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	<title>Massimo Carli Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Potere sostitutivo, difensore civico e certezza del diritto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:23:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/potere-sostitutivo-difensore-civico-e-certezza-del-diritto/">Potere sostitutivo, difensore civico e certezza del diritto</a></p>
<p>1. L’art. 136 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali del 18 agosto 2000, n. 267 prevede che “qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/potere-sostitutivo-difensore-civico-e-certezza-del-diritto/">Potere sostitutivo, difensore civico e certezza del diritto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/potere-sostitutivo-difensore-civico-e-certezza-del-diritto/">Potere sostitutivo, difensore civico e certezza del diritto</a></p>
<p>1. L’art. 136 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali del 18 agosto 2000, n. 267 prevede che “qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo”.<br />
	Anche alcune leggi regionali hanno previsto poteri sostitutivi dei difensori civici regionali nei confronti degli enti locali e la Corte costituzionale, con varie sentenze (vedi, da ultimo, <a href="/ga/id/2003/6/4333/g"> la sentenza n. 173 del 2004</a>.) li ha dichiarati incostituzionali perché, ha detto, è necessario salvaguardare, pur nella sostituzione, il valore costituzionale dell’autonomia degli enti locali, il quale richiede che il potere sostitutivo, stante l’attitudine dell’intervento a incidere sull’autonomia costituzionale dell’ente sostituito, sia affidato a un organo di governo della Regione: e in tale categoria non rientra il difensore civico.<br />
	Risulta che i difensori civici regionali non direttamente toccati dalle norme regionali dichiarate incostituzionali continuino a nominare commissari ad acta per il compimento di atti degli enti locali, anche in applicazione del cit. art. 136 del T.U..<br />
	Si potrebbe contestare (con buoni argomenti, a mio avviso) che l’autonomia degli enti locali sia più garantita da nomine fatte dagli organi di governo della Regione invece che dal difensore civico regionale: ma non è questo il punto che interessa in questa sede. Qui vogliamo richiamare l’attenzione sul problema se una disposizione contenente una norma uguale a quella dichiarata incostituzionale rimanga in vigore o sia invece abrogata.<br />
	Nonostante qualche voce dissonante (dispositivo?codgiur=4465&#038;visualizza=1 vedi, per esempio, Virga, I nuovi principi costituzionali non possono abrogare per implicito le disposizioni di leggi precedenti, in www.gius.it, n. 10/2001), generalmente si riconosce che dal contrasto di una fonte primaria con la Costituzione può derivare sia la incostituzionalità che l’abrogazione. La prima è più estesa della seconda, perché l’abrogazione richiede una incompatibilità di qualità diversa da quella richiesta dalla incostituzionalità (si veda, per tutti, G.U. Rescigno, L’atto normativo, Bologna, Zanichelli, 2003, pag. 101) e consistente nella incompatibilità o contrasto diretto fra le due norme. E mi pare difficile negare che nel caso in esame sia ravvisabile la incompatibilità diretta dell’art. 136 del T.U. con l’autonomia riconosciuta agli enti locali dalla Costituzione, nell’interpretazione data dalla Corte.<br />
 Anche la Corte costituzionale, fin dall’inizio della sua attività, ha considerato abrogate leggi in preciso contrasto con la Costituzione (sent. n. 1 del 1956) e, in materia di decreti legge, è noto il suo orientamento a prendere in esame la “sostanza normativa” più che gli enunciati normativi:la Corte giudica su norme, anche se si pronuncia su disposizioni (sent. n. 84/1996).	Ricordo, infine, che recentemente i controlli sugli enti locali hanno cessato di esistere, nonostante che la normativa statale e regionale che li prevedeva sia rimasta formalmente in vigore.</p>
<p>2. La mancata eliminazione di disposizioni di contenuto identico a quelle dichiarate incostituzionali è in evidente contrasto con la certezza del diritto, ma non disponiamo di strumenti adeguati allo scopo. L’art. 27 della legge n. 87 del 1953 consente solo di estendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale ad altre disposizioni dello stesso ordinamento, statale o regionale, per la necessaria tutela del principio del contraddittorio. Ne restano fuori, quindi, la possibilità di estendere la dichiarazione di incostituzionalità, come nel caso in esame, da disposizione regionale a disposizione statale (e viceversa), e identica impossibilità sussiste per l’estensione della illegittimità costituzionale della disposizione di una regione alla disposizione identica di altra regione. <br />
	La tutela della certezza del diritto mi pare che imponga la ricerca di interpretazioni che impediscano il fenomeno che il cit. art. 27 contrasta (in qualche modo, per pigrizia della Corte) solo all’interno di uno stesso ordinamento giuridico, statale o regionale.<br />
	 Si potrebbe, cioè, consentire l’intervento in giudizio a Stato e regioni che hanno, nel loro ordinamento, disposizioni (sostanzialmente) identiche a quelle impugnate, in modo da poter estendere anche a quelle disposizioni gli effetti della decisione di incostituzionalità.<br />
	Il controllo governativo sulle leggi regionali (e oggi sugli statuti) non rispetta, spesso e volentieri, il principio di uguaglianza, cosicché capita non di rado che le regioni si difendano davanti alla Corte adducendo il fatto che disposizioni uguali di altre regioni non sono state impugnate. La Corte ha sempre ribattuto, giustamente, che la mancata deduzione di un vizio di legittimità costituzionale da parte del Governo nel corso del procedimento di formazione di una legge regionale, ancorché costituisca un evento che lo stesso Governo dovrebbe in ogni caso evitare, non preclude che quel vizio possa essere fatto valere successivamente in via incidentale (vedi, per esempio, la sent. 122/1990). Ma i giudizi incidentali possono anche non vedere la luce e comunque, medio tempore, la certezza del diritto è ingiustificatamente sacrificata.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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