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	<title>Mina Tanzarella Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Finanziamenti comunitari. La trasposizione di verifiche svolte dalla Commissione su alcune regioni ad altre non lede i principi di sana amministrazione e di leale collaborazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:59 +0000</pubDate>
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<p>Nella sentenza in esame la Corte di Giustizia dichiara lecita la possibilità che la Commissione della Comunità europea estenda i risultati di un’indagine svolta su alcuni Lander della Repubblica federale tedesca ai rimanenti in modo da poter operare delle rettifiche alle erogazioni previste dal Regolamento CE 729 del 1970 relativo</p>
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<p>Nella sentenza in esame la Corte di Giustizia dichiara lecita la possibilità che la Commissione della Comunità europea estenda i risultati di un’indagine svolta su alcuni Lander della Repubblica federale tedesca ai rimanenti in modo da poter operare delle rettifiche alle erogazioni previste dal Regolamento CE 729 del 1970 relativo al finanziamento della politica agricola comune.</p>
<p>L’art 5 del sopraccitato regolamento comunitario dispone che la Commissione stabilisca le spese da escludere dal finanziamento qualora rilevi che talune di queste non siano state effettuate nel rispetto della normativa comunitaria. L’art 8, inoltre, impone agli Stati membri l’obbligo di adottare le misure necessarie per accertare se le operazioni finanziate dalla FEAOG siano reali e per prevenire, perseguire le irregolarità e per recuperare le somme perse a seguito di eventuali irregolarità. A tal fine, ai sensi dell’art 9 dello stesso regolamento, lo Stato membro deve mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento della FEAOG.</p>
<p>Sulla base di tali disposizioni la Corte di Giustizia, non discostandosi dalla giurisprudenza costante, ritiene che la Commissione è tenuta a fornire le prove solo relativamente ai dubbi, seri e ragionevoli, che possono nascere sui controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali e non a dimostrare l’inefficienza di tali uffici. È lo Stato membro, indipendentemente dalla propria struttura interna, a dover fornire la prova che le rettifiche finanziarie non siano adeguate perché “soltanto questo dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti FEAOG”.</p>
<p>Intendendo in questo modo ripartire l’onere della prova, contemperando quella a carico della Commissione, la Corte di Giustizia dichiara infondata la lesone del principio di leale collaborazione.</p>
<p>Né si può ritenere che la Commissione abbia violato il principio di sana amministrazione mutando l’atteggiamento che aveva da sempre assunto nella prassi. Pur ammettendo che un tale cambiamento possa costituire una lesione di tale principio, nel caso di specie la Corte di Giustizia certifica che ciò non è avvenuto (cfr causa C-53/91 Italia/Commissione).</p>
<p>Inoltre, sostiene la Corte, che trasporre le rettifiche finanziarie da una regione a un&#8217;altra nell’ambito di uno Stato Membro non solo è possibile ma rappresenta la norma nel momento in cui si ritiene che vi sia somiglianza tra le strutture e le procedure amministrative dei diversi Lander e se lo Stato membro non fornisce la prova della loro eterogeneità per smentire l’assunto.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE, SEZ V &#8211; <a href="/ga/id/2004/3/3449/g">sentenza del 4 marzo 2004 in causa C 344/01</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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