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	<title>Maria Teresa Vaccaro Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Nota di commento a GIUDICE DI PACE DI GALLARATE &#8211; Sentenza 6 luglio 2001 n. 475</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-di-commento-a-giudice-di-pace-di-gallarate-sentenza-6-luglio-2001-n-475/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2001 17:21:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-di-commento-a-giudice-di-pace-di-gallarate-sentenza-6-luglio-2001-n-475/">Nota di commento a GIUDICE DI PACE DI GALLARATE &#8211; Sentenza 6 luglio 2001 n. 475</a></p>
<p>La sentenza in commento si pone nel solco tracciato dai diversi orientamenti giurisprudenziali derivati dall’applicazione dell’art. 201 del Codice della Strada, il quale sancisce l’obbligo della contestazione immediata di qualsiasi tipo di violazione, ad eccezione di particolari casi delineati &#8211; a titolo puramente esemplificativo &#8211; dall’art. 384 del Regolamento d’Esecuzione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-di-commento-a-giudice-di-pace-di-gallarate-sentenza-6-luglio-2001-n-475/">Nota di commento a GIUDICE DI PACE DI GALLARATE &#8211; Sentenza 6 luglio 2001 n. 475</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-di-commento-a-giudice-di-pace-di-gallarate-sentenza-6-luglio-2001-n-475/">Nota di commento a GIUDICE DI PACE DI GALLARATE &#8211; Sentenza 6 luglio 2001 n. 475</a></p>
<p>La sentenza in commento si pone nel solco tracciato dai diversi orientamenti giurisprudenziali derivati dall’applicazione dell’art. 201 del Codice della Strada, il quale sancisce l’obbligo della contestazione immediata di qualsiasi tipo di violazione, ad eccezione di particolari casi delineati &#8211; a titolo puramente esemplificativo &#8211; dall’art. 384 del Regolamento d’Esecuzione.</p>
<p>Il caso sul quale si è pronunciato il Giudice di Pace di Gallarate si riferisce ad un accertamento di violazione del limite di velocità non contestato immediatamente al trasgressore in quanto rilevato tramite apparecchiatura autovelox.</p>
<p>A giudicare dai sempre più numerosi ricorsi che intasano le Cancellerie degli Uffici del Giudice di Pace, sembra che l’attenzione di quella parte dell’opinione pubblica interessata alla circolazione stradale, sia, dunque, incentrata, quasi esclusivamente, sull’uso che di questo strumento viene fatto da parte degli Organi di Polizia preposti al controllo e sulle possibili conseguenze da esso derivanti.</p>
<p>Ed invero, non a caso queste problematiche sono giunte sino alla Suprema Corte di Cassazione che non sempre si espressa univocamente sull’argomento.</p>
<p>*****</p>
<p>Con verbale di accertamento n. 142/2000, elevato dalla Polizia Municipale di Besnate (VA) in data 8.3.2000 e notificato a mezzo posta alla ricorrente in data 5.7.2000, veniva rilevata, ai sensi dell’art. 201 del Codice della Strada, la presunta violazione dell’art. 142, comma 8, del Codice della Strada per la quale veniva irrogata la sanzione pecuniaria di £. 242.400.</p>
<p>Dal predetto verbale di accertamento risultava che l’autoveicolo Renault R5, di proprietà della signora Viluppi Debora, circolasse alla velocità di 61 km/h, superando di km/h 11 il limite di 50 km/h consentito in quel tratto di strada del centro abitato.</p>
<p>L’impossibilità di contestazione immediata della violazione al trasgressore, secondo quanto indicato nel verbale, veniva giustificata dal fatto che la rilevazione dell’illecito veniva eseguita “dopo che il veicolo oggetto del rilievo era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (art. 384, lett e, del Reg. Esec. del C.d.s.)”; tali, infatti, erano le uniche motivazioni addotte dall’unico Organo accertatore preposto al servizio a sostegno del suo operato.</p>
<p>Entro il termine stabilito dalla legge, la Viluppi proponeva ricorso al Prefetto di Varese per chiedere l’annullamento del verbale; il Prefetto di Varese, ritenendo fondate le argomentazioni sostenute dalla Polizia Municipale di Besnate, rigettava il ricorso ordinando alla signora di pagare, quale sanzione per la commessa violazione, la somma di £. 497.900.</p>
<p>Avverso tale l’ordinanza – ingiunzione, la stessa proponeva opposizione avanti il Giudice di Pace competente per territorio chiedendone l’annullamento.</p>
<p>Con tale ricorso, la Viluppi ribadiva l’illegittimità del procedimento sanzionatorio seguito dall’Organo accertatore il quale, oltre ad avere omesso di indicare in concreto le specifiche motivazioni che avevano reso impossibile la contestazione immediata della violazione, aveva affermato di aver rilevato la velocità dopo che il veicolo era già a distanza dal posto di accertamento; quanto sostenuto non poteva essere possibile in quanto l’apparecchiatura usata (mod. 104/c) consentiva di poter rilevare la velocità &#8211; peraltro moderata &#8211; del veicolo contestualmente al suo passaggio.</p>
<p>Qualche giorno prima dell’udienza si costituiva la Prefettura producendo i rilievi fotografici e le osservazioni dell’Organo accertatore espresse già in precedenza al Prefetto, confermando la legittimità dell’iter procedurale seguito dall’Organo accertatore e precisando, altresì, che nel caso specifico l’espressa indicazione dell’art. 384, lett. e, del Reg. d’Esec. come motivazione per la mancata contestazione, implicasse di per se l’affermazione ex lege dell’impossibilità di contestazione immediata e fosse, dunque, sufficiente a giustificare l’operato dell’Organo accertatore.</p>
<p>All’udienza di comparizione delle parti fissata per l’8 maggio 2001 non si presentavano né la Prefettura né l’Organo accertatore dell’illecito.</p>
<p>Il Giudice, dunque, ritenuta esaurita la fase istruttoria, decideva la causa accogliendo il ricorso presentato dalla signora Viluppi e condannando, altresì, la Prefettura al pagamento delle spese legali sostenute.</p>
<p>*****</p>
<p>Da più parti, in primis, dalla norma del Codice della Strada e dal relativo Regolamento d’Esecuzione, viene fissato, come regola generale, l’obbligo di contestazione immediata dell’infrazione, con l’indicazione specifica dei motivi che hanno reso impossibile tale contestazione ove questa non sia stata espletata.</p>
<p>Tale principio introdotto dalla legge a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio, ispirato al dovere di correttezza e di trasparenza che sempre debbono ispirare l’Azione di un Pubblica Amministrazione, ha trovato talune conferme non solo nella giurisprudenza di merito ma anche in quella di legittimità (cfr. Cass. Civ. 3.4.2001, n. 4010; Cass. Civ. Sez III, 2.8. 2000, n. 10107; Cass. Civ. 18.6.1999, n. 6123; Cass. Civ. 26.2.1988, n. 2042)</p>
<p>Anche il Ministero dell’Interno, con la Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/24850/144520/3 del 12.12.2000 rivolta agli operatori del settore, ha ribadito con fermezza l’obbligo della contestazione immediata tutte le volte in cui sia possibile il fermo del veicolo senza rischi per gli altri automobilisti e per gli stessi Agenti, confermando il principio in forza del quale, ove la contestazione non possa essere effettuata, sia necessario indicare i motivi concreti e specifici che l’hanno resa impossibile, pena la nullità del verbale.</p>
<p>E’ opportuno ribadire che i casi indicati a livello esemplificativo dall’art. 384 del Reg. d’Esec. tra i quali è ricompreso il caso rubricato alla lett. e, ovvero “accertamento della violazione per mezzo di apparecchi di rilevazione che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o, comunque, nell’impossibilità di essere fermato nei tempi utili o nei modi regolamentari” sono, appunto, casi di obiettiva impossibilità, indipendenti, cioè, dall’inerzia, dal disservizio o dalla volontà dell’Organo accertatore; ciò significa che allo stesso non dovrebbe essere consentito porsi a priori deliberatamente in una condizione di impossibilità a giustificazione preordinata del proprio operato (su questo aspetto si veda la sentenza del Giudice di Pace di Firenze 10.04.2001).</p>
<p>Tali casi, pertanto, non possono costituire sic et simpliciter la motivazione della mancata contestazione, venendo inseriti quali “frasi di stile” per adempiere l’obbligo di motivazione imposto dalla legge (Giudice di Pace Teano, 18.12.2000; Tribunale di Lecco 18.01.2001).</p>
<p>Tali argomentazioni sono state pienamente condivise anche dal Giudice di Pace di Gallarate il quale, confermando precedenti sentenze ha affermato il diritto del trasgressore di conoscere quali siano stati le ragioni – ripetesi – concrete che hanno reso impossibile la contestazione immediata dell’infrazione da parte dell’Organo accertatore.</p>
<p>Anche la Suprema Corte, nella recente sentenza n. 2494 del 14.12.2001 ha precisato, infatti, che solo alcuni dei casi previsti dall’art. 384, ove ricorrano, possano essere indicati così semplicemente nel verbale, non lasciando alcun margine di discrezionalità e costituendo l’affermazione ex lege della impossibilità di contestazione immediata; tali sono i casi di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso, sorpasso in curva, accertamento da parte di un funzionario a bordo di un mezzo pubblico di trasporto ed, infine, accertamento in assenza del trasgressore.</p>
<p>I casi di infrazioni rilevate mediante apparecchiature che non consentono una rilevazione della velocità del veicolo contestualmente al suo passaggio e quelli in cui, comunque, anche con apparecchiature diverse e più sofisticate (come nel caso in questione), non sia stato possibile procedere a contestazione immediata nei modi regolamentari, lasciano, invece, margini di apprezzamento in sede giudiziaria.</p>
<p>Il Giudice di Pace di Gallarate ha rilevato la nullità del verbale prendendo semplicemente atto del fatto che nel verbale stesso non fosse stata indicata alcuna motivazione specifica, e, oltretutto, a sostegno della mancata contestazione immediata non fosse neppure possibile ipotizzare l’alta velocità tenuta dal veicolo (solo 61 km/h) o le caratteristiche dell’apparecchiatura usata dalla Polizia Municipale di Besnate (mod. 104/c, per le caratteristiche di questo modello si veda la sentenza della Cassazione n. 4010/2001).</p>
<p>A parere di chi scrive, tale pronuncia, confermando pienamente gli orientamenti della Cassazione, ha affermato la necessità della correttezza del procedimento sanzionatorio che, come tale, ha le proprie regole il cui rispetto va sempre e comunque tutelato nell’interesse di entrambe le parti.</p>
<p>A conclusione di tale commento, si sottolinea altresì un aspetto visitato solo marginalmente dalla sentenza in commento laddove il Giudice di Pace di Gallarate parla del divieto di sindacare il merito delle scelte di organizzazione del servizio di rilevazione e delle sue modalità di svolgimento che competono esclusivamente alla Pubblica Amministrazione; in casi come quello in questione, tale divieto ha trovato conferma non solo nella giurisprudenza di legittimità ma anche in quella di merito (si veda la recente sentenza del Giudice di Pace di Venezia, 21.02.2001, n. 36).</p>
<p>Pur condividendo e rispettando la ratio di tale divieto, ritengo che comunque la discrezionalità amministrativa abbia anch’essa dei limiti quali il raggiungimento dell’interesse pubblico secondo i principi di logica, ragionevolezza e trasparenza.</p>
<p>Non dimentichiamoci, dunque, che l’interesse della collettività che con questi tipi di attività preventiva si vuole tutelare deve essere quello della sicurezza stradale; non sempre, però, tale interesse costituisce l’epicentro delle scelte compiute dalle Pubbliche Amministrazioni.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. GIUDICE DI PACE DI GALLARATE &#8211; <a href="dispositivo?codgiur=1505&amp;visualizza=1">Sentenza 6 luglio 2001 n. 475</a></p>
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<p>Note</p>
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