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	<title>Mariassunta Cozzolino Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Mariassunta Cozzolino Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Breve annotazione a margine delle sent. n. 1696/2007 e n. 4320/2006, Cons. Stat., Sez, VIº, in tema di valutazione dei titoli per l&#8217;accesso all&#8217;insegnamento della religione cattolica nella scuola dell&#8217;infanzia e primaria</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/breve-annotazione-a-margine-delle-sent-n-1696-2007-e-n-4320-2006-cons-stat-sez-vio-in-tema-di-valutazione-dei-titoli-per-laccesso-allinsegnamento-della-religione-cattolica-nella-scuola-dell/">Breve annotazione a margine delle sent. n. 1696/2007 e n. 4320/2006, Cons. Stat., Sez, VIº, in tema di valutazione dei titoli per l&#8217;accesso all&#8217;insegnamento della religione cattolica nella scuola dell&#8217;infanzia e primaria</a></p>
<p>Premessa.&#8211; La questione relativa ai titoli di accesso al primo concorso per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne ed elementari &#8211; indetto con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 2 febbraio 2004 (così come stabilito dalla l. 186 del 2003 recante “Norme</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/breve-annotazione-a-margine-delle-sent-n-1696-2007-e-n-4320-2006-cons-stat-sez-vio-in-tema-di-valutazione-dei-titoli-per-laccesso-allinsegnamento-della-religione-cattolica-nella-scuola-dell/">Breve annotazione a margine delle sent. n. 1696/2007 e n. 4320/2006, Cons. Stat., Sez, VIº, in tema di valutazione dei titoli per l&#8217;accesso all&#8217;insegnamento della religione cattolica nella scuola dell&#8217;infanzia e primaria</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/breve-annotazione-a-margine-delle-sent-n-1696-2007-e-n-4320-2006-cons-stat-sez-vio-in-tema-di-valutazione-dei-titoli-per-laccesso-allinsegnamento-della-religione-cattolica-nella-scuola-dell/">Breve annotazione a margine delle sent. n. 1696/2007 e n. 4320/2006, Cons. Stat., Sez, VIº, in tema di valutazione dei titoli per l&#8217;accesso all&#8217;insegnamento della religione cattolica nella scuola dell&#8217;infanzia e primaria</a></p>
<p><b>Premessa.</b>&#8211; La questione relativa ai titoli di accesso al primo concorso per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne ed elementari &#8211; indetto con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 2 febbraio 2004 (così come stabilito dalla l. 186 del 2003 recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”) &#8211; è stata oggetto di un buon numero di sentenze sia da parte dei tribunali amministrativi[1] che del Consiglio di Stato[2]. <br />
Tra le decisioni del Consiglio di Stato che si sono pronunciate in tema la n. 4320 del 7 luglio 2006 merita, a nostro avviso, un’attenzione particolare. Come dimostra anche una più recente decisione che ha affrontato identici profili di criticità in sede applicativa delle disposizioni del bando concorsuale[3]. Essa, infatti, risulta essere passata inosservata in relazione ad un possibile profilo di incostituzionalità sottilmente ‘annidato’ tra le maglie dell’art. 3 della l. 186/2003 &#8211; tale da coinvolgere, per il medesimo effetto, anche la disciplina consequenziale integrata dal decreto ministeriale e dal bando di concorso &#8211; e ‘sfuggito’ alle trame argomentative di entrambe le sentenze citate.<br />
Per il persistere di tale ‘inosservanza’, dunque, la sentenza in commento merita di essere ancora oggi esaminata, anche per valutare de iure condendo gli estremi di una revisione della disciplina pattizia, vigente in materia tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica, soprattutto in vista di futuri concorsi per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane.</p>
<p><b>1.</b>&#8211; La VIª Sezione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con la sentenza del 7 luglio 2006 n. 4320, si è pronunciata, come accennato, in tema di titoli per l’accesso all’insegnamento della religione cattolica[4] nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare in relazione al primo concorso indetto con decreto ministeriale, in applicazione dell’art. 5, comma primo, della l. 183/2003.</p>
<p><b>2.</b>&#8211; Come è noto, con la citata legge è stata introdotta nell’ordinamento italiano la disciplina dello statuto giuridico degli insegnanti di religione nelle scuole pubbliche, così come previsto nel preambolo dell’Intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 14 dicembre 1984 &#8211; e resa esecutiva con D.P.R. del 16 dicembre 1985, n. 751 &#8211; in attuazione del punto 5, lettera b), del Protocollo Addizionale dell’Accordo siglato a Roma il 18 febbraio 1984 .<br />
	Tale ‘attesa’ normativa, tra le varie novità previste, ha istituito i ruoli degli insegnanti di religione cattolica &#8211; sia nella scuola dell’infanzia ed elementare, sia nella scuola secondaria di primo e secondo grado &#8211; garantendo, così, la stabilità del rapporto di servizio del docente, prima regolato mediante incarichi annuali[5].<br />
Per quanto concerne propriamente il profilo normativo oggetto della sentenza in commento, l’art. 3 della l. 186/2003 contiene la disciplina relativa alle modalità di accesso ai suddetti ruoli mediante il superamento di concorsi per titoli ed esami, che, con riferimento specifico all’insegnamento nella scuola materna ed elementare (oggi, scuola primaria), rinvia al punto 4.4 dell’Intesa[6]. <br />
Il d.p.r del 1985, nell’indicare i titoli di qualificazione professionale[7] per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare, distingue tra insegnanti appartenenti o meno al circolo didattico. Nel primo caso, premessa comunque la idoneità riconosciuta dall’Ordinario diocesano, costituisce titolo ai fini dell’accesso al concorso, la frequenza, nel corso degli studi superiori secondari, dell’insegnamento della religione cattolica o, in mancanza, la sola idoneità alla docenza; nel secondo caso, invece, l’insegnamento potrà essere affidato ad una persona rientrante in una delle seguenti categorie: a) sacerdoti e diaconi, oppure religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, §1, del Codice di Diritto Canonico e attestata dall’Ordinario diocesano; b) chi, fornito di titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del punto 4.4.; c) chi, in possesso di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.<br />
	La problematica emersa nel corso del giudizio amministrativo riguarda essenzialmente, non solo la tipologia dei titoli di qualificazione professionale, ma altresì la loro valutazione ad opera delle commissioni incaricate a norma dell’art. 3, comma 6 della legge[8]. Tuttavia, come anticipato, la vicenda giudiziaria in esame potrebbe far emergere anche un potenziale profilo d’incostituzionalità di tale disposto normativo in riferimento all’art. 3 cost., proprio in materia di accesso al concorso. <br />
	Riteniamo opportuno svolgere l’analisi dell’argomento, muovendo dall’esame della quaestio facti.</p>
<p><b>3.</b>&#8211; Il Consiglio di Stato si è pronunciato, precisamente, sul ricorso in appello proposto contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché contro altri Enti da un insegnante di religione cattolica &#8211; in possesso sia del diploma magistrale che di quello di scienze religiose &#8211; al fine di ottenere l’annullamento della sentenza n. 1144/2005 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.<br />
	La vicenda processuale inizia, infatti, con l’impugnazione dinanzi al Tribunale pugliese della graduatoria definitiva del concorso, con la quale si contestava sostanzialmente l’operato della Commissione e, dunque, la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni concorsuali in relazione all’attribuzione del punteggio dei titoli, posseduti dalla candidata, così come stabilito dall’allegato 5 del bando.<br />
	In particolare, si lamentava il fatto che ai fini della graduatoria “è stato valutato il solo titolo relativo al diploma magistrale e non l’altro posseduto (diploma in scienze religiose), benché più favorevole in base alla votazione conseguita”, mentre, al contrario, la Commissione avrebbe dovuto valutare il diploma in scienze religiose, “dalla stessa conseguito con votazione più alta pur non essendovi tenuta, atteso che il diploma magistrale è pur sempre un diploma di scuola secondaria di 2° grado (e quindi ben poteva esser esercitato il diritto di scelta in relazione al titolo di studio, da valutare ai fini dell’attribuzione del punteggio)”. Connesso a tale ultimo profilo, si deduceva, altresì, quale ultimo motivo del ricorso, la illegittimità del bando se interpretato “nel senso che non sia possibile esercitare la reclamata opzione tra i due titoli, di cui la ricorrente è in possesso”.<br />
	Il giudizio di primo grado veniva definito con la citata sentenza n. 1144/2005, mediante la quale il TAR della Puglia respingeva il ricorso affermando: 1) la conformità delle disposizioni concorsuali alla l. n. 186 del 2003 &#8211; di cui la disciplina dell’Intesa (art. 4 del D.P.R. n. 751 del 16 dicembre 1985) costituisce, come abbiamo visto, parte integrante e 2) la corretta applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi di cui alla tabella di valutazione dei titoli contenuta nell‘allegato 5 del citato bando. <br />
	Sulla base di tale conformità e correttezza, dunque, veniva ritenuta destituita di ogni fondamento la tesi della ricorrente &#8211; secondo la quale “i candidati in possesso del diploma magistrale e di quello in scienze religiose devono essere giudicati sulla base del titolo specialistico attestante la conoscenza della specifica materia religiosa” &#8211; alla luce della necessità di operare una distinzione tra i due diplomi: quello magistrale e quello in scienze religiose, essendo gli stessi “due fattispecie diverse, sia in termini di ‘peso concorsuale’, sia in termini di conoscenze presupposte”. Di conseguenza, il titolo per l’accesso al concorso sarebbe rappresentato dal possesso del diploma magistrale o, comunque, di altro titolo che abbia la stessa valenza, e solo rispetto a quest’ultimo quello in scienze religiose si qualifica come ‘prova’ della conoscenza della specifica materia religiosa, da considerarsi, invece, implicita, nel titolo di diploma magistrale.<br />
	I motivi formulati in primo grado e ribaditi nel ricorso innanzi al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza impugnata concernevano per la ricorrente, come accennato, anche una possibile questione interpretativa relativamente alla equivalenza (e, dunque, equipollenza) del diploma magistrale a qualsiasi diploma di scuola superiore, con il conseguente diritto di scegliere quale dei due titoli far valere ai fini del punteggio, pena la illegittimità del bando che avrebbe precluso irragionevolmente tale opzione.</p>
<p><b>4.</b>&#8211; L’infondatezza del ricorso, e dunque, il rigetto dell’appello, veniva così argomentata dal Consiglio di Stato.<br />
	Innanzitutto la delimitazione della controversia. <br />
	Il Consiglio riporta l’attenzione sulla reale portata della questione: nel caso in esame ciò che rileva non è &#8211; come, invece, sostenuto dalla ricorrente &#8211; una problematica interpretativa connessa alla equivalenza/equipollenza (o meno) tra diplomi di scuola superiore secondaria. Anzi, a parere del Giudice Amministrativo, la stessa formulazione del bando ne avrebbe escluso la sua proposizione[9]. La questione concreta che, invece, nella fattispecie emerge e merita attenzione concerne la corretta (o meno) applicazione delle suddette disposizioni da parte della commissione al fine di riscontrare una eventuale ‘disparità di trattamento’ tra la posizione dell’appellante &#8211; in possesso sia del diploma magistrale sia di quello in scienze religiose &#8211; e quella di altri candidati in possesso di altro diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di scienze religiose.<br />
Chiariti, dunque, i contorni della controversia e richiamati i precedenti in materia, il Consiglio conferma l’indirizzo giurisprudenziale in materia ritenendo corretta &#8211; contrariamente alla tesi prospettata dall’appellante &#8211; l’interpretazione delle disposizioni concorsuali da parte della Commissione. <br />
	Il Supremo organo di giurisdizione amministrativa, afferma che la Commissione aveva correttamente interpretato la disciplina del bando, “dal momento che ha proceduto alla valutazione del diploma magistrale … considerandolo quale titolo di accesso, e del diploma di scienze religiose nei limiti del punteggio aggiuntivo di 0,50”. Dunque, viene giudicata pretestuosa l’istanza della ricorrente di “vedersi valutato il diploma di scienze religiose, quale titolo di accesso, con l’aggiunta del punteggio per il diploma magistrale”. Sottolinea il Consiglio, come la questione della diversità di trattamento dell’appellante &#8211; rispetto alle candidate in possesso di altro diploma di scuola secondaria &#8211; abbia solo ed esclusivamente una “origine contingente” derivante cioè dal fatto che la candidata aveva conseguito il diploma in scienze religiose con una votazione migliore rispetto al diploma magistrale.<br />
	Le disposizioni concorsuali &#8211; che il Consiglio ritiene non lascino margini di interpretazione diversa da quella offerta dalla Commissione &#8211; sarebbero giustificate dal fatto che, ai sensi del d.p.r. n. 751 del 1985 (punto 4.4. lett. b), “il titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari è il diploma di istituto magistrale unito all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, e che, inoltre, tale insegnamento può essere impartito da chi &#8211; fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore &#8211; abbia conseguito almeno un diploma presso un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana. Nel primo caso il titolo abilitante è, dunque, il diploma magistrale; nel secondo caso quello di scienze religiose.</p>
<p>	<b>5.</b>&#8211; La decisione del Consiglio di Stato si presta ad un duplice rilievo critico: da una parte, la scelta dell’argomento utilizzato per fondare la propria decisione (a); dall’altra la lettura, a nostro parere, riduttiva della questione sollevata dall’appellante circa la equivalenza/equipollenza dei titoli (b).<br />
	a) Anziché sostenere la ‘pretesa’ dell’istante ad un utilizzo ‘contingente’ del bando, per respingere l’interpretazione formulata dall’appellante, sarebbe stato preferibile utilizzare da parte dell’organo giudicante un argomento più semplicemente formale, offerto dallo stesso tenore letterale di cui all’art. 2.2., lett. A/3 del bando: “altro” e “congiunto”, si configurano, infatti, come due termini che, se non adeguatamente interpretati, rischiano di vanificare lo stesso articolarsi dei titoli abilitanti l’insegnamento della religione nelle scuole de quibus. L’aggettivo ‘altro’ aggiunto al sostantivo ‘diploma’ rappresenta, nel contesto globale delle disposizioni, un’apertura circa la possibilità di un titolo di accesso al concorso diverso rispetto a quello del diploma di scuola o istituto magistrale. Infatti, per il concorso a posti d’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare la legge richiede: il diploma di scuola magistrale o il diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente … o “altro diploma di scuola secondaria superiore”. Quest’ultimo &#8211; e solo quest’ultimo &#8211; tuttavia, deve essere congiunto[10] a diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenze Episcopale Italiana o a diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o ad altro titolo ecclesiastico di livello superiore, tra quelli di cui al D.M. 15 luglio 1987.<br />
	Il diploma in scienze religione deve, dunque,‘unirsi’ ad un diploma, certamente di scuola secondaria superiore (da qui la necessità di un giudizio ‘implicito’ di equipollenza), ma, comunque, ‘altro’ (A/3), appunto diverso, rispetto a quello magistrale, per il quale la preparazione e la conoscenza della materia religiosa da insegnare è da considerarsi implicita.<br />
	Ne deriva che la Commissione si sarebbe trovata a valutare un titolo di diploma in scienze religiose non congiunto con un diploma altro rispetto a quello rilasciato da una scuola o istituto magistrale, come invece richiede l’art. 2.2., lettera A/3, applicando nella fattispecie l’ipotesi prevista dalla lettera A/1 del medesimo articolo.<br />
b) Tuttavia, a nostro parere, la questione sarebbe molto più complessa di come sia stata prospettata dall’appellante ed affrontata (con la citata delimitazione interpretativa) dai giudici amministrativi. Siamo qui al secondo rilievo critico, quello inerente al dubbio sulla costituzionalità della l. 186/2003, in relazione all’art. 3 cost.<br />
La ipotizzata disparità di trattamento, a nostro parere, non deriverebbe, come prospetta l’appellante, dal mancato giudizio di equipollenza dei diplomi da parte della Commissione e, per l’effetto, dalla negazione del diritto di opzione di un titolo rispetto ad un altro ai fini dell’attribuzione dei punteggi sulla base delle votazioni conseguite (profilo argomentativo che, a nostro parere, in effetti ‘presta il fianco’ ad una valutazione di ‘contingenza’ del motivo d’appello), bensì proprio dalla previsione normativa di considerare la conoscenza della materia oggetto dell’insegnamento (la religione cattolica) implicita nel titolo di diploma magistrale; mentre per coloro i quali siano in possesso di un diploma di scuola superiore diverso da quello magistrale, la suddetta conoscenza deve essere ‘documentata’ da un diploma in scienze religiose rilasciato da uno degli enti previsti dall’Intesa (Istituto di Scienze religiose). <br />
E ad avvalorare la tesi di una presunta incostituzionalità della l. 186/2003, potrebbe, infatti, richiamarsi il disposto del primo comma dell’art. 4.4. dell’Intesa del 1984, parte integrante della medesima legge. Infatti, una lettura attenta del contenuto della norma &#8211; soprattutto la particella “o” (ed il suo valore disgiuntivo) preceduta dalla richiesta del requisito della frequenza regolare dell’insegnamento della religione cattolica nel corso degli studi secondari superiori e seguita dalla richiesta dell’imprescindibile requisito della idoneità – suggerirebbe il possibile realizzarsi di una atipica fattispecie concreta. Potrebbe, infatti, verificarsi il caso di un insegnante del circolo didattico che nel ciclo dei propri studi superiori non abbia frequentato il corso relativo alla religione cattolica, e pur tuttavia – essendo interessato/a all’insegnamento di tale materia assumendone la docenza alle condizioni previste dalla disciplina pattizia (volontà espressa, idoneità del Vescovo e continuità nella docenza) – abbia partecipato al concorso per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, senza ulteriori titoli; mentre coloro i quali fossero stati interessati alla medesima docenza – pur avendo regolarmente frequentato l’insegnamento della religione cattolica nel corso della scuola superiore secondaria, diversa dall’Istituto magistrale – debbano documentare la conoscenza della materia, oggetto dell’insegnamento, mediante il possesso del diploma in Scienze religiose, oltre, naturalmente il possesso dei medesimi requisiti pattizi.<br />
	Considerando che l’Intesa è stata adottata in un contesto normativo riformato alla luce delle modifiche del Concordato del 1984, i principi ispiratori di cui all’art. 9 dell’Accordo avrebbero potuto e dovuto suggerire – visto il decorso di ben 20 anni con le relative riforme in materia di legislazione scolastica (con connesse innovazione linguistiche) &#8211; un maggior rigore nel ‘reclutamento’ del personale[11], mediante la previsione normativa – previamente pattuita &#8211; del possesso di un titolo specialistico post-diploma nelle materie da insegnare, senza distinzione alcuna tra diploma magistrale ed altri diplomi di scuola secondaria superiore. <br />
A garanzia, infatti degli stessi utenti (alunni e genitori), non si comprende oggi la ragione di una tale disparità di trattamento per l’accesso al concorso, per la quale una comprovata preparazione &#8211; e dunque professionalità – viene pretesa soltanto per coloro i quali siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore diverso da quello magistrale.<br />
	Alla luce proprio di quei principi si ritiene che la l. 186/2003 possa essere utilmente modificata de iure condendo prevedendo – in via pattizia &#8211; il requisito della specifica preparazione in materia, introducendo così per i futuri concorsi il diploma in scienze religiose, come l’unico ed esclusivo titolo di accesso al concorso per tutti coloro che sono interessati all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari, oggi scuola dell’infanzia e primaria.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] 	La massima della sentenza è pubblicata in Rass. Giurisdiz. Ammin., 2007, 255.<br />
[2] 	La sentenza è reperibile sul sito www.olir.it.<br />
[3] 	Cfr. T.A.R. Napoli, Sez. II, 4 gennaio 2006 n. 49; T.A.R. Toscana, Sez. I, 7 marzo 2006 n. 824; T.A.R. Catania, Sez. IV, 7 luglio 2006 n. 1123; T.A.R. Lazio, Sez. III, 12 settembre 2006 n. 8208; T.A.R. Lazio, Sez. III, 15 settembre 2006 n. 8603; T.A.R. Marche, 12 ottobre 2006 n. 813;T.A.R. Napoli, Sez. VI 20 ottobre 2006 n. 8765; T.A.R. Napoli, Sez. VI 22 novembre 2006 n. 10172; T.A.R. Toscana, Sez. I, 4 dicembre 2006 n. 7032; T.A.R. Marche, Sez. I, 27 febbraio 2007 n. 142; T.A.R. Milano, Sez. III, 4 aprile 2007 n. 1380; T.A.R. Lazio, Sez. III 25 luglio 2007 –n. 6926. <br />
Tali sentenze sono reperibili sul sito http://www.giustizia-amministrativa.it/ricerca2/index.asp. <br />
[4] 	Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 333; Sez. II, 1 marzo 2006 n. 2517; Sez. VI, 19 giugno 2006 n. 3567; Sez. IV, 7 luglio 2006 n. 4308; Sez. VI, 27 settembre 2006 n. 5645; 19 gennaio 2007 n. 116; Sez. VI, 4 aprile 2007 n. 1515; Sez. VI, 12 aprile 2007 n. 1696. <br />
Tali sentenze sono reperibili sul sito http://www.giustizia-amministrativa.it/ricerca2/index.asp. <br />
[5] 	Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2007, n. 1696. <br />
La sentenza è reperibile sul sito http://www.giustizia-amministrativa.it/ricerca2/index.asp. <br />
[6] 	Sul tema dell’insegnamento della religione cattolica cfr. in generale, G. DALLA TORRE, La questione scolastica nei rapporti fra Stato e Chiesa, 2ª ed., Bologna, 1989. Più recentemente, si veda, L. NANNIPIERI, Insegnanti di religione cattolica e poteri dell&#8217;ordinario diocesano (Nota a Cass. sez. lav. 4 febbraio 2005, n. 2243), in Riv. It. Dir.Lav., 1 (2006) 66- 74.<br />
Per la prospettiva canonistica, cfr. G. FELICIANI, L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche tra normativa cattolica e legislazioni civili, in Ius Ecclesiae (1994) 6 ss.; Idem, L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Profili canonistici, in Agg. Soc., 1989, 357 ss.<br />
	Sullo statuto dei docenti nella scuola pubblica, con particolare riferimento all’abilitazione all’insegnamento per il periodo antecedente la l. 186/2003, cfr. R. BACCARI, Sull’abilitazione speciale all’insegnamento della religione, in Riv. Giur. Scuola, 1964, 309 ss.; S. CICATELLI, Prontuario Giuridico IRC. Raccolta commentata delle norme che regolano l’insegnamento della religione cattolica nella scuola di ogni ordine e grado, 7ª ed., Queriniana, 2004; A. GIANNI, L’insegnamento della religione nel diritto ecclesiastico italiano, Torino, 1997, 274 ss; Idem, La legge sul ruolo degli insegnanti della religione cattolica, in Quad. dir. pol.. eccl., 2 (2004) 381 ss.. Per il periodo successivo alla citata riforma del 2003, cfr. P. CAVANA, La riforma dello stato giuridico dei docenti di religione (L. n. 186/2003), in Dir. Fam. Pers. 4 (2005) 1314-1348; P. COLELLA, Notazioni critiche in tema di tutelabilità dei diritti spettanti agli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche (Nota a Cass. sez. lav. 4 febbraio 2005, n. 2243), in Corr. Giur., 7 (2005) 985 – 987; S.E. PIZZORNO, Il nuovo stato giuridico degli insegnanti di religione, in Nuova Giur. Civ. Comm. 1 (2004) 196-200.<br />
[7] 	Per una lettura critica della legge cfr. P. CAVANA, op. cit., 1314 ss..<br />
[8] 	Tra le altri fonti regolamentari rilevanti in materia si ricordano inoltre i decreti del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1986, n. 539 e dell’8 maggio 1987, n. 204, 21 luglio 1987, nn. 339 e 350, quali norme applicative stabilite rispettivamente per scuole materne, elementari, scuole secondarie superiori e scuole medie; nonché quello del 26 febbraio 1988, n. 161 sui libri di testo.<br />
[9] 	Costituisce, altresì, titolo la continuità nell’insegnamento della religione cattolica (art. 5, comma 1), trattandosi, come è stato sottolineato, di concorso riservato ad insegnanti che abbiano svolto tale insegnamento per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci. Sul requisito della continuità del servizio, cfr. la recentissima Corte Cost., sent. n. 297 del 20 luglio 2006, in http://www.giurcost.org/decisioni. Il bando di concorso richiama, altresì, ulteriori titoli valutabili ai sensi del d.r. n. 445/2000. <br />
[10] 	Cfr. P. CAVANA, op. cit., 1334 ss.<br />
[11] Ad escludere la rilevanza della questione così come formulata dall’istante, decisiva per il giudice amministrativo risulta essere la circostanza che le disposizioni del bando “non si prestano alla interpretazione sottoposta … all’attenzione del collegio, e neppure possono essere considerate illegittime in relazione alla mancata previsione della opzione tra i due titoli (diploma magistrale e diploma di scienze religiose), dalla stessa posseduti, ai fini della attribuzione del punteggio. E ciò proprio perché tale opzione non è prevista dalla 186/200 e, dunque, dal medesimo bando.<br />
[12] Il corsivo è il nostro.<br />
[13] Cfr. in generale, del D.P.R.. 751 del 1985, l’art. 4 riguardante i profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. ANCHE CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12286/g">Sentenza 12 aprile 2007 n. 1696</a> </p>
<p>e</p>
<p>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12287/g">Sentenza 7 luglio 2006 n. 4320</a> </p>
<p align=right><i>(pubblicato il 18.4.2008)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/breve-annotazione-a-margine-delle-sent-n-1696-2007-e-n-4320-2006-cons-stat-sez-vio-in-tema-di-valutazione-dei-titoli-per-laccesso-allinsegnamento-della-religione-cattolica-nella-scuola-dell/">Breve annotazione a margine delle sent. n. 1696/2007 e n. 4320/2006, Cons. Stat., Sez, VIº, in tema di valutazione dei titoli per l&#8217;accesso all&#8217;insegnamento della religione cattolica nella scuola dell&#8217;infanzia e primaria</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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