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	<title>Massimo Colarizi Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Massimo Colarizi Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Il formalismo come rimedio alla proliferazione dei processi civili di legittimità?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-formalismo-come-rimedio-alla-proliferazione-dei-processi-civili-di-legittimita/">Il formalismo come rimedio alla proliferazione dei processi civili di legittimità?</a></p>
<p>1. Chi da lungo tempo pratica le aule della Suprema Corte è aduso ad assistere periodicamente alla nascita, alla crescita, e, per fortuna, anche alla morte di filoni giurisprudenziali intesi alla soluzione in rito di una molteplicità di processi, in ragione della condivisione di eccezioni formali variamente prospettate e, spesso,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-formalismo-come-rimedio-alla-proliferazione-dei-processi-civili-di-legittimita/">Il formalismo come rimedio alla proliferazione dei processi civili di legittimità?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-formalismo-come-rimedio-alla-proliferazione-dei-processi-civili-di-legittimita/">Il formalismo come rimedio alla proliferazione dei processi civili di legittimità?</a></p>
<p><b>1.</b>	Chi da lungo tempo pratica le aule della Suprema Corte è aduso ad assistere periodicamente alla nascita, alla crescita, e, per fortuna, anche alla morte di filoni giurisprudenziali intesi alla soluzione in rito di una molteplicità di processi, in ragione della condivisione di eccezioni formali variamente prospettate e, spesso, rilevate ex officio.<br />
	Impossibile non ricordare le defatiganti ed ostinate diatribe legate alla formulazione del mandato speciale apposto sugli atti difensivi, alla comminatoria di inammissibilità degli atti recanti le formule di mandato su foglio spillato al testo, privo di una sua pur minima parte espositiva (1), alle problematiche inerenti la leggibilità della firma apposta sugli atti dal legale rappresentante della persona giuridica ricorrente o resistente, e così via.<br />
	Quando si pensava che, finalmente, il buon senso (anche del legislatore) avesse largamente prevalso sull&#8217;imperante formalismo (2) gli operatori del diritto hanno dovuto constatare, spesso amaramente (per le negative ricadute sui propri assistiti), che i primi otto anni del terzo millennio hanno coinciso con un revival degli atteggiamenti passati: revival al quale non sembra essere, per alcuni aspetti, estranea anche la recente iniziativa di riforma del processo di legittimità.<br />
	I nuovi orizzonti sui quali la fervida vena dei giudici della Corte Suprema si è venuta sempre più diffusamente a manifestare sono quello della &#8220;autosufficienza&#8221; dei ricorsi e quello della formulazione dei &#8220;quesiti&#8221;.</p>
<p><b>2.</b>	Nato per porre necessario argine alla non diffusissima casistica nella quale l&#8217;inesperienza (o l&#8217;incapacità) di taluni avvocati induceva gli stessi a prospettare alla Corte di Cassazione impugnative letteralmente incomprensibili, il concetto della &#8220;non autosufficienza&#8221; è venuto espandendosi a casi sempre più diffusi e numerosi, abbracciando sia l&#8217;esposizione in fatto che le questioni di diritto recate nei ricorsi.<br />
	Il principio, oggi quasi univocamente recepito dei Giudici del Palazzaccio, è quello che l&#8217;esposizione dei fatti di causa debba rendere il Giudice di legittimità in grado di conoscere con dovizia di particolari lo svolgimento degli accadimenti che hanno condotto all&#8217;instaurazione del giudizio e, con pari dovizia di elementi, lo svolgimento in tutte le sue fasi del processo di poi pervenuto all&#8217;esame della Corte.<br />
	Sulla scorta di questi presupposti, già in sé poco in sintonia con l&#8217;art. 366 co. 1, n. 3 c.p.c. (a mente del quale il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la &#8220;sommaria&#8221; esposizione dei fatti di causa), non si è esitato a tacciare di inammissibilità la stessa riproduzione fedele e testuale nel ricorso della esposizione, riferita ai fatti di causa, contenuta nella sentenza gravata, osservandosi al riguardo che essa -ancorché sufficiente per il giudice a quo a sorreggere il proprio decisum- potrebbe essere, comunque, affetta da lacune, ond&#8217;è che, indipendentemente dalla contestazione o meno in sede di Cassazione di tale profilo, potrebbe non assolvere allo scopo (3).<br />
	In sostanza, dunque, essendo il concetto di autosufficienza non un parametro oggettivo di verifica ma un apprezzamento soggettivo riservato al giudice, non resta all&#8217;avveduto operatore del diritto che piegarsi ad una minuta esposizione di fatti, circostanze ed accadimenti (processuali e non), il più delle volte del tutto indifferenti alla materia del contendere tanto più se rapportata ad un giudizio di stretta legittimità; con ciò autoqualificandosi il difensore, dall&#8217;immediato, agli occhi dei magistrati che debbono decidere, quale, nel migliore dei casi, prolisso espositore.<br />
	E sin qui transeat.<br />
Va evidenziato, peraltro, che il principio della &#8220;autosufficienza&#8221; è in grado di produrre il massimo dei danni rispetto alla prospettazione impugnatoria delle censure articolate nei motivi.<br />
	E&#8217; con riferimento a tali profili, infatti, che la scure della inammissibilità è sempre più di frequente venuta ad abbattersi.<br />
	Ignorandosi la disponibilità da pare del Giudice di tutti gli atti del processo sin allora svoltosi (cfr. art. 369 co. 2 e 3 c.p.c.) &#8211; che, evidentemente, restano relegati in un cassetto o in un armadio, a seconda della loro voluminosità- la giurisprudenza ormai consolidata esige che le censure recate nel ricorso (lo stesso dicasi anche per il controricorso) debbano riportare, attraverso la trascrizione fedele e diretta, la motivazione contenuta nella parte della sentenza fatta oggetto di critica, nonché, sempre fedelmente con puntuale riproduzione, gli scritti, verbali, documenti esibiti nelle precedenti fasi a sua pretesa smentita (ovvero a supporto del vizio processuale eventualmente prospettato) (4).<br />
	Non soccorre allo scopo neppure il preciso richiamo agli atti di riferimento con tanto di data, pagina e/o riga, dovendosi chi decide ritenere esonerato dal compito di verificare le circostanze rappresentate nei richiamati atti (5).<br />
Il Giudice, in altre parole, deve essere messo in grado di apprezzare tutto ciò che viene dedotto sulla sola base dello scritto difensivo senza necessità di compiere il riscontro degli atti di causa, che continueranno a giacere nell&#8217;impolverato faldone (6).<br />
Non sappiamo se corrisponda al vero la corrente (e maliziosa) leggenda metropolitana che vuole individuare l&#8217;origine di siffatto rigorismo nell&#8217;esigenza, avvertita dai numerosi magistrati della Corte residenti fuori sede, di dotarsi, attraverso i soli atti di parte, di uno scritto onnicomprensivo, onde non doversi onerare nelle proprie trasferte domestiche di pesanti e poco gestibili carichi di fascicoli da studiare.<br />
	Certo è che il rovescio della medaglia è sotto gli occhi di tutti. Con buona pace per la osannata prosa tacitiana, assistiamo sempre più comunemente ad atti impugnatori rivolti alla Cassazione che, nell&#8217;ansia di non dimenticare nulla di ciò che il Giudice &#8220;potrebbe&#8221; ritenere rilevante, affastellano in decine e decine di pagine, talvolta condite da interminabili note al testo, concetti e richiami normalmente condensabili in poche righe.<br />
	Il pericolo è che, a questo punto, il &#8220;prolisso espositore dei fatti&#8221; sia divenuto agli occhi di chi deve giudicare un inguaribile (e spesso incomprensibile) seccatore, con l&#8217;ulteriore rischio che lo zelo profuso possa essere malevolmente interpretato quale volontà dell&#8217;autore di stimolare i giudici supremi ad un (inammissibile) sindacato di merito.<br />
	Il dato, certo ed incontrovertibile, è che alla mole dei ricorsi così congegnati non corrisponde il più delle volte né una agevole comprensione, né qualsivoglia apprezzabile interesse alla soluzione del caso.</p>
<p><b>3.</b>	Abbiamo poc&#8217;anzi ricordato che a questo revival del formalismo giuridico il legislatore non ha mancato di fornire nuova linfa vitale con la novella al c.p.c. introdotta dal d.lgs. n. 40/2006.<br />
	Anticipato da una prassi giudiziaria (extra ordinem) -in forza della quale, all&#8217;atto del deposito del ricorso in Cassazione, l&#8217;Avvocato era tenuto a compilare un modulo nel quale dovevano riassumersi le questioni giuridiche prospettate &#8211; l&#8217;art. 366 bis, introdotto con l&#8217;art. 6 del citato decreto legislativo, ha onerato, a pena di inammissibilità, ciascun motivo (con ovvia esclusione di quelli prospettanti censure motivazionali) di concludersi con la formulazione di un quesito di diritto.<br />
	Trascuriamo ogni commento su una disposizione che, dimenticando l&#8217;antico brocardo &#8220;iura novit curia&#8221; e, ancor più, la stessa portata dell&#8217;art. 384 c.p.c. che affida alla Corte di enunciare, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, &#8220;il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi&#8221;, ha onerato la parte di un compito che, per definizione, dovrebbe prioritariamente competere al Giudice.<br />
	Certo è che, pur nella comprensibile incertezza sulla portata di un precetto innovativo, l&#8217;orientamento della Corte di Cassazione sin qui palesatosi appare, ancora una volta, ispirato al più spinto rigorismo formale.<br />
	Anche a voler consentire sulla necessità che, rispetto ad una norma &#8220;nuova&#8221;, si debba dall&#8217;immediato scongiurare il rischio del suo aggiramento in senso lassista, molte volte le soluzioni adottate non appaiono convincenti.<br />
	Si è passati dalla affermazione che il quesito debba formularsi compiutamente anche quante volte esso, come nel caso in cui si prospetti (esclusivamente) un problema di giurisdizione, appaia meramente retorico (7), alla affermazione che una questione involgente una pluralità di norme non possa dar luogo alla (separata) proposizione, nell&#8217;ambito dello stesso motivo, di più quesiti (riferibili alla diversità delle norme invocate) (8), alla pretesa impossibilità di far confluire nello stesso motivo, recante la formulazione del quesito di diritto, anche la distinta censura motivazionale indissolubilmente connessa alla soluzione del medesimo problema (9), rispetto alla quale il quesito non sarebbe necessario; è tutt&#8217;ora aperta la problematica se il quesito -che, essendo di diritto, non può che prospettarsi negli astratti termini di principio &#8211; debba anche essere espressamente relazionato alla concreta fattispecie illustrata nel motivo (con l&#8217;inevitabile complicazione di riassumere in una conclusione sintetica un discorso molte volte assai articolato e complesso e con l&#8217;altrettanto eclatante paradosso di trasformare la enunciazione del principio di diritto in una regola di fattispecie) (10); è stata tendenzialmente ricondotta alla logica della formulazione del &#8220;quesito di diritto&#8221; conclusivo, la &#8220;chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria&#8221; (11): con la introduzione, attraverso una dubbia operazione di analogia interpretativa &#8220;in malam partem&#8221;, di una ulteriore ipotesi di inammissibilità.<br />
	Se il buongiorno si vede dal mattino, credo che molte pessime giornate la Cassazione abbia ancora in serbo per gli utenti della Giustizia.<br />
	Il processo di Cassazione, nell&#8217;attualità, appare sempre più un campo minato, dal quale uscire indenni sul piano formale costituisce, per i più, un caso davvero raro e fortunato.<br />
	Il rispetto delle regole di forma è certamente garanzia di sostanza. Tutt&#8217;altra cosa è un esasperato formalismo che, nello sforzo di deflazionare il contenzioso, rischia di porre su un piano subalterno il diritto costituzionale alla tutela di legittimità. Vorremmo proprio non auspicare che, per porre argine a questa nuova ventata di rigorismo, si debba attendere l&#8217;intervento del legislatore.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cass. SS.UU. 22.11.1994, n. 9869; 13.6.1995 n. 444; 6.5.1996, n. 388.<br />
(2) Cfr. art. 2 legge 27.5.1997, n. 141; nonchè Cass. I, 1.6.1999, n. 5309; 20.9.02, n. 1361; 5.7.2000, n. 8980.<br />
(3) Cass. V, 3.2.04 n. 1957; V, 21.1.2006, n. 1473; sul principio generale SS.UU. 18.5.06, n. 11653.<br />
(4) Cfr., ex plurimis, Cass. I, 21.3.07, n. 6807: &#8220;&#8230; il ricorso per cassazione in -ragione del principio della &#8220;autosufficienza&#8221;- deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni senza necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito&#8221;.<br />
(5) Cfr. Cass. III, 6.2.2007, n. 2560: &#8220;&#8230; il ricorrente per cassazione che censuri l&#8217;erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del Giudice di merito, per il principio dell&#8217;autosufficienza del ricorso, ha l&#8217;onere di trascriverle integralmente perché al Giudice di legittimità è precluso l&#8217;esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura&#8221;. Cass. III, 25.8.2006, n. 18506: il requisito della autosufficienza &#8220;implica la necessità di corredare la censura del ricorso per cassazione di omessa valutazione di prove documentali non solo della trascrizione del testo integrale o della parte significativa del documento al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche della specificazione degli argomenti deduzioni e istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate in sede di merito sulla base del documento&#8221;.<br />
(6) Cfr. sul principio, ex plurimis, Cass. I, 24.3.06, n. 6679; 31.3.2006 n. 7696; III, 6.2.2007 n. 2560; III, 28.6.2006 n. 14973.<br />
(7) Una censura di giurisdizione che esaurisca l&#8217;oggetto del ricorso ed indichi il Giudice al quale, in difformità da quanto ritenuto da quello a quo, spetti il potere di decidere, non si prospetta in termini diversi dal contenuto di un regolamento preventivo per il quale ultimo la Corte ha, per fortuna, escluso la necessità del quesito (SS.UU., ord. 22.10.2007, n. 22059). Sulla inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza non recante il quesito conclusivo cfr. Cass. I, 16.3.2007, n. 6278.<br />
(8) Sulla inammissibilità dei quesiti multipli cfr. Cass. V, 29.1.08, n. 1906. Sulla formulazione separata di ciascun quesito cfr. Cass. III, ord. 19.12.2006, n. 27130.<br />
(9) Si pensi al caso di scuola in cui si invochi contestualmente la violazione della regola processuale di cui all&#8217;art. 112 c.p.c. ed il difetto di motivazione rispetto alle questioni non esaminate.<br />
(10) Dire, come si legge in Cass., V, 29.1.2008, n. 1906, che il quesito deve essere tale da consentire al Giudice di &#8220;rispondere semplicemente con un sì o con un no&#8221; significa confondere l&#8217;illustrazione del motivo con il quesito conclusivo di esso e assegnare alla motivazione della sentenza un ruolo puramente secondario rispetto alle argomentazioni giuridiche prospettate con l&#8217;impugnativa.<br />
(11) Cfr. Cass. V, 29.2.2008 n. 5471: &#8220;&#8230; anche il motivo avanzato nel caso previsto dall&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve concludersi con una dichiarazione sintetica, omologa al quesito di diritto, del vizio ipotizzato della sua struttura e della normalizzazione richiesta alla Corte &#8230;&#8221;; &#8220;&#8230; è da concepire a seguito dell&#8217;orientamento assunto dalle Sezioni Unite, un istituto del genere, di cui si danno le due specie del quesito di diritto, previsto dall&#8217;art. 366 bis c.p.c., primo periodo, e del quesito motivazionale previsto dall&#8217;art. 366 bis c.p.c., comma 1, secondo periodo&#8221;; &#8220;la formulazione del primo è richiesta espressamente dal legislatore, mentre l&#8217;altrettanto necessaria formulazione del secondo è desunta implicitamente dal fondamento dell&#8217;istituto del quesito dell&#8217;impugnazione di legittimità &#8230;&#8221;.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 1.7.2008) </i></p>
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<p>Note</p>
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