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	<title>Maria Cristina Baldassarri Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Elezioni comunali: non è consentita la lista di riserva</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/elezioni-comunali-non-e-consentita-la-lista-di-riserva/">Elezioni comunali: non è consentita la lista di riserva</a></p>
<p>Per la presentazione delle liste alle elezioni comunali non esistono &#8220;firme di scorta&#8221;. E’ quanto emerge dalla lettura delle sentenza del Tar Parma (sentenza 249 del 9.5.2001), che nega la possibilità di unire due modelli per la presentazione della lista alle elezioni comunali. Afferma il Tar Parma che conta solo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/elezioni-comunali-non-e-consentita-la-lista-di-riserva/">Elezioni comunali: non è consentita la lista di riserva</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/elezioni-comunali-non-e-consentita-la-lista-di-riserva/">Elezioni comunali: non è consentita la lista di riserva</a></p>
<p>Per la presentazione delle liste alle elezioni comunali non esistono &#8220;firme di scorta&#8221;.</p>
<p>E’ quanto emerge dalla lettura delle sentenza del Tar Parma (sentenza 249 del 9.5.2001), che nega la possibilità di unire due modelli per la presentazione della lista alle elezioni comunali. Afferma il Tar Parma che conta solo il modello principale, senza che sia possibile presentare un modello di riserva, contenente firme utili, da aggiungere alle sottoscrizioni che siano – eventualmente – eliminate dal modello principale, perché non regolarmente apposte.</p>
<p>I giudici hanno così riammesso alla competizione elettorale una lista esclusa dalla sottocommissione elettorale, confermando quanto già disposto dal Tar in sede di decreto presidenziale (Tar Parma n. 119 del 24.4.2001, in Giust.it di maggio 2001, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/taremiliaparm_2001-04-24.htm ).</p>
<p>La lista era stata esclusa per aver presentato le candidature con 70 firme, cioè con 10 sottoscrizioni oltre il massimo consentito.</p>
<p>Il Tar Parma ha contestato i presupposti dell’esclusione, attraverso un diverso esame dei fatti: la sentenza conclude che le sottoscrizioni di presentazione della lista erano in realtà solo 41, quindi nel limite consentito, che va da un minimo di 30 firme ad un massimo di 60.</p>
<p>Secondo i giudici parmigiani la sottocommissione elettorale ha errato nel sommare le 41 sottoscrizioni del modello base, con quelle contenute nel modello integrativo (29 firme).</p>
<p>In realtà, afferma il Tar Parma, la volontà dei presentatori della lista era di presentare una sorta di &#8220;lista di riserva&#8221; (modello integrativo), per evitare che eventuali vizi di sottoscrizioni della lista (modello base, portassero la stessa lista ad avere un numero di firme inferiore al minimo di legge.</p>
<p>Secondo la sentenza in commento, la lista di riserva (di 21 firmatari) non è legittima; ne deriva che le firme in essa contenuta non andavano aggiunte a quelle del modello base, che da solo presenta un numero di sottoscrizioni sufficienti.</p>
<p>L’errore dei presentatori della lista, prosegue il Tar, è stato indotto anche dalle &#8220;istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature- elezioni amministrative e regionali – pubblicazione n. 5, predisposte dal ministero dell’Interno&#8221;: le istruzioni, infatti, parlano di &#8220;numero eccedente quello massimo previsto per legge&#8221;.</p>
<p>La sentenza rappresenta anche un importante vademecum in materia di elezioni comunali, in quanto stabilisce che:</p>
<p>1- la sottocommissione elettorale difetta di legittimazione passiva, in quanto è un organo straordinario e temporaneo destinato ad estinguersi con la dichiarazione dei risultati;</p>
<p>2- la legittimazione spetta al Comune, unico organo al quale vanno giuridicamente imputati i risultati elettorali;</p>
<p>3- se il Comune non si costituisce, non sono possibili &#8220;interventi ad opponendum&#8221;, cioè per rafforzare le tesi del resistente (Comune);</p>
<p>4- il ricorso proposto prima della proclamazione degli eletti non segue le regole del &#8220;giudizio elettorale&#8221;, ma quello impugnatorio &#8220;ordinario&#8221;;</p>
<p>5- l’istanza cautelare, accolta con decreto presidenziale del 24 aprile 2001, può essere seguita da una sentenza nel merito, anziché da ordinanza collegiale; la causa, infatti è stata trattenuta in decisione alla Camera di Consiglio dell’8 maggio 2001, data fissata con il decreto presidenziale di accoglimento dell’istanza cautelare, ma è stata decisa subito con sentenza, anziché con ordinanza.</p>
<p>In conclusione, al di là del caso deciso, non resta che valutare positivamente la novità della legge 205/2000 (art. 3), che stabilisce la possibilità per il Tar di decidere subito nel merito, anche quando la causa sia fissata in camera di consiglio, a condizione che il contraddittorio sia integro.</p>
<p>Se anche si arriverà ad una sentenza di appello, sono stati certamente accorciati i tempi processuali.</p>
<p>In una materia tanto delicata come quella elettorale, infatti, è sempre auspicabile un &#8220;rito americano&#8221;, che dia la possibilità ai giudici di decidere, in poche settimane, sulle sorte dei candidati politici.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; PARMA &#8211; <a href="/ga/id/2001/5/1310/g">Sentenza 9 maggio 2001 n. 249</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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