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	<title>Maria Francesca Tropea Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Maria Francesca Tropea Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Lottizzazione e procedura competitiva con negoziazione nel settore dei trasporti: due presidi a tutela della trasparenza e non discriminazione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lottizzazione-e-procedura-competitiva-con-negoziazione-nel-settore-dei-trasporti-due-presidi-a-tutela-della-trasparenza-e-non-discriminazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lottizzazione-e-procedura-competitiva-con-negoziazione-nel-settore-dei-trasporti-due-presidi-a-tutela-della-trasparenza-e-non-discriminazione/">Lottizzazione e procedura competitiva con negoziazione nel settore dei trasporti: due presidi a tutela della trasparenza e non discriminazione.</a></p>
<p>  Sommario: 1. Introduzione. &#8211; 2. Il caso in esame. &#8211; 3. Il quadro normativo di riferimento: premessa generale. &#8211; 3.1. Segue: la suddivisione in lotti. &#8211; 3.1.2. Segue: il principio del c.d. apply or explain. &#8211; 3.2. Segue: le modalità di affidamento del servizio. &#8211; 3.2.1. Segue: la procedura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lottizzazione-e-procedura-competitiva-con-negoziazione-nel-settore-dei-trasporti-due-presidi-a-tutela-della-trasparenza-e-non-discriminazione/">Lottizzazione e procedura competitiva con negoziazione nel settore dei trasporti: due presidi a tutela della trasparenza e non discriminazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lottizzazione-e-procedura-competitiva-con-negoziazione-nel-settore-dei-trasporti-due-presidi-a-tutela-della-trasparenza-e-non-discriminazione/">Lottizzazione e procedura competitiva con negoziazione nel settore dei trasporti: due presidi a tutela della trasparenza e non discriminazione.</a></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Sommario: 1. Introduzione. &#8211; 2. Il caso in esame. &#8211; 3. Il quadro normativo di riferimento: premessa generale. &#8211; 3.1. <i>Segue</i>: la suddivisione in lotti. &#8211; 3.1.2. <i>Segue</i>: il principio del c.d. <i>apply or explain</i>. &#8211; 3.2. <i>Segue</i>: le modalità di affidamento del servizio. &#8211; 3.2.1. <i>Segue</i>: la procedura competitiva con negoziazione. &#8211; 4. La decisione del T.R.G.A. di Bolzano n. 139/2019: sulla suddivisione territoriale. &#8211; 4.1. <i>Segue</i>: sulla compatibilità del modello della procedura competitiva con negoziazione per l&#8217;affidamento di servizi di trasporto di linea extra-urbano. &#8211; 5. Considerazioni conclusive.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">1. <i>Introduzione.</i></p>
<p align="JUSTIFY">La sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano del 6 giugno 2019, n. 139 ha rappresentato l&#8217;occasione per svolgere una riflessione in ordine ai temi della suddivisione in lotti e della compatibilità della procedura competitiva con negoziazione rispetto alla disciplina di settore prevista in materia di trasporto pubblico locale di passeggeri.</p>
<p align="JUSTIFY">Nello specifico, sono stati sottoposti ad analisi il rapporto esistente tra la disciplina statale e quella provinciale, da un lato, e il rapporto esistente tra discipline generali e speciali, di livello nazionale e sovranazionale, dall&#8217;altro, tentando di individuare un criterio ermeneutico applicabile in ipotesi di sovrapposizione tra le diverse discipline.</p>
<p align="JUSTIFY">Con riferimento al rapporto tra la disciplina statale e quella provinciale, si è trattato di verificare se vi sia stata o meno violazione delle norme statali che dettano uniformemente i criteri dimensionali minimi dei bacini di mobilità, a fronte di una legge della Provincia Autonoma di Bolzano che prevede esplicitamente la suddivisione del territorio interessato in un numero indeterminato di aree, da individuarsi sulla scorta di criteri di omogeneità territoriale e socio-economica.</p>
<p align="JUSTIFY">Con riguardo al rapporto tra discipline generali e discipline speciali &#8211; di rango nazionale e sovra-nazionale &#8211; si è trattato invece di capire se sia o meno compatibile la procedura competitiva con negoziazione, disciplinata dal Codice dei contratti pubblici, di attuazione del c.d. &#8220;Pacchetto Direttive&#8221; del 2014 in materia di appalti e concessioni, con le regole di settore, già dettate dal Legislatore nazionale, con il d.lgs. n. 422/1997 e dal Legislatore comunitario, con il Regolamento (CE) &#8211; <i>self-executing</i>, s&#8217;intende &#8211; n. 1370/2007.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;analisi è stata svolta alla luce di due fondamentali principi che costituiscono una vera e propria chiave di lettura del composito quadro normativo di riferimento, vale a dire i principi di trasparenza e di non discriminazione, anche in una prospettiva di tutela delle piccole e medie imprese.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">2. <i>Il caso in esame.</i></p>
<p align="JUSTIFY">La pronuncia in commento scaturisce dall&#8217;impugnazione, da parte di una società che già gestiva i servizi provinciali di trasporto pubblico locale di persone su gomma, su rotaia e con impianti fissi, di una delibera adottata dalla Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano, avente a oggetto l&#8217;approvazione del &#8220;Piano provinciale della mobilità&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">Attraverso il suddetto Piano di mobilità, la Giunta provinciale prevedeva, in primo luogo, la suddivisione dell&#8217;ambito territoriale provinciale in quattro bacini di traffico ottimali extraurbani e la relativa esternalizzazione tramite procedura competitiva con negoziazione; in secondo luogo, l&#8217;affidamento <i>in house </i>dell&#8217;unico bacino di trasporto pubblico urbano e, da ultimo, il ricorso al modello remunerativo c.d. di <i>gross cost</i>, con rischio operativo, legato ai proventi tariffari, a carico del concedente.</p>
<p align="JUSTIFY">Per converso, l&#8217;amministrazione provinciale aveva rigettato diverse proposte di <i>project financing</i> avanzate dalla società uscente<a href="#sdfootnote1sym">1</a> al fine di conseguire l&#8217;affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale &#8211; su gomma e su sede fissa -sull&#8217;intero bacino omogeneo extraurbano di dimensione provinciale.</p>
<p align="JUSTIFY">Nella prospettazione fornita dalla società ricorrente, la scelta maggiormente conforme alla normativa vigente avrebbe dovuto invero individuarsi nell&#8217;istituzione di un unico bacino di mobilità<a href="#sdfootnote2sym">2</a> extraurbana con conseguente affidamento di tutti i servizi sulla base di un singolo lotto di gara coincidente con il suddetto bacino provinciale. Ciò in quanto a una tale coincidenza non potrebbe asseritamente derogarsi sulla scorta di generiche esigenze di maggiore contendibilità della procedura selettiva.</p>
<p align="JUSTIFY">La società ricorrente ha peraltro contestato il frazionamento del bacino unico provinciale in più bacini di traffico minori, poiché ritenuta non compatibile con l&#8217;unitarietà del tessuto orografico e viario, caratteristica tipica del bacino di mobilità altoatesino.</p>
<p align="JUSTIFY">Veniva altresì censurato il superamento del limite minimo di 350.000 abitanti, di cui all&#8217;art. 48, comma 2, D.L. n. 50/2017<a href="#sdfootnote3sym">3</a>e la violazione dell&#8217;art. 3-<i>bis</i> D.L. n. 138/2011<a href="#sdfootnote4sym">4</a>, convertito in L. n. 148/2011, che prescrive l&#8217;individuazione di bacini di dimensioni non inferiori a quelle del territorio provinciale. Nella prospettazione operata dalla società uscente, l&#8217;inderogabilità della disciplina stabilita a livello nazionale deriverebbe dall&#8217;esigenza, perseguita dalla stessa, di garantire, su tutto il territorio, i «<i>livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali</i>».</p>
<p align="JUSTIFY">Ancora, la società operante nel settore dei trasporti pubblici di persone, riteneva che i parametri di cui sopra potessero essere derogati solo in casi eccezionali e sulla scorta di un onere motivazionale rafforzato.</p>
<p align="JUSTIFY">Infatti, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, in ipotesi di servizi &#8220;<i>a domanda debole</i>&#8220;<a href="#sdfootnote5sym">5</a>, quali sarebbero quelli di trasporto pubblico locale, gli effetti benefici delle economie di scala presupporrebbero l&#8217;accorpamento e non invero la frammentazione dei servizi stessi.</p>
<p align="JUSTIFY">Veniva altresì criticata la scelta di ricorrere, ai fini dell&#8217;affidamento dei servizi di trasporto dei quattro bacini extraurbani, alla procedura competitiva con negoziazione, disciplinata dall&#8217;art. 62, d.lgs. n. 50/2016<a href="#sdfootnote6sym">6</a>, c.d. Codice degli appalti.</p>
<p align="JUSTIFY">La suddetta scelta, infatti, non era ritenuta conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;art. 59 del medesimo Codice dei contratti pubblici, che individua i casi eccezionali in cui è ammesso, appunto, il ricorso alla procedura competitiva con negoziazione, a discapito del ricorso alla gara.</p>
<p align="JUSTIFY">Secondo la ricostruzione operata dalla società ricorrente, alla procedura competitiva con negoziazione dovrebbero applicarsi le regole proprie dell&#8217;appalto di servizi e non invero quelle in materia di concessione. Se così fosse, non potrebbe trovare applicazione la c.d. clausola di esonero dal regime ordinario dei contratti pubblici, prevista dall&#8217;art. 18 del Codice degli appalti, e confermata, a livello euro-unitario, dall&#8217;art. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, nella parte in cui circoscrive l&#8217;ambito di operatività del regime di affidamento meno restrittivo ai soli contratti di concessione.</p>
<p align="JUSTIFY">Secondo la società di trasporti ricorrente, inoltre, il ricorso alla procedura negoziata determinerebbe un illegittimo ricorso agli aiuti di Stato.</p>
<p align="JUSTIFY">Parte ricorrente lamentava altresì che il criterio di remunerazione più favorevole per l&#8217;amministrazione provinciale e per il conseguimento di una maggiore qualità nell&#8217;erogazione del servizio pubblico fosse da individuarsi non nel modello <i>gross-cost</i>, ma<i> </i>nel modello <i>net-cost</i>, con rischio operativo, legato ai proventi tariffari, a carico del concessionario<a href="#sdfootnote7sym">7</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Quanto all&#8217;affidamento <i>in house </i>del quinto bacino, l&#8217;unico di dimensione urbana, la società uscente riteneva che lo scopo dichiarato dall&#8217;Ente affidante di soddisfacimento di esigenze di innovazione e di ecosostenibilità, oltre a essere egualmente perseguibile mediante il ricorso al mercato, dissimulerebbe un affidamento in via diretta a un soggetto &#8211; già società <i>in house</i> &#8211; di diversi Comuni, tra cui quello di Bolzano.</p>
<p align="JUSTIFY">Inoltre, si criticava l&#8217;inserimento nel bacino urbano di collegamenti di ritenuta naturale pertinenza al bacino extraurbano, con conseguente violazione delle disposizioni normative statali e provinciali sulla definizione dei bacini di mobilità in base a omogenei criteri &#8211; oltre che socio-economici &#8211; demografici e comportamentali degli utenti.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">3. <i>Il quadro normativo di riferimento: premessa generale.</i></p>
<p align="JUSTIFY">La società ricorrente concessionaria sin dal 2008 dei servizi di trasporto pubblico locale di persone nella Provincia autonoma di Bolzano, prima di procedere all&#8217;individuazione dei singoli motivi di gravame afferenti al provvedimento oggetto di impugnativa, ha effettuato una premessa di carattere generale allo scopo di delineare il quadro normativo entro il quale ricade la controversia in esame.</p>
<p align="JUSTIFY">La ricostruzione del quadro normativo di riferimento in materia di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di persone, per come operata da parte ricorrente, non ha trovato condivisione da parte dei Giudici trentini.</p>
<p align="JUSTIFY">E infatti, il T.R.G.A. di Bolzano evidenzia una «<i>confusione terminologica</i>»<a href="#sdfootnote8sym">8</a> registratasi in sede applicativa di «<i>concorrenti fonti normative eurounitarie (reg. n. 1370/2007), statali (D.L. n. 50/2017) e provinciali (L.P. n. 15/2015), integrate dalle delibere e dai pareri rilasciati dalle autorità di settore (delibere ART n. 46/2014</i><a href="#sdfootnote9sym">9</a> <i>e 83/2016</i><a href="#sdfootnote10sym">10</a><i>), non sempre coordinate tra loro</i>»<a href="#sdfootnote11sym">11</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Senza alcun dubbio, le fonti normative applicabili al caso <i>de quo</i> vanno individuate, a livello eurounitario, nel Regolamento (CE) n. 1370/2007<a href="#sdfootnote12sym">12</a>, come modificato dal successivo Regolamento (UE) n. 2338/2016<a href="#sdfootnote13sym">13</a>, e, a livello nazionale, oltre che nelle norme contenute nella fonte di disciplina settoriale, di cui al D.lgs. n. 422/1997<a href="#sdfootnote14sym">14</a>, in alcune disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, c.d. Codice dei contratti pubblici o Codice degli appalti, e del successivo D.L. n. 50/2017, in quanto applicabili anche ai c.d. «settori esclusi», entro la quale categoria ricadono anche i trasporti.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">3.1. Segue: <i>la suddivisione in lotti. </i></p>
<p align="JUSTIFY">Con «lotti di affidamento»<a href="#sdfootnote15sym">15</a> si intende quella specifica rete di servizi di trasporto, delimitata dall&#8217;amministrazione affidante su base geografica e/o modale.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;obiettivo dell&#8217;individuazione dei suddetti lotti è quello di incrementare il numero dei partecipanti a una eventuale procedura di affidamento del servizio di trasporto.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;art. 48, comma 4, D.L. n. 50/2017, prevede che i bacini di mobilità siano articolati in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, ai fini della promozione di una partecipazione, quanto più ampia, alle procedure di scelta dell&#8217;affidatario del servizio di trasporto pubblico locale e regionale. A tal fine, occorre appunto tenere in considerazione le caratteristiche della domanda.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;art. 30, comma 7, del Codice degli appalti individua quale principio generale, applicabile anche ai settori esclusi, quello in forza del quale «<i>i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese</i>».</p>
<p align="JUSTIFY">La sopra citata disposizione trova attuazione anche attraverso la suddivisione delle prestazioni di una gara unica in diversi lotti<a href="#sdfootnote16sym">16</a> da aggiudicarsi a distinti operatori.</p>
<p align="JUSTIFY">La disciplina dell&#8217;istituto in questione si rinviene, a livello nazionale, negli artt. 35 e 51 del Codice dei contratti pubblici, di attuazione degli artt. 46 della Direttiva 2014/24/UE<a href="#sdfootnote17sym">17</a> e 65 della Direttiva 2014/25/UE<a href="#sdfootnote18sym">18</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;art. 51 del Codice degli appalti, in materia di gare uniche aggiudicate per lotti separati, trova applicazione tanto nei settori ordinari, quanto nei settori speciali, in quanto espressamente menzionati dall&#8217;art. 51.</p>
<p align="JUSTIFY">La suddivisione in lotti, se non adoperata artificiosamente, risulta posta a tutela della concorrenza poiché idonea a determinare un ampliamento della platea dei potenziali concorrenti e ad aprire la partecipazione, appunto, anche alle piccole e medie imprese. Inoltre, viene contemplato un numero massimo di lotti aggiudicabili allo stesso concorrente, in modo tale da evirare la creazione di posizioni dominanti sul mercato. Un simile principio trova conforto tanto nel panorama normativo esistente a livello sovranazionale, quanto entro quello vigente a livello nazionale.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Legislatore comunitario, infatti, nello specifico settore dei trasporti pubblici di passeggeri, ha manifestato un chiaro intento di tutela in favore delle piccole e medie imprese già con la formulazione del 9° <i>Considerando </i>del Regolamento (CE) n. 1370/2007<a href="#sdfootnote19sym">19</a> e, in tempi più recenti, con l&#8217;adozione del c.d. Pacchetto Direttive, ove si individua un generale principio di tutela della concorrenza da attuarsi anche attraverso l&#8217;apertura del mercato alle piccole e medie imprese<a href="#sdfootnote20sym">20</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">La <i>ratio </i>pro-concorrenziale che pervade l&#8217;intera disciplina euro-unitaria in materia di appalti pubblici si manifesta appunto anche nella previsione di un generale principio di suddivisione in lotti, il cui contenuto può delinearsi attraverso la lettura del <i>Considerando </i>n. 78<i> </i>della Direttiva n. 24/2014.</p>
<p align="JUSTIFY">Il <i>Considerando </i>n. 78 qualifica espressamente il ricorso alla suddivisione in lotti come un vero e proprio strumento per rafforzare la concorrenza, favorendo l&#8217;ingresso ai singoli appalti anche alle piccole e medie imprese.</p>
<p align="JUSTIFY">Rimane di fondamentale importanza, in una prospettiva di promozione delle piccole e medie imprese, il contributo fornito dall&#8217;Autorità di Regolazione dei Trasporti, A.R.T., con la Delibera n. 48 del 30 marzo 2017.</p>
<p align="JUSTIFY">Con la Delibera A.R.T. n. 48/2017, è stato precisato che l&#8217;affidamento di servizi a pochi grandi operatori del settore per lunghi periodi porta con sé un importante rischio di fuoriuscita dal mercato degli operatori di dimensioni minori. Ciò senza considerare che questi ultimi ben potrebbero essere in possesso di eguali potenzialità nel garantire un servizio efficiente.</p>
<p align="JUSTIFY">A livello di legislazione nazionale e, con specifico riferimento al settore dei trasporti pubblici di passeggeri, il suddetto principio trova conferma nel disposto del già citato art. 48 del D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017, intitolato «<i>Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all&#8217;evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale</i>», in forza del quale: « [&#038;] <i>ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli</i> <i>enti affidanti, con l&#8217;obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle medesime, articolano i bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalità e da altre ragioni di efficienza economica, nonché relative alla specificità territoriale dell&#8217;area soggetta alle disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni</i>».</p>
<p align="JUSTIFY">In altri termini, la mancata suddivisione in lotti dovrà necessariamente trovare giustificazione in esigenze dettate dalle economie di scala, ovvero in ragioni di efficienza economica o sulla base di motivi legati alla specificità territoriale di una determinata area.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">3.1.2 Segue: <i>il principio del c.d. </i>apply or explain<i>.</i></p>
<p align="JUSTIFY">In tema di suddivisione in lotti, esiste un principio c.d. <i>apply or explain</i><a href="#sdfootnote21sym">21</a>, introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con l&#8217;art. 2, comma 1-<i>bis</i>, che ha novellato il vecchio Codice degli appalti, di cui al d.lgs. n. 163/2006<a href="#sdfootnote22sym">22</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Come facilmente desumibile dalla locuzione utilizzata, tale principio si traduce in un aggravio motivazionale a fronte di una mancata suddivisione.</p>
<p align="JUSTIFY">Deve tuttavia chiarirsi che, se da un lato, l&#8217;obbligo di motivare la mancata suddivisione in lotti è previsto espressamente con riferimento ai settori ordinari, dall&#8217;art. 46 della Direttiva 2014/24/UE, così non è, per ciò che concerne i settori speciali.</p>
<p align="JUSTIFY">Diversamente, il Legislatore nazionale ha inteso estendere l&#8217;obbligo di motivazione anche in ipotesi di gara afferente ai settori speciali.</p>
<p align="JUSTIFY">Nella specie, il citato art. 48, comma 4, D.L. n. 50/2017 qualifica la mancata suddivisione in lotti in termini di eccezione, che dovrà essere motivata per le peculiarità delle economie di scala, per ragioni di efficienza economica o per la specificità territoriale che interessa una determinata porzione di territorio.</p>
<p align="JUSTIFY">Le suddette eccezioni, peraltro, non possono essere individuate in via del tutto discrezionale dai singoli Enti affidanti, ma devono essere disciplinate con delibera dell&#8217;Autorità di Regolazione dei Trasporti, A.R.T., ai sensi dell&#8217;art. 37, comma 2, lettera f), D.L. n. 201/2011<a href="#sdfootnote23sym">23</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">La motivazione deve essere contenuta &#8211; cumulativamente &#8211; nella documentazione di gara e nella relazione unica<a href="#sdfootnote24sym">24</a>, ad ulteriore aggravio della disciplina dettata a livello sovranazionale, ove si prescrive, invero, che la motivazione possa essere contenuta &#8211; alternativamente &#8211; nell&#8217;atto di indizione di gara, ovvero nella relazione unica.</p>
<p align="JUSTIFY">Da ultimo, va chiarito che la scelta circa la mancata suddivisione in lotti è pienamente giustiziabile &#8211; mediante l&#8217;impugnazione del bando di gara o del diverso atto con il quale si indice la procedura competitiva &#8211; sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre che dell&#8217;adeguatezza dell&#8217;istruttoria<a href="#sdfootnote25sym">25</a>.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">3.2 Segue: <i>le modalità di affidamento del servizio.</i></p>
<p align="JUSTIFY">Deve anzitutto premettersi che la disciplina applicabile varia a seconda che si tratti di servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana, ovvero di trasporto mediante autobus o tram.</p>
<p align="JUSTIFY">La materia dell&#8217;aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico in materia di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e metropolitana è esclusa dall&#8217;ambito di applicazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, che restano disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1370/2007, da coordinarsi con il d.lgs. n. 422/1997.</p>
<p align="JUSTIFY">Diversamente le altre forme di trasporto mediante autobus o tram sono soggette alla disciplina generale sui contratti pubblici laddove si faccia ricorso alla forma dell&#8217;appalto, ovvero alla disciplina settoriale, ove si faccia ricorso allo schema concessorio.</p>
<p align="JUSTIFY">Ad ogni modo, va chiarito che l&#8217;affidamento dei servizi nei suddetti «settori esclusi» è pur sempre sottoposto al rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell&#8217;ambiente ed efficienza energetica, come espressamente stabilito dall&#8217;art. 4 del d.gs. n. 50/2016.</p>
<p align="JUSTIFY">Le modalità di affidamento del servizio risultano disciplinate dall&#8217;art. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, che attribuisce agli Enti locali la possibilità di scegliere tra distinti modelli, quali la gestione in proprio; l&#8217;affidamento <i>in house</i> ovvero l&#8217;esternalizzazione del servizio in favore di un operatore selezionato sulla base di una procedura a evidenza pubblica<a href="#sdfootnote26sym">26</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">È stato evidenziato, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, un chiaro <i>favor</i><a href="#sdfootnote27sym">27</a> nei confronti dell&#8217;esternalizzazione del servizio, espresso dal Legislatore nazionale, già con l&#8217;art. 18 del d.lgs. n. 422/1997 che disciplina la regola generale della gara.</p>
<p align="JUSTIFY">A livello comunitario, invece, si stabilisce che, laddove si scelga di ricorrere a un operatore esterno alla Pubblica Amministrazione, ciò dovrà avvenire mediante il ricorso a procedure di gara che siano aperte a tutti gli operatori e che siano aderenti ai principi di trasparenza e non discriminazione<a href="#sdfootnote28sym">28</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Nello specifico, occorre fare riferimento al disposto dell&#8217;art. 5, rubricato «<i>Aggiudicazione di contratti di servizio</i>» del sopra citato Regolamento (CE) n. 1370/2007.</p>
<p align="JUSTIFY">Il paragrafo 3 dell&#8217;art. 5 stabilisce che l&#8217;aggiudicazione dei contratti di servizio di trasporto pubblico a un terzo &#8211; diverso da un operatore interno<a href="#sdfootnote29sym">29</a> &#8211; debba avvenire mediante il ricorso a una procedura di gara<i> </i>«<i>equa, aperta a tutti gli operatori</i>», nel rispetto dei «<i>principi di trasparenza e di non discriminazione</i>»<a href="#sdfootnote30sym">30</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Invece, con riferimento specifico al trasporto su ferrovia, l&#8217;art. 5, par. 6, del Regolamento prevede la possibilità di ricorso ad affidamenti diretti &#8211; in favore di operatori economici esterni alla compagine amministrativa &#8211; per i contratti di servizio di trasporto ferroviario, a meno che ciò non risulti espressamente vietato dalla legislazione nazionale dei singoli Paesi membri.</p>
<p align="JUSTIFY">Il problema degli affidamenti diretti nel settore dei trasporti ferroviari esula dall&#8217;oggetto della pronuncia in commento. Pertanto, per completezza, basti ricordare che, a oggi, rimane aperta la questione in ordine alla sussistenza o meno di un siffatto divieto all&#8217;interno del nostro ordinamento, a seguito della devoluzione della questione ermeneutica alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea<a href="#sdfootnote31sym">31</a>, che, tuttavia, non si è ancora pronunciata sul punto.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">3.2.1 Segue: <i>la procedura competitiva con negoziazione.</i></p>
<p align="JUSTIFY">La procedura competitiva con negoziazione<a href="#sdfootnote32sym">32</a>, o procedura negoziata previo bando, è disciplinata dagli artt. 62 e 59, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il cui contenuto è stato integralmente mutuato dal dettato normativo di cui all&#8217;art. 29 della Direttiva 2014/24/UE.</p>
<p align="JUSTIFY">La procedura in discorso è ammessa ove ricorrano una o più condizioni di cui all&#8217;art. 59, comma 2, del Codice degli appalti pubblici.</p>
<p align="JUSTIFY">Sulla base del disposto del sopra richiamato art. 59, comma 2, gli Enti affidanti possono fare ricorso alla procedura competitiva con negoziazione per l&#8217;aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi, in primo luogo, laddove le esigenze dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice perseguite con l&#8217;appalto non possano essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; in secondo luogo, ove si tratti di lavori, forniture o servizi che implichino progettazione o soluzioni innovative; in terzo luogo, nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;appalto non possa essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto o a causa dei rischi a esso connessi e, da ultimo, se le specifiche tecniche non possano essere stabilite con sufficiente precisione dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico.</p>
<p align="JUSTIFY">Le condizioni sopra elencate rispondono tutte all&#8217;esigenza di procedere alla negoziazione per la definizione delle prestazioni che costituiranno l&#8217;oggetto del contratto.</p>
<p align="JUSTIFY">La sequenza procedimentale della procedura competitiva con negoziazione prende le mosse dalla pubblicazione di un bando di gara, da cui possono derivare una o più richieste di invito; ovvero dalla pubblicazione di un avviso di pre-informazione, cui possono conseguire manifestazioni di interesse da parte degli operatori del settore.</p>
<p align="JUSTIFY">Successivamente, selezionati dall&#8217;Amministrazione procedente gli operatori da invitare, questi ultimi potranno formulare le proprie offerte.</p>
<p align="JUSTIFY">A seguito della presentazione delle offerte, si prospetta una duplice opportunità in capo all&#8217;Ente interessato, che potrà procedere o a un&#8217;aggiudicazione diretta del contratto senza negoziazione, o a negoziazioni individuali con gli offerenti, con successiva riduzione progressiva delle offerte ammesse, fino a giungere alla presentazione delle offerte finali e alla definitiva selezione dell&#8217;offerta ritenuta migliore.</p>
<p align="JUSTIFY">Ciò che qui maggiormente preme sottolineare è che, nei documenti di gara dovrà essere individuato anzitutto l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto, con precisa indicazione delle caratteristiche e dei requisiti minimi richiesti per le forniture, i lavori o i servizi e con specificazione dei criteri di selezione del miglior offerente.</p>
<p align="JUSTIFY">Ai sensi del comma 3, dell&#8217;art. 62 del nuovo Codice appalti, le informazioni fornite dalla Pubblica Amministrazione devono essere sufficientemente precise, in modo da permettere a tutti gli operatori economici interessati di operare una scelta consapevole anzitutto in ordine alla partecipazione o meno alla procedura competitiva e, in seconda battuta, in ordine alla redazione dell&#8217;offerta.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">4. <i>La decisione del T.R.G.A. di Bolzano n. 139/2019: sulla suddivisione territoriale.</i></p>
<p align="JUSTIFY">Il T.R.G.A. di Bolzano, con la sentenza in commento, ha rigettato <i>in toto</i> il ricorso avanzato dalla società di trasporti uscente.</p>
<p align="JUSTIFY">Si tratta ora di ripercorrere l&#8217;<i>iter </i>motivazionale della pronuncia, anche al fine di rendere meno oscuro il sopra descritto quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame.</p>
<p align="JUSTIFY">Anzitutto, vengono disattese le censure volte a denunciare la violazione delle norme statali in materia di criteri dimensionali minimi dei bacini.</p>
<p align="JUSTIFY">I suddetti criteri minimi vanno infatti riferiti alle Regioni ordinarie e comunque le norme che li contemplano non possono configurarsi quali norme fondamentali di riforma economico-sociale, come preteso da parte ricorrente.</p>
<p align="JUSTIFY">Va condivisa, conseguentemente, la derogabilità delle norme in oggetto ad opera delle speciali disposizioni della legge provinciale. Queste ultime sono infatti state adottate nel rispetto dei criteri di distribuzione delle funzioni legislative riservate dallo Statuto d&#8217;autonomia alla Provincia Autonoma di Bolzano e tenendo in adeguata considerazione le peculiarità territoriali caratterizzanti l&#8217;Ente ad autonomia differenziata.</p>
<p align="JUSTIFY">La legge della Provincia Autonoma di Bolzano prevede esplicitamente la suddivisione del territorio interessato in un numero indeterminato di aree, da individuarsi sulla scorta di criteri di omogeneità territoriale e socio-economica.</p>
<p align="JUSTIFY">La <i>ratio </i>di una tale frammentazione territoriale si radica nell&#8217;esigenza &#8211; individuata anche nella citata definizione di «lotto di affidamento» fornita dall&#8217;Autorità di regolazione dei Trasporti &#8211; di garantire il più ampio grado di contendibilità della procedura e di favorire l&#8217;accesso alla medesima da parte del più alto numero possibile di operatori, che possano individuarsi anche in piccole e medie imprese.</p>
<p align="JUSTIFY">La scelta della Provincia autonoma di Bolzano di individuare una pluralità di bacini territoriali, poiché conforme alla regola generale di cui all&#8217;art. 51 del Codice degli appalti e volta alla tutela di esigenze dal contenuto sicuramente pro-concorrenziale, non risulta subordinata a un onere motivazionale stingente.</p>
<p align="JUSTIFY">Al contrario, in applicazione del principio c.d. <i>apply or explain</i>, sarà piuttosto la scelta del bacino unico a dover essere sottoposta a una rafforzata giustificazione, considerato il suo valore di eccezione, rispetto alla regola della frammentazione territoriale.</p>
<p align="JUSTIFY">Si tratta di un approdo senza alcun dubbio in linea con i principi fissati in ambito eurounitario al fine di favorire una quanto più ampia apertura del mercato alle piccole e medie imprese.</p>
<p align="JUSTIFY">Al fine di corroborare i principi di diritto espressi e sin qui riportati, i Giudici amministrativi del T.R.G.A. di Bolzano hanno richiamato quanto affermato dall&#8217;Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, c.d. A.G.C.M., nell&#8217;ambito di un&#8217;importante indagine conoscitiva, conclusasi con un provvedimento datato 1° giugno 2016, e titolata «<i>Condizioni concorrenziali nei mercati del trasporto pubblico locale</i>»<a href="#sdfootnote33sym">33</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;<i>Authority</i> sottolinea l&#8217;esistenza di molteplici effetti anticoncorrenziali derivanti dal ricorso a gare a lotto unico: la riduzione dei potenziali partecipanti alla procedura selettiva (si pensi, in particolare, alle imprese medio-piccole) e la riduzione dell&#8217;efficacia dei meccanismi incentivanti.</p>
<p align="JUSTIFY">Dalla scelta del lotto unico di gara discende il rischio di dar vita a «<i>duraturi e inefficienti monopoli regionali</i>»<a href="#sdfootnote34sym">34</a> e a fenomeni di aggregazione con gli operatori <i>incumbent</i>,<i> </i>sì da mantenere le precedenti rendite di posizione, anche in assenza di un effettivo miglioramento dell&#8217;efficienza.</p>
<p align="JUSTIFY">Un ulteriore aspetto di rilievo sottolineato dalla pronuncia sottoposta a commento si individua poi nel depotenziamento degli effetti delle economie di scala nel settore del trasporto pubblico locale di persone, nella specie su gomma, ai fini del dimensionamento ottimale dei lotti di gara.</p>
<p align="JUSTIFY">Secondo la giurisprudenza amministrativa più recente<a href="#sdfootnote35sym">35</a>, condivisa dai Giudici amministrativi trentini, infatti, le gare bandite su lotti unitari o, comunque, su macro-lotti, non determinerebbero effetti positivi ai fini di un&#8217;ottimizzazione dei processi produttivi. Diversamente, anche in vista di un obiettivo di tutela delle piccole e medie imprese, le gare indette su plurimi lotti sono da considerarsi preferibili.</p>
<p align="JUSTIFY">Sotto il profilo procedimentale, si richiede unicamente di verificare se la suddivisione e, al tempo stesso, la previsione di limiti all&#8217;affidamento di tutti i lotti a un solo operatore costituiscano una scelta possibile dal punto di vista tecnico e non eccessivamente onerosa per l&#8217;ente affidante. Ne consegue che l&#8217;opzione della mancata suddivisione in lotti sarà da considerarsi legittima ove la suddetta verifica dia esito negativo<a href="#sdfootnote36sym">36</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel caso in esame, in conformità con quanto disposto dall&#8217;art. 48, D.L. n. 50/2017, da coordinarsi con la L.P. n. 15/2015 e con la Delibera A.R.T. n. 48/2017, la scelta operata dall&#8217;Ente affidante di suddivisione dell&#8217;unico bacino di mobilità in quattro macro-aree riferite ai servizi extraurbani e una macro-area funzionale dei servizi urbani e sub-urbani è supportata in base all&#8217;analisi di criteri di differenziazione territoriali e socioeconomici, con riferimento alla domanda di mobilità e in base a un&#8217;analisi delle caratteristiche del tessuto orografico e viario.</p>
<p align="JUSTIFY">Ne deriva un giudizio di legittimità in ordine alla scelta di individuazione di un unico bacino provinciale di mobilità e di suddivisione dello stesso in più lotti o «bacini territoriali ottimali».</p>
<p align="JUSTIFY">Quanto alla scelta circa la perimetrazione di una macro-area funzionale per i servizi di interesse comunale all&#8217;interno del bacino urbano e sub-urbano, il Collegio giudicante ne ha ritenuto la legittimità.</p>
<p align="JUSTIFY">La relativa legittimità deriva dalle peculiarità del bacino in questione, che comprende appunto aree urbane e sub-urbane. La soluzione individuata nel Piano provinciale di mobilità risulta ragionevole in considerazione della prevalenza attribuita agli aspetti funzionali che connotano il lotto, caratterizzato da cospicui investimenti pubblici volti a ridurre il traffico individuale e all&#8217;individuazione di nuovi centri di interscambio tra le diverse modalità di trasporto.</p>
<p align="JUSTIFY">Secondo la valutazione di opportunità operata dall&#8217;Ente pianificatore, si tratterebbe, appunto ragionevolmente, di elementi che trarrebbero giovamento dall&#8217;essere soggetti a un unico centro gestionale.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">4.1.<i> </i>Segue. <i>Sulla compatibilità del modello della procedura competitiva con negoziazione per l&#8217;affidamento di servizi di trasporto di linea extra-urbano.</i></p>
<p align="JUSTIFY">Se la scelta operata dall&#8217;Amministrazione resistente in ordine alla modalità di gestione del servizio di trasporto riferito al bacino urbano e sub-urbano non è stata oggetto di controversia alcuna, non può dirsi lo stesso con riguardo alla scelta di dar corso a una procedura competitiva con negoziazione per l&#8217;aggiudicazione dei restanti quattro lotti extra-urbani, che, come già accennato, è stata sottoposta al vaglio dei Giudici amministrativi<a href="#sdfootnote37sym">37</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">La società ricorrente riteneva che la procedura competitiva con negoziazione di cui all&#8217;art. 62 del Codice appalti non fosse conforme alla disciplina dettata dal Regolamento (CE) n. 1370/2007, quale fonte di &#8220;<i>legge speciale europea</i>&#8220;<a href="#sdfootnote38sym">38</a>, direttamente applicabile agli affidamenti dei contratti di servizio di trasporto pubblico e prevalente rispetto alle discipline comunitarie, euro-unitarie e nazionali di carattere generale riferite agli appalti di servizi<a href="#sdfootnote39sym">39</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Deve premettersi che la suddetta fonte euro-unitaria <i>self-executing </i>non contempla espressamente la possibilità di ricorso alla procedura in questione nell&#8217;ambito oggetto della controversia in esame.</p>
<p align="JUSTIFY">Si tratta quindi di stabilire se tale procedura debba ascriversi alla categoria delle procedure negoziate, basate sull&#8217;affidamento discrezionale o comunque fiduciario del servizio, come ritenuto da parte ricorrente, ovvero, se possa considerarsi compatibile<a href="#sdfootnote40sym">40</a> con quanto disposto dalla disciplina sovra-nazionale di stampo pro-concorrenziale, poiché basata su criteri oggettivi di selezione.</p>
<p align="JUSTIFY">Ebbene, avendo a mente i tratti essenziali caratterizzanti la procedura competitiva con negoziazione, è possibile evincerne la conformità rispetto al modello delineato dal Regolamento di settore, che impone alle Amministrazioni procedenti, ai sensi dell&#8217;art. 5, par. 3, di ricorrere a procedure di gara eque e aperte a tutti i potenziali interessati operatori, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.</p>
<p align="JUSTIFY">E infatti, l&#8217;art. 62 del Codice appalti «<i>contempla tutti gli elementi distintivi di una procedura competitiva ordinaria</i>»<a href="#sdfootnote41sym">41</a>: la previa pubblicazione di un bando di gara ovvero di un avviso di pre-informazione; la possibilità di partecipazione di tutti i potenziali interessati; la predeterminazione dei criteri di selezione e la parità di informazione e di trattamento di tutti i partecipanti, sia nella fase preselettiva che nella fase della selezione della migliore offerta.</p>
<p align="JUSTIFY">Peraltro, il modello procedurale definito dall&#8217;art. 62 del nuovo Codice appalti risulta perfettamente compatibile con il Regolamento settoriale del 2007 e con le peculiarità dei trasporti quali servizi pubblici<a href="#sdfootnote42sym">42</a>, in quanto, come accennato, il procedimento contemplato prevede l&#8217;esistenza di un contraddittorio tra Ente affidante e operatori potenziali, tale da garantire uno sviluppo progressivo della soluzione maggiormente idonea a soddisfare le esigenze prospettate nel caso di specie<a href="#sdfootnote43sym">43</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Il riferimento è ancora una volta al disposto di cui all&#8217;art. 5, par. 3, già più volte citato, ove si ammette che la competizione possa essere declinata, a seguito della presentazione delle offerte e di un&#8217;eventuale preselezione, in successivi negoziati.</p>
<p align="JUSTIFY">Si ritiene pertanto di poter condividere la soluzione cui è pervenuto il Collegio giudicante, il quale ritiene «<i>decisivo</i>» il disposto di cui sopra ai fini della valutazione di compatibilità tra lo specifico modulo di affidamento disciplinato dall&#8217;art. 62 del Codice degli appalti e l&#8217;esigenza manifestata a livello europeo di affidamenti secondo procedure di gara eque, aperte ai potenziali interessati e poste in essere nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">5. <i>Considerazioni conclusive.</i></p>
<p align="JUSTIFY">Con l&#8217;occasione della pronuncia emessa dal T.R.G.A. di Bolzano si è tentato di proporre una ricostruzione del quadro normativo frammentario esistente in materia di affidamento dei contratti di servizio di trasporto pubblico, con particolare riferimento ai delicati temi della suddivisione in lotti e della compatibilità della procedura competitiva con negoziazione non espressamente richiamata dalla normativa settoriale &#8211; <i>self-executing </i>&#8211; esistente sul punto.</p>
<p align="JUSTIFY">La controversia in commento è stata risolta valorizzando alcuni principi che costituisco il sostrato dell&#8217;intera materia dei contratti pubblici, sia che si tratti dei settori ordinari, sia che si abbia riguardo ai settori speciali.</p>
<p align="JUSTIFY">Ci si riferisce, come già accennato, ai principi di non discriminazione, trasparenza, rotazione e tutela della concorrenza.</p>
<p align="JUSTIFY">E infatti, in primo luogo, va ribadito che il superamento del limite dimensionale minimo di utenti per bacino di mobilità previsto dalla legge provinciale speciale trova risposta nella volontà di garantire una maggiore contendibilità della procedura selettiva, anche in favore di piccole e medie imprese, in attuazione di tutti i suddetti principi.</p>
<p align="JUSTIFY">E ancora, la suddivisione in lotti delle prestazioni oggetto dell&#8217;affidamento, così come il ricorso a una procedura che, seppur con negoziazioni, viene nella sua stessa definizione individuata come competitiva, sono anch&#8217;essi strumenti posti a tutela dei principi sopra richiamati.</p>
<p align="JUSTIFY">Si intende, chiaramente, che la suddivisione in lotti debba adoperarsi in modo conforme a quanto stabilito dal Legislatore e non, invero, al solo fine di eludere l&#8217;applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti.</p>
<p align="JUSTIFY">È per tale ragione che il difetto di motivazione in ordine alla mancata suddivisione in lotti è stato considerato in evidente contrasto con il principio di tutela della concorrenza, il principio di parità di trattamento e il principio di proporzionalità, tutti previsti già dal Trattato istitutivo della Comunità Europea e oggi dal TFUE e successivamente cristallizzati, dapprima, nella Direttiva 2004/18/CE e nell&#8217;art. 2 del vecchio Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 163/2006, e oggi, nella Direttiva 2014/23/UE<a href="#sdfootnote44sym">44</a> e nell&#8217;art. 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici, deliberatamente applicabile anche agli affidamenti nei settori esclusi<a href="#sdfootnote45sym">45</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Trattasi di principi fondamentali, la cui attuazione garantisce che la selezione dell&#8217;affidatario del servizio sia effettivamente seguita a un confronto concorrenziale.</p>
<p align="JUSTIFY">La suddivisione in lotti costituisce, insieme all&#8217;individuazione di paramenti ben delineati per la partecipazione al bando di gara, applicazione del suddetto principio di tutela della concorrenza, che diviene corollario del principio di non discriminazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Il principio di parità di trattamento, attuazione del principio di imparzialità, già disciplinato dall&#8217;art. 97 della Cost., richiede all&#8217;Ente affidante la più ampia diffusione e pubblicizzazione della volontà di procedere all&#8217;affidamento, con previsione di una tempistica congrua, tale da consentire l&#8217;accesso a un numero di operatori economici più ampio possibile.</p>
<p align="JUSTIFY">Il principio di proporzionalità, espressione dell&#8217;idoneità, necessarietà e adeguatezza nel rapporto tra mezzo utilizzato e fine perseguito, non trova applicazione in ipotesi di mancata suddivisione in lotti o nel caso in cui difetti la motivazione della scelta del lotto unico.</p>
<p align="JUSTIFY">Obiettivi come quelli di trasparenza e non discriminazione, poi, ben possono trovare attuazione anche attraverso il ricorso a una procedura che sia preceduta da un bando, ovvero da un avviso di pre-informazione che abbia reso possibile a tutti gli interessati la formulazione di un&#8217;offerta seria e, per così dire, &#8220;appetibile&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">In questo senso, il bando di gara, così come l&#8217;avviso di pre-informazione su cui si è soffermata la Segnalazione congiunta adottata dalle tre <i>Authorities </i>A.G.C.M., A.R.T. e A.N.A.C., non sono altro che mezzi per conseguire risultati trasparenti e non discriminatori<a href="#sdfootnote46sym">46</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Infatti, se le imprese potenzialmente interessate all&#8217;affidamento entrano effettivamente in possesso di tutte le informazioni necessarie per dar vita a un&#8217;offerta suscettibile di essere selezionata, non v&#8217;è ragione di ritenere che la procedura competitiva con negoziazione non rispetti quanto imposto, seppur a grandi maglie, dal Legislatore comunitario, per il settore dei pubblici trasporti di passeggeri.</p>
<p align="JUSTIFY">Peraltro, anche la già citata segnalazione congiunta delle tre <i>Authorities</i>, A.G.C.M., A.R.T. e A.N.A.C., del 25 ottobre 2017, ha ritenuto applicabile il disposto dell&#8217;art. 62 del Codice dei contratti pubblici agli affidamenti dei contratti di servizio nel settore dei trasporti, anche in considerazione del fatto che la procedura competitiva con negoziazione perseguirebbe il vantaggio di migliorare la qualità nel servizio pubblico, attraverso la promozione di nuove soluzioni provenienti dal mercato<a href="#sdfootnote47sym">47</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">In definitiva, sulla base di quanto sinora esposto, è possibile affermare che il fondamentale quesito sorto dalla lettura della pronuncia in esame possa trovare soluzione attraverso l&#8217;applicazione di tutti i principi sinora richiamati.</p>
<p align="JUSTIFY">In altri termini, in ipotesi di sovrapposizione tra le varie discipline di legge esistenti in materia &#8211; legge speciale europea <i>self-executing</i>, legge speciale nazionale, legge speciale provinciale, legge generale europea e legge generale nazionale &#8211; le disposizioni applicabili dovranno essere interpretate in modo tale da garantire gli individuati obiettivi di trasparenza, non discriminazione e tutela della concorrenza.</p>
<p align="JUSTIFY">Peraltro, tali obiettivi, nel nostro ordinamento, dovrebbero assumere ancor più valenza, considerato che il Legislatore nazionale, con il d.lgs. n. 422/1997, dal carattere chiaramente avanguardistico, nel suo art. 18, aveva già individuato la gara come regola generale per le procedure di affidamento dei contratti di servizio nel settore dei trasporti pubblici locali e, come noto, la gara a evidenza pubblica è il modello che maggiormente rispecchia principi come quelli di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, nel perseguimento del più generico obiettivo di tutela della concorrenza.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="RIGHT"> </p>
<p><i>Abstract</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>Il saggio, a commento della pronuncia del T.R.G.A., Sez. Autonoma di Bolzano, n. 139/2019, offre una ricostruzione del quadro normativo in materia di affidamento del servizio di trasporto pubblico di passeggeri, con riferimento ai temi della suddivisione in lotti e della compatibilità della procedura competitiva con negoziazione. La pronuncia si inserisce perfettamente nell&#8217;ambito di un ordinamento che manifesta una preferenza ai lotti plurimi in termini di efficientamento dei trasporti pubblici e conferma la compatibilità della procedura competitiva con negoziazione rispetto all&#8217;art. 5, par. 3, del Reg. (CE) n. 1370/2007, di chiaro stampo pro-concorrenziale. Il contesto sottoposto a esame è connotato dalla compenetrazione di diverse fonti: una fonte di legge speciale europea </i>self-executing,<i> di cui al Reg. (CE) n. 1370/2009, una fonte di legge speciale a livello nazionale risalente agli anni Novanta e definita &#8220;avanguardistica&#8221; nel segno della tutela della concorrenza e una fonte di legge generale a livello nazionale, di cui al nuovo Codice degli appalti: il tutto da integrarsi &#8211; ulteriormente &#8211; con il portato delle delibere emesse dalle </i>Authorities <i>di settore. Lo scritto, in conclusione, raggiunge la consapevolezza che, in ipotesi di sovrapposizione tra le varie discipline esistenti in materia, le disposizioni applicabili debbano essere interpretate alla luce dei principi fondamentali di trasparenza e non discriminazione, tutti inclusi nel più generico obiettivo di salvaguardia della concorrenza, seppur regolamentata. </i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>Abstact</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>The essay, concerning the judgement of the T.R.G.A., Sec. Autonomous of Bolzano, n. 139/2019, offers a reconstruction of the regulatory framework regarding the assignment of the public passengers&#8217; transport, with reference to the issues of division into lots and the compatibility of the competitive procedure with negotiation. The ruling fits perfectly into the context of an order that manifests a preference for multiple lots in terms of improving the efficiency of public transports and confirms the compatibility of the competitive procedure with negotiation to art. 5, par. 3, of Reg. (EC) n. 1370/2007, clearly pro-competitive. The context under examination is based on the interpenetration of different sources: a source of special European self-executing law, Reg. (EC) n. 1370/2009, a source of special law at national level dating back to the Nineties and defined as &#8220;avant-garde&#8221; in the name of protecting competition and a source of general law at national level, the new Public Procurement Code: all to be integrated &#8211; further &#8211; with the result of the resolutions issued by the Autonomous Authorities. In conclusion, the paper reaches the awareness that, in case of overlap between the different disciplines, the applicable provisions must be interpreted on the basis of transparency and non-discrimination fundamental principles, all included in the more generic objective of safeguarding competition, although regulated.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p>  </p>
<p>Pubblicato il 06/06/2019</p>
<p align="RIGHT"><b>N. 00139/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p align="RIGHT"><b>N. 00045/2018 REG.RIC.</b></p>
<p align="CENTER"> </p>
<p align="CENTER"><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align="CENTER"><b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align="CENTER"><b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa</b></p>
<p align="CENTER"><b>Sezione Autonoma di Bolzano</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="CENTER"><b>SENTENZA</b></p>
<p align="JUSTIFY">sul ricorso numero di registro generale 45 del 2018, proposto da <br /> Sad Trasporto Locale S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Guglielmo Aldo Giuffre&#8217;, Flaminia Aperio Bella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Manfred Schullian in Bolzano, viale Stazione 5;</p>
<p align="CENTER"><i><b>contro</b></i></p>
<p align="JUSTIFY">Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, domiciliata presso la sede dell&#8217;Avvocatura provinciale in Bolzano, piazza Silvius Magnago 1;</p>
<p align="CENTER"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p align="JUSTIFY">Sasa S.p.A. &#8211; Ag, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti e Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88;</p>
<p align="CENTER"><i><b>per l&#8217;annullamento:</b></i></p>
<p align="JUSTIFY">A) della Deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n 20, datata 09.01.2018, ma concretamente pubblicata e accessibile dal 01.02.2018, avente ad oggetto l&#8217;approvazione del &#8220;Piano provinciale della mobilità&#8221;, e del Piano ivi allegato (di seguito anche &#8220;Piano&#8221; o &#8220;PPM&#8221;);</p>
<p align="JUSTIFY">B) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi espressamente compresa, ove occorrer possa e nei limiti di quanto di interesse, la nota PAB 21.02.2018, con oggetto &#8220;Piano provinciale della mobilità &#8211; Risposta alle osservazioni presentate alla proposta del piano&#8221;.</p>
<p>  </p>
<p align="JUSTIFY">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p align="JUSTIFY">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e di Sasa S.p.A. &#8211; Ag;</p>
<p align="JUSTIFY">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p align="JUSTIFY">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 il dott. Sarre Pirrone e uditi per le parti i difensori avv. M. A. Sandulli e avv. B.F. Aperio per la parte ricorrente; avv. S. Beikircher per la Provincia autonoma di Bolzano e avv. A. Buongiorno per la Sasa S.p.a.;</p>
<p align="JUSTIFY">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>  </p>
<p align="CENTER">FATTO</p>
<p align="JUSTIFY">1. Dalla documentazione versata in atti e dalle deduzioni in fatto non specificamente contestate dalle parti costituite (art. 64, c. 2 cod. proc. amm.), si ricavano i seguenti elementi di valutazione, rilevanti ai fini del decidere (<i>i documenti citati in prosieguo si riferiscono &#8211; salva diversa specificazione &#8211; alla produzione effettuata dalla Provincia autonoma di Bolzano</i>). </p>
<p align="JUSTIFY">2. L&#8217;odierna ricorrente, SAD Trasporto Locale S.p.A. (d&#8217;ora in poi, SAD), agisce nella sua veste di operatore del settore della mobilità di persone, nonché di attuale gestore dei servizi provinciali di trasporto pubblico locale (TPL) di persone su gomma (autobus), su rotaia (treno) e con impianti fissi (funicolare della Mendola, trenino/funivia del Renon, funivia di S.Genesio). Le relative concessioni sono state rilasciate dalla Provincia autonoma di Bolzano negli anni 2008-2009.</p>
<p align="JUSTIFY">3. In forza della suddetta qualificazione ed in vista della scadenza delle concessioni richiamate (prevista per fine novembre del 2018, poi prorogata a fine 2019), SAD presentava, a partire dal 16.02.2016, diverse proposte di <i>project financing</i> (PF) alla Provincia autonoma di Bolzano (PAB). I menzionati progetti, formulati ai sensi dell&#8217;art. 183, c. 15 del D.Lgs. n.50/2016, avevano ad oggetto l&#8217;affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) su gomma e su sede fissa, sull&#8217;intero bacino omogeneo extraurbano di dimensione provinciale.</p>
<p align="JUSTIFY">4. L&#8217;ultima (in ordine di tempo) di tali proposte di PF, presentata il 10.04.2017 da SAD insieme ad un consorzio di 19 imprese di trasporto operanti in provincia di Bolzano (LIBUS), veniva dichiarata &#8220;<i>non ammissibile</i>&#8221; dalla Giunta provinciale con delibera n. 1147 del 24.10.2017 (doc. 3), impugnata dalle proponenti avanti a questo TRGA con ricorsi rubricati sub RG n. 279 e 280/2017.</p>
<p align="JUSTIFY">5. In attuazione del disposto dell&#8217;art. 7 della legge provinciale sulla mobilità, (L.P. n. 15/2015), la Giunta provinciale aveva altresì approvato, con delibera n. 502 del 09.05.2017, la proposta di Piano provinciale di mobilità (PPM) contemplato dall&#8217;art. 7 della L.P. n. 15/2015 (doc. 2).</p>
<p align="JUSTIFY">6. Con nota del 14.09.2017, SAD presentava osservazioni al suddetto progetto di PPM, contestando, in sintesi, le seguenti scelte prefigurate dalla Giunta provinciale: l&#8217;imposizione del modello remunerativo c.d. di <i>gross-cost</i> (con rischio operativo, legato ai proventi tariffari, a carico del concedente); la suddivisione dell&#8217;ambito territoriale provinciale in quattro bacini di traffico ottimali extraurbani; l&#8217;affidamento <i>in house </i>dell&#8217;unico bacino di trasporto pubblico urbano (doc. 7 di SAD). </p>
<p align="JUSTIFY">7. Secondo SAD, la scelta imposta dalla normativa vigente, nonché la più coerente con gli interessi generali affidati alla cura del gestore pubblico, sarebbe stata quella di istituire un unico bacino di mobilità extraurbana e di procedere all&#8217;affidamento di tutti i servizi sulla base di un singolo lotto di gara coincidente con il suddetto bacino provinciale.</p>
<p align="JUSTIFY">8. Il criterio di remunerazione più favorevole per l&#8217;amministrazione e &#8220;<i>per il conseguimento della maggior qualità del servizio pubblico</i>&#8221; veniva invece indicato nel modello &#8220;<i>net-cost</i>&#8221; (con rischio operativo, legato ai proventi tariffari, a carico del concessionario). </p>
<p align="JUSTIFY">9. La Giunta provinciale interveniva anche sul versante del trasporto urbano, ponendo le premesse per il programmato affidamento <i>in house</i> del relativo servizio pubblico, mediante adozione della delibera n. 1256 del 21.11.2017, con la quale acquistava una quota azionaria di controllo nella partecipata pubblica SASA s.p.a. per un investimento pari ad ¬ 499.972,00 (doc.4). </p>
<p align="JUSTIFY">10. SAD impugnava la suddetta delibera n. 1256/2017 con ricorso proposto avanti a questo TRGA ed iscritto <i>sub</i> RG n. 292/2017.</p>
<p align="JUSTIFY">11. In data 01.02.2018 veniva pubblicata la delibera della Giunta provinciale del 09.01.2018 n. 20, avente ad oggetto la definitiva approvazione del Piano provinciale della mobilità previsto dalla L.P. n. 15/2015 (doc. 5).</p>
<p align="JUSTIFY">12. Avverso il suddetto provvedimento insorgeva SAD presentando, inizialmente, ricorso per motivi aggiunti, depositato il 21.02.2018 nel giudizio già pendente <i>sub</i> 280/2017 ed avente ad oggetto l&#8217;impugnativa della delibera n. 1147/2017 di declaratoria di inammissibilità della proposta di PF presentata da LIBUS e SAD congiuntamente. </p>
<p align="JUSTIFY">13. La medesima delibera n. 20/2018, di approvazione del Piano provinciale di mobilità (PPM), veniva poi impugnata da SAD con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 07.03.2018 e rubricato <i>sub</i> RG 45/2018.</p>
<p align="CENTER">DIRITTO</p>
<p align="JUSTIFY">14. Parte ricorrente fa precedere la formulazione dei singoli mezzi di gravame da una premessa di carattere generale, volta a tracciare le coordinate normative nel cui ambito iscrivere la presente controversia. Le fonti primarie di disciplina dei rapporti dedotti in giudizio vengono individuate, a livello eurounitario, nel regolamento CE n. 1370/2007, nonché in ambito nazionale, nelle norme, ritenute espressione di interessi nazionali e di riforme economico-sociali, recate dal D. Lgs. N. 50/2016 e dal D.L. n. 50/2017.</p>
<p align="JUSTIFY">15. Queste ultime &#8211; nella parte in cui contemplano un limite dimensionale minimo di 350.000 utenti per bacino di mobilità (v. art. 48, comma 2 del D.L. n.50/2017) &#8211; non sarebbero derogabili dalle norme provinciali di cui alla L.P. n. 15/2015, potenzialmente istitutive di una pluralità di bacini di dimensioni &#8220;<i>sub-provinciali</i>&#8220;. </p>
<p align="JUSTIFY">16. Il carattere &#8220;rigido&#8221; della disciplina statale richiamata viene, altresì, fatto derivare dall&#8217;essere la medesima posta a garanzia dei &#8220;<i>livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">17. Qualsiasi interpretazione difforme da quella proposta da parte ricorrente si risolverebbe nell&#8217;inammissibile introduzione di un regime differenziato provinciale oltre che nell&#8217;illegittimità costituzionale (per violazione dei principi di ragionevolezza e degli artt. 3 e 117 della Carta fondamentale) delle disposizioni normative derogatorie. </p>
<p align="JUSTIFY">18. Sulla base del prospettato inquadramento normativo, parte ricorrente formula un primo ordine di censure volte a contestare la legittimità e sostenibilità tecnica del frazionamento del bacino unico provinciale in più bacini di traffico &#8220;<i>minori</i>&#8220;. Detta suddivisione non sarebbe compatibile con l&#8217;unitarietà del tessuto orografico e viario che costituirebbe la specificità del bacino di mobilità altoatesino. </p>
<p align="JUSTIFY">19. Si denuncia, altresì, oltre al già accennato superamento del limite dei 350.000 abitanti (art. 48, c. 2 del D.L. n. 50/2017), anche la violazione delle norme statali che prescrivono bacini di dimensioni non inferiori a quelle del territorio provinciale (art. 3 <i>bis</i> D.L. n. 138/90, convertito in L. n. 148/2011). </p>
<p align="JUSTIFY">20. I parametri suddetti sarebbero derogabili soltanto in casi eccezionali, soggetti ad onere motivazionale rafforzato, dovendo l&#8217;ente gestore fornire compiuta dimostrazione dei vantaggi in concreto raggiungibili tramite l&#8217;adozione di ambiti territoriali <i>sub-provinciali</i>.</p>
<p align="JUSTIFY">21. Nella fattispecie in esame, il suddetto onere non sarebbe stato assolto, non potendosi, in particolare, fare riferimento agli effetti benefici delle economie di scale, le quali presuppongono l&#8217;accorpamento e non la frammentazione dei servizi a &#8220;<i>a domanda debole</i>&#8221; quali sarebbero quelli resi nel settore del TPL. </p>
<p align="JUSTIFY">22. Di tanto fornirebbe conferma anche il parere AGCM AS 1164 del 18.06.2014, con il quale la predetta <i>Autority </i>si sarebbe pronunciata in senso favorevole all&#8217;accorpamento dei quattro bacini originariamente previsti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, condividendosi l&#8217;opzione a favore di procedure di affidamento riferite ad un lotto unico di dimensione regionale.</p>
<p align="JUSTIFY">23. Con riguardo alla disciplina degli ambiti ottimali di bacino dettata dal citato art. 3<i>bis</i> del D.L. n. 138/2011, la ricorrente SAD deduce, altresì, che la PAB sarebbe decaduta dalla possibilità di istituire bacini diversi da quello provinciale, non avendovi provveduto &#8211; a differenza di quanto disposto per il settore dei servizi idrico integrato e di distribuzione dell&#8217;energia elettrica &#8211; entro il termine perentorio del 25.06.2012 previsto dalla norma sopra richiamata.</p>
<p align="JUSTIFY">24. Completa l&#8217;articolazione del primo mezzo di gravame la censura di erroneità della delibera impugnata, basata sulla ritenuta equivalenza dei concetti giuridici di &#8220;<i>bacino di mobilità</i>&#8221; e di &#8220;<i>bacino territoriale omogeneo</i>&#8220;, per cui si rivelerebbe del tutto incongruente la pretesa di scomporre l&#8217;unico bacino di mobilità provinciale in cinque bacini territoriali di dimensioni inferiori.</p>
<p align="JUSTIFY">25. L&#8217;unicità del bacino di mobilità provinciale comporterebbe, altresì, la configurazione unitaria anche del lotto di gara, coincidenza cui non sarebbe consentito derogare per generiche esigenze di maggiore &#8220;<i>contendibilità</i>&#8221; della procedura selettiva. </p>
<p align="JUSTIFY">26. La seconda rubrica di censura denunciata dalla società ricorrente si rivolge contro l&#8217;ulteriore parcellizzazione dei servizi oggetto di affidamento che si assume dovuta allo scorporo dagli stessi di quelli di &#8220;<i>esclusivo interesse comunale</i>&#8220;. </p>
<p align="JUSTIFY">27. Il PPM contestato stabilisce, infatti, che i menzionati servizi dovranno essere cofinanziati dai Comuni per quote che variano dal 3 al 9% del valore complessivo dell&#8217;affidamento. Il documento programmatico imporrebbe poi&#8221;<i>una regolamentazione in termini di orario ed importo talmente integrata e coordinata con quella prevista a livello generale da tradirne il carattere sostanzialmente unitario e inscindibile</i>&#8220;, con l&#8217;ulteriore conseguenza della &#8220;<i>possibile (recte: probabile) elusione delle regole delle gare europee</i>&#8220;. </p>
<p align="JUSTIFY">28. Ulteriore elemento invalidante della delibera impugnata viene individuato (tramite i motivi di ricorso III e IV) nella pretesemente artificiosa configurazione del quinto bacino &#8220;<i>urbano</i>&#8220;. Detto bacino si assume concepito dalla PAB al dichiarato scopo di soddisfare esigenze di innovazione e di ecosostenibilità, le quali, in realtà, oltre ad essere ugualmente perseguibili mediante il ricorso al mercato, dissimulerebbero &#8220;<i>l&#8217;evidente unico (e sviato) fine di consentire l&#8217;affidamento in via diretta a SASA, già società in house dei Comuni di Bolzano, Merano e Laives</i>&#8220;. </p>
<p align="JUSTIFY">29. Si sarebbero, in tal modo, inseriti nel bacino urbano collegamenti come quelli tra Bolzano e Merano che pertengono &#8220;<i>naturalmente</i>&#8221; al lotto extraurbano che va da Bolzano a Malles, violando le disposizioni normative statali (art. 48, c. 1 D.L. n. 50/2017) e provinciali (art. 8, c. 2 L.P. n.15/2015), nella parte in cui prescrivono che i bacini di mobilità siano definiti in base ad omogenei criteri socio-economici, demografici e comportamentali dell&#8217;utenza potenziale.</p>
<p align="JUSTIFY">30. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso la società ricorrente censura l&#8217;impugnata delibera di approvazione del PPM nella parte in cui la Giunta incarica la Ripartizione mobilità della Provincia di predisporre gli atti di gara per l&#8217;affidamento dei servizi dei quattro bacini per i servizi di linea extraurbani definiti nel PPM secondo la &#8220;<i>procedura competitiva con negoziazione</i>&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 62 del D.L.vo n. 50/2016, &#8220;<i>tenendo conto in particolare, se possibile, delle esigenze delle piccole e medie imprese locali</i>&#8221; (30° cpv. delle premesse della delibera).</p>
<p align="JUSTIFY">31. La scelta di una procedura &#8220;<i>negoziata</i>&#8221; viene criticata in quanto non conforme alle prescrizioni contenute nell&#8217;art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, che enumera i casi in cui è ammesso &#8211; in via di eccezione alla regola della gara &#8211; il ricorso alla procedura competitiva con negoziazione. In particolare, andrebbe escluso il carattere innovativo dei servizi oggetto di affidamento (punto 2 dell&#8217;art. 59 cit.), ritenuto incompatibile con l&#8217;adozione del metodo di remunerazione del &#8220;<i>gross-cost</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">32. Le condizioni tassative cui l&#8217;art. 59 del D.L.vo n. 50/2016 subordina la possibilità del ricorso alla procedura competitiva con negoziazione troverebbero, altresì, applicazione in considerazione dell&#8217;azzeramento del rischio operativo in capo all&#8217;affidatario conseguente all&#8217;adozione del contestato modello di remunerazione. La procedura in esame sarebbe, in definitiva, soggetta alle regole proprie dell&#8217;appalto di servizi e non a quelle della concessione, con conseguente inapplicabilità della clausola di &#8220;<i>esonero</i>&#8221; dal regime dei contratti pubblici dettata dall&#8217;art. 18 del medesimo codice degli appalti.</p>
<p align="JUSTIFY">33. Analoghe considerazioni vengono svolte con riferimento alla normativa eurounitaria e, in particolare, con riguardo all&#8217;art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, nella parte in cui circoscrive l&#8217;operatività del regime di affidamento &#8220;<i>meno restrittivo</i>&#8221; di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo art. 5 ai contratti di concessione. Per gli appalti di servizi vale, per contro, il regime &#8220;<i>ordinario</i>&#8221; di cui alle direttive 17 e 18/2004 (oggi, 24 e 25/2014), che non prevede la facoltà di ricorso a procedure negoziate.</p>
<p align="JUSTIFY">34. Da ultimo (motivo V), parte ricorrente introduce il tema dell&#8217;aiuto di stato in cui trasmoderebbe il ricorso alla procedura negoziata, se utilizzata al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge. Vengono richiamati, a tale riguardo, i criteri stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE &#8220;<i>Altmark</i>&#8220;, che legittimerebbero gli affidamenti negoziati soltanto in presenza di corrispettivi commisurati ai costi netti di esercizio e con esclusione di qualsiasi sovracompensazione.</p>
<p align="JUSTIFY">35. Si è costituita in giudizio l&#8217;intimata Provincia autonoma di Bolzano facendo valere ragioni di inammissibilità del gravame proposto da SAD, legate a presunti vizi della procura alle liti, alla dedotta consumazione del potere impugnatorio già esercitato in separato giudizio, ovvero alla ritenuta insindacabilità delle scelte pianificatorie operate mediante il contestato provvedimento programmatico.</p>
<p align="JUSTIFY">36. Nel merito, l&#8217;Amministrazione resistente, dopo aver proceduto ad una giustapposizione del quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo ai rapporti tra le fonti statali e provinciali, contesta, punto per punto, la fondatezza dei motivi di gravame avversari concludendo per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.</p>
<p align="JUSTIFY">37. Simili conclusioni vengono rassegnate da SASA s.p.a. costituitasi anch&#8217;essa in giudizio per contrastare l&#8217;azione proposta da SAD. </p>
<p align="JUSTIFY">38. Passando allo scrutinio delle deduzioni svolte dalle parti, e prendendo le mosse dalle eccezioni preliminari sollevate dalla PAB, il Tribunale rileva la palese inconsistenza delle stesse. </p>
<p align="JUSTIFY">39. Quanto alla nullità della procura conferita dal sig. Ingomar Gatterer in veste di legale rappresentante della SAD, anziché dal sig. Ingemar Gatterer, si tratta di mera irregolarità ovvero di errore scusabile da ascriversi, con ogni verosimiglianza, ad un refuso in fase di dattiloscrittura.</p>
<p align="JUSTIFY">40. Si rimanda, a tale proposito, al pacifico approdo giurisprudenziale per cui il mero refuso non consente di dubitare dell&#8217;esistenza e della validità della procura speciale (Cass. civ., sez. III, n. 21783/2015 e <i>id</i>., sez. II, n. 18781/2011; Cons. Stato, IV, n. 1119/2014).</p>
<p align="JUSTIFY">41. Dalla considerazione complessiva degli atti versati in causa discende, comunque, l&#8217;innegabile riferibilità a SAD dell&#8217;iniziativa giudiziaria in esame, qualificandosi il sottoscrittore della procura alla lite esplicitamente come amministratore delegato e rappresentante legale della società SAD-Trasporto Locale s.p.a..</p>
<p align="JUSTIFY">42. Inoltre, con la sottoscrizione in calce al mandato riportato sull&#8217;ultimo foglio del ricorso, la parte ricorrente, non solo ha conferito la procura, ma ha fatto anche proprio il contenuto dell&#8217;atto che la precede (in tal senso, v. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 283/2019) ed in particolare dell&#8217;epigrafe del ricorso, in cui si menziona il conferimento del mandato ad opera del sig. Ingemar Gatterer. </p>
<p align="JUSTIFY">43 In definitiva, può ragionevolmente escludersi qualsiasi incertezza in ordine all&#8217;identificazione del mandante e della società dal medesimo rappresentata, nonché alla riferibilità della procura all&#8217;impugnativa degli atti oggetto di ricorso.</p>
<p align="JUSTIFY">44. Non coglie nel segno neanche l&#8217;eccezione di inammissibilità con cui la PAB deduce la presunta consumazione del potere di impugnativa della delibera n. 20/2018, già aggredita mediante ricorso per motivi aggiunti depositato nel procedimento pendente avanti a questo TRGA sub R.G. 280/2017 (poi riunito al 279/2017 e trattenuto in decisione all&#8217;udienza del 09.05.2018). </p>
<p align="JUSTIFY">45. Si tratta, invero, di azione caducatoria autonoma, basata su <i>causa petendi</i> (censure derivate dal diniego di esame dei progetti di PPP presentati da SAD)diversa da quella posta a fondamento della presente impugnativa (incentrata su vizi &#8220;<i>propri</i>&#8221; del provvedimento di approvazione del PPM). </p>
<p align="JUSTIFY">46. Alla luce della difformità delle <i>causae petendi</i>, non sussiste, quindi, una situazione di litispendenza in senso proprio tra le due vertenze, ciascuna delle quali mantiene la propria connotazione autonoma. </p>
<p align="JUSTIFY">47. Priva di fondamento è anche l&#8217;eccezione riferita alla presunta insindacabilità giudiziaria delle scelte pianificatorie contenute nel PPM, essendo del tutto pacifica in giurisprudenza la soggezione del potere di pianificazione, anche quando sia espressione di discrezionalità tecnica, al vaglio di legittimità del Giudice amministrativo. La pubblica amministrazione deve infatti dare conto degli obiettivi che essa, attraverso lo strumento di programmazione, intende perseguire e, quindi, della coerenza delle scelte in concreto effettuate con i detti obiettivi ed interessi pubblici agli stessi immanenti (v. <i>ex pluribus</i>, Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 2710/2012).</p>
<p align="JUSTIFY">48. Nella fattispecie che ne occupa costituisce espressione della suddetta potestà pianificatoria anche la controversa suddivisione del territorio provinciale in cinque bacini territoriali ottimali (B.T.O.), che hanno costituito la base per la costituzione di altrettanti lotti di gara. </p>
<p align="JUSTIFY">49. Si tratta, invero, di una scelta di fondo operata dalla Provincia nell&#8217;esercizio dei poteri di programmazione e gestione conferiti dalla legge (art. 4 L.P. n. 15/2015), connotati dall&#8217;incontestabile ampiezza dei margini di valutazione ma, cionondimeno, soggetti a sindacato giurisdizionale confinato nei noti limiti rappresentati dai canoni generali dell&#8217;agire amministrativo, ovvero della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre che dell&#8217;adeguatezza dell&#8217;istruttoria&#8221; (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 5224/2017; Sez. V, n. 1038/2017). </p>
<p align="JUSTIFY">50. La verifica di legittimità sollecitata da parte ricorrente appare quindi pienamente ammissibile, ragione per cui si può passare alla disamina dei singoli motivi di gravame.</p>
<p align="JUSTIFY">51. Con il primo mezzo la ricorrente deduce i molteplici profili di illegittimità già tratteggiati in narrativa (par. 18-22), nonché la presunta insostenibilità tecnica del frazionamento del bacino unico provinciale in cinque ambiti territoriali ottimali &#8220;<i>minori</i>&#8221; (uno urbano e quattro extraurbani; cfr. par. 23-24).</p>
<p align="JUSTIFY">52. Con riguardo alle predette doglianze va preliminarmente disattesa la ricostruzione del riparto di competenze legislative operata nelle premesse alle difese della società ricorrente. A tale proposito, si rileva che il ruolo di ente preposto al settore dei trasporti pubblici di interesse provinciale che l&#8217;art. 4 della L.P. n. 15/2015 attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzanorispecchia la distribuzione delle funzioni legislative che lo Statuto d&#8217;autonomia riserva in via primaria alla PAB (art. 8, comma 1, cifra 18 del D.P.R. n. 670/1972). </p>
<p align="JUSTIFY">53. Devono quindi, per ciò soltanto, disattendersi le censure rivolte a denunciare l&#8217;obliterazione di norme statali (art. 48 del D.L. n. 50/2017 e art. 3-<i>bis</i> del D.L. n. 138/2011) che dettano criteri dimensionali minimi dei bacini riferiti alle Regioni ordinarie e che, per tale aspetto &#8211; contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente &#8211; non paiono suscettibili di essere qualificate come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, venendo legittimamente derogate dalle richiamate, speciali disposizioni di legge provinciali.</p>
<p align="JUSTIFY">54. L&#8217;interpretazione suddetta trova chiaro avallo nei lavori parlamentari relativi all&#8217;approvazione da parte del Senato del testo dell&#8217;art. 48 D.L. n. 50/2017 e dall&#8217;ivi disposta espunzione del riferimento &#8211; originariamente presente &#8211; alle Province autonome di Trento e Bolzano (p. 1048 della relazione al PPM; doc. 2 SAD).</p>
<p align="JUSTIFY">55. L&#8217;interprete deve quindi orientarsi principalmente sulla base del dato normativo provinciale che tiene conto delle peculiarità territoriali dell&#8217;ente ad autonomia differenziata. Senza contare che, comunque, eventuali divaricazioni tra i due livelli di normazione andrebbero appianate attribuendo prevalenza alle norme provinciali, anche in virtù dei meccanismi di adeguamento stabiliti dalle norme di attuazione recate dall&#8217;art. 2 del D.Lgs. n. 266/1992.</p>
<p align="JUSTIFY">56. Ciò premesso, si ritiene che il carattere rigidamente unitario del bacino provinciale e del lotto di gara che si pretende di fare derivare dalle menzionate disposizioni normative statali non sia compatibile con i precisi vincoli normativi posti dalla L.P. n. 15/2015, la quale, non soltanto declina i concetti di bacini territoriali ottimali al plurale, ma prefigura esplicitamente la suddivisione del territorio provinciale in un numero non determinato (ma comunque superiore ad uno) di aree definite in base a criteri di omogeneità territoriale e socio-economica, al fine di assicurare la maggiore contendibilità della procedura nonché di favorire l&#8217;accesso alla medesima da parte di operatori medio-piccoli (artt. 7, 8 e 11).</p>
<p align="JUSTIFY">57. Anche il legislatore comunitario si è fatto carico della questione, sollecitando le autorità nazionali competenti a tenere conto nella gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica, &#8220;<i>delle piccole e medie imprese</i>&#8221; (cfr. capoverso n. 9 delle premesse al regolamento CE n. 1370/2007). Tale particolare considerazione si traduce nel criterio della normale suddivisione in lotti, ovvero nell&#8217;aggravio motivazionale per la mancata suddivisione (principio del cosiddetto &#8220;<i>apply or explain</i>&#8220;; v le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2015/25/UE nonché l&#8217;art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016).</p>
<p align="JUSTIFY">58. Al principio suddetto si ispira, del resto, la stessa normativa nazionale richiamata dall&#8217;odierna ricorrente e, segnatamente, l&#8217;art. 48 del D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017, intitolato &#8220;<i>misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all&#8217;evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale</i>&#8220;, a termini del quale: &#8220;&#038; <i>ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti affidanti, con l&#8217;obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle medesime, articolano i bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalità e da altre ragioni di efficienza economica, nonché relative alla specificità territoriale dell&#8217;area soggetta alle disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni</i>.&#8221;</p>
<p align="JUSTIFY">59. Va quindi rovesciata la prospettiva adottata dalla ricorrente secondo cui la scelta di istituire una pluralità di bacini territoriali sarebbe subordinata ad onere motivazionale particolarmente pregnante, essendo, al contrario, la scelta del bacino unico ad avere valore di eccezione che richiede un&#8217;apposita, rafforzata giustificazione.</p>
<p align="JUSTIFY">60. Quanto alla necessità di determinare gli ambiti territoriali diversi da quello unico provinciale in data anteriore al 30.06.2012, va rilevato che la norma istitutiva di tale termine (art. 3 <i>bis</i> del sopra citato D.L. n. 138/2011) è stata superata dallo stesso art. 48 del D.L. n. 50/2017 e, soprattutto dall&#8217;approvazione della L.P. n. 15/2015, la quale, dopo aver individuato e circoscritto l&#8217;ambito territoriale ottimale su base provinciale, prevede &#8211; come già accennato &#8211; la suddivisione del territorio in più bacini di mobilità e in più lotti di gara senza contemplare termini di decadenza (art. 7, 8 e 11).</p>
<p align="JUSTIFY">61. Va comunque segnalata la mancata sanzione di perentorietà del termine richiamato dalla ricorrente, l&#8217;inutile decorso del quale non determina perenzioni di sorta, legittimando unicamente l&#8217;intervento sostitutivo dello Stato che, nella fattispecie, non c&#8217;è stato, a conferma dei poteri di gestione pacificamente riconosciuti in capo alla Provincia autonoma.</p>
<p align="JUSTIFY">62. La normativa provinciale citata, applicabile in via primaria in virtù del riparto di competenze sopra segnalato, fornisce chiara evidenza della propensione del legislatore provinciale (condizionato dai principi fissati in ambito eurounitario) a favorire la tendenziale apertura al mercato, con attenzione alla pluralità dei suoi attori, a fronte delle riscontrate storiche inefficienze generate dai mercati monopolisti od oligopolisti (cfr. TAR Piemonte, II, sent. 219/2018).</p>
<p align="JUSTIFY">63. Sul piano eurounitario va altresì richiamato il criterio ermeneutico di cui al &#8220;<i>considerando</i>&#8221; n. 79, della Direttiva &#8220;<i>concessioni</i>&#8221; (2014/24/UE), secondo cui le Amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero limitare il numero dei lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente &#8220;<i>&#038;allo scopo di salvaguardare la concorrenza</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">64. Appare quindi improprio il riferimento alla trasversale competenza statale in materia di tutela della concorrenza, operato da parte ricorrente per contrastare misure proconcorrenziali, quali sono quelle che favoriscono la partecipazione di un maggior numero di offerenti mediante la suddivisione dei bacini di mobilità in una pluralità di lotti. </p>
<p align="JUSTIFY">65. Sulle dimensioni dei lotti &#8211; e sulla ridotta incidenza delle economie di scala ai fini della determinazione degli stessi &#8211; si è espressa anche l&#8217;Autorità competente in materia di concorrenza (AGCM) nell&#8217;ambito dell&#8217;indagine conoscitiva menzionata nella relazione generale al PPM (p. 1049 e ss.). </p>
<p align="JUSTIFY">66. Nell&#8217;indagine richiamata, costituente parte integrante della delibera in contestazione, l&#8217;Autority evidenzia che gli effetti delle economie di scala &#8220;<i>si esauriscono in corrispondenza di dimensioni produttive limitate, per poi trasformarsi, a partire da modelli produttivi superiori ad un valore di 4 milioni di km/anno in diseconomie di scala</i>&#8221; (p. 1051 della relazione). </p>
<p align="JUSTIFY">67. Al riguardo, mette conto di sottolineare che l&#8217;entità della produzione annuale dei servizi di linea extraurbani ed urbani dell&#8217;intera rete provinciale altoatesina superava nel 2016 i 29 milioni di bus*km/anno, come attestato dalla tabella riportata a pag. 1037 della relazione generale.</p>
<p align="JUSTIFY">68. L&#8217;Autority evidenzia altresì gli aspetti negativi delle gare a lotto unico sotto il profilo degli effetti anticoncorrenziali di riduzione dei partecipanti alla procedura e dell&#8217;attenuazione dell&#8217;efficacia dei meccanismi incentivanti, arrivando alla conclusione che detta scelta rischia &#8220;<i>di determinare solo la costituzione sic et simpliciter di duraturi ed inefficienti monopoli regionali</i>&#8220;, ovvero di favorire &#8220;<i>fenomeni di aggregazione che frequentemente coinvolgono gli operatori incumbent e mirano al mero mantenimento delle precedenti rendite di posizione senza garantire alcun miglioramento dell&#8217;efficienza&#8221;  </i>(citazione riportata a pag. 327 della Relazione). </p>
<p align="JUSTIFY">69. Si ricorda- a proposito dei rilievi svolti dall&#8217;AGCM &#8211; che la società odierna ricorrente gestisce parte preponderante dei servizi di mobilità extraurbana in Provincia di Bolzano dal 2008 ad oggi.</p>
<p align="JUSTIFY">70. Non deprimono la rilevanza delle valutazioni operate dall&#8217;autorità preposta alla tutela della concorrenza le generiche ed autoreferenziali (in quanto riferite alle osservazioni presentate da SAD in seno al procedimento di approvazione del PPM; doc. 7 di SAD) deduzioni di parte ricorrente, contraddette dai numerosi studi citati nella relazione generale al PPM (p. 1051, nota 13) che smentiscono la presunta mancanza &#8220;<i>di riferimenti scientifici esaustivi</i>&#8220;. Questi ultimi esistono in numero cospicuo e concordano nel rimarcare la modesta incidenza delle economie di scale nel settore delle TPL su gomma, rilevando come le stesse, escluse le dimensioni produttive più limitate, si risolvino in vere e proprie &#8220;<i>diseconomie di scala</i>&#8220;. </p>
<p align="JUSTIFY">71. Il depotenziamento degli effetti delle economie di scala nel nostro settore ai fini del dimensionamento ottimale dei lotti di gara viene corroborato dalla posizione assunta dalla giurisprudenza, la quale appare attestata su posizioni contrarie alle gare bandite su lotti unitari o su &#8220;<i>macrolotti</i>&#8220;, in quanto non utili in termini di ottimizzazione dei processi produttivi, mentre sono giudicate favorevolmente la gare indette su lotti plurimi, più facilmente &#8220;<i>aggredibili</i>&#8221; dalle piccole e medie imprese (TAR Piemonte, II, sent. 219/2018; TAR Lazio, sent. n. 3475/2018, TRGA Trento, sent. n. 293/2015).</p>
<p align="JUSTIFY">72. Il Consiglio di Stato ha avuto modo di sottolineare la preferenza dell&#8217;ordinamento per una ragionevole divisione in lotti, fondandola non solo sull&#8217;esigenza di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese <i>ex</i> art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 (ed in precedenza <i>ex</i> art. 2, comma 1 bis, dell&#8217;abrogato d.lgs. n. 163/2006), ma anche, e soprattutto, sulla necessità di assicurare realmente la libera concorrenza e la massima partecipazione non solo al momento dell&#8217;effettuazione della gara ma anche in relazione a tutto il periodo successivo di svolgimento del rapporto (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1491/2019; <i>id</i>. sent. n. 1138/2018, <i>id</i>, sent. n. 5534/2018, ed in precedenza con riguardo all&#8217;art. 2 co. 1 dell&#8217;abrogato D.Lgs. n. 163 del 2006, Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 4669/2014).</p>
<p align="JUSTIFY">73. I profili di eccesso di potere sollevati da parte ricorrente con riguardo alla mancata previsione del lotto unico risultano quindi, alla luce delle contrarie evidenze sopra esposte, infondati e, comunque, non integranti quei macroscopici travisamenti o quelle gravi incongruenze suscettibili di delegittimare gli apprezzamenti tecnico-discrezionali che presiedono all&#8217;individuazione di plurimi lotti di gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1038/2017;<i> id</i>., sent. n. 3110/2017 e <i>id</i>., sent, n. 2044/2018).</p>
<p align="JUSTIFY">74. Ulteriore versante di censura riguarda la dedotta incongruenza in cui sarebbe incorsa l&#8217;Amministrazione nel suddividere l&#8217;unico bacino di mobilità provinciale in cinque bacini territoriali omogenei/ottimali, sul presupposto, ritenuto erroneo, che si trattasse di entità territoriali identiche o equivalenti.</p>
<p align="JUSTIFY">75. La tesi trae spunto da una certa confusione terminologica che si registra talvolta in sede applicativa di concorrenti fonti normative eurounitarie (reg. n. 1370/2007), statali (D.L. n. 50/2017) e provinciali (L.P. n. 15/2015), integrate dalle delibere e dai pareri rilasciati dalle autorità di settore (delibere ART n. 46/2014 e 83/2016), non sempre coordinate tra loro.</p>
<p align="JUSTIFY">76. Il Collegio ritiene tuttavia che &#8211; al di là delle possibili strumentalizzazioni nominalistiche &#8211; il quadro normativo-regolatorio sia chiaro nel distinguere il livello di programmazione, riferito ai &#8220;<i>bacini di mobilità</i>&#8221; che coincidono con l&#8217;ambito di <i>governance</i> regionale e provinciale (di cui a par. 3.5.2.1., della relazione al PPM; p. 1043 e ss.), da quello di gestione concreta del servizio parametrato sui &#8220;<i>bacini territoriali ottimali</i>&#8221; (i B.T.O. di cui al par. 3.5.2.2. della relazione al PPM, altrimenti definiti dalla L.P. n. 15/2015 come &#8220;<i>aree territoriali omogenee</i>&#8220;). </p>
<p align="JUSTIFY">77. Questi ultimi si identificano nelle macroaree connotate dall&#8217;omogeneità delle caratteristiche territoriali e funzionali che le rendono idonee a fungere da unità di affidamento, garantendo condizioni di contendibilità e di tutela delle possibilità di partecipazione di piccole e medie imprese (art. 48, c. 4 del D.L. n. 50/2017). </p>
<p align="JUSTIFY">78. I rapporti tra i due livelli di regolamentazione non si basano &#8211; come preteso da parte ricorrente &#8211; sulla rigida equazione per cui all&#8217;unicità del bacino di mobilità corrisponderebbe l&#8217;unicità del lotto di affidamento. Vale, per contro, l&#8217;opposto principio codificato dall&#8217;art, 48, comma 6 (come modificato dall&#8217;art. 37 del D.L. n. 201/2011) della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione. </p>
<p align="JUSTIFY">79. La suddivisione in più lotti non è peraltro affidata al mero arbitrio dell&#8217;ente gestore, dovendo le aree territoriali ottimali essere determinate in base a &#8220;<i>criteri di differenziazione territoriali e socioeconomici</i>&#8220;, con riferimento alla domanda di mobilità oltre che &#8220;<i>in coerenza al sistema di cadenzamento ed in funzione dell&#8217;interconnessione con le direttrici principali verso i centri urbani maggiori</i>&#8221; (art. 8 L.P. n. 15/2015).</p>
<p align="JUSTIFY">80. Tutti i requisiti suddetti sono stati fatti oggetto di accurata verifica nell&#8217;ambito del PPM ove si individuano, all&#8217;interno del bacino unico di mobilità, quattro macro aree riferite ai servizi extraurbani, definite essenzialmente in ragione della conformazione territoriale e insediativa oltre che dell&#8217;analisi della struttura della domanda di trasporto (v. par. 3.5. p. 1045 e ss. della relazione).</p>
<p align="JUSTIFY">81. Si è pervenuti in tal modo all&#8217;individuazione dei bacini ottimali di Bolzano Bassa Atesina, Val Venosta, Valle Isarco e Val Pusteria, cui si è aggiunta la macro area funzionale dei servizi urbani e suburbani di Merano e Bolzano, configurata in funzione della previa istituzione, con delibera n. 1256 del 21.11.2017, della società <i>in house</i> della Provincia SASA s.p.a. e del già previsto affidamento diretto in favore della stessa dei servizi in questione (l&#8217;avviso di preinformazione risulta pubblicato il 29.11.2017). </p>
<p align="JUSTIFY">82. La scelta appare supportata dalle caratteristiche del tessuto orografico e viario evidenziate nella relazione al PPM che costituiscono la specificità del bacino di mobilità altoatesino, il quale non pare assimilabile a quello proprio della Regione Friuli Venezia Giulia, oggetto del parere richiamato dalla ricorrente adottato dall&#8217;AGCM nel 2014 e, quindi, anteriormente all&#8217;indagine conoscitiva (conclusa nel 2016) sopra citata, riferita specificamente alla peculiare situazione altoatesina. </p>
<p align="JUSTIFY">83. Esaminato sotto tutti i rilevati profili, il provvedimento impugnato resiste, quindi, alle critiche mosse da parte ricorrente, apparendo supportato da un&#8217;approfondita istruttoria oltre che da una più che esaustiva estrinsecazione delle motivazioni poste a base della individuazione di un unico bacino provinciale di mobilità (par. 3.5.2.1.) e della suddivisione del medesimo bacino in più lotti di gara o &#8220;<i>bacini territoriali omogenei</i>&#8221; (3.5.2.2.).</p>
<p align="JUSTIFY">84. Non ha pregio neanche il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia l&#8217;ulteriore parcellizzazione del &#8220;<i>per sua natura unitario</i>&#8221; bacino provinciale di mobilità attraverso l&#8217;istituzione di servizi di trasporto persone di esclusivo interesse comunale.</p>
<p align="JUSTIFY">85. Anche volendo trascurare la palese inammissibilità della censura, riferita ad ipotizzati, futuri procedimenti di assegnazione diretta di &#8220;<i>microlotti</i>&#8221; comunali, assume carattere assorbente l&#8217;infondatezza nel merito della stessa. </p>
<p align="JUSTIFY">86. Al riguardo, valgono, in primo luogo, le considerazioni svolte <i>supra</i> con riferimento alla preferenza accordata dall&#8217;ordinamento ai lotti plurimi in termini di efficentamento dei servizi di TPL a detrimento dello schema del bacino e lotto unico.</p>
<p align="JUSTIFY">87. In secondo luogo, si rileva che il riconoscimento dei servizi di interesse comunale, oltre a corrispondere ad una facoltà espressamente contemplata dalla legge (art. 5 L.P. n. 15/2015 e art. 5 del DPGP n. 33/2016), implica unicamente la compartecipazione dei Comuni al finanziamento dei servizi di TPL in proporzione alla misura dell&#8217;interesse comunale. </p>
<p align="JUSTIFY">88. I servizi di interesse comunale restano (come riconosciuto dalla stessa SAD a pag. 14 del ricorso) integrati all&#8217;interno di ciascun bacino territoriale ottimale e sono destinati ad essere affidati unitariamente dalla Provincia (v. tab. 54 a pag. 987 della relazione). </p>
<p align="JUSTIFY">89. Non vi sarà quindi l&#8217;affidamento di lotti di interesse comunale ad opera degli enti locali interessati, né alcuna parcellizzazione artificiosa, fissando le quote stabilite nel PPM unicamente la misura del cofinanziamento posto a carico dei Comuni interessati.</p>
<p align="JUSTIFY">90. Prive di fondamento si appalesano anche le censure rivolte contro la determinazione del bacino &#8220;urbano/suburbano&#8221; che si assume artificiosamente confezionato al fine di consentirne l&#8217;affidamento in via diretta all&#8217;odierna controinteressata SASA, società <i>in house</i> partecipata dalla PAB e dai Comuni di Bolzano, Merano e Laives (III e IV motivo di ricorso).</p>
<p align="JUSTIFY">91. Al riguardo va precisato che nel presente giudizio non si controverte della scelta operata dall&#8217;Amministrazione &#8211; nel contesto di sostanziale equiordinazione tra i vari modelli gestionali disponibili per l&#8217;esercizio dei servizi pubblici locali (ricorso al mercato, partenariato pubblico- privato, società mista ovvero affidamento diretto <i>in house</i>) &#8211; della migliore modalità di gestione del servizio in questione. Detta scelta risulta, infatti già operata a monte, con delibera di Giunta n. 1256/2017 (citata a pag. 1054 della relazione), sottoposta al vaglio di questo Tribunale nel separato giudizio pendente sub RG 292/2017.</p>
<p align="JUSTIFY">92. In questa sede si discute unicamente della legittimità della perimetrazione di una macroarea funzionale che sostanzialmente riproduce quella su cui la SASA, in forza di precedenti atti concessori, sta già operando.</p>
<p align="JUSTIFY">93. La peculiarità del bacino in questione &#8211; che comprende aree urbane e suburbane che si sovrappongono parzialmente a due macroaree di analisi (Burgraviato e Bassa Atesina, v. pag. 1059 della relazione) &#8211; è frutto di un atto di indirizzo politico dell&#8217;ente pianificatore il quale ha inteso esercitare una dichiarata e motivata opzione a favore della esternalizzazione del servizio di TPL nell&#8217;area in questione. </p>
<p align="JUSTIFY">94. La scelta appare tuttavia anche adeguatamente supportata da evidenziate considerazioni di omogeneità socio-economica del bacino, avendo la Provincia esercitato la propria potestà di governo del settore valorizzando la specificità del contesto urbano-suburbano che collega Merano e Bolzano, in quanto distretto interessato dalla maggior concentrazione di trasferimenti (pag. 1055 della relazione). </p>
<p align="JUSTIFY">95. Si è in tal modo attribuito prevalenza agli aspetti funzionali che connotano il lotto in questione, interessato da cospicui investimenti pubblici finalizzati alla riduzione del traffico individuale ed al riequilibrio modale attraverso più centri di interscambio tra i vari mezzi di trasporto, tutti elementi che trarrebbero evidente giovamento dall&#8217;essere soggetti ad un unico centro gestionale.</p>
<p align="JUSTIFY">96. Alla (apparente) ragionevolezza della soluzione precostituita dal PPM parte ricorrente non ha saputo opporre alcuna concreta controindicazione, limitandosi ad attribuire valenza sintomatica di sviamento di potere alla coincidenza del bacino &#8220;urbano/suburbano&#8221; con l&#8217;area oggetto dell&#8217;attuale gestione ad opera di SASA, omettendo di considerare che tale coincidenza costituisce soltanto uno degli elementi di contesto presi in considerazione nel PPM (v. pag. 1054 e ss. della relazione).</p>
<p align="JUSTIFY">97. E&#8217; legittimamente prevalsa nel caso di specie, sulla connotazione meramente territoriale degli ambiti di affidamento, la valutazione funzionale riferita all&#8217;operazione di esternalizzazione di cui alla delibera n, 1256/2017 99. Gli atti qui impugnati costituiscono, invero, il portato della doverosa coordinazione dell&#8217;azione amministrativa con decisioni pregresse, frutto di valutazioni di opportunità e discrezionalità amministrativa che hanno ragionevolmente indotto l&#8217;ente provinciale di governo ad adottare misure compatibili con le pregresse determinazioni assunte.</p>
<p align="JUSTIFY">98. Anche il motivo sopra esaminato risulta pertanto infondato e va disatteso.</p>
<p align="JUSTIFY">99. Rimane da valutare la quinta rubrica di censura volta a denunciare la violazione delle norme in tema di appalti pubblici che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbero applicabili in ragione dell&#8217;assenza di rischi operativi in capo all&#8217;affidatario del servizio.</p>
<p align="JUSTIFY">100. SAD critica, in particolare, quel paragrafo della delibera impugnata in cui la Giunta demanda alla Ripartizione mobilità &#8220;<i>di predisporre gli atti di gara per l&#8217;affidamento dei quattro bacini per i servizi di linea extraurbani definiti nel PPM secondo la &#8220;Procedura competitiva con negoziazione&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 62 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016&#8243;.</i></p>
<p align="JUSTIFY">101. La doglianza in esame, riferita alle modalità di aggiudicazione dei quattro lotti extraurbani &#8211; lascia, in primo luogo, impregiudicato il previsto affidamento diretto del lotto urbano.</p>
<p align="JUSTIFY">102. Essa non convince poi per la parte in cui critica la prevista esternalizzazione dei lotti extraurbani tramite &#8220;<i>procedura competitiva con negoziazione</i>&#8221; di cui all&#8217;art. 62 del D.Lgs. n. 50/2016, ritenendola non conforme alla disciplina dettata dalla fonte primaria eurounitaria (regolamento CE n. 1370/2007). Quest&#8217;ultima &#8220;<i>legge speciale europea</i>&#8220;, non contemplando esplicitamente la possibilità di ricorso alla &#8220;<i>procedura negoziata&#8221; </i>escluderebbe l&#8217;applicabilità della &#8220;<i>procedura competitiva con negoziazione</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">103. La censura tradisce l&#8217;erronea convinzione che la modalità di scelta del contraente indicata dalla Giunta nel PPM (procedura competitiva con negoziazione) sia ascrivibile alla categoria delle procedure &#8220;<i>negoziate</i>&#8220;, basate cioè sull&#8217;affidamento discrezionale o fiduciario anziché su una procedura competitiva esperita sulla scorta di oggettivi criteri di selezione.</p>
<p align="JUSTIFY">104. Così non è, come si può agevolmente ricavare dalla denominazione e, soprattutto, dalla disciplina positiva dell&#8217;istituto, recata dall&#8217;art. 62 del codice degli appalti, che contempla tutti gli elementi distintivi di una procedura competitiva ordinaria: la previa pubblicazione di un avviso di gara, la possibilità di partecipazione di qualsiasi interessato, la predeterminazione dei criteri di selezione, la parità di informazione e trattamento di tutti i concorrenti, sia nella fase preselettiva che in quella di scelta finale. </p>
<p align="JUSTIFY">105. Si tratta di requisiti sostanzialmente coincidenti con quelli stabiliti dall&#8217;art. 5 comma 3 del regolamento CE n. 1370/2007, il quale esige una &#8220;<i>procedura di gara equa, aperta a tutti gli operatori</i>&#8221; e che rispetti &#8220;<i>i principi di trasparenza e non discriminazione</i>&#8220;. Il riferimento operato nella delibera oggetto di impugnativa alla possibilità che il procedimento dia luogo a negoziati successivi alla fase preselettiva appare poi decisivo ai fini della riconducibilità della fattispecie allo specifico modulo di affidamento disciplinato dall&#8217;art. 62 del codice degli appalti.</p>
<p align="JUSTIFY">106. La Giunta provinciale, richiamando detto modulo, si è quindi mossa nel solco tracciato dall&#8217;art. 5, comma 3 del regolamento CE n. 1370/2007, che costituisce norma speciale direttamente applicabile agli affidamenti di contratti di servizio pubblico nonchè prevalente sulle discipline comunitarie e nazionali di carattere generale riferite agli appalti di servizi. </p>
<p align="JUSTIFY">107. La procedura competitiva con negoziazione risulta, quindi, ammissibile perché conforme ai requisiti stabiliti dall&#8217;art. 5, comma 3 del regolamento comunitario, non ostandovi i più restrittivi criteri stabiliti dall&#8217;art. 59, comma 2 del Codice dei contratti pubblici che parte ricorrente chiama erroneamente in causa in forza della negata configurabilità di un affidamento concessorio.</p>
<p align="JUSTIFY">108. L&#8217;ammissibilità del ricorso alla procedura competitiva con negoziazione esclude, altresì, la configurabilità di problematiche attinenti al divieto di aiuti di stato, non potendosi &#8211; per quanto sopra esposto &#8211; ipotizzare che nel caso di specie si sia dato corso ad una procedura negoziata, al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge e dai criteri stabiliti dalla sentenza &#8220;<i>Altmark</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">109. Il complesso degli elementi di valutazione sopra analizzati induce, in definitiva, a concludere favorevolmente lo scrutinio di legittimità della delibera oggetto di impugnativa la quale resiste alle critiche mosse da parte ricorrente, sia in ragione della ritenuta congruenza della suddivisione in lotti del bacino unico provinciale come efficace elemento di apertura del mercato degli affidamenti delle concessioni di servizi di TPL, sia alla stregua della rilevata infondatezza degli altri motivi di doglianza.</p>
<p align="JUSTIFY">110. Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto irrilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso da quella assunta.</p>
<p align="JUSTIFY">111. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align="CENTER">P.Q.M.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa &#8211; Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta per le ragioni indicate nella parte motiva.</p>
<p align="JUSTIFY">Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in ¬ 3.000,00 a favore della Provincia ed in ¬ 3.000,00 a favore della società controinteressata. </p>
<p align="JUSTIFY">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p align="JUSTIFY">Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Edith Engl, Presidente</p>
<p>Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere</p>
<p>Sarre Pirrone, Consigliere, Estensore</p>
<p>Michele Menestrina, Consigliere</p>
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<p align="CENTER"><b>L&#8217;ESTENSORE</b></p>
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<p align="CENTER"><b>IL PRESIDENTE</b></p>
<p align="CENTER"><b>Sarre Pirrone</b></p>
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<p align="CENTER"><b>Edith Engl</b></p>
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<p align="CENTER">IL SEGRETARIO</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote1anc">1</a>&#x2; L&#8217;ultima delle suddette proposte di <i>project financing</i> è stata avanzata dalla società uscente congiuntamente a un consorzio di 19 imprese di trasporto operanti in Provincia di Bolzano. Quest&#8217;ultima è stata dichiarata «<i>non ammissibile</i>» dalla Giunta provinciale con delibera impugnata dalle proponenti con distinti ricorsi innanzi al medesimo T.R.G.A., Sezione Autonoma di Bolzano, <i>sub </i>Reg. Ric. n.<i> </i>279/2017 e Reg. Ric. n. 280/2017. Gli anzidetti ricorsi, poi riuniti, sono stati rigettati con sentenza del T.R.G.A., Sez. Autonoma Bolzano, 5 febbraio 2019, n. 23, in <i>www.giustizia-amministrativa.it</i>,<i> </i>siccome in parte inammissibili e per il resto infondati, in quanto la procedura di <i>project financing </i>è da considerarsi incompatibile con l&#8217;affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, laddove non preveda la realizzazione di nuove infrastrutture o di nuovi impianti, poiché il sistema delle contribuzioni non determina la traslazione del rischio sul soggetto gestore. Trattasi di una pronuncia di fondamentale importanza nel panorama giurisprudenziale in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, in quanto esclude che si possa dar corso a una procedura come quella del <i>project financing</i> nell&#8217;ipotesi in oggetto. In verità, la pronuncia giurisprudenziale di cui sopra si pone in linea con quanto già affermato dall&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione, A.N.A.C., con la delibera n. 566 del 31 maggio 2017, con la quale l&#8217;<i>Authority</i> chiarisce l&#8217;illegittimità dell&#8217;utilizzo del <i>project financing </i>per una concessione di servizi di trasporto pubblico locale non avente a oggetto anche l&#8217;esecuzione di lavori infrastrutturali e sottolinea la necessità che l&#8217;affidamento avvenga mediante il ricorso a una procedura di gara per l&#8217;aggiudicazione di un appalto pubblico. Ciò in considerazione del fatto che il trasporto pubblico locale è un settore caratterizzato dall&#8217;esistenza di cospicue contribuzioni pubbliche esorbitanti il limite finanziario di matrice pubblica (49%), di cui all&#8217;art. 165 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. Codice degli appalti. Non può darsi corso a una concessione di servizi poiché, in tale ipotesi, permarrebbe in capo al concessionario il rischio operativo nell&#8217;esecuzione delle opere e/o dei servizi, rischio non sussistente in ipotesi di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale proprio in ragione della sussistenza delle suddette contribuzioni pubbliche. Nello stesso senso, si veda T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II <i>bis</i>, 28 marzo 2018, n. 3475, in <i>www.giustizia-amministrativa.it</i>.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote2anc">2</a>&#x2; Ai fini dell&#8217;individuazione delle nozioni di bacino di mobilità, ambito di servizio pubblico e lotto di affidamento deve farsi riferimento a una delibera, fondamentale in tal senso, dell&#8217;Autorità di Regolazione dei Trasporti, c.d. A.R.T.: trattasi della Delibera n. 48 del 30 marzo 2017, rubricata «<i>Atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l&#8217;individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell&#8217;articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell&#8217;articolo 37, comma 1, del decreto- legge n. 1/2012</i>», il cui testo integrale è disponibile sul sito internet dell&#8217;<i>Authority</i>, <i>www.autorita-trasporti.it</i>. Nello specifico, con «bacino di mobilità» si intende una determinata porzione di territorio, caratterizzata da omogeneità, ove si osserva un fenomeno di auto-contenimento dei flussi di mobilità , sulla scorta di una preventiva analisi della domanda In materia, va richiamato l&#8217;art. 48, D.L. n. 50/2017, che recepisce quanto precedentemente affermato dall&#8217;Autorità di Regolazione dei Trasporti, con la Delibera n. 48/2017 per l&#8217;individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento. L&#8217;art. 48, D.L. n. 50/2017, stabilisce infatti che i bacini di mobilità e i relativi enti di governo, siano individuati dalle Regioni, sentite le Città metropolitane, gli altri Enti di area vasta e i Comuni capoluogo di Provincia, nell&#8217;ambito dell&#8217;attività di pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale. L&#8217;analisi della domanda deve tenere in considerazione le caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dei potenziali utenti, la struttura orografica, il livello di urbanizzazione e l&#8217;articolazione produttiva del territorio di riferimento. Diversamente, con «ambito di servizio pubblico» si intende quel complesso sistema di servizi di trasporto, individuato, sulla base dell&#8217;analisi dell&#8217;offerta, dagli enti affidanti, teso a soddisfare gli obblighi di servizio pubblico e le esigenze di mobilità  dell&#8217;utenza di uno specifico bacino di mobilità. Il sistema di servizi è composito in quanto normalmente caratterizzato dalla coesistenza all&#8217;interno della medesima porzione di territorio di diverse modalità e tipologie di trasporto, nonché di diversi modelli di remuneratività. L&#8217;obiettivo dell&#8217;individuazione dell&#8217;ambito di servizio pubblico si individua nel garantire efficienza, efficacia, economicità, qualità, sicurezza, innovatività degli eterogenei servizi di trasporto, minimizzazione dei costi, anche in termini di compensazioni pubbliche, e soddisfacimento dei previsti obblighi di servizio pubblico.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote3anc">3</a>&#x2; Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, «<i>Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo</i>», pubblicato in G.U. del 24 aprile 2017, n. 95. Convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, G.U. del 23 giugno 2017, n. 144, Suppl. Ord., n. 31. L&#8217;art. 48, D.L. n. 50/2017, è rubricato «<i>Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all&#8217;evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale</i>».</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote4anc">4</a>&#x2; Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, su G.U., 13 agosto 2011, n. 188, coordinato con la Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante: «<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>». L&#8217;art. 3-<i>bis </i>D.L. n. 138/2011, rubricato «<i>Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali</i>», è stato inserito dall&#8217;art. 25, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote5anc">5</a>&#x2; Così li definisce la società di trasporti ricorrente: a tal proposito, si veda il punto n. 20 della parte in Diritto della sentenza in commento.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote6anc">6</a>&#x2; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, «<i>Codice dei contratti pubblici</i>», c.d. &#8220;Codice appalti&#8221;, pubblicato in G.U. del 19 aprile 2016, n. 91. In dottrina, per un commento organico al codice dei contratti pubblici, per come modificato dal d.l. n. 50/2017, si rinvia a R. De Nictolis, <i>I nuovi appalti pubblici. Appalti e concessioni dopo il d.lgs. 56/2017</i>, Torino, 2017. Con specifico riferimento al settore speciale dei trasporti, si vedano le pagine 1779-1780.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote7anc">7</a>&#x2; In materia di differenziazione tra le due tipologie contrattuali di <i>gross cost</i> e di <i>net-cost</i>, che si distinguono sulla base dei parametri del rischio industriale e del rischio commerciale, si veda S. Zunarelli, A. Romagnoli, A. Claroni, <i>Casi e materiali di diritto pubblico dei trasporti</i>, Bologna, 2018, 354-355.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote8anc">8</a>&#x2; La «<i>confusione terminologica</i>», al di là delle «<i>possibili strumentalizzazioni nominalistiche</i>», di cui parla il Collegio giudicante, afferisce alla distinzione tra il livello di programmazione, riferito ai «<i>bacini di mobilità</i>», che coincidono con l&#8217;ambito di <i>governance</i> regionale e provinciale, da quello di gestione concreta del servizio parametrato sui «<i>bacini territoriali ottimali</i>», quali macro-aree connotate dall&#8217;omogeneità delle caratteristiche territoriali e funzionali che le rendono idonee a fungere da unità di affidamento in condizioni di contendibilità e di tutela delle possibilità di partecipazione di piccole e medie imprese. Il T.R.G.A. di Bolzano ha chiarito che non sussiste alcuna rigida equazione per la quale all&#8217;unicità del bacino di mobilità corrisponderebbe l&#8217;unicità del lotto di affidamento. Il dato normativo di riferimento a sostegno di quanto affermato si individua nell&#8217;art. 48, comma 6, che modifica l&#8217;art. 37, comma 2, lett. f), del D.L. n. 201/2011, codificando il principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote9anc">9</a>&#x2; Delibera A.R.T. 19 giugno 2014, n. 46, recante «<i>Avvio del procedimento di adozione di misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l&#8217;assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e della relativa consultazione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici</i>», in <i>www.autorita-trasporti.it</i>.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote10anc">10</a>&#x2; Delibera A.R.T. 21 luglio 2016, n. 83, recante «<i>Procedimento per la definizione della metodologia per l&#8217;individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento avviato con la delibera n. 49/2015. Avvio consultazione e differimento termine</i>», sempre in <i>www.autorita-trasporti.it</i>. Deve darsi conto del fatto che la suddetta consultazione è culminata nella Delibera A.R.T. n. 48/2017, già sottoposta ad analisi.</p>
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<p><a href="#sdfootnote11anc">11</a>&#x2; Così, punto n. 75 della parte in Diritto della sentenza in commento.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote12anc">12</a>&#x2; Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, «<i>relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70</i>». Il testo completo del Regolamento n. 1370/2007 è disponibile in lingua italiana sul sito <i>www.eur-lex.europa.eu</i>. Per una prima riflessione in ordine alla trasposizione della disciplina europea nel quadro normativo tracciato a livello nazionale, si rinvia a M.A. Sandulli<i>, A</i><i>ffidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su strada e riforma dei servizi pubblici locali</i>, in <i>www.federalismi.it</i>, 2010; per un resoconto più recente, si rinvia invece a L.R. Perfetti, <i>L</i><i>e procedure di affidamento dei trasporti pubblici locali</i>, in <i>Munus</i>, I, 2015, 129-145.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote13anc">13</a>&#x2; Regolamento (UE) n. 2338/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 «<i>che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all&#8217;apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri</i>», il cui testo integrale è disponibile al sito <i>www.eur-lex.europa.eu</i>.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote14anc">14</a>&#x2; D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, recante «<i>Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>», pubblicato in G.U. Serie Generale n. 287 del 10 dicembre 1997. Il D.lgs. n. 422/1997, c.d. &#8220;Decreto Burlando&#8221; è stato definito come vera e propria riforma del settore dei trasporti pubblici locali. In questo senso, si è espresso S. Busti, <i>Profilo storico della disciplina del trasporto pubblico locale</i>, in A. Claroni, a cura di,<i> </i><i>La </i><i>disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive</i>, Trento, 2011, 27. Sempre di «<i>riforma del 1997</i>» parla G. D&#8217;Angelo, <i>La liberalizzazione del trasporto pubblico locale in Italia fra incertezze delle regole e diritto europeo</i>, in <i>jus-online</i>, n. 1/2016. Di «<i>processo riformatore</i>» parla A. Cabianca, <i>P</i><i>rofili evolutivi delle modalità di gestione del trasporto pubblico locale: verso un mutamento di paradigma?</i>, in <i>Istituzioni del federalismo, Rivista di studi giuridici e politici</i>, 5-6, 2010, 589. Ancora, in termini di riforma, A. Boitani, C Cambini<i>, </i><i>Il trasporto pubblico locale in Italia. Dopo la riforma i difficili albori di un mercato</i>, in <i>Mercato Concorrenza Regole</i>, 2002, 45 ss. Sul «<i>faticoso percorso della riforma dei trasporti pubblici locali</i>» si veda inoltre D-U. Galetta, M. Giavazzi, <i>Trasporti terrestri</i>, in M.P. Chiti, G. Greco, diretto da, <i>Trattato di diritto amministrativo europeo</i>, Milano, 2007, 2212, che rinvia a A. Boitani, <i>Concorrenza e regolazione nei trasporti</i>, in <i>Economia e politica industriale</i>, 2004, 17, ove vengono individuati i fini della riforma come segue: «<i>1) recuperare efficienza ed efficacia tramite una iniezione di concorrenza per il mercato; 2) ridurre &#8211; grazie alla maggiore efficienza e ai minori costi &#8211; i sussidi pubblici che risultano essere i più rilevanti d&#8217;Europa; 3) responsabilizzare finanziariamente regioni ed enti locali al fine di evitare i periodici ricorsi alle casse dello Stato per ripianare i disavanzi accumulati dalle aziende; 4) promuovere la crescita industriale del settore [&#038;]</i>». Si veda inoltre S. Zunarelli, A. Romagnoli, A. Claroni, <i>Diritto pubblico dei trasporti</i>, II^ edizione, Bologna, 2015, 189, che individua nella situazione di crisi del settore del trasporto pubblico locale la ragione della necessaria attuazione di un complesso processo di riforma volto a realizzare un sistema più efficace ed efficiente e idoneo a perseguire l&#8217;esigenza di mobilità urbana in condizioni di economicità e di stabilità patrimoniale e finanziaria. Il criterio di riforma del servizio di trasporto pubblico locale viene individuato dagli Autori nel decentramento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote15anc">15</a>&#x2; Per completezza, va chiarito che la delimitazione in lotti discende da un&#8217;analisi delle condizioni di produzione dei servizi e di mercato, in relazione a due aspetti: la dimensione ottima minima di produzione del servizio e la contendibilità del servizio di trasporto interessato. Va richiamato anche l&#8217;art. 3, D.lgs. n. 50/2016, c.d. Codice degli appalti, rubricato «<i>Definizioni</i>», ove si legge che: «<i>Ai fini del presente codice si intende per: </i>[&#038;] qq)<i> </i>&#8220;lotto funzionale&#8221;<i>, uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti; </i>[&#038;]<i> </i>ggggg)<i> </i>&#8220;lotto prestazionale&#8221;<i>, uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto</i>».</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote16anc">16</a>&#x2; Sul tema della suddivisione in lotti, si veda, di recente, il contributo di D. Galli, A. Cavina, <i>Suddivisione in lotti e tutela della concorrenza. Commento a Consiglio di Stato, Sez. V, 26 giugno 2017, n. 3110</i>, in <i>Giornale di diritto amministrativo</i>, 3, 2018, 359-367.</p>
<p align="JUSTIFY">In giurisprudenza, si ravvisa l&#8217;esistenza di un nuovo orientamento giurisprudenziale che definisce l&#8217;accorpamento in un unico lotto di prestazioni eterogenee e autonome come irrazionalmente restrittivo della partecipazione alle gare degli operatori del settore e lesivo dei principi di concorrenza e <i>favor partecipationis, </i>dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di ragionevolezza e di proporzionalità. In questo senso, cfr. Cons. St. , Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2044; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 16 marzo 2018, n. 3002; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 16 marzo 2018, n. 3002; Id., Sez. II, 30 gennaio 2018, n. 1090; Id., Sez. III, 16 marzo 2018, n. 3002; Cons. St., Sez. V, 26 giugno 2017, n. 3110; Cons. St., Sez. III, 13 novembre 2017, n. 5224; Id., Sez. V, 6 marzo 2017, n. 1038; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II <i>bis</i>, 7 novembre 2017, n. 11064; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 11 ottobre 2017, n. 2338; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <i>ter</i>, 26 settembre 2017, n. 9909; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 20 aprile 2017, n. 906; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I <i>quater</i>, 6 aprile 2017, n. 4293; Id., Sez. II, 26 gennaio 2017, n. 1345; Id., Sez. II, 30 agosto 2016, n. 9441; T.A.R. Liguria, Sez. II, 29 agosto 2014, n. 1320; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 26 giugno 2014, n. 1570; Id., Sez. IV, 18 marzo 2014, n. 694; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <i>quater</i>, 8 maggio 2009, n. 4924, tutte in <i>www.giustizia-amministrativa.it. </i>In senso difforme, Cons. St., Sez. V, 21 marzo 2018, n. 1811; Id., Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1138; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 15 maggio 2017, n. 2607; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 12 dicembre 2016, n. 1755; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 1° dicembre 2016, n. 5550; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 27 settembre 2016, n. 9952M T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11 marzo 2010, n. 891, tutte <i>ivi</i>. In senso parzialmente difforme, si veda, da ultimo, T.A.R. Abruzzo, L&#8217;Aquila, Sez. I, 30 aprile 2019, n. 231, <i>ivi</i>, che afferma un principio di diritto non del tutto in linea con il nuovo orientamento giurisprudenziale, in quanto parla della suddivisione in lotti non configurandola come espressione di un principio generale, ma più in termini di un generale divieto, nel senso che la suddivisione in lotti sarebbe da considerarsi vietata salvo che per le ipotesi in cui la stessa sia giustificata dalla diversità dei servizi forniti ovvero da un&#8217;esigenza di apertura del mercato alle piccole e medie imprese.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote17anc">17</a>&#x2; Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 «<i>sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE</i>», su G.U.U.E., 28 marzo 2014, n. L94/65.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote18anc">18</a>&#x2; Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 «<i>sulle procedure d&#8217;appalto degli enti erogatori nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE</i>», su G.U., 28 marzo 2014, n. L94/243.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote19anc">19</a>&#x2; 9° <i>Considerando </i>del Regolamento (CE) n. 1370/2007, ove si legge che: «<i>Per poter organizzare i propri servizi di trasporto pubblico di passeggeri nel modo più rispondente alle esigenze del pubblico, tutte le autorità competenti devono avere la facoltà di scegliere liberamente i loro operatori di servizio pubblico, tenendo conto degli interessi delle piccole e medie imprese, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento. </i>[&#038;]».</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote20anc">20</a>&#x2; In ordine al chiaro intento di tutela delle piccole e medie imprese manifestato dal Legislatore euro-unitario con il Pacchetto Direttive del 2014, vanno richiamati alcuni <i>Considerando </i>della Direttiva n. 24/2014. Nello specifico, ci si riferisce al <i>Considerando </i>n. 2, ove si individua un generico obiettivo di facilitazione della partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, al fine di garantire una maggiore efficienza dei finanziamenti pubblici e al <i>Considerando</i> n. 59, nella parte in cui si richiede lo svolgimento di un&#8217;attività di monitoraggio in ipotesi di aggregazione e centralizzazione delle committenze, al fine di scongiurare collusioni e un&#8217;eccessiva concentrazione del potere di acquisto. Va altresì ricordato il <i>Considerando</i> n. 79, secondo cui «<i>Se l&#8217;appalto è suddiviso in lotti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di limitare il numero dei lotti per i quali un operatore economico può presentare un&#8217;offerta, ad esempio allo scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire l&#8217;affidabilità dell&#8217;approvvigionamento; dovrebbero altresì avere la facoltà di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente</i>». Tale affermazione è ancora una volta posta a tutela di una massiccia partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento che non potranno considerarsi legittime laddove vi sia stata l&#8217;imposizione, da parte dell&#8217;Ente affidante, di partecipazione a tutti i lotti di gara, con chiaro effetto distorsivo della concorrenza. Si veda, sul punto, la Delibera dell&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione, A.n.a.c., 20 dicembre 2017, n. 1338, il cui testo è disponibile su <i>www.anticorruzione.it</i>, avente a oggetto: «<i>Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da F.C.V. Broker S.r.l. &#8211; Procedura aperta per l&#8217;affidamento dei servizi assicurativi suddiviso in 3 lotti &#8211; Importo totale a base d&#8217;asta: euro 16.408.796,99 &#8211; S.A. ASIA Napoli S.p.a.</i>».</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote21anc">21</a>&#x2; In giurisprudenza, sulla valenza di principio generale da attribuirsi alla suddivisione in lotti, si veda T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 14 febbraio 2018, nn. 219 e 220, in <i>www.giustizia-amministrativa.it</i>. Il ricorso scaturisce dall&#8217;impugnazione, ad opera di un operatore economico del settore, di un bando di gara ritenuto illegittimo in quanto, nella ricostruzione operata dal ricorrente, avrebbe abbinato, senza giustificazione, diverse prestazioni tra loro non omogenee e, nella specie, aventi a riguardo servizi di trasporto su gomma e servizi di trasporto su rotaia. Il Collegio, nella pronuncia in esame, ha evidenziato come il trasporto ferroviario, in ragione dell&#8217;indispensabile ricorso a infrastrutture rilevanti, presenta profili di monopolio naturale. Peraltro, il T.A.R. Piemonte ha ribadito che la concorrenza nel settore dei trasporti pubblici è al più una concorrenza &#8220;per il mercato&#8221;, che si esplica nel solo momento dell&#8217;affidamento, destinato a perdurare, in capo all&#8217;affidatario, per lunghi periodi di tempo, in considerazione della necessità di dare attuazione a principi, come quelli della continuità ed efficienza. In definitiva, l&#8217;abbinamento di due servizi eterogenei, senza addurre alcuna giustificazione, nonostante l&#8217;evidente effetto restrittivo della concorrenza determinato, non può considerarsi compatibile con la normativa vigente. Nel caso di specie, vi era stato un avviso di preinformazione e, anche a voler ritenere che quest&#8217;ultimo non rientri tra gli atti elencati dall&#8217;art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 nei quali deve essere esplicitata la motivazione della mancata suddivisione in lotti, l&#8217;obbligo di suddividere in lotti e di evitare &#8220;<i>artificiose aggregazioni degli appalti</i>&#8221; incide, al di là degli oneri motivazionali espliciti, sulla struttura della gara. Merita altresì di essere richiamata, in senso parzialmente difforme, la pronuncia del T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 11 ottobre 2017, n. 2338, <i>ivi</i>, con nota di E. Pistis, <i>Suddivisione in lotti e centralizzazione degli acquisti. Uno sguardo critico</i>, in <i>Giornale di diritto amministrativo</i>, 2018, 1, 95-101. L&#8217;Autrice offre una critica della pronuncia in considerazione del fatto che il T.A.R. siciliano avrebbe dato per scontato che la suddivisione in lotti e la conseguente partecipazione alla gara delle piccole e medie imprese fosse &#8211; a priori &#8211; più funzionale, rispetto all&#8217;aggregazione della domanda, al conseguimento di un maggior risparmio di spesa. In altri termini, continua l&#8217;A.: «<i>la sentenza del T.A.R. Sicilia non pare porsi perfettamente in linea con il contesto normativo, ma anche economico e giurisprudenziale, [&#038;] che porta a riconoscere nella suddivisione in lotti uno strumento da privilegiare se ed in quanto sia utile ad incentivare la concorrenza tra le imprese e senza comunque svilire l&#8217;interesse pubblico alla razionalizzazione degli acquisiti per la tutela del quale le centrali di committenza sono state istituite e chiamate ad operare</i>».</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote22anc">22</a>&#x2; D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, «<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>», su G.U., 2 maggio 2006, n. 100 &#8211; Suppl. Ordinario n. 107. Ci si riferisce alla modifica intervenuta con il D.l. 21 giugno 2013, n. 69, «<i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell&#8217;economia</i>», su G.U. 21 giugno 2013, n. 144 &#8211; Suppl. Ordinario n. 50.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote23anc">23</a>&#x2; Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l&#8217;equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>», pubblicato su G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 &#8211; Suppl. Ord. n. 251. L&#8217;art. 37 del D.L. n 201/2011 è rubricato «<i>Liberalizzazione del settore dei trasporti</i>» ed è istitutivo dell&#8217;Autorità di Regolazione dei Trasporti, c.d. A.R.T.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote24anc">24</a>&#x2; Un&#8217;approfondita relazione tecnico economica viene richiesta anche a fronte della scelta di procedere all&#8217;affidamento <i>in house</i> nel settore del trasporto pubblico locale su gomma, ai sensi dell&#8217;art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e dell&#8217;art. 5 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, meglio noto come «<i>Testo Unico in materia di società a partecipazione unica</i>», su G.U., 8 settembre 2016, n. 10. La suddetta relazione, anche in questo caso a presidio della tutela della concorrenza, serve a evidenziare i vantaggi perseguiti mediante la scelta di carattere discrezionale, che rimane pur sempre sindacabile, in sede giurisdizionale, sotto i profili dell&#8217;arbitrarietà, illogicità e irragionevolezza. Si precisa che la decisione di ricorrere all&#8217;<i>in house</i> non deve presentare solo profili di maggiore convenienza dal punto di vista eminentemente economico, ma deve altresì soddisfare gli interessi pubblici sottesi all&#8217;ambito materiale di intervento. Così, M. Pani, C. Sanna, <i>Affidamento </i>in house<i> nel trasporto pubblico locale</i>, in <i>Lexitalia.it</i>, 21 luglio 2018, 10.</p>
<p align="JUSTIFY">In giurisprudenza: Cons. St., Sez. V, 18 luglio 2017, n. 3554, che sottolinea, nonostante l&#8217;esistenza di un obbligo di motivazione in ipotesi di scelta di ricorso all&#8217;<i>in house</i>, l&#8217;ordinarietà del modello e non, invero, l&#8217;eccezionalità; Id., Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5732; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 17 maggio 2016, n. 690 (con specifico riguardo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e altri servizi di igiene ambientale), tutte in <i>www.giustizia-amministrativa.it</i>.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote25anc">25</a>&#x2; Ad esempio, la scelta discrezionale in ordine alla mancata suddivisione in lotti è stata considerata legittima in un&#8217;ipotesi in cui l&#8217;unitarietà veniva richiesta dall&#8217;oggetto stesso dell&#8217;appalto, in considerazione dei profili logistici e tecnici, complessivamente considerati e in ragione del risparmio di spesa che l&#8217;esecuzione unitaria avrebbe determinato. Ci si riferisce alla controversia risolta con la sentenza Cons. St., Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1081, in <i>www.giustizia-amministrativa.it.</i> Nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 15 maggio 2017, n. 2607; Cons. St., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2044, <i>ivi</i>. Diversa la statuizione cui è pervenuto il T.A.R. Abruzzo, L&#8217;Aquila, Sez. I, 20 aprile 2019, n. 231, <i>ivi</i>, ove si afferma il principio desumibile a contrario dall&#8217;obbligo di motivazione in caso di mancata suddivisione in lotti. In particolare, la richiamata pronuncia precisa che è vietato suddividere le gare in lotti distinti laddove ciò non sia giustificato dalla diversità dei servizi o delle forniture oggetto dei vari lotti, ovvero dalla esigenza di favorire la partecipazione delle piccole medie imprese. Ciò, in quanto suddivisione in lotti deve comunque rispondere a finalità di eminente interesse pubblico. L&#8217;art. 51 del d.lgs. 50/2016 prevede infatti il divieto di suddivisione in lotti, ove quest&#8217;ultima sia sorretta dal solo fine di eludere l&#8217;applicazione delle disposizioni del Codice degli appalti.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote26anc">26</a>&#x2; Per una ricostruzione del quadro normativo di riferimento in materia di affidamento del servizio di trasporto ferroviario locale, con particolare riguardo ai rapporti tra la disciplina europea e la disciplina involutiva nazionale, si rinvia a anche M. Nunziata, <i>L&#8217;affidamento diretto del trasporto locale ferroviario tra concorrenza e protezionismo</i>, cit., 185 ss.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote27anc">27</a>&#x2; A sostegno dell&#8217;esistenza di un vero e proprio <i>favor</i>,<i> </i>nei confronti dell&#8217;esternalizzazione e della competitività delle procedure per l&#8217;affidamento del servizio di trasporto pubblico, dell&#8217;intero assetto normativo comunitario, <i>rectius </i>eurounitario, deve richiamarsi il parere reso dall&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 13 febbraio 2018, n. 1513, il cui testo è reperibile in <i>www.agcm.it, </i>in seno alla vicenda che ha riguardato il Comune di Roma, con riferimento alla proroga dell&#8217;affidamento <i>in house</i> del servizio di trasporto pubblico locale ad ATAC S.p.a., ove l&#8217;AGCM ha precisato che: «<i>è pacifico che l&#8217;intero impianto normativo del Regolamento si caratterizza per un </i>favor<i> nei confronti del ricorso alle procedure ad evidenza pubblica, indirizzato a tutelare al massimo il principio della libera concorrenza. Di talché, eventuali deroghe allo stesso &#8211; quali le proroghe dell&#8217;affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (a maggior ragione se concesso nella forma dell&#8217;</i>in house providing<i>) &#8211; sono ammesse solo in circostanze eccezionali. Dette circostanze sono, innanzitutto, tassativamente tipizzate dall&#8217;art. 5, par. 5, del Reg. (CE) n. 1370/2007, il quale ritiene legittime le proroghe dell&#8217;affidamento del servizio solo ed esclusivamente per evitare l'&#8221;interruzione del servizio&#8221; o far fronte ad un &#8220;pericolo di imminente interruzione del servizio&#8221;. Inoltre, esse, proprio in quanto eccezionali, sono soggette ad un&#8217;interpretazione restrittiva</i>».</p>
<p align="JUSTIFY">In dottrina, si veda M. Nunziata, <i>L&#8217;affidamento diretto del trasporto locale ferroviario tra concorrenza e protezionismo</i>, cit., 187, ove si legge che: «<i>nonostante il </i>favor <i>espresso per l&#8217;attivazione di meccanismi competitivi, il diritto europeo rimette alle autorità nazionali l&#8217;individuazione delle modalità di gestione del servizio ritenuta più adeguata</i>». Non manca chi ritiene, invero, che il quadro regolatorio proposto dal Regolamento (CE) n. 1370/2007 sia del tutto neutrale nei confronti delle forme di gestione adoperate. In questo senso, si veda G. Caia, <i>Il trasporto pubblico locale come paradigma del servizio pubblico</i>, <i>(disciplina attuale ed esigenze di riordino)</i>, in <i>Osservatorio costituzionale</i>, 3, 2018, 334, ove l&#8217;Autore, in relazione al Regolamento CE n. 1370/2007, «<i>ci si trova di fronte a finalità non concentrate sulla concorrenza ma sui bisogni e sulle richieste dell&#8217;utenza, sicché le procedure di aggiudicazione non sono viste come il metodo determinante per assicurare la qualità del servizio</i>». Ciò, invero, risulta corroborato anche dal già citato disposto dell&#8217;art. 1, paragrafo 1, del regolamento speciale in discorso, in forza del quale: «<i>Il presente regolamento ha lo scopo di definire con quali modalità le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l&#8217;altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire</i>».</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote28anc">28</a>&#x2; I requisiti richiesti per l&#8217;esternalizzazione del servizio dall&#8217;art. 5, par. 3, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 vengono richiamati anche dalla pronuncia in commento <i>sub </i>punto 105 della parte in Diritto.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote29anc">29</a>&#x2; Sulla nozione di «operatore interno», si veda A. Giusti, <i>Trasporto pubblico locale &#8211; L&#8217;affidamento diretto del servizio di trasporto passeggeri per ferrovia al vaglio della Corte di Giustizia</i>, in <i>Giur. it.</i>, 2018, 11, 2472.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote30anc">30</a>&#x2; Art. 5, par. 3, Regolamento (CE), n. 1370/2007, recita: «<i>L&#8217;autorità competente che si rivolge a un terzo diverso da un operatore interno aggiudica i contratti di servizio pubblico mediante una procedura di gara, ad esclusione dei casi contemplati nei paragrafi 4, 5 e 6. La procedura di gara è  equa, aperta a tutti gli operatori e rispetta i principi di trasparenza e di non discriminazione. Dopo la presentazione delle offerte e un&#8217;eventuale preselezione, il procedimento può dar luogo a negoziati, nel rispetto dei suddetti principi, allo scopo di determinare il modo migliore per soddisfare requisiti elementari o complessi</i>».</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote31anc">31</a>&#x2; In dottrina risulta pacifica l&#8217;adesione al modello di concorrenza &#8220;per il mercato&#8221; operata dal Legislatore già con il d.lgs. n. 422 del 1997. La giurisprudenza nazionale risulta a oggi incerta sulla portata dell&#8217;art. 18, del sopra citato d.lgs. n. 422 del 1997, che sembrerebbe contemplare un divieto in tal senso, tanto da aver rimesso alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea la questione sulla ammissibilità o meno dell&#8217;affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico su ferrovia. In particolare, ciò che ha richiesto il Consiglio di Stato al Giudice europeo è un chiarimento in ordine alla nozione di &#8220;divieto posto dalla legislazione nazionale&#8221;, di cui all&#8217;art. 5, par. 4, del Regolamento CE 1370/2007. Ci si riferisce a Cons. St., ord. 16 luglio 2018, n. 4303, in <i>www.giustizia-amministrativa.it</i>. Si deve evidenziare che il presente quesito sorge nell&#8217;ambito di una controversia decisa in primo grado dal T.A.R. Molise, Sez. I, 3 agosto 2017, n. 278, che enuncia il seguente principio di diritto: «<i>La disciplina degli affidamenti delle concessioni del servizio di trasporto pubblico è speciale rispetto a quella generale prevista in materia di appalti pubblici di servizi e prevede, in via generale, che l&#8217;affidamento del servizio ad un soggetto terzo avvenga mediante procedura di gara equa, aperta a tutti gli</i> <i>operatori e rispettosa dei principi di trasparenza e di non discriminazione</i>», reperibile in <i>Red. Giuffrè amm.</i>, 2017. I giudici amministrativi di primo grado, nello specifico, avevano accolto il ricorso presentato contro il provvedimento amministrativo regionale attraverso il quale erano stati previsti l&#8217;estensione della rete dei servizi regionali di trasporto pubblico locale e l&#8217;affidamento diretto della gestione degli incrementi chilometrici alla società titolare del contratto di servizio. Il T.A.R. Molise aveva ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, relativo alla ritenuta illegittimità dell&#8217;affidamento diretto del servizio in forza del combinato disposto di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 e della normativa italiana di settore, di cui all&#8217;art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 422 del 1997. Se infatti, l&#8217;art. 5, par. 3, del Regolamento CE sopra citato ammette l&#8217;affidamento diretto dei contratti che abbiano un valore annuo medio e riguardino la fornitura di servizi di trasporto pubblico sotto le soglie indicate, a condizione che non sia vietato dalla legislazione nazionale, al tempo stesso, «<i>la legislazione nazionale preclude la possibilità di un affidamento diretto, avendo l&#8217;art. 18 del d.lgs. n. 422 del 1997 previsto la gara come regola generale</i>». Di conseguenza, nel primo grado di giudizio, il T.A.R. Molise ha annullato il provvedimento amministrativo impugnato. La questione, come già ricordato, rimane tuttavia ancora aperta, stante l&#8217;esistenza del recente rinvio alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea operato dall&#8217;appellato Consiglio di Stato ai sensi dell&#8217;art. 267 TFUE.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote32anc">32</a>&#x2; Per un approfondimento in ordine alla procedura competitiva con negoziazione, con riferimento al quadro normativo di riferimento, al procedimento della procedura competitiva con negoziazione, alla scelta degli operatori da invitare, alla presentazione e ai termini per le offerte, alle negoziazioni individuali, ai criteri selettivi delle offerte e alle offerte anomale, si rinvia R. De Nictolis, <i>I nuovi appalti pubblici</i>, cit., 1116-1128.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote33anc">33</a>&#x2; Nello specifico, si annoverano di seguito i provvedimenti di apertura e chiusura dell&#8217;indagine conoscitiva posta in essere da A.G.C.M.: Provvedimento n. 24697 del 10 dicembre 2013 &#8211; Apertura indagine conoscitiva e Provvedimento n. 26061 del 01 giugno 2016 &#8211; Chiusura indagine conoscitiva: entrambi i provvedimenti e il testo dell&#8217;indagine sono pubblicati sul sito internet dell&#8217;<i>Authority</i>, <i>www.agcm.it</i>.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote34anc">34</a>&#x2; Così si è espressa l&#8217;A.G.C.M. nell&#8217;Indagine conoscitiva «<i>Condizioni concorrenziali nei mercati del trasporto pubblico locale</i>», cit., 119. Peraltro, la suddetta affermazione viene ribadita dalla pronuncia in commento <i>sub </i>punto n. 68 della parte in Diritto.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote35anc">35</a>&#x2; In questo senso, oltre alle pronunce giurisprudenziali già richiamate <i>sub </i>note nn. 13 e 14, si veda T.R.G.A. Trento, Sez. Unica, 23 luglio 2015, n. 293, in <i>www.giustizia-amministrativa.it</i>, ove si afferma che in un&#8217;ipotesi di difetto di motivazione sulla mancata suddivisione dell&#8217;appalto in lotti, si verifica una smisurata diminuzione del numero di potenziali imprese che avrebbero potuto partecipare alla gara, al punto tale da non garantire una reale concorrenza.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote36anc">36</a>&#x2; In tema di tendenziale preferenza dell&#8217;ordinamento, tanto sovranazionale, quanto nazionale, per una ragionevole divisione in lotti, si veda Cons. St., Sez. III, 4 marzo 2019, n. 1491, in <i>www.giustizia-amministrativa.it</i>. La suddetta preferenza per la suddivisione in lotti trova fondamento anzitutto sulla esigenza di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, già contemplata ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 1-<i>bis </i>del vecchio D.lgs. n. 163/2006 e oggi prevista dall&#8217;art. 51 del D.lgs. n. 50/2016. Un&#8217;ulteriore esigenza garantita si individua altresì nell&#8217;assicurare la libera concorrenza e la massima partecipazione degli interessati per l&#8217;intero periodo di svolgimento del rapporto. In questo senso, si vedano altresì, Cons. St., Sez. III, 26 settembre 2018, n. 5534 e Id., Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote37anc">37</a>&#x2; Sulla libertà di scelta attribuita alle Pubbliche amministrazioni nell&#8217;individuazione delle modalità di gestione dei servizi economici di interesse generale, si veda V. Parisio, <i>Principio di libera amministrazione delle amministrazioni pubbliche e gestione diretta dei servizi di interesse economico generale: questioni vecchie e nuove</i>, in V. Fanti, a cura di, <i>Diritto e processo amministrativo. Quaderni, 30. Giornate di studio in onore di Enrico Follieri</i>, Napoli, 2019, 557-578.</p>
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<p><a href="#sdfootnote38anc">38</a>&#x2; Così si legge al punto n. 102 della parte in Diritto della sentenza in rassegna.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote39anc">39</a>&#x2; Va chiarito che con l&#8217;entrata in vigore delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di appalti e concessioni, l&#8217;ambito di operatività del Regolamento (CE) n. 1370/2007 è stato interessato da notevoli modificazioni: il servizio di trasporto pubblico locale di passeggeri mediante autobus o tram aggiudicato mediante un contratto di appalto è sottoposto alla disciplina generale di cui alla Direttiva appalti e, di conseguenza, al Codice dei contratti pubblici. Diversamente, se il modulo prescelto è quello concessorio, si applica la legge speciale europea di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007. Quanto invece al servizio di trasporto pubblico di passeggeri su ferrovia, le Direttive richiamate non contemplano alcuna disciplina in materia, la quale, pertanto, rimane regolata dal solo Regolamento di carattere speciale e direttamente applicabile. In questo senso si è espressa A. Giusti, <i>Trasporto pubblico locale &#8211; L&#8217;affidamento diretto del servizio di trasporto passeggeri per ferrovia al vaglio della Corte di Giustizia</i>, cit., 11, 2465 ss. Il contributo, occasione per la definizione del quadro normativo di riferimento in materia di affidamento del servizio di trasporto passeggeri su ferrovia, è una nota a un&#8217;ordinanza del T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, ord. 14 maggio 2018, n. 255, in <i>www.giustizia-amministrativa.it</i>, con la quale i Giudici amministrativi hanno segnalato alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea la necessità di pronunciarsi in ordine ai limiti dell&#8217;affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario. Per un approfondimento in ordine ai servizi di trasporto, quale settore speciale, si rinvia a R. De Nictolis, <i>I nuovi appalti pubblici</i>, cit., 1779, ove si legge che: «<i>Sono del tutto esclusi dall&#8217;ambito di applicazione del codice </i>[degli appalti] <i>i servizi di trasporto di cui all&#8217;art. 17, c. 1, lett. i), codice, vale a dire il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana</i>». In tal senso depone altresì la Comunicazione interpretativa della Commissione europea n. 2014/C92/01, con la quale è stato chiarito che l&#8217;aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico afferenti al trasporto pubblico di passeggeri mediante ferrovia e metropolitana è esclusa dall&#8217;applicazione delle norme di cui alle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Il testo della Comunicazione interpretativa è disponibile su <i>www.eur-lex.europa.eu</i>.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote40anc">40</a>&#x2; Sulla questione della compatibilità della procedura competitiva con negoziazione in materia di aggiudicazione dei contratti di servizio nel settore del trasporto pubblico di passeggeri si veda L. Saltari, <i>Anomalie di una segnalazione &#8220;normativa&#8221; &#8211; Il </i><i>commento</i>, cit., 260.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote41anc">41</a>&#x2; Così recita il punto n. 104 della parte in Diritto della sentenza, T.R.G.A. Bolzano, n. 139/2019, in commento.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote42anc">42</a>&#x2; Circa l&#8217;influenza delle differenti teorie esistenti sul tema della nozione di servizio pubblico (locale) rispetto alla spiegazione del fenomeno delle procedure di assegnazione del servizio di trasporto pubblico, si è espresso L. Perfetti, <i>L</i><i>e procedure di affidamento dei trasporti pubblici locali</i>, cit., 143-145. L&#8217;Autore sostiene, con riferimento al settore del trasporto pubblico locale, il modello di servizio pubblico in senso oggettivo, nel senso che, considerato il servizio pubblico come attività diretta al soddisfacimento di diritti fondamentali, come quello alla circolazione, ai privati deve essere riconosciuta la facoltà di organizzarli liberamente, senza che con ciò venga meno il relativo carattere pubblicistico del servizio. Per converso, in capo alla Pubblica Amministrazione residua il compito di regolare l&#8217;attività in modo tale da garantire che la stessa persegua al meglio i propri obiettivi e, in secondo luogo, il compito di intervenire assumendola, solo ove i privati non siano in grado di assolvere adeguatamente il compito. Premesso quanto sopra, l&#8217;Autore ritiene che, per conseguire una piena garanzia della concorrenza, debba ridursi l&#8217;oggetto dell&#8217;affidamento a singoli segmenti di servizio che sono caratterizzati da obblighi di servizio e da conseguenti compensazioni pubbliche, delimitando così i vantaggi assegnati alle imprese, che verranno a correlarsi con le diseconomie imposte dagli obblighi di servizio e garantendo, anche in tali settori, dove in sostanza si manifesta un fallimento del mercato (stante l&#8217;imposizione di obblighi di servizio), un confronto concorrenziale.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote43anc">43</a>&#x2; In questo senso, si veda M. Nunziata, <i>L&#8217;affidamento diretto del trasporto locale ferroviario tra concorrenza e protezionismo</i>, cit., 187, che, nell&#8217;analizzare le diverse forme di gestione del servizio di trasporto pubblico prevista ai sensi dell&#8217;art. 5 del Regolamento settoriale del 2007, effettua un riferimento al modello dei negoziati successivi. I negoziati successivi, così come il dialogo competitivo, postulano l&#8217;esistenza di un dialogo, o comunque di un contatto, tra l&#8217;Amministrazione e i concorrenti in sede di redazione dell&#8217;offerta finale. Nello specifico, il riferimento è al comma 3 dell&#8217;art. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, ove si legge, nell&#8217;ultimo periodo, che: «<i>Dopo la presentazione delle offerte e un&#8217;eventuale preselezione, il procedimento può dar luogo a negoziati, nel rispetto dei suddetti principi, allo scopo di determinare il modo migliore per soddisfare requisiti elementari o complessi</i>».</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote44anc">44</a>&#x2; In materia di concessioni nel settore del servizio idrico integrato, si veda V. Parisio, <i>Services of general economic interest, integreted water service &#8220;in-house&#8221; management in light of directive 2014/23EU: a general overview</i>, in <i>Munus</i>, 2018, 3, 1135-1162<i>.</i></p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote45anc">45</a>&#x2; Sul rapporto e la possibile sovrapposizione dell&#8217;ambito applicativo della Direttiva 2014/23/UE e del Regolamento (CE) n. 1370/2007 in materia di affidamento delle concessioni di servizi pubblici di trasporto, si vedano N. Aicardi, <i>L&#8217;affidamento delle concessioni di servizi pubblici nella Direttiva 2014/23/UE ed il rapporto con il Regolamento (CE) n. 1370/2007 sui servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada o ferrovia</i>, in <i>Riv. it. dir. pubbl. com.</i>, 2018, 3/4, 533-553 e più in generale, sulla direttiva concessioni e sui relativi spazi di discrezionalità attribuiti agli Stati membri in ambito applicativo, V. Parisio, <i>La directiva &#8220;Concesiones&#8221; 2014/23 y la gestion de los servicios de interes economico general en Italia: entre la flexibilidad y la limitacion de la discrecionalidad</i>, in Id.; V. Aguado i Cudolà, B. Noguera de la Muela, editori, <i>Servicios de interés general, colaboraciòn pùblico-privada y sectores éspecificos</i>, Torino-Valencia, 2016, 129-159.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote46anc">46</a>&#x2; R. De Nictolis, <i>I nuovi appalti pubblici</i>, cit., 1122, definisce la procedimentalizzazione della procedura come «<i>strumento di garanzia della </i>par condicio<i> e della trasparenza</i>». Il processo di procedimentalizzazione ha avuto avvio già con la Direttiva 2004/18/CE e, successivamente con la Direttiva 2014/24/UE che ha definito le modalità di svolgimento della procedura, dettando regole per l&#8217;individuazione dell&#8217;offerta migliore e, quindi, per garantire la mancata discriminazione dei potenziali interessati.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote47anc">47</a>&#x2; Si pensi, ad esempio, alla citata Segnalazione congiunta di A.G.C.M., A.R.T. e A.N.A.C. del 25 ottobre 2017, che, mediante un&#8217;operazione ermeneutica di stampo pro-concorrenziale, ha inteso rendere residuale l&#8217;affidamento diretto, o <i>in house</i>, del servizio, consentendo ai terzi interessati di presentare le proprie offerte anche nelle ipotesi in cui l&#8217;amministrazione affidante abbia escluso la procedura di gara. Ciò mediante l&#8217;attribuzione al c.d. avviso di pre-informazione, in caso di affidamento diretto, di nuovi contenuti, seppur tutti corollario di principi di applicazione generale. Dall&#8217;avviso di pre-informazione, infatti, deriva il diritto dei terzi di presentare offerte; dal principio di trasparenza, deriva il diritto dei terzi di ricevere informazioni propedeutiche alla presentazione di un&#8217;offerta e dal principio di motivazione degli atti, discende l&#8217;obbligo di procedere a un&#8217;analisi comparativa delle offerte eventualmente presentate a seguito dell&#8217;avviso di pre-informazione e del diritto di accesso esercitato. Di perseguimento di effetti normativi, parla L. Saltari, <i>Anomalie di una segnalazione &#8220;normativa&#8221; &#8211; Il </i><i>commento</i>, cit., 256.</p>
<p> </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lottizzazione-e-procedura-competitiva-con-negoziazione-nel-settore-dei-trasporti-due-presidi-a-tutela-della-trasparenza-e-non-discriminazione/">Lottizzazione e procedura competitiva con negoziazione nel settore dei trasporti: due presidi a tutela della trasparenza e non discriminazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>L&#8217;affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario tra tutela della concorrenza e solidarismo sociale: una ricostruzione normativa e giurisprudenziale. Nota a Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1139</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/laffidamento-diretto-del-servizio-di-trasporto-sanitario-tra-tutela-della-concorrenza-e-solidarismo-sociale-una-ricostruzione-normativa-e-giurisprudenziale-nota-a-consiglio-di-stato-sez-iii-22-f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 17:40:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laffidamento-diretto-del-servizio-di-trasporto-sanitario-tra-tutela-della-concorrenza-e-solidarismo-sociale-una-ricostruzione-normativa-e-giurisprudenziale-nota-a-consiglio-di-stato-sez-iii-22-f/">L&#8217;affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario tra tutela della concorrenza e solidarismo sociale: una ricostruzione normativa e giurisprudenziale. Nota a Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1139</a></p>
<p>Abstract Il saggio, a commento della pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1139, propone un&#8217;analisi della disciplina in materia di affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario in emergenza e urgenza al volontariato di cui all&#8217;art. 57, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laffidamento-diretto-del-servizio-di-trasporto-sanitario-tra-tutela-della-concorrenza-e-solidarismo-sociale-una-ricostruzione-normativa-e-giurisprudenziale-nota-a-consiglio-di-stato-sez-iii-22-f/">L&#8217;affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario tra tutela della concorrenza e solidarismo sociale: una ricostruzione normativa e giurisprudenziale. Nota a Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laffidamento-diretto-del-servizio-di-trasporto-sanitario-tra-tutela-della-concorrenza-e-solidarismo-sociale-una-ricostruzione-normativa-e-giurisprudenziale-nota-a-consiglio-di-stato-sez-iii-22-f/">L&#8217;affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario tra tutela della concorrenza e solidarismo sociale: una ricostruzione normativa e giurisprudenziale. Nota a Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1139</a></p>
<div style="text-align: justify;"><em>Abstract</em></p>
<p><em>Il saggio, a commento della pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1139, propone un&#8217;analisi della disciplina in materia di affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario in emergenza e urgenza al volontariato di cui all&#8217;art. 57, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, da leggersi in relazione al 28° Considerando della Direttiva appalti, 2014/24/UE e all&#8217;art. 17, comma 1, lett. h) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici. In particolare, si evidenzia come l&#8217;intervento del Legislatore nazionale, sulla scia dei numerosi interventi sul punto della Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea, abbia inteso delimitare il campo di applicazione della norma di favore, in modo tale da contenere il più possibile la compressione delle norme di natura pro-concorrenziale, riservando gli affidamenti diretti ai soli servizi di trasporto sanitario di emergenza urgenza e alle sole associazioni di volontariato che perseguano obiettivi di solidarietà e finalità sociale, «in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione».</em></p>
<p><em>Abstact</em></p>
<p><em>The essay, commenting on the judgment of the Council of State, Sec. III, 22 February 2018, n. 1139, offers an analysis of the discipline concerning the direct award of the medical transport service in emergency and urgency to voluntary organizations in compliance with art. 57, d.lgs. 3 July 2017, n. 117, Third sector Code, to be read jointly to the 28th Recital of the Procurement Directive, 2014/24/EU and to the art. 17, paragraph 1, lett. h), d.lgs. 18 April 2016, n. 50, Code of public contracts. In particular, it should be noted that the intervention of the national Legislator, in the light of the numerous pronunciations on the topic of the Court of Justice of the European Union, intended to delimit the scope of the rule of favor, so as to contain as much as possible the compression of the pro-competitive rules, reserving the direct assignments only to emergency medical transport services and only to those voluntary associations pursuing solidarity and social purpose, </em><em>«</em><em>in conditions of economic efficiency and adequacy, as well as in compliance with the principles of transparency and non-discrimination</em><em>»</em><em>.</em></p>
<p>Sommario: 1. Il caso in esame. &#8211; 2. L&#8217;affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario: il quadro normativo di riferimento. &#8211; 2.1. <em>Segue</em>: i soggetti del Terzo settore come operatori economici e la loro disciplina. &#8211; 2.2. <em>Segue</em>: un articolato <em>iter </em>giurisprudenziale. &#8211; 3. L&#8217;affidamento dei servizi di trasporto sanitario nell&#8217;art. 57 del Codice del Terzo settore tra tutela della concorrenza e solidarismo sociale &#8211; 4. Considerazioni conclusive.</p>
<p>1. <em>Il caso in esame.</em><br />
La vicenda giudiziaria in esame scaturisce dall&#8217;impugnazione, ad opera di alcune associazioni di volontariato esercenti servizi di pubblica assistenza e trasporto sanitario, di un bando di gara dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale n. 5 &#8220;Spezzino&#8221;, avente ad oggetto l&#8217;affidamento dei «servizi di trasporto pazienti nell&#8217;ambito dei presidi e stabilimenti aziendali e trasporto materiali sanitari vari <em>intra</em> ed <em>extra</em> territorio aziendale»<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.<br />
Le ricorrenti, nel primo grado di giudizio innanzi al T.A.R. Liguria, lamentavano che l&#8217;appalto in questione, avendo ad oggetto il servizio di trasporto sanitario in emergenza urgenza, avrebbe dovuto essere affidato prioritariamente e in via diretta ad associazioni di pubblica assistenza, come previsto dagli artt. 42 <em>bis</em> e 42 <em>ter</em> della L.R. Liguria, n. 41 del 2006<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>, di cui si assumeva la violazione.<br />
Nel giudizio, si costituiva l&#8217;A.S.L. n. 5 ed interveniva <em>ad opponendum</em> la cooperativa sociale Italy Emergenza, in qualità di gestore uscente del servizio e partecipante alla nuova gara. La difesa delle controparti &#8211; resistente e interveniente &#8211; sosteneva, da un lato, che la normativa regionale dovesse venire meno per contrasto con la disciplina del Codice degli appalti, d.lgs. n. 50 del 2016<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>, che limita le possibilità di affidamento senza gara ai soli servizi sanitari inclusi nell&#8217;allegato IX, tra i quali non figurano quelli oggetto dell&#8217;appalto; dall&#8217;altro, che i servizi oggetto dell&#8217;appalto non fossero ricompresi neppure tra quelli contemplati dalla normativa regionale, non trattandosi di servizio sanitario di emergenza urgenza.<br />
Il T.A.R. Liguria, disattese entrambe le sopra richiamate prospettazioni difensive, con sentenza n. 512/2017<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>, ha accolto il ricorso e annullato la procedura, ritenendo che la gara aperta a soggetti esterni fosse ammissibile solo in caso di comprovata impossibilità delle associazioni di volontariato di far fronte alle esigenze di servizio.<br />
Ciò, in quanto gli artt. 42 <em>bis</em> e 42 <em>ter</em> della L.R. n. 41 del 2006 riserverebbero alle associazioni di volontariato, configurate quali incaricati di pubblico servizio e componenti del sistema di emergenza territoriale, il servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza.<br />
La pronuncia dei Giudici di <em>prime cure</em> è stata impugnata dalla cooperativa sociale Italy Emergenza, la quale ha nuovamente rilevato che i servizi messi a gara non rientrerebbero tra quelli oggetto della invocata normativa regionale, in quanto afferenti al trasporto ordinario di pazienti in ambulanza e rientranti pertanto nell&#8217;ambito di applicazione della normativa europea &#8211; Direttiva 2014/24/UE &#8211; e della normativa nazionale &#8211; d.lgs. n. 50 del 2016. Ancora, l&#8217;appellante ha osservato che, anche ove si ritenesse estesa al servizio di trasporto ordinario di pazienti in ambulanza, la normativa regionale dovesse comunque essere disapplicata, poiché incompatibile con le prevalenti norme di diritto europeo.<br />
La cooperativa, inoltre, lamentava che il T.A.R. avrebbe dovuto fornire un&#8217;interpretazione della L.R. n. 41 del 2006 costituzionalmente coerente con l&#8217;art. 117 Cost., posto che tale disposizione attribuisce alla competenza legislativa regionale la sola «organizzazione» dei servizi in questione, assegnando invece alla legislazione esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza<a title="" href="#_ftn5">[5]</a> la competenza a definire le modalità di affidamento.<br />
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha ritenuto fondato l&#8217;appello, in quanto il bando in oggetto attiene a spostamenti di pazienti e non a trasporti di soccorso e deve pertanto considerarsi rientrante nell&#8217;ambito di applicazione del d.lgs. n. 50 del 2016 &#8211; art. 17, comma 1, lett. <em>h</em>)<a title="" href="#_ftn6">[6]</a> &#8211; e, per esso, della Direttiva n. 2014/24/UE &#8211; 28° <em>considerando</em>.<br />
In conformità a tali normative, il ricorso a procedure di affidamento diretto del servizio è legittimo con riguardo ai soli servizi di trasporto in ambulanza, che possano definirsi di emergenza, come da ultimo previsto dall&#8217;art. 57 del nuovo Codice del Terzo settore, d.lgs. n. 117 del 2017<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
Il Collegio giudicante ha inoltre vagliato la conformità del servizio oggetto dell&#8217;appalto al concetto di «trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale», come definito dall&#8217;art. 42 <em>ter</em> della L.R. n. 41 del 2006, non condividendo l&#8217;impostazione offerta sul punto dai Giudici del primo grado di giudizio.<br />
In particolare, il T.A.R. riteneva che la Regione Liguria avesse legittimamente strutturato il sistema territoriale di soccorso, nel corretto esercizio della propria potestà legislativa concorrente, ai sensi dell&#8217;art. 117, comma 3, Cost., in materia di tutela della salute e in conformità con quanto stabilito dall&#8217;art. 2, d.lgs. n. 502 del 1992<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>, vale a dire attraverso l&#8217;individuazione di «una platea di soggetti ai quali tale servizio fa capo e attraendo quelli non aventi natura pubblica nell&#8217;ambito pubblicistico mediante l&#8217;istituzione di un apposito elenco e la previsione di requisiti e controlli al fine di garantire uno <em>standard</em> di servizio uniforme e adeguato».<br />
Il T.A.R. concludeva pertanto che, trattandosi di affidamento di servizi all&#8217;interno del sistema a soggetti intranei allo stesso e incaricati di pubblico servizio, difettasse quel carattere di terzietà dell&#8217;appaltatore rispetto all&#8217;organizzazione pubblica, tale per cui non riteneva che si versasse in un&#8217;ipotesi di deroga all&#8217;applicazione del Codice degli appalti, che richiederebbe un&#8217;apposita norma di legge statale per legittimarla, rientrando la materia delle gare pubbliche nella potestà legislativa esclusiva statale.<br />
Invero, il Consiglio di Stato ha ritenuto criticabile l&#8217;affermata internalizzazione del servizio che la Regione avrebbe attuato includendo le associazioni di volontariato nel sistema pubblicistico del trasporto sanitario.<br />
Infatti, secondo quanto affermato nella sentenza in commento, non può parlarsi di autoproduzione in senso proprio in quanto, a tal fine, il soggetto pubblico deve provvedere con propri mezzi e proprie strutture alla realizzazione del bene o del servizio oggetto di interesse.<br />
La legge regionale, pertanto, ove intesa come inclusiva anche del servizio di trasporto ordinario in ambulanza, contrasta con le superiori disposizioni comunitarie sul punto e deve quindi essere disapplicata.<br />
Da ultimo, è stata poi esclusa la rilevata compressione della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di tutela della salute, in quanto l&#8217;affidamento di servizi socio-sanitari rientra nella materia di tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.</p>
<p>2.<em> L&#8217;affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario: il quadro normativo di riferimento.</em><br />
Al fine di conferire organicità al commento della sentenza in oggetto, occorre dapprima effettuare una concisa ricognizione del quadro normativo di riferimento in tema di affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario, nella specie, a soggetti del Terzo settore e, successivamente, ripercorrere l&#8217;articolato <em>iter</em> giurisprudenziale che ha interessato la materia.<br />
I servizi di trasporto<a title="" href="#_ftn9">[9]</a> sanitario sono definiti dalla ormai costante giurisprudenza comunitaria<a title="" href="#_ftn10">[10]</a> quali servizi pubblici di rilevanza economica<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
La disciplina in materia di affidamento di servizi pubblici di rilevanza economica discende dalle fonti di diritto europeo, tra cui si annoverano le norme e i principi del Trattato (art. 106 del T.F.U.E.), le direttive in materia di concessioni e appalti (Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e i principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea.<br />
Con specifico riferimento ai trasporti sanitari di emergenza e urgenza, occorre dapprima rilevare che nel nostro ordinamento non vi è una vera e propria definizione normativa di ciò che debba intendersi con tale locuzione. Una nozione di emergenza sanitaria può comunque ricavarsi dal D.P.R. 27 marzo 1992<a title="" href="#_ftn12">[12]</a> e dalle relative Linee Guida di applicazione, n. 1/1996<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>, ove l&#8217;intervento sanitario in emergenza viene articolato in diverse fasi: l&#8217;allarme, gli interventi sul territorio e la risposta organizzativa (intraospedaliera, o dei servizi territoriali dell&#8217;unità sanitaria locale).<br />
Ne consegue che, in corrispondenza di tutti i diversi momenti organizzativi sopra delineati, si è in presenza di una situazione di emergenza-urgenza.<br />
Quanto al più specifico tema dell&#8217;affidamento dei servizi di trasporto emergenziali, la Direttiva 2014/24/UE<a title="" href="#_ftn14">[14]</a> ha stabilito che tale tipologia di servizi, ove affidati a soggetti del Terzo settore, rientra tra i c.d. settori esclusi dall&#8217;applicazione delle regole di evidenza pubblica<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 1, lett. h), «Esclusioni specifiche per appalti di servizi», la direttiva in questione non trova applicazione per gli appalti concernenti «servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro» e comunque «ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza».<br />
Tale disposizione funge da base legislativa<a title="" href="#_ftn16">[16]</a> della distinzione tra servizi di trasporto di pazienti in ambulanza e servizi di trasporto sanitario in ambulanza, caratterizzati dalla natura emergenziale e d&#8217;urgenza.<br />
Ne deriva che l&#8217;esclusione dall&#8217;ambito di applicazione della direttiva appalti pubblici riguarda solamente i servizi di trasporto sanitario d&#8217;emergenza &#8211; sotto soglia e privi di un interesse transfrontaliero &#8211; posti in essere da soggetti <em>non profit</em>: diversamente, tali servizi potranno essere affidati attraverso il regime alleggerito di cui agli artt. 74 ss. della direttiva appalti.<br />
La disciplina semplificata trova, inoltre, applicazione anche con riguardo ai servizi di trasporto pazienti, con facoltà, per le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici, di riservare la gara ad organizzazione e associazioni del Terzo settore.<br />
In ambito nazionale, la disciplina in oggetto è confluita nel Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che ha dato attuazione al c.d. &#8220;pacchetto direttive appalti&#8221;.<br />
Il riferimento è all&#8217;art. 17, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 50 del 2016, con l&#8217;ulteriore specificazione, ai sensi dell&#8217;art. 4, dell&#8217;estensione, anche a tali settori, dei principi comunitari dell&#8217;evidenza pubblica: principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell&#8217;ambiente ed efficienza energetica.<br />
Da ultimo, è stato adottato il d.lgs. n. 117 del 2017, Codice del Terzo settore, che, all&#8217;art. 57 ha previsto che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere oggetto, in via prioritaria, di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, che siano iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore da almeno sei mesi, che siano aderenti ad una rete associativa e che siano accreditate ai sensi della normativa regionale in materia.<br />
Ancora, l&#8217;art. 57 richiede che il ricorso allo strumento degli affidamenti diretti in convenzione sia giustificato, stante la specifica natura del servizio, dall&#8217;espletamento del servizio di interesse generale, «in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione».</p>
<p>2.1. Segue:<em> i soggetti del Terzo settore come operatori economici e la loro disciplina.</em><br />
Prima di delineare gli aspetti essenziali della disciplina dell&#8217;affidamento di servizi ai soggetti del Terzo settore<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>, occorre dar conto di una particolare questione che ha interessato la qualifica di questi ultimi in termini di operatori economici<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine all&#8217;applicabilità della disciplina in materia di concessioni e appalti pubblici.<br />
La nozione di operatore economico, comunemente accettata a livello europeo e nazionale, è senz&#8217;altro più ampia di quella di imprenditore di cui all&#8217;art. 2082 c.c. e prescinde dalla natura giuridica &#8211; pubblica o privata &#8211; dell&#8217;organizzazione e dall&#8217;esistenza o meno di una finalità di lucro.<br />
In un primo momento, la giurisprudenza nazionale<a title="" href="#_ftn19">[19]</a> ha ritenuto che le associazioni di volontariato non potessero partecipare a gare pubbliche, seppur contrariamente rispetto a quanto affermato dalla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>. Ciò, in quanto la disciplina interna in materia di associazioni di volontariato prevedeva talune peculiarità tali da non garantire agli altri eventuali concorrenti-operatori economici parità di condizioni: si pensi, ad esempio, alla gratuità dell&#8217;erogazione dei servizi<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>.<br />
Successivamente, anche la prevalente interpretazione giurisprudenziale nazionale<a title="" href="#_ftn22">[22]</a> ha ritenuto ingiustificata l&#8217;esclusione dei soggetti del Terzo settore dal novero degli operatori economici e quindi dalla possibilità di prendere parte a gare ad evidenza pubblica. Ciò, in quanto, l&#8217;elemento che unicamente rileva ai fini della qualificazione di operatore economico è la capacità di fornire prestazioni di servizi per il mercato. In altri termini, in ossequio alla lettura fornita dal Giudice europeo<a title="" href="#_ftn23">[23]</a> e successivamente confermata a livello nazionale, ai fini dell&#8217;applicabilità delle norme in materia di gare pubbliche non si richiede lo scopo di lucro, né l&#8217;organizzazione in forma di impresa, né che sia assicurata una presenza regolare sul mercato.<br />
Ancora prima che i soggetti del Terzo settore fossero ammessi a partecipare a gare pubbliche, il nostro ordinamento contemplava disposizioni normative che, in deroga alle regole generali, consentivano l&#8217;affidamento di servizi a tali soggetti.<br />
In particolare, poteva essere affidato a soggetti del Terzo settore, quali operatori, <em>rectius</em> enti, sempre più coinvolti nell&#8217;organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>, il servizio di trasporto sanitario.<br />
Il sistema di affidamento dei servizi socio-sanitari e, nello specifico, dei servizi di trasporto sanitario, si è da sempre caratterizzato per l&#8217;esistenza di una stretta collaborazione tra enti <em>non profit</em> e istituzioni pubbliche.<br />
Un primo intervento del legislatore espressivo di tale tendenza al raccordo tra soggetti del Terzo settore e pubblica amministrazione può individuarsi già nella legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, l. 23 dicembre 1978, n. 833, che ha previsto il possibile concorso delle associazioni di volontariato nelle finalità istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale stesso.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 45, comma 7, della suddetta legge istitutiva, veniva poi attribuito particolare rilievo allo strumento giuridico del convenzionamento, preordinato alla regolamentazione dei rapporti tra le unità sanitarie locali e le associazioni di volontariato, nell&#8217;ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale.<br />
Successivamente, l&#8217;art. 7 della L. n. 266 del 1991, c.d. Legge quadro sul volontariato<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>, ha stabilito che tutte le pubbliche amministrazioni potessero stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che dimostrassero attitudine e capacità operativa, attraverso forme di verifica delle prestazioni e di controllo della relativa qualità e con previsione delle modalità di rimborso delle spese.<br />
Ancora, la L. n. 328 del 2000, c.d. Legge quadro sui servizi sociali<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>, ha predisposto un sistema integrato di erogazione di servizi sociali incentrato sul ricorso a forme di aggiudicazione o negoziazione che permettesse ai soggetti operanti nel Terzo settore la piena espressione delle proprie peculiarità.<br />
È possibile dunque osservare un risalente <em>favor</em> del legislatore italiano al volontariato nei servizi socio-sanitari<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>, che parrebbe radicarsi nel combinato disposto di cui agli artt. 2 e 118 Cost., espressione dei principi di solidarietà sociale.<br />
Nella più generale disciplina dei rapporti intercorrenti tra pubblica amministrazione e associazioni di volontariato<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>, l&#8217;attività di queste ultime assume una peculiare valenza, in quanto rispondente ad esigenze partecipative, solidaristiche e di pluralismo<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>. Le associazioni di volontariato, infatti, fanno parte del tessuto culturale italiano e assolvono da secoli ad un fondamentale ruolo, oltre che di solidarietà, di coesione sociale<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>.<br />
La disciplina in materia è stata interessata, da ultimo, da un&#8217;importante operazione di riordino avvenuta con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con il quale è stato adottato il Codice del Terzo settore<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>, in un&#8217;ottica di valorizzazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e solidarietà<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>.<br />
Sul tema specifico dell&#8217;affidamento del trasporto sanitario a soggetti del Terzo settore, è intervenuto l&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 117 del 2017, frutto dell&#8217;elaborazione giurisprudenziale comunitaria divenuta diritto vivente.<br />
L&#8217;art. 57 del c.d. Codice del Terzo settore ha stabilito che il trasporto sanitario di emergenza e urgenza può costituire oggetto &#8220;in via prioritaria&#8221; di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato.  Si tratta di una previsione che, per la prima volta, a livello statale, attribuisce una priorità alle organizzazioni di volontariato nell&#8217;assegnazione diretta in convenzione della gestione dei servizi in oggetto<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>.</p>
<p>2.2 Segue:<em> un articolato </em>iter<em> giurisprudenziale</em>.<br />
L&#8217;<em>iter</em> giurisprudenziale in materia di affidamento del servizio di trasporto sanitario ha riguardato la qualificazione giuridica di tale servizio, che si caratterizza, da un lato, quale attività economica e, dall&#8217;altro, per la perseguita finalità di tutela della salute.<br />
Con specifico riguardo alla questione della legittimità dell&#8217;affidamento diretto dei servizi di trasporto sanitario a soggetti <em>non profit</em> si sono pronunciati non solo i giudici amministrativi<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>, ma anche la Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>, con l&#8217;arduo compito di individuare soluzioni che bilanciassero gli opposti valori e interessi in gioco, nella difficile ricerca di un equilibrio tra solidarietà sociale, sussidiarietà orizzontale, tutela della salute e tutela della concorrenza<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>. Si è trattato, nello specifico, di stabilire se l&#8217;affidamento in via prioritaria e senza gara ad associazioni di volontariato, ove giustificato da obiettivi di solidarietà e di efficienza di bilancio, fosse in contrasto con i principi dell&#8217;ordinamento comunitario di libertà di stabilimento<a title="" href="#_ftn37">[37]</a> e libera prestazione dei servizi<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>.<br />
In una prima fase, la Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla compatibilità della legislazione interna rispetto ai principi di diritto comunitario e a quanto stabilito dalla vecchia direttiva in materia di appalti pubblici n. 92/50/CE<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>.<br />
Entro tale contesto, il Giudice europeo manifestava un approccio alquanto restrittivo<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>, censurando la legittimità dell&#8217;affidamento senza gara dei servizi di trasporto sanitario in Toscana<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>.<br />
Il caso<a title="" href="#_ftn42">[42]</a> al quale si fa riferimento è quello riguardante un accordo quadro per l&#8217;affidamento dei servizi di trasporto sanitario, stipulato dalla Regione Toscana, dalle Asl locali, dalla Croce Rossa Italiana e da altre associazioni di volontariato impegnate a livello locale nel settore dei servizi socio-sanitari.<br />
La questione era stata condotta dalla Commissione europea innanzi alla Corte di giustizia per verificare se tali convenzioni, derogatorie della disciplina comunitaria in materia di appalti, fossero o meno riconducibili alla nozione di appalti pubblici di servizi<a title="" href="#_ftn43">[43]</a> forniti da operatori economici.<br />
Secondo la Commissione, infatti, l&#8217;oggetto delle suddette convenzioni doveva individuarsi nella prestazione di servizi da parte di operatori economici, dietro il pagamento di un corrispettivo, con la conseguente configurabilità di un appalto di pubblici servizi e della violazione della Direttiva n. 92/50/CE e dei principi di tutela della concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento.<br />
La Corte di giustizia, con la sentenza del 29 novembre 2007, resa nella causa C-119/06, ha accolto l&#8217;interpretazione della Commissione attribuendo agli accordi in questione natura di appalti pubblici: ciò in quanto nella previsione di un rimborso spese di tipo forfetario poteva individuarsi il requisito dell&#8217;onerosità, tipico dei contratti oggetto di appalto.<br />
La Corte europea, inoltre, attribuiva alle associazioni di volontariato qualifica di operatori economici<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>, poiché, indipendentemente dalla loro natura giuridica, offrono prestazioni su un mercato, anche solo potenziale. Ne consegue che, secondo tale prima prospettazione operata dalla Corte, anche le associazioni di volontariato debbano sottostare alle regole delle procedure ad evidenza pubblica, partecipando alle gare di aggiudicazione degli appalti<a title="" href="#_ftn45">[45]</a> con gli atri soggetti economici interessati. Se ne ricava un principio in forza del quale è comunque necessario, in ipotesi di affidamento di servizi di trasporto sanitario ad associazioni di volontariato, il rispetto del principio di tutela della concorrenza.<br />
I servizi di trasporto di malati, infatti, poiché configurati quali servizi di rilevanza economica, in quanto offerti all&#8217;interno di un mercato, venivano fatti rientrare nell&#8217;ambito applicativo delle direttive comunitarie in materia di appalti: la n. 92/50/CE prima citata e, successivamente, la n. 2004/18/CE.<br />
Si evidenzia dunque, in un tale contesto, il tentativo &#8211; non riuscito &#8211; della Corte di limitare il ricorso allo strumento convenzionale e di porre così freno alle tradizionali forme di cooperazione domestica tra pubbliche amministrazioni ed enti <em>non profit<a title="" href="#_ftn46"><strong>[46]</strong></a></em>.<br />
A questo punto, i Giudici amministrativi italiani si sono allineati a tale orientamento giurisprudenziale comunitario.<br />
In questo scenario, la Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea è stata di nuovo chiamata a pronunciarsi in ordine alla tematica in oggetto.<br />
Si tratta del rinvio pregiudiziale operato dal Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn47">[47]</a> in relazione ad una controversia, decisa in primo grado dal T.A.R. Liguria<a title="" href="#_ftn48">[48]</a>, riguardante la compatibilità con il diritto europeo di alcune norme di legge regionale sull&#8217;affidamento diretto dei servizi di trasporto sanitario a organizzazioni di volontariato e a fronte di rimborsi spese non forfettari.<br />
Il T.A.R. Liguria ha ritenuto che, anche in ipotesi di rimborsi spese non forfettari, ma correlati alle spese sostenute, l&#8217;Asl avrebbe dovuto ricorrere comunque all&#8217;affidamento attraverso gara.<br />
Il Consiglio di Stato, condividendo le conclusioni del Giudice di primo grado, ha investito della questione la Corte di giustizia, estendendo altresì il quesito all&#8217;indicazione delle condizioni necessarie affinché una prestazione contrattuale possa definirsi come gratuita.<br />
Peraltro, con l&#8217;occasione, il Consiglio di Stato ha interrogato la Corte europea, in termini più generali, sulla compatibilità delle disposizioni del nostro ordinamento di evidente <em>favor</em> nei confronti delle associazioni di volontariato.<br />
Nel frattempo, il Giudice europeo veniva investito dal T.A.R. Piemonte<a title="" href="#_ftn49">[49]</a> da due ulteriori rinvii pregiudiziali &#8211; ordinanze nn. 161 e 1459 del 2014 &#8211; sempre in ordine alla compatibilità di un&#8217;analoga norma di legge regionale.<br />
La Corte di giustizia, pur confermando le argomentazioni poste alla base del proprio precedente opposto orientamento, non senza destare stupore, dichiarava la compatibilità delle normative interne che &#8211; se concernenti un appalto di valore inferiore alla soglia comunitaria o se aventi un valore del servizio sanitario superiore rispetto a quello del servizio di trasporto &#8211; prevedessero la possibilità di affidamenti diretti e in via prioritaria ad associazioni di volontariato, laddove si trattasse di servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza<a title="" href="#_ftn50">[50]</a>.<br />
Con la sentenza in esame &#8211; 11 dicembre 2014, C-113/13 &#8211;  sono stati ribaditi i principi di diritto già enunciati in materia di configurabilità degli affidamenti dei servizi in oggetto quali appalti, di onerosità dei contratti, pur se caratterizzati dai rimborsi delle sole spese sostenute e di applicabilità delle regole di trasparenza e pubblicità previste dalle direttive appalti.<br />
Ancora, la Corte ha sottolineato la rilevanza che il diritto europeo in materia di appalti pubblici attribuisce ai principi della libera circolazione dei servizi ai fini di un&#8217;effettiva tutela della concorrenza tra gli operatori economici, in accordo con i principi del Trattato, di cui agli artt. 49 e 56 T.F.U.E..<br />
Nonostante le premesse, la norma di legge regionale sottoposta al vaglio del Giudice comunitario veniva considerata, anche in relazione alla discrezionalità devoluta ai singoli Stati membri nell&#8217;organizzare il proprio sistema sanitario<a title="" href="#_ftn51">[51]</a>, compatibile con il diritto europeo: a tali conclusioni, la Corte di giustizia, perveniva a seguito di un&#8217;attenta operazione di bilanciamento degli interessi in gioco<a title="" href="#_ftn52">[52]</a>.<br />
La norma interna è, infatti, rispondente a principi di universalità, solidarietà, efficienza economica ed adeguatezza<a title="" href="#_ftn53">[53]</a>, principi anche questi riconosciuti tra gli obiettivi del diritto europeo, come quelli di libertà di stabilimento, libertà di prestazione dei servizi, divieto di discriminazione in base alla nazionalità, libera circolazione delle merci<a title="" href="#_ftn54">[54]</a>. L&#8217;affidamento in via prioritaria e senza gara del servizio di trasporto sanitario d&#8217;urgenza, quale servizio di interesse generale, viene dunque giustificato quale modalità per garantire un equilibrio di bilancio del sistema assistenziale, nonché quale modello «idoneo a contribuire al controllo dei costi legati a tale servizio»<a title="" href="#_ftn55">[55]</a>.<br />
Da ultimo, la Corte di giustizia europea<a title="" href="#_ftn56">[56]</a> &#8211; sentenza 28 gennaio 2016 &#8211; ha ribadito gli stessi principi di diritto in relazione ai rilievi pregiudiziali effettuati dal T.A.R. Piemonte, con l&#8217;ordinanza n. 161 del 2014, di cui s&#8217;è detto sopra.<br />
Oltre a ribadire il proprio pregresso orientamento, il Giudice dell&#8217;Unione si è espresso in ordine a due ulteriori questioni.<br />
In primo luogo, la Corte ha affermato che non è necessaria alcuna preventiva comparazione tra diversi organismi di volontariato; in secondo luogo, ha chiarito che rientra nella potestà legislativa nazionale la determinazione di un limite percentuale delle attività commerciali consentite ad ogni singola associazione di volontariato<a title="" href="#_ftn57">[57]</a>.<br />
Altro aspetto innovativo &#8211; e in contrasto con la nuova disciplina nazionale di cui al Codice del Terzo settore &#8211; della più recente pronuncia del Giudice comunitario si individua poi nell&#8217;estensione della possibilità di affidamenti diretti anche ai servizi di trasporto sanitario c.d. ordinario.<br />
Nel contesto normativo e giurisprudenziale sinora delineato, si è da ultimo espresso il Consiglio di Stato con la sentenza in commento.<br />
Come già osservato, il Consiglio di stato, Sezione III, con la sentenza 22 febbraio 2018, n. 1139, ha chiarito che, laddove si tratti dell&#8217;affidamento di servizi di trasporto sanitario a carattere non emergenziale, debba farsi ricorso al mercato ed ai suoi operatori privati, estendendo nuovamente il campo all&#8217;applicazione delle regole in materia di tutela della concorrenza.<br />
È evidente dunque, come la soluzione prospettata, in sede pretoria, dalla Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea abbia ceduto il passo all&#8217;applicazione delle norme di legge nazionale di segno opposto.<br />
E infatti, la complessa attività discrezionale di contemperamento tra interessi talvolta confliggenti, quali solidarietà sociale, sussidiarietà e tutela della concorrenza rimane compito del legislatore nazionale, che, nel caso di specie, ha scelto di limitare il modello derogatorio degli affidamenti diretti al solo trasporto sanitario di urgenza, con la previsione di cui all&#8217;art. 57 del nuovo Codice del Terzo settore.</p>
<p>3.<em> L&#8217;affidamento dei servizi di trasporto sanitario nell&#8217;art. 57 del Codice del Terzo settore tra tutela della concorrenza e solidarismo sociale.</em></p>
<p>La pronuncia in commento consente di effettuare alcune considerazioni di carattere generale in ordine al sistema legislativo che ad oggi interessa la questione dell&#8217;affidamento dei servizi di trasporto sanitario d&#8217;emergenza nel nostro ordinamento.<br />
La sentenza in commento dei giudici d&#8217;appello n. 1139/2018, infatti, giustifica l&#8217;applicazione delle regole pro-concorrenziali, al caso di specie, sulla base del fatto che «la disciplina delle modalità dell&#8217;affidamento dei servizi socio-sanitari attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di &#8220;tutela della concorrenza&#8221; e non a caso è oggetto delle disposizioni comunitarie e nazionali», di cui al Titolo III, Capo I della Direttiva 2014/24/UE e alla Parte II, Titolo VI, Capo II del d.lgs. n. 50 del 2016. Si tratta delle disposizioni comunitarie e nazionali &#8211; a cui si è aggiunto, a conferma, l&#8217;art. 57, d.lgs. n. 117 del 2017 &#8211; che restringono l&#8217;area degli affidamenti diretti ai soli servizi di trasporto sanitario d&#8217;urgenza e non anche ordinario. Tale ultimo intervento legislativo ricade entro quel margine di discrezionalità devoluto ai singoli Stati membri, in ordine alla definizione della propria organizzazione sanitaria e, più da vicino, alla competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza. In un tale contesto, occorre sottolineare come nei numerosi arresti della Corte di Giustizia UE non vi sia una vera e propria presa di posizione circa la rilevanza da attribuire alla solidarietà, alle finalità sociali e alla sussidiarietà rispetto ai princìpi di natura pro-concorrenziale. Infatti, tanto la sentenza resa nella causa C-113/13, quanto la più recente, resa nella causa C-50/14, hanno demandato al legislatore nazionale il compito d&#8217;individuare il contemperamento tra i suddetti princìpi di pari rango costituzionale, in quanto compito afferente alla sfera riservata allo Stato.<br />
Ebbene, sulla base di queste premesse, nel nostro ordinamento, è stato adottato il Codice del Terzo settore, che, con il compito di operare una sistematizzazione della disciplina in materia di enti <em>non profit</em>, ha attribuito, seppur solo alle associazioni di volontariato<a title="" href="#_ftn58">[58]</a>, dotate di determinati requisiti, la possibilità di avere accesso ad affidamenti diretti in convenzione di servizi di trasporto sanitario di natura emergenziale. In altri termini, il Legislatore nazionale, con l&#8217;art. 57, d.lgs. n. 117 del 2017, ha effettuato un bilanciamento di interessi tra loro confliggenti<a title="" href="#_ftn59">[59]</a>, a discapito dell&#8217;interesse costituzionalmente garantito della tutela della concorrenza.<br />
Ci si chiede, a questo punto, se il sacrificio della tutela della concorrenza, da intendersi come principio di carattere sostanziale<a title="" href="#_ftn60">[60]</a>, ai sensi dell&#8217;art. 117, comma 2, lett. <em>e</em>) Cost.<a title="" href="#_ftn61">[61]</a>, sia legittimo anche laddove si decida in via prioritaria, senza avere neppure interrogato il mercato, di affidare senza gara e quindi in via diretta, il servizio pubblico a soggetti del Terzo settore, <em>rectius</em>, a organizzazioni di volontariato. Ebbene, l&#8217;art. 57 del Codice del Terzo settore, che pare essere espressione di quel retaggio culturale derivante dalla tradizionale esclusione dei servizi sociali dal novero dei servizi di rilevanza economica<a title="" href="#_ftn62">[62]</a>, invero, tenta di ridimensionare il bilanciamento di interessi a sfavore delle norme concorrenziali, da un lato, attraverso la limitazione del campo di applicazione della norma di favore ai soli servizi di trasposto sanitario di emergenza e urgenza e alle sole associazioni di volontariato che godano dei requisiti prescritti dallo stesso art. 57 e, dall&#8217;altro, prevedendo l&#8217;esperimento di procedure comparative tra le diverse organizzazioni volontaristiche. Un aspetto senz&#8217;altro positivo di tale contesto normativo, infatti, si individua nell&#8217;espresso richiamo ai princìpi di trasparenza e non discriminazione<a title="" href="#_ftn63">[63]</a>, di cui all&#8217;art. 57, d.lgs. n. 117 del 2017, posto che, come anche ribadito dalla Corte di Giustizia UE in un&#8217;epoca antecedente all&#8217;entrata in vigore del Codice del Terzo settore, l&#8217;affidamento diretto dei servizi di trasporto ad associazioni di volontariato è da sempre stato caratterizzato dall&#8217;assenza di qualsivoglia forma di pubblicità, tale da non richiedere neppure l&#8217;attivazione di procedure comparative tra le diverse organizzazione <em>no-profit</em>. Invero, ad oggi, l&#8217;art. 56 del Codice, richiamato dall&#8217;art. 57, nei suoi commi 2, 3 e 4, richiede che siano esperite procedure comparative, in attuazione dei «princìpi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento».</p>
<p><em>4. Considerazioni conclusive. </em><br />
La pronuncia del Consiglio di Stato, n. 1139/2018, in commento, ribadisce come la norma di favore dell&#8217;art. 57 del Codice del Terzo settore, da leggersi in correlazione con il 28° <em>considerando</em> della Direttiva 2014/24/UE e con l&#8217;art. 17, comma 1, lett. <em>h</em>) del Codice dei contratti pubblici, debba trovare applicazione solo ed esclusivamente con riguardo ai servizi di trasporto sanitario di emergenza urgenza, in modo da delimitare l&#8217;ambito di compressione delle norme di natura pro-concorrenziale e con la conseguente disapplicazione delle norme regionali &#8211; artt. 42 <em>bis</em> e <em>ter</em> L.R. n. 41 del 2006 &#8211; di segno opposto.<br />
L&#8217;art. 57, d.lgs. n. 117 del 2017, sottoposto ad analisi, desta qualche perplessità in relazione all&#8217;opportunità della scelta politica del legislatore di aver generalizzato, a livello nazionale, un sistema di privilegi, con il rischio di ricadere in un abuso del diritto<a title="" href="#_ftn64">[64]</a> celato tra le righe del nobile ruolo di valorizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà<a title="" href="#_ftn65">[65]</a>. L&#8217;inciso «in via prioritaria» dell&#8217;art. 57 si presta, infatti, a rendere legittime scelte più immediate per le pubbliche istituzioni, che, senza neppure aver interrogato il mercato, ed operando di fatto un bilanciamento di interessi aprioristico e non adattato al singolo caso concreto, scelgano di non ricorrere allo strumento della gara pubblica, nella convinzione, probabilmente non adeguatamente verificata, di perseguire esigenze di equilibrio di bilancio, di economicità e di efficienza.<br />
Emerge, dunque, la necessità di controlli<a title="" href="#_ftn66">[66]</a> volti a verificare che la semplificazione di fatto operata con l&#8217;affidamento diretto non si ponga in contrasto con la garanzia del ricorso al mercato quale strumento per la selezione del concorrente migliore. Un intervento in questa direzione può individuarsi nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice dei contratti pubblici<a title="" href="#_ftn67">[67]</a>. Le Linee Guida ANAC prevedono in capo alle stazioni appaltanti uno stringente onere motivazionale in ipotesi di affidamenti diretti o di reinvito al contraente uscente e richiedono altresì alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di un apposito regolamento nel quale definire una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso, a fronte delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionali degli operatori economici.<br />
Si tratta, dunque, ora di capire come opereranno le pubbliche amministrazioni locali in questo delicato scenario<a title="" href="#_ftn68">[68]</a>. Il rischio che si corre, infatti, è che sia operata una strumentalizzazione della normativa di favore da parte delle organizzazioni <em>non-profit</em>. Un simile timore era già emerso e si può chiaramente osservare nella pronuncia, resa nella causa C-113/13, dalla Corte di Giustizia UE, così come nel d.d.l. 22 agosto 2014, n. 2617<a title="" href="#_ftn69">[69]</a>, per la riforma del Terzo settore. La Corte UE, nella sentenza richiamata, aveva già infatti espresso un monito in questo senso al Legislatore nazionale e alle organizzazioni di volontariato, richiedendo a queste ultime un effettivo contributo alla finalità sociale, così come il reale perseguimento di obiettivi di solidarietà. La formulazione dell&#8217;art. 57 del Codice del Terzo settore senz&#8217;altro riprende quanto indicato dal Giudice europeo, ma forse dimentica di accompagnare alla disposizione programmatica una gamma di strumenti idonei a garantire l&#8217;attuazione dei princìpi ivi meramente richiamati. L&#8217;unico strumento che infatti è stato predisposto in questa direzione dal Codice del Terzo settore è quello della previsione delle procedure comparative tra le diverse organizzazioni interessate all&#8217;erogazione del servizio di trasporto sanitario in emergenza e urgenza. Forse è in questo modo che il Legislatore ha inteso creare un sistema suscettibile di un concreto monitoraggio in ordine all&#8217;applicazione dei princìpi di solidarietà, trasparenza e non discriminazione e all&#8217;effettivo perseguimento di obiettivi di equilibrio economico<a title="" href="#_ftn70">[70]</a>. Ciò, anche attraverso la prescrizione restrittiva di riserva degli affidamenti diretti alle sole associazioni di volontariato, in modo da limitare il campo applicativo della norma di favore<a title="" href="#_ftn71">[71]</a>.<br />
Si auspica, pertanto, che il ricorso alle associazioni di volontariato sia effettivamente diretto ad attuare princìpi di fondamentale importanza nel nostro ordinamento, ma non si può dire con certezza che tale scelta sia a priori la migliore, in un&#8217;ottica di qualità ed economicità della prestazione sanitaria.</p>
<p><strong>Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1139 &#8211; <em>Pres. </em>Lipari &#8211; <em>Est. </em>Pescatore &#8211; Italy Emergenza Cooperativa Sociale (avv.ti Panariti e Betti) c. A.N.P.A.S. &#8211; Associazione Nazionale Pubblica Assistenza Comitato Regionale Liguria, P.A. Croce Verde Arcola, P.A. Croce Verde Borghetto Vara, P.A. Croce Gialla, P.A. Croce Rosso Bianca Lerici, P.A. Croce Verde Levanto, P.A. Croce Verde Pignone, P.A. Croce Bianca Riomaggiore, P.A. Humanitas Romito Magra, P.A. Santo Stefano Magra, P.A. La Misericordia e Olmo Onlus, P.A. Vezzano Ligure, P.A. Croce Azzurra Brugnato, P.A. Croce Bianca Portovenere (avv.ti Damonte e Villani), P.A. Luni Onlus, P.A. Croce d&#8217;Oro Deivese, P.A. Framurese, P.A. Pitelli, P.A. Croce Bianca Le Grazie (n.c.), nei confronti di Regione Liguria e Azienda Sanitaria Locale n. 5 &#8220;Spezzino&#8221; (n.c.).</strong></p>
<p>(<em>Riforma T.A.R. Liguria, Sez. II, 12 giugno 2017, n. 512</em>).</p>
<p><strong>Appalto &#8211; Procedure di affidamento &#8211; Aperte &#8211; Bando &#8211; A.S.L. &#8211; Servizio di trasporto sanitario di pazienti e materiali a carattere non emergenziale &#8211; Art. 17, comma 1, lett. <em>h</em>), d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Direttiva 2014/24/UE, 28° <em>considerando</em> &#8211; Affidamento diretto per i soli servizi di trasporto in ambulanza di emergenza &#8211; Legittimità.</strong><br />
<strong>Appalto &#8211; Procedure di affidamento &#8211; Affidamento diretto &#8211; Presupposti &#8211; <em>In house</em> &#8211; Servizio di trasporto sanitario &#8211; Associazioni di volontariato -Inserimento nel sistema pubblicistico di soccorso &#8211; Qualificazione meramente nominalistica &#8211; Assenza dei caratteri propri dell&#8217;autoproduzione &#8211; Internalizzazione delle associazioni di volontariato &#8211; Esclusione.</strong><br />
<strong>Appalto &#8211; Procedure di affidamento &#8211; Affidamento diretto &#8211; Servizio di trasporto sanitario ordinario in ambulanza &#8211; Associazioni di volontariato &#8211; Artt. 42 <em>bis</em> e 42 <em>ter</em>, L.R. Liguria n. 41/2006 &#8211; Contrasto con d.lgs. n. 50/2016, art. 57, d.lgs. n. 117/2017 e Direttiva 2014/24/UE &#8211; Disapplicazione della legge regionale &#8211; Necessità.</strong><br />
<strong>Appalto &#8211; Procedure di affidamento &#8211; In genere &#8211; Disciplina delle modalità di affidamento dei servizi socio-sanitari &#8211; Parte II, Titolo VI, Capo II, d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Codice appalti &#8211; Titolo III, Capo I, Direttiva 2014/24/UE &#8211; Direttiva appalti &#8211; Tutela della concorrenza &#8211; Legislazione esclusiva statale &#8211; Art. 117, comma 2, lett. <em>e</em>), Cost. &#8211; Sussiste.</strong></p>
<p><em>È legittima la procedura di gara aperta, indetta da un&#8217;Azienda Sanitaria Locale, avente ad oggetto l&#8217;affidamento del servizio di trasporto sanitario di pazienti e materiali a carattere non emergenziale, in conformità con le disposizioni nazionali e comunitarie &#8211; art. 17, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 50/2016, c.d. Codice appalti, e 28° considerando della Direttiva 2014/24/UE, c.d. Direttiva appalti, che restringono l&#8217;area dell&#8217;affidamento diretto ai soli servizi di trasporto in ambulanza che possano definirsi di emergenza </em>(1).<br />
<em>Non può considerarsi internalizzato il servizio di trasporto sanitario, in ipotesi di mero inserimento di soggetti privati, nella specie associazioni di volontariato, in un sistema territoriale di soccorso qualificato solo in termini nominalistici quale sistema pubblicistico, in assenza dei caratteri propri dell&#8217;autoproduzione, nonché dei presupposti dell&#8217;affidamento diretto o in house </em>(2).<br />
<em>Devono essere disapplicati gli artt. 42 bis e 42 ter della Legge della Regione Liguria n. 41/2006, ove intesi nel senso di estendere l&#8217;affidamento diretto anche al servizio di trasporto ordinario in ambulanza, per contrasto con il Codice appalti, d.lgs. n. 50/2016, con l&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 117/2017, c.d. Codice del Terzo settore, e con la Direttiva appalti n. 2014/24/UE, che restringono invero l&#8217;area dell&#8217;affidamento diretto ai soli servizi di trasporto in ambulanza d&#8217;emergenza </em>(3).<br />
<em>Sussiste potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell&#8217;art. 117, comma 2, lett. e), Cost., in materia di disciplina delle modalità di affidamento dei servizi socio-sanitari, in quanto trattasi di un tema afferente alla tutela della concorrenza e non alla tutela della salute</em> (4).</p>
<p>(<em>omissis</em>)<br />
3.1. L&#8217;appello è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.<br />
3.2 Il bando in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea in data 11.2.2017, ricade nell&#8217;ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e per esso della direttiva comunitaria n. 2014/24/UE.<br />
3.3. Ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 1, lett. h), del d.lgs. 50/2016, i &#8220;servizi di ambulanza&#8221;, identificabili con il codice &#8220;<em>CPV 85143000-3</em>&#8220;, rientrano tra i servizi che sono esclusi dalle disposizioni del codice. Da tale esclusione sono esplicitamente eccettuati &#8220;<em>i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza</em>&#8220;, i quali dunque restano assoggettati al sistema dell&#8217;evidenza pubblica.<br />
3.4. La matrice di tali previsioni normative è nel disposto della direttiva n. 2014/24/UE, la quale, al 28° considerando, stabilisce espressamente che la direttiva non dovrebbe applicarsi a taluni &#8220;<em>servizi di emergenza</em>&#8220;, se effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro. Non dovrebbero sottrarsi alla direttiva, invece, i servizi di &#8220;<em>trasporto dei pazienti in ambulanza</em>&#8220;, ossia quelli identificati con il codice CPV 85143000-3, i quali dovrebbero essere soggetti al regime speciale previsto per i servizi sociali e altri servizi specifici («regime c.d. alleggerito», Titolo III, capo I della Direttiva 2014/24/UE e Parte II, Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 50/2016).<br />
Il considerando specifica che &#8220;<em>anche gli appalti misti per la prestazione di servizi di ambulanza in generale dovrebbero essere soggetti al regime alleggerito se il valore dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza fosse superiore al valore di altri servizi di ambulanza</em>&#8220;.<br />
3.5. In senso conforme dispone l&#8217;art. 10 della Direttiva, del quale l&#8217;art. 17, comma 1 lett. h) d.lgs. n. 50/2016 è una fedele trasposizione.<br />
3.6. Da ultimo, la possibilità di affidare in convenzione diretta alle organizzazioni di volontariato i soli servizi di trasporto sanitario di &#8220;emergenza e urgenza&#8221; è stata prevista espressamente, a livello nazionale, dal Codice del Terzo Settore (art. 57 d.lgs. 117/2017).<br />
3.7. Dunque, i servizi di trasporto di persone in ambulanza, qualora di valore pari o superiore alla soglia comunitaria di 750.000,00 euro (art. 35 comma 1 lett. d)), come nella specie, ricadono nell&#8217;ambito della direttiva UE 24/2014 e del relativo Titolo III, dedicato ai particolari regimi di appalto: in specifico, gli artt.. 74 e ss., indicano le disposizioni in tema di affidamento dei servizi di cui all&#8217;allegato XIV (ivi inclusi i servizi di ambulanza). Nell&#8217;ambito del d.lgs. 50/2016 i servizi di ambulanza identificati con il CPV predetto, rientrano tra i servizi sanitari che, ai sensi degli artt. 140,142, 143 e 144 del codice, possono formare oggetto di appalti pubblici secondo il cd. &#8220;regime alleggerito&#8221; di cui all&#8217;art. 142 o secondo il sistema della gara &#8220;riservata&#8221; a determinate categorie di operatori no-profit, ai sensi dell&#8217;art. 143.<br />
3.8. Dalle tracciate coordinate normative si ricava che le nuove disposizioni comunitarie e nazionali (art. 17 lettera h) del d.lgs. 50/2016) restringono l&#8217;area dell&#8217;affidamento diretto ai soli servizi di trasporto in ambulanza che possano definirsi di &#8220;emergenza&#8221;.<br />
4. Occorre quindi appurare se l&#8217;oggetto specifico dell&#8217;appalto <em>de quo</em> si situi nello spazio concesso dal legislatore (nazionale ed europeo) ai fini della praticabilità dell&#8217;affidamento diretto del servizio.<br />
4.1. L&#8217;art. 1 del Capitolato Tecnico descrive l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto nei seguenti termini:<br />
&#8221; &#8220;<em>Trasporti sanitari di pazienti:</em><br />
<em>&#8211; tra Unità Operative, compreso il P.S., dell&#8217;Ospedale S. Andrea e Radioterapia;</em><br />
<em>&#8211; dalle varie Unità Operative, compreso il P.S., dell&#8217;Ospedale di Sarzana all&#8217;Ospedale della Spezia, e viceversa;</em><br />
<em>&#8211; trasporto ordinario dagli Stabilimenti Ospedalieri Aziendali alle strutture territoriali di residenzialità (R.S.A. del territorio dell&#8217;asl);</em><br />
<em>&#8221; Trasporto di materiali vari, biologici, cartacei e farmaci con possibilità di movimentazione dei dipendenti per motivi di servizio:</em><br />
<em>&#8211; tra le varie Unità Operative dei diversi Stabilimenti Ospedalieri afferenti al P.O. del Levante Ligure (S. Andrea, Radioterapia, Sarzana, Levanto);</em><br />
<em>&#8211; tra gli stabilimenti ospedalieri e le strutture territoriali (R.S.A. Aziendali, Casa Circondariale, Case della Salute, Distretti, ambulatori territoriali etc&amp;);</em><br />
<em>&#8211; tra il Presidio Ospedaliero del Levante Ligure e le strutture accreditate liguri (prevalentemente sull&#8217;area metropolitana di Genova) ed extra regione non urgenti</em>&#8220;.<br />
4.2. È pacifico &#8211; e riconosciuto anche dal Tar &#8211; che nel concetto di trasporto d&#8217;emergenza non rientra il trasporto di materiali sanitari.<br />
4.3. Una serie di indici interpretativi depongono nel senso che anche i &#8220;trasporti sanitari di pazienti&#8221;, come descritti nel capitolato, non rientrino (se non in misura marginale o minoritaria) nel trasporto d&#8217;emergenza.<br />
4.4. Si consideri in tal senso che:<br />
&#8211; l&#8217;oggetto dell&#8217;affidamento non attiene a trasporti di &#8220;<em>soccorso</em>&#8220;, ma a spostamenti di &#8220;<em>pazienti</em>&#8220;, quindi non di soggetti genericamente malati o infortunati ma di persone già ospedalizzate. La qualità soggettiva dei destinatari del servizio sembra far riferimento, pertanto, ad un ambito operativo diverso da quello del soccorso d&#8217;emergenza;<br />
&#8211; l&#8217;art. 2, lett. a) del capitolato tecnico prevede, inoltre, una programmazione giornaliera della gestione delle attività di trasporto. Correttamente la parte appellante osserva, sul punto, che una medesima attività non può, contemporaneamente, essere soggetta a programmazione ed assolvere a finalità di emergenza-urgenza. Anche sotto questo profilo emerge, dunque, un tratto di estraneità all&#8217;area del servizio d&#8217;emergenza;<br />
&#8211; un Terzo indizio in tal senso è fornito dalla classificazione dei trasporti oggetto dell&#8217;affidamento nelle due categorie delineate dall&#8217;art. 2, lett. a) del capitolato tecnico, entrambe apparentemente estranee all&#8217;area dell&#8217;emergenza: i &#8220;<em>trasporti programmati</em>&#8221; e i &#8220;<em>trasporti di rientro del paziente in reparto dopo esecuzione dell&#8217;accertamento/consulenza</em>&#8220;;<br />
&#8211; l&#8217;inquadramento di tali attività nell&#8217;ambito del &#8220;<em>trasporto sanitario in condizione ordinaria programmabile</em>&#8221; trova ulteriore conferma nella distinzione posta tra questa tipologia di trasporto e quella del &#8220;<em>trasporto sanitario in condizione di urgenza</em>&#8220;, presente nelle premesse della raccomandazione del Ministero della Salute n. 11 del 2010 (avente ad oggetto il malfunzionamento sistema di trasporto intraospedaliero ed extraospedaliero);<br />
&#8211; in senso analogo, nella d.G. Regione Liguria del 26.4.2007, n. 441 (Direttiva vincolante. Modalità di erogazione dei servizi di trasporto sanitario a carico del Servizio Sanitario Regionale) si includono tra gli interventi in &#8220;<em>emergenza/urgenza</em>&#8221; il &#8220;<em>soccorso sanitario</em>&#8220;, il &#8220;<em>trasferimento assistito</em>&#8221; e il &#8220;<em>trasporto sanitario in emergenza</em>&#8220;, ovvero tutte fattispecie caratterizzate: a) da condizioni del trasportato tali da richiedere l&#8217;assistenza di personale sanitario in grado di effettuare anche il primo soccorso; b) dalla necessità di provvedere al trasporto con urgenza; c) dalla gestione e autorizzazione di tali trasporti da parte della Centrale Operativa del 118. Al contrario, i trasporti ordinari costituiscono attività &#8220;programmate&#8221; e gestite da un centro per il coordinamento che si integra (ma non coincide) con le Centrali Operative del Servizio 118;<br />
&#8211; tornando al caso oggetto di causa, nel capitolato in esame si prevede che la gestione e la programmazione delle attività di trasporto venga gestita da una Centrale Operativa, dotata di sistema radio &#8220;<em>che dovrà consentire collegamenti diretti con l&#8217;U.O. Centrale Operativa 118</em>&#8221; (art. 9 Capitolato), il che ulteriormente conferma, proprio nel confronto con i modelli innanzi citati, il carattere ordinario e programmato del trasporto messo a gara;<br />
&#8211; vero è che nel capitolato tecnico è prevista, ai sensi dell&#8217;art. 2 lett. b) punto 2, la presenza a bordo dei mezzi di un soccorritore con la formazione specifica di cui al successivo art. 9 dello stesso capitolato. Il soccorritore, tuttavia, per il profilo che ne viene tracciato nel capitolato in oggetto, non rientra nella categoria del personale sanitario o infermieristico, ma è un mero accompagnatore munito di &#8220;<em>fondamentali nozioni di primo soccorso e delle norme di organizzazione del presidio ospedaliero</em>&#8221; (cfr. art. 9 del capitolato tecnico), ed il cui intervento operativo è contemplato in termini eventuali. Dunque, anche se esaminato sotto questo riguardo, il trasporto di cui si discute non pare far emergere contenuti di rilevanza &#8220;medico &#8211; specialistico o sanitaria&#8221; tali da apparentarlo, per questo specifico profilo, alla tipologia del servizio d&#8217;emergenza;<br />
&#8211; in ogni caso, una ipotetica ed eventuale attività sanitaria sulle ambulanze, per quanto si ricava dal capitolato di gara, non verrebbe a configurarsi né sotto il profilo economico, né sotto il profilo funzionale, come la componente prevalente dell&#8217;affidamento<em> de quo</em>, tale da giustificarne l&#8217;assoggettamento al regime «alleggerito». In proposito, il considerando 28 della Direttiva 2014/24/UE è chiaro nel precisare che &#8220;<em>nel caso infine di contratti misti per la prestazione di servizi di ambulanza che riguardano sia servizi di trasporto che sanitari, si applica il regime alleggerito se il valore dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza è superiore al valore di altri servizi di ambulanza</em>&#8220;.<br />
4.5. Per concludere sul punto, i molteplici elementi argomentativi sin qui illustrati inducono a ritenere che i trasporti sanitari di pazienti, oggetto della gara per cui è lite, non rientrino nel concetto di trasporto d&#8217;emergenza.<br />
5. La sentenza qui appellata, lungi dall&#8217;assumere una esplicita posizione in ordine alla natura emergenziale del servizio oggetto dell&#8217;appalto &#8211; che per quanto esposto va esclusa &#8211; si limita a vagliarne la sua conformità al concetto di &#8220;<em>Trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale</em>&#8220;, come definito all&#8217;art. 42 ter della L.R. 41/2006.<br />
5.1. A tal fine prende in considerazione la lettera c) dell&#8217;art. 42 ter (&#8220;<em>servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l&#8217;utilizzo di un&#8217;ambulanza e/o mezzo adeguatamente attrezzato in relazione alle esigenze di assistenza al paziente, la necessità dell&#8217;assistenza &#8220;in itinere&#8221; con personale sanitario o altro personale adeguatamente formato, nonché la garanzia della continuità delle cure al fine di non interrompere il percorso assistenziale già intrapreso</em>&#8220;), e conclude che &#8220;<em>tale genere di trasporto comprende in sé anche il trasporto di pazienti intraziendale oggetto di gara</em>&#8220;, e ciò proprio in virtù di quelle &#8220;<em>esigenze di assistenza da parte di personale qualificato durante la fase di trasporto</em>&#8221; che ad esso si associano ed in difetto delle quali si opterebbe &#8220;<em>per altre soluzioni, quali il day hospital ovvero il day surgery</em>&#8220;.<br />
5.2. Il Tar prosegue poi il suo ragionamento rilevando che ai sensi dell&#8217;art. 42 bis L.R. 41/2006, &#8220;<em>il sistema territoriale di soccorso è composto dalle Aziende sanitarie, dai comitati della Croce Rossa Italiana e dalle associazioni di volontariato iscritte nell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 42-sexies</em>&#8220;; e che ai sensi dell&#8217;art. 42 ter, &#8220;<em>qualora l&#8217;attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale non possa essere assicurata dai soggetti di cui all&#8217;articolo 42-bis le Aziende sanitarie locali, dopo aver esperito ogni utile tentativo, possono affidare tale attività a soggetti terzi, a seguito di procedure di evidenza pubblica garantendo, in ogni caso, gli attuali livelli di qualità del servizio</em>&#8220;.<br />
5.4. Da tali disposizioni, i giudici di prime cure ricavano la conclusione che la Regione Liguria abbia legittimamente strutturato il servizio territoriale di soccorso (nell&#8217;esercizio della propria potestà legislativa concorrente nella materia della tutela della salute di cui all&#8217;art. 117, comma 3, Costituzione, oltre che in forza delle competenze riconosciutele dall&#8217;art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502) &#8220;<em>individuando una platea di soggetti ai quali tale servizio fa capo e attraendo quelli non aventi natura pubblica nell&#8217;ambito pubblicistico mediante l&#8217;istituzione di un apposito elenco e la previsione di requisiti e controlli al fine di garantire uno standard di servizio uniforme e adeguato</em>&#8220;.<br />
5.5. Ai sensi dell&#8217;art. 42 sexies l. r. 41/06, &#8220;<em>La Giunta regionale, al fine di garantire uno standard tecnico organizzativo qualitativamente adeguato e uniforme su tutto il territorio regionale: a) istituisce un apposito elenco dei soggetti che svolgono l&#8217;attività di trasporto sanitario in emergenza urgenza di cui all&#8217;articolo 42-ter sul territorio regionale, da aggiornarsi con periodicità triennale; b) stabilisce i requisiti necessari all&#8217;inserimento in detto elenco. In particolare, individua i requisiti specifici in ordine alla regolarità contributiva dei dipendenti, nonché quelli di cui devono essere in possesso le ambulanze e i veicoli, le sedi e le sezioni delle associazioni di volontariato, della Croce Rossa Italiana e delle altre istituzioni o enti pubblici autorizzati che esercitano il trasporto in emergenza urgenza di cui all&#8217;articolo 42-ter e le relative procedure e criteri per la vigilanza in ordine alla verifica del mantenimento dei requisiti</em>&#8220;.<br />
5.6. In conclusione, secondo l&#8217;impostazione del Tar, &#8220;<em>trattandosi di affidamento di servizi all&#8217;interno del sistema a soggetti intranei allo stesso e incaricati di pubblico servizio difetta quel carattere di terzietà dell&#8217;appaltatore all&#8217;organizzazione pubblica che caratterizza l&#8217;appalto</em>&#8220;; &#8220;<em>non si è, pertanto, in presenza di un&#8217;ipotesi di deroga all&#8217;applicazione del codice degli appalti che richieda, stante l&#8217;inclusione della materia delle pubbliche gare nell&#8217;ambito della potestà legislativa esclusiva statale, un&#8217;apposita norma di legge statale per legittimarla</em>&#8220;.<br />
6. La tesi del Tar non può essere condivisa.<br />
6.1. È criticabile, in particolare, l&#8217;affermata internalizzazione del servizio che la Regione avrebbe attuato includendo le associazioni di volontariato nel &#8220;sistema pubblicistico&#8221; del trasporto sanitario.<br />
Di &#8220;autoproduzione&#8221; in senso proprio può discorrersi nel momento in cui il soggetto pubblico provveda con propri mezzi e proprie strutture alla realizzazione del bene o del servizio oggetto di interesse.<br />
I confini che devono contrassegnare l&#8217;area del settore pubblico entro la quale si realizza il fenomeno dell&#8217;autoproduzione (cd. <em>in house providing</em>), alternativo a quello della esternalizzazione (cd. <em>outsourcing o contracting out</em>), sono stati ampiamente indagati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in relazione alla casistica degli affidamenti <em>in house</em>. In quel contesto si è chiarito che il primo fenomeno va inteso in termini di rapporto interorganico o di attività organizzativa interna all&#8217;amministrazione; e il secondo quale relazione intersoggettiva o contrattuale tra autonome e distinte &#8220;parti negoziali&#8221;.<br />
Nondimeno, perché si abbia autoproduzione occorre che il soggetto investito della realizzazione del bene o del servizio operi senza alcun margine di autonomia e quale mero <em>instrumentum</em> od organo della parte aggiudicataria.<br />
6.2. Di un controllo &#8220;analogo&#8221; &#8211; e degli stringenti requisiti di carattere strutturale e funzionali che devono avvincere l&#8217;aggiudicatario all&#8217;amministrazione, per poter essere assimilato ad uno dei suoi organi &#8211; nel caso di specie non vi è traccia: le associazioni di volontariato rimangono soggetti privati, non vedono limitata in alcun modo la loro attività in concomitanza con gli affidamenti ad esse assegnati dalla Regione Liguria; né presentano alcuna relazione strutturale o funzionale con l&#8217;ente regionale che possa renderli assimilabili ad articolazioni funzionali dell&#8217;ente pubblico emanante.<br />
La legge regionale, dunque, opera una mera ridenominazione formale del servizio, qualificandolo come &#8220;sistema territoriale di soccorso&#8221; ed aggregando ad esso le associazioni private, con forme e modi che, tuttavia, non consentono di riscontrare in esse alcuna linea di continuità con la natura pubblicistica dell&#8217;ente aggregante.<br />
Nondimeno, in assenza di elemento alcuno che consenta di qualificare queste ultime come soggetti &#8220;sostanzialmente&#8221; pubblicistici, sia pure sotto la parvenza di soggetti di tipo privato, deve escludersi la sussistenza dei caratteri propri dell&#8217;autoproduzione.<br />
Il che pone un problema di elusione delle regole dell&#8217;affidamento mediante gara e di compatibilità con il codice appalti e con la normativa europea.<br />
6.3. La legge regionale, in definitiva, pone in essere un sistema di affidamento a privati, disciplinato in modo sistematico e realizzato mediante l&#8217;inserimento in appositi elenchi triennali delle associazioni di volontariato e la loro successiva individuazione quali affidatarie del servizio.<br />
La qualificazione meramente &#8220;nominalistica&#8221; di tale sistema in termini &#8220;pubblicistici&#8221;, non vale certamente a modificarne la sostanza.<br />
In questi termini, la norma regionale, ove intesa come inclusiva anche del servizio di trasporto ordinario in ambulanza (non quindi emergenziale e di soccorso) si pone in contrasto con la regola opposta e prevalente (fissata dal codice appalti e dalla direttiva europea) dell&#8217;affidamento mediante gara del trasporto in ambulanza a carattere non emergenziale. Le considerazioni già svolte, si ribadisce, consentono di escludere che il sistema tracciato dalla L.R. 41/2006 possa integrare un&#8217;autentica internalizzazione del servizio.<br />
6.4. Il segnato punto di contrasto va risolto con la disapplicazione della norma nazionale (legge regionale) confliggente con le superiori disposizioni comunitarie.<br />
6.5. Va inoltre fugato il dubbio che da un tale esito decisorio possa conseguire una compressione della competenza legislativa concorrente delle Regione in materia di &#8220;tutela della salute&#8221;: è chiaro, infatti, che la disciplina delle modalità dell&#8217;affidamento dei servizi socio-sanitari attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di &#8220;tutela della concorrenza&#8221; e non a caso è oggetto delle disposizioni comunitarie e nazionali innanzi richiamate (cfr. Titolo III, capo I della Direttiva 2014/24/UE e nella Parte II, Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 50/2016).<br />
7. Per quanto esposto, l&#8217;appello deve ritenersi fondato e accoglibile.<br />
(<em>omissis</em>)</p>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> T.A.R. Liguria, Sez. II, 12 giugno 2017, n. 512, in <em>Red. Giuffrè amm.</em>, 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Legge Regione Liguria 7 dicembre 2006, n. 41, «Riordino del servizio sanitario regionale», pubblicata su Bollettino Ufficiale Regionale, 13 dicembre 2006, n. 18. .</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d&#8217;appalto degli enti erogatori nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», pubblicato su Gazzetta Ufficiale, 19 aprile 2016, n. 91 &#8211; Suppl. Ordinario n. 10.<br />
Per un commento al Codice appalti, si vedano G.M. Esposito, a cura di<em>, Codice dei contratti pubblici. Commentario di dottrina e giurisprudenza</em>, Utet, 2017; P. Cosmai, a cura di, <em>Riforma Codice degli appalti</em>, Assago, 2016; L. Torchia, <em>Il nuovo codice dei contratti pubblici: regole, procedimento, processo</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2016, 605 ss.; R. De Nictolis, <em>Il nuovo codice dei contratti pubblici</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 2016, 5 ss.; si veda inoltre M.A. Sandulli, <em>Nuovi limiti al diritto di difesa introdotti dal d.lgs. n. 50 del 2016 in con trasto con il diritto eurounitario e la Costituzione</em>, in <em>L&#8217;amministrativista</em>, 2016. Sul correttivo al codice dei contratti pubblici, si veda M.A. Sandulli, M. Lipari, F. Cardarelli, a cura di, <em>Il correttivo al codice dei contratti pubblici. Guida alle modifiche introdotte dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56</em>, Milano, 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> T.A.R. Liguria, Sez. II, 12 giugno 2017, n. 512, in <em>Red. Giuffrè amm.</em>, 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Sulla tutela della concorrenza, si veda M. D&#8217;Alberti, <em>Concorrenza</em>, in S. Cassese, diretto da, <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, Milano, 2006, vol. II, 1140-1151.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Art. 17, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, «Codice del Terzo settore, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 luglio 2016 n. 106», in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 179, 2 agosto 2017 &#8211; Suppl. Ordinario n. 43.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato su Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 1994, Suppl. Ordinario n. 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> In materia di servizi pubblici di trasporto in generale si vedano i contributi di G. Morbidelli, E. Guerra, <em>Trasporti</em>, in G. Guarino, <em>Dizionario amministrativo</em>, Milano, 1984, 1495 ss.; M.A. Carnevale Venchi, <em>Traporti pubblici (amministrazione dei)</em>, voce, in <em>Enc. dir.</em>, Milano, 1992, vol. XLIV, 1065 ss.; Id., <em>Trasporti pubblici in concessione</em>, <em>ivi</em>, vol. XIV, 1101 ss.; D.U. Galetta, M. Giavazzi, <em>Trasporti terrestri</em>, in M.P. Chiti, G. Greco, diretto da, <em>Trattato di diritto amministrativo europeo</em>, tomo IV, II Ed., Milano, 2007, 2174-2235. Più in generale, in ordine alla complessità della nozione di servizio pubblico, si vedano A. De Valles, <em>Servizi pubblici</em>, in V.E. Orlando, a cura di, <em>Primo trattato completo di diritto amministrativo</em>, IV, Milano, 1923, 6 ss.; U. Redanò, <em>Servizio pubblico</em>, voce, in <em>N.D. I.</em>, 1940, XII, p. 231 ss.; U. Pototshnig, <em>I servizi pubblici</em>, Padova, 1964; M.S. Giannini, <em>Il pubblico potere</em>, Bologna, 1986, 69 ss., ove si legge che la nozione di servizio pubblico è «tra quelle più tormentate»; F. Merusi, <em>Servizio pubblico</em>, voce, in <em>Nss.D.I.</em>, XVII, 1970, p. 215; C. Fresa, <em>Servizio pubblico</em>, voce, in G. Guarino, a cura di, <em>Diz. Amm.</em>, 1983, II, 1343-1384; S. Cattaneo, <em>S</em><em>ervizi pubblici</em>, voce, in <em>Enc. del dir.</em>, XLII, 1990, 355-373; F. Giglioni, <em>Osservazioni sulla evoluzione della nozione di «servizio pubblico»</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1998, 2265 ss.; N. Rangone, <em>I servizi pubblici</em>, Bologna, 1999, 13 ss.; G. Napolitano, <em>Servizi pubblici</em>, voce, in <em>Diz. dir. pubbl.</em>, VI, Milano, 1006, 5517 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Sul punto, si veda, <em>ex multis</em>, Corte di giustizia UE, Sez. III, 29 aprile 2010, C-160/08, in <em>Foro amm. C.d.S.</em>, 4, 2010, 728 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> «Ogni attività che implica l&#8217;offerta di beni e servizi su un dato mercato è un&#8217;attività economica», così Commissione delle Comunità Europee, <em>Libro verde sui servizi d&#8217;interesse generale</em>, 21 maggio 2003, par. 44, COM (2003) 270 def., pubblicato su Gazzetta ufficiale C 76 del 25 marzo 2004. Da non confondere con la tradizionale considerazione dei servizi socio-sanitari come privi di rilevanza economica, con la conseguente esclusione dell&#8217;applicazione delle regole della concorrenza: in questo senso, si veda A. Albanese, <em>L&#8217;affidamento di servizi socio-sanitari alle organizzazioni di volontariato e il diritto comunitario</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunit.</em>, 6, 2008, 1453 ss.. In materia di servizi di rilevanza economica, si veda, L. Bertonazzi, R. Villata, <em>Servizi di interesse economico generale</em>, in <em>Trattato di diritto amministrativo europeo</em>, M.P. Chiti, G. Greco, diretto da, Parte speciale, Tomo IV, II ed., cit., 1792 ss.; sul tema sono fondamentali i contributi di V. Parisio, <em>La directiva &#8220;Concesiones&#8221; 2014/23 y la gestion de los interes economico general en Italia: entre la flexibilidad y la limitacion de la discrecionalidad</em>, in V. Parisio, V. Aguado i Cudolà, B. Noguera de la Muela, diretto da, <em>Servicios de interés general, colaboración público-privada y sectores específicos</em>, Torino, 2016, 129-159 e Id., <em>Services of general economic interest: the administrative court and the court of audit as guarantors of competition in the Italian experience</em>, in V. Parisio, V. Aguado i Cudolà, <em>Services of general economic interest: administrative courts and courts of audit</em>, Milano, 2014, 47-71.<br />
Fondamentale, in giurisprudenza, è la sentenza della Corte cost., 17 novembre 2010, n. 325, che afferma la coincidenza tra la nozione comunitaria di servizio di interesse economico generale e la nozione interna di servizio pubblico locale di rilevanza economica. In questo senso, si veda V. Parisio, <em>The management of the water service in Italy: from the scetoral regulations to the European law principles</em>, in Id., <em>edited by</em>, <em>The water supply service in Europe: Austrian, British, Dutch, Finnish, German, Italian, and Romanian experiences</em>, Milano, 2013, 107-108. In tema di concorrenzialità dei servizi di rilevanza economico generale, si veda F. Merusi, <em>Lo schema della regolazione dei servizi di interesse economico generale</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2, 2010, 313 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> D.P.R. 27 marzo 1992, Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, pubblicato su Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 76 del 31 marzo 1992.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Linee Guida n. 1/1996 sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27 marzo 1992, pubblicate su Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 114, del 17 maggio 1996.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE, pubblicata su Gazzetta Ufficiale UE., 28 marzo 2014, n. L 94/65, in <em>www.eur-lex.europa.ue</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Tra le altre novità della riforma del diritto europeo, in materia di contratti pubblici, si annovera l&#8217;ampliamento della lista dei servizi esclusi dal campo di applicazione della direttiva appalti, ai sensi dell&#8217;art. 10, Direttiva 2014/24/UE.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> In questo senso, si veda R. Caranta, <em>Affidamento dei servizi di ambulanza al no-profit</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 5, 2015, 517. L&#8217;Autore ricorda altresì che i servizi di trasporto in ambulanza ricadono nel c.d. regime leggero di cui agli artt. 74 ss., Direttiva 2014/24/UE, in relazione ai quali l&#8217;amministrazione aggiudicatrice può decidere di avvalersi della facoltà di riservare la partecipazione alla gara a soggetti che godano dei requisiti di cui all&#8217;art. 77, comma 2. In un contesto temporale antecedente all&#8217;entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici n. 50 del 2016, l&#8217;Autore si interrogava inoltre sulla applicabilità dei principi generali in materia di appalti pubblici discendenti dal T.F.U.E., anche agli appalti esclusi ex art. 10 Direttiva 2014/24/UE. Rispondendo positivamente al quesito per ragioni di ordine costituzionale, l&#8217;Autore conclude affermando che la disciplina europea esclude la necessaria applicazione delle procedure di aggiudicazione più strutturate e consente la riserva delle gare &#8211; ma non certo l&#8217;affidamento diretto e senza gara &#8211; ai soggetti del Terzo settore anche per i servizi non emergenziali di trasporto sanitario.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Sono enti del Terzo settore quel complesso di soggetti privati costituiti, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, e iscritti nel registro unico nazionale Terzo settore. Tale definizione è mutuata dall&#8217;art. 4, comma 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.<br />
Sul punto, si veda P. De Angelis, <em>L&#8217;affidamento senza gara del servizio di trasporto sanitario</em>, in <em>Giornale di dir. amm.</em>, 2, 2016, 249 ss.. L&#8217;Autore afferma che quella di Terzo settore è una definizione atecnica e in una certa misura fuorviante in relazione all&#8217;ampiezza e alla varietà dei contenuti riconducibili alla materia. Le categorie più frequentemente utilizzate a titolo ricognitivo sono gli enti non commerciali, le organizzazioni <em>non profit</em> e le Onlus. Cfr. anche M. Mattalia, <em>Gli operatori economici nella disciplina sugli appalti e concessioni tra concorrenza e solidarietà</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 3, 2016, 465 ss.; F. Sanchini, <em>L&#8217;affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario al volontariato nella prospettiva della Corte di giustizia e del Giudice amministrativo: il problematico contemperamento tra i principi di solidarietà, sussidiarietà e tutela della concorrenza</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 9, 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> La definizione di «operatore economico» è rinvenibile nel Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50 del 2016, all&#8217;art. 3, comma 1, lett. p), «Definizioni». Si tratta di «una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi». Tale definizione risulta perfettamente in linea con quella già rinvenibile, a livello comunitario, nell&#8217;art. 1, comma 8, Direttiva 18/2005/CE &#8211; recepito dall&#8217;art. 3, comma 19, d.lgs. n. 163 del 2006 &#8211; che precisa che la locuzione «prestatore di servizi» indica «una persona fisica o giuridica [&amp;] che offra sul mercato [&amp;] la realizzazione di [&amp;] servizi».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> In questo senso, si vedano, <em>ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. III, 9 agosto 2011, n. 472, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I <em>ter</em>, 1 ottobre 2010, n. 32649, in <em>Foro amm. T.A.R.</em>, 2010, 10, 3201 e Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 2009, n. 5891, in <em>Foro amm. C.d.S.</em>, 2009, 9, 2032 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Corte di giustizia UE, 17 giugno 1997, C-70/95, in <em>www.curia.eu</em>, con nota di A. Cacace, <em>Associazioni &#8220;no profit&#8221; e concessioni di servizi pubblici. Note critiche ad una sentenza della Corte di giustizia</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 1998, 688 ss., ove si afferma già che i principi del Trattato CE «non ostano a che uno Stato membro consenta ai soli operatori privati che non perseguono fini di lucro di concorrere alla realizzazione del sistema di assistenza sociale con la stipula di convenzioni che danno diritto al rimborso da parte dello Stato dei costi dei servizi di assistenza sociale a rilevanza sanitaria». In questo senso, si veda inoltre M. Mattalia, <em>Gli operatori economici nella disciplina sugli appalti e concessioni tra concorrenza e solidarietà</em>, cit.. Successivamente, si veda anche Corte di giustizia UE, Sez. III, 29 novembre 2007, C-119/06, in <em>www.curia.eu</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> A questo proposito, deve sottolinearsi come, invero, sia da tenersi distinta la caratteristica della gratuità dell&#8217;erogazione di beni e servizi, dall&#8217;assenza di lucro, in questo senso, si veda P. De Angelis, <em>L&#8217;affidamento senza gara del servizio di trasporto sanitario</em>, cit., 254, che richiama la pronuncia Cass., Sez. III, 19 giugno 2008, n. 16612, in <em>Giust. civ. </em>Mass., 6, 2008, 977 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> In questo senso, si vedano, <em>ex multis</em>, T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 30 luglio 2017, n. 312, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Cons. Stato, Sez. III, 10 agosto 2016, n. 3615, cit.; T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, 5 febbraio 2015, n. 80, in <em>Foro Amm.</em>, 2, 2015, 594 ss.; Cons. Stato, Sez. III, 15 aprile 2013, n. 2056, in <em>Foro Amm. C.d.S</em>., 4, 2013, 911 ss.; Id., Sez. III, 20 novembre 2012, n. 5882, in <em>Foro amm. C.d.S.</em>, 11, 2012, 2808; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 26 aprile 2010, n. 3831, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Cfr. sul punto Corte di giustizia UE, Sez. III, 29 novembre 2007, C-119/06, in <em>www.curia.eu</em>. La pronuncia assume particolare importanza per l&#8217;enunciazione di due fondamentali principi di diritto: la mancanza di finalità lucrative non esclude che le associazioni di volontariato possano esercitare un&#8217;attività di tipo economico e possano essere qualificate come imprese; il fatto che i collaboratori delle associazioni in oggetto agiscano a titolo volontario, consentendo di presentare offerte a prezzi notevolmente più vantaggiosi, non impedisce alle associazioni di volontariato di partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Meno di recente, si veda Corte di giustizia CE, Sez. V, 25 ottobre 2001, C-475/1999, punti 21 e 22, in <em>www.curia.eu</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Già la Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale &#8211; L. 23 dicembre 1978, n. 833 &#8211; prevedeva che gli enti del Terzo settore concorressero nelle finalità istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, il riferimento è all&#8217;art. 1, comma 5, L. n. 833/1978 che recita: «Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge». In un tale contesto, veniva peraltro attribuito un particolare rilievo allo strumento del convenzionamento: ai sensi dell&#8217;art. 45, comma 7 della Legge istitutiva del S.S.N., «I rapporti fra le unità sanitarie locali e le associazioni del volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni nell&#8217;ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Legge 11 agosto 1991, n. 266, «Legge-quadro sul volontariato», pubblicata su Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 196 del 22 agosto 1991.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», pubblicata su Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265 &#8211; Suppl. ordinario n. 186. Per un commento, si veda E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori, a cura di, <em>Il sistema integrato dei servizi sociali. Commento alla legge n. 328 del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione</em>, Milano, 2007. Sul sistema integrato dei servizi sociali inrodotto dalla L. n. 328 del 2000 e sullo specifico tema degli affidamenti del servizio di trasporto, si veda L. Muselli, <em>Applicabilità dei principi concorrenziali e regime di convenzionamento tra pubblica amministrazione ed enti non profit: il caso dell&#8217;affidamento del servizio di trasporto malati da parte di un&#8217;azienda ospedaliera</em>, in <em>Foro amm. T.A.R.</em>, 1, 2003, 85 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Così P. Rossi, <em>Il regime non concorrenziale del servizio di trasporto sanitario nel codice del Terzo settore</em>, in <em>Amministrazione in cammino</em>, 2017. L&#8217;Autore individua nei principi di solidarietà sociale il «<em>leit motiv</em> di una serie di interventi legislativi, caratterizzati da un particolare <em>favor</em> per i soggetti del volontariato operanti in ambito socio-sanitario». Nello stesso senso, in tempi meno recenti, si veda anche A. Albanese, <em>L&#8217;affidamento di servizi socio-sanitari alle organizzazioni di volontariato e il diritto comunitario</em>, cit.: l&#8217;Autrice evidenzia come la legislazione italiana, sia statale che regionale, «contenga un trattamento di favore dei soggetti senza scopo di lucro per l&#8217;affidamento dei servizi sociali».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Per una nozione di volontariato e per un approfondimento in ordine al rapporto tra organizzazioni di volontariato e istituzioni, si veda V. Panuccio, <em>Volontariato</em>, voce, in <em>Enc. dir.</em>, vol XLVI, Milano, 1993, 1801 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Per una breve ricognizione in ordine ai principi pluralista e solidarista, di cui all&#8217;art. 2 Cost., si veda S. Bartole, R. Bin, <em>Commentario breve alla Costituzione</em>, Padova, 2008, 2-3, ove si legge che «la solidarietà costituisce il vero <em>Lietmotiv</em> della nostra Costituzione».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Così, Di Matteo, <em>Sull&#8217;affidamento diretto di servizi di trasporto sanitario ed associazioni di volontariato</em>, in <em>Rass. avv. Stato</em>, 2, 2008, 164.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Per un commento al nuovo Codice del Terzo settore, si veda M. Gorgoni, a cura di, <em>Il Codice del Terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117</em>, Pisa, 2018. Si veda inoltre A. Mazzullo, <em>Il nuovo Codice del Terzo settore. Profili civilistici e tributaristici (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)</em>, Torino, 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> La valorizzazione dei principi in oggetto risulta codificata ai sensi dell&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 117 del 2017, «Principi generali», che recita « E ; riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell&#8217;associazionismo, dell&#8217;attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l&#8217;apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Sul punto, cfr., <em>ex multis</em>, Cons. St., Sez. V, 7 giugno 2016, n. 2433, in <em>Foro Amm.</em>, 6, 2016, 1498 ss.: L pronuncia, nello specifico, si occupa di chiarire che, in virtù del principio di irretroattività della legge in generale, il nuovo Codice del Terzo settore non possa essere invocato per i bandi di gara pubblicati anteriormente alla sua entrata in vigore al tempo della sua entrata in vigore nel maggio del 2017. La normativa vigente anteriormente all&#8217;emanazione del nuovo Codice conferiva alle amministrazioni una mera facoltà, ma non in via prioritaria, di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato. Sugli appalti in ambito sanitario, si veda F.A. Caputo, <em>Appalti della sanità</em>, in <em>Manuale di diritto sanitario</em>, F. Castiello, V. Tenore, a cura di, Milano, 2018, 301 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Sul punto, si vedano Cons. Stato, Sez. III, 22 novembre 2016, n. 4902, in <em>Red. Giuffrè amm.</em>, 2016, che ha affermato che gli artt. 49 e 56 T.F.U.E. non ostano ad una normativa nazionale che preveda che la fornitura di servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza, sia attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate purché l&#8217;ambito normativo e convenzionale, in cui si svolge l&#8217;attività delle associazioni in parola, contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata. In senso conforme Id., Sez. III, 10 agosto 2016, n. 3615, <em>ivi</em>; Id., Sez. III, 26 giugno 2015, n. 3208, in <em>Foro amm.</em>, 6, 2015, 1677 ss.. Nello stesso senso, T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 19 settembre 2016, n. 619, in <em>Red. Giuffrè amm.</em>, 2016, T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, 30 dicembre 2015, n. 394, in <em>Red. Giuffrè amm.</em>, 2015. Da ultimo, si vedano T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 12 gennaio 2018, n. 32, in <em>Foro amm.</em>, 2018, 1, 126 ss.: secondo il T.A.R. pugliese, la delibera di autorizzazione a contrarre e il conseguente bando di gara per il servizio di trasporto infermi di emergenza risultano illegittimi, in quanto motivati in relazione a un&#8217;insussistente obbligatorietà del ricorso alle procedure di cui al d.lgs. n. 50/2016, che non prendeva invero in considerazione il nuovo disposto del Codice del Terzo settore; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>quater</em>, 2 febbraio 2018, n. 1277, in <em>www.lamministrativista.it</em>.<br />
Sul fondamentale ruolo del giudice amministrativo in tema di gestione dei servizi pubblici locali, si vedano V. Parisio, <em>La directiva &#8220;Concesiones&#8221; 2014/23 y la gestion de los interes economico general en Italia: entre la flexibilidad y la limitacion de la discrecionalidad</em>, cit., 129-159; Id., <em>Services of general economic interest: the administrative court and the court of audit as guarantors of competition in the Italian experience</em>, cit., 47-71; Id., <em>Pubblici servizi e funzione di garanzia del giudice amministrativo</em>, Milano, 2003; Id., <em>Il giudice amministrativo interprete del rapporto pubblico-privato nella gestione dei servizi pubblici locali</em>, in V. Parisio, (a cura di), <em>I servizi locali di interesse economico generale</em> <em>nella l. regionale della Lombardia del 12 dicembre 2003, n. 26</em>, Milano, 2006, 546 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Sul punto si veda F. Sanchini, <em>L&#8217;affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario al volontariato nella prospettiva della Corte di giustizia e del Giudice amministrativo: il problematico contemperamento tra i principi di solidarietà, sussidiarietà e tutela della concorrenza</em>, cit., 12, ove l&#8217;Autore parla di «un immaginario &#8220;dialogo&#8221; tra Corti interne e Corte di giustizia». Sull&#8217;importanza della cooperazione tra i giudici dell&#8217;Unione Europea, ovvero tra la Corte di giustizia e i Giudici nazionali, che costituiscono «i giudici comuni del diritto europeo e ne rappresentano almeno le braccia se non la spina dorsale», si richiama R. Caranta, <em>Affidamento dei servizi di ambulanza al no-profit</em>, cit., 517. L&#8217;Autore afferma che il ruolo dei giudici nazionali è essenziale non solo per l&#8217;uniforme applicazione del diritto dell&#8217;Unione, ma ancor di più per il suo sviluppo, tramite l&#8217;utilizzo dello strumento del rinvio pregiudiziale.<br />
In giurisprudenza, Corte di giustizia UE, Sez. V, 28 gennaio 2016, C- 50/14, in <em>Guida al diritto</em>, 9, 2016, 104 ss.; Id., Sez. V, 11 dicembre 2014, C- 113/13, in <em>Foro amm.</em>, 12, 2014,3031 ss.. La pronuncia resa nella causa C-50/14 ha affermato che le autorità locali di uno Stato membro possono procedere ad attribuire la fornitura di servizi di trasporto sanitario mediante affidamento diretto, in assenza di pubblicità, ad associazioni di volontariato, a condizione che le associazioni non abbiano fini di lucro, abbiano una finalità sociale e lo Stato persegua obiettivi di solidarietà e di efficienza di bilancio. Meno di recente e in relazione anche a contesti non nazionali, si vedano Corte di giustizia UE, 17 giugno 1997, C-70/95, <em>Sodemare</em>; Id., Sez. V, 25 ottobre 2001, C-475/99, <em>Amblulanz Glöckner</em>, con nota di A. Argentati<em>, </em><em>Diritti speciali ed esclusivi e regole di concorrenza</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 4, 2002, 393 ss.; Id., Sez. III, 29 novembre 2007, C-119/06, <em>Commissione/Italia-Regione Toscana</em>; Id., Sez. III, 29 aprile 2010, C-160/08, <em>Commissione/Repubblica Federale di Germania</em>; Id., Sez. III, 10 marzo 2011, C-274/09, tutte in <em>www.curia.eu</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> Cfr., sul punto, P. Rossi, <em>Il regime non concorrenziale del servizio di trasporto sanitario nel codice del Terzo settore</em>, cit., 1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> Art. 49 T.F.U.E., ex art. 43 T.C.E., in materia di diritto di stabilimento.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> Art. 56 T.F.U.E., ex art. 49 T.C.E., in materia di libera prestazione di servizi.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> La direttiva n. 92/50/CE è poi stata sostituita dalla direttiva 2004/18/CE, che, tuttavia, trovando applicazione dal 31 gennaio 2006, non era applicabile, <em>ratione temporis</em>, alla fattispecie in esame.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> In questo senso, si veda P. Rossi, <em>Il regime non concorrenziale del servizio di trasporto sanitario nel codice del Terzo settore</em>, cit., 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Così, A. Albanese, <em>La Corte di giustizia rimedita sul proprio orientamento in materia di affidamento diretto dei servizi sociali al volontariato (ma sembra avere paura del proprio coraggio)</em>, in <em>Foro it.</em>, IV, 2015, 151 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> Si tratta del caso deciso con sentenza della Corte di giustizia CE, Sez. III, 29 novembre 2007, C-119/06, in <em>www.curia.eu</em>. Sulla pronuncia si richiamano i commenti di A. Albanese, <em>L&#8217;affidamento di servizi socio-sanitari alle organizzazioni di volontariato e il diritto comunitario</em>, cit.; M. Mattalia, <em>Convenzionamento diretto o procedure concorsuali nell&#8217;affidamento del servizio di trasporto sanitario, </em>in <em>Foro amm. C.d.S., </em>7-8, 2008, 1984 ss.; A. Di Matteo, <em>Sull&#8217;affidamento diretto di servizi di trasporto sanitario ed associazioni di volontariato</em>, cit..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> L&#8217;art. 1 della Direttiva n. 92/50/CE definiva gli appalti pubblici come «contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi e un&#8217;amministrazione aggiudicatrice».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> In questo senso Corte di giustizia CE, Sez. V, 25 ottobre 2001, C-475/1999, punti 21 e 22, cit.; La Corte di giustizia delle Comunità Europee, nell&#8217;equiparare le associazioni di volontariato agli operatori economici, è partita da un&#8217;interpretazione estensiva &#8211; ormai consolidata &#8211; della nozione di impresa, volta ad evitare l&#8217;elusione delle norme da parte degli operatori economici. Il concetto comunitario di impresa ricomprende tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, offrano prestazioni di servizi sul mercato. Il richiamo è ad alcuni precedenti della stessa Corte di giustizia CE, 16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01, C-355/01; Id., Sez. VI, 24 ottobre 2002, C-82/01 e Id., Sez. V, 4 maggio 1995, C-79/94.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> La giurisprudenza italiana, in senso contrario, riteneva invero l&#8217;impossibilità per le associazioni di volontariato di partecipare a gare ad evidenza pubblica: sul punto, si veda T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 31 marzo 2008, n. 1666, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, la cui motivazione è incentrata sulla ritenuta incompatibilità dell&#8217;appalto pubblico avente ad oggetto la stipulazione di un contratto a titolo oneroso rispetto alla gratuità delle prestazioni poste in essere dalle associazioni di volontariato.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> Così A. Di Matteo, <em>Sull&#8217;affidamento diretto di servizi di trasporto sanitario ed associazioni di volontariato</em>, cit., 169.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> Si tratta dell&#8217;ordinanza di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell&#8217;art. 267 T.F.U.E., Cons. Stato, Sez. III, ord. 27 febbraio 2013, n. 1195, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>. La vicenda giudiziaria, a seguito della predetta ordinanza interlocutoria, si è conclusa con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 26 giugno 2015, n. 3208, in <em>Foro Amm.</em>, 6, 2015, 1677 ss.: per un commento alla quale sentenza si rinvia a P. De Angelis, <em>Affidamento diretto del servizio di traporto malati</em>, in <em>federalismi.it &#8211; Osservatorio di diritto sanitario</em>, 2015. Nello specifico, il Consiglio di Stato accoglieva gli appelli, operando l&#8217;accertamento che in concreto gli veniva affidato dalla Corte di giustizia e affermando che il ricorso in via prioritaria alle associazioni di volontariato rappresentasse una modalità di organizzazione del servizio idonea a garantire gli obiettivi di solidarietà sociale e di efficienza economica nel settore dei trasporti sanitari di urgenza, configurati quali servizi di interesse economico generale. Il Consiglio di Stato, in particolare, statuiva che, nel caso in esame, la componente sanitaria-sociale dell&#8217;affidamento era prevalente rispetto alla componente di trasporto e che non si fosse in presenza di un interesse transfrontaliero.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> T.A.R. Liguria, Sez. II, 26 aprile 2012, n. 565, in <em>Foro amm. T.A.R.</em>, 4, 2012, 1167 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a> Si tratta delle ordinanze di rinvio pregiudiziale del T.A.R. Piemonte, Sez. I, ord. 28 gennaio 2014, n. 161 e Id., Sez. II, ord. 11 settembre 2014, n. 1459, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, ove la questione di compatibilità con il diritto europeo aveva ad oggetto l&#8217;art. 9 della Legge regionale Piemonte n. 38 del 1994, ai sensi del quale «La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato». Per un commento alla citata ordinanza n. 161/2014, si veda A. Albanese, Tar Piemonte, sez. I, ord., 28 gennaio 2014, n. 161, in <em>www.labsus.org</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a> Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea, 11 dicembre 2014, C-113/13, in <em>www.curia.eu</em>. Numerosi sono i commenti a tale sentenza: C. Colelli, <em>Corte di giustizia e affidamento diretto del trasporto sanitario alle associazioni di volontariato</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 4, 2015, 377-383; A. Albanese, <em>La Corte di giustizia rimedita sul proprio orientamento in materia di affidamento diretto dei servizi sociali al volontariato (ma sembra avere paura del proprio coraggio)</em>, cit., 151 ss.; E. Proietti, C. Giust., 11 dicembre 2014, C-113/13, in <em>www.labsus.org</em>; R. Caranta, <em>Affidamento dei servizi sanitari al no-profit</em>, cit., 512-519.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 52 T.F.U.E., la discrezionalità concessa agli Stati membri dell&#8217;Unione Europea, in ambito sanitario, è più ampia di quanto generalmente avvenga. Così, P. De Angelis, <em>Affidamento diretto del servizio di traporto malati</em>, cit., 4.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref52">[52]</a> In questo senso, si veda F. Sanchini, <em>L&#8217;affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario al volontariato nella prospettiva della Corte di giustizia e del Giudice amministrativo: il problematico contemperamento tra i principi di solidarietà, sussidiarietà e tutela della concorrenza</em>, cit., 12: l&#8217;Autore fa riferimento ad un «problema di contemperamento tra principi che assumono una portata eterogenea nell&#8217;ambito dei diversi ordinamenti coinvolti, caratterizzati da un approccio differente nel concepire il modo di rapportarsi tra affidamento di servizi di interesse generale, tutela della concorrenza ed esigenze di natura solidaristica».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref53">[53]</a> Così, P. Rossi, <em>Il regime non concorrenziale del servizio di trasporto sanitario nel codice del Terzo settore</em>, cit., 6.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref54">[54]</a> Si tratta delle c.d. &#8220;quattro libertà comunitarie&#8221;, previste e riconosciute, rispettivamente, dagli artt. 49, 56, 18, e 26 T.F.U.E., sul punto e sul tema di interesse della sentenza in commento si è espresso P. De Angelis, <em>L&#8217;affidamento senza gara del servizio di trasporto sanitario</em>, cit., 256.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref55">[55]</a> Cfr., Corte di giustizia UE, Sez. V, 11 dicembre 2014, C-113/13, cit., punto 59. Sul punto, si veda inoltre F. Sanchini, <em>L&#8217;affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario al volontariato nella prospettiva della Corte di giustizia e del Giudice amministrativo: il problematico contemperamento tra i principi di solidarietà, sussidiarietà e tutela della concorrenza</em>, cit., 13, ove l&#8217;Autore afferma che il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, caratterizzato per «l&#8217;indispensabilità della sua erogazione e per l&#8217;immediatezza delle prestazioni», caratteristiche che hanno portato le amministrazioni ad affidare lo stesso alle associazioni di volontariato, in deroga alle regole di evidenza pubblica, «costituisce un rilevante costo per la P.A.». In quest&#8217;ottica, il ricorso al volontariato rappresenta una soluzione efficiente in termini di risparmio e per ridurre i costi derivanti dalle attività lucrative dei privati e delle imprese.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref56">[56]</a> Corte di giustizia UE, Sez. V, 28 gennaio 2016, C-50/14, cit..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref57">[57]</a> Sul punto, si veda F. Sanchini, <em>L&#8217;affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario al volontariato nella prospettiva della Corte di giustizia e del Giudice amministrativo: il problematico contemperamento tra i principi di solidarietà, sussidiarietà e tutela della concorrenza</em>, cit., 31-32.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref58">[58]</a> In verità, gli affidamenti diretti e in via prioritaria sono stati riservati alle sole associazioni di volontariato e di promozione sociale «iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all&#8217;articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente», ai sensi dell&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 117/2017. Per una critica alla scelta di riservare al solo volontariato il sistema degli affidamenti diretti del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, senza estenderlo a tutti gli enti <em>non profit</em>, si veda P. Rossi, <em>Il regime non concorrenziale del servizio di trasporto sanitario nel codice del Terzo settore</em>, cit., 11-14.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref59">[59]</a> Sul punto, si veda S. Giubboni, <em>Solidarietà e concorrenza: &#8220;conflitto&#8221; o &#8220;concorso&#8221;?</em>, in <em>Mercato concorrenza regole</em>, 3, 2004, 750 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref60">[60]</a> Sulla natura di norma sostanziale e non di mera competenza dell&#8217;art. 117, comma 2, lett. <em>e</em>), si veda M. Libertini, <em>La tutela della concorrenza nella Costituzione. Una rassegna critica della giurisprudenza costituzionale italiana dell&#8217;ultimo decennio</em>, in <em>Mercato concorrenza regole</em>, 3, 2014, 503-560. Si veda anche M. De Benedetto, <em>Il principio di concorrenza nell&#8217;ordinamento italiano</em>, in <em>www.rivista.ssef.it</em>, ove l&#8217;Autrice si sofferma sulla distinzione tra principio e regola, sottolineando come, nel caso dei principi, il processo interpretativo-applicativo sia diverso dal percorso giustificativo ed argomentativo del sillogismo seguito in sede di applicazione di una regola, «che richiede una mera sussunzione del caso nella fattispecie astratta», diversamente, continua l&#8217;Autrice, il «principio è &#8220;vago&#8221;, presenta un livello di astrattezza e di duttilità maggiore della regola e, soprattutto, non contiene in sé possibilità di deroga, ma solo una recessione in sede applicativa a seguito degli esiti della ponderazione e del bilanciamento con altri principi caratterizzati dal medesimo livello ordinamentale». Di conseguenza, l&#8217;affermarsi del principio di concorrenza è strettamente correlato alla forza e al riconoscimento che, presso la Corte costituzionale e la Corte di giustizia europea, trovano i principi in competizione con questo. Per una più ampia disamina della differenza tra principi e valori si veda L. Mezzetti, <em>Valori, principî, regole</em>, in Id., a cura di, <em>Principî costituzionali</em>, Torino, 2011, 1-178.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref61">[61]</a> Per un commento all&#8217;art. 117, comma 2, Cost., si veda L. Antonini, Art. 117, 2°, 3° e 4° co., in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, a cura di, <em>Commentario alla Costituzione</em>, vol. III, Assago, 2006, 2227-2262. L&#8217;art. 117, comma 2, lett. <em>e</em>), alla luce dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, è da intendersi quale norma sostanziale e non di mera competenza. Cfr., sul punto, Corte Cost., 3 novembre 2010, n. 325, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref62">[62]</a> Sul punto, si veda G.F. Cartei, <em>Servizi sociali e regole di concorrenza</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 3-4, 2007, 627 ss., ove si legge che il legislatore nazionale ha sempre prestato scarsa attenzione all&#8217;applicazione dei princìpi comunitari in materia di concorrenza ai servizi sociali e, ciò, in quanto si tratta di un ambito nel quale la contrapposizione tra solidarietà e concorrenza si trova alla sua massima accentuazione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref63">[63]</a> In questo stesso senso si sono espresse le Linee Guida ANAC n. 4 appena richiamate. Al paragrafo n. 3, infatti, si legge che anche per gli affidamenti diretti devono trovare applicazione i princìpi enunciati dagli artt. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 41 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref64">[64]</a> Si è espressa in questo senso A. Albanese, <em>La Corte di giustizia rimedita sul proprio orientamento in materia di affidamento diretto dei servizi sociali al volontariato (ma sembra avere paura del proprio coraggio)</em>, cit., 157.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref65">[65]</a> Sul principio di sussidiarietà, si veda L. Melica, <em>Sussidiarietà</em>, in S. Cassese, diretto da, <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, cit., vol. VI, 5836-5844. Con particolare riguardo alla sussidiarietà c.d. orizzontale, di cui al comma 4 dell&#8217;art. 118 Cost., si veda S. Bartole, R. Bin, <em>Commentario breve alla Costituzione</em>, cit., 1073 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref66">[66]</a> Sui controlli amministrativi, si vedano M.S. Giannini, <em>Controllo: nozioni e problemi</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1974, 1263 ss.; G. Berti, L. Tumiati, <em>Controlli amministrativi</em>, voce, in <em>Enc. dir.</em>, Milano, 1962, X, 298 ss.; G. Berti, N. Marzona, <em>Controlli amministrativi</em>, voce, in <em>Enc. dir.</em>, Milano, 1999, III (agg.), 457 ss.. Per un&#8217;opera monografica sul punto, seppur non troppo recente, si veda R. Lombardi, <em>Contributo allo studio della funzione di controllo. Controlli interni e attività amministrativa</em>, Milano, 2003.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref67">[67]</a> Delibera n. 206, 1 marzo 2018, Autorità Nazionale Anticorruzione, Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l&#8217;affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», Approvate dal Consiglio dell&#8217;Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, pubblicate su Gazzetta Ufficiale &#8211; Serie generale n. 69 del 23 marzo 2018, reperibili sul sito <em>www.anticorruzione.it</em>. Le Linee Guida richiamate sono state redatte ai sensi dell&#8217;art. 36, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, che appunto demanda all&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; ANAC, «la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Ancor più decisivo, il ruolo affidato all&#8217;ANAC con il correttivo del codice, in quanto «A seguito della modifica introdotta con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo), l&#8217;ANAC è altresì chiamata ad indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull&#8217;affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref68">[68]</a> Le Linee Guida ANAC n. 4, infatti, sono entrate in vigore solo di recente, il 7 aprile 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref69">[69]</a> Disegno di Legge n. 2617, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell&#8217;impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale», presentato il 22 agosto 2014, disponibile su <em>www.camera.it</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref70">[70]</a> Sulla legittimità dell&#8217;obiettivo di equilibrio economico perseguito dalla legislazione regionale (con gli affidamenti diretti del servizio di trasporto sanitario ad enti volontaristici), quindi in un contesto normativo antecedente all&#8217;entrata in vigore del Codice del Terzo settore, si veda C. Colelli, <em>Corte di giustizia e affidamento diretto del trasporto sanitario alle associazioni di volontariato</em>, cit., 378-382. L&#8217;Autrice si interroga, non solo sulla legittimità, ma anche sulla adeguatezza/idoneità della misura restrittiva delle norme di natura pro-concorrenziale a raggiungere l&#8217;obiettivo di equilibrio economico. La risposta al quesito viene individuata, anche in considerazione delle argomentazioni della Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea nella sentenza sottoposta a commento, resa nella causa C-113/13, nella devoluzione del servizio di trasporto sanitario non a tutte le associazioni di volontariato, ma alle sole associazioni rispettose della normativa in materia: vale a dire alle organizzazioni che non perseguano obiettivi diversi da quelli di solidarietà e che non traggano profitti dalle loro prestazioni.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref71">[71]</a> Una preoccupazione in questi termini, vale a dire circa la necessità di una disciplina improntata ad una «ragionevole specialità» che, in un ambito in cui dovrebbero normalmente trovare attuazione i princìpi concorrenziali di derivazione europea, comporti la «salvaguardia diffusa dei valori costituzionali di eguaglianza sostanziale e di solidarismo sociale», è espressa da L. Muselli, <em>Applicabilità dei principi concorrenziali e regime di convenzionamento tra pubblica amministrazione ed enti non profit: il caso dell&#8217;affidamento del servizio di trasporto malati da parte di un&#8217;azienda ospedaliera</em>, cit., 99.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laffidamento-diretto-del-servizio-di-trasporto-sanitario-tra-tutela-della-concorrenza-e-solidarismo-sociale-una-ricostruzione-normativa-e-giurisprudenziale-nota-a-consiglio-di-stato-sez-iii-22-f/">L&#8217;affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario tra tutela della concorrenza e solidarismo sociale: una ricostruzione normativa e giurisprudenziale. Nota a Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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