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	<title>Monica Sciajno Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Monica Sciajno Archivi - Giustamm</title>
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		<title>E-procurement nella P.A.: prime osservazioni sul regolamento per gli acquisti on-line</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/e-procurement-nella-p-a-prime-osservazioni-sul-regolamento-per-gli-acquisti-on-line/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/e-procurement-nella-p-a-prime-osservazioni-sul-regolamento-per-gli-acquisti-on-line/">E-procurement nella P.A.: prime osservazioni sul regolamento per gli acquisti on-line</a></p>
<p>E&#8217; stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in data 1° marzo 2002, il &#8220;Regolamento recante criteri e modalità per l&#8217;espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l&#8217;approvvigionamento di beni e servizi&#8221; [1]. Il Regolamento disciplina i criteri e le modalità con le quali le amministrazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/e-procurement-nella-p-a-prime-osservazioni-sul-regolamento-per-gli-acquisti-on-line/">E-procurement nella P.A.: prime osservazioni sul regolamento per gli acquisti on-line</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/e-procurement-nella-p-a-prime-osservazioni-sul-regolamento-per-gli-acquisti-on-line/">E-procurement nella P.A.: prime osservazioni sul regolamento per gli acquisti on-line</a></p>
<p>E&#8217; stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in data 1° marzo 2002, il &#8220;Regolamento recante criteri e modalità per l&#8217;espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l&#8217;approvvigionamento di beni e servizi&#8221; <a name="_edn1S"><a href="#_edn1">[1]</a>.</p>
<p>Il Regolamento disciplina i criteri e le modalità con le quali le amministrazioni possono procedere all&#8217;acquisto di beni e servizi, il cui valore stimato sia di importo superiore alla soglia comunitaria, mediante procedure attuate con strumenti telematici ed elettronici.</p>
<p>E&#8217; data altresì la facoltà alle amministrazioni di espletare le gare telematiche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, nonché la possibilità di adottare procedure di scelta del contraente nelle quali i tradizionali procedimenti di acquisto sono supportati da sistemi elettronici e telematici <a name="_edn2S"><a href="#_edn2">[2]</a>.</p>
<p>Le procedure disciplinate dal regolamento si propongono quindi alla P.A. sia come alternative agli attuali sistemi di scelta del contraente, sia come ausilio nelle tipiche forme di negoziazione. </p>
<p>Il regolamento (art. 2, comma 4), in ossequio ai principi di autonomia e decentramento, ora rafforzati dalla novella al titolo V della Costituzione, rimette alla discrezionalità delle regioni e degli enti locali l&#8217;applicazione delle disposizioni in esso contenute <a name="_edn3S"><a href="#_edn3">[3]</a>.</p>
<p>L’articolato in commento illustra il funzionamento delle procedure telematiche: da un lato le procedure di gara telematiche, ossia le procedure di scelta del contraente attuate con strumenti elettronici ed informatici; dall&#8217;altro il mercato elettronico, ossia l&#8217;insieme dei cataloghi esposti dai fornitori &#8211; suddivisi per settori merceologici &#8211; dalla consultazione dei quali le amministrazioni possono acquistare beni e servizi di ammontare complessivo annuo inferiore alla soglia comunitaria.</p>
<p>Nel sistema delineato dal Regolamento le soluzioni e gli strumenti elettronici e telematici consentono ai fornitori di beni o ai prestatori di servizi &#8211; definiti utenti dall&#8217;art. 1 lettera g) &#8211; di partecipare alle procedure telematiche passando attraverso un processo di autorizzazione &#8211; art. 1, lettera m) &#8211; e di presentare le proprie offerte; offerte che saranno classificate e selezionate dal sistema stesso.</p>
<p>I servizi e gli strumenti tecnologici necessari all&#8217;espletamento delle procedure saranno presenti su un sito, all’uopo utilizzato dall&#8217;amministrazione appaltante, e saranno gestiti tecnicamente dalla stazione appaltante stessa o da un soggetto pubblico o privato, il gestore del sistema, selezionato nel rispetto della normativa vigente in tema di scelta del contraente <a name="_edn4S"><a href="#_edn4">[4]</a>.</p>
<p>Nel Regolamento si trova una prima applicazione della firma digitale &#8220;basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato&#8221;, ora disciplinata dal D.Lgs. n. 10 del 23.01.2002, in vigore dal 2 marzo.</p>
<p>L&#8217;utilizzo degli strumenti informatici e telematici coinvolge anche il sistema della pubblicità delle procedure telematiche di acquisto: l&#8217;art. 4 del Regolamento prevede, infatti, che sia i bandi di abilitazione <a name="_edn5S"><a href="#_edn5">[5]</a>.<br />
, sia gli avvisi di gara e di aggiudicazione, così come tutte le comunicazioni al pubblico, siano pubblicati sul sito dell’amministrazione appaltante, in aggiunta ai sistemi tradizionali di pubblicità (pubblicazione all&#8217;Albo Pretorio, su Gazzetta Ufficiale Italiana, Gazzetta delle Comunità Europea, quotidiani) <a name="_edn6S"><a href="#_edn6">[6]</a>.<br />
.</p>
<p>Anche la trasmissione di documenti e le comunicazioni &#8211; compreso l&#8217;invito alla gara di cui all&#8217;art. 10 comma 3 &#8211; tra amministrazione e utenti avverranno con l&#8217;utilizzo di strumenti telematici, ossia attraverso la spedizione di posta elettronica.</p>
<p>Per partecipare alle procedure di gara telematiche gli utenti devono passare attraverso un processo di autorizzazione che si apre con la pubblicazione di un bando di abilitazione &#8211; alle gare telematiche (art. 5 ), ovvero al mercato elettronico (art. 11) &#8211; contenente le modalità ed i criteri per il rilascio dell&#8217;abilitazione stessa.</p>
<p>Il rilascio dell&#8217;abilitazione non esonera tuttavia gli utenti dal dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. A tal proposito il terzo comma dell&#8217;art. 5 del Regolamento, richiede un raccordo con la vigente disciplina dell&#8217;autocertificazione, là dove richiama la possibilità, per le amministrazioni che ne ravvisino la necessità, di chiedere agli utenti la dimostrazione del permanere dei requisiti per negoziare con la P.A. e delle condizioni che ne hanno consentito l&#8217;abilitazione alle negoziazioni stesse. Naturalmente parte della documentazione potrà essere cartacea, ma altra parte potrà essere anch&#8217;essa attestata on-line.</p>
<p>Il bando, pubblicato almeno 60 giorni prima dell&#8217;inizio delle gare telematiche, dovrà contenere, fra le informazioni più rilevanti per la partecipazione delle imprese:</p>
<p>&#8211; l&#8217;indicazione del volume globale degli appalti, suddivisi per categorie di beni e di servizi, che l&#8217;amministrazione aggiudicherà con l&#8217;utilizzo degli strumenti elettronici;</p>
<p>&#8211; il periodo di validità dell&#8217;abilitazione (massimo 24 mesi);</p>
<p>&#8211; le classi di abilitazione, corrispondenti alle categorie merceologiche dei beni e dei servizi <a name="_edn7S"><a href="#_edn7">[7]</a>;</p>
<p>&#8211; le modalità di presentazione delle candidature ( anche per posta elettronica e servendosi della firma digitale);</p>
<p>&#8211; i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni;</p>
<p>&#8211; l&#8217;indicazione del sito nel quale l&#8217;amministrazione pubblicherà le informazioni relative alle procedure di gara ( bandi, capitolati speciali, norme tecniche relative al funzionamento del sistema, indicazione del responsabile del procedimento, garanzie prestate dai fornitori per ottenere l&#8217;abilitazione).</p>
<p>L&#8217;amministrazione, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande di abilitazione, comunica agli utenti gli esiti delle valutazioni effettuate, in particolare, rispetto alla dimostrazione della capacità economica e finanziaria, della capacità tecnica e dei requisiti soggettivi e oggettivi <a name="_edn8S"><a href="#_edn8">[8]</a>.</p>
<p>Sulla natura del predetto termine nulla è disposto dal regolamento; poiché non è detto espressamente se debba intendersi ordinatorio o perentorio, ci si domanda se i fornitori che hanno richiesto l&#8217;abilitazione debbano presentare apposita istanza ai sensi della L. 241/90 per mettere in mora l&#8217;amministrazione ovvero se possano attribuire all&#8217;inerzia dell&#8217;amministrazione il significato di silenzio-accoglimento.</p>
<p>Quest&#8217;ultima ipotesi però contrasterebbe con le norme tecniche che regolano la procedura, in quanto per accedere alla negoziazione occorre che l&#8217;utente sia &#8220;riconosciuto&#8221; dal sistema, attraverso un meccanismo di sicurezza che assicuri la paternità delle offerte (il che presuppone un&#8217;attività della P.A. quale, per esempio, il rilascio da parte della stazione appaltante di user-id e password).</p>
<p>Oltre al suddetto processo per il rilascio dell&#8217;autorizzazione, &#8220;preventivo&#8221;, in quanto avviene in un momento antecedente rispetto all&#8217;avvio della gara telematica, il Regolamento prevede altresì la facoltà per i fornitori che non abbiano risposto al bando di abilitazione, di abilitarsi entro un termine (15 giorni dalla data di pubblicazione del bando) previsto nell&#8217;avviso di gara: in tal caso l&#8217;identificazione avverrebbe &#8220;in itinere&#8221;, ma sarebbe riferita alla sola gara in pubblicazione e quindi per un periodo limitato all&#8217;espletamento di quella procedura e per la specifica categoria merceologica richiesta. </p>
<p>Il processo di autorizzazione consente &#8211; e quindi legittima &#8211; la creazione di veri e propri albi di soggetti abilitati la cui validità massima è fissata in 24 mesi; ogni due anni dunque le amministrazioni dovranno procedere alla pubblicazione dei bandi di abilitazione nei modi sopra delineati.</p>
<p>L&#8217;avviso di gara dovrà esser pubblicato nei modi e luoghi di cui all&#8217;art. 4, comma 2 del regolamento, oltre che nei luoghi tradizionali, almeno 30 giorni prima della data di inizio delle operazioni (art. 10).</p>
<p>Questa disposizione costituisce una rilevante novità in materia di pubblicità degli avvisi di gara, poiché il termine in parola differisce sia dai termini ordinari e ridotti richiesti dalla normativa europea (a tal proposito potrebbero sorgere dubbi di compatibilità con la stessa) sia dai termini previsti per le gare nazionali.</p>
<p>Nel testo varato dal Governo sono state recepite le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, che aveva ritenuto perfettibile lo schema sottoposto all&#8217;esame preventivo con riguardo all’individuazione delle figure di titolare e responsabile del trattamento, alla distinzione tra accesso ai documenti e accesso ai dati personali, e alla necessità di accorgimenti per garantire la segretezza delle offerte al momento della loro presentazione.</p>
<p>In particolare nell&#8217;art. 3 è stato introdotto un esplicito richiamo ai principi stabiliti nel primo comma della l. 675/96 <a name="_edn9S"><a href="#_edn9">[9]</a>.<br />
mentre, riguardo alla titolarità del trattamento dei dati (per prevenire equivoci sulla menzione della qualità di responsabile del trattamento del gestore del sistema) nell’art. 7, comma 1, dopo la parola &#8220;aggiudicatrice&#8221; sono state aggiunte le parole &#8220;titolare del trattamento&#8221;.</p>
<p>Nulla è disposto sui parametri ai quali il sistema si dovrà attenere per individuare e segnalare le offerte che presentino carattere di anomalia. Poiché le disposizioni del regolamento si applicano alle procedure di acquisto sopra soglia CE, il criterio di individuazione sarà quello previsto dagli articoli 19 del d.lgs. 358/92 e s.m.i. e 25 del d.lgs. 157/95. </p>
<p>La normativa nazionale non prevede invece un automatismo di individuazione della soglia di anomalia; comunque, poiché il regolamento non fa distinzione fra gare di rilievo comunitario e gare nazionali, lo stesso sistema di segnalazione dell&#8217;anomalia delle offerte potrà essere utilizzato anche per le gare sotto i 200.000 DSP.</p>
<p>Ancora una volta l&#8217;attore principale della procedura, che, è bene ricordare, rimane un procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, è il responsabile del procedimento.</p>
<p>L&#8217;art. 8 del regolamento ne definisce i compiti e i successivi articoli 9 comma 3, lett. e) e 10, comma 2, lett. g) ne prevedono l&#8217;individuazione rispettivamente nel bando di abilitazione e nell&#8217;avviso di gara: dalla disciplina in rassegna emerge la possibilità che il responsabile del procedimento sia soggetto diverso nelle due fasi della procedura. La motivazione è da ravvisarsi nella particolare competenza richiesta per risolvere le questioni tecniche connesse allo svolgimento delle negoziazioni on-line, che potrebbe determinare l&#8217;amministrazione ad individuare una figura tecnica (esperto informatico) quale responsabile della prima fase della procedura, e una figura amministrativa per la successiva fase dello svolgimento della gara.</p>
<p>Se le due figure coincideranno in un unico responsabile di procedimento amministrativo, non esperto in materia informatica, questi si dovrà avvalere del supporto di un tecnico per la soluzione dei problemi informatici accollatigli dall&#8217;art. 8, comma 1) del regolamento <a name="_edn10S"><a href="#_edn10">[10]</a>.</p>
<p>La semplificazione delle procedure di negoziazione mediante l&#8217;utilizzo di strumenti informatici coinvolge anche la verbalizzazione della gara e l&#8217;approvazione del contratto: il verbale di gara (diverso dal &#8220;verbale delle operazioni di gara&#8221;, che lo precede e ne costituisce parte integrante) può essere sottoscritto anche con firma digitale dal responsabile del procedimento e dall&#8217;ufficiale rogante. Parimenti l&#8217;approvazione del contratto avviene “con strumenti telematici”: disposizione, questa, che avrebbe richiesto un’ulteriore specificazione, visti gli importanti aspetti giuridici sottesi a tale aspetto del procedimento amministrativo. </p>
<p>Nel testo definitivo del regolamento non è stata prevista l&#8217;individuazione delle norme tecniche di attuazione (come si leggeva invece nella precedente stesura), dal che si potrebbe dedurre che spettino all&#8217;autonoma determinazione delle amministrazioni i provvedimenti in materia.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_edn1"><a href="#_edn1S">[1]</a> La prima stesura della bozza di regolamento, ad opera del precedente Esecutivo, risaliva alla primavera 2001. </p>
<p><a name="_edn2"><a href="#_edn2S">[2]</a> Sul punto si richiama l&#8217;esperienza recentemente condotta dal Comune di Torino, che ha espletato in via sperimentale una gara nella forma tradizionale della licitazione privata, ma con il supporto dei sistemi elettronici e telematici in alcune fasi della procedura stessa. I fornitori interessati avevano, infatti, la possibilità di inviare la richiesta di invito sia per posta ordinaria che per posta elettronica; mentre completamente informatizzata è stata la parte della procedura relativa alla presentazione delle offerte. La negoziazione è avvenuta in tempo reale tramite la rete Internet, con possibilità per i concorrenti abilitati di imputare dalla propria postazione i ribassi di gara. </p>
<p><a name="_edn3"><a href="#_edn3S">[3]</a> Si veda anche l&#8217;art. 24, comma 6, legge 28 dicembre 2001, n. 448: &#8220;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)&#8221;pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, Supplemento Ordinario n. 285: &#8220;Per l’acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.&#8221;</p>
<p><a name="_edn4"><a href="#_edn4S">[4]</a> Una riflessione sulle modalità di scelta del gestore nasce dalla diversa formulazione della prima bozza del regolamento, nella quale l&#8217;amministrazione si avvaleva del gestore mediante convenzione stipulata ai sensi dello stesso Regolamento per gli acquisti on-line. La formulazione dell&#8217;art. 1 lettera g) del Regolamento varato vincola invece le amministrazioni a scegliere il gestore &#8220;nel rispetto della normativa vigente in tema di scelta del contraente&#8221;: il che può voler dire mediante una procedura ad evidenza pubblica, ma non necessariamente. Infatti i potrebbero ricorrere i presupposti per il ricorso alla procedura negoziata prevista dall&#8217;art. 7, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 157/95 e s.m., trattandosi di servizio che per motivi di natura tecnica, può essere affidato ad un particolare prestatore di servizi.</p>
<p><a name="_edn5"><a href="#_edn5S">[5]</a> Alle gare telematiche ( art. 9 ) ed al mercato elettronico ( art. 10, comma 4)</p>
<p><a name="_edn6"><a href="#_edn6S">[6]</a> In futuro, la pubblicazione sul sito dell&#8217;amministrazione procedente potrebbe sostituire tutte le altre forme di pubblicità, come previsto nella proposta di Direttiva Unica che coordina gli appalti di lavori, servizi e forniture approvata dalla Commissione Europea. </p>
<p><a name="_edn7"><a href="#_edn7S">[7]</a> Sul sistema di classificazione unica dei prodotti negli appalti pubblici nell&#8217;ambito delle nuove procedure CE, in corso di approvazione, si veda: Massimo VALERO &#8211; &#8220;Vocabolario europeo negli appalti&#8221;- in Italia Oggi del 26 febbraio 2002, pag. 38. </p>
<p><a name="_edn8"><a href="#_edn8S">[8]</a> Per l&#8217;acquisto di beni, artt. 11, 13 e 14 del D.Lgs. 358/92 e s.m.; per l&#8217;acquisto di servizi, artt. 12, 13 e 14 D.Lgs. 157/95 e s.m.. </p>
<p><a name="_edn9"><a href="#_edn9S">[9]</a> &#8220;I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l&#8217;adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.&#8221; </p>
<p><a name="_edn10"><a href="#_edn10S">[10]</a> Viceversa, cfr., nel campo dei lavori pubblici, quanto è disposto relativamente al responsabile unico del procedimento (figura tecnica, salva la problematica deroga introdotta per gli enti minori), che può comunque essere coadiuvato, per la fase endoprocedimentale della gara, da un responsabile di procedimento amministrativo. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. anche in questa Rivista:</p>
<p>M. GATTI, <a href="/ga/id/2001/7/11/d">Appalti pubblici sopra soglia di beni e servizi con strumenti informatici e telematici ..</a></p>
<p>M. GRECO, <a href="/ga/id/2001/6/27/d">Gli approvvigionamenti di beni e servizi nelle P.A. mediante sistemi elettronici e telematici.</a></p>
<p>V. nel web il sito www.acquisti.tesoro.it.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. <a href="/ga/id/2002/3/758/d">REGOLAMENTO approvato dal Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2002 recante criteri e modalità per l&#8217;espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l&#8217;approvvigionamento di beni e servizi</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/e-procurement-nella-p-a-prime-osservazioni-sul-regolamento-per-gli-acquisti-on-line/">E-procurement nella P.A.: prime osservazioni sul regolamento per gli acquisti on-line</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La semplificazione amministrativa negli acquisti in economia:  il regolamento generale salva le autonomie</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-semplificazione-amministrativa-negli-acquisti-in-economia-il-regolamento-generale-salva-le-autonomie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:23:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-semplificazione-amministrativa-negli-acquisti-in-economia-il-regolamento-generale-salva-le-autonomie/">La semplificazione amministrativa negli acquisti in economia:  il regolamento generale salva le autonomie</a></p>
<p>SOMMARIO: Premessa &#8211; Ambito di applicazione del regolamento: a) soggettivo b) oggettivo &#8211; Procedimento &#8211; La trattativa diretta &#8211; Esecuzione del contratto e collaudo. PREMESSA Il Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2001 ha approvato il Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, a norma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-semplificazione-amministrativa-negli-acquisti-in-economia-il-regolamento-generale-salva-le-autonomie/">La semplificazione amministrativa negli acquisti in economia:  il regolamento generale salva le autonomie</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-semplificazione-amministrativa-negli-acquisti-in-economia-il-regolamento-generale-salva-le-autonomie/">La semplificazione amministrativa negli acquisti in economia:  il regolamento generale salva le autonomie</a></p>
<p>SOMMARIO: Premessa &#8211; Ambito di applicazione del regolamento: a) soggettivo b) oggettivo &#8211; Procedimento &#8211; La trattativa diretta &#8211; Esecuzione del contratto e collaudo.</p>
<p>PREMESSA</p>
<p>Il Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2001 ha approvato il Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, a norma dell&#8217;articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. legge Bassanini). (n.b.: il testo del regolamento è stato pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione pubblica, pag. http://www.funzionepubblica.it/download/economia.pdf ; v. anche nello stesso sito la relazione illustrativa alla seguente pagina: <a hre="http://www.funzionepubblica.it/download/economia_rel.pdf">http://www.funzionepubblica.it/download/economia_rel.pdf</a> ).</p>
<p>Sino ad oggi gli acquisti di beni e servizi in economia da parte delle pubbliche amministrazioni sono stati disciplinati da una serie di disposizioni relative a ciascun settore di attività delle amministrazioni stesse. Tali disposizioni hanno assunto talvolta la veste formale di legge, talaltra di DPR o di regolamento di organizzazione interna.</p>
<p>L&#8217;attività contrattuale della pubblica amministrazione ed il procedimento di scelta del contraente non può non essere coinvolta dal processo di snellimento dell&#8217;attività amministrativa, che deve necessariamente prendere le mosse dallo sfoltimento e dalla razionalizzazione delle norme di azione dell&#8217;apparato burocratico pubblico.</p>
<p>Per queste ragioni nell&#8217;allegato 2 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (legge di semplificazione per il 2000), si trovano, tra i procedimenti strumentali da disciplinare in modo uniforme ai sensi dell&#8217;articolo 20 della Legge Bassanini, ben 29 atti normativi (tra leggi e regolamenti) riguardanti i procedimenti di spese in economia, destinati ora a cedere il passo ad un unico testo regolamentare in materia.</p>
<p>Il regolamento in esame risponde infatti alla necessità di eliminare una pluralità di fonti normative &#8211; come è evidente dal novero di norme abrogate ( 45 disposizioni) dall&#8217;art. 14 del regolamento stesso &#8211; e delineare al tempo stesso una disciplina organica di chiara e facile applicazione per le Amministrazioni.</p>
<p>Per le opere pubbliche i lavori in economia sono ora disciplinati dal regolamento di attuazione della legge Merloni, che, negli articoli dal 142 al 148 contiene previsioni analoghe al regolamento in rassegna, salvo le soglie di applicabilità, che sono individuate in 50.000 EURO per i lavori in amministrazione diretta ed in 200.000 EURO per i lavori a cottimo; per questi ultimi è ammesso l&#8217;affidamento diretto all&#8217;impresa entro la soglia dei 20.000 EURO, mentre al di sopra è necessaria la gara informale tra almeno cinque imprese .</p>
<p>Vediamo le singole disposizioni introdotte dallo schema di regolamento.</p>
<p>AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO</p>
<p>AMBITO SOGGETTIVO</p>
<p>L&#8217;ambito soggettivo di applicazione è definito negli articoli 1 e 12 del regolamento, che disciplina gli acquisti in economia effettuati dalle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ma che può anche applicarsi alle amministrazioni pubbliche non statali, se le stesse ritengano di farle proprie e non si avvalgano della possibilità di acquisti mediante le convenzioni di cui all&#8217;art. 26 L. 488/99 (tramite la CONSIP).</p>
<p>Il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia si applica quindi:</p>
<p>alle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; </p>
<p>agli Istituti e scuole di cui all&#8217;art. 4 della Legge 537/93; </p>
<p>alle Istituzioni di cui all&#8217;art.2 della Legge 21.12.1999, n.508; </p>
<p>agli organismi diversi da quelli di cui supra ai punti 1,2 e 3 [ art. 11, IV° comma, regolamento]; </p>
<p> alle altre amministrazioni pubbliche non statali, che non si avvalgano delle modalità previste dall&#8217;art. 26 L. 488/99. </p>
<p>In merito alle amministrazioni di cui al punto 2, si rammenta che la previsione regolamentare tiene conto della normativa vigente in materia di pubblica istruzione, là dove ora gli istituti scolastici sono dotati di personalità giuridica ed autonomia organizzativa e finanziaria, con il correlato potere di spesa, per gli acquisti conseguenti, in capo agli organi rappresentativi degli istituti stessi.</p>
<p>In ordine invece alla nozione di &#8220;organismi diversi da quelli previsti all&#8217;art. 1&#8221; &#8211; e quindi dalle Amministrazioni statali &#8211; del regolamento e comunque destinatari della disciplina in analisi, si sottolinea la necessità di &#8220;recuperare&#8221; la nozione dagli articoli (di eguale formulazione) 1, 3° comma del d.lgs. 358/92, come modificato dal d.lgs. 402/98, in materia di forniture e 2, 1° comma del d.lgs. 157/95, come modificato dal d.lgs. 65/2000, in materia di servizi.</p>
<p>AMBITO OGGETTIVO</p>
<p>Le disposizioni del regolamento si applicano all’acquisto di beni e servizi entro i seguenti limiti:</p>
<p>130.000 EURO (pari a 251.751.100 Lire), per le Amministrazioni indicate supra ai numeri 1, 2 e 3 [così dispone il 1° comma dell’art.3];<br />
200.000 EURO (pari a 387.254.000 Lire) ovvero il diverso importo fissato dalla normativa comunitaria in materia, per gli organismi di cui sopra al n. 4 [così il 4° comma dell’art.11].<br />
Al riguardo è da notare come non venga riprodotto il limite di cui al d. lgs 157/95 e s.m.i. per l&#8217;individuazione della soglia CE per il comparto Ministeri (art. 1, comma 2, d. lgs. cit.), espresso invece come controvalore in EURO di 130.000 DSP.</p>
<p>Il comma 2 dell&#8217;art. 3 esprime il principio generale già riprodotto nell&#8217;art. 3, comma 2 del d.lgs. 358/92 e s.m. e nell’art.4, comma 2 del d.lgs. 157/95 e s.m.i., del divieto di frazionamento artificioso della fornitura o del servizio al fine di eludere l’applicazione della normativa di riferimento.</p>
<p>PROCEDIMENTO</p>
<p>L’art. 5 nel disciplinare lo svolgimento della procedura d’acquisto, prevede che le Amministrazioni procedano preliminarmente alla richiesta mediante lettera di invito, di almeno cinque preventivi.</p>
<p>La lettera di invito dovrà contenere i seguenti elementi:</p>
<p>oggetto della prestazione; </p>
<p>(eventuali) garanzie richieste; </p>
<p>caratteristiche tecniche della fornitura/servizio; </p>
<p>qualità e modalità di esecuzione del contratto; </p>
<p>prezzi e modalità di pagamento; </p>
<p>impegno per il fornitore/prestatore di servizio al rispetto e assoggettabilità alle condizioni e penalità previste dalla stessa lettera di invito e dalla normativa vigente. </p>
<p>Il responsabile del servizio, nominato dall’Amministrazione, procede quindi all’esame dei preventivi ed alla scelta dell’offerta più vantaggiosa, tenendo conto dei parametri indicati all’art.1 del regolamento.</p>
<p>Gli articoli 4 e 6 del regolamento in rassegna riaffermano dunque la centralità della figura del responsabile del procedimento, prevista dalla L. 241/90, quale interlocutore della P.A. nei rapporti con i terzi.</p>
<p>Il richiamo alle prescrizioni delle norme di organizzazione peculiari di ciascuna P.A. ribadisce l&#8217;autonoma determinazione di ciascun ente nell&#8217;individuare al proprio interno il soggetto titolato ad assumere il ruolo di responsabile del servizio in parola che si occuperà della fase istruttoria (precontrattuale), della stipulazione, dell&#8217;esecuzione del contratto, sino alla liquidazione.</p>
<p>Fermo restando che tale individuazione dovrà tenere conto da un lato delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contabilità pubblica, dall&#8217;altro delle norme sull&#8217;organizzazione e la dirigenza pubblica.</p>
<p>A proposito dell&#8217;autonomia regolamentare in materia, si riporta un passo significativo della relazione illustrativa al regolamento: &#8220;… Non sono stati inseriti nell&#8217;elenco dei regolamenti da abrogare, oltre evidentemente i regolamenti già abrogati, i regolamenti specifici, già adottati ai sensi dell&#8217;art.8 del regio decreto 2440/1923 ed anche indicati tra i riferimenti normativi del procedimento da semplificare, attinenti a procedure su spese in economia di organismi istituzionali dotati di peculiare autonomia in materia contabile, considerato che in tal caso gli effetti abrogativi conseguono all&#8217;esercizio di detta autonomia e non all&#8217;adozione del presente regolamento (è il caso dei regolamenti sulle spese in economia della Corte dei conti oltre che dell&#8217;ISPESL e dell&#8217;Istituto Superiore di Sanità). Lo stesso discorso vale, come già rilevato, per gli Enti autonomi territoriali nonché, a seguito della recente riforma, per la Presidenza del Consigli dei Ministri, ed è alla base delle apposite disposizioni, già illustrate, specificamente mirate alla tutela della relativa sfera di autonomia….&#8221;</p>
<p>L’articolo 4 poi, là dove prevede che il responsabile si avvalga delle rilevazioni dei prezzi di mercato, ripropone i problemi interpretativi già sorti in materia di revisione prezzi nei contratti pubblici di durata, con l&#8217;art. 6, commi 6 e 11 della legge 24.12.1993 n. 537 (come sostituito dall&#8217;art. 44, L. 724/94).</p>
<p>In realtà ad oggi gli indicatori ufficiali previsti dalla legge non sono ancora stati adottati; pertanto può ritenersi legittimo fare riferimento alle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuati dalle Camere di commercio, per quanto concerne l&#8217;acquisto di beni, ed alle tabelle del Ministero del Lavoro di cui all&#8217;art. 1 L. 327/2000, per quanto riguarda il costo del lavoro, particolarmente rilevante nei servizi.</p>
<p>L’affidamento viene quindi formalizzato o mediante scrittura privata oppure mediante sottoscrizione per accettazione da parte del fornitore del bene/servizio della lettera d’ordine che, a tal fine, dovrà contenere: l’oggetto della prestazione, garanzie prestate, caratteristiche tecniche del servizio/fornitura, qualità e modalità di esecuzione e assistenza.</p>
<p>LA TRATTATIVA DIRETTA</p>
<p>In deroga a quanto previsto al I° comma dell’art. 5, è ammesso il ricorso alla trattativa diretta [art. 5, 3° comma] con un solo fornitore di beni o servizi nei seguenti casi:</p>
<p>quando il bene o servizio da acquisire presenti carattere di &#8220;nota specialità&#8221; in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato;</p>
<p>quando l’ammontare della spesa non superi i 20.000 EURO (pari a 38.725.400 Lire) IVA esclusa, ovvero i 30.000 (pari a 58.088.100 Lire) per l’acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico.</p>
<p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO E COLLAUDO</p>
<p>L’art. 8 del regolamento in esame prevede che entro 20 giorni dall’inizio della fornitura/servizio il contratto sia sottoposto alle dovute verifiche e collaudi.</p>
<p>Per le spese di importo non superiore ai 20.000 EURO è sufficiente l’apposizione del visto di regolarità sulle fatture da parte dell’impiegato a ciò preposto, nominato dal Dirigente competente.</p>
<p>Sul punto si rileva che, parimenti a quanto previsto in materia di collaudo di opere pubbliche, deve trattarsi di persona diversa da chi abbia sorvegliato o diretto l’esecuzione stessa del contratto [ così il 4° comma dell’art. 8] .</p>
<p>Dott. Massimo VALERO</p>
<p>Dott.ssa Monica SCIAJNO</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-semplificazione-amministrativa-negli-acquisti-in-economia-il-regolamento-generale-salva-le-autonomie/">La semplificazione amministrativa negli acquisti in economia:  il regolamento generale salva le autonomie</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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