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	<title>Monica Parrella Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Monica Parrella Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Il riordino degli enti pubblici statali nel disegno di legge finanziaria 2008 (*)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 18:39:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-riordino-degli-enti-pubblici-statali-nel-disegno-di-legge-finanziaria-2008/">Il riordino degli enti pubblici statali nel disegno di legge finanziaria 2008 (*)</a></p>
<p>1. Premessa Il tema del riordino e della razionalizzazione delle Amministrazioni pubbliche ha da sempre coinvolto il settore degli enti pubblici statali, per i quali il susseguirsi di interventi spesso disomogenei e frutto di spinte contingenti ha acuito le esigenze di contenimento della spesa pubblica e di più razionale allocazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-riordino-degli-enti-pubblici-statali-nel-disegno-di-legge-finanziaria-2008/">Il riordino degli enti pubblici statali nel disegno di legge finanziaria 2008 (*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-riordino-degli-enti-pubblici-statali-nel-disegno-di-legge-finanziaria-2008/">Il riordino degli enti pubblici statali nel disegno di legge finanziaria 2008 (*)</a></p>
<p><b>1. Premessa</b></p>
<p>Il tema del riordino e della razionalizzazione delle Amministrazioni pubbliche ha da sempre coinvolto il settore degli enti pubblici statali, per i quali il susseguirsi di interventi spesso disomogenei e frutto di spinte contingenti ha acuito le esigenze di contenimento della spesa pubblica e di più razionale allocazione delle funzioni.<br />
A fronte del fenomeno della proliferazione degli enti pubblici, che ha interessato le Amministrazioni in particolare a partire dal secondo dopoguerra, le risposte del legislatore sono state spesso tardive e poco efficaci, rivelando le difficoltà che accompagnano interventi che incidono direttamente sulla struttura della pubblica amministrazione.<br />
L’ultima tappa del lungo percorso di riforme, iniziato da più di cinquanta anni, è segnata oggi dal disegno di legge finanziaria per l’anno 2008, che all’art. 134[1] reca norme in materia di “Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali”. Il testo attuale dell’articolo è il frutto delle modifiche apportate nel corso dell’esame in prima lettura da parte del Senato e riflette l’andamento del dibattito parlamentare, dal quale sono emersi l’interesse intorno al tema degli enti pubblici ma anche alcuni equivoci di fondo sull’impostazione della norma proposta dal Governo.<br />
Sotto il profilo della collocazione, la norma sul riordino degli enti pubblici si mostra coerente con gli interventi normativi degli ultimi anni in materia (quasi tutti contenuti in leggi finanziarie), mentre appare innovativo il meccanismo previsto per conseguire gli obiettivi di riordino, il quale connota la disposizione in esame in maniera peculiare, per struttura e finalità, rispetto ai precedenti interventi legislativi, anche quelli apparentemente più simili.<br />
Il terzo comma dell’art. 134 prevede, infatti, la soppressione automatica di enti, organismi e strutture, individuati espressamente nell’allegato A al disegno di legge, che non siano stati coinvolti nel processo di riordino entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge[2].<br />
Il legislatore opta per un meccanismo di estinzione automatica (c.d. “ghigliottina”), che richiama alla memoria i recenti precedenti dell’art. 14 della legge di semplificazione per il 2005 (legge 28 novembre 2005, n. 246) e dell’art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; il meccanismo, però, è adattato alle caratteristiche dell’oggetto sul quale incide (gli enti pubblici statali), con finalità ed obiettivi che si discostano non solo dagli interventi legislativi appena citati ma anche dai precedenti tentativi di riforma degli enti pubblici.<br />
Prima di esaminare nel dettaglio la norma contenuta nel disegno di legge finanziaria, appare utile ripercorrere i momenti più significativi del processo di riforma degli enti pubblici, individuando gli strumenti che fino ad oggi sono stati utilizzati dal legislatore e le ragioni del loro sostanziale fallimento, per poi riflettere sulle concrete possibilità che un meccanismo come quello previsto dall’articolo 134 del disegno di legge finanziaria per il 2008 assicuri l’effettiva riuscita di un’operazione di complessivo riordino degli enti pubblici.</p>
<p><b>2. I tentativi di razionalizzazione degli enti pubblici e gli strumenti utilizzati.</b></p>
<p>Il primo tentativo con il quale il legislatore ha cercato di fornire una risposta al problema degli «enti inutili» risale alla legge del 4 dicembre 1956, n. 1404, che ha previsto la soppressione degli «enti di diritto pubblico e degli altri enti in qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale», i cui scopi fossero «cessati o non più perseguibili», o che si fossero trovati in «condizioni economiche di grande dissesto» o «nell’impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari»[3].<br />
I risultati dell’attuazione della legge del 1956 sono stati piuttosto insoddisfacenti, e le ragioni dell’insuccesso possono essere ricondotte in primo luogo all’assenza di qualsiasi studio preliminare sulla situazione degli enti pubblici, di cui si ignoravano il numero e l’identità[4].<br />
Un forte impulso al riordino e alla trasformazione degli enti esistenti si è avuto, poi, negli anni ’70, grazie ad interventi legislativi che possono essere inquadrati in tre fasi.<br />
La prima fa capo alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sull’ordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente» (c.d. legge sul parastato), inizialmente orientata alla sola disciplina del rapporto di lavoro e successivamente irrobustita con strumenti ispirati al disegno di soppressione degli enti inutili.<br />
Il precedente legislativo del 1975 costituisce il primo esempio (quantomeno nominale) di disciplina di un processo di cessazione automatica, salvo conferma, di enti pubblici alla scadenza di un determinato termine. In particolare, si prevedeva che gli enti sottratti alla soppressione fossero solo quelli fatti salvi dalla legge. L’impianto predisposto dalla legge del 1975, di cui si dirà più diffusamente infra, ha avuto il merito di individuare, anche solo per esclusione, le categorie di enti da sopprimere e le modalità, le procedure e i tempi per realizzare la soppressione.<br />
Buona parte degli enti ritenuti necessari dalla legge n. 70 del 1975 sono, poi, caduti nella sfera di applicazione del d.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616, che ha disposto la soppressione o la trasformazione in enti di diritto privato di tutti quegli enti pubblici le cui competenze fossero state trasferite o delegate alle Regioni ordinarie nel frattempo istituite.<br />
Il terzo importante intervento in materia di enti pubblici in quegli anni è legato alla realizzazione del servizio sanitario nazionale (legge 17 agosto 1974, n. 386; legge 29 giugno 1977, n. 349; legge 23 dicembre 1978, n. 833) ed ha comportato la soppressione degli enti pubblici gestori di forme di assistenza sanitaria, delle gestioni esistenti presso gli enti previdenziali, delle federazioni e delle casse mutue, con il trasferimento di competenze, personale e patrimoni alle diverse articolazioni del Servizio sanitario nazionale.<br />
La riflessione intorno agli enti pubblici, nel corso degli anni ’90, si è concentrata, invece, sulle forme di gestione dell’attività d’impresa da parte dello Stato ed ha condotto a quella che è conosciuta come la stagione delle «privatizzazioni delle imprese pubbliche».<br />
I momenti principali del lungo percorso normativo, che non sembra, peraltro, aver concluso il proprio ciclo evolutivo, possono essere individuati nel decreto legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, che ha rappresentato il primo tentativo di fornire un impianto organico della normativa in materia di trasformazione di enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali e alienazione di immobili; nel decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha introdotto modalità assai più incisive di trasformazione in società per azioni degli enti pubblici economici (e ha disposto direttamente la trasformazione in società per azioni dell’ IRI, dell’ENI, dell’ENEL, dell’INA), e nel successivo decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, nonché nell’ampio progetto di riforma della pubblica amministrazione avviato con l’attuazione della delega contenuta nella legge 15 marzo 1997, n. 59.<br />
Tra le misure adottate più di recente va segnalato l’art. 9 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, come convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che ha snellito le procedure di soppressione e liquidazione degli enti pubblici. Il decreto legge ha sancito, in particolare, la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404; ha previsto la possibilità di affidare la gestione della liquidazione e del contenzioso ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell’economia e delle finanze, dei rapporti attivi e passivi; ha permesso di accelerare le fasi di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici attraverso operazioni di cartolarizzazione e conferimento a fondi comuni immobiliari di investimento[5].<br />
In tempi più recenti, particolarmente interessante appare la vicenda normativa che si è sviluppata nell’arco delle leggi finanziarie che vanno dal 2002 all’ultima finanziaria per il 2007; in questi anni è stato, infatti, riproposto nuovamente l’impegno, poi disatteso, di realizzare la razionalizzazione degli enti pubblici sotto la scure dell’estinzione automatica, salvo conferma, ad una certa scadenza.<br />
In particolare, l’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), anche al fine di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, ha delegato il Governo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, a procedere all’individuazione degli enti pubblici, delle amministrazioni, delle agenzie e degli altri organismi, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, ai quali non fossero affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, al fine di disporne la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o l’accorpamento con enti od organismi svolgenti attività analoghe o complementari, ovvero la soppressione e messa in liquidazione, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali in merito ai riflessi sulla destinazione del personale. La disposizione di legge prevedeva, in ogni caso, l’espressa esclusione di alcune categorie di enti dal meccanismo appena descritto[6].<br />
Con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) il legislatore inverte, invece, il procedimento logico di individuazione degli enti interessati all’operazione di riordino: il processo non si fonda più sull’individuazione degli enti da sopprimere ma sottrae all’estinzione quelli espressamente conservati.<br />
Il comma 23 dell’articolo 34 della legge finanziaria 2003 ha delegato, infatti, il Governo ad emanare, entro il 30 giugno 2003, regolamenti di delegificazione volti ad individuare gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, «vigilati dallo Stato» di cui si intendesse garantire la sopravvivenza in quanto ritenuti indispensabili, nel senso che le rispettive funzioni non avrebbero potuto «più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati». A questo scopo poteva essere disposta la trasformazione degli enti pubblici in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l’accorpamento con enti o organismi che svolgessero attività analoghe o complementari.<br />
Scaduto il termine previsto dalla legge, senza che si fosse provveduto agli adempimenti indicati, si prevedeva che gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non fosse stato adottato alcun provvedimento venissero soppressi e posti in liquidazione.<br />
Tuttavia, l’obbligo di razionalizzazione degli enti pubblici, che avrebbe dovuto imporsi in virtù del meccanismo di soppressione automatica, inserito dal legislatore proprio al fine di renderlo cogente e di stringere i tempi della sua attuazione, è rimasto, di fatto, sostanzialmente inadempiuto e la stessa “ghigliottina” concretamente disapplicata.<br />
Infatti, dopo che i termini per l’adozione dei provvedimenti di riordino sono stati ripetutamente prorogati, la “ghigliottina” è stata definitivamente espunta dal procedimento di riordino degli enti dal comma 482 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), che ha fissato nuovamente un termine (30 giugno 2007) per l’emanazione di D.P.R. di riordino degli enti, ma senza che dallo spirare della nuova scadenza discendessero conseguenze soppressive. La nuova norma ha poi definito ulteriori criteri di riordino: la fusione di enti, organismi e strutture pubbliche che svolgono attività complementari; la trasformazione di enti ed organismi pubblici che non svolgono servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato e la razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi, oltre all’eliminazione della clausola di non applicazione delle procedure di riordino agli enti previdenziali.<br />
La rapida scorsa normativa effettuata consente di soffermare l’attenzione su quelli, tra i precedenti citati, che possono essere considerati diretti precursori della norma contenuta nell’art. 134 del disegno di legge finanziaria per l’anno 2008, rappresentando altrettanti esempi di norme “ghigliottina”.<br />
Come accennato, un primo esempio di questo dispositivo può rinvenirsi già nella legge 20 marzo 1975, n. 70; la legge evita ogni definizione concettuale dell’ente pubblico e propone un approccio pragmatico imperniato sull’enumerazione e la classificazione degli enti pubblici.<br />
Il processo di soppressione si articolava nei seguenti punti: 1) esclusione, per gruppi e categorie, di una serie di enti dall’ambito di applicazione della disciplina dettata (enti sottratti); 2) elencazione nominativa di enti (raggruppati in sette categorie omogenee) considerati necessari dalla legge (enti necessari); 3) delega al Governo, da esercitare entro tre anni, ad integrare la tabella degli enti necessari (enti confermati); 4) previsione che, alla scadenza dei tre anni, gli enti non confermati venissero automaticamente soppressi (enti non confermati) o che comunque tale soppressione potesse avvenire anche prima dei tre anni (enti inutili). [7]<br />
Com’è noto, le aspettative di certezza, di riordino e di razionalizzazione che hanno accompagnato il progetto legislativo sono state ampiamente deluse[8], e lo strumento di soppressione automatica ivi disciplinato è risultato sostanzialmente disapplicato[9].<br />
Le ragioni che hanno determinato la debolezza dello strumento estintivo scelto e, in generale, l’insuccesso dell’attuazione della legge possono essere sinteticamente individuate[10].<br />
In primo luogo, va rimarcata la situazione di totale incertezza sui dati relativi alla dimensione del settore degli enti pubblici che ha accompagnato tutto l’iter della legge del ’75. Mentre i dibattiti parlamentari continuano a fare riferimento alla soppressione di migliaia di enti, da un’analisi più attenta si evince che il disegno di soppressione degli enti inutili avrebbe coinvolto solo una minima parte di quelli esistenti, circa il 2%, per un totale complessivo di poco più di 850[11].<br />
Ha aggravato la confusione l’impostazione della norma di legge, in quanto procedeva per grandi categorie di enti sottratti dall’applicazione, alcune delle quali si sono prestate ad un’interpretazione particolarmente ampia; il che ha accresciuto l’incertezza sull’appartenenza o meno degli enti a queste categorie e, quindi, sulla stessa esistenza di alcuni di essi[12].<br />
In una situazione come quella descritta, una riorganizzazione del panorama degli enti pubblici attraverso uno strumento che ne prevedeva l’estinzione allo scadere del termine non poteva dare risultati molto migliori di quelli raggiunti[13].<br />
La “ghigliottina” infatti è uno strumento in astratto utile che non nasconde, però, un rilevante margine di pericolosità legato alle conseguenze irreversibili cui conduce e agli effetti di instabilità che possono prodursi sull’ordinamento. Per struttura, quindi, un meccanismo del genere richiede un’esatta cognizione e una precisa delimitazione del settore sul quale è chiamato ad intervenire, in maniera tale che siano preventivamente calcolabili, con un certa dose di sicurezza, gli effetti che andranno a prodursi. In caso contrario i rischi di fallimento dello strumento sono altissimi. Inoltre, l’esclusione di grandi e non ben definite categorie di enti dall’applicazione della disciplina, come previsto dalla legge n. 70 del 1975, ha vanificato uno dei contributi più significativi dello strumento : prevedere la soppressione di un ente o di un organismo in caso di mancata espressa conferma significa indurre l’amministrazione vigilante a denunciarlo, a venire allo scoperto; ciò avrebbe consentito di completare il quadro di conoscenza degli enti pubblici, condizione imprescindibile per un progetto di riforma organica.<br />
La legge n. 70 del 1975, infine, presentava almeno altri due punti di debolezza: da un lato, la lunghezza dei tempi previsti per i provvedimenti di scioglimento degli enti; dall’altro la mancata previsione dell’allocazione, nell’ambito di altre strutture pubbliche idonee a soddisfarle, delle funzioni residue, non “inutili”, di cui l’ente soppresso era titolare.<br />
L’altro esempio di applicazione dello strumento della “ghigliottina” disposto per enti pubblici è contenuto, come ricordato, nell’articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) che interviene a modificare l’art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002[14]).<br />
La disciplina introdotta con la legge finanziaria per il 2003 ha capovolto completamente la prospettiva della legge finanziaria per il 2002: la valutazione sull’opportunità di soppressione degli enti ha rilievo nel momento in cui si pone come conseguenza dello scadere del termine nei confronti di tutti gli enti non riordinati, che sono considerati non «indispensabili» in via presuntiva.<br />
La norma ripropone un meccanismo secco di “ghigliottina”, che questa volta abbraccia una larga parte degli enti pubblici (precisamente, tutti quelli «vigilati»), affidando al Governo il ruolo centrale di giudice della permanenza in vita di quelli ritenuti indispensabili.<br />
Anche in questo caso, quindi, come in tutte le circostanze in cui il legislatore si è avvalso della medesima tecnica, la ghigliottina viene ancorata ad un (pre)giudizio sulla inutilità degli enti; ancora una volta, si manifesta la finalità di mettere ordine nello scenario degli enti pubblici italiani attraverso la scomparsa di quelli che verranno soppressi automaticamente.<br />
Purtroppo, i risultati conseguiti dall’applicazione della norma sono stati addirittura peggiori di quelli riportati con la legge del 1975 e, nuovamente, la tecnica di soppressione prescelta si è rivelata poco congeniale alla finalità perseguita.<br />
Risulta, infatti, che il termine previsto dal comma 23 dell’articolo 34 sia stato prorogato ben quattro volte[15] prima che la struttura della norma fosse stravolta, come già ricordato, dal comma 482 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).<br />
La reiterazione prolungata del termine, senza che alla proroga seguisse una riflessione più attenta sulla idoneità degli strumenti di riforma approntati, ha generato un’impasse su tutto il processo di trasformazione e riordino degli enti pubblici.<br />
La costante proroga del termine è stata puntualmente motivata con la difficoltà di predisporre i regolamenti richiesti per il riordino.<br />
Se ne può concludere che la “ghigliottina” non è uno strumento che si presta ad essere rigidamente applicato a qualunque settore necessiti di riorganizzazione, ma richiede di essere adattato e plasmato alle necessità e caratteristiche del caso di specie.<br />
Trattandosi in questa circostanza di enti pubblici, ovvero di soggetti giuridici dotati di capacità giuridica di diritto pubblico e, quindi, titolari di autonome e separate imputazioni giuridiche, è del tutto evidente quanto le resistenze degli apparati e l’oggettiva difficoltà legata al complessivo processo di estinzione (che procede dall’individuazione degli enti inutili fino all’estinzione dell’ultimo rapporto giuridico imputabile all’ente[16]) compromettano la buona riuscita dello strumento, soprattutto se concepito come “generalizzato”.<br />
Non sorprende, quindi, il fallimento anche di questo tentativo di riordino e il conseguente ripensamento legislativo intervenuto con la legge finanziaria per il 2007, che ha abolito radicalmente qualsiasi conseguenza in termini soppressione automatica per gli enti non riformati entro il termine previsto dalla legge.<br />
Alle amministrazioni, l’articolo 1, comma 482, prescrive l’adozione, entro tempi brevi, di provvedimenti di razionalizzazione degli enti pubblici statali, sulla base di criteri ispirati sostanzialmente ai principi di contenimento della spesa e di funzionalità degli enti rispetto ai compiti loro attribuiti.<br />
Il raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa, però, è stato in concreto realizzato nel 2007 utilizzando soltanto lo strumento di salvaguardia del comma 621, lett. a), dell’articolo 1 della stessa legge finanziaria del 2007 e non anche i d.P.R. di riordino pure previsti dal comma 482. In altri termini, se è vero che un rilevante taglio della spesa (205 milioni di euro) è stato conseguito, ed è stato dunque rispettato l’obiettivo di risparmio imposto dalla legge finanziaria per il 2007, la riduzione ha inciso sui costi generali degli enti (taglio lineare incidente sulla dotazione di bilancio) senza determinarne una riorganizzazione a carattere generale e neppure una parziale razionalizzazione della loro struttura.<br />
Se ne può quindi concludere che neanche le disposizioni previste dalla legge finanziaria per il 2007 hanno realizzato l’obiettivo di razionalizzazione degli enti pubblici statali.<br />
3. Il meccanismo della soppressione automatica.<br />
Con il ddl finanziaria 2008 si torna nuovamente alla “ghigliottina”, che ha trovato recente applicazione nell’ordinamento italiano, come accennato, rispettivamente nella legge del 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione per l’anno 2005) e nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223.<br />
L’istituto della ghigliottina può essere ricondotto al più ampio strumento di legislazione, di origine nordamericana, conosciuto come sunset legislation (legislazione a termine),[17] che si caratterizza per la presenza, all’interno di un atto normativo, della previsione della propria abrogazione ad una certa scadenza, a meno che non intervengano condizioni predeterminate ad impedirla.<br />
In un’accezione più ampia, l’espressione sunsetting, riferita al mondo giuridico, designa tutti quegli strumenti che prevedono la soppressione ad una certa scadenza non tanto di leggi in cui sono contenute, bensì di organismi, programmi, funzioni od altri oggetti individuati in norme. Ed è quest’ultima accezione del termine che sta alla base del sunset process, in virtù del quale un certo ente, organismo o funzione dell’apparato pubblico è destinato all’automatica soppressione ad una certa data, salvo che un’eventuale disposizione contraria non ne preveda la conferma all’esito di una valutazione positiva sulla sua perdurante utilità.<br />
In questa duplice veste i vantaggi del sunsetting possono apprezzarsi sia come strumento contenimento dell’ipertrofia della legislazione, quando si estrinseca nella fissazione di un termine massimo per la vigenza delle norme, sia come strumento che obbliga l’amministrazione ad attivarsi, ad indagare sull’operato dei propri uffici, a valutarne l’organizzazione, la produttività e l’efficienza.<br />
Entrambe le varianti dello strumento del sunsetting hanno trovato applicazione nei recenti interventi normativi sopra citati; il legislatore italiano, infatti, si è avvalso della medesima tecnica di soppressione adattandola, però, ad oggetti di disciplina diversi e, quindi, al perseguimento di finalità distinte.<br />
In particolare, la legge di semplificazione per il 2005 (legge 28 novembre 2005, n. 246) contempla, quale oggetto della disciplina, la “revisione” di tutta la normativa anteriore al primo gennaio del 1970. L’art. 14 della legge prevede un procedimento complesso, che si articola in più fasi: entro due anni dall’entrata in vigore della legge il Governo deve procedere ad una ricognizione sullo stato della legislazione «evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi»; nei successivi due anni devono essere emanati i decreti legislativi di “riassetto normativo” della legislazione statale anteriore al primo gennaio 1970, individuando le disposizioni di cui si «ritiene indispensabile la permanenza in vigore»; entro ulteriori 24 mesi, poi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi dei decreti “principali”, possono essere emanati decreti legislativi integrativi o correttivi.<br />
Ad eccezione delle disposizioni comprese nelle categorie elencate nel comma 17 del medesimo articolo 14 (codici, norme di disciplina di organi costituzionali, disposizioni tributarie e di bilancio, etc..), tutte quelle che non saranno fatte espressamente salve dai suddetti decreti legislativi saranno automaticamente abrogate (comma 16, c.d. “taglia-leggi”)[18].<br />
L’intervento legislativo mira ad un obiettivo ambizioso di individuazione e ricognizione della normativa vigente, con lo scopo di mettere ordine nel panorama vasto ed omogeneo delle fonti del diritto.<br />
Nel contempo, viene messo alla prova uno strumento di abrogazione autosufficiente, nella sostanza inedito per l’ordinamento italiano, costruito inevitabilmente in maniera complessa: questo, infatti richiede, per la sua completa attuazione, l’espletamento di tre diverse fasi, la cui durata complessiva verosimilmente non sarà inferiore ai sei anni previsti.<br />
L’emergenza alla quale la norma tenta di soccorrere è rappresentata dall’ipertrofia della legislazione italiana e dalla confusione che, di conseguenza, caratterizza il sistema delle fonti del nostro ordinamento. Il presupposto dal quale la norma prende le mosse risiede nel convincimento che tra i principali motivi che complicano l’individuazione e l’interpretazione delle norme vi sia il loro eccesso; che la proliferazione delle fonti e quindi delle norme abbia comportato sovrapposizione delle discipline nelle singole materie o settori; e che di conseguenza molte di quelle più risalenti (anche se modificate da provvedimenti successivi) non costituiscano più parte integrante dell’ordinamento.<br />
L’obiettivo è allora quello di fare pulizia nel panorama legislativo con uno strumento drastico che persegue il chiaro intento di abrogare il maggior numero di norme possibili, data la presunzione di inattualità, superabile solo con un’esplicita valutazione in senso contrario da parte del Governo in sede di legislazione delegata.<br />
Anche la norma contenuta nell’art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come risulta convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rappresenta un segnale di forte discontinuità rispetto ai tentativi passati di razionalizzazione di comitati e comissioni[19].<br />
La disposizione prevede, infatti, la riorganizzazione degli organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, operanti all’interno delle amministrazioni pubbliche (comitati, commissioni, osservatori, etc..), anche attraverso la soppressione e l’accorpamento delle strutture.<br />
La principale novità della disposizione consiste nell’aver subordinato ad una valutazione periodica dell’efficienza e dell’utilità degli organismi interni alla pubblica amministrazione la loro persistenza; in caso di valutazione negativa la norma prevede l’automatica soppressione dei predetti organismi.<br />
Il monitoraggio dell’attuazione dell’articolo 29 del decreto legge n. 223 del 2006 evidenzia l’impatto che questa ha avuto sulle strutture interne della Pubblica amministrazione e i rilevanti effetti in termini di riordino e soppressione che ne sono conseguiti.<br />
Infatti, i provvedimenti adottati ammontano complessivamente a 46 (di cui 26 d.P.R. e 20 d.P.C.M); gli organismi coinvolti nell’operazione sono stati in tutto 512, di cui 411 riordinati e confermati e 110 espressamente soppressi.<br />
La “ghigliottina” del decreto n. 223 del 2006 presenta nella propria struttura caratteristiche che rendono il meccanismo di soppressione particolarmente stringente[20]. Quest’ultimo, infatti, non è destinato a ricevere applicazione una tantum, ma scatta periodicamente allo scadere del termine previsto per la durata dell’organismo, comunque non superiore a tre anni. Ciò, ovviamente, richiederà non solo che le amministrazioni si attivino immediatamente per prorogare, espressamente e motivatamente, gli organismi che operano al proprio interno, ma soprattutto, che vigilino costantemente sull’operato di questi ultimi per poterne in futuro valutare nuovamente l’utilità, e nel caso, lasciare che lo scadere del termine ne comporti l’estinzione.<br />
Anche in questo esempio di sunsetting, quindi, il legislatore assume come criterio guida del processo di estinzione la presunta inutilità dell’organo, non solo attuale ma anche futura, che costantemente inverte l’onere della prova a carico dell’amministrazione interessata.<br />
Non solo. Tutto l’impianto predisposto dal decreto è finalizzato ad un obiettivo preciso, che rappresenta un ulteriore punto di forza e di novità della disciplina, e che risulta chiaramente dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto legge e dalla Circolare del 21 novembre 2006, recante «Linee di indirizzo perla redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» emanata su iniziativa del Ministro per l’Attuazione del Programma di Governo e del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione[21].<br />
Il primo comma dell’art. 29 sancisce, infatti, una riduzione della spesa per comitati, commissioni, etc., operanti presso le amministrazioni, pari al trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2005.<br />
La Circolare citata, inoltre, pone l’obiettivo programmatico di riduzione strutturale delle spese delle amministrazioni pubbliche, previsto nell’art. 29, quale obiettivo prioritario, in linea con quanto enunciato nel Documento di programmazione economico finanziaria 2007-20011, specificando che le misure di risparmio dovranno prendere come base di calcolo, sulla quale operare una riduzione di almeno il 30 per cento, la spesa complessiva per gli organismi in questione sostenuta dalle relative amministrazioni nell’anno 2005.<br />
È chiaro, quindi, che un dispositivo come quello della “ghigliottina” si mostri particolarmente adatto a conseguire la finalità perseguita; l’estinzione automatica delle strutture interne delle amministrazioni pubbliche non riordinate facilita il conseguimento dell’obiettivo di risparmio che, immediatamente operativo, viene, in questo modo, imposto alle amministrazioni indipendentemente da ogni eventuale inerzia, incentivando maggiormente l’azione diretta al ripensamento dei propri organismi.</p>
<p><b>3. Le innovazioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2008.</b></p>
<p>Come visto, nessuno degli interventi legislativi fino a questo momento posti in essere ha inciso significativamente sul numero e la struttura degli enti pubblici statali, la cui conformazione, appare, dopo quasi trent’anni, sostanzialmente immutata.<br />
Il fallimento della legge del 1975 e delle leggi finanziarie che si sono succedute dal 2002 al 2007 ha determinato una situazione di stallo del processo di riforma di questo settore della pubblica amministrazione, esasperando la necessità di contenimento della proliferazione degli enti pubblici, del loro riordinamento e della soppressione degli enti inutili.<br />
È in questo contesto che si inserisce il progetto di riordino disciplinato nel disegno di legge finanziaria 2008, che contiene due norme di razionalizzazione di enti pubblici statali.<br />
La prima (contenuta nell’art. 133) elimina la possibilità per gli enti pubblici come, ad esempio, l’ICE, l’ISTAT, l’ENAC, l’ENAV (cioè quelli i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica) di istituire uffici di diretta collaborazione. Ciò al fine di circoscrivere gli uffici di diretta collaborazione unicamente a quelle strutture che, poste alle dirette dipendenze di un vertice politico ( Ministri, Presidenti di Regioni, etc.) sono di supporto a tale vertice per l’elaborazione dell’indirizzo, rappresentando il trait d’union fra autorità politica e amministrazione, di cui orientano l’attività e controllano i risultati rispetto agli obiettivi prestabiliti.<br />
La seconda norma è quella contenuta nell’articolo 134, con la quale il Governo ritorna sul tema degli enti pubblici statali, ponendosi nel solco della norma di cui al comma 482 della legge finanziaria del 2007.<br />
Come il comma 482 dell’articolo 1 della finanziaria del 2007, anche l’articolo 134 del disegno di legge finanziaria per il 2008 è direttamente collegato ad obiettivi di risparmio: l’operazione sugli enti permetterà risparmi certi per 310 milioni di euro nel 2008, in quanto resta ferma la norma di salvaguardia che assicurerà anche per il 2008 il taglio lineare dei bilanci degli enti che non saranno riordinati (come previsto dal comma 621, lettera a), dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007).<br />
Mantenuta fede agli obiettivi di riduzione della spesa, la norma mira, questa volta, ad un diretta e concreta operazione di riordino “quantomeno” degli enti nominativamente indicati in un elenco allegato al ddl (allegato A), da realizzare attraverso procedure di accorpamento, trasformazione in soggetti di diritto privato, fusione etc., disciplinate nei rispettivi regolamenti di riordino, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 134.<br />
Per tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell’elenco di cui all’allegato A, che non saranno oggetto dei regolamenti suindicati, è prevista la soppressione automatica.<br />
Risalta, con evidenza, la differenza più significativa rispetto alla “ghigliottina” del ’75 e a quella prevista dalla legge finanziaria 2003. Nella disciplina contenuta nell’articolo 134 del ddl finanziaria per il 2008 appare esattamente individuato l’oggetto della “ghigliottina”: gli enti pubblici dell’allegato A.<br />
Come si vede, la “ghigliottina” predisposta nell’articolo 134 del disegno di legge finanziaria presenta evidenti elementi di innovazione.<br />
La disciplina pone un obiettivo concreto anche se (o proprio perché) ridimensionato: quello di pervenire, entro termini molto brevi, alla riorganizzazione degli enti indicati all’interno dell’allegato A. L’applicazione dello strumento è, infatti, destinata a coinvolgere non il settore complessivo degli enti pubblici ma un numero relativamente esiguo di questi.<br />
È questa la principale finalità della norma, la quale non è preordinata alla diretta eliminazione degli enti pubblici statali elencati nell’allegato, come pure si è equivocato nel dibattito parlamentare al Senato[22], ma si limita al riconoscimento di esigenze di riorganizzazione che rappresenta il primo passaggio di una riflessione sulla eventuale inutilità degli enti individuati.<br />
Sembrano perciò frutto di un fraintendimento dell’obiettivo della disposizione le modifiche intervenute sull’allegato A al ddl finanziaria durante l’iter parlamentare al Senato; modifiche che hanno progressivamente ridimensionato il numero degli enti riportato in allegato[23].<br />
In altri termini, il meccanismo di riorganizzazione previsto dall’articolo 134, riguardante tutti gli enti pubblici, accoppiato ad una norma “ghigliottina” applicabile solo a specifici enti individuati, non anticipa di per sé alcuna valutazione sull’utilità della permanenza degli enti pubblici; utilità che sarà definita dal Governo soltanto in sede attuativa non soltanto per gli enti dell’allegato, ma anche per tutti gli altri enti pubblici statali.<br />
Si segnala, poi, che il meccanismo di soppressione automatica contenuto nell’articolo 134 non appare direttamente strumentale al perseguimento di un obiettivo di risparmio di spesa; questo viene mantenuto fermo, anche in caso di mancato riordino degli enti, sulla base della previsione di un taglio lineare dei bilanci, previsto dal comma 621, lettera a), dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, e non del ridursi dell’impegno economico derivante da un’eventuale soppressione di quelli indicati nell’allegato.<br />
Queste considerazioni chiariscono come la finalità principale ed autonoma della “ghigliottina” contenuta nell’articolo 134 possa circoscriversi all’intenzione di riordinare, quantomeno, gli enti elencati nell’allegato. Lo strumento ha infatti il pregio di delimitare e chiarire sin da subito il proprio ambito di applicazione, non rimandando a interpretazioni successive l’individuazione delle categorie di enti oggetto della disciplina, come ad esempio accaduto nei ricordati precedenti legislativi di “ghigliottina” applicata agli enti pubblici; il meccanismo è poi autonomo dall’obiettivo strettamente economico e, quindi, non risulta direttamente preordinato alla soppressione degli enti elencati nel disegno di legge.<br />
Da questo punto di vista l’inserimento di un meccanismo di “ghigliottina” appare come un espediente diretto ad accrescere le possibilità di realizzazione della finalità di riordino e non uno strumento preordinato esclusivamente al risparmio di spesa.<br />
Va, infine, segnalato che la disciplina dell’articolo 134 del ddl finanziaria 2008 comporta un maggiore accentramento delle operazioni di riorganizzazione degli enti pubblici ivi disciplinate intorno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri[24] e dunque prefigura un ruolo centrale di quest’ultima sul piano dell’iniziativa normativa di attuazione e delle relative scelte di riordino.<br />
Esaminando le innovazioni rispetto al comma 482 della legge finanziaria per il 2007, si osservano almeno due ulteriori punti di novità della disciplina sui quali è ragionevole ipotizzare che il Governo in sede attuativa intenderà concentrarsi.<br />
La norma prevede, infatti, tra i criteri di riordino “la fusione, trasformazione o soppressione di enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale”. Il criterio, espressamente sancito dalla lettera c) del primo comma dell’articolo 134, appare inserito per recepire in sede di riorganizzazione degli enti pubblici, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, le modifiche apportate all’articolo 117 dalla riforma del Titolo V della Costituzione.<br />
In particolare, esaminando le competenze legislative regionali, si può inferire che la razionalizzazione prevista dal disegno di legge finanziaria per il 2008 potrà riguardare, con effetti in termini di fusione, trasformazione o soppressione, gli enti le cui competenze incidono su materie devolute alla competenza residuale delle regioni (ad esempio, turismo e trasporto pubblico locale), oppure attribuite alla competenza legislativa concorrente delle regioni medesime (ad esempio, ordinamento sportivo, commercio con l’estero, promozione ed organizzazione di attività culturali e tutela di sicurezza del lavoro), senza dimenticare le “materie trasversali” individuate dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (ad esempio, tutela dell’ambiente).<br />
Si tratta di un’operazione di cui non possono sfuggire le difficoltà che inevitabilmente emergeranno in sede attuativa. La fase più impegnativa del programma di riordino riguarderà enti statali le cui competenze, alla luce della riforma del titolo V della Costituzione e della successiva giurisprudenza costituzionale, si sovrappongono alle materie trasferite alla competenza delle Regioni; e, se è vero che il coordinamento delle operazioni di riorganizzazione è affidato dall’articolo 134 a due Ministri senza portafoglio delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri (il Ministro per l’attuazione del programma di Governo e il Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione), tuttavia non si potrà prescindere dai Ministeri di settore che vigilano sugli enti assoggettati al riordino e alle probabili resistenze politiche e amministrative che emergeranno rispetto ad una reale semplificazione del panorama degli enti pubblici e alla devoluzione effettiva di competenze alle Regioni .<br />
Altra novità della riorganizzazione degli enti pubblici prefigurata dal disegno di legge finanziaria 2008 è racchiusa nella lettera d) del primo comma dell’articolo 134, la cui attuazione richiede la riduzione del trenta per cento dei componenti degli organi collegiali degli enti pubblici, con salvezza della funzionalità dei predetti organi.<br />
L’osservanza di questo criterio in sede di adozione dei d.P.R. focalizzerà l’ottica del riordino degli enti pubblici sulla riduzione della spesa, coinvolgendo nei risparmi il numero dei componenti degli organi collegiali degli enti.<br />
Ciò significa che gli organismi direttivi e di controllo degli enti pubblici vedranno la loro composizione drasticamente ridotta, analogamente a quanto previsto dall’articolo 137 del medesimo ddl di legge finanziaria per il 2008 per il numero dei componenti degli organi di società sulle quali le amministrazioni pubbliche statali esercitano direttamente o indirettamente il controllo.<br />
Al pari dell’accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delle operazioni di riordino, anche questo stringente criterio assume una chiara valenza politica. La riduzione dei componenti degli organi collegiali degli enti pubblici si inquadra, infatti, nel variegato panorama delle misure di riduzione dei cosiddetti “costi della politica”[25] che nel corso del 2007 ha rappresentato uno dei punti qualificanti dell’azione del II Governo Prodi[26].</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(*) Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministro per l’attuazione del programma di Governo. Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell’autrice e non impegnano in alcun modo l’istituzione di appartenenza. Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Floriana Fiorellino per il suo prezioso contributo.</p>
<p>[1] La numerazione dell’articolo si riferisce al disegno di legge finanziaria assegnato alla Camera dei deputati (C 3256), nel testo modificato rispetto all’originario articolo 82 (S 1817). Le modifiche non hanno interessato l’impianto fondamentale della disciplina, ma hanno coinvolto esclusivamente l’elenco allegato alla disposizione.<br />
[2] L’operazione di riordino verrà realizzata, ai sensi del primo comma dell’articolo 134, con regolamenti di delegificazione di cui all’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanati su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l’attuazione del programma di governo, nel rispetto dei principi e criteri individuati dalla norma: a) fusione di enti, organismi e strutture che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi; c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale; d) razionalizzazione degli organi d’indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del trenta per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi; e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell&#8217;attivo della singola liquidazione; f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato; g) trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.<br />
[3] Per una rapida ma esaustiva sintesi del percorso normativo che ha interessato nel corso degli anni il riordino degli enti pubblici si veda la delibera della Corte dei Conti n. 18/07/ G “Misure adottate ed attività svolta ai fini della trasformazione e della soppressione di enti pubblici disposta dall’at. 28 della legge n. 448/2001”.<br />
[4] Cfr. A. Arena, Soppressione degli «enti inutili» e riforma del parastato nella legge 20 marzo 1975, n. 70, in Riv. trim. dir. pubbl., 1977, 678<br />
[5] Con la legge 30 dicembre 2005, n. 311 (legge finanziaria 2005) sono state ulteriormente precisate e rafforzate le competenze della società affidataria delle procedure di soppressione e liquidazione (FINTECNA); il processo di trasferimento di poteri e funzioni è stato completato con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)che ha attribuito a FINTECNA «il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici» e con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha stabilito che per gli enti soppressi e posti in liquidazione lo Stato risponda delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione.<br />
[6] Segnatamente degli enti che: a) gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale; b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica è garanzia per la sicurezza; c) svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica.<br />
[7] Cfr. V. Caianiello, Vicende e riordinamento degli anti non territoriali, in Gli enti pubblici non territoriali, Atti del XXIX Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Milano, 1986, 22 ss.<br />
[8] Da un’analisi dei dati forniti dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica raccolti nell’Elenco degli enti disciolti, degli enti chiusi e di quelli in liquidazione, 1999, e di quelli che si ricavano dalla delibera della Corte dei Conti n. 18/07/G e dalla “Relazione sullo stato della liquidazione degli enti disciolti” presentata da FINTECNA alla fine dell’esercizio del 2006, può costatarsi che il numero complessivo di enti soppressi nell’arco del triennio 1975-1978 è di ventuno; di questi, tre risultavano ancora in fase di liquidazione alla fine del 1999, e uno non era stato ancora definitivamente soppresso alla fine del 2006.<br />
[9] È stato autorevolmente rilevato che «buona parte degli enti che (ex lege o per atto amministrativo) avrebbero dovuto cessare continua nondimeno ad esistere»: sembra doversi intendere nel senso che non sono stati nemmeno posti in liquidazione. Cfr. A. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, ed. 1982, 299<br />
[10] Per un’analisi approfondita delle ragioni che hanno determinato l’insuccesso della legge n. 70 del 1975 si vedano E. Casetta, Problemi generali degli enti pubblici non territoriali, in Gli enti pubblici non territoriali, cit., 3 ss. E G. Ferrari Ristrutturazione e soppressione degli enti pubblici, in Riordinamento degli enti pubblici, Milano, 1977, 55 ss.<br />
[11] Analisi condotte durante gli anni ’70 sullo stato dell’ Amministrazione da parte del Ciriec (Centro italiano di ricerche e d&#8217;informazione sull&#8217;economia pubblica, sociale e cooperativa) dimostrano che gli enti pubblici, costituenti parte del sistema amministrativo italiano ammontavano ad un totale complessivo di 41.010 enti. L’entità di quelli sottratti all’applicazione della legge, in percentuale, può così determinarsi: enti esclusi 74,5%; enti necessari 20,57%; enti dipendenti dalle regioni 2,85%. Se ne deduce che la percentuale degli enti interessati alla riforma in questione (circa 850) ammonta a poco più del 2%. Per un’analisi più dettagliata Cfr. G. Ferrari, Ristrutturazione e soppressione degli enti pubblici, in Riordinamento degli enti pubblici, Milano, 1977.<br />
[12] Ed infatti risulta che gli enti che hanno inviato le informazioni richieste dalla legge al comitato predisposto a raccoglierle siano poco meno di 8.000; il che insinua il dubbio che non fossero del tutto chiari i criteri di applicazione e di esclusione prevista dalla disciplina.<br />
[13] Una forte preoccupazione in questo senso non era stata celata neanche dal comitato competente per l’espletamento delle operazioni, il quale sottolineava come il problema non potesse risolversi con la sola considerazione che, comunque, al termine del triennio, gli enti avrebbero cessato di diritto di esistere.<br />
[14]L’articolo 28 della legge finanziaria per il 2002 merita di essere segnalato, in particolare, per avere introdotto una particolare modalità di trasformazione in soggetti di diritto privato di enti ed organismi pubblici, da effettuarsi attraverso i regolamenti di cui al comma 2 dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400<br />
[15] Con il decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, il termine è stato prorogato al 23 luglio 2004; con la legge 27 luglio 2004, n. 186, al 31 dicembre 2004; con il decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, al 31 dicembre 2005, e con il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, al 31 dicembre 2006. Deve peraltro osservarsi che il termine previsto dall’articolo 34 della legge finanziaria del 2003, era, a sua volta, il frutto della proroga del termine originario contenuto nell’articolo 28 della finanziaria 2002.<br />
[16] Com’è noto, la soppressione di un ente pubblico conduce alla sua completa estinzione solo con l’esaurimento dei rapporti allo stesso facenti capo. Cfr. Cassaz. civ. sez. un. 30 giugno 1999, n. 361, in Mass. Giust. civ. 1999, 1508.<br />
[17] Per una definizione del sunset legislation, si veda R. Pagano, Introduzione alla legislativa. L’arte di preparare le leggi, Milano, 2001, 61 ss.<br />
[18] Per una valutazione, in termini complessivi, dell’istituto del “taglia-leggi” si vedano P. Aquilanti, Abrogare le leggi più vecchie, e anche quelle di mezza età, in Foro Italiano, 2005, 162; A. Celotto, La “abrogazione-ghigliottina” nella Legge di semplificazione 2005 (o dell’impotenza del legislatore), in www.giustamm.it; L. Cuocolo, Aspetti problematici della legge di semplificazione per il 2005, in; R. Dickmann, La legge di semplificazione e di riassetto normativo per il 2005: alcune questioni sugli interventi di semplificazione della legislazione di cui all’articolo 14, in Foro Amministrativo Cds, 2005, 2774; N. Lupo, Quando la legge si propone di semplificare ma, purtroppo, non ci riesce, in Rassegna di diritto parlamentare, 2006, 275 e, ivi, R. Pagano, Qualche osservazione sull’articolo 14 della legge di semplificazione e riassetto normativo per il 2005, 293.<br />
[19] Nella relazione illustrativa che ha accompagnato il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato espressamente si legge che « per realizzare con efficacia i prefissati obiettivi di contenimento occorre[va] dare un segnale di forte discontinuità rispetto ai tentativi passati».<br />
[20] In dottrina, sui precedenti della norma, si vedano G. La Torre, Riduzione degli organismi collegiali, in L’Amministrazione italiana, 2001, 1738; E. Savino, La soppressione degli organismi collegiali non indispensabili: quale futuro?, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2000, 2048; C. Silvestro I meccanismi di soppressione degli organi collegiali: l. n. 449 del 1997 e, Testo unico degli enti locali e l. n. 448 del 2001 a confronto, in Foro Amministrativo, 2003, 3156 ss.<br />
[21] Nella relazione si evidenzia nettamente l’inversione di tendenza delle disciplina in esame rispetto ai precedenti dell’art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (revisione degli organismi anche attraverso il loro accorpamento o soppressione, e mediante la riduzione del numero dei componenti) che nonostante le esplicite finalità di contenimento della spesa ha fatto registrare una tendenza opposta, la proliferazione degli organismi, e dell’art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, al contrario, non prevedendo uno specifico obiettivo di contenimento della spesa, ha comportato, nella sostanza, la conferma di tutti gli organismi già operanti. La Circolare è pubblicata in G. U. n. 5 dell’ 8 gennaio 2007<br />
[22] Cfr. gli interventi dei Senatori Storace (Misto-LD), Amato (Forza Italia) e Castelli (Lega Nord) nella 251ª seduta pubblica (pomeridiana) del Senato di martedì 13 novembre 2007 e l’intervento di chiarimento del Sottosegretario di Stato per l’economia e le Finanze Sartor.<br />
[23] Dagli originari 17 enti del ddl presentato dal Governo nel corso della trattazione del ddl al Senato si è scesi a 12. Sono stati espunti dall’elenco i seguenti enti: Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO), istituito con L. n. 505/1995; la Lega navale italiana (LNI), istituita con r.d. n. 48/1907; la Fondazione Guglielmo Marconi, istituita con r.d. n. 354/1938; l’Ente nazionale risi, istituito con r.d.l. n. 1237/1931, convertito con modificazioni con L. n. 1783/1931; l’Istituto Beata Lucia di Narni.<br />
[24] I regolamento di riordino degli enti saranno infatti adottati su proposta del Ministro per l’attuazione del programma di governo e del Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione.<br />
[25] La norma relativa alla soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali era, infatti, uno degli articoli fondamentali del relativo disegno di legge governativo approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 13 luglio 2007 e successivamente “spacchettato”, ai fini di un più celere esame parlamentare, nell’ambito del disegno di legge finanziaria e nel disegno di legge collegato recante “Misure per la promozione della trasparenza” (AC 3254)<br />
[26] Si segnala che la riduzione dei “costi della politica” rappresentava il settimo punto del c.d. “dodecalogo” dei punti programmatici dell’azione di Governo approvato in sede politica il 22 febbraio 2007.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 5.12.2007)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-riordino-degli-enti-pubblici-statali-nel-disegno-di-legge-finanziaria-2008/">Il riordino degli enti pubblici statali nel disegno di legge finanziaria 2008 (*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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