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	<title>Monica De Angelis Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Monica De Angelis Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Cittadinanza e disposizione transitoria XIII:  alcune riflessioni su un caso concreto.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:23:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/cittadinanza-e-disposizione-transitoria-xiii-alcune-riflessioni-su-un-caso-concreto/">Cittadinanza e disposizione transitoria XIII:  alcune riflessioni su un caso concreto.</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Introduzione: il conferimento della cittadinanza onoraria al principe Emanuele Filiberto. 2. L’istituto della cittadinanza onoraria. 3. Il contenuto minimo fondamentale della cittadinanza. 1. Una recente delibera del comune di Sarnano (MC) relativa al conferimento della cittadinanza onoraria al principe Emanuele Filiberto di Savoia consente di fare alcune riflessioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/cittadinanza-e-disposizione-transitoria-xiii-alcune-riflessioni-su-un-caso-concreto/">Cittadinanza e disposizione transitoria XIII:  alcune riflessioni su un caso concreto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/cittadinanza-e-disposizione-transitoria-xiii-alcune-riflessioni-su-un-caso-concreto/">Cittadinanza e disposizione transitoria XIII:  alcune riflessioni su un caso concreto.</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Introduzione: il conferimento della cittadinanza onoraria al principe Emanuele Filiberto. 2. L’istituto della cittadinanza onoraria. 3. Il contenuto minimo fondamentale della cittadinanza.</p>
<p>1. Una recente delibera del comune di Sarnano (MC) relativa al conferimento della cittadinanza onoraria al principe Emanuele Filiberto di Savoia consente di fare alcune riflessioni sugli elementi fondamentali della cittadinanza <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p>La delibera in questione coinvolge le norme indicate nella disposizione XIII transitoria della Costituzione che ai primi due commi così recita: </p>
<p>“I membri e i discendenti della Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.</p>
<p>Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale”.</p>
<p>Con queste disposizioni, che presentano un carattere di immediata e diretta applicabilità, il Costituente ha inteso fissare una deroga eccezionale e permanente alle norme contenute negli articoli 48 e 51 della Carta fondamentale relative rispettivamente al diritto di voto e all’accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive.</p>
<p>Va sottolineato che attualmente è in discussione presso il Senato della Repubblica (1^ commissione Affari Costituzionali) il DDL 442 (di iniziativa del sen. Antonio Serena, assegnato il 18 gennaio 2000) relativo all’abrogazione della XIII disposizione transitoria suddetta <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a>.</p>
<p>Tralasciando le questioni politiche e normative relative alla presenza, anacronistica o meno, della disposizione transitoria XIII nell’attuale ordinamento italiano, si vuole qui analizzare l’istituto della cittadinanza onoraria al fine di giungere a talune considerazioni relative alla cittadinanza in generale.</p>
<p>2. La cittadinanza onoraria non è oggetto di alcuna disposizione legislativa. Solo alcuni regolamenti comunali hanno previsto una sommaria disciplina della fattispecie <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p>Nonostante la formulazione, in effetti, la cittadinanza onoraria non rientra nella sfera della cittadinanza. Materia questa, peraltro, su cui i comuni hanno competenze assai limitate: in base all’art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142, infatti, il Sindaco sovrintende, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, alla tenuta della “documentazione” relativa alla cittadinanza (tenuta dei registri di Stato civile e della popolazione).</p>
<p>Fatta questa doverosa precisazione, occorre ora operare una analisi relativa alla natura giuridica dell’atto di conferimento; occorre distinguere, cioè, il caso in cui il regolamento comunale tace sulla materia dal caso in cui il regolamento contiene norme sulla cittadinanza onoraria. </p>
<p>Nella prima situazione, la delibera comunale presenta dubbi sulla sua qualificazione come provvedimento amministrativo, riducendosi, al limite, ad una semplice dichiarazione di apprezzamento verso la persona interessata.</p>
<p>Nella seconda situazione, si pongono problemi diversi, per la risoluzione dei quali va subito chiarito cosa si intenda per cittadino onorario e cosa comporti una tale onorificenza.</p>
<p>L’individuazione del contenuto minimo essenziale della cittadinanza apporta un concreto aiuto alla questione.</p>
<p>La dottrina che ha trattato il tema della cittadinanza <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a> ha, più volte, posto in rilievo come uno dei fondamentali diritti in capo al cittadino sia quello di risiedere nello Stato di appartenenza e dunque di muoversi liberamente al suo interno. In altre parole, la dottrina ha rilevato una stretta relazione fra cittadinanza e territorio.</p>
<p>Orbene, se questo è vero se ne deduce che il divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio italiano imposto ai discendenti maschi di casa Savoia dalla disposizione XIII della Costituzione, presuppone il diniego ad essi della cittadinanza italiana <a name="_ftn5S"><a href="#_ftn5">[5]</a>. Da qui è possibile trarre una serie di conseguenze. </p>
<p>Prima conseguenza. Se Emanuele Filiberto di Savoia non è cittadino italiano, ne consegue che la deliberazione comunale è priva di ogni effetto sotto il profilo della cittadinanza <a name="_ftn6S"><a href="#_ftn6">[6]</a>. Del resto, il fatto che taluni Comuni italiani abbiano conferito l’onorificenza in oggetto a cittadini stranieri conferma l’assunto dell’irrilevanza giuridica di una tale dichiarazione <a name="_ftn7S"><a href="#_ftn7">[7]</a>.</p>
<p>Seconda conseguenza. La cittadinanza onoraria si esaurisce nel suo conferimento né produce effetti ulteriori. In particolare non comporta alcuna annotazione nei registri dello Stato civile <a name="_ftn8S"><a href="#_ftn8">[8]</a>.</p>
<p>Terza conseguenza. Anche qualora fosse disciplinata dai regolamenti comunali, la cittadinanza onoraria non sarebbe altro che una specie di titolo onorifico comunale (cittadinanza municipale o cittadinanza civica locale), destinato ad avere rilievo nel solo ambito territoriale del comune di riferimento <a name="_ftn9S"><a href="#_ftn9">[9]</a>.</p>
<p>Quarta conseguenza. Se la natura della cittadinanza onoraria è quella di titolo onorifico locale, non sembra che siano possibili interventi in via repressiva da parte di organi statali, non essendo coinvolti competenze o interessi nazionali di una qualche rilevanza.</p>
<p>Quinta conseguenza. Trattandosi di onorificenza conferita con atto proprio del comune (quali sono gli atti del Consiglio) e non dal Sindaco in qualità di ufficiale di Governo; tenuto conto che è atto frutto del libero apprezzamento del Consiglio comunale; considerata la limitazione territoriale dei suoi effetti, la cittadinanza onoraria, tutt’al più, potrà costituire per gli elettori del Comune un elemento di valutazione politica. </p>
<p>3. Queste considerazioni, lette alla luce della disposizione transitoria XIII, consentono di enucleare una buona volta il contenuto minimo fondamentale della cittadinanza e di distinguere &#8211; conseguentemente – nel futuro fra elementi basilari della cittadinanza e elementi accidentali. </p>
<p>Il contenuto fondamentale della cittadinanza deve coincidere con elementi che hanno la caratteristica della costanza nel tempo e con elementi che il “non cittadino” non possiede. </p>
<p>Dunque, nel contenuto fondamentale, si può – con una certa dose di certezza &#8211; inserire quel rapporto con il territorio di cui si è detto. Il territorio, in altri termini, è elemento base dell’istituto della cittadinanza. Si comprende facilmente, quindi, perché i minorenni siano cittadini ma non elettori e gli stranieri dopo un periodo di ininterrotta residenza possano richiedere la cittadinanza.</p>
<p>Pertanto, nell’affermare che la cittadinanza è la condizione giuridica di coloro che appartengono ad un determinato Stato in virtù di un particolare collegamento con il territorio, si vuole allo stesso tempo sottolineare ciò che può essere considerato come il contenuto essenziale di quella condizione giuridica.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> La delibera è del 22 marzo 1999. Il problema oggettivo del conferimento di una onorificenza a persona cui è precluso l’ingresso nel territorio dello Stato italiano, è stato superato con la consegna del titolo ad un rappresentante del soggetto interessato. Il 24 giugno 2000, il comune di Sarnano ha consegnato la pergamena attestante il conferimento della cittadinanza onoraria al principe Emanuele Filiberto nelle mani del principe Sergio di Jugoslavia, suo cugino.</p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> Il DDL fa seguito ad un altro DDL, il 3827, presentato dal sen. Mario Greco in data 22 febbraio 1999 avente ad oggetto l’abrogazione dei primi due commi della disposizione transitoria XIII.</p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> La cittadinanza onoraria è invece direttamente disciplinata dalla Legge federale elvetica sull&#8217;acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera. L&#8217;art. 16, infatti, prevede che “il conferimento da parte di un Cantone o di un Comune della cittadinanza onoraria a uno straniero, senza l’autorizzazione federale, non ha gli effetti della naturalizzazione”.</p>
<p><a name="_ftn4"><a href="#_ftn4S">[4]</a> Tra gli altri: ARENA, La cittadinanza italiana, Bologna, 1984; BACCELLI, Cittadinanza e appartenenza, in ZOLO (a cura di), La cittadinanza. Appartenenza. identità, diritti, Bari, 1994; BARBALET, Citizenship. Rights, Struggle and Class Inequality, Milton Keynes, Open University Press, 1988; BARSANTI, Cittadinanza, in Enc. Giur. It., Milano, 1913; BELLAMY, Tre modelli di cittadinanza, in Cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, cit., 223 e segg.; BISCOTTINI, Cittadinanza (diritto vigente), in Enc. Dir., VII, Milano, 1960; CERETI, Cittadinanze e cittadinanza, in Riv. trim. dir. internazionale priv.,1967; CLERICI, La cittadinanza nell&#8217;ordinamento giuridico europeo, Padova, 1993; CUNIBERTI, La cittadinanza. Libertà dell&#8217;uomo e libertà del cittadino nella costituzione italiana, Padova, 1997; FERRAJOLI, Cittadinanza e diritti fondamentali, in Teoria politica, 1993; FERRAJOLI, Dai diritti del cittadino ai diritti della persona, in La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, cit.; GROSSO, Le vie della cittadinanza. Le grandi radici, i modelli storici di riferimento, Padova, 1997; NASCIMBENE (a cura di), Nationality laws in the European Union, Milano, 1966; QUADRI, Cittadinanza, in Noviss. Dig. It., Torino, 1964; RESCIGNO, Cittadinanza: riflessioni sulla parola e sulla cosa, in Riv. dir. cost. 1997; SACCHETTINI, La cittadinanza. Nuova problematica alla luce della l. 21-4-1983 n. 123, Milano, 1985; SANTORO, Le antinomie della cittadinanza: libertà negativa, diritti sociali e autonomia individuale, in La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, cit.; SARACENO, La struttura di genere della cittadinanza, in Dem. e dir., 1988. </p>
<p><a name="_ftn5"><a href="#_ftn5S">[5]</a> In realtà questa è solo una delle due possibili ipotesi. La seconda, infatti, ammette che gli eredi dei Savoia siano cittadini italiani. Tale ipotesi potrebbe essere avvalorata dal fatto che non vi è traccia della cancellazione della cittadinanza italiana dell’ex re d’Italia al momento del suo esilio nel 1946. Del resto se l’ex re fosse stato privato della cittadinanza, recandosi all’estero si sarebbe trovato nella condizione di apolide; una situazione questa che non sembra sia stata presa in considerazione dagli Stati ospitanti. </p>
<p>Sebbene vi siano due distinte ipotesi è possibile verificare come le conseguenze siano più o meno le stesse.</p>
<p><a name="_ftn6"><a href="#_ftn6S">[6]</a>Nel caso in cui Emanuele Filiberto sia cittadino italiano, la cittadinanza onoraria non aggiungerebbe altro ai diritti già posseduti.</p>
<p><a name="_ftn7"><a href="#_ftn7S">[7]</a> In tale irrilevanza risiede probabilmente la ragione per cui il tema della cittadinanza onoraria è stato ignorato dalla dottrina.</p>
<p><a name="_ftn8"><a href="#_ftn8S">[8]</a> Ciò vale sia per i cittadini che per i non cittadini.</p>
<p><a name="_ftn9"><a href="#_ftn9S">[9]</a> Il che non cambia se si è di fronte a cittadini italiani o meno.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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