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	<title>Massimo Ambroselli Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Massimo Ambroselli Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Espropriazioni per pubblica utilità</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazioni-per-pubblica-utilita-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazioni-per-pubblica-utilita-2/">Espropriazioni per pubblica utilità</a></p>
<p>SOMMARIO A. SINTETICO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO B. LIMITI DI APPLICABILITÀ DEL CO. 7 BIS DELL’ART. 5 BIS L. 359/92 B1. PREESISTENZA DI VALIDA ED EFFICACE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ. B2. IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE DEL BENE. B3. AMBITO OGGETTIVO – INTERPRETAZIONE INDIFFERENZIATA O MENO DEL TERMINE “SUOLI” – CONSEGUENTE ININFLUENZA O</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazioni-per-pubblica-utilita-2/">Espropriazioni per pubblica utilità</a></p>
<p>SOMMARIO </p>
<p>A. SINTETICO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO </p>
<p>B. LIMITI DI APPLICABILITÀ DEL CO. 7 BIS DELL’ART. 5 BIS L. 359/92 </p>
<p>B1. PREESISTENZA DI VALIDA ED EFFICACE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ. </p>
<p>B2. IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE DEL BENE. </p>
<p>B3. AMBITO OGGETTIVO – INTERPRETAZIONE INDIFFERENZIATA O MENO DEL TERMINE “SUOLI” – CONSEGUENTE ININFLUENZA O NECESSITÀ DI PREVENTIVA CLASSIFICAZIONE DELL’AREA COME AGRICOLA O EDIFICABILE AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO – PARAMETRO LEGALE O FATTUALE DI RIFERIMENTO – POSSIBILI SOLUZIONI – ESIGENZA DI CHIAREZZA. </p>
<p>A. SINTETICO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO </p>
<p>Con D.L. 11.7.1992 n. 333, convertito in L. 8.8.1992 n. 359, è stato introdotto, in materia di espropriazione per pubblica utilità, l’art. 5 bis, il cui testo originario era il seguente:</p>
<p>5-bis. &#8211; 1. Fino all&#8217;emanazione di un&#8217;organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l&#8217;indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell&#8217;articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell&#8217;ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L&#8217;importo così determinato è ridotto del 40 per cento. </p>
<p>2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1.[1] </p>
<p>3. Per la valutazione delle edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell&#8217;apposizione del vincolo preordinato all&#8217;esproprio.[2] </p>
<p>4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. </p>
<p>5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell&#8217;art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti per la individuazione della edificabilità di fatto di cui al comma 3. </p>
<p>6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l&#8217;entità dell&#8217;indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. </p>
<p>7. Nella determinazione dell&#8217;indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. </p>
<p>Fatto il primo innovativo passo in materia di determinazione indennitaria, il Legislatore, con l’art. 1 comma 65 della L. 549/95, provava a parificare in termini economici la misura risarcimento del danno per occupazione illegittima all’indennità di esproprio ex art. 5 bis.</p>
<p>Il tentativo, veniva però inesorabilmente “bocciato” dalla Consulta, che dichiarava l’incostituzionalità del citato art. 1 comma 65 L. 549/95[3].</p>
<p> Il Legislatore, pertanto, recependo &#8211; nei limiti consentiti &#8211; le evidenti necessità di garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia,  invocate e confermate, sia pur in maniera più elastica e meno rigorosa, dal Giudice delle leggi, aggiungeva, a mezzo dell’art. 3 comma 65 della L. 23.12.1996 n. 662, il comma 7 bis all’art. 5 bis della L. 8.8.1992 n. 359.</p>
<p>La introdotta disposizione normativa prevede, dunque che:</p>
<p>7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell&#8217;indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l&#8217;importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato. [4] </p>
<p>Particolarmente immediato e vivace è stato (ed è a tutt’oggi [5]) il dibattito in dottrina in merito alla legittimità costituzionale anche di tale ultima norma e numerosi sono stati i provvedimenti giurisdizionali di rimessione dei vari profili di incostituzionalità, via via sollevati,  innanzi al Giudice delle leggi .</p>
<p>La Corte Costituzionale, con sentenza 26-30 aprile 1999 n. 148 (non salutata con particolare favore dalla prevalente dottrina) ha dichiarato, in parte infondate ed in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionali dell’indicato comma 7 bis, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 28, 42, 53, 71, 72, 97 e 113 della Cost..</p>
<p>B. Limiti di applicabilità del comma 7 bis dell’art. 5 bis </p>
<p>Come non di rado accade, in presenza di innovazioni legislative, in materie che affondano le radici della propria regolamentazione in disposizioni normative di antica “coniazione” (L. 2892/1885; L. 2359/1865; L. 865/1971), è toccato ai Giudici di merito ed alla Suprema Corte di Cassazione poi, interpretare e definire i campi ed i relativi confini di applicazione dello “ius novorum”.</p>
<p>B1) Preesistenza di valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità. </p>
<p>Sembra ormai pacifico in campo giurisprudenziale e dottrinale che il comma 7 bis dell’art. 5 bis L. 359/92, fermo restando il confine temporale di intervento della fattispecie di occupazione illegittima, possa trovare applicazione solo laddove il procedimento espropriativo riponga le basi su di una preesistente e valida dichiarazione di pubblica utilità, ossia si verta in ipotesi di “sopravvenuta” occupazione illegittima  (es. scadenza termini di occupazione legittima e mancata emanazione di necessario decreto di espropriazione…….). </p>
<p>Per converso, in carenza di una valida ed efficace dichiarazione di p.u. o in ipotesi di annullamento, con efficacia “ex tunc” della stessa – “ab inizio” &#8211; illegittima, non sussiste il necessario collegamento teleologico tra l’occupazione (ancorchè illegittima) e le finalità pubbliche perseguite con la procedura espropriativa, con la conseguente assoluta inapplicabilità del criterio di calcolo introdotto dalla L. 662/96.[6] </p>
<p>Nei casi, dunque, di illecita apprensione del bene da parte dell’Ente espropriante, che possa qualificarsi “sine titulo”, in quanto posta in essere in “carenza di potere ab initio”, si ritiene legittimamente di ricondurre la fattispecie nell’ambito del risarcimento danni da fatto illecito, ristorabile pienamente a norma dell’art. 2043 c.c.. </p>
<p>In altri termini, l’assenza di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità (presupposto essenziale del potere ablativo), posta a fondamento dell’iter espropriativo, da un lato, impedisce che la realizzazione dell’opera possa imprimere alla precedente occupazione carattere di esercizio di potestà amministrativa &#8211; così precludendo il determinarsi della fattispecie di “accessione invertita” &#8211; e, dall’altro, configura, si ripete, “un fatto illecito generatore di danno” ristorabile esclusivamente a norma dell’art. 2043.[7]</p>
<p>Peraltro, non appare superfluo ricordare che in tale ultima ipotesi (occupazione sine titulo e carattere permanente dell’illecito), la S.C. di Cassazione a SS.UU. con il citato arresto del  4.3.1997 n. 1907, ha sancito la possibilità che l’interessato possa avvalersi, in luogo delle pur possibili azioni reipersecutorie a tutela della (giuridicamente) non perduta proprietà, di un’azione di risarcimento danni per la definitiva perdita del bene.</p>
<p>B2) Irreversibile trasformazione del bene. </p>
<p>Si è ritenuto, da ultimo, con sentenza della S.C. n. 26 del 5.2.1999 che il comma 7 bis non possa trovare applicazione nell’ipotesi in cui non si verifichi, in capo al soggetto passivo della procedura ablativa, la “perdita” della proprietà della consistenza immobiliare. </p>
<p>In particolare, si è inteso limitare la portata del disposto normativo  alla sola fattispecie di occupazione acquisitiva o c.d. espropriazione sostanziale e conseguente acquisizione della proprietà del bene nel patrimonio del soggetto occupante, escludendo la possibilità di estendere la sua portata precettiva alla ipotesi in cui il proprietario non abbia perso il diritto dominicale – in mancanza di trasformazione dell’area e/o realizzazione  dell’opera pubblica &#8211; e sia rimasto titolare del diritto alla restituzione dello stesso. </p>
<p>In tale ipotesi la liquidazione del credito del proprietario, in ragione della occupazione legittima ed eventualmente illegittima del bene, per la temporanea sottrazione del relativo possesso, non soggiace ai riduttivi criteri di determinazione del “quantum”, fissati dal comma 7 bis.[8] </p>
<p>B3) Ambito oggettivo – Interpretazione indifferenziata o meno del termine “suoli” – Conseguente ininfluenza o necessità di preventiva classificazione dell’area come agricola o edificabile ai fini della quantificazione del danno – Parametro legale o fattuale di riferimento – Possibili soluzioni – Esigenza di chiarezza. </p>
<p>Natura assolutamente preliminare all’esame della problematica in epigrafe, assume il criterio di qualificazione “agricola” o “edificabile” delle aree, a norma dell’art. 5 bis della L. 359/92, sotto il profilo esclusivamente indennitario.  </p>
<p>I comma 3 e 4 di tale disposto prevedono, come sopra visto, : </p>
<p>Comma 3:  Per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. </p>
<p>Comma 4 : Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. </p>
<p>Richiamato il dato normativo, va solo aggiunto che la Corte di Cassazione ha fornito, a più riprese,  la seguente interpretazione del suesposto combinato: </p>
<p> Un’area può qualificarsi edificabile a norma del citato art. 5 solo allorquando sia così prevista dallo strumento urbanistico, dovendosi considerare “agricola” sia l’area definita tale urbanisticamente, sia quella da ritenersi “non edificabile” per vincoli di legge o di piano.[9]</p>
<p>Il criterio della edificabilità “di fatto”, viene pertanto ad assumere importanza residuale e rilevante nei soli casi in cui non si possa far riferimento ad un vigente strumento urbanistico locale e si debba necessariamente far ricorso ai noti principi di fattualità, trovanti la propria genesi in un consolidato orientamento giurisprudenziale venuto a maturazione nel trentennio che ha preceduto l’entrata in vigore dell’art. 5 bis della L. 359/92 [10]. </p>
<p>Ciò premesso, può tornarsi all’ambito applicativo del comma 7 bis. </p>
<p>Tale disposizione normativa, sotto il profilo letterale, è applicabile alle ipotesi di “occupazione illegittima di suoli per cause di pubblica utilità”. </p>
<p>Ciò induce ed ha, infatti, indotto ad escludere sin dall’inizio che la sua portata precettiva  potesse ritenersi estesa anche alle “aree edificate” [11], in coerenza, peraltro, con l’intero sistema dell’art. 5 bis. </p>
<p>La lettera della norma, peraltro, è coerente con la stessa “ratio” ispiratrice dell’art. 5 bis che la contiene (che delimita il suo ambito oggettivo alle aree edificabili), laddove la sua sfera di applicabilità è stata correttamente circoscritta a quella delle sole aree dotate di (legale ed effettiva) vocazione edificatoria al momento di apposizione del vincolo espropriativo, ma non ancora edificate.[12]</p>
<p>Il termine “suoli” ha formato oggetto di diverse pronunce della S.C. </p>
<p>In un primo momento, si è ritenuto che lo stesso non fosse sinonimo di aree edificabili e si prestasse ad essere utilizzato indistintamente sia per le aree da classificarsi edificabili che per quelle destinate specificamente ad attività agricole o comunque inedificabili per vincoli di legge o di piano.[13] </p>
<p>Tale indirizzo è stato, però, oggetto di immediata rivisitazione da parte della stessa I sez. della Corte di Cassazione, la quale ha limitato l’ambito oggettivo della disposizione in parola alla sola occupazione illegittima di aree “edificabili”, escludendo che per le aree agricole si potesse adottare un criterio di liquidazione del danno diverso da quello di mercato di suoli di tale natura, privi, come sono, di potenzialità edificatoria, solo empiricamente configurabile.[14] </p>
<p>Si è, dunque, ritenuto che al fine di determinare la misura del danno da occupazione appropriativa, fosse necessario il preventivo accertamento della natura dell’area occupata, se edificabile o agricola, da condurre in base alla relativa “classificazione urbanistica” (attribuendo carattere esclusivamente residuale alla c.d. edificabilità di fatto), onde ritenere applicabile o meno il riduttivo criterio di calcolo introdotto dal comma 7 bis. </p>
<p>In altri termini la S.C., ricorrendo alla “summa divisio” tra aree edificabili ed aree agricole, cui è improntato il sistema dell’art. 5 bis,  ha acclarato il principio in virtù del quale, in ipotesi di occupazione illegittima di area legalmente edificabile (in virtù della relativa previsione urbanistica), si dovesse fare applicazione del comma 7 bis e dunque del criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale rivalutato, senza operare la decurtazione del 40% ed apportando l’incremento del 10%.. </p>
<p>Per converso, in ipotesi di occupazione illegittima di aree agricola (in quanto non prevista come edificabile dallo strumento urbanistico), si dovesse commisurare il danno al valore di mercato del terreno agricolo, potendo tener conto indicativamente dei criteri di cui agli artt 15 e 16 della L. 22.10.1971 n. 865 (valore agricolo medio secondo il tipo di coltura in atto), ma senza considerazione delle potenzialità edificatorie. </p>
<p>La ratio dei suindicati principi è stata individuata nelle seguenti e condivisibili circostanze: </p>
<p>a)il valore agricolo medio della coltura in atto, pur non coincidendo con il prezzo di mercato, non se ne discosta in modo apprezzabile ed è economicamente suscettibile di correttivi connessi a valutazioni relazionate ad aspetti peculiari del fondo (particolare favorevole ubicazione del terreno, qualificata destinazione colturale del fondo, redditività dello stesso etc.)”[15]; </p>
<p>b)  la differente “drastica” riduzione della misura dell’indennizzo espropriativo  per le aree edificabili è stata, a livello costituzionale giustificata anche dall’esigenza di depurare l’onere gravante sulla P.A. in caso di espropriazione per p.u. dal valore aggiunto, determinato dall’azione amministrativa e che, con riguardo ai proprietari non espropriati, viene, anche se parzialmente, recuperato a mezzo misure di contribuzione all’atto dell’edificazione o attraverso la tassazione dei così acquisiti incrementi di valore all’atto del trasferimento del suolo.[16]”</p>
<p>c)  il risparmio finanziario, dettato dall’intento di contenere la spesa pubblica,  che il Legislatore si è proposto sin dall’introduzione dell’art. 1 comma 65 della  L. 549/95 (come detto dichiarato incostituzionale), concerneva sostanzialmente la differenza tra il valore venale ed il valore espropriativo delle arre edificabili. Il valore dei terreni agricoli, anche se bilanciato dai singoli aspetti peculiari degli stessi, non sembra aver mai rappresentato un particolare problema per le casse dello Stato. </p>
<p>d)  paradossali e molto probabilmente incostituzionali risulterebbero le conseguenze di un’indiscriminata applicazione anche alle aree agricole del criterio riduttivo di cui al comma 7 bis, posto che il soggetto passivo di una procedura espropriativa legittima si vedrebbe indennizzato in misura pari al  valore agricolo medio della coltura in atto (che come visto non si discosta eccessivamente da quello di mercato), mentre quello che ha “subito” la c.d. occupazione appropriativa si vedrebbe “drasticamente” ridotto la misura del “risarcimento” dovendo il predetto valore venale del bene essere sottoposto alla media con il relativo reddito dominicale, benchè poi incrementato del 10%. </p>
<p>Nelle  suespresse considerazioni, pertanto, ha riposto le proprie basi il principio dell’applicabilità necessariamente settoriale del comma 7 bis, acclarato dagli indicati arresti della S.C.. </p>
<p>Ebbene, mentre sembrava chiarito, nei suddetti termini, l’ambito applicativo della disposizione legislativa in argomento, si è assistito ad un nuovo “cambiamento di rotta” a cura della stessa I sezione della Suprema Corte di Cassazione. </p>
<p>Quest’ultima, invero, ha di recente riaffermato (con ciò riprendendo l’orientamento [17] che ha preceduto l’entrata in vigore della L. 662/96  e l’isolato precedente, a questa successivo, di Cass. n. 8075/97) il principio in virtù del quale, nelle “controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, la qualificazione dell’area occupata non assume rilevanza diretta, a differenza di quanto avviene nei giudizi di opposizione alla stima, nei quali operano le prescrizioni dell’art. 5 bis L. 359/92 per la qualificazione del suolo”.[18] </p>
<p>Si è in definitiva, nuovamente, prescisso dalla bipartizione dei suoli agricoli ed edificabili, secondo i criteri di qualificazione previsti dall’art. 5 bis in materia indennitaria, ritenendo, di conseguenza, indiscriminatamente applicabile ad entrambe le aree il comma 7 bis ed attribuendo sostanzialmente rilievo alternativo al criterio della edificabilità di mero fatto dell’area occupata, quale parametro di riferimento nello schema dell’illecito acquiliano, ai fini della commisurazione della sanzione risarcitoria.</p>
<p>L’arresto, sotto il profilo oggettivo,  non è da salutare con favore, atteso che con lo stesso si è ancora una volta, di fatto, assistito ad un ribaltamento di principi che sembravano ormai aver integrato “magmaticamente” la disciplina normativa che ci occupa, conferendole quel minimo di assestamento e di oggettiva certezza di cui abbisogna la complessa materia. </p>
<p>Chi scrive non si ritiene certo indiscriminato portatore del “vessillo” brocardiano “electa una via non datur recursus ad alteram” , ma è di certo modesto operatore del diritto e come tale  portavoce dell’esigenza di chiarezza e soprattutto di certezza delle regole che informano la disciplina in argomento.  </p>
<p>Attribuire, infatti, prevalenza al criterio di sola effettualità, al fine di ritenere un’area “edificabile” e far rientrare la fattispecie dell’occupazione acquisitiva dell’area così qualificata nella portata precettiva del comma 7 bis, assumendo che nello schema dell’illecito acquiliano non può farsi ricorso alle prescrizioni qualificatorie (di edificabilità) di cui al comma 3 (in quanto queste sono poste, invece, a base della sola fattispecie indennitaria), appare un mero (e peraltro ingiustificato, quanto discutibile) artifizio giuridico. </p>
<p>Sembrava, invero, più coerente e conforme alla ratio ispiratrice dell’intero sistema dell’art. 5 bis ed alla interpretazione fornitane, a più riprese e con spartano rigore, dalla S.C., con particolare riferimento alla giuridica qualificazione dell’area come agricola o edificabile, tener fermo tale distinguo, quale esclusivo parametro di riferimento anche per la determinazione del danno da occupazione illegittima. </p>
<p>Prescindere dalla suddetta bipartizione, così come interpretata dalla S.C., ai fini della sola commisurazione del danno da espropriazione sostanziale, mortifica “de facto”  gli stessi  principi acclarati dal Giudice di legittimità a difesa dell’intera impalcatura dell’art. 5 bis. </p>
<p>Tale assunta “mortificazione” viene vieppiù in rilievo, se sol si pensa che proprio al fine di fornire una soluzione oggettiva alla problematica della qualificazione dei suoli &#8211; in subiecta materia -, la stessa S.C., con non poco sforzo, ha, sino ad oggi, sostenuto con particolare (e fors’anche ingiustificato) rigore la necessità di una incondizionata bipartizione dei suoli agricoli e di quelli edificabili, elevando a dogma proprio il criterio della “classificazione urbanistica”. </p>
<p>Ciò, evidentemente, allo scopo di non ritenere più subordinata l’attribuzione della edificabilità di un’area a valutazioni discrezionali, basate sul meccanismo della sola effettualità, a fronte di una norma (art. 5 bis) dichiarata conforme ai principi costituzionali e pacificamente finalizzata a ridimensionare la spesa pubblica e di conseguenza a contenere nei ristretti limiti della “suppletività” il concetto di edificabilità di fatto.. </p>
<p>Delle due l’una. </p>
<p>O si tien ferma, in ogni caso, la “summa divisio” tra aree edificabili ed aree agricole si cui è impostato l’art. 5 bis, confermando il carattere di assoluta prevalenza del criterio della c.d. “edificabilità legale”, negando addirittura, come si è fatto, anche l’esistenza di figure intermedie e ribadendo la necessità di una preventiva verifica nei suesposti termini della natura dell’area &#8211; anche ai fini di stabilire l’applicabilità o meno del comma 7 bis &#8211; , o si inverte “totalmente” (ma con chiarezza) la rotta. </p>
<p>Inversione di rotta che potrebbe (il condizionale è d’obbligo) anche tradursi nel fornire definitivamente una nuova e diversa interpretazione del disposto normativo in parola (che prescinda dalla destinazione legale del suolo), incoerente con la lettera della norma, ma di certo in linea con l’elaborazione giurisprudenziale maturata durante il trentennio che ha preceduto l’entrata in vigore della L. 359/92 e con il parere espresso dall’Adunanza Generale del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento disciplinante i criteri di accertamento della edificatorietà delle aree, presentato dal Ministero dei LL.PP. in attuazione del 5° comma dell’art. 5 bis.[19] </p>
<p>In carenza, allo stato, dell’auspicato consolidamento di una posizione, in un senso o nell’altro, adottare il criterio della c.d. “edificabilità di fatto” per la commisurazione del danno da occupazione illegittima ed invece quello della c.d. edificabilità legale per la determinazione  indennitaria, contribuisce ad ingenerare pericolosi equivoci ed inevitabili, quanto  ingiustificate, diseguaglianze </p>
<p>In tale ambito, e proprio in una logica di diritto transitorio[20], appare, pertanto, più che mai opportuno invocare un nuovo intervento del Legislatore  e questa volta privo di inammissibili lacune o, quanto meno, l’azione chiarificatrice e dirimente delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Legittimità, entrambi volti, alternativamente, a conferire certezza ed uniformità di giudizio a fattispecie tipiche, benchè temporalmente limitate [21], poste all’attenzione dei giudicanti, che troppo spesso soffrono dei condizionamenti legati ad ingiustificate o comunque parziali (ed  indi ingiustificabili) inversioni di indirizzo giurisprudenziale.</p>
<p>Napoli, 7.4.2000  </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 giugno 1993, n. 283  ha dichiarato incostituzionale il 2° comma dell&#8217;art. 5-bis, nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già espropriati alla data di entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, e nei confronti dei quali la indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l&#8217;indennità di cui al primo comma con esclusione della riduzione del 40%.</p>
<p>[2] La Corte Costituzionale, con  sentenza 18-23 luglio 1997, n. 261, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5-bis, comma 4, sollevata da alcuni giudici di merito in relazione agli artt. 3 e 42  della Costituzione. Con successiva ordinanza 22-25 febbraio 1999, n. 43, la medesima Corte Cost. ha confermato l’ infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5-bis commi 3 e 4, sollevata sempre in riferimento all&#8217;art. 42 della Costituzione. Ulteriore conferma della legittimità costituz. del comma 4 dell’art. 5 bis è poi contenuta nell’ ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999, n. 208.</p>
<p>[3] Corte Costituzionale sentenza n. 369 del 17 ottobre- 2 novembre 1996.</p>
<p>[4] Comma aggiunto dal Legislatore solo con l&#8217;art. 3, comma 65, L. 23 dicembre 1996, n. 662</p>
<p>[5] La Corte Costituzionale con sentenza del 4.2.2000 n. 4 ha confermato la legittimità costituzionale dell’indicato comma 7 bis in riferimento all’art. 3 della Costituzione.</p>
<p>[6] Corte di Cassazione Sez. I  4.3.1997 n. 1907; Cass. Sez. I 26.8.1997 n. 7998; Cass. Sez. I 5.11.1997 n. 10840.</p>
<p>[7] Corte di Cassazione 10.1.1998 n. 148; Cass. 26.8.1997 n. 7998; Cass. SS.UU. 4.3.1997 n. 1907.</p>
<p>[8] Corte di Cassazione 5.2.1999 n. 26</p>
<p>[9] Giurisprudenza pacifica. Cfr. Corte di Cassazione I Sez. civ. 12.6.1999 n. 5806 ; Cass.  29.4.1999 n. 4328; Cass. 10.4.1998 n. 3717; Cass. 14.1.1998 n. 259.</p>
<p>[10] Corte di Cassazione I Sez. civ. 17.9.1997 n. 9242.</p>
<p>[11] Corte di Cassazione I sez. civ. 24.11.1998 n. 11911; Cass. I Sez. civ. 5.8.1997 n. 7202.</p>
<p>[12]  Corte Cost. 23.7.1997 n. 261; Corte di Cassazione I Sez. civ. 6.2.1997 n. 1113; Cass. I Sez. civ. 17.11.1995 n. 11918.</p>
<p>[13] Corte di Cassazione I sez. civ.  24.7.1997 n. 6912; Cass. I Sez. civ.  27.8.1997 n. 8075.</p>
<p>[14] Corte di Cassazione i Sez. civ. 3.3.1998 n. 2336; Cass. I Sez. civ. 12.6.1998 n. 5893; Trib. Sup. Acque 13.10.1998 n. 91</p>
<p>[15] Cit Cass. I sez. civ. 3.3.1998 n. 2336.</p>
<p>[16] Corte Cost. 16.6.1993 n. 283</p>
<p>[17] Corte di Cassazione I Sez. civ. 13.5.1993 n. 5451</p>
<p>[18] Corte di Cassazione I Sez. civ. 23.7.1999 n. 7967.</p>
<p>[19] Adunanza Generale Consiglio di Stato, Parere n. 68 del 13.6.1996.</p>
<p>[20] Il primo comma dell’art. 5 bis L. 359/92 recita: “Fino all&#8217;emanazione di un&#8217;organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità ………..”.</p>
<p>[21] Il comma 7-bis dell’art. 5 bis L. 359/92 recita; “In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano ……..”.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazioni-per-pubblica-utilita-2/">Espropriazioni per pubblica utilità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Riflessioni sulla presunta permanenza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del Dlgs. 31.3.1998 n. 80</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-sulla-presunta-permanenza-della-questione-di-legittimita-costituzionale-dellart-34-del-dlgs-31-3-1998-n-80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-sulla-presunta-permanenza-della-questione-di-legittimita-costituzionale-dellart-34-del-dlgs-31-3-1998-n-80/">Riflessioni sulla presunta permanenza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del Dlgs. 31.3.1998 n. 80</a></p>
<p>Il dibattito dottrinale è ancora intenso in merito alla permanenza, o meglio all’attuale rilevanza della questione di legittimità costituzionalità dell’art. 34 del Dlgs. 80/1998, anche successivamente all’introduzione dell’art. 7 della legge 21.7.2000 n. 205. L’argomento impone di riassumere, sia pur brevemente ed a grandi linee, i passaggi essenziali vissuti dalla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-sulla-presunta-permanenza-della-questione-di-legittimita-costituzionale-dellart-34-del-dlgs-31-3-1998-n-80/">Riflessioni sulla presunta permanenza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del Dlgs. 31.3.1998 n. 80</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-sulla-presunta-permanenza-della-questione-di-legittimita-costituzionale-dellart-34-del-dlgs-31-3-1998-n-80/">Riflessioni sulla presunta permanenza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del Dlgs. 31.3.1998 n. 80</a></p>
<p>Il dibattito dottrinale è ancora intenso in merito alla permanenza, o meglio all’attuale rilevanza della questione di legittimità costituzionalità dell’art. 34 del Dlgs. 80/1998, anche successivamente all’introduzione dell’art. 7 della legge 21.7.2000 n. 205.</p>
<p>L’argomento impone di riassumere, sia pur brevemente ed a grandi linee, i passaggi essenziali vissuti dalla disposizione normativa in argomento, evitando di ripercorrere strade già battute in ambito dottrinale e dalla più recente casistica giurisprudenziale.</p>
<p>* * *</p>
<p>A) Il citato art. 34 Dlgs. 80/98 ebbe ad introdurre nuove disposizioni in materia di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11/4 della L. 59/1997. In particolare venivano devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie &#8220;aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia&#8221;. Al successivo art. 35 il Legislatore prevedeva che il G.A. potesse disporre, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il risarcimento del danno ingiusto, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica. Il regime di operatività di tali articoli veniva limitato ai giudizi incardinati successivamente alla data del 30.6.1998. Il carattere particolarmente innovativo di tali disposizioni normative, veniva rimarcato e salutato più o meno favorevolmente in sede dottrinale ed i Giudici di merito, sollevando dubbi di legittimità costituzionale in ordine all’eccesso di delega, interpretavano in maniera differenziata la portata e l’ambito applicativo delle stesse, con riferimento alla materia dell’&#8221;urbanistica&#8221; ed ai comportamenti illeciti della PA. nel corso di procedure espropriative.</p>
<p>B) In particolare, la Corte di Cassazione con Ordinanza delle SS.UU. n. 34 del 25.5.2000, da un lato chiariva (risolvendo il contrasto sul punto) che la disposizione normativa in argomento dovesse essere interpretata nel senso che nella nozione di &#8220;urbanistica&#8221; dovessero rientrare tutte le controversie inerenti a diritti di cui si alleghi la lesione per effetto di comportamenti illeciti posti in essere dalla P.A., ivi compresi quelli prodotti nell’ambito di procedimenti espropriativi per pubblica utilità e, dall’altro, però riteneva di deferire al Giudice delle leggi la questione di costituzionalità dell’art. 34 per intervenuto eccesso di delega;</p>
<p>C) Con sentenza dell’11-17 luglio 2000 n. 292, la Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 del Dlgs. 80/98 nella parte in cui – eccedendo i limiti posti dalla legge delega – istituiva una giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi a contenere in tale materia la giurisdizione del predetto G.A. alle sole controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle dirette al risarcimento del danno. La statuizione del Giudice delle leggi ratificava, dunque, i sollevati dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo dell’eccesso di delega, che avevano investito anche il menzionato art. 34, con riferimento alla definizione di &#8220;urbanistica&#8221;. Detta interpretazione veniva ribadita con sentenza delle SS.UU. n. 494 del 14.7.2000.</p>
<p>D) Con l’art. 7 della L. 21.7.2000 n. 205, il Legislatore sostituiva gli artt. 33 e 34 del Dlgs. 80/98, ribadendone sostanzialmente il contenuto. E) Con Ordinanza del 23.1.2001, la Corte Costituzionale, atteso il sopravvenire dell’art. 7 della L. 205/2000 &#8211; che aveva integralmente confermato il contenuto della norma originaria (art. 34 Dlgs 80/98) attribuendole l’efficacia della legge formale e non più sostanziale &#8211; rilevava che la valutazione dell’incidenza dello &#8220;jus superveniens&#8221; in ordine alla permanenza della questione di legittimità costituzionale, competeva alla Corte di Cassazione remittente ed a questa restituiva gli atti.</p>
<p>* * *</p>
<p>Ebbene, con la recente Ordinanza del 7.5.2001 il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi ha ritenuto la persistente rilevanza della questione di costituzionalità dell’originario art. 34 del Dlgs. 80/98 in relazione all’art. 76 Cost., per eccesso rispetto alla delega conferita dall’art. 11 quarto comma della L. 59/1997, nella parte in cui sottrae (o forse sottrarebbe) al Giudice Ordinario le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della P.A. in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio, in mancanza di copertura costituzionale all’operatività dell’originaria norma, rispetto ai giudizi introdotti tra il 1° luglio 1998 (data di entrata in vigore delle norme di cui agli artt. 33 e 34 in oggetto) ed il 10.8.2000 (data di entrata in vigore della L. 21.7.2000 n. 205.</p>
<p>In altri termini, si è demandato alla Corte Costituzionale di risolvere la questione relativa all’individuazione del Giudice a cui spetta la giurisdizione in ordine alle cause introdotte tra il 1°.7.1998 ed il 21.7.2000.</p>
<p>* * *</p>
<p>La questione di costituzionalità, nei termini prospettati dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, induce ad operare alcune brevi riflessioni.</p>
<p>La prima attiene alla portata della declaratoria di incostituzionalita delle disposizioni normative in parola, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale dell’11-17 luglio 2000 n. 292.</p>
<p>Ebbene, come noto, le sentenze di incostituzionalità hanno efficacia tipicamente retroattiva e travolgono, sin dall’inizio, tutti i rapporti giuridici insorti prima delle stesse (salvo il limite delle c.d. situazioni consolidate, quali quelle derivanti da giudicato, da atto amministrativo divenuto inoppugnabile, da prescrizione o da decadenza), con la eliminazione quindi &#8220;ex tunc&#8221; della norma dall’Ordinamento giuridico.</p>
<p>In altri termini, dalla data di pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità, la norma incisa non è più idonea a produrre, né tanto meno a conservare &#8220;ab origine&#8221; (con il limite dei rapporti esauriti) alcun effetto giuridico. (Cfr. ex plurimis CaSS. i Sez. 7.6.2000 n. 7704; Cass. III Sez. 19.5.2000 n. 6486).</p>
<p>Ne discende &#8211; nella fattispecie che ci occupa &#8211; che alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 292 del 17.7.2000, l’art. 34 del Dlgs. 80/98, che prevedeva la devoluzione della giurisdizione al G.A. delle controversie aventi per oggetto atti, comportamenti e provvedimenti delle Pubbliche Amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, è stato retroattivamente caducato, ossia espunto, sin dall’inizio, dal nostro Ordinamento Giuridico, con totale reviviscenza della giurisdizione del Giudice Ordinario in subiecta materia.</p>
<p>* * *</p>
<p>Veniamo, dunque, ai problemi (o presunti tali) originati dalla indicata declaratoria di incostituzionalità e dal successivo ripristino, con l’art. 7 della L. 21.7.2000 n. 205, della normativa investita dal Giudice delle leggi.</p>
<p>Ebbene, può assumersi serenamente che alcun problema possa sussistere per i giudizi introdotti successivamente all’entrata in vigore della L. 205/2000 (10.8.2000), laddove è ormai pacifica, anche alla luce degli arresti della S.C. di Cassazione (Ord. SS.UU. 25.5.2000 n. 43; Sent. SS.UU. 14.7.2000 n. 494), la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella materia de qua, nella quale sono comprese tutte le controversie inerenti a diritti di cui si alleghi la lesione per effetto di comportamenti illeciti posti in essere dalla P.A., ivi compresi quelli prodotti nell’ambito di procedimenti espropriativi per pubblica utilità.</p>
<p>Sembra, invece, che perplessità sussistano in ordine:</p>
<p>ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della L. 205/2000 (10.8.2000), introdotti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell’art. 34 del Dlgs. 80/98 (1.7.1998) e la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 292 del 17.7.2000;</p>
<p>ai giudizi pendenti, introdotti nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (17.7.2000) e l’entrata in vigore della L. 205/2000 (10.8.2000).</p>
<p>Chi scrive, invero, è del parere che le soluzioni ai due presunti problemi siano, come suol dirsi, a portata di mano.</p>
<p>Per quanto infatti, attiene, alla casistica sub 1), ossia ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della L. 205/2000 (10.8.2000), introdotti nel periodo compreso tra l’entrata in vigore dell’art. 34 del Dlgs. 80/98 (1.7.1998) e la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 292 del 17.7.2000, non può disconoscersi, per la materia in argomento:</p>
<p>la giurisdizione del Giudice Ordinario per il contenzioso incardinato presso lo stesso, in ragione del venir meno &#8220;ab origine&#8221; (ex tunc) della norma che devolveva la stessa al G.A (in termini Cass. Civ. Sez. I 20.5.1997 n. 4474) e della inapplicabilità del principio dell’art. 5 c.p.c. circa l’istituto della &#8220;perpetuatio jurisdictionis&#8221; (disciplinante, come noto, la diversa fattispecie del mutamento &#8220;legislativo&#8221; con effetti &#8220;ex nunc&#8221;) (Cfr. in termini Corte Cost. 127/1966);</p>
<p>la giurisdizione del G.A. per il contenzioso incardinato presso lo stesso, in ragione del sopravvenire della L. 205/2000 ripristinante la devoluzione a quest’ultimo della giurisdizione in materia, alla luce del principio della convalidazione da &#8220;jus superveniens&#8221; e della mancanza di una norma transitoria ad hoc (in termini Cons. Stato IV Sez. 27.11.2000 n. 6315, nonchè Corte Costituz Ordinanza n. 134/2000, con la quale ultima si è acclarato &#8220;che il processo deve continuare avanti al Giudice adito non solo nel caso in cui questi, originariamente competente, cessi di esserlo, a seguito di un mutamento legislativo, ma anche nel caso in cui, aditosi un giudice incompetente, il medesimo diventi competente per una sopravvenuta modifica legislativa&#8221;).</p>
<p>Per quanto, poi, attiene ai giudizi individuati al sub 2), ossia ai giudizi pendenti, introdotti nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (17.7.2000) e l’entrata in vigore della L. 205/2000 (10.8.2000), chi scrive è del parere, analogamente alla fattispecie che precede, che per gli stessi:</p>
<p>sia fornito di giurisdizione il Giudice Ordinario ove adito in tale lasso temporale, in quanto a seguito della declaratoria di incostituzionalità, era venuto meno &#8220;ab origine&#8221; la norma di cui all’art. 34 Dlgs. 80/98;</p>
<p>sia fornito di giurisdizione il Giudice Amministrativo ove adito in tale lasso temporale, in quanto poi successivamente investito dagli effetti ripristinatori della norma attributiva della giurisdizione medesima ed alla luce del principio della convalidazione da &#8220;jus superveniens&#8221;, in uno alla mancanza di una norma transitoria ad hoc. (come del resto confermato dalla Corte Cost con la indicata Ordinanza n. 134/2000).</p>
<p>* * *</p>
<p>Conclusioni</p>
<p>In primo luogo è opportuno ribadire, nel caso di specie, la primaria necessità di argomentare conclusivamente – assumendo come indispensabile parametro di riferimento costituzionale &#8211; la tutela del principio dell’affidamento del cittadino nella certezza dell’Ordinamento giuridico, quale elemento essenziale di uno Stato di diritto.</p>
<p>Principio che non può essere leso da &#8220;eventi&#8221; (della cui giuridica rilevanza si è poc’anzi dibattuto) i cui effetti siano suscettibili di interpretazioni incidenti in maniera assolutamente irragionevole su situazioni regolate da leggi precedenti (Cfr. in termini Corte Costituzionale nn. 525 del 22.11.2000; 416/1999 e 21171997).</p>
<p>Ciò posto e sulla scorta delle considerazioni espresse nelle pagine che precedono, ferme restando la delicatezza della materia, l’evidente anomalia della fattispecie e le indubbie ed inaccettabili perplessità dalla stessa generate &#8211; in sostanziale violazione del richiamato principio di certezza che dovrebbe presiedere la individuazione ex ante del Giudice competente a dirimere ogni tipo di controversia &#8211; ritengo non pienamente condivisibili le perplessità e le motivazioni poste a base dell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, emanata dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi in data 7.5.2001.</p>
<p>Le stesse, infatti, non appaiono, a mio avviso, coniugarsi con gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 292 del 17.7.2000 e con il conseguente quadro di riparto giurisdizionale determinatosi e plsmatosi alla stregua dei principi di diritto vivente in tema di individuazione intertemporale del Giudice fornito di competenza giurisdizionale.</p>
<p>Tale convincimento risiede, infatti, nella sufficiente consapevolezza che l’attuale quadro normativo, suffragato e completato dal panorama giurisprudenziale in materia di caducazione normativa per effetto di pronunce di incostituzionalità e di applicabilità dello &#8220;jus superveniens&#8221;, offre &#8220;ex se&#8221; plausibile soluzione, nei termini sopra prospettati, alla disciplina del riparto giurisdizionale intertemporale nella materia in oggetto.</p>
<p>Napoli, 8 giugno 2001.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. anche l’<a href="/ga/id/2001/6/1433/g">ordinanza del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi del 7.5.2001*</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Espropriazioni per pubblica utilità</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazioni-per-pubblica-utilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:56 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazioni-per-pubblica-utilita/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazioni-per-pubblica-utilita/">Espropriazioni per pubblica utilità</a></p>
<p>La problematica afferente l’applicabilità del comma 7 bis dell’art. 5 bis della L. 359/92, come noto, ha necessitato di approfondimenti e tentativi di interpretazione nelle più disparate sedi giurisprudenziali e dottrinali, tutti più o meno conducenti ad una più agevole applicazione del dato normativo. Per mera chiarezza espositiva, non appare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazioni-per-pubblica-utilita/">Espropriazioni per pubblica utilità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazioni-per-pubblica-utilita/">Espropriazioni per pubblica utilità</a></p>
<p>La problematica afferente l’applicabilità del comma 7 bis dell’art. 5 bis della L. 359/92, come noto, ha necessitato di approfondimenti e tentativi di interpretazione nelle più disparate sedi giurisprudenziali e dottrinali, tutti più o meno conducenti ad una più agevole applicazione del dato normativo.</p>
<p>Per mera chiarezza espositiva, non appare superfluo ricordare che il comma 7 bis dell’art. 5 bis della L. 359/1992, introdotto dal Legislatore a mezzo dell’art. 3 comma 65 della L. 23.12.1996 n. 662, prevede che:</p>
<p>7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell&#8217;indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l&#8217;importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.</p>
<p>Con i precedenti articoli a firma del sottoscritto (pubblicati in questa rivista, nn. 4 e 6/2000) si è tentato di far luce su una delle tematiche connesse ai criteri di applicabilità del citato comma 7 bis ed in particolare sulla preventiva necessità di operare un preventivo distinguo tra aree agricole ed edificabili.</p>
<p>La necessità di sviluppare l’indicato tema era, invero, insorta in ragione di un contrasto giurisprudenziale sul predetto punto; contrasto che, probabilmente, alla luce delle determinazioni assunte dalla S.C. con la pronuncia n. 1090/2000, fatta oggetto di commento, si spera (rectius: auspica) oggi superato.</p>
<p>Mi trovo, invece, oggi a formulare alcune brevi osservazioni su un altro dei numerosi aspetti direttamente connessi all’ambito applicativo dello stesso comma 7 bis, ossia quello delle fattispecie disciplinate, sotto il mero profilo indennitario, da normative speciali.</p>
<p>Mi riferisco, in particolare, alla legge speciale n. 219 del 14.5.1981, che disciplina, tra le altre cose, le procedure espropriative finalizzate alla realizzazione del Programma Straordinario di Edilizia Residenziale nella città di Napoli.</p>
<p>La specialità di tale ultima normativa ha, infatti, pacificamente determinato la intangibilità ed una sorta di legittima &#8220;immunità&#8221; della stessa rispetto alle innovazioni legislative maturate dal 1981 ad oggi ivi compresa la disciplina dettata dall’art. 5 bis della n. 359/1992 che, come noto, ha introdotto nuovi criteri per la stima dell’indennità di espropriazione per aree edificabili.</p>
<p>Si è infatti ritenuto, in sede giurisprudenziale di merito e di legittimità, che il richiamo operato dall’art. 80 della L. 219/81 ai criteri indennitari di cui all’art. 13 della L. 15.1.1885 n. 2892 sul risanamento di Napoli, avesse introdotto una disciplina speciale in materia espropriativa, idonea a prevalere sui criteri indennitari di cui all’art. 5 bis della L. 359/1992 (Cfr. per tutte Cass. SS.UU. 10.3.1998 n. 2645).</p>
<p>Innumerevoli sono infatti le sentenze della S.C., che confermano la inapplicabilità alle procedure ablative condotte ex legge 219/81, dei criteri di determinazione indennitaria introdotti dal citato art. 5 bis e ciò, proprio in ragione del carattere del tutto speciale della disciplina dettata dalla prima, rispetto a quella prevista dalle L. 865/1971 e dalla L. 247/1974, nel contesto delle quali ultime si collocano i novellati criteri di valutazione indennitaria (cfr. Cass. Sez. I 6.3.1998 n. 2497; Cass. SS.UU. 18.11.1997; Cass. SS.UU. 10.11.1993 n. 11078).</p>
<p>Ebbene, l’aver introdotto, a cura del Legislatore – con la L. 662/1996 – il comma 7 bis (in materia di risarcimento danni) all’art. 5 bis della L. 359/92, ha indotto qualche interprete a ritenere che anche tale ultima disposizione normativa potesse non trovare applicazione allorquando si vertesse in fattispecie risarcitorie trovanti causa in procedimenti ablativi condotti ex L. 219/1981.</p>
<p>Da qui l’importanza dell’arresto di cui ci occupiamo in questa sede.</p>
<p>La S.C., infatti, con la sentenza n. 10679/2000, eliminando ogni ipotizzabile dubbio in proposito, ha acclarato che in fattispecie di occupazione illegittima e conseguente accessione invertita o occupazione acquisitiva di beni, trovante origine nel paradigma normativo di una procedura espropriativa condotta ex L. 219/1981, è pienamente applicabile il criterio di calcolo risarcitorio dettato dal disposto del comma 7 bis dell’art. 5 bis della legge 359/1992 (che prevede di aggiungere al valore del bene il reddito dominicale rivalutato e di dividere il tutto per due con la maggiorazione del 10%), per la determinazione del relativo ristoro.</p>
<p>Ebbene, chi scrive ritiene condivisibile il suindicato principio e considera quello in oggetto, un precedente giurisprudenziale di notevole valenza sotto diversi aspetti.</p>
<p>La circostanza, infatti, che il Legislatore ebbe ad introdurre la disposizione in argomento (comma 7 bis) nell’ambito di una normativa quale la L. 359/1992, integrando un’articolo di quest’ultima (art. 5 bis), ha oggettivamente contribuito a generare equivoci in ordine all’applicabilità della stessa a fattispecie trovanti origine in precedenti normative (L. 219/1981), che, come sopra detto, in relazione al relativo carattere di specialità, sono state ritenute indenni dallo &#8220;ius superveniens&#8221;.</p>
<p>In effetti, è appena il caso di chiarire che l’ipotesi di occupazione illegittima o occupazione acquisitiva trova giuridica soluzione e disciplina nell’art. 2043 c.c. che sanziona, in generale, qualsivoglia illecito di natura extracontrattuale.</p>
<p>Ciò in quanto l’acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla Pubblica Amministrazione, che si determina per effetto della c.d. &#8220;occupazione privativa&#8221;, va pacificamente &#8220;ricondotto allo schema dell’illecito aquiliano, perché consegue alla impossibilità della restituzione del bene al soggetto privato per la irreversibile trasformazione del fondo, consistente nella realizzazione dell’opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi ed i modi per il sacrificio della proprietà privata a fini pubblici&#8221; (cfr. per tutte Cass. Sez. I 30.12.1998 n. 12883).</p>
<p>In buona sostanza, in tali ipotesi, il proprietario di un bene fatto oggetto di un procedimento espropriativo poi sfociato in occupazione illegittima e conseguente accessione invertita, si rivolge alla competente Autorità Giurisdizionale facendo ricorso alla generale disciplina codicistica in tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..</p>
<p>Lo stesso illecito aquiliano che il Legislatore si è proposto di disciplinare per un limitato arco temporale, attraverso l’introduzione del citato comma 7 bis, aggiunto all’art. 5 bis della L. 359/92.</p>
<p>In altri termini, non esiste fattispecie di risarcimento del danno da occupazione illegittima o accessione invertita, disciplinata specificamente da norme generali che hanno regolato nel tempo i procedimenti espropriativi, bensì ipotesi di illecito aquiliano sanzionabile e ristorabile ai sensi della disciplina codicistica..</p>
<p>Allo stesso modo, la legge speciale n. 219/1981 non contiene alcuna disciplina della fattispecie risarcitoria, ma si limita, per quanto qui interessi, ad indicare i criteri di determinazione della sola indennità di espropriazione.</p>
<p>Proprio per tale motivo, l’art. 5 bis, nella parte in cui ha introdotto i nuovi criteri di determinazione della indennità di espropriazione, non è stato ritenuto applicabile alla speciale normativa di cui alla L. 219/1981, in base al principio &#8220;lex posterior generalis non derogat legi priori speciali&#8221;</p>
<p>Inapplicabilità, dunque, che non poteva che essere limitata ai soli criteri di calcolo in materia &#8220;indennitaria&#8221;.</p>
<p>Il comma 7 bis, invece, pur &#8220;localizzato&#8221; normativamente e quindi aggiunto (in maniera avventata) all’art. 5 bis, disciplina una fattispecie che esula dall’ambito &#8220;indennitario&#8221; (ossia al ristoro da attività legittima) ed è rivolto a disciplinare solo ed esclusivamente le ipotesi di &#8220;risarcimento dei danni&#8221; da occupazione illegittima verificatesi anteriormente al 30.9.1996.</p>
<p>La evidente differenza tra le due fattispecie, indennitaria e risarcitoria, ha dunque svolto un ruolo assolutamente determinante, nel far ritenere inapplicabili i criteri di determinazione dell’indennità di cui all’art. 5 bis alla L. 219/1981 e viceversa applicabile il comma 7 bis a tutte le fattispecie risarcitorie da occupazione illegittima o occupazione acquisitiva, ivi compresa quella afferente un immobile fatto oggetto di procedura ablativa condotta ex L. 219/1981 e sfociata in illecito aquiliano risarcibile ex art. 2043 c.c.</p>
<p>In buona sostanza il (pluri-nominato) comma 7 bis è stato introdotto ed è quindi applicabile ad ogni fattispecie risarcitoria trovante origine in una occupazione legittima, divenuta poi illegittima, e sfociata in accessione invertita o occupazione acquisitiva (anteriormente al 30.9.1996), disciplinata ex art. 2043 c.c. e, dunque, prescindendo totalmente dalla normativa posta a base della procedura ablativa che ha informato il procedimento espropriativo posto a monte.</p>
<p>La inequivoca posizione assunta in proposito dalla Corte di Cassazione con la sentenza chi ci ha occupato in questa sede, finirà, a mio avviso, inevitabilmente per formare oggetto di ulteriore dibattito fra i sostenitori dell’opposto principio di inapplicabilità del comma 7 bis alla fattispecie risarcitoria trovante la propria genesi in procedimenti ablativi condotti ai sensi di normative speciali in materia indennitaria, ma allo stesso tempo costituirà un &#8220;un punto fermo&#8221; da cui muovere le mosse ed evitare ingiustificabili diseguaglianze sotto il profilo sostanziale.</p>
<p>In definitiva, l’arresto della S.C. n. 10679 dell’11.8.2000, contribuisce &#8211; quanto meno (per l’assunta posizione) &#8211; a far chiarezza su uno degli aspetti forse meno evidenti sul piano generale, ma di indubbia rilevanza sul piano pratico, con particolare riferimento all’ambito applicativo di una disposizione normativa destinata a rivestire, per diversi anni ancora, un ruolo fondamentale nel panorama giurisprudenziale in materia.</p>
<p>La stessa chiarezza che tutti gli operatori del diritto, auspicano di attribuire agli interventi della Suprema Corte di legittimità, diretti, in taluni casi, a dare concreta soluzione ad incertezze applicative, &#8220;figlie legittime&#8221; di ricorrenti lacune normative.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I – <a href="/ga/id/2000/11/683/g">Sentenza 11 agosto 2000 n. 10679</a> – Pres. Corda, Rel. Adamo; P.M. (parz. diff.) &#8211; Ceniccola – fasano e altro c. Icla Costruzioni generali S.p.A. e altri.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazioni-per-pubblica-utilita/">Espropriazioni per pubblica utilità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Espropriazioni per pubblica utilità – E’ arrivato il primo puntuale ravvedimento della Corte di Cassazione in materia di risarcimento danni da occupazione illegittima e relativi criteri di applicabilità del comma 7 bis dell’art. 5 bis L. 359/92 – Necessità di preventivo distinguo tra aree agricole ed edificabili &#8211; Commento a Cass. Sez. I, 1° febbraio 2000 n. 1090.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazioni-per-pubblica-utilita-e-arrivato-il-primo-puntuale-ravvedimento-della-corte-di-cassazione-in-materia-di-risarcimento-danni-da-occupazione-illegittima-e-relativi-criter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:56 +0000</pubDate>
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<p>Con l’articolo a firma del sottoscritto (pubblicato in questa rivista, n. 4/2000), avente ad oggetto alcuni aspetti della disciplina vigente in materia di risarcimento danni da occupazione illegittima, è stata focalizzata, in particolare, l’insorgenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicabilità del comma 7 bis dell’art. 5 bis della L.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazioni-per-pubblica-utilita-e-arrivato-il-primo-puntuale-ravvedimento-della-corte-di-cassazione-in-materia-di-risarcimento-danni-da-occupazione-illegittima-e-relativi-criter/">Espropriazioni per pubblica utilità – E’ arrivato il primo puntuale ravvedimento della Corte di Cassazione in materia di risarcimento danni da occupazione illegittima e relativi criteri di applicabilità del comma 7 bis dell’art. 5 bis L. 359/92 – Necessità di preventivo distinguo tra aree agricole ed edificabili &#8211; Commento a Cass. Sez. I, 1° febbraio 2000 n. 1090.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Con l’articolo a firma del sottoscritto (pubblicato in questa rivista, n. 4/2000), avente ad oggetto alcuni aspetti della disciplina vigente in materia di risarcimento danni da occupazione illegittima, è stata focalizzata, in particolare, l’insorgenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicabilità del comma 7 bis dell’art. 5 bis della L. 359/1992.</p>
<p>In quella sede, sostanzialmente, lo scrivente non ha salutato con favore l’arresto della I^ Sez della S.C. n. 7967 del 23.7.1999, recante il principio in virtù del quale, nelle &#8220;controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, la qualificazione dell’area occupata non assume rilevanza diretta, a differenza di quanto avviene nei giudizi di opposizione alla stima, nei quali operano le prescrizioni dell’art. 5 bis L. 359/92 per la qualificazione del suolo&#8221;..</p>
<p>Con tale pronuncia, infatti, si era nuovamente, prescisso dalla bipartizione dei suoli agricoli ed edificabili, secondo i criteri di qualificazione previsti dall’art. 5 bis in materia indennitaria, ritenendo indiscriminatamente applicabile ad entrambe le aree il richiamato comma 7 bis ed attribuendo sostanzialmente rilievo alternativo al criterio della edificabilità di mero fatto dell’area occupata, quale parametro di riferimento nello schema dell’illecito acquiliano, ai fini della commisurazione della sanzione risarcitoria.</p>
<p>Il suddetto principio, oltre che in contrasto con un indirizzo che sembrava ormai consolidato (Cfr. Corte di Cassazione I Sez. civ. 3.3.1998 n. 2336; Cass. I Sez. civ. 12.6.1998 n. 5893; Trib. Sup. Acque 13.10.1998 n. 91) per le convincenti motivazioni ivi addotte dalla S.C., aveva senza dubbio apportato un grave scossone ad un sistema che sembrava aver superato quell’organica fragilità, propria di una norma severamente criticata da più parti e che pareva aver trovato un oggettivo (quanto meno in termini di certezza) equilibrio in sede applicativa.</p>
<p>Nel precedente scritto, pertanto, previa rappresentazione degli elementi e delle ragioni che sembravano militare per un’immediata rivisitazione dell’indicato principio, veniva auspicato il ritorno all’indirizzo in virtù del quale <<al fine di determinare la misura del danno da occupazione appropriativa, fosse necessario il preventivo accertamento della natura dell’area occupata, se edificabile o agricola, da condurre in base alla relativa "classificazione urbanistica" (attribuendo carattere esclusivamente residuale alla c.d. edificabilità di fatto), onde ritenere applicabile o meno il riduttivo criterio di calcolo introdotto dal comma 7 bis.>>.</p>
<p>Il ricorso, infatti, alla &#8220;summa divisio&#8221; tra aree edificabili ed aree agricole, cui è del resto improntato il sistema dell’art. 5 bis, avrebbe consentito, in ipotesi di occupazione illegittima di area legalmente edificabile (in virtù della relativa previsione urbanistica), di fare applicazione del comma 7 bis e dunque del criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale rivalutato, senza operare la decurtazione del 40% ed apportando l’incremento del 10%..</p>
<p>Per converso, in fattispecie di occupazione illegittima di area agricola (in quanto non prevista come edificabile dallo strumento urbanistico), si sarebbe dovuto commisurare il danno al valore di mercato del terreno agricolo, potendo tener conto indicativamente dei criteri di cui agli artt 15 e 16 L. 22.10.1971 n. 865 (valore agricolo medio secondo la coltura in atto), ma senza considerazione delle potenzialità edificatorie.</p>
<p>Ebbene, l’azione chiarificatrice e dirimente delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Legittimità auspicata per la risoluzione dell’insorto contrasto giurisprudenziale, non è ancora intervenuta, ma allo stesso tempo abbiamo assistito, questa volta con soddisfazione, ad un primo segnale della S.C. che appare coerente con le invocate esigenze di chiarezza, prima ancora che in linea con l’indirizzo ed i principi che sembravano, a chi scrive, più coerenti con il dato normativo.</p>
<p>Da ultimo, infatti, con sentenza n. 1090 del 1.2.2000, la I sez. della S.C. ha riaffermato perentoriamente e con espressioni che non lasciano spazi ad equivoche interpretazioni di sorta, il seguente principio:</p>
<p>&#8220;Per la determinazione del danno da occupazione appropriativa, è necessario il preventivo accertamento della natura dell’area occupata – edificabile o agricola – da condurre in base alla classificazione urbanistica dell’area stessa, atteso il carattere soltanto residuale della cosiddetta edificabilità di fatto, poiché, con riferimento ai suoli edificatori, sarà legittimamente applicabile il criterio (introdotto dall’art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996 n. 662) della semisomma del valore venale con il reddito dominicale rivalutato, senza la decurtazione del 40% e con incremento del 10$, mentre, nel caso di terreni agricoli, il danno dovrà essere commisurato al valore sul mercato dei medesimi, tenuto conto, indicativamente, dei criteri di cui agli artt. 15 e 16 L. 22 ottobre 1971 n. 865 (senza peraltro alcuna considerazione delle relative potenzialità edificatorie)&#8221;</p>
<p>L’arresto, che per chiarezza e perentorietà non merita chiosa alcuna, contribuisce, pertanto, a fugare i dubbi e le perplessità insorte a seguito della sentenza della stessa S.C. n. 7967 del 23.7.1999 e sarà di inequivoco ausilio agli Organi giudicanti, chiamati non di rado ad assumere decisioni che, seppur conformi alla &#8220;più recente&#8221; delle pronunzie della S.C, finiscono col porsi in contrasto con indirizzi giurisprudenziali che posso risultare invece più condivisibili; ma, come nella fattispecie, non sempre la sola &#8220;attualità&#8221; degli orientamenti conduce al perseguimento della soluzione più conforme al dettato normativo.</p>
<p>Un passo avanti è stato oggettivamente compiuto, ma l’esperienza della prassi quotidiana impone d’essere vigili osservatori, in una materia che di tutto abbisogna, salvo che di ennesime e sostanziali incertezze applicative.</p>
<p>Napoli, 22 giugno 2000.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2000/2/2325/g">Sentenza 1 febbraio 2000 n. 1090</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Il criterio indennitario previsto dall’art. 5 bis della L. 359/1992 tra edificabilità di fatto e di diritto</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-criterio-indennitario-previsto-dallart-5-bis-della-l-359-1992-tra-edificabilita-di-fatto-e-di-diritto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-criterio-indennitario-previsto-dallart-5-bis-della-l-359-1992-tra-edificabilita-di-fatto-e-di-diritto/">Il criterio indennitario previsto dall’art. 5 bis della L. 359/1992 tra edificabilità di fatto e di diritto</a></p>
<p>Con la sentenza in rassegna (n. 172 del 23.4.2001; ma v. anche la coeva sentenza n. 173/2001, pubblicata nel n. 5-2001 della presente rivista), le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno risolto il (presunto) contrasto giurisprudenziale in materia espropriativa, con particolare riferimento alla interpretazione dell’accezione «edificabilità di fatto e di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-criterio-indennitario-previsto-dallart-5-bis-della-l-359-1992-tra-edificabilita-di-fatto-e-di-diritto/">Il criterio indennitario previsto dall’art. 5 bis della L. 359/1992 tra edificabilità di fatto e di diritto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-criterio-indennitario-previsto-dallart-5-bis-della-l-359-1992-tra-edificabilita-di-fatto-e-di-diritto/">Il criterio indennitario previsto dall’art. 5 bis della L. 359/1992 tra edificabilità di fatto e di diritto</a></p>
<p>Con la sentenza in rassegna (n. 172 del 23.4.2001; ma v. anche la coeva <a href="/ga/id/2001/5/1268/g">sentenza n. 173/2001</a>, pubblicata nel n. 5-2001 della presente rivista), le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno risolto il (presunto) contrasto giurisprudenziale in materia espropriativa, con particolare riferimento alla interpretazione dell’accezione «edificabilità di fatto e di diritto», con conseguente individuazione del criterio indennitario previsto dall’art. 5 bis della L. 359/1992.</p>
<p>Da quanto è dato evincere dalla puntuale ed analitica disamina elaborata dalle SS.U. e dalle conclusioni cui le stesse sono pervenute, sembrerebbe, però, che non di effettiva risoluzione di contrasto potrebbe parlarsi, bensì di inequivocabile conferma dei principi giurisprudenziali venuti pian piano a maturazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della richiamata L. 359/92.</p>
<p>Chi scrive, invero, già in precedenza (v. <a href="/ga/id/2000/7/148/d">Espropriazioni per pubblica utilità – Riflessioni in materia di risarcimento danni da occupazione illegittima: luci ed ombre sul comma 7 bis dell’art. 5 bis L. 359/92</a>, in questa rivista, n. 7-2000) ebbe, sia pur incidentalmente, ad osservare che, alla luce del vigente quadro normativo di riferimento, un’area può qualificarsi edificabile a norma del citato art. 5 solo allorquando sia così prevista dallo strumento urbanistico, dovendosi considerare «agricola» sia l’area definita tale urbanisticamente, sia quella da ritenersi «non edificabile» per vincoli di legge o di piano.</p>
<p>Il criterio della edificabilità «di fatto», viene pertanto ad assumere importanza residuale e rilevante nei soli casi in cui non si possa far riferimento ad un vigente strumento urbanistico locale e si debba necessariamente far ricorso ai noti principi di fattualità, trovanti la propria genesi in un consolidato orientamento giurisprudenziale venuto a maturazione nel triennio che ha preceduto l’entrata in vigore dell’art. 5 bis della L. 359/92.</p>
<p>Ebbene, quanto sopra evidenziato sembra potersi coniugare con quanto confermato dalle SS.UU. con l’arresto che ci occupa, con la integrazione del rilievo attribuito alla c.d. «edificabilità di fatto» nella pacifica ipotesi di intervenuta decadenza dei vincoli urbanistici.</p>
<p>L’elemento di relativa novità contenuto nella indicata sentenza, può invece, rinvenirsi nell’operato chiarimento del concetto di «edificabilità», che ad avviso delle SS.UU. «non si identifica, né si esaurisce in quella residenziale abitativa, ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo – in via di principio non precluse all’iniziativa privata – che siano ricavabili dalla nozione tecnica di edificazione e che siano, come tali, soggette al regime autorizzatorio ex art. 1 L. 1977 n. 10; ferma restando la rilevanza, ai fini della determinazione dell’immobile nella fattispecie concreta, del diverso grado di commerciabilità e del diverso livello di apprezzabilità dello stesso in ragione della sua destinazione» (nel caso esaminato dalle SS.UU.: «area con destinazione di zona a parcheggi ed infrastrutture»).</p>
<p>Il chiarimento, nei suddetti termini, del concetto di «vocazione edificatoria» in un’accezione tecnica particolarmente esasperata, ma assolutamente condivisibile e ragionevole, costituisce dunque il reale elemento di particolare rilievo della sentenza delle SS.UU.</p>
<p>E’ doveroso, pertanto, riconoscere all’arresto in parola l’indubbio merito di aver, da un lato, conferito definitività ai principi giurisprudenziali venutisi a consolidare, in merito all’art. 5 bis, sino ad oggi e, dall’altro, di aver offerto alla magistratura di merito ed a tutti gli operatori del diritto, la concreta possibilità di valutare, in via complementare ed integrativa, caso per caso, seppur nei limiti delle previsioni urbanistiche ove esistenti, la oggettiva vocazione edificatoria di un area, al fine di graduarne il livello di commerciabilità e dunque il valore.</p>
<p>Possibilità questa, che in un certo senso libera, seppur con le attenuazioni sopra indicate, gli interpreti della norma dagli irragionevoli «legacci» propri di un rigido formalismo giuridico, cui non poteva restare ancorata l’evoluzione giurisprudenziale e di pensiero dei nostri tempi.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI – <a href="/ga/id/2001/7/1469/g">Sentenza 23 aprile 2001 n. 172</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<item>
		<title>Limiti della giurisdizione del Giudice amministrativo sulle domande di risarcimento del danno</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/limiti-della-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-sulle-domande-di-risarcimento-del-danno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:19:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/limiti-della-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-sulle-domande-di-risarcimento-del-danno/">Limiti della giurisdizione del Giudice amministrativo sulle domande di risarcimento del danno</a></p>
<p>(commento a Cons. Stato, Sez. V, sent. 17 ottobre 2002 n. 5677, in questa Rivista n. 10-2002) SOMMARIO: 1. Sintetico quadro normativo di riferimento. 2. Il caso specifico. 3. La motivazione della sentenza. 4. Osservazioni critiche. 5. Conclusioni. 1. Sintetico quadro normativo di riferimento. Gli artt. 33 e 34 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/limiti-della-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-sulle-domande-di-risarcimento-del-danno/">Limiti della giurisdizione del Giudice amministrativo sulle domande di risarcimento del danno</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/limiti-della-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-sulle-domande-di-risarcimento-del-danno/">Limiti della giurisdizione del Giudice amministrativo sulle domande di risarcimento del danno</a></p>
<p>(commento a Cons. Stato, Sez. V, <a href="/ga/id/2002/10/2519/g">sent. 17 ottobre 2002 n. 5677</a>, in questa Rivista n. 10-2002)</p>
<p>SOMMARIO: 1. Sintetico quadro normativo di riferimento. 2. Il caso specifico. 3. La motivazione della sentenza. 4. Osservazioni critiche. 5. Conclusioni.</p>
<p>1. Sintetico quadro normativo di riferimento.</p>
<p>Gli artt. 33 e 34 del Dlgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituiti ed integrati dall’art. 7 della L. 21 luglio 2000 n. 205, hanno devoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A. tutte le controversie in materia di servizi pubblici, urbanistica ed edilizia. Il successivo art. 35 dispone che &#8220;il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto&#8221;.</p>
<p>Analoga e più esplicita norma è stata introdotta dallo stesso art. 35 comma 4, come integrato dall’art. 7 della L. 205/2000, all’art. 7 L. 1034/1971, laddove si prevede che: &#8220;Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica e agli altri diritti patrimoniali conseguenziali&#8221;.</p>
<p>Il comma 5 del medesimo art. 35 dispone poi l’abrogazione &#8220;di ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al Giudice Ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti amministrativi&#8221;.</p>
<p>Il successivo art. 45 dello stesso Dlgs. ha, infine, previsto che le controversie di cui agli artt. 33 e 34 sono devolute alla giurisdizione del G.A. &#8220;a partire dal 1.7.1998&#8221;, mentre &#8220;resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30.1.1998&#8221;.</p>
<p>2. Il caso specifico.</p>
<p>Una società, partecipante ad una gara indetta da un Comune per l’affidamento di un servizio pubblico (di ristorazione) per gli anni 1996-1998, ricorre al TAR Milano &#8211; nel periodo ante 30.6.1998 &#8211; per conseguire l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione ad un soggetto terzo </p>
<p>Il TAR, con sentenza n. 1236/1997, accoglie uno dei tre diversi ricorsi (riuniti), proposti avverso le delibere Giuntali succedutesi per la medesima gara. </p>
<p>Avverso tale sentenza, la Società ricorrente propone appello innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l’accoglimento anche dei due residui ricorsi, per l’annullamento delle ulteriori delibere giuntali di affidamento del servizio ad altro soggetto.</p>
<p>Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1996 del 31.12.1998, in accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza del TAR, annulla tali delibere Giuntali.</p>
<p>A seguito di tale statuizione di annullamento, per accertata illegittimità dei provvedimenti amministrativi adottati, la medesima Società, nella impossibilità di svolgere il servizio oggetto di gara, in quanto già espletato da un terzo, ricorre quindi al TAR Milano, proponendo in data 18.5.1999, autonoma domanda di risarcimento del danno conseguente alla mancata aggiudicazione in suo favore della gara in oggetto.</p>
<p>Il Tar, con sentenza n. 4215 del 5.6.2001, ritenuta la propria giurisdizione sulla controversia, accoglie la domanda provvedendo a liquidare in via equitativa i danni sopportati dalla ricorrente.</p>
<p>Avverso tale sentenza, il Comune soccombente propone appello in Consiglio di Stato, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del G.A, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Dlgs. 80/98. </p>
<p>Con <a href="/ga/id/2002/10/2519/g">sentenza n. 5677 del 17.10 2002</a> (in questa Rivista, n. 10-2002), la V sez. del Consiglio di Stato riforma la sentenza del TAR Milano, ritenendo insussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria in oggetto, in quanto trovante causa in un giudizio pendente innanzi al G.A. alla data del 30.6.1998.</p>
<p>I Giudici di Palazzo Spada, hanno fornito a supporto del dichiarato difetto di giurisdizione, una discutibile e singolare interpretazione dell’art. 45 comma 18 del Dlgs. 80/98.</p>
<p>3. La motivazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5677/2002.</p>
<p>Il corredo motivazionale della sentenza in esame si articola sostanzialmente sui seguenti dedotti principi:</p>
<p>&#8211; per i giudizi pendenti innanzi al G.A. alla data del 30.6.1998, che non risultano ancora devoluti alla giurisdizione di quest’ultimo, non è questi a disporre il risarcimento del danno;</p>
<p>&#8211; l’autonomia del giudizio concernente il risarcimento del danno da quello relativo alla legittimità dell’atto amministrativo, costituente la &#8220;causa petendi&#8221; dell’azione risarcitoria, è un principio che riguarda le sole controversie instaurate dopo il 30.6.1998;</p>
<p>&#8211; per le controversie (di qualsiasi natura) pendenti alla data del 30.6.1998 (anche innanzi al G.A), devono ritenersi quindi ancora operanti i criteri in materia di riparto di giurisdizione previgenti al Dlgs. 80/98, in base ai quali le azioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno a seguito dell’annullamento di atti illegittimi dell’Amministrazione rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario.</p>
<p>4. Osservazioni critiche.</p>
<p>Nessuno dei tre principi sopra enucleati può oggettivamente condividersi, posto che finiscono col porsi in evidente antitesi:</p>
<p>&#8211; con la &#8220;ratio&#8221; e lo spirito dell’art. 45 co. 18 del Dlgs. 80/98;</p>
<p>&#8211; con l’art. 5 c.p.c.;</p>
<p>&#8211; con i principi di economia e di conservazione dell’attività processuale svolta, che costituiscono i &#8220;cardini&#8221; di una sana amministrazione della giustizia.</p>
<p>E’ il caso di rilevare, infatti, che il Legislatore, con la norma transitoria del richiamato art. 45, nel precisare che in materia di servizi pubblici, edilizia ed urbanistica, nei giudizi pendenti alla data del 30.6.1998, resta ferma la giurisdizione vigente al momento della domanda, non ha fatto altro che assicurare &#8211; anche normativamente &#8211; il rispetto dell’art. 5 c.p.c.. </p>
<p>Tale disposizione codicistica, infatti, anche nella interpretazione più volte fornita dalla Corte Costituzionale, dalla S.C. di Cassazione e dallo stesso Consiglio di Stato, è volta a preservare la irrilevanza dei sopravvenuti mutamenti della giurisdizione rispetto alla data di proposizione della domanda, solo nella ipotesi in cui questi &#8220;privino&#8221; il Giudice della giurisdizione che aveva in quel momento e non già nel caso inverso in cui il mutamento sopravvenuto comporti l’attribuzione della giurisdizione al Giudice che ne era inizialmente privo. (Da ultimo in termini: Cass. SS.UU. 19.02.2002 n. 2415; Cass. SS.UU. 6.05.2002 n. 6487; Cons. Stato Sez. IV 15.02.2002 n. 934; Cons. Stato Sez. VI 21.02.2001 n. 896; Cons. Stato Sez. IV 27.11.2000 n. 6315; Cons. Stato 28.09.2000 n. 4822).</p>
<p>Analogamente, la Corte Costituzionale con Ordinanza n. 134/2000 ha testualmente acclarato &#8220;che il processo deve continuare avanti al Giudice adito non solo nel caso in cui questi, originariamente competente, cessi di esserlo, a seguito di un mutamento legislativo, ma anche nel caso in cui, aditosi un giudice incompetente, il medesimo diventi competente per una sopravvenuta modifica legislativa&#8221;.</p>
<p>Chiarita la portata dell’art. 5 c.p.c., devesi poi sottolineare che, nel caso di specie, la domanda risarcitoria era stata sin’anche proposta successivamente al 30.6.1998, all’esito dell’annullamento del provvedimento amministrativo, a cura del Giudice Amministrativo.</p>
<p>Tale circostanza è stata, invece, ritenuta irrilevante dai Giudici di Palazzo Spada, i quali hanno rilevato che l’autonomia del giudizio di natura risarcitoria ha trovato un limite invalicabile nella (presunta) &#8220;pendenza&#8221; al 30.6.1998 del giudizio al Tar di annullamento dell’atto amministrativo illegittimo, in cui risiedeva la relativa &#8220;causa petendi&#8221;.</p>
<p>Anche tale argomentazione, ai fini della giurisdizione, non può che destare serie perplessità, dal momento:</p>
<p>che un giudizio può dirsi tecnicamente &#8220;pendente&#8221;, solo a partire dalla proposizione della domanda, che nel processo amministrativo si identifica con la data di deposito del ricorso presso la segreteria del TAR (nel caso di specie la domanda risarcitoria è stata proposta in data 9.6.1999); </p>
<p>il richiamo &#8220;ai giudizi pendenti alla data del 30.6.1998&#8221;, contenuto nell’art. 45 co. 18 del Dlgs. 80/98, è da riferirsi solo ed esclusivamente ai giudizi di natura risarcitoria proposti innanzi al G.O., proprio perché solo quest’ultimo poteva disporre, nel sistema previgente, di tale misura reintegratoria;</p>
<p>salva l’ipotesi di attività posta in essere in carenza di potere e/o in assenza di attività provvedimentale legittimante l’esercizio di potestà pubblica, ogni domanda di natura risarcitoria trova la propria &#8220;causa petendi&#8221; in un atto amministrativo ritenuto illegittimo e del quale se ne deve richiedere l’annullamento (innanzi al G.A.) e/o la disapplicazione (innanzi al G.O., nel sistema previgente), ma non è questa la &#8220;scriminante&#8221; ai fini del riparto delle sfere di competenza giurisdizionale nelle materie &#8220;de quibus&#8221;.;</p>
<p>è pacifico &#8220;che l’azione di risarcimento del danno può essere proposta sia unitamente all’azione di annullamento che in via autonoma&#8221;, a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento (Cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria 26 marzo 2003 n. 4; C.d.S. VI Sezione 18 giugno 2002 n. 3338; C.d.S. IV Sezione 15 febbraio 2002, n. 952) </p>
<p>E’ evidente, infatti, che il Legislatore con la norma transitoria dell’art. 45 in esame, ha inteso salvaguardare la giurisdizione del giudice ordinario nelle materie in argomento, solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui, alla data del 30.6.1998, pendessero innanzi allo stesso, giudizi di natura risarcitoria e/o &#8220;latu sensu&#8221; reintegratoria, trovanti causa in atti e/o provvedimenti di cui v’era richiesta di relativa disapplicazione.</p>
<p>E’ da escludersi fermamente, invece, l’opzione adottata nella sentenza che ci occupa, in virtù della quale il Legislatore avrebbe inteso, con il suddetto art. 45, sottrarre al Giudice amministrativo la giurisdizione in materia di risarcimento e diritti patrimoniali conseguenziali, in tutti i giudizi (non solo risarcitori, ma anche di annullamento) pendenti innanzi allo stesso Giudice alla data del 30.6.1998 e sin’anche laddove la domanda risarcitoria fosse autonomamente proposta successivamente a tale data, a seguito di giudizio amministrativo sfociato in sentenza di annullamento dell’atto adottato dalla P.A.</p>
<p>Tale singolare interpretazione, sotto entrambi i delineati aspetti, tradisce lo spirito della norma richiamata e la stessa &#8220;ratio&#8221; dell’art. 5 c.p.c.; disposizione quest’ultima, si ribadisce, che nello stabilire che la giurisdizione si determina con riguardo allo stato di fatto e di diritto vigente al momento della domanda, è diretta a favorire e non certo ad impedire la c.d. &#8220;perpetuatio jurisdictionis&#8221;, trovando logica e razionale applicazione solo in ipotesi di sopravvenuta carenza di giurisdizione e non anche quando il mutamento dello stato di diritto comporti l’attribuzione della giurisdizione medesima al Giudice inizialmente privo della stessa.</p>
<p>5. Conclusioni.</p>
<p>Sulla scorta delle suindicate osservazioni e di un consolidato orientamento giurisprudenziale, pertanto, la sentenza in argomento, non sembra, ad avviso dello scrivente, coniugarsi con un corretto quadro di riparto giurisdizionale, determinatosi e plasmatosi alla stregua dei principi di diritto vivente in tema di individuazione intertemporale del Giudice fornito di competenza giurisdizionale in materia.</p>
<p>Nel caso specifico, è legittimo ritenere, pertanto, che l’arresto &#8220;de quo&#8221;, con sufficienti margini di probabilità potrebbe essere riformato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ove adite dalla Società rimasta soccombente, a norma del combinato disposto dagli artt. 111 della Cost. e 362 c.p.c., trattandosi di fattispecie in cui il Consiglio di Stato ha negato la propria giurisdizione sul presupposto che la stessa appartenesse ad altro Giudice.</p>
<p>In conclusione e sul piano generale va, dunque, confermato che, a norma degli artt. 35 e 45 del Dlgs. 80/98, nelle controversie devolute alla giurisdizione del giudice Amministrativo ai sensi degli artt. 33 e 34 del medesimo Dlgs., tale Organo conosce anche le domande di natura risarcitoria, in ogni tempo proposte innanzi allo stesso (sia unitamente alla domanda di annullamento, sia autonomamente a seguito del giudizio di impugnativa dell’atto amministrativo, conclusosi con la rimozione di quest’ultimo), ferma restando la giurisdizione del Giudice Ordinario nei soli Giudizi – sempre di natura risarcitoria e/o reintegratoria &#8211; pendenti innanzi a quest’ultimo alla data del 30.6.1998.</p>
<p>E’ auspicabile, pertanto, che i Giudici di merito, in fattispecie analoghe a quella esaminata, contribuiscano a rimediare ad un mero &#8220;incidente di percorso&#8221;, attraverso una rivisitazione della portata interpretativa dell’art. 45 del Dlgs. 80/98, evitando un comprensibile (ma non condivisibile) &#8220;allineamento&#8221; in ossequio al principio di nomofilachia, riconosciuto &#8211; sull’ordinamento giudiziario &#8211; anche al Consiglio di Stato, al pari della Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell&#8217;art. 65 comma 1° R.D. 30 gennaio 1941 n. 12.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. anche CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE &#8211; <a href="/ga/id/2003/6/3131/g">Sentenza 11 giugno 2003 n. 9366</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/limiti-della-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-sulle-domande-di-risarcimento-del-danno/">Limiti della giurisdizione del Giudice amministrativo sulle domande di risarcimento del danno</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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