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	<title>Mauro Basile Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Brevi note sul decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190  &#8211; nuove disposizioni processuali  in materia di appalti pubblici (semplificazione o caos ?)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-note-sul-decreto-legislativo-20-agosto-2002-n-190-nuove-disposizioni-processuali-in-materia-di-appalti-pubblici-semplificazione-o-caos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:29:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-note-sul-decreto-legislativo-20-agosto-2002-n-190-nuove-disposizioni-processuali-in-materia-di-appalti-pubblici-semplificazione-o-caos/">Brevi note sul decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190  &#8211; nuove disposizioni processuali  in materia di appalti pubblici (semplificazione o caos ?)</a></p>
<p>Il S.O. alla GURI n.199 del 26.8.2002 – serie generale – ha pubblicato il D.L.VO n. 190/2002, il quale, in attuazione della legge delega 21.12.2001 n. 443, contiene norme di rilevante importanze in tema di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. Premessa. Il nuovo</p>
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<p>Il S.O. alla GURI n.199 del 26.8.2002 – serie generale – ha pubblicato il <a href="dispositivo?key=1900-01-01*%20%20%20%20%20%20%20%20*249&#038;flagdispositivo=2&#038;visualizza=1">D.L.VO n. 190/2002, il quale, in attuazione della legge delega 21.12.2001 n. 443, contiene norme di rilevante importanze in tema di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.</p>
<p>Premessa.</p>
<p>Il nuovo intervento legislativo in materia di appalti pubblici si insinua nel filone normativo, inaugurato da quasi dieci anni, di dare fresca linfa e nuovo impulsi all’economia nazionale in un settore economico, (le opere pubbliche), che ha sempre sofferto ( e non poco) i legami imposti da pastoie burocratiche assai complesse da districare, e che hanno storicamente sempre ostacolato e ritardato in maniera spesso intollerabile i tempi di realizzazione di opere pubbliche di carattere nazionale e locale.</p>
<p>Si tratta, in buona sostanza, dell’ennesimo provvedimento c.d. “sblocca cantieri”, termine coniato sin dal 1992 e dalle successive leggi (c.d. Leggi Merloni), con lo scopo precipuo di semplificare e snellire il più possibile l’iter procedurale di esecuzione di un’opera pubblica, con particolare intervento sulle norme processuali atte a garantire processi spediti ed il più celeri possibili.</p>
<p>Obbiettivi</p>
<p>Anche il D.lvo 190/02 è animato dalle medesime motivazioni.</p>
<p>Nondimeno esso si occupa esclusivamente delle procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione ed asservimento.</p>
<p>Se nulla di nuovo viene aggiunto circa i procedimenti c.d. ablatori che già usufruivano di una corsia processuale preferenziale, la novità riguarda le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi</p>
<p>Anche se l’art.1 e segg. del D.lvo si sforza di individuare dette tipologie appare subito evidente che siffatta opera esegetica appare alquanto complessa e problematica per gli operatori di diritto. E non è una novità.</p>
<p>Il decreto in esame afferma che:” Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche inclusi nel programma sono opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonchè al conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche si provvede con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto legislativo; contestualmente all&#8217;approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva eguale procedura, il realizzatore dell&#8217;insediamento produttivo o dell&#8217;infrastruttura privata strategica può richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari all&#8217;esercizio dell&#8217;insediamento stesso.</p>
<p>Il legislatore però non dà alcuna definizione di espressioni quali “interesse nazionale” né fornisce alcun ausilio circa le modalità di individuazione di termine come “produttività” ovvero come “strategico”.</p>
<p>L’importanza che venga fatta chiarezza su siffatte argomentazioni attiene in modo preminente alla problematica inerente al tempus di entrata in vigore del provvedimento.</p>
<p>In primis, ci si chiede se il decreto (entrato in vigore il 10 settembre scorso), abbia o meno efficacia retroattiva.</p>
<p>In pratica bisogna stabilire se la norma debba applicarsi con efficacia ex tunc anche a quelle opere di realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche intraprese anteriormente al 10 settembre u.s. </p>
<p>Purtroppo il D.lvo nulla dice in argomento e ciò verrà rimesso ovviamente all’interpretazione degli operatori del settore con tutto quello che ne conseguirà, in termini di pronunce ovviamente antitetiche.</p>
<p>Personalmente propenderei per la tesi dell’efficiacia ex nunc della norma atteso che sarebbe oltremodo arduo operare una cernita di tutti i fascicoli processuali in tema di appalti pubblici alla ricerca affannosa di elementi che possano far ricomprendere la singola fattispecie tra le opere di realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche. </p>
<p>Novità processuali.</p>
<p>A. La principale innovazione processuale introdotta concerne la fissazione d’ufficio dell’udienza di merito del ricorso.</p>
<p>Questo significa che l’udienza di discussione del ricorso potrà essere fissata dal Presidente del TAR indipendentemente dal deposito della c.d. domanda di fissazione.</p>
<p>Gli addetti ai lavori sanno bene che il processo amministrativo si instaura con la c.d. vocativo judicis, che richiede che una parte processuale, (non necessariamente il ricorrente), presenti al Tribunale la domanda di fissazione dell’udienza, pena la perenzione del gravame se l’istanza non viene inoltrata entro due anni e tre mesi dal deposito del ricorso. </p>
<p>Spesso la D.F. non viene presentata per tattica processuale allo scopo di ritardare la trattazione di un ricorso che il ricorrente reputa non conveniente definire con celerità e speditezza.</p>
<p>La disposizione in esame mira invece ad evitare che questo possa accadere affidando l’input processuale allo stesso Organo giudicante adito.</p>
<p>Il decreto, inoltre, stabilisce esso stesso il termine entro il quale deve fissarsi il merito del ricorso e precisamente questo “deve avvenire entro il 45° giorno dalla data di deposito”.</p>
<p>B. L’art.14 prevede che: “Per i ricorsi dove sia richiesta una misura cautelare è previsto che “la valutazione del provvedimento cautelare eventualmente richiesto deve tener conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell&#8217;opera; nel concedere la misura cautelare il giudice non potrà prescindere dal motivare anche sulla gravità ed irreparabilità del pregiudizio all&#8217;impresa del ricorrente, il cui interesse dovrà comunque essere comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure”.</p>
<p>In sostanza il Legislatore ha voluto nuovamente richiamare il principio assai noto nel processo amministrativo, ma qualche volta dimenticato, del c.d. bilanciamento degli interessi coinvolti.</p>
<p>In pratica l’eventuale concessione della misura cautelare richiesta dovrà soppesare con massima attenzione l’interesse nazionale allo svolgimento dell’opera pubblica con l’interesse privato a potere svolgere ed eseguire i lavori e le opere richieste.</p>
<p>Nell’ambito di questa operazione di “pesatura”, il peso specifico maggiore sarà ovviamente riconosciuto all’interesse nazionale.</p>
<p>Il successivo secondo comma dell’art.14 stabilisce infatti, che “In applicazione delle previsioni dell&#8217;articolo 2, comma 6, delle direttive 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, la sospensione o l&#8217;annullamento giurisdizionale della aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle infrastrutture non determina la risoluzione del contratto eventualmente già stipulato dai soggetti aggiudicatori; in tale caso il risarcimento degli interessi o diritti lesi avviene per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica.</p>
<p>Il principio ora in esame statuisce finalmente con forza e chiarezza quello che numerose sentenze avevano fin qui affermato in modo un po’ confuso e spesso contraddittorio.</p>
<p>Il momento della stipulazione del contratto d’appalto consegna all’appaltatore dell’opera il suggello dell’intangibilità dell’opera medesima.</p>
<p>Ovvero, dal momento della conclusione della fase della c.d. evidenza pubblica (aggiudicazione dell’appalto), e con la stipula del contratto (inizio della fase privatistica), colui che stipula con la P.A., il contratto d’appalto non correrà più il rischio (finora assai diffuso), che una successiva e tardiva sentenza del giudice amministrativo annulli l’aggiudicazione dell’appalto e lo consegni ad altro soggetto.</p>
<p>In pratica al soggetto che otterrà una sentenza favorevole dopo la stipula del contratto d’appalto da parte di altro soggetto, non rimarrà altro che richiedere il risarcimento degli interessi o diritti lesi avviene per equivalente, con esclusione specifica, però, della reintegrazione in forma specifica.</p>
<p>Il predetto art.14 conclude affermando che “Il soggetto aggiudicatore comunica il provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati almeno trenta giorni prima della firma del contratto”.</p>
<p>Non si capisce bene, tuttavia, che valore possa avere questa disposizione.</p>
<p>Sembrerebbe una sorta di c.d. avviso o messa in mora, per rendere consapevoli le parti in causa dell’evoluzione della situazione processuale, al fine eventuale di un mutamento della domanda processuale, che, ovviamente, dopo la stipula del contratto, dovrà necessariamente ex lege essere mutata in azione aquiliana di richiesta di risarcimento danni.</p>
<p>Come sempre, sarà solo il tempo a dirci che genere di effetti sortirà queste nuove disposizioni.</p>
<p>L’auspicio è sempre quello che si verifichi un tangibile e concreto acceleramento di tutti i processi in materia di appalti pubblici non soltanto di quelli descritti dal provvedimenti in esame.</p>
<p>Nondimeno anche in questo caso, il Legislatore ha peccato parecchio di imprecisione e genericità, lasciando parecchi dubbi ed incertezze applicative la cui soluzione sarà affidata come sempre al lavoro del TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato che non mancheranno certo di dare, come sempre il loro pregevole ed autorevole contributo.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Documenti correlati:</p>
<p><a href="dispositivo?key=1900-01-01*%20%20%20%20%20%20%20%20*249&#038;flagdispositivo=2&#038;visualizza=1">DECRETO LEGISLATIVO 20 agosto 2002, n. 190 (in G.U. n. 199 del 26 agosto 2002 &#8211; S. O. n. 174) &#8211; Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. </p>
<p>VOLPE C. , <a href="/ga/id/2002/11/1060/d">Risoluzione delle controversie e norme processuali nella legge obiettivo</a>. Alcune considerazioni sugli artt. 12 e 14 del d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190 in www.giust.it, n. 10-2002.</p>
<p>PAGANO A., <a href="/ga/id/2002/10/1034/d">Alcune considerazioni sulle norme processuali in materia di infrastrutture di cui al d.l.vo 20 agosto 2002</a>, n. 190, in www.giust.it, n. 9-2002.</p>
<p>DIDONNA M., <a href="/ga/id/2002/10/1014/d">Il nuovo ruolo – determinante – del fattore temporale nel processo amministrativo in materia di oo.pp alla luce dell’art. 14 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190</a>, in www.giust.it, n. 9-2002.</p>
<p>SAPORITO G., <a href="/ga/id/2002/10/1011/d">Le limitazioni al potere cautelare del giudice amministrativo in materia di appalti di oo.pp. e di espropriazioni per p.u.</a>, in www.giust.it, n. 7/8-2002.</p>
<p>RICCARDO DE SIMONE, <a href="/ga/id/2002/12/1116/d">Brevi riflessioni sulla portata innovativa dell’art. 14, decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-note-sul-decreto-legislativo-20-agosto-2002-n-190-nuove-disposizioni-processuali-in-materia-di-appalti-pubblici-semplificazione-o-caos/">Brevi note sul decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190  &#8211; nuove disposizioni processuali  in materia di appalti pubblici (semplificazione o caos ?)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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