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	<title>Mario Caminiti Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Mario Caminiti Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La legge 7 gennaio 2026, n. 1 di riforma della Corte dei conti: un cambio di paradigma per una “amministrazione di risultato”: dubbi e criticità della riforma. La interpretazione della legge n.1/2026, in sede di prima applicazione, nelle sentenze emesse dal Giudice contabile.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/la-legge-7-gennaio-2026-n-1-di-riforma-della-corte-dei-conti-un-cambio-di-paradigma-per-una-amministrazione-di-risultato-dubbi-e-criticita-della-riforma-la-interpretazione-della/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 19:54:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-legge-7-gennaio-2026-n-1-di-riforma-della-corte-dei-conti-un-cambio-di-paradigma-per-una-amministrazione-di-risultato-dubbi-e-criticita-della-riforma-la-interpretazione-della/">La legge 7 gennaio 2026, n. 1 di riforma della Corte dei conti: un cambio di paradigma per una “amministrazione di risultato”: dubbi e criticità della riforma. La interpretazione della legge n.1/2026, in sede di prima applicazione, nelle sentenze emesse dal Giudice contabile.</a></p>
<p> Mario Caminiti                                                                                                </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-legge-7-gennaio-2026-n-1-di-riforma-della-corte-dei-conti-un-cambio-di-paradigma-per-una-amministrazione-di-risultato-dubbi-e-criticita-della-riforma-la-interpretazione-della/">La legge 7 gennaio 2026, n. 1 di riforma della Corte dei conti: un cambio di paradigma per una “amministrazione di risultato”: dubbi e criticità della riforma. La interpretazione della legge n.1/2026, in sede di prima applicazione, nelle sentenze emesse dal Giudice contabile.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-legge-7-gennaio-2026-n-1-di-riforma-della-corte-dei-conti-un-cambio-di-paradigma-per-una-amministrazione-di-risultato-dubbi-e-criticita-della-riforma-la-interpretazione-della/">La legge 7 gennaio 2026, n. 1 di riforma della Corte dei conti: un cambio di paradigma per una “amministrazione di risultato”: dubbi e criticità della riforma. La interpretazione della legge n.1/2026, in sede di prima applicazione, nelle sentenze emesse dal Giudice contabile.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Mario Caminiti</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>                                                                                                         </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>     <em>Abstract:</em></strong> Con la presente indagine si intende offrire un contributo di riflessione sulla legge 7 gennaio 2026, n. 1 di riforma della Corte dei conti, Organo di rilevanza costituzionale (art. 103, co. 2, Cost.), che svolge un ruolo di garanzia delle risorse pubbliche (art. 81 Cost.), con effetti estesi anche all’U.E., di cui l’Italia è Paese membro. L’analisi comprende anche l’esame della sentenza n. 132/2024 della Corte Costituzionale, resa nelle more dell’approvazione della legge n. 1/2026, che ha destato molto interesse in dottrina, con giudizi e commenti diversi, con cui si indica un modello di P.A. intesa quale “amministrazione per risultato” e trovare rispetto ad essa un giusto equilibrio per il “rischio dell’attività amministrativa” tra l’apparato dell’amministrazione e l’agente pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>     Article: </em></strong><em>This study aims to contribute to the reflection of Law No. 1 of 7 January 2026, reforming the Court of Auditors, a body of constitutional importance (Article 103, paragraph 2, of the Constitution), which serves as a guarantor of public resources (Article 81 of the Constitution), with effects extending to the EU, of which Italy is a member state.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>The analysis also extends to an examination of Constitutional Court Ruling No. 132/2024, issued pending the approval of Law No. 1/2026, which has attracted considerable interest in scholarly opinion, with differing opinions, indicating a model of &#8220;administration by results&#8221; and finding an appropriate balance within it for the &#8220;risk of administrative&#8221; activity between the public administration and the public agent.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>     Sommario:</em></strong> <em>1</em>. Premessa. &#8211; <em>2.</em> Cause antiche quali antecedenti storico-giuridici della L. 7 gennaio 2026, n. 1 (c.d. “Legge Foti”). &#8211; <em>3.</em> Il disegno di legge Foti (AC 1621) presentato il 19/12/2023 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 132 del 7 luglio 2024. &#8211; <em>4.</em> Luci e ombre della legge n. 1/2026 (c.d. “Legge Foti”), quale nuovo punto di equilibrio della responsabilità tra P.A. e agente pubblico (dipendente o amministratore). &#8211;<em> 5.</em> Le interpretazioni della legge n. 1/2026, in sede di prima applicazione, nelle sentenze emesse dal Giudice contabile. &#8211; <em>6. </em>Conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Premessa.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">       Con la presente indagine si intende analizzare la recente legge 7 gennaio 2026 n. 1 (<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>) di riforma della disciplina della responsabilità erariale, che ha modificato la L. n. 20/1994 e il d.lgs. n. 174/2016 (c.g.c.), con la introduzione anche di nuove disposizioni sulle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti (<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>), incidendo in modo significativo sulle regole che riguardano la responsabilità per danno erariale, in particolare con una riduzione “obbligatoria” per le ipotesi solo di “colpa grave” (escluso il dolo o l’illecito arricchimento), sull’ammontare massimo del risarcimento a carico del soggetto pubblico, “<em>non superiore al 30% del pregiudizio accertato e, comunque non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento</em>” (art. 1, co. 1-<em>octies</em>, L. n. 20/1994). Inoltre, con disposizione decisamente innovativa, viene previsto che la Magistratura contabile, nei casi ritenuti più gravi, può disporre nella sentenza di condanna la sospensione del dirigente o del funzionario condannato dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo “da tre mesi a tre anni,” con contestuale avvio del procedimento disciplinare, da svolgere nei modi e termini di legge (art. 1, co. 1-<em>nonies</em>, L. n. 20/1994).</p>
<p style="text-align: justify;">     Si analizzano, inoltre, le modifiche apportate dalla riforma del 2026 &#8211; con l’art. 2 &#8211; alla “attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica”, ossia ai controlli (preventivi e successivi) ed ai pareri resi dalla Magistratura contabile nella propria attività istituzionale, modificando l’art. 3 della L. n. 20/1994 e introducendo una nuova disciplina specifica per i contratti pubblici connessi al PNRR e al PNC. Le modifiche riguardano anche i termini e gli effetti del “controllo preventivo di legittimità” (art. 3, co. 2, L. n. 20/1994), stabilendo che gli atti sottoposti a tale controllo acquistano efficacia quando l’Ufficio competente non li rimette all’esame alla Sezione di Controllo entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Detta Sezione poi deve pronunciarsi entro tale termine, che è interrotto solo nel caso di richiesta di “chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio”. Decorso tale termine l’atto si intende registrato a tutti gli effetti, con esclusione di una eventuale responsabilità erariale del dipendente, ai sensi dell’art. 1, co. 1, L. n. 20/1994.</p>
<p style="text-align: justify;">     La legge di riforma (c.d. “Legge Foti”) prevede inoltre &#8211; con l’art. 3 &#8211; un’ampia delega al Governo, da compiersi entro il termine di 12 (dodici) mesi, da adottare con uno o più decreti legislativi, per riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti, al fine di incrementare la sua efficienza, indicando in modo dettagliato “i principi e i criteri direttivi” da seguire nella riorganizzazione centrale e periferica anche degli Uffici delle Procure della Magistratura contabile.</p>
<p style="text-align: justify;">     La normativa in commento &#8211; con il successivo art. 4 &#8211; stabilisce poi che la Corte dei conti possa applicare “disposizioni sanzionatorie” per i responsabili dei procedimenti con cui si realizzano e si completano i progetti del PNRR-PNC da concludersi, secondo il programma generale, entro il 2026.</p>
<p style="text-align: justify;">    Si statuisce infine &#8211; con l’art. 6 quale norma finale e di chiusura &#8211; che il nuovo regime di responsabilità erariale si applica “ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge”, ossia alla data del 22 gennaio 2026.</p>
<p style="text-align: justify;">     Con la presente indagine viene poi esaminata, per un giudizio valutativo complessivo, anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 132/2024, intervenuta durante l’approvazione del D.D.L Foti (A.C. 1621), per i riflessi avuti sui lavori parlamentari in corso. Ciò anche alla luce dei commenti della dottrina, che ha riservato ad essa molto interesse per “l’indicazione” da parte del Giudice delle leggi dei criteri di efficienza propri di una “amministrazione di risultato” e di un corrispondente modello del sistema della responsabilità erariale, al fine di individuare un punto di equilibrio per “il rischio dell’attività” tra l’apparato della pubblica amministrazione e l’agente pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">      La sentenza ha inteso dare un contributo al superamento dell’antico problema &#8211; enfatizzato o meno &#8211; della c.d. “paura della firma” consistente nell’attuare procedure solo formali (es. parere non utili) per timore di essere evocati in un giudizio di responsabilità da parte della Corte dei conti per danno erariale, da cui deriva anche la questione della “burocrazia difensiva” i cui effetti sono molto negativi in temini di celerità ed efficienza sull’intera attività dell’apparato della P.A.</p>
<p style="text-align: justify;">     Le modifiche di riforma apportate dalla legge n. 1/2026 (c.d. “Legge Foti”) alla disciplina della Corte dei conti hanno sollevato nella dottrina e degli operatori del diritto consensi, ma anche molti dubbi, perplessità e preoccupazioni sull’efficienza strutturale dell’Istituto, dato che la riforma ha riguardato un Organo di rilevanza costituzionale (art. 103, c. 2, Cost.), che svolge un ruolo di garanzia delle risorse pubbliche (art. 81 Cost.) con effetti estesi anche alla Unione Europea, di cui l’Italia è Paese membro. Tale circostanza non sembra sia stata valutata nella sua reale portata storico-giuridica, per la rilevanza delle fonti di origine U.E., che sono primarie nella gerarchia delle stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">     L’indagine si conclude infine con un’analisi delle prime sentenze depositate dal Giudice contabile dopo l’entrata in vigore della legge di riforma n.1/2026, dalle quali emergono molti dubbi e perplessità, in particolare con riguardo alla stessa nozione di “colpa grave tipizzata” (che non comprende tutte le ipotesi di colpa grave che si verificano in concreto), nonché rispetto alla “colpa grave”, soggetta a riduzione “obbligatoria ed automatica” del pregiudizio arrecato, con riguardo  ai giudizi pendenti in primo grado e per i giudizi che sono pendenti in sede di appello, nonché per altre questioni procedurali legate alla riforma del 2026, risolte dal Giudicante anche con ordinanze istruttorie, a seguito di richieste di parte o in sede di discussione di detti giudizi di responsabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> Cause antiche nel tempo quali antecedenti storico-giuridici della L. 7 gennaio 2026, n. 1 (c.d. “Legge Foti”).</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>     </strong>Nel nuovo corso storico-politico iniziato con la XIX^ legislatura veniva affrontato l’antico problema, peraltro già rilevato dalla dottrina (<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>) in passato della c.d. “paura della firma” dei funzionari pubblici, i quali si astenevano dall’assumere decisioni utili all’interesse pubblico, ricorrendo spesso a istruttorie dilatorie (es. pareri poco utili) timorosi di firmare atti per non incorrere in un possibile giudizio di responsabilità erariale, dando luogo al fenomeno negativo della cd. “burocrazia difensiva”.</p>
<p style="text-align: justify;">     Per superare tale situazione assumeva rilevanza un nuovo modello di p.a., già vagheggiato negli anni Novanta, ossia “l’amministrazione di risultato” (<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>), intesa quale processo riformatore di più ampio respiro, che si prefigge di raggiungere determinati obiettivi di <em>policy</em> ed è sensibile ai risultati economici dello Stato nella sua attività complessiva, applicando tale modello in modo progressivo.</p>
<p style="text-align: justify;">       Infatti, il legislatore modificava la normativa vigente, in senso meno severo per i dipendenti pubblici approvando nel 1994, la L. 14 gennaio 1994, n. 20, con cui limitava la responsabilità erariale solo al dolo e alla colpa grave, dando maggior tutela agli agenti pubblici ed escludendo per essi la colpa lieve. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 371 del 1998, confermava la legittimità della riforma, affermando che il legislatore può stabilire il grado di colpa senza limiti o condizionamenti, salvo la irragionevolezza e/o l’arbitrarietà. Chiariva poi che la riforma era anche connessa alla privatizzazione del pubblico impiego attuata di recente e per evitare che la responsabilità erariale intimorisse i pubblici dipendenti producendo inerzia nell’agire della p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">      Negli anni successivi, sempre per limitare la “paura della firma” e il connesso fenomeno molto negativo della c.d. “burocrazia difensiva”, veniva approvata la L. n. 266 del 2005, che prevedeva un “condono fiscale”, nel senso che i soggetti condannati per eventi commessi entro la data di entrata in vigore di detta legge potevano chiedere in sede d’appello la “definizione agevolata” e definire il giudizio pagando solo una somma tra il 10% e il 20% di quanto stabilito nella sentenza di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">     Inoltre &#8211; sempre in un discorso limitativo della “paura della firma” &#8211; si stabiliva, con il d.l. n. 78 del 2009, che le Procure territoriali della Corte dei conti potevano avviare l’attività istruttoria, a pena di nullità, soltanto in presenza di “specifiche e concrete notizie di danno”, escludendo altre fonti.</p>
<p style="text-align: justify;">      In seguito, la nozione di “amministrazione di risultato” veniva inserita nel d.lgs. 30/03/2009, n. 165 (Tupi) e nel d.lgs. integrativo n. 150/2009 recante norme “in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della P.A.”. Inoltre, nel 2023, detta nozione trovava piena applicazione nel d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti), in cui gli articoli 1 e 2 fornivano la nozione precisa <u>sia</u> del “principio di risultato”, inteso quale “realizzazione dell’interesse pubblico con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo”, <u>sia</u> del “principio di fiducia” verso i pubblici funzionari”, inteso quale “reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione”.</p>
<p style="text-align: justify;">      Il legislatore poi, proseguendo nell’azione di limitazione della responsabilità dei soggetti pubblici, con l’art. 130 del d.lgs. n. 174/2016 (C.g.c.), rinnovava la possibilità di una “definizione agevolata” del giudizio, consentendo attraverso l’utilizzo del “rito abbreviato” di definire il giudizio con il pagamento da parte del presunto responsabile del 50% del danno contestato.</p>
<p style="text-align: justify;">     Si intendeva in tal modo dare una decisa svolta innovativa, già iniziata negli anni Novanta, per contrastare, attraverso più interventi concreti, il fenomeno della c.d. “paura della firma” e della connessa c.d. “burocrazia difensiva”, modificando con maggiore incidenza anche le regole sulla responsabilità per danno erariale e sui controlli (preventivi e successivi) e sui pareri resi dalla Corte dei conti, al fine di rendere più rapide ed efficienti le decisioni amministrative.</p>
<p style="text-align: justify;">     Proseguendo in tale impostazione, nell’anno 2020, a seguito della crisi economica provocata dalla emergenza epidemiologica da Covid-19, veniva approvato l’art. 21, co. 2, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni nella L. 11 settembre 2020 n. 120 (<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>). In tale occasione il legislatore introduceva il c.d. “scudo erariale”, con cui si limitava la responsabilità amministrativa per danno erariale solo alle ipotesi di condotte commissive dolose, limitando la rilevanza della “colpa grave” alle condotte omissive, poi prorogato più volte, fino al 31/12/2025.</p>
<p style="text-align: justify;">       Il legislatore, con altra iniziativa assunta subito dopo, limitava il “controllo concomitante” (<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>) svolto dalla Corte dei conti sui progetti del PNRR, che era stato introdotto dalla legge n. 15 del 2009. Detto controllo veniva poi recuperato con la L. n.1/2026 (c.d. “Legge Foti”), ima in forma modificata, nel senso che poteva realizzarsi, ma solo su richiesta della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, del Governo, o dell’amministrazione interessata (art. 3, lett. p, L. n. 1/2026).</p>
<p style="text-align: justify;">      Che i rapporti con la Magistratura contabile stavano cambiando in senso limitativo era dimostrato anche dal nuovo intervento normativo che limitava la giurisdizione delle Sezioni Riunite in speciale composizione in materia di “elenchi Istat”, introdotto dall’art. 23-<em>quater</em> del d.l. n. 137/2020. Infatti, sebbene l’argomento fosse attinente alla tema della contabilità &#8211; come riconosciuto dal legislatore con l’art. 1, co. 169, L. n. 128/2012 &#8211; le Sezioni Unite della Cassazione (<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>), decidendo il ricorso per questione di giurisdizione, proposto dal MEF e dall’Istat, stabilivano che “<em>la materia è di per sé suscettibile di evoluzioni non definibili oggettivamente</em>”, e quindi attribuivano la giurisdizione al giudice amministrativo, togliendola alla Corte dei conti. In tal modo si intendeva indebolire e minare l’orientamento ricavato dall’art. 103, co. 2, Cost., da cui emergeva il carattere “<em>tendenzialmente generale ma non esclusivo</em>” della giurisdizione della Magistratura contabile nelle materie di contabilità pubblica, come aveva confermato, con giurisprudenza costante, la Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 10 del 1977, sent. n. 33 del 1968, sent. n. 641 del 1987, sent. n. 385 del 1996).</p>
<p style="text-align: justify;">      Tale era la situazione e il clima quando veniva presentato in data 19/12/2023 il disegno di legge  Foti (A.C. 1621), di iniziativa parlamentare, di riforma della Corte dei conti, ritenendosi che era necessario &#8211; attraverso una ulteriore limitazione della responsabilità erariale ed una revisione dei controlli (preventivi e successivi) e dei pareri in materia di contabilità pubblica &#8211; individuare un nuovo punto di equilibrio nella ripartizione del rischio tra la pubblica amministrazione e il soggetto pubblico (dipendente o amministratore) per superare le gravose difficoltà dell’agire della Pubblica Amm.ne.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> Il disegno di legge Foti (A.C. 1621) presentato il 19/12/2023 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 132 del 17 luglio 2024.     </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">     Nella Relazione al disegno di legge Foti (<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>) si affermava che era necessario affrontare in modo strutturale l’antico problema della c.d. “paura della firma” degli agenti pubblici, risalente nel tempo, di cui in precedenza sono state analizzate alcune delle cause genetiche di maggiore rilievo e delle misure assunte dal legislatore nel tempo, per ridare speditezza e funzionalità all’azione della P.A. Con detto disegno di legge si riformava il controllo (preventivo e consultivo) e la responsabilità per danno erariale, attribuendo alla Magistratura contabile un ruolo di maggiore supporto all’amministrazione, quale ausilio nella gestione delle risorse pubbliche con una aumentata funzione consulenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">      Le Sezioni Riunite in sede consultiva della Corte dei conti, con due pareri (<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>) resi nel 2024 e nel 2025, fornivano proposte alternative, integrative della novella del 2026, mettendo sull’avviso che l’attuale formulazione della norma poteva indebolire “gli effetti deterrenti della responsabilità amministrativa”, con il rischio concreto di favorire “<em>una maggiore leggerezza nell’adozione di atti e provvedimenti amministrativi a discapito del buon andamento dell’azione amministrativa</em>”. Ma tali proposte vennero tutte respinte.</p>
<p style="text-align: justify;">     Ciò posto, si rappresenta che la Corte Costituzionale &#8211; nelle more dell’esame di tale disegno di legge (A.C. 1621) e della acquisizione dei vari pareri da parte delle diverse Commissioni della Camera &#8211; pubblicava la sentenza n. 132 del 17 luglio 2024 (<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>), con cui la Consulta si pronunciava sul ricorso della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania per illegittimità costituzionale, sollevato in relazione agli artt. 3, 28, 81, 97 e 103 Cost., rispetto all’art. 21, co. 2, del d.l. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, il quale prevedeva, per le condotte commissive, una temporanea limitazione della responsabilità alle sole ipotesi dolose fino al 31/12/2021, il cui termine veniva poi prorogato più volte fino al 31 dicembre 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">     Detta sentenza suscitava in dottrina (<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>) molto interesse in quanto procedeva ad un riassetto della responsabilità erariale disciplinata dalla L. n. 20/1994 (<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>), prendendo l’avvio dalla valorizzazione dei criteri di efficienza, propri di una “amministrazione di risultato” che persegue &#8211; come anticipato in precedenza &#8211; obiettivi di <em>policy</em> e risponde a risultati economici e sociali legati all’attività valutata nel suo complesso. In tale ottica si prospettava che il sistema della responsabilità erariale doveva, “<em>per necessità di armonia istituzionale, atteggiarsi in modo differente col cambiare del modello di amministrazione cui afferisce</em>”. Tale sistema doveva trovare un giusto punto di equilibrio &#8211; tra i pericoli di “<em>overdeterrence</em> (<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>) e <em>underdeterrence</em>, ossia tra eccesso di deterrenza o sanzioni che produce <em>chilling effect</em>, e carenza di deterrenza o sanzioni &#8211; onde poter in qualche misura diminuire la quantità di rischio dell’attività che grava sul soggetto pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">     In altre parole, occorreva “calibrare” la giusta dose di responsabilità per il “rischio dell’attività amministrativa” che grava sul dipendente (o amministratore) pubblico, tenuto conto che la c.d. “<em>overdeterrence</em>” che caratterizzava l’attuale normativa della Corte dei conti &#8211; veniva considerata una delle cause principali della c.d. “paura della firma” e della “burocrazia difensiva” con effetti negativi sull’intera attività dell’apparato della pubblica amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">      Si affermava quindi che bisognava modificare l’attuale situazione che rendeva difficile le scelte in cui si estrinseca la “discrezionalità amministrativa” dell’agire pubblico e ricercare un nuovo punto di equilibrio che riducesse il rischio delle “scelte discrezionali” che il pubblico dipendente era costretto a compiere nell’esercizio della propria attività a servizio e nell’interesse della p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">     In base a tali presupposti la Corte Costituzionale riteneva non irragionevole una “disciplina provvisoria” della normativa interessata (art. 21, co. 2, d.l. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020) che, quanto alle condotte attive, limitava la responsabilità dei soggetti pubblici alle sole ipotesi di dolo, onde superare la grave crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per semplificare e agevolare la realizzazione dei “traguardi e degli obiettivi” del PNRR-PNC (2021-2026), in attesa di una revisione da parte del legislatore della disciplina sulla responsabilità erariale. Venivano pertanto dichiarate in parte inammissibili ed in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice contabile remittente.</p>
<p style="text-align: justify;">     La dottrina prevalente rilevava che un aspetto di novità assoluta della sentenza n. 132/2024 della Consulta era di aver “indicato” al legislatore una serie di misure al fine di poter realizzare, con una disciplina a regime, un nuovo equilibrio nella disciplina della responsabilità erariale al fine di contrastare la c.d. “paura della firma” dei funzionari pubblici che, per timore di essere convenuti in giudizio per responsabilità erariale, svolgevano istruttorie dilatorie, molto spesso inutili, rallentando l’azione amministrativa con effetti negativi sull’azione pubblica “stimolando &#8211; come reazione al rischio percepito di incorrere in responsabilità &#8211; la burocrazia difensiva”.</p>
<p style="text-align: justify;">      La Consulta avvertiva poi che, in mancanza di interventi rapidi da assumere da parte del legislatore, “s<em>arebbero pregiudicati, oltre al principio costituzionale del buon andamento della P.A., anche altri rilevanti interessi costituzionali</em>”, quali previsti e tutelati dagli artt. 11 e 117 (obblighi presi con il PNNR), art. 3 (uguaglianza e parità di genere), art. 4 (attuazione di una economia sostenibile), art. 9 (protezione e valorizzazione dei giovani), art. 81 (rispetto dell’equilibrio di bilancio dello Stato), artt. 5 e 119 (superamento dei divari territoriali) della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">     Peraltro la Corte Costituzionale non si era limitata ad un esame delle linee evolutive della disciplina sulla P.A., che necessitava di un ampio processo riformatore e della stessa responsabilità erariale come disciplinata dalla citata L. n. 20/1994 e s.m.i., ma aveva anche “indicato” varie misure, in linea con il modello di “amministrazione di risultato”, quali “una adeguata tipizzazione della colpa grave”, la introduzione di “un tetto al risarcimento del danno da attribuire al dipendente pubblico”, la regola della “rateizzazione del debito risarcitorio”, la previsione di “ipotesi obbligatorie di esercizio del potere riduttivo del giudice”, la esclusione della responsabilità per colpa grave per alcune categorie di dipendenti, se chiamati ad adottare specifiche categorie di provvedimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">     Tale elencazione di potenziali misure “consigliate” al legislatore rappresentava un fattore di novità nella giurisprudenza costituzionale e trovava un coincidente parallelismo con le analoghe modalità indicate nel D.D.L. Foti (A.C. 1621), già approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati nel mese di aprile 2025, e all’epoca all’esame del Senato della Repubblica per l’approvazione definitiva.</p>
<p style="text-align: justify;">     La dottrina esprimeva opinioni e giudizi diversi su tale intervento della Corte Costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">     Vi erano alcune posizioni che avevano commentato in senso critico (<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>) mentre altre posizioni (<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>) avevano evidenziato che la tecnica utilizzata consentiva al legislatore, senza vincolarlo, soluzioni virtuose da adottare per dare maggiore efficienza ed efficacia all’agire della P.A., privilegiando il modello di “amministrazione di risultato”, da preferire per affrontare le complesse sfide dell’era moderna. In altre parole, si metteva in evidenza che il Parlamento era libero comunque di assumere in piena autonomia soluzioni analoghe o diversamente orientate. Un ulteriore elemento positivo infine veniva individuato da alcuni autori nel delineato tentativo di leale collaborazione tra Organi istituzionali, configurandosi come un modo innovativo con cui si intendeva realizzare il primato della Costituzione attraverso una giurisprudenza costituzionale proattiva e virtuosa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> Luci e ombre della L. n. 1/20226 (c.d. “Legge Foti”), intesa quale nuovo punto di equilibrio della responsabilità tra la Pubblica Amministrazione e l’agente pubblico.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">     Il disegno di Legge Foti (A.C. 1621) presentato il 19/12/2023 veniva approvato dalla Camera dei deputati il 09/04/2025 e dal Senato della Repubblica (A.S. 1547) il 27/12/2025 con un <em>iter</em> parlamentare molto celere, con il fine di calmierare la intensità dei controlli della Magistratura contabile e rendere più rapida ed efficiente l’azione e le stesse decisioni dall’apparato amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">     Molte delle misure adottate dalla legge di riforma del 2026 &#8211; come anticipato in precedenza &#8211;  hanno suscitato perplessità, dubbi e commenti di diverso tenore e contenuto, anche tenuto conto &#8211; come indicato dalle Sezioni Riunite in sede consultiva della Corte dei conti nel parere n. 3/2024/CONS. reso nell’adunanza del 28/10/2024 alla Camera dei deputati &#8211; che “<em>la Corte dei conti, nel quadro delle norme costituzionali e di diritto dell’Unione Europea, costituisce un presidio fondamentale di garanzia e di tutela delle risorse pubbliche nel cointestato e coordinato esercizio delle funzioni di controllo e giurisdizionali</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">       Analizzando in particolare il nuovo statuto della responsabilità amministrativa, quale ridisegnato dalla legge n. 1/2026, si rilevava che &#8211; a modifica dell’art. 1, co. 1, L. n. 20/1994 &#8211; con carattere decisamente innovativo, veniva introdotto un c.d. “tetto” massimo che il dipendente pubblico condannato in un giudizio di responsabilità erariale doveva risarcire, con la conseguenza che la residua parte restava a carico dell’ente pubblico, cioè della collettività.</p>
<p style="text-align: justify;">     Infatti la nuova norma stabiliva: “<em>Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio</em>” (art. 1, co. 1-<em>octies</em>, L. n. 20/1994).</p>
<p style="text-align: justify;">     In tal modo si introducevano &#8211; quale novità di rilievo di nuovo conio &#8211; dei limiti edittali, minimi e massimi, rispetto all’importo oggetto di condanna. Al riguardo si osservava in dottrina (<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>), in senso critico, che detti limiti incidono direttamente sulla natura giuridica della responsabilità erariale, la quale era stata costruita dalla dottrina e dalla giurisprudenza quale responsabilità “risarcitoria” e, come tale finalizzata, in via di principio, alla “integrale reintegrazione” delle finanze pubbliche, salvo l’esercizio del c.d. potere riduttivo, che poteva incidere sull’importo restitutorio per la presenza di altri elementi che ne giustificavano l’applicazione, senza che la legge ne fissasse <em>a priori</em> i limiti.</p>
<p style="text-align: justify;">     In particolare, la dottrina rilevava che la previsione di un limite massimo alla condanna risarcitoria &#8211; oltre ad impedire il ripristino integrale del patrimonio pubblico e creare un oggettivo danno economico alle finanze pubbliche &#8211; annullava di fatto la differenza tra la “responsabilità risarcitoria” e “responsabilità sanzionatoria” di cui agli artt. 1, co. 2 e 133 del d.lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile). Infatti, con la responsabilità sanzionatoria (<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>) il giudice della Corte dei conti sanziona con una somma pecuniaria le condotte illecite degli agenti pubblici, a prescindere dall’entità del danno patrimoniale (es. sanzioni di cui all’art. 248, co. 5, Tuel, per aver concorso al dissesto finanziario di un Comune, o l’omessa adozione dei “piani di revisione periodica” delle partecipazioni di società pubbliche detenute da un ente locale, ex art. 20, co. 7, d.lgs. n. 175/2016 (TUSP). In tal modo l’istituto della responsabilità amministrativo-contabile assume una connotazione “sanzionatoria” che viene ricondotta nell’alveo del diritto punitivo.</p>
<p style="text-align: justify;">      Inoltre, il limite al risarcimento “pari al doppio della retribuzione” pone seri problemi di applicazione nell’ipotesi che il soggetto pubblico sanzionato non sia un dipendente pubblico, ma un amministratore pubblico o un soggetto che ricopre una carica onoraria non retribuita, oppure sia un cd. “funzionario di fatto” o un privato che ha beneficiato di contributi o sussidi in modo indebito.</p>
<p style="text-align: justify;">      Un altro punto della riforma che ha determinato problemi, con serie difficoltà in sede applicativa, è costituito dall’obbligo di “copertura assicurativa” (<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>) per i dirigenti e funzionari che hanno la responsabilità nella gestione di risorse finanziarie pubbliche. Il fondamento di tale modifica è di prevedere una copertura assicurativa obbligatoria in caso di sentenze definitive di condanna, tenuto conto che attualmente si recupera una percentuale molto bassa, e che molto spesso i soggetti condannati figurano nullatenenti o privi di beni mobili o immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">     Quale ulteriore novità normativa (<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>) è stato previsto “nei casi più gravi” un sistema sanzionatorio in base al quale si attribuisce alla Corte dei Conti il potere di prevedere nella sentenza definitiva di condanna per il dirigente pubblico un periodo di “sospensione” dalla gestione di risorse pubbliche, compreso tra “sei mesi e tre anni”, con destinazione a “incarichi di studio o di ricerca” (art. 1, co. 1-<em>nonies</em>, L. n. 20/1994). È previsto in tale ipotesi il contestuale obbligo per la P.A. di avviare un procedimento, ex art. 21 del d.lgs. n. 165/2001, per la revoca dell’incarico, collocando il dirigente a disposizione, oppure applicare il potere di recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del CCNL, avendo egli dato prova &#8211; sulla base dei fatti accertati &#8211; di incapacità e/o di cosciente violazione della normativa vigente con connesso danno per l’amministrazione pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">     L’art. 2 della L. n. 1/2026 riguarda poi l’attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica. Essa è esercitata nelle sedi regionali e centrali, di detta Magistratura (<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>). È prevista la possibilità che le varie amministrazioni, comprese le Regioni e gli Enti locali, di fronte a problematiche complesse, possano richiedere alle Sezioni regionali di controllo contabili pareri su “fattispecie concrete” connesse all’attuazione del PNRR &#8211; PNC di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, con esclusione degli atti soggetti a “controllo preventivo di legittimità”, ovvero a fatti per i quali sia in corso un procedimento per danno erariale. Tali pareri devono essere resi nel termine di giorni 30 (trenta) dalla richiesta. L’adesione dell’amministrazione alla soluzione prospettata nel parere esclude la “colpa grave” del dipendente pubblico ed evita una eventuale azione di responsabilità per danno erariale da parte della Procura contabile competente per territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">     Tale disposizione è decisamente innovativa, tenuto conto che la giurisprudenza della Magistratura contabile ha sempre escluso il ricorso all’attività consultiva &#8211; pur se la richiesta attiene “a materie di contabilità pubblica” &#8211; quando il parere (ammissibile sotto il profilo soggettivo) tende ad ottenere “indicazioni” per la risoluzione di “questioni concrete” in corso di svolgimento da parte della p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">      Si è evidenziato in dottrina che in tale ipotesi verrebbe meno la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti, quale organo magistratuale, al fine di evitare interferenze con l’attività giurisdizionale della Corte stessa, se la vicenda che attiene al parere consultivo diventa poi oggetto di un giudizio di responsabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">     Inoltre, per gli atti soggetti a controllo preventivo &#8211; a modifica della L. n. 20/1994 &#8211; si stabilisce che, quando il provvedimento della P.A. sia stato vistato e registrato, essendosi superato il controllo preventivo di legittimità da parte degli Uffici della Corte dei conti, non è più possibile sottoporre a giudizio per responsabilità erariale gli amministratori che lo abbiano adottato. Il superamento del controllo preventivo determina un effetto “tombale” sulle eventuali criticità dell’atto medesimo, che siano sorte in seguito in sede di applicazione del provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">     Si è osservato che tale soluzione non sarebbe nuova: un criterio “quasi analogo” risulta inserito nell’art. 69, co. 2, del c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016), secondo cui “Il pubblico ministero dispone altresì l’archiviazione per assenza di colpa grave ove valuti che l’azione amministrativa si è conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi”. Detta soluzione risponde ai principi generali di affidamento e di buona fede, aventi finalità esimenti nell’ordinamento giuridico, dato che il soggetto ha agito convinto della regolarità e liceità del proprio agire, sulla base del parere conforme reso dalla Corte dei conti.</p>
<p style="text-align: justify;">     Inoltre, con l’art. 3 della citata legge di riforma n. 1/2026, viene conferita ampia delega al Governo per modificare l’Organico e la stessa organizzazione strutturale della Magistratura contabile. Risulta che nel decorso mese di gennaio 2026 è stata già costituita una Commissione per la redazione dei decreti delegati, da concludere ed emanare entro lo stesso corrente anno 2026, le cui materie sono tassativamente indicate nel citato art. 3 della legge di riforma n. 1/2026.</p>
<p style="text-align: justify;">     Infine, con l’art. 4 della L. n. 1/2026, viene previsto che la Corte dei Conti &#8211; fatto salvo l’esercizio dell’azione di responsabilità per danno erariale &#8211; ha il potere di applicare “sanzioni pecuniarie”, comprese tra un minimo di € 150 ed un massimo di due annualità del trattamento complessivo annuo lordo, nei confronti dei funzionari e dirigenti responsabili preposti all’attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, nell’ipotesi che risultino ritardi ad essi imputabili superiori al 10% del tempo stabilito per la conclusione dei relativi procedimenti, previa contestazione degli addebiti e la rituale  acquisizione delle deduzioni presentate, nei modi e termini di legge, da parte degli interessati.</p>
<p style="text-align: justify;">     Occorre aggiungere che parte della dottrina (<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>), nonostante le critiche e le perplessità espresse rispetto ad alcune delle modifiche della novella del 2026, ha ricordato che detta legge si richiama al modello dei Paesi anglosassoni in cui il ruolo di controllo (Supreme Audit Istitution) risulta affidato ad Autorità amministrative indipendenti, in una visione “efficientista”, auspicata anche per la P.A., chiamata ora ad un cambio di paradigma per affrontare le complesse sfide dell’era moderna, in cui il change manegement è importante per il passaggio da ente a struttura burocratica ad ente a struttura flessibile e orientato ad obiettivi, secondo il modello della “amministrazione di risultato”.</p>
<p style="text-align: justify;">     In altri Paesi, tra cui l’Italia, viene adottato un modello differente, di origine francese e belga, in cui il ruolo di controllo (Supreme Audit Istitution) è affidato ad una Magistratura indipendente e autonoma con tutte le garanzie costituzionali, costituita dalla Corte dei conti, garante della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa e della tutela degli equilibri di finanza pubblica (art. 100, comma 2, Cost.), ed inserita tra gli organi giurisdizionali (art. 103, co. 2, Cost.).</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><strong> Le interpretazioni della Legge n.1/2026, in sede di prima applicazione, nelle sentenze emesse dal giudice contabile.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">     Dall’analisi delle prime sentenze, depositate dopo l’entrata in vigore della legge di riforma n. 1/2026 (c.d. “Legge Foti”), emergono interpretazioni diverse sotto il profilo dell’ermeneutica giuridica (<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>). Trattandosi di norma di immediata applicazione il Giudice contabile, in sede di prima applicazione &#8211; in assenza di una disciplina transitoria &#8211; si è regolato in modo diverso con riguardo ai giudizi pendenti in primo grado (<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>), in cui la nuova normativa è stata ritenuta applicabile, rispetto ai giudizi pendenti in sede di appello (<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>), in cui essa è stata ritenuta non applicabile.</p>
<p style="text-align: justify;">      Con altra sentenza (<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>) il Giudicante ha effettuato una esaustiva ricostruzione della “colpa grave” e del potere riduttivo “obbligatorio”, quale riformato dalla recente legge n. 1 del 2026, “restituendo” sul piano esegetico al giudice contabile la “discrezionalità in concreto” nell’esercizio della sua prerogativa di poter ridurre l’importo iniziale dovuto dall’agente pubblico riconosciuto colpevole in un giudizio di responsabilità erariale. La sentenza, dopo aver ricostruito l’evoluzione storica dell’istituto, richiamava il fondamento costituzionale (art. 81 Cost.) dell’azione risarcitoria svolta dalla Magistratura contabile anche per gli effetti sul diritto comunitario e identificava la Corte dei conti con la “<em>coscienza finanziaria dello Stato-Comunità</em>” (Cost., art. 103, co. 2, Cost.).</p>
<p style="text-align: justify;">      Inoltre, spostava il baricentro della tutela non a vantaggio esclusivo dell’amministrazione intesa quale Stato-comunità con un proprio patrimonio, bensì a tutela dei cittadini e delle imprese da cui hanno origine le risorse pubbliche gestite da funzionari e dipendenti della P.A., “rileggendo” la riforma del 2026 in modo costituzionalmente orientato ed anche alla luce delle norme del diritto comunitario. Si evidenziava che le “norme interne” di ogni Stato membro devono tutelare anche il bilancio dell’U.E., e questo non accade se vi sono norme (cfr. art. 1, c. 8-<em>octies</em>, L. n. 1/2026) che prevedono la riduzione in via “automatica e obbligatoria” dell’importo dovuto. L’aver previsto la riduzione dell’addebito “in via obbligatoria” determina una riduzione dele entrate pubbliche con pregiudizio della finanza pubblica con squilibrio di bilancio e violazione dell’art. 81 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">      Con altre due sentenze (<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>), in una diversa prospettazione giuridica, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale di alcune norme della riforma approvata con la legge n. 1/2026.</p>
<p style="text-align: justify;">     Con <u>la prima</u> (Corte conti, Sez. II/A centr. app., 23 aprile 2026, n. 9 (Ord.) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 28, 81, 97, 101, 103, 104, 111, 117 e 119, con riguardo agli artt. 1, co. 1-<em>bis</em> e 1-<em>octies</em> della L. 14 gennaio 1994, n. 20, come introdotti dalla L. 7 gennaio 2026, n. 1, nella parte in cui prevedono che, nel giudizio di responsabilità, rimangono fermi il potere di riduzione e l’obbligo di esercizio del potere riduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">    Con <u>la seconda</u> (Corte conti, Sez. giur. reg. Puglia, 25 febbraio 2026, n.1 (Ord) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 32 e 97, co. 2, Cost., con riguardo all’art. 1, co. 1, della L. 20/94, come introdotto dall’art.1, co. 1, lett. a), della L. n.1/2026, per contrasto con gli artt. 3, 32, e 97, co. 2, Cost., nella misura in cui, nel tipizzare il concetto di colpa grave, il legislatore non ha previsto che tale definizione sia applicabile alla sola attività provvedimentale, o quantomeno non ha previsto che costituiscano colpa grave anche condotte contrarie a canoni di perizia, prudenza, diligenza, cautela, nonché &#8211; nel caso degli esercenti la professione sanitaria &#8211; di condotte contrarie alle linee guida e a prassi professionali.</p>
<p style="text-align: justify;">      Dopo aver esaminato tutte le sentenze depositate dal Giudice contabile dopo l’entrata in vigore della novella del 2026, si rappresenta che anche la dottrina (<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>), a sua volta, esprimeva dubbi e perplessità in merito a tali sentenze, che statuivano su alcune disposizione della novella del 2026.</p>
<p style="text-align: justify;">      In particolare, riserve e critiche riguardavano l’applicabilità della normativa relativa alle “condotte omissive connotate da colpa grave”, e alla necessità di coordinarsi con quelle del c.d. “scudo erariale” di cui all’art. 21 del d.l. n. 76 del 2020, tuttora vigente nonostante la legge n. 1/2026.  Altri autori (<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>) esprimevano riserve per l’obbligo previsto dalla nuova norma nei confronti di coloro che a vario titolo gestiscono risorse pubbliche, di dover stipulare una “polizza assicurativa” per la copertura della colpa grave, tenuto conto che la norma appare di difficile applicazione per gli incarichi già in corso.</p>
<p style="text-align: justify;">       Tale problema però è stato risolto, in quanto con il decreto Milleproroghe, convertito nella L. 27 febbraio 2026, n. 26, tale obbligo normativo è stato rinviato all’1/01/2027.</p>
<p style="text-align: justify;">       Generali poi sono state in dottrina le critiche riguardanti la riduzione “obbligatoria” stabilita in caso di “colpa grave” (art. 1, co. 1-<em>octies</em>, L. n. 1/2026), dato che essa incide anche sulle risorse e sul bilancio dell’U.E., di cui l’Italia è Paese membro, per le contribuzioni comunitarie erogate in Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">      La dottrina (<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>) infine ha espresso preoccupazioni e critiche anche rispetto alla norma che sancisce una “presunzione” di buona fede a favore e tutela esclusiva degli amministratori pubblici per le loro scelte (art. 1, co. 1-<em>ter</em>, L. n. 1/2026), salvo “prova contraria” posta a carico della Procura contabile, creandosi in tal modo una sorta di “presunzione di irresponsabilità degli organi politici”, cioè una c.d. “immunità politica”, dato che con tale norma difficilmente gli amministratori potranno essere evocati in giudizio per responsabilità erariale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li><strong> Conclusioni.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>     </strong>Dalle argomentazioni svolte nella presente indagine emerge che il disegno di legge Foti (A.C. 1621), nella Relazione di accompagnamento dichiarava che obiettivo della riforma era di superare il problema della c.d. “paura della firma” dei dipendenti pubblici, e la c.d. “burocrazia difensiva”, che incidevano entrambi i due fenomeni in senso negativo sull’azione dinamica della P.A.</p>
<p style="text-align: justify;">     Altro obiettivo era di incentivare l’azione dei pubblici poteri secondo principi di efficacia, economicità e trasparenza. Sotto lo scudo di tale obiettivo &#8211; sicuramente interessante e meritevole &#8211; la novella del 2026 di fatto ha “riformato” le regole che riguardano la Corte dei conti, Organo di rilevanza costituzionale (art. 103, co. 2, Cost.).</p>
<p style="text-align: justify;">     Sono state modificate, tra l’altro, in particolare le norme che regolano la responsabilità erariale, e &#8211; nell’ottica di porre un antidoto efficace contro la c.d. “paura della firma” &#8211; la novella del 2026 ha introdotto modifiche strutturali anche per il controllo preventivo di legittimità, con i c.d. “controlli a richiesta”, che possono riguardare anche “fattispecie concrete”, peraltro da concludersi entro un termine molto breve (trenta giorni) ed introducendo l’istituto del c.d. “silenzio-assenso”.</p>
<p style="text-align: justify;">      Nonostante tali perplessità, si esprime l’auspicio che il principio di legalità e senso di responsabilità prevalgano e coesistano, e che le finalità perseguite dalla riforma del 2026 si realizzino in un equilibrio di tutela dell’interesse pubblico e dei principi di efficienza, trasparenza ed economicità  dell’agire dell’amministrazione pubblica (art. 1, L. n. 241/1990 e s.m.i.), evitandosi i paventati rallentamenti ed inerzie nella realizzazione degli obiettivi cui il Paese sta affrontando, superandosi tutte le difficoltà a tutela dell’interesse pubblico, della collettività e dell’Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>     ([1]) Legge 7 gennaio 2026 n. 1, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni, nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”, in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07/01/2026, e in vigore dal 22 gennaio 2026.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"></a>     ([2]) V.  Azzolini, <em>Tutti i dubbi sulla riforma della Corte dei conti</em> (08/01/2026), in https://pagellapolitica.it;</p>
<p style="text-align: justify;">     Secondo i principi generali, la responsabilità amministrativo-contabile si realizza quando un soggetto (dipendente o amministratore) arreca allo Stato (o ad altro Ente pubblico) un danno alle finanze pubbliche, agendo con dolo o colpa grave in violazione dei doveri di servizio o ufficio. Elementi strutturali di detta responsabilità sono: <u>a</u>) un “rapporto di servizio”, inteso in senso ampio, tale da comprendere anche i “rapporti funzionali”, in cui l’autore del danno sia un privato che abbia un rapporto di causa efficiente con l’evento che abbia causato il danno (es. direttore dei lavori o collaudatore in un’opera pubblica); <u>b</u>) un “nesso di causalità” tra l’agire del soggetto e l’evento asseritamente dannoso; <u>c</u>) “l’elemento soggettivo”, limitato solo al dolo (diretto, intenzionale o eventuale) o alla “colpa grave”, esclusa la rilevanza della colpa lieve (cfr. in termini, Corte conti, Sez. app. reg. Sicilia, 23/10/2025, n. 7 e 22/01/2024, n. 27; Sez. III. centr. app., 17/03/2025, n. 37; Sez. giur. reg. Toscana, 3/09/ 2019, n. 330; Sez. III centr. app., 13/06/2024, n. 176).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"></a>     ([3]) Lorenzoni, <em>La responsabilità amministrativa in relazione al fenomeno della c.d. burocrazia difensiva</em>, in Il Lavoro nelle P.A., 2021, 4, 762; V. Lo Presti, <em>Responsabilità amministrativa: assetto attuale, prospettive evolutive e “paura della firma</em>”, in ATI Convegno di Palermo del 12/10/2021, in Rivista Corte conti &#8211; Quaderno n. 2/2023, 23-26; C. Feliziani, <em>Quanto costa non decidere? A proposito dele conseguenze delle mancate o tardive decisioni della pubblica amministrazione</em>, in Dir. econ., 2019, I. 155 ss.; <em>M. Cafagno, Contratti pubblici, responsabilità amministrativa e “burocrazia difensiva</em>”, in Dir. econ., 2018, 3, 625 ss.; V. Tenore, <em>La “paura della firma” e la “fatica di amministrare” tra mito e realtà: categorie reali e mera giustificazione per l’impunità normativa degli amministratori pubblici? Dalla “Corte dei conti” alla “Corte degli sconti”</em>, in Rivista Corte conti, n. 1/2025, 1-12; E. Amante, <em>La “nuova” responsabilità amministrativa a seguito del d.l. n. 76 del 2020</em>, in Urbanistica e appalti, 2021, 63; L. Mercati, <em>Gli antidoti alla “paura della firma”: dallo scudo erariale alla riforma della Corte dei conti</em> (11/03/2026), in https://www.diariodidirittopubblico.it.; M. Gelardi, <em>Burocrazia difensiva e paura della firma </em>(25/03/2024), in https://www.lidentità.it</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4"></a>     ([4]) M. Immordino &#8211; A. Police (a cura di), <em>Principio di legalità e amministrazione di risultati</em>, in Atti del convegno di Palermo, 2702/2003, Torino, 2004; A. Romano Tassone, <em>Sulla formula “Amministrazi9one di risultati”</em>, in Scritti in onore di Elio Casetta, Napoli, 2011, 813 ss.; M. Cammelli, <em>Amministrazione di risultato</em>, in Annuario dell’Associazione dei professori di diritto amministrativo, Milano, 2002, 107 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5"></a>    ([5]) L’art. 21, co. 2, d.l. 16 luglio 2020, conv. con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n. 120 recita: “<em>Limitatamente ai fatti connessi alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissioni o inerzia del soggetto agente</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6"></a>     ([6]) G. Colombini, V. Manzetti, <em>Il PNRR: dalla modifica della modifica della governance all’epilogo del controllo concomitante: luci e ombre</em>, in L. Lorenzoni (a cura di). <em>Continuità e discontinuità nella finanza pubblica italiana nel contesto post-pandemico, Editoriale Scientifica</em>, Napoli, 2024, 489 ss.; A. Carapellucci, <em>Il Governo interviene sulla Corte dei conti: perché preoccuparsi (e per come)</em> (04/06/2023), in https://www.questionegiustizia.it; J. Sportoletto, <em>Il Collegio del Controllo Concomitante. Origine, aspetti sostanziali e procedurali</em>, in Rivista Corte conti, n. 6/2022, 34-48.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7"></a>     ([7]) Cass. SS.UU., sent. 22 ottobre 2024, n. 30220. Dottrina: C. Buzzacchi, <em>L’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni e il giudice del bilancio: giurisprudenza europea e contabile in dialogo</em>, in Diritto e Conti, 2024; S. Caldarelli, <em>Note a prima lettura di Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 30220/2024 sulla “riespansione” della giurisdizione amministrativa sull’elenco Istat</em>, in Diritto e Conti, Fasc. 2, 2024.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8"></a>     ([8]) A. Carapellucci, “<em>Dalla maggioranza, la minaccia di una controriforma per la Corte dei conti</em>”, in https://www.questionegiustizia.it (06/03/2024); F. Ciontoli, <em>La sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2024: dalla responsabilità amministrativa per colpa grave al risultato amministrativo</em>, in Federalismi, 2024, 19, 125 ss.; Utilitalia, “<em>Picconata, sulla Corte dei conti; FdL vuole ridurre la responsabilità erariale</em> (08/01/2024); M. Perrone &#8211; G. Trovati, “<em>In Italia i controlli migliori. La Corte dei conti non può arrivare a gestire il PNRR</em>” (04/06/2023), in https://www.ilsole24ore.com; L. Balestra, “<em>Corte dei conti, una riforma che sani l’immobilismo</em>” (22/03/2024), in https://www.ilsole24ore.com.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9"></a>     ([9]) Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede consultiva, nelle adunanze svolte nella seduta n. 3/2024/CONS, del 28 ottobre 2024 e della successiva seduta n. 4/2025/CONS del 9 giugno 2025, rendevano due pareri con il primo alla Camera dei deputati e con il secondo al Senato della Repubblica, con riguardo al disegno di legge Foti, esprimendo le proprie criticità in merito al progetto di riforma e proponendo i correttivi necessari, ma essi venivano tutti respinti, sia dalla Camera che dal Senato.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10"></a>     ([10]) Corte Costituzionale, sent. 17 luglio 2024, n. 132.</p>
<p style="text-align: justify;">     Il Giudice delle leggi respingeva le censure di illegittimità costituzionale sollevate dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, con riferimento agli artt. 3, 28, 81, 97 e 103 Cost., rispetto all’art. 21 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. n. 120/2020, più volte prorogato, che prevedeva una temporanea limitazione della responsabilità per le sole ipotesi dolose. La Consulta riteneva non irragionevole una “disciplina provvisoria” della normativa suddetta, che &#8211; quanto alle condotte attive &#8211; limitava la responsabilità dei soggetti pubblici alle sole ipotesi di dolo, onde superare la grave crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed anche per semplificare e agevolare la realizzazione dei “traguardi e degli obiettivi” del PNRR &#8211; PNC (2021-2026), in attesa di una revisione da parte del legislatore della disciplina sulla responsabilità erariale. Pertanto, venivano dichiarate in parte inammissibili, e in parte non fondate le questioni di legittimità sollevate dal giudice remittente.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11"></a>     ([11]) A. Ripepi, <em>La sentenza n. 132/2024 della Corte Costituzionale e la “fatica dell’amministrare”: alcune proposte operative per un cambio di paradigma</em>, in Rivista Corte dei conti, n. 2/2025, 38-50; D. Palumbo, <em>La sentenza della Corte Costituzionale n. 132/2024: verso un nuovo punto di equilibrio nella ripartizione del rischio tra la P.A. e l’agente pubblico? </em>(18/04/2024), in https://www.giustiziainsieme.it; L. Mercati, <em>Lo “scudo erariale” dinanzi alla Corte Costituzionale: la “fatica dell’amministratore” tra disposizioni a tempo e riforme in itinere </em>(23/02/2025), Fasc. 2/2025, in https://www.sistemapenale.it; A. Indelicato, <em>L’evoluzione della responsabilità amministrativa: dalla provvisoria legittimità costituzionale dello “scudo erariale” alle possibili riforme della Corte dei Conti</em> (04/09/2024), in https://www.judicium.it; F. Ciontoli, <em>La sentenza della Corte Costituzionale n. 132/2024: dalla responsabilità amministrativa per colpa grave al risultato amministrativo</em> (07/08/2024), in https://www.federalismi.it</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12"></a>     ([12]) La responsabilità erariale rinviene la sua prima fonte normativa nell’art. 82, co. 1, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440. Essa è regolata attualmente dall’art. 1 della L. n. 20/1994 e, sul piano processuale, dal d.lgs. n. 174/2016 e s.m.i.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13"></a>      ([13])  M. Clarich, <em>Varie le misure da mettere in campo contro il rischio dell’”overdeterrence</em>”, in Guida al Diritto, 2024, 39, 104; Il Sole24ore,<em> L’equilibrio difficile della riforma della Corte dei cont</em>i (21/01/2025), in https://quotidiano.ilsole24ore.com; M. Cafagno, <em>Considerazioni sulla funzione deterrente della responsabilità amministrativa</em> (25/05/2018), in https.//www.giustzia-ammnistrativa.it</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14"></a>     ([14]) V. Tenore, “<em>Vuolsi così colà dove si vuole, e più non dimandare: la “scudo erariale” è legittimo perché temporaneo e teso ad alleviare “la fatica dell’amministrare”, che rende legittimo anche l’adottando progetto di legge Foti A.C. 1621”</em>, in Riv. Corte Conti, 4/2024, pp. 195 ss.; A. Carapellucci, “<em>Dalla maggioranza, la minaccia di una controriforma per la Corte dei conti” (6/03/2024)</em>, in https://www.questionestizia.it, F. Fraioli, <em>Prime considerazioni sulla riforma della Corte dei conti tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore</em>, in https://www.appaltiecontratti.it</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15"></a>     ([15]) F.S. Marini, <em>La sentenza n. 132, del 2024: la Corte Costituzionale sperimenta nuove tecniche decisorie</em>, in Riv. Corte conti, 4/2024, p. 6; F. Ciontoli,<em> La sentenza della Corte costituzionale n.132/2024: dalla responsabilità amministrativa per colpa grave al risultato amministrativo </em>(7 agosto 2024), in https://www.federalismi.it.; L. Balestra<em>, Corte dei conti, una riforma che sani l’immobilismo </em>(22/03/2024), in https://www.ilsole24ore.com; D. Palumbo, <em>La sentenza della Corte costituzionale n. 132/2024: verso un nuovo punto di equilibrio nella ripartizione del rischio tra P.A. e l’agente pubblico? </em>(18/11/2024), in https://www.giustiziainsieme.it; A. Police (a cura di), <em>Principio di legalità e amministrazione di risultati</em>, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 101 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16"></a>     ([16]) V. Tenore, <em>Prime problematiche e riflessioni critiche sulla legge Foti 7 gennaio 2026 n.1</em> (21/01/2026), in https://www.lexitalia.it; M.C. Razzano, <em>La colpa grave nella riforma della responsabilità amministrativa</em>, in Riv. Management pubblico, n. 1/2026, 114 ss.; A. Ubaldi, <em>Corte dei conti: novità su controlli, responsabilità erariale e delega al Governo</em> (16/01/2026), in https://www.altalex.com; G. Rivosecchi, <em>Quando i controlli degradano a strumento di giustificazione dell’agire politico-amministrativo, a proposito della riforma della Corte dei conti </em>(19/02/2026), in https://www.ordinamentogiudiziario.info</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17"></a>     ([17]) R. Nunziante Cesareo, <em>Le responsabilità amministrativo-sanzionatorie </em>(08/09/2022), in https://www.diritto.it; Redazione <em>Gli amministratori rispondono della responsabilità sanzionatoria da dissesto</em>, in https://www.bilancioecontabilita.it; R. Minnino, <em>La responsabilità sanzionatoria da contribuzione al dissesto finanziario dell’Ente locale</em>, in Riv. Corte Conti n. 4/2023, p. 79; G. Albo e M. Smiroldo, <em>La sanzione per violazione del divieto di indebitamento secondo le Sezioni Riunite della Corte dei conti: una occasione perduta</em>, in https://lexitalia.it; M. Smiroldo, <em>La giurisdizione di nullità della Corte dei conti sui provvedimenti e sui contratti che violano l’art. 30, co. 15, L. 27/12/2002, n. 289: per gli enti territoriali un possibile exit device per liberarsi dalla morsa dei derivati finanziari</em>, in https://lexitalia.it</p>
<p style="text-align: justify;">     Giurisprudenza: Corte conti, Sez. giur. Reg. Toscana, 10 febbraio 2025, n. 4, Sez. II, centr. app., 9 ottobre 2024, n. 257; Sez. II centr. app., 29 maggio 2023, n. 152; Sez. app. Reg. Sicilia, 31 marzo 2023, n. 18 e 21 aprile 2021, n. 482; Corte conti, SS.RR., 1° aprile 2022, n. 4/2022/QM; Sez. giur. Reg. Calabria, 3 agosto 2021, n. 215.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18"></a>     ([18]) D. Ghiandoni e V.A. Bonanno, <em>Dipendenti pubblici e colpa grave, rebus applicativo delle nuove regole agli incarichi in corso </em>(23/01/2026), in https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com; E. De Carlo, <em>Obbligo assicurativo per i gestori di risorse pubbliche: slitta tutto al 2007 </em>(23/02/2026), in https://lapostadelsindaco.it; L. Opilio e D. Profili, <em>Responsabilità per danno erariale: cosa cambia con la L. n. 1/2026</em> (29/01/2026), in https://cms.law/it</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19"></a>     ([19]) L. D’Angelo &#8211; L. De Marinis, <em>La nuova responsabilità amministrativa alla luce della L. 7/01/2026, n. 14 (cd. Legge Foti): commento a prima lettura </em>(20/01/2026), in https://dirittoeconti.it; L. Caso, <em>La (ennesima) riforma della Corte dei conti (legge n. 1 del 7 gennaio 2026)</em>, in Rivista di Diritto ed Economia dei Comuni, n. 3/2025.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20"></a>     ([20]) F. Petronio, <em>La funzione consultiva della Corte dei conti: la proiezione territoriale, il perimetro di applicazione e l’esigenza di armonizzare degli esiti</em>, in Riv. Corte conti, fasc. 1/2024, pp. 37-43; G. Bottino, <em>La funzione consultiva, </em>in Atti del Convegno 11-12 ottobre 2022, Torino <em>Il ruolo della Corte dei conti al servizio della collettività</em>, in Quaderno Corte conti n. 2/2022, pp. 75 ss.; G. Colombini, <em>Riflessioni sparse sul futuro identitario della Corte dei Conti nelle materie di contabilità pubblica </em>(11/02/2026), in https://www.astrid-online.it; V. Raeli, <em>L’indipendenza della magistratura contabile </em>(11/04/2024), in https://www.giustiziainsieme.it; F. Russo, <em>La riforma della responsabilità amministrativa 2026: verso un’amministrazione procedimentalmente protetta </em>(08/04/2026), in https://www.filodiritto.com</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21"></a>     ([21]) R. Remonti, <em>L’efficienza della P.A. verso un nuovo modello</em>, in https://www.diritto.it; G. Micoli, <em>La Pubblica Amministrazione sarà efficiente solo se orientata ai risultati: il cambio che serve </em>(18/12/2023), in https://www.agendadigitale.eu</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22"></a>      ([22])  L’ermeneutica giuridica riguarda l’interpretazione del diritto, non inteso come semplice applicazione meccanica delle norme, ma come un processo creativo e circolare tra l’interprete e il testo. Tale interpretazione giuridica pone in evidenza il ruolo attivo del giurista il quale, attraverso la comprensione “anticipata” delle norme da applicare, garantisce la coerenza del sistema.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23"></a>     ([23]) Corte conti, Sez. giur. reg. Sardegna, 21 gennaio 2026, n. 3 (ord.).</p>
<p style="text-align: justify;">     La sentenza stabilisce testualmente: “L’imminente entrata in vigore (22/01/2026) della n. 1/2026 di riforma della L. n. 20 del 1994, già pubblicata in G.U. (o7/01/2026), che dispone anche in materia di responsabilità amm.va e di danno erariale e le cui statuizioni, per espresso disposto normativo (art.6), si applicano anche ai procedimenti e ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge, impone, ai fini del giusto decidere, di acquisire gli ulteriori elementi informativi che la novella legge n. 1/2026 richiede perla corretta determinazione del quantum di addebito in caso di accoglimento della pretesa attorea”. ORDINA  1) ai convenuti dott. …. di produrre, ciascuno per quanto di propria competenza, la documentazione lorda conseguita, distintamente, per le annualità 1990 &#8211; 1991 e 1992”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24"></a>     ([24]) Corte conti, Sez. giur. Appello, reg. Sicilia, 3 marzo 2026, n. 8.</p>
<p style="text-align: justify;">      La sentenza stabilisce in modo testuale quanto segue; “Nel caso in esame, trattandosi di grado d’appello, … il Collegio ritiene che l’applicazione delle regole introdotte con la novella dell’art. 1, L. n. 20 del 1994 e s.m.i. incontra &#8211; non soltanto i limiti conformativi dell’effetto devolutivo dell’appello (art. 190, c.g.c.) e delle preclusioni assertive e deduttive previsti dagli artt. 193-195 del c.g.c. &#8211; ma anche i limiti fissati dalla disciplina delle ipotesi di rinvio al primo giudice posta dall’art. 199 c.g.c., che non prevede l’ipotesi dello <em>ius superveniens</em> tra quelle di rinvio al primo giudice. In tale prospettiva <u>non</u> può essere accolta l’istanza di regressione del giudizio al primo grado, formulata dalla difesa, in quanto ipotesi non prevista dall’art. 199 c.g.c.”.</p>
<p style="text-align: justify;">     Dottrina: M. Chiavario, <em>Processo e garanzie della persona</em>, Giuffrè, Milano, 1984, 123 ss.; A. Dello Iacono, <em>Commento a “Il doppio grado di giurisdizione e di merito</em>” (12/10/2024), in https://rivista.camminodiritto.it; L. Di Cola, <em>Doppio grado di giudizio</em> (27/02/2017), in https://ius.giuffrefl.it</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25"></a>      ([25])  Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 20 febbraio 2026, n. 82.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26"></a>     ([26]) Corte conti, Sez. II centr. app., 23 aprile 2026, n. 9 (ord.); Corte conti, Sez. giur. reg. Puglia, 25 febbraio 2026, n. 11 (ord.).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27"></a>       ([27]) V. Tenore, <em>Ulteriori riflessioni d’insieme sulla legge 7 gennaio 2026 n. 1 (Foti): un pericoloso ius superveniens retroattivo nelle prime decisioni della Corte dei conti </em>(28/02/2026), in https://dirittoeconti.it; M. C. Razzano, <em>La colpa grave nella riforma della responsabilità amministrativa</em>, in Riv. Management pubblico, n. 1/2026, 114 ss.; A. Carapellucci, <em>La riforma della Corte dei conti nell’Amministrazione</em> (25/02/2026) in https://www.questionegiustizia.it; L. D’Angelo &#8211; L. De Marinis, <em>L’imperdonabile inerzia: il primato del risultato quale fondamento ma anche limite della nuova (ir) responsabilità erariale </em>(13/02/2026), in Il Foto Italiano, n.1/2026; A. Accadia, <em>La riforma della responsabilità per danno erariale </em>(20/01/2026), in https://www.moltocomuni.it</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28"></a>     ([28]) D. Ghiandoni e V. Bonanno, <em>Dipendenti pubblici e colpa grave, rebus applicativo delle nuove regole agli incarichi in corso </em>(23/01/2026), in https: //www.ntplusentilocalieedilizia.sole24ore.com.; NeoPA, <em>Milleproroghe: probabile rinvio al 2027 dell’obbligo di copertura assicurativa per chi gestisce risorse pubbliche</em>, in https://neopa.it slitta tutto al 2027; E. De Carlo, <em>Obbligo assicurativo per i gestori di risorse pubbliche</em>: https://www.lapostadelsindaco.it</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29"></a>     ([29]) C. Orlando, <em>La riforma della responsabilità erariale e il valore dei controlli preventivi di legittimità</em> (26/01/2026), in https.//www.segretari comunalivighenzi.it; L. D’Angelo &#8211; L. De Marinis, op. cit., 12; V. Tenore, op. cit., 7 ss.; F. Capalbo, <em>Riforma Foti, amministratori pubblici esonerati, i cittadini pagano il conto</em> (7/04/2025), in https.//www.giustiziainsieme.it</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-legge-7-gennaio-2026-n-1-di-riforma-della-corte-dei-conti-un-cambio-di-paradigma-per-una-amministrazione-di-risultato-dubbi-e-criticita-della-riforma-la-interpretazione-della/">La legge 7 gennaio 2026, n. 1 di riforma della Corte dei conti: un cambio di paradigma per una “amministrazione di risultato”: dubbi e criticità della riforma. La interpretazione della legge n.1/2026, in sede di prima applicazione, nelle sentenze emesse dal Giudice contabile.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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