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	<title>Mario Piscitelli Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Mario Piscitelli Archivi - Giustamm</title>
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		<title>NOTA ALL&#8217;ORD. N. 1530/99 DEL T.A.R. SICILIA-PALERMO, SEZ. II 24 SETTEMBRE 1999 N. 1530</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-allord-n-1530-99-del-t-a-r-sicilia-palermo-sez-ii-24-settembre-1999-n-1530/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-allord-n-1530-99-del-t-a-r-sicilia-palermo-sez-ii-24-settembre-1999-n-1530/">NOTA ALL&#8217;ORD. N. 1530/99 DEL T.A.R. SICILIA-PALERMO, SEZ. II 24 SETTEMBRE 1999 N. 1530</a></p>
<p>Con l&#8217;ord. n. 1530 del 24 settembre 1999 il Tribunale Amministrativo della Sicilia, sede di Palermo, ha respinto dopo un &#8220;sommario&#8221; esame di merito, la domanda di sospensione della delibera 16 febbraio 1999 con il quale il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria aveva annullato la nomina di un magistrato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-allord-n-1530-99-del-t-a-r-sicilia-palermo-sez-ii-24-settembre-1999-n-1530/">NOTA ALL&#8217;ORD. N. 1530/99 DEL T.A.R. SICILIA-PALERMO, SEZ. II 24 SETTEMBRE 1999 N. 1530</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-allord-n-1530-99-del-t-a-r-sicilia-palermo-sez-ii-24-settembre-1999-n-1530/">NOTA ALL&#8217;ORD. N. 1530/99 DEL T.A.R. SICILIA-PALERMO, SEZ. II 24 SETTEMBRE 1999 N. 1530</a></p>
<p>Con l&#8217;ord. n. 1530 del 24 settembre 1999 il Tribunale Amministrativo della Sicilia, sede di Palermo, ha respinto dopo un &#8220;sommario&#8221; esame di merito, la domanda di sospensione della delibera 16 febbraio 1999 con il quale il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria aveva annullato la nomina di un magistrato tributario (Presidente di sezione della commissione tributaria provinciale di Palermo &#8211; ex magistrato ordinario, vice pretore onorario) per una presunta insussistenza dei requisiti di legge e quindi deliberato la di lui decadenza dall&#8217;incarico.</p>
<p>L&#8217;Ordinanza de qua è di certo, &#8220;singolare&#8221; ma ancora di più lo era stata la domanda di sospensione, perchè il provvedimento impugnato (la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria) era ed è tuttora improduttiva di effetti sulla sfera giuridica del ricorrente, il quale conserva ancora, a nostro parere, lo status di giudice tributario.</p>
<p>L&#8217;inefficacia della delibera emergeva ed emerge, tra l&#8217;altro, dal suo stesso contenuto ed, in particolare dal seguente disposto &#8220;Si comunichi al Presidente della C.T.P. di Palermo invitando lo stesso ad escludere l&#8217;avv. &#8230; dalla composizione dei Collegi giudicanti a decorrere dalla comunicazione della presente delibera. Si comunichi, altresì, al Ministro delle Finanze per i provvedimenti di sua competenza nonchè alla Direzione Centrale per il Contenzioso Tributario&#8221;.</p>
<p>Con l&#8217;anzidetto provvedimento il ricorrente non veniva escluso dai Collegi giudicanti anche se si invitava il Presidente della Commissione ad escluderlo. E non risulta che &#8220;l&#8217;invito&#8221; sia stato accolto, almeno fino alla pronunzia del TAR.</p>
<p>Le delibere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, infatti, per espressa disposizione di legge, per essere produttive di effetti, necessitano di un decreto del Ministro delle finanze.</p>
<p>Infatti, l&#8217;art. 12, comma 2, del D.L.vo n. 542/92, stabilisce che &#8220;La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del Consiglio di presidenza&#8221;.</p>
<p>Il decreto del Ministro è un &#8220;atto dovuto&#8221;, ma di certo è sempre necessario perchè le delibere del Consiglio di presidenza non hanno rilevanza esterna.</p>
<p>Sulle delibere dell&#8217;Organo di governo dei giudici tributari &#8211; di recente istituzione &#8211; vi è ovviamente ancora poca giurisprudenza, ma per esse può valere, per analogia, quanto è stato affermato dal Consiglio di Stato e dai Tribunali Regionali Amministrativi per le delibere del Consiglio superiore della Magistratura. &#8220;Le delibere del consiglio superiore della magistratura &#8230; sono prive di rilevanza esterna ed i loro effetti si esauriscono nell&#8217;ambito dei rapporti che intercorrono tra consiglio superiore e ministro per la giustizia&#8221; (Cons. Stato, Sez. IV, 27/12/69, n. 790).</p>
<p>Pertanto, per le anzidette argomentazioni, la domanda di sospensione del provvedimento impugnato andava respinta, ma con una diversa motivazione e, in specie, con riferimento all&#8217;inefficacia della delibera.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. SICILIA-PALERMO, SEZ. II &#8211; <a href="dispositivo?codgiur=275&#038;visualizza=1">Ordinanza 24 settembre 1999 n. 1530</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-allord-n-1530-99-del-t-a-r-sicilia-palermo-sez-ii-24-settembre-1999-n-1530/">NOTA ALL&#8217;ORD. N. 1530/99 DEL T.A.R. SICILIA-PALERMO, SEZ. II 24 SETTEMBRE 1999 N. 1530</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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