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	<title>Michaela Sapio Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Michaela Sapio Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>La legittimità del divieto nazionale di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (art.4, comma 3&#778;, legge 40 del 2004) alla luce degli artt. 8 e 14 della CEDU &#8211; Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali  (In margine all’ordinanza del Tribunale di Firenze &#8211; Sezione I Civile &#8211; 1- 13 settembre 2010)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-legittimita-del-divieto-nazionale-di-procreazione-medicalmente-assistita-di-tipo-eterologo-art-4-comma-3-legge-40-del-2004-alla-luce-degli-artt-8-e-14-della-cedu-convenzione-europea-pe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-legittimita-del-divieto-nazionale-di-procreazione-medicalmente-assistita-di-tipo-eterologo-art-4-comma-3-legge-40-del-2004-alla-luce-degli-artt-8-e-14-della-cedu-convenzione-europea-pe/">La legittimità del divieto nazionale di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (art.4, comma 3&#778;, legge 40 del 2004) alla luce degli artt. 8 e 14 della CEDU &#8211; Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali &lt;br&gt; (In margine all’ordinanza del Tribunale di Firenze &#8211; Sezione I Civile &#8211; 1- 13 settembre 2010)</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 19.11.2010) Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-legittimita-del-divieto-nazionale-di-procreazione-medicalmente-assistita-di-tipo-eterologo-art-4-comma-3-legge-40-del-2004-alla-luce-degli-artt-8-e-14-della-cedu-convenzione-europea-pe/">La legittimità del divieto nazionale di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (art.4, comma 3&#778;, legge 40 del 2004) alla luce degli artt. 8 e 14 della CEDU &#8211; Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali &lt;br&gt; (In margine all’ordinanza del Tribunale di Firenze &#8211; Sezione I Civile &#8211; 1- 13 settembre 2010)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-legittimita-del-divieto-nazionale-di-procreazione-medicalmente-assistita-di-tipo-eterologo-art-4-comma-3-legge-40-del-2004-alla-luce-degli-artt-8-e-14-della-cedu-convenzione-europea-pe/">La legittimità del divieto nazionale di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (art.4, comma 3&#778;, legge 40 del 2004) alla luce degli artt. 8 e 14 della CEDU &#8211; Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali &lt;br&gt; (In margine all’ordinanza del Tribunale di Firenze &#8211; Sezione I Civile &#8211; 1- 13 settembre 2010)</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/3913_ART_3913.pdf">clicca qui</a></p>
<p align=right><i>(pubblicato il 19.11.2010)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-legittimita-del-divieto-nazionale-di-procreazione-medicalmente-assistita-di-tipo-eterologo-art-4-comma-3-legge-40-del-2004-alla-luce-degli-artt-8-e-14-della-cedu-convenzione-europea-pe/">La legittimità del divieto nazionale di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (art.4, comma 3&#778;, legge 40 del 2004) alla luce degli artt. 8 e 14 della CEDU &#8211; Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali &lt;br&gt; (In margine all’ordinanza del Tribunale di Firenze &#8211; Sezione I Civile &#8211; 1- 13 settembre 2010)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Un caso di sospensione degli effetti caducatori del giudicato amministrativo in applicazione della rilevanza del diritto europeo sul diritto processuale amministrativo nazionale (nota a margine della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n.2755 del 10.05.2011)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/un-caso-di-sospensione-degli-effetti-caducatori-del-giudicato-amministrativo-in-applicazione-della-rilevanza-del-diritto-europeo-sul-diritto-processuale-amministrativo-nazionale-nota-a-margine-della/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:43:20 +0000</pubDate>
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<p>§ 1. La decisione. &#8211; § 2. La rilevanza del diritto europeo nel diritto nazionale ed in particolare nel diritto amministrativo processuale. &#8211; § 3. Conclusioni. _ ____________________ § 1. Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Presidente Maruotti e coestensore con il Relatore Consigliere Taormina, con la sentenza n. 2755</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-caso-di-sospensione-degli-effetti-caducatori-del-giudicato-amministrativo-in-applicazione-della-rilevanza-del-diritto-europeo-sul-diritto-processuale-amministrativo-nazionale-nota-a-margine-della/">Un caso di sospensione degli effetti caducatori del giudicato amministrativo in applicazione della rilevanza del diritto europeo sul diritto processuale amministrativo nazionale &lt;br&gt;&lt;i&gt;(nota a margine della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n.2755 del 10.05.2011)&lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-caso-di-sospensione-degli-effetti-caducatori-del-giudicato-amministrativo-in-applicazione-della-rilevanza-del-diritto-europeo-sul-diritto-processuale-amministrativo-nazionale-nota-a-margine-della/">Un caso di sospensione degli effetti caducatori del giudicato amministrativo in applicazione della rilevanza del diritto europeo sul diritto processuale amministrativo nazionale &lt;br&gt;&lt;i&gt;(nota a margine della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n.2755 del 10.05.2011)&lt;/i&gt;</a></p>
<p align="center"><b>§ 1</b>. La decisione. <b>&#8211; § 2.</b> La rilevanza del diritto europeo nel diritto nazionale ed in particolare nel diritto amministrativo processuale. &#8211; <b>§ 3</b>. Conclusioni.</p>
<p>_</p>
<p align="center">____________________</p>
<p><b>§ 1.<br />
</b>Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Presidente Maruotti e coestensore con il Relatore Consigliere Taormina, con la sentenza n. 2755 del 10 maggio 2011, nel riformare la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado avverso un atto generale, nella specie il “piano faunistico venatorio della regione Puglia 2009-2014”, non annullando il provvedimento, ma disponendo i soli effetti conformativi.<br />
La decisione ha riguardato un ricorso proposto da un’associazione ambientalista la “Associazione Italiana per il World Wife Fund for Nature (WWF) Onlus” avverso il piano faunistico venatorio regionale non “sufficientemente” a tutela dell’ambiente, in quanto adottato senza la preventiva acquisizione della “valutazione ambientale strategica” (VAS) in violazione degli artt. 6 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006.<br />
Il Consiglio di Stato, rilevata e dichiarata l’illegittimità procedimentale del piano faunistico venatorio regionale impugnato, considerate le circostanze del caso concreto, ha statuito che l’accoglimento dell’azione di annullamento non comporti effetti demolitori <i>ex tunc</i> né <i>ex nunc</i> degli effetti degli atti impugnati in primo grado ma produca unicamente effetti conformativi della successiva riedizione del potere, fissando altresì il termine di dieci mesi, entro il quale la Regione deve emanare il nuovo piano faunistico venatorio, in sostituzione <i>ex nunc</i> di quello impugnato, i cui effetti sono dunque conservati sino a quando non sarà modificato o sostituito dall’amministrazione resistente, in ottemperanza alla <i>regula juris</i> enunciata nella sentenza.<br />
L’innovativa decisione che, per la prima volta nel sistema giuridico nazionale, ha elaborato un sapiente temperamento dell’<i>antiqua et antiquissima</i> regola risalente alla legge n.5992 del 1889, secondo la quale il giudicato di accoglimento produce il fondamentale effetto costitutivo[1], di annullamento retroattivo degli effetti pregiudizievoli del provvedimento impugnato di cui sia stata accertata l’illegittimità, si è fondata sui seguenti principi:<br />
La legislazione nazionale ‹‹non preclude al giudice amministrativo l’esercizio del potere di determinare gli effetti delle proprie sentenze di accoglimento›› (§ 15.2 del Considerando in Diritto). A suffragio, il Collegio richiama, da un lato, la normativa sostanziale (art. 21<i>nonies</i> della legge n.241 del 1990, come novellata nel 2005, in materia di annullamento d’ufficio) e processuale (art. 34, comma 1°, lettera a) del Codice del processo amministrativo che, nello statuire che, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice ‹‹annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato›› presuppone il potere giudiziale di determinare gli effetti demolitori della sentenza di accoglimento, limitandone la decorrenza <i>ex nunc </i>ovvero escludendoli in tutto o in parte, come peraltro già statuito dal precedente giurisprudenziale citato della pronuncia della Sezione Sesta del Consiglio di Stato del 9 marzo 2011 n.1488), che non dispone l’ineluttabilità della retroattività degli effetti costitutivi, di annullamento di un atto in sede amministrativa ovvero giurisdizionale né degli stessi effetti caducatori (art.34, comma 3°, c.p.a. che così recita: ‹‹Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori››). Dall’altro, si invoca la normativa processuale di cui agli artt. 121 e 122 del Codice che, in materia di annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto a valle, attribuisce al giudice amministrativo il potere di dichiarare l’inefficacia del contratto, fissandone la decorrenza <i>ex tunc</i> o <i>ex nunc,</i> ovvero, nei casi diversi dalle “gravi violazioni”, di conservarne l’efficacia, all’esito di una ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, ed è espressione di un principio generale per cui il giudice amministrativo può statuire la conservazione degli effetti di un provvedimento impugnato, ancorché ne accerti l’illegittimità.<br />
Il giudice amministrativo, nel determinare gli effetti delle proprie statuizioni, ‹‹deve ispirarsi al criterio per cui esse, anche le più innovative, devono produrre conseguenze coerenti con il sistema (e cioè armoniche con i principi generali dell’ordinamento ed in particolare con quello di effettività della tutela giurisdizionale) e congruenti (in quanto basate sui medesimi principi generali, da cui possa desumersi in via interpretativa la <i>regula juris </i>in concreto enunciata)›› (§ 16 In Diritto). In altri termini, quando la soluzione dell’annullamento con effetti retroattivi, o anche <i>ex nunc, </i>dell’atto impugnato si appalesi incongrua ed ingiusta nonché contraria al buon senso, avuto riguardo agli interessi coinvolti e, in particolare, a quello posto a base dell’impugnazione, che nel caso deciso dalla pronuncia in commento coincideva con quello pubblico collettivo alla tutela dell’ambiente di cui era portatrice l’associazione ambientalista ricorrente, il principio costituzionale, europeo e ordinario di effettività della tutela giurisdizionale consente la conservazione provvisoria degli effetti dell’atto impugnato, ancorché ne sia accertata l’illegittimità, al fine di evitare il vuoto normativo scaturente dall’annullamento <i>ex tunc</i> del medesimo atto che, nel caso di specie, avrebbe potuto pregiudicare irreversibilmente l’ambiente, non risultando, altresì, una normativa suppletiva di salvaguardia.<br />
La rilevanza del diritto europeo nel diritto processuale amministrativo interno in un ‹‹continuo processo di osmosi tra i principi applicabili dal giudice dell’Unione e quelli desumibili dagli ordinamenti degli Stati membri›› (§ 18.4 In Diritto). In primo luogo, nell’articolata pronuncia in commento, assume peculiare pregnanza il principio di effettività della tutela giurisdizionale, quale desumibile dalla Carta Costituzionale agli artt. 24, 103 e 113, nonché dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia con Legge 04.08.55 n. 848, e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, e consacrato dall’art. 1 del Codice del processo amministrativo, in virtù del quale ‹‹la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo››, che esige che il giudice amministrativo interpreti le disposizioni processuali in conformità e adotti le decisioni in concreto satisfattive dell’interesse al bene della vita fatto valere in giudizio dal ricorrente vittorioso. In secondo luogo, il Collegio applica la norma enunciata dall’art. 264, comma 2°, del TFUE, quale interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in virtù della quale ‹‹la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi››, avuto riguardo al fatto decisivo che, vertendosi nella materia dell’ambiente, che è oggetto di competenza concorrente tra Unione Europea e Stati membri, il principio di congruenza sopra richiamato esige che non possano esservi <i>standards</i> di tutela differenziati e comunque inferiori, a seconda che gli atti regolatori siano emanati dalle istituzioni nazionali ovvero da quelle europee.</p>
<p><b>§ 2.<br />
</b>L’innovativa pronuncia si inserisce nel solco di una recente giurisprudenza del Consiglio di Stato[2] che, in una moderna prospettiva europea e <i>multi-level</i> tesa a garantire la piena ed effettiva tutela giurisdizionale delle sfere giuridiche dei cittadini lese dall’esercizio del potere amministrativo, ha riconosciuto ed applicato la rilevanza del diritto europeo nel diritto nazionale ed in particolare nel diritto amministrativo processuale.<br />
La decisione ha richiamato il fondamentale principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale oggi testualmente enunciato dal Codice del processo amministrativo che, al citato articolo 1, prescrive che la tutela assicurata dalla giurisdizione amministrativa deve essere non solo ‹‹piena›› ma anche ‹‹effettiva›› e conforme ai ‹‹principi della Costituzione e del diritto europeo››.<br />
Il richiamo al diritto europeo impone di dare rilevanza all’ordinamento comunitario[3] e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (e del Tribunale) dell’Unione Europea[4], nonché al diritto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950[5] e alla giurisprudenza della sua Corte[6].<br />
Con riguardo al primo, la giurisprudenza comunitaria è costante nell’affermare che il principio di effettività della tutela giurisdizionale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, quale sancito dall’art. 19, comma 2°, del TFUE, il quale prevede l’obbligo degli Stati membri di stabilire rimedi necessari ad assicurarne l’osservanza, nonché ribadito dall’art. 47[7] della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000 ed avente il medesimo valore giuridico dei Trattati, giusta la previsione dell’art. 6, comma 1°, del TFUE e, pertanto, è compito dei giudici degli Stati membri, secondo il principio di collaborazione statuito dall’art. 10 CE, garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione[8]<br />
Quanto alla Cedu, il principio in esame è fissato dagli artt. 6 e 13[9] e, secondo la costante giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo formatasi fin dal caso Hornsby del 1997, comporta l’applicazione di tre imperativi fondamentali:<br />
&#8211; la sentenza di cognizione deve attribuire al ricorrente vittorioso tutte le utilità che gli competono in base al diritto sostanziale;<br />
&#8211; le sentenze di accoglimento devono essere eseguite sollecitamente e l’ordinamento deve prevedere l’azione esecutiva per costringere all’esecuzione il soccombente recalcitrante (l’azione esecutiva quale <i>second stage</i>);<br />
&#8211; il processo deve evitare che, nel corso della sua durata, vi siano pregiudizi per chi abbia ragione e dunque è indefettibile la piena tutela cautelare[10].<br />
Pertanto, nel rispetto della funzione essenziale del processo che è quella di attribuire al ricorrente vittorioso tutte le utilità spettantegli in base all’ordinamento sostanziale, il giudice amministrativo, in caso di fondatezza del ricorso, ove l’annullamento <i>ex tunc </i>dell’atto impugnato sia suscettibile di cagionare danni irreversibili all’interesse fatto valere in giudizio e tutelato dalla normativa ivi invocata e, altresì, l’applicazione transitoria dell’atto sia, in assenza di altra regolamentazione di tutela, nel merito, giustificata quale “misura minimale”, non può adottare una decisione che, in concreto, vanifichi l’effettività della tutela giurisdizionale ovvero, paradossalmente, si ponga in contrasto con il medesimo interesse posto a base della domanda giudiziale del ricorrente.<br />
Con la pregevole pronuncia in commento, il supremo Consesso della Giustizia amministrativa è dunque pervenuto ad una equilibrata soluzione del caso concreto, applicando, in ossequio al fondamentale principio di congruenza con un sistema giuridico composito, derivante da fonti sia nazionali che internazionali e sovranazionali, il principio europeo di certezza del diritto, in virtù del quale la normativa comunitaria deve essere ‹‹certa, chiara e precisa e la sua applicazione prevedibile per il soggetto di diritto affinché questi possa conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi ed agire di conseguenza››, segnatamente quando si tratta di normativa atta ad incidere sulle posizioni giuridiche dei destinatari[11], nonché la regola, che nel primo trova la sua ragion d’essere, della sospensione provvisoria degli effetti demolitori della pronuncia di annullamento dell’atto impugnato.<br />
La prefata norma è scritta nell’art. 264, comma 2°, del TFUE (già art. 231, comma 2°, TUE), che contempla il potere della Corte di Giustizia di dichiarare che l’annullamento di un atto, sia parziale che totale, abbia effetti <i>ex nunc</i>, anziché <i>ex tunc</i> ovvero che l’atto impugnato conservi i suoi effetti fino a quando l’amministrazione non lo abbia modificato o sostituito con un nuovo atto da adottarsi entro un termine ragionevole ovvero determinato dal giudice[12].<br />
Nonostante l’art. 231, comma 2°, del TUE si riferisse ai soli regolamenti, la giurisprudenza comunitaria aveva esteso in via analogica l’ambito di applicazione di tale norma anche alle fattispecie di annullamento di direttive[13] e decisioni[14], in omaggio al citato principio di certezza del diritto. Questo consolidato orientamento giurisprudenziale è stato, poi, recepito dall’art. 264, comma 2°, del TFUE, come novellato dal Trattato di Lisbona, che si riferisce ora, con terminologia omnicomprensiva, all’‹‹atto annullato››.<br />
Va, altresì, evidenziato che la CGUE ha applicato in via analogica la norma in esame, che resta, comunque, un’ipotesi eccezionale[15], oltre la lettera della legge che si riferisce ai ricorsi di annullamento, anche alle decisioni di invalidità adottate in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 (già art. 234 TUE), comma 1°, lettera b) del TFUE., disponendo la sospensione degli effetti della constatazione di invalidità fino all’adozione di una nuova decisione da parte dell’istituzione europea competente, al fine di evitare il vuoto normativo ove tale misura si renda opportuna alla luce di esigenze imperative di certezza del diritto afferenti gli interessi pubblici e privati in gioco[16]. Infine, deve rilevarsi che il giudice di Lussemburgo non ha escluso che la norma di cui all’art. 264, comma 2°, del TFUE, sia applicabile in via analogica ed eccezionale anche all’effetto di disapplicazione della norma nazionale in contrasto con il prevalente diritto dell’Unione, e cioè che la norma nazionale possa continuare ad applicarsi per un periodo transitorio e, comunque, fino all’adeguamento della normativa nazionale al diritto europeo, ancorché in una fattispecie concreta abbia poi escluso tale sospensione provvisoria, in mancanza di esigenze imperative di certezza del diritto tali da giustificarla[17] .<br />
Ciò posto, con la decisione che qui si annota, il Consiglio di Stato, alla luce del fondamentale principio di effettività della tutela giurisdizionale e nel rispetto del sopra menzionato principio di congruenza e, in particolare, di certezza del diritto, valutate le circostanze del caso concreto, ha statuito la transitoria sospensione della caducazione degli effetti dell’atto impugnato dichiarato illegittimo sino a quando l’amministrazione non approvi un nuovo piano faunistico venatorio in sostituzione <i>ex nunc</i> di quello impugnato entro il termine ivi fissato.</p>
<p><b>§ 3.<br />
</b>La decisione è degna di nota perché sicuramente innovativa rispetto al diritto amministrativo processuale ed in particolare al tema degli effetti costitutivi, di annullamento del giudicato amministrativo di accoglimento e, soprattutto, perché è il segno della modernità del giudice amministrativo che, per essere veramente al passo con i tempi, non può più declinare le sfide lanciategli dal diritto europeo e deve confrontarsi con un sistema giuridico composito che attinge anche al “serbatoio” del diritto internazionale e sovranazionale ed in specie di quello dell’Unione Europea.<br />
Il giudice amministrativo moderno deve impegnarsi in un continuo dialogo con i giudici dell’Unione Europea affinché possa erogare una piena, effettiva e rapida tutela giurisdizionale e, in una sola parola, un processo giusto, che è un bene costituzionale, in quanto, come ha evidenziato il Presidente del Consiglio di Stato, de Lise, nella relazione sull’attività della Giustizia amministrativa, esso costituisce il vero “prestigio” della Magistratura amministrativa in un ordinamento democratico in cui il prestigio non è più correlato alla mera titolarità della funzione giurisdizionale ma al modo in cui essa è esercitata.<br />
Tale prestigiosa modernità che, intesa in tal senso, dovrebbe potere animare ogni ordine giurisdizionale, in ossequio al principio costituzionale di unità funzionale, ancorché non organica, della giurisdizione, esige il ricorso ad uno spiccato senso della giustizia del caso concreto ed una, non sempre agevole, propensione alla rivisitazione delle categorie giuridiche dell’ordinamento nazionale, ove non conformi al diritto europeo o, comunque, non congruenti con i principi e le regole da esso scaturenti in fattispecie e materie di rilevanza comunitaria[18].<br />
A tale sfida non si è sottratto il Consiglio di Stato che, con la pronuncia in commento, fermo restando il principio cardine del diritto processuale amministrativo dell’effetto costitutivo, di annullamento del giudicato di accoglimento del ricorso di annullamento, vi ha apportato, nel nome del fondamentale principio, costituzionale ed europeo, dell’effettività della tutela giurisdizionale, un interessante temperamento mutuato, in conformità del principio di congruenza, dall’esperienza giuridica europea, che, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta e, in particolare, del rilevato pericolo di lesione al bene ambiente che il vuoto normativo provocato dall’annullamento <i>ex tunc</i> dell’atto generale impugnato avrebbe potuto verisimilmente cagionare, lungi dal consistere nel potere giudiziale di generale esclusione degli effetti caducatori del giudicato di annullamento di un atto contrario al principio di legalità, si traduce in una eccezionale e transitoria sospensione giudizialmente disposta degli effetti di annullamento degli effetti dell’atto impugnato per un lasso di tempo determinato ovvero occorrente all’adozione, in sede di riedizione del pubblico potere, di un atto sostitutivo <i>ex nunc</i> in obbedienza alla <i>regula juris</i> del caso concreto.</p>
<p>____________________________________<br />
[1]V. Caianiello, Manuale di diritto processuale amministrativo, Utet Torino 2004, p.960<br />
[2]Si confrontino le importanti decisioni nn. 3674 del 2006 della Sesta Sezione e 1220 del 2010 della Quarta Sezione, entrambe reperibili <i>on line</i> in <i>www.giustizia-amministrativa.it. </i><br />
[3]E’ noto che alle fonti di diritto comunitario è stata riconosciuta un’efficacia diretta ed immediata nell’ordinamento interno degli Stati membri, con prevalenza sulle norme di diritto nazionale con esse confliggenti, mediante la disapplicazione <i>omisso medio </i>da parte del giudice comune nazionale, in base al principio della <i>primauté </i>del diritto comunitario quale recepito anche dalla Corte Costituzionale Italiana, a partire dalla nota sentenza <i>Granital</i> n. 170 del 1984. Reperibile <i>on line </i>in <i>www.cortecostituzionale.it</i><br />
[4]La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha la funzione sia di sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione rispetto ai Trattati che di interpretazione del diritto comunitario e, in fatto, di armonizzazione del sistema giuridico dell’Unione complessivamente inteso (art. 19, comma 1°, TFUE).<br />
[5]La questione del rango delle norme della Cedu nel sistema nazionale delle fonti ed in particolare della sua “comunitarizzazione” è, come noto, ancora dibattuta. Sul punto va segnalato che di recente si è nuovamente pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 2011 che, all’indomani dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha novellato l’art. 6 del TUE, ha confermato la sua costante giurisprudenza, sin dalle pronunce nn. 348 e 349 del 2007, ribadendo il principio per cui il diritto della Cedu non è assimilabile al diritto dell’Unione Europea e pertanto va esclusa la disapplicazione <i>omisso medio</i> delle norme interne ritenute incompatibili con la Cedu. Reperibile <i>on line</i> in <i>www.cortecostituzionale.it </i><br />
[6]Come ha chiarito anche la giurisprudenza costituzionale, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è il Giudice della Convenzione.<br />
[7]L’art. 47 rubricato <i>“Diritto a un ricorso effettivo e ad giudice imparziale”</i> così recita: ‹‹Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (…) (comma 1°). Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.(…) Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare (comma 2°). A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia (comma3°)››<br />
[8]Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza 8 settembre 2010 in C-409/1996, Winner Wetten GmbH vs. Bürgermeisterin der Stadt Bergheim, § 58; Corte di Giustizia, sentenza 13 marzo 2007 in C-432/2005, Unibet, § 37 e 38 e la giurisprudenza ivi citata. Reperibili <i>on line</i> in <i>www.eur-lex.eu </i><br />
[9]L’art. 6 garantisce il diritto a un processo equo in materia civile e penale. Il paragrafo 1, in particolare, consacra il diritto ad una udienza imparziale e pubblica dinanzi a un Tribunale precostituito per legge da celebrarsi in una ragionevole durata. I paragrafi 2 e 3 enunciano regole riguardanti le procedure penali. Il testo del paragrafo 1 dell’art. 6 così recita: ‹‹Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti a un tribunale indipendente ed imparziale e costituito per legge, che decide sia in ordine alla controversia sui suoi diritti e obblighi di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale derivata contro di lei. La sentenza deve essere pronunciata pubblicamente››. L’art. 13 riconosce il diritto a una giurisdizione effettiva, così statuendo: ‹‹Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati , ha diritto di presentare un ricorso avanti alla magistratura nazionale anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali››<br />
[10]<i>E multis</i>, CEDU, sentenza del 15 febbraio 2006, Androsov-Russia, § 51; sentenza del 27 dicembre 2005, Iza vs. Georgi,§ 51, sentenza del 24 febbraio 2005, Plotnikovy vs. Russia, § 22; sentenza del 22 febbraio 2005, Sharenok vs. Ucraina, §25. Reperibili <i>on line in www.osservatoriocedu.it</i><br />
[11]<i>E multis</i>, Tribunale dell’Unione Europea, sentenza n. 16 del 2 marzo 2010, §193-196. Reperibile <i>on line</i> in <i>www.eur-lex.eu</i><br />
[12]Corte di Giustizia, sentenza 5 giugno 1973 in C-81/72, Commissione c. Consiglio avente ad oggetto l’annullamento parziale di un regolamento relativo all’adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti delle istituzioni comunitarie. Con tale decisione, la Corte ha statuito che, al fine di evitare discontinuità nel regime retributivo, ‹‹è opportuno applicare l’art. 174, comma 2°,del Trattato, di guisa che gli articoli annullati continueranno ad avere effetto fino a che il Consiglio non abbia adottato un nuovo regolamento, in ossequio alla presente sentenza›› (§ 15), <i>Ibidem</i>. Conformemente, Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 25 febbraio 1999, in cause riunite C-164/97 e C-165/97, aventi ad oggetto i ricorsi di annullamento avverso due regolamenti del Consiglio relativi alla protezione delle foreste. In essa si<i> </i>statuisce che, avuto riguardo all’oggetto dei regolamenti, ‹‹il loro radicale annullamento potrebbe pregiudicare gravemente (…) la protezione dell’ambiente. Occorre quindi che la Corte si avvalga del potere di indicare gli effetti di un regolamento annullato che vanno considerati definitivi (…). Nelle circostanze del caso di specie, questo potere sarà correttamente esercitato statuendo che gli effetti dei regolamenti annullati saranno integralmente conservati fintantoché il Consiglio non adotti, entro un termine ragionevole, nuovi aventi lo stesso oggetto.›› (§ 21-24). <i>Ibidem. </i>Si confronti poi Commissione c. Parlamento e Consiglio, C-178/2003, sentenza del 10 gennaio 2006, con la quale la Corte di Giustizia, Seconda Sezione, ha deciso un ricorso di annullamento di un regolamento in materia esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi, disponendo, in considerazione del fatto che successivamente all’entrata in vigore del regolamento la Commissione aveva adottato diverse decisioni applicative del medesimo ed al fine di evitare un qualsivoglia problema di certezza del diritto che ‹‹gli effetti di tale regolamento devono essere pertanto mantenuti sino all’adozione, entro un termine ragionevole, di un nuovo regolamento basato su fondamenti normativi adeguati›› (§ 61-65).<i> Ibidem. </i>Infine, degna di nota è la sentenza del 3 settembre 2008, in procedimenti riuniti C-402/05 P e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundatio c. Consiglio e Commissione, concernente due ricorsi di annullamento avverso un regolamento impositivo di misure restrittive a carico di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Quaeda e ai Talibani, con la quale la Corte di Giustizia, Grande Sezione, ha enunciato che l’annullamento del regolamento impugnato, dichiarato illegittimo per vizi procedurali, avrebbe potuto arrecare un pregiudizio grave ed irreversibile all’efficacia delle doverose misure restrittive imposte da tale atto, ove non fosse da escludere che, nel merito, l’applicazione delle stesse potesse rivelarsi giustificata ‹‹dal momento che nel lasso di tempo che precede la sua eventuale sostituzione potrebbero assumere provvedimenti per evitare che possano essere loro nuovamente applicate misure di congelamento di capitali. Di conseguenza si applica correttamente l’art. 231 CE mantenendo gli effetti di detto regolamento nella parte in cui riguarda i ricorrenti per un periodo non eccedente i tre mesi a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza›› (§ 373-374, 376).<i> Ibidem</i> <i> </i> <i> </i><br />
[13]Si confronti Corte di Giustizia, sentenza 7 luglio 1992 in C-295/90, Parlamento c. Consiglio, § 23-27; sentenza 5 luglio 1995 in C-21/94, Parlamento c. Consiglio, § 31-32. <i>Ibidem </i><br />
[14]Corte di Giustizia, sentenza 12 maggio 1998 in C-106/96, Regno Unito c. Commissione, § 41; sentenza 6 novembre 2008 in C-155/2007, Parlamento c. Consiglio, § 87. <i>Ibidem </i><br />
[15] Per approfondimenti, si confronti G. Tesauro, <i>Diritto dell’Unione Europea</i>, Cedam Torino 2010, p. 256<br />
<i></i>[16]<i>E multis</i>, Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 22 dicembre 2008, in C-333/2007, Societè Regie Networks c. Direction de controle fiscal Rhone &#8211; Alpes Bourgogne, resa in materia di aiuti di Stato. <i>Ibidem</i><br />
[17] Si veda Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza 8 settembre 2010 in C-409/96 cit.<br />
[18]Da ultimo, va richiamata la sentenza della Corte di Giustizia , Quarta Sezione, del 12 maggio 2011 in C-115/2009, avente ad oggetto un rinvio pregiudiziale vertente in tema di interpretazione dell’art. 10 bis, comma terzo, ultima frase, della direttiva 85/337/CE, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE , concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) di determinati progetti , con la quale la Corte ha statuito che la normativa comunitaria osta ad una normativa nazionale che non riconosca a una organizzazione non governativa che opera per la protezione dell’ambiente la legittimazione ad agire in giudizio per far valere la violazione di una norma di matrice comunitaria a tutela dell’ambiente per il fatto che tale disposizione protegge esclusivamente gli interessi della collettività e non quelli dei singoli. Reperibile<i> on line</i> in <i>www.eur-lex.eu</i> Tale decisione è suscettibile di significative ripercussioni nel diritto amministrativo processuale ed in particolare potrebbe incidere sulle collaudate nozioni interne di interesse e legittimazione a ricorrere in materia ambientale.</p>
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<p align="right">(pubblicato il 19.5.2011)</p>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-caso-di-sospensione-degli-effetti-caducatori-del-giudicato-amministrativo-in-applicazione-della-rilevanza-del-diritto-europeo-sul-diritto-processuale-amministrativo-nazionale-nota-a-margine-della/">Un caso di sospensione degli effetti caducatori del giudicato amministrativo in applicazione della rilevanza del diritto europeo sul diritto processuale amministrativo nazionale &lt;br&gt;&lt;i&gt;(nota a margine della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n.2755 del 10.05.2011)&lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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