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	<title>Maria Letizia Siciliano Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Maria Letizia Siciliano Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Considerazioni a margine dell&#8217;ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, 7 gennaio 2019, n. 138</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 17:36:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-margine-dellordinanza-del-consiglio-di-stato-sez-v-7-gennaio-2019-n-138/">Considerazioni a margine dell&#8217;ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, 7 gennaio 2019, n. 138</a></p>
<p>* ABSTRACT Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, effettuato dalla sezione quinta del Consiglio di Stato, fa riemergere un dibattito, mai sopito, in ordine alla disciplina dell&#8217;in house providing. In particolare, il commento si sofferma sui due dubbi di legittimità euro-unitaria sollevati dall&#8217;ordinanza. In primo luogo, nell&#8217;analizzare la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-margine-dellordinanza-del-consiglio-di-stato-sez-v-7-gennaio-2019-n-138/">Considerazioni a margine dell&#8217;ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, 7 gennaio 2019, n. 138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-margine-dellordinanza-del-consiglio-di-stato-sez-v-7-gennaio-2019-n-138/">Considerazioni a margine dell&#8217;ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, 7 gennaio 2019, n. 138</a></p>
<p><strong>* </strong><strong><em>ABSTRACT</em></strong><br />
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, effettuato dalla sezione quinta del Consiglio di Stato, fa riemergere un dibattito, mai sopito, in ordine alla disciplina dell&#8217;in house providing. In particolare, il commento si sofferma sui due dubbi di legittimità euro-unitaria sollevati dall&#8217;ordinanza. In primo luogo, nell&#8217;analizzare la compatibilità dell&#8217;articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. n. 50 del 2016, con la normativa comunitaria, si affronta la problematica in ordine al rapporto tra la tutela della concorrenza e la libertà di autodeterminazione della pubblica amministrazione, al fine di comprendere se l&#8217;affidamento in house rappresenti un&#8217;eccezione alla regola dell&#8217;evidenza pubblica, ovvero una delle tre normali forme organizzative dei servizi pubblici locali, la cui scelta è rimessa alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione. In secondo luogo, si analizza l&#8217;interpretazione ricavata dai giudici remittenti dalla disposizione nazionale oggetto di censura (art. 4, comma 1, del Testo Unico delle società partecipate, approvato con d.lgs. n. 175 del 2016), la quale, diversamente interpretata, potrebbe salvarsi dai dubbi di legittimità euro-unitaria.</p>
<p>The preliminary referral to the European Court of Justice, carried out by the fifth section of the Council of State, brings out a debate, never solved, pertaining the discipline of in-house providing.<br />
In particular, the comment focuses on the two doubts of euro-unitary legitimacy raised by the Order. First of all, analyzing the compatibility of Article 192, paragraph 2, of the Code of public contracts, approved with Legislative Decree no. 50 of 2016, with the community legislation, the problem pertaining the relationship between the protection of competition and the freedom of self-determination of the public administration is addressed, in order to understand whether the assignment in house represents an exception to the rule of evidence public, or one of the three normal organizational forms of local public services, whose choice is left to the discretionary evaluation of the public administration. Secondly, the interpretation obtained by the remitting judges from the national provision subject to censorship is analyzed (Article 4, paragraph 1, of the Consolidated Companies Act, approved with Legislative Decree No. 175 of 2016), which, otherwise interpreted, it could be saved from the doubts of euro-unitary legitimacy.</p>
<p><strong><em>Le questioni giuridiche </em></strong><br />
Con l&#8217;ordinanza in commento la sezione quinta del Consiglio di Stato ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, al fine di valutare la compatibilità della normativa italiana con quella comunitaria.<br />
Nel dettaglio, all&#8217;attenzione della Corte di Giustizia sono state poste due diverse questioni, entrambe riguardanti la disciplina in materia di &#8220;<em>in house providing&#8221;</em>.<br />
Con la prima questione i Giudici di Palazzo Spada hanno chiesto ai giudici di Lussemburgo di valutare la compatibilità dell&#8217;articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. n. 50 del 2016, che colloca gli affidamenti <em>in house</em> su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto (consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché imponendo comunque all&#8217;amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefìci per la collettività connessi a tale forma di affidamento), con il diritto comunitario che, invece, sancisce il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche e il principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche.<br />
Con la seconda questione sotto la scure della sezione V è finita, invece, la disposizione nazionale prevista dall&#8217;art. 4, comma 1, del Testo Unico delle società partecipate, approvato con d.lgs. n. 175 del 2016, la quale, impedendo ad un&#8217;amministrazione pubblica di acquisire in un organismo pluripartecipato da altre amministrazioni una quota di partecipazione (comunque inidonea a garantire controllo o potere di veto), anche laddove tale amministrazione intende comunque acquisire in futuro una posizione di controllo congiunto, e quindi, la possibilità di procedere ad affidamenti diretti in favore dell&#8217;Organismo pluripartecipato, si pone in contrasto con l&#8217;art. 12, paragrafo 3 della Direttiva 2014/24/UE in tema di affidamenti <em>in house</em> in regime di controllo analogo congiunto fra più amministrazioni che, invece, ammette che <em>l&#8217;in house</em> a controllo analogo congiunto sia possibile anche quando il capitale dell&#8217;organismo sia aperto alla partecipazione di capitali privati (purché non comporti loro controllo o potere di veto), così (implicitamente) ammettendo, secondo l&#8217;interpretazione del Consiglio di Stato, che <em>l&#8217;in house</em> a controllo analogo congiunto possa sussistere anche nel caso di partecipazione di capitale di amministrazioni pubbliche (purché non esercitino controllo o poteri di veto e non effettuino affidamenti diretti).</p>
<p><strong><em>In ordine alla prima questione</em></strong><br />
<em>L&#8217;in house providing</em> torna nuovamente all&#8217;esame della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea: si spera, questa volta, non sia un&#8217;altra occasione mancata nella definizione dei rapporti tra l&#8217;affidamento dei servizi pubblici tramite gara o attraverso il ricorso <em>all&#8217;in house.</em><br />
<em>L&#8217;in house<a title="" href="#_ftn1"><strong>[1]</strong></a></em> nasce dalla funzione creatrice della Corte di Giustizia<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>, trova origine nei trattati europei, e viene concepito come possibilità da parte dell&#8217;amministrazione di affidamento diretto di un appalto o di un servizio prescindendo dall&#8217;evidenza pubblica.<br />
La <em>querelle</em> in ordine alla eccezionalità dell&#8217;<em>in house</em> rappresenta da tempo un banco di prova per la corretta applicazione dei principi comunitari a livello nazionale, atteso che sin dalla &#8220;positivizzazione&#8221; del modello nel nostro ordinamento, operata con l&#8217;articolo 113, c. 5, del D.lgs. n. 267/2000<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>, sono emersi, in giurisprudenza, i primi contrasti tali da indurre il Tar Puglia<a title="" href="#_ftn4">[4]</a> ad effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea.<br />
Sin da subito, infatti, si è posta la questione in ordine alla legittimità delle deroghe al principio dell&#8217;evidenza pubblica da parte del modello <em>in house</em>, previsto come eccezionale<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>; ovvero alla attendibilità di una ricostruzione complessiva dei modelli di affidamento ispirata ad una tendenziale equiordinazione e, quindi, rimessa alla scelta discrezionale della pubblica amministrazione.<br />
La remissione effettuata dal Tar Puglia fu, tuttavia, definita, da parte della dottrina<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>, come un&#8217;occasione mancata, atteso che la Corte di Giustizia ha omesso di definire la problematica, limitandosi a richiedere, ai fini della legittimità della normativa interna, la corretta applicazione dei principi comunitari.<br />
Segnatamente, la normativa interna sopra richiamata, lasciando libera scelta all&#8217;amministrazione in ordine alla modalità di affidamento dei servizi, è stata ritenuta dal giudice remittente in contrasto con i principi sovranazionali, ed in particolare, con il principio di libera concorrenza nel mercato in base al quale l&#8217;amministrazione deve procedere all&#8217;esternalizzazione del servizio.<br />
La Corte di Giustizia nella citata occasione non ha fornito, come invece auspicato, un ordine di preferenza, limitandosi ad affermare che si trattava di un&#8217;eccezione alle regole dell&#8217;evidenza pubblica, e che, pertanto, i relativi requisiti (<em>dell&#8217;in house</em>) dovevano essere interpretati restrittivamente<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
A distanza di quasi quindici anni dalla rimessione effettuata dal Tar Puglia, il quale riteneva la normativa in contrasto con il principio di tutela della concorrenza, oggi il Consiglio di Stato effettua il rinvio pregiudiziale ritenendo che l&#8217;attuale normativa<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>, che invece sottopone il ricorso <em>all&#8217;in house </em>a stringenti limiti, tuteli eccessivamente la concorrenza in luogo del principio di libera amministrazione, con buona pace del divieto di <em>gold plating</em><a title="" href="#_ftn9"><em><strong>[9]</strong></em></a>,  inteso come quella tecnica di prevedere livelli di regolazione superiori rispetto a quelli previsti dalle direttive.<br />
Alla base della questione vi è, come rilevato dalla sezione V del Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>, la presenza nel diritto comunitario in materia di contratti pubblici di due principi (apparentemente) tra loro in contrasto, il principio di libera amministrazione da un lato e il principio di tutela e promozione della concorrenza dall&#8217;altro.<br />
Il primo rappresenta la libertà per i soggetti pubblici di organizzare come meglio ritengono le prestazioni dei servizi di rispettivo interesse, attraverso la scelta tra l&#8217;autoproduzione (affidamento <em>in house</em>), l&#8217;esternalizzazione o la cooperazione (partenariati pubblico-privato).<br />
Il principio in esame trova positivizzazione a livello europeo all&#8217;articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>, ponendosi come principio ispiratore della normativa comunitaria e della conseguente normativa nazionale di attuazione.<br />
Il Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn12">[12]</a> ha, infatti, in diverse occasioni ribadito che l&#8217;affidamento <em>in house </em>costituisce una delle tre normali forme organizzative dei servizi pubblici, la cui scelta è rimessa alla libera valutazione della pubblica amministrazione, la quale gode di uno spazio discrezionale in relazione al <em>modus operandi</em> con cui perseguire i propri scopi istituzionali.<br />
Scelta la cui legittimità sfugge, secondo alcune pronunce giurisprudenziali<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestatamente inficiata da illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un macroscopico travisamento dei fatti, rientrando all&#8217;interno del &#8220;merito amministrativo&#8221;.<br />
Nel dettaglio, secondo le pronunce giurisprudenziali in esame, la scelta in ordine all&#8217;autoproduzione o all&#8217;esternalizzazione rientra nell&#8217;ambito delle modalità organizzative e di gestione dei soggetti pubblici che, pertanto, non può essere sindacata dal giudice amministrativo, pena la violazione del principio di riserva di amministrazione.<br />
Tale scelta richiede, in ossequio al principio di trasparenza, un&#8217;adeguata motivazione circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano.<br />
Non può revocarsi in dubbio che la scelta in ordine all&#8217;autoproduzione o all&#8217;esternalizzazione implichi una valutazione anche, e soprattutto, economica da parte della pubblica amministrazione, un&#8217;analisi costi-benefici oltre che tecnica-operativa, al fine di meglio comprendere se, tenuto conto del rispetto dei principi di efficienza ed economicità delle scelte pubbliche, sia conveniente esternalizzare l&#8217;affidamento, sopportando i relativi costi della procedura, ovvero procedere all&#8217;autoproduzione e quindi mediante le proprie risorse.<br />
Una scelta che, incidendo sull&#8217;aspetto economico, potrebbe però essere sindacata in sede di giudizio contabile dinanzi alla Corte dei Conti<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>.<br />
La rilevanza del principio in esame si ricava anche dal paragrafo 17 del libro verde  della Commissione europea<a title="" href="#_ftn15">[15]</a> ove si legge che &#8220;il dibattito sull&#8217;applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni si colloca a valle della scelta economica ed organizzativa effettuata da un ente locale o nazionale, e non può essere interpretato come un dibattito mirante ad esprimere un apprezzamento generale riguardo la scelta se esternalizzare o meno la gestione dei servizi pubblici; tale scelta compete, infatti, esclusivamente alle autorità pubbliche. Infatti il diritto comunitario degli appalti e delle concessioni non si esprime riguardo l&#8217;opzione degli stati membri se garantire un servizio pubblico attraverso i propri servizi o se affidarli ad un terzo&#8221;.<br />
Se da un lato è facile rinvenire nella giurisprudenza e nella normativa comunitaria il principio di libertà e autonomia dell&#8217;amministrazione in ordine alle modalità di affidamento del servizio, è indubbio che alla base della normativa europea sui contratti pubblici vi è la tutela e la promozione della concorrenza e parità di trattamento nell&#8217;ambito del mercato, principio che verrebbe frustrato dalla scelta dell&#8217;amministrazione di procedere alla gestione del servizio in proprio attraverso il ricorso ad una società <em>in house</em>, totalmente partecipata.<br />
La tutela della concorrenza<a title="" href="#_ftn16">[16]</a> rappresenta, infatti, il principio cardine della normativa europea a cui si ispira l&#8217;intero settore dei contratti pubblici.<br />
Occorre, pertanto comprendere se questi principi si trovino tra loro in contrasto, dovendosi in tal caso applicarne uno con il sacrificio dell&#8217;altro, e capire se il singolo Stato è libero di scegliere quale principio far prevalere, o se questo contrasto è solo apparente, atteso che i menzionati principi trovano la loro applicazione in fasi diverse.<br />
Segnatamente, infatti, il principio di libera amministrazione si colloca a monte del processo di gestione dei servizi pubblici, dovendo la pubblica amministrazione locale o nazionale valutare se effettuare la gestione attraverso le proprie risorse ovvero se procedere all&#8217;esternalizzazione attraverso la procedura ad evidenza pubblica.<br />
Il principio di concorrenza si colloca, invece, nella fase a valle della procedura, atteso che una volta effettuata la scelta, il soggetto pubblico, qualora si sia determinato all&#8217;esternalizzazione, deve procedere attraverso le regole comunitarie dell&#8217;evidenza pubblica nel rispetto dei principi europei tra i quali il principio di tutela e promozione della concorrenza.<br />
Pertanto, i principi in esame si trovano solo in apparente contrasto tra loro.<br />
La normativa italiana<a title="" href="#_ftn17">[17]</a> che limita la scelta della pubblica amministrazione nella fase a monte della procedura di gestione dei servizi pubblici (sembrerebbe) in contrasto con il principio di libera amministrazione sancito dalla normativa europea e dalla giurisprudenza comunitaria<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>, anche in ragione del fatto che dall&#8217;analisi della giurisprudenza comunitaria è possibile rinvenire la ratio della creazione di questo modello che si individua in esigenze di carattere pratico, atteso che l&#8217;affidamento diretto a favore di un soggetto che non è sostanzialmente diverso dall&#8217;amministrazione affidante non dà luogo alla lesione dei principi del trattato ed in particolare della tutela della concorrenza.<br />
Anzi, la scelta di autogestione del servizio, attraverso il ricorso alle risorse proprie, potrebbe spesso risultare, alla luce di un&#8217;analisi economica, più conveniente per la pubblica amministrazione oltre che più celere in attuazione dei principi di efficienza ed economicità<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>.<br />
Se dall&#8217;esame della normativa comunitaria si ricava un <em>favor</em> per il principio di libera amministrazione e quindi di equiordinazione dei modelli di affidamento<a title="" href="#_ftn20">[20]</a> e se vale il principio del divieto di <em>gold plating</em>, in virtù del quale si vieta agli stati di imporre oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalle direttive nella fase di recepimento, la normativa italiana di attuazione risulterebbe in contrasto con la normativa comunitaria, qualora si voglia ritenere che non è possibile per gli Stati scegliere di subordinare un principio rispetto ad un altro, nella misura in cui prevede un ordine di preferenza nella scelta delle modalità di affidamento dei servizi così limitando la scelta dei soggetti pubblici.<br />
Tuttavia, da una attenta lettura della normativa nazionale è possibile fornire una diversa interpretazione della disposizione oggetto di censura.<br />
Il legislatore codicistico non ha, infatti, violato il principio di libertà ed autonomia della pubblica amministrazione, bensì ha trasposto il principio di tutela della concorrenza nella fase a monte della scelta imponendo che la valutazione discrezionale del soggetto pubblico in ordine alla modalità di gestione del servizio avvenga nel rispetto, oltre che del principio di economicità ed efficienza, anche di tutela della concorrenza.<br />
D&#8217;altro canto la stessa Corte di Giustizia UE<a title="" href="#_ftn21">[21]</a> ha più volte affermato che &#8220;va riconosciuto agli Stati membri un certo potere discrezionale nell&#8217;adozione delle misure destinate a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e dell&#8217;obbligo di trasparenza&#8221;.<br />
Così operando, il legislatore nazionale si è limitato a positivizzare i principi ai quali la pubblica amministrazione deve uniformarsi nell&#8217;effettuare la scelta; scelta che rimane nella piena discrezionalità della pubblica amministrazione, con il rispetto del principio di libertà e autonomia del soggetto pubblico, la quale si trova soltanto onerata dell&#8217;esigenza di esternalizzare la valutazione attraverso una motivazione che tenga conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività, così garantendo l&#8217;attuazione del principio di trasparenza nelle scelte pubbliche.<br />
In altre parole, la normativa rappresenta una mera concretizzazione dell&#8217;obbligo già previsto dall&#8217;articolo 3 della legge 241/90 in fase procedimentale, disposizione richiamata anche in tema di servizi pubblici locali, ove l&#8217;articolo 34, comma 20, D.L. 179/12<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>, nel ribadire il principio di trasparenza e democraticità delle decisioni pubbliche, impone un dettagliato e aggravato onere motivazionale subordinando la legittimità della scelta e della concreta modalità di gestione dei servizi pubblici locali, alla redazione di un&#8217;apposita relazione che dia conto dei requisiti richiesti dall&#8217;ordinamento comunitario in ordine alla forma prescelta.<br />
Lo stesso Consiglio di Stato in sede di parere<a title="" href="#_ftn23">[23]</a> sullo schema di decreto legislativo recante &#8220;Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione&#8221;, ha osservato che l&#8217;onere di motivazione imposto dall&#8217;art. 192, comma 2, costituisce &#8220;un onere motivazionale rafforzato, il quale consente un penetrante controllo della scelta effettuata dall&#8217;Amministrazione, anzitutto sul piano dell&#8217;efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche&#8221;.<br />
Ha altresì affermato che tra gli ambiziosi obiettivi che si pongono le direttive rientra anche quello di &#8220;rendere più efficiente l&#8217;uso dei fondi pubblici, che, come noto, vengono ordinariamente allocati attraverso contratti pubblici; per tale obiettivo occorrono procedure improntate a canoni di semplificazione, flessibilità e correttezza&#8221;.<br />
L&#8217;onere motivazionale rappresenta, pertanto, concretizzazione di quell&#8217;esigenza insita nella normativa nazionale di contrastare il fenomeno corruttivo al fine di garantire la tutela della concorrenza e di ottenere una scelta corretta della controparte contrattuale da parte della pubblica amministrazione.<br />
Da ultimo non sembra essere violato il divieto di <em>gold plating</em>, atteso che, come rilevato dal Consiglio di Stato in sede consultiva<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>, &#8220;il divieto in esame va correttamente interpretato in una prospettiva di riduzione degli &#8220;oneri non necessari&#8221;, e non anche in una prospettiva di abbassamento del livello di quelle garanzie che salvaguardano altri valori costituzionali, in relazione ai quali le esigenze di massima semplificazione e efficienza non possono che risultare recessive&#8221;.<br />
La tutela della trasparenza, il contrasto all&#8217;illegalità ed alla corruzione, la tutela della concorrenza e della parità di trattamento giustificano, pertanto, la scelta del legislatore nazionale, il quale spinto da esigenze di carattere storico, sociale e politico, ha previsto in capo al soggetto pubblico uno stringente onere motivazionale.<br />
E ciò, si badi, anche al fine di garantire un più penetrante sindacato giurisdizionale sulla scelta dell&#8217;amministrazione che, di contro, resterebbe confinata nel merito amministrativo.</p>
<p><strong><em>In ordine alla seconda questione</em></strong><br />
L&#8217;ordinanza in esame rimette, inoltre, alla Corte di Giustizia un&#8217;altra questione relativa alla conformità della disciplina italiana<a title="" href="#_ftn25">[25]</a> in materia di controllo analogo congiunto con quella comunitaria<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>.<br />
La problematica nasce dalla peculiarità del caso di specie, atteso che lo statuto della società affidataria del servizio prevedeva due tipologie di soci pubblici, quelli affidanti (che esercitano il controllo analogo e quindi possono operare affidamenti diretti) e quelli non affidanti (i quali detengono una partecipazione minoritaria e si configurano come soci di mero conferimento di capitali).<br />
Secondo i giudici remittenti<a title="" href="#_ftn27">[27]</a> un tale assetto non contrasta con la normativa comunitaria in quanto la stessa, consentendo che <em>l&#8217;in house</em> a controllo analogo congiunto sia possibile anche quando il capitale dell&#8217;organismo sia aperto alla partecipazione minoritaria di capitali privati, ammette (implicitamente) anche la possibilità di partecipazione al capitale da parte di pubbliche amministrazioni.<br />
Tale schema, tuttavia, solleva dubbi di compatibilità con la normativa nazionale che all&#8217;art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2015, Testo unico delle società partecipate, dispone che &#8220;<em>le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non direttamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società</em>&#8220;.<br />
La normativa interna, pertanto, prevede due diversi limiti consistenti, l&#8217;uno nel divieto di costituire società aventi per oggetto la produzione di beni non direttamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; l&#8217;altro nel divieto di acquisire partecipazioni minoritarie in tali società.<br />
In altre parole, il diritto nazionale esclude la possibilità che vi siano soci pubblici non affidanti (quindi soci che non abbiano poteri di controllo) all&#8217;interno di società che abbiano quale oggetto la produzione di beni o servizi non direttamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.<br />
Tale normativa appare in linea sia con la ratio ispiratrice del Testo unico in materia di società partecipate, ossia quella di ridurre il dilagante fenomeno della partecipazione societaria da parte della pubblica amministrazione, sia con l&#8217;esigenza legislativa volta a definire i confini tra l&#8217;attività amministrativa e l&#8217;attività d&#8217;impresa che risulta soggetta alle regole del mercato.<br />
La questione origina dall&#8217;interpretazione che la giurisprudenza amministrativa nel tempo ha fornito del requisito della &#8220;stretta necessarietà&#8221;.<br />
In particolare, il prefato requisito era già stato previsto dall&#8217;art. 3, commi 27-29 della Legge 244/2007 ed aveva portato le Amministrazioni pubbliche a deliberare entro il 31 dicembre 2010 la cessione delle partecipazioni in società che avevano un oggetto sociale incompatibile con le loro finalità istituzionali<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>.<br />
Tuttavia, il Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>, sul punto, ha evidenziato &#8220;<em>come il rapporto di strumentalità di un ente societario, formalmente privatistico e naturalmente operante nel mercato, rispetto ai fini di interesse pubblico devoluti alla cura dell&#8217;amministrazione partecipante, non dipenda dal solo oggetto sociale, ma anche dalle modalità con le quali quest&#8217;ultima può esercitare le proprie prerogative di azionista</em>&#8220;.<br />
Non è dunque esclusivamente l&#8217;oggetto sociale a rilevare, quanto piuttosto l&#8217;entità concreta della partecipazione o dei particolari poteri e diritti, e cioè la capacità per l&#8217;ente di assicurarsi un&#8217;incidenza determinante sul governo della società partecipata, concretizzandosi, laddove ciò non fosse possibile, non già una reale partecipazione attiva alla cosa sociale, bensì un mero sostegno finanziario a un&#8217;attività di impresa, che si realizza attraverso la sottoscrizione di parte del capitale, ma che non si accompagna alla possibilità di indirizzarla verso una finalità di interesse pubblico<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>.<br />
In tal modo opinando, appare senz&#8217;altro legittima la limitazione prevista dalla normativa interna, poiché ammettere la partecipazione (minoritaria) attraverso la mera sottoscrizione di capitale realizzerebbe un ingiusto sostegno pubblico ad un&#8217;attività di impresa, in contrasto con il principio di tutela della concorrenza, principio, come sopra ribadito, alla base dell&#8217;intera normativa sovranazionale.<br />
Tale interpretazione è stata altresì confermata dai giudici contabili<a title="" href="#_ftn31">[31]</a> i quali hanno negato la possibilità di mantenimento di una partecipazione societaria di un ente pubblico, per la realizzazione di &#8220;servizi di interesse generale&#8221;, qualora siffatta partecipazione sia minoritaria.<br />
In altri termini la partecipazione minoritaria esclude la possibilità che il servizio possa essere considerato generale, poiché non può essere garantita la fruibilità<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>.<br />
Se ciò potrebbe essere vero in caso di società miste ove la maggioranza azionaria sia in mano ai soci privati, non si comprende come possa tale limite essere esteso all&#8217;ipotesi di società pluripartecipata da soci pubblici, ove il divieto del finanziamento all&#8217;attività d&#8217;impresa verrebbe meno, atteso che solo il finanziamento all&#8217;attività di impresa privata è da considerarsi vietata in ragione della normativa in materia di aiuti di stato, poiché qualunque investimento di capitale privato in un&#8217;impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati e persegue obiettivi di natura differente rispetto a quelli di interesse pubblico <a title="" href="#_ftn33">[33]</a>.<br />
Non è così, invece, per la mera partecipazione strumentale all&#8217;attività di impresa esercitata da una società controllata da enti pubblici e, pertanto, orientata alla realizzazione di interessi generali, in quanto in tale circostanza il rischio che il finanziamento pubblico all&#8217;attività di impresa sia indirizzato verso fini lucratici ed egoistici verrebbe meno.<br />
Occorre a questo punto comprendere se la normativa comunitaria, come interpretata dalla sezione remittente, nell&#8217;ammettere la partecipazione minoritaria e senza poteri di veto di soci privati a società sottoposte al controllo analogo congiunto, ne ammetta implicitamente anche quella pubblica.<br />
Ovvero se, nulla prevedendo in merito, lasci agli Stati membri la possibilità, in sede di attuazione della direttiva, di uniformare la disciplina alle esigenze sociali, politiche e storiche che contraddistinguono le varie nazioni.<br />
Chiarita l&#8217;interpretazione da dare alla normativa comunitaria, occorre ancora comprendere se l&#8217;articolo 4 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come sembrerebbe evincersi dall&#8217;interpretazione giurisprudenziale, limiti l&#8217;acquisto da parte di soci pubblici di partecipazioni minoritarie in società miste solo nel caso in cui la maggioranza è detenuta in capo a soci privati, giustificandosi in tal caso dall&#8217;esigenza di tutela della concorrenza che verrebbe frustrata dal conferimento di denaro pubblico per la realizzazione di attività imprenditoriale, in divieto anche della normativa in materia di aiuti di stato di origine comunitaria; ovvero se la disposizione escluda la partecipazione anche nell&#8217;ipotesi in cui il controllo analogo congiunto sia detenuto da soci pubblici, non ravvisandosi in tale ipotesi alcuna ratio giustificatrice, che non sia quella di limitare le partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni.<br />
Orbene, con riferimento al primo degli interrogativi sopra posti se si ritiene che la normativa comunitaria, nulla prevedendo, lasci agli stati la possibilità di legiferare sul punto, in ragione della disposizione<a title="" href="#_ftn34">[34]</a> europea ai sensi della quale «<em>il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri» </em>e quindi, come evidenziato da autorevole dottrina<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>, &#8220;<em>anche della proprietà dell&#8217;impresa</em>&#8220;, allora la limitazione prevista dalla legge nazionale, come interpretata dai giudici remittenti, si giustifica in un&#8217;ottica di politica legislativa interna, indotta dalle esigenze storiche sociali ed economiche che hanno fatto da scenario per la nascita del testo unico in materia di società pubbliche.<br />
La partecipazione societaria di una pubblica amministrazione è stata, infatti, oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore nazionale, non tanto per i vantaggi che la stessa offre, quanto per la sua attitudine a generare effetti negativi sui bilanci pubblici.<br />
Il modello societario, negli anni, invece di vestirsi da soggetto formalmente pubblico ma sostanzialmente privato, ha scelto di vestire l&#8217;abito &#8220;burocratese&#8221;, divenendo, pertanto, lo specchio del lato più negativo della pubblica amministrazione, quello della inefficienza e dell&#8217;anti-economicità.<br />
La storia delle società pubbliche è stata, infatti, segnata dalla difficoltà e dalle incertezze incontrate nell&#8217;armonizzare la disciplina civilistica delle società e quella pubblica sull&#8217;organizzazione dell&#8217;attività amministrativa, in ragione della profonda differenza tra i principi che animano il diritto societario e il diritto amministrativo, tra loro inconciliabili<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>.<br />
Alla vocazione al lucro delle società si contrappone, infatti, la destinazione alla spesa pubblica delle risorse pubbliche, temperata ma non contraddetta dal principio di economicità.<br />
Il fenomeno della partecipazione societaria, nato dall&#8217;illusione che potesse dar vita ad un diritto misto, capace di coniugare le virtù della società e le garanzie pubbliche, ha dato invece il via ad un conflitto di diritto irrisolvibile<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>, che ha reso necessario l&#8217;intervento legislativo.<br />
Ciò ha spinto il legislatore nazionale, per altro su indicazione della comunità europea, a modificare il quadro della disciplina generale delle società pubbliche, anche in ragione del fatto che la società pubblica, per come si è configurata negli anni, risulta essere priva della propria flessibilità civilistica e di conseguenza dei vantaggi determinanti la propria capacità attrattiva degli investimenti pubblici.<br />
Pertanto, il legislatore al fine di garantirsi un&#8217;assicurazione contro gli sprechi generati dalle società pubbliche, non solo ha introdotto vincoli inderogabili all&#8217;azione societaria nei confronti degli altri operatori economici presenti nel mercato, ma ha anche previsto limiti alla costituzione di società da parte della pubblica amministrazione per giungere ad una obbligata messa in liquidazione di quelle esistenti.<br />
La limitazione, pertanto, appare giustificata alla luce delle superiori considerazioni, e legittimata sia dal principio di neutralità dei trattati rispetto al regime di proprietà dell&#8217;impresa degli stati membri, sancito dalla disposizione comunitaria sopra richiamata, sia dal fatto che la corte di giustizia<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>, pur affermando che l&#8217;operatività del principio di  neutralità, di cui all&#8217;art. 345 del TFUE, non deve limitare la tutela dei principi fondamentali di matrice europea, non esclude che le scelte del legislatore nazionale a tutela di interessi imperativi siano suscettibili di derogare ai suddetti principi.<br />
Nella fattispecie in esame, pertanto, i vincoli di bilancio, anche di derivazione comunitaria, possono essere considerati quali motivi di interesse generale per giustificare le restrizioni previste dalla normativa nazionale alla partecipazione strumentale (minoritaria e senza poteri di veto e, quindi, di controllo) dell&#8217;ente pubblico all&#8217;attività di impresa.<br />
Se, invece, si ritiene, come sostenuto dai giudici remittenti, che la direttiva ammette implicitamente la partecipazione pubblica minoritaria in una società pluripartecipata da soci pubblici, occorre verificare se la normativa interna si pone in contrasto con la previsione comunitaria<br />
Con riferimento a tale questione l&#8217;analisi giurisprudenziale e normativa ci aiuterà a risolvere l&#8217;interrogativo.<br />
Nel dettaglio, dal punto di vista normativo, il Testo Unico in materia di società<a title="" href="#_ftn39">[39]</a> a partecipazione pubblica prevede l&#8217;esistenza delle società partecipate, non controllate, già nella definizione dell&#8217;articolo 2, comma 1, lettera n).<br />
Nel Testo Unico, dunque, l&#8217;elemento del controllo analogo viene tenuto distinto da quello di mero controllo pubblico, scelta quest&#8217;ultima da ricondursi ad un dato meramente strumentale quantitativo della partecipazione da parte della p.a.<a title="" href="#_ftn40">[40]</a> (il controllo analogo si ha solo nel caso in cui vi sia un&#8217;influenza determinante nelle scelte strategiche della società,) e che impone, gioco forza, di restringere la limitazione dell&#8217;articolo 4 ai soli casi di partecipazione pubblica minoritaria in società miste, ove la maggioranza è detenuta dai soci privati.<br />
Sul formante giurisprudenziale, la stessa Corte dei Conti<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>, in fase consultiva, chiamata a fornire un parere in ordine al requisito di stretta necessarietà di cui all&#8217;articolo 4 del testo unico,  dopo aver individuato la ratio ispiratrice della normativa in commento, ossia l&#8217;assenza di finalità lucrativa dell&#8217;ente pubblico che non può svolgere attività di impresa, ha affermato che l&#8217;ordinamento giuridico è orientato ad eliminare dall&#8217;azione degli enti locali (e non solo) le attività economiche per interessi estranei alle finalità istituzionali dell&#8217;ente o per fini esclusivamente commerciali, escludendo la partecipazione qualora la stessa risulti essere minoritaria e si registri l&#8217;assenza di altri soci pubblici, circostanza che non permette di esercitare un effettivo controllo della società, tale da ritenere il servizio espletato come &#8220;servizio di interesse generale&#8221;.<br />
La pronuncia in argomento sembrerebbe limitare la previsione dell&#8217;articolo 4 alle sole ipotesi in cui la partecipazione (minoritaria) dell&#8217;ente pubblico avvenga in società ove il controllo maggioritario è detenuto dai soci privati, poiché tale partecipazione realizzerebbe un ingiusto vantaggio all&#8217;attività d&#8217;impresa privata, in contrasto con i principi comunitari.<br />
Di contro, la limitazione in esame (articolo 4 testo unico società pubbliche) non potrebbe essere estesa alla partecipazione (minoritaria) dell&#8217;ente pubblico in società sottoposta al controllo pubblico (maggioritario), poiché, a ciò, non solo osta l&#8217;interpretazione giurisprudenziale e lo stesso Testo unico, come sopra argomentato, ma anche la normativa sovranazionale a tutela dell&#8217;attività d&#8217;impresa<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>, dalla quale si ricava il principio del libero mercato e di uguaglianza tra impresa pubblica e impresa privata.<br />
Così interpretata, la disposizione dell&#8217;articolo 4 si pone in conformità con la normativa sovranazionale, poiché, nel limitare la partecipazione pubblica minoritaria in una società sottoposta al controllo di soci privati, tutela i principi comunitari di concorrenza nel mercato e divieto di aiuti di stato, mentre non sembrerebbe escludere, alla luce delle superiori considerazioni, la partecipazione (minoritaria) dell&#8217;ente pubblico in una società sottoposta al controllo (maggioritario) di soci pubblici.<br />
Pertanto, non si intende revocare in dubbio la non conformità della limitazione prevista dalla normativa italiana, come interpretata dai giudici remittenti, con la normativa comunitaria a tutela dell&#8217;attività d&#8217;impresa, bensì la stessa interpretazione, ricavata dalla disposizione, dei giudici remittenti, che potrebbe salvarsi dalle censure di legittimità euro-unitaria se interpretata come sopra argomentato.<br />
Qualora, invece, si dovesse ritenere che la direttiva lasci gli stati liberi di decidere sul punto, in ragione della disposizione sopra richiamata, allora la limitazione prevista dall&#8217;articolo 4, così come interpretata dai giudici remittenti, appare giustificata da ragioni di politica legislativa.</p>
<div>
<div>*Dottoranda di ricerca in diritto ed economia presso l&#8217;Università Mediterranea di Reggio Calabria.<br />
[1] Per un&#8217;aggiornata panoramica <em>sull&#8217;in house</em> si segnalano: C. Contessa e D. Crocco,<em> L&#8217;in house providing quindici anni dopo: cosa cambia con le nuove direttive</em>, in Appalti e concessioni, Dei, 2015, pag. 121;<br />
Carmine Volpe, <em>Le nuove direttive sui contratti pubblici e l&#8217;in house providing: problemi vecchi e nuovi, </em>su www.iannas.it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> In particolare, la previsione di un terzo modello di gestione si ebbe nel 1999 con la sentenza &#8220;Teckal &#8221; della C. di Giustizia U.E., (18 novembre 1999, causa C-107/98), con la quale viene affermato il principio secondo cui &#8220;<em>l&#8217;applicazione della disciplina sugli appalti , e quindi le procedure ad evidenza pubblica possono essere non applicate in caso di contratto stipulato tra un ente pubblico ed una persona giuridica distinta purchè sussistano due condizioni: a)l&#8217;ente pubblico eserciti sul soggetto in questione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b)il soggetto in questione realizzi la parte più importante della propria attività a favore dell&#8217;ente pubblico che lo controlla&#8221;</em>.<br />
L&#8217;espressione <em>in house</em> era stata utilizzata per la prima volta nel Libro bianco del 1998 nel quale la Commissione Europea, con riferimento al settore degli appalti pubblici, specificava il concetto di «appalti in house» come quelli &#8220;<em>aggiudicati all&#8217;interno della pubblica Amministrazione, ad esempio tra Amministrazione centrale e locale, o, ancora, tra un&#8217;Amministrazione e una società da questa interamente controllata</em>&#8220;, vedi Comunicazione della Commissione europea, Bruxelles, 11 marzo 1998, COM (98) 143; <em>Gli appalti pubblici nell&#8217;Unione europea</em>, in Giorn. dir. amm., 1998, pag. 889, con commento di Pasquini, <em>Le nuove prospettive degli appalti pubblici in Europa</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> La norma stabiliva che &#8220;<em>l&#8217;affidamento del servizio può avvenire secondo tre modalità: a) società di capitali individuate attraverso procedure ad evidenza pubblica; b) in via diretta a favore di società a capitale misto, nelle quali però il socio privato sia stato scelto con procedure ad evidenza pubblica; c) in via diretta a società a capitale</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Tar puglia, Bari, sez III, ordinanza 8 settembre 2004, n. 885.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Vedi Carmine Volpe, op. cit. secondo cui &#8220;<em>l&#8217;affermazione in virtù della quale l&#8217;in house rappresenta un&#8217;eccezione alle regole generali del diritto comunitario, le quali richiedono la previa gara, andrebbe rivisitata&#8221;. </em><br />
Egli, in particolare, afferma che &#8220;<em>È la verifica della sussistenza dei requisiti dell&#8217;in house che va verificata in modo rigoroso e non estensivo, dato che si tratta di un&#8217;eccezione all&#8217;applicazione delle direttive, e quindi alla normativa in esse contenuta&#8221;</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Corte di giustizia delle Comunità Europee, prima sezione, sentenza 6 aprile 2006, causa c-410/2004<em>: In house providing e tutela della concorrenza</em>, il commento di Chiara Lacava, in Giornale di diritto amministrativo, n.8/2006, pp. 841 e ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> In dottrina è stato sottolineato che &#8220;<em>dalla sentenza emerge che la corte ha confermato sul piano generale e astratto un principio fondamentale in materia di organizzazione pubblica ossia il principio di alternatività o di equivalenza nella scelta degli strumenti amministrativi per la cura degli interessi pubblici</em>&#8221; vedi &#8220;<em>in house providing e tutela della concorrenza</em>&#8220;, ibidem, pag. 844.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Che si pone in linea di continuità con i più recenti orientamenti giurisprudenziali nazionali successivi all&#8217;introduzione dell&#8217;art. 23 bis D.L. n. 112/2008.<br />
In particolare, la C. Costituzionale con decisione del 17 novembre 2010, n. 235, ha riconosciuto alla legge il potere di prevedere &#8220;<em>limitazioni dell&#8217;affidamento diretto più estese di quelle comunitarie</em>&#8220;, ha anche affermato in una successiva pronuncia, (C. Cost. 20 marzo 2013 n. 46) &#8220;<em>che l&#8217;affidamento in regime di delegazione interorganica costituisce un&#8217;eccezione rispetto alla regola generale dell&#8217;affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica</em>&#8220;</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> In particolare, la Commissione Europea ha definito il principio di <em>gold plating</em> come &#8220;<em>quella tecnica che va al di là di quanto richiesto dalla normativa europea pur mantenendosi entro la legalità. Gli Stati membri hanno ampia discrezionalità in sede di attuazione delle direttive europee. Essi possono aumentare gli obblighi di comunicazione, aggiungere requisiti procedurali, o applicare regimi sanzionatori più rigorosi. Se non è illegale, il gold plating è di solito presentata come una cattiva pratica, perché impone costi che avrebbero potuto essere evitati</em>&#8220;.<br />
Il principio del divieto di <em>gold plating</em>, vigente in generale per il recepimento del diritto europeo, è disciplinato dall&#8217;art. 32, lett. C, legge n. 234/2012, che recita «<em>gli atti di recepimento di direttive dell&#8217;Unione europea non possono prevedere l&#8217;introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell&#8217;art. 14, commi 24-bis, 24-ter, 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246».</em><br />
Secondo l&#8217;art. 14, comma 24-ter della legge n. 246/2005 «<em>costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie: a) l&#8217;introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l&#8217;attuazione delle direttive; b) l&#8217;estensione dell&#8217;ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole, rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; c) l&#8217;introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l&#8217;attuazione delle direttive</em>».<br />
Sul tema, G. Bruzzone, M.Casella, R. Marzulli, Portata del divieto di <em>gold plating</em>, in Pajno A., Torchia L. (a cura di), La nuova disciplina dei contratti pubblici: le regole, i controlli, il processo, pp. 19 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Consiglio di Stato, sez. V, Ordinanza n. 138/2019, &#8220;<em>va osservato al riguardo che, in tema di acquisizione dei servizi di interesse degli organismi pubblici, si fronteggiano due princìpi generali la cui contestuale applicazione può comportare antinomie:</em><br />
<em>a) da un lato, il principio della libertà e autodeterminazione, per i soggetti pubblici, di organizzare come meglio stimano le prestazioni dei servizi di rispettivo interesse, senza che vincoli di particolare modalità gestionale derivanti dall&#8217;ordinamento dell&#8217;UE o da quello nazionale (ad es.: regime di affidamento con gara) rispetto a un&#8217;altra (ad es.: regime di internalizzazione ed autoproduzione);</em><br />
<em>b) (dall&#8217;altro) il principio della piena apertura concorrenziale dei mercati degli appalti pubblici e delle concessioni.</em><br />
<em>Si osserva che il principio sub b) sembra presentare una valenza sussidiaria rispetto al principio sub a) (ossia, rispetto al principio della libertà nella scelta del modello gestionale)&#8221;.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche: &#8220;<em>La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l&#8217;esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell&#8217;unione.</em><br />
<em>Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l&#8217;esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, parità di trattamento e promozione dell&#8217;accesso universale e dei diritti dell&#8217;utenza nei servizi pubblici</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Consiglio di Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n.257, secondo cui &#8220;<em>l&#8217;affidamento diretto, in house, lungi dal rappresentare un&#8217;ipotesi eccezionale e residuale dei servizi pubblici locali, costituisce, invece, una delle tre normali forme organizzative delle stesse</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 12/05/2016, n. 1900; T.A.R. Liguria Genova Sez. II, 08/02/2016, n. 120; T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I Sent., 14/08/2015, n. 349; Consiglio di Stato Sez. V, 10/09/2014, n. 4599.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Sul punto, al fine di comprendere entro quali limiti la Corte dei Conti può sindacare una scelta rientrante nel c.d. &#8220;merito amministrativo&#8221; (come quella relativa all&#8217;autoproduzione o esternalizzazione dei servizi pubblici), vedi la recente sentenza n. 9680/2019 con la quale le Sezioni unite si sono occupate dei limiti esterni della giurisdizione contabile in rapporto alla c.d. riserva di amministrazione, declinata come insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, confermando l&#8217;orientamento maggioritario secondo il quale la corte dei conti non viola il limite giuridico della &#8220;riserva di amministrazione&#8221; (da intendere come preferenza tra alternative, nell&#8217;ambito della ragionevolezza, per il soddisfacimento dell&#8217;interesse pubblico) tutte le volte che effettua un sindacato anche sulla giuridicità sostanziale (e cioè sull&#8217;osservanza dei criteri di razionalità, nel senso di correttezza e adeguatezza dell&#8217;agire, logicità, e proporzionalità tra costi affrontati e obbiettivi conseguiti, costituenti al contempo indici di misura del potere amministrativo e confini del sindacato giurisdizionale) dell&#8217;esercizio del potere discrezionale, dovendo le scelte dei pubblici amministratori conformarsi ai criteri di legalità, nonché a quelli giuridici di economicità (ottimizzazione dei risultati in relazione alle risorse disponibili), di efficacia (idoneità dell&#8217;azione amministrativa alla cura effettiva degli interessi pubblici da perseguire, congruenza teleologi[c]a e funzionale) e di buon andamento.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Paragrafo 17, libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati e al diritto comunitario degli appalti pubblici delle concessioni della commissione europea, 30 aprile 2004, 327.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Fabio Polettini,<em> In house providing e concorrenza</em>, in &#8220;<em>il diritto industriale</em>&#8220;, n.2/2009, pp. 157 e ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Art. 192, comma 2, del &#8216;Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale &#8221; <em>Ai fini dell&#8217;affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell&#8217;offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all&#8217;oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Sentenza Grande Sezione 9 giugno 2009, in causa c-480/06, Commissione CE c. Governo della Germania Federale, ove la Corte afferma che &#8220;<em>un&#8217;autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi, e può farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> C. E. Gallo, &#8220;<em>Disciplina e gestione dei servizi pubblici economici: il quadro comunitario e nazionale nella più recente giurisprudenza</em>&#8220;, in Dir. Amm., 2005, 2, pp. 350 e ss., il quale, analizzando in particolare le vicende relative alla gestione del servizio idrico, ritiene che non necessariamente il contratto di servizio con un soggetto privato selezionato a seguito dell&#8217;esperimento di una gara ad evidenza pubblica comporti una modalità di regolazione del servizio più garantistica delle esigenze dell&#8217;utenza di quanto non possa essere l&#8217;adozione di un modulo societario. Secondo l&#8217;Autore nel contratto di servizio con un privato è insito un elevato rischio di incompletezza contrattuale che, al contrario, viene minimizzato nel caso di costituzione di società mista e addirittura eliminato nel caso di società <em>in house</em>. Infatti, la situazione in cui l&#8217;amministrazione si trova allorchè il servizio sia gestito dal contratto di servizio è una situazione assai delicata, in quanto i poteri caratteristici dell&#8217;amministrazione pubblica concedente, in quel caso, devono essere esattamente introdotti nel contratto, a pena di non poter essere in nessun modo esercitati.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Considerando n. 5 Direttiva 2014/24/UE: &#8220;<em>nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Corte di Giustizia UE, 22.10.2015, C-425/14.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> In particolare, art. 34, comma 20, Del D.L. 179/2012 Convertito In L.221/201220, &#8220;<em>Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l&#8217;economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l&#8217;affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell&#8217;ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall&#8217;ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Parere, 1° aprile 2016, n. 464, con il quale, in particolare, il Consiglio di Stato ha osservato che &#8220;<em>i contratti pubblici per il fatto di essere particolarmente sensibili a pratiche corruttive e fenomeni di inquinamento del mercato da parte della criminalità organizzata, devono essere sottoposti a regole di prevenzione ex ante e di strumenti di controllo ex post&#8221;.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> I<em>bidem</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> In particolare, l&#8217;art.4, comma 1, del Testo unico sulle società partecipate che stabilisce: &#8220;<em>le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non direttamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Articolo 12, paragrafo 3, lettera c, Direttiva 2014/24/UE: &#8220;3<em>. Un&#8217;amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</em><br />
<em>a)  l&#8217;amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;</em><br />
<em>b)  oltre l&#8217;80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e</em><br />
<em>c)  <strong>nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un&#8217;influenza determinante sulla persona giuridica controllata</strong>.</em><br />
<em>Ai fini del primo comma, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</em><br />
<em>i)  gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;</em><br />
<em>ii)  tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un&#8217;influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e</em><br />
<em>iii)  la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Ordinanza Consiglio di Stato, sez. V, N. 138/2019.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Alessandro Manetti, Le società a cui possono partecipare le amministrazioni pubbliche, Responsabile Scientifico CE.S.PA., Ricerca, alta formazione e progetti per la pubblica amministrazione- Centro Studi Partecipate.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Consiglio di Stato, Sez. V, 11 novembre 2016, n. 4688.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Vedi &#8220;<em>Le società partecipate, tra rapporto di strumentalità e obbligo di dismissione delle partecipazioni</em>&#8220;, di Federico Riganti, Dottore di ricerca in diritto commerciale www.dirittobancario.it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Corte dei conti della Lombardia &#8211; Sez. controllo, n. 398 del 21 dicembre 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> <em>Ibidem</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Sul punto vedi sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, C-26/03, EU:C:2005:5, punti 49 e 50.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a>  Vedi Art. 345 TFUE (da sempre presente nei Trattati) e oggetto di lunghi dibattiti in ambito accademico, ritenuto espressione del &#8220;<em>principio di neutralità dei Trattati in relazione ai regimi di proprietà negli Stati membri&#8221;.</em><br />
<a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Gruppo di studio &#8220;<em>La Costituzione economica a 60 anni dalla Costituzione</em>&#8220;, Impresa pubblica di Vincenzo Cerulli Irelli in www.astrid-online.it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> Mastragostino F., &#8220;<em>la collaborazione pubblico-privato e l&#8217;ordinamento amministrativo</em>&#8220;, Giappichelli, Torino 2011.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> Così Merusi F., &#8220;<em>i sentieri interrotti della legalità</em>&#8220;, Bologna 2007.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> Vedi sentenza cause riunite Staat der Nederlanden c. Essent NV (C-105/12), c. Essent Nederland BV (C-105/12), c. Eneco Holding NV (C-106/12) e c. Delta NV (C-107/12), dove, con passaggio fondamentale rispetto al passato, la Corte europea afferma che il &#8220;<em>principio di neutralità&#8217; di cui all&#8217;art. 345 del TFUE non sottrae i regimi di proprietà degli Stati membri alle norme fondamentali dei Trattati, fra cui il divieto di discriminazione, la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali. La Corte di giustizia, pertanto, ha così valutato il &#8216;divieto di privatizzazione&#8217; previsto nell&#8217;ordinamento olandese alla luce dell&#8217;art. 63 del TFUE e ne ha sancito la contrarietà rispetto a tale ultima disposizione, <strong>pur non escludendo che gli obiettivi sottesi alla scelta del legislatore nazionale rispetto al regime di proprietà adottato possano essere presi in considerazione quali motivi imperativi di interesse generale per giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali</strong></em><strong>&#8220;.</strong></div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica Art. 2. Definizioni:<br />
<em>1. Ai fini del presente decreto si intendono per:</em><br />
<em>a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale; </em><br />
<em>b) «controllo»: la situazione descritta nell&#8217;articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all&#8217;attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo; </em><br />
c<em>) «controllo analogo»: la situazione in cui l&#8217;amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un&#8217;influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall&#8217;amministrazione partecipante; </em><br />
<em>d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l&#8217;amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all&#8217;articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; </em><br />
<em>e) «enti locali»: gli enti di cui all&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; </em><br />
<em>f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi; </em><br />
<em>g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un&#8217;amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica; </em><br />
<em>h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l&#8217;omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale; </em><br />
<em>i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;</em><br />
<em>l) «società»: gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell&#8217;articolo 2615-ter del codice civile;</em><br />
<em>m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b); </em><br />
<em>n<strong>) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; </strong></em><br />
<em>o) «società in house»: le società sulle quali un&#8217;amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all&#8217;articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell&#8217;attività prevalente di cui all&#8217;articolo 16, comma 3; </em><br />
<em>p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> Così R. Galli appendice di aggiornamento al &#8220;<em>nuovo corso di diritto amministrativo&#8221;,</em> pag 33.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, parere n. 398 del 21 dicembre 2016.</div>
<div></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-margine-dellordinanza-del-consiglio-di-stato-sez-v-7-gennaio-2019-n-138/">Considerazioni a margine dell&#8217;ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, 7 gennaio 2019, n. 138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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