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		<title>Sindaci, mitigati i rigori delle norme antimafia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sindaci-mitigati-i-rigori-delle-norme-antimafia/">Sindaci, mitigati i rigori delle norme antimafia</a></p>
<p>Il Sole 24 Ore, 2 dicembre 1999 &#8211; Norme e tributi) Per il testo della legge, clicca qui ROMA Ineleggibilità negli enti locali solo per le sentenze passate in giudicato, sospensione dagli incarichi per sentenze di primo grado e per un periodo non superiore a 18 mesi, in attesa della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sindaci-mitigati-i-rigori-delle-norme-antimafia/">Sindaci, mitigati i rigori delle norme antimafia</a></p>
<p>Il Sole 24 Ore, 2 dicembre 1999 &#8211; Norme e tributi)</p>
<p>Per il testo della legge, clicca qui</p>
<p>ROMA  Ineleggibilità negli enti locali solo per le sentenze passate in giudicato, sospensione dagli incarichi per sentenze di primo grado e per un periodo non superiore a 18 mesi, in attesa della definitiva. Patteggiamento equiparato alla condanna, ma solo per quelli decisi prima dell’entrata in vigore della legge 55/90 (prevenzione della delinquenza di tipo mafioso). Il peculato rientra tra i reati che comportano la sospensione e la decadenza dall’incarico, analogamente a quanto previsto per i reati di mafia e criminalità organizzata.</p>
<p>Queste in sintesi le novità per gli amministratori locali introdotte da una legge approvata ieri in via definitiva (e alla terza lettura) dalla Camera. Il provvedimento, che modifica l’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, deriva da una proposta fatta dal un gruppo di deputati con primo firmatario Pietro Gasperoni, che aveva l’obiettivo di mitigare le condizioni previste per l’applicazione della sanzione dell’ineleggibilità, eliminando i casi di condanne a pene lievi (non detentive o la reclusione fino a sei mesi).</p>
<p>Durante la prima lettura alla Camera, sulla materia è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 141 del 1996, che ha dichiarato illegittima parte del comma 1 dell’articolo 15 della legge 55/90. Così la Camera ha dapprima ristretto l’applicazione dell’ineleggibilità ai soli casi di sentenza definitiva e ha equiparato il patteggiamento alla condanna.</p>
<p>Dopo otto mesi di dibattito il Senato ha licenziato il testo della Camera con profonde modifiche che — come ha ricordato il relatore a Montecitorio, Lapo Pistelli — non hanno convinto la maggioranza della commissione di merito, la quale ha espresso alcune riserve politiche. Tuttavia, la commissione ha sollecitato ugualmente l’approvazione del provvedimento all’aula per rispondere alle attese degli amministratori locali di un chiarimento definitivo delle tante situazioni pendenti.</p>
<p>Le norma — che entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» — prevede ora che non possono essere candidati coloro che hanno riportato condanne definitive per associazione mafiosa o traffico e detenzione di droga (per pene superiori a un anno) e che hanno avuto una sentenza definitiva, con pena superiore a sei mesi di detenzione, per abuso di potere o violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione.</p>
<p>Ineleggibili anche coloro i quali hanno avuto una sentenza definitiva (e non più anche solo di primo grado, ma confermata in appello) con condanna non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo. Abrogata invece la disposizione che prevedeva l’incandidabilità degli indiziati (con misura di prevenzione) di appartenenza ad associazione mafiosa.</p>
<p>Per tutti questi casi il patteggiamento è equiparato alla condanna e tale norma si applica alle sentenze pronunciate successivamente all’entrata in vigore di questa legge.</p>
<p>Per quanto riguarda le sospensione, le modifiche ora introdotte dal Parlamento alla legge 55/90 consistono nella sostituzione dell’intero comma 4 bis con un nuovo testo. Da segnalare che la sospensione di diritto dalle cariche scatta anche in caso di misure di prevenzione per gli indiziati di associazione mafiosa.</p>
<p>Nel periodo di sospensione gli amministratori sospesi non sono computati al fine di verifica del numero legale o di quorum o di richiesta di maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto dopo 18 mesi e non opera se, entro i 18 mesi, è rigettata l’eventuale impugnazione anche con sentenza non definitiva. In quest’ultima ipotesi — precisa il nuovo comma 4 bis — la sospensione cessa di produrre effetti dopo 12 mesi dalla sentenza di rigetto.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Il Sole 24 Ore, 2 dicembre 1999 &#8211; Norme e tributi)</p>
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