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	<title>Maria Giulia Roversi Monaco Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Maria Giulia Roversi Monaco Archivi - Giustamm</title>
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		<title>I servizi pubblici locali tra continuità e nuovi affidamenti (la disciplina del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/i-servizi-pubblici-locali-tra-continuita-e-nuovi-affidamenti-la-disciplina-del-servizio-idrico-integrato-e-del-servizio-di-gestione-dei-rifiuti-urbani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:00 +0000</pubDate>
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<p>1. Osservazioni introduttive. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale ed emanato in attuazione della legge-delega 15 dicembre 2004, n. 308, disciplina, fra l’altro, la gestione delle risorse idriche (parte terza) e la gestione dei rifiuti (parte quarta).Fra le norme dedicate a tali materie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-servizi-pubblici-locali-tra-continuita-e-nuovi-affidamenti-la-disciplina-del-servizio-idrico-integrato-e-del-servizio-di-gestione-dei-rifiuti-urbani/">I servizi pubblici locali tra continuità e nuovi affidamenti (la disciplina del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-servizi-pubblici-locali-tra-continuita-e-nuovi-affidamenti-la-disciplina-del-servizio-idrico-integrato-e-del-servizio-di-gestione-dei-rifiuti-urbani/">I servizi pubblici locali tra continuità e nuovi affidamenti (la disciplina del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani)</a></p>
<p><b>1. Osservazioni introduttive.<br />
</b>Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale ed emanato in attuazione della legge-delega 15 dicembre 2004, n. 308, disciplina, fra l’altro, la gestione delle risorse idriche (parte terza) e la gestione dei rifiuti (parte quarta).<br />Fra le norme dedicate a tali materie si ritrovano alcune disposizioni inerenti alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato (art. 150) [1] e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 202) [2], nonché al regime transitorio delle gestioni esistenti (artt. 172 e 204).<br />Tali disposizioni si presentano di particolare interesse, assumendo esse rilievo all’interno di un sistema normativo di grande importanza e complessità quale è quello della gestione dei servizi pubblici locali, oggetto negli ultimi anni di significative riforme [3].<br />Per questo motivo si ritiene opportuno analizzare il loro contenuto anche in relazione a quanto statuito dalla disciplina generale vigente in materia di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica contenuta, come noto, nell’art. 113 del D.lgs. 16 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento locale (T.U.E.L.), nel testo novellato dall’art. 14 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e dall’art. 4, comma 234, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 [4].<br />Prima, peraltro, di procedere ad analizzare partitamente le nuove disposizioni di legge, è opportuno richiamare, senza alcuna pretesa di esaustività, alcune aspetti inerenti la peculiare natura delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 267/00 ed in particolare dell’art. 113.<br />Va, al riguardo, ricordato che le norme del T.U.E.L. sono dotate, in base all’art. 1, comma 4, del T.U.E.L. stesso di un’espressa clausola di salvaguardia, in forza della quale “<i>ai sensi dell&#8217;articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente T.U.E.L. se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni</i>”.<br />Ne consegue che se una legge successiva al T.U.E.L. non deroga espressamente alle sue disposizioni, non è possibile ritenere dette disposizioni superate o inoperanti nella specifica fattispecie regolata dalla norma più recente poiché, giusta la clausola di salvaguardia appena riportata, tra due interpretazioni possibili deve essere privilegiata quella della persistente valenza del T.U.E.L., le cui norme sono appunto garantite dalla clausola stessa.<br />Ed infatti la Corte costituzionale, in relazione alla disposizione contenuta nell’art. 1 della legge n. 142 del 1990 di identico tenore rispetto a quella riportata dal D. lgs. n. 267/00 [5], ha sancito che trattasi di una “<i>formula che, secondo quanto comunemente si ritiene, vale quale criterio interpretativo per i futuri successivi interventi legislativi in materia, nel senso che i principi della legge n. 142 restano operanti di fronte ad ogni altra legge che non ne disponga ex professo la deroga o l’abrogazione</i>” [6].<br />A sua volta l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato ha rilevato che la clausola di salvaguardia in questione appare particolarmente significativa, rientrando essa nell’ambito di una tecnica legislativa “<i>già sperimentata dal legislatore in settori nei quali particolarmente forte è l’esigenza di dar vita ad un corpus unitario di norme, non suscettibili di interventi manipolativi non espliciti, idonei ad ingenerare dubbi ermeneutici circa l’effettivo assetto normativo</i>”. Ed invero, dopo avere sottolineato che la clausola di rinforzo era già presente nella legge n. 142/90, l’Adunanza sottolinea che il trapianto di tale clausola “<i>pur apparentemente immutata quanto a tenore lessicale, si riflette, in chiave innovativa, sull’ampliamento delle norme salvaguardate rispetto a interventi manipolativi taciti … In particolare, la finalità di predisporre un testo chiaro e di agevole consultazione sarebbe frustrata laddove si consentisse, senza alcun filtro, una indiscriminata opera di successivi testi eccentrici al testo medesimo. In altre parole il testo, oltre a nascere unico, deve essere destinato a rimanere tendenzialmente tale nel tempo</i>” [7].<br />In definitiva, la clausola in discorso si traduce “<i>nella fissazione di un criterio ermeneutico in merito alla necessità, ove possibile, di cogliere la portata di norme posteriori nel senso non incompatibile con le disposizioni rafforzate</i>” [8].<br />Ciò posto per quanto attiene in generale a tutte le norme del T.U.E.L., va rilevato che le prescrizioni di cui all’art. 113, relativo come detto alla gestione ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, risultano ulteriormente rafforzate da quanto statuito nel comma 1 dell’art. 113 stesso, secondo cui dette prescrizioni concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore; restano peraltro ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.<br />Il comma 1 si conclude, poi, con l’espressa esclusione dall’ambito di applicazione dell’art. 113 dei settori disciplinati dal D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, relativo all’energia elettrica, e dal D. lgs. 23 maggio 2000, n. 64, relativo al gas naturale.<br />In base a tale norma, pertanto, la disciplina generale contenuta nell’art. 113 da un lato si sovrappone alle eventuali discipline di settore preesistenti, nonché a quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie, ove esse contengano regole difformi rispetto a quanto da essa statuito [9], essendo le sue disposizioni inderogabili; dall’altro, ove dette discipline siano incomplete, le integrano, pur continuando le stesse ad applicarsi per quanto non disciplinato dall’art. 113.<br />Con riferimento a future ed eventuali nuove discipline, nulla esclude che esse possano incidere sulle prescrizioni contenute nell’art. 113 [10]; tuttavia, a meno che non sia espressamente previsto che un dato settore sia escluso dal suo campo di applicazione come accade per l’energia elettrica ed il gas naturale, le disposizioni in esso contenute mantengono la loro funzione di disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e possono così integrare anche le future normative.<br />Questa interpretazione trova autorevolissimo suffragio nella sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 13 luglio 2004, che ha preso in esame la legittimità dell’art. 14 del decreto legge n. 269/03, recante la novella dell’art. 113 del T.U.E.L.<br />In particolare la Consulta ha statuito che, poiché la configurazione in senso dinamico della nozione di tutela della concorrenza [11], “<i>ha una portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l’assetto concorrenziale del mercato …. L’art. 14 si può…considerare una norma-principio della materia, alla cui luce è possibile interpretare il complesso delle disposizioni in esame, nonché il rapporto con le altre normative di settore, nel senso cioè che il titolo di legittimazione dell’intervento statale è fondato sulla tutela della concorrenza … e che la disciplina stessa contiene un quadro di principi nei confronti di regolazioni settoriali di fonte regionale. L’accoglimento di questa interpretazione comporta, da un lato, che l’indicato titolo di legittimazione statale è riferibile solo alle disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l’affidamento di servizi pubblici locali <<di rilevanza economica>> e dall’altro che solo le predette disposizioni non possono essere derogate da norme regionali” </i>[12].<br />Tutto quanto fin qui rilevato risulta, come si vedrà nelle pagine che seguono, particolarmente significativo ai fini dell’interpretazione e del coordinamento delle nuove disposizioni del D.lgs. n. 152/06 in materia di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rispetto a quanto sancito dal citato art. 113 del D.lgs. n. 267/00 sul punto, fornendo all’interprete criteri ermeneutici chiari ed univoci, utili in quanto tali a risolvere i dubbi che possono sorgere a fronte di disposizioni che, come quelle che qui interessano, presentano profili di ambiguità.</p>
<p><b>2. L’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel D.lgs. n. 152/06 ed il suo coordinamento con l’art. 113, comma 5, del D.lgs. n. 267/00<br /></b>Fatta questa premessa, l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è aggiudicato, ai sensi dell’art. 202 del D.lgs. n. 152 del 2006, mediante gara disciplinata dai principi e della disposizioni comunitarie, in conformità con i criteri di cui all’art. 113, comma 7, del D.lgs. n. 267/00 , secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. A sua volta, il comma 4 del precedente art. 201 prevede che la gestione e l’erogazione del servizio siano affidate ai sensi dell’art. 202 stesso e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sull’evidenza pubblica.<br />Tali disposizioni potrebbero essere interpretate nel senso di ritenere oggi vigente nell’ordinamento un principio che limita alla sola assegnazione mediante gara di evidenza pubblica la modalità di affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani; cosicché essa rappresenterebbe – nella specifica materia – l&#8217;unica forma di gestione attualmente ammissibile, a differenza di quanto prevede, in generale, il D.lgs. n. 267/00 con riferimento ai servizi pubblici locali con rilevanza economica.<br />Questa interpretazione potrebbe, invero, ritenersi vieppiù suffragata anche in ragione del fatto che il D.M. 5 maggio 2006, recante Modalità per l’aggiudicazione da parte dell’Autorità d’Ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 202, comma 1, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – peraltro giuridicamente improduttivo di effetti in quanto non inviato alla Corte dei Conti per il necessario controllo preventivo – stabiliva, all’art. 1 che detta aggiudicazione avvenisse a norma dell’art. 113, comma 5, lettera a), del D.lgs. n. 267/00, relativo appunto al conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure di evidenza pubblica.<br />Secondo questa impostazione, pertanto, l’art. 202 del Dlgs. n. 152/06 dovrebbe essere interpretato nel senso di escludere, con riferimento al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il ricorso da parte degli enti locali alle altre due modalità di affidamento previste dall’art. 113, comma 5, del D.lgs. n. 267/00, vale a dire (a) l’affidamento a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l&#8217;espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche (art. 113, comma 5, lettera b); e (b) l’affidamento a società a capitale interamente pubblico a condizione che l&#8217;ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l&#8217;ente o gli enti pubblici che la controllano (art. 113, comma 5, lettera c) [13].<br />Orbene, questa interpretazione alquanto restrittiva della norma non sembra però condivisibile poiché l’art. 202, comma 1, e l’art. 201, comma 4, non contengono prescrizioni chiare ed univoche su questo specifico punto.<br />Deve, infatti, rilevarsi che le norme <i>de quibus</i> non dispongono testualmente che l&#8217;unica forma di gestione ammessa per il servizio in questione sia la gara, come invece si stabilisce ad esempio nel D. lgs. 23 maggio 2000, n. 164 a proposito del servizio pubblico di distribuzione gas (art. 14, comma 1°) [14] ed anche nel D. lgs. 19 novembre 1997, n. 422 a proposito del servizio di trasporto pubblico locale (art. 18, comma 3-bis, ultimo periodo) [15]. <br />Per contro, l’art. 202, comma 1, dispone genericamente che l&#8217;Autorità di ambito “<i>aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie</i>”, con una prescrizione che appare innanzitutto dotata di carattere procedimentale perché indica quali sono le fonti e i criteri (principi e disposizioni comunitarie) dell&#8217;aggiudicazione con gara del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. <br />A sua volta, neppure il precedente art. 201, comma 4, presenta una dizione effettivamente ed indubitabilmente univoca, perché dispone che la gestione e l&#8217;erogazione del servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani “<i>sono affidate, ai sensi dell&#8217;articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull&#8217;evidenza pubblica</i>”.<br />Nessuna delle due norme, quindi, prescrive espressamente che la gara è l&#8217;unico ed esclusivo metodo di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.<br />Non può sottacersi, all’opposto, che da un lato la normativa comunitaria ammette, sia pure entro determinati limiti e a determinate condizioni, il modello dell’<i>in house providing</i> [16]<i> </i>e dall’altro la legislazione interna contempla, al sopra citato art. 113, comma 5, del D.lgs. n. 267/00, tre modelli di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – vale a dire la gara di evidenza pubblica (lettera a), l’affidamento a società a capitale misto pubblico privato con socio scelto mediante procedure di evidenza pubblica (lettera c) ed infine l<i>’in house providing</i> (lettera c) – modelli nell’ambito dei quali gli enti locali possono autonomamente scegliere quello più rispondente alle proprie esigenze. <br />Di conseguenza, alla luce di quanto sopra rilevato circa la necessità che le eventuali deroghe a quanto stabilito in via generale dalle disposizioni del T.U.E.L. siano espressamente previste, si ritiene che gli enti locali, nell’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, non siano obbligati a ricorrere unicamente all’espletamento di gare con procedure di evidenza pubblica, potendo utilizzare anche gli altri due modelli organizzativi previsti dall’art. 113, comma 5, del T.U.E.L. medesimo. <br />Ragionando diversamente, non soltanto si limitano la valenza e la pregnanza delle disposizioni del D.lgs. n. 267/00, in contrasto con  i principi sopra riportati, ma si rischia anche di violare le posizioni di autonomia da esso riconosciute agli enti locali per l&#8217;organizzazione dei loro servizi pubblici.<br />Non si può, infatti, ignorare che, dopo la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in relazione a quanto stabilito nei novellati artt. 114, comma 1 e 118, comma 1 della Costituzione, se un determinato compito e le relative funzioni amministrative sono assegnati a livello locale non è possibile svuotare di contenuto tali attribuzioni, stabilendo a livello centrale ogni profilo delle scelte organizzative e privando così le autonomie locali di possibilità di scelta tra più alternative [17]. <br />Anche per queste ragioni, nel quadro di un&#8217;applicazione costituzionalmente conforme, non sembra che le disposizioni oggetto della presente analisi possano essere interpretate nel senso di limitare alle sole gare con procedure di evidenza pubblica il conferimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.<br />Peraltro va rilevato che l’interpretazione qui proposta circa la possibilità di ricorrere a più modelli di gestione quando si tratta di procedere ad un nuovo affidamento del servizio <i>de quo</i>, potrà essere meglio chiarita solo dalla futura legislazione statale e regionale, che ben potrebbero ribadire le alternative indicate nell&#8217;art. 113, comma 5, del D.lgs. n. 267/00, posto che – secondo quanto appena rilevato – negli articoli 201, comma 4, e 202 del D.lgs. n. 152/06 non compare alcun principio univoco chiaro ed univo a sostegno dell&#8217;esclusività della gara quale metodo di affidamento del servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani.</p>
<p><b>3. L’affidamento del servizio idrico integrato nel D.lgs. n. 152/06 ed il suo coordinamento con l’art. 113, comma 5, del D.lgs. n. 267/00<br /></b>Passando ad esaminare l’art. 150 del D.lgs. n. 152/06, dedicato alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato, va rilevato che la disciplina dettata da questa disposizione è molto più articolata e puntuale di quella contenuta negli artt. 201, comma 4, e 202 appena sopra analizzati, nonostante anch’essa presenti profili di contraddittorietà ed ambiguità.<br />Dispone, in particolare, l’art. 150 che (i) la forma di gestione del servizio è deliberata fra quelle di cui all’art. 113, comma 5, del D. lgs. n. 267/00 (comma 1); (ii) la gestione del servizio è aggiudicata mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie in conformità ai criteri di cui all’art. 113, comma 7, del D.lgs. n. 267/00, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (comma 2) [18]; (iii) la gestione può altresì essere affidata a società partecipate direttamente ed esclusivamente da comuni o altri enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c) dell’art. 113 del D. lgs. n. 267/00, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b), dell’art. 113 del D.lgs. n. 267/00, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell’affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2 (comma 3).<br />Tale norma, come si è detto, ha un contenuto ben più specifico ed articolato delle omologhe disposizioni in tema di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.<br />Innanzitutto è espressamente previsto, al comma 1, che le forme di gestione del servizio idrico integrato sono scelte fra quelle di cui al comma 5 dell’art. 113 del T.U.E.L., vale a dire la gara con procedura ad evidenza pubblica (lettera a), l’affidamento a società a capitale misto in cui il socio privato sia stato scelto con procedure ad evidenza pubblica (lettera b); l<i>’in house providing</i> (lettera c), senza alcuna limitazione espressa alla scelta discrezionale della singola autorità d’ambito deliberante.<br />In secondo luogo si riproduce, al comma 2, quanto stabilito all’art. 202, comma 1, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire che la gestione del servizio è aggiudicata mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie.<br />In terzo luogo si specifica, al comma 3, che, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, la gestione può essere affidata anche ai sensi della lettera c) del citato art. 113 (<i>in house providing</i>), ovvero ai sensi della lettera b) della medesima norma (società a capitale misto con socio privato scelto mediante gara).<br />Orbene, questa disposizione risulta ridondante, oltre che contraddittoria: difatti se la forma di gestione del servizio deve essere deliberata fra quelle di cui al comma 5 dell’art. 113 T.U.E.L, la previsione immediatamente successiva, secondo cui il servizio viene affidato mediante gara, appare poco chiara, dal momento che se l’autorità d’ambito competente sceglie, ai sensi del comma 1 della norma <i>de qua</i>, la forma di gestione dell’<i>in house providing</i>, essa automaticamente non è più tenuta a aggiudicare il servizio mediante gara.<br />Non solo. Anche il successivo comma 3 appare contraddittorio rispetto a quanto statuito dal comma 1 dell’art. 150, poiché sembra limitare il ricorso ai modelli di gestione della società mista (lettera b) art. 113, comma 5, T.U.E.L.) ovvero dell’<i>in house providing,</i> alle situazioni in cui ricorrano obiettive ragioni tecniche ed economiche, mentre il comma 1 non pone alcun limite alla scelta della forma di gestione del servizio, richiamando senza alcuna specificazione l’intero comma 5 dell’art. 113 T.U.E.L.<br />A ben vedere, potrebbe, al riguardo, sostenersi che il comma 3 da ultimo citato sia espressione di una preferenza del legislatore per l’affidamento del servizio tramite gara con procedura ad evidenza pubblica, dal momento che il ricorso alle altre forme gestionali parrebbe assumere un ruolo residuale e subordinato alla necessaria presenza di obiettive ragioni tecniche ed economiche.<br />A prescindere dal fatto che, secondo i principi generali, la scelta di una forma di gestione del servizio pubblico locale che non sia quella “fisiologica” della gara deve sempre essere giustificata e sorretta dall’amministrazione con una congrua motivazione senza che sia necessaria un’apposita previsione legislativa in tal senso, va comunque ribadito che sia la formulazione letterale del comma 1 dell’art. 150, sia le considerazioni svolte nelle pagine precedenti con riferimento alla portata delle norme del T.U.E.L. ed alla loro applicazione al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, portano a ritenere che anche nel caso del servizio idrico integrato le previsioni dell’art. 113, comma 5, debbano trovare applicazione nella loro pienezza, mantenendo gli enti locali per il tramite dell’autorità d’ambito competente la propria autonomia nella scelta delle forme di gestione del servizio stesso.<br />In tale caso, tuttavia, ancora di più che con riferimento al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sarebbe auspicabile un intervento legislativo volto a chiarire le disposizioni dell’art. 150 che, pur più articolato degli artt. 201, comma 4, e 202, risulta paradossalmente ancora meno chiaro ed univoco di tali norme, contenendo prescrizioni contraddittorie le une rispetto alle altre [19].</p>
<p><b>4. La ratio del regime transitorio nelle leggi di riforma dei servizi pubblici locali<br />
</b>Passando ad esaminare la tematica del regime transitorio delle gestioni esistenti così come disciplinato dagli artt. 172 e 204 del D.lgs. n. 152/06, va innanzitutto rilevato che l’inserimento di un regime siffatto all’interno di normative, sia generali sia settoriali, che incidono sulle modalità di gestione e di affidamento di servizi pubblici locali e non, risulta una scelta pressoché doverosa per il legislatore.<br />Non può infatti non considerarsi che tali normative intervengono in settori nei quali il servizio pubblico è già erogato mediante i modelli organizzativi consentiti dalla legislazione che viene da esse modificata, con la conseguenza che si pone il problema del passaggio dalla situazione preesistente al nuovo sistema.<br />E’ evidente che tale passaggio implica in sé e per sé effetti negativi per gli operatori preesistenti, che vedono modificare il proprio rapporto con l’amministrazione in ragione di un tipico <i>factum principis</i>, vale a dire di un evento che non dipende né da inadempimenti ad essi imputabili, né dall’applicazione di clausole contrattuali prefissate.<br />Questa circostanza risulta vieppiù significativa nel settore dell’erogazione dei servizi pubblici locali, in cui gli operatori, che sono tenuti all’apprestamento di strutture organizzative e gestionali molto complesse [20], dovrebbero poter contare sul rispetto della durata originaria del rapporto instaurato con l’amministrazione concedente. <br />A ciò si aggiunga la presenza nell’ordinamento del principio del legittimo affidamento che, sotto l’influenza del diritto comunitario, risulta funzionalizzato alla tutela delle aspettative del soggetto privato inciso sfavorevolmente dall’emanazione di un atto amministrativo ovvero, come in questo caso, di una nuova disciplina normativa tale da pregiudicare i suoi interessi e diritti quesiti.<br />Ed infatti, sia la giurisprudenza comunitaria, sia la giurisprudenza della Corte Costituzionale individuano nel rispetto del principio del legittimo affidamento [21] una sorta di criterio che il legislatore deve applicare nel momento in cui esercita il proprio potere normativo incidendo sfavorevolmente sui diritti e gli interessi dei soggetti privati; conseguentemente occorre che le discipline normative sopravvenute prevedano misure idonee a consentire ai soggetti interessati l’adeguamento al nuovo sistema normativo e che rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, tenendo presente la necessità di limitare in massimo grado il sacrificio dei privati [22].<br />In tale contesto si inserisce, altresì, l’art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come novellata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, che, nel disciplinare la revoca dei provvedimenti amministrativi aventi efficacia durevole (quale ad esempio la concessione di un servizio pubblico), pone il principio dell’indennizzabilità dei pregiudizi provocati dal provvedimento di revoca a danno dei soggetti interessati [23].<br />E’, così, evidente la rilevanza che i regimi transitori, che disciplinano il passaggio da un sistema normativo all’altro, assumono ai fini della tutela del legittimo affidamento del soggetto privato titolare della gestione preesistente al sistema normativo sopravvenuto.<br />E ciò è tanto vero che la sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 272/04, nel sancire la legittimità dell’art. 113 del T.U.E.L., statuisce che “<i>alle stesse finalità garantistiche della concorrenza appare ispirata anche la disciplina transitoria che, in modo non irragionevole, stabilisce i casi di cessazione delle concessioni già assentite in relazione all’effettuazione di procedure ad evidenza pubblica ed al tipo di società affidataria del servizio</i>”, mentre in altra pronuncia [24] si fa espresso riferimento alla necessità di regimi transitori che tengano conto delle esigenze del principio di libertà di iniziativa economica e della libertà di concorrenza e che intervengano gradualmente anche al fine del reinserimento e della sopravvivenza delle imprese esistenti e legittimamente operanti.<br />Tanto che si può ritenere che “<i>vi deve essere …una razionalità della disciplina transitoria, attributo che la Corte Costituzionale ha messo in luce parlando di <<gradualità>> del periodo di transizione fra il vecchio ed il nuovo ordinamento”; ciò in quanto, se l’interruzione fosse repentina la gradualità e ..la razionalità verosimilmente non sussisterebbero</i>”[25].</p>
<p><b>5. Il regime transitorio nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani<br />
</b>Fatte queste premesse,<b> </b>l’art. 204 del D.lgs. n. 152 del 2006 dispone, per quanto qui rileva, che (i) i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d&#8217;ambito (comma 1); (ii) in relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell&#8217;articolo 113 del T.U.E.L., l&#8217;Autorità d&#8217;ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto, entro nove mesi dall&#8217;entrata in vigore della medesima parte quarta (comma 2).<br />A sua volta, l’art. 113, comma 15-bis recita testualmente: “<i>nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell&#8217;attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall&#8217;evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell&#8217;ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l&#8217;ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore</i>”.<br />E’ necessario fare presente, prima di procedere, che la data del 31 dicembre 2006 indicato dalla norma quale termine massimo per la cessazione delle concessioni di servizi pubblici locali rilasciate con procedure diverse dall&#8217;evidenza pubblica è stato ora differita dall’art. 15 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, c.d. Decreto Bersani, al 31 dicembre 2007 [26].<br />Ciò posto, va ora stabilito se il sopra riportato art. 204 del D.lgs. n. 152/06 debba essere interpretato nel senso di imporre la cessazione, alla data del 31 dicembre 2006 (ora 31 dicembre 2007), di tutte le gestioni esistenti che siano state concesse o affidate mediante procedure diverse dall&#8217;evidenza pubblica, con il conseguente obbligo in capo alle competenti autorità amministrative di dare luogo alle procedure per i nuovi affidamenti entro detto termine.<br />In particolare, in base ad una siffatta interpretazione, le sopra trascritte deroghe stabilite dal T.U.E.L. per determinate tipologie di affidamenti di servizi pubblici locali già in corso non sarebbero applicabili al regime transitorio del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell’ambito del quale la data del 31 gennaio 2006 (ora 2007) risulterebbe essere il termine ultimo per la cessazione delle gestioni esistenti.<br /> <br />
Peraltro, l’interpretazione appena ipotizzata non appare sorretta da sufficienti elementi testuali, logici e sistematici.<br />
Innanzitutto, sotto un profilo fattuale, il termine ultimo del 31 dicembre 2007 che le amministrazioni competenti sarebbero tenute a rispettare è del tutto incompatibile con i complessi adempimenti da mettere in pratica prima di poter assegnare i nuovi affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti.<br />E ciò è tanto vero che da un lato l’art. 204, comma 1, stabilisce il principio di continuità delle gestioni esistenti “<i>fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d&#8217;ambito</i>”, dall’altro l’art. 198, comma 1 ultimo secondo periodo, prevede che, nelle more dell’inizio dell’attività del soggetto aggiudicatario del servizio ai sensi della nuova normativa, i comuni continuano la gestione dei rifiuti nelle forme di cui all’art. 113, comma 5, del T.U.E.L.<br />E’ così plausibile ritenere che il legislatore fosse ben consapevole del fatto che l’istituzione e l’organizzazione del nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presuppongono una serie di complessi adempimenti che, con ogni probabilità, richiederanno ben più del periodo intercorrente fino al 31 dicembre 2006 (ora 2007) ed anche dei nove mesi dall&#8217;entrata in vigore della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/06, indicati dal comma 2 dell’art. 204 come termine entro quale disporre i nuovi affidamenti. <br />Basti pensare che per procedere all’affidamento del nuovo servizio è opportuno, se non indispensabile, attendere la definizione da parte dei soggetti competenti del nuovo quadro pianificatorio, il che presuppone (i) l’approvazione o l’adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti, per il quale vi è un termine di due anni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme recate dal D.lgs. n. 152/06 (art. 199, comma 7°); (ii) l’istituzione delle Autorità di ambito (art. 201); (iii) la ricognizione delle opere ed impianti esistenti (art. 203, comma 3°); (iv) l’adozione dello schema-tipo regionale per il contratto di servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani (art. 203, comma 1° e 2°); (v) l’adozione del piano d&#8217;ambito comprensivo di un programma degli interventi e di un piano finanziario (artt. 203, comma 3° e 201, comma 3°).<br />In assenza del quadro di riferimento, composto dai sopra menzionati adempimenti, non si potrebbe, infatti, procedere ai nuovi affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani perché non sarebbe possibile individuarne l’oggetto concreto, oggetto che il gestore dovrebbe espletare. E questo assume un particolare valore condizionante proprio nel caso in cui, per l&#8217;affidamento, si debba procedere ad una gara di aggiudicazione, non essendo possibile addivenire alla selezione dell&#8217;aspirante gestore in assenza di un piano da porre alla base della gara.<br />Oltre a ciò, va ricordato che la durata esatta degli affidamenti da assegnare, in base alle nuove norme, deve essere “<i>disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità</i>” (art. 201, comma 6°), di talché detta disciplina  presuppone logicamente un quadro pianificatorio regionale già adeguato al nuovo sistema di norme. Pertanto, l’effettiva durata dei nuovi affidamenti non potrà essere immediatamente stabilita, con conseguente impossibilità di dare luogo in tempi brevi al superamento delle gestioni esistenti.<br />A ciò si aggiunga che, secondo quanto stabilito più volte dalla Corte costituzionale [27][i], la disciplina legislativa dei servizi pubblici locali è di prevalente competenza regionale, venendo così in rilievo quanto disposto dall&#8217;art. 177, comma 2° dello stesso D.lgs. n. 152/06, in base al quale le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.<br />Pertanto, qualora in materia di rifiuti siano vigenti leggi regionali, non può dirsi che tutte le norme del D.lgs. n. 152/06 sono immediatamente applicabili, poiché la cessazione di efficacia della normativa regionale si determinerà solo con l&#8217;inutile decorso del termine di un anno assegnato alle Regioni per l&#8217;adeguamento, secondo il noto schema di cui all&#8217;art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 [28].<br />La necessità di attendere un anno per considerare interamente superate tutte le vigenti norme regionali in materia di organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, rappresenta così un ulteriore elemento per ritenere che le prescrizioni dell&#8217;art. 204, comma 2, del D.lgs. n. 152/06, relative alla tempistica per procedere ai nuovi affidamenti fissino il termine del 31 dicembre 2006 (ora 31 dicembre 2007) attribuendogli valenza meramente ordinatoria o, se si vuole, acceleratori, poiché, giusta quanto appena rilevato, la possibilità di rispettare detto termine presuppone necessariamente gli elencati adempimenti ed adeguamenti.</p>
<p><b>5.1.</b> Non solo. Oltre al principio di continuità delle gestioni esistenti, vi è un ulteriore elemento a sostegno delle osservazioni svolte circa il fatto che l’art. 204 del D.lgs. n. 152/06 non va interpretato nel senso di imporre che tutte le gestioni esistenti cessino automaticamente al 31 dicembre 2006 (ora 31 dicembre 2007).<br />In particolare, la formulazione del comma 2 di tale norma non presenta un contenuto dispositivo espresso ed inequivocabile e tale cioè da determinare, a proposito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, un unico termine di scadenza delle gestioni in corso assegnate a suo tempo senza procedure di evidenza pubblica.<br />Innanzitutto, come peraltro avviene anche con riferimento alle norme sulle modalità di gestione del servizio, non si ritrova alcuna disposizione che deroghi espressamente a quanto stabilito in generale dall&#8217;art. 113, comma 15-bis del T.U.E.L., che prevede scadenze differenziate per alcuni tipi di gestioni in corso quali quelle affidate a società c.d. <i>in house providing</i>, quelle affidate a società miste nelle quali il socio privato sia stato scelto con procedure di evidenza pubblica, quelle affidate a società già quotate in borsa al 1 ottobre 2003 o società da esse direttamente partecipate a tale data.<br />Né si può dire che le prescrizioni recate dal D.lgs. n. 152/06 siano di per sé incompatibili con quelle di cui al citato art. 113 del T.U.E.L., ovvero che esse determinino una deroga implicita per quanto attiene alle durate (differenziate) del periodo di transizione ivi stabilito per i servizi pubblici locali con rilevanza economica. <br />Si è già rilevato, infatti, che le tempistiche dei vari adempimenti stabiliti dal D.lgs. stesso, i quali rappresentano atti necessariamente presupposti per procedere ai nuovi affidamenti del servizio pubblico, sono tali da travalicare più che verosimilmente il 31 dicembre 2006 (ed anche il 31 dicembre 2007). <br />Oltre a ciò, va richiamato quanto rilevato nella parte iniziale della presente analisi circa la peculiare natura rafforzata delle norme del T.U.E.L. e circa il carattere inderogabile ed integrativo delle disposizioni dell’art. 113, natura che comporta la conseguenza che l&#8217;art. 204 del D.lgs. n. 152/06 non risulta idoneo, per mancanza di espressa statuizione modificativa in tal senso, a superare quanto stabilito nello stesso art. 113, comma 15-bis.<br />Difatti, poiché si è chiarito che tra due possibili interpretazioni delle norme che sopravvengano a quelle del T.U.E.L. occorre privilegiare la lettura compatibile con le disposizioni contenute nel T.U.E.L. stesso, ne consegue che l&#8217;intero art. 113 comma 15-bis, deve ritenersi pienamente applicabile al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ivi comprese le eccezioni alla cessazione degli affidamenti in corso da esso disposte. <br />Tanto più che l&#8217;art. 204 del D.lgs. n. 152/06 richiama senza ulteriori precisazioni il predetto comma 15-bis, sicché di tale art. 204 appare doveroso dare una lettura nel senso del richiamo (e quindi del valore) integrale di ciò che è previsto nella norma del t.u.e.l. <br />Questo, tra l’altro, è ulteriormente suffragato dal fatto che, quando davvero il legislatore ha voluto sottrarre un determinato servizio pubblico locale all’applicazione dell’art. 113 del T.U.E.L., lo ha espressamente disposto, come accade nell&#8217;art. 14 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, con cui è stato novellato l’art. 113 stesso per quanto concerne i settori dell’energia elettrica e del gas [29], nonché nell&#8217;art. 1, comma 48, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 circa il trasporto pubblico locale [30]:<br /> <br />
Entrambe le disposizioni hanno, infatti, modificato espressamente l&#8217;art. 113 del T.U.E.L., integrandone le originarie previsioni. <br />
A ciò si aggiunga che la legge n. 308/04 è proprio la legge di delega ambientale in forza della quale è stato emanato il D.lgs. n. 152/06 [31]:pertanto, se il legislatore avesse voluto veramente limitare nella fattispecie l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 113 del T.U.E.L., escludendo da esso il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, lo avrebbe dichiarato espressamente e così pure avrebbe dovuto fare il conseguente decreto delegato, perché non è verosimile che quest&#8217;ultimo segua una impostazione, nella formulazione tecnica delle norme, differente da quella contenuta nella legge delegante.<br />Una conferma al fatto che le modifiche o deroghe al T.U.E.L. debbono essere espresse si rinviene, del resto, anche nel recentissimo d.l. n. 223/06, che, all’art. 15, ha espressamente posticipato il termine ultimo di cessazione delle gestioni esistenti di cui all’art. 113, comma 15-bis, portandolo al 31 dicembre 2007.<br />Dunque, sono molteplici gli elementi a sostegno della persistente valenza dell’art. 113, comma 15-bis del T.U.E.L. anche dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 152 /06: infatti, non essendo stata disposta una deroga espressa, occorre privilegiare l&#8217;interpretazione che considera tuttora applicabile, anche al servizio pubblico di gestione rifiuti urbani, la complessiva disciplina del periodo transitorio ivi prevista.<br />Ed invero, quando l&#8217;art. 204, comma 2, del D.lgs. n. 152/06 recita: “<i>In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell&#8217;articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l&#8217;Autorità d&#8217;ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall&#8217;entrata in vigore della medesima parte quarta</i>”, non si può dire che esso disponga inequivocabilmente la cessazione in data 31 dicembre 2006 (ora 31 dicembre 2007) delle gestioni in corso ed il conseguente obbligo di mettere a gara il servizio di cui trattasi in relazione a tale data. <br />Infatti, viene richiamato, senza modificarlo in alcun modo, il comma 15-bis dell&#8217;art. 113, nel quale viene sì indicato un termine per la scadenza anticipata delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall&#8217;evidenza pubblica, ma si stabilisce altresì che sono escluse dalla cessazione quattro categorie di concessioni/affidamenti ivi puntualmente descritti per fattispecie, categorie che non vengono in alcun modo poste nel nulla o derogate.<br />Si tratta, come già accennato, (i) delle concessioni a società miste nelle quali il socio privato sia stato scelto con procedure di evidenza pubblica; (ii) delle concessioni a società che possono rispondere al modello <i>in house providing</i> (iii) delle concessioni vigenti al 1 ottobre 2003 per le società già quotate in borsa e da esse direttamente partecipate, nonché (iv) delle concessioni a società originariamente interamente pubbliche che a tale data avessero già collocato sul mercato quote di capitale con procedure ad evidenza pubblica. <br />In definitiva il termine del 31 dicembre 2006 (ora 31 dicembre 2007), in relazione al quale l&#8217;Autorità di ambito dovrebbe disporre i nuovi affidamenti, risulta essere solo quello relativo alle normali concessioni a suo tempo attribuite senza evidenza pubblica, restando invece le categorie di speciali concessioni/affidamenti di cui al comma 15-bis dell’art. 113 escluse dalla applicabilità di detto termine. <br />Può quindi ragionevolmente ritenersi che l’art. 204 del D.lgs. n. 152/06 non travolga i diritti quesiti riconosciuti dall&#8217;art. 113, comma 15-bis, secondo e terzo periodo, del T.U.E.L. <br />Da ultimo, l’interpretazione che si è fornita, oltre ad essere suffragata dai profili sistematici e testuali sopra evidenziati, è anche la più rispondente alla tutela dei principi del legittimo affidamento, della proporzionalità, ragionevolezza e gradualità che devono improntare le discipline transitorie delle gestioni esistenti, cui è demandato il compito di assicurare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema con il minor sacrificio possibile per i soggetti privati che, in quanto titolari del servizio pubblico oggetto di riforma, vedono necessariamente pregiudicati i propri diritti quesiti.<br />In tale senso le eccezioni alla scadenza al 31 dicembre 2007 contenute nel comma 15-bis dell’art. 113, rispondono anche alla necessità di diversificare il regime transitorio in ragione della diversità delle situazioni dei soggetti gestori, ciò in applicazione del principio dell’uguaglianza sostanziale [32].<br />Si pensi, ad esempio, alla posizione del socio della società mista individuato con gara pubblica: è evidente che l’esigenza di tutela del legittimo affidamento di un soggetto siffatto è particolarmente significativa, dal momento che la decisione di entrare nella società mista avrà certamente comportato investimenti aziendali e gestionali, che si presupponeva sarebbero stati ripagati dalla gestione del servizio pubblico per tutta la durata stabilita dall’atto di affidamento.<br />Pertanto, se tale soggetto non potesse usufruire dell’eccezione alla cessazione delle gestioni esistenti posta dal comma 15-bis dell’art. 113 T.U.E.L., egli vedrebbe assegnare, ai sensi del precedente comma 9 dello stesso art. 113, al nuovo gestore le reti, gli impianti e le dotazioni realizzate dalla società mista nel corso della gestione del servizio e la società stessa riceverebbe unicamente un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati come stabilito nel bando di gara del nuovo affidamento, indennizzo che dovrebbe essere corrisposto dal nuovo gestore.<br /> <br />
Non è chi non veda la scarsa efficacia di tale meccanismo ai fini della tutela dei diritti quesiti del gestore uscente.<br />
Ciò ulteriormente dimostra che, se si volesse interpretare l’art. 204 del D.lgs. n. 152/06 come se esso escludesse la possibilità di applicare al servizio di gestione integrata dei rifiuti le quattro eccezioni alla regola contenute nel comma 15-bis dell’art. 113, tutti i principi sopra richiamati verrebbero disattesi e si verificherebbe un’ingiustificata compressione della tutela delle aspettative legittime e dei diritti quesiti dei soggetti interessati negativamente dagli effetti della riforma.</p>
<p><b>6. Il regime transitorio nel servizio idrico integrato<br />
</b>Le considerazioni svolte nel paragrafo precedente valgono anche con riferimento al regime transitorio previsto per il servizio idrico integrato.<br />In particolare, l’art. 172, comma 2, del D.lgs. n. 152/06 prevede che, in relazione al termine di cui al comma 15-bis dell’art. 113 T.U.E.L. (31 dicembre 2006 ora divenuto 31 dicembre 2007), i nuovi affidamenti devono essere disposti entro i sessanta giorni antecedenti tale scadenza.<br />La norma è, formulata in maniera del tutto analoga al corrispondente art. 204, comma 2, con l’unica differenza che il termine entro cui devono essere disposti i nuovi affidamenti del servizio idrico integrato è pari a sessanta giorni antecedenti la scadenza del termine <i>de quo</i>, anziché nove mesi dall’entrata in vigore della parte quarta del decreto come avviene per il servizio di gestione integrata dei rifiuti.<br />Tale differenza si spiega in ragione del fatto che, essendo il servizio idrico integrato previsto e disciplinato fin dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. Legge Galli), è plausibile che le gestioni esistenti, oltre ad essere recenti, rispondano ad un modello organizzativo del tutto assimilabile ai modelli previsti dal sopra analizzato art. 150 del D.lgs n. 152/06 e quindi richiedano alla pubblica amministrazione uno sforzo organizzativo molto minore di quanto risulterà necessario per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, che è stato introdotto nell’ordinamento dallo stesso D.lgs. n. 152/06 e che pertanto richiede necessariamente una disciplina più articolata.<br />Questo spiega anche perché, per il servizio idrico integrato, non è espressamente posto, a differenza di quanto avviene nell’art. 201, comma 4 e nell’art. 204, comma 1, il principio di continuità delle gestioni esistenti .<br />Ciò tuttavia non significa certo che alle gestioni esistenti nel servizio idrico integrato non possano applicarsi le eccezioni alla cessazione dei vecchi affidamenti previste dal comma 15-bis dell’art. 113 del T.U.E.L.<br />Anzi, l’esigenza di tutelare le aspettative legittime e i diritti quesiti dei gestori esistenti è ancora più significativa di quanto non avvenga nell’ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti, dal momento che, stante anche il fatto che l’attuazione della Legge Galli è stata molto lenta e molte gestioni sono state assegnate negli ultimi anni, l’aspettativa legittima dei titolari delle gestioni stesse circa il rispetto della durata originaria prevista nell’atto di affidamento risulta ben giustificata.<br />In tale contesto, devono intendersi confermate le considerazioni svolte circa la natura ordinatoria, ovvero acceleratoria, del termine del 31 dicembre 2006 (ora 2007) [33], e circa l’operatività delle eccezioni alla cessazione delle gestioni contenute nel comma 15-bis dell’art. 113 T.U.E.L. anche con riferimento alle gestioni del servizio idrico integrato esistenti. </p>
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<p>[1] Il servizio idrico integrato è costituito, ai sensi dell’art. 141 del D.lgs. n. 152/06, dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Esso deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Si fa presente, al riguardo, che il concetto di gestione integrata dell’insieme dei servizi pubblici appena richiamati, costituenti tradizionalmente la categoria dei servizi idrici, è stato introdotto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. Legge Galli), recante Disposizioni in materia di risorse idriche, che all’art. 8 disponeva che i servizi idrici dovessero essere riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati dalle Regioni, superando la frammentazione delle gestioni esistenti e conseguendo adeguate dimensioni gestionali. Tale legge è stata abrogata dall’art. 175 del D.lgs. n. 152/06 e la relativa disciplina è stata inserita, con modifiche ed integrazioni, nel Decreto stesso. Sulla Legge Galli in generale e sul servizio idrico integrato si rinvia a A. Fioritto, <i>I servizi idrici</i>, in <i>Trattato di Diritto Amministrativo</i> a cura di S. Cassese, Milano, 2000, vol. II, pag. 1855 e ss. e bibliografia ivi richiamata; Id., <i>I servizi idrici a dieci anni dalla riforma</i>, in <i>Giorn. Dir. Amm</i>., 2004, pag. 686 e ss:, F. Gaverini, <i>Evoluzioni e prospettive in materia di affidamento del servizio idrico integrato: spunti e riflessioni</i>, in <i>Foro Amm. Tar</i>, 2005, pag. 1254 e ss.; G. Pasquini, <i>La concorrenza nel servizio idrico integrato</i>, in <i>Giorn. Dir. Amm</i>., 2001, pag. 1235 e ss; Id., <i>La concessione a terzi del servizio idrico integrato</i>, ivi, 2002, pag. 125 e ss.; R: Pini, <i>I rapporti tra gli enti territoriali minori ed i gestori del servizio idrico integrato</i>, in <i>Dir. Ec.,</i> 1996, pag. 27 e ss.; U. Pototschning, E. Ferrari (a cura di), <i>Commentario alle disposizioni in materia di risorse idriche (l. 5 gennaio 1994 n. 36 e 37)</i>, Padova, 2000. <br />
[2] La gestione integrata dei rifiuti comprende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera cc, del D.lgs. n. 152/06, il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; essa è organizzata, ai sensi del successivo art. 200, sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dalla Regioni e nel rispetto di alcuni parametri, fra i quali il superamento della frammentazione delle gestioni mediante un servizio di gestione integrata dei rifiuti ed il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali. Fra le attività finalizzate alla gestione ed erogazione del servizio <i>de quo</i> vi sono quelle di gestione e realizzazione degli impianti e quelle di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all’interno di ciascun ambito territoriale ottimale (art. 201, comma 4, lettere a e b). Si fa presente che il concetto della gestione integrata dei rifiuti è stato introdotto proprio dal D.lgs. n. 152/06.<br />
[3] Nell’ambito della sterminata bibliografia relativa ai servizi pubblici locali pare opportuno in questa sede rinviare, senza alcuna pretesa di completezza, a A. Albanese, C. Marzuoli (a cura di), <i>Servizi di assistenza e sussidiarietà</i>, Bologna, 2003; A. Brancasi (a cura di), <i>Liberalizzazione del trasporto terrestre e servizi pubblici economici</i>, Bologna, 2003; G. Caia, <i>I servizi sociali degli enti locali e la loro gestione con affidamento a terzi. Premesse di inquadramento., </i>in <i>Sanità pubblica</i>, 2004, pag. 355 e ss.; Id., <i>I servizi pubblici nell’attuale momento ordinamentale (note preliminari)</i>, in <i>Servizi pubblici e appalti</i>, 2005, pag. 139 e ss.; R. Cavallo Perin, <i>Riflessione sull’oggetto e sugli effetti giuridici della concessione di servizio pubblico</i>, in <i>Dir. Amm.</i>, 1994, pag. 113 e ss.; Id., <i>I principi come disciplina del pubblico servizio tra ordinamento interno ed ordinamento europeo</i>, in <i>Dir. Amm.</i>, 2000, pag. 41 e ss.; M. Clarich, <i>Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili ricostruttivi</i>, in <i>Dir. Pubbl.</i>,1998, pag. 181 e ss.; A. Corpaci (a cura di), <i>La tutela degli utenti dei servizi pubblici</i>, Bologna, 2003; G. Corso, <i>I servizi pubblici nel diritto comunitario, </i>in <i>Riv. Quadr. Pubbl. serv.</i>, 1999, pag. 7 e ss; G. Di Gaspare, <i>Servizi pubblici locali in trasformazione</i>, Padova, 2001; V. Domenichelli, <i>I servizi pubblici locali tra diritto amministrativo e diritto privato</i>, in <i>Dir. Amm.</i>, 2002, pag. 311 e ss.; M. Dugato, <i>Le società per la gestione dei servizi pubblici locali</i>, IPSOA, 2001; Id.<i>, Il servizio pubblico locale: incertezze qualificatorie e tipicità delle forme di gestione.</i>, in <i>Giorn. Dir. Amm.</i>, 2002, pag. 24 e ss.; Id., <i>I servizi pubblici locali</i>, in <i>Trattato di diritto amministrativo,</i> vol. V, a cura di S. Cassese, Milano, 2003, pag. 2581 e ss.; G. F. Ferrari, <i>Servizi pubblici locali e forme miste di gestione pubblico-privati.</i>, in <i>Diritto pubblico comparato ed europeo</i>, 2004 fasc. 4, pag. 1871 e ss.; F. Fracchia, <i>Servizi pubblici e scelta del concessionario</i>, in <i>Dir. Amm.</i>, 1993, pag. 367 e ss.; G. Greco, <i>Le concessioni di pubblici servizi tra provvedimento e contratto</i>, in <i>Dir. Amm.</i>, 1999, pag. 381 e ss.; F. Liguori, <i>I servizi pubblici locali : contendibilità del mercato e impresa pubblica</i>, Torino, 2004; C. Marzuoli (a cura di), <i>Istruzione e servizio pubblico</i>, Bologna, 2003; A. Massera (a cura di), <i>I servizi pubblici in ambiente europeo</i>, Pisa, 2004; F. Merusi, <i>Cent’anni di municipalizzazione: dal monopolio alla ricerca della concorrenza</i>, in <i>Dir. Amm</i>., 2004, pag. 37 e ss.; G. Napolitano, <i>Regole e mercato nei servizi pubblici</i>, Bologna, 2005; T. Nicolazzi, <i>Servizi pubblici locali: funzioni fondamentali degli enti locali o prodotti del mercato?</i>. in <i>Servizi pubblici e appalti</i>, 2005, pag. 553 e ss.; A. Pericu, <i>Impresa e obblighi di servizio pubblico: l&#8217;impresa di gestione di servizi pubblici locali</i>, Milano, 2001; G. Piperata, <i>Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali</i> , Milano, 2005; A. Police, W. Giulietti, <i>Servizi pubblici, servizi sociali e mercato: un difficile equilibro </i> (nota a Corte cost., sentenza 27 luglio 2004, n. 272), in <i>Servizi pubblici e appalti</i>, 2004, pag. 831 e ss.; G.M. Racca, <i>I servizi pubblici nell’ordinamento comunitario</i>, in <i>Dir. Amm.</i>, 1994, pag. 201 e ss.; M. Ramajoli, <i>Concessioni di pubblico servizio e diritto comunitario</i>, in <i>Dir. Amm.</i>, 1993, pag. 563 e ss.; Id., <i>La tutela degli utenti nei servizi pubblici a carattere imprenditoriale</i>, in <i>Dir. Amm.</i>, 2000, pag. 383 e ss.;<i> </i>A. Romano, <i>Profili della concessione di pubblici servizi</i>, in <i>Dir. Proc. Amm</i>., 1994, pag. 459 e ss.; G. Rossi, <i>Gli enti pubblici in forma societaria</i>, in <i>Servizi pubblici e appalti</i>, 2004, pag. 221 e ss.; F. Salvia, <i>Il servizio pubblico: una particolare conformazione dell’impresa,</i> in <i>Dir. Pubbl.</i>, 2000, pag. 535 e ss.; G. Severini, <i>L’affidamento dei servizi pubblici locali: caratteri e procedure</i>, in <i>Servizi pubblici e appalti</i>, 2003, pag. 173 e ss.; D. Sorace, <i>Note sui “Servizi pubblici locali” dalla prospettiva della libertà di iniziativa, economica e non, dei privati</i>, in <i>Studi in onore di Vittorio Ottaviano</i>, vol. II, Milano, 1993, pag. 1141 e ss. Id.,<i> Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità</i>, in <i>Dir. Pubbl.</i>, 1999<i>, </i>pag. 371 e ss.; D. Sorace, C. Marzuoli, <i>Le aziende speciali e le istituzioni</i>, in <i>Dir. Amm.</i>, 1996<i>, </i>pag. 615 e ss.; S. Varone, Servizi <i>pubblici locali e concorrenza, </i>Torino, 2004; R. Villata<i>, Pubblica amministrazione e servizi pubblici</i>, in <i>Dir. Amm</i>., 2003, pag. 493 e ss.; Id., <i>Pubblici servizi</i>, Milano, 2003; A. Zito<i>, I riparti di competenze in materia di servizi pubblici locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione</i>, in <i>Dir. Amm</i>., 2003, pag. 387 e ss.; A. Zucchetti, <i>L&#8217;attuale sistema dei servizi pubblici locali. Il controllo sulle società a totale capitale pubblico.</i>, in <i>Nuova rass.</i>, 2004. pag.1449 e ss.<br />
[4] L’art. 113 del D.lgs. n. 267/00, nel quale era inizialmente confluito l’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come integrato dall’art. 12 delle legge 23 dicembre 1992, n. 498, è stato oggetto di una prima significativa riforma da parte dell’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (cfr., fra i tanti, M. Alesio, <i>I servizi pubblici locali: peso della tradizione e nuovo assetto delineato dalla Finanziaria</i> 2002, in <i>www.lexitalia.it;</i> J. Bercelli, <i>I modelli delle società con partecipazione degli enti locali per la gestione dei servizi pubblic</i>i. in <i>Foro Amm. T.A.R.</i>, 2004, pag. 2654 e ss.; M. Calcagnile, <i>Verso una nuova disciplina dei servizi pubblici?</i>, in <i>www.giustamm.it</i>.; C. Calvieri, <i>La nuova disciplina dei servizi pubblici di cui all’art. 35 L. 448/2001 e sua</i> <i>compatibilità con processi di riorganizzazione in atto</i>, in www.lexitalia.it; A. D. Cortesi, <i>La riforma dei servizi pubblici locali &#8211; Art. 35 l. 28 dicembre 2001, n. 448, legge finanziaria 2002</i>, in <i>Nuove leggi civ. comm.</i>, 2003, pag. 64 e ss.; R. Damonte, <i>La gestione dei servizi pubblici dopo la Finanziaria</i>, in <i>Urb. App</i>., 2002, pag. 253 e ss.; A. Gronchi, <i>La &#8220;riforma&#8221; dei servizi pubblici locali tra conservazione e trasformazione. Per una ricostruzione critica del perplesso aprirsi alla concorrenza dei monopoli locali, nel settore dei servizi &#8220;di rilevanza industriale&#8221;</i>, in <i>Nuova rass.</i>, 2003, pag. 339 e ss.; T. Nicolazzi, <i>La riforma dei servizi pubblici locali: il nuovo assetto normativo</i>, in <i>Riv.  Amm. R.I.</i>, 2004, pag. 257 e ss.; L. R. Perfetti, <i>I servizi pubblici locali. La riforma del settore operata dall&#8217;art. 35 della l. n. 448 del 2001 ed i possibili profili evolutivi,</i>  in <i>Dir. Amm.</i>, 2002, pag. 575 e ss.).<br />
[5] La norma era infatti così formulata: “<i>Ai sensi dell’art. 28 della Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni</i>”. <br />
[6] Corte Costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111.<br />
[7] Consiglio di Stato, Adunanza Generale, 8.6.2000, n. 4. <br />
[8] <i>Ibidem</i>. In questo senso anche la dottrina, cfr. per tutti, L. Paladin, <i>Le fonti del diritto italiano</i>, Bologna, 1996, pag. 90.<br />
[9] Consiglio di Stato, sez. V, 6.5.2003, n. 2380. <br />
[10] G. Caia, <i>Autonomia territoriale e concorrenza nella nuova disciplina dei servizi pubblici locali</i>, in <i>www.giustizia-amministrativa.it, </i>pag. 6.<br />
[11] La nozione di concorrenza in senso dinamico è ben definita nella sentenza della Corte Costituzionale 13 gennaio 2004, n. 14, nella quale si statuisce che “<i>da un punto di vista del diritto interno, la nozione di concorrenza non può non riflettere quella operante in ambito comunitario, che comprende interventi regolativi, la disciplina antitrust e misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza. Quando l’art. 117, secondo comma, lettera e), affida alla potestà legislativa esclusiva statale la tutela della concorrenza, non intende certo limitarne la portata ad una sola delle sue declinazioni di significato. Al contrario… quest’ultima costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell’accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali</i>”.<br />
[12] Si fa presente che, con la stessa sentenza n. 272/04 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 7 dell’art. 113, limitatamente al secondo ed al terzo periodo, in quanto “<i>è evidente che la norma in esame, prescrivendo che deve considerarsi integrativa delle discipline settoriali di fonte regionale la disposizione estremamente dettagliata ed autopplicativa di cui al citato art. 113, comma 7, pone in essere un’illegittima compressione dell’autonomia regionale, poiché risulta ingiustificato e non proporzionato rispetto all’obiettivo di tutela della concorrenza l’intervento legislativo statale</i>”.Inoltre, il successivo art. 113-bis, relativo ai servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto “<i>il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale costituito dalla tutela della concorrenza non è applicabile a questo tipo di servizi proprio perché in riferimento a questi non esiste un mercato concorrenziale</i>”.A commento di tale pronuncia cfr. A. Coruocciolo, <i>L&#8217;affidamento diretto dei servizi pubblici locali dopo la sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 2004 n. 272</i>., in <I>I TAR</I>, 2004, pag. 517 e ss.; L. Iera<i>, Brevi note sulla competenza legislativa nei servizi pubblici locali, fra tutela della concorrenza e criteri di aggiudicazione delle gare. Commento a Corte Costituzionale, 27 luglio 2004, n. 272, </i>in<i> App. Urb. Ed., </i>2005, pag. 5 e ss; G. Sciullo<i>, Stato, Regioni e servizi pubblici locali nella pronuncia n. 272/04 della Consulta</i>, in <i>www.lexitalia.it; </i>E. Zanelli<i>, Servizi pubblici locali e Corte Costituzionale: un passo avanti e due indietro,</i> in<i> Corr. Giur., </i>2005, pag. 133 e ss<i>.<br />
</i>[13] E’ stato osservato che tale ultimo modello “<i>si sostanzia in un recepimento pieno e rigoroso del modello dell’in house providing o della “delegazione interorganica” contemplato … dalla giurisprudenza della Corte dei Giustizia europea  Il modello implica che la società di gestione sia – in sostanza – niente altro che un plesso organizzativo dell’ente locale, privo di una sua autonomia imprenditoriale e di capacità distinte da quelle dell’ente locale. In sostanza si assiste alla riproduzione del vecchio modello dell’azienda speciale municipalizzata di cui al r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578. Si deve notare che il legislatore italiano è stato particolarmente rigoroso perché richiede la presenza di un “capitale intermante pubblico”, mentre per la rispondenza al modello comunitario sarebbe stata bastevole la maggioranza assoluta del capitale in capo agli enti locali</i>” (G. Caia, <i>Autonomia territoriale e concorrenza nella nuova disciplina dei servizi pubblici locali</i>, cit.<i>, </i>pag. 10; sulla nozione di <i>in house providing</i> si rinvia, fra gli altri, a J. Bercelli<b>, </b><i>Sulle società miste e le società in house degli enti locali.</i>, in <i>Urbanistica e appalti</i>, 2005, pag. 640 e ss.; S. Colombari, <i>“Delegazione interorganica” ovvero “in house providing” nei servizi pubblici locali</i>, in <i>Foro Amm. C.D.S.,</i> 2004, 1136 e ss:, Id., <i>Organismo di diritto pubblico, delegazione interorganica e diritto della concorrenza. Flessibilità dell’ordinamento comunitario e rigidità del diritto interno</i>, in <i>Riv. It. Dir. Pubbl. Com</i>., 2004, pag. 275 e ss.; G. Guccione, <i>Affidamenti in house e nozione di organismo di diritto pubblico</i>, in <i>Riv. Trim. app</i>., 2004, pag. 1073 e ss.; A. Lolli, <i>Servizi pubblici locali e società in house: ovvero la collaborazione degli enti locali per la realizzazione di interessi omogenei</i>, in <i>www.dirittodeiservizipubblici.it</i>; Id., <i>Servizi pubblici locali e società in house: ovvero la collaborazione degli enti locali per la realizzazione di interessi omogenei, </i>in <i>Foro Amm. T.A.R.</i>, 2005, pag. 1937 e ss.; F. Pietrosanti<b>, </b><i>Sull&#8217;affidamento diretto dell&#8217;erogazione di un servizio pubblico locale</i>., in <i>Foro it.</i>, 2004, pag. 193 e ss.<b>; </b>E.<b> </b>Scotti<b> </b>, <i>Le società miste tra in house providing e partenariato pubblico privato: osservazioni a margine di una recente pronuncia della Corte di giustizia.</i>, in <i>Foro Amm. C.d.S.</i>, 2004, pag. 666 e ss; R. Ursi, <i>Gli affidamenti &#8220;in house&#8221; a società a capitale interamente pubblico: la parola un&#8217;altra volta alla Corte di giustizia.</i>, in <i>Foro it.</i>, 2004, pag. 546 e ss.).Si rileva, al riguardo, che la Corte di Giustizia europea ha successivamente interpretato in senso restrittivo le condizioni da essa stessa fissate per l’ammissibilità dell’<i>in house providing</i>, vale a dire che il controllo sull’ente concessionario sia analogo a quello esercitato dall’amministrazione concedente sui propri servizi e che l’ente concessionario realizzi la maggior parte della sua attività con l’autorità che lo controlla, statuendo che dette condizioni “<i>trattandosi di un’eccezione alle regole generali del diritto comunitario …debbono formare oggetto di un’interpretazione restrittiva</i>” (Corte di Giustizia, sentenza C-458/03, Parking Brixen). Si è così passati da una nozione di controllo per così dire quantitativa, in quanto limitata alla verifica dell’ammontare di capitale detenuto dall’amministrazione nel soggetto concessionario, ad una nozione per così dire qualitativa, nella quale non soltanto non è sufficiente, per consentire <i>l’in house providing</i>, che l’amministrazione detenga la totalità del capitale, ma occorre esaminare concretamente i singoli statuti per valutare se effettivamente essa eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In tal senso la sentenza appena sopra citata ha sancito che non è possibile affidare “<i>senza svolgimento di pubblica gara, una concessione di pubblici servizi ad una società per azioni nata dalla trasformazione di un’azienda speciale della detta autorità pubblica, società il cui oggetto è stato esteso a nuovi importanti settori, il cui capitale deve essere a breve termine obbligatoriamente aperto ad altri capitali, il cui ambito territoriale di attività è stato ampliato a tutto il paese e all’estero, e il cui Consiglio di amministrazione possiede amplissimi poteri di gestione che può esercitare autonomamente</i>” (cfr. in applicazione di tali principi, Consiglio di Stato, sez. V, 13.7.2006, n. 4440, in <i>www.giustamm.it</i>, con nota di G. Leccisi, <i>Ancora dubbi sul concetto di controllo analogo in materia di in house</i>; Consiglio di Stato, sez. V, 30.8.2006, n. 5072; per una rassegna giurisprudenziale v. M. Chiappetta<i>, L’in house providing alla luce della più recente giurisprudenza comunitaria, in www.lexitalia.it; </i>G. Guzzo, <i>Servizi pubblici locali e affidamenti in house nella più recente giurisprudenza comunitaria e nazionale,ivi)</i>.E’ opportuno, per completezza espositiva, accennare al fatto che l’art. 13, comma 1, del recentissimo d.l. 4 luglio 2006, n. 223, c.d. Decreto Bersani, ha previsto che, al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Peraltro, in sede di conversione del decreto, avvenuta con la legge 4 agosto 2006, n. 248, la norma <i>de qua</i> è stata modificata, escludendosi espressamente dal suo ambito di applicazione i servizi pubblici locali.<br />
[14]  La norma dispone, in particolare, che “<i>L&#8217;attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto</i>”.<br />
[15] In base a questa disposizione, “<i>&#8230;</i> <i>Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)</i>”. <br />
[16] Sull’<i>in house providing </i>cfr. supra sub nota n. 13. <br />
[17] Sul punto cfr. L. Vandelli, <i>Il sistema delle autonomie locali</i>, Bologna, 2004; AA. VV., <i>L’attuazione del nuovo titolo V, parte seconda, della Costituzione</i>, a cura di P. Cavalieri ed E. Lamarque, Torino, 2004; G. Meloni, <i>L’amministrazione locale come amministrazione generale</i>, Roma, Luiss University Press, 2005.<br />
[18] Il decreto ministeriale di cui all’art. 150, comma 2, è stato emanato in data 2 maggio 2006; peraltro, come è accaduto anche per quanto attiene al d.m. relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, esso non è produttivo di alcun effetto giuridico, non essendo stato trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo di sua competenza.<br />
[19] Si ritiene opportuno rilevare che l’art. 35 della legge n. 448/01, che conteneva la prima riforma del sistema dei servizi pubblici locali, prevedeva, al comma 5, una disciplina apposita per il servizio idrico integrato, stabilendo che detto servizio potesse essere affidato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, a società di capitali partecipate unicamente da enti locali dello stesso ambito territoriale ottimale per un periodo non superiore a quello massimo previsto al precedente comma 2 (5 anni).<br />
[20] Si consideri che l’art. 113, comma 9, del T.U.E.L attribuisce al nuovo gestore le reti, gli impianti e le altre dotazioni realizzate dal vecchio gestore, riconoscendo a tale soggetto soltanto un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.  <br />
[21] cfr. Tribunale CE, sez. III, 20 novembre 2002 e giurisprudenza ivi richiamata.<br />
[22] Sul punto cfr. M. Calcagnile, <i>Riforma dei servizi pubblici locali e durata delle concessioni in corso</i>, in <i>www.giustamm.it</i>, pag. 29 e ss, e giurisprudenza ivi richiamata; cfr. anche D. Argenio, <i>L’attuazione del servizio idrico integrato: l’art. 14 del d.l. n. 269 del 2003 e la fase transitoria di gestione dei servizi pubblici locali</i>, ivi.<br />
[23] Per un commento della legge n. 15/05 si rinvia a G. Bacosi, F. Lemetre, <i>Le nuove sembianze del procedimento amministrativo: ecco la l. n. 15 del 2005</i>, in <i>Foro amm. CDS,</i> 2005, pag.  2401 e ss.; V. Cerulli Irelli<i>, Verso un più compiuto assetto della disciplina generale dell’azione amministrativa</i>, in <i>Rassegna Astrid,</i> 2005; N. Paolantonio, A. Police, A. Zito (a cura di), <i>La pubblica amministrazione e la sua azione. Saggi critici sulla legge n. 241/1990 riformata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005</i>, Torino, 2005 <br />
[24] Cfr. Corte Costituzionale, 31 luglio 2002, n. 413, inerente la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale. <br />
[25] M. Calcagnile, <i>Riforma dei servizi pubblici locali cit.</i>, pag. 13. <br />
[26] Si sottolinea che alla norma viene attribuito il titolo/rubrica “<i>Disposizioni sulla gestione del servizio idrico integrato</i>”, titolo che potrebbe indurre taluno a ritenere che il differimento previsto nella norma medesima si applichi solo al servizio idrico integrato. Tale interpretazione non sembra tuttavia condivisibile poiché la disposizione recita testualmente: “<i>all’art. 113, commi 15-bis e 15-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</i>, <i>le parole “31dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2007”</i>”. Essa pare, così, riferirsi a tutte le gestioni di servizi pubblici locali cui risulta applicabile l&#8217;art. 113, comma 15-bis del t.u.e.l. Infatti, di fronte al contenuto generale e non limitato della modifica così apportata al TUEL. appare irrilevante il titolo (rubrica) attribuito all&#8217;art. 15, perché esso non può prevalere rispetto alla ampia enunciazione della norma, nella quale la dichiarazione di volontà del legislatore non è in alcun modo circoscritta o specificata (cfr. V. Crisafulli, voce <i>Disposizione (e norma)</i>, in <i>Enc. dir.</i>, vol. XIII, Milano 1964, pagg. 203-207). E del resto, il ricorso da parte del legislatore al titolo in questione potrebbe spiegarsi in ragione del più ristretto lasso di tempo assegnato alle autorità amministrative competenti per provvedere ai nuovi affidamenti del servizio idrico integrato. L&#8217;art. 172, comma 2, del D.lgs. n. 152/06 recita infatti: ”<i>In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell&#8217;articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l&#8217;Autorità d&#8217;ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti tale scadenza</i>”. Mentre l&#8217;art. 204, comma 2, relativo alla gestione dei rifiuti urbani recita: “<i>In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell&#8217;articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l&#8217;Autorità d&#8217;ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall&#8217;entrata in vigore della medesima parte quarta</i>>”.  <br />
[27] Corte Costituzionale, sentenza n. 272/04, <i>cit;</i> 1.2.2006, n. 29.<br />
[28] La norma fissa il principio per cui le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di una data materia abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse, ed i consigli regionali devono apportare alle leggi regionali le conseguenti e necessarie modificazioni entro novanta giorni. Cfr. su tale profilo TAR Friuli-Venezia Giulia, 17 aprile 1998, n. 587 e 17 maggio 1999, n. 679, sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale ivi citata.<br />
[29] “<i>Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164</i>”.<br />
[30] “<i>Le disposizioni del presente articolo</i> (113)<i> non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni</i>”.<br />
[31] Così recita la modifica espressa al T.U.E.L. contenuta nella citata legge di delega ambientale, all&#8217;art. unico, comma 48: “<i>All&#8217;articolo 113 del T.U.E.L. delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: &#8220;1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni”; b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: &#8220;2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane&#8221;</i> (art. 1, comma 48°). <br />
[32] Cfr. M. Calcagnile<i>, op. ult. cit.</i>, pag. 38 e ss.<br />
[33] Si rammenta al riguardo che il termine <i>de quo</i> è stato postcipato al 31 dicembre 2007 dall’art. 15 del Decreto Bersani sotto la rubrica di “Disposizioni <i>sulla gestione del servizio idrico integrato</i>”, vedi <i>supra </i>sub nota 26 per le ragioni che inducono a ritenere che si tratti di disposizione riferiti a tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 24.10.2006)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>FORMA E FUNZIONE NELLE SOCIETA’ CONTROLLATE DALLO STATO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:45 +0000</pubDate>
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<p>Indice 1. Introduzione 2. La nozione di organismo di diritto pubblico nella giurisprudenza comunitaria 3. L’organismo di diritto pubblico nell’interpretazione del giudice amministrativo 4. Il dibattito dottrinale sull’organismo di diritto pubblico 4.1 La tesi c.d. gestionale 4.2 La tesi c.d. finalistica 5. Sulla natura di Enel S.p.a. 5.1. Cenni sulla</p>
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<p>Indice</p>
<p>1. Introduzione<br />
2. La nozione di organismo di diritto pubblico nella giurisprudenza comunitaria<br />
3. L’organismo di diritto pubblico nell’interpretazione del giudice amministrativo<br />
4. Il dibattito dottrinale sull’organismo di diritto pubblico<br />
 4.1 La tesi c.d. gestionale<br />
 4.2 La tesi c.d. finalistica<br />
5. Sulla natura di Enel S.p.a.<br />
 5.1. Cenni sulla struttura di Enel S.pa. dopo la privatizzazione<br />
 5.2. Enel S.p.a. come organismo di diritto pubblico: osservazioni critiche<br />
 5.3. Cenni sulla natura di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dei dipendenti Enel S.p.a. e sul ruolo della Corte di Conti</p>
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<p>Note</p>
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