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	<title>Massimo Gramiccioni Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Massimo Gramiccioni Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Il limite di età nei concorsi pubblici: una riflessione critica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:39:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-limite-di-eta-nei-concorsi-pubblici-una-riflessione-critica/">Il limite di età nei concorsi pubblici: una riflessione critica</a></p>
<p>Dott. Massimo Gramiccioni &#160; Abstract Il presente contributo esamina il fenomeno dei limiti di età nei concorsi pubblici alla luce dei principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Costituzione e dal diritto europeo. Sebbene tali limiti siano stati oggetto di numerose critiche e censure, sono ancora ampiamente applicati, al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-limite-di-eta-nei-concorsi-pubblici-una-riflessione-critica/">Il limite di età nei concorsi pubblici: una riflessione critica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-limite-di-eta-nei-concorsi-pubblici-una-riflessione-critica/">Il limite di età nei concorsi pubblici: una riflessione critica</a></p>
<p><strong>Dott. Massimo Gramiccioni</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract<br />
</strong>Il presente contributo esamina il fenomeno dei limiti di età nei concorsi pubblici alla luce dei principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Costituzione e dal diritto europeo. Sebbene tali limiti siano stati oggetto di numerose critiche e censure, sono ancora ampiamente applicati, al punto tale che 1/6 del totale dei posti pubblici ne è assoggettato. L’articolo si propone di fornire una panoramica attuale della situazione in Italia, analizzando criticamente i bandi di concorso più discussi e tentando di mettere in luce le reali motivazioni sottese all’imposizione dei limiti. Conseguentemente, vengono proposte possibili soluzioni giuridico-normative che permettano di coniugare le esigenze dell’amministrazione pubblica con il rispetto dei principi di non discriminazione e uguaglianza.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Sommario</strong><br />
1. Introduzione; 2. Divieto di discriminazione basato sull’età; 3. Limite di età nei concorsi pubblici; 4. Giurisprudenza europea; 5. Giurisprudenza italiana; 6. Problemi interpretativi; 7. Analisi critica del panorama italiano; 8. Rischi e svantaggi della previsione di limiti di età; 9. Proposte alternative ai limiti di età e considerazioni conclusive.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> Introduzione<br />
</strong>Il principio di uguaglianza è un pilastro fondamentale di tutti gli ordinamenti europei, oltre che dell&#8217;ordinamento dell’Unione Europea. In Italia l’art. 3 comma 1 della Costituzione stabilisce il principio di uguaglianza formale dei cittadini<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. La Legge Fondamentale tedesca (Grundgesetz) anch&#8217;essa all&#8217;articolo 3 stabilisce che tutte le persone sono uguali davanti alla legge. La Costituzione francese del 1958 afferma lo stesso principio all’art 1<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>. Anche l’ordinamento europeo stabilisce con forza il principio di uguaglianza, attraverso diversi testi normativi, come l’art. 2<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> del Trattato sull&#8217;Unione Europea (TUE) e la Carta dei Diritti Fondamentali dell&#8217;Unione Europea (Carta di Nizza), la quale all&#8217;articolo 20 afferma che: <em>&#8220;tutte le persone sono uguali davanti alla legge&#8221;</em>. Già prima del Trattato di Lisbona del 2009 con il quale è stata riconosciuta alla Carta di Nizza la stessa dignità dei trattati, il principio di eguaglianza aveva trovato positivizzazione attraverso l’art. 13 del Trattato CE<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> e l’art. 14 C.E.D.U.<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Uno dei maggiori corollari dell’uguaglianza è il principio di non discriminazione. Anche questo trova copertura costituzionale, e nei trattati europei. In particolar modo la Carta di Nizza, all’art. 21, stabilisce che: <em>“È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l&#8217;origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l&#8217;appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l&#8217;età o le tendenze sessuali”</em>. La Carta fornisce un’ampia gamma di fattori per i quali è vietato discriminare le persone.<br />
La fonte europea che ha provveduto a positivizzare i principi affermati dalla Carta è la Direttiva EU 78/2000<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>, la quale all’articolo 1 fornisce una elencazione di caratteristiche circa i quali è fatto divieto di discriminazione<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In Italia anche se non espresso in maniera esplicita, il principio di non discriminazione trova riconoscimento costituzionale. Il comma 2 dell’articolo 3 della Costituzione italiana prevede il principio di uguaglianza sostanziale<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>, il quale prevede che: <em>“E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l&#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese”</em>. A differenza della Carta di Nizza, dove viene previsto un divieto, la Costituzione italiana si spinge oltre e pone a carico della Repubblica il dovere di attivarsi al fine di rimuovere gli ostacoli alla effettiva uguaglianza delle persone ed al loro pieno sviluppo. Il costituente comprendendo che per dare effettività all’uguaglianza formale, non fosse sufficiente prevedere il divieto di discriminazione tra le persone, ha imposto allo Stato di attivarsi per dare a tutti la possibilità di poter liberarmente aspirare alla propria realizzazione; anche attraverso trattamenti differenziati tra le persone, in grado di compensare il <em>gap</em> di partenza. Tra le tantissime applicazioni del principio di uguaglianza sostanziale, è possibile citare i programmi di edilizia residenziale pubblica<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>, il collocamento mirato per i lavoratori appartenenti alle categorie protette<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>, le norme sull&#8217;uguaglianza di genere<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>, il divieto di discriminazione sul posto di lavoro<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>, le borse di studio per studenti meritevoli ma privi di mezzi economici<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>, e tante altre<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Riassumendo, il principio di uguaglianza sostanziale, oltre a rispondere al generale divieto di discriminazione derivante dalla eguaglianza formale, è lo strumento attraverso il quale si riesce a giungere alla effettiva partità di trammento ed opportunità tra i cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> Divieto di discriminazione basato sull’età</strong><br />
Come già visto, la Carta di Nizza sancisce espressamente il divieto di ogni forma di discriminazione fondata su una pluralità di fattori, tra cui rientra anche l’età. Ne deriva, in linea di principio, il divieto per gli Stati membri d’introdurre o mantenere trattamenti deteriori fondati su l&#8217;età anagrafica dei soggetti. Tuttavia, tale divieto non ha carattere assoluto, dovendo essere interpretato alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, che consentono di ammettere differenziazioni di trattamento ove esse risultino giustificate da finalità legittime e fondate su presupposti oggettivi e coerenti con lo scopo perseguito<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>.<br />
La Corte di Giustizia, nella sua giurisprudenza, ha affermato che, oltre che nel diritto derivato, tale principio trova la sua fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principio generale del diritto comunitario.<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a><br />
Spesso l’età viene considerata come criterio presuntivo per determinare la capacità o l’incapacità di un soggetto. Ad esempio, il minore di 18 anni è giuridicamente incapace<a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[17]</sup></a>, mentre il minore di 14 anni viene considerato assolutamente incapace di stare in giudizio<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a>. In questi due casi, l’ordinamento assume presuntivamente le caratteristiche del soggetto, basandosi esclusivamente sull’età anagrafica. Questi sono solo due esempi, ma se ne potrebbero fare molti altri dove gli anni di vita vengono presi come metro di valutazione presuntiva dei soggetti. Uno dei casi più discussi in dottrina e giurisprudenza negli ultimi anni è quello dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> Limite di età nei concorsi pubblici</strong><br />
L’ordinamento italiano, in via generale, non ammette alcun limite di età, ma lascia alle singole amministrazioni la facoltà di prevedere talune limitazioni in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità<a href="#_ftn20" name="_ftnref20"><sup>[20]</sup></a>. Le amministrazioni solitamente lo dispongono per posizioni dove è richiesta una determinata prestanza fisica. L’età, dunque, viene spesso utilizzata come criterio presuntivo per la capacità fisica dei candidati<a href="#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[21]</sup></a>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Giustizia Europea si è occupata più volte della questione (come si vedrà di qui a breve) affermando che in linea di massima non è discriminatorio porre il limite, ma questo deve essere ragionevole e giustificato da motivi rilevanti<a href="#_ftn22" name="_ftnref22"><sup>[22]</sup></a>. La Corte nell’affermare ciò ha richiamato espressamente l’art. 6 della Direttiva 78/2000<a href="#_ftn23" name="_ftnref23"><sup>[23]</sup></a>, il quale prevede la possibilità di alcune eccezioni al divieto di discriminazione basato sull’età, a patto che queste siano giustificate e ragionevoli<a href="#_ftn24" name="_ftnref24"><sup>[24]</sup></a>. Nella sentenza C-304/21, la Corte di Giustizia si è occupata proprio del caso italiano del limite di età di 30 anni per il concorso di Commissario di Polizia. Stabilendo che per ammettere limiti sull’età è cruciale verificare che tali siano “essenziali e determinanti”. In proposito la pronuncia conferma che l’uso del criterio dell’età può assumere contorni sfuggenti, e conseguentemente può portare a conclusioni variabili che richiedono rigorose verifiche da parte del giudice di merito<a href="#_ftn25" name="_ftnref25"><sup>[25]</sup></a>. Pertanto, la Corte di Lussemburgo ha lasciato ai giudici nazionali il compito di valutare caso per caso se un determinato limite di età è ragionevole e giustificato, o meno.<br />
Se da un lato, la pronuncia della Corte di Giustizia Europea appare condivisibile, dall’altro rischia di introdurre un elemento discriminatorio indiretto tra cittadini degli stati membri. Infatti, demandando al giudice nazionale la facoltà di valutare la legittimità di un limite di età sul caso concreto, comporta l’eventualità di valutazioni differenti tra gli stati membri. Ad esempio, in Italia il limite di età per l’accesso ai Vigili del Fuoco è generalmente posto a 26 anni, mentre in Germania per lo stesso ruolo è fissato a 30 anni. Entrambi i limiti sono stati vagliati dai rispettivi giudici nazionali e sono stati ritenuti legittimi per la natura del servizio. Da questo si dovrebbe dedurre, paradossalmente, che fare il Vigile del Fuoco in Italia sia più usurante che in Germania.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> La giurisprudenza europea </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tema del limite di età nei concorsi pubblici è stato affrontato in più occasioni, delineando un quadro in cui il principio di non discriminazione, sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, si intreccia con esigenze di interesse generale quali l’efficienza del servizio pubblico e la necessità di garantire capacità fisiche adeguate. In una decisione ormai classica, la causa <em>Wolf</em> C-229/08<a href="#_ftn26" name="_ftnref26"><sup>[26]</sup></a>, la Corte ha ritenuto legittimo il limite massimo di età per l’accesso al corpo dei vigili del fuoco, in quanto giustificato dalla necessità che i candidati possedessero particolari attitudini fisiche non sempre riscontrabili in età più avanzata. Al contrario, in <em>Vital Pérez</em> C-416/13<a href="#_ftn27" name="_ftnref27"><sup>[27]</sup></a> relativo a un concorso per la polizia locale in Spagna con un tetto di età fissato a trent’anni, la Corte ha giudicato sproporzionata la restrizione, osservando che non vi era una giustificazione sufficiente a dimostrare che l’età costituisse di per sé un requisito essenziale per lo svolgimento delle funzioni<a href="#_ftn28" name="_ftnref28"><sup>[28]</sup></a>. La giurisprudenza più recente ha continuato a sviluppare tali principi: nella causa <em>VT</em> C-304/21<a href="#_ftn29" name="_ftnref29"><sup>[29]</sup></a>, testè richiamata, riguardante il concorso per commissari di polizia in Italia, la Corte ha ribadito che i limiti anagrafici costituiscono una differenza di trattamento fondata sull’età e, in quanto tali, ammissibili solo se strettamente necessari e proporzionati al raggiungimento di un obiettivo legittimo, ed è compito del giudice nazionale valutare di volta in volta se questi lo sono. Un ulteriore passo significativo si è avuto con la sentenza <em>Ministero della Giustizia</em> C-914/19<a href="#_ftn30" name="_ftnref30"><sup>[30]</sup></a> nella quale la Corte ha censurato la normativa italiana che fissava a cinquant’anni l’età massima per accedere al concorso notarile, ritenendola incompatibile con il diritto dell’Unione in assenza di una giustificazione adeguata. Infine, più di recente, nel caso <em>Rechtsanwältin und Notarin</em> C-408/23<a href="#_ftn31" name="_ftnref31"><sup>[31]</sup></a> relativo al limite di sessant’anni per la prima nomina a notaio in Germania, la Corte ha mostrato una certa apertura, riconoscendo che limiti più elevati possono essere giustificati se collegati ad esigenze di politica occupazionale e di ricambio generazionale, purché la misura sia proporzionata.</p>
<p style="text-align: justify;">Parallelamente, anche la Corte europea dei diritti dell’uomo è stata chiamata a pronunciarsi sul tema. Nella sentenza <em>Ferrero Quintana c. Spagna<a href="#_ftn32" name="_ftnref32"><sup><strong>[32]</strong></sup></a></em> riguardante l’accesso alla polizia basca con un limite massimo di 35 anni, il ricorrente aveva invocato il divieto generale di discriminazione previsto dall’articolo 1 del Protocollo n. 12 CEDU. La Corte di Strasburgo ha ritenuto la previsione compatibile con la Convenzione, sottolineando che l’obiettivo di garantire la piena efficienza operativa delle forze dell’ordine poteva legittimare un limite di età, purché ragionevole e non arbitrario.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><strong> La giurisprudenza italiana</strong><br />
Con riguardo al panorama italiano, occorre necessariamente prendere atto che in giurisprudenza si è venuto a creare un orientamento abbastanza consolidato restio nel dichiarare illegittimi i limiti di età nei concorsi pubblici e tendente a ritenerli ragionevoli<a href="#_ftn33" name="_ftnref33"><sup>[33]</sup></a>. I giudici di merito sono alquanto cauti nel censurarli, anche ricorrendo ad argomentazioni complesse e poco sostenibili sul piano concreto, come nel caso della disparità di trattamento tra candidati “civili” e candidati “volontari discontinui” per il concorso dei vigili del fuoco<a href="#_ftn34" name="_ftnref34"><sup>[34]</sup></a>, che verrà analizzato di qui a breve. Una recente sentenza del TAR della Toscana<a href="#_ftn35" name="_ftnref35"><sup>[35]</sup></a> ha, addirittura, ritenuto giustificato il limite di età a 45 anni per il posto di specialista in attività di vigilanza presso la Provincia di Lucca, argomentando che le funzioni oggetto del lavoro siano <em>“indubbiamente richiedenti una certa efficienza fisica”</em>, ma il concorso non prevedeva alcuna prova fisica da superare<a href="#_ftn36" name="_ftnref36"><sup>[36]</sup></a>. Pertanto, calando il ragionamento della Provincia di Lucca e del TAR su una ipotesi concreta, un 44enne che non ha mai fatto attività sportiva, grande fumatore ed in sovrappeso, detiene “una certa efficienza fisica” che gli permette di svolgere il lavoro. Mentre, un 46enne sportivo, non fumatore ed in perfetta forma fisica, è inidoneo alle mansioni richieste.</p>
<p>Sebbene la giurisprudenza largamente prevalente sia conservativa sul punto, occorre dare atto che qualcosa si sta muovendo. In primis è utile dar conto della pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale della quota dei 30 anni prevista per i dirigenti psicologi in Polizia<a href="#_ftn37" name="_ftnref37"><sup>[37]</sup></a> (anche questa pronuncia verrà approfondita successivamente).<br />
Un’altra apertura può ravvisarsi nella recente ordinanza interlocutoria emanata dalla Corte di Cassazione<a href="#_ftn38" name="_ftnref38"><sup>[38]</sup></a>, con la quale ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea la questione di compatibilità con il diritto dell&#8217;Unione Europea, del limite di età di 35 anni imposto dal D.P.C.M. 141/2000 per l’accesso alla carriera di Procuratore di Stato. Nella stessa ordinanza viene chiesto, inoltre, se il limite in questione sia oggettivamente giustificato da finalità legittime e se i mezzi impiegati per il loro conseguimento siano appropriati e necessari.<br />
Da ultimo, è importante segnalare la recentissima sentenza della IV° sezione Consiglio di Stato<a href="#_ftn39" name="_ftnref39"><sup>[39]</sup></a> che ha dichiarato l’illegittimità del limite di età di 30 per l’accesso al concorso per commissari della polizia di stato. Come si vedrà approfonditamente in seguito, i giudici di Palazzo Spada hanno condotto un’analisi approfondita della realtà concreta in cui i commissari di polizia si trovano quotidianamente ad operare, arrivando, in tal modo, a dimostrare che il limite in parola non risulta giustificato.<br />
Quest’ultima pronuncia, oltre a incidere sul singolo limite di età, è estremamente rilevante anche per le altre posizioni lavorative sottoposte a limitazione anagrafica. I giudici, infatti, questa volta sono entrati nel merito delle attività effettivamente e concretamente svolte dai commissari e non si sono limitati a recepire il relativo mansionario, ossia il fatto che essi possano essere potenzialmente chiamati a svolgere attività operative. Tale pronuncia, dunque, apre la strada a valutazioni concrete e non meramente generali delle attività svolte nel corso dell’impiego da parte dell’autorità giudiziaria.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li><strong> Problemi interpretativi</strong><br />
Un problema diffuso è quello di capire i reali motivi posti alla base della soglia preclusiva. Difatti, i bandi di concorso sono pacificamente qualificati come atti a contenuto generale e pertanto non necessitano di motivazione<a href="#_ftn40" name="_ftnref40"><sup>[40]</sup></a>. Dunque, le P.A. non sono tenute a rendere noti, all’interno del bando, i motivi della previsione di determinati limiti di età previsti.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Sul punto appare doveroso evidenziare anche una contraddizione intrinseca del panorama normativo. Se da un lato, ai fini dell’ammissibilità dei limiti di età, è necessario che sussistano rilevanti e giustificati motivi, dall’altro, sulla P.A. non grava alcun obbligo giuridico di motivazione della loro previsione, essendo i bandi di concorso considerati come atti a contenuto generale. Dunque, nella situazione <em>de quo</em>, le amministrazioni possono liberamente prevedere gli sbarramenti anagrafici che preferiscono, senza doverli motivare. Mettendo il privato leso dal limite di età, nella condizione di ricorrere al giudice amministrativo, senza neanche sapere il motivo per cui è stato escluso dalla possibilità di partecipare alla procedura concorsuale.</p>
<p style="text-align: justify;">A onor del vero, occorre precisare come alcuni dei casi più discussi di sbarramenti basati sull’età sono previsti per legge o per regolamento, dunque, l’amministrazione pubblica è obbligata ad applicarli pedissequamente. Per come accade per gli atti a contenuto generale, le leggi ed i regolamenti non necessitano di motivazione, pertanto, indipendentemente dalla fonte da cui derivano i limiti in questione, il privato cittadino si vede discriminato senza conoscere il reale motivo posto alla base. Quando tali limiti sono previsti con fonte primaria, il privato, da un certo punto di vista, si trova ulteriormente svantaggiato, in quanto deve convincere il giudice <em>a quo</em> a sollevare la questione di legittimità costituzionale di fronte alla Corte Costituzionale, mentre nel caso di limitazioni derivanti da fonti secondarie, il privato deve “solamente” convincere il giudice dell’illegittimità dell’atto per violazione del principio di divieto di discriminazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Partendo dalle considerazioni testé svolte, per comprendere le ragioni poste alla base delle limitazioni anagrafiche occorre ricorrere necessariamente all’interpretazione. Talvolta queste sembrano essere effettivamente frutto di esigenze fisiche strettamente correlate all’impiego da svolgere, altre volte sembrano celare motivazioni di tipo pensionistico, oppure pare che siano legate alle tipiche strutture di carriera all’interno della P.A., o peggio, sembrano essere utilizzate come strumento taglia candidati.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li><strong> Analisi critica del panorama italiano</strong><br />
Gli interventi giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo hanno ridotto il numero di campi di applicazione del limite. Prima dell’intervento del giudice europeo, il fenomeno era molto più vasto e diffuso, basti pensare che vigeva addirittura il limite di 35 anni per l’accesso al dottorato di ricerca universitario<a href="#_ftn41" name="_ftnref41"><sup>[41]</sup></a>. Nonostante ciò, la casistica dei concorsi pubblici dove sono previsti limiti di dubbia compatibilità con il diritto dell’Unione e con la Costituzione, è ancora ampia e differenziata. Per dare un’idea dell’entità del fenomeno, è sufficiente sottolineare che i limiti di età nei concorsi pubblici riguardano più di 500 mila posti di lavoro<a href="#_ftn42" name="_ftnref42"><sup>[42]</sup></a>. Dunque, è un fatto di dimensioni rilevanti, considerando che il numero totale di dipendenti pubblici si aggira intorno ai 3 milioni<a href="#_ftn43" name="_ftnref43"><sup>[43]</sup></a>. Da ciò si deduce che, lo sbarramento alla partecipazione dei concorsi basato sul criterio anagrafico è ancora applicato su circa 1/6 della totalità della dipendenza pubblica. Già questo dato appare sufficiente a far sorgere qualche dubbio circa la legittimità di un ricorso così esteso a questo strumento, il quale dovrebbe essere invece utilizzato in via del tutto eccezionale.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il settore dove vigono il maggior numero di limitazioni è, indubbiamente, quello della difesa e sicurezza. Infatti, sono previsti sbarramenti praticamente per tutti i concorsi del comparto, tranne che per quelli inerenti al personale civile. Sul punto possono essere citati i limiti per: volontari in ferma breve (24 anni)<a href="#_ftn44" name="_ftnref44"><sup>[44]</sup></a>, volontari in ferma prefissata triennale (28 anni)<a href="#_ftn45" name="_ftnref45"><sup>[45]</sup></a>, allievi ufficiali (22 anni)<a href="#_ftn46" name="_ftnref46"><sup>[46]</sup></a>, ed altri.<br />
Per ragioni di sinteticità di trattazione, qui di seguito vengono brevemente analizzati in chiave critica i casi maggiormente discussi nel panorama italiano:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Il concorso per medico specialista nella polizia di stato</strong><a href="#_ftn47" name="_ftnref47"><sup>[47]</sup></a>: viene previsto un limite di età a 35 anni. Considerando che un brillante studente di medicina può specializzarsi, nella migliore delle ipotesi, a 30-31 anni, quindi in un&#8217;età già prossima al limite massimo, appare irragionevole un limite così basso. Inoltre, se per 3 o 4 anni consecutivi non viene richiesta una determinata specializzazione, tutti i medici appartenenti a quella branca specialistica vedranno preclusa per tutta la vita la possibilità di entrare in Polizia, pur essendo stati eccellenti nel loro percorso di studi; Il Decreto del Ministero dell&#8217;Interno del 13 luglio 2018, n. 103, che regolamenta i limiti di età per l’ingresso al corpo della Polizia di Stato (previsti dall’art. 46 del Dlgs 334/2000), accenna alle necessità di prevedere dei limiti di età funzionali alla peculiarità del servizio<a href="#_ftn48" name="_ftnref48"><sup>[48]</sup></a>. Tale dicitura generica non pare essere in grado di giustificare la previsione di un limite di età così basso, soprattutto in considerazione del fatto che la figura richiesta necessita di molti anni di complessi studi. Non è immaginabile che tale limite sia stato previsto per avere dei medici con una prestanza fisica particolarmente alta, dato che il lavoro è prettamente intellettuale, e inoltre non sono previste prove fisiche nel concorso. Sono da escludere anche le ragioni basate sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento (espressamente previste dalla Direttiva 78/2000 come causa di giustificazione alla previsioni di limiti di età). Questo non è il caso, dato che il periodo di formazione previsto è di soli 6 mesi<a href="#_ftn49" name="_ftnref49"><sup>[49]</sup></a>. Pertanto, il reale motivo deve essere ricercato altrove. Probabilmente nell’età pensionabile degli appartenenti al corpo. Infatti, questi godono di un trattamento pensionistico differenziato che permette loro di andare a riposo anticipatamente rispetto agli altri lavoratori<a href="#_ftn50" name="_ftnref50"><sup>[50]</sup></a>. Quindi, se si assumessero persone di età maggiore ai 35 anni, non sarebbe possibile per loro versare abbastanza contributi per poter accedere alla pensione anticipata, e quindi dovrebbero restare in servizio più degli altri.<br />
Considerazioni simili possono essere fatte per i medici veterinari, per i quali la norma in questione prevede gli stessi limiti previsti per i medici specialisti. Occorre riconoscere però che nel caso dei veterinari, i tempi sono meno stringenti, rispetto ai medici. Infatti, il percorso di studi dura 5 anni (non 6 come nel caso della medicina) e il diploma di specializzazione in genere non è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso, a differenza dei medici specialisti. Pertanto, un veterinario gode di una finestra di tempo più ampia per poter partecipare al concorso, rispetto a un medico specialista.</li>
<li><strong>Il concorso per dirigenti tecnici della Polizia di Stato<a href="#_ftn51" name="_ftnref51"><sup>[51]</sup></a>: </strong>Limite di età previsto a 32 anni. Per questa posizione, fino al 2022 era previsto un limite a 30 anni. L&#8217;art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 334 del 2000, che stabiliva la quota 30, è stato oggetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Consulta<a href="#_ftn52" name="_ftnref52"><sup>[52]</sup></a>. La Corte ha ritenuto irragionevole un limite di età così basso per dei profili tecnici che non svolgono alcuna attività operativa sul campo (nello specifico si parlava di psicologi). Nel suo percorso argomentativo la Corte ha evidenziato diversi profili di criticità, ritenendo irragionevole l’equiparazione del limite di età a quello di funzionari che svolgono la loro azione direttamente sul campo. I dirigenti psicologi non svolgono una funzione di carattere prettamente operativo, ma una delicata funzione tecnico-scientifica, la quale richiede un percorso formativo particolarmente lungo. A riprova di questa affermazione, vi è il fatto che nel concorso in parola non sono previste le prove fisiche, che al contrario vi sono per i profili che svolgono la loro azione sul campo. Inoltre, la Corte stigmatizza anche il fatto che per l’accesso alla carriera di psicologo nella Guardia di Finanza il limite è di 32 anni di età. Tale disparità di trattamento contrasta con l’art. 3 della Costituzione. La dottrina ha salutato favorevolmente la pronuncia della Corte, augurandosi che questa potesse essere da apripista per altre pronunce d’illegittimità costituzionale nei casi in cui il limite di età per la partecipazione ad un concorso pubblico non sia strettamente connesso a condizioni fisiche particolari richieste dalla natura dell’impiego<a href="#_ftn53" name="_ftnref53"><sup>[53]</sup></a>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A seguito della pronuncia il legislatore è intervenuto, stabilendo un nuovo limite a 32 anni. Risulta ancora sconosciuto il reale motivo posto alla base del limite attualmente previsto, soprattutto dopo l’intervento della Corte Costituzionale che ha chiaramente affermato che non sono richieste particolari doti fisiche per i direttori tecnici. Anche in questo caso, probabilmente, i reali motivi sottesi, sono di natura previdenziale.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Il concorso per Prefetti</strong><a href="#_ftn54" name="_ftnref54"><sup>[54]</sup></a>: anche qui il limite è a 35 anni, ma si applica solo a chi non è già dipendente della pubblica amministrazione. Inoltre, il bando prevede il limite di 36 anni per chi è coniugato, e stabilisce aumenti di un anno per ogni figlio vivente. Circa tale bando occorre evidenziare molte criticità. In primo luogo non è chiaro il motivo della previsione di un limite di età così basso, dato che il prefetto non svolge un’attività che richiede particolari capacità fisiche o resistenza atletica. Si tratta di una figura che esercita funzioni di amministrazione e coordinamento, per le quali la competenza dovrebbe essere il criterio decisivo di selezione, non l’età anagrafica. L’imposizione di un tetto massimo di 35 anni appare dunque arbitraria e priva di una reale giustificazione, se non quella di operare un’inammissibile selezione preventiva basata su un criterio estraneo al merito.<br />
Ancora più grave è la disparità di trattamento tra chi è già dipendente della P.A. e chi non lo è. Infatti, se il limite di età è giustificato, allora si dovrebbe applicare anche ai dipendenti pubblici, mentre se non lo è, allora non si dovrebbe applicare a nessuno. Questo doppio binario crea una discriminazione ingiustificabile che pare porsi in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Un ulteriore elemento che merita attenzione riguarda il meccanismo di aumento del limite di età per chi è coniugato o ha figli, che prevede l’aggiunta di un anno per ogni figlio vivente. Tale criterio, pur avendo l’obiettivo di valorizzare alcune situazioni familiari, risulta sfavorevole per coloro che non sono sposati o che, per diverse ragioni, non hanno figli. Desta particolare perplessità anche l’esclusione dall’aumento per chi ha perso un figlio, poiché il bando fa riferimento solo ai “figli viventi”. In questo caso, si introduce una distinzione che rischia di trasformare un elemento di sofferenza personale in un fattore di svantaggio giuridico.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Il concorso per Commissari di Polizia</strong><a href="#_ftn55" name="_ftnref55"><sup>[55]</sup></a>: limite di età a 30 anni. Qui, il limite è aumentato fino a un massimo di tre anni per chi ha prestato servizio nelle forze armate. Inoltre, è previsto un limite di età a 35 anni per chi è dipendente dell’amministrazione civile dell’interno, mentre non è previsto alcun limite per chi fa già parte della Polizia di Stato; Lo sbarramento posto a 30 anni di età viene giustificato per motivi fisici, infatti sono previste anche delle prove atletiche durante il concorso. Come già visto, la disciplina di questo concorso è stata oggetto di una importante pronuncia della Corte di Giustizia, la quale ha precisato che, se le mansioni non comportano specifiche esigenze fisiche, il limite dei 30 anni non può ritenersi conforme al diritto dell’Unione; qualora invece siano richieste particolari capacità fisiche, è necessario accertare che la legge nazionale non imponga un vincolo eccessivo o sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti<a href="#_ftn56" name="_ftnref56"><sup>[56]</sup></a>, ed è compito del giudice nazionale valutare tutto ciò.<br />
Il Consiglio di Stato, recependo le indicazioni della Corte di Giustizia UE (causa C-304/21), ha inaugurato un innovativo metodo d’indagine basato sull’evidenza dei fatti (cd. evidence-based), rompendo con la prassi di basare la legittimità dei limiti sul mero &#8220;mansionario&#8221; astratto o su potenziali funzioni operative eccezionali<a href="#_ftn57" name="_ftnref57"><sup>[57]</sup></a>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istruttoria condotta dai Giudici ha analizzato i dati reali relativi al periodo 2016-2024, accertando che gli episodi in cui un commissario o vicecommissario ha effettivamente fatto uso della forza fisica o delle armi sono stati appena quindici in otto anni, in tutto il territorio nazionale. Di questi, solo sette erano riconducibili a operazioni di contrasto alla criminalità, mentre gli altri riguardavano interventi di soccorso pubblico o mediazione. Da questi dati risulta che il ricorso alla coazione fisica non è, dunque, una parte &#8220;normale e integrante&#8221; delle mansioni ordinarie del commissario, che riveste invece un ruolo prevalentemente dirigenziale e di coordinamento. Alla luce di tali risultanze concrete, il Consiglio di Stato ha dichiarato l&#8217;illegittimità dell&#8217;abbassamento del limite a 30 anni previsto dal D.M. 103/2018, ritenendolo una discriminazione sproporzionata e irragionevole che comprime ingiustificatamente il principio di massima partecipazione ai concorsi. Per effetto della sentenza, è stato ripristinato il previgente limite di 32 anni (ex D.M. 115/1999).<br />
Tale sentenza segna un fondamentale cambio di passo, stabilendo che l&#8217;amministrazione non può più limitare l&#8217;accesso basandosi su presunzioni anagrafiche, ma deve dimostrare la stretta necessità di tali vincoli rispetto alle attività abitualmente svolte.<br />
La sentenza in questione, oltre ad aprire la strada ad un’analisi concreta delle attività svolte dei posti sottoposti a vincolo, mette in luce il fatto che i commissari ed i vicecommissari, in sostanza, non effettuano servizi operativi e svolgono essenzialmente funzioni direttive. Questo apre la porta alla domanda sulla reale utilità del limite di età a 32 anni per poter partecipare al concorso, dato che ormai è dimostrato che per svolgere le funzioni in oggetto, in concreto, non servono particolari doti fisiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, inoltre, occorre sottolineare il fatto che dopo l’assunzione non vengono previsti test fisici obbligatori per verificare che i commissari mantengano una particolare prestanza fisica. Questo a riprova del fatto che in concreto i  commissari non svolgono funzioni “fisiche”.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Il concorso per Diplomatici</strong><a href="#_ftn58" name="_ftnref58"><sup>[58]</sup></a>: limite a 35 anni. Il bando per Segretario di Legazione in prova, presenta gli stessi profili di criticità già evidenziati per il concorso per Prefetti, e quindi è suscettibile delle stesse critiche. Occorre dar conto del fatto che questo limite anagrafico è stato oggetto di un parere del Consiglio di Stato, il quale lo ha ritenuto legittimo. I giudici di Palazzo Spada lo hanno giustificato con l’impossibilità di giungere al ruolo di ambasciatore se si intraprende la carriera troppo tardi<a href="#_ftn59" name="_ftnref59"><sup>[59]</sup></a>, e dal fatto che nei primi anni di carriera sono previsti distaccamenti all’estero per lunghi periodi. Tutto ciò non sembra sufficiente per limitare l’ingresso a tale carriera. Circa il periodo di distaccamento all’estero, è necessario sottolineare che i concorsi banditi dal M.A.E.C.I. per altri ruoli prevedono sempre la possibilità di essere assegnati in sedi estere, pur non prevedendo lo sbarramento anagrafico citato. Inoltre, appare utile evidenziare, che la professione in oggetto è per sua natura destinata ad essere impiegata all’estero e pertanto sembra insussistente come giustificazione ad una limitazione basata sull’età. Da ultimo, moltissimi lavori nel settore privato prevedono lunghi periodi all’estero o frequenti spostamenti. Le aziende non prevedono alcuna limitazione anagrafica, anzi, in genere prediligono candidati con maggior esperienza e dunque, anagraficamente più maturi. Rispetto alla problematica relativa all’impossibilità di raggiungere il grado di ambasciatore, per via dei considerevoli anni necessari per svolgere tutta la carriera. Occorre evidenziare che tale problematica si può ravvisare in tutti i ruoli dello Stato, anche quelli più delicati, come ad esempio il magistrato, per il quale non è prevista alcuna discriminazione basata sull’età.</li>
<li><strong>Il tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 DL 69/2013<a href="#_ftn60" name="_ftnref60"><sup>[60]</sup></a></strong>: limite di età a 30 anni. Il tirocinio in parola non è un normale tirocinio extracurriculare, ma costituisce titolo preferenziale a parità di merito nei concorsi indetti dall&#8217;amministrazione della giustizia, dall&#8217;Avvocatura dello Stato, e per la nomina a giudice onorario di tribunale e  a  vice  procuratore onorario. Tale sbarramento anagrafico non appare giustificato da alcun motivo pratico, se non quello di limitare la platea di candidati al tirocinio. La norma, oltre a quello dell’età, prevede altri criteri. Infatti sono ammessi solo coloro che abbiano conseguito la media di 27/30 in determinate materie d’esame, ovvero abbiano conseguito la laurea con votazione non inferiore a 105/110. Questi sono basati sul merito e dunque non discriminatori, a differenza di quello basato sull’età anagrafica che, con tutta probabilità, mira solamente a tagliare il numero dei candidabili.</li>
<li><strong>Il limite di età per l’accesso ai Vigili del Fuoco:</strong> questo è particolare rispetto agli altri perché ha visto un abbassamento di 4 anni. Si è passati dai 30 anni previsti con il D.M. 8 ottobre 2012, n. 197, ai 26 anni stabiliti dall’art. 2 del D.M. del 5 novembre 2019, n. 167. Tale regolamento, prima della sua approvazione, ha ricevuto il parere positivo della sezione consultiva atti normativi del Consiglio di Stato<a href="#_ftn61" name="_ftnref61"><sup>[61]</sup></a>. La riduzione è stata giustificata dalla necessità di dover abbassare l’età media del corpo dei Vigili del Fuoco<a href="#_ftn62" name="_ftnref62"><sup>[62]</sup></a>, per poter garantire l’efficienza del corpo. Il Decreto prevede una deroga alla soglia dei 26 anni per gli appartenenti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto da almeno un anno negli appositi elenchi, ponendo per costoro il limite a 37 anni.<br />
Le ragioni giustificative alla base dell’abbassamento del limite di età non paiono sufficienti. Soprattutto in considerazione del fatto che vi sono altri modi per “svecchiare” organico, senza discriminare in maniera così drastica. Inoltre, il decreto prevede una notevole diversità di trattamento tra candidati c.d. civili ed i c.d. volontari discontinui. Tale differenza è stata argomentata dal Consiglio di Stato, come una deroga volta a valorizzare le competenze acquisite nel periodo di volontariato. Ciò appare quantomeno benevolo, dato che viene richiesto un solo anno di servizio per giustificare 11 anni di differenza nel limite di età. Inoltre, in questo modo si giunge nella situazione in cui un ventisettenne, che non può partecipare al concorso per diventare vigile del fuoco, può fare per un anno o due il vigile volontario discontinuo, per poi poter partecipare al concorso per vigili del fuoco fino all’età di 37 anni.</li>
<li><strong>Il concorso per Procuratori di Stato<a href="#_ftn63" name="_ftnref63"><sup>[63]</sup></a>:</strong> il limite di età per l’accesso a tale carriera è previsto espressamente dal D.P.C.M. 13 aprile 2000, n. 141, “Regolamento recante il limite di età per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato”, il quale lo fissa ad anni 35. Fino al 2011 il limite era fissato a 40 anni, con D.P.R. 11 luglio 2011, n. 161 è stato abbassato fino alla soglia attuale. Con riguardo a tale sbarramento anagrafico la Corte di Cassazione ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia affinché valuti che questo sia compatibile con il diritto dell’unione<a href="#_ftn64" name="_ftnref64"><sup>[64]</sup></a>.<br />
L’avvocatura di stato, nel corso del giudizio, ha argomentato l’imposizione di tale limite sulla natura specifica del servizio e sulle oggettive necessità dell&#8217;amministrazione. La ragione principale si è concentrata sull&#8217;esigenza di assicurare che il personale in ingresso possa garantire un adeguato e ragionevole periodo di servizio prima del collocamento a riposo. Questa necessità è strettamente connessa alla struttura della carriera all&#8217;interno dell&#8217;Avvocatura dello Stato, la quale prevede un percorso professionale lungo e una progressione attraverso varie classi di stipendio e qualifiche prima di poter accedere alla nomina di Avvocato dello Stato. Pertanto, il limite d&#8217;età è stato ritenuto indispensabile per consentire il completamento dell&#8217;intero percorso formativo e di maturazione professionale, evitando che assunzioni in età avanzata possano compromettere l&#8217;equilibrio della pianta organica e l&#8217;efficace funzionamento dell&#8217;istituzione, svuotando le classi più elevate di personale. Si è dunque richiamata la necessità di avere un periodo di lavoro sufficientemente lungo per ripagare l&#8217;investimento formativo e garantire la continuità funzionale dell&#8217;ufficio.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le ragioni addotte dall’avvocatura non paiono sufficienti a giustificare un limite talmente basso. In considerazione del fatto che la carriera di Procuratore di stato è propedeutica a quella di Avvocato di stato, ma che alla stessa si può giungere anche attraverso apposito concorso privo di requisiti anagrafici<a href="#_ftn65" name="_ftnref65"><sup>[65]</sup></a>. Inoltre, per carriere che richiedono una preparazione del tutto simile ed egualmente importanti non sono previsti sbarramenti anagrafici, come nel caso della magistratura. Pertanto, alla luce della normativa attuale, un 36enne non può concorrere per diventare procuratore di stato, ma può diventare magistrato. Una volta ottenuta la toga può partecipare al concorso per diventare direttamente avvocato di stato.<br />
Alla luce di quanto sin qui considerato tale limite appare ingiustificato, sproporzionato e di dubbia utilità.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Al termine di questa analisi critica, emerge che la Pubblica Amministrazione motiva le limitazioni all’accesso in modi differenti: talvolta richiamandosi alle condizioni fisiche dei candidati, altre volte alla necessità di assicurare un adeguato periodo di servizio prima del pensionamento, oppure all’impossibilità di completare la carriera.<br />
I reali motivi posti alla base delle discriminazioni anagrafiche talvolta sembrano essere diversi da quelli asseriti. Come si è avuto modo di apprezzare, da una fugace analisi, sembra che le ragioni sottese siano di tipo pensionistico, o altre volte pare che i limiti vengano utilizzati come mezzi per la limitazione della platea dei candidati.<br />
Anche quando le ragioni reali paiono coincidenti con quelle addotte dall’amministrazione pubblica, la barriera basata sull’età pare essere uno strumento drastico e sproporzionato. Difatti, come si vedrà meglio in seguito,  i medesimi risultati possono essere raggiunti con vie diverse e non discriminatorie.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li><strong> Rischi e svantaggi della previsione di limiti di età</strong><br />
L’imposizione dei limiti di età per l’accesso a determinati ruoli può implicare una serie di problematiche, sia giuridiche che di opportunità.<br />
Partendo dalle questioni giuridiche, è facile argomentare come questi possano porsi in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, con l’art. 21 della Carta di Nizza e la Direttiva 78/2000. Il principio di uguaglianza ed il relativo divieto di discriminazione sono dei pilastri fondamentali del diritto unionale e della Costituzione. Pertanto, le eventuali deroghe devono essere applicate ed interpretate restrittivamente, oltre che, adeguatamente giustificate. Tale affermazione è positivizzata dall’art. 6 Direttiva UE, la quale prevede che non è discriminatorio stabilire dei limiti di età per l’accesso a determinati professioni, a patto che questi siano “<em>oggettivamente e ragionevolmente giustificati”</em>. Sul punto la dottrina italiana ha in parte criticato la Direttiva, definendola come una “Cenerentola”<a href="#_ftn66" name="_ftnref66"><sup>[66]</sup></a> nel campo delle tutele perseguibili, vista l’ampia gamma di eccezioni previste e la loro portata<a href="#_ftn67" name="_ftnref67"><sup>[67]</sup></a>.<br />
Inoltre, come evidenziato in precedenza, il privato cittadino quasi mai è a conoscenza delle reali ragioni poste alla base delle soglie all’ingresso, pertanto è costretto ad adire l’autorità giudiziaria per sapere il motivo posto alla base della sua preventiva esclusione. Dunque, il precetto della Direttiva sembra in parte essere disatteso. Vero è che la norma non parla di giustificazioni esplicite, ma di ragioni oggettive. Ma per essere oggettive devono essere autoevidenti oppure in qualche maniera occorre portarle a conoscenza del destinatario, altrimenti, prendendo in prestito una categoria penalistica, rischiano di rimanere come un elemento soggettivo.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Per giunta, questo strumento rischia anche di essere considerato non conforme con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, dato che i medesimi risultati possono essere raggiunti con vie molto meno limitative dei diritti delle persone. Sebbene la giurisprudenza appare conservatrice sul punto, la Corte Costituzionale ha dato segno di un&#8217;iniziale apertura sulla valutazione critica della ragionevolezza di certi limiti. Pertanto, sarebbe opportuno prendere in considerazioni diversi strumenti giuridico-normativi attraverso i quali garantire le esigenze dell’amministrazione pubblica con il diritto delle persone a perseguire le proprie aspirazioni professionali, così come insegnato dal secondo comma dell’art. 3 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Aldilà del piano tecnico del diritto e della (in)giustizia dell’uso di determinate barriere anagrafiche all’ingresso nella P.A., è utile mettere in luce anche alcuni aspetti relativi al piano delle opportunità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo attiene al fatto che prevedere limiti molto bassi all’ingresso spesso comporta l’esclusione di numerosi candidati qualificati in possesso anche di un patrimonio di esperienze pregresse, lavorative e non, che avrebbero potuto mettere al servizio dell’amministrazione. Questo comporta un mancato arricchimento dell’amministrazione stessa. Molti dei limiti citati sono considerevolmente al di sotto della soglia dei 30 anni, quindi, possono entrare in servizio solo soggetti che sono poco più che ragazzi e ragazze, con pochissime esperienze lavorative, se non nessuna. Questa visione di un’amministrazione chiusa in se stessa, che “cresce” i suoi dipendenti con modelli di lavoro ereditati dal secolo scorso, appare inadeguata a cogliere le sfide di un mondo sempre più complesso e dinamico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo aspetto, come accennato in precedenza, riguarda il progressivo allungamento e la crescente complessità dei percorsi di studio. Chi sceglie di approfondire le proprie competenze attraverso dottorati di ricerca, master, esperienze all’estero e altre opportunità di specializzazione, investe inevitabilmente molti anni nella propria crescita professionale. Tuttavia, questa scelta, anziché essere valorizzata, può tradursi in una penalizzazione, portando il candidato a superare i limiti di età previsti per l’accesso a determinate qualifiche, per le quali sarebbe in realtà più che preparato. Un esempio emblematico è il concorso per medici specialisti nella Polizia di Stato: anche il miglior giovane specialista d’Italia potrebbe essere definitivamente escluso dal corpo semplicemente perché, per alcuni anni, non viene bandito un concorso per la sua specializzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, questo sistema rischia di assumere i contorni di una punizione per chi ha “sbagliato strada”, ossia per chi non ha voluto o potuto scegliere da subito determinate carriere. Per queste, in effetti, sembra che vi sia una sola possibilità di scelta nella vita, basti pensare che alcune prevedono limiti bassissimi, fino ad arrivare al caso della scuola ufficiali dell’esercito che prevede il limite a 22 anni. Ma anche per gli incarichi che non hanno limiti così bassi, c’è il rischio di questo effetto “punizione”, ad esempio, un giurista che dopo la laurea ha intrapreso una delle tante strade percorribili, come la pratica forense, il dottorato di ricerca, o lo studio per il concorso in magistratura, a costui molto probabilmente sarà preclusa la possibilità di concorrere per il posto di commissario. Ovviamente, si potrebbero fare molti altri esempi. Il punto centrale è che, come abbondantemente evidenziato, i percorsi di studio oggi sono molto lunghi, ma al contempo conferiscono spesso una preparazione ampia e dunque spendibile in molti campi diversi. Quindi, chi non sceglie subito determinate strade, si vedrà escluso da queste per sempre. Non avrà mai la possibilità di tornare sui suoi passi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="9">
<li><strong> Proposte alternative ai limiti di età e considerazioni conclusive<br />
</strong>Considerate le numerose criticità che i limiti di età pongono in termini di ragionevolezza, uguaglianza e coerenza, appare utile soffermarsi sull’individuazione di soluzioni alternative che consentano di perseguire le esigenze della Pubblica Amministrazione senza incorrere in discriminazioni illegittime.<br />
Tali alternative devono essere elaborate a partire dall’analisi delle finalità effettive che tali restrizioni intendono perseguire. In altri termini, la legittimità e la ragionevolezza di un limite anagrafico non possono essere valutate in astratto, ma devono essere collegate in modo coerente alle specifiche esigenze di interesse pubblico sottese alla funzione o al settore di riferimento. È dunque necessario distinguere, caso per caso, le diverse esigenze organizzative, previdenziali o funzionali dell’amministrazione e individuare soluzioni che, pur garantendo il buon andamento della Pubblica Amministrazione, non si traducano in discriminazioni arbitrarie o sproporzionate.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Quando le esigenze sottese al limite di età sono di carattere previdenziale — come sembra accadere in particolare nei settori della Difesa e della Sicurezza — la ratio non è tanto quella di assicurare l’efficienza fisica o funzionale, quanto di preservare l’equilibrio di un determinato regime pensionistico. In tali casi, la rigidità del limite anagrafico appare eccessiva e non necessaria: piuttosto che escludere chi supera una determinata soglia, si potrebbero introdurre soluzioni più elastiche, quali l’applicazione del regime pensionistico ordinario a coloro che accedono oltre il limite stabilito, rinunciando eventualmente alle condizioni di favore previste per chi entra in servizio in età più giovane. Tale soluzione consentirebbe di contemperare l’interesse pubblico alla sostenibilità del sistema previdenziale con il diritto individuale di accesso al pubblico impiego, secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza che permeano l’ordinamento europeo e nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Diverso è il caso in cui il limite anagrafico venga giustificato da esigenze fisiche o attitudinali connesse alla natura delle mansioni da svolgere. In questi casi, l’impostazione tradizionale si rivela contraddittoria: da un lato si presume l’incapacità fisica di un candidato che superi una certa età — come nel caso emblematico dei concorsi per commissari di polizia —, dall’altro non si prevede un controllo periodico sull’effettiva permanenza dei requisiti fisici per il personale già in servizio. Una disciplina più coerente e rispettosa dei principi di uguaglianza sostanziale dovrebbe invece prevedere un regime differenziato, consentendo l’accesso anche a candidati più maturi, purché sottoposti a verifiche fisiche periodiche per un determinato numero di anni successivi all’assunzione. In tal modo, si garantirebbe la piena efficienza del servizio senza ricorrere a esclusioni aprioristiche e non giustificate da parametri oggettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Un ulteriore profilo attiene ai limiti di età imposti in ragione della lunghezza dei percorsi di carriera. L’argomento secondo cui l’ingresso tardivo comprometterebbe la progressione professionale o l’equilibrio organizzativo dell’amministrazione appare sempre meno sostenibile, soprattutto in un contesto lavorativo caratterizzato da una crescente mobilità e da carriere meno lineari. Anche qui, la rigidità del limite potrebbe essere superata attraverso modelli più flessibili, ad esempio riservando una quota prevalente di posti ai candidati sotto una determinata soglia anagrafica, ma mantenendo una percentuale di accesso aperta a tutti. Tale sistema garantirebbe un ricambio generazionale fisiologico, senza sacrificare la possibilità di valorizzare candidati più esperti o particolarmente qualificati, contribuendo così a una composizione più equilibrata e meritocratica della forza lavoro pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">In via generale, tuttavia, appare ormai necessaria una revisione complessiva della disciplina dei limiti di età nei concorsi pubblici. L’evoluzione demografica, l’allungamento dell’aspettativa di vita, l’innalzamento dell’età pensionabile e l’ampliamento dei percorsi formativi e professionali hanno profondamente modificato le condizioni che storicamente ne giustificavano l’esistenza. Oggi, l’accesso a molte carriere richiede percorsi di studio lunghi e altamente specializzati, spesso integrati da esperienze post-universitarie, dottorati o periodi di formazione all’estero, che ritardano fisiologicamente l’ingresso nel mercato del lavoro. Penalizzare tali percorsi imponendo limiti rigidi di età significa disincentivare la formazione avanzata e privare la Pubblica Amministrazione di risorse umane di alto profilo. Inoltre, il miglioramento delle condizioni di salute e la maggiore longevità lavorativa rendono ormai insostenibile il presupposto per cui l’età anagrafica costituisca di per sé un indice di minore efficienza o produttività.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali considerazioni, i limiti di età dovrebbero essere oggetto di un ripensamento complessivo, ispirato ai principi di proporzionalità, non discriminazione e valorizzazione del merito.<br />
Garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost., non significa introdurre barriere selettive arbitrarie, ma costruire un sistema di reclutamento capace di individuare i candidati più idonei in termini di competenze, motivazione e capacità effettiva di contribuire al perseguimento dell’interesse pubblico. Il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, Cost. impone di rimuovere ogni ostacolo che, come i limiti anagrafici rigidi e non giustificati, impedisca la piena realizzazione personale e professionale del cittadino. In quest’ottica, un sistema più flessibile, basato su parametri oggettivi di idoneità e non su presunzioni legate all’età, consentirebbe non solo di ampliare le opportunità di accesso, ma anche di rafforzare la qualità complessiva dell’amministrazione pubblica, rendendola più dinamica, inclusiva e meritocratica.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, una riforma in tal senso assumerebbe anche una valenza simbolica e culturale: significherebbe riconoscere che il valore professionale di un individuo non è determinato dal dato anagrafico, ma dalla capacità di adattarsi, apprendere e contribuire al progresso collettivo. Una Pubblica Amministrazione aperta a percorsi e biografie diverse rappresenterebbe non solo un’applicazione più coerente dei principi costituzionali ed europei di non discriminazione, ma anche un investimento strategico sul capitale umano. Ripensare i limiti di età, dunque, non è un mero aggiustamento tecnico, ma un passo necessario per costruire un’amministrazione pubblica realmente moderna, fondata sul merito, sulla flessibilità e sull’effettiva uguaglianza delle opportunità.</p>
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<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>[1]</sup></a> Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"><sup>[2]</sup></a> La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l’eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le convinzioni religiose e filosofiche.La sua organizzazione è decentrata. La legge promuove l’uguaglianza di accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive, nonché alle responsabilità professionali e sociali;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"><sup>[3]</sup></a> L&#8217;Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell&#8217;uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4"><sup>[4]</sup></a> Per approfondimenti sull’art. 13 Trattato CE vedasi M. BELL, Anti-discrimination Law and the European Union, <em>Oxford University Press,</em> 2002;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5"><sup>[5]</sup></a> In questo senso la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Grande sezione, 23 novembre 2008, Bartsch c. Bosh und Siemens Hausgerate, C-427/06;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6"><sup>[6]</sup></a> Per una analisi dettagliata sulla Direttiva 78/2000 si rinvia a C. FAVILLI, <em>La non discriminazione nell’Unione europea</em>, Il Mulino, 2008, p. 221 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7"><sup>[7]</sup></a> Art 1 Direttiva 78/2000 testualmente stabilisce che: <em>“La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l&#8217;età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l&#8217;occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.”;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8"><sup>[8]</sup></a> Cfr. G. DE VERGOTTINI, <em>Diritto Costituzionale</em>, 14ª edizione, 2019, CEDAM, p 94;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9"><sup>[9]</sup></a> Legge n. 457 del 5 agosto 1978 e smi, inoltre vi sono numerose norme regionali in quanto dalla riforma del titolo V della Costituzione, la competenza è passata alle regioni;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10"><sup>[10]</sup></a> Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e smi, conosciuta come &#8220;Norme per il diritto al lavoro dei disabili&#8221;. Ha come obiettivo principale quello di favorire l&#8217;inserimento e l&#8217;integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11"><sup>[11]</sup></a> Sul punto è possibile citare l’art. 37 e 51 della Costituzione, e il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e smi;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12"><sup>[12]</sup></a> Artt. 15 e 16 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 1970). In dottrina sull’argomento i contributi sono molteplici, tra cui: M. TURRIN, <em>Il principio di parità di trattamento, il potere organizzativo del datore di lavoro pubblico ed il divieto di discriminazioni fondate sulla disabilità</em>. Argomenti di diritto del lavoro, 6, 2020, 1482-1494.;  O. BONARDI, <em>Regole del mercato del lavoro e tutela antidiscriminatoria. Diritto alla sicurezza sociale e divieti di discriminazioni</em>, Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 4, 2008, 565 ss.; F. SANTONI, <em>Tutele antidiscriminatorie e rapporti di lavoro: le discriminazioni razziali, </em>q. Rio., 1-2, 2006, 11 ss.; M. BARBERA, <em>Discriminazione ed uguaglianza nel rapporto di lavoro</em>, Giuffrè, Milano, 1991.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13"><sup>[13]</sup></a> L’art. 34 Cost., il D.lgs. 63/2017, e numerosi decreti ministeriali;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14"><sup>[14]</sup></a> La letteratura sul punto è vastissima, è possibile citare, tra i tanti: L. FERLUGA, <em>I divieti di discriminazione per motivi di genere,</em> Diritti fondamentali.it, 1, 2021, 153 ss.; A. GARILLI, <em>Immigrati e discriminazioni nel settore della sicurezza sociale. Sulle provvidenze a sostegno di famiglia e genitorialità la Corte costituzionale sollecita il dialogo con la Corte di giustizia</em>, Rivista del diritto della sicurezza sociale, 3, 2020, 561 ss.; M. BARBERA, A. GUARISO (a cura di), <em>La tutela antidiscriminatoria,</em> Giappichelli, Torino, 2019; L. VENDITTI, <em>La protezione antidiscriminatoria contro le molestie sessuali vale anche per le regole probatorie</em>, q. Rin., 2, 2017, 357 ss.; O. BONARDI (a cura di), E<em>guaglianza e divieti di discriminazione nell&#8217;era del diritto del lavoro derogabile</em>, Ediesse, Roma, 2017; R. Santagata De Castro, R. Santucci, <em>Discriminazioni e onere della prova: una panoramica comparata su effettività e proporzionalità della disciplina (Parte I e Parte II)</em>, Argomenti di diritto del lavoro, 3-4.-5, 2015.; L. CALAFÀ, D. GOTTARDI (a cura di), <em>Il diritto antidiscriminatorio tra teoria e prassi applicativa</em>, Ediesse, Roma, 2009; M. BARBERA (a cura di), <em>Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale</em>, Giuffrè, Milano, 2007; L. GAETA, L. ZOPPOLI (a cura di), <em>Il diritto diseguale,</em>  Giappichelli, Torino, 1992;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15"><sup>[15]</sup></a> Sulle discriminazioni in base all&#8217;età, si rinvia alla monografia di O. LA TEGOLA, <em>Il divieto di discriminazione per età nel diritto del lavoro</em>, Cacucci Editore, Bari, 2017; si segnala inoltre: E. CHIREGATO, <em>Il principio di non discriminazione in base all&#8217;età nel dialogo tra Corti superiori: il caso del personale aereo dei servizi segreti al vaglio della Corte di giustizia</em>, Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 4, 2018, 903 ss.; S. M. CARBONE, <em>Discriminazioni sulla base dell&#8217;età tra principi generale UE e criteri applicativi,</em> Studi sull&#8217;integrazione europea, 1, 2017, 23 ss.; G. BRONZINI, <em>La Corte di giustizia e il principio di non discriminazione per età: al giudice ordinario il compito di chiudere il sistema</em>, Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 4, 2016, 999 ss.; V. ALLOCCA, <em>Parità di trattamento e discriminazioni per età nella giurisprudenza della Corte di Giustizia,</em> q. Riv., 1, 2015, 143 ss.; A. LASSANDARI, <em>L&#8217;irrisolvibile confronto tra la Corte e gli Stati sulle discriminazioni per ragioni di età</em>, Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 3, 2014, 750 ss.; S. GUADAGNO, <em>Discriminazioni basate sull&#8217;età in ambito aeronautico e motivi di giustificazione del pensionamento automatico</em>, Argomenti di diritto del lavoro, 2, 2012, 418 ss.; A. MARCHETTI, <em>La contrattazione collettiva di fronte ad un caso di disparità di trattamento tra lavoratori, per ragioni di età, giustificato da finalità di sicurezza pubblica,</em> Diritto pubblico comparato ed europeo, 1, 2012, 242 ss.; D. IZZI, <em>La Corte di Giustizia e le discriminazioni per età: scelte di metodo e di merito,</em> Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1, 2012, 125 ss.; M. MOCELLA, <em>Età pensionabile e discriminazioni in ragione dell&#8217;età, </em>Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2, 2011, 515 ss;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16"><sup>[16]</sup></a> C.G.U.E., 22 novembre 2005, <em>Mangold c. Helm</em>, C-144/04;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17"><sup>[17]</sup></a> Art. 2 Codice Civile;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18"><sup>[18]</sup></a> Art. 97 Codice Penale;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19"><sup>[19]</sup></a> Sul punto si segnalano G. TOSCANO, <em>L&#8217;illegittimità costituzionale dei limiti di età per l&#8217;accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato : riflessioni a margine di C. cost. n. 262/2022,</em> Il diritto del mercato di lavoro, p. 180-191, 1, 2023; L. FERLUGA, <em>Età e concorsi pubblici</em>, Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, Fascicolo 2/2023; B. GAGLIARDI, <em>II divieto di discriminazione in ragione dell&#8217;età nell&#8217;ordinamento europeo e i pubblici concorsi,</em> Giornale di diritto amministrativo, 2, 2015, 233 ss.;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20"><sup>[20]</sup></a> Art. 3 Legge  15 maggio 1997, n. 127;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21"><sup>[21]</sup></a> Ad esempio il Decreto del Ministero delle Finanze, 23 aprile 1999, n. 142, recante norme per l&#8217;individuazione dei limiti di eta&#8217; per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di Finanza. Argomenta che, i peculiari compiti demandati al Corpo richiedono la previsione di limiti di età, che contemperano esigenze di natura sia formativa, connesse  allo status  militare, che d’impiego, avuto riguardo alle mansioni cui è adibito il personale, specialmente nella fase iniziale delle diverse carriere;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22"><sup>[22]</sup></a> C.G.U.E., 17 novembre 2022, C-304/21;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23"><sup>[23]</sup></a> Direttiva 78/2000 Art. 6 Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all&#8217;età:<em>…gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell&#8217;età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell&#8217;ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:….</em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l&#8217;accesso all&#8217;occupazione o a taluni vantaggi connessi all&#8217;occupazione;</em></li>
<li><em>c) la fissazione di un&#8217;età massima per l&#8217;assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento;</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24"><sup>[24]</sup></a> Per una disamina approfondita sull’articolo 6, si rimanda a C. O’CINNEIDE, <em>Age Discrimination and European Law,</em> European Commission, 2005, pp. 1-57;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25"><sup>[25]</sup></a>  Commento a Sentenza: S. SCARPONI, <em>Un nuovo tassello nell’interpretazione della discriminazione per età: il caso dei posti di commissario nella Polizia di Stato, </em>Lavoro Diritti Europa, 1/2022; L. FERLUGA, op. cit.;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26"><sup>[26]</sup></a> C.G.U.E., 12 gennaio 2010, <em>Wolf</em>, C-229/08, EU:C:2010:3;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27"><sup>[27]</sup></a> C.G.U.E., 13 novembre 2014, <em>Vital Pérez</em>, C-416/13, EU:C:2014:2371;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28"><sup>[28]</sup></a> Sul punto si segnala il commento a sentenza di B ACCONCIAJOCO, <em>Limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici e discriminazioni ingiustificate</em>, Giurisprudenza italiana, 12/2014, pp. 2264, 2265;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29"><sup>[29]</sup></a> C.G.U.E., 17 novembre 2022, <em>VT</em>, C-304/21, EU:C:2022:913;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30"><sup>[30]</sup></a> C.G.U.E., 3 giugno 2021, <em>Ministero della Giustizia</em>, C-914/19, EU:C:2021:420;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31"><sup>[31]</sup></a> C.G.U.E., 17 ottobre 2024, <em>Rechtsanwältin und Notarin</em>, C-408/23 (non ancora pubblicata in Raccolta);</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32"><sup>[32]</sup></a> C.E.D.U., 26 novembre 2024, <em>Ferrero Quintana c. Spagna</em>, ric. n. 2669/19;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33"><sup>[33]</sup></a> <em>Ex multis</em>: Cons. Stato, Sez. II, 18/03/2024, n. 2609; Cons. Stato, Sez. II, 30/01/2023, n. 1030; Cons. Stato, Sez. I, 19/12/2022, n. 1992; Cons. Stato, Sez. II, 04/02/2022, n. 781; Corte d’appello di Trento, 21/10/2020, n. 43/2020; Cons. di Stato, sez. I, parere n. 1917, 14/09/2016;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34"><sup>[34]</sup></a> Cons. Stato, Sez. I, 19/12/2022, n. 1992;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35"><sup>[35]</sup></a> TAR Toscana, 27/06/2024, n. 816;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36"><sup>[36]</sup></a> Il bando è del 09/07/2021, il testo è consultabile sul sito della Provincia di Lucca;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37"><sup>[37]</sup></a> Corte cost., Sent.  22/12/2022, n. 262;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38"><sup>[38]</sup></a> Corte di Cassazione civ., sez. IV lavoro, ordinanza interlocutoria, 17 luglio 2025, n. 19847;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39"><sup>[39]</sup></a> Cons. Stato, Sez. IV, 19/01/2026, n. 397;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40"><sup>[40]</sup></a> Art. 3 comma 3 Legge 241/1990; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 8171 dell&#8217;11 ottobre 2024;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41"><sup>[41]</sup></a>  Uno tra i tanti: Regolamento delle attività formative della Scuola Superiore Sant’Anna: Emanato con D.R. n. 306 del 17/07/2012, Integrato con D.R. n. 65 12/02/2014;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42"><sup>[42]</sup></a> Dato risultante dalla somma degli organici previsti per Forze armate, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigile del Fuoco, Corpo Prefettizio e Corpo Diplomatico;  Sul punto è possibile consultare il sito della camera: <a href="https://temi.camera.it/leg17/temi/polizia_di_stato_d">https://temi.camera.it/leg17/temi/polizia_di_stato_d</a>  <a href="https://www.esteri.it/it/sala_stampa/pubblicazioni-e-book/">https://www.esteri.it/it/sala_stampa/pubblicazioni-e-book/</a> <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27interno">https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27interno</a>  <a href="https://www.vigilfuoco.it/comando-vvf-verona/atti-amministrativi-generali-anno-2019">https://www.vigilfuoco.it/comando-vvf-verona/atti-amministrativi-generali-anno-2019</a> ;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43"><sup>[43]</sup></a> <a href="https://www.forumpa.it/whitepapers/fpa-data-insight-la-ricerca-lavoro-pubblico-2023/">https://www.forumpa.it/whitepapers/fpa-data-insight-la-ricerca-lavoro-pubblico-2023/</a> ;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44"><sup>[44]</sup></a> Art. 3 Legge 5 agosto 2022, n. 119;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45"><sup>[45]</sup></a> <em>Idem</em>;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46"><sup>[46]</sup></a> Art. 648 Dlgs 15 marzo 2010, n. 66;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47"><sup>[47]</sup></a>  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l&#8217;assunzione di 35 medici della carriera dei medici della Polizia di Stato D.C.P. 29 gennaio 2025, in applicazione dell’art. 46 del Dlgs 5 ottobre 2000, n. 334;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48"><sup>[48]</sup></a> Decreto del Ministero dell&#8217;Interno del 13 luglio 2018, n. 103: Ritenuto di dover prevedere, per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato, limiti di età funzionali alla peculiarità del servizio prestato dal suddetto personale;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49"><sup>[49]</sup></a> Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50"><sup>[50]</sup></a> Art. 7 Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51"><sup>[51]</sup></a> Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 19 posti di commissario tecnico psicologo &#8211; D.C.P. 02/05/2019, in applicazione dell’art. 31, comma 1, del Dlgs 5 ottobre 2000, n. 334, prima della sentenza della Corte Costituzionale n.262 del 2022;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52"><sup>[52]</sup></a> Corte cost., Sent.  22/12/2022, n. 262;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53"><sup>[53]</sup></a> Cfr. G. TOSCANO, op cit.;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54"><sup>[54]</sup></a>  Decreto ministeriale numero 2715 del 22 dicembre 2021; Decreto del Ministro dell&#8217;Interno 29 luglio 1999, n. 357;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55"><sup>[55]</sup></a> Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l&#8217;assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del 25 gennaio 2024, in applicazione dell’art. 3 del Dlgs 5 ottobre 2000, n. 334;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56"><sup>[56]</sup></a> In questo senso News a cura dell’Ufficio del massimario della giustizia amministrativa, n.115 del 27 dicembre 2022;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57"><sup>[57]</sup></a> Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19/01/2026, n. 397;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58"><sup>[58]</sup></a> Concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di Segretario di Legazione in prova. G.U. 4° Serie speciale del 25 marzo 2025, in applicazione dell’art. 3 del DPCM 1 aprile 2008, n. 72;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59"><sup>[59]</sup></a> Cons. di Stato, sez. I, parere n. 1917, 14 settembre 2016;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60"><sup>[60]</sup></a> DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61"><sup>[61]</sup></a> Sezione consultiva atti normativi del Consiglio di Stato, n. 2231 del 2019;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62"><sup>[62]</sup></a> In questo senso Cons. di Stato, parere n. 2231 del 2019, richiamato anche da Cons. Stato, Sez. I, 19/12/2022, n. 1992;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63"><sup>[63]</sup></a> Decreto dell’Avvocato dello Stato 2025/114;  Decreto dell’Avvocato dello Stato 2021/154;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64"><sup>[64]</sup></a> Corte di Cassazione civ., sez. IV lavoro, ordinanza interlocutoria, 17 luglio 2025, n. 19847;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65"><sup>[65]</sup></a> Decreto dell’Avvocato dello Stato 2023/140;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66"><sup>[66]</sup></a> Cfr. D. IZZI, <em>Eguaglianza e differenza nei rapporti di lavoro</em>, Jovene Editore, Napoli 2005;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67"><sup>[67]</sup></a> Cfr. M. BARBERA, <em>Le discriminazioni basate sulla disabilità</em>, capitolo del libro, <em>Il nuovo diritto antidiscriminatorio</em>, <em>Il quadro comunitario e nazionale, </em>Giuffrè, Milano, 2007, pp. 77 e ss; G. DE SIMONE, <em>I requisiti occupazionali</em>, in S. FABENI, M.G. TONIOLLO (a cura di), <em>La discriminazione fondata sull’orientamento sessuale</em>, Futura Editrice, Roma 2005;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-limite-di-eta-nei-concorsi-pubblici-una-riflessione-critica/">Il limite di età nei concorsi pubblici: una riflessione critica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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