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	<title>Michele Nadalini Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La destinazione a “verde attrezzato” impressa dal Piano Regolatore Generale ad un’area comunale non è idonea a trasformare il bene in demaniale o in bene del patrimonio indisponibile, essendo necessaria un’effettiva e concreta destinazione a pubblico servizio</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-destinazione-a-verde-attrezzato-impressa-dal-piano-regolatore-generale-ad-unarea-comunale-non-e-idonea-a-trasformare-il-bene-in-demaniale-o-in-bene-del-patrimonio-indispo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-destinazione-a-verde-attrezzato-impressa-dal-piano-regolatore-generale-ad-unarea-comunale-non-e-idonea-a-trasformare-il-bene-in-demaniale-o-in-bene-del-patrimonio-indispo/">La destinazione a “verde attrezzato” impressa dal Piano Regolatore Generale ad un’area comunale non è idonea a trasformare il bene in demaniale o in bene del patrimonio indisponibile, essendo necessaria un’effettiva e concreta destinazione a pubblico servizio</a></p>
<p>La pronuncia in esame desta interesse poiché offre l’occasione di analizzare la questione della classificazione dei beni cd. “pubblici”. Come è noto detta classificazione, fondata su quanto indicato dal codice civile, comprende la distinzione tra beni demaniali, beni del patrimonio indisponibile e beni del patrimonio disponibile. Sui primi due l’Amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-destinazione-a-verde-attrezzato-impressa-dal-piano-regolatore-generale-ad-unarea-comunale-non-e-idonea-a-trasformare-il-bene-in-demaniale-o-in-bene-del-patrimonio-indispo/">La destinazione a “verde attrezzato” impressa dal Piano Regolatore Generale ad un’area comunale non è idonea a trasformare il bene in demaniale o in bene del patrimonio indisponibile, essendo necessaria un’effettiva e concreta destinazione a pubblico servizio</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-destinazione-a-verde-attrezzato-impressa-dal-piano-regolatore-generale-ad-unarea-comunale-non-e-idonea-a-trasformare-il-bene-in-demaniale-o-in-bene-del-patrimonio-indispo/">La destinazione a “verde attrezzato” impressa dal Piano Regolatore Generale ad un’area comunale non è idonea a trasformare il bene in demaniale o in bene del patrimonio indisponibile, essendo necessaria un’effettiva e concreta destinazione a pubblico servizio</a></p>
<p>La pronuncia in esame desta interesse poiché offre l’occasione di analizzare la questione della classificazione dei beni cd. “pubblici”.<br />
Come è noto detta classificazione, fondata su quanto indicato dal codice civile, comprende la distinzione tra beni demaniali, beni del patrimonio indisponibile e beni del patrimonio disponibile. Sui primi due l’Amministrazione può disporre di particolari poteri, trattandosi di beni utilizzati per l’immediata e diretta soddisfazione di bisogni considerati di importanza primaria per la collettività; ragion per cui sono sottoposti ad una particolare configurazione giuridica e, di conseguenza, allo speciale regime di diritto pubblico che vi si accompagna.<br />
Diversamente, i beni rientranti nel patrimonio disponibile, pur se di proprietà pubblica, non sono sottoposti allo speciale regime giuridico autoritativo cui soggiacciono i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili, in quanto non assolvono in maniera immediata e diretta agli specifici bisogni della collettività.<br />
Senza soffermarsi sulle ulteriori classificazioni dei beni demaniali e sulle ragioni che inducono il legislatore ad inserire i beni di interesse pubblico ora tra il patrimonio indisponibile ora nel demanio, giova specificare che i beni demaniali trovano la loro individuazione e disciplina nel testo degli articoli 822 e 824 cod. civ., mentre quelli riconducibili al patrimonio indisponibile sono elencati nel secondo e terzo comma dell’art. 826 cod. civ.<br />
Tutti i beni di proprietà pubblica diversi da quelli ora richiamati, invece, fanno parte, in via residuale, del c.d. “patrimonio disponibile” e sono posseduti a titolo di proprietà privata dalla P.A., che li gestisce, in genere, al solo fine di procurarsi risorse economiche (utilizzabili poi secondo il criterio generale dell’interesse pubblico che presiede ogni attività della P.A.).<br />
Ciò premesso, nel caso di specie parte ricorrente sostiene che i mappali di proprietà comunale avrebbero acquisito – grazie alla mera destinazione a verde attrezzato impressa dallo strumento pianificatorio – la natura di beni demaniali, nonostante tale destinazione non si sia mai concretata; da ciò vien fatto discendere che la loro alienazione sarebbe legittima solo previa sdemanializzazione.<br />
Il Giudice amministrativo considera le doglianze infondate per due ordini di motivi: in primo luogo, il terreno oggetto del giudizio, non essendo compreso tra i beni immobili elencati dagli articoli 822 ed 824 del codice civile, non è assoggettato allo speciale regime pubblicistico per essi previsto.<br />
In secondo luogo, affinché un bene (esclusa la sua riconducibilità al demanio pubblico) possa rientrare nel patrimonio indisponibile, accanto all’esistenza di un atto amministrativo (nel caso in esame, il P.R.G.) “<i>da cui risulti la specifica volontà dell’Ente pubblico di destinare quel dato bene ad un pubblico servizio</i>”, è necessaria anche “<i>una effettiva e concreta destinazione a pubblico servizio</i>” del bene medesimo, senza la quale il bene non può che rientrare nel patrimonio disponibile e, quindi, venire assoggettato alle regole del diritto privato.<br />
Sul punto ha già avuto modo di esprimersi la Suprema Corte: si ricorda Cass. Civ., sez. III, 22 giugno 2004, n. 11608. La ratio di tale orientamento va cercata nella prevalenza riconosciuta all’elemento oggettivo (concreta utilizzazione del bene a favore della collettività) rispetto a quello soggettivo (dato dalla formale destinazione del bene stesso).<br />
In altri termini il bene, pur formalmente destinato a pubblico servizio da un atto amministrativo, è effettivamente ascrivibile al patrimonio indisponibile solo dal momento in cui subisce le necessarie opere di trasformazione in vista del suo concreto utilizzo.<br />
Ecco allora che sorge la necessità di tutelare tramite norme di diritto pubblico il bene in questione, vista la pubblica utilità che gli va riconosciuta.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE II &#8211; <a href="/ga/id/2006/4/8100/g">Sentenza 21 marzo 2006 n. 647</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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