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	<title>Margherita Amitrano Zingale Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Margherita Amitrano Zingale Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Il principio di effettività della tutela giurisdizionale giustifica un&#8217;interpretazione estensiva dei &#8220;motivi attinenti alla giurisdizione&#8221;. Considerazioni a margine di Cass. civ., sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2242</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 18:38:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-di-effettivita-della-tutela-giurisdizionale-giustifica-uninterpretazione-estensiva-dei-motivi-attinenti-alla-giurisdizione-considerazioni-a-margine-di-cass-civ-sez-un-6-febbraio/">Il principio di effettività della tutela giurisdizionale giustifica un&#8217;interpretazione estensiva dei &#8220;motivi attinenti alla giurisdizione&#8221;. Considerazioni a margine di Cass. civ., sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2242</a></p>
<p>Margherita Amitrano Zingale Il principio di effettività della tutela giurisdizionale giustifica un&#8217;interpretazione estensiva dei &#8220;motivi attinenti alla giurisdizione&#8221;. Considerazioni a margine di Cass. civ., sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2242 Sommario: 1.- Il fatto &#8211;  2. Casi in cui la Cassazione sindaca sulle pronunce del g.a.: limiti esterni vs</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-di-effettivita-della-tutela-giurisdizionale-giustifica-uninterpretazione-estensiva-dei-motivi-attinenti-alla-giurisdizione-considerazioni-a-margine-di-cass-civ-sez-un-6-febbraio/">Il principio di effettività della tutela giurisdizionale giustifica un&#8217;interpretazione estensiva dei &#8220;motivi attinenti alla giurisdizione&#8221;. Considerazioni a margine di Cass. civ., sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2242</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-di-effettivita-della-tutela-giurisdizionale-giustifica-uninterpretazione-estensiva-dei-motivi-attinenti-alla-giurisdizione-considerazioni-a-margine-di-cass-civ-sez-un-6-febbraio/">Il principio di effettività della tutela giurisdizionale giustifica un&#8217;interpretazione estensiva dei &#8220;motivi attinenti alla giurisdizione&#8221;. Considerazioni a margine di Cass. civ., sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2242</a></p>
<p>Margherita Amitrano Zingale</p>
<p><strong>Il principio di effettività della tutela giurisdizionale giustifica un&#8217;interpretazione estensiva dei &#8220;motivi attinenti alla giurisdizione&#8221;. Considerazioni a margine di Cass. civ., sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2242</strong></p>
<p>Sommario: 1.- Il fatto &#8211;  2. Casi in cui la Cassazione sindaca sulle pronunce del g.a.: limiti esterni vs limiti interni &#8211; 3. Principio di effettività e nuovo concetto di giurisdizione. Il mancato rinvio pregiudiziale integra un limite sindacabile? Rilievi critici alla sentenza</p>
<p>1. Il fatto</p>
<p>Un Comune indice una gara per l&#8217;affidamento del servizio del sistema impiantistico per i rifiuti urbani. Le ATI rispettivamente seconda e terza classificata in una gara d&#8217;appalto presentano separati ricorsi per l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione definitiva. L&#8217;aggiudicataria resiste proponendo a sua volta ricorso, in via incidentale. Tutte le parti adducono motivi di esclusione delle altre e le ATI non utilmente classificate contestano altresì la decisione della propria esclusione dalla procedura di affidamento. In primo grado il TAR ritiene che la seconda classificata non doveva essere esclusa mentre la terza si, tuttavia respinge i motivi aggiunti indirizzati contro l&#8217;aggiudicazione in favore della prima classificata. Pertanto, in appello, la seconda classificata li ripropone integralmente. La prima classificata propone a sua volta appello incidentale, contestando il capo della sentenza in cui veniva statuita l&#8217;illegittima esclusione della seconda classificata e riproponendo all&#8217;uopo i medesimi motivi del ricorso incidentale escludente nei confronti di questa, nonché nei confronti della terza classificata. Anche quest&#8217;ultima propone appello incidentale.<br />
Il Consiglio di Stato nel decidere la controversia fa applicazione dei principi espressi nella Plenaria n. 4/2011 e, conseguentemente, una volta esaminato prioritariamente ed accolto il ricorso incidentale escludente presentato dalla prima classificata e volto a contestare la legittimazione del ricorrente principale a partecipare alla gara, dichiara rispettivamente inammissibile l&#8217;appello  proposto dalla seconda classificata ed in parte inammissibile e in parte infondato l&#8217;appello incidentale della terza classificata. Quest&#8217;ultima ricorre per Cassazione sulla base di tre motivi: il mancato esercizio della funzione giurisdizionale, l&#8217;errore del g.a. nel negare la legittimazione ad agire con conseguente violazione anche del principio del giusto processo, la violazione dell&#8217;art. 42 cod. proc. amm.<br />
Il ricorso viene ritenuto fondato dalla Suprema Corte, la quale nel cassare con rinvio al Consiglio di Stato, sembra avallare un più esteso concetto di giurisdizione con conseguente ampliamento della propria cognizione.</p>
<p>2. Casi in cui la Cassazione sindaca sulle pronunce del g.a.: limiti esterni vs limiti interni</p>
<p>L&#8217;art. 111 co. 8 Cost. stabilisce che &#8220;<em>contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione</em>&#8220;. Anche il Codice del processo amministrativo si adegua in tal senso, riproducendo nell&#8217;art. 110 la medesima disposizione costituzionale. Tale previsione è poi integrata dall&#8217;art. 48 del r.d. n. 1054/1924 che limita il sindacato della Cassazione al caso di difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn1" name="_ftnref1"><sup><sup>[1]</sup></sup></a>. Rileva altresì l&#8217;art. 362 c.p.c. volto ad attribuire alla Corte di Cassazione il compito di dirimere i conflitti di giurisdizione tra tutti gli organi che la compongono<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn2" name="_ftnref2"><sup><sup>[2]</sup></sup></a>.<br />
L&#8217;aspetto più rilevante, ai fini del presente commento, attiene all&#8217;analisi proprio di quei &#8220;<em>soli motivi inerenti alla giurisdizione</em>&#8220;, ed all&#8217;impatto che sui loro confini hanno i principi di effettività e del giusto processo.<br />
Tradizionalmente per delimitare il sindacato della Corte di Cassazione è stata introdotta la distinzione tra limiti interni e limiti esterni della giurisdizione, ammettendosi il relativo sindacato solo su questi ultimi. I limiti esterni sindacabili coincidono in sostanza con i vizi che attengono all&#8217;essenza della funzione giurisdizionale, ossia alla violazione in positivo o in negativo dell&#8217;ambito della giurisdizione in generale<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn3" name="_ftnref3"><sup><sup>[3]</sup></sup></a>. Dunque, come si evince dall&#8217;elaborazione giurisprudenziale, la Corte di Cassazione può decidere sulle sentenze del Consiglio di Stato in violazione dei generali confini di giurisdizione, ovvero di quelli della propria giurisdizione o, ancora, nelle ipotesi in cui sia irregolare la composizione dell&#8217;organo giudicante.<br />
Di conseguenza, la Cassazione ritiene che non costituisca limite interno, bensì esterno e quindi sindacabile, l&#8217;errore o lo straripamento da un tipo di giurisdizione amministrativa ad un altro<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn4" name="_ftnref4"><sup><sup>[4]</sup></sup></a>.<br />
In ordine ai limiti interni di giurisdizione, essi si distinguono sotto il profilo soggettivo, oggettivo e teleologico riguardando rispettivamente: l&#8217;ambito di competenza di quel determinato giudice, i modi di esercizio della funzione giurisdizionale e le modalità di rispetto dello scopo primario di quella giurisdizione<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn5" name="_ftnref5"><sup><sup>[5]</sup></sup></a>. In sostanza con tale espressione si fa riferimento alle concrete modalità di esercizio, da parte del giudice amministrativo, del suo potere giurisdizionale<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn6" name="_ftnref6"><sup><sup>[6]</sup></sup></a>. Sono perciò ricompresi tra i limiti interni, in particolare, attinenti al &#8220;modo di esercizio della funzione giurisdizionale&#8221;<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn7" name="_ftnref7"><sup><sup>[7]</sup></sup></a>: le violazioni di norme di diritto o di norme che regolano il processo davanti al giudice amministrativo o ne disciplinano i poteri (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), l&#8217;erronea interpretazione di una norma di diritto o l&#8217;attribuzione da parte del giudice amministrativo di una portata precettiva ad una norma di legge; gli errori <em>in iudicando</em> ed <em>in procedendo</em><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn8" name="_ftnref8"><sup><sup>[8]</sup></sup></a>. Rimane tutt&#8217;ora aperta la questione circa la sindacabilità o meno, da parte della Cassazione, delle sentenze del giudice amministrativo su diritti soggettivi, a fronte di una significativa estensione dell&#8217;ambito di giurisdizione esclusiva nonché della cognizione del g.a. anche sui diritti fondamentali<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn9" name="_ftnref9"><sup><sup>[9]</sup></sup></a>.</p>
<p>3. Principio di effettività e nuovo concetto di giurisdizione. Il mancato rinvio pregiudiziale integra un limite sindacabile? Rilievi critici alla sentenza</p>
<p>Il concetto di giurisdizione appare indubbiamente inciso in modo significativo dai principi, di derivazione comunitaria, di effettività e del giusto processo, oggi recepiti anche dal codice del processo amministrativo agli artt. 1 e 2. Invero, già l&#8217;articolo 47 della Carta di Nizza distingue il principio di effettività da quello del giusto processo<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn10" name="_ftnref10"><sup><sup>[10]</sup></sup></a>.<br />
Sotto il profilo strutturale giova evidenziare che vi è una corrispondenza tra i due principi in questione, poiché gli elementi costitutivi del principio di effettività coincidono con i tre elementi funzionali del giusto processo<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn11" name="_ftnref11"><sup><sup>[11]</sup></sup></a>. Caratterizzano, infatti, il principio di effettività una tutela completa e piena nonché l&#8217;accesso effettivo alla giustizia<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn12" name="_ftnref12"><sup><sup>[12]</sup></sup></a>. A sua volta, il principio del giusto processo si caratterizza per la presenza di elementi strutturali e funzionali. Tra i primi: i principi di prevenzione, imparzialità e terzietà del giudice, del contraddittorio; tra i secondi: la completezza e pienezza della tutela e la ragionevole durata del processo, che coincidono in sostanza con gli elementi propri del principio di effettività<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn13" name="_ftnref13"><sup><sup>[13]</sup></sup></a>.<br />
La violazione del principio di effettività, dunque, può giustificare il sindacato della Cassazione per motivi di giurisdizione, potendosi ritenere sufficiente ad integrarne la violazione anche il mancato rispetto di uno solo degli elementi costitutivi.<br />
La sentenza in commento appare interessante per le potenziali conseguenze in termini di allargamento dei limiti esterni di giurisdizione per effetto della progressiva affermazione del principio di effettività sia sotto il profilo strutturale che funzionale.<br />
La stessa nozione di giurisdizione ne risulta perciò incisa in modo significativo e nel solco di precedenti pronunce<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn14" name="_ftnref14"><sup><sup>[14]</sup></sup></a> nonché della riforma dell&#8217;art. 111 Cost. i cui commi 1 e 8 devono essere coordinati. Da un lato infatti il concetto di giurisdizione è individuato attraverso la sua modalità di attuazione &#8211; il giusto processo regolato dalla legge &#8211; anzitutto processuale ma per la Cassazione anche sostanziale &#8211;  dall&#8217;altro i motivi di giurisdizione che giustificano il ricorso per Cassazione non vengono più intesi tradizionalmente in termini di accertamento della violazione di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn15" name="_ftnref15"><sup><sup>[15]</sup></sup></a>. Nella sentenza infatti la Suprema Corte non prende posizione sulla tradizionale distinzione tra <em>errores in judicando o in procedendo</em> bensì sottolinea la prevalenza dell&#8217;effettività della tutela rispetto all&#8217;ampliamento della propria cognizione della causa. Si fa cioè riferimento a quei casi estremi in cui &#8220;<em>l&#8217;eccesso giurisdizionale va individuato nell&#8217;errore del g.a. tradottosi in un radicale stravolgimento delle norme europee di riferimento, così come interpretate dalla Corte di giustizia. Sul punto, occorre ricordare il principio secondo cui dovendo la tutela giurisdizionale essere effettiva, le norme processuali debbono prevedere congegni che consentono di riparare l&#8217;errore compiuto dalla parte nella scelta del giudice, ma anche superare l&#8217;errore del giudice nel denegare la giurisdizione, perché altrimenti il diritto alla tutela giurisdizionale risulterebbe frustrato dalle stesse norme che sono ordinate al suo miglior soddisfacimento. L&#8217;eccesso giurisdizionale risulta confermato dalla considerazione che, ai fini dell&#8217;individuazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa</em>[&#8230;] <em>si deve tenere conto dell&#8217;evoluzione del concetto di giurisdizione dovuta a molteplici fattori: il ruolo centrale della giurisdizione nel rendere effettivo il primato del diritto comunitario; il canone dell&#8217;effettività della tutela giurisdizionale; il principio di unità funzionale della giurisdizione nella interpretazione del sistema ad opera della giurisprudenza e della dottrina, tenuto conto dell&#8217;ampliarsi delle fattispecie di giurisdizione esclusiva</em>&#8220;. Con riferimento a tale ultima affermazione alcuni ritengono che, sebbene la Costituzione individui più giurisdizioni, in realtà (solo) sotto il profilo funzionale la funzione giurisdizionale sia unica<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn16" name="_ftnref16"><sup><sup>[16]</sup></sup></a> &#8211; dato peraltro assodato ai sensi dell&#8217;art. 111 Cost. &#8211; con la conseguenza che l&#8217;ampliarsi delle fattispecie di giurisdizione esclusiva si traduce nella potenziale equiparazione tra giudice amministrativo e civile<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn17" name="_ftnref17"><sup><sup>[17]</sup></sup></a>. Questa equiparazione tra il Consiglio di Stato, in particolare, e il giudice ordinario convive però con un&#8217;ambiguità di fondo connessa alla distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, la quale a sua volta si traduce in una diversa visione del potere amministrativo rispettivamente come fattispecie paritaria ovvero prevalente. Nel nostro ordinamento perdura questa seconda visione, del potere amministrativo come fattispecie prevalente cui fa da contraltare l&#8217;interesse legittimo, e la stessa Costituzione non dipana questa ambiguità nella misura in cui colloca il Consiglio di Stato tra i giudici e al contempo, all&#8217;art. 100<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn18" name="_ftnref18"><sup><sup>[18]</sup></sup></a>, lo rende anche supremo organo di consulenza<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn19" name="_ftnref19"><sup><sup>[19]</sup></sup></a>.<br />
La questione dei limiti esterni &#8211; gli unici sindacabili in Cassazione &#8211; si pone peraltro nei soli ordinamenti in cui vi sono più giurisdizioni. Dal novellato art. 111 Cost. infatti si ricava che a fronte del riconoscimento delle giurisdizioni speciali, sotto il profilo funzionale la giurisdizione, come detto, è unica.<br />
Date tali premesse, deve poi essere valutato l&#8217;impatto del diritto comunitario sull&#8217;ordinamento nazionale, per quanto la Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea abbia più volte affermato che non spetta ad essa la qualificazione delle situazioni giuridiche soggettive, il livello di protezione deve essere il medesimo a livello europeo e nazionale. E&#8217; pertanto evidente che se una certa situazione giuridica soggettiva è tutelata dal diritto comunitario come diritto soggettivo, allo stesso modo dovrà essere tutelata anche nell&#8217;ordinamento nazionale, pur se quivi qualificata come interesse legittimo.<br />
Come noto, infatti, la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi che nel nostro ordinamento trova fondamento anche in Costituzione, è del tutto ignota a livello comunitario. Ciononostante la disciplina comunitaria ha inciso in modo sostanziale sulla qualificazione delle situazioni giuridiche soggettive: così in materia di appalti, prima con la direttiva europea 89/665 e poi con le recenti direttive del 2014, laddove afferma che gli ordinamenti devono approntare mezzi di ricorso efficaci che consentano di tutelare &#8220;chi sia stato leso o rischi di essere leso&#8221;<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>. Quello che nel nostro ordinamento viene definito mero interesse strumentale entra invece a pieno titolo nella dinamica di tutela del diritto europeo<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn21" name="_ftnref21"><sup><sup>[21]</sup></sup></a>.<br />
Accanto al parametro europeo dell&#8217;effettività si aggiunge poi l&#8217;ulteriore questione se la violazione delle regole del giusto processo assurga a limite esterno: in tal caso l&#8217;unità funzionale della giurisdizione diventerebbe altresì unità strutturale con il conseguente problema, che qui si accenna solamente, di dover individuare in cosa consisterebbe la specialità non solo del giudice amministrativo ma anche della Corte dei conti e delle altre giurisdizioni speciali che risulterebbero altrimenti delle mere giurisdizioni specializzate<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn22" name="_ftnref22"><sup><sup>[22]</sup></sup></a>.<br />
Come visto, nell&#8217;ottica europea, effettività si traduce nell&#8217;assenza di ostacoli all&#8217;accesso alla giustizia e nella non eccessiva difficoltà dell&#8217;accesso stesso.<br />
Con riferimento alla sentenza in commento, sembra venire in rilievo in modo preponderante proprio l&#8217;aspetto relativo all&#8217;accesso alla giustizia, poiché il mancato rinvio pregiudiziale inibisce all&#8217;impresa non aggiudicataria ricorrente di vedersi esaminato il ricorso: difatti il Consiglio di Stato aveva basato la propria decisione sui principi di cui alla Plenaria n. 4/2011 poi superati in via interpretativa sia dalla Corte di giustizia europea sia dalla successiva Plenaria n. 9/2014.<br />
Da quanto detto sembrerebbe potersi ritenere che si stia pian piano imponendo una nuova concezione dei limiti esterni sindacabili<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn23" name="_ftnref23"><sup><sup>[23]</sup></sup></a>, grazie anzitutto all&#8217;influenza del diritto europeo in particolare per le conseguenze che il principio di effettività ha sul concetto di limite esterno<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn24" name="_ftnref24"><sup><sup>[24]</sup></sup></a>.<br />
Sotto altro profilo, concernente il diritto nazionale, rileva la questione se si possano ancora considerare alla stregua di limiti interni, e quindi insindacabili, gli errori più gravi di giudizio e procedura.<br />
La stessa Cassazione richiama proprie recenti pronunce [n. 16886/2013 e n. 2403/2014<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn25" name="_ftnref25"><sup><sup>[25]</sup></sup></a>] che &#8220;<em>hanno deciso di ricorsi avverso sentenze del CGARS o del CDS, proposti facendo valere come motivo inerente alla giurisdizione il contrasto tra l&#8217;interpretazione data dal GA alla normativa nazionale o regionale e la normativa europea, nonché la violazione del dovere di investire della questione di interpretazione di norma comunitaria la Corte di Giustizia. In particolare nel caso deciso dalla sentenza n. 2403 del 2014, la parte aveva impugnato innanzi alle SU la sentenza del GA lamentando l&#8217;eccesso giurisdizionale nel fatto che quest&#8217;ultimo aveva fornito ad una norma regionale un&#8217;interpretazione contrastante con una direttiva europea</em>&#8220;, [ossia che era stato violato l&#8217;obbligo di prevalenza o, addirittura, di diretta applicazione del diritto europeo, il che si traduce in un <em>error in iudicando</em>]. Dunque la Cassazione già in quell&#8217;occasione ha avuto modo di specificare che &#8220;<em>il ricorso con il quale venga denunciato un rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo rientra tra i motivi inerenti alla giurisdizione solo quando sia denunziato che il rifiuto stesso è stato determinato dall&#8217;affermata estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice, oppure nei casi estremi, nei quali l&#8217;errore si sia tradotto in una decisione anomala o abnorme, frutto di radicale stravolgimento delle norme di riferimento, non quando si prospettino, come omissioni dell&#8217;esercizio del potere giurisdizionale, meri errori in iudicando o in procedendo</em>&#8220;. Fino a tali pronunzie poteva quindi rinvenirsi una posizione negativa su entrambi i profili da parte della Cassazione, posto che in entrambi i casi si riteneva configurato un limite di carattere interno.<br />
Se la presente pronuncia, da un lato, si cura di specificare che il predetto assetto giurisprudenziale deve essere confermato e che il caso a giudizio delle SU è del tutto particolare perché prima che la sentenza passasse in giudicato era sopravvenuta l&#8217;interpretazione della Corte di giustizia europea, dall&#8217;altro è anche vero che, in un prossimo futuro, non può escludersi che la Cassazione non eroda ulteriormente i limiti interni insindacabili, nell&#8217;ottica del principio di effettività. Comunque la sentenza in se, sotto questo profilo, va ridimensionata perché si inserisce in quell&#8217;orientamento già noto che legge in senso ampio il concetto di giurisdizione. La sentenza appare rilevante, piuttosto, ai fini dell&#8217;inquadramento del mancato rinvio pregiudiziale tra quei &#8220;<em>motivi inerenti alla giurisdizione</em>&#8220;, che &#8211; soli &#8211; consentono il sindacato della Cassazione sulle sentenze amministrative.<br />
Invero la timidezza della Corte acuisce il corto circuito: da un lato, infatti, la Cassazione, non qualifica in modo chiaro come limite interno il mancato rinvio <em>ex</em> art. 267 TFUE<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn26" name="_ftnref26"><sup><sup>[26]</sup></sup></a> &#8211; pur affermando però che, sotto il profilo strutturale essendo il Consiglio di Stato un organo di ultima istanza, la circostanza che non abbia ottemperato all&#8217;obbligo del rinvio pregiudiziale è una questione tutta interna ad esso &#8211; dall&#8217;altro, costringe la parte che vuole ottenere il risarcimento del danno derivante dall’omesso rinvio pregiudiziale ad una soluzione alternativa piuttosto complessa, ossia intraprendere un giudizio nei confronti dello Stato (<em>rectius</em>, del Governo, quale suo rappresentante in giudizio).<br />
Una soluzione senz&#8217;altro più lineare sarebbe perciò quella di qualificare l&#8217;omesso rinvio pregiudiziale come motivo specifico di giurisdizione, in modo tale da potersi optare per la &#8220;cassazione con rinvio&#8221; della sentenza impugnata, senza che comunque ciò debba necessariamente comportare una pronuncia nel merito da parte della stessa Cassazione<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn27" name="_ftnref27"><sup><sup>[27]</sup></sup></a>.<br />
Come lucidamente pronosticato da autorevole dottrina, la questione dell&#8217;omesso rinvio pregiudiziale e delle sue conseguenze dovrà essere necessariamente affrontata in quanto esso si configura quale lesione dell&#8217;accesso alla giustizia, obbligando ad un rimedio risarcitorio peraltro da attivarsi contro un organo diverso da quello che ha consumato l&#8217;illecito<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn28" name="_ftnref28"><sup><sup>[28]</sup></sup></a>. Ad oggi, perciò, può definirsi limite esterno sindacabile ogni interpretazione e/o applicazione di una norma nazionale in contrasto con quella comunitaria che si traduca senz&#8217;altro in una restrizione dell&#8217;accesso alla giustizia. Nel caso, invece, di mancato rispetto del principio del giusto processo, sembrerebbe più corretto operare alcune distinzioni, potendo la violazione di norme interne di carattere processuale integrare, in alcuni casi, un motivo di giurisdizione sindacabile (ad es. violazione di norme sul contraddittorio), mentre in altri no (violazione di norme sulle notificazioni<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn29" name="_ftnref29"><sup><sup>[29]</sup></sup></a>).<br />
In conclusione, la sentenza in commento rileva perché contribuisce a mettere in luce come, in effetti, l&#8217;omesso rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato integri appieno un vizio di giurisdizione cc.dd. &#8220;per omissione&#8221;, in quanto menoma la competenza giurisdizionale della Corte di giustizia Ue. Tra l&#8217;altro, non può non rilevarsi anche che, ammettendo il ricorso per Cassazione avverso una pronuncia del Consiglio di Stato che abbia omesso di effettuare il rinvio pregiudiziale, ciò possa tradursi in una fonte di responsabilità per i magistrati amministrativi, secondo le recenti modifiche intervenute sulla l. 13 aprile 1988, n. 117 ad opera della legge  27 febbraio 2015, n. 18<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn30" name="_ftnref30"><sup><sup>[30]</sup></sup></a>.<br />
Tra gli scenari che potrebbero perciò ipotizzarsi vi è l&#8217;introduzione di una sorta di &#8220;Tribunale dei conflitti&#8221; ovvero di una &#8220;Cassazione amministrativa ordinaria&#8221;<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn31" name="_ftnref31"><sup><sup>[31]</sup></sup></a>, guardando anche alle altre esperienze europee<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn32" name="_ftnref32"><sup><sup>[32]</sup></sup></a>, in cui vagliata l&#8217;ammissibilità del ricorso in Cassazione da parte di un apposito referee, il giudizio di legittimità concerna tutti i limiti, esterni ed interni. In questo caso, tuttavia, si dovrà essere consapevoli non solo di dover modificare la previsione costituzionale ma altresì lo stesso assetto costituzionale, introducendo un ulteriore grado di giudizio<a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftn33" name="_ftnref33"><sup><sup>[33]</sup></sup></a>.  Al contrario, prediligere una soluzione solo in via interpretativa sembra celare una modifica dell&#8217;assetto costituzionale nonché pregiudicare la certezza del diritto.</p>
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<div id="ftn1"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref1" name="_ftn1"><sup><sup>[1]</sup></sup></a> Tale disposizione non è infatti stata abrogata dal d.lgs. n. 104/2010.</div>
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<div id="ftn2"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref2" name="_ftn2"><sup><sup>[2]</sup></sup></a> Ritengono alcuni, peraltro, che il primo comma dell&#8217;art. 362 c.p.c. sia stato implicitamente abrogato dal comma 7 dell&#8217;art. 111 Cost., per cui il ricorso per cassazione è sempre ammesso per violazione di legge e quindi per tutti i motivi di cui all&#8217;art. 360 c.p.c. senza che rilevi la giurisdizione del giudice che l&#8217;ha emesso: A. Carratta, <em>Codice di procedura civile ragionato</em>, <em>art. 362</em>, Roma, 2015, 431. Cfr.: E. Silvestri, <em>Art. 362</em>, in <em>Commentario breve al codice di procedura civile</em>, F. Carpi-M. Taruffo, Padova, 2009, 1238 e ss., e giurisprudenza ivi citata.</div>
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<div id="ftn3"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref3" name="_ftn3"><sup><sup>[3]</sup></sup></a> Per un&#8217;analisi dettagliata delle ipotesi in cui si configura un limite interno non sindacabile, cfr.: M. V. Ferroni, <em>Il ricorso in Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato</em>, Padova, 2005, 153 e ss. Di recente, M. V. Ferroni, <em>Commento art. 110</em>, in E. Picozza, <em>Codice del processo amministrativo</em>, Torino, 2010, 192 ss. In giurisprudenza, v.: Cass. civ., Sez. un., 9 giugno 2006, n. 13433, in <em>Mass. Giur. It.</em>, 2006, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che lamenti il &#8220;cattivo esercizio&#8221; da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione. Ugualmente è inammissibile il sindacato della Cassazione in caso di norma ritenuta incostituzionale, in quanto attinente al modo di esercizio della funzione giurisdizionale: Cass. civ., Sez. un., ord., 31 marzo 2008, n. 8285, in <em>Giornale Dir. Amm.</em>, 2008, 6, 675.</div>
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<div id="ftn4"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref4" name="_ftn4"><sup><sup>[4]</sup></sup></a> M. V. Ferroni, <em>Il ricorso in Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato</em>, op. cit., 151.</div>
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<div id="ftn5"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref5" name="_ftn5"><sup><sup>[5]</sup></sup></a> M. V. Ferroni, <em>Il ricorso in Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato</em>, op. cit., 149. Sulla nozione di giurisdizione, cfr.: E. Picozza, <em>La rilevanza delle pronunce del giudice amministrativo nel giudizio civile ed in quello penale</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, fasc. 1, 2013, par. 1.2. Cfr. di recente: Cass. civ., Sez. Un., 10 novembre 2014, 23922, per cui &#8220;<em>La Corte di Cassazione non ha potere di controllo sulle pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato laddove invada arbitrariamente il campo dell&#8217;attività</em> <em>alla pubblica amministrazione attraverso l&#8217;esercizio di poteri di cognizione e di decisione non previsti dalla legge, con conseguente trapasso da una giurisdizione di legittimità</em> <em>a quella di merito, ma limitatamente all&#8217;accertamento dell&#8217;eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del massimo organo della giustizia amministrativa</em>&#8220;. Di contrario avviso: Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 2012, n. 2312, con nota critica di B. Sassani, <em>Sindacato sulla motivazione e giurisdizione: complice la traslatio, le Sezioni Unite riscrivono l’articolo 111 della Costituzione</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2012, 4, 1589 ss.</div>
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<div id="ftn6"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref6" name="_ftn6"><sup><sup>[6]</sup></sup></a> M. Sanino, <em>Le impugnazioni nel processo amministrativo</em>, Torino, 2012, 227.</div>
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<div id="ftn7"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref7" name="_ftn7"><sup><sup>[7]</sup></sup></a> Così ben sintetizza M. V. Ferroni, <em>Commento art. 110</em>, op. cit., 193. Cfr.: M. Sanino, <em>Le impugnazioni nel processo amministrativo</em>, op. cit., 227, che evidenzia come tale ricorso non possa essere esperito &#8220;<em>per conseguire un sindacato su un&#8217;omessa pronuncia, ovvero su una declaratoria di inammissibilità di una determinata domanda, ove esse discendano non dal diniego di competenza giurisdizionale, ma dall&#8217;applicazione di norme processuali ritenute ostative all&#8217;esame della domanda medesima; ovvero, ancora </em>[&#8230;]<em>per errori compiuti nell&#8217;accertamento dei presupposti processuali, delle condizioni dell&#8217;azione o della fondatezza della pretesa</em>&#8220;. Devono altresì essere ricordate le ordinanze del 13 giugno 2006 della Cassazione n. 13659 e n. 13660 che rappresentano un&#8217;assoluta novità introducendo l&#8217;ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale &#8220;per difetto&#8221; da intendersi non nel senso di difetto di giurisdizione bensì come difetto di esercizio del potere.</div>
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<div id="ftn8"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref8" name="_ftn8"><sup><sup>[8]</sup></sup></a> Con la conseguenza che &#8220;<em>anche quando il g.a., facendo cattivo esercizio del proprio potere giurisdizionale, decida la controversia in modo contrario alla legge, questo vizio non potrà essere dedotto come motivo di giurisdizione denunziabile con il ricorso per cassazione</em>&#8220;: così F. Dinelli, G. Palazzesi, <em>Sindacato per motivi di giurisdizione. La tendenza all&#8217;estensione del sindacato per motivi di giurisdizione: una &#8220;innovativa conferma&#8221;</em>, in<em> Giur. it.</em>, 2015, 4, 939. V. anche la giurisprudenza citata da: G. Finocchiaro, <em>Codice di procedura civile e leggi complementari</em>, Roma, 2012, 557 ss. Ritiene invece sindacabili, sotto il profilo del difetto di giurisdizione, gli <em>errores</em> in procedendo: F. Modugno, voce <em>Eccesso di potere (giurisdizionale)</em>, in <em>Enc. giur.</em>, vol. XIII, Milano, 2007. In senso critico, v. anche: A. Lamorgese, <em>Relazione civile tematica della Corte di Cassazione</em>, 8 febbraio 2013, n. 25, in <em>CED Cassazione</em>, 21, per cui &#8220;<em>l&#8217;affermazione secondo la quale gli errores in iudicando o in procedendo sono, in radice e per definizione, estranei al sindacato compiuto dalle Sezioni Unite, può condividersi al fine di ..escludere un sindacato per violazione di legge, ma di certo non al diverso fine di verificare se il giudice amministrativo abbia ecceduto nel proprio potere giurisdizionale. Con ciò non si vuol dire che qualsiasi error in iudicando o in procedendo rilevi come causa di eccesso di potere [ma]..che per verificare se la deduzione di eccesso di potere sia fondata o meno, non ci si può limitare ad affermare che è stato commesso un error in iudicando o in procedendo: occorre dimostrare che quell&#8217;error non sia all&#8217;origine di un ben possibile eccesso di potere</em>&#8220;.</div>
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<div id="ftn9"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref9" name="_ftn9"><sup><sup>[9]</sup></sup></a> Sottolinea la problematica: E. Scoditti, <em>Ricorribilità in Cassazione per violazione di legge nelle sentenze del Consiglio di Stato su diritti soggettivi: una questione aperta</em>, in <em>Foro it.</em>, 2014, V, 157. Cfr.: Corte cost., 18 aprile 2007, n. 140. V. anche: Cons. Stato, 2 settembre 2014, n. 4460, in cui si specifica che “<em>laddove l’Amministrazione vulneri un diritto fondamentale del privato con un mero comportamento materiale o con una mera inerzia, non legati in alcun modo, nemmeno mediato, all’esercizio di tale potere, tale situazione di diritto soggettivo rientra nella cognizione del g.o., al quale compete la tutela di tutti i rapporti tra il privato e l’Amministrazione nei quali quest’ultima non abbia assunto la veste di autorità, bensì abbia svolto un ruolo paritetico, a seconda dei casi, di contraente o di danneggiante o, comunque, di soggetto assimilabile a qualsivoglia parte di un normale rapporto giuridico &#8220;iure privatorum&#8221;. Quando invece l’Amministrazione pretenda di incidere sul rapporto mediante l’esercizio di un potere pubblicistico, la situazione del privato che “dialoga” col potere e vi si contrappone assume la configurazione dell’interesse legittimo, tutelabile avanti al g.a. Il sostrato sostanziale della situazione giuridica soggettiva è quindi sempre il medesimo e non è degradato dall’esercizio del potere né, per converso, potenziato dal ruolo di superdiritto o diritto inaffievolibile</em>”.</div>
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<div id="ftn10"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref10" name="_ftn10"><sup><sup>[10]</sup></sup></a> Rimane il problema del valore giuridico da assegnare a tale Carta posto che in effetti e nonostante dottrina contraria essa non ha lo stesso valore giuridico dei Trattati sia perché non è stata ratificata da tutti gli Stati sia perché limita il proprio ambito di applicazione alle controversie che riguardano direttamente o indirettamente il diritto Ue.</div>
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<div id="ftn11"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref11" name="_ftn11"><sup><sup>[11]</sup></sup></a> Così, E. Picozza, <em>Commento art. 1</em>, in E. Picozza, <em>Codice del processo amministrativo</em>, Torino, 2010, 3.</div>
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<div id="ftn12"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref12" name="_ftn12"><sup><sup>[12]</sup></sup></a> In sostanza i due requisiti dell&#8217;effettività sono sintetizzabili nella mancanza di ostacoli all&#8217;accesso alla giustizia e nella non eccessiva difficoltà di accesso alla stessa, tanto sotto il profilo temporale che economico.</div>
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<div id="ftn13"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref13" name="_ftn13"><sup><sup>[13]</sup></sup></a> E. Picozza, <em>Commento art. 2</em>, in E. Picozza, <em>Codice del processo amministrativo</em>, Torino, 2010, 5.</div>
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<div id="ftn14"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref14" name="_ftn14"><sup><sup>[14]</sup></sup></a> Cfr.: Cass. civ., Sez. Un., ordinanze nn. 13659/2006 e 13660/2006; S.U., n. 30254/2008. Rileva il fenomeno N. Picardi, <em>Manuale del processo civile</em>, Milano, 2013, 72-73, che evidenzia l&#8217;intervenuto &#8220;<em>mutamento dello stesso oggetto del controllo esercitato dalla Cassazione ex art. 111, co. 8, Cost.</em>&#8221; in quanto &#8220;<em>di recente la Cassazione sembra peraltro estendere il suo esame anche al &lt;&gt;, cioè alle modalità con le quali la tutela giurisdizionale sia stata accordata o negata dal giudice amministrativo </em>[..tale che]<em> è stato perciò sollevato il dubbio che il controllo delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti finiscono ormai per essere assoggettati ad uno scrutinio sostanzialmente non diverso da quello svolto nei confronti di qualsiasi sentenza di Corte d&#8217;appello</em>&#8220;.</div>
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<div id="ftn15"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref15" name="_ftn15"><sup><sup>[15]</sup></sup></a> Cfr.: E. Silvestri, <em>art. 362</em>, op. cit., 1238, per cui il sindacato della Corte non è più circoscrivibile ad un mero giudizio di qualificazione della situazione soggettiva che è stata dedotta in giudizio. Ritiene ormai &#8220;<em>inutilizzabili e fuorvianti</em>&#8221; i tradizionali criteri i tradizionali criteri di distinzione tra giurisdizione civile ed amministrativa, <em>in primis</em> con riferimento ai concetti di diritto soggettivo ed interesse legittimo: G. Verde, <em>La Corte di Cassazione e i conflitti di giurisdizione (Appunti per un dibattito)</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2013, 2, 379.</div>
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<div id="ftn16"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref16" name="_ftn16"><sup><sup>[16]</sup></sup></a> Invero, la Costituzione non ha aver previsto una giurisdizione &#8220;unica&#8221; nel senso di funzione giurisdizionale &#8220;unitaria&#8221;. Cfr.: N. Picardi, <em>Manuale del processo civile</em>, op. cit., 67 ss. D&#8217;altra parte, infatti, se davvero la giurisdizione fosse unica (ossia, unitaria) non si comprenderebbe, da un lato, il limite del sindacato della Cassazione sulla sola giurisdizione nei confronti delle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti e, dall&#8217;altro, la presenza di vari organi autonomi di autogoverno. L&#8217;auspicio verso l&#8217;unità della giurisdizione è cosa diversa e il fatto che vi siano alcuni segnali in tal senso, non significa che l&#8217;obiettivo sia stato già raggiunto. In particolare, sui benefici derivanti dall&#8217;estensione del ricorso per violazione di legge quale &#8220;<em>passo avanti verso l&#8217;unità della giurisdizione</em>&#8220;, cfr.: C. Cudia, <em>Appunti per un dibattito su Cassazione e pubblica amministrazione</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2015, 1, 132 e ss. <em>Contra</em>: P. De Lise, <em>L&#8217;organizzazione e le funzioni del Consiglio di Stato italiano, </em><a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a>, secondo cui &#8220;<em>la pluralità </em><em>dei giudici – nell</em><em>’</em><em>omogeneità</em> <em>della funzione giurisdizionale – costituisce un valore aggiunto, una ricchezza per il Paese e un vantaggio per i cittadini, perché, nella diversità</em> <em>delle tecniche di tutela, la “specializzazione” del giudice amministrativo conduce ad un approfondimento del sindacato finalizzato a rendere la giustizia amministrativa effettiva, piena e satisfattiva, sempre nel rispetto delle prerogative dell</em><em>’</em><em>amministrazione</em>&#8220;. Leggono invece &#8220;<em>nei primi due commi dell&#8217;art. 111 Cost. ..ulteriori argomenti alla tesi secondo cui pur in presenza di una pluralità di giudici&#8230;sia leggibile in Costituzione un principio superiore di unità della giurisdizione</em>&#8220;: A. Corpaci, <em>Note per un dibattito in tema di sindacato della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2013, 1, 343 ed Autori ivi citati. Cfr.: A. Lamorgese, <em>Relazione civile tematica della Corte di Cassazione</em>, op. cit., 18, in cui si postula l&#8217;opportunità che &#8220;<em>le controversie nelle quali qualunque giudice ha giudicato su diritti soggettivi non dovrebbero, quindi, sfuggire al sindacato della Corte di Cassazione per violazione di legge, costituendo la previsione di cui all&#8217;art. 111, c. 8 Cost., una eccezione riguardante i soli interessi legittimi, rispetto a una regola che è in senso opposto (art. 111, c. 7 Cost.)</em>&#8221; posto che &#8220;<em>l&#8217;esclusione del sindacato per violazione di legge ex art. 111, c. 7 Cost. non ha ragion d&#8217;essere quando il giudice amministrativo giudichi sui diritti soggettivi e soprattutto sui diritti fondamentali</em>&#8220;.</div>
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<div id="ftn17"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref17" name="_ftn17"><sup><sup>[17]</sup></sup></a> Come rilevato [F. Dinelli, G. Palazzesi, <em>Sindacato per motivi di giurisdizione. La tendenza all&#8217;estensione del sindacato per motivi di giurisdizione: una &#8220;innovativa conferma&#8221;</em>, op. cit., par. 2] al di là delle questioni strettamente processuali, la problematica involge &#8220;<em>differenti concezioni del rapporto fra giurisdizione ordinaria e amministrativa</em>&#8220;. Cfr.: A. Pajno, <em>Giustizia amministrativa ed economia</em>, <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a><em>, </em>2014<em>,</em> secondo cui &#8220;<em>La giustizia amministrativa può, così, costituire (non un freno ma) una opportunità per un equilibrato sviluppo per il paese</em>&#8221; poiché &#8220;<em>quel che conta è, invece, sottolineare che la possibilità di una azione coordinatrice ed unificatrice della giurisprudenza è affidata non ad una particolare configurazione del giudizio, ma alla circostanza che l</em><em>’</em><em>organo investito del compito è posto ai vertici dell</em><em>’</em><em>ordinamento, anche sezionale, della giurisdizione, dal momento che è proprio tale qualificata posizione che rende possibile che l</em><em>’</em><em>indirizzo giurisprudenziale prescelto sia avvertito come unificante. Non sembrano, pertanto, cogliere esattamente il fenomeno quelle opinioni che tendono a configurare la funzione di nomofilachia come in qualche modo separata da quella di vertice del sistema delle impugnazioni (A. Pizzorusso). Si tratta, infatti, di funzioni distinte, ma non separate. L</em><em>’</em><em>esattezza di tale prospettiva è, d</em><em>’</em><em>altra parte, resa palese, in un sistema fondato sulla pluralità delle organizzazioni della giurisdizione dall</em><em>’</em><em>art. 111 Cost. che, sottraendo espressamente le sentenze dei giudici speciali all</em><em>’</em><em>impugnazione in Cassazione per violazione di legge, consentita invece per i soli motivi attinenti alla giurisdizione, evidenzia con chiarezza che, nell</em><em>’</em><em>ordine della giurisdizione amministrativa, il compito di assicurare l</em><em>’</em><em>uniformità della giurisprudenza è affidato al Consiglio di Stato in quanto organismo posto in apicibus all</em><em>’</em><em>ordinamento sezionale della giustizia amministrativa</em>&#8220;.</div>
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<div id="ftn18"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref18" name="_ftn18"><sup><sup>[18]</sup></sup></a> Dalla formulazione &#8220;giustizia nell&#8217;amministrazione&#8221; si evince l&#8217;immanenza dell&#8217;interesse legittimo alla dinamica del potere, intendendosi la giurisdizione come riconduzione del potere in coerenza alla norma attributiva: così E. Scoditti, <em>Ricorribilità in Cassazione per violazione di legge nelle sentenze del Consiglio di Stato su diritti soggettivi: una questione aperta</em>, op. cit.<em>,</em> par. 2<em>. </em></div>
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<div id="ftn19"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref19" name="_ftn19"><sup><sup>[19]</sup></sup></a> Sul punto: G. Morbidelli, <em>Codice della giustizia amministrativa</em>, Mi, 2008, 10 ss. Cfr.: M. A. Sandulli, <em>Il nuovo processo amministrativo. Studi e contributi</em>, vol. I, Milano, 2013, 138 e ss. In un&#8217;ottica comparatistica, cfr.: V. Parisio, <em>Il Consiglio di Stato in Italia tra consulenza e giurisdizione alla luce della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo</em>, in V. Parisio, a cura di, <em>Diritti interni, diritto comunitario e principi sovranazionali. Profili amministrativi</em>, Milano, 2009, &#8220;<em>nella sentenza Sacilor-Lormines la Corte ammette espressamente che il cumulo delle funzioni consultive e giurisdizionali in capo al Consiglio di Stato francese non è di per se contrario ai principi dell&#8217;articolo 6 par. 1 della Cedu</em>[..]&#8221;. Cfr.: R. Chieppa,<em> La giustizia amministrativa nelle istituzioni che cambiano</em>, in Atti del Convegno &#8220;<em>Giustizia amministrativa: ostacolo o servizio?</em>&#8220;, Milano, 2014, 9, che sottolinea come &#8220;<em>attraverso l&#8217;espressione di pareri, i Consiglio di Stato esercita un&#8217;attività di pura e semplice applicazione del diritto oggettivo, avente la finalità di verificare la legalità delle scelte dell&#8217;amministrazione, e non certo di fornire una consulenza tecnico-legale all&#8217;amministrazione, che è ruolo tipico dell&#8217;Avvocatura dello Stato</em>&#8220;.</div>
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<div id="ftn20"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> <em>Ex multis</em>: M. Poto, <em>La Corte di giustizia e l’impugnativa di procedure di appalto pubblico: tra l’interesse a ricorrere ed il rischio di lesione est quaedam vicinitas?</em>, in <em>Giur. it</em>., 2004, 8-9, par. 2.</div>
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<div id="ftn21"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref21" name="_ftn21"><sup><sup>[21]</sup></sup></a> Con riferimento alla vicenda in esame, dovendosi ritenere che, in contrasto con la Plenaria n. 4/2011, in materia di appalti la situazione giuridica soggettiva che viene in rilievo non è il solo interesse legittimo (pretensivo) all&#8217;aggiudicazione bensì è il rispetto del diritto soggettivo alla libera prestazione di servizi ed alla concorrenza.</div>
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<div id="ftn22"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref22" name="_ftn22"><sup><sup>[22]</sup></sup></a> E. Scoditti, <em>Ricorribilità in Cassazione per violazione di legge nelle sentenze del Consiglio di Stato su diritti soggettivi: una questione aperta</em>, op. cit., par. 2, in cui si evidenzia come dalla ricostruzione dell&#8217;interesse legittimo quale rapporto pretesa-obbligo, basata sulla considerazione che tra i presupposti dell&#8217;esercizio del potere amministrativo vi è non solo la norma attributiva del potere ma anche la clausola generale del dovere di correttezza e buona fede, discende che &#8220;<em>il compito del giudice sarebbe quello di accertare se ricorrano i fatti costitutivi dell&#8217;esercizio legittimo del potere, come identificabili sia alla stregua della norma attributiva del potere che della clausola generale di correttezza.</em>[&#8230;] <em>Si tratta di definire solo quale è l&#8217;oggetto della giurisdizione, e tale è la fattispecie del rapporto obbligatorio che definisce i margini entro i quali il potere può essere esercitato, ma non il merito della manifestazione discrezionale del potere. Di qui il passo è breve per l&#8217;unificazione di giustizia ordinaria e giustizia amministrativa, e per l&#8217;identificazione di un giudice specializzato nell&#8217;ambito di un&#8217;unitaria giurisdizione, imperniata sulla tutela dei diritti soggettivi</em>&#8220;.  Per le ragioni alla base della creazione di un sistema di giustizia amministrativa, cfr.: A. Pajno, <em>Giustizia amministrativa ed economia</em>, op. cit., 24: &#8220;<em>Alla base della nascita e della configurazione dei sistemi di giustizia amministrativa c</em><em>’</em><em>è, quindi, un fenomeno che costituisce ad un tempo un paradosso ed una aspirazione radicale alla giustizia: quella di dover offrire tutela ad una situazione soggettiva del cittadino che tuttavia, spesso, non si realizza senza l</em><em>’</em><em>intervento del potere pubblico. Non si tratta di una pretesa che si realizza, come avviene nel diritto delle obbligazioni, con la cooperazione del creditore: si è di fronte infatti ad un soggetto (l</em><em>’</em><em>amministrazione) che è chiamato a realizzare insieme un interesse pubblico e la soddisfazione di una pretesa individuale. Questo soggetto è un potere pubblico, che deve, quindi, essere accompagnato, sollecitato, ed in certe situazioni, costretto a dare soddisfazione all</em><em>’</em><em>interesse sostanziale, ma che deve rimanere potere pur dopo tali operazioni: questo paradosso viene sciolto, con la creazione di sistemi di giustizia amministrativa, nel segno della realizzazione dell</em><em>’</em><em>interesse del cittadino, attraverso l</em><em>’</em><em>elaborazione di un complesso di regole e istituti processuali che cercano di realizzare la pretesa del privato senza eliminare l</em><em>’</em><em>autonomia dell</em><em>’</em><em>amministrazione, non nel non soddisfare la pretesa, ma nello scegliere la modalità di realizzazione dell</em><em>’</em><em>interesse pubblico</em>&#8220;. A favore del superamento della dualità del giudice ordinario-amministrativo: L. Ferrara, <em>Attualità del giudice amministrativo e unificazione delle giurisdizioni: annotazioni brevi</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2014, 2, 561 ss.</div>
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<div id="ftn23"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref23" name="_ftn23"><sup><sup>[23]</sup></sup></a> In tal senso, già Cass. civ., Sez. Un., 23 dicembre 2008, n. 30254 con nota di E. Picozza, <em>Il risarcimento in via autonoma contro gli atti della P. A.- La tutela giurisdizionale si dimensiona su quella sostanziale e non viceversa</em>, in <em>Corriere Giur.</em>, 2009, 5, 647.</div>
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<div id="ftn24"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref24" name="_ftn24"><sup><sup>[24]</sup></sup></a> A. Corsaro, <em>Il processo amministrativo. Percorsi giurisprudenziali</em>, Milano, 2012, 121.</div>
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<div id="ftn25"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref25" name="_ftn25"><sup><sup>[25]</sup></sup></a> In particolare, secondo Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2014, n. 2403 &#8220;<em>In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione &#8211; che l&#8217;art. 111, ultimo comma, Cost. affida alla Corte di cassazione &#8211; non include anche una funzione di verifica finale della conformit</em><em>à </em><em>di quelle decisioni al diritto dell&#8217;Unione europea, neppure sotto il profilo dell&#8217;osservanza dell&#8217;obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, dovendosi tener conto, da un lato, che nel plesso della giurisdizione amministrativa spetta al Consiglio di Stato &#8211; quale giudice di ultima istanza &#8211; garantire, nello specifico ordinamento di settore, la conformit</em><em>à </em><em>del diritto interno a quello dell&#8217;Unione, se del caso avvalendosi dello strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, mentre, per contro, l&#8217;ordinamento nazionale contempla &#8211; per reagire ad una lesione del principio di effettivit</em><em>à </em><em>della tutela, conseguente ad una decisione del giudice amministrativo assunta in pregiudizio di situazioni giuridiche soggettive protette dal diritto dell&#8217;Unione &#8211; altri strumenti di tutela, attivabili a fronte di una violazione del diritto comunitario che sia grave e manifesta</em>&#8220;.</div>
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<div id="ftn26"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref26" name="_ftn26"><sup><sup>[26]</sup></sup></a> Tra l&#8217;altro un pregresso ma consolidato orientamento della Cassazione escludeva che la violazione dell&#8217;obbligo di rimessione da parte del Consiglio di Stato potesse essere oggetto di ricorso ai sensi dell&#8217;art. 111, co. 8 Cost.: G. Zampetti, <em>Rinvio pregiudiziale di interpretazione obbligatorio e giudice amministrativo: natura giuridica, portata dell&#8217;obbligo ex art. 267, par. 3 Tfue e conseguenze della sua mancata osservanza</em>, in <em>Osservatorio AIC</em>, gennaio 2014, par. 3, note 60 e 61. Eppure è stato rilevato [M. Sanino, <em>Le impugnazioni nel processo amministrativo</em>, op. cit., 231] come &#8220;<em>il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia di Lussemburgo, non configurando una questione attinente allo sconfinamento dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione di detto Consiglio</em>&#8221; e ciò in quanto &#8220;<em>la Corte di giustizia europea</em>[&#8230;]<em> non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale</em>&#8220;. <em>Contra</em>: F. Dinelli, G. Palazzesi, <em>Sindacato per motivi di giurisdizione. La tendenza all&#8217;estensione del sindacato per motivi di giurisdizione: una &#8220;innovativa conferma&#8221;</em>, op. cit., par. 5, secondo cui &#8220;<em>nel momento in cui si riconosce..che la Corte di giustizia è un&#8217;autorità giurisdizionale a tutti gli effetti, che partecipa in quanto tale, dell&#8217;esercizio di questa funzione con efficacia vincolante all&#8217;interno degli Stati membri, la scelta ..di un giudice di ultima istanza di non rinviare ad essa una questione interpretativa ben può venire a configurarsi alla stregua di un&#8217;appropriazione della funzione giurisdizionale del giudice europeo e quindi come straripamento dalle attribuzioni proprie del giudice nazionale. In quest&#8217;ottica l&#8217;omissione del rinvio alla Corte di giustizia darebbe luogo ad un vizio di giurisdizione non dissimile da quello classico, tipicamente censurabile col ricorso in Cassazione ex art. 111 c. 8 Cost., in cui un giudice interno, ordinario o speciale, sconfina nella giurisdizione di un altro giudice</em>&#8220;. Peraltro, il rifiuto arbitrario da parte del giudice di ultima istanza di effettuare il rinvio pregiudiziale può integrare una violazione del giusto processo, secondo Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, 20 settembre 2011, <em>Ullens de Schooten e Rezabeck c. Belgio, </em><a href="http://www.echr.coe.int/"><em>www.echr.coe.int</em></a>.</div>
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<div id="ftn27"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref27" name="_ftn27"><sup><sup>[27]</sup></sup></a> In ordine alle ripercussioni sul ruolo nomofilattico del Consiglio di Stato, cfr.: S. Oggianu, <em>Giurisdizione amministrativa e funzione nomofilattica</em>, Milano, 2011. Sul ruolo nomofilattico meramente settoriale del Consiglio di Stato, cfr.: A. Lamorgese, <em>Relazione civile tematica della Corte di Cassazione</em>, op. cit., 6. In senso critico della sentenza in esame, cfr.: S. Cresta, <em>Sindacato delle Sezioni Unite sulle scelte ermeneutiche del g.a. in materia di rito appalti e cassazione per eccesso di potere giurisdizionale (sub specie di diniego di giustizia): corretta applicazione della giurisprudenza unionale o invasione del limite interno tutelato dall’art. 111 Cost.?</em>, in <em>Il nuovo dir. amm.</em>, 2015, 3, 162, il quale evidenzia l’oscillazione della Corte suprema sul punto, avendo essa anche di recente [Sez. Un., 20 gennaio 2014, n. 1013] ribadito che “<em>il mancato rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia non configura una questione attinente allo sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione del g.a.”.</em></div>
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<div id="ftn28"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref28" name="_ftn28"><sup><sup>[28]</sup></sup></a> Per quanto concerne la responsabilità dello Stato &#8220;amministratore&#8221;, v. Corte di giustizia dell&#8217;unione europea, sentenza <em>Salomone Haim</em>, del 4 luglio 2000, C-424/97. Mentre, riguardo alla responsabilità dello Stato-giudice, v.: Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, sentenza <em>Köbler c. Austria</em>, 30 settembre 2003, C-224/01. Cfr.: E. Picozza, <em>La rilevanza delle pronunce del giudice amministrativo nel giudizio civile ed in quello penale</em>, op. cit., par. 2, che riporta come la Cassazione, negli ultimi anni, &#8220;<em>abbia dato un deciso segnale sull&#8217;obbligo per il giudice amministrativo non solo di assicurare una giurisdizione piena ma anche esclusiva ed effettiva, pena l&#8217;ampliamento dei limiti esterni della giurisdizione</em>&#8220;. Così anche M. V. Ferroni, <em>Commento all&#8217;art. 110</em>, op. cit., 193.</div>
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<div id="ftn29"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref29" name="_ftn29"><sup><sup>[29]</sup></sup></a> Non così, però, nel caso di violazione dell&#8217;obbligo di notificazione del ricorso in ottemperanza. Con riferimento alle ipotesi in cui il contraddittorio non viene rispettato, in particolare nei casi di ricorso manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato di cui all&#8217;art. 49, co. 2 c.p.a., cfr.: M. Ramajoli, <em>Giusto processo e giudizio amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2013, 1, par. 6. L&#8217;A. peraltro osserva come la specialità del processo amministrativo si traduce anche in &#8220;<em>una singolare capacità di resistenza rispetto alle istanze del giusto processo</em>&#8220;. V. anche Cons. Stato, V, 8 marzo 2011, n. 1462, in <em>Foro amm. CDS</em>, 2011, 3, 910, per cui &#8220;<em>va annullata con rinvio al giudice di primo grado la sentenza che sia stata emessa senza che la questione d&#8217;irricevibilit</em><em>à</em><em>/inammissibilit</em><em>à </em><em>del ricorso, rilevata d&#8217;ufficio dal collegio, sia stata sottoposta alla trattazione delle parti, comportando tale omissione violazione del generale principio processuale di garanzia del contraddittorio immanente alla garanzia costituzionale del giusto processo di cui all&#8217;art. 111 cost., che opera non solo nella fase d&#8217;instaurazione del processo ma ne permea l&#8217;intero svolgimento, ponendosi detto principio come garanzia di partecipazione effettiva delle parti al processo, ossia come riconoscimento del loro diritto d&#8217;influire concretamente sullo svolgimento del processo e d&#8217;interloquire sull&#8217;oggetto del giudizio, sicché le stesse devono essere poste in grado di prendere posizione in ordine a qualsiasi questione, di fatto o di diritto, preliminare o pregiudiziale di rito o di merito, la cui risoluzione sia influente ai fini della decisione</em>&#8220;.</div>
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<div id="ftn30"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref30" name="_ftn30"><sup><sup>[30]</sup></sup></a> V.: l. 27 febbraio 2015, n. 18, in G. U. del 4 marzo 2015, n. 52, che tra le fattispecie sanzionabili configura la &#8220;<em>violazione manifesta della legge nonché del diritto dell&#8217;Unione europea</em>&#8220;. Per un commento recente, v.: F. Biondi, <em>La nuova disciplina della responsabilità civile dello Stato (e dei magistrati). Osservazioni a prima lettura</em>, in <em>Studium juris</em>, 2015, 9, 960 ss. Sul collegamento tra mancato rinvio pregiudiziale, manifesta violazione del diritto comunitario e responsabilità dei magistrati, v.: G. Zampetti, <em>Rinvio pregiudiziale di interpretazione obbligatorio e giudice amministrativo: natura giuridica, portata dell&#8217;obbligo ex art. 267, par. 3 Tfue e conseguenze della sua mancata osservanza</em>, op. cit, par. 2. In senso critico, cfr.: T. Giovannetti, <em>La responsabilità civile dei magistrati come strumento di nomofilachia? Una strada pericolosa</em>, in <em>Foro it.</em>, 2006, IV, c. 426, per cui &#8220;<em>il giudizio di responsabilità rischia di trasformarsi in un anomalo strumento di impugnazione della pronuncia del giudice di ultimo grado dinanzi ad altro giudice nazionale</em>&#8220;. Ritiene insufficiente l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di rinvio pregiudiziale a fondare la responsabilità risarcitoria dello Stato: F. Ferraro, <em>Responsabilità dello Stato</em>, <a href="http://www.treccani.it/"><em>www.treccani.it</em></a>, 2014, par. 6. Tuttavia, la stessa Cassazione nella sentenza in commento giustifica la  &#8220;cassazione con rinvio&#8221; della sentenza del Consiglio di Stato anche con l&#8217;argomento di &#8220;<em>sottrarre lo Stato dalla responsabilità risarcitoria per i danni cagionati dagli organi giurisdizionali di ultima istanza</em>&#8220;. Oltretutto proprio guardando a casi come quello di specie, in cui il mancato rinvio impedisce di chiarire se il ricorso di una delle parti debba o meno essere esaminato, con conseguente (potenziale) danno alla parte che non si vede considerato affatto il proprio ricorso. Difatti l&#8217;omesso rinvio che impedisce di esaminare il ricorso di una delle parti implica, a sua volta, l&#8217;impossibilità definitiva di ottenere quanto richiesto; e ciò a prescindere dalla spettanza di un bene della vita (es., subentro nel contratto) ovvero dalla titolarità di un interesse strumentale (es., ripetizione della gara), posto altresì che a livello europeo non si distingue tra situazioni giuridiche soggettive. Esclude una responsabilità dello Stato-giudice a seguito di omesso rinvio in mancanza dei tre noti presupposti: R. Conti, <em>I dubbi del Consiglio di Stato sul rinvio pregiudiziale alla Corte Ue del giudice di ultima istanza. Ma è davvero tutto così poco chiaro?</em>, 2012, <a href="http://www.diritticomparati.it/"><em>www.diritticomparati.it</em></a><em>.</em> Dello stesso A., cfr.: <em>Il rinvio pregiudiziale alla Corte Ue: risorsa, problema e principio fondamentale di cooperazione al servizio di una nomofilachia europea</em>, 2014, <a href="http://www.cortedicassazione.it/"><em>www.cortedicassazione.it</em></a><em>.  </em></div>
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<div id="ftn31"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref31" name="_ftn31"><sup><sup>[31]</sup></sup></a> Sul punto: M. V. Ferroni, <em>Il ricorso in Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato</em>, op. cit., 332, 377 e ss.</div>
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<div id="ftn32"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref32" name="_ftn32"><sup><sup>[32]</sup></sup></a> Per un&#8217;approfondita rassegna delle principali esperienze europee, cfr.: M. V. Ferroni, <em>Il ricorso in Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato</em>, op. cit., 340 e ss.</div>
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<div id="ftn33"><a title="" href="#3_contributo_AmitranoZingale_S.U.%202242-2015.doc#_ftnref33" name="_ftn33"><sup><sup>[33]</sup></sup></a> In alternativa, secondo alcuni autori è possibile giungere al medesimo risultato &#8220;<em>facendo prevalere i principi di ragionevolezza ed effettività della tutela</em>&#8220;. Sul punto, v.: C. Cudia, <em>Appunti per un dibattito su Cassazione e pubblica amministrazione</em>, op. cit., 128. <em>Contra</em>: R. Villata, <em>&#8220;Lunga marcia&#8221; della Cassazione verso la giurisdizione unica (dimenticando l&#8217;art. 103 della Costituzione)?</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2013, 1, 328 e 355-356.</div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-di-effettivita-della-tutela-giurisdizionale-giustifica-uninterpretazione-estensiva-dei-motivi-attinenti-alla-giurisdizione-considerazioni-a-margine-di-cass-civ-sez-un-6-febbraio/">Il principio di effettività della tutela giurisdizionale giustifica un&#8217;interpretazione estensiva dei &#8220;motivi attinenti alla giurisdizione&#8221;. Considerazioni a margine di Cass. civ., sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2242</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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