<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Margherita Brisacani Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/autore/margherita-brisacani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/autore/margherita-brisacani/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2021 13:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Margherita Brisacani Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/autore/margherita-brisacani/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La disciplina europea in materia di aiuti di Stato e le interrelazioni con la normativa in materia di società a partecipazione pubblica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-europea-in-materia-di-aiuti-di-stato-e-le-interrelazioni-con-la-normativa-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 17:44:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-europea-in-materia-di-aiuti-di-stato-e-le-interrelazioni-con-la-normativa-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-europea-in-materia-di-aiuti-di-stato-e-le-interrelazioni-con-la-normativa-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica/">La disciplina europea in materia di aiuti di Stato e le interrelazioni con la normativa in materia di società a partecipazione pubblica</a></p>
<p>Il presente contributo muove dall’illustrazione dell’ormai consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione che considera legittimo il recupero delle agevolazioni fiscali (di cui alla Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002) costituenti aiuti di Stato incompatibili con il diritto eurounionale, anche in capo a società “in house”</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-europea-in-materia-di-aiuti-di-stato-e-le-interrelazioni-con-la-normativa-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica/">La disciplina europea in materia di aiuti di Stato e le interrelazioni con la normativa in materia di società a partecipazione pubblica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-europea-in-materia-di-aiuti-di-stato-e-le-interrelazioni-con-la-normativa-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica/">La disciplina europea in materia di aiuti di Stato e le interrelazioni con la normativa in materia di società a partecipazione pubblica</a></p>
<p><em>Il presente contributo muove dall’illustrazione dell’ormai consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione che considera legittimo il recupero delle agevolazioni fiscali (di cui alla Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002) costituenti aiuti di Stato incompatibili con il diritto eurounionale, anche in capo a società “in house” a partecipazione pubblica totalitaria. Per tali fattispecie, pertanto, il Supremo organo di legittimità ha statuito l’irrilevanza della composizione, interamente pubblica, del capitale sociale rispetto all’obiettivo di evitare che imprese pubbliche possano beneficiare di un vantaggio rispetto ai concorrenti.</em><br />
<em>Dai predetti arresti giurisprudenziali del Supremo giudice di legittimità ne discendono riflessioni, che non rivestono carattere di esaustività, in relazione al ruolo cruciale che assume la tutela della concorrenza nella disciplina che regola le società partecipate dallo Stato e dagli enti territoriali, anche alla luce del recente Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.</em></p>
<p><strong><em>La disciplina europea in materia di aiuti di Stato</em></strong><br />
La Corte di Cassazione, in più occasioni<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>, ha espresso il principio secondo il quale, in tema di legittimità del recupero di aiuti di Stato<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> dichiarati incompatibili con il mercato comune in forza della Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>, è da ritenersi irrilevante la composizione del capitale sociale delle società beneficiarie, rappresentate, in specie, da società <em>in house</em> a partecipazione pubblica totalitaria, operanti in regime di monopolio di fatto.<br />
In particolare, l’ordine di recupero in parola aveva ad oggetto le imposte sul reddito non versate in forza del regime di esenzione (di cui all’articolo 3, comma 70, della legge n. 549 del 1995 in combinato disposto con l’articolo 66, comma 14 del D.L. n. 331 del 30 agosto 1993) previsto a favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.<br />
I Giudici di legittimità, facendo riferimento al contenuto della richiamata Decisione della Commissione europea, hanno statuito che ai fini di una effettiva applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (ai sensi dell’articolo 107 del TFUE, ex articolo 87 del TCE), le misure di sostegno a favore di società partecipate totalmente dallo Stato o da enti territoriali che operano in regime di esclusiva in un mercato non possono considerarsi indifferenti rispetto ad altri operatori economici, che non beneficiano di analoghe agevolazioni.<br />
In particolare, la Commissione europea, con la richiamata Decisione, aveva sottolineato che tali misure agevolative rafforzavano la posizione concorrenziale delle S.p.A., costituite ai sensi della Legge n. 142 del 1990 rispetto a tutte le altre imprese che intendevano fornire gli stessi servizi. Le imprese, non costituite secondo la forma giuridica di S.p.A. e le cui azioni non fossero in maniera maggioritaria detenute da soci pubblici, si trovavano in posizione di svantaggio qualora intendessero concorrere per l&#8217;aggiudicazione della fornitura di un servizio in un determinato territorio<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. Pertanto, le imprese nelle quali il socio pubblico detenesse soltanto una partecipazione di minoranza ovvero le imprese interamente private non erano ammesse a tali vantaggi, neppure qualora prestassero il medesimo servizio.<br />
Quanto al campo di applicazione della più volte richiamata Decisione della Commissione europea alle società <em>in house, </em>la Corte di Cassazione ha osservato come sia stata ritenuta irrilevante da parte della Commissione europea la circostanza che le società beneficiarie fossero a partecipazione pubblica totalitaria e, altresì, operanti in settori al tempo sottratti alla concorrenza<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.<br />
In altri termini, la forma giuridica dell’impresa e la proprietà pubblica della stessa non porta di per sé, ad escludere l’impresa medesima dall’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.<br />
Come noto, affinché possa ritenersi integrata la violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è necessario, tra l’altro, che la misura in esame abbia un effetto in termini di “distorsione della concorrenza” e di “incidenza sugli scambi tra Stati membri”<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.<br />
In particolare, si ritiene che una misura concessa dallo Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza quando è in grado di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. Ciò, potrebbe accadere qualora lo Stato conceda un vantaggio finanziario ad un’impresa in un settore liberalizzato dove esiste, o potrebbe esistere, una situazione di concorrenza.<br />
Al riguardo, secondo una pacifica interpretazione della nozione di aiuto di Stato, la circostanza che le autorità nazionali affidino la gestione di un servizio pubblico a un fornitore interno, pur essendo libere di affidare tale servizio a terzi, non esclude, di per sé, una potenziale distorsione della concorrenza.<br />
A tale fine, è infatti necessario che ricorrano, cumulativamente, ulteriori condizioni<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>:</p>
<ul>
<li> in primo luogo, il servizio deve essere soggetto a un monopolio legale, istituito in conformità al diritto dell’Unione europea. Questa situazione si verifica allorquando un determinato servizio è &#8211; in forza di norme e non in via di mero fatto<strong><a title="" href="#_ftn9"><strong>[9]</strong></a> </strong>&#8211; riservato a un prestatore esclusivo, con espresso divieto di prestazione di quel servizio da parte di altri operatori (ai quali dovrebbe essere vietato di poter soddisfare anche un’eventuale domanda residua, limitata a una parte marginale degli utenti);</li>
<li> in secondo luogo, il monopolio legale deve escludere non solo la concorrenza sul mercato, ma anche la concorrenza per il mercato, ossia la possibilità che altro operatore possa subentrare nella posizione di prestatore esclusivo di quel servizio (giacché, diversamente, l’aiuto di Stato conferirebbe al prestatore attuale una rinforzata capacità di resistenza a tale pressione concorrenziale);</li>
<li> in terzo luogo, il servizio non deve essere in concorrenza con altri servizi, il che implica un’analisi di sostituibilità dei servizi resi dall’impresa interessata con servizi resi da altri operatori, destinati a soddisfare bisogni analoghi o similari;</li>
<li> in quarto luogo, il prestatore del servizio non deve operare in un altro mercato, geografico o del prodotto, ovvero &#8211; qualora consti il contrario -si deve escludere che vi sia una sovvenzione incrociata, il che implica che sia tenuta una contabilità separata e che, pertanto, ì fondi pubblici stanziati per il servizio soggetto al monopolio legale non possano andare a vantaggio di altre attività.</li>
</ul>
<p>Peraltro, la Commissione ha costantemente interpretato in maniera estensiva il pregiudizio agli scambi tra Stati membri ritenendo che il sostegno pubblico sia in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri anche se il destinatario non partecipa direttamente a scambi transfrontalieri ma quantomeno con “prospettive transazionali”. Pertanto, il pregiudizio non può escludersi qualora la misura di aiuto possa ostacolare o rendere più difficoltosa l’entrata di altri concorrenti su detto mercato, nonostante il carattere locale di una determinata attività ovvero l’operatività di un’impresa con riguardo al solo mercato nazionale<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.<br />
Inoltre, l’importo relativamente esiguo di una misura di aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori l’eventualità che vengano danneggiati gli scambi tra Stati membri<a title="" href="#_ftn11">[11]</a> .<br />
In concreto, qualora l’impresa beneficiaria operi in un mercato chiuso, la misura finanziaria pubblica non si sottrae al controllo sugli aiuti di Stato, potendo produrre effetti pregiudizievoli sugli scambi sia in termini di ostacolo all’ingresso di concorrenti sia in termini di espansione del beneficiario su altri mercati. In particolare, la misura di aiuto può incidere sugli scambi se l’impresa “agevolata” è presente anche su mercati liberalizzati e vi possa essere il rischio di sussidi incrociati<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.<br />
Quest’ultima considerazione risulta quanto mai rilevante con riguardo all’attuale assetto normativo delle società <em>in house</em>, delineato dal Testo Unico in materia di società partecipate<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>, che consente alle stesse di operare su mercati diversi e liberalizzati. Ciò, a condizione che l’80% del loro fatturato riguardi attività svolte nei confronti dell’ente pubblico o dagli enti pubblici che esercitano il controllo analogo sulle stesse<a title="" href="#_ftn14">[14]</a> e che le restanti ulteriori attività destinate a finalità diverse permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.<br />
Inoltre, in conformità al predetto orientamento eurounionale in materia di aiuti di Stato, è fatto obbligo alle società a controllo pubblico di tenere sistemi di contabilità separata<a title="" href="#_ftn15">[15]</a> al fine di evitare il rischio dello spostamento delle risorse pubbliche dal mercato esclusivo verso il libero mercato sfruttando in maniera abusiva la leva finanziaria e i sussidi incrociati (articoli 16, commi 3 e 3-bis, 4, comma 4, e 6, comma 1, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica)<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.<br />
Più chiaramente, nel Documento di lavoro del 29 aprile 2013<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>, la Commissione ha escluso (in conformità a quanto già espresso nella citata Decisione n. 2003/193/CE) l’automatica disapplicazione delle norme in materia di aiuti di Stato nei confronti di società/enti <em>in house</em> che forniscono servizi di interesse generale (SIEG<em>) </em>e siano beneficiari di finanziamenti statali. Ciò in quanto, “<em>quella di “in-house” è</em> <em>una nozione del diritto degli appalti pubblici, mentre le norme in materia di aiuti di Stato rientrano nell&#8217;ambito del diritto della concorrenza. L&#8217;applicazione delle regole di concorrenza, e in particolare delle norme in materia di aiuti di Stato, non dipende dallo status giuridico o dalla natura dell&#8217;ente che fornisce servizi d&#8217;interesse economico generale, ma dal carattere &#8220;economico&#8221; dell&#8217;attività svolta dall&#8217;ente…</em> <em>Ne consegue che, se il finanziamento pubblico di un&#8217;attività economica svolta da un ente &#8220;in-house&#8221; ai sensi delle norme relative agli appalti pubblici soddisfa le condizioni di cui all&#8217;articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e non soddisfa tutte le condizioni stabilite dalla sentenza Altmark…, si applicano le norme in materia di aiuti di Stato</em>”.<br />
In particolare, nella sentenza <em>Altmark</em>, la Corte di giustizia, ha statuito che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell&#8217;articolo 107 del TFUE a condizione che siano soddisfatti cumulativamente quattro criteri:</p>
<ul>
<li>l&#8217;impresa beneficiaria sia stata incaricata dell&#8217;adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;</li>
<li>i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;</li>
<li>la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall&#8217;adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole;</li>
<li>quando la scelta dell’impresa a cui affidare l&#8217;adempimento degli obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell&#8217;ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un&#8217;analisi dei costi che un&#8217;impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi.</li>
</ul>
<p><strong>Le società <em>in house</em></strong><br />
Alla luce delle predette considerazioni anche in dottrina<a title="" href="#_ftn18">[18]</a> si ritiene che la nozione di società <em>in-house</em> nata come elaborazione giurisprudenziale europea<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>, sorta come eccezione alla disciplina comunitaria sugli appalti<a title="" href="#_ftn20">[20]</a> e recentemente ridefinita proprio dalle nuove Direttive<a title="" href="#_ftn21">[21]</a> è da ritenersi limitata a tale disciplina<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>.<br />
Di conseguenza, sarebbe, pertanto, da escludersi una eventuale ricostruzione interpretativa che portasse alla non applicazione alle società <em>in house</em> (a totale partecipazione pubblica) della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, solo in forza della sentenza della Corte di giustizia caso<em> Teckal</em> che configura tali tipologie di società, in presenza di alcuni connotati qualificanti, come articolazioni interne dell’ente pubblico ossia <em>longa manus</em> della pubblica amministrazione.<br />
In proposito, la Commissione europea ha avuto modo di precisare<a title="" href="#_ftn23">[23]</a> che, “…nel caso in cui si effettuino trasferimenti finanziari nell&#8217;ambito di strutture statali (ad esempio, Stato verso Regione o Dipartimento verso Comune) per obbedire a logiche di puro trasferimento di competenze pubbliche, al di fuori di qualsiasi attività di carattere economico, non si configura un trasferimento di risorse di Stato che conferisce un vantaggio a un&#8217;impresa”.<br />
Dal punto di vista dell’ordinamento giuridico nazionale, ancora dibattuta rimane la questione della natura giuridica delle società <em>in house</em>. Nel merito, autorevole dottrina<a title="" href="#_ftn24">[24]</a> avvalora la ricostruzione interpretativa volta a ricondurre tali società alla disciplina di diritto comune quali società di diritto privato, assoggettate a tutte le norme tipologiche privatistiche del Codice civile, pur presentando alcuni aspetti di diritto singolare o speciale in quanto appartenenti ad una sorta di “diritto speciale societario privato”<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>.<br />
Tale tendenza verso una considerazione di natura privatistica del fenomeno societario in parola emergerebbe, altresì, da diverse statuizioni della Suprema Corte, in particolare:</p>
<ul>
<li>sentenza n. 24591 del 1° dicembre 2016 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, in cui i giudici di legittimità hanno chiarito che le società <em>in house</em>, al pari di tutte le altre società partecipate, sono sottoposte, salvo espresse deroghe di legge, al diritto societario generale, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del D.lgs n. 175 del 2016<a title="" href="#_ftn26">[26]</a> (in forza del quale, per tutto quanto non derogato, dette società sono disciplinate dalle norme societarie contenute nel Codice civile<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>). In tal senso, le Sezioni Unite hanno precisato che anche quando, in precedenti sentenze, gli stessi Giudici di legittimità hanno sostenuto<a title="" href="#_ftn28">[28]</a> che le società <em>in house</em> costituiscono un’articolazione interna della pubblica amministrazione; tuttavia, hanno avuto cura di sottolineare come tale ricostruzione rilevi al limitato fine del riparto di giurisdizione, non compromettendo per ogni ulteriore aspetto, l’applicazione del diritto societario generale. Il predetto riparto di giurisdizione è quello relativo all’azione di responsabilità contabile, per danni arrecati dall’illegittimo comportamento degli organi sociali al patrimonio della società, giustificato dalla particolare tipologia di rapporto che intercorre tra gli organi della società <em>in house</em> e l’ente pubblico da cui la società promana, rapporto assimilato a quello che lega la medesima amministrazione e ai propri dipendenti;</li>
<li>sentenza n. 3196 del 27 marzo 2017 della Corte di Cassazione, con la quale le Sezioni Unite hanno statuito che le società <em>in house providing</em> sono assoggettate al fallimento, proprio come prevede l’articolo 14 del citato D.lgs n. 175 del 2016 per le società a partecipazione pubblica. Le conclusioni a cui sono pervenute le Sezioni Unite sono da ricondursi, fondamentalmente, alla scelta operata dal legislatore di consentire il perseguimento dell’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico quale la costituzione di società di capitali, soggette, secondo le ordinarie regole del diritto societario, al rischio di insolvenza. Invero, una diversa ricostruzione avrebbe comportato la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che entrano in contatto con le predette società<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>, nonché il mancato rispetto delle regole di concorrenza. In tale rilevante arresto giurisprudenziale i Giudici di legittimità hanno, altresì, avuto modo di precisare i contorni di tale tipologia societaria statuendo che “<em>Il profilo pubblicistico della società in house, in cui l&#8217;ente pubblico esercita sulla società un controllo analogo, quantomeno per prerogative ed intensità, a quello esercitato sui propri servizi ed uffici, appare allora ispirato &#8211; in realtà &#8211; dal mero obiettivo di eccettuare l&#8217;affidamento diretto (della gestione di attività e servizi pubblici a società partecipate) alle citate norme concorrenziali, ma senza che possa dirsi nato, ad ogni effetto e verso i terzi, un soggetto sovraqualificato rispetto al tipo societario eventualmente assunto</em>”. Inoltre, le Sezioni Unite hanno ribadito, in concreto, quanto già illustrato nella citata sentenza n. 24591 del 2016, precisando che l’assimilazione di tali società ad articolazioni organizzative dell’ente, qualora poste in una situazione di delegazione organica o addirittura di subordinazione organica, produce come effetto solo una responsabilità aggiuntiva contabile<a title="" href="#_ftn30">[30]</a> rispetto a quella comune che non determina però l’effetto di perdere l’applicazione dello statuto di imprenditore;</li>
<li>sentenza n. 7759 del 27 marzo 2017 della Corte di Cassazione con la quale le Sezioni Unite hanno statuito che le procedure seguite dalle società <em>in house providing</em> per l’assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, come previsto dall’articolo 19, comma 4, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. In particolare, i Giudici di legittimità, richiamando la sentenza n. 24591 del 2016 delle stesse Sezioni Unite, hanno ribadito che il precedente arresto del 2013<a title="" href="#_ftn31">[31]</a> non ha una valenza generale che impone l’applicabilità di tutte le regole che disciplinano le pubbliche amministrazione ma è limitata alla disciplina del riparto di giurisdizione nel caso di azione di responsabilità per danno erariale (questione che involge in specifico l’utilizzazione del denaro pubblico). Una diversa soluzione interpretativa avrebbe comportato, infatti, l’annullamento di una delle caratteristiche determinanti dello schema societario utilizzato dalle <em>società in house</em>, anche in termini di maggiore adattabilità degli organici e di pronta reattività al mercato ed alle sue dinamiche.</li>
</ul>
<p><strong>Riflessi in merito alla più ampia disciplina delle società partecipate da soci pubblici</strong><br />
Spunti significativi nella direzione di un’evoluzione in senso privatistico della disciplina applicabile alle società a partecipazione pubblica erano già nella relazione al Codice civile ove si precisa che “… è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge delle società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici”, e di conseguenza “…La disciplina comune delle società per azioni deve (…) applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato e di enti pubblici senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongono diversamente”<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>.<br />
Peraltro, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di <em>golden shares<a title="" href="#_ftn33"><strong>[33]</strong></a></em>, il legislatore nazionale ha dovuto procedere all’abrogazione dell’articolo 2450 del Codice civile e alla riscrittura dell’articolo 2449 del Codice civile, in quanto basi giuridiche<a title="" href="#_ftn34">[34]</a> di un potere “ingiustificato” e  “sproporzionato” del socio pubblico<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>.<br />
La stessa scelta di assoggettare le società a partecipazione pubblica alle disposizioni del codice civile sembra rispondere a principi di economicità dell’azione amministrativa e alle esigenze di tutela della concorrenza, in quanto la prevalenza del diritto civile postula “l’eliminazione dei regimi di esclusiva e la piena espansione della concorrenza nel mercato”<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>. Invero, tale ricostruzione interpretativa appare coerente con il disposto dell’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 175 del 2016 ai sensi del quale “<em>Le disposizioni del presente decreto sono applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica</em>”.<br />
I precetti normativi sopra richiamati appaiono coerenti con i principi e le disposizioni del diritto eurounionale (con particolare riguardo alla disciplina in materia di aiuti di Stato) che vietano la possibilità a soggetti che operano nel mercato comune di beneficiare di diritti speciali ed esclusivi o, comunque, di privilegi di qualsiasi natura in grado di alterare la normale esplicazione dei meccanismi di concorrenza nel mercato.<br />
Alla luce delle illustrate considerazioni, emerge con evidenza la questione cruciale del ruolo delle autorità pubbliche in un’economia di mercato al fine di garantirne, da una parte, il buon funzionamento e il rispetto delle regole di concorrenza, libera circolazione e non discriminazione nel commercio fra gli Stati membri e, dall’altra, di contemperare l’interesse generale, e, in particolare, la soddisfazione dei bisogni essenziali dei cittadini e la tutela dei beni pubblici in caso di fallimento del mercato<a title="" href="#_ftn37">[37]</a> .<br />
Uno spunto interessante, nel senso della rilevanza del ruolo dello Stato quale “operatore di mercato”, deriva dalla valorizzazione della dimensione imprenditoriale delle società a partecipazione pubblica che può essere ricondotta alla previsione contenuta nell’articolo 18, comma 1, lett. l), della Legge delega n. 124 del 7 agosto 2015<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>, secondo cui la “regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate” deve avvenire secondo i criteri di “parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato”.<br />
Pertanto, dando per scontato il principio dell’indifferenza della natura pubblica o privata del soggetto proprietario delle azioni di una s.p.a. che trova la sua base giuridica nell’articolo 345 del TFUE<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>, il principio è stato, altresì, rafforzato dalla disciplina in materia di aiuti di Stato, in forza della quale la partecipazione pubblica non può essere utilizzata per conseguire in modo indiretto aiuti di Stato ossia un trattamento di favore per alcune imprese o produzioni nazionali. Coerentemente, è stato introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale il principio dell’investitore di mercato, in base al quale un soggetto pubblico può acquistare la proprietà totale o parziale di imprese solo operando come un investitore privato alle normali condizioni di un’economia di mercato<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>.<br />
L’ “operatore di mercato”, richiamato dalla citata disposizione<a title="" href="#_ftn41">[41]</a> contenuta nell’articolo 18, comma 1, lett. l), della legge n. 124 del 2015, pare, infatti, corrispondere a quella figura di “investitore privato, operante in normali condizioni di mercato”<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>, introdotta dalla normativa eurounionale in materia di aiuti di Stato<a title="" href="#_ftn43">[43]</a>.<br />
Tale logica di razionalità economica<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>, desunta dal disposto dell’articolo 18, comma 1, lett. l), della Legge delega appare influenzare diverse disposizioni del D.lgs n. 175 del 2016. A titolo esemplificativo: 1) l’articolo 14, commi 4 e 5, del T.U. (nonché l’articolo 21, comma 3-<em>bis</em> con riferimento alla società partecipate dalle amministrazioni locali), indica i casi in cui al socio pubblico è fatto divieto di erogare finanziamenti alla società partecipata in crisi<a title="" href="#_ftn45">[45]</a>; 2) l’articolo 5, commi 1 e 2, impone alla pubblica amministrazione, nei casi di costituzione di una società a partecipazione pubblica ovvero di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite di motivare nel relativo atto deliberativo “le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (…)” dovendosi, altresì, dare conto “… della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa” e “…della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”; 3) previsione dell’obbligo, posto a carico delle amministrazioni, di analisi e revisione periodica delle partecipazioni societarie, partendo da una prima revisione straordinaria nel 2017 (ai sensi dell’articolo 24) per proseguire, successivamente, su base annuale (ai sensi dell’articolo 20<a title="" href="#_ftn46">[46]</a>) – obbligo reso cogente con la previsione di adeguate sanzioni<a title="" href="#_ftn47">[47]</a>.</p>
<p><strong>Conclusioni</strong><br />
Sebbene taluni spunti interpretativi fin qui espressi richiederebbero ulteriori approfondimenti, al fine di meglio precisarne le implicazioni pratico-teoriche, appare evidente la chiara esegesi delle disposizioni del recente Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica riassumibile nella tutela della concorrenza. In particolare, l’esplicito riferimento al criterio dell’“operatore di mercato”, oltre a rappresentare un espresso richiamo all’applicazione della normativa eurounionale in materia di aiuti di Stato, rafforza il principio di economicità dell’azione amministrativa, di cui all’articolo 97 della Costituzione<a title="" href="#_ftn48">[48]</a> che vincola la pubblica amministrazione nel valutare l’impatto economico delle proprie scelte con riguardo alle società partecipate<a title="" href="#_ftn49">[49]</a>.<br />
Invero, il rispetto delle disposizioni in discorso fornisce alla pubblica amministrazione l’occasione di un ripensamento sistematico delle modalità di intervento pubblico mediante le società partecipate, stimolando la messa a punto di una precisa<em> policy</em> nei confronti delle partecipazioni societarie che può includere anche scelte di liquidazione, cessione o aggregazione<a title="" href="#_ftn50">[50]</a>.<br />
Infine, alla luce delle predette considerazioni, si può sostenere che mettendo a sistema anche le diverse fonti del diritto dell’Unione europea è possibile effettuare una più compiuta ricostruzione interpretativa del fenomeno delle società <em>in</em> <em>house providing</em> e, in senso più ampio, delle società a partecipazione pubblica, dietro cui si cela la questione cruciale del ruolo delle autorità pubbliche in un’economia di mercato, obbligate, per un verso, al rispetto delle regole di concorrenza e, dall’altro lato, al soddisfacimento dei bisogni essenziali dei cittadini nonché alla tutela dei beni pubblici in caso di fallimento del mercato<a title="" href="#_ftn51">[51]</a>.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Corte di Cassazione sentenze nn. 25899 del 31 ottobre 2017, 17240 del 13 luglio 2017, 16073 del 28 giugno 2017, 2396 del 31 gennaio 2017, 7663 del 16 maggio 2012, n. 23414 del 19 novembre 2010.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> L’unica esclusione, prevista dai Giudici di legittimità (in conformità a quanto già stabilito dalla disciplina europea), era limitata alle sole ipotesi di aiuti rientranti nell’ambito di applicabilità della regola “<em>de minimis</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002 &#8211; C27/99 (ex NN 69/98).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> La Commissione europea ha, inoltre, respinto il richiamo, operato dai soggetti interessati, all’articolo 86 (attuale articolo 106 TFUE), paragrafo 2, in quanto le misure in esame discriminavano tra imprese private e pubbliche in violazione del principio di neutralità enunciato all’articolo 295 del TCE (attuale articolo 345 TFUE) e del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, principi generali del diritto eurounionale. Infatti, la misura di aiuto in questione non era concessa in ragione dell’imposizione di obblighi di servizio generale, bensì unicamente sulla base della struttura azionaria di alcune imprese.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> La Corte di Cassazione nella sentenza n. 16073 del 2017, in particolare, sostiene che le elencate circostanze risultavano già esposte dalle imprese interessate nel procedimento che ha portato all’adozione della Decisione comunitaria di cui si discute (cfr. il considerando 22).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Inoltre, la misura di aiuto di origine statale deve annoverare come destinatari le imprese e rivestire carattere di selettività. In specie, ai sensi dell’articolo 107 del TFUE, paragrafo 1 “<em>Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01). Cfr. anche la sentenza del Tribunale di I grado del 15 giugno 2000, caso <em>Alzetta,</em> cause riunite T-298/97, T-312/97; sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, caso <em>Altmark Trans</em>, C-280/00.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> In particolare la Commissione europea, con riguardo al regime di aiuti in parola, aveva osservato che “Come indicato dalle autorità italiane, le SpA ex lege 142/90 svolgono alcune attività che, in principio, potrebbero fruire di un&#8217;esenzione ai sensi dell&#8217;articolo 86, paragrafo 2. L&#8217;articolo 22 della legge n. 142/90 prevede la possibilità per i comuni di fornire servizi pubblici mediante SpA. Tuttavia tale legge non specifica quali servizi siano effettivamente da considerarsi come servizi pubblici e in quale misura. Inoltre, non cita alcuna specifica obbligazione di pubblico servizio. Pertanto, tale legge non si può considerare come un atto che definisce chiaramente la missione di servizio pubblico ed espressamente ne affida l&#8217;assolvimento a determinate imprese” (par. 116 della Decisione n. 2003/193/CE).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> BIONDI A., <em>Gli aiuti di Stato,</em> in Frignani A. – Pardolesi R. (a cura di), <em>La concorrenza, </em>Giappichelli, Torino, 2006; MOAVERO MILANESI E., <em>Diritto della concorrenza dell’Unione Europea</em>, Esi, Napoli, 2004.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea C-372/97, caso <em>Repubblica italiana</em>; C-280/00, caso <em>Altmark </em>cit.; C-172/03, caso <em>Heiser</em>; sentenza del Tribunale di I grado, T-214/95, caso <em>Vlaams Gewest</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> BRUZZONE G., SEBASTIANI M., <em>Aiuti di Stato e servizi pubblici locali,</em> in VIGNERI A. e SEBASTIANI M., (a cura di), <em>Società pubbliche e servizi locali,</em> Maggioli, Rimini, 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2016), Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (integrato e modificato dal D.lgs n. 100 del 26 giugno 2017), emanato in attuazione dell’articolo 18 della Legge di delegazione 7 agosto 2015, n. 124.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Oltre a tale parametro, l’articolo 12 della Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici (che abroga la Direttiva 2004/18/CE) in tema di <em>in house</em>, consente la partecipazione di privati nella compagine sociale purché non esercitino un’influenza determinate sulla persona giuridica controllata. Nella legislazione nazionale, si veda, oltre all’articolo 5 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (“Codice dei contratti pubblici”), anche l’articolo 16, comma 1 del D.lgs n. 175 del 2016 che testualmente dispone “Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne&#8217; l&#8217;esercizio di un&#8217;influenza determinante sulla società controllata”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Peraltro, il predetto obbligo di separazione contabile è stato introdotto in conformità alla legge di attuazione delle Direttive comunitarie sulla trasparenza nelle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (in particolare, Direttiva 80/723/CE, modificata prima dalla Direttiva 2000/52/CE, [recepita in Italia dal Decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333] e successivamente dalla Direttiva 2005/81/CE [attuata in Italia dal D.lgs n. 226 del 19 novembre 2007] nonché la Direttiva 2006/111/CE del 16 novembre 2006 che ha consolidato in un testo unico e sostituito l’originaria direttiva sulla trasparenza e le sue modifiche). Per completezza espositiva, si segnala che nell’ambito dell’iniziativa “State aid modernisation”, sono stati previsti a livello eurounionale nuovi obblighi di trasparenza in materia di aiuti di Stato. In proposito, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, l’articolo 52, comma 1, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, prevede che i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettano le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell&#8217;articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha assunto la denominazione di &#8220;Registro nazionale degli aiuti di Stato&#8221; (il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio 2017, n.225 ha, infine, definito la disciplina per il funzionamento di tale Registro nazionale).<br />
<a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> VESSIA F., “<em>La scelta di gestione in-house dei servizi pubblici locali nella prospettiva comunitaria</em>”, in Fortunato S., Vessia F. (a cura di), <em>Le “nuove” società partecipate e in house providing, </em>Atti del convegno di Bari 21-22 ottobre 2016 in ricordo di Luca Buttaro, Giuffrè, 2017. ]. In materia, osserva il Consiglio di Stato nel parere n. 968 del 21 aprile 2016, reso dalla Commissione speciale (seduta del 16 marzo 2016) sullo schema di decreto recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che  “<em>Le regole antitrust impongono, da un lato, ai soggetti che svolgono attività di impresa di evitare di porre in essere comportamenti idonei a restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno; dall’altro, agli Stati membri di concedere aiuti o risorse, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza (artt. 101 e 107 TFUE). Uno dei postulati essenziali per il funzionamento delle regole di concorrenza – sul presupposto che «i Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri» (art. 345 TFUE) e dunque assumono un atteggiamento neutrale nei confronti delle scelte di privatizzazione – è rappresentato dal principio di pari trattamento tra imprese pubbliche e private, richiamato anche dalla legge delega (art. 18, comma 1, lettera i). L’art. 106 TFUE dispone, infatti, che: «gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei Trattati (…)». Specularmente un eventuale trattamento di favore per le sole imprese private potrebbe comportare un altrettanto grave violazione delle regole della concorrenza. Corollario del principio in esame è quello della “separazione” tra attività di impresa e attività amministrativa ovvero attività “protetta” da privilegi pubblici: la ragione è di evitare che l’impresa possa utilizzare i vantaggi che le derivano dall’essere considerata, a determinati fini, una pubblica amministrazione ovvero dal godere di particolari agevolazioni in un mercato diverso in cui compete con altri operatori economici</em>.”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 29 aprile 2013 [SWD (2013) 53 final/2] “<em>Guida relativa all&#8217;applicazione ai servizi di interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme dell&#8217;Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno</em><strong>”.</strong></div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> VESSIA F., opera cit..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> Nella nota sentenza della Corte di giustizia caso <em>Teckal</em>, C-107/98 del 18 novembre 1999, i giudici di Lussemburgo hanno escluso la necessità del preventivo ricorso a procedure di evidenza pubblica, muovendo dal presupposto che non sussistono esigenze di tutela della concorrenza quando la società affidataria sia interamente partecipata dall’ente pubblico, eserciti in favore del medesimo la parte più importante della propria attività e sia soggetta al suo controllo in termini analoghi a quelli in cui si esplica il controllo gerarchico dell’ente sui propri uffici.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Si veda anche la Comunicazione della Commissione europea, Gli appalti pubblici nell’Unione europea, COM (98)143 dell’11 marzo 1998. L’espressione <em>in house providing</em> compare per la prima volta nel libro bianco del 1998, nel quale la Commissione europea, con riferimento al settore degli appalti pubblici, specifica il concetto degli appalti in house come &#8220;quelli aggiudicati all’interno della Pubblica amministrazione, ad esempio tra Amministrazione centrale e locale o, ancora, tra una Amministrazione ed una società interamente controllata&#8221;. In materia, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 1 del 3 marzo 2008 ha precisato che “<em>Trattandosi di deroga ai principi di</em> <em>concorrenza, non discriminazione, e trasparenza (tutti costituenti canoni fondamentali del trattato istitutivo della Comunità europea), siffatto istituto è stato ritenuto ammissibile solo nel rispetto di alcune rigorose condizioni, individuate dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate anche da quella nazionale</em>.”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione; Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d&#8217;appalto degli enti erogatori nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE recepite in Italia con il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici). Con riferimento all’orientamento della giurisprudenza amministrativa interna, RIZZI F. E. in “<em>La società in house: dalla natura giuridica al riparto di giurisdizione</em>”, Società, 2018, 1, osserva che il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza 18 luglio 2017, n. 3554) ha ribadito la natura ordinaria e non eccezionale dell’affidamento <em>in house</em>, precisando che la relativa decisione dell’amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Tale statuizione trova fondamento anche in considerazione del disposto del quinto considerando della Direttiva 2014/24/UE ai sensi del quale “nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare le prestazioni di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”. Per completezza, si segnala, altresì, la precedente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 17 del 4 agosto 2011) in materia di partecipazione  alle procedure ad evidenza pubblica da parte società partecipate da soggetti pubblici (in misura totalitaria o maggioritaria).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Le nozioni comunitarie “sono sempre specialistiche e settoriali non idonee ad assumere portata generale o a fungere da presupposto definitorio ad altri fini o in campi del diritto diversi da quelli in cui sono state coniate” (VESSIA F., opera cit.).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 29 aprile 2013, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> DONATIVI F., “<em>Le società a partecipazione pubblica. Raccolta sistematica della disciplina, commentata e annotata con la giurisprudenza</em>”, Ipsoa, Milano, 2016; VESSIA F., opera cit.; CODAZZI F., “<em>Le “nuove” società in house: controllo cd. Analogo e assetti organizzativi tra specialità della disciplina e “proporzionalità delle deroghe</em>””, relazione al VIII Convegno annuale dell’Associazione italiana dei Professori universitari di Diritto commerciale “Orizzonti del Diritto commerciale” “Il Diritto Commerciale verso il 2020: i grandi dibattiti in corso, i grandi cantieri aperti” – Roma, 17-18 febbraio 2017; MALTONI A., “<em>Le società in house nel T.U. sulle partecipate pubbliche</em>”, in Urbanistica e appalti, 2017, 1, assume che le società in <em>house</em> sono state configurate dal legislatore delegato come uno strano ibrido in ragione del fatto che se, per un verso, sono state disciplinate come società di diritto privato, per l’altro, debbono continuare a costituire il prolungamento organizzativo di autorità pubbliche. La difficile conciliazione tra dette opposte concezioni è stata perseguita dal legislatore, per un verso, introducendo una strumentazione di diritto privato “modificato”, allo scopo di assicurare forme di esercizio del controllo analogo in linea con i vincoli stabiliti dal diritto europeo, per l’altro, considerando le società <em>in house</em> in senso proprio delle società di diritto privato, al punto da sottoporle, al pari delle altre società a partecipazione pubblica, al fallimento, al concordato preventivo e all’amministrazione straordinaria per grandi imprese in crisi.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Nel merito, si osserva che il Consiglio di Stato, in sede di adunanza della Commissione speciale (seduta del 16 marzo 2016 cit.), ha osservato come sulla natura giuridica dell’i<em>n house </em>sussistano essenzialmente due orientamenti, l’uno, che qualificandolo come mera articolazione interna della pubblica amministrazione, lo assoggetta (con i necessari adattamenti) al regime delle pubbliche amministrazioni e l’altro che, considerandolo come persona giuridica di diritto privato, ne afferma, invece, la riconducibilità al regime privatistico (salvo le “deroghe” operanti per tutte le altre società partecipate). In ogni caso, al di là della ricostruzione interpretativa seguita, il Consiglio di Stato conclude affermando che la società <em>in house</em> conserva “<em>una forte peculiarità organizzativa, imposta dal diritto europeo, che la rende non riconducibile al modello generale di società quale definito dalle norme di diritto privato”.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione precisano “<em>In siffatto contesto si può affermare che le società a partecipazione pubblica costituiscono, in ambito societario, una categoria nella quale sono comprese, in termini di specialità, le società (non solo partecipate, ma) controllate da enti pubblici e le società in house; sicchè il principio generale dettato dal citato 3° comma dell’art. 1 è destinato a valere anche per le società in house, ove non vi siano disposizioni specifiche di segno diverso. Ed una disposizione specifica per le società in house si rinviene nell’art. 12 che, come si è visto, riguarda la giurisdizione in tema di azioni di responsabilità degli organi sociali, non anche per quel che attiene alle controversie in materia di nomina o revoca degli organi sociali designati dal socio pubblico</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Si tratta di una disposizione non innovativa, in quanto le norme amministrative, da un lato, prevedono che un ente pubblico possa essere costituito soltanto per legge (articolo 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70), dall’altro, la legge sul procedimento amministrativo sottolinea la generale soggezione delle società pubbliche alle regole del codice civile. In particolare, l’articolo 1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (secondo cui la pubblica amministrazione quando adotta atti non autoritativi agisce secondo le norme di diritto privato) e comma 1-ter (sulla generale soggezione, ai principi del procedimento amministrativo, dei privati preposti all’esercizio di attività amministrativa). La prevalenza del diritto civile è stata, inoltre, riaffermata nel contesto delle disposizioni sulla revisione della spesa. L’articolo 4, comma 13, quarto periodo, del D.l. n. 95 del 6 luglio 2012, ha stabilito che “Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 1° dicembre 2016, n. 24591, par. 5; sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 25 novembre 2013, n. 26823, par. 5.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Inoltre, con riferimento alla necessaria lucratività delle società a partecipazione pubblica, la Corte di Cassazione, sezione I, nella sentenza n. 7536 del 12 aprile 2005 ha osservato che “<em>Una diversa conclusione vanificherebbe di fatto il valore della pubblicità legale, in materia, per la tutela delle aspettative dei terzi che entrano in contatto con la società; questi si vedrebbero esposti al rischio di contrattare con una società che persegue fini essenzialmente diversi da quelli desumibili dalla sua natura giuridica, come è definita dalla legge. Ciò vale anche per coloro che acquistano partecipazioni sociali: nel contrasto tra la natura giuridica dichiarata nella stessa denominazione sociale, e gli scopi sociali desumibili da una laboriosa ricostruzione delle modificazioni dello statuto, deve essere tutelato l’affidamento riposto nella prima</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Secondo quanto già indicato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26283 del 2013 citata, i cui contenuti sono stati poi ripresi nell’articolo 12 del D.lgs n. 175 del 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Cfr. la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 26823 del 25 novembre 2013 più volte richiamata.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Relazione del Ministro Guardasigilli, n. 998.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Tra le pronunce più rilevanti in materia di <em>golden shares</em>, si segnalano le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea: grande sezione, C-112/5 del 23 ottobre 2007, caso <em>Volkswagen</em>; sezione I, C-464/04 del 6 dicembre 2007, caso <em>AEM</em>; sezione I, C-212/09 del 10 novembre 2011.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Tali disposizioni consentivano allo Stato o ad altro ente pubblico di nominare uno o più amministratori o sindaci “senza alcuna partecipazione azionaria”, ovvero senza la previsione di alcun limite o condizione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Sezione III, C-326/07 del 26 marzo 2009.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> Cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, <em>“Gli organismi partecipati dagli enti territoriali”</em>, Deliberazione n. 24 del 2015.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> VESSIA F., opera citata.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> La Legge delega n. 124 del 2015 “<em>Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche</em>” si pone l’obiettivo, in più occasioni auspicato dalla Corte dei conti, di procedere al riordino della disciplina relativa alle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e ai servizi pubblici locale di interesse economico generale (Cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, <em>“Gli organismi partecipati dagli enti territoriali”</em>, Relazione 2016, Deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG). Il D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2016), Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, è stato emanato proprio in attuazione dell’articolo 18 della predetta legge delega, al fine di definire una fisionomia organica e uniforme alle disposizioni che, presenti in vari testi normativi, disciplinavano i diversi aspetti delle società pubbliche.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Ai sensi dell’articolo 345 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea “I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> ROSSI G., “<em>Le società partecipate tra diritto privato e diritto pubblico</em>”, Relazione al convegno “<em>Le “nuove” società partecipate e in house providing</em>” – Bari, 21-22 ottobre 2016. Peraltro, proprio ai fini di un’applicazione efficace ed equa alle imprese pubbliche e private delle regole del Trattato in materia di aiuti di Stato sono imposti a livello unionale obblighi di trasparenza delle relazioni tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (cfr. Direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006 cit.). In particolare, in materia di imprese pubbliche, detta trasparenza deve permettere di distinguere chiaramente fra il ruolo dello Stato in quanto potere pubblico e in quanto proprietario.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Cfr. CODAZZI E., “<em>Le “nuove” società in house: controllo cd. analogo e assetti organizzativi tra specialità della disciplina e “proporzionalità delle deroghe</em>”” relazione all’VIII Convegno annuale dell’Associazione italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale “Orizzonti del Diritto Commerciale”, “Il Diritto commerciale verso il 2020: i grandi dibattiti in corso, i grandi cantieri aperti”, Roma, 17-18 febbraio 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> Commissione CE, “<em>Comunicazione relativa all’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato alla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese</em>”, in Bollettino CE n. 9/1984.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> A titolo esemplificativo cfr. <em>Decisione della Commissione del 25 marzo 1992 relativa agli aiuti concessi dalla Spagna all’“Industrias Mediterraneas de la Piel SA”(Imepiel</em>), in G.U. delle Comunità europee N. L 172/76 del 27 giugno 1992. In particolare, nella Decisione, la Commissione ha affermato che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea “per accertare se la partecipazione al capitale di un’impresa costituisca aiuto di Stato è necessario stabilire se l’impresa avrebbe potuto ottenere il finanziamento sul mercato privato dei capitali. Laddove le prove indichino che il beneficiario non avrebbe potuto sopravvivere senza i finanziamenti pubblici, perché non avrebbe potuto ricevere il capitale necessario da un investitore privato sul libero mercato, è giusto concludere che l’apporto costituisce aiuto di Stato”. Cfr. anche la più recente Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> Il “criterio dell’operatore in un’economia di mercato” rappresenta il metodo di riferimento utilizzato dalla Commissione europea al fine di valutare la compatibilità di una serie di operazioni svolte da enti pubblici con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Al fine di operare detta valutazione, la Commissione prende in considerazione solo i benefici e gli obblighi connessi al ruolo dello Stato nella sua qualità di operatore economico, ad esclusione di quelli connessi al suo ruolo di potere pubblico. Ciò, in quanto tale criterio, in linea di principio, non viene applicato qualora lo Stato agisca in quanto autorità pubblica e non come operatore economico (es. interventi con finalità di pubblico interesse quali motivi di sviluppo sociale o regionale). Cfr. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, cit (par. 77).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> In materia, risulta opportuno il richiamo al contenuto della Comunicazione della Commissione europea 2014/C249/01 “<em>Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà</em>”. In particolare, la Commissione precisa che l’intervento dello Stato membro a sostegno delle imprese in difficoltà può avvenire previa presentazione di un “piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata che ripristini la redditività a lungo termine del beneficiario”, ovvero, una redditività realizzabile “… entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future…” fermo restando che “La redditività a lungo termine viene raggiunta quando un’impresa è in grado di fornire un adeguato rendimento del capitale investito dopo avere coperto la totalità dei suoi costi, compresi l’ammortamento e gli oneri finanziari. L’impresa ristrutturata dovrebbe essere in grado di competere sul mercato in base ai propri meriti”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> In particolare, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lett. e), del D.lgs n. 175 del 2016, sono soggette a piani di razionalizzazione (ossia dismesse o comunque riorganizzate), tra le altre, “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”. In materia, Assonime osserva che “L’obbligo di ripetere l’esercizio di <em>shareholding review</em> su base annuale consente di tenere conto dell’evoluzione dei fattori rilevanti per la scelta. E’, infatti, ben possibile che una partecipazione ritenuta giustificata in un dato momento perda successivamente tale connotato perché l’evoluzione dei mercati e delle tecnologie ha reso l’intervento pubblico non più necessario o quella modalità di intervento pubblico non più efficient<em>e</em>” – Intervento di Ginevra Bruzzone “<em>Privatizzazioni e aggregazioni tra imprese: la shareholding review come opportunità</em>” in occasione del Convegno Sipotra-AGCM “<em>Razionalizzazioni dei mercati e aggregazioni fra imprese di trasporto</em>”, Roma, 26 gennaio 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> La normativa in parola non solo prevede consistenti sanzioni pecuniarie per gli enti pubblici inadempienti ma istituisce un articolato sistema di verifiche sull’attuazione del predetto obbligo (in particolare, si fa riferimento alla previsione della comunicazione alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato dell’atto deliberativo di costituzione della società e della istituzione di una struttura alle dipendenze del Ministero dell’Economia e delle finanze con la finalità di vigilare sullo stato di attuazione delle misure di riassetto delle partecipazioni), cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, <em>“Gli organismi partecipati dagli enti territoriali”</em>, Relazione 2016, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> Ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a> CODAZZI E., opera cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a> Assonime, Intervento di Ginevra Bruzzone, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> VESSIA F., opera cit.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-europea-in-materia-di-aiuti-di-stato-e-le-interrelazioni-con-la-normativa-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica/">La disciplina europea in materia di aiuti di Stato e le interrelazioni con la normativa in materia di società a partecipazione pubblica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
