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	<title>Marco Ragusa Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Marco Ragusa Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Dubbi sulla pretesa natura pubblica dei beni oggetto di confisca di prevenzione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/dubbi-sulla-pretesa-natura-pubblica-dei-beni-oggetto-di-confisca-di-prevenzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dubbi-sulla-pretesa-natura-pubblica-dei-beni-oggetto-di-confisca-di-prevenzione/">Dubbi sulla pretesa natura pubblica dei beni oggetto di confisca di prevenzione.</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa: le finalità di sequestro e confisca di prevenzione; 2. I beni confiscati come beni pubblici: tutela e destinazione; 3. Il valore del rinvio dell&#8217;art. 47 CAM all&#8217;art. 823, c. II, c.c.; 4. Le finalità &#8216;ulteriori&#8217; della confisca di prevenzione come &#8220;destinazione pubblica&#8221; dei beni confiscati. Brevi conclusioni. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dubbi-sulla-pretesa-natura-pubblica-dei-beni-oggetto-di-confisca-di-prevenzione/">Dubbi sulla pretesa natura pubblica dei beni oggetto di confisca di prevenzione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dubbi-sulla-pretesa-natura-pubblica-dei-beni-oggetto-di-confisca-di-prevenzione/">Dubbi sulla pretesa natura pubblica dei beni oggetto di confisca di prevenzione.</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>SOMMARIO: 1. Premessa: le finalità di sequestro e confisca di prevenzione; 2. I beni confiscati come beni pubblici: tutela e destinazione; 3. Il valore del rinvio dell&#8217;art. 47 CAM all&#8217;art. 823, c. II, c.c.; 4. Le finalità &#8216;ulteriori&#8217; della confisca di prevenzione come &#8220;destinazione pubblica&#8221; dei beni confiscati. Brevi conclusioni. </strong><br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br /> <strong>1. Premessa: le finalità di sequestro e confisca di prevenzione.</strong><br /> Quando si discute di misure patrimoniali di prevenzione &#8211; pur prospettandosi, per la ricostruzione sistematica della materia, approcci tra loro molto differenti (ne dà per molti aspetti una sintesi efficace, da ultimo, C. Cost. 27.2.2019, n. 24<a title="">[1]</a>) &#8211; ciò che non può essere revocato in dubbio è la funzione &#8216;minima&#8217; che, mediante l&#8217;approntamento di siffatti strumenti, l&#8217;ordinamento intende perseguire, vale a dire la sottrazione al proposto delle risorse economiche che a questi derivino (o almeno è altamente probabile derivino) dal compimento di attività illecite o in ragione dell&#8217;appartenenza a organizzazioni che abbiano nel compimento di attività illecite il proprio fine o strumento.<br /> Altrettanto pacifico è, però, che questa finalità ablatoria non sia l&#8217;unico obiettivo dell&#8217;azione di prevenzione patrimoniale; ed è a partire da tale assunto che si apre la possibilità di letture differenti (e spesso divergenti) della materia in esame.<br /> A stretto rigore, come la dottrina ha condivisibilmente rilevato<a title="">[2]</a>, la presenza, nella <em>ratio legis</em>, di finalità ulteriori rispetto a quella dello spossessamento e della espropriazione del proposto non dovrebbe interessare l&#8217;attività giuridica che conduce alla confisca definitiva: attività giurisdizionale avente a oggetto l&#8217;accertamento dei soli presupposti oggi definiti dagli artt. 16, 20 e 24 del d. lgs. n. 159 del 2011<a title="">[3]</a>. Le finalità &#8216;ulteriori&#8217;, in altri termini, dovrebbero assumere rilievo giuridico diretto solo successivamente alla confisca definitiva, nel momento in cui lo scopo di interesse generale delle norme si declina in interessi pubblici che l&#8217;attività amministrativa (attività, a differenza di quella giurisdizionale, teleologicamente orientata) è chiamata a perseguire, gestendo e imprimendo una destinazione ai beni ormai transitati nel patrimonio dello Stato.<br /> La possibilità di distinguere in modo tanto netto il fine perseguito dalla legge nell&#8217;ambito della disciplina del procedimento di prevenzione dai fini &#8216;ulteriori&#8217; che la stessa legge si prefigge con l&#8217;istituzione di un ente pubblico incaricato di gestire i beni confiscati e di darvi destinazione è tuttavia negata da una molteplicità di fattori.<br /> Infatti, buona parte degli interventi di modifica della legislazione antimafia (anche in epoca posteriore all&#8217;emanazione del Codice) ha spesso tratto origine dall&#8217;esigenza di scongiurare il rischio che, in attesa della confisca definitiva (e della successiva destinazione), i patrimoni sequestrati o non definitivamente confiscati potessero perdere, in tutto o in parte, valore economico o idoneità alla destinazione a essi attribuibile a seguito della confisca definitiva. La legge ha così anticipato alle fasi che precedono la conclusione del procedimento di prevenzione la possibilità di provvedere alla gestione (anziché alla mera custodia) dei beni; e ha riconosciuto, a tal fine, un ruolo (più o meno) incisivo alla P.A. già nell&#8217;ambito del medesimo procedimento<a title="">[4]</a>. Per converso, se i fini &#8216;ulteriori&#8217; hanno assunto un ruolo guida anche per scelte da adottarsi nell&#8217;ambito delle fasi giurisdizionali che conducono (o meglio possono condurre) alla confisca, ciò significa che, nell&#8217;individuazione concreta del fine a cui rivolgere le proprie scelte discrezionali, l&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata<a title="">[5]</a>risulta spesso condizionata in concreto, successivamente alla confisca definitiva, da decisioni già assunte dall&#8217;autorità giudiziaria<a title="">[6]</a>.<br /> Quale sia la precisa fisionomia di queste finalità &#8216;ulteriori&#8217;, come anticipavo, è tuttavia questione incerta, le cui possibili soluzioni conducono a esiti molto differenti, non solo, in termini generali, nell&#8217;ambito dell&#8217;inquadramento astratto delle misure di prevenzione (e cioè, essenzialmente, quando si tratta di attribuire all&#8217;istituto una collocazione armonica nel quadro dei principi costituzionali<a title="">[7]</a>), ma anche (e forse soprattutto) lì dove si tratta di risolvere problemi concreti per i quali la legge non offre una soluzione univoca (né attesta su &#8220;livelli fisiologici i dubbi applicativi&#8221;<a title="">[8]</a>).<br /> Strettamente dipendente dalla individuazione dei fini &#8216;ulteriori&#8217; è, in particolare, la questione relativa alla natura giuridica dei beni confiscati, che la giurisprudenza ha spesso affrontato (e risolto nel senso della natura pubblica) fondandovi il ricorso a opzioni ermeneutiche di rilievo ai fini dell&#8217;applicazione della normativa antimafia: su questo specifico aspetto si concentrano le brevi notazioni che seguono.<br />  <br /> <strong>2. I beni confiscati come beni pubblici: tutela e destinazione.</strong><br /> Una consolidata giurisprudenza e parte della dottrina ritengono che la devoluzione allo Stato dei beni definitivamente confiscati (ora prevista dall&#8217;art. 45 CAM) determini il loro ingresso nell&#8217;ambito del patrimonio indisponibile o (secondo alcune pronunce giurisprudenziali) del demanio dello Stato: un mutamento di regime giuridico che interverrebbe, secondo tale lettura, in forza della semplice modificazione del profilo soggettivo del rapporto dominicale, senza necessità che un provvedimento amministrativo, all&#8217;esito del procedimento previsto dall&#8217;art. 47, c. 1, del Codice antimafia, imprima ai beni stessi una destinazione<a title="">[9]</a>.<br /> Tale posizione interpretativa ha trovato sostegno principalmente nella previsione oggi contenuta all&#8217;art. 47, c. 2, ultimo comma CAM<a title="">[10]</a>, secondo la quale, anche prima che l&#8217;Agenzia provveda a destinare il bene definitivamente confiscato, per la sua tutela &#8220;si applica il secondo comma dell&#8217;articolo 823 del codice civile&#8221;: il legislatore, dotando la P.A. delle facoltà di tutela esecutiva che il codice civile prevede in relazione ai beni demaniali e (per un indirizzo ormai da tempo consolidato) ai patrimoniali indisponibili, avrebbe inteso ricondurre all&#8217;ambito dei beni pubblici i cespiti patrimoniali acquisiti dallo Stato in forza di una confisca definitiva di prevenzione.<br /> L&#8217;approccio interpretativo in esame, oltre a porre l&#8217;accento sulla titolarità di poteri di c.d. autotutela esecutiva (che contraddistinguono l&#8217;aspetto &#8216;esterno&#8217; della qualità pubblica di un bene, ma rappresentano, a detta di molti, un elemento insufficiente a dimostrarne la natura pubblica<a title="">[11]</a>), ha altresì dato alla categoria dei beni confiscati una collocazione sistematica sulla scorta della qualificazione del &#8216;rapporto interno&#8217; intercorrente tra l&#8217;Agenzia e i beni stessi: e ciò non tanto alla luce delle <em>species</em>formalmente definite dal Codice civile (rispetto alle quali, come anticipato, la giurisprudenza si è spesso mostrata indifferente), ma guardando piuttosto alle classificazioni elaborate dalla scienza giuridica in modo trasversale rispetto alle categorie del demanio e del patrimonio indisponibile.<br /> Stante la difficoltà a qualificare i beni confiscati alla stregua di beni &#8220;riservati&#8221; (non rappresentando le qualità intrinseche di tali beni elementi stabilmente distintivi di alcun <em>topos</em>normativo), il collante della natura pubblica riferibile ai cespiti acquisiti al patrimonio dello Stato <em>ex</em>art. 45 CAM è stato così individuato nella &#8220;destinazione pubblica&#8221; che a questi deve essere garantita per legge, vale a dire nella relazione di inerenza corrente tra i beni stessi e determinate finalità di interesse pubblico<a title="">[12]</a>. <br /> I punti critici di questo percorso interpretativo sono molti e riguardano sia il momento argomentativo relativo alla c.d. autotutela esecutiva, sia quello imperniato sulla pretesa &quot;destinazione pubblica&quot; assegnata dalla legge ai beni confiscati.<br />  <br /> <strong>3. Il valore del rinvio dell&#8217;art. 47 CAM all&#8217;art. 823, c. II, c.c.</strong><br /> I dubbi relativi al primo dei fondamenti della tesi che sostiene la natura pubblica dei beni confiscati interessano innanzitutto la portata precettiva del rinvio contenuto nel citato art. 47 CAM.<br /> È noto infatti che, secondo autorevole dottrina, l&#8217;art. 823 c.c. sarebbe una norma meramente ricognitiva della vigenza di tipici e tassativi poteri di tutela esecutiva espressamente previsti dalla legislazione speciale, non fonte autonoma di attribuzione di una generale e atipica potestà di autotutela: con tale previsione, il legislatore del &#8217;42 avrebbe inteso soltanto precisare che la facoltà di ricorrere, per la tutela dei beni demaniali, agli ordinari mezzi di difesa della proprietà e del possesso (facoltà espressamente prevista dallo stesso articolo del codice civile, a differenza del codice del 1865), non fa venir meno i poteri di tutela in via amministrativa eventualmente riconosciuti dalle leggi di settore in relazione a determinate <em>species </em>della stessa categoria di beni pubblici<a title="">[13]</a>.<br /> Tale posizione interpretativa si fonda sulla più lineare applicazione del principio di legalità: perché la P.A. possa esercitare un potere, qual è quello di tutelare in via amministrativa un bene, è necessario che la legge ne predetermini in modo chiaro i presupposti, definisca il contenuto dei provvedimenti in cui può concretarsi il suo esercizio, specifichi l&#8217;interesse pubblico che del potere stesso rappresenta il fondamento e il limite<a title="">[14]</a>.<br /> In assenza di una norma che soddisfi questi requisiti, l&#8217;amministrazione non può dunque invocare, per l&#8217;esercizio della c.d. autotutela esecutiva, il mero disposto dell&#8217;art. 823 c.c.<a title="">[15]</a>; conseguentemente, in assenza di un paradigma normativo adeguato, tali poteri non sarebbero esercitabili, con riferimento ai beni confiscati, in virtù del mero richiamo a tale articolo del codice civile contenuto nell&#8217;art. 47 del codice antimafia.<br /> La giurisprudenza &#8211; che ha invece da sempre ritenuto l&#8217;art. 823 c.c. una norma generale attributiva in via diretta di potestà amministrative per la tutela dei beni demaniali (estendendone in via interpretativa l&#8217;applicazione alla tutela del patrimonio indisponibile<a title="">[16]</a>) &#8211; ammette senza limiti il ricorso ai poteri di tutela esecutiva da parte dell&#8217;ANBSC in relazione ai beni confiscati, sulla base del semplice rinvio operato dall&#8217;art. 47 CAM; di più, di quei poteri ritiene doveroso e vincolato l&#8217;esercizio, fino al punto di negare che quest&#8217;ultimo richieda un procedimento aperto alla partecipazione degli interessati o che esiga una specifica motivazione<a title="">[17]</a>.<br /> Pur non condividendone i più &#8216;estremi&#8217; corollari (né traendone espressamente la conclusione della natura pubblica dei beni confiscati), anche parte della dottrina ha aderito al nucleo minimo della richiamata tesi giurisprudenziale e ha addirittura attribuito alla previsione secondo cui i beni confiscati sono passibili di tutela in via amministrativa &#8211; &#8220;anche prima&#8221; che a essi sia conferita una specifica destinazione &#8211; un valore centrale proprio per l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 823 c.c..<br /> L&#8217;art. 2 <em>decies</em>della l. n. 109 del 1996 (di cui l&#8217;art. 47 CAM riproduce, <em>in parte qua</em>, il contenuto) avrebbe operato, in questa prospettiva, una sorta di interpretazione autentica della norma codicistica, assegnandole &#8220;un&#8217;autonoma valenza costitutiva di poteri amministrativi di esecuzione&#8221;<a title="">[18]</a>e postofine, così, al contrasto tra la lettura della dottrina e quella della giurisprudenza, confermando la correttezza di quest&#8217;ultima. <br /> Per giustificare la coerenza di questo approccio con lo statuto costituzionale dei poteri pubblici, si afferma che, tra i corollari del principio di legalità, quello di nominatività è l&#8217;unico a richiedere un rigoroso rispetto: di modo che una facoltà generale di ricorso a poteri di autotutela esecutiva è ammessa, allo stato della legislazione (con riferimento alle categorie definite dal codice civile), soltanto per i beni demaniali, non per quelli patrimoniali (sebbene indisponibili). Questi ultimi, in difetto di una norma speculare all&#8217;art. 823 cit., sono passibili di tutela in via amministrativa solo quando una norma speciale ne preveda l&#8217;esercizio con riferimento a una loro determinata <em>species</em>. <br /> Il principio di nominatività sarebbe dunque soddisfatto (come per i beni demaniali e a differenza dei patrimoniali indisponibili) con riferimento ai beni confiscati, vigendo anche per questi una norma che riconosce in via generale potestà di autotutela all&#8217;amministrazione<a title="">[19]</a>.<br /> Una applicazione senz&#8217;altro meno rigorosa richiederebbe, invece, un secondo addentellato del principio di legalità, cioè il principio di tipicità degli atti amministrativi: poiché le <em>species </em>provvedimentali in cui i poteri di c.d. autotutela esecutiva possono concretarsi godono di una tipicità &#8220;ordinamentale&#8221; o &#8220;diffusa&#8221; (nel senso che le leggi di settore ne specificano il tipo, di volta in volta, attingendo in modo ricorsivo a un campionario di modelli ormai standardizzato nell&#8217;ordinamento), poco importa che l&#8217;art. 823 c.c. non predetermini puntualmente gli strumenti dei quali la P.A. può avvalersi per tutelare il demanio. Con riferimento al <em>contenuto</em>dei provvedimenti, dunque, è legittimo &#8220;accontentarsi di una [&#8230;] tipicità attenuata&#8221;<a title="">[20]</a>.<br /> Per aderire a questa interpretazione, a ben guardare, occorre però ammettere che la &#8220;tipicità attenuata&#8221; possa attenere non solo al contenuto dei poteri esercitabili <em>ex</em>art. 823 c.c., ma anche alla individuazione dei presupposti per il loro esercizio. E ciò perché, secondo il corretto rilievo della stessa dottrina, per l&#8217;adozione di provvedimenti di tutela in via amministrativa non sarebbe sufficiente il semplice concretarsi di fattispecie che consentano, in astratto, il ricorso alla tutela giurisdizionale petitoria o possessoria, ma sarebbe necessario un elemento specializzante che giustifichi la scelta (discrezionale) di avvalersi della tutela amministrativa, da intendersi come eventualità a carattere eccezionale (anche alla luce del disposto dell&#8217;art. 21 <em>ter </em>l. n. 241 del 1990): &#8220;le ragioni della scelta di fare uso di questi privilegi, anziché di ricorrere alla tutela erogata dal giudice civile, dovrebbero risultare di volta in volta dalla motivazione dei provvedimenti di esecuzione adottati&#8221;<a title="">[21]</a>.<br /> In sintesi, se un&#8217;ampia discrezionalità deriva all&#8217;azione amministrativa dalla tipicità &#8220;attenuata&#8221; delle misure adottabili per la tutela del bene, una discrezionalità altrettanto ampia (stante il silenzio del legislatore anche su questo versante) contraddistingue la valutazione dei presupposti che, nel caso concreto, consigliano o impongono il ricorso alla tutela esecutiva: e su queste &#8220;ragioni&#8221; dovrebbe, a rigore, soffermarsi la motivazione dei provvedimenti di tutela esecutiva.<br /> La prima componente di queste ragioni è costituita dall&#8217;indicazione dei presupposti di fatto; ma è evidente che, per divenire &#8220;ragioni&#8221;, questi ultimi devono essere affiancati da una seconda componente motivazionale, cioè dalla esplicazione dei criteri valutativi che, in relazione ai fatti stessi, l&#8217;amministrazione ha impiegato per giungere alla decisione adottata. E questa componente valutativa della motivazione non può prescindere dalla specifica individuazione degli interessi pubblici che, nella fattispecie, hanno imposto di ricorrere alla tutela in via amministrativa<a title="">[22]</a>.<br /> Anche chi ritenga (nella più rigida prospettiva Zanobiniana) che la passibilità di tutela esecutiva è indice sufficiente a dimostrare la qualità pubblica di un bene, insomma, non potrebbe affermare la natura pubblica dei beni confiscati senza aver prima individuato quali siano gli interessi pubblici che alla proprietà di quei beni sono connessi (e alla cui tutela si rivolgono gli strumenti di c.d. autotutela). Ciò perché, pur aderendo alla tesi della &#8220;tipicità attenuata&#8221; di tali strumenti, l&#8217;individuazione dell&#8217;interesse pubblico con il quale il bene presenta una relazione di inerenza è condizione indefettibile affinché la previsione generale di potestà di autotutela esecutiva soddisfi il nucleo minimo del principio di legalità: anche a fronte di poteri amministrativi dotati della massima discrezionalità, quest&#8217;ultima non può avere a oggetto il fine al quale il loro esercizio deve tendere.<br /> Con specifico riferimento alla materia dei beni confiscati, la giurisprudenza sembra avvertire (più o meno consapevolmente) questo scoglio concettuale: tanto che, come anticipato, pur negando natura discrezionale nell&#8217;<em>an</em>ai provvedimenti di tutela esecutiva, essa si preoccupa spesso, comunque, di precisare che la natura pubblica dei beni acquisiti al patrimonio dello Stato <em>ex</em>art. 45 CAM è dimostrata, oltre che dal rinvio operato all&#8217;art. 823 c.c. dall&#8217;art. 47 CAM, anche dal fatto che, a seguito della confisca definitiva, essi acquisiscono &quot;un&#8217;impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierl[i], anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche&quot;<a title="">[23]</a>.<br />  <br /> <strong>4. Le finalità &#8216;ulteriori&#8217; della confisca di prevenzione come &#8220;destinazione pubblica&#8221; dei beni confiscati. Brevi conclusioni</strong><br /> Se, come sostenuto nel precedente paragrafo, uno dei fondamenti della tesi della natura pubblica dei beni confiscati (la passibilità di autotutela esecutiva) in tanto sta in piedi, in quanto sia dimostrata la validità del secondo fondamento (l&#8217;essere tali beni destinati al soddisfacimento di precipui interessi pubblici), è evidente che è quest&#8217;ultimo argomento, al di là dell&#8217;apparenza, il vero pilastro su cui la tesi intera si regge. Ed è quest&#8217;ultimo supporto argomentativo, del resto, ad assumere un peso primario nei casi in cui la natura pubblica dei beni confiscati non è invocata per legittimare il ricorso a poteri di tutela esecutiva da parte della P.A., ma per giustificare ulteriori deroghe al diritto comune che esorbitano dal campo della <em>tutela</em>e che riguardano, piuttosto, la <em>gestione</em>dei beni e la sua idoneità a incidere su rapporti giuridici pendenti alla data dell&#8217;acquisto <em>ex</em>art. 45 CAM.<br /> Emblematica, sul punto, l&#8217;orientamento a mente del quale &#8220;[la] previsione secondo cui le aziende confiscate sono &#8220;mantenute nel patrimonio dello Stato&#8221; per essere destinate all&#8217;affitto, alla vendita o alla liquidazione, seguita dall&#8217;ulteriore previsione che per tali operazioni provvede il dirigente del compente ufficio del territorio del Ministero delle Finanze, sta a significare che il bene acquisito allo Stato per effetto della confisca acquisisce un&#8217;impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche che determinano l&#8217;assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello [&#8230;] dei beni demaniali o a quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile&#8221;. La trasformazione della natura del bene, a seguito del suo ingresso nel patrimonio dello Stato, non consente, secondo tale indirizzo, di ritenere che lo Stato &#8220;assuma, ai sensi dell&#8217;art. 2112 c.c., la veste di cessionario dell&#8217;azienda confiscata alla criminalità organizzata&#8221;, anche qualora i dipendenti &#8211; a seguito della confisca definitiva e in attesa che al complesso aziendale sia data destinazione &#8211; abbiano continuato a prestarvi la propria attività lavorativa<a title="">[24]</a>.<br /> È anche per questa ragione, probabilmente, che gli studi più approfonditi in materia hanno negato valore euristico, ai fini della qualificazione giuridica dei beni confiscati, al rinvio di cui all&#8217;art. 47 CAM ed indagato più a fondo la solidità del secondo argomento, cioè l&#8217;esistenza di un vincolo di destinazione pubblica<a title="">[25]</a>.<br /> Al riguardo, si è osservato che quella di imprimere una destinazione ai beni confiscati costituisce una specifica attribuzione dell&#8217;ANBSC (artt. 47 s. CAM), da esercitarsi nel rispetto di un paradigma procedimentale e provvedimentale formalmente definito dalla legge e, sul piano sostanziale, proiettata verso un ventaglio di scelte che ne denotano la più ampia discrezionalità; ed allora, la questione della natura pubblica &#8216;per destinazione&#8217; dei beni confiscati non può che porsi in termini radicalmente differenti nella fase che precede e in quella che segue l&#8217;effettiva adozione del provvedimento di destinazione.<br /> Prima che quest&#8217;ultimo sia emanato, infatti, i beni confiscati presentano una mera attitudine a ricevere, in futuro, una funzionalizzazione a specifici interessi pubblici: questa potenzialità, si afferma condivisibilmente, è elemento insufficiente a inferirne la natura pubblica, non soltanto perché la destinazione dovrebbe a tal fine sussistere in atto, ma anche perché, tra le scelte adottabili dall&#8217;ANBSC, solo alcune sono qualificabili come destinazioni pubbliche, mentre altre non esprimono alcuna speciale relazione di inerenza diretta con fini di carattere pubblicistico. Pur ammessa la indiscriminata facoltà di ricorso a poteri di tutela esecutiva innominati in epoca anteriore alla confisca definitiva, allora, la norma di cui all&#8217;art. 47 CAM non consente di assimilare i beni confiscati (e ancora non destinati) alla categoria dei beni pubblici in senso oggettivo, ma li connota come beni del patrimonio disponibile &quot;a tutela rinforzata&quot;<a title="">[26]</a>.<br /> Dalle conclusioni di questa analisi può forse trarsi un&#8217;ulteriore conseguenza: se è vero che, prima dell&#8217;adozione del provvedimento di destinazione, al bene confiscato non può riconoscersi alcuna relazione di inerenza con un interesse pubblico specifico e che, pur emanato un atto di destinazione, quest&#8217;ultima non necessariamente coincide con una destinazione pubblica, allora, anche nei casi in cui l&#8217;ANBSC attribuisca al bene confiscato una destinazione che sia effettivamente qualificabile come &#8220;pubblica&#8221;, nulla aggiunge e nulla toglie all&#8217;ingresso del bene nell&#8217;ambito del demanio o del patrimonio indisponibile il suo provenire da una confisca di prevenzione.<br /> Le modalità di acquisto del bene al patrimonio dello Stato, insomma, niente hanno a che vedere con l&#8217;atto di destinazione che conferisce natura pubblica al bene; e ciò significa che tra la finalità perseguita dal legislatore che istituisce e disciplina le misure di prevenzione patrimoniale e le finalità &#8216;ulteriori&#8217; a cui mira la disciplina dei beni confiscati in via definitiva non corre, sotto il profilo del regime dei beni stessi, una relazione apprezzabile sul piano giuridico.<br /> Una obiezione a tale conclusione potrebbe apparentemente sollevarsi rilevando che la prima finalità (quella ablatoria nei confronti del proposto) rimane permanentemente collegata al regime giuridico del bene confiscato, anche successivamente alla confisca definitiva e al suo asservimento a una determinata destinazione: di tale permanenza sono espressione le norme del Codice antimafia che vietano la vendita dei beni confiscati al proposto e a chi ne risultava proprietario al momento dell&#8217;adozione della misura di prevenzione (art. 48, c. 5), il divieto di concessione in comodato delle aziende alle cooperative tra i cui soci figurino il coniuge, i parenti, gli affini o conviventi del destinatario della confisca (art. 48, c. 8, lett. <em>a</em>), la previsione secondo cui, ove risulti che i beni confiscati, dopo l&#8217;assegnazione o la destinazione, siano rientrati nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, anche per interposta persona, &quot;si può disporre la revoca dell&#8217;assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento&quot; (art. 48, c. 15). <br /> Ma sarebbe facile replicare che questi ultimi rappresentano limiti (negativi e specifici) posti dalla normativa antimafia alle facoltà di disposizione dell&#8217;Agenzia, non elementi idonei a definire in via generale la destinazione del bene a finalità di interesse pubblico: si tratta quindi di vincoli assimilabili, nel genere, a quelli che la legge di contabilità di Stato e più recenti discipline di settore pongono all&#8217;autonomia negoziale della P.A. che abbia a oggetto beni patrimoniali disponibili<a title="">[27]</a>.<br /> L&#8217;idea che &#8211; anche prima della destinazione operata dall&#8217;ANBSC &#8211; i beni confiscati siano accomunati da una generale destinazione <em>ex lege</em>non sembra fondata, del resto, sul mero rilievo della inesauribilità dell&#8217;interesse a che le risorse siano sottratte al proposto (e non rientrino nella sua disponibilità). <br /> Nella giurisprudenza in materia, infatti, è ricorrente un&#8217;affermazione che dilata, per così dire, questa finalità &#8216;minima&#8217; delle misure di prevenzione, cioè quella ablatoria, facendole svolgere un ruolo di &#8216;ponte&#8217; verso finalità che costituiscono il precipuo oggetto della funzione amministrativa di destinazione attribuita, dall&#8217;art. 47 CAM, all&#8217;Agenzia. <br /> Lo scopo delle misure di prevenzione patrimoniale sarebbe, così, non soltanto quello di sottrarre i beni alla disponibilità del proposto, ma anche quello di eliminare dal mercato ricchezze che, in ragione della più o meno diretta provenienza illecita, ne hanno inquinato il regolare funzionamento<a title="">[28]</a>. Come a dire che, se la sottrazione del bene, nei confronti del proposto, produce un mero effetto di ablazione patrimoniale, rispetto al mercato essa svolge una sorta di funzione ripristinatoria della fisiologia alterata dall&#8217;immissione in circolo di risorse illecite. Funzione a cui il bene, anche definitivamente confiscato, risulta asservito.<br /> Ora, è evidente che una siffatta tesi potrebbe essere sostenuta linearmente solo allorché i beni confiscati (mobili, immobili, denaro e aziende) fossero destinati <em>ex lege </em>alla distruzione. E non vi sarebbero seri ostacoli, paradossalmente, a ritenerli in questo caso veri e propri beni pubblici per destinazione (almeno finché non siano distrutti), essendo facilmente dimostrabile la relazione di inerenza tra il bene confiscato e l&#8217;interesse pubblico all&#8217;eliminazione di ogni ricchezza prodotta, direttamente o indirettamente, mediante lo svolgimento di attività illecite.<br /> Più difficile, invece, è dimostrare l&#8217;esistenza di una comune destinazione dei beni a una finalità ripristinatoria della salubrità del sistema economico allo stato della legislazione, che relega la distruzione dei beni a un ruolo marginale e ne ammette sia la vendita, sia l&#8217;assegnazione a un novero amplissimo di potenziali destinatari, per le finalità più varie e in forza di una disomogenea molteplicità di titoli giuridici. <br /> Non è revocabile in dubbio, peraltro, che tra i ceppi generali di finalità ormai attribuite dal Codice alla gestione e alla destinazione dei beni confiscati, accanto alle destinazioni &#8216;sociali&#8217; (che, pur non concretandosi nella distruzione del bene, ne sottraggono il valore al mercato mediante impieghi non economici) e alle destinazioni in senso stretto istituzionali (l&#8217;impiego da parte della P.A. come strumento diretto per la prestazione di una funzione o l&#8217;erogazione di un servizio), rientrino a pieno titolo anche la possibilità di uno sfruttamento economico (direttamente da parte dell&#8217;ANBSC<a title="">[29]</a> o degli enti territoriali assegnatari, con il mero onere di reimpiego dei proventi per finalità sociali<a title="">[30]</a>), l&#8217;affitto delle aziende, la vendita non strumentale al perseguimento di finalità riparatorie (qual è, invece, la destinazione del prezzo al risarcimento delle vittime della mafia<a title="">[31]</a>) né al procacciamento di risorse il cui impiego sia vincolato al contrasto alla criminalità organizzata: emblematica la possibilità di destinare i proventi derivanti dall&#8217;affitto, dalla vendita o dalla liquidazione di beni (anche immobili) aziendali<a title="">[32]</a>e il prezzo della vendita dei mobili (disposta ai sensi dell&#8217;art. 48, c. 7 <em>bis</em>), genericamente, &#8220;all&#8217;entrata del bilancio dello Stato&#8221;.<a title="">[33]</a><br /> Questi e altri esempi rinvenibili nella legislazione antimafia sono il chiaro indice di una tendenza a che i beni confiscati &#8220;diventino anche volano dello sviluppo economico&#8221;<a title="">[34]</a>: sebbene il loro valore economico sia &#8220;frutto di odiosi crimini&#8221;<a title="">[35]</a>, essi devono essere gestiti &#8220;in modo da produrre, se e quando possibile, nuova (e lecita) ricchezza [in modo da] contribuire <em>stabilmente</em>allo sviluppo di un&#8217;economia strutturalmente debole ed oggi aggravata da una crisi finanziaria senza precedenti&#8221;<a title="">[36]</a>.<br /> A fronte di tali rilievi, sembra innegabile che il preteso collegamento tra la finalità ablatoria delle misure di prevenzione e le finalità espresse dall&#8217;insieme delle possibili destinazioni dei beni successivamente alla loro confisca definitiva (presupposto dalla tesi che di quei beni afferma la natura pubblica), pur evidente sul piano politico, sia del tutto inconsistente sul piano giuridico: i beni confiscati rilevano quali risorse dotate di un valore di scambio e, in quanto tali, essi non rappresentano altro che beni patrimoniali disponibili. Il regime eccezionale che ne contraddistingue la gestione, ne consente l&#8217;aggressione da parte dei creditori secondo regole derogatorie al diritto comune e limita l&#8217;autonomia negoziale dell&#8217;Agenzia non deriva, insomma, da alcuna qualità (strutturale o funzionale) dei beni, ma dalla finalità di un&#8217;azione amministrativa che con essi non si pone necessariamente (e di certo non prima dell&#8217;atto di destinazione) in alcuna stabile relazione di inerenza.<br /> Di conseguenza, nell&#8217;interpretazione di questa complessa disciplina (a cominciare dalle regole in materia di tutela esecutiva) è evidente che l&#8217;interprete debba muoversi nel rigoroso rispetto del vincolo della stretta interpretazione dettato dall&#8217;art. 14 prel.; e che debba resistere, in ogni caso, alla tentazione di arguire, da una singola deroga al diritto comune, conseguenze di carattere sistematico, produttive di ulteriori eccezioni a regole generali. <br /> Quanto osservato in relazione al tema affrontato, in una prospettiva più allargata, conferma i timori di chi per le stesse ragioni &#8211; vale a dire la intima distinzione tra la finalità &#8216;minima&#8217; delle misure di prevenzione e le finalità &#8216;ulteriori&#8217; &#8211; rileva, <em>de iure condendo</em>, la necessità di pervenire a una più netta scissione tra la fase giurisdizionale che precede la confisca definitiva e quella amministrativa che a essa segue: condizione indefettibile per garantire la tenuta costituzionale del sistema di prevenzione patrimoniale antimafia<a title="">[37]</a>.<br /> Sembra, infatti, che, sotto questo più generale aspetto, la finalità &#8216;minima&#8217; e le finalità &#8216;ulteriori&#8217; non solo siano distinte, ma possano tra loro essere considerate, in senso stretto, in contraddizione: la prima si risolve nella sottrazione (al proposto e) al mercato di risorse di genesi illecita, mentre le seconde possono ben consistere nella re-immissione sul mercato di quelle stesse ricchezze<a title="">[38]</a>.<br /> Ed è evidente che l&#8217;attività giuridica soggetta al quadro di regole che governa la prima finalità (di tipo preventivo-repressivo) non possa tenere in alcun conto &#8211; se non al costo della propria indipendenza<a title="">[39]</a>&#8211; la circostanza che i beni, se definitivamente confiscati, divengano risorse a cui <em>stabilmente</em>il bilancio dello Stato attinge e di cui beneficia un sistema economico in cui i proventi delle attività illecite, gestite dalla criminalità organizzata, non rappresentano un&#8217;alterazione accidentale, ma una patologia endemica o, forse, un elemento fisiologico e strutturale. </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Per una più approfondita illustrazione critica degli approcci in materia cfr. F. Viganò,<em>Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca &#8220;di prevenzione&#8221; nell&#8217;ordinamento italiano</em>, in <em>Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale</em>, 2/2018, 610 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Cfr. N. Gullo,<em>Emergenza criminale e diritto amministrativo</em>, Napoli, 2017, 335 ss., 488 ss. e 563 ss.; M. Mazzamuto, <em>Gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati tra giurisdizione e amministrazione</em>, in <em>Giurisprudenza italiana</em>, 2/2013, 477 ss.; Id., <em>L&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>(www.penalecontemporaneo.it), 2015, segn. 15 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>D&#8217;ora innanzi anche &#8220;Codice antimafia&#8221; o &#8220;CAM&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>V. i riferimenti bibliografici della precedente nota 2, <em>loc. cit.</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>D&#8217;ora innanzi anche &#8220;Agenzia&#8221; o &#8220;ANBSC&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Cfr. N. Gullo, op. cit., segn. 490 s. e 563 ss.; M. Mazzamuto,<em>L&#8217;incidenza delle vicende &#8220;giurisdizionali&#8221; sulla destinazione &#8220;amministrativa&#8221; dei beni confiscati</em>, relazione al Convegno tenutosi a Palermo il 18 dicembre 2018 sul tema &#8220;Diritto amministrativo e misure di prevenzione della criminalità organizzata. La gestione dei beni confiscati: criticità e prospettive dopo le recenti riforme legislative&#8221;, in corso di pubblicazione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>N. Gullo, op. cit., 483 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>R. Alessi, <em>Dubbi vecchi e nuovi dinanzi ai recenti &quot;pacchetti sicurezza&quot;</em>, in S. Mazzarese &#8211; A. Aiello(a cura di), <em>Le misure patrimoniali antimafia. Interdisciplinarietà e questioni di diritto penale, civile e amministrativo</em>, Milano, 2010, 523.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>V. ad es., da ultimo, per la giurisprudenza amministrativa, Cons. St., sez. III, 10.4.2019, n. 2364; 4.3.2019, n. 1499; 28.9.2018, n. 5569; per la giurisprudenza civile cfr. Cass. civ., sez. lav., 11.6.2018, n. 15085 e sez. III, 7.10.2013, n. 22814; per la giurisprudenza penale v. Cass. pen., sez. V, 24.4.2018, n. 33888. In dottrina, nel senso dell&#8217;automatico ingresso del bene confiscato, <em>ex</em>art. 45 CAM, tra i quelli del patrimonio indisponibile v. da ultimo G. Torelli, <em>I beni confiscati alla criminalità organizzata tra decisione amministrativa e destinazione giudiziale</em>, in <em>Diritto amministrativo</em>, 1/2018, 205 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Ma v. già l&#8217;art. 4, c. 6, d.l. n. 230 del 1989 (convertito, con modificazioni, in l. 4 agosto 1989, n. 282) e l&#8217;art. 2 <em>decies</em>, c. 3, l. n. 575 del 1965, introdotto dall&#8217;art. 3, c. 2, l. n. 109 del 1996.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Nega che la &#8220;polizia delle cose pubbliche&#8221; sia <em>ex se </em>qualità distintiva dei beni pubblici E. Guicciardi,<em>Il demanio</em>, Padova, 1934, 57 ss. e 67 ss.. È noto che la diversa opinione, pilastro della teoria della &#8220;proprietà pubblica&#8221; elaborata da O. Mayer(<em>Le Droit administratif allemand</em>, Paris, 1905, III, 118 ss.), vede il proprio principale teorico, nella dottrina italiana, in G. Zanobini: cfr.<em>Il concetto della proprietà pubblica e i requisiti giuridici della demanialità</em>, in <em>Studi senesi</em>, XXXVII, 1923, poi riedito in Id., <em>Scritti vari di diritto pubblico</em>, Milano, 1955, 165 ss., con postille dello stesso Autore. Cfr. anche Id., <em>Corso di diritto amministrativo</em>, IV, Milano, 1948, 3 ss. Sul tema v. S. Cassese, <em>I beni pubblici. Circolazione e tutela</em>, Milano, 1969, 306 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>L&#8217;alternativa collocazione del bene pubblico, implicita nel testo, nelle soto-categorie dei beni riservati o di quelli a destinazione pubblica è quella proposta da V. Cerulli Irelli, <em>Proprietà pubblica e diritti collettivi</em>, Padova, 1983 (e Id. <em>Beni pubblici</em>, in <em>Digesto delle discipline pubblicistiche</em>, 1987, <em>ad vocem</em>, 280 s.). L&#8217;ampia nozione di &quot;destinazione&quot; accolta dalle tesi in commento sembra in realtà più direttamente tributaria dell&#8217;impostazione di S. Cassarino, <em>La destinazione dei beni degli enti pubblici</em>, Milano, 1962.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>S. Cassese,op. cit., 392 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>V. per tutti F.G. Scoca,<em>Attività amministrativa</em>, in <em>Enciclopedia del diritto</em>, Agg. VI, 2002, 75 ss.; G. Corso, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Torino, 2017, 202 ss. e 373 ss.; Id., <em>Attività amministrativa</em>, in <em>Diritto on line</em>, 2014.; con precipuo riferimento alle potestà di tutela esecutiva v. ancora S. Cassese, op. cit., 449 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>S. Cassese, op. cit., 396 ss.; per una sintesi (e un approccio critico) alla tesi dell&#8217;Autore v. M. Renna, <em>La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica</em>, Milano, 2004, 301 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>Nel senso dell&#8217;esclusione dall&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 823 c.c. dei soli beni del patrimonio disponibile v., da ultimo, Cons. St. sez. V, 24.1.2019, n. 596; Cons. St., sez. VI , 30.9.2015, n. 4554. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>La casistica è, per buona parte, relativa all&#8217;adozione di provvedimenti di sgombero in epoca successiva alla confisca definitiva, ma anteriore all&#8217;esercizio del potere di destinazione da parte della P.A.. Si veda, anche per un&#8217;ampia rassegna della giurisprudenza in materia, N. Gullo, op. cit. 474 ss., ove si dà conto anche di un indirizzo difforme espresso da parte della giurisprudenza amministrativa, sorto sotto la vigenza dell&#8217;art. 2 <em>decies </em>l. n. 575/1965 cit. e ormai abbandonato (477, nota 520).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>M. Renna,<em>La tutela dei beni pubblici</em>, in <em>Diritto processuale amministrativo</em>, 2/2008, 403. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a><em>Ibid., loc. cit.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a><em>Ibid., loc. cit.</em>e 406 ss.. A questa ricostruzione sembra aderire anche N. Gullo, op. cit. 475 s.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a><em>Ibid.</em>, 408 s.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>  Interessi che, si ribadisce, non possono risolversi in quelli che consentono al proprietario o possessore di adire la tutela giurisdizionale: essi devono essere insomma riferibili all&#8217;ente pubblico non in quanto proprietario o possessore, &#8220;ma in quanto ente pubblico&#8221; (S. Cassese, op. cit., 324), cioè alla sua attribuzione. Sull&#8217;insufficienza dell&#8217;individuazione del fine mediante il generico richiamo all&#8217;ordine pubblico, specie alla luce della Costituzione repubblicana che del concetto disconosce l&#8217;unitarietà (se non, potrebbe aggiungersi, sotto il profilo del riparto della potestà legislativa tra Stato e regioni, a seguito della modifica dell&#8217;art. 117 Cost.: cfr. M. Mazzamuto, <em>Gestione e destinazione</em>, cit. 477 ss.; Id.,<em>L&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione</em>, cit. 2 ss., ivi con un&#8217;approfondita analisi della giurisprudenza costituzionale in materia) v. S. Cassese, op. cit., 407 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>Per questa formulazione cfr. Cons. St., sez. III , 5.7.2016 , n. 2993.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[24]</a>Così Cass. civ., sez. lav., n. 15085/2018 cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[25]</a>Per tutti N. Gullo, op. cit., <em>passim</em>, segn. 401 ss. 493 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[26]</a><em>Ibid.</em>, 507 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[27]</a>Per un quadro generale delle regole in materia di circolazione dei beni del patrimonio disponibile, risultante sia dalla disciplina del R.D. n. 2440 del 1923, sia dalle normative che, in particolare negli ultimi anni, hanno dettato regole speciali sulla dismissione di beni v., da ultimo, F. Tresca, <em>La circolazione dei beni dello Stato</em>, in <em>Rivista del Notariato</em>, 1/2018, 193 ss. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[28]</a>In questi termini (ma l&#8217;affermazione è più che ricorrente) v. ad esempio Cons. St. sez. III, 31 ottobre 2018, n. 6193.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[29]</a>Art. 48, c. 3, lett. <em>b) </em>CAM.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[30]</a>Art. 48, c. 3, lett. <em>c) </em>CAM.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[31]</a>Art. 48, c. 1, lett. <em>a)</em>, c. 3, lett. <em>a)</em>; c. 8, lett. <em>b) e c)</em>CAM.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[32]</a>Art. 48, c. 8, CAM</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[33]</a><em>Ex</em>art. 2, c. 7, lett. <em>c)</em>, d.l. n. 143 del 2008 (convertito dalla l. n. 181 del 2008) cui rinvia l&#8217;art. 48, c. 9, CAM.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[34]</a>Così N. Gullo,<em>Emergenza criminale</em>, cit. 488.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[35]</a><em>Ibid</em>. 486.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[36]</a><em>Ibid</em>., <em>loc. cit.</em>, corsivo aggiunto.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[37]</a>&quot;L&#8217;avvicendamento tra giurisdizione e amministrazione &#8211; pur in una sorta di continuum, nella prospettiva del contrasto alla criminalità organizzata &#8211; determina inevitabilmente un mutamento della &#8221;natura&#8221; del fine. Una cosa è l&#8217;interesse obiettivato dall&#8217;ordinamento cui deve dare attuazione il &#8221;giudice&#8221; della prevenzione, altra cosa è l&#8217;interesse pubblico alla destinazione del bene rimesso alla cura di una pubblica amministrazione, cioè di una parte&quot;: così M. Mazzamuto,<em>Gestione e destinazione</em>, cit., 491.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[38]</a>In questa prospettiva non può linearmente sostenersi, insomma, che scopo di una prevenzione effettiva sia quello di <em>restituire</em>&quot;al mercato ciò che il crimine ha tolto&quot; (così G. Montedoro, <em>La destinazione sociale dei beni confiscati</em>, in Aa.Vv.,<em>Le misure di prevenzione patrimoniali. teoria e prassi applicativa &#8211; Atti del convegno nazionale di Bari, 14-16 febbraio 1997</em>, Bari, 1997, 430), ma al più che, mediante la destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione, lo Stato-amministrazione restituisca al mercato, in forma differente, ciò che il crimine al mercato aveva già dato (ed è piuttosto lo Stato, nella sua veste giudiziaria, ad avere &#8220;tolto&#8221;).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[39]</a>V. le superiori note 2 e 6. </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dubbi-sulla-pretesa-natura-pubblica-dei-beni-oggetto-di-confisca-di-prevenzione/">Dubbi sulla pretesa natura pubblica dei beni oggetto di confisca di prevenzione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Meriti e fiduciarietà politica nello statuto professionale dei dirigenti generali dello Stato.(Nota a Corte Costituzionale n. 161 del 7 maggio 2008)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/meriti-e-fiduciarieta-politica-nello-statuto-professionale-dei-dirigenti-generali-dello-stato-nota-a-corte-costituzionale-n-161-del-7-maggio-2008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:23:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/meriti-e-fiduciarieta-politica-nello-statuto-professionale-dei-dirigenti-generali-dello-stato-nota-a-corte-costituzionale-n-161-del-7-maggio-2008/">Meriti e fiduciarietà politica nello statuto professionale dei dirigenti generali dello Stato.&lt;br&gt;&lt;i&gt;(Nota a Corte Costituzionale n. 161 del 7 maggio 2008)&lt;/i&gt;</a></p>
<p>1. Le norme censurate e la decisione 2. I precedenti. Tre quesiti irrisolti 3. Che novità nella sentenza n. 161 del 2008? Un più chiaro indirizzo per le ipotesi a regime 4. Il valore politico di una sentenza di accoglimento: quale valutazione? 5. Dubbi conclusivi. 1. Le norme censurate e</p>
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<p><b>1.</b> Le norme censurate e la decisione <b>2. </b>I precedenti. Tre quesiti irrisolti <b>3. </b>Che novità nella sentenza n. 161 del 2008? Un più chiaro indirizzo per le ipotesi <i>a regime </i><b>4. </b>Il valore politico di una sentenza di accoglimento: quale valutazione? <b>5.</b> Dubbi conclusivi.</p>
<p><b>1. Le norme censurate e la decisione.<br />
</b><br />
A distanza di poco più di un anno dagli ultimi <i>decisa</i> in tema di rapporti tra politica e amministrazione[1], la Corte Costituzionale torna a pronunciarsi in materia, giudicando fondata la questione di legittimità sollevata, dal Tribunale di Roma, in relazione all’art. 2, comma 161, del d.l. n. 262 del 3 ottobre 2006 (convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286) per violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione. [2]<br />
Ancora una volta, la problematica che occupa la Corte è quella della <i>decadenza automatica</i> da incarichi dirigenziali: decadenza disposta, in via diretta, da una norma di legge, al di fuori delle fattispecie in cui la cessazione del rapporto di ufficio del dirigente – instaurato con i provvedimenti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 19 del d. lgs. n. 165/2001 – viene invece a dipendere dall’accertamento di responsabilità per mancato conseguimento degli obbiettivi o per violazione delle direttive (art. 21, c. 1, seconda parte del medesimo d. lgs. n. 165/2001).<br />
Per meglio chiarire la questione sollevata dal giudice <i>a quo</i>, è opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, ponendone in luce la formazione sedimentaria. Ed occorre, dunque, prendere le mosse dalle modifiche apportate all’impianto originario dell’art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001 (“Incarichi dirigenziali”) dalla legge n. 145 del 2002.<br />
Da un  lato, infatti, senza porre mano al testo del comma 3 della norma, attinente al conferimento degli incarichi relativi ad uffici dirigenziali <i>apicali,</i> il legislatore del 2002 ha previsto che questi ultimi cessino “decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo” (art. 3, c. 1, lett. <i>i)</i>,<i> </i>l. n. 145 cit.), novellando, così, il comma 8 dello stesso articolo 19. La norma, originariamente, attribuiva all’organo politico il potere di modificare, confermare o revocare gli incarichi stessi, entro i novanta giorni successivi al proprio insediamento. <br />
Sotto tutt’altro versante, la legge n. 145 cit. ha poi inserito, nel corpo dell’art. 19 del d. lgs. 165 del 2001, il comma 5 <i>bis</i>, che stabilisce in quali ipotesi ed a quali condizioni gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali – di ogni livello – possano essere conferiti, dalle PP.AA.,<i> </i>a dirigenti pubblici non appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 23[3], “purché dipendenti delle amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti”. <br />
Infine, nel 2006, il d.l. n. 262, da un lato, è intervenuto ulteriormente sull’art. 19 del d. lgs. n. 165/2001 e ha modificato il testo del già novellato comma 8, estendendo a tutti gli incarichi conferiti ai sensi dei commi 5 <i>bis </i>(e 6) l’ipotesi <i>a regime </i>di decadenza automatica, dallo stesso comma 8, come detto, prima contemplata esclusivamente per gli incarichi apicali (art. 2, c. 159, d.l. cit.): gli uni e gli altri cessano, in forza della disposizione richiamata, ai novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Per i medesimi incarichi il d.l. n. 262 del 2006 ha previsto, inoltre, un’ipotesi <i>una tantum</i> di decadenza automatica. <br />
L’art. 2, c. 161, ha stabilito infatti che, in sede di prima applicazione della novella al comma 8 disposta dalla norma testé citata, “gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [&#8230;]”.<br />
È con riferimento a quest’ultima disposizione che la pronuncia in commento accerta la violazione degli art. 97 e 98 della Costituzione, dichiarandone l’illegittimità.<br />
<b><br />2.<br />
I precedenti. </b></p>
<p>La materia del decidere, nella pronuncia in epigrafe, è estremamente affine all’oggetto del giudizio di costituzionalità compiuto dalla Corte, da poco più di un anno, con le sentenze n. 103 e n. 104 del 2007.<br />
Ed infatti, nella prima, i Giudici della Consulta avevano già rilevato il conflitto con gli artt. 97 e 98 Cost. di un’ipotesi di decadenza <i>una tantum</i>: quella prevista, dalla legge n. 145 del 2002, per gli incarichi relativi ad uffici dirigenziali generali[4]; nella sentenza n. 104, la Corte aveva invece affrontato (sia pure con riferimento a norme di legge regionale) il tema della decadenza automatica <i>a regime</i> di organi dirigenziali di livello <i>non </i>generale ed aveva, inoltre, pronunciato l’incostituzionalità di un’ipotesi di <i>spoils system</i> a regime dei direttori generali di Aziende sanitarie regionali.<br />
Altrettanto noto è che, in entrambe le pronunce, l’argomento principe della motivazione posta a suffragio della declaratoria di incostituzionalità era imperniato sull’elevato grado d’incomprimibilità riconosciuto, in <i>subiecta materia</i>, al principio di buon andamento[5]. <br />
Principio che, imponendo come primo corollario la garanzia di <i>continuità</i> dell’azione amministrativa, renderebbe irragionevole la previsione, per legge, di ipotesi di interruzione della preposizione ad un ufficio, anteriormente alla sua naturale (e convenuta) scadenza, in difetto di un procedimento di valutazione del dirigente, avente ad oggetto il suo operato (ed al quale, per altro verso, lo stesso dirigente possa partecipare).<br />
Il principio di buon andamento, infatti, non consentirebbe – nelle motivazioni delle due pronunce del marzo 2007 – né la revoca <i>ex lege</i> (ipotesi <i>una tantum</i>) dell’incarico, già conferito con provvedimento dell’organo di indirizzo politico-amministrativo (e dedotto ad oggetto del contratto accessorio), né la previsione – sia pure <i>a regime</i> – della cessazione automatica di incarichi dirigenziali relativi ad organi amministrativi <i>non</i> apicali, in ragione del mero avvicendarsi di nuove compagini di Governo degli Enti.<br />
Se questo era l’indirizzo assunto dalla Consulta nelle sentenze n. 103 e n. 104 del 2007, poteva, forse, dirsi scontata, ancor prima della pubblicazione della sentenza in commento, la sorte della norma dalla stessa travolta, che prevedeva la cessazione<i> una tantum</i> di incarichi dirigenziali, indipendentemente dal tipo e dal livello della struttura di cui gli stessi attribuissero la direzione.<br />
La norma censurata, infatti, si infrangeva con evidenza contro il principio cuore della sentenza n. 103/2007, secondo il quale “la previsione di una anticipata cessazione <i>ex lege</i> del rapporto in corso impedisce che l’attività del dirigente possa espletarsi in conformità al modello [del buon andamento]”[6]; e cozzava, parimenti, con l’insegnamento chiaramente espresso dalla seconda pronuncia del 2007: “Il dirigente è sottoposto alle direttive del vertice politico e al suo giudizio, ed in seguito a questo può essere allontanato. Ma non può essere messo in condizioni di precarietà che consentano la decadenza senza la garanzia del giusto procedimento”[7].<br />
Tuttavia, per quanto il dispositivo della sentenza del maggio 2008 possa apparire difettoso del carattere della novità, l’occasione è buona per cercare, tra le righe della motivazione, una traccia della risposta alle questioni che, sebbene collimanti con quelle risolte, non risultavano univocamente chiarite dalle sentenze n. 103 e n. 104 del 2007: <br />
1) ferma l’incostituzionalità delle norme che prevedano, con effetto <i>una tantum</i>, la cessazione di un incarico di dirigente generale (<i>non</i> apicale) dello Stato (sent. n. 103 del 2007), è conforme a Costituzione la previsione di ipotesi di decadenza automatica dal medesimo incarico per il periodo <i>a regime </i>(come quella veicolata dall’art. 19 c. 8 del d. lgs. n. 165/2001, novellato dal d. l. n. 262 del 2006)?; <br />
2) (se sì:) può la decadenza dall’incarico prescindere da una valutazione dell’operato del dirigente (valutazione che pare essere indefettibile nelle motivazioni di C. Cost. n. 103 e, forse ancor di più, n. 104 del 2007)? <br />
3) (se così non è:) deve, questo procedimento di valutazione, reputarsi imprescindibile anche per l’ipotesi di decadenza a regime, introdotta, per tutta la dirigenza <i>apicale</i>, dalla legge n. 145 del 2002?<br />
Sono questi, infatti, alcuni tra i temi che hanno finora animato il dibattito dottrinario, in materia di <i>spoils system</i>, in una prospettiva prettamente interpretativa e non solo in quella, <i>de iure condendo</i>, che la stessa scienza dovrebbe assumere, una volta ottenuta dalla Consulta la risposta ai predetti quesiti.<br />
Ed è evidente, per chiunque abbia dedicato minima attenzione alle vicende di giustizia costituzionale inerenti al sistema delle spoglie ‘all’italiana’ degli ultimi anni, che rispondere a ciascuno dei tre quesiti comporta (per l’interprete, così come comporterebbe per la Corte, se vi desse espressa risposta) la soluzione di un meta-interrogativo: se, cioè, nelle sentenze n. 103 e n. 104 del 2007, vi sia da cogliere la scia dell’indirizzo già espresso dalla Consulta, circa un anno prima, con la sentenza n. 233 del 2006, o se in esse vi sia piuttosto da leggere un rilevante, quanto silenzioso, <i>revirement</i> rispetto alle tesi del 2006.<br />
Ciò perché, a ben guardare, i tre dubbi più sopra esposti non sarebbero così pressanti se, prima delle due pronunce di accoglimento del 2007, la Corte non avesse ‘salvato’ lo <i>spoils system</i> regionale della cui legittimità, nel 2006, fu chiamata a decidere.<br />
In quest’ultima occasione, come si ricorderà, la Consulta si era pronunciata sulla conformità a Costituzione di alcune norme legislative delle Regioni Calabria e Abruzzo, le quali prevedevano <i>sia </i>uno <i>spoils system</i> <i>una tantum</i> per determinati uffici dirigenziali, <i>sia </i>ipotesi di decadenza automatica <i>a regime</i>, legate al rinnovo della composizione degli organi di indirizzo politico delle Regioni[8].<br />
La pronuncia (per vero, più attraverso statuizioni d’inammissibilità che d’infondatezza), aveva finito col mantenere in piedi le norme impugnate, lasciando intendere che non fosse contraria all’art. 97 della Costituzione la previsione della cessazione automatica, all’insediamento di un nuovo Consiglio o di una nuova Giunta regionale, degli incarichi dirigenziali direttamente conferiti dai precedenti organi di indirizzo politico; negli argomenti della Corte, anzi, risultava essere proprio il principio di buon andamento a legittimare la protezione della <i>continuità</i> tra politica ed amministrazione mediante la previsione di uno <i>spoils system</i> (vuoi <i>a regime</i>, vuoi <i>una tantum</i>).<br />
Unico limite al sistema delle spoglie sembrava, nello spirito di quella decisione, la necessità che esso si riferisse, in via esclusiva, a posizioni di rango effettivamente <i>apicale</i> dell’organizzazione: solo la contiguità con l’organo politico legittima, infatti, la decadenza da un ufficio anteriormente alla sua naturale scadenza; solo l’elevato grado di fiduciarietà dell’incarico ne può ragionevolmente comportare la cessazione al momento (ed in ragione) del mutamento di composizione dell’organo di indirizzo politico.<br />
La notazione era operata, tuttavia, con riferimento ad un’amministrazione che contempla, per legge, esclusivamente un livello di macro strutture organizzative. Gli incarichi di <i>dirigenza generale</i> coincidono cioè, in quella realtà organizzativa, con gli incarichi <i>apicali</i>: tale ultima qualificazione è, dunque, riferita, nella sentenza n. 233/2006, a <i>tutti</i> quelli conferiti direttamente dagli organi di indirizzo politico-amministrativo.<br />
Anche alla luce di tale ragione, già nelle osservazioni dei primi commentatori, la questione dello <i>spoils system</i> della dirigenza statale appariva tutt’altro che risolta dalla pronuncia del 2006. <br />
Vi era stato, soprattutto, chi da subito aveva rilevato[9] come di quella sentenza non fossero da mettere in evidenza solo gli argomenti che assolvevano la dottrina impugnata, ma anche l’identità dell’inquisitore: considerando a quanti ed a quali elementi, questi, aveva limitato l’impugnazione, e con il limite dei motivi in ragione dei quali, lo stesso, gridava all’eresia.<br />
Nell’occasione, infatti, non era stato un giudice remittente a sollevare, incidentalmente, la questione di costituzionalità: quest’ultima era stata, significativamente, proposta in via principale dal Presidente di quello stesso Consiglio dei Ministri che – presentato il d.d.l. poi divenuto legge n. 145/2002 ed introdotto, per gli incarichi apicali, lo <i>spoils system</i> di cui al c. 8 dell’art. 19 d. lgs. cit. – aveva anche beneficiato della cessazione degli incarichi di dirigenza generale conferiti dal precedente Governo. Incarichi dai quali l’art. 3, c. 7, della legge n. 145 cit. (che di lì ad un anno sarebbe stato investito dalla declaratoria d’incostituzionalità di cui alla sent. n. 103/2007) disponeva, come più volte ricordato, la decadenza <i>una tantum</i>.<br />
Potrebbe quindi dirsi, in parziale rettifica di quanto poco sopra affermato, che la lettura congiunta delle sentenze del 2007 e di quella del 2006, anziché non dare risposta ai tre quesiti sopra formulati, ne ammette forse due per ciascuno.<br />
In relazione al primo dubbio, ad esempio, ben si potrebbe sostenere, sul presupposto che le tre pronunce disegnino un quadro interpretativo coerente[10], che la decadenza automatica da un incarico di dirigenza generale <i>non </i>apicale sia conforme a Costituzione – se prevista a regime, e non <i>una tantum</i>. Ciò perché, innanzitutto, tale conclusione sembra ricavarsi dalla sentenza n. 233 del 2006, la quale non ha appurato alcuna confliggenza tra le norme di legge che prevedevano ipotesi di <i>spoils system </i>per la dirigenza generale della Regione Calabria e l’art. 97 della Costituzione. La pronuncia ha anzi precisato che l’ipotesi di decadenza automatica è illegittima per i soli incarichi non conferiti direttamente dagli organi d’indirizzo politico dell’Ente. A favore di tale interpretazione  militerebbe anche il fatto che nessuna delle sentenze del 2007 ha interessato, nel merito, ipotesi di decadenza automatica <i>a regime</i> di organi dirigenziali generali (dello Stato o delle Regioni Lazio e Sicilia), non smentendo in nulla, pertanto, quell’indirizzo.<br />
Ma si potrebbe, al contempo, sostenere anche una tesi opposta, sempre fondata sulla lettura congiunta delle tre pronunce, secondo la quale la previsione <i> a regime</i> della decadenza automatica da uffici dirigenziali generali sarebbe da considerare costituzionalmente illegittima.<br />
La tesi si potrebbe argomentare, ad esempio, notando che quanto rilevato dalla sent. n. 104 del 2007 intorno all’illegittimità della cessazione automatica <i> a regime </i>dalla carica dei direttori generali di ASL della Regione Lazio sia estensibile alla fattispecie della dirigenza generale dello Stato; o che l’apparente effetto di salvataggio della sent. n. 233 del 2006 sia dovuto (anziché ad un effettivo <i>placet</i> della Corte) al fatto che la norma della Regione Calabria (che prevedeva l’ipotesi di <i>spoils system</i> per ogni livello d’incarico dirigenziale) sia stata impugnata in relazione all’art. 97 Cost., in quell’occasione, solo in quanto coinvolgente incarichi dirigenziali non conferiti dal vertice politico. Per i dirigenti d’investitura politica, invero, la questione di legittimità era stata invece sollevata esclusivamente in relazione ad un preteso difetto di potestà legislativa regionale in materia di disciplina delle modalità di preposizione a determinati uffici e di deposizione dai medesimi.[11] <br />
In altri termini, il Governo – che probabilmente aveva più interesse a non mettere in dubbio l’ortodossia dello <i>spoils system</i> statale, piuttosto che a vedere condannata l’eresia regionale – aveva sostenuto, in quella sede, che la norma veicolante lo <i>spoils system</i> confliggesse, quanto alla dirigenza <i>apicale</i>, con l’art. 117 Cost., e che solo limitatamente alla dirigenza <i>non</i> <i>apicale</i> (che la Corte ebbe a identificare in quella non <i>generale</i>) la legge rivelasse, invece, una violazione dei principi di buon andamento e imparzialità.<br />
In questa intollerabile posizione degna di un Carneade di Cirene l’interprete si vede costretto ad affrontare anche gli altri due quesiti sopra formulati: sulla scorta delle tre sentenze del 2006 e del 2007 non è possibile, infatti, comprendere se le ipotesi di <i>spoils system</i> a regime, previste, dalla legge, per la dirigenza generale (e non interessate dal giudizio), pur ammessane la conformità a Costituzione, possano essere intese, in effetti, quali ipotesi di decadenza automatica; o se invece, per quanto affermato dalla Corte, sia l’<i>automaticità</i> ad essere, comunque, esclusa: ogni ipotesi di cessazione dall’incarico necessita, per essere legittimamente prevista, di una preventiva ed imprescindibile fase di valutazione del dirigente.<br />
Nessun elemento consente di chiarire, infine, se – quanto alla necessità della valutazione dei risultati – l’eventuale conclusione affermativa raggiunta per la dirigenza generale possa essere estesa alla dirigenza <i>apicale</i>. </p>
<p><b></p>
<p>3. Che novità nella pronuncia n. 161 del 2008?. Un più chiaro indirizzo per le ipotesi <i>a regime <br />
</i><br />
</b>S’è già detto che il dispositivo della sentenza n. 161 del 2008 non può essere d’alcun aiuto alla soluzione dei dubbi prospettati: se non altro perché esso riguarda un’ipotesi di decadenza <i>una tantum</i>, e non la coeva (ma, allo stato, sopravvissuta) previsione <i>a regime</i> di decadenza <i>ex</i> art. 19, c. 8.<br />
La sentenza n. 161/2008, nel pronunciare l’inammissibilità – per irrilevanza – della censura rivolta all’ipotesi di decadenza automatica <i>a regime</i> dei dirigenti generali non apicali, si preoccupa anzi di precisare che l’esame di merito “[&#8230;] deve riguardare esclusivamente il comma 161”, vale a dire l’ipotesi <i>una tantum</i> e non quella <i>a regime</i>, contemplata dal comma 159 dello stesso art. 2 del d.l. n. 262 del 3 ottobre 2006.<br />
Ed invero, quanto ai precedenti richiamati, è stato sufficiente alla Corte fare un pressoché integrale rinvio alle motivazioni della sentenza n. 103 del 2007 (e non, invece, ad esempio, a quelle della n. 104/2007). <br />
La pronuncia esclude, innanzitutto, che gli elementi differenziali tra la norma impugnata e quella caducata dalla n. 103 del 2007 consentano di pervenire a differenti conclusioni rispetto a quelle ivi raggiunte: non importa, in altri termini, che lo <i>spoils system</i> sia qui previsto per incarichi affidati ai soli dirigenti estranei ai ruoli ministeriali, né che, rispetto alla decadenza automatica già disposta dall’art. 2, c. 7, della legge n. 145 del 2002, quella prevista dalla norma censurata contempli un potere di conferma dell’incarico in capo all’organo politico (da esercitarsi entro il medesimo termine di sessanta giorni)[12].<br />
Tanto premesso, la pronuncia si limita a riprodurre testualmente le affermazioni-cardine della sent. n. 103 del 2007.<br />
Anche sotto l’aspetto motivo, pertanto, la sentenza in commento, di primo acchito, non parrebbe dire nulla di nuovo.<br />
Tuttavia, a ben guardare, qualche utile indicazione può forse scorgersi, più che tra i suoi <i>obiter dicta</i>, tra quelli che, della sentenza n. 103 del 2007, non vengono richiamati.<br />
È il caso di evidenziare, infatti, l’omissione di quell’<i>argumentum a fortiori </i>che, nel corpo della sentenza n. 103/2007, ostava maggiormente alla tentazione dell’interprete di trasporne – <i>tout court</i> – le statuizioni, ivi riferite allo <i>spoils system una tantum</i>, alla distinta fattispecie di decadenza automatica<i> a regi</i>me. <br />
Tra i passi riportati, infatti, non compare quello che, in conclusione dell’ampia e strutturata motivazione della sentenza n. 103 del 2007, evidenziava che “<i>la natura provvedimentale dell&#8217;atto legislativo impone, sotto il profilo della non arbitrarietà e della ragionevolezza delle scelte, un sindacato ancora più rigoroso</i>”.<br />
L’omissione della citazione di tale significativo passo potrebbe giustificare, forse, una lettura dell’intera motivazione come riferibile, a buon diritto, anche alla norma non ammessa – per irrilevanza della relativa questione nella fattispecie dedotta innanzi al giudice <i>a quo </i>– allo scrutinio di legittimità costituzionale: vale a dire il comma 159 dello stesso art. 2 del d.l. n. 262/2006. <br />
Norma che, modificando il comma 8 dell’art. 19 d. lgs. n. 165/2001, veicola, come ricordato, la previsione di decadenza <i>a regime </i>per gli stessi incarichi dirigenziali di cui la norma caducata disponeva la cessazione <i>una tantum</i>.<br />
Se la Corte, nella pronuncia in commento, non fa menzione di alcun “rigore” ulteriore richiesto dalla natura provvedimentale della legge impugnata, come invece fa la n. 103 del 2007, sembrano ben estensibili anche all’interpretazione dell’ipotesi <i>a regime</i>, senza forzature, le considerazioni secondo cui &#8220;la previsione di una anticipata cessazione [&#8230;] del rapporto in corso – in assenza di una accertata responsabilità dirigenziale – impedisce che l&#8217;attività del dirigente possa espletarsi in conformità ad un nuovo modello di azione della pubblica amministrazione [&#8230;] che misura l&#8217;osservanza del canone dell&#8217;efficacia e dell&#8217;efficienza «alla luce dei risultati che il dirigente deve perseguire, nel rispetto degli indirizzi posti dal vertice politico, avendo a disposizione un periodo di tempo adeguato, modulato in ragione della peculiarità della singola posizione dirigenziale e del contesto complessivo in cui la stessa è inserita» (sentenza n. 103 del 2007)”[13]. <br />
Allo stesso modo, non sembra da circoscrivere al solo caso dello <i>spoils system una tantum</i> il principio secondo cui il rapporto dirigenziale deve essere “connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato in modo tale da assicurare la tendenziale continuità dell&#8217;azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione”.<br />
Nella sentenza in commento non sembra, insomma, sottintesa alcuna diversità giuridicamente apprezzabile, alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento, tra l’ipotesi in cui l’evento risolutivo contemplato dalla norma si identifica con un termine decorrente dall’entrata in vigore di una legge e quella in cui, invece, l’evento con effetto risolutivo è individuato nell’insediamento di un nuovo Esecutivo.<br />
Nell’uno e nell’atro caso, infatti, “la decadenza automatica [&#8230;] è collegata al verificarsi di un evento [&#8230;] che è indipendente dal rapporto  tra organo politico [&#8230;]” e dirigenza.[14]<br />
E potrebbe sostenersi ancora che se, in effetti, la fattispecie dello <i>spoils system una tantum</i> godesse, agli occhi della Corte, di autentica autonomia concettuale rispetto a quella <i>a regime</i>, il contrasto con i principi costituzionali sarebbe stato probabilmente colto, nelle motivazioni delle sue pronunce vertenti su ipotesi di tal specie, senza il dispendio di alcun argomento attinente – sia pure in via indiretta – alle ipotesi prive di effetto istantaneo. <br />
Sarebbe stato sufficiente, in altri termini, rilevare la natura di leggi-provvedimento delle norme impugnate ed accertare il difetto, in esse, dei requisiti che una siffatta specie di atto legislativo deve possedere.<br />
Invece la Consulta, che all’argomento aveva dedicato, nel corpo della sentenza 103 del 2007, qualche stringata considerazione, ne omette del tutto la puntuale analisi nell’ultima pronuncia del maggio 2008.<br />
Sembrerebbe, così, di avere trovato risposta al primo dei quesiti più sopra formulati: una risposta ‘assorbente’ rispetto alle altre due questioni prospettate. <br />
Una volta escluso che, per il periodo <i>a regime</i>, possa reputarsi conforme a Costituzione la previsione di ipotesi di decadenza legate al solo avvicendarsi delle compagini di Governo, infatti, parrebbe privo di senso il discutere intorno alla necessità, per siffatta evenienza, di alcun procedimento di valutazione del dirigente (quesiti <i>sub </i>2 e 3).<br />
<b><br />
4. Il valore politico di una sentenza di accoglimento: quale valutazione?<br />
</b><br />
Così, a ben vedere, tuttavia non è.<br />
Non pare, infatti, che la conclusione appena raggiunta intorno all’analogia tra la fattispecie dello <i>spoils system una tantum</i> e quella <i>a regime</i> sia immediatamente ‘spendibile’ dall’interprete: si può forse ritenere che questi possa ora ‘disapplicare’, autonomamente, il disposto dell’art. 19, c. 8, del d. lgs. n. 165 del 2001, almeno limitatamente alle modifiche allo stesso apportate dal c. 159 dell’art. 2 del d.l. n. 262 del 2006?<br />
Sembra di no; sembra anzi che, <i>in subiecta materia</i>, il Giudice delle leggi sia orientato a mantenere riservata a sé la prerogativa di disegnare, per gradi, uno statuto costituzionale del rapporto tra politica e amministrazione.<br />
Se la Corte avesse inteso offrire all’interprete gli strumenti per procedere ad un’autonoma valutazione delle residue ipotesi di <i>spoils system </i>(o di quelle a venire), la sentenza in epigrafe probabilmente non recherebbe, in dispositivo, l’annullamento della norma impugnata, ma interpreterebbe la stessa, respingendo la questione di legittimità.<br />
L’occasione sarebbe stata, proprio sulla scorta dei punti saldi e costanti della precedente giurisprudenza costituzionale, quanto mai  propizia.<br />
Come si è già più volte sottolineato, in ogni pronuncia in cui l’ipotesi di decadenza automatica di dirigenti di nomina politica è stata posta allo scrutinio della Corte in relazione all’art. 97 della Costituzione, infatti, quest’ultima non ha mancato di sottolineare che, se le norme censurate avessero subordinato l’operatività della decadenza all’esito negativo di un preventivo procedimento di valutazione del dirigente, esse non avrebbero svelato l’intollerabile infrazione del principio di continuità dell’azione amministrativa che, invece, manifestavano.<br />
Ed allora, se la Corte, analizzando le differenze strutturali tra la fattispecie astratta dello <i>spoils system una tantum</i> disegnata dalla legge del 2002 e quella contemplata dalla norma del 2006, avesse attribuito maggiore rilevanza al fatto che quest’ultima prevedeva, a differenza della precedente, un potere di riconferma dell’incarico in capo all’organo di indirizzo, ben avrebbe potuto dire che la norma andava necessariamente interpretata nel senso che, nel previsto termine di sessanta giorni, il Ministro avrebbe dovuto effettuare una valutazione dell’operato dei preposti agli uffici in questione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 d. lgs. n. 286 del 1999.<br />
La Corte, invece:<br />
non si pronuncia intorno alla possibilità di dare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma: riporta solamente, in fatto, la notizia che detta valutazione è stata effettuata dal Giudice remittente;<br />
non si pronuncia, in punto di ammissibilità, intorno all’idoneità degli elementi differenziali tra le fattispecie a rendere non estensibile, al caso in esame, il <i>decisum</i> della sentenza n. 103 del 2007;<br />
afferma, in punto di merito, che queste differenze, poiché attinenti, appunto, alla struttura del rapporto, non assumono giuridica rilevanza ai fini del decidere.<br />
Una possibile spiegazione del perché la Corte, per il tramite di tale procedimento logico, abbia ritenuto di dover  accogliere la censura, è quella secondo cui, se avesse rigettato la questione, rilevando che la norma impugnata ammetteva un’interpretazione conforme a Costituzione ed un’applicazione rispettosa del principio di buon andamento nei termini sopra indicati, essa avrebbe  finito col bandire dai limiti della legittimità costituzionale, una volta per tutte, lo <i>spoils system</i>.<br />
Qualora, infatti, la <i>valutazione</i> (a cui la Corte sembra attribuire la capacità di ‘salvare’ le previsioni legislative di decadenza dall’incarico dirigenziale anteriormente alla sua naturale scadenza) venisse a coincidere con quella già prevista per il controllo dell’operato dei dirigenti ex art. 5 d. lgs. n. 286/1999, il preteso<i> spoils system</i> resterebbe tale solo nel nome, non godendo, nei fatti, di alcuna autonomia concettuale rispetto all’istituto della responsabilità dirigenziale. <br />
Parte della dottrina, invero, ha peraltro soffermato il proprio sguardo più attento, in commento alla sentenza n. 103 del 2007, proprio sulle affermazioni della Corte inerenti all’assenza, nella norma censurata, della previsione di alcuna preventiva valutazione del dirigente[15]. <br />
È stato evidenziato, in quell’occasione, che per interpretare l’orientamento della Corte in modo da ritenere ancora ammissibili, per l’Ordinamento, ipotesi di <i>spoils system</i>, è necessario mettere in luce, nel corpo di quella pronuncia, l’inciso secondo cui la valutazione potrebbe essere effettuata “anche in relazione agli obiettivi programmati dalla nuova compagine governativa”.<br />
Si profilerebbe, secondo una certa lettura, la possibilità per l’organo di indirizzo politico di effettuare una valutazione anche del “colore politico” del dirigente, non solo delle sue attitudini professionali e della sua esperienza. Ciò consentirebbe di raggiungere il difficile equilibrio tra l’esigenza di soggezione dell’azione amministrativa all’indirizzo politico e la necessaria distinzione tra funzioni politico-amministrative e funzioni gestionali.<br />
Se così stanno le cose, se davvero la Corte intende per “valutazione” un <i>quid alii</i> rispetto a quella nota allo <i>ius conditum</i> – in quanto inerente ad elementi che, nell’accertamento della responsabilità dirigenziale, non possono e non devono acquisire alcun rilievo – l’ammissibilità di uno <i>spoils system</i> di tal fatta non potrebbe che ipotizzarsi <i>de iure condendo</i>: la sua introduzione sarebbe rimessa alla potestà del legislatore[16]. <br />
Questi dovrebbe far precedere la previsione delle ipotesi di <i>spoils system</i> da quella di prodromici procedimenti di valutazione: che però non siano esclusivamente attenti, <i>ex post</i>, all’operato del dirigente, ma si soffermino, <i>ex ante</i>, anche sulla personalità del valutato, su un <i>forecast</i> di sintonia tra questi ed il ‘colore’ dell’indirizzo politico.<br />
Sarebbe ingenuo, infatti, ipotizzare che la scelta del Ministro possa essere una scelta “<i>color blind</i>”; e sarebbe errato sul piano della legittimità costituzionale ignorare come questo ‘colorato’ potere di scelta consenta di porre in armonia il principio di responsabilità politica, da un lato, e le esigenze di imparzialità e buon andamento, dall’altro. <br />
Citando  la sentenza n. 103 del 2007 (considerato in diritto n. 3.3), anche quella in commento afferma la necessità di “un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell&#8217;ambito del quale, da un lato, l&#8217;amministrazione esterni le ragioni – connesse alle pregresse modalità di svolgimento del rapporto<b> </b><i>anche in relazione agli obiettivi programmati dalla nuova compagine governativa</i> – per le quali ritenga di non consentirne la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista; dall&#8217;altro, al dirigente sia assicurata la possibilità di far valere il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall&#8217;organo politico e individuati, appunto, nel contratto a suo tempo stipulato [corsivo aggiunto]”.<br />
Anche in quest’ultima pronuncia, dunque, potrebbe sostenersi che la Corte segua una “linea mediana” – con una marcata funzione di indirizzo per il legislatore ordinario – che, da un lato, subordina la previsione di ipotesi di <i>spoils system</i> alla presenza di una valutazione, ma, dall’altro, precisa che in questa valutazione ben può trovar spazio un giudizio di affinità politica.</p>
<p>
<b>5. Dubbi conclusivi<br />
</b>La dottrina testé citata, che probabilmente ha colto l’essenziale dell’indirizzo assunto dalla Corte nella materia in esame, ha altresì rilevato la valenza equivoca, nel corpo della sentenza n. 103 del 2007, del ricorso al principio di <i>continuità</i> dell’azione amministrativa[17]. Identiche obbiezioni potrebbero essere sollevate a quella in commento.<br />
Alla stregua della prima, infatti, anche la n. 161 del 2008 sembra generare una singolare e non giustificata commistione tra un principio riferibile all’oggettività dell’attività svolta dall’organo (la <i>continuità</i> che è, appunto, corollario del buon andamento) ed un principio di tutela delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore (o, a seconda delle prospettive, dell’amministrato); una <i>continuità</i>, quest’ultima, sinonimo di <i>stabilità</i> del rapporto giuridico soggettivo costituito all’atto del conferimento dell’incarico. Entrambe le accezioni (oggettiva e soggettiva) di <i>continuità </i>imporrebbero la procedimentalizzazione dei poteri incidenti sulle relative vicende costitutive, modificative, estintive (o, come nella specie, la bocciatura delle previsioni legislative di <i>spoils system</i> che da tali procedimenti prescindano).<br />
A me pare, tuttavia, che un ostacolo identico a quello che viene rilevato in ordine a questa possibilità di ricondurre tanto le garanzie di buon andamento dell’amministrazione, quanto quelle di tutela del lavoratore-dirigente, al medesimo alveo protettivo dell’art. 97 Cost., sia opponibile, a ben vedere, alla possibilità che il legislatore ordinario introduca fattispecie ‘procedimentalizzate’ di <i>spoils system</i>, trovando il modo di dar rilievo, nel contesto di una scelta motivata effettuata dal Ministro, anche alla personalità e, magari, all’orientamento politico del dirigente da designare (o revocare).<br />
Anche questo aspetto della pronuncia (se l’interpretazione offertane è corretta) cela, infatti, in relazione alla nozione di <i>incarico</i>, una  indebita commistione tra profilo soggettivo e profilo oggettivo: tra ciò che l’incarico è sul piano dei contenuti e ciò che, invece, è il problema del suo conferimento o della sua revoca ad un titolare determinato.<br />
La risposta alla domanda: “cosa dovrà fare quest’organo?”, insomma, è ben distinta dalla soluzione del quesito “chi ne deve essere il titolare, Tizio o Caio?”. <br />
Non è revocabile in dubbio, infatti, che, all’atto del proprio insediamento, il Ministro possa (lo possa fare già adesso, a legislazione invariata) esercitare i propri poteri di direzione e di indirizzo, orientare da subito l’attività dei singoli uffici al perseguimento di obbiettivi che, se diverso è l’indirizzo politico, saranno diversi da quelli fissati dal precedente vertice politico.<br />
Ma una siffatta potestà non ha nulla a che vedere con la designazione di nuovi titolari degli organi.<br />
Non si dica, infatti, che l’opportunità di procedere  a nuove nomine sia consigliata, anch’essa, dalla necessità che l’organo politico, al momento del proprio insediamento, possa imprimere il suo <i>nuovo</i> indirizzo al proprio dicastero.<br />
Come precisato, infatti, se è indubbio che non possono essere ignorate le precise indicazioni dell’art. 95 Cost. intorno all’imprescindibile direzione politica dell’attività amministrativa, altrettanto indubbio è che tale principio impone unicamente che il Ministro possa adottare, al proprio insediamento, <i>nuovi obiettivi</i> politici, mediante l’emanazione di atti di direttiva. Non discende dal principio di responsabilità politica, invece, la necessità che gli incarichi, nuovi in senso oggettivo, debbano essere conferiti a soggetti designati <i>ex novo</i>.<br />
Non solo nulla impedisce, ma è in qualche modo l’unica conclusione sensata, anzi, ritenere che debba essere il <i>vecchio</i> dirigente (nominato dal governo uscente) ad attuare il <i>nuovo</i> indirizzo politico, conformandosi alle <i>nuove</i> direttive e – nel caso di fruizione, da parte dell’organo di indirizzo politico, del potere di modifica dell’incarico – perseguendo i <i>nuovi</i> obbiettivi dedotti ad oggetto della prestazione da lui dovuta. <br />
Qualora quest’ultima risulti <i>professionalmente</i> (non <i>politicamente</i>) sovradimensionata o poco affine alle competenze del dirigente, dovrebbe essere questi, a rigor di logica, a voler recedere dal contratto prima della scadenza convenuta col precedente Governo. <br />
Ciò perché, in ogni caso, la valutazione di risultato – da effettuarsi con cadenza annuale o, in presenza di “rischio grave di un risultato negativo”, entro un termine inferiore all’anno – attesterà, prima o poi, la sua inettitudine, legittimando l’esercizio del potere di revoca da parte dell’organo politico (art. 5, cc. 2 e 4, d. lgs. n. 286/1999). Di un controllore, dunque, molto attento, poiché <i>cromaticamente</i> non affine.<br />
Un simile rilievo può, forse, essere tacciato d’ingenuità. Si può, infatti, definire poco realistica l’ipotesi di una scelta del dirigente compiuta, dal Ministro, in modo del tutto asettico rispetto al colore politico. E l’argomento parrebbe valevole a giustificare l’anticipata revoca dell’incarico, qui in considerazione: questa prelude, sulla scia di un’unica ragione, ad un conferimento che non può essere <i>color blind</i>.<br />
A me pare però che tale argomentare non sia condivisibile. <br />
Parafrasando Nigro: “Il fatto è che, se vi sono nell’amministrazione insufficienze e contraddizioni [che] dipendono da condizioni della nostra stessa società e quindi sono mali rimovibili solo in quanto si possano modificare queste condizioni [&#8230;]”, non può ignorarsi che altri mali sono “eliminabili – e da eliminare prima possibile – perché sono stati ed eventi propri dell’amministrazione”[18].<br />
Ed allora – giusta l’incapacità dell’organo politico, per propria natura, d’essere attento ai meri profili di efficienza dell’azione amministrativa (ed indifferente ai colori) – perché mai la legge dovrebbe ratificare, acquisendola a regola positiva, tale pre-giuridica ‘debolezza’?<br />
Se la legge è, allo stato, incapace di porre un efficace rimedio alle commistioni che in concreto si producono tra giudizio di affinità politica e valutazione delle professionalità, se la fiduciarietà non è, nei fatti, retta da puri elementi meritocratici, come invece vorrebbe il modello organizzativo astratto, da tali notazioni può forse derivare uno sforzo teorico volto a perfezionare la disciplina del momento costitutivo del rapporto. <br />
Non sembra né necessario né opportuno, invece, rimediare con la previsione, da parte del legislatore, di fattispecie di decadenza anticipata dall’incarico che, se non automatiche, siano nondimeno subordinate alla valutazione della dissonanza politica, anziché fondate sull’accertamento di un fallimento gestionale o dell’incapacità organizzativa del dirigente.<br />
A ben vedere, l’idea che la legge debba in qualche modo obliterare lo straripamento del potere politico-amministrativo oltre gli argini della programmazione degli obbiettivi e della scelta dei dirigenti sulla base di criteri oggettivi e misurabili pare fondarsi, più che sulla incorreggibile <i>nolontà</i> del politico di limitarsi ad una valutazione (prospettica ed <i>ex post</i>) di efficienza, sulla sua tendenziale <i>incapacità</i> di svolgerla.<br />
Il vero problema è, cioè, all’osso, la sfiducia diffusamente maturata, in pochi anni di esperienza, nei confronti dei meccanismi di valutazione della responsabilità dirigenziale.<br />
L’esperienza ha infatti dimostrato come la rilevazione della qualità delle prestazioni rese dai dirigenti sia tutt’altro che semplice[19]. <br />
Calata nel contesto sociale delle organizzazioni pubbliche, infatti, la responsabilità dirigenziale (nella sua accezione più stretta e ‘negativa’) ha finito con l’appiattirsi sulla responsabilità disciplinare: e con l’essere avocata, anche per tal via, alla competenza ‘concorrente’ – ma di assai dubbia validità – della contrattazione collettiva.  <br />
Si è così trasformata in una materia di trattativa sindacale, la cui vera <i>sedes </i>elettiva è la parte economica di Accordi e Contratti collettivi: all’interno della materia, per i rappresentanti delle aree dirigenziali, l’<i>obbiettivo</i> altro non è che il predicato di un’indennità, voce retributiva di parte variabile, di cui essi tendono ad ottenere l’indiscriminata erogazione, a beneficio di una categoria indistintamente rappresentata, quasi indipendentemente da alcuna valutazione sull’operato dei singoli dirigenti.<br />
Tanto che, nella pratica dei tribunali, il problema della responsabilità dirigenziale coincide tutt’al più con quello della misura in cui un’indennità d’obbiettivo debba essere corrisposta, se non lo è stata per l’intero; quasi impossibile, invece, incontrare casi di revoca di incarico legati all’accertamento negativo compiuto dall’organo di controllo (salve, ovviamente, le ipotesi-limite in cui la responsabilità dirigenziale sorge insieme e si fonde alla responsabilità disciplinare).<br />
Se questa è, nel concreto, la responsabilità del dirigente pubblico, è ovvio come non residui spazio operativo alcuno ai meccanismi di valutazione dei dirigenti (quanto meno sotto il profilo dell’attività: sotto il profilo organizzativo, invece, gli uffici di valutazione e controllo esistono – almeno presso la gran parte delle strutture ministeriali – ed occupano le prestazioni lavorative di considerevole parte dei dipendenti pubblici).<br />
È per questo che ritengo il discutere intorno allo <i>spoils system</i>, in relazione alla realtà organizzativa italiana, più come una via di fuga da un problema che come un problema in sé[20].<br />
Poiché il potere politico versa in una sorta di asimmetria informativa intorno al grado di <i>performance</i> offerto dal dirigente (e intorno a quello che il dirigente può, prevedibilmente, offrire) si individua nello <i>spoils system </i>lo strumento che consente al Ministro di recuperare la propria responsabilità <i>in eligendo</i>: in luogo della ponderata consapevolezza che potrebbe acquisirsi da una valutazione di puro merito, si affida alla fiduciarietà politica il compito di rimediare alla necessità, aggiungendo un anello alla catena rappresentativa che, dal pricipale/Popolo, conduce prima all’agente/Parlamento, poi al <i>sub </i>agente-Governo (ed, infine, al <i>sub-sub</i> agente/dirigente pubblico).<br />
Ma il problema che si intende, per tal via, aggirare, è assai più grave di quanto sembri: non si può rinunciare al buon funzionamento dei sistemi di rilevazione dell’efficienza  senza ritenere fallita l’intera riforma.<br />
La responsabilità dirigenziale è, infatti, sul piano del rapporto di lavoro, ciò che, sul piano oggettivo dei rapporti interorganici, è il cardine del modello adottato dal legislatore[21].<br />
Si potrebbe dire che essa sta alla responsabilità politica, nell’organizzazione pubblica, come il <i>quality management</i> sta, nella politica produttiva di un’impresa, alla ricognizione delle preferenze espresse dai consumatori sul mercato[22].<br />
Il binomio indirizzo-controllo, in altri termini, è essenziale, non solo utile, all’attuale conformazione dei rapporti interorganici delle amministrazioni pubbliche italiane: esso rende possibile una dislocazione verticale dei poteri gestionali in un modello organizzativo che attribuisce la qualità di organo non più, soltanto, all’ufficio del vertice politico, ma a tanti uffici quanti sono i centri di responsabilità dirigenziale. E lo fa, diversamente dalla quasi totalità delle amministrazioni pubbliche europee, in un’ottica spiccatamente aziendalistica: non è un caso che, a differenza degli altri Paesi, l’Italia assume il modello contrattuale a paradigma delle relazioni di lavoro nella gran parte degli ambiti amministrativi[23].<br />
Tant’è vero che il modello della valutazione di risultato, com’è noto, ha una scala applicativa assai più vasta di quella che sarebbe sufficiente alla soluzione degli equilibri tra politica e amministrazione, ed è replicato da ogni anello della catena, fino all’ultimo ufficio dirigenziale. La soggezione ad una valutazione di risultato esprime l’idea di una <i>misurabilità </i>del rendimento e la necessità che la P.A. accerti con metodicità, sulla base di indici e <i>standards</i>, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità delle attività poste in essere in un periodo di tempo dato. <br />
Una valutazione del dirigente ha ragion d’essere, insomma, proprio e soltanto in quanto prescinde del tutto da elementi esogeni al mero giudizio di rendimento.<br />
Se si ignorasse tutto ciò si smarrirebbe quindi, nel precipuo ambito del tema in considerazione, la linea posta, sin dalle riforme dei primi anni Novanta, a demarcare gli ambiti di <i>separazione</i> e di <i>continuità</i> tra politica e amministrazione[24].<br />
L’impianto costituzionale descrive, com’è noto, due anime necessariamente coesistenti nel rapporto tra i due termini. <br />
Una separazione, che garantisce la distanza dell’interesse politico dal provvedere sul caso concreto, ed è criterio saldato ai principi di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione; ed una continuità che riconduce alla responsabilità politica (ed al principio di democraticità dell’Ordinamento) l’azione degli apparati dotati di potere amministrativo. Nell’impianto costituzionale, la continuità è ovviamente protetta dall’art. 95.<br />
Ebbene, nelle riforme che, dall’inizio degli anni ’90, hanno interessato l’organizzazione amministrativa ed i rapporti di pubblico impiego, la <i>misurabilità</i> delle prestazioni ha costituito lo strumento per individuare un nuovo punto di equilibrio tra le due esigenze richiamate. <br />
La <i>continuità</i> tra potere politico ed azione amministrativa deve arrestarsi, secondo tale modello, all’interno degli ambiti in cui la legittimità del potere pubblico non può che essere <i>orientata all’input</i>, vale a dire negli ambiti in cui la valutazione del potere non può che essere ideologica, politica essa stessa, misurabile solo in considerazione del giudizio espresso, al momento del voto, dagli elettori. <br />
Man mano che l’azione politica si spiega in obbiettivi (prima politico-amministrativi, poi amministrativi <i>tout court</i>) essa può invece trarre legittimità dalla propria <i>misurabilità</i>: svelando così una maggiore o minore capacità di soddisfare gli interessi pubblici – individuati, in obiettivi, dall’organo di indirizzo – secondo parametri oggettivi. È questo l’ambito della <i>separazione </i>concepito dall’art. 4 del d. lgs. 165/2001, che affida ai dirigenti compiti autonomi ma <i>valutabili</i>. È dalla valutazione, misura dell’<i>output</i> della prestazione dirigenziale, che il relativo potere trae la propria unica fonte legittimante[25].<br />
 Nelle più recenti pronunce della Corte costituzionale, in materia di <i>spoils system</i>,<i> </i>si fa menzione, con significato parzialmente differente, non di <i>separazione e continuità</i>, ma di <i>due</i> nozioni di continuità.<br />
Una <i>continuità </i>esprime la fluidità di trasformazione dell’indirizzo politico in una concreta e conforme azione degli apparati burocratici[26]; una differente <i>continuità</i>, anch’essa intesa in modo atecnico, traduce, invece, una tensione opposta: l’esigenza che l’attività programmata per l’organo amministrativo nel breve periodo sia portata al termine della scadenza originariamente convenuta (e – in forza della dubbia ‘rifrazione’ soggettiva, più sopra richiamata – da un unico titolare).<br />
Per questa via, la Corte è riuscita, finora, a comporre, nel principio di buon andamento, la contraddizione corrente, in Costituzione, tra i principi di responsabilità politica e imparzialità. Ma ha ignorato, per tal via, il peso specifico di questi due principi rimasti, nei suoi argomenti, per così dire assorbiti.<br />
Non solo è, infatti, restato in ombra il ruolo autonomo del principio di imparzialità (richiamato soltanto, come in endiadi, con il buon andamento), ma si è smarrito il metodo di protezione del principio di responsabilità politica che, nel suo disegno, la riforma intrapresa dal ’92-’93 appresta.<br />
Non deve temersi, insomma, solo il rischio che una designazione dell’incaricato operata sulla scorta di una valutazione politica consenta l’indiretto dominio, da parte del Ministro, anche dell’attività provvedimentale, e che risulti così vanificata – almeno in potenza – una delle principali aspirazioni della riforma. Un rischio di almeno pari gravità, invero, si annida nella ragione opposta. <br />
E ciò perché se, sul piano delle garanzie costituzionali, la <i>separazione</i> del corpo burocratico è essenzialmente il sinonimo dell’imparzialità amministrativa, sul piano sociologico la <i>separazione </i>è un attributo endemico agli apparati amministrativi. Una tendenza che ne fa, in qualche modo, un potere autonomo[27], e che alla stregua dei poteri autonomi – o aspiranti ad esserlo – porta la burocrazia a straripare nell’ambito di altre competenze: quelle, appunto, politiche.<br />
Se la valutazione dirigenziale non funziona, e se la legge oblitera tale dato, trovando meccanismi alternativi di fidelizzazione politica tra organi, ciò che deve essere temuto non è, probabilmente, la straziante pretermissione che un tale dirigente generale subirà vedendo conferito al collega incompetente (ma di buon colore) l’incarico di direzione di Dipartimento, né il più inquietante aspetto della corresposione indiscriminata di indennità d’obiettivo e della loro progressiva salarizzazione (con buona pace della finanza pubblica e della funzione di incentivo alla produttività che, formalmente, dovrebbero invece avere nello spirito della legge e dei contratti collettivi).<br />
Il rischio più grande è che la politica (intesa come apparato), <i>fiduciosa</i> di poter recuperare a valle le redini del potere, cessi di svolgere le proprie primarie funzioni – che sono invece quelle della programmazione e della definizione, a monte,  di obbiettivi politico–amministrativi, divenendo definitivamente incapace di farlo. E che invece la <i>separata </i>burocrazia, adusa ormai a programmare, sopperendo all’incapacità dell’organo politico, acquisisca, <i>de facto</i>, tale potere. E, sottoponendosi ad autoreferenziali e comodi obbiettivi, smarrisca il senso della propria missione, senza tema d’incorrere in alcuna responsabilità.</p>
<p>____________________________</p>
<p>[1] Sono entrambe del 23 marzo 2007 le sentenze n. 103 e n.104. In proposito si veda, nel testo, <i><i>infra</i></i> – par. 2 – con le indicazioni bibliografiche ivi segnalate.  </p>
<p>[2] Ordinanza del 9 luglio 2007 del Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra B.G. e il Ministero delle comunicazioni, iscritta al n. 773 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2007.[3] Anche l’art. 23, com’è noto, è stato interessato, nel 2002, da una radicale riformulazione: l’art. 3, c. 4, della legge n. 145 ha, infatti, posto fine alla breve vita del ruolo unico della<i><i> </i></i>dirigenza pubblica, istituendo un ruolo dirigenziale presso ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.[4] Accanto all’ipotesi di decadenza automatica al novantesimo giorno dall’insediamento del Governo (sulla quale v. <i><i>supra</i></i>, § 1) la legge n. 145 disponeva, infatti, la cessazione degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali (art. 3, c. 7), al sessantesimo giorno dalla propria entrata in vigore.[5] G. Corso &#8211; G. Fares, <i><i>Quale spoils system dopo la sentenza 103 della Corte costituzionale?</i></i>, in <i><i>www.giustamm.it.</i></i>, sottolineano che la Corte ha preferito “fare appello “in particolare” al buon andamento dell’amministrazione, sfruttando la doppia valenza dell’art. 97, e più precisamente al «principio di continuità dell’azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell’azione stessa»”. Gli AA. mettono in evidenza il valore di tale peso preminente che il principio assume rispetto a quello di imparzialità. Sul punto, v. <i><i>infra</i></i>, § 5. Con riferimento anche alla n. 104 del 2007 si veda in particolare F. Merloni<i><i>, Lo </i></i>spoils<i><i> </i></i>system<i><i> è inapplicabile alla dirigenza professionale: dalla Corte nuovi passi nella giusta direzione</i></i>, in <i><i>Le Regioni</i></i>, 5/2007, 836 e ss. </p>
<p>[6] Così la sentenza n. 103/2007, considerato in diritto n. 9.2.</p>
<p>[7] Sentenza n. 104/2007, considerato in diritto n. 2.10, con riferimento al direttore generale di una A.S.L. del Lazio, assimilabile tuttavia alla figura del dirigente generale dello Stato in virtù dell’analogia dei poteri di nomina: rimessi – nell’uno e nell’altro caso – ai rispettivi organi d’indirizzo politico-amministrativo. In commento alla pronuncia, oltre ad F. Merloni, <i><i>Lo </i></i>spoils<i><i> </i></i>system cit., v. S. de Gotzen, <i><i>ibidem</i></i>, 848 e ss..[8] Corte costituzionale, 16 giugno 2006 , n. 233. In commento si segnalano i contributi di S. Battini, <i><i>In morte del principio di distinzione tra politica e amministrazione: la Corte preferisce lo </i></i>spoils system, in <i><i>Giornale di diritto amministrativo</i></i>, 8/2006, 911 e ss.; G. Gardini<i><i>, Lo </i></i>spoils<i><i> </i></i>system<i><i> al primo vaglio di costituzionalità: le nomine fiduciarie delle Regioni sono legittime, ma la </i></i>querelle<i><i> resta aperta, </i></i>in<i><i> Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, </i></i>3-4/2006; F. Merloni, <i><i>Primi incerti tentativi di arginare lo </i></i>spoils<i><i> </i></i>system<i><i> nelle Regioni</i></i>, in <i><i>Le Regioni</i></i>, 6/2006. </p>
<p>[9] S. Battini, cit<i><i>.</i></i>, <i><i>passim</i></i>.</p>
<p>[10] Ma, si badi, non è questa la tendenza della dottrina prevalente, che preferisce leggere discontinuità tra gli indirizzi espressi dalla Corte nel 2006 e nel 2007: F. Merloni, <i><i>Lo </i></i>spoils system<i><i> </i></i>cit., <i><i>passim</i></i>; nel senso della necessaria limitazione delle conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 233 del 2006 alla peculiarità del caso trattato e, comunque, all’ambito della dirigenza regionale, v. G. Gardini, <i><i>Lo </i></i>spoils system<i><i> </i></i>cit., <i><i>passim</i></i>. </p>
<p>[11] Sul punto si rinvia ancora a S. Battini, cit.. In particolare p. 914 e s.. </p>
<p>[12] Come segnalato in apertura, le uniche differenze tra la norma dichiarata illegittima dalla sentenza in commento e quella travolta dalla n. 103 del 2007 attengono all’ambito di applicazione  e alla previsione di un eventuale potere di conferma in capo all’esecutivo. </p>
<p>[13] Così la sentenza in commento al considerato in diritto <i><i>sub </i></i>3.3..</p>
<p>[14] Il passo è tratto da C. cost. n. 104 del 2007: in quel contesto, peraltro, è riferito proprio all’ipotesi di decadenza a regime dettata per i direttori generali di ASL da una norma di legge della Regione Lazio. </p>
<p>[15] G. Corso &#8211; G. Fares, cit.; </p>
<p>[16] Cfr. B. Cavallo<i><i>, Teoria e prassi della pubblica organizzazione, </i></i>Milano, 2005, 542, citato da<i><i> </i></i>G. Corso &#8211; G. Fares, cit.</p>
<p>[17] G. Corso &#8211; G. Fares, cit.</p>
<p>[18] M. Nigro, <i><i>Amministrazione publica (Organizzazione giuridica dell’)</i></i>, in <i><i>Enciclopedia giuridica</i></i>, Roma, 1991, 7.</p>
<p>[19] cfr. M. R. Spasiano, <i><i>La responsabilità dirigenziale</i></i>, in M. P. Chiti – R. Ursi (a cura di), <i><i>La dirigenza pubblica: analisi e prospettive</i></i>. <i><i>Atti del Convegno – Palermo, 1-2 Dicembre 2006</i></i>, Torino, 2007, 161 e ss.. [20] Ad uguale conclusione pare pervenire F. Merloni, <i><i>Dirigenza pubblica e amministrazione imparziale. Il modello italiano in Europa</i></i>, Bologna, 2006, segn. 173 e ss., per il quale i meccanismi di <i><i>spoils system</i></i> altro non sarebbero che un “aggiramento della distinzione” tra politica e amministrazione.[21] In questo senso v. F. Merloni, <i><i>La dirigenza pubblica italiana in ottica comparata</i></i>, in M. P. Chiti –R. Ursi (a cura di), cit., p. 57; soprattutto, dello stesso A., <i><i>Dirigenza pubblica e amministrazione imparziale</i></i> cit., 165 e ss..[22] La duplice valenza dei meccanismi di rilevazione dei risultati – da un lato premiale ed incentivante nei confronti dei dirigenti, dall’altro indicativa della qualità e della razionalità dei processi produttivi per le stesse pubbliche amministrazioni – è il frutto di un unico approccio di politica del diritto, profondamente influenzato dalle riflessioni degli economisti intorno alle inefficienze del settore pubblico. Si veda J. E. Stiglitz, <i><i>Economia del settore pubblico</i></i>, Milano, 2007, 197 e ss.. Per una prospettiva pratica sul valore del <i><i>quality management</i></i> nella produzione privata di beni e servizi si veda M. Pagliaro, <i><i>Scenario: Qualità.</i></i> <i><i>La pratica della qualità nell&#8217;impresa del XXI secolo</i></i>, http://www.qualitas1998.net/scenarioqualita/, 2007. </p>
<p>[23] F. Merloni, <i><i>Dirigenza pubblica </i></i>cit., 143 e ss..</p>
<p>[24]  Il riferimento è alla dicotomia descritta da M. Nigro, op. cit., 4 e ss..</p>
<p>[25] Sulle “credenze” nella legittimità “orientate all’input” e “orientate all’output” (corrispondenti, grossomodo, all’idea di un governo <i><i>da parte</i></i> del popolo e di un governo <i><i>per</i></i> il popolo) v. F. W. Scharpf, <i><i>Governare l’Europa</i></i>, Bologna, 1997, 13 e ss.; dello stesso A. si veda <i><i>Games Real Actors Play. Actor Centered Institutionalism in Policy Research</i></i>, Boulder, Col., Westview, 1997, ivi citato. </p>
<p>[26]  Si veda, in particolare, il considerato in diritto n. 5 della sentenza n. 104 del 2004, ove si richiama l’indirizzo di C. cost. n. 233 del 2006.</p>
<p>[27] M. Nigro, op. cit., <i><i>ibidem</i></i>.</p>
<p></p>
<p align=right>(pubblicato il 17.7.2008)</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Reti e servizi di pubblica utilità: il caso delle comunicazioni elettroniche</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/reti-e-servizi-di-pubblica-utilita-il-caso-delle-comunicazioni-elettroniche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 17:38:18 +0000</pubDate>
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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 7.3.2007) Note</p>
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<p align="right"><i>(pubblicato il 7.3.2007)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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