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	<title>Martina Carrato Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Martina Carrato Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>IL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO, UNO STRUMENTO ALTERNATIVO ALLA GIURISDIZIONE, PURAMENTE CONTENZIOSO MA NON GIURISDIZIONALE. CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 479/2023 E N. 1146/2023</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/il-ricorso-straordinario-al-capo-dello-stato-uno-strumento-alternativo-alla-giurisdizione-puramente-contenzioso-ma-non-giurisdizionale-considerazioni-alla-luce-delle-sentenze-del-consiglio-di-stato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 10:22:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-ricorso-straordinario-al-capo-dello-stato-uno-strumento-alternativo-alla-giurisdizione-puramente-contenzioso-ma-non-giurisdizionale-considerazioni-alla-luce-delle-sentenze-del-consiglio-di-stato/">IL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO, UNO STRUMENTO ALTERNATIVO ALLA GIURISDIZIONE, PURAMENTE CONTENZIOSO MA NON GIURISDIZIONALE. CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 479/2023 E N. 1146/2023</a></p>
<p>&#160; &#160; Pubblicato il 6.05.2024 Riv. n. 5/2024 Codice ISSN: 1972-3431 &#160; &#160; MARTINA CARRATO &#160; INDICE   Introduzione.   1.1 I connotati del ricorso straordinario al Capo dello Stato e la sua natura giuridica antecedentemente alla riforma introdotta con la legge n. 69/2009.     La natura giuridica del ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-ricorso-straordinario-al-capo-dello-stato-uno-strumento-alternativo-alla-giurisdizione-puramente-contenzioso-ma-non-giurisdizionale-considerazioni-alla-luce-delle-sentenze-del-consiglio-di-stato/">IL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO, UNO STRUMENTO ALTERNATIVO ALLA GIURISDIZIONE, PURAMENTE CONTENZIOSO MA NON GIURISDIZIONALE. CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 479/2023 E N. 1146/2023</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-ricorso-straordinario-al-capo-dello-stato-uno-strumento-alternativo-alla-giurisdizione-puramente-contenzioso-ma-non-giurisdizionale-considerazioni-alla-luce-delle-sentenze-del-consiglio-di-stato/">IL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO, UNO STRUMENTO ALTERNATIVO ALLA GIURISDIZIONE, PURAMENTE CONTENZIOSO MA NON GIURISDIZIONALE. CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 479/2023 E N. 1146/2023</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> <img decoding="async" class="custom-logo" src="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/giustamm.png" alt="Giustamm" width="194" height="118" /></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pubblicato il 6.05.2024</p>
<p>Riv. n. 5/2024</p>
<p>Codice ISSN: 1972-3431</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MARTINA CARRATO</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INDICE </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> Introduzione.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.1 I connotati del ricorso straordinario al Capo dello Stato e la sua natura giuridica antecedentemente alla riforma introdotta con la legge n. 69/2009.   </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> La natura giuridica del ricorso straordinario al Capo dello Stato, a seguito della legge n. 69/2009, anche alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale del 2014 e del 2023.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> I riflessi sul principio di “<em>alternatività</em>” alla luce delle sentenze del Consiglio di Stato n. 479/2023 e n. 1146/2023.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> Brevi considerazioni conclusive.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> INTRODUZIONE </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">A seguito della riforma introdotta con la legge n. 69 del 18 giugno 2009, occorre porre l’accento sul principio di “<em>alternatività”</em><a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a><em>,</em> alla luce delle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 479 del 16 gennaio 2023 e n. 1146 del 2 febbraio 2023<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, mettendo in risalto lo stretto collegamento che rileva tra il suddetto principio e la natura giuridica del ricorso straordinario, tenuto conto anche delle sentenze della Corte Costituzionale n. 73/2014 e n. 63/2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema della natura giuridica del ricorso straordinario al Capo dello Stato è stato oggetto di un fervido dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima della riforma introdotta con la legge n. 69/2009, che ha modificato il d.P.R. n. 1199/1971, risultava pacifica la qualificazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica quale ricorso avente natura amministrativa<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito della riforma intervenuta con la legge n. 69/2009<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, è stato messo in discussione l’inquadramento del ricorso straordinario al Capo dello Stato, quale rimedio speciale nell’ambito dei ricorsi amministrativi, in ragione della presunta “<em>giurisdizionalizzazione</em>” dell’istituto<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’inquadramento del ricorso straordinario al Capo dello Stato, quale ricorso amministrativo o quale ricorso giurisdizionale o, più correttamente, quale<em> rimedio giustiziale, </em>ne derivano delle conseguenze sul piano del principio di “<em>alternatività</em>”<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> .</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.1 I CONNOTATI DEL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO  E LA SUA NATURA GIURIDICA ANTECEDENTEMENTE ALLA RIFORMA INTRODOTTA CON LA LEGGE. N. 69/2009. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso straordinario al Capo dello Stato, a differenza degli altri ricorsi amministrativi<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>, non trova propriamente la sua genesi nell’art. 3, All. E. l. n. 2248/1865, ma, risulterebbe derivante da una conferma nell’ordinamento della Repubblica del ricorso straordinario al Re<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>. Tale rimedio straordinario, nella sua genesi, permetteva di adire direttamente il Re, in relazione ad una controversia con l’Amministrazione, provocando così una decisione dell’Organo sovrano, adottata su parere del Consiglio di Stato. Tale ricorso straordinario veniva, pertanto, storicamente qualificato come rimedio puramente contenzioso, ancorché non giurisdizionale<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione dei numerosi interventi che hanno interessato il ricorso straordinario al Capo dello Stato, qualcuno in dottrina aveva fatto riferimento ad un possibile tramonto di tale istituto<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale rimedio sembra essere sopravvissuto alle diverse proposte di abrogazione, conservandosi sino ad oggi per due ragioni: si tratta <em>in primis </em>di un rimedio con una procedura connotata da snellezza ed economicità, se paragonato al ricorso giurisdizionale; in secondo luogo tale rimedio è caratterizzato da un termine più lungo per la sua proposizione<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito dei numerosi interventi che hanno interessato il ricorso straordinario, ad oggi, sembra aver ripreso vigore con una nuova linfa<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>, seppure continui ad essere oggetto di numerosi dibattiti, concernenti, in particolare, la natura giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali dibattiti hanno preso piede a partire dall’emanazione dell’art. 69, l. n. 69/2009, che ha modificato il d.P.R. n. 1199/1971.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dibattito sulla qualificazione, amministrativa o giurisdizionale, da riconoscere al rimedio in esame, sembra in realtà essere emerso, già a seguito di una pronuncia intervenuta in sede europea alla fine degli anni Novanta, con la quale è stata affermata la possibilità per le Sezioni consultive del Consiglio di Stato di rimettere alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>. Tale considerazione non poteva ritenersi del tutto dirimente, in quanto la nozione di giurisdizione utilizzata in ambito comunitario è del tutto autonoma rispetto a quella propria dei vari ordinamenti nazionali ed è funzionale a permettere un ricorso in via pregiudiziale, che garantisca l’effettività del diritto europeo.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre dare sommari cenni alla disciplina in generale del ricorso straordinario per poi procedere nella trattazione e nell’analisi del dibattito in merito alla natura giuridica di tale rimedio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso straordinario al Capo dello Stato, avente ad oggetto le sole controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 8 c.p.a.<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>, fornisce una tutela alternativa rispetto a quella giurisdizionale<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>. A differenza del ricorso gerarchico può avere ad oggetto esclusivamente motivi di legittimità ed è, inoltre, configurato quale straordinario, in quanto viene proposto nei confronti di atti amministrativi definitivi<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimedio in esame ha inoltre mantenuto un carattere impugnatorio<a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[17]</sup></a>, potendosi far valere in tale sede esclusivamente l’azione di annullamento; non sono infatti ammesse altre azioni al di fuori di essa; non è ammessa, in particolare, l’azione risarcitoria<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve essere presentato nel termine decadenziale di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell’atto impugnato o, da quando l’interessato ne abbia avuto comunque conoscenza<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a>. Entro il termine di 120 giorni il ricorso deve anche essere notificato ad almeno uno dei controinteressati e presentato all’Amministrazione che ha emanato l’atto impugnato. Il ministero competente, dopo aver terminato l’istruttoria<a href="#_ftn20" name="_ftnref20"><sup>[20]</sup></a>, deve trasmettere gli atti ed i documenti utili al Consiglio di Stato, per la formulazione del relativo parere<a href="#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[21]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso si conclude con il decreto emesso dal Presidente della Repubblica, in modo conforme al parere del Consiglio di Stato<a href="#_ftn22" name="_ftnref22"><sup>[22]</sup></a> (a partire dalla legge n. 69/2009)<a href="#_ftn23" name="_ftnref23"><sup>[23]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerando la natura giuridica dell’istituto, nel 1986 era stata esclusa la connotazione del ricorso straordinario quale strumento ibrido, ad opera della Corte Costituzionale, dovendosi classificare lo stesso quale rimedio o avente natura amministrativa o avente natura giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale, nel 2004<a href="#_ftn24" name="_ftnref24"><sup>[24]</sup></a>, aveva escluso il carattere giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato; in tale sede la Consulta non ha solamente negato la rilevanza del proprio precedente con cui era stata ammessa la sindacabilità delle questioni sollevate dalla Corte dei Conti, in sede di controllo<a href="#_ftn25" name="_ftnref25"><sup>[25]</sup></a>, ma, soprattutto, ai fini della proponibilità del giudizio di legittimità costituzionale, non aveva ritenuto vincolante il riconoscimento della natura giurisdizionale del ricorso straordinario da parte della Corte di Giustizia<a href="#_ftn26" name="_ftnref26"><sup>[26]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima della riforma introdotta con la legge n. 69/2009, che ha modificato gli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 1199/1971, si considerava la natura amministrativa del ricorso straordinario<a href="#_ftn27" name="_ftnref27"><sup>[27]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla natura amministrativa del ricorso straordinario al Capo dello Stato ne discendevano talune conseguenze: si considerava <em>in primis </em>l’impossibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale in tale sede<a href="#_ftn28" name="_ftnref28"><sup>[28]</sup></a>; in secondo luogo, <em>ante </em>riforma del 2009, il Presidente della Repubblica avrebbe potuto emanare una decisione in difformità rispetto al parere espresso dal Consiglio di Stato, previa delibera favorevole del Consiglio dei Ministri.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> LA NATURA GIURIDICA DEL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO, A SEGUITO DELLA LEGGE N. 69/2009, ALLA LUCE ANCHE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 2014 E DEL 2023. </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con l’art. 69, l. n. 69/2009, sono state introdotte due rilevanti modifiche al d.P.R. n. 1199/1971; la prima all’art. 13, d.P.R. n. 1199/1971, concernente la previsione della possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale. Il Consiglio di Stato, alla luce di tale innovazione, potrebbe infatti sospendere l’emissione del parere, laddove si ritenga che la decisione del ricorso dipenda dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Una seconda modifica ha invece riguardato l’art. 14, d.P.R. n. 1199/1971 e, con essa, è stata prevista la vincolatività del parere del Consiglio di Stato. Da tale innovazione discende che la decisione finirebbe per essere imputata, nella sostanza al Consiglio di Stato, vista la vincolatività del parere da esso espresso<a href="#_ftn29" name="_ftnref29"><sup>[29]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste due innovazioni hanno segnato il venire meno di due dei capisaldi a sostegno della ricostruzione del ricorso straordinario, quale rimedio di natura amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito della riforma introdotta con la legge n. 69/2009, in forza delle modifiche intervenute agli artt. 13 e 14, d.P.R. n. 1199/1971, relative rispettivamente alla possibilità per il Consiglio di Stato di sollevare questione di legittimità costituzionale e alla vincolatività del parere di quest’ultimo<a href="#_ftn30" name="_ftnref30"><sup>[30]</sup></a>, taluni considerano l’avvio di un processo di “<em>giurisdizionalizzazione”<a href="#_ftn31" name="_ftnref31"><sup><strong>[31]</strong></sup></a> </em>e affermano la conseguente qualifica di tale ricorso straordinario, quale “<em>rimedio formalmente amministrativo ma sostanzialmente giurisdizionale”. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Questa ricostruzione è stata sostenuta, in particolare, da coloro che hanno attribuito un valore determinante alla riforma introdotta con la legge n. 69/2009<a href="#_ftn32" name="_ftnref32"><sup>[32]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un contributo chiarificatore sempre nella direzione della “<em>giurisdizionalizzazione</em>” è giunto dalle Sentenze gemelle dell’Ad. Plen. (Ad. Plen. n. 9/2013 e Ad. Plen. n. 10/2013) confermate dalle SS.UU. Cassazione nn. 23464/2012 e 19786/2015.</p>
<p style="text-align: justify;">I sostenitori della tesi favorevole alla qualificazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, quale rimedio giurisdizionale considerano diversi argomenti.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito dell’analisi degli argomenti a favore della ricostruzione di tale rimedio straordinario quale ricorso avente natura giurisdizionale, si presenteranno le numerose critiche nei confronti di tali argomentazioni, al fine di affermare la natura “<em>giustiziale</em>” dello stesso, come indicato anche dalle Sentenze della Corte Costituzionale del 2014 e del 2023; la qualificazione di tale ricorso straordinario in chiave giurisdizionale farebbe venire meno la <em>ratio</em> di questo rimedio alternativo e lo renderebbe di dubbia compatibilità con il dettato costituzionale<a href="#_ftn33" name="_ftnref33"><sup>[33]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quali argomentazioni a sostegno della natura sostanzialmente giurisdizionale del rimedio in esame rilevano, in primo luogo, le innovazioni introdotte agli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 1199/1971, come sovra esposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Si considera, infatti, l’introduzione della previsione della possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale da parte del Consiglio di Stato, in sede consultiva; da tale assunto deriva l’esigenza di comprendere, <em>in primis, </em>se il Consiglio di Stato possa essere, per questo, considerato giudice <em>a quo.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Talune sentenze della Corte Costituzionale, in passato, avevano permesso ad organi, non propriamente giurisdizionali, di sollevare questione di legittimità costituzionale<a href="#_ftn34" name="_ftnref34"><sup>[34]</sup></a>. Si deve inoltre considerare che il Consiglio di Stato, anche se in sede consultiva, risulta comunque composto da magistrati indipendenti<a href="#_ftn35" name="_ftnref35"><sup>[35]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’innovazione concernente la natura vincolante del parere del Consiglio di Stato risulterebbe essere un altro argomento a favore della natura giurisdizionale di tale rimedio. Il Presidente della Repubblica non avrebbe più autonomia nella valutazione, a seguito del parere del Consiglio di Stato, in ragione della trasformazione del parere da obbligatorio o semi vincolante a vincolante. Il parere, pertanto, avrebbe la natura di “decisione” emessa dal Consiglio di Stato<a href="#_ftn36" name="_ftnref36"><sup>[36]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">I sostenitori della tesi favorevole alla qualificazione in chiave di ricorso giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato<a href="#_ftn37" name="_ftnref37"><sup>[37]</sup></a>, hanno posto l’accento sull’ammissibilità dell’impugnazione per Cassazione della decisione resa all’esito del ricorso straordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Su tale questione rilevano due posizioni giurisprudenziali, una prima posizione, minoritaria, che riconduce il ricorso per Cassazione contro il decreto del Capo dello Stato, all’art. 111, comma 7 Cost., secondo cui i provvedimenti che incidono sulla libertà personale sono sempre ricorribili per Cassazione; una seconda posizione, maggioritaria<a href="#_ftn38" name="_ftnref38"><sup>[38]</sup></a>, invece, ritiene inquadrabile tale ricorso all’interno dell’art. 111, comma 8 Cost., secondo cui, contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso per Cassazione, solamente per motivi inerenti alla giurisdizione. Le Sezioni Unite hanno aderito al secondo orientamento<a href="#_ftn39" name="_ftnref39"><sup>[39]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro argomento a favore della natura giurisdizionale del ricorso straordinario rileva dal codice del processo amministrativo ed in particolare, dal dettato dell’art. 7, comma 8 c.p.a., che considera il limite alla proponibilità del ricorso straordinario, unicamente per le controversie devolute al giudice amministrativo<a href="#_ftn40" name="_ftnref40"><sup>[40]</sup></a>. Da ciò conseguirebbe che i due procedimenti, quello ordinario, davanti al giudice amministrativo e, quello straordinario dinanzi al Capo dello Stato, rientrerebbero entrambi nel sistema della giurisdizione amministrativa, come articolazioni, differenti, alternative, ma comunque interne<a href="#_ftn41" name="_ftnref41"><sup>[41]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">I sostenitori della tesi favorevole alla natura giurisdizionale di tale ricorso straordinario hanno posto l’accento anche sull’art. 48 c.p.a., che prevede il meccanismo di “<em>alternatività</em>” tra i due rimedi e che generalizza la facoltà di opposizione, tramite la trasposizione del ricorso (art. 10, d.P.R., n. 1199/1971).</p>
<p style="text-align: justify;">Legittimati a proporre opposizione, ai sensi dell’art. 10, d.P.R. n. 1199/1971, sono i controinteressati ed anche l’Amministrazione che ha emanato l’atto impugnato<a href="#_ftn42" name="_ftnref42"><sup>[42]</sup></a> (sia se si tratta di Amministrazione statale che di Amministrazione non statale); costoro devono presentare opposizione, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso straordinario o, in mancanza, dall’intervento nel procedimento. Per mezzo di tale opposizione, i soggetti legittimati chiedono che il procedimento prosegua nella sede giurisdizionale. L’art. 48 c.p.a., al terzo comma, prevede che laddove risulti che l’opposizione sia inammissibile, operi una vera e propria <em>traslatio iudicii </em>tra giudizio dinanzi al giudice amministrativo ed il giudizio in sede straordinaria, vista la previsione della restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio, nuovamente nella sede straordinaria<a href="#_ftn43" name="_ftnref43"><sup>[43]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La natura giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo tale ricostruzione, può desumersi anche dall’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e 113 c.p.a., nonostante il decreto presidenziale non risulti indicato nel novero degli atti ottemperabili<a href="#_ftn44" name="_ftnref44"><sup>[44]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza si è dibattuta sulla questione relativa alla collocazione normativa delle decisioni presidenziali; in particolare si è considerata la collocazione di esse o nella lett. b) o d) dell’art. 112 c.p.a.; secondo parte della dottrina<a href="#_ftn45" name="_ftnref45"><sup>[45]</sup></a>, la <em>ratio, </em>ovvero quella di garantire l’adempimento dell’amministrazione rispetto alle decisioni emesse in tale sede, risulterebbe essere la medesima per entrambe le previsioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza maggioritaria<a href="#_ftn46" name="_ftnref46"><sup>[46]</sup></a> ritiene che la decisione adottata in sede di ricorso straordinario trovi la sua collocazione sistemica nel dettato della lett. b) dell’art. 112 c.p.a., in combinato disposto con l’art. 113, comma 1 c.p.a., in virtù del quale il giudice competente a decidere in merito all’ottemperanza sarebbe il Consiglio di Stato in un unico grado<a href="#_ftn47" name="_ftnref47"><sup>[47]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La natura sostanzialmente giurisdizionale del ricorso straordinario potrebbe desumersi anche dalla previsione di cui all’art. 15 d.P.R. n. 1199/1971, in cui si considera l’istituto della revocazione del decreto presidenziale, nei casi previsti dall’art 395 c.p.c.<a href="#_ftn48" name="_ftnref48"><sup>[48]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo si deve porre l’accento sulle disposizioni concernenti la materia del contributo unificato<a href="#_ftn49" name="_ftnref49"><sup>[49]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo tale orientamento favorevole alla ricostruzione in chiave giurisdizionale del ricorso straordinario, la decisione presidenziale, dunque, non sarebbe altro che l’estrinsecazione sostanziale della funzione giurisdizionale espressa nel parere del Consiglio di Stato, che ha la reale titolarità della decisione ed è composto da magistrati in posizione di terzietà, indipendenza ed operanti nel rispetto del contraddittorio<a href="#_ftn50" name="_ftnref50"><sup>[50]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 63/2023, considerando la natura vincolante del parere del Consiglio di Stato, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 373 del 2003, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Prima dell’intervento della Consulta, si considerava possibile l’emanazione di una decisione da parte del Presidente della Regione Siciliana, difforme rispetto al parere reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa<a href="#_ftn51" name="_ftnref51"><sup>[51]</sup></a>. Si deve notare, però, che non emergono elementi di differenziazione<a href="#_ftn52" name="_ftnref52"><sup>[52]</sup></a> tra il ricorso straordinario al Capo dello Stato ed il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, idonei a giustificare una diversità tra la disciplina nazionale e regionale, relativa alla natura del parere dell’organo consultivo e, alla possibilità di emanare quindi una decisione difforme<a href="#_ftn53" name="_ftnref53"><sup>[53]</sup></a>. La Corte nel 2023 ha inoltre espressamente qualificato il ricorso straordinario quale <em>rimedio giustiziale</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale, in precedenza, con la sentenza n. 73/2014, aveva già avuto modo di considerare le modifiche introdotte dall’art. 69, l. n. 69/2009 agli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 1199/1971; tali modifiche erano state giustificate considerando: <em>“L’acquisita natura vincolante del parere del Consiglio di Stato, che assume così carattere di decisione, ha conseguentemente modificato l’antico ricorso amministrativo, trasformandolo in un rimedio giustiziale, che è sostanzialmente assimilabile ad un “giudizio”, quantomeno ai fini dell’applicazione dell’art. 1, della legge cost. n. 1 del 1948 e dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953<a href="#_ftn54" name="_ftnref54"><sup><strong>[54]</strong></sup></a>; a seguito delle modifiche normative intervenute, l’istituto ha perduto la propria connotazione puramente amministrativa ed ha assunto la qualità di rimedio giustiziale amministrativo, con caratteristiche strutturali e funzionali in parte assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo”</em><a href="#_ftn55" name="_ftnref55"><sup>[55]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2014<a href="#_ftn56" name="_ftnref56"><sup>[56]</sup></a> e nel 2023, pertanto, è stata affermata la natura giustiziale del ricorso straordinario al Capo dello Stato; in tali pronunce sono state considerate le lacune di tale rimedio rispetto agli elementi indefettibili del processo di cui all’art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU. Tali lacune non permettono di qualificare tale rimedio quale propriamente giurisdizionale, trattandosi di elementi indefettibili in un ricorso che auspichi ad avere la struttura di un processo.</p>
<p style="text-align: justify;">Già nel 2014, ma, ancora di più nel 2023, la Corte Costituzionale, dunque, pur avendo ritenuto compatibile con la Costituzione la previsione introdotta con la legge n. 69/2009, sulla possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale, ha affermato che il rimedio in esame da rimedio avente natura amministrativa si sarebbe trasformato in un <em>rimedio</em> <em>giustiziale</em>, alternativo a quello giurisdizionale e ad esso assimilabile solamente sotto alcuni aspetti funzionali e strutturali<a href="#_ftn57" name="_ftnref57"><sup>[57]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale nel 2023<a href="#_ftn58" name="_ftnref58"><sup>[58]</sup></a>, sottolinea, infatti, che per effetto delle modifiche di cui all’art. 69, l. n. 69/2009, l’istituto in esame ha perso la connotazione di rimedio puramente amministrativo “<em>ed ha assunto la qualità di rimedio giustiziale amministrativo, con caratteristiche strutturali e funzionali in parte assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo”<a href="#_ftn59" name="_ftnref59"><sup><strong>[59]</strong></sup></a></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La trasformazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato da rimedio amministrativo (<em>ante</em> riforma introdotta con la legge n. 69/2009) a rimedio giurisdizionale (<em>post</em> riforma introdotta con legge n. 69/2009), non può non essere pertanto accompagnata da numerose critiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Talune di tali critiche possono prendere le mosse dalla denominazione utilizzata dalle stesse pronunce della Corte Costituzionale, le quali hanno esplicitamente qualificato il rimedio straordinario quale “<em>ricorso giustiziale amministrativo con delle caratteristiche strutturali e funzionali in parte assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Si dovrebbe infatti mettere in discussione la stessa formula “<em>rimedio sostanzialmente giurisdizionale</em>”, la quale non risulterebbe idonea a conferire al ricorso straordinario una precisa qualificazione tecnico-giuridica<a href="#_ftn60" name="_ftnref60"><sup>[60]</sup></a>. L’espressione volta a qualificare il rimedio in esame quale “<em>ricorso sostanzialmente giurisdizionale e formalmente amministrativo</em>”, oltre che inidonea, deve ritenersi anche priva di senso, dovendosi definire il ricorso straordinario al Capo dello Stato semplicemente quale <em>rimedio giustiziale, </em>essendo ormai superata anche la ricostruzione che considera l’istituto come un rimedio puramente amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver analizzato le argomentazioni utilizzate dai sostenitori della tesi favorevole alla qualificazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato quale ricorso giurisdizionale, si devono muovere delle critiche alle stesse conclusioni, al fine di affermare la natura non propriamente giurisdizionale, quanto più correttamente “<em>giustiziale</em>” del rimedio in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dato fondamentale che permette di escludere la natura giurisdizionale di tale ricorso dovrebbe, pertanto, ravvisarsi nella previsione che il rimedio in materia viene deciso dalle Sezioni consultive del Consiglio di Stato, espressione di una funzione consultiva, alla quale la nostra Costituzione non permette di guardare in termini di unitarietà con la funzione giurisdizionale<a href="#_ftn61" name="_ftnref61"><sup>[61]</sup></a>. Il parere è infatti un atto distinto rispetto alla decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il parere reso dal Consiglio di Stato rientrerebbe nell’attività di consulenza giuridico amministrativa, ai sensi dell’art. 100 Cost. e non in quella giurisdizionale, ai sensi dell’art. 103 Cost. Tale affermazione risulterebbe in linea con la Costituzione stessa, la quale prevede una netta differenza tra la funzione giurisdizionale (art. 103 Cost.) e la funzione consultiva del Consiglio di Stato (art. 100 Cost.).</p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione del fatto che la funzione consultiva viene tenuta dalla stessa Costituzione distinta dalla funzione giurisdizionale, si dovrebbe anche affermare che chi esercita la funzione consultiva non possa essere qualificato “giudice”.</p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di sostenere la ricostruzione della natura giustiziale del rimedio in esame, si contestano e si criticano tutti gli argomenti a sostegno dell’orientamento favorevole alla “<em>giurisdizionalizzazione</em>”, accanto alla considerazione della funzione consultiva e non giurisdizionale della Sezione del Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve considerare, dunque, che non può dirsi piena l’equiparazione del ricorso straordinario e del ricorso giurisdizionale, anche in ragione del fatto che, il ricorso straordinario dà luogo ad un “giudizio” avente esclusivamente carattere impugnatorio ed eliminatorio, non ammettendosi, pertanto, il principio di atipicità delle azioni, previsto, invece, nella sede del processo giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’istruttoria è inoltre posta in essere da un’autorità amministrativa, la struttura ministeriale, senza un contraddittorio orale tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva pertanto la segretezza dell’istruttoria, l’assenza della discussione orale e l’unilateralità di un contraddittorio scritto; da questi connotati del ricorso straordinario può desumersi che l’inquadramento di esso quale ricorso sostanzialmente giurisdizionale, determinerebbe una violazione degli artt. 24, 111, 113 Cost<a href="#_ftn62" name="_ftnref62"><sup>[62]</sup></a> e dell’art. 6 CEDU. Si tratta, invero, di elementi che non possono difettare all’interno di un procedimento che auspichi a divenire espressione di una funzione giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">In forza della massima “<em>ubi lex voluit dixit</em>”, inoltre, si deve considerare che la legge n. 69/2009, che ha riformato il d.P.R. n. 1199/1971, è rubricata<em> “Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione</em>”; da ciò si desume, visto il <em>nomen </em>attribuito a tale rimedio, che non potrebbe ritenersi presente, nelle intenzioni del legislatore, la volontà di connotare tale ricorso straordinario, quale rimedio con natura pienamente giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di ottemperabilità della decisione emessa al termine del ricorso straordinario, si dovrebbe affermare che, posta l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, deve rivolgersi l’attenzione alla questione volta ad individuare la disposizione di riferimento (la lett. b)) ovvero la lett. d)) dell’art. 112 c.p.a.). La Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno posto l’accento sulla lett. b), al fine di garantire la piena <em>“giurisdizionalizzazione&#8221;<a href="#_ftn63" name="_ftnref63"><sup><strong>[63]</strong></sup></a></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo un’altra lettura l’equiparazione tra i due rimedi risulta possibile solo sul piano dell’atto, ma non su quello degli effetti, considerando, dunque, la base normativa nella lett. d), art. 112 c.p.a.<a href="#_ftn64" name="_ftnref64"><sup>[64]</sup></a>. Tale inquadramento non rileverebbe solamente al fine di individuare il giudice competente per il giudizio di ottemperanza, se il TAR del Lazio o il Consiglio di Stato, ma, piuttosto, per porre l’accento sul fatto che, posta l’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti di tali  pronunce rese in sede straordinaria, si deve riconoscere, anche a seguito delle riforme del 2009, una natura giuridica diversa da quella giurisdizionale al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerando inoltre il fondamento normativo del giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il decreto presidenziale, nella lett. d) art. 112 c.p.a., sarebbe comunque opportuno affermare la competenza del Consiglio di Stato. In questo modo risulterebbe garantito il principio costituzionale del doppio grado di giudizio, dal momento che l’affermazione della competenza del Consiglio di Stato in un unico grado, risulterebbe in linea con la volontà del legislatore di prevedere un rito speciale e semplificato scelto dalle parti<a href="#_ftn65" name="_ftnref65"><sup>[65]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’altra problematica derivante dalla “<em>giurisdizionalizzazione</em>&#8221; del rimedio straordinario, potrebbe emergere dalla previsione dell’impugnabilità della decisione resa in sede straordinaria, se intesa quale provvedimento giurisdizionale, dopo l’emanazione del parere, solamente per vizi di forma e di procedimento (<em>errores in procedendo</em> e non per <em>errores in iudicando</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ammettere l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale, infatti, risulterebbe essere in contrasto, oltre che con la disciplina che prevede un sistema ordinato di gravami contro le pronunce giurisdizionali, anche con la nozione di giudicato sostanziale, connotato, per definizione (art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.), da immodificabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">L’immodificabilità propria del giudicato sostanziale dovrebbe allora connotare anche la decisione emessa in sede di ricorso straordinario, una volta considerato il suo carattere sostanzialmente giurisdizionale<a href="#_ftn66" name="_ftnref66"><sup>[66]</sup></a>. L’impugnazione per <em>errores in procedendo</em>, risulterebbe pertanto in difformità con la suddetta immodificabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimedio straordinario non dovrebbe inoltre essere qualificato quale giurisdizionale anche per un’altra ragione, in quanto, connotandolo per assurdo quale giurisdizionale, tale istituto perderebbe i connotati che ne hanno determinato il successo e la sopravvivenza, sin dai tempi del Re, ovvero i connotati della rapidità, snellezza, informalità ed economicità.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte EDU esclude per di più l’estensione delle garanzie di cui all’art. 6 CEDU al ricorso straordinario al Capo dello Stato<a href="#_ftn67" name="_ftnref67"><sup>[67]</sup></a>, vista la totale mancanza dei connotati indefettibili e tipici di un processo.</p>
<p style="text-align: justify;">Taluno ha infatti affermato che “<em>il ricorso straordinario al Capo dello Stato non è un processo!</em>”<a href="#_ftn68" name="_ftnref68"><sup>[68]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per confutare la tesi favorevole alla natura giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato si deve quindi considerare che in tale rimedio, come sovra esposto, non rileva un pieno contraddittorio e si ha una netta separazione tra la fase istruttoria e la fase decisoria. In ragione di ciò non risulterebbe rispettato l’art. 6 CEDU.</p>
<p style="text-align: justify;">Fazzalari sosteneva che tutto dipende dal contraddittorio; la struttura procedimentale può adempiere alla funzione processuale solo assumendone il valore primario del contraddittorio e, pertanto non si può qualificare il ricorso straordinario, quale avente natura pienamente giurisdizionale, in mancanza dei requisiti di cui all’art. 6 CEDU e all’art. 111 Cost., garanzie tipiche ed indefettibili del processo.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce delle modifiche normative introdotte ed in particolare, considerando la vincolatività del parere del Consiglio di Stato (e del CGARS dopo la sentenza del 2023), si deve porre l’accento sul fatto che a decidere non sono le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, bensì quelle consultive. Tale ultima considerazione, vista la netta separazione tra la funzione giurisdizionale e la funzione consultiva, porta alla conclusione di non poter affermare una natura pienamente giurisdizionale di tale ricorso straordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">La riforma del 2009, pertanto, non si è posta l’obiettivo di assimilare il ricorso straordinario alla giurisdizione amministrativa, quanto piuttosto quello di valorizzarlo nel contesto dell’amministrazione giustiziale<a href="#_ftn69" name="_ftnref69"><sup>[69]</sup></a>. Di questo avviso, nell’ottica quindi dell’affermazione di un contenuto contenzioso del rimedio in esame, è stata anche la Corte Costituzionale che, nel 2014 e nel 2023, ha qualificato l’istituto quale <em>ricorso giustiziale</em>, come sovra esposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerando quindi la natura giustiziale del ricorso straordinario si nota che, da un lato vi sono taluni connotati analoghi rispetto a quelli dei rimedi giurisdizionali, ma, dall’altro lato, possono constatarsi delle dissonanze troppo rilevanti per poter qualificare tale rimedio straordinario, quale rimedio puramente giurisdizionale. Taluno in dottrina ha qualificato il ricorso straordinario quale “<em>ircocervo giuridico</em>”<a href="#_ftn70" name="_ftnref70"><sup>[70]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimedio giustiziale risulterebbe assimilabile alla giurisdizione amministrativa “<em>solo</em>” sotto “<em>alcuni tratti strutturali e funzionali”</em><a href="#_ftn71" name="_ftnref71"><sup>[71]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso straordinario assume quindi la qualificazione di rimedio giustiziale alternativo a quello giurisdizionale, ove l’aggettivo “<em>giustiziale</em>”, non risulterebbe essere né un sinonimo di “<em>amministrativo</em>”, né della formula “<em>sostanzialmente giurisdizionale e formalmente amministrativo</em>”, ma, tale <em>nomen</em> implicherebbe l’accettazione di un modello di amministrazione giustiziale, distinta sia dall’amministrazione attiva, sia dagli organi giurisdizionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un rimedio amministrativo, rispetto all’organo deputato all’adozione della decisione e, giustiziale, quanto alla sua funzione<a href="#_ftn72" name="_ftnref72"><sup>[72]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> I RIFLESSI SUL PRINCIPIO DI “<em>ALTERNATIVITÀ</em>” ALLA LUCE DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 479/2023 N. 1146/2023.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 295 c.p.c., viene previsto l’istituto della sospensione necessaria, a fronte di un diverso giudizio, collegato al primo da un nesso di pregiudizialità tecnico giuridica. Tali giudizi, entrambi giurisdizionali, devono essere pendenti dinanzi a giudici diversi.</p>
<p style="text-align: justify;">La suddetta disposizione non potrebbe essere sottoposta ad un’applicazione analogica nei rapporti tra un ricorso giurisdizionale ed un ricorso straordinario al Capo dello Stato, in quanto, ciò postulerebbe la pregiudizialità tra due ricorsi incompatibili ed alternativi per natura e definizione<a href="#_ftn73" name="_ftnref73"><sup>[73]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulterebbe invece vigente il principio dell’”<em>alternatività</em>” tra il ricorso giurisdizionale ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso straordinario, a differenza degli altri ricorsi amministrativi, connotati dal criterio della “<em>cumulatività</em>”, è alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale. L’esperimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica preclude, infatti, l’ordinario ricorso dinanzi al TAR (art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971)<a href="#_ftn74" name="_ftnref74"><sup>[74]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In forza del principio di “<em>alternatività</em>” si considera che, l’esperimento del ricorso giurisdizionale escluderebbe la possibilità di avviare il ricorso straordinario al Capo dello Stato e, viceversa, l’avvio del ricorso straordinario, precluderebbe la possibilità di esperire il ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971, sempre che vi sia l’identità del provvedimento impugnato<a href="#_ftn75" name="_ftnref75"><sup>[75]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La <em>ratio</em> del principio di “<em>alternatività</em>” è quella di evitare una duplice pronuncia da parte della medesima istituzione, ovvero del Consiglio di Stato, sia in sede giurisdizionale, che in sede straordinaria e quindi consultiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio di “<em>alternatività</em>” ha, dunque, la funzione di evitare un contrasto tra giudicati sulla medesima controversia (divieto di <em>ne bis in idem</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale principio trova applicazione, non solamente quando si tratta della medesima domanda o dell’impugnazione dello stesso atto, ma anche nel caso di impugnative, poste in essere da parte del medesimo soggetto, avverso punti diversi del medesimo atto e, parimenti, quando si tratta di atti distinti, purché collegati da un nesso di presupposizione<a href="#_ftn76" name="_ftnref76"><sup>[76]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta, però, ammissibile, in quanto compatibile con l’art. 24 Cost., la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene infatti prevista la possibilità di presentare opposizione, al fine di evitare che l’impossibilità di accedere al ricorso giurisdizionale, a seguito della proposizione del rimedio straordinario, possa tradursi in una violazione dell’art. 24 Cost., per tutti quei soggetti coinvolti, che, a differenza del ricorrente non hanno optato per il ricorso straordinario, rinunciando conseguentemente alle garanzie giurisdizionali<a href="#_ftn77" name="_ftnref77"><sup>[77]</sup></a>. Per effetto di tale opposizione il ricorso proseguirebbe innanzi al TAR competente<a href="#_ftn78" name="_ftnref78"><sup>[78]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Legittimati a proporre opposizione sono dunque i controinteressati (art. 10, d.P.R. n. 1199/1971), ma anche le Amministrazioni, sia statali che non statali<a href="#_ftn79" name="_ftnref79"><sup>[79]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">I cointeressati, invece, non sono legittimati a proporre opposizione, potendo essi presentare un autonomo ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto del Presidente della Repubblica, che determina l’esito del ricorso straordinario, è comunque impugnabile in sede giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, esclusivamente per <em>errores in procedendo<a href="#_ftn80" name="_ftnref80"><sup><strong>[80]</strong></sup></a></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">I controinteressati pretermessi possono invece impugnare la decisione presidenziale, anche per <em>errores in iudicando </em>e, non solo per<em> errores in procedendo</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione affrontata nel paragrafo precedente, relativa alla natura giuridica del ricorso straordinario al Capo dello Stato, ha dei riflessi determinanti sul principio di “<em>alternatività</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Come sovra esposto, il dibattito circa la natura giuridica del ricorso straordinario è venuto alla luce dopo la riforma del 2009. Tale riforma è stata determinante per le due innovazioni introdotte, ovvero la previsione circa la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale e quella relativa alla vincolatività del parere emesso dal Consiglio di Stato, in sede consultiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Anteriormente alla riforma del 2009 era pacifica la natura giuridica del ricorso straordinario, quale ricorso avente natura amministrativa. A seguito di tale riforma, in giurisprudenza, è risultata prevalente la tesi della natura del ricorso straordinario quale rimedio giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla scia delle pronunce della Corte Costituzionale, le Sentenze n. 73/2014 e n. 63/2023, tenuto conto delle carenze in sede al ricorso straordinario di connotati considerati indefettibili garanzie processuali, si considera l’impossibilità di sostenere la teoria favorevole alla natura pienamente giurisdizionale, ponendo invece l’accento sulla natura giustiziale del rimedio in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerando gli argomenti posti a sostegno delle rispettive ricostruzioni, si può valutare un diverso riflesso sul principio di “<em>alternatività</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce delle teorie prevalenti antecedentemente alla riforma del 2009, che qualificavano il ricorso straordinario quale rimedio avente natura puramente amministrativa, non potrebbe ritenersi applicabile il principio di “<em>alternatività</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito ai ricorsi amministrativi in senso proprio, infatti, come il ricorso gerarchico ed il ricorso in opposizione, opera il principio della “<em>cumulatività</em>”. Applicare il principio di “<em>alternatività</em>” nel rapporto tra un ricorso giurisdizionale ed un ricorso propriamente amministrativo, laddove il ricorso straordinario al Capo dello Stato si qualifichi come tale, si tradurrebbe in una notevole diminuzione delle tutele, con possibile violazione degli artt. 3 e 24 Cost., viste le carenti garanzie che connotano il ricorso amministrativo, se posto a confronto con il rimedio giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualificando invece il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica quale ricorso giurisdizionale, vi sarebbe una piena conformità rispetto al principio di “<em>alternatività</em>&#8220;. La <em>ratio</em> del principio di “<em>alternatività</em>” risulterebbe essere, infatti, quella di evitare contrasti tra giudicati e, quindi, di rispettare il divieto di <em>ne bis in idem</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerando, pertanto, la natura giurisdizionale del ricorso straordinario, dovrebbe equipararsi la decisione emessa in tale sede ad una pronuncia giurisdizionale, imputabile al Consiglio di Stato, vista la vincolatività del parere espresso<a href="#_ftn81" name="_ftnref81"><sup>[81]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal momento che non è possibile però sostenere la tesi della natura puramente giurisdizionale del ricorso straordinario, vista la decisione espressa dalle Sezioni consultive e non giurisdizionali del Consiglio di Stato e, viste le numerose lacune da cui risulterebbe essere connotato il rimedio straordinario, se confrontato con le garanzie indefettibili del processo (art. 6 CEDU e art. 111 Cost.), dovrebbe sostenersi la tesi della natura giustiziale del rimedio in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal momento che il ricorso straordinario al Capo dello Stato, inteso quale <em>rimedio giustiziale,</em> risulterebbe connotato da numerose analogie rispetto al rimedio giurisdizionale, tale natura giustiziale non risulterebbe incompatibile con la previsione del principio di “<em>alternatività</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Le numerose ombre che hanno connotato il ricorso straordinario sembrano potersi dissipare, partendo dal presupposto che tali modifiche introdotte con la legge n. 69/2009, non risulterebbero volte ad affermare la “<em>giurisdizionalizzazione</em>&#8221; del ricorso straordinario al Capo dello Stato e, quindi la sua natura <em>“formalmente amministrativa e sostanzialmente giurisdizionale”. </em>Dovrebbe tuttavia ritenersi che tali innovazioni siano rivolte nella direzione di vagliare tale rimedio straordinario, quale ricorso alternativo a quello giurisdizionale, come vero e proprio “<em>alternative dispute resolution</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La <em>ratio</em> della riforma del 2009 <a href="#_ftn82" name="_ftnref82"><sup>[82]</sup></a> è stata quella di accrescere l’effettività della tutela prevista dal ricorso straordinario, a beneficio delle parti, continuando a mantenere la struttura di <em>rimedio giustiziale.</em> Si tratta, infatti, di un rimedio previsto in aggiunta alla tutela giurisdizionale e volto anche a garantire un deflazionamento del contenzioso amministrativo<a href="#_ftn83" name="_ftnref83"><sup>[83]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso straordinario, alla luce delle considerazioni sovra esposte, risulta avere natura giustiziale, con taluni connotati tipici dei rimedi giurisdizionali, ma, con delle lacune troppo rilevanti, per essere considerato quale strumento che aspiri ad avere natura di processo, avendo tali lacune ad oggetto elementi indefettibili per uno strumento che auspica a divenire processuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dato fondamentale, però, che più degli altri, consente di ritenere valido il riferimento al <em>rimedio giustiziale amministrativo</em>, per qualificare il ricorso straordinario, è quello concernente la previsione del parere emanato dalle Sezioni consultive del Consiglio di Stato, espressione, quindi, della funzione consultiva, (art. 100 Cost.) separata e distinta da quella giurisdizionale (art. 103 Cost.) e che, non può essere letta in termini di unitarietà con quest’ultima<a href="#_ftn84" name="_ftnref84"><sup>[84]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ricostruzione risulterebbe in linea con la possibilità di sollevare da parte del Consiglio di Stato, in sede consultiva, questione pregiudiziale; risulterebbe in linea con la previsione circa l’esperibilità del giudizio di ottemperanza, facendo leva sulla lett. d) dell’art. 112 c.p.a.<a href="#_ftn85" name="_ftnref85"><sup>[85]</sup></a>. Questa tesi risulterebbe anche compatibile con la previsione della possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale in sede straordinaria, vista la nozione estensiva di giudice <em>a quo<a href="#_ftn86" name="_ftnref86"><sup><strong>[86]</strong></sup></a></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il problema derivante dalla qualificazione di tale ricorso straordinario quale <em>rimedio giustiziale</em>, potrebbe emergere in relazione alla compatibilità di questa natura giustiziale con la previsione della possibilità di esperire il ricorso per Cassazione, per motivi inerenti alla giurisdizione e, con la previsione di cui all’art. 10, d.P.R. n. 1199/1971, che ammette l’impugnazione della decisione, dopo l’emanazione del parere nella sede giurisdizionale, solo per vizi inerenti alla forma e al procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.P.R. n. 1199/1971, si prevede la possibilità di impugnare la decisione in sede giurisdizionale, per vizi di forma e di procedimento, dopo l’emanazione del parere. Tale possibilità non è prevista prima dell’emanazione del suddetto parere, essendo precedentemente ammessa la possibilità di chiedere la trasposizione in sede giurisdizionale, mediante l’opposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta connotato il rimedio in esame quale <em>rimedio giustiziale</em>, viene meno la problematicità di tale previsione, dal momento che, non rilevando la natura giurisdizionale, non verrebbe coinvolto il giudicato sostanziale e, pertanto, non vi sarebbe alcun contrasto con l’immodificabilità di quest’ultimo, ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta poi qualificata la decisione straordinaria, quale decisione giustiziale amministrativa, verrebbe meno anche la problematica relativa alla compatibilità con il ricorso per Cassazione, dovendosi escludere a priori l’esperibilità di tale rimedio di cui all’art. 362 c.p.c., difettando tale decisione, qualificata quale giustiziale, dei requisiti richiesti a tal fine<a href="#_ftn87" name="_ftnref87"><sup>[87]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si potrebbe dunque contestare che le innovazioni introdotte a partire dal 2009, non risultavano volte a determinare una “<em>giurisdizionalizzazione</em>” del ricorso straordinario, quanto piuttosto ad affermare una connotazione dello stesso quale <em>rimedio giustiziale</em><a href="#_ftn88" name="_ftnref88"><sup>[88]</sup></a>, alternativo alla giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">La connotazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato quale rimedio non avente natura puramente amministrativa, come invece si affermava prima del 2009, ha eliminato i problemi di compatibilità con il principio di “<em>alternatività</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La qualificazione, infatti, del ricorso straordinario quale puramente amministrativo, avrebbe determinato un’incompatibilità con il principio di “<em>alternatività</em>”, vista la conseguente violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e, vista la previsione del principio di “<em>cumulatività</em>” nell’ambito dei ricorsi puramente amministrativi.</p>
<p style="text-align: justify;">La connotazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica quale <em>ricorso giustiziale</em>, avente delle caratteristiche tipiche dei rimedi amministrativi, ma, essendo per lo più un rimedio puramente contenzioso e, pertanto, connotato dal punto di vista strutturale e funzionale, da caratteri tipici dei ricorsi giurisdizionali, ha determinato il successo di tale strumento e la compatibilità con il principio di “<em>alternatività</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta, infatti, di uno strumento peculiare connotato da talune caratteristiche tipiche dei ricorsi giurisdizionali e, talune altre, tipiche dei rimedi amministrativi, pur considerandosi quale strumento contenzioso.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di uno strumento giustiziale, puramente contenzioso, ma non troppo giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Taluno in dottrina ha qualificato il rimedio in esame quale “<em>ircocervo giuridico</em>”<a href="#_ftn89" name="_ftnref89"><sup>[89]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 1931 Santi Romano affermava: “<em>Il largo numero di ricorsi straordinari che vengono presentati dimostra meglio di qualsiasi altra considerazione astratta o teorica che essi rappresentano ancora un mezzo […], al quale gli interessati ricorrono con fiducia, anche perché molto economico e sciolto da ogni superflua formalità”</em><a href="#_ftn90" name="_ftnref90"><sup>[90]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta analizzate e risolte le questioni concernenti la natura giuridica del rimedio in esame ed una volta qualificato lo stesso quale <em>rimedio giustiziale amministrativo</em>, si dovrebbe intervenire sulla disciplina positiva, in modo da contemperare la natura giustiziale con la snellezza di tale rimedio, al fine di considerare tale snellezza quale sintomatica della natura giustiziale, intesa come alternativa alla funzione giurisdizionale (<em>alternative dispute resolution</em>) e, non quale indice di incompleta <em>giurisdizionalizzazione</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Partendo da ciò, si conferirebbe una base giustificativa alla permanenza di tale istituto nel nostro ordinamento, sin dai tempi della monarchia<a href="#_ftn91" name="_ftnref91"><sup>[91]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
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<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
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<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>[1]</sup></a> ARCADIO. F., <em>Rapporto tra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale, principio di alternatività</em>, in L’amministrazione italiana, 2008, Fasc. n. 4, p. 552.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"><sup>[2]</sup></a> Sent. Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 479; Sent. Cons. Stato Sez. IV, 2 febbraio 2023, n. 1146.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"><sup>[3]</sup></a> BACHELET V., <em>Ricorso straordinario e garanzia giurisdizionale,</em> in Riv. trim. di diritto pubblico, 1959, Fasc. n. 4, p. 788.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4"><sup>[4]</sup></a> MARTINI G., <em>Il ricorso straordinario al Capo dello Stato dopo la riforma introdotta con la l. n. 69/2009</em>, in Giustizia amministrativa, 2010, pp. 689-716.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5"><sup>[5]</sup></a> BATTINI S.,<em> Aggiornamento sul ricorso straordinario al Capo dello Stato: l’ircocervo esiste</em>, in Giornale di dir. amm., 2014, Fasc. n. 12, pp. 1177-1188.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6"><sup>[6]</sup></a> ARCADIO. F., <em>Rapporto tra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale, principio di alternatività, cit. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7"><sup>[7]</sup></a> Gli altri ricorsi amministrativi sono il ricorso gerarchico proprio ed improprio ed il ricorso in opposizione. Il ricorso gerarchico proprio è il ricorso amministrativo ammesso in via generale nel nostro ordinamento, a differenza del ricorso in opposizione e del ricorso gerarchico improprio, i quali possono essere fatti valere solamente in presenza di specifiche disposizioni di legge. Un peculiare connotato di tali ricorsi amministrativi è la “<em>cumulatività” </em>con il ricorso giurisdizionale, a differenza del ricorso straordinario al Capo dello Stato per cui rileva, invece, “<em>l’alternatività</em>”; in GAROFOLI R. E FERRARI G., <em>Manuale di diritto amministrativo, parte generale e parte speciale</em>, 2023; CARBONE A.,<em> Lezioni di giustizia amministrativa, </em>2023, Torino, p. 257 e ss.. Fino alla legge TAR del 1971, per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, occorreva il previo esperimento di un ricorso amministrativo. A partire dal 1971, la proposizione del ricorso amministrativo non risulta più essere una condizione di esperibilità del ricorso giurisdizionale. La disciplina dei ricorsi amministrativi è ancora oggi contenuta nel d.P.R. n. 1199/1971.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8"><sup>[8]</sup></a> BACHELET V., <em>Ricorso straordinario e garanzia giurisdizionale, cit.</em>: Prima della legge n. 62/1907 si riteneva che il ricorso straordinario al Capo dello Stato fosse <em>“l’ultimo vestigio di un giure antico che assegnava alla sacra persona del sovrano la potestà di rendere giustizia a chi l’avesse invano invocata altrove</em>, <em>in ragione della libertà delle forme che connotavano tale istituto, vista la non esistenza di un termine per proporre il ricorso e la mancanza assoluta del contraddittorio. L’introduzione, poi, di un termine per la proposizione del ricorso e di un certo contraddittorio, ha modificato la natura di tale istituto, riconducendolo nell’ambito dei procedimenti amministrativi contenziosi”</em>. Il rimedio in esame è stato disciplinato per la prima volta nelle Costituzioni Generali di Vittorio Amedeo II; istituito poi il Consiglio del Re, si stabilì che i Sovrani dovessero decidere conformemente al parere emanato; tale parere fu reso obbligatorio con la legge n. 3707/1859. L’istituto è stato disciplinato poi dalla l. n. 2248/1865, All. E. Successivamente venne riformato e regolamentato dal d.P.R. n. 1199/1971, che tuttora ne contiene la disciplina.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9"><sup>[9]</sup></a> CARBONE A.,<em> Lezioni di giustizia amministrativa, cit</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10"><sup>[10]</sup></a> MARTIRE N., <em>Necessità di sopprimere il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica</em>, in Foro Amm., 1965, Fasc. n. 3, p. 191.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11"><sup>[11]</sup></a> Originariamente il termine per esperire tale rimedio non era specificato; nel 1907 tale termine è stato fissato in 180 giorni e, successivamente, nel 1971, è stato portato a 120 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12"><sup>[12]</sup></a> IOVINO P. E SALSANO B., <em>Il ricorso straordinario al Capo dello Stato, cenni storici, attuale funzione e linee evolutive</em>, in Rivista giuridica della Guardia di Finanza, 2007, Fasc. n. 2, p. 182. L’istituto del ricorso straordinario è stato difeso anche dal giudice delle leggi, a fronte delle critiche che avevano messo in dubbio l’impianto complessivo del d.P.R. n. 1199/1971, sia con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. , sia con riferimento all’art. 87 Cost. La Corte ha risposto alle critiche ponendo l’accento sul rispetto, mediante tale rimedio del principio di economicità. Il ricorso straordinario è esperibile in via alternativa a quello giurisdizionale, contro atti definitivi, con modica spesa, senza assistenza tecnica ed entro termini particolarmente ampi. Corte Cost. Ord. 13 marzo 2001, n. 56, in Giur. Cost., 2001. Anche la Corte europea (Corte di Giustizia CE, 16 ottobre 1997, in Foro it., 1997, fasc. n. 4) si è occupata di tale istituto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13"><sup>[13]</sup></a> Corte di Giustizia, 16 ottobre 1997, cause riunite, C-69-79/1996, <em>Garofalo e altri c. Ministero della Sanità. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14"><sup>[14]</sup></a> Corte Cost. n. 73/2014 ha ritenuto insussistente l’eccesso di delega.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15"><sup>[15]</sup></a> <em>“Electa una via non datur recursus ad alteram”</em>, art. 8, comma 2 d.P.R. n. 1199/1971. ARCADIO. F., <em>Rapporto tra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale, principio di alternatività</em>, in L’amministrazione italiana, 2008, Fasc. n. 4, p. 552.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16"><sup>[16]</sup></a> CARBONE A. <em>Lezioni di giustizia amministrativa, cit</em>.; Art 8, comma 1 d.P.R. n. 1199/1971. MARTINI G., <em>Il ricorso straordinario al Capo dello Stato dopo la riforma introdotta con la legge n. 69/09,</em> in Giustizia amministrativa, 2010, pp. 689-694.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17"><sup>[17]</sup></a> IOVINO P. E SALSANO B., <em>Il ricorso straordinario al Capo dello Stato, cenni storici, attuale funzione e linee evolutive cit. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18"><sup>[18]</sup></a> TRGA Trento, Sez. I, 15/04/2021, n. 54; Cons. Stato, Sez. III, 10/03/2010, n. 3255; Cons. Stato, Sez. II, 16/11/2009, n.1218; Cons. Stato, Sez. II, 19/11/2008, n.3731; TANDA P., <em>Le nuove prospettive del ricorso straordinario</em>, in Nuovi problemi di amministrazione pubblica, Studi diretti da Scoca F. G., 2014, Torino, p. 156. L’orientamento maggioritario (Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2011, n. 3224) opta per l’inammissibilità dell’azione risarcitoria in sede al ricorso straordinario, considerando la struttura impugnatoria dello stesso; l’orientamento minoritario (Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2000, n. 6695) considera ammissibile la domanda risarcitoria, in ragione del principio di “<em>alternatività”</em>, per esigenze di economicità, speditezza e concentrazione della tutela. In forza del principio di “<em>alternatività”</em> (Cons. Stato, Sez. III, 15 gennaio 2013, n. 208) si ribadisce che, una volta esperita l’azione risarcitoria, in sede di ricorso straordinario, ne è preclusa l’esperibilità in sede giurisdizionale. Si considera anche la coincidenza del termine di 120 giorni per la proponibilità del ricorso straordinario e per la proponibilità dell’azione risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19"><sup>[19]</sup></a> Art. 9 d.P.R. n. 1199/1971. Il fatto di avere a disposizione un termine più lungo per l’esperibilità di tale ricorso straordinario ha segnato il successo di tale rimedio e ne ha impedito la sua desuetudine. Una volta irrimediabilmente trascorso il termine di 60 giorni, infatti, il privato avrà ancora a disposizione i 120 giorni per il ricorso straordinario. CARBONE A. <em>Lezioni di giustizia amministrativa, cit</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20"><sup>[20]</sup></a> L’istruttoria non si svolge nel contraddittorio con le parti e questo segna la netta differenza con il ricorso giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21"><sup>[21]</sup></a> Art. 13 d.P.R. n. 1199/1971.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22"><sup>[22]</sup></a> Art. 14 d.P.R. n. 1199/1971.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23"><sup>[23]</sup></a> Prima dell’intervento della legge n. 69/2009, previa delibera favorevole del Consiglio dei Ministri, risultava possibile discostarsi dal parere reso dal Consiglio di Stato. MARTINI G., <em>Il ricorso straordinario al Capo dello Stato, dopo la riforma introdotta con la legge n. 69/09, cit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24"><sup>[24]</sup></a> Corte Cost. n. 254, 21 luglio 2004.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25"><sup>[25]</sup></a> Corte Cost. n. 226 del 18 novembre 1976.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26"><sup>[26]</sup></a> Corte di Giustizia, 16 ottobre 1997, cause riunite, C-69-79/1996, <em>Garofalo e altri c. Ministero della Sanità, cit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27"><sup>[27]</sup></a> Corte Cost. 31 dicembre 1986, n. 289; Corte Cost. 29 luglio 1982, n. 148; Corte Cost. 25 febbraio 1975, n. 31.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28"><sup>[28]</sup></a> Corte Cost. 21 luglio 2004, n. 254.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29"><sup>[29]</sup></a> BATTINI S.,<em> Aggiornamento sul ricorso straordinario al Capo dello Stato: l’ircocervo esiste</em>, in Giornale di dir. amm., 2014, Fasc. n. 12, pp. 1177-1188; Cons. Stato, Sez. I, n. 1033/2014. Le innovazioni introdotte dalla l. n. 69/2009, hanno accresciuto la tutela nei confronti dei soggetti dell’ordinamento, senza mutare la natura giuridica del ricorso straordinario. La <em>ratio</em> della riforma è stata, quindi, quella di accrescere l’effettività della tutela prevista dal ricorso straordinario a beneficio delle parti, mantenendo, però, la struttura di <em>rimedio giustiziale amministrativo</em>. Si tratta di un rimedio che si aggiunge alla tutela giurisdizionale e costituisce, pertanto, anche uno strumento per deflazionare il contenzioso amministrativo. Sul punto anche Corte Cost. n. 73/2014 e Corte Cost. n. 63/2023.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30"><sup>[30]</sup></a> MARTINI G., <em>Il ricorso straordinario al Capo dello Stato dopo la riforma introdotta con la legge n. 69/09, cit. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31"><sup>[31]</sup></a> Cons. Stato, Sez. riunite I e II, 7 maggio 2012, n. 2131 ritiene il rimedio tendenzialmente giurisdizionale; CARBONE L., <em>La revisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e la riaffermata natura giurisdizionale del rimedio in tutela</em>, in Foro Amm., 2009, p. 2664 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32"><sup>[32]</sup></a> D’ANGELO G., <em>La “giurisdizionalizzazione” del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica</em>, in Giornale di diritto amministrativo, 2013; MARTINI G., <em>Il ricorso straordinario al Capo dello Stato dopo la riforma introdotta con la l. n. 69/2009, cit.; </em>SCOCA F.G. <em>Osservazioni sulla natura giuridica del ricorso straordinario al Capo dello Stato cit.;</em> URBANO G., <em>Riflessione sull’impugnazione per Cassazione della decisione resa sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, cit.; </em>GOTTI P. <em>La natura giuridica del ricorso amministrativo al Capo dello Stato e l’individuazione del giudice competente per l’ottemperanza, al vaglio dell’Ad. Plen., cit.; </em>CUMIN G., <em>Un nuovo “statuto” per il ricorso straordinario al Capo dello Stato?</em>, in Rivista amministrativa della Repubblica italiana, 2010, Fasc. nn. 3/4, pp. 165-175; SS.UU., 19 dicembre 2012, n. 23464; Cass. SS.UU., 14 maggio 2014, n. 14014; Cons. Stato, Sez. III, 28 ottobre 2013, n. 5162; Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013,. n. 3439; Cons. Stato, Ad. Plen., 6 maggio 2013, n. 9; Cons. Stato, Ad. Plen., 6 maggio 2013, n. 10.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33"><sup>[33]</sup></a> FRENI F., <em>L’amministrazione giustiziale nel prisma della Costituzione: il “nuovo” ricorso straordinario al Capo dello Stato nella legge 18 giugno 2009, n. 69,</em> in Diritto processuale amministrativo, 2010. Il nuovo ricorso straordinario, come delineato dal legislatore del 2009 sarebbe <em>“un istituto ibrido: amministrativo solo nel nome, giurisdizionale nella sostanza e verosimilmente incostituzionale nella struttura”</em>. A favore della ricostruzione del ricorso straordinario quale rimedio giustiziale amministrativo: CARBONE A., <em>Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come rimedio giustiziale alternativo alla giurisdizione</em>, in Diritto Processuale amministrativo, Fasc. n. 1, 2015.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34"><sup>[34]</sup></a> Sentenza Corte Cost. n. 226/1976, confermata dalla pronuncia n. 376/2001. Tali pronunce hanno confermato la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale rispettivamente in capo alle Sezioni di controllo della Corte dei Conti ed in capo agli arbitri rituali.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35"><sup>[35]</sup></a> SCOCA F.G., <em>Osservazioni sulla natura giuridica del ricorso straordinario al Capo dello Stato, </em>nota alla sentenza Cons. Stato, Ad. Plen., 6 maggio 2013, n. 9. La menzionata sentenza, insieme alla coeva sentenza Cons. Stato, Ad. Plen., n. 10/2013, rappresentano il punto di arrivo del ripensamento circa la natura giuridica del ricorso straordinario in chiave giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36"><sup>[36]</sup></a> SCOCA F.G. <em>Osservazioni sulla natura giuridica del ricorso straordinario al Capo dello Stato cit. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37"><sup>[37]</sup></a> Cass. SS.UU., 19 dicembre 2012, n. 23464; Cass. SS.UU., 14 maggio 2014, n. 14014; Cons. Stato, Sez. III, 28 ottobre 2013, n. 5162; Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013,. n. 3439; URBANO G., <em>Riflessione sull’impugnazione per Cassazione della decisione resa sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, cit.; </em>GOTTI P. <em>La natura giuridica del ricorso amministrativo al Capo dello Stato e l’individuazione del giudice competente per l’ottemperanza, al vaglio dell’Ad. Plen., cit. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38"><sup>[38]</sup></a> Cons. Stato, Sez. I, n. 1033/2014; Cassazione SS.UU. 14 maggio 2014, n. 10414; Cass. SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19786; Ad. Plen. n. 9/2013; Ad. Plen. n. 10/2013.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39"><sup>[39]</sup></a> Cass. SS.UU., 19 dicembre 2012, n. 23464. Il decreto del Presidente della Repubblica, che decide sul ricorso straordinario, in conformità al parere vincolante ed obbligatorio del Consiglio di Stato, è impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 362, comma 1 c.p.c., solo per motivi inerenti alla giurisdizione. URBANO G., <em>Riflessioni sull’impugnazione per Cassazione della decisione resa sul ricorso straordinario al Capo dello Stato</em>, in Dir. Proc. amm., 2017, Fasc. n. 1, pp. 90-145. L’ammissibilità del ricorso per Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione avverso le decisioni rese sul ricorso straordinario veniva negata dalla dottrina tradizionale, ancorata alla tradizionale natura amministrativa del ricorso straordinario al Capo dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40"><sup>[40]</sup></a> Cass. SS.UU., 19 dicembre 2013, n. 23464.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41"><sup>[41]</sup></a> Cass. SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19786.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42"><sup>[42]</sup></a> Corte Cost. 29/07/1982, n. 148; Cons. Stato, Ad. Plen., 06/05/2013, n. 9.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43"><sup>[43]</sup></a> La norma tratta espressamente di <em>“prosecuzione del giudizio in sede straordinaria</em>”; ciò sottolineerebbe una piena equiparazione tra il ricorso straordinario ed il giudizio davanti al G.A., in ragione del fatto che si utilizza la parola “<em>prosegue</em>”; in secondo luogo si qualifica il ricorso straordinario quale “<em>giudizio</em>”; Cass, SS.UU. n. 23464/12; CARBONE A. <em>Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come rimedio giustiziale alternativo alla giurisdizione</em>, 2015, Milano.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44"><sup>[44]</sup></a> GOTTI P., <em>La natura giuridica del ricorso amministrativo al Capo dello Stato e l’individuazione del giudice competente per l’ottemperanza, al vaglio dell’Ad. Plen.</em>, in Il Foro amministrativo, 2013, Fasc. n. 9, pp. 2592-2609.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45"><sup>[45]</sup></a> SCOCA F.G. <em>Osservazioni sulla natura giuridica del ricorso straordinario al Capo dello Stato cit. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46"><sup>[46]</sup></a> Cass. SS.UU. 28 gennaio 2011, n. 2065; Cass. SS.UU. 10 marzo 2011, n. 5684; Cass. SS.UU., 28 aprile 2011, n. 9447; Cass. SS.UU., 19 luglio 2011, n. 15765; Cass. SS.UU., 13 ottobre 2011, n. 21056; Cass. SS.UU., 22 dicembre 2011, n. 28345; Cass. SS.UU., 28 dicembre 2011, n. 29099; Cons. Stato, Ad. Plen., 5 giugno 2012, n. 18.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47"><sup>[47]</sup></a> Tale interpretazione risulta conforme al principio costituzionale del doppio grado di giudizio, in quanto l’affermazione della competenza del Consiglio di Stato, in un unico grado risulta in linea con la volontà del legislatore di prevedere un rito speciale e semplificato scelto dalle parti. Cons. Stato, Ad. Plen., 6 maggio 2013, n. 9; Cons. Stato, Ad. Plen., 6 maggio 2013, n. 10.  GOTTI P., <em>La natura giuridica del ricorso amministrativo al Capo dello Stato e l’individuazione del giudice competente per l’ottemperanza, al vaglio dell’Ad. Plen., cit. </em>Il decreto decisorio, possiede, pertanto, la “<em>stessa efficacia della sentenza regiudicata</em>” e rientra nell’ambito degli atti di cui all’art. 112, comma 2, lett. b). c.p.a.. Ai fini dell’ottemperanza rileva la competenza del Consiglio di Stato, con nomina di un commissario<em> ad acta</em>, in caso di perdurante inadempienza dell’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48"><sup>[48]</sup></a> Cass. SS.UU., 19 dicembre 2012, n. 23464.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49"><sup>[49]</sup></a> Si considera inoltre l’art. 37, comma 6, l. n. 111, 15 luglio 2011, che ha sottoposto tale ricorso straordinario al Capo dello Stato alla disciplina del contributo unificato del processo civile, amministrativo e tributario, ai sensi dell’art.13, comma 6 <em>bis</em>, lett. e), d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50"><sup>[50]</sup></a> URBANO G., <em>Riflessione sull’impugnazione per Cassazione della decisione resa sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, cit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51"><sup>[51]</sup></a> I due ricorsi risultano analoghi dal punto di vista della struttura e della disciplina. Trattare differentemente due istituti analoghi determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza. Nella previsione della possibilità di emanare una decisione difforme dal parere del CGARS emergerebbe un trattamento ingiustificatamente differenziato tra i ricorrenti dinanzi al Consiglio di Stato ed il ricorrente dinanzi al Presidente della Regione Siciliana, con una conseguente violazione dell’art. 3 Cost. Rileverebbe inoltre una violazione dell’art. 24 Cost., in ragione della più complessa e meno garantita posizione del ricorrente davanti al Presidente della Regione Siciliana.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52"><sup>[52]</sup></a> L’estensione al ricorso straordinario siciliano della disciplina propria del ricorso straordinario al Capo dello Stato potrebbe derivare dall’art. 12 d.lgs. n. 373/2003, “<em>Per</em><em> l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva ed in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato”</em>. C.G.A.R.S., 22 febbraio 2022, n. 171, in forza del quale “<em>Nell’applicazione dell’art. 23 dello Statuto, non è stato posto in dubbio che, ai fini della disciplina dell’istituto del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, debba aversi riguardo alla disciplina del ricorso straordinario al Capo dello Stato, contenuta nel d.P.R. n. 1199/1971 […]”. </em>L’estensione del carattere vincolante anche al parere reso dal CGARS, altro non sarebbe che l’ultimo approdo di tale fenomeno di “<em>giurisdizionalizzazione</em>” del ricorso straordinario; ciò porterebbe ulteriormente alla conclusione che, il Consiglio di Giustizia altro non sarebbe se non una sezione distaccata del Consiglio di Stato, con la conseguenza che i rapporti tra questi due organi andrebbero letti secondo il criterio del riparto delle competenze. Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 373/2003: “<em>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha sede in Palermo ed è composto da due Sezioni, con funzioni rispettivamente consultive e giurisdizionali, che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato”</em>. Cons. Stato, Ad. Plen., 13 settembre 2022, n. 13.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53"><sup>[53]</sup></a> Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, a differenza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è esplicitamente previsto da una disposizione di rango costituzionale (art. 23, Statuto regionale, approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2). Da ciò si desume che il d.P.R. n. 1199/1971, con le disposizioni concernenti il ricorso straordinario al Capo dello Stato, potrebbe essere abrogato con una norma primaria; da ciò potrebbe discendere l’abrogazione dell’istituto. Altrettanto non potrebbe dirsi in relazione al ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, la cui ipotetica soppressione richiederebbe la modifica della fonte costituzionale. Da ciò può desumersi che, nel caso del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la decisione, a seguito della legge n. 69/2009, andrebbe individuata nel parere del Consiglio di Stato, in sede consultiva. Nel caso del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, la decisione del ricorso, invece, è del Presidente della Regione, sia dal punto di vista sostanziale che formale. Le argomentazioni quindi presentate dalla Corte non sono del tutto lineari, vista la difficoltà di comprendere come una disposizione quale l’art. 9, d.lgs. n. 373/2003, possa ritenersi tacitamente abrogata da una disposizione di rango inferiore, quale l’art. 69, l. n. 69/2009. Sent. Corte Cost. n. 63/2023, punto 6.1 del Considerando in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54"><sup>[54]</sup></a> Corte Cost., Sent. n. 73 del 2014, punto 2 del Considerando in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55"><sup>[55]</sup></a> Corte Cost., Sent. n. 73 del 2014, punto 3.1 del Considerando in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56"><sup>[56]</sup></a> Corte Cost. n. 73 del 2 aprile 2014. Ha qualificato il ricorso straordinario, quale r<em>imedio giustiziale</em>, quale metodo di risoluzione delle controversie, alternativo rispetto alla giurisdizione amministrativa. Si tratta di un rimedio con funzione puramente contenziosa o giustiziale, distinto rispetto ai rimedi con funzione mista amministrativo contenziosa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57"><sup>[57]</sup></a> CARBONE A.,<em> Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come rimedio giustiziale alternativo alla giurisdizione, cit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58"><sup>[58]</sup></a> Il giudice <em>a quo </em>sostiene che, laddove si aderisse alla tesi dell’avvenuta “<em>giurisdizionalizzazione”</em> dell’istituto del ricorso straordinario, come conseguenza della soppressione del potere di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato, ne discenderebbe che, stante il mantenimento del corrispondente potere in sede di ricorso al Presidente della Regione Siciliana, i ricorrenti che si avvalgano di tale strumento, sarebbero privati di un rimedio giurisdizionale, attribuito, invece ai ricorrenti in sede statale e rimarrebbero dunque titolari di un “<em>semplice rimedio giustiziale</em>”. Se invece si ritenesse presente la medesima natura giuridica per entrambi i rimedi e, quindi, quella giustiziale, allora, dalla previsione della possibilità di discostarsi dal parere reso dal CGARS ne discenderebbe una dimidiata tutela e minori garanzie per i ricorrenti in sede regionale, rispetto ai ricorrenti in sede statale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59"><sup>[59]</sup></a> Corte Cost. n. 63 del 2023, punto 2.3.1. del Ritenuto in fatto e punto 5 del Considerando in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60"><sup>[60]</sup></a> CARBONE A., <em>Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come rimedio giustiziale alternativo alla giurisdizione, cit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61"><sup>[61]</sup></a> CARBONE A., <em>Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come rimedio giustiziale alternativo alla giurisdizione, cit., </em>p. 54 e ss.; VOLPE F., <em>Il ricorso straordinario non è un processo, cit.;</em> VOLPE F., <em>Il ricorso straordinario non è un processo, cit.; </em>SCOCA F.G. <em>Osservazioni sulla natura giuridica del ricorso straordinario al Capo dello Stato cit. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62"><sup>[62]</sup></a> GOTTI P., <em>La natura giuridica del ricorso amministrativo al Capo dello Stato e l’individuazione del giudice competente per l’ottemperanza, al vaglio dell’Ad. Plen., cit.; </em>FRENI F., <em>Il nuovo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: storia, disciplina e natura del rimedio dopo la legge 18 giugno, n. 69</em>, Roma, 2013. VOLPE F., <em>Il ricorso straordinario non è un processo, cit.; </em>TANDA P., <em>Le nuove prospettive del ricorso straordinario</em>, in Nuovi problemi di amministrazione pubblica, Studi diretti da Scoca F. G., 2014, Torino, p. 156. Al contrario SS.UU., 19 dicembre 2012, n. 23464, prevedono che la raggiunta natura di decisione di giustizia del decreto presidenziale all’esito del ricorso straordinario, non significa che ogni aspetto della procedura ed in particolare l’istruttoria, debbano essere pienamente compatibili con il canone di cui all’art. 24 Cost. e con la garanzia del pieno contraddittorio.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63"><sup>[63]</sup></a> SS.UU. 7 febbraio 2011, n. 2818; SS.UU., 10 marzo 2011, n. 5684; Cons. Stato, Sez. VI, 10 giugno 2011, n. 3513; Sez. IV, 29 agosto 2012, n. 4638. La lett. b) avrebbe ad oggetto “<em>le sentenze esecutive e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo</em>”. Tale interpretazione presuppone una piena “<em>giurisdizionalizzazione</em>” del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64"><sup>[64]</sup></a> Cons. Stato, ord. n. 4666/2011.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65"><sup>[65]</sup></a> Ad. Plen. Cons. Stato, 6 maggio 2013, n. 9; Ad. Plen. Cons. Stato, 6 maggio 2013, n. 10; GOTTI P.  <em>La natura giuridica del ricorso straordinario al Capo dello Stato e l’individuazione del giudice competente per l’ottemperanza, al vaglio dell’Ad. Plen., cit. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66"><sup>[66]</sup></a> SS.UU., 6 settembre 2013, n. 20569; VOLPE F., <em>Il ricorso straordinario non è un processo, cit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67"><sup>[67]</sup></a> Corte EDU, Sez. III, 28 settembre 1999, <em>Nardella c. Italia </em>; Corte EDU, Sez. II, 2 aprile 2013, <em>Tarantino c. Italia,</em> particolarmente significativa perché posteriore alla riforma. La Corte EDU ricostruisce la disciplina del ricorso straordinario quale rimedio speciale ed esclude l’applicazione delle garanzie di cui all’art. 6 CEDU.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68"><sup>[68]</sup></a> VOLPE F., <em>Il ricorso straordinario non è un processo</em>, in Rivista diritto e società, 2023, Fasc. n. 1, pp. 65-130.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69"><sup>[69]</sup></a> MARTINI G., <em>Il ricorso straordinario al Capo dello Stato dopo la riforma introdotta con la legge n. 69/2009,</em> in Giustamm.it, 2010.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70"><sup>[70]</sup></a> Corte costituzionale n. 73/2014; BATTINI S.,<em> Aggiornamento sul ricorso straordinario al Capo dello Stato: l’ircocervo esiste, cit. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71"><sup>[71]</sup></a> A differenza dell’Ad. Plen., sentt. nn. 9-10/2013 e delle SS.UU., n. 23464/2012, che hanno utilizzato le espressioni “<em>decisioni di giustizia avente natura sostanzialmente giurisdizionale</em>” o “<em>decisione di giustizia inquadrabile nel sistema della giurisdizione amministrativa</em>”; la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 73/2014, ha fatto invece riferimento a “<em>l’acquisita natura vincolante del parere del Consiglio di Stato, che assume così carattere di decisione</em>”, il quale “<em>ha conseguentemente modificato l’antico ricorso amministrativo, trasformandolo in un rimedio giustiziale, che è sostanzialmente assimilabile ad un “giudizio”, quantomeno ai fini dell’applicazione dell’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953”.  </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72"><sup>[72]</sup></a> CARBONE A., <em>Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come rimedio giustiziale alternativo alla giurisdizione., cit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73"><sup>[73]</sup></a> ARCADIO. F., <em>Rapporto tra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale, principio di alternatività</em>, in L’amministrazione italiana, 2008, Fasc. n. 4, p. 552.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74"><sup>[74]</sup></a> “<em>Electa una via non datur recursus ad alteram”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75"><sup>[75]</sup></a> Cons. Stato, Sez. VI, 16/11/1976, n. 406.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76"><sup>[76]</sup></a> Cons. Stato Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 479.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77"><sup>[77]</sup></a> I termini per presentare opposizione sono di 60 giorni dalla notifica del ricorso straordinario o, in mancanza, dal loro intervento nel procedimento. A seguito dell’opposizione, se il ricorrente vuole proseguire nel ricorso, deve depositare nei successivi 60 giorni, presso la segreteria dell’organo giurisdizionale competente, l’atto di costituzione in giudizio, altrimenti, il giudizio non può proseguire oltre.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78"><sup>[78]</sup></a> CARBONE A., <em>Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come rimedio giustiziale alternativo alla giurisdizione, cit.; </em>CARBONE A., <em>Lezioni di giustizia amministrativa</em>, 2023, Torino, p. 257 e ss.; GAROFOLI R. E FERRARI G., <em>Manuale di diritto amministrativo, parte generale e speciale</em>, 2023, p. 1725 e ss..</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79"><sup>[79]</sup></a> MILONE A.,<em> Sulla legittimità dell’amministrazione statuare a chiedere la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato</em>, in Rivista giuridica Nuove autonomie, 2014, Fasc., n. 2, pp. 351-362; Corte Cost, 29/07/1982, n. 148; Cons. Stato, Ad. Plen., 06/05/2013, n. 9.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80"><sup>[80]</sup></a> Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2023, n. 1146.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81"><sup>[81]</sup></a> Con conseguente ottemperabilità della suddetta pronuncia ai sensi dell’art. 112 lett. b) (considerando la tesi favorevole alla “<em>giurisdizionalizzazione</em>”; se si considera invece la tesi della natura giustiziale del ricorso straordinario, allora l’ottemperabilità della decisione dovrebbe avere la base giuridica nell’art. 112, lett. d) c.p.a.) Si dovrebbe inoltre considerare la possibilità di presentare il ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8 Cost.. Potrebbe considerarsi la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale e questione pregiudiziale. Da ultimo, in ordine alla trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, laddove l’opposizione risulti inammissibile, dovrebbe rilevare un’ipotesi di <em>traslatio iudicii</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82"><sup>[82]</sup></a> MARTINI G., <em>Il ricorso straordinario al Capo dello Stato dopo la riforma introdotta con la legge n. 69/09, cit</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83"><sup>[83]</sup></a> BATTINI S., <em>Aggiornamento sul ricorso straordinario al Capo dello Stato: l’ircocervo esiste, cit</em>.; Cons. Stato, Sez. I, n. 1033/2014 e Cassazione SS.UU., 14 maggio 2014, n. 10414.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84"><sup>[84]</sup></a> D’ANGELO G., <em>La “giurisdizionalizzazione” del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica</em>, in Giornale di diritto amministrativo, 2013; CARBONE A., <em>Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come rimedio giustiziale alternativo alla giurisdizione, cit.. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85"><sup>[85]</sup></a> I sostenitori della tesi favorevole alla “<em>giurisdizionalizzazione</em>” del suddetto ricorso ponevano l’accento sulla lett. b) dell’art. 112 c.p.a., al fine di individuare la base normativa per il giudizio di ottemperanza.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86"><sup>[86]</sup></a> Nella nozione di giudice <em>a quo</em>, erano stati considerati anche le Sezioni di controllo della Corte dei Conti, nonché gli arbitri nell’ambito dell’arbitrato rituale; Corte Cost. 22 novembre 2001, n. 376; CARBONE A., <em>Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come rimedio giustiziale alternativo alla giurisdizione, cit.. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87"><sup>[87]</sup></a> CARBONE A., <em>Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come rimedio giustiziale alternativo alla giurisdizione, cit. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref88" name="_ftn88"><sup>[88]</sup></a> Corte Cost. n. 73/2014; Corte Cost. n. 63/2023.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref89" name="_ftn89"><sup>[89]</sup></a> “<em>Il ricorso straordinario, dunque, è necessariamente ambiguo: deve essere giurisdizionale ma non troppo. O è ibrido o non è !</em>” BATTINI S., <em>Aggiornamento sul ricorso straordinario al Capo dello Stato: l’ircocervo esiste, cit.</em> Il ricorso straordinario, soddisfa, pertanto, una quota rilevante della domanda di giustizia amministrativa, ma per sopravvivere necessita di ambiguità. <em>Non può esistere se non come ircocervo!</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref90" name="_ftn90"><sup>[90]</sup></a> ROMANO S., Le funzioni ed i caratteri del Consiglio di Stato, studi in occasione del centenario, Roma, 1932, Fasc. n. 1, p. 20.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref91" name="_ftn91"><sup>[91]</sup></a> CARBONE A., <em>Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come rimedio giustiziale alternativo alla giurisdizione, cit.</em></p>
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