso <b>T.A.R. Calabria, Sez. Reggio Calabria, 10 giugno 1999, n. 830 . T.A.R. Lazio, Sez. III, 21 febbraio 1984 n. 108</b>). Di conseguenza non si ritiene che l’inopportunità di mantenere in servizio il dipendete sia sottesa semplicemente al fatto di essere quest ’ ultimo imputato ( o indagato solo per gli ufficiali ) in un procedimento penale per un reato grave , ma la motivazione del provvedimento è congrua solo quando viene analizzato in che modo la gravità della condotta ascritta al soggetto possa arrecare danno agli interessi dell’amministrazione, in caso di mancato allontanamento dall’impiego. In particolare <b>la sentenza del Consiglio di Stato, V Sez. 10/07/2000 n.3855</b> ha ribadito che il “turbamento”, che potrebbe derivare a carico dell’ente dalla riammissione in servizio del dipendente, non deve essere ricavato per relationem dalla gravità dei fatti addebitati al soggetto, ma deve essere necessariamente analizzato e posto in relazione con la sua personalità , con l’eventuale risonanza e gravità della condotta ascritta, circostanze che costituiscono , nell’ambito di uno stretto nesso strumentale, le cause dell’effetto che si intende scongiurare (<i>periculum in mora</i>)Ancora, nella <b>sentenza 3/10/2000 n.5740</b>, la Corte ha evidenziato la necessità che la motivazione verta sull’opportunità o meno di mantenere in servizio il dipendente, in relazione alla gravità dei fatti addebitati ed <i>“in ordine al pregiudizio…derivante dalla permanenza in servizio ”</i>, anche se non si considera indispensabile l’esposizione analitica dei fatti ascritti; <i>“anzi semmai l’amministrazione deve evitare di pubblicizzare inutilmente fatti che costituiscono oggetto di valutazione penale”</i>. Allo stesso modo , nella <b>sentenza del 18 aprile 2000</b>[2], viene ribadito che il pregiudizio che legittima l’adozione del provvedimento in esame deve essere necessariamente correlato non solo con la gravità dei fatti, ma deve essere valutato “anche sotto lo specifico aspetto della sua esecuzione in occasione del servizio ….con riferimento alla sua personalità, nonché all’eventuale risonanza del fatto ascrittogli”. La sospensione facoltativa può essere legittimamente disposta nel momento in cui l’opportunità della sua adozione è verificata in relazione al concreto e congruamente motivato pericolo di un pregiudizio, alla luce della gravità della condotta, della personalità del dipendente, dell’esecuzione del fatto nell’espletamento del proprio ufficio e delle circostanze che determinano un discredito per l’amministrazione e un disagio nell’ambiente di lavoro ( Vgs. ad esempio la<b>sentenza Consiglio di Stato 6/07/2004 n.5019</b>, nella quale si sottolinea che nell’ambiente di lavoro <i>“la presenza di un soggetto indagato per illeciti penali può indubbiamente creare un clima di non buona operatività”</i>). Si ritiene che l’opportunità di tale provvedimento non possa essere valutata con la semplice indicazione che i fatti per i quali si procede sono di grave entità e la misura viene considerata opportuna, essendo erroneamente ritenuto implicito il pregiudizio per l’ente in caso di mancato allontanamento del dipendente. L’Amministrazione, in particolar modo , deve dare congrua giustificazione dell’opportunità della misura cautelare, in relazione alla gravità della condotta ascritta all’interessato, alla consistenza degli elementi a carico dell’interessato e al pregiudizio derivante dalla ulteriore permanenza in servizio dell’interessato.( Vgs. <b>La sentenza T.A.R. Lombardia, sez.I, 23/11/1990 nr. 659</b>). Nell’adozione della misura in analisi , inoltre , si dovrà dare conto delle valutazioni operate circa la risonanza nell’opinione pubblica dei fatti ascritti al dipendente, nonché delle considerazioni svolte in merito alla possibilità di adottare misure alternative alla sospensione, quale l’assegnazione ad incarichi che non prevedono il contatto con il pubblico. A tal proposito è interessante analizzare <b>la sentenza del Consiglio di Stato, VI Sez., 27/04/1999 n.527</b>, poiché viene ribadita l’insufficienza della motivazione di una sospensione cautelare facoltativa, disposta a carico di un dipendente già trasferito ad ufficio diverso da quello in cui lavorava nel momento della commissione dei fatti, che non contenga l’enunciazione delle ragioni che , nonostante il trasferimento, ostino alla riammissione, benché in una sede diversa .Non si ritiene , quindi, di poter accettare la posizione secondo la quale il giudizio circa la gravità dei fatti contestati al dipendente possa essere implicitamente ricavabile, per relationem, nelle fonti di prova che hanno indotto il giudice a richiedere l’imputazione del militare per un reato grave, e nella posizione di impiego rivestita dal dipendente , essendo sottintesa l’inopportunità per l’amministrazione di mantenere in servizio un soggetto coinvolto in vicende gravissime.(Vgs. ad esempio la <b>sentenza Cons.Stato ,sez.IV, 30/11/2001 n.334</b>) . Allo stesso modo non è condivisibile la posizione espressa nella sentenza del Consiglio di Stato,sez.V, 15/11/2001 n.5832, nella misura in cui si ritiene che “il provvedimento di sospensione cautelare di un pubblico dipendente sia sufficientemente motivato con il solo riferimento al titolo dei reati contestatigli, quando questi si riferiscono a fatti specificamente attinenti alla sfera dell’amministrazione e traggono origine proprio dalle funzioni esercitate dal dipendente.” Il Consiglio di Stato , sez.IV, con <b>la sentenza del 17 ottobre 2000</b>, se da un lato ribadisce che, in linea generale, il provvedimento di sospensione deve essere adeguatamente motivato circa le ragioni che rendono inopportuna con il prefigurato interesse pubblico la permanenza in servizio dell’impiegato sottoposto a procedimento penale (<b>C.d.S., sez. IV, 13 febbraio 1998 n. 271; sez. VI, 16 gennaio 1996 n. 98; 9 giugno 1994 n. 969</b>), dall’altro rileva che<i> “ la giurisprudenza ritiene non necessaria una specifica motivazione del predetto provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio qualora i fatti contestati al dipendente siano particolarmente gravi</i> (<b>C.d.S., sez. IV, 18 giugno 1998 n. 953; 8 settembre 1995 n. 660</b>)<i> ovvero nell’ipotesi di sospensione cautelare dal servizio di militari</i> (<b>C.d.S., sez. IV, 9 giugno 1993 n. 584</b>, in tema di ufficiale della Guardia di Finanza; <b>20 agosto 1991 n. 664&lt;/b&lt;, in tema di militare dell’Arma dei carabinieri)”. Per quanto riguarda il giudizio sulla gravità dei fatti addebitati al soggetto avente lo status di appartenente alla Guardia di Finanza, si deve operare una distinzione in relazione al grado rivestito dal soggetto. Infatti , per gli ufficiali ,come abbiamo visto , è sufficiente, ai fini dell’adozione del provvedimento precauzionale facoltativo, che siano addebitati fatti per i quali possa essere instaurato un procedimento penale o un procedimento disciplinare di stato (quando la gravità degli stessi lo consigli), consentendo la legge l’adozione della sospensione in una fase antecedente l’esercizio dell’azione penale o la notificazione della contestazione degli addebiti. Per gli ispettori e sovrintendenti , invece, non solo è richiesto l’avvio del procedimento penale o disciplinare[3], ma è necessario che dal procedimento penale possa derivare la perdita del grado o che il procedimento disciplinare abbia ad oggetto fatti di grave entità. Nei confronti degli appuntati e finanzieri la misura può essere predisposta solo nel caso di sottoposizione a procedimento penale. Da questo si può ben comprendere la differente ampiezza del margine discrezionale di cui è titolare l’amministrazione nell’adozione del provvedimento in esame , in relazione alla qualifica soggettiva dell’appartenente. Nel caso degli ufficiali tale margine è sicuramente più ampio, ben potendo l’istituzione di appartenenza adottare la misura cautelare in conseguenza della commissione di fatti che , seppur gravi, siano sanzionabili con una sanzione disciplinare di stato non espulsiva; potrebbe inoltre aversi il caso di una sospensione cautelare adottata dopo che siano stati addebitati fatti gravi, in conseguenza dei quali , però, non viene in seguito instaurato né il processo penale per mancato esercizio dell’azione penale, né quello disciplinare.[4] Per quanto riguarda i sottufficiali, invece, è necessario che dal procedimento penale , in relazione al quale l’interessato deve rivestire al qualità di imputato ai sensi dell’art.60 c.p.p.[5], possa derivare la perdita del grado. La perdita del grado , a seguito della <b>sentenza n.971 del 14/10/1988</b> dalla Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata illegittimità del principio d&#8217;automaticità della destituzione &#8220;di diritto&#8221; del pubblico dipendente in forza dell&#8217;art.85, comma 1 lett. A del DPR n.3/1957 (T.U. degli impiegati civili dello Stato), deve avvenire , così come disciplinato dalla Legge n.19 del 7 Febbraio 1990 , solo a seguito di rituale procedimento disciplinare; non sono più applicabili , quindi, gli artt.70,71 della legge 113/1954 e l’art.60,n.7 lett.a) e b) della legge 599/1954 nella parte in cui prevedevano l’automatica perdita del grado in conseguenza della definitività della condanna per le imputazioni previste. In tali casi non era necessario che l’amministrazione , ai fini della sospensione cautelare nelle more del procedimento penale, dovesse esporre analiticamente le ragioni per i quali i fatti erano da considerare gravi e quindi idonei a determinare la perdita del grado per rimozione a seguito del procedimento disciplinare di stato , in quanto lo stesso legislatore aveva previsto ex ante tale effetto destituivo, e la gravità del fatto risultava in re ipsa dalla natura dell’imputazione, aprioristicamente considerata dall’ordinamento idonea a provocare la perdita del grado in caso di definitività della condanna. Nell’attuale ordinamento la perdita del grado ope legis si ha solo nei casi previsti dal combinato disposto degli art.28, 29 e 33 c.p.m.p. , oltre che nei casi di condanna definitiva per i reati di cui all’art.3 della legge 97/2001, così come disciplinato dall’art.5 della medesima disposizione normativa. Il codice penale militare di pace dispone (come abbiamo avuto modo di analizzare nel paragrafo relativo alle tipologie di provvedimenti sospensivi) che la condanna , per reati militari, all’ergastolo, alla reclusione comune per un periodo uguale o superiore ai 5 anni e la dichiarazione di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere comportano la pena della degradazione[6]. Allo stesso modo l’art.33 , disciplinante le pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune, prevede la degradazione nelle ipotesi di condanna alla pena dell’ergastolo o a quella della reclusione da cui derivi l’interdizione perpetua dai pubblici uffici[7]. L’art.29, in combinato disposto con l’art.33,commi 2 e 3, disciplina l’istituto della rimozione[8], sanzione accessoria conseguente alla condanna alla reclusione militare per una durata superiore a tre anni o per reati comuni, quando la pena della reclusione militare, sostituita alla reclusione ordinaria, supera i limiti di durata di cui sopra.[9] In questi casi l’amministrazione , ai fini dell’adozione della sospensione cautelare, non deve valutare le ragioni per le quali si ritiene che dal fatto, perchè grave, possa derivare la perdita del grado per rimozione, in quanto ciò è direttamente previsto , per talune tassative tipologie di fattispecie illecite, dal legislatore stesso; la gravità del fatto risulta “implicitamente in re ipsa dalla natura stessa del reato”[10]. Negli altri casi , invece, la rimozione non è prevista ope legis, ma può essere disposta solo al termine del procedimento disciplinare di stato, instaurato e concluso nei termini di cui all’art.9 della legge 19/90 e all’art.97 T.U. n.3/1957; l’amministrazione , quindi, potrà adottare legittimamente un provvedimento sospensivo solo esponendo le valutazioni discrezionali circa l’astratta idoneità potenziale dell’imputazione a determinare la perdita del grado per rimozione a seguito del procedimento disciplinare di stato. Per quanto riguarda la valutazione circa la consistenza degli elementi di prova a carico dell’interessato si deve sottolineare che tale provvedimento, a differenza della sospensione dall&#8217;esercizio di un pubblico ufficio o servizio adottabile dal giudice ai sensi dell’art.289 c.p.p, non ha una finalità processuale o fini di prevenzione speciale; di conseguenza per la sua adozione non è richiesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all’art.273 c.p.p. e delle esigenze cautelari contemplate dall’articolo seguente. La sospensione precauzionale è giustificata dall’esistenza di un concreto pregiudizio gravante sugli interessi dell’amministrazione ,in ragione del quale si ritiene opportuno allontanare il dipendente sino all’accertamento definitivo delle relative responsabilità. Nella <b>sentenza n.206/99 della Corte Costituzionale</b> si evince che ai fini dell’emanazione di tale provvedimento precauzionale “rileva che la natura del reato sia particolarmente grave, e non la gravità degli indizi da cui l’imputato sia raggiunto”. Infatti l’Amministrazione, nel valutare l’esigenza cautelare da soddisfare, non può formulare ipotesi accusatorie, poiché , in tal caso, verrebbe a sostituirsi indebitamente al giudice penale. “Naturalmente, ciò non significa che qualsiasi sospetto di commissione di reato grave possa legittimamente condurre all’adozione di misure siffatte” poiché verrebbe alla luce la sproporzionalità e l’irrazionalità del provvedimento, fondato esclusivamente su un’accusa dotata di minima consistenza. “Il requisito della consistenza dell’accusa va commisurato, in questo caso, non alla situazione concreta – rispetto alla quale l’Amministrazione, come si è detto, non potrebbe esprimere pertinenti valutazioni – ma alla astratta previsione degli elementi idonei a rendere l’accusa tale da poter essere ritenuta fornita, appunto, del minimo di consistenza necessario per giustificare la misura cautelare”. Quindi, per quanto riguarda i sottufficiali, nella sospensione cautelare facoltativa disposta a seguito dell’avvio di un procedimento penale, il giudizio di congruità sulla consistenza degli elementi di prova a carico dell’interessato deve essere mutuato per relationem dall’atto con il quale il P.M. ha esercitato l’azione penale, provvedimento nel quale vi è l’analisi degli elementi ritenuti sufficienti a sostenere l’accusa nel dibattimento; tale analisi , invece, non rientra nelle attribuzioni dell’amministrazione.[11] Per quanto riguarda la sospensione cautelare adottata a seguito di procedimento disciplinare di stato, la valutazione circa la consistenza degli elementi di prova può essere desunta dai provvedimenti adottati dall’amministrazione nel corso del procedimento disciplinare stesso; l’inchiesta formale , infatti, viene disposta a seguito di accertamenti preliminari durante i quali si è creato un certo convincimento circa la responsabilità del dipendente, sulla scorta di elementi di prova idonei a rendere “ragionevolmente fondata” l’accusa. Nel caso degli ufficiali, poiché la sospensione cautelare può essere disposta anche antecedentemente l’avvio del procedimento penale o disciplinare, essendo sufficiente che si abbia notizia dello svolgimento di indagini preliminari o che siano stati disposti accertamenti preliminari su fatti rilevanti sul piano della disciplina di stato, il giudizio in merito alla congruità degli elementi a carico del soggetto non può essere mutuato per relationem da altri atti tipici; l’amministrazione, quindi, dovrà dare contezza degli elementi di prova di cui dispone e della loro consistenza.</p>
<p><b>3. La cessazione degli effetti della sospensione cautelare facoltativa e la revoca a tutti gli effetti.</b></p>
<p>Si ha luogo alla cessazione degli effetti del provvedimento precauzionale facoltativo nel momento in cui giunge a conclusione il procedimento penale, in conseguenza del cui avvio, l’amministrazione aveva disposto cautelarmente la sospensione facoltativa del dipendente, salvo che a termine dello stesso non venga instaurato un procedimento disciplinare di stato. Allo stesso modo la sospensione cautelare disposta a seguito dell’avvio del procedimento disciplinare, instaurato per fatti già contestati in sede penale o per gravi fatti di natura disciplinare, perde efficacia alla conclusione dello stesso. Inoltre , come già analizzato in precedenza , si ha la cessazione automatica degli effetti di tale misura cautelare decorso il termine massimo quinquennale introdotto dall’art.9 della legge 19/90, disposizione che , in ottemperanza alla pronuncia della Corte Costituzionale n.145/2002, deve essere considerata una vera e propria clausola di garanzia , avente portata generale ed omnicomprensiva di ogni ipotesi di sospensione cautelare dal servizio. La legittimità dell’efficacia di tale strumento sino all’esito del procedimento penale o del procedimento disciplinare[12] è , tra l’altro, confermata dalla già analizzata <b>sentenza n.5832 del 2001 del Consiglio di Stato</b>. In tale pronuncia , infatti, si ribadisce la compatibilità costituzionale sia di un provvedimento sospensivo facoltativo disposto nell’attesa della conclusione del procedimento penale per uno dei reati richiamati dalla legge 55/90[13], sia di una successiva misura cautelare disposta a seguito di condanna definitiva , nell’attesa della conclusione del procedimento disciplinare di stato[14]. Sulla stessa linea si pone anche <b>la sentenza del Consiglio di Stato 3/9/2001 n.4631</b>, la quale sottolinea la conformità alle disposizioni di legge, oltre che ai principi costituzionali, della sospensione cautelare , disposta in relazione ad un procedimento disciplinare, avente efficacia sino all’esito dello stesso. Nella fattispecie concreta la misura era stata disposta prima dell’avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell’art.92 del T.U. degli impiegati civili dello Stato, atteso che il comportamento tenuto dal dipendente poteva integrare gli estremi dei gravi atti di insubordinazione, punibili con la destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 84 della stessa norma. La Corte dichiara la legittimità di tale atto poiché lo stesso art. 92 stabilisce che la sospensione può essere disposta prima dell&#8217;inizio del procedimento disciplinare, a patto che la contestazione degli addebiti, e quindi l’avvio del relativo procedimento disciplinare, abbia luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato all&#8217;impiegato, nelle forme dell&#8217;art. 104, il provvedimento di sospensione; in caso contrario il provvedimento sospensivo è revocato e l&#8217;impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario. La cessazione , a differenza di quanto si dirà a breve in merito alla revoca a tutti gli effetti, fa salvi gli effetti prodotti dalla sospensione cautelare fino al giorno in cui è rimasta in vigore e, quindi, opera ex nunc. A tal proposito è bene analizzate il combinato disposto degli artt.96 e 97 del T.U. n.3/1957. L’art.96 dispone che se la sanzione della sospensione disciplinare di stato , comminata al termine del procedimento disciplinare in ragione del quale era stata disposta la misura precauzionale della sospensione facoltativa, è di durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta, l’impiegato ha diritto alla corresponsione di tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, per il tempo eccedente la durata della punizione disciplinare. L’art. 97, disciplinante la sospensione cautelare dipendente dall’avvio di un procedimento penale , secondo un’interpretazione restrittiva della norma stessa , smentita, come vedremo a breve, dalla &lt;b, prevede ,in capo all&#8217;impiegato, il diritto alla corresponsione di tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell&#8217;assegno alimentare eventualmente corrisposto, solo nel caso di conclusione della vicenda penale con una sentenza di assoluzione con formula piena. Questo significa che, quando a seguito di condanna o di assoluzione, con formula diversa da quelle aventi, ai sensi del novello art.653 c.p.p., efficacia vincolante, viene instaurato un procedimento disciplinare (nei termini previsti rispettivamente dall’art.9 della legge 19/90 e dell’art.97 del T.U. n.3/1957[15]) che si conclude con l’irrogazione di una sanzione disciplinare di entità inferiore alla sospensione cautelare sofferta, l’impiegato , a differenza di quanto visto in merito all’art.96, non ha diritto alla corresponsione degli arretrati, per la parte eccedente la sanzione disciplinare inflitta; la restituito in integrum è , quindi, prevista solo in caso di assoluzione piena o quando , in seguito ad assoluzione con formula diversa dalla precedente, il procedimento disciplinare non viene instaurato nei termini previsti (180 giorni dalla sentenza).[16] In realtà , a parere dello scrivente, tale distinzione non pare condivisibile, considerato che il diritto del dipendente, sospeso cautelarmene, a percepire gli emolumenti spettanti per il tempo eccedente la durata della sanzione disciplinare inflitta, quando questa sia di durata inferiore alla sospensione cautelare, non pare sia dipendente dalla natura del provvedimento precauzionale stesso. In poche parole si ritiene che , accogliendo tale restrittiva interpretazione, si finirebbe per ammettere un’indebita disparità di trattamento nei confronti di due soggetti versanti in una situazione sostanzialmente identica. L’unica differenza risiede nel fatto che nel caso previsto dall’art.96 la sospensione cautelare è disposta in seguito all’avvio di un procedimento disciplinare di stato, mentre nell’art.97 viene disciplinato il caso della sospensione disposta in relazione all’avvio di un procedimento penale; comunque la questione in esame attiene precipuamente al rapporto tra la sospensione cautelare e la sanzione disciplinare inflitta a seguito di procedimento disciplinare di stato,a nulla rilevando che quest’ultimo, in un caso è avviato autonomamente in conseguenza di un gravi infrazioni disciplinari (non rilevanti sul piano penale), nell’altro viene disposto a conclusione del processo penale con sentenza definitiva di condanna o di assoluzione con formula “non piena”. Quanto detto potrebbe dedursi dalla lettura dell’art.29, comma 5, secondo periodo, della legge 113/1954, in cui si dispone che <i>“quando sia inflitta all&#8217;ufficiale la sospensione dall&#8217;impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione<br />
viene computato il periodo della precedente sospensione precauzionale, revocandosi l&#8217;eventuale eccedenza.”</i> . In tal caso, infatti, si dispone la revoca della sospensione cautelare ( e conseguente riconoscimento del diritto alla restituzione degli emolumenti spettanti per la differenza) nella misura eccedente la sanzione disciplinare inflitta a termine del procedimento disciplinare di stato , indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia stato avviato autonomamente per fatti di esclusiva rilevanza sul piano della disciplina di stato o a seguito di procedimento penale concluso con la condanna o con l’assoluzione con formula non piena. Non può accettarsi , quindi, la tesi (accolta dalla <b>Corte dei Conti, Adunanza del 16/04/1992 n.69</b>) secondo la quale l’art.97 costituirebbe una eccezione alla regola dettata dall’art. 96, escludendo del tutto il diritto alla corresponsione degli arretrati non percepiti durante il periodo di sospensione cautelare, quando sia intervenuta una condanna in sede penale del dipendente. Si ritiene che le due disposizioni riguardino diversi momenti cronologici e diversi aspetti del procedimento disciplinare. Nel caso dell’art.96 vengono regolati gli effetti del provvedimento disciplinare, adottato a conclusione del relativo procedimento di stato, con la sospensione cautelare, disponendo l’assorbimento della sanzione inflitta nel periodo di sospensione cautelare e restituzione in integrum per la parte eccedente. Nel caso dell’art.97, invece, si regola semplicemente il comportamento dell’amministrazione in una fase anteriore al procedimento disciplinare, quando intervenga una sentenza di proscioglimento pieno del dipendente; in tal caso è prevista la reintegrazione della posizione giuridica ed economica del dipendente per intero. Lo stesso articolo prevede poi ,nel caso in cui la formula assolutoria sia diversa, l’obbligo dell’ attivazione del procedimento disciplinare[17]. Si è certi nell’affermare che alla conclusione di tale procedimento riprende vigore la disciplina dell’art. 96 per tutte le ipotesi considerate, poiché ,dal tenore letterale della norma di cui all’art.96, non si rinviene alcun riferimento testuale che consenta all’interprete di non applicare il diritto alla<i> restituito in integrum</i> quando la sospensione cautelare segua un procedimento penale. In linea con le considerazioni appena esposte sembra essere la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n.4/2002. Nella pronuncia in esame,infatti, la Corte annulla la sentenza del T.A.R. per la Campania, sez. II, 29 maggio 1997 n.1355, con la quale si era respinto il ricorso proposto da un professore di Napoli contro il provvedimento n.151 del 1994 del Provveditorato agli studi; l’atto impugnato, adottato a conclusione del procedimento disciplinare di stato avviato , ai sensi dell’art.97, a seguito della condanna definitiva in sede penale, disponeva l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione di sei mesi dall’impiego , puntualizzando che la sanzione inflitta doveva essere computata nella sospensione cautelare già subita dal docente e che, in ottemperanza alla linea interpretativa seguita in sede di controllo dalla Corte dei Conti (Adunanza del 16 aprile 1992 n.69/1992), non competeva al professore alcun trattamento economico per il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare. La Corte , riprendendo quanto già esposto nella precedente <i>Adunanza Plenaria n.15 del 16 giugno 1999</i> , respinge la posizione della Corti dei Conti nella misura in cui si considera l’art.97 come un’eccezione alla regola disciplinata dall’articolo precedente e, in relazione al fatto che non vi sono elementi testuali per ritenere inapplicabile la regola di cui all’art.96 anche al caso della sospensione facoltativa seguente un procedimento penale, dispone il <i>“il riconoscimento del trattamento economico all’appellante per il periodo di sospensione cautelare dal servizio detratti i sei mesi di sanzione disciplinare inflitta di sospensione dalla qualifica ed i due anni e tre mesi di reclusione irrogati dal giudice penale”.</i>[18] Come abbiamo visto in precedenza la cessazione degli effetti della sospensione facoltativa si ha quando vi è la conclusione del procedimento penale e a questo non consegua l’avvio di un procedimento disciplinare di stato per gli stessi fatti. L’art.29 della legge 113/1954 dispone, infatti, che <i>“quando, però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere l&#8217;ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l&#8217;ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare.”</i> Quindi, se il procedimento penale si conclude con una formula assolutoria diversa da quelle contemplate dall’art.653 c.p.p., così come modificato dalla legge 97/2001, non si ha la revoca a tutti gli effetti della sospensione, ma quest’ultima può essere mantenuta se il dipendente viene sottoposto a procedimento di stato entro 180 giorni dalla data in cui la sentenza di proscioglimento è divenuta definitiva. Nel caso in cui i termini non vengano rispettati la sospensione , così come nel caso di assoluzione con formula piena di cui al primo comma dell’art.97 T.U.n.3/1957, viene revocata a tutti gli effetti, con la conseguenza che in tal caso l&#8217;impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti. A tal proposito è bene ricordare che l’applicabilità dei termini e dei principi di cui all’art.97 del T.U. ai dipendenti militari è stata sancita, a seguito di ricorso presentato da un sottufficiale della Guardia di Finanza, dalla sentenza della Corte Costituzionale <b>11 marzo 1991 n.104</b>, la quale ha dichiarando l&#8217;illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 20, 64, 65, 72, 74, legge 31 luglio 1954 n. 599, nella parte in cui non si prevede che nel procedimento disciplinare nei confronti di sottufficiali delle Forze Armate, promosso successivamente a sentenza penale di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi dalle formule <i>&#8220;perché il fatto non sussiste&#8221; o &#8220;l&#8217;imputato non ha commesso il fatto</i>&#8221; (la legge n.97/2001 ha aggiunto all’art.653 c.p.p. anche la formula “non costituisce illecito penale”), trovino applicazione i termini stabiliti negli artt. 97, terzo comma, prima parte, 111, ultimo comma, e 120, primo comma,D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.Allo stesso modo l’art.9 della legge 19/90, la cui applicabilità al personale militare è stata espressamente riconosciuta dal <b>Consiglio di Stato,III Sez., con parere n.1092/1990</b>, prevede che nel caso in cui il procedimento penale si concluda con la condanna, il procedimento disciplinare deve essere avviato nei termini di 180 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile . La revoca a tutti gli effetti , così come si evince dalla lettura del combinato disposto degli artt. 29, commi 3 e 5, della legge n. 113/1954, 20, commi 3 e 4, della legge n. 599/1954 e 14 della legge n. 833/1961 e dei principi contenuti negli artt.96 e.97 del T.U. n.3/1957, interviene , per i soli ufficiali[19], in conseguenza del mancato esercizio dell’azione penale e quando non venga disposto l’avvio di un procedimento disciplinare di stato; per tutto il personale, in conseguenza della conclusione del procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione con le formule &#8220;perché il fatto non sussiste&#8221; o“non costituisce illecito penale” o &#8220;l&#8217;imputato non ha commesso il fatto&#8221;, aventi ,ai sensi dell’art.653 c.p.p., efficacia vincolante nel giudizio disciplinare innanzi le competenti autorità amministrative[20]; ovvero quando la vicenda penale si è conclusa con una sentenza assolutoria diversa da quelle prima enunciate, ma il procedimento disciplinare non viene instaurato entro i 180 giorni seguenti al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento; ovvero quando il procedimento disciplinare di stato si è concluso senza l’irrogazione di sanzioni di tale natura.[21] A differenza della cessazione, che fa salvi gli effetti prodotti dalla sospensione obbligatoria fino al giorno in cui è rimasta in vigore, ad eccezione di quanto detto in merito all’applicazione dell’art.96 nel caso di sanzione disciplinare di entità inferiore alla sospensione facoltativa sofferta , la revoca a tutti gli effetti obbliga l’Amministrazione a ricostituire integralmente ex tunc la posizione giuridica ed economica dell’interessato dalla data in cui il militare avrebbe potuto prendere servizio se non fosse intervenuta la sospensione cautelare. (Vgs. a tal proposito <b>la sentenza C. di S., VI Sez., 10 giugno 1992, n. 476</b>.) Infatti ,ai sensi del combinato disposto degli artt.96 e 97 T.U.n.3/1957, alla revoca a tutti gli effetti consegue il sorgere in capo al dipendente del diritto alla corresponsione di “tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell&#8217;assegno alimentare eventualmente corrisposto.</p>
<p><b>4. La sospensione cautelare obbligatoria</b></p>
<p>Il provvedimento precauzionale di sospensione obbligatoria dal servizio si configura come un atto dovuto, poiché al verificarsi dei presupposti tassativamente disciplinati dalle leggi di stato, l’Amministrazione deve, senza alcun margine di discrezionalità in ordine al provvedimento da adottare, sospendere automaticamente, con effetto immediato, l’interessato dall’impiego o dal servizio. Trattandosi di un atto vincolato nei modi e nei contenuti , senza che l’Amministrazione possa operare un qualsiasi tipo di valutazione discrezionale, non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, contemplata dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. A tal proposito la <b>sentenza del T.A.R. Lazio, II Sez., 17 ottobre 1991, n.1559</b> ha precisato che nel caso in cui la data di emanazione del provvedimento formale di sospensione cautelare obbligatoria dall’impiego o dal servizio sia successiva a quella in cui si è verificato il suo presupposto giustificativo, non si ha un vizio del provvedimento stesso, poiché si deve avere riguardo unicamente all’effetto dell’atto, il quale retroagisce a partire dalla data di adozione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. Questo perché è necessario tenere conto dell’inevitabile lasso temporale intercorrente tra il momento dell’irrogazione della misura restrittiva della libertà personale e quello in cui l’Amministrazione ne acquisisce conoscenza. Ai sensi dell’art. 29, comma 2,della legge 10 aprile 1954 n. 113, l’ufficiale deve essere sospeso quando sia stato destinatario di provvedimenti restrittivi della libertà personale di cui agli artt. 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere) e 286 (custodia cautelare in luogo di cura) c.p.p., ovvero in caso di arresto o di fermo dell’interessato, purchè successivamente convalidati. La misura viene denominata sospensione obbligatoria dall’impiego nel caso si tratti di ufficiali in servizio , anche se in aspettativa, e sospensione obbligatoria dalle funzioni del grado nel caso si tratti di ufficiali in congedo. L’art. 20, comma 2, della legge 31 luglio 1954 n. 599, disciplina il provvedimento precauzionale obbligatorio per gli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti. Tale misura deve essere adottata al ricorrere delle medesime condizioni previste per gli ufficiali e , come ambito soggettivo di applicazione, contempla sia gli ispettori e sovrintendenti in servizio, anche se in aspettativa (sospensione obbligatoria dall’impiego), sia di quelli in congedo (sospensione obbligatoria dalle attribuzioni del grado). Per quanto riguarda gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, l’art.14,comma 2, della legge 3 agosto 1961 n. 833, dispone che la misura in esame, in tal caso definita sospensione obbligatoria dal servizio, può essere adottata sia nei confronti del personale in servizio (art.13) che in ferma (art.33) , ma non nei confronti dei militari in congedo. I presupposti giustificativi dell’adozione di tale atto obbligatorio sono le stesse contemplate per gli ufficiali e per gli appartenenti al ruolo ispettori e sovrintendenti.[22]</p>
<p><b>5. La cessazione degli effetti della sospensione cautelare obbligatoria e la revoca a tutti gli effetti</b></p>
<p>Alla revoca della misura della restrizione della libertà personale[23], in quanto quest’ultima costituisce il presupposto legittimante l’adozione della sospensione obbligatoria dal servizio , consegue la cessazione degli effetti del provvedimento precauzionale obbligatorio in esame , poiché, così come confermato dalla <b>sentenza T.A.R. Lazio, II Sez., 17 ottobre 1991 n.1559</b> , sarebbe indebita la prosecuzione sine die dello stesso in seguito alla scarcerazione del soggetto. In realtà la revoca di una misura cautelare restrittiva della libertà personale giustifica il passaggio dalla sospensione cautelare obbligatoria a quella facoltativa, quando l’amministrazione ha valutato la necessità di allontanare dal servizio un proprio dipendente tramite l’adozione di un provvedimento facoltativo nel quale si dia congrua ed idonea motivazione delle scelte discrezionali operate. L’amministrazione , quindi, anche quando cessano gli effetti della sospensione obbligatoria per l’avvenuta revoca della misura cautelare personale coercitiva disposta dall’A.G. , può adottare , ove siano sussistenti i presupposti previsti dalle leggi sullo stato giuridico dei militari e dal T.U.n.3/1957, la sospensione precauzionale a titolo discrezionale. Infatti <b>la sentenza Consiglio di Stato, IV sez., 18 gennaio 1996 n.53</b> , richiamando sul punto <b>la sentenza 15 maggio 1995 n.335</b>, ribadisce che la concessione della libertà provvisoria non comporta la riammissione di diritto del dipendente, ma fa sorgere in capo all’amministrazione di appartenenza l’obbligo di valutare l’opportunità , in riferimento all’interesse pubblico, alla riassunzione o, al contrario, all’adozione di un provvedimento sospensivo facoltativo. Allo stesso modo , così come statuito nelle già analizzate sentenze n.953 /1998 del Consiglio di Stato e n.447/1995 della Corte Costituzionale, la perdita di efficacia della sospensione obbligatoria in conseguenza dello spirare del termine massimo di cinque anni di cui all’art.9 della L.19/90, non esclude la possibilità, al ricorrere dei presupposti necessari, di disporre la misura della sospensione facoltativa, scongiurando la particolare gravità e l’irrimediabile pregiudizio che deriverebbero dalla riattivazione del rapporto di impiego. Comunque la riammissione in servizio, ove non ricorrano i presupposti per l’adozione di un provvedimento a titolo facoltativo, decorre dal giorno successivo a quello in cui é stato effettivamente posto termine al provvedimento restrittivo e quindi rimesso in libertà l’interessatoIl Consiglio di Stato , Sez.IV, con la <b>sentenza 11 luglio 2003 n. 6165</b>, si è pronunciato sul ricorso n.4263/1994, proposto dal Ministero delle Finanze per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 22 aprile 1993 n.321. In particolare il Tribunale annullava il D.M. del 5 maggio 1988 n.6007, con il quale l’amministrazione aveva disposto la sospensione cautelare facoltativa ai sensi dell’art.91, primo comma, prima parte T.U. n.3/1957 di un vice direttore dell’amministrazione periferica delle Imposte Dirette, dopo che tale soggetto, ottenuta la libertà provvisoria, aveva chiesto di essere riammesso in servizio. Il funzionario , infatti, era stato precedentemente sospeso in via obbligatoria dal servizio perché tratto in arresto come imputato del reato di concussione. Il Tribunale poneva a fondamento del provvedimento di annullamento il difetto di motivazione. L’amministrazione appellante osservava , invece, che la misura cautelare dava congruo conto dei motivi che imponevano l’allontanamento dal servizio attivo del dipendente imputato per un grave reato. Il Consiglio di Stato , da un lato , richiamando sul punto <b>la sentenza 15 maggio 1995 n.335</b> , conferma che <i>“l’interessato non poteva vantare alcun diritto alla riammissione, in quanto la concessione nel processo penale della libertà provvisoria al pubblico dipendente in stato di custodia cautelare, e pertanto obbligatoriamente sospeso dal servizio [24], non fa venir meno automaticamente la sospensione cautelare medesima, ma determina l’insorgere nella P.A. dell’obbligo di provvedere alternativamente o alla riammissione in servizio o alla sospensione cautelare facoltativa”</i> ; dall’altro ritiene che l’amministrazione , alla luce del fatto che il provvedimento di sospensione cautelare successivamente adottato era stato irrogato quando erano decorsi già otto mesi dalla scarcerazione del funzionario e notificato ad oltre un anno di distanza, aveva l’onere [25] di dare più puntuale conto del concreto turbamento che la riammissione in servizio dell’impiegato, con riferimento alla sua personalità e all’eventuale risonanza e gravità del fatto ascrittogli, avrebbe potuto determinare sull’attività stessa dell’amministrazione, cosi come tra l’altro statuito nella <b>sentenza, V sez., 10 luglio 2000 n.3855</b>. In sostanza , poiché l’amministrazione si era risolta a far uso del suo potere discrezionale, comunque riconosciuto legittimo in tale circostanza, a notevole distanza di tempo dall’estinzione del presupposto giustificante la sospensione obbligatoria del soggetto, avrebbe dovuto “dare espresso riscontro dell’avvenuta valutazione delle peculiarità che caratterizzavano il caso in esame.” Il Collegio, in ragione degli elementi analizzati, conferma la sentenza impugnata, non ritenendo sufficienti le motivazioni poste a base del provvedimento precauzionale facoltativo, incentrate solo sul rilievo aprioristico della gravità del reato ascritto, comportante ,in caso di condanna, la destituzione di diritto ai sensi dell’art.85 T.U. n.3 del 1957, non ancora inciso dalla declaratoria di incostituzionalità operata dalla sentenza n.971 del 1988 della Corte Costituzionale. <b>La sentenza del Consiglio di Stato, V Sez., 18 aprile 2000</b>, pronunciata a seguito del ricorso n.9123/1994 , proposto dal Comune di Napoli per la riforma della sentenza n.336 del T.A.R. Campania, Sez.V, del 6 settembre 1994, ne respinge la richiesta, in quanto sussistente il difetto di motivazione della sospensione cautelare facoltativa adottata a seguito della revoca della misura cautelare. Nella fattispecie un capo divisione amministrativo del Comune di Napoli era stato sottoposto ad una misura restrittiva della libertà personale nell’ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti per reati connessi all’esercizio delle funzioni; a seguito della revoca della misura cautelare, il soggetto chiedeva la riammissione in servizio. Il Comune , attraverso il commissario, con l’ordinanza n.182 del 1993, rigettava tale richiesta disponendo, ai sensi dell’art.91, comma 1, primo periodo, la sospensione cautelare facoltativa; il sindaco, confermava, tale misura con il decreto n.33 del 1994, provvedendo alla contestuale integrazione della motivazione . Il T.A.R. , ritenendola carente di adeguata motivazione , annullava la sospensione cautelare disposta; il Comune proponeva ricorso obiettando che l’ordinanza annullata era sufficientemente motivata. Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in esame, conferma la sentenza n.336/94 del T.A.R., rigettando il ricorso del Comune, ritenendo che il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio “ <i>non è sufficientemente motivato col riferimento alla pendenza di un procedimento penale e alla generica considerazione della incompatibilità della situazione di imputato con la funzione espletata dall’impiegato”</i>, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto dare conto della gravità del reato, in particolare sotto l’aspetto della sua esecuzione in occasione del servizio e del concreto turbamento derivante sull’attività della stessa amministrazione dalla permanenza in servizio dell’impiegato, “con riferimento alla sua personalità, nonché all’eventuale risonanza del fatto ascrittogli”. La Corte ritiene che per la valutazione della necessità di allontanare il dipendente dal servizio attivo, nelle more dell’accertamento definitivo della responsabilità, “sono rilevanti tutti gli eventuali riflessi ostativi alla prosecuzione del servizio da parte del dipendente”, richiamando sul punto <b>le sentenze Cons.Stato, sez.VI, 15 aprile 1996 n.551, sez.V,1 aprile 1996 n.339.</b> La Corte ,a conferma di tale posizione, sottolinea che la non sufficiente motivazione dell’ordinanza del commissario era stata direttamente confermata dall’amministrazione , la quale, con il successivo decreto emanato dal sindaco, aveva disposto “l’integrazione” della motivazione del precedente provvedimento. Nel decreto , infatti, non solo si faceva riferimento alla gravità dei reati ascritti al funzionario ed al collegamento con il servizio, ma si indicavano anche le conseguenze lesive dell’immagine dell’amministrazione ed il venir meno dell’affidabilità dell’impiegato. Il Consiglio di Stato, Sez.V, con<b> la sentenza 24 giugno 2003 n.5740</b>, si è pronunciato sul ricorso, presentato da un ingegnere impiegato nel Comune di Nola, per l’annullamento della sentenza 28 dicembre 1994 n.518, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quinta sezione, aveva respinto la richiesta di annullamento del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio. In tale circostanza il presidente della commissione amministratrice straordinaria aveva disposto la sospensione cautelare facoltativa dal servizio del dipendente , dopo che quest’ultimo , sottoposto a custodia cautelare per i reati di abuso in atti d’ufficio e di favoreggiamento personale e, quindi, sospeso obbligatoriamente dal servizio in via cautelare ai sensi dell’art.91, comma 1, secondo periodo, T.U. n.3/1957, veniva scarcerato con provvedimento del Tribunale del riesame. Il ricorrente sosteneva l’illegittimità della sospensione cautelare per violazione dei princìpi generali sui provvedimenti disciplinari, per inesistenza dei presupposti, per difetto d’istruttoria e di motivazione ed ingiustizia manifesta. Quindi si sottolineava che il provvedimento non conteneva l’esposizione dei fatti che avevano dato origine al procedimento penale e non aveva tenuto conto della valutazione degli stessi effettuata dai giudici penali. Il T.A.R. per la Campania respingeva il ricorso in quanto riteneva che il provvedimento impugnato fosse sufficientemente motivato, poiché contenente la valutazione del pregiudizio che la permanenza in servizio del dipendente avrebbe arrecato al prestigio dell’amministrazione.Il Consiglio di Stato , confermando la linea adottata dal T.A.R., sostiene nella pronuncia in esame che la necessaria motivazione del provvedimento sospensivo facoltativo deve vertere essenzialmente sull’opportunità o meno di mantenere l’impiegato in servizio, in relazione alla gravità dei fatti addebitati; ma “non occorre … che il provvedimento esponga analiticamente i fatti criminosi addebitati all’imputato, e anzi semmai l’amministrazione deve evitare di pubblicizzare inutilmente fatti che costituiscono oggetto d’accertamento da parte del magistero penale”. L’amministrazione non è tenuta ad una analitica disamina dei provvedimenti e delle valutazioni conseguenti al procedimento penale, ma deve motivare il provvedimento sospensivo sotto l’aspetto del pregiudizio derivante dalla permanenza in servizio del dipendente.<b>La sentenza 15 novembre 2001 n.5832</b> del Consiglio di Stato, già analizzata in merito all’equiparazione della sentenza patteggiata con la sentenza di condanna per quanto concerne l’accertamento delle responsabilità[26], ha rigettato l’appello di un assistente amministrativo della U.S.L. di Torino per l’annullamento della sentenza del 29 giungo 1995 n.371 del T.A.R. per il Piemonte. In particolare il dipendente, in conseguenza della misura della custodia cautelare in carcere e successivamente degli arresti domiciliari per i reati di abuso d’ufficio, turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione per un atto d’ufficio, veniva assoggettato al provvedimento obbligatorio di sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 91, primo comma, secondo periodo del T.U. n. 3 del 1957. A seguito della revoca degli arresti domiciliari, il soggetto chiedeva all’amministrazione di appartenenza di essere riammesso in servizio, ma l’ente respingeva tale istanza e disponeva la sua sospensione cautelare facoltativa dal servizio, in prosieguo della sospensione necessaria già disposta con il precedente provvedimento.L’amministrazione, dopo la condanna del dipendente alla pena patteggiata di un anno e cinque mesi, in ottemperanza all’art. 15, comma 4 septies, della legge 55/90, disponeva la sospensione obbligatoria dal servizio ed in seguito , con il passaggio in giudicato della sentenza del G.I.P., provvedeva a destituire di diritto l’impiegato, ai sensi del comma 4 octies del medesimo articolo. Avendo la Corte Costituzionale, con la già esaminata sentenza n.197/1993, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 4 octies, della legge n. 55 del 1990[27] , l’amministrazione revocava il provvedimento di destituzione e sospendeva dal servizio il dipendente fino all’esito del procedimento disciplinare, poi conclusosi con la sanzione disciplinare della destituzione.Attraverso tale pronuncia la Corte ha confermato la sentenza del T.A.R. respingendo l’appello del dipendente. L’impiegato deduceva in giudizio il difetto di motivazione del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa disposta a seguito della revoca degli arresti domiciliari, in quanto vi si evidenziava semplicemente la &#8220;rilevante gravità edittale&#8221; dei reati senza valutare, all’interno delle astratte ipotesi delittuose, la concreta gravità dei fatti ascrittigli, per accertare, motivandola adeguatamente, l’ esistenza di una effettiva necessità di un suo allontanamento dal servizio. Il Collegio , invece, ponendo l’attenzione sul fatto che il provvedimento impugnato era ampiamente motivavo anche in relazione alle ragioni di pubblico interesse e di opportunità dell’allontanamento dall’ufficio , ritiene che “il provvedimento di sospensione cautelare di un pubblico dipendente sia sufficientemente motivato con il solo riferimento al titolo dei reati contestatigli, quando questi si riferiscono a fatti specificamente attinenti alla sfera dell’amministrazione e traggono origine proprio dalle funzioni esercitate dal dipendente.” La Corte , inoltre, ribadisce la legittimità della sospensione cautelare, disposta a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, in attesa dell’esito del relativo procedimento disciplinare; “la sospensione può essere adottata e conserva la sua efficacia fino all’esito del procedimento disciplinare, allorché, come nel caso in esame, l’amministrazione, che aveva già proceduto a dichiarare la destituzione di diritto del dipendente, abbia dovuto, in ossequio alla sentenza della corte Costituzionale e in applicazione dell’art. 10 della legge n.19 del 1990, sottoporre il dipendente stesso al procedimento disciplinare.” Nonostante il ricorrente avesse sottolineato che l’art.15 della l.55/90 era riferibile solo ai “condannati”,mentre la sentenza patteggiata non era una sentenza di condanna, il Collegio ritiene che la sospensione possa essere adottata anche a seguito di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art.444. <b>La sentenza 6 luglio 2004 n.5019</b>del Consiglio di Stato ha da ultimo ribadito che <i>“La sospensione cautelare facoltativa dal servizio del pubblico dipendente, dopo che si è esaurita quella obbligatoria, è vicenda rimessa alla discrezionalità dell&#8217;Amministrazione, la quale, proprio per questo, è tenuta ad indicare quali ragioni ostino al reinserimento del soggetto nella struttura pubblica; ragioni che devono, in genere, riguardare fatti e circostanze che determinano un discredito dell&#8217;Amministrazione (in relazione alla gravità degli addebiti e all&#8217;ufficio ricoperto dal soggetto) e un disagio nell&#8217;ambito dell&#8217;ambiente di lavoro, dove la presenza di un soggetto indagato per illeciti penali può indubbiamente creare un clima di non buona operatività.”</i> Nella fattispecie in esame il Collegio accoglie il ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento della sentenza di revoca di un provvedimento che comminava al dipendente la sospensione cautelare del servizio per gravi motivi, ritenendo tale misura adeguatamente motivata in ordine alla gravità dei reati ascritti ed ai pregiudizi incidenti direttamente sull’immagine dell’amministrazione. Inoltre viene sottolineato che l’ente ha operato una congrua valutazione delle ragioni ostative ad una immediata reimmissione del dipendente; l’amministrazione , infatti , aveva dedotto l&#8217;esistenza di un pregresso ordine di cattura; la presenza di una precedente misura cautelare di natura giudiziaria interdittiva dai pubblici uffici; la natura particolarmente rilevante per l&#8217;immagine dell&#8217;Amministrazione dei reati addebitati ; il grave discredito che la stessa Amministrazione avrebbe potuto subire in caso reimmissione in servizio; la sicura pesantezza del clima di lavoro nell&#8217;ufficio pubblico che la suddetta reimmissione avrebbe determinato. Ulteriore aspetto da esaminare è l’annullamento della misura restrittiva della libertà personale. Ai sensi dell’art.309 c.p.p., infatti, entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento che dispone la misura cautelare , l&#8217;imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone la misura coercitiva , salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l&#8217;inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l&#8217;ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell&#8217;udienza. Nel caso di un eventuale annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura e di arresti domiciliari da parte del Tribunale del riesame, si avrà la revoca ex tunc della sospensione cautelare obbligatoria già notificata, con la conseguenza che sorge in capo all’amministrazione l’obbligo di reintegrare la posizione giuridica ed economica del dipendente, come nel caso della revoca a tutti gli effetti. Per quanto riguarda la revoca a tutti gli effetti della misura sospensiva obbligatoria si rimanda a quanto detto in merito alla sospensione facoltativa.</p>
<p></b></p>
<p>__________________</p>
<p>[1] Non è considerato imputato il soggetto cui sia stata semplicemente attribuita la commissione di un reato in una notitia criminis ex artt. 331 e 333 c.p.p.; in una querela di parte ex art. 336 c.p.p.; nell’informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p.;<br />
[2] Attraverso la quale, tra l’altro viene fatto espresso rinvio alle sentenze Cons.Stato,sez.VI, 15/04/1996 n.551 e sez.V, 1/04/1996 n.339.<br />
[3] Il sottufficiale , quindi, deve aver assunto la qualità di imputato o gli deve essere stata notificata la contestazione degli addebiti.<br />
[4] In tal caso , come vedremo in seguito, si ha , ai sensi dell’art.29 della legge 113/1954, la revoca a tutti gli effetti della sospensione.<br />
[5] Tale qualità è assunta dalla persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.), di giudizio immediato (art. 454 c.p.p.); di decreto penale di condanna (art. 459 c.p.p.); di applicazione della pena (art. 447 c.p.p.), oltre che nel decreto di citazione a giudizio (art. 555 c.p.p.) e nel giudizio direttissimo (artt. 449 e 556 c.p.p.).<br />
[6] La degradazione priva per sempre il condannato della qualità di militare , comportando l’uscita del soggetto dal consorzio militare<br />
[7] L’art.29 del codice penale comune prevede che l’interdizione perpetua dai pubblici uffici consegue alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni.<br />
[8] La rimozione priva il militare rivestito di un grado o appartenente ad una classe superiore all’ultima della titolarietà degli stessi, facendolo discendere alla condizione di semplice militare o di militare di ultima classe. Per i militari della Guardia di Finanza , essendo il grado di finanziere superiore alla condizione di semplice soldato, la rimozione comporta la perdita dello status di appartenente al Corpo.<br />
[9] La rimozione è disposta anche nel caso di condanna per i delitti comuni, senza interdizione dai pubblici uffici, indicati al n.2 dell’art.33 c.p.m.p. e quando il militare,dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata.<br />
[10] Così la Circolare nr. 90000/104/4 dell’ 11 marzo 2002 del Comando Generale della Guardia di Finanza.<br />
[11] Nella Circolare nr. 90000/104/4 del Comando Generale della Guardia di Finanza si legge a tal proposito che “ciò non significa che ogni qualvolta venga formulata a carico di un militare del Corpo un’imputazione per un reato grave, l’Amministrazione sia “di fatto” tenuta a sospenderlo e non possa, ad esempio, rinviare l’adozione del provvedimento ad una fase processuale successiva (quale la pronuncia di primo grado), fatta salva, comunque, la sopravvenienza di misure di natura obbligatoria.”<br />
[12] L’art.29 della legge 113/1954 dispone che : “L&#8217;ufficiale cui siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare può, ove la gravità di tali fatti lo consigli, essere sospeso precauzionalmente dall&#8217;impiego a tempo indeterminato, fino all&#8217;esito del procedimento penale o disciplinare.”<br />
[13] In conseguenza della condanna non definitiva , invece, in ossequio al comma 4-septies dell’art.15 della legge 55/90, veniva disposta la sospensione obbligatoria dal servizio.<br />
[14] Il quale, in tal caso, si chiude con la destituzione del dipendente, sanzione non più comminabile di diritto a seguito della declaratoria di incostituzionalità del comma 4-octies per opera della sentenza 19-27 aprile 1993, n. 197.<br />
[15] Nel caso dei reati richiamati dall’art.3 della legge 97/2001, operano i termini previsti dall’art.5 della stessa disposizione (termini invertiti rispetto alla legge 19/90 ed al T.U. n.3/1957)<br />
[16] In tal caso ,infatti, come si vedrà a breve, vi è la revoca a tutti gli effetti della sospensione, circostanza diversa dalla mera cessazione.<br />
[17] Tale obbligo sussiste , ai sensi dell’art.9 della legge 19/90 anche in conseguenza della sentenza definitiva di condanna.<br />
[18] La posizione qui enunciata viene successivamente confermata nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez.V, del 18/12/2003 n.8340,la quale , oltre a rifarsi al contenuto dell’Adunanza Plenaria n.4/2002, rinvia alle decisioni della stessa Adunanza n.8 del 6 marzo 1997 e n.15 del 16 giugno del 1999.<br />
[19] Visto che ,come enunciato nell’analisi dei presupposti legittimanti l’adozione della misura facoltativa, si è sottolineato che in relazione a tale categoria la sospensione discrezionale può essere disposta in una fase antecedente l’instaurazione del procedimento penale o disciplinare, non essendo necessario che l’ufficiale abbia assunto la qualità di imputato nel procedimento penale o che gli sia stata notificata l’inchiesta formale relativa al procedimento di stato.<br />
[20] Importante sottolineare che , avendo la legge 97/2001 soppresso le parole &#8220;pronunciata in seguito a dibattimento&#8221; dall’art.653 c.p.p., tale valore di giudicato nel procedimento disciplinare è riconosciuto anche alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.U.P. ai sensi dell’art.425 c.p.p.; in tal modo è venuta meno una situazione di illogicità e disparità di trattamento in quanto un soggetto riconosciuto innocente ancor prima della fase dibattimentale non poteva usufruire di tale beneficio a differenza di un altro soggetto assolto solo al termine del dibattimento ai sensi degli artt.529 e 530 c.p.p.<br />
[21] Art.29,commi 3 e 5 legge 113/1954 : “3. Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste, o che l&#8217;imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.<br />
5. Oltre al caso di cui al terzo comma, la sospensione dall&#8217;impiego è revocata a tutti gli effetti quando l&#8217;ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a procedimento disciplinare, oppure quando questo si esaurisca senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato.”<br />
[22] Al personale richiamato in servizio temporaneo si applicano le misure cautelari previste per il personale in servizio permanente; nessun provvedimento precauzionale può essere adottato nei confronti del personale in congedo assoluto.<br />
[23] Disposta naturalmente dall’Autorità Giudiziaria.<br />
[24] Ai sensi dell’art.91, primo comma, secondo periodo del T.U.n.3/1957 per gli impiegati civili; art.29,comma 2 della legge 10 aprile 1954 n.113 per gli ufficiali, art.20, comma 2 della legge 31 luglio 1954 n.599 per gli ispettori e sovrintendenti, artt.13 e 33 della legge 3 agosto 1961 n.833 per appuntati e finanzieri.<br />
[25] “onde oltretutto non incorrere in sviamento”<br />
[26] L’art.445 , così come modificato dalla legge 97/2001, dispone che salve diverse disposizione di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.<br />
[27] La Corte ha dichiarato incostituzionale la destituzione di diritto dall’impiego del dipendente; questa può essere disposta a seguito del procedimento disciplinare instaurato e concluso nei termini di cui all’art.9 della legge 19/90.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sospensione-cautelare-dal-servizio-per-i-militari-e-per-i-dipendenti-pubblici/">LA SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO PER I MILITARI E PER I DIPENDENTI PUBBLICI</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>L’art.7 del Decreto Legge 269/03 (collegato alla Finanziaria 2004): il ritorno alla responsabilità oggettiva e le conseguenze sull’impianto sanzionatorio tributario.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2005 17:37:08 +0000</pubDate>
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<p>SOMMARIO: 1. Il principio di personalità della sanzione vigente nel D.Lgs.472/97; 2. Art.7 D.L.269/2003 : la responsabilità oggettiva delle persone giuridiche; raffronto con il D.Lgs.231/2001. 1. Il principio di personalità della sanzione vigente nel D.Lgs.472/97 Il D.Lgs 18 Dicembre 1997 n.472 , riformando il sistema sanzionatorio tributario non penale, ha</p>
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<p><b>SOMMARIO:</b><br />
1. Il principio di personalità della sanzione vigente nel D.Lgs.472/97; 2. Art.7 D.L.269/2003 : la responsabilità oggettiva delle persone giuridiche; raffronto con il D.Lgs.231/2001.</p>
<p><b>1. Il principio di personalità della sanzione vigente nel D.Lgs.472/97</b></p>
<p>Il D.Lgs 18 Dicembre 1997 n.472 , riformando il sistema sanzionatorio tributario non penale, ha attribuito allo stesso una dimensione coerente e compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia punitiva , quali i principi di legalità, di imputabilità, di adeguatezza, di proporzionalità e soprattutto di personalità della sanzione.In ragione di una oramai avanzata realtà economico-imprenditoriale, nella quale “dietro” la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente con o senza personalità giuridica, titolari d’impresa e quindi titolari del rapporto giuridico tributario (“soggetto passivo d’imposta o contribuente”) , vi possono essere diverse persone fisiche che con le loro condotte determinano le vicende aziendali , si è voluto spostare le sanzioni dal contribuente alla persona fisica[1], perseguendo personalmente ed individualmente tutti i singoli soggetti autori delle condotte illecite. Da un lato vi è una responsabilità per l’illecito amministrativo in capo all’autore materiale della violazione[2], dall’altro si prevede un’obbligazione solidale a carico della persona fisica, società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione[3].Il legislatore della riforma penale tributaria , preoccupato dell’eventuale perdita di deterrenza del sistema penal-tributario, in seguito all’introduzione del principio di specialità, con il 2° co. dell’art.19 dispone che , nel caso di applicazione della norma speciale penale e conseguente disapplicazione della disposizione che prevede la sanzione amministrativa[4], venga comunque fatta salva la responsabilità per tale sanzione dei soggetti indicati all’art.11,co.1 del D.Lgs.472/97.[5] Di conseguenza , la sospensione dell’ esecutività delle sanzioni amministrative , relative a violazioni fatte oggetto di notizia di reato, comunque irrogate dall’ufficio competente ai sensi dell’art.21 della 74/00, non opera nei confronti dei soggetti sopra indicati.Il sistema così delineato è stato oggetto di vivaci dibattiti; si è discusso in particolar modo in riferimento alla natura della responsabilità dell’ente e alle conseguenze delle diverse interpretazioni sul nuovo impianto penal-tributario e, quindi, sull’applicazione del principio di specialità.Secondo autorevole dottrina, la responsabilità dell’ente non può assolutamente configurarsi come responsabilità autonoma ma si tratta di una responsabilità solidale civilistica[6]. L’obbligazione dell’ente, infatti, si pone su un piano di solidarietà rispetto all’obbligazione della persona fisica, salva la possibilità di regresso nei confronti del responsabile materiale dell’illecito fiscale[7]; non ha una connotazione autono¬ma, ma dipende strutturalmente dall&#8217;illecito com¬messo dalla persona fisica. Ma tale interpretazione ha portato alcuni autori a ritenere che l’introduzione del 2° dell’art.19 abbia costituito “un’aberrante mutilazione” del principio di specialità di cui al primo comma, poiché il principio del cumulo, ”cacciato dalla porta, è rientrato lestamente dalla finestra”[8]. Secondo tali autori la responsabilità di cui all’art.11 D.lgs 472/97 dovrebbe essere considerata di natura fideiussoria [9]. Da tale interpretazione si farebbe derivare l’esistenza , oltre che della contraddizione eclatante dovuta al fatto che non si vede come possa nascere una responsabilità amministrativa &#8220;dipendente&#8221; della persona giuridica, visto che codesta responsabilità, appunto perché dipendente, postula un evento (&#8220;la nascita dell&#8217;obbligazione principale&#8221; in capo alla persona fisica) che qui non si può verificare (poichè la persona fisica è stata condannata penalmente), anche di undiritto di rivalsa illimitato ed incondizionato concesso al contribuente obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata (all&#8217;autore della violazione) . Si avrebbe quindi la paradossale situazione di un soggetto, autore materiale della violazione, il quale, pur condannato dal giudice penale, dovrebbe poi subire , poiché destinatario del diritto di rivalsa del contribuente, anche l&#8217;onere economico della sanzione amministrativa con totale vanificazione del principio di alternatività. Il sistema realizzerebbe un “cumulo aberrante tra sanzione penale e sanzione amministrativa” rendendo vana ,sul piano concreto applicativo, la disposizione di cui al 1°co. dell’art.19.[10] Altra parte della dottrina ha respinto la tesi della natura quasi fideiussoria[11] per abbracciare l’interpretazione secondo la quale la responsabilità del contribuente ha natura sanzionatoria e, contraddicendo l’impostazione personalistica della 472/97, manifesta una propria autonomia[12]. Di conseguenza , non potendosi accettare la possibilità di rivalsa del contribuente nei confronti del condannato, la responsabilità per le sanzioni amministrative permane in capo al contribuente con il venir meno della responsabilità amministrativa dell’autore materiale sottoposto esclusivamente a sanzione penale in ossequio al principio dell’alternatività di cui al co.1 art.19.[13] A detta dello scrivente, si ritiene opportuno , accogliendo tale ultima impostazione, di giungere alla conclusione che, a prescindere dalla qualificazione giuridica della natura della responsabilità , il diritto di rivalsa sia esercitabile solo nei confronti dell’autore materiale assolto definitivamente dal giudice penale, poiché verrebbe meno il divieto di esecuzione delle sanzioni amministrative; e che, invece, il contribuente debba subire l&#8217;incidenza delle sanzioni amministrative nei casi in cui l&#8217;autore della violazione sia riuscito ad evitarle con l&#8217;irrogazione della sanzione penale in base al principio di specialità. Affrontiamo, inoltre, il problema relativo alla difficile conciliazione tra le formule assolutorie di cui all’art.530 c.p.p. e la formula prevista all’art.21 2°co. del D.Lgs.74/2000. Se l’autore materiale della violazione viene assolto con formula che esclude la rilevanza penale del fatto, trovano applicazione le sanzioni amministrative irrogate ma in stato di sospensione, e il soggetto di cui all’11, 1°co del D.Lgs.472/97 può esercitare il diritto di rivalsa. Ma se l’autore materiale viene assolto con formula diversa da quella di cui al 2°.co.art.21. poiché ,ad esempio, ritenuto estraneo ai fatti o perché il fatto non sussiste , cosa succede circa la sussistenza o meno della responsabilità del soggetto passivo d’imposta? A detta di alcuni autori, nel caso di assoluzione con le formule “perché l’imputato non lo ha commesso” o “perché il fatto non sussiste”, il giudice penale esclude la materialità stessa della condotta e la sua esistenza storica, con la conseguenza che in capo al soggetto non potrebbe verificarsi alcuna forma di responsabilità , neanche di tipo amministrativo. L’Amministrazione , quindi, dovrebbe recepire il giudicato penale e far decadere le proprie pretese sanzionatorie amministrative, sospese nelle more del procedimento penale, nei confronti del soggetto stesso; di conseguenza le sanzioni amministrative che, in ottemperanza all’art.19, 2° comma, sono state eseguite nei confronti del contribuente, dovrebbero essere rimborsate in quanto indebite. Si ritiene, al contrario, di dover abbracciare la tesi secondo la quale, nel rispetto del principio di autonomia dei procedimenti e di indifferenza dei giudicati[14], le sanzioni amministrative siano comunque eseguibili nei confronti dell’autore materiale, a prescindere dal tipo di formula assolutoria. La ratio dell’art.21 , infatti, è semplicemente quella di dettare speciali procedure per evitare che la vigenza del sistema del doppio binario possa rendere inapplicabile sul piano concreto il principio dell’alternatività ; la pretesa dell’Erario nei confronti del contribuente resta, quindi, legittima e quest’ultimo potrà esercitare il diritto di regresso[15].</p>
<p><b>2. Art.7 D.L.269/2003 : la responsabilità oggettiva delle persone giuridiche; raffronto con il D.Lgs.231/2001</b></p>
<p>Alla luce di quanto detto si può giungere alla conclusione che la riforma delle sanzioni amministrative, avvenuta con i decreti del 97, ha proceduto in maniera disorganica su alcuni istituti. Da più parti si è auspicata una riforma coerente dell’intero apparato punitivo tributario ed in particolare , relativamente alle sanzioni amministrative , si vuole ritornare al sistema precedente della responsabilità oggettiva della società-contribuente.[16] I più recenti orientamenti normativi e dottrina¬li indicano nel diritto sanzionatorio amministrativo lo strumento di tutela più adatto per fronteggiare efficacemente i reati d’impresa[17]. Di conseguenza, si è resa necessaria l’individuazione, anche in campo fi¬scale e tramite l’introduzione di appositi accorgimenti tecnico-legislativi, peraltro già utilizzati in altri settori dell&#8217;ordinamento e nelle legi¬slazioni di altri Stati[18], di un&#8217;autonoma figura di ille¬cito collettivo addebitabile esclusivamente in capo all&#8217;ente; tali fattispecie sarebbero integrate da condotte che siano espressione di una propensione dell&#8217;en¬te alla commissione di illeciti, dovuta, sia a precise scelte di politica aziendale, sia a carenze dell&#8217;appa¬rato organizzativo (e quindi ad un mancato ed ingiustificabile controllo delle vicende aziendali). L’art.7 del D.L. 269/2003, anticipando l’attuazione della delega per la riforma fiscale di cui all’art.2, comma 1, lettera l, della legge 80/03[19], dispone che <b><i>“le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”</i>.</b> Il primo comma introduce una disposizione fondamentale ; si abbandona il modello sanzionatorio incentrato sul principio della personalità della sanzione, applicata in capo a chi ha materialmente commesso la violazione, in ragione dell’attribuzione di una partecipazione cosciente e volontaria, per abbracciare il meccanismo della responsabilità oggettiva per cui la sanzione viene direttamente applicata sul contribuente a prescindere da qualsiasi tipo di valutazione soggettiva. Tale disposizione , attribuendo la responsabilità in modo oggettivo senza vincolarla a una ricerca soggettiva, rende non più operative alcune regole, relative alle cause di non punibilità, imputabilità, colpevolezza, graduazione della sanzione ed autore mediato, che il Dlgs 472/97 aveva posto a garanzia del principio della personalità della responsabilità in capo all’autore materiale della violazione. In riferimento a questo sarebbe auspicabile, a mio modesto avvisto, l’introduzione di un’istituto simile a quello previsto all’art.6 del DLgs n.231/2001 (decreto legislativo che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato) ; tale articolo dispone che , quando il reato è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente, l’ente non risponde se prova di aver adottato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti illeciti.[20] Si tratta, quindi, di una causa di esclusione della punibilità che ben potrebbe essere mutuata nel sistema così come delineato dall’art.7 DL 269/03 ; si incoraggiarebbero, in tal modo, comportamenti aziendali di collaborazione, nella prospettiva di indurre la per¬sona giuridica responsabile dell&#8217;illecito ad elaborare programmi di autoregolamentazione. Del pari coerente sarebbe la previsione di meccanismi che permettano l’adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche dell’ente. Infatti, già con la 231/01, mediante un meccanismo “commusurativo bifasico”, la sanzione viene calibrata prima sulla gravità dell’illecito, utilizzando criteri che ricomprendono la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell’ente e l’attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, ed in un secondo tempo viene determinato l’ammontare della penalità sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.[21]Il 1°co. dell’art7 del DL 269/03 delinea una responsabilità autonoma ed esclusiva in capo alla persona giuridica per le violazioni amministrative tributarie. In conseguenza di una condotta illecita, realizzata da un qualsiasi soggetto che opera nell’ambito della compagine aziendale in qualità di dipendente di diritto o di fatto e che ha integrato un illecito amministrativo di natura tributaria, la sanzione a questa collegata sarà irrogata ed eseguita direttamente ed esclusivamente in capo alla società o ente con personalità giuridica. Non troverà più applicazione l’art.11 (commi 1 e 2) che ,dalla commissione dell’illecito ad opera della persona fisica, faceva derivare una responsabilità per illecito amministrativo imputabile al solo autore materiale ed una responsabilità solidale civilistica in capo agli enti, con o senza personalità giuridica destinatari di vantaggi economici. L’autore materiale non è più destinatario di alcun provvedimento di natura sanzionatoria amministrativa e, in conseguenza di ciò, vengono meno anche tutte quelle complesse problematiche derivanti dall’applicazione del combinato disposto del co.2 art.19 e del co.2 art.21 Dlgs 74/00. Infatti, per quanto riguarda gli illeciti posti in essere da soggetti operanti nell’ambito di enti o società, in capo all’autore materiale non si potrà mai avere l’applicazione del principio di specialità, non essendo possibile un concorso apparente tra la norma sanzionatoria amministrativa e la norma penale ,visto che l’autore materiale è escluso dall’ambito soggettivo di applicazione delle sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società ed enti. Se l’autore materiale realizza una condotta illecita a rilevanza penale non si applicherà né l’art.19 né l’art.21; in astratto non vi è una norma sanzionatoria amministrativa attribuibile all’autore persona fisica, ma solo l’eventuale disposizione che prevede una sanzione penale. Non ci sarà, di conseguenza, la necessità, ai sensi dell’art.21, di sospendere le sanzioni amministrative in attesa dell’esito del giudizio penale avente ad oggetto lo stesso fatto; non vi è il rischio di invalidare il principio di specialità sanzionando, sia penalmente ,sia amministrativamente, l’autore materiale per lo stesso fatto, non essendoci , ripetiamo, nessuna sanzione amministrativa in capo a quest’ultimo. Alla luce di ciò divengono “tautologiche” le disposizione di cui al co.2 dell’art.19 e dell’art.21 poiché, tali società o enti , rimangono gli unici destinatari delle sanzioni amministrative per fatto compiuto dall’autore materiale, essendo gli unici soggetti che il nuovissimo ordinamento ritiene responsabili per tali sanzioni amministrative e gli unici soggetti presso i quali le stesse possono essere eseguite. La problematica prima affrontata relativa all’esercizio della rivalsa diviene del tutto superflua poiché è prevista un’unica responsabilità autonoma e non un’obbligazione principale accompagnata da una obbligazione dipendente di tipo solidale; diviene superfluo il dibattito circa la possibilità o meno che, all’autore materiale che opera tramite una società o ente, vengano applicate entrambe le sanzioni: quella penale da parte del giudice ordinario ed il peso economico della sanzione amministrativa in seguito al regresso del soggetto passivo d’imposta.[22] Inoltre ,non trovano più fondamento le considerazioni svolte circa la sussistenza o meno della responsabilità della persona giuridica per le sanzioni amministrative quando l’autore materiale viene assolto con formula diversa da quella che esclude la rilevanza penale del fatto, poiché l’obbligazione dell’ente è autonoma ed esclusiva. Così, in presenza di una condotta illecita a rilevanza amministrativa, avremo la sola ed esclusiva responsabilità della persona giuridica; in caso di condotta a rilevanza penale, l’autore materiale risponderà dell’eventuale sanzione penale e la persona giuridica, se ne ricorrono i presupposti, risponderà della sanzione amministrativa, ma tali responsabilità appartengono a piani diversi e non vi saranno, quindi, le problematiche ampiamente analizzate.Sul piano soggettivo si deve sottolineare il fatto che la norma è applicabile ad un numero di soggetti inferiore a quello in relazione al quale sorge l’obbligazione solidale di cui all’art.11 co.1. del D.Lgs. 472/97. Mentre questa disposizione è applicabile alle persone fisiche , alle società, alle associazioni e agli enti con o senza personalità giuridica, nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione, l’art.7 si riferisce esclusivamente alle società e agli enti con personalità giuridica. Con la conseguenza che , per i soggetti di cui all’art.11 co.1 e non contemplati dall’art.7 (persone fisiche,enti senza personalità giuridica), continuerà ad applicarsi il sistema già ampiamente delineato con le relative problematiche. Tale differenziazione appare a prima vista inspiegabile , alla luce del fatto che il già citato Dlgs 231/2001 , all’art.1 co.2, stabilisce l’applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.Prima di concludere si intende fare una breve riflessione sul co.2 dell’art.7[23] . L’autore materiale, in base a tale disposizione, continuerà a rispondere delle violazioni, commesse nell’ambito dei soggetti di cui al co.1 dell’art.11 Dlgs 472/97, che siano state constatate prima dell’entrata in vigore del DL 269/03 o le cui sanzioni siano state irrogate, anche se non con provvedimento definitivo, prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui sopra. L’autore materiale, quindi, verrebbe sottoposto a sanzione per un fatto che, secondo il Dl 269/03, legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. L’art.7 DL 269/03 stabilisce che la constatazione delle violazioni o la irrogazione delle relative sanzioni ( avvenute precedentemente all’entrata in vigore del decreto) costituiscono un impedimento all’applicazione delle nuove disposizioni; al contrario la 472/97 prevede che vengano applicate le norme più favorevoli anche nel caso in cui siano state irrogate le sanzioni. Solo in caso di provvedimento definitivo di irrogazione delle sanzioni, si stabilisce che non è ammessa la restituzione di quanto già pagato pur estinguendosi il debito tributario.Tale disposizione sembra derogare al principio di retroattività della norma più favorevole, il c.d. favor rei, previsto all’art.3 commi 2 e 3, D.Lgs.472/97[24]. Si è utilizzata la clausola di riserva “salvo diversa previsione di legge”, inserita dall’inciso iniziale dell’art.3,co.2; questa rappresenta la “finestra” da cui far rientrare, di volta in volta, ed in relazione a specifiche esigenze di politica legislativa fiscale, il principio <i>tempus regit actum</i>[25] .</p>
<p>___________________</p>
<p>[1] Così I.CARACCIOLI, in “La necessità di una riforma coordinata delle sanzioni amministrative e penali in campo fiscale”, Il Fisco n.33/03<br />
[2] L’art.11 n.2 dispone che” Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.”<br />
[3] L’art.11 n.1 dispone che”Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.”<br />
[4] L’art.19 co.1 dispone che “. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.”<br />
[5] L’art.19 co.2 dispone che” Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.”<br />
[6] Così N.POLLARI-F.LORIA, in “Diritto punitivo e processuale tributario”, Laurus Robuffo 2003<br />
[7] Così F.FONTANA, in “Il principio di specialità nel D.Lgs.74/00”, il Corriere Tributario n.32/00<br />
[8] Così CARACCIOLI- FALSITTA, “Il principio di non cumulabilità tra sanzioni penali e sanzioni tributarie e la sua aberrante mutilazione col decreto delegato n. 74/2000”, in Il Fisco n. 31/2000<br />
[9] Il fideiussore che ha pagato al creditore principale l’obbligazione garantita ha diritto di agire in regresso contro il debitore principale indipendentemente che questo fosse o meno a conoscenza della fideiussione: con l’esercizio di tale azione di regresso il fideiussore può ottenere il rimborso di ogni somma pagata al creditore principale, art. 1950 cc..<br />
[10] Così CARACCIOLI- FALSITTA, “Il principio di non cumulabilità tra sanzioni penali e sanzioni tributarie e la sua aberrante mutilazione col decreto delegato n. 74/2000”, in Il Fisco n. 31/2000, pag. 9746. Nello stesso senso, FALSITTA, “L’aberrante cumulo materiale tra sanzioni penali e sanzioni amministrative tributarie nel decreto delegato n. 74/2000”, in Rivista di Diritto Tributario, 2001.<br />
[11] Che sembrerebbe coerente con la configurazione risultante dal combinato disposto dei commi 1, 3, e 4 dell’art.11.<br />
[12] Come evidente nelle disposizioni di cui al co.5 dell’art.11 ,al co.2 dell’art.5 e al co.7 dell’art.11 con riferimento alle maggiori somme dovute dal contribuente rispetto al limite di euro 51.645,49 che opera nei confronti dell&#8217;autore della violazione ed in relazione alla persistenza del debito del contribuente nell&#8217;ipotesi di morte dell&#8217;agente.<br />
[13] BATTISTONI FERRARA F.,Il principio di specialità. La rilevanza penale dell&#8217;accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale, in Rassegna tributaria N.5/2001 ; A. GIOVANNINI, “Principio di specialità, illecito tributario e responsabilità dell’ente”, in Rivista di Diritto Tributario n. I, 2001.<br />
[14] In assenza di una norma speciale rispetto all’art.654 c.p.p. che nega ,appunto, l’efficacia del giudicato penale nel procedimento tributario.<br />
[15] Di opposto avviso restano diversi autori; vedi FONTANA F., Il principio di specialità nel D.Leg. n.74/00, Corriere tributario n.32/00; MUSCO E., Diritto Penale tributario,Giuffrè,Milano 2000<br />
[15] Così I.CARACCIOLI, in “La necessità di una riforma coordinata delle sanzioni amministrative e penali in campo fiscale”, Il Fisco n.33/03<br />
[16] Così PALIERO, in “La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica”, in Riv. Trim. Dir. Pen..Ec. 1993<br />
[17] Nell’ ordinamento statunitense si tende ad introdurre modelli sanzionatori di natura amministrativa diretti a colpire, più che specifici comportamenti individuali, intere sfere di attività, che hanno come centro di im¬putazione la persona giuridica.<br />
[18] Nel 1991 la U.S. Sentendng Commission, ha emanato le Federai Sentendng Guide-lines, destinate specificamente alle persone giuridiche. Le Gui-delines, in particolare devono tener conto tra l&#8217;altro della colpe¬volezza dell&#8217;organizzazione ed incoraggiare comportamenti aziendali di collaborazione, nella prospettiva di indurre la per¬sona giuridica responsabile dell&#8217;illecito ad elaborare programmi di autoregolamentazione.In Germania, l&#8217;art. 30 della legge sull&#8217;illecito amministrativo punisce direttamente la persona giu¬ridica, per le violazioni commesse nel suo interesse da suoi ra¬presentanti, con pene pecuniarie commisurate al patrimonio dell&#8217;ente<br />
[19] L’art.2 della Legge delega 80/03 dispone che : “ Il codice è articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti princìpi:l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione “ ; secondo B. SANTACROCE , in “Sanzioni ai manager, passaggio al buio”, IlSole24ore del 30/10/2003, l’art.7 non risponderebbe allo spirito della delega fiscale (DL 80/03) in quanto si prevedeva la revisione del principio della personalità della responsabilità tramite la riconduzione al soggetto che ne ha tratto effettivo vantaggio e non tramite il ritorno alla responsabilità oggettiva.<br />
[20] DLgs 231/01, Art. 6 n.1lettera a), l&#8217;ente non risponde se prova che:<br />
a)l&#8217;organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,<br />
b)modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;<br />
c)il compito di vigilare sul funzionamento e l&#8217;osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell&#8217;ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;<br />
d)le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;<br />
e)non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell&#8217;organismo di cui alla lettera b).<br />
[21] Secondo MUSCO E., “Le imprese a scuola di Responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive “, Diritto e giustizia n.23/01, il meccanismo commisurativi bifasico improntato sul sistema delle quote trae la sua ispirazione dai moderni sistemi di pena pecuniaria a tassi giornalieri in vigore nei Paesi europei.<br />
[22] CARACCIOLI- FALSITTA, “Il principio di non cumulabilità tra sanzioni penali e sanzioni tributarie e la sua aberrante mutilazione col decreto delegato n. 74/2000”, in Il Fisco n. 31/2000:”Se Tizio commette un illecito come persona fisica è colpito con una sola sanzione; se opera tramite una società e commette quello stesso illecito, è colpito con due sanzioni.”<br />
[23] Art.7,co.2 “ Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.<br />
[24] Art.3 del Dlgs 472/97:<br />
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.<br />
[25] (già previsto all’art.20 della L.7/1/1929 n.4,abrogato in ambito amministrativo con l’art.3 della 472/97 ed in ambito penale tributario con il co.2 dell’art24 del Dlgs 507/99)</p>
<hr />
<p>Note</p>
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