<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michele Lucchini Guastalla Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/autore/michele-lucchini-guastalla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/autore/michele-lucchini-guastalla/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Michele Lucchini Guastalla Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/autore/michele-lucchini-guastalla/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il numero minimo dei consiglieri comunali nei Comuni di piccole dimensioni e l’individuazione della &#8220;soglia critica&#8221; per lo scioglimento</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-numero-minimo-dei-consiglieri-comunali-nei-comuni-di-piccole-dimensioni-e-lindividuazione-della-soglia-critica-per-lo-scioglimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-numero-minimo-dei-consiglieri-comunali-nei-comuni-di-piccole-dimensioni-e-lindividuazione-della-soglia-critica-per-lo-scioglimento/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-numero-minimo-dei-consiglieri-comunali-nei-comuni-di-piccole-dimensioni-e-lindividuazione-della-soglia-critica-per-lo-scioglimento/">Il numero minimo dei consiglieri comunali nei Comuni di piccole dimensioni e l’individuazione della &#8220;soglia critica&#8221; per lo scioglimento</a></p>
<p>La controversia che vede opposti, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia, il Consiglio Comunale di Vailate contro il Prefetto di Cremona ed il Ministero dell’Interno (oltre ai Consiglieri dimissionari), e che ha trovato recentemente eco sulla stampa locale e nazionale, è una vicenda dai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-numero-minimo-dei-consiglieri-comunali-nei-comuni-di-piccole-dimensioni-e-lindividuazione-della-soglia-critica-per-lo-scioglimento/">Il numero minimo dei consiglieri comunali nei Comuni di piccole dimensioni e l’individuazione della &#8220;soglia critica&#8221; per lo scioglimento</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-numero-minimo-dei-consiglieri-comunali-nei-comuni-di-piccole-dimensioni-e-lindividuazione-della-soglia-critica-per-lo-scioglimento/">Il numero minimo dei consiglieri comunali nei Comuni di piccole dimensioni e l’individuazione della &#8220;soglia critica&#8221; per lo scioglimento</a></p>
<p>La controversia che vede opposti, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia, il Consiglio Comunale di Vailate contro il Prefetto di Cremona ed il Ministero dell’Interno (oltre ai Consiglieri dimissionari), e che ha trovato recentemente eco sulla stampa locale e nazionale, è una vicenda dai tratti giuridici e di fatto assai interessanti e peculiari, sia per la novità della questione, sia per la delicatezza degli interessi in gioco, ovvero l’autonomia degli enti locali rispetto al Governo e in ultima analisi il principio di rappresentanza. </p>
<p>Premesse di fatto</p>
<p>Secondo i dati dell’ultimo censimento, alla data del 13 giugno 1999 il Comune di Vailate contava 3925 abitanti e, pertanto, rientrava nel novero dei Comuni aventi popolazione superiore ai 3.000 abitanti ma inferiore ai 10.000. </p>
<p>Per tali Comuni, la legge 25 marzo 1993 n. 81, oggi integralmente recepita nel Testo Unico degli enti locali (d’ora innanzi TUEL) D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (si veda l’art. 37, 1° comma lett. g):</p>
<p>&#8211; ha prescritto che il Consiglio comunale sia composto di norma dal Sindaco e da 16 membri, per un totale di 17;</p>
<p>&#8211; ha introdotto la possibilità (art. 5, 2° comma legge 81/93, ora confluita nel TUEL, art. 71, 3° comma) di presentare una lista di candidati comprendente un &#8220;numero di consiglieri da eleggere non inferiore ai tre quarti&#8221;.</p>
<p>&#8211; ha infine previsto la possibilità che venga presentata una sola lista (art. 71, comma 10 TUEL).</p>
<p>In forza di tali disposizioni, alle elezioni del 13 giugno 1999 a Vailate si presentava un’unica lista, formata dal sindaco e da 13 Consiglieri. </p>
<p>Ricorrendo le condizioni dell’art. 71, comma 10, del TUEL (essendo stata ammessa e votata una sola lista, avendo detta lista riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti, essendo stato il numero dei votanti non inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune) venivano automaticamente eletti il candidato Sindaco e tutti i candidati compresi nella lista. </p>
<p>Poco tempo dopo l’insediamento, uno dei Consiglieri neoeletti rassegnava le dimissioni. </p>
<p>Due anni più tardi un altro Consigliere decedeva. </p>
<p>Da ultimo, in data 16 ottobre 2001, quattro Consiglieri, che da qualche tempo per motivi di opposizione politica avevano formato un gruppo di minoranza consiliare, si dimettevano.</p>
<p>Nell’ottobre del 2001 il Consiglio comunale risultava, quindi, composto dal Sindaco e da 7 Consiglieri superstiti.</p>
<p>Accertata l’esiguità dei membri dell’Organo consiliare, il 1 novembre 2001 il Prefetto della provincia di Cremona emanava il decreto prot. n. 1736/13.2A/Gab, disponendo la sospensione del Consiglio Comunale di Vailate, ex art. 141 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e, per l’effetto, provvedeva alla nomina di un Commissario Prefettizio, conferendogli ogni potere per la provvisoria Amministrazione dell’Ente.</p>
<p>La questione di diritto e la prima ordinanza del TAR</p>
<p>Avverso il richiamato decreto di sospensione insorgevano il Sindaco ed i Consiglieri comunali, lamentando violazione dell’art. 141, 1° comma del TUEL sotto vari profili e violazione delle norme sul procedimento.</p>
<p>In particolare, la controversia insorta involgeva un delicato problema interpretativo della norma di legge posta a fondamento dell’impugnato decreto prefettizio di sospensione del Consiglio Comunale.</p>
<p>Dispone, infatti, l’art. 141, 1° comma, del TUEL che &#8220;I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell’Interno: […] b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: […] 4) riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio&#8221;. Il 7° comma prescrive poi che &#8220;Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente&#8221;.</p>
<p>Ecco evidenziato il dubbio interpretativo: nel dare applicazione all’art. 141 del TUEL occorre fare riferimento al numero di Consiglieri indicati dal Legislatore all’art. 37 del TUEL (16 consiglieri), come sostenuto dal Prefetto, ovvero al numero di membri effettivi del Consiglio Comunale, nei nomi proclamati in esito al procedimento elettorale?</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. Brescia, con ordinanza n. 1249 del 21 dicembre 2001, accoglieva questa seconda interpretazione rilevando che nel caso di specie si dovesse fare &#8220;… riferimento non al numero di consiglieri astrattamente previsto dall’ordinamento positivo per la composizione dell’organo, bensì al numero dei consiglieri componenti effettivi del Consiglio, risultando, diversamente opinando, penalizzati ab origine i Consigli dei Comuni di modeste dimensioni&#8221;. Il decreto prefettizio di scioglimento veniva conseguentemente sospeso ed il Consiglio comunale rientrava legittimamente in carica.</p>
<p>La reazione del Ministero e la seconda ordinanza del TAR</p>
<p>Ai sensi dell’art. 141 del TUEL, il decreto prefettizio di sospensione del Consiglio comunale non esaurisce il procedimento di scioglimento degli Organi municipali incardinato presso il Ministero dell’Interno, ma assolve soltanto ad esigenze di estrema necessità ed urgenza presentatesi nel corso di questo. </p>
<p>Orbene, proprio pochi giorni dopo il deposito dell’ordinanza del TAR n. 1249/2001, peraltro nemmeno appellata dall’Avvocatura dello Stato, veniva emesso il Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 in data 12 febbraio 2002) con il quale veniva definitivamente sciolto il Consiglio Comunale di Vailate. </p>
<p>Tale provvedimento non recava, peraltro, indicazione alcuna in merito al precedente ricorso pendente avanti al TAR. In forza di tale DPR, il Commissario Prefettizio si insediava nuovamente negli uffici dell’Amministrazione comunale.</p>
<p>Seguiva un’ulteriore impugnazione del provvedimento da parte del Consiglio Comunale di Vailate avanti al Tribunale amministrativo regionale. </p>
<p>Nella camera di consiglio del 15 marzo 2002, il TAR Brescia confermava le valutazioni a suo tempo espresse nella prima delle due ordinanze in commento e sospendeva, quindi, in via cautelare anche il decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Vailate.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Nota a TAR LOMBARDIA-BRESCIA – <a href="/ga/id/2002/4/1966/g">Ord. 15 marzo 2002 n. 208</a> e <a href="/ga/id/2002/4/1967/g">21 dicembre 2001 n. 1249</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-numero-minimo-dei-consiglieri-comunali-nei-comuni-di-piccole-dimensioni-e-lindividuazione-della-soglia-critica-per-lo-scioglimento/">Il numero minimo dei consiglieri comunali nei Comuni di piccole dimensioni e l’individuazione della &#8220;soglia critica&#8221; per lo scioglimento</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
