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	<title>Marco Calabro&#039; Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Marco Calabro&#039; Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Livelli essenziali delle prestazioni sociali e politiche pubbliche per l’integrazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/livelli-essenziali-delle-prestazioni-sociali-e-politiche-pubbliche-per-lintegrazione/">Livelli essenziali delle prestazioni sociali e politiche pubbliche per l’integrazione</a></p>
<p>Livelli essenziali delle prestazioni sociali e politiche pubbliche per l’integrazione &#160; Marco Calabrò &#160; Sommario: 1. La disciplina dell’accesso alle prestazioni socio-assistenziali per l’immigrato regolare: tra competenze statali e regionali. – 2. L’incerta qualificazione giuridica dei diritti sociali e le criticità connesse alla mancata individuazione organica dei Livelli essenziali delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/livelli-essenziali-delle-prestazioni-sociali-e-politiche-pubbliche-per-lintegrazione/">Livelli essenziali delle prestazioni sociali e politiche pubbliche per l’integrazione</a></p>
<h1 abp="815" align="center"><strong abp="816">Livelli essenziali delle prestazioni sociali</strong></h1>
<h1 abp="817" align="center"><strong abp="818">e politiche pubbliche per l’integrazione </strong></h1>
<p>&nbsp;<br abp="819" /><br />
Marco Calabrò<br abp="820" /><br />
&nbsp;<br abp="821" /><br />
<em abp="822">Sommario</em>: 1. La disciplina dell’accesso alle prestazioni socio-assistenziali per l’immigrato regolare: tra competenze statali e regionali. – 2. L’incerta qualificazione giuridica dei diritti sociali e le criticità connesse alla mancata individuazione organica dei Livelli essenziali delle prestazioni. – 3. La nozione di “discriminazione non irragionevole” nell’accesso al <em abp="823">welfare</em>. Le discriminazioni fondate sui requisiti della cittadinanza e della residenza. – 4. Alla ricerca di nuovi parametri di verifica della legittimità delle discipline regionali: l’intervento, necessario ma insufficiente, della Corte Costituzionale. – 5. La prossima frontiera: l’attuazione di politiche regionali per l’integrazione e l’individuazione di livelli essenziali delle prestazioni specificamente destinati all’immigrato regolare.<br abp="824" /><br />
&nbsp;<br abp="825" /><br />
&nbsp;<br abp="826" /><br />
<em abp="827">1. La disciplina dell’accesso alle prestazioni socio-assistenziali per l’immigrato regolare: tra competenze statali e regionali.</em><br abp="828" /><br />
&nbsp;<br abp="829" /><br />
Il principale obiettivo delle riflessioni che seguono è quello di evidenziare le criticità che è possibile registrare oggi in Italia in tema di accesso alle prestazioni socio-assistenziali da parte dello straniero, con particolare attenzione alla posizione dell’immigrato regolarmente soggiornante in Italia. A tal fine prenderò le mosse dal profilo, foriero di non poche incertezze, della corretta perimetrazione della competenza legislativa in materia, per poi soffermarmi sulla natura delle posizioni giuridiche soggettive riconosciute in capo all’immigrato regolare e sulle legittime aspettative di quest’ultimo, nonché sul ruolo che le politiche regionali in materia di integrazione sono chiamate a ricoprire in funzione dello sviluppo sostenibile di una società pluralista.<br abp="830" /><br />
Come noto, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione la materia dell’immigrazione<a abp="831" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> rientra tra quelle di competenza esclusiva statale, il che sembrerebbe escludere qualsiasi intervento sul tema a livello regionale. La Corte Costituzionale, tuttavia, – nel recepire quella scissione tra politiche “di” immigrazione e politiche “per” l’immigrazione sostenuta da una certa dottrina<a abp="832" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> – ha fin da subito chiarito che unicamente i profili attinenti l’ingresso e le modalità di soggiorno dello straniero in Italia sono da considerarsi di stretta competenza statale, in quanto connessi all’area della sicurezza pubblica. Al riguardo, ad esempio, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime disposizioni regionali relative all’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare<a abp="833" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, alla gestione dei flussi migratori<a abp="834" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a> all’attuazione delle attività di regolarizzazione della posizione dello straniero<a abp="835" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br abp="836" /><br />
Al contrario, la stessa Consulta ha in più occasioni avuto modo di affermare che ambiti differenti, connessi a profili di grande rilevanza per la vita dell’immigrato che già soggiorna in Italia – quali l’assistenza, l’istruzione e la salute – sono da considerarsi di competenza concorrente (se non, in alcuni casi, residuale regionale) e devono, pertanto, essere gestiti in stretto coordinamento tra Stato e Regioni<a abp="837" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. In tal senso, ad esempio – a fronte della recente presentazione, da parte del Governo, di diversi ricorsi avverso disposizioni regionali volte ad estendere alcuni diritti sociali anche agli immigrati irregolari<a abp="838" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>, sull’assunto che ne avrebbero in tal modo agevolato la permanenza sul territorio nazionale – &nbsp;la Corte non ha condiviso le censure governative e – anche alla luce del ruolo fondamentale che lo stesso d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico in materia di immigrazione) riconosce alle regioni<a abp="839" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> – ha affermato con chiarezza che le regioni hanno il compito di regolare (e, quindi, modulare) gli effetti sociali del fenomeno migratorio<a abp="840" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br abp="841" /><br />
La questione, in realtà, è ancora più complessa se si considera che la materia dell’assistenza sociale rientra pacificamente tra quelle di competenza esclusiva residuale regionale<a abp="842" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>, il che potrebbe indurre a ritenere che tutti i profili non connessi alla sicurezza bensì alla sola assistenza sociale debbano essere disciplinati unicamente da disposizioni regionali. L’applicazione del criterio generale della “prevalenza” imporrebbe, infatti, nel caso di concorso di competenze, una verifica circa la possibilità di considerare dominante una delle materie coinvolte<a abp="843" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>. Il rischio di tale opzione, tuttavia, è evidentemente rappresentato dalla più che probabile (e inaccettabile) creazione di modelli di <em abp="844">welfare</em> profondamente differenti tra regione e regione. In effetti, il raggio di azione regionale non può in alcun modo ritenersi svincolato da disposizioni statali (e costituzionali), prime fra tutte quelle in materia di diritti fondamentali<a abp="845" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. L’argine rappresentato da tale “nocciolo duro”, tuttavia, presenta diverse incertezze applicative, in relazione tanto al contenuto effettivo dei diritti fondamentali, quanto alla loro elencazione: ferma restando l’esclusione degli immigrati dall’esercizio dei diritti politici, in dottrina si avvicendano posizioni orientate a garantire agli stranieri tutti i diritti inviolabili dell’uomo, ed impostazioni che invece – pur ritenendo inadeguato il criterio letterale<a abp="846" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a> – sostengono la necessità di verificare, in merito a ciascun diritto che la Costituzione riserva ai soli cittadini, la sussistenza o meno di ragioni idonee a supportare tale scelta<a abp="847" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br abp="848" /><br />
A ben vedere, in realtà, è la stessa intrinseca complessità delle problematiche connesse alla materia dell’immigrazione a pretendere l’applicazione di un modello di intervento pubblico multilivello, fondato sui principi di coordinamento e leale collaborazione, sia in relazione alle materia di competenza concorrente che a quelle di esclusiva competenza statale e regionale<a abp="849" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>. Del resto, conduce a tanto anche una lettura sistematica delle disposizioni costituzionali: mentre, da un lato, l’art. 117, co. 2 attribuisce alla competenza esclusiva statale la materia dell’immigrazione, dall’altro – ai sensi dell’art. 118, co. 3 – si dispone espressamente che nella stessa materia la legge statale disciplini forme di coordinamento fra Stato e Regioni<a abp="850" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br abp="851" /><br />
Nonostante il contesto normativo contempli, dunque, un modello regolatorio coordinato ed omogeneo, il quadro attuale appare profondamente sfaccettato ed eterogeneo, frutto di una sostanziale mancanza di politiche pubbliche unitarie, nonchè di interventi contraddittori sia a livello statale che, soprattutto, regionale. Come si chiarirà meglio nel prosieguo, infatti, è possibile registrare un duplice filone: da un lato, normative regionali tese ad ampliare il grado di accesso alle prestazioni assistenziali dello straniero (in alcuni casi anche irregolare), dall’altro, diverse leggi regionali che – rivendicando l’autonomia derivante dalla competenza residuale in materia di assistenza sociale – intervengono in termini decisamente restrittivi<a abp="852" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br abp="853" /><br />
Tale assetto è in buon parte il risultato della perdurante assenza di una determinazione organica da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) in materia di assistenza sociale<a abp="854" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>. Questi ultimi, infatti, una volta individuati, finirebbero per fornire una piattaforma (minima) uniforme e, nel contempo, per configurare chiari e ben definiti limiti per i legislatori regionali. I Lep – rappresentando il contenuto essenziale dei diversi diritti sociali<a abp="855" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a> – assicurerebbero, sia per il cittadino italiano (o, meglio, europeo) che, a maggior ragione, per l’immigrato, il godimento sull’intero territorio nazionale di prestazioni garantite e qualitativamente uniformi. E’ stato giustamente osservato, al riguardo, che il livello di uniformità può concernere non solo il contenuto del diritto, ma anche i beneficiari dello stesso: in particolare, al legislatore statale sarebbe consentito individuare il titolo di soggiorno necessario, ovvero “quel collegamento con la comunità italiana che dà accesso al godimento dei diritti sociali”<a abp="856" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>, con il conseguente divieto per il legislatore regionale di ridurre la sfera dei destinatari di quel diritto.<br abp="857" /><br />
Ad oggi, invece – a differenza di quanto accade nel settore dell’assistenza sanitaria – la legge quadro in materia di servizi sociali (l. n. 328/2000), si limita ad individuare in modo generico destinatari e tipologie di servizi, senza tra l’altro occuparsi (se non del tutto incidentalmente) della figura dell’immigrato<a abp="858" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>: la mancata determinazione espressa dei Lep impone, pertanto, la loro ricerca all’interno di altre normative di settore (principalmente il t.u. in materia di immigrazione) – attraverso incerte operazioni di tipo deduttivo – il che, come emergerà nel prosieguo del presente lavoro, finisce, tra l’altro, per rendere difficoltoso il controllo di legittimità costituzionale della normativa regionale di settore da parte della Consulta.&nbsp;&nbsp;<br abp="859" /><br />
&nbsp;<br abp="860" /><br />
<em abp="861">2. L’incerta qualificazione giuridica dei diritti sociali e le criticità connesse alla mancata individuazione organica dei Livelli essenziali delle prestazioni.</em><br abp="862" /><br />
&nbsp;<br abp="863" /><br />
In tale contesto si innesta, poi, l’ulteriore profilo di criticità derivante dall’incerta qualificazione giuridica dei diritti sociali, ovvero delle pretese, nonchè dei limiti delle stesse, che il cittadino in generale può vantare nei confronti degli apparati istituzionalmente chiamati ad erogare prestazioni socio-assistenziali. Si tratta senza dubbio di una categoria assai eterogenea, nella quale rientrano ambiti anche molto differenti fra loro<a abp="864" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a> – quali il diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione, all’abitazione, all’assistenza – il che spiega (almeno in parte) le ragioni per le quali ancora oggi “diritti sociali” rappresenti una formula profondamente controversa. Il tema impegna da anni la migliore dottrina e non può certo essere compiutamente affrontato in questa sede<a abp="865" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>; eppure è necessario accennarvi in via strumentale per potersi poi occupare nello specifico della posizione dello straniero nei confronti dell’accesso al <em abp="866">welfare</em>.<br abp="867" /><br />
Semplificando, una prima posizione – nell’inquadrare i diritti sociali all’interno dei diritti fondamentali – tende a riconoscere in capo al cittadino un diritto soggettivo pieno, escludendo qualsiasi forma di discrezionalità non solo da parte dell’amministrazione ma anche del legislatore nella soddisfazione di tali diritti<a abp="868" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>. La prospettiva è quella di ritenere la piena tutela dei diritti sociali come diretta espressione del valore della persona e della dignità umana, configurando questi, insieme alle libertà fondamentali, l’essenza stessa (perciò non degradabile) dell’uomo.<br abp="869" /><br />
A tale ricostruzione se ne affianca una seconda, volta invece ad inquadrare i diritti sociali nell’ambito dei diritti di prestazione, con la necessaria conseguente esclusione della possibilità di parlarne in termini di diritti soggettivi, atteso il loro essere finanziariamente condizionati e la connessa attribuzione (almeno a livello legislativo) di un potere discrezionale di scelta circa l’individuazione del livello di soddisfacimento del diritto e delle risorse da impegnare al riguardo<a abp="870" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>. Come noto, sin dagli anni ’90 del secolo scorso la Corte Costituzionale ha introdotto – in relazione al diritto alla salute e, più in generale, alla posizione del cittadino nei confronti dell’erogazione di prestazioni socio-assistenziali – la figura dei diritti finanziariamente condizionati “all&#8217;attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell&#8217;interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui l&#8217;apparato dispone”<a abp="871" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>. Di qui l’atteggiarsi dei diritti sociali come interessi legittimi o, comunque, occasionalmente protetti, la cui soddisfazione sarebbe perciò subordinata alla previa tutela dell’interesse generale<a abp="872" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a> e, quindi, alle scelte di volta in volta compiute dal potere pubblico nel bilanciare le pretese del singolo con le esigenze della collettività<a abp="873" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>.<br abp="874" /><br />
A ben vedere, come è stato condivisibilmente osservato, l’eterogeneità che caratterizza la figura dei diritti sociali finisce per rendere fallimentare qualsiasi tentativo volto a delineare gli stessi attraverso una configurazione giuridica unitaria; essi, infatti, costituiscono situazioni che – seppure qualificate dalla Costituzione come diritti – spesso non assurgono a veri e propri diritti soggettivi, bensì si atteggiano a “situazioni giuridiche soggettive diverse o addirittura non sarebbero, in qualche caso, situazioni giuridiche soggettive”<a abp="875" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>.<br abp="876" /><br />
Ciò posto – anche alla luce dei più limitati fini della presente indagine, volta a definire la posizione dello straniero nei confronti delle prestazioni pubbliche socio-assistenziali – si intende prospettare una ricostruzione della figura del diritto sociale che contempli la scissione di due momenti temporalmente e logicamente distinti: da un lato, il momento della programmazione dei servizi da poter erogare, dei relativi destinatari e delle risorse necessarie, in relazione al quale l’utente non può che essere considerato titolare di mere aspettative o di interessi legittimi; dall’altro, il momento della concreta erogazione del servizio, a fronte della quale – in presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi – l’utente è innegabilmente titolare di un vero e proprio diritto soggettivo a ricevere la prestazione. Il condizionamento (economico ed organizzativo) non riguarderebbe, pertanto, l’<em abp="877">an </em>e il <em abp="878">quid</em> del diritto spettante – coperti da garanzia costituzionale – bensì il <em abp="879">quomodo</em> e il <em abp="880">quando</em> del relativo godimento, profili lasciati ad una duplice discrezionalità: innanzitutto legislativa (sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza) e in secondo luogo amministrativa (sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di potere)<a abp="881" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>.<br abp="882" /><br />
Una volta esercitate le suddette attività discrezionali, tuttavia, il diritto (o, meglio, la posizione giuridica soggettiva), originariamente condizionata, diviene direttamente azionabile e tutelabile come diritto soggettivo pieno e la peculiarità dei diritti sociali riposa proprio nella circostanza che esiste un contenuto essenziale di tale diritto che in ogni caso la discrezionalità amministrativa e legislativa non possono in alcun modo intaccare. Il carattere non degradabile di (alcuni) diritti sociali non appare, invero, oggetto di contestazione<a abp="883" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>; meno scontata è, però, la concreta definizione di tale “nocciolo” minimo costituzionalmente garantito. Non viene in aiuto il riferimento ai diritti fondamentali dell’uomo, in quanto con tale formula si dice troppo (peccando di assolutizzazione e non tenendo conto della accezione di “diritti condizionati”) e troppo poco (mancando una elencazione delle specifiche prestazioni atte a configurare il nucleo fondamentale di ciascun diritto).<br abp="884" /><br />
Ecco, quindi, che emerge il ruolo essenziale che in tale contesto è chiamata a ricoprire la pronta e completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione ai diversi diritti sociali<a abp="885" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>. I Lep rappresentano qualcosa di diverso, di ulteriore, rispetto ai diritti fondamentali e la loro concretezza li rende l’unico strumento realmente in grado di tutelare l’utente di fronte ad indebite limitazioni dei propri diritti<a abp="886" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>. Fino a quando il legislatore statale non determinerà in maniera chiara ed organica i Lep in materia di assistenza sociale, i potenziali destinatari delle relative prestazioni assistenziali non potranno che essere ritenuti titolari di mere aspettative di diritto nei confronti del legislatore (soprattutto nella sua “veste” regionale) e di interessi legittimi nei confronti delle amministrazioni cui è affidata l’erogazione della singola prestazione.<br abp="887" /><br />
E’ agevole sostenere che se tali considerazioni posso essere effettuate nei confronti del cittadino, esse valgono ancora di più per lo straniero: questi, infatti, finisce per rinvenire nei Lep – e nel precetto di uguaglianza sostanziale di cui essi sono portatori – la più salda (nonché giustiziabile) garanzia di poter innanzitutto conoscere, e poi pretendere, ciò che gli spetta; la mancata determinazione dei Lep, al contrario, lascia come vedremo l’immigrato alla mercè di scelte ampiamente discrezionali effettuate da legislatori regionali ed amministratori locali più o meno “illuminati”<a abp="888" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>. Se è vero, infatti, che non è esclusa una competenza regionale anche in materia di Lep (derogabili localmente <em abp="889">in melius</em>) in relazione all’assetto organizzativo e gestorio delle prestazioni, certamente resta immodificabile quanto stabilito a livello statale in ordine agli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni stesse<a abp="890" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.<br abp="891" /><br />
Può richiamarsi in via analogica quanto ormai da tempo chiarito dalla Corte Costituzionale in tema di tutela del diritto alla salute. Come è noto, lo Stato ha dapprima stabilito i principi per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di assistenza sanitaria, individuandoli nell’attenzione alla dignità della persona, nella verifica del bisogno di salute, nell’equità nell’accesso ai servizi, nella qualità e appropriatezza delle cure, nonché nell’economicità dell’impiego delle risorse (cfr. d.lgs. n. 229/1999). In un secondo momento, i Lep sono stati poi determinati nello specifico con atto regolamentare (d.p.c.m. 29 novembre 2001), attraverso l’individuazione di tipologie di prestazioni e di livelli delle stesse che, come chiarito dalla Corte, valgono a identificare il nucleo non degradabile del diritto, così come cristallizzato nell’art. 32 Cost<a abp="892" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>. Proprio grazie a tale operazione la dottrina maggioritaria – supportata dall’utilizzo di termini quali “chiunque” o “tutti” da parte della giurisprudenza<a abp="893" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a> – identifica oggi nei Lep in materia sanitaria quelle prestazioni minime garantite agli immigrati (anche irregolari)<a abp="894" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>, ed è quindi evidente la ragione per cui è di fondamentale importanza che il legislatore statale non perseveri nel rinviare ad ottemperare al dovere di definire con chiarezza i livelli essenziali delle prestazioni anche nel settore delle attività socio-assistenziali.<br abp="895" /><br />
&nbsp;<br abp="896" /><br />
<em abp="897">3. La nozione di “discriminazione non irragionevole” nell’accesso al welfare. Le discriminazioni fondate sui requisiti della cittadinanza e della residenza.</em><br abp="898" /><br />
&nbsp;<br abp="899" /><br />
Come già si è avuto modo di osservare, attualmente la normativa di principio in materia di accesso alle prestazioni di assistenza sociale per lo straniero (extraeuropeo) – idonea a rappresentare, seppure in via induttiva, un riferimento embrionale di livelli essenziali delle prestazioni – appare molto scarna. Essa, infatti, si limita ad equiparare ai cittadini italiani – ai fini della fruizione delle prestazioni assistenziali – i soli stranieri titolari carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno di lungo periodo) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (artt. 41 d.lgs. n. 286/1998 – t.u. immigrazione), nonché a riconoscere ai soli immigrati regolarmente soggiornanti il diritto di fruire delle misure di integrazione sociale (art. 40 d.lgs. n. 286/1998)<a abp="900" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>.<br abp="901" /><br />
Al di fuori dei diritti fondamentali universalmente riconosciuti<a abp="902" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>, pertanto, il <em abp="903">discrimen </em>&nbsp;tra accessibilità e non accessibilità alle prestazioni socio-assistenziali, a livello statale, sembra essere stato condivisibilmente individuato in una certo grado di “stabilità” del rapporto tra persona e territorio, desumibile dalla durata del periodo di soggiorno. Tale impostazione trova conferma anche in disposizioni puntuali, sempre di livello statale, quale ad esempio la disciplina della c.d. <em abp="904">social card</em><a abp="905" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>. Ai sensi dell’art. 81 co. 29 ss. del d.l. n. 112/2008 è, infatti, prevista l’istituzione di un fondo da destinare al finanziamento di una “carta acquisti”&#8201;, erogata dallo Stato a coloro che dimostrano di trovarsi in una situazione di disagio economico tale da minare l’autonomo soddisfacimento delle esigenze basilari di natura sia alimentare che energetiche e sanitarie<a abp="906" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>. La versione originaria della disposizione indicava, invero, nei soli cittadini italiani i beneficiari di tale prestazione assistenziale, ma con una modifica del 2013 – evidentemente tesa ad adeguare la disciplina di settore a quella generale presente nel t.u. immigrazione – il beneficio è stato esteso anche agli stranieri in possesso di un permesso di lungo periodo<a abp="907" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>.<br abp="908" /><br />
Deve segnalarsi, di contro, che da un più approfondito esame del t.u. immigrazione emerge come la possibilità di fruire delle prestazioni prestazioni socio-assistenziali sia subordinato non al semplice trascorrere di un determinato periodo di soggiorno continuativo, bensì anche a condizioni ulteriori. In particolare, ai sensi dell’art. 4 <em abp="909">bis </em>del d.lgs. n. 286/1998 colui che richiede il rilascio di un permesso di soggiorno – presupposto, si è detto, indispensabile per ottenere l’accesso al <em abp="910">welfare</em> – è tenuto a sottoscrivere un Accordo di integrazione, con il quale si impegna ad acquisire entro un tempo stabilito un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, della Costituzione, delle istituzioni nazionali<a abp="911" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>, ecc., nonchè ad aderire espressamente alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione, con ciò facendo propri i valori fondamentali dell’ordinamento italiano. In altri termini, l’immigrato che intende godere delle prestazioni socio-assistenziali non può limitarsi a vivere sul territorio nazionale pacificamente e nel rispetto delle leggi, bensì deve impegnarsi a “diventare” un cittadino italiano (comunque di “serie B” in quanto escluso dal godimento di buona parte dei diritti civili e politici)<a abp="912" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>.&nbsp; &nbsp;<br abp="913" /><br />
Ma al di là di tale ultimo profilo, la maggiore criticità della normativa nazionale, si ribadisce, è rappresentata dalla sua limitatezza ed in particolare, dalle aporie connesse alla mancata indicazione espressa dei Lep, finendo così per riconoscere un notevole (eccessivo) raggio di azione ai legislatori regionali. Un certo grado di differenziazione tra discipline regionali è fisiologico e, anzi, si può dire connaturato alla stessa <em abp="914">ratio </em>della competenza legislativa regionale (sia concorrente che residuale)<a abp="915" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>; ma l’eccesso di eterogeneità attualmente registrabile – derivante dall’assenza di parametri unitari di riferimento – conduce ad intollerabili situazioni di incertezza, nonchè al fondato rischio di violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost. in un settore così delicato come quello dell’accesso ai servizi di assistenza sociale.<br abp="916" /><br />
Numerose leggi regionali di settore – la maggioranza – estendono l’accesso al <em abp="917">welfare</em> a tutti gli immigrati regolari, a prescindere dalla durata del soggiorno<a abp="918" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>, ed in alcuni casi financo agli stranieri irregolari in attesa di conclusione della procedura di regolarizzazione<a abp="919" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>. Non mancano, tuttavia, interventi legislativi regionali di tenore opposto, tesi, cioè, a limitare l’accesso alle prestazioni sociali per gli immigrati rispetto a quanto loro riconosciuto in sede di normativa nazionale.<br abp="920" /><br />
Alcune disposizioni restrittive hanno inizialmente fondato l’elemento discriminatorio sul requisito della cittadinanza – escludendo del tutto i non italiani dall’accesso al <em abp="921">welfare</em> – sulla base di una pretesa piena libertà del legislatore regionale laddove il suo interevento non incidesse sulla sfera protetta dei diritti fondamentali<a abp="922" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>. Tali disposizioni, tuttavia, non hanno passato il vaglio della Corte Costituzionale<a abp="923" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>, il che ha indotto alcuni legislatori regionali a “trasferire” l’elemento differenziale dalla cittadinanza alla residenza, attraverso la previsione di requisiti differenti per il cittadino (per il quale è in genere sufficiente dimostrare la semplice residenza) e per lo straniero (al quale viene richiesto di essere residente, ininterrottamente, da 3 se non a volte 5 anni)<a abp="924" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>. A quanto risulta, invero, tutte le normative regionali comportanti tali forme di discriminazione sono state dichiarate incostituzionali, ma non, si badi, perché non siano ammessi in astratto trattamenti differenziati tra cittadino e straniero in relazione al godimento dei diritti sociali, bensì per violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.: la Consulta, in altri termini, – nelle diverse pronunce con le quali ha censurato le disposizioni regionali discriminatorie – ha ritenuto illegittima l’introduzione dell’elemento di distinzione non in quanto tale bensì perchè irragionevole, attesa la mancanza di una correlazione tra la richiesta di una residenza protratta negli anni e i requisiti che costituiscono il presupposto della fruizione delle prestazioni sociali, ovvero il versare in situazione di bisogno e disagio<a abp="925" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>.<br abp="926" /><br />
E’ evidente, d’altro canto, che non sarebbe legittimo (né, tantomeno, finanziariamente realistico) prospettare una piena equiparazione tra il cittadino e lo straniero regolare in relazione all’incondizionato accesso ai servizi di assistenza sociale, se non altro alla luce del vincolo economico connesso alle prestazioni ed al rischio di <em abp="927">default</em> del Paese ospitante. Sul punto deve osservarsi come lo stesso “straniero europeo”, cittadino, cioè, di uno stato membro – nonostante le libertà di circolazione e soggiorno di cui all’art. 21 TFUE – incontri diversi limiti nell’accesso al <em abp="928">welfare</em> legati alla natura del soggiorno (lavoratore, studente, turista) ed alla durata dello stesso<a abp="929" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>. In diverse occasioni, esigenze connesse alla “tenuta” dei sistemi di <em abp="930">welfare </em>nazionali hanno indotto la Corte di Giustizia Europea a ritenere legittimo, a determinate condizioni, l’utilizzo del criterio della residenza quale requisito per accedere ad alcune prestazioni sociali oggettivamente connesse alla presenza protratta sul territorio nazionale<a abp="931" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>.<br abp="932" /><br />
Il criterio della dimostrazione di un effettivo legame con il territorio, quale elemento in grado di indicare la ragionevolezza o meno della discriminazione, è stato d’altro canto valorizzato anche dalla Corte Costistuzionale, laddove ha chiarito che il legislatore che intenda sottrarsi da un giudizio di ineguaglianza e manifesta irragionevolezza è tenuto a giustificare eventuali restrizioni all’accesso alle prestazioni sociali fondando l’elemento discriminante sulla “presenza o assenza di indici idonei a testimoniare il legame tendenzialmente stabile tra la persona e la comunità”<a abp="933" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>. Pertanto, l’elemento della precarietà del soggiorno può senza dubbio rappresentare un criterio legittimo per la non attribuzione di un beneficio sociale, ma solo a fronte di una ragionevole correlazione tra le condizioni cui è subordinato l’accesso alla prestazione e la <em abp="934">ratio </em>del beneficio stesso<a abp="935" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>: in tal senso, potrebbe passare il vaglio della Consulta l’utilizzo del requisito della residenza prolungata in ordine all’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma non certo in relazione all’ottenimento di prestazioni sanitarie o di assegni a sostegno delle famiglie indigenti.<br abp="936" /><br />
Per quanto attiene la figura dell’immigrato, pertanto, accanto alle limitazioni connesse al condizionamento finanziario intrinseco – proprie di qualsiasi diritto connesso a prestazioni pubbliche – si pone un’ulteriore forma di potenziale restrizione all’accesso al <em abp="937">welfare</em>, consistente in quella che la Corte Costituzionale ha definito “discriminazione non irragionevole” tra cittadini e stranieri: si tratta, in altri termini, di quei regimi giuridici differenziati, che – proprio nel rispetto del principio di eguaglianza in senso sostanziale – sono consentiti, ma solo a fronte di oggettive diversità legate, ad esempio, alla precarietà del soggiorno, e non al mero dato della nazionalità<a abp="938" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>. Di qui si può argomentare, <em abp="939">a contrario</em>, che, in relazione all’accesso alle prestazioni sociali, anche al di là del nucleo irriducibile del singolo diritto il legislatore non è dotato di assoluta libertà nel modulare il contenuto ulteriore del diritto stesso, soggiacendo le sue scelte all’ulteriore vincolo della ragionevolezza del diverso trattamento<a abp="940" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>.&nbsp;<br abp="941" /><br />
&nbsp;<br abp="942" /><br />
<em abp="943">4. Alla ricerca di nuovi parametri di verifica della legittimità delle discipline regionali: l’intervento, necessario ma insufficiente, della Corte Costituzionale.</em><br abp="944" /><br />
&nbsp;<br abp="945" /><br />
Si è osservato come negli ultimi anni il lavoro della Corte Costituzionale si sia rivelato fondamentale nell’arginare tendenze regolatrici restrittive avanzate da diverse regioni. E’ emblematica, al riguardo, la recente evoluzione normativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Con una prima disposizione (art. 9, co. 51, l.r. n. 24/2009) l’accesso alle prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali era riconosciuto ai soli cittadini comunitari residenti in regione da almeno 36 mesi<a abp="946" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 40/2011, dichiarava l’illegittimità per violazione dell’art. 3 Cost. di tale previsione nella misura in cui escludeva del tutto un’intera categoria di soggetti (gli stranieri extracomunitari) senza che vi fosse alcuna ragionevole correlazione tra la cittadinanza comunitaria e le tipologie di prestazioni in questione<a abp="947" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>.<br abp="948" /><br />
Con successiva l. r. n. 16/2011 (art. 9) la stessa regione Friuli Venezia Giulia disciplinava nuovamente la materia, questa volta estendendo i benefici sociali anche agli stranieri regolari possessori di carta di soggiorno o di permesso non inferiore a un anno, purchè, tuttavia soddisfacessero – oltre al criterio della residenza in regione da almeno 2 anni – un ulteriore requisito, consistente nell’essere residenti in Italia da non meno di 5 anni<a abp="949" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>. Nonostante la Regione avesse in effetti ovviato alla precedente esclusione <em abp="950">tout court</em> di tutti coloro che possedevano lo status di straniero extracomunitario, la Consulta censurava, tuttavia, anche tale ultima disposizione, sempre per violazione dell’art. 3 Cost., a fronte dell’assoluta estraneità sussistente tra la precarietà del soggiorno e la tipologia dei benefici in questione, connessi piuttosto a situazioni di bisogno e di disagio riferibili alla persona a prescindere dalla durata della sua permanenza sul territorio nazionale e regionale<a abp="951" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>. Da ultimo, con l r n. 22/2013, la Regione Friuli Venezia Giulia ha finalmente equiparato cittadini e stranieri regolari (con permesso di almeno un anno) in ordine all’accesso alle prestazioni socio-assistenziali, adeguandosi così all’assetto nazionale<a abp="952" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>.<br abp="953" /><br />
Per quanto il meccanismo di controllo costituzionale appena descritto possa apparire soddisfacente devono, tuttavia, segnalarsi diverse criticità:<br abp="954" /><br />
1) innanzitutto, la perdurante mancanza di una sistematica disciplina di principio vincolante le regioni&nbsp; consentirà sempre a queste ultime di giustificare sulla base dell’incertezza della normativa nazionale di riferimento l’introduzione di nuove disposizioni irragionevolmente discriminatorie, e nulla garantisce che le stesse vengano prontamente sottoposte al vaglio della Consulta;<br abp="955" /><br />
2) in secondo luogo, deve registrarsi come in alcuni casi il legislatore regionale la cui norma è stata dichiarata incostituzionale ne abbia approvata una successiva solo formalmente ottemperando al dettato della Corte. Al riguardo, oltre al caso descritto del Friuli Venezia Giulia può essere richiamato l’esempio della Provincia di Trento: l’originaria versione dell’art. 9 della l. p. n. 15/2012 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima laddove, condizionando l’accesso ad un “assegno di cura” alla residenza in provincia da almeno 3 anni, introduceva un criterio di discriminazione privo di una ragionevole correlazione con il contenuto della prestazione in questione; ebbene, invece di rimuovere del tutto la condizione del soggiorno prolungato, il legislatore si è limitato a sostituire il precedente requisito con la richiesta di una residenza di 2 anni!<a abp="956" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>;<br abp="957" /><br />
3) in ultimo, il parametro adoperato dalla Corte Costituzionale non pare essere pienamente in grado di garantire l’immigrato, nella misura in cui va a sancire l’illegittimità delle sole discipline regionali che discriminano lo straniero in ragione di una causa “non palesemente irrazionale”, il che è evidentemente diverso dal pretendere un criterio discriminatorio “razionale”<a abp="958" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>. Tale atteggiamento “timido” della Corte potrebbe nel tempo rivelarsi fragile e condurre ad irragionevoli sperequazioni sul territorio nazionale. Riallacciandoci a quanto osservato in precedenza, lo scenario muterebbe laddove la Corte potesse fondare le proprie decisioni non solo sull’art. 3 della Costituzione, bensì anche sul parametro della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: l’organica determinazione dei Lep a livello statale consentirebbe, infatti, alla Consulta di garantire – attraverso il richiamo all’art. 117, co. 2 lett. m) – il mantenimento di un’adeguata uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, pur nel rispetto dei livelli di autonomia regionale e locale oggi riconosciuti dall’ordinamento attraverso la facoltà di derogare<em abp="959"> in melius</em> la normativa nazionale di principio<a abp="960" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>.<br abp="961" /><br />
Di recente, tuttavia, deve segnalarsi un’importante pronuncia della stessa Corte Costituzionale che – sebbene non riguardi espressamente il tema del <em abp="962">welfare</em> – appare indicativa di un differente e più netto approccio nei confronti del tema dei diritti da riconoscere all’immigrato regolare. Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza n. 119/2015, con la quale la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 2 e 3 Cost., l&#8217;art. 3, comma 1, d.lg. 5 aprile 2002 n. 77, nella parte in cui prevedeva il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell&#8217;ammissione allo svolgimento del servizio civile<a abp="963" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>. Ciò che in questa sede maggiormente rileva è che la Corte ha fondato la propria decisione, da un lato, chiarendo che lo svolgimento del servizio civile risponde non tanto ai doveri di difesa della Patria (art. 52 Cost.), quanto ai doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. – il che rende di per sé irragionevole l’esclusione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia – e, dall’altro, evidenziando che “l’esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile, impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta un’ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all&#8217;integrazione nella comunità di accoglienza”. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br abp="964" /><br />
&nbsp;<br abp="965" /><br />
<em abp="966">5. La prossima frontiera: l’attuazione di politiche regionali per l’integrazione e l’individuazione di livelli essenziali delle prestazioni specificamente destinati all’immigrato regolare.</em><br abp="967" /><br />
&nbsp;<br abp="968" /><br />
E’ possibile, a questo punto, effettuare un “passo ulteriore” e domandarsi se sia sufficiente garantire allo straniero regolare (nei limiti della ragionevolezza appena descritti) un pieno accesso alle prestazioni socio-assistenziali riconosciute ai cittadini italiani. Ci si chiede, in altri termini, se non sia, piuttosto, necessario – proprio nella logica del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost. – prevedere particolari misure sociali idonee a rispondere alle peculiari esigenze dell’immigrato<a abp="969" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a>. In tal senso, il riconoscimento dei diritti fondamentali e la garanzia di adeguati livelli essenziali delle prestazioni configurano senza dubbio argini imprescindibili oltre i quali al legislatore (nazionale come regionale) non è consentito andare, ma non appaiono in grado, da soli, di determinare i presupposti per la realizzazione di un reale processo di integrazione<a abp="970" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a>. &nbsp;<br abp="971" /><br />
In effetti, sia la Costituzione (si pensi alla centralità riconosciuta alla dignità dell’uomo) che l’ordinamento in generale (vedi il necessario coinvolgimento di tutti gli utenti nella definizione degli standard dei servizi)<a abp="972" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a> sembrano legittimare eventuali interventi specificamente mirati a combattere le condizioni di difficoltà in cui versa lo straniero, anche attraverso la previsione di specifici livelli essenziali delle prestazioni <em abp="973">ad hoc</em>. Un accesso differenziato (nel senso di “distinto”) ai servizi sociali trova legittimazione anche nell’art. 5 della dir. 2000/43/CE (<em abp="974">Principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall&#8217;origine etnica</em>), laddove si parla di Azioni Positive<a abp="975" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a>, volte – in una prospettiva di <em abp="976">multicultural welfare state</em> – a rendere l’immigrato destinatario di strategie di aiuto ulteriori: un anziano immigrato, ad esempio, non ha (solo) l’esigenza di fruire delle prestazione sociali di un anziano italiano, dovendosi ad esse aggiungere anche altri interventi a carattere assistenziale legati a deficit linguistici o di natura culturale<a abp="977" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[72]</a>.&nbsp;<br abp="978" /><br />
Tali considerazioni consentono, tra l’altro, di far emergere come il tema dell’accesso alle prestazioni socio-assistenziali sia strettamente connesso con quello delle politiche di integrazione, in un rapporto di tipo biunivoco. Ciò che si intende sostenere è che se è vero che un accesso adeguato al <em abp="979">welfare</em> configura un presupposto imprescindibile perché si realizzi una piena integrazione dello straniero nella comunità, è altrettanto vero che politiche per l’integrazione ben strutturate possono fungere da strumento essenziale per garantire un accesso effettivo e non solo teorico alle prestazioni sociali. Se si vuole affrontare il fenomeno dell’immigrazione nella sua globalità si impone la programmazione di politiche pubbliche di integrazione aventi carattere multidimensionale (culturale, sociale, religioso) e quella che è stata definita la “dimensione giuridica dell’integrazione”<a abp="980" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn73" name="_ftnref73" title="">[73]</a> consiste proprio nella predisposizione di strumenti e azioni tali da mettere l’immigrato nelle condizioni (di sicurezza, informazione, ecc.) di accedere effettivamente alle prestazioni socio-assistenziali che, come si è evidenziato, in buona parte gli spettano.<br abp="981" /><br />
Le politiche pubbliche di integrazione rientrano evidentemente nell’alveo di quelle che si sono definite politiche <em abp="982">per </em>l’immigrazione, con la conseguenza che – nel rispetto dei (limitati) principi in materia definiti nel d.l.gs. n. 286/1998 – sono le regioni a livello territoriale a dover predisporre, con atti normativi e di programmazione, gli strumenti necessari al fine di agevolare l’integrazione degli stranieri nelle comunità<a abp="983" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn74" name="_ftnref74" title="">[74]</a>. In tal senso è di grande interesse l’esame delle diverse discipline regionali in materia di integrazione degli stranieri immigrati, molte delle quali non si limitano a rappresentare mere leggi-manifesto (ricche di grandi propositi, ma prive di effettività), bensì contengono misure concrete di inserimento culturale e sociale. Ci si riferisce, in particolare, ad interventi mirati a favorire un pieno inserimento nel rispetto delle diversità culturali, quali: la realizzazione di corsi di lingua italiana volti a promuovere la qualificazione professionale dei lavoratori migranti e l’inserimento nelle scuole dell’obbligo<a abp="984" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[75]</a>; l’organizzazione di iniziative destinate a preservare i valori e le identità culturali di origine delle popolazioni immigrate, anche attraverso progetti di educazione interculturale nelle scuole e nelle università<a abp="985" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[76]</a>; la promozione di iniziative sociali o culturali tese a favorire un clima di reciproca comprensione<a abp="986" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn77" name="_ftnref77" title="">[77]</a>.<br abp="987" /><br />
Particolarmente diffusa, poi, nella legislazione regionale più recente, la previsione di attività di mediazione culturale all’interno di ospedali, scuole, uffici pubblici; mediazione che – insieme ad attività specificamente destinate ad informare lo straniero su diritti ed opportunità, nonché ad assisterlo, anche legalmente, nelle procedure di inserimento sociale – si rivela di importanza strategica<a abp="988" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[78]</a>. Di grande interesse, in tale contesto, l’esperienza di alcune realtà territoriali dove è previsto che per lo svolgimento delle attività di mediazione culturale le amministrazioni si avvalgano preferibilmente degli stessi immigrati, ovviamente in possesso di un’adeguata qualificazione<a abp="989" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[79]</a>. La rilevanza di tale strumento, del resto, emerge con chiarezza se solo si considera che non avrebbe alcun senso riconoscere agli immigrati l’accesso – in via astratta – ai servizi di assistenza sociale, senza attivarsi nel concreto per far sì che gli stessi soggetti possano fruirne, venendo a conoscenza dei propri diritti, agevolandone la comprensione, consentendo loro di superare le inevitabili difficoltà linguistiche e burocratiche<a abp="990" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[80]</a>.<br abp="991" /><br />
In alcune normative regionali è, poi, fortemente sottolineato come un’efficace politica pubblica di integrazione debba prefiggersi anche l’introduzione di strumenti di superamento del fattore di stress consistente nella incapacità dell’immigrato di partecipare attivamente alla vita sociale della nuova comunità in cui vive. Anche attraverso la valorizzazione del portato dell’art. 118 Cost. nella gestione del fenomeno migratorio, quindi, vengono promosse iniziative sociali e culturali delle comunità di immigrati<a abp="992" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[81]</a> proprio in funzione della realizzazione di un modello di integrazione condivisa, nonché di una più efficace erogazione delle prestazione sociali stesse. Ciò, da un lato, consente allo straniero di sentirsi “parte” della comunità e non un peso estraneo ad essa, e dall’altro, promuove l’adozione di un approccio differenziato per gruppi etnico-culturali, indispensabile se si vuole riservare la corretta attenzione alle specificità delle singole identità culturali, e non considerare fittiziamente tutti gli immigrati come un’entità omogenea<a abp="993" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn82" name="_ftnref82" title="">[82]</a>.<br abp="994" /><br />
Un modello di partecipazione della popolazione immigrata differente dalle iniziative di “cittadinanza attiva”, in quanto destinato ad esprimersi in un contesto istituzionalizzato, è, poi, rappresentato dalle c.d. Consulte per l’integrazione, presenti in molte realtà regionali e comprendenti, in qualità di membri (e non , quindi, di soli destinatari), anche rappresentanti delle comunità degli immigrati<a abp="995" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[83]</a>. Tali organi – cui sono attribuite funzioni essenzialmente di tipo consultivo e propositivo – hanno l’importante ruolo di apportare un contributo tecnico all’operato della pubblica amministrazione ogni qual volta quest’ultima programmi di intervenire con azioni destinate a coadiuvare i processi di integrazione e dialogo inter-culturale.<br abp="996" /><br />
Sono state, tuttavia, segnalate una serie di “debolezze” proprie del modello di Consulta che emerge dall’esame di gran parte delle discipline regionali: in primo luogo, sono generalmente chiamati a partecipare a tali organismi unicamente i delegati delle comunità di immigrati maggiormente rappresentative, con consequenziale rischio di acuire i conflitti tra le diverse etnie comunque presenti sul territorio<a abp="997" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[84]</a>; una ulteriore criticità si riscontra nella circostanza che la presidenza della consulta è spesso affidata ai prefetti, il che sembra snaturare l’organismo, attribuendogli più uno ruolo di garante della sicurezza che di strumento per l’integrazione; criticabile, infine, anche il carattere non vincolante della maggior parte (se non della totalità) dei pareri emanati dalle consulte, con l’aggravante che molto spesso non è previsto nemmeno uno specifico onere motivazionale in caso di decisione difforme da parte dei pubblici poteri <a abp="998" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn85" name="_ftnref85" title="">[85]</a>.<br abp="999" /><br />
In conclusione, dall’esame delle normative regionali più recenti emerge una chiara tendenza a coniugare obiettivi di ordine prettamente sociale (modulazione dell’accesso al <em abp="1000">welfare</em>) con finalità di più ampio respiro, connesse all’implementazione di dinamiche di integrazione e di dialogo inter-culturale. In più occasioni tale rapporto di complementarietà si manifesta nella scelta di non limitarsi a riconoscere all’immigrato regolare la possibilità di fruire delle prestazioni socio-assistenziali erogate alla generalità dei cittadini, prevedendosi altresì – in chiave appunto integrativa – azioni e interventi specificamente strutturati per soddisfare le precipue esigenze dei soli stranieri<a abp="1001" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn86" name="_ftnref86" title="">[86]</a>. Alla luce delle considerazioni effettuate nei paragrafi precedenti, si auspica che il legislatore statale si ispiri al modello regionale nella predisposizione dei Lep in materia socio-assistenziale, mostrando anche in tale contesto un’attenzione differenziata ai bisogni specifici di cui è portatrice la popolazione immigrata, attraverso l’inclusione dello straniero regolare all’interno dei destinatari dei Lep, nonchè l’individuazione di prestazioni <em abp="1002">ad hoc</em>.&nbsp;<br abp="1003" /><br />
Nel contempo, tuttavia, si può registrare – sempre a livello regionale – un fenomeno parallelo ma antitetico, in quanto teso ad introdurre limiti all’accesso alle prestazione sociali per gli immigrati, in ragione di criteri legati alla durata della residenza, al tipo di permesso di soggiorno, se non addirittura alla cittadinanza; requisiti profondamente restrittivi che, va sottolineato, non erano presenti nelle discipline regionali più risalenti nel tempo. E’ evidente che tale apparente contraddittorietà è anche il frutto del particolare momento di crisi (non solo economica) che la nostra società sta vivendo, il che impone che obiettivi di integrazione considerino il fenomeno immigrazione nel suo complesso,&nbsp; non prescindendo dall’elemento della sicurezza e tenendo in debito conto l’innegabile esistenza di una generale (per quanto distorta) percezione che lega la figura dello straniero immigrato all’ordine pubblico e alla pericolosità sociale<a abp="1004" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn87" name="_ftnref87" title="">[87]</a>.<br abp="1005" /><br />
Proprio il campo del <em abp="1006">welfare</em> è destinato a ricoprire un ruolo fondamentale nella corretta impostazione del rapporto tra cittadini e immigrati, considerato il forte rischio che nuove forme di razzismo possano essere alimentate dalla visione dello straniero come “usurpatore” di prestazioni sociali<a abp="1007" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn88" name="_ftnref88" title="">[88]</a>. I pubblici poteri, chiamati ad affrontare e risolvere le criticità derivanti dalla massiccia entrata di flussi migratori, devono evidentemente operare un corretto bilanciamento tra le esigenze dei nuovi utenti e la tenuta del sistema sociale, il tutto nel rispetto del principio di ragionevolezza ed evitando di relegare la figura dell’immigrato nella categoria del “non cittadino”. Il concetto stesso di cittadinanza è di per sé un concetto relazionale, nella misura in cui va a definire il rapporto tra chi appartiene ad una comunità e chi ne è escluso; ma, come si è evidenziato, si può far parte della collettività, esserne dentro e non fuori, in modi differenti: in tal senso può venire in aiuto l’attuale centralità riconosciuta alle politiche regionali di integrazione, il cui presupposto giace nella valorizzazione della cittadinanza intesa in senso sostanziale, che vede nel riconoscimento della cittadinanza formale solo un ultimo (ed eventuale) sigillo.<br abp="1008" /><br />
&nbsp;<br abp="1009" /><br />
&nbsp;<br abp="1010" /><br />
&nbsp;<br abp="1011" /><br />
&nbsp;<br abp="1012" /><br />
<strong abp="1013">Abstract</strong><br abp="1014" /><br />
&nbsp;<br abp="1015" /><br />
The recognition of social rights for legal immigrants shows many issues, also arising from the concomitant involvement of matters as immigration (state exclusive legislative power), social welfare (regional exclusive legislative power), fundamental rights (state/region concurring legislative power). The current situation of uncertainty is exacerbated by the lack of the determination of basic level of benefits relating social entitlements to be guaranteed throughout the national territory, which entails an heterogeneous (and discriminatory) regional system.<br abp="1016" /><br />
On these bases, this paper aims at analysing the topic, underlining the opposite dynamics of exclusion and integration which characterise the relationship between the immigrant and the national community. An adequate welfare access system also for the immigrants constitutes an essential prerequisite to guarantee the peaceful development of new pluralist societies: to this aim the implementation of regional integration public policies has to be founded on the mutual recognition of different cultural identities, and has to be directed to the involvement of immigrants communities in the participation in social life, also through the enhancement of a non-formal notion of citizenship.</p>
<div abp="1017">&nbsp;</p>
<hr abp="1019" align="left" size="1" width="33%" />
<div abp="1020" id="ftn1"><a abp="1021" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Lo studio della materia dell’immigrazione ha occupato negli ultimi anni, come è facile immaginare, numerosissimi studiosi, e le peculiarità che contraddistinguono la tematica hanno fatto sì che essa fosse esaminata sotto molteplici profili: internazionalistico, penalistico, privatistico, pubblicistico. Tra i principali contributi di diritto amministrativo e costituzionale si ricordano: AA.VV., <em abp="1022">Immigrazione e integrazione, dalla prospettiva globale alle realtà locali</em>, F. Rimoli (a cura di), Napoli, 2014; AA.VV., <em abp="1023">I diritti degli altri. Gli stranieri e le autorità di governo</em>, E. Di Salvatore, M. Michetti (a cura di), Napoli, 2014; F.G. Scoca, <em abp="1024">Protection of diversity and legal treatment of the foreinger: the Italian model</em>, in <em abp="1025">Il diritto dell’economia</em>, 2013, 15 ss.; M. Savino, <em abp="1026">Le libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi migratori</em>, Milano, 2012; L. Ronchetti, <em abp="1027">I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle regioni</em>, Milano, 2012; E. Codini, <em abp="1028">Immigrazione e stato sociale</em>, in <em abp="1029">Dir. pubbl.</em>, 2012, 599 ss.; M.R. Spasiano, <em abp="1030">Principi sull’immigrazione</em>, in F. Astone, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta, <em abp="1031">Cittadinanza inclusiva e flussi migratori</em>, Soveria Mannelli, 2009, 9 ss.; G. Bascherini, <em abp="1032">Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee</em>, Napoli, 2007; A. Di Francia, <em abp="1033">La condizione giuridica dello straniero in Italia nella giurisprudenza</em>, Milano, 2006; AA.VV., <em abp="1034">Diritto degli stranieri</em>, B. Nascimbene (a cura di), Padova, 2004; C.E. Gallo, <em abp="1035">La pluralità delle cittadinanze e la cittadinanza amministrativa</em>, in <em abp="1036">Dir. amm.</em>, 2002, 481 ss.; C. Corsi, <em abp="1037">Lo Stato e lo straniero</em>, Padova, 2001; G. Berti, <em abp="1038">Cittadinanza, cittadinanze e diritti fondamentali</em>, in <em abp="1039">Riv. dir. cost.</em>, 1997, 16 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1040" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1041" id="ftn2"><a abp="1042" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> <em abp="1043">Ex multis</em> v. T. Caponio, <em abp="1044">Governo locale e immigrazione in Italia. Tra servizi di welfare e politiche di sviluppo</em>, in <em abp="1045">Le Istituzioni del Federalismo</em>, 2004, 805; F. Biondi dal Monte, <em abp="1046">Regioni, immigrazione e diritti fondamentali</em>, in <em abp="1047">Le Regioni</em>, 2011, 1102 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1048" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1049" id="ftn3"><a abp="1050" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Cfr. Corte Cost., 18 gennaio 2013, n. 2, in <em abp="1051">Giur. cost.</em>, 2013, 1, 84.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1052" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1053" id="ftn4"><a abp="1054" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Cfr. Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 134, in <em abp="1055">Foro it.</em>, 2010, I, 1706. Nell’occasione, in particolare, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, l. reg. Liguria 6 marzo 2009 n. 4 (<em abp="1056">Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati</em>), nella parte in cui affermava la “indisponibilità della regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati”. La costituzione e l&#8217;individuazione dei Centri di Identificazione ed Espulsione (sui quali si rinvia al contributo di Luigi Ferrara in questo volume) attengono, infatti, ad aspetti direttamente riferibili alla competenza legislativa esclusiva statale nella misura in cui le suddette strutture sono funzionali alla disciplina che regola il flusso migratorio dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1057" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1058" id="ftn5"><a abp="1059" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Cfr. Corte Cost., 14 maggio 2008, n. 131, in <em abp="1060">Giur. cost.</em>, 2008, 3, 1650.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1061" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1062" id="ftn6"><a abp="1063" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Cfr. Corte Cost., 25 febbraio 2011, n. 61, in <em abp="1064">Giur. cost.</em>, 2011, 1, 783; Corte Cost., 7 marzo 2008, n. 50, in <em abp="1065">Giur. cost.</em>, 2008, 737; Corte Cost., 14 aprile 2006, n. 156, in <em abp="1066">Foro it.</em>, 2006, I, 2634; Corte Cost., 2 dicembre 2005, n. 432, in <em abp="1067">Giur. cost.</em>, 2005, 4657. Per alcune interessanti riflessioni su tale filone giurisprudenziale si rinvia a B. Pezzini, <em abp="1068">Una questione che interroga l&#8217;uguaglianza: i diritti sociali del non-cittadino</em>, in <em abp="1069">Lo statuto costituzionale del non cittadino</em>, Napoli 2010, 163 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1070" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1071" id="ftn7"><a abp="1072" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Cfr. l.r. Toscana, 9 giugno 2009, n. 29 (<em abp="1073">Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella regione Toscana</em>); l.r. Puglia, 4 dicembre 2009, n. 32 (<em abp="1074">Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia</em>); l.r. Campania, 8 febbraio 2010, n. 6 (<em abp="1075">Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania</em>). Per un’ampia analisi della tematica, comprendente la descrizione delle specifiche disposizioni delle citate normative regionali censurate dal Governo – tutte concernenti l’estensione dell’accesso di alcune prestazioni socio-assistenziali anche agli immigrati non regolarmente soggiornanti sul territorio – si rinvia a C. Corsi, <em abp="1076">Diritti sociali e immigrazione nel contraddittorio tra Stato, Regioni e Corte Costituzionale</em>, in <em abp="1077">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2012, 43 ss.&nbsp; &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1078" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1079" id="ftn8"><a abp="1080" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> E’ stato sottolineato da Corso (G. Corso, <em abp="1081">Straniero, cittadino, uomo. Immigrazione ed immigrati nella giurisprudenza costituzionale</em>, in <em abp="1082">Nuove autonomie</em>, 2012, 390) come sia agevolmente desumibile il necessario concorso delle politiche regionali in materia di immigrazione e, più nello specifico, di condizione giuridica dell’immigrato, dalla lettura dell’art. 3, co. 5 del Testo Unico in materia di immigrazione, ai sensi del quale “Nell&#8217;ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell&#8217;obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all&#8217;alloggio, alla lingua, all&#8217;integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana”. Funzioni specifiche sono poi previste, tra l’altro, negli artt. 38 (educazione interculturale), 40 (accesso all’abitazione), 45 (politiche per l’integrazione).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1083" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1084" id="ftn9"><a abp="1085" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Cfr. Corte Cost. 22 luglio 2005, n. 300, in <em abp="1086">Giur. cost.</em>, 2005, 4; Corte Cost., 22 ottobre 2010, n. 299, in <em abp="1087">Foro amm.-C.d.S.</em>, 2011, 380; Corte Cost., 22 luglio 2010, n. 269, in <em abp="1088">Giur. cost.</em>, 2010, 4, 3224. Sul punto v. G. Bascherini, <em abp="1089">Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di immigrazione al tempo del «pacchetto sicurezza». Osservazioni a margine delle sentt. nn. 269 e 299 del 2010</em>, in <em abp="1090">Giur. cost.</em>, 2010, 3901, dove si osserva come tale filone giurisprudenziale concorra a porre un importante freno alle logiche che animano le politiche di sicurezza, pubblica e sociale, caratterizzanti le più recenti riforme della disciplina nazionale rientranti nel c.d. “pacchetto sicurezza”. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1091" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1092" id="ftn10"><a abp="1093" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 1 aprile 2014, n. 625, in <em abp="1094">Foro amm.</em>, 2014, 1201; Corte Cost., 19 luglio 2013, n. 222, in <em abp="1095">Giur. cost.</em>, 2013, 3271; Corte Cost., 30 aprile 2009, n. 124, in <em abp="1096">Giust. civ.</em>, 2010, 807; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 18 gennaio 2006, n. 138, in <em abp="1097">Foro amm.- TAR</em>, 2006, 8.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1098" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1099" id="ftn11"><a abp="1100" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Cfr. Corte Cost., 13 giugno 2006, n. 222, in <em abp="1101">Ragiusan</em>, 2007, 334; Corte Cost., 23 dicembre 2003, n. 370, in <em abp="1102">Giur. cost.</em>, 2003, 6.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1103" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1104" id="ftn12"><a abp="1105" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Sulla condizione giuridica dello straniero in relazione alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo si rinvia a M. Immordino, <em abp="1106">La salute degli immigrati irregolari tra “certezza” del diritto e “incertezza” della sua effettività</em>, in <em abp="1107">Nuove autonomie</em>, 2013, 197 ss.; O. Spataro, <em abp="1108">I diritti degli immigrati nella giurisprudenza della Corte costituzionale</em>, in <em abp="1109">Nuove autonomie</em>, 2013, 269 ss.; A. Pace, <em abp="1110">Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo</em>, in <em abp="1111">www.associazionedeicostituzionalisti.it</em>, 2010; U. Allegretti, <em abp="1112">Costituzione e diritti cosmopolitici</em>, in G. Gozzi (a cura di), <em abp="1113">Democrazia, diritti, Costituzione. I fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee</em>, Bologna, 1997, 182 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1114" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1115" id="ftn13"><a abp="1116" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Sulla generale inadeguatezza del criterio letterale e la contestuale necessità – nella gran parte delle ipotesi – di un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata nel senso del riferimento del termine &#8220;cittadini&#8221; anche ai soggetti stranieri cfr. Cons. Stato, Sez. II, 9 ottobre 2014, n. 1091, in <em abp="1117">Foro amm.</em>, 2014, 2586; Corte Cost., 24 febbraio 1994, n. 62, in <em abp="1118">Riv. dir. internaz.</em>, 1994, 1054; Corte Cost., 16 luglio 1970, n. 144, in <em abp="1119">www.cortecostituzionale.it</em>. In dottrina, sul punto, v. P. Caretti, <em abp="1120">I diritti fondamentali</em>, Torino, 2005, 370; S. Sicardi, <em abp="1121">L’immigrato e la Costituzione. Note sulla dottrina e sulla giurisprudenza costituzionale</em>, in <em abp="1122">Giur. it.</em>, 1996, 316 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1123" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1124" id="ftn14"><a abp="1125" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Si assestano su tale ultima posizione, maggiormente restrittiva, M. Luciani, <em abp="1126">Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L’esperienza italiana</em>, in <em abp="1127">Riv. crit. dir. priv.</em>, 1992, 213 ss. e C. Corsi, <em abp="1128">Diritti fondamentali e cittadinanza</em>, in <em abp="1129">Dir. pubbl.</em>, 2000, 805 ss.; <em abp="1130">contra </em>v. E. Grosso, <em abp="1131">Straniero (status costituzionale dello)</em>, voce in <em abp="1132">Dig. disc. pubbl.</em>, XV, Torino, 1999, 156 ss. Per una completa ricostruzione del dibattito si rinvia a S. D’Antonio, <em abp="1133">Appunti introduttivi del diritto alla salute degli stranieri nell’ordinamento italiano</em>, in AA.VV., <em abp="1134">I diritti degli altri. Gli stranieri e le autorità di governo</em>, E. Di Salvatore, M. Michetti (a cura di), Napoli, 2014, 179 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1135" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1136" id="ftn15"><a abp="1137" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> In termini v. A. Ruggeri, C. Salazar, <em abp="1138">“Ombre e nebbia” nel riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di emigrazione/immigrazione dopo la riforma del Titolo V</em>, in <em abp="1139">Quad. reg.</em>, 2004, 32 ss., i quali definiscono “ormai largamente obsoleto” il tradizionale modello di rigida ripartizione delle competenze “laddove solo dalla reciproca integrazione delle fonti in parola e – soprattutto – dal loro convergere ed orientarsi verso i lavori costituzionali possa aversi (se non una compiuta) una soddisfacente tutela dei diritti”, 43.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1140" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1141" id="ftn16"><a abp="1142" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Al riguardo, all’interno del Testo unico in materia di immigrazione sono contemplati una serie di modelli di coordinamento interistituzionale, quali il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio (art. 2-bis), i Consigli territoriali per l&#8217;immigrazione (art. 3, comma 6), nonché il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali nell’ambito della predisposizione del documento programmatico triennale relativo alla politica dell&#8217;immigrazione (art. 3, comma 1).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1143" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1144" id="ftn17"><a abp="1145" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Sul punto si rinvia a F. Scuto, <em abp="1146">Le Regioni e l’accesso ai servizi sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell’Unione</em>, in <em abp="1147">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2013, 56 ss.; D. Strazzari, <em abp="1148">Stranieri regolari, irregolari, “neocomunitari” o persone? Gli spazi di azione regionale in materia di trattamento giuridico dello straniero in un’ambigua sentenza della Corte</em>, in <em abp="1149">Le Regioni</em>, 2011, 1037 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1150" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1151" id="ftn18"><a abp="1152" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> In generale, sull’articolazione dei livelli essenziali delle prestazioni nei diversi settori dei servizi sociali v. V. Molaschi, <em abp="1153">I rapporti di prestazione nei servizi sociali. Livelli essenziali delle prestazioni e situazioni giuridiche soggettive</em>, Torino, 2008; C. Tubertini, <em abp="1154">Pubblica Amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Il caso della tutela della salute</em>, Bologna, 2008; T. Marocco, <em abp="1155">Giurisprudenza amministrativa e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali</em>, in <em abp="1156">Foro amm.-TAR</em>, 2003, 1992 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1157" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1158" id="ftn19"><a abp="1159" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> “I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, che l&#8217;art. 117 cost., come sostituito dall&#8217;art. 3 l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, individua tra le materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, non costituiscono una &#8220;materia&#8221; in senso stretto, ma individuano una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull&#8217;intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che il legislatore regionale possa limitarle o condizionarle” (Corte Cost., 26 giugno 2002, n. 282, in <em abp="1160">Giur. cost.</em>, 2002, 2012).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1161" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1162" id="ftn20"><a abp="1163" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> C. Corsi, <em abp="1164">Diritti sociali e immigrazione nel contraddittorio tra Stato, Regioni e Corte Costituzionale</em>, in <em abp="1165">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, cit., 54.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1166" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1167" id="ftn21"><a abp="1168" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> L’art. 18 della l.n. 328/2000 prevede che i Piani nazionale e regionali degli interventi e dei servizi sociali individuino, tra l’altro, programmi per l’integrazione degli immigrati.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1169" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1170" id="ftn22"><a abp="1171" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> In termini v. A. Massera, <em abp="1172">Individuo e amministrazione nello Stato sociale: alcune considerazioni sulla questione delle situazioni giuridiche soggettive</em>, in <em abp="1173">Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 1991, 19.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1174" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1175" id="ftn23"><a abp="1176" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Per la dottrina meno recente si veda V. Crisafulli, <em abp="1177">La Costituzione e le sue disposizioni di principio</em>, Milano, 1952; S. Pugliatti, <em abp="1178">Diritto individuale e diritto sociale</em>, (voce) in <em abp="1179">Enc. Dir.</em>, Varese, 1964, 700 ss.; P. Biscaretti di Ruffia, <em abp="1180">I diritti sociali</em>, (voce) in <em abp="1181">Nss. D.I.</em>, Torino, 1968, 759 ss.; G. Cicala, <em abp="1182">Diritti sociali e crisi del diritto soggettivo nel sistema costituzionale italiano</em>, Napoli, 1987. Il tema ha impegnato anche la letteratura più recente; <em abp="1183">ex multis</em> v. A. Di Pascale, <em abp="1184">I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: diritti fondamentali?</em>, in <em abp="1185">Riv. dir. internazionale</em>, 2014, 1148 ss.; L.R. Perfetti, <em abp="1186">I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel rapporto con l’autorità</em>, in <em abp="1187">Dir. pubblico</em>, 2013, 61 ss.; C. Pinelli, <em abp="1188">Il discorso sui diritti sociali fra Costituzione e diritto europeo</em>, in <em abp="1189">Europa e dir. priv.</em>, 2011, 401 ss.; E. Ferrari, <em abp="1190">Lo stato sussidiario: il caso dei servizi sociali</em>, in <em abp="1191">Dir. pubbl.</em>, 2002, 99 ss.; B. Pezzini, <em abp="1192">La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali</em>, Milano, 2001.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1193" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1194" id="ftn24"><a abp="1195" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> In termini cfr. A. Baldassarre, <em abp="1196">Diritti sociali</em>, (voce) in <em abp="1197">Enc giur.</em>, XI, 1989, Roma, 1989; M. Luciani, <em abp="1198">Sui diritti sociali</em>, in <em abp="1199">Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso</em>, II, Padova, 1995, 97 ss.; L. Principato, <em abp="1200">I diritti sociali nel quadro dei diritti fondamentali</em>, in <em abp="1201">Giur. cost.</em>, 2001, 873 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1202" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1203" id="ftn25"><a abp="1204" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Cfr. R. Alessi, <em abp="1205">Le prestazioni amministrative rese ai privati. Teoria generale</em>, II ed., Milano, 1956, 13 ss. In generale, sulla configurazione dei diritti pubblici di prestazione come libertà positive affidate, per effetto del principio di uguaglianza sostanziale contenuto nell&#8217;art. 3, comma 2, Cost., all&#8217;intervento propulsivo dello Stato si rinvia a S. Romano, <em abp="1206">La teoria dei diritti pubblici subiettivi</em>, in V.E. Orlando (a cura di), <em abp="1207">Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano</em>, I, Milano, 1897, 111; C. Mortati, <em abp="1208">Istituzioni di diritto pubblico</em>, Padova, 1976, II, 1035.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1209" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1210" id="ftn26"><a abp="1211" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Corte Cost.,&nbsp; 17 luglio 1998, n. 267, in <em abp="1212">Foro it.</em>, 1999, I, 2792. In dottrina, sul tema si rinvia a G. Pastori, <em abp="1213">Diritti e servizi oltre la crisi dello stato sociale</em>, in <em abp="1214">Scritti in onore di V. Ottaviano</em>, I, Milano, 1993, 1083 ss.; F. Merusi, <em abp="1215">Servizi pubblici instabili</em>, Bologna 1990, 30.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1216" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1217" id="ftn27"><a abp="1218" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> In tal senso si è anche parlato di “diritti riflessi”, intesi come posizioni giuridiche soggettive individuali, ma, nel contempo, strumentalmente legate ad obiettivi di giustizia sociale, e quindi immediatamente riferibili al soddisfacimento di interessi della collettività e solo di riflesso del singolo (v. F. Pergolesi, <em abp="1219">Appunti su alcuni lineamenti dei “diritti sociali”</em>, in <em abp="1220">Quaderni della Costituzione</em>, Milano, 1953, 7).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1221" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1222" id="ftn28"><a abp="1223" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Cfr. M. Mazziotti, <em abp="1224">Diritti sociali</em>, (voce) in <em abp="1225">Enc. dir.</em>, XII, Milano, 1964, 802 ss.; A. Pace, <em abp="1226">La garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento costituzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici “comuni”</em>, in AA.VV., <em abp="1227">Nuove dimensioni nei diritti di libertà</em>, Padova, 1993, ove l’autore avvicina la figura dei diritti sociali a quella degli interessi legittimi sottolineando le analogie esistenti in relazione alle forme di tutela giurisdizionali.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1228" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1229" id="ftn29"><a abp="1230" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> G. Corso, <em abp="1231">I diritti sociali nella Costituzione italiana</em>, in <em abp="1232">Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1975, 756.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1233" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1234" id="ftn30"><a abp="1235" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> In termini cfr. A. Police, <em abp="1236">Le situazioni giuridiche soggettive degli utenti del servizio sanitario</em>, in <em abp="1237">Sanità Pubblica e Privata</em>, 2003, 1173 ss.; S. D’Antonio, <em abp="1238">Appunti introduttivi del diritto alla salute degli stranieri nell’ordinamento italiano</em>, cit., 190.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1239" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1240" id="ftn31"><a abp="1241" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19 febbraio 1999, n. 85, in <em abp="1242">Giust. civ. Mass.</em>, 1999, 439; Cass. civ., Sez. Un., 20 febbraio 1992, n. 2092, in <em abp="1243">Giur. it.</em>, 1993, I, 844 ss.; Cass. civ., sez. lav., 7 febbraio 1986, n. 787, in <em abp="1244">Giust. civ. Mass.</em>, 1986. In dottrina si rinvia alle riflessioni di F.G. Scoca, <em abp="1245">Contributo sulla figura dell’interesse legittimo</em>, Milano, 1990, 151 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1246" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1247" id="ftn32"><a abp="1248" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Sul problema della mancata individuazione organica dei Livelli essenziali delle prestazioni nel settore dei diritti sociali si rinvia, <em abp="1249">ex multis</em>, a R. Cogno, <em abp="1250">Una proposta di articolazione dei Lep per l’assistenza</em>, in <em abp="1251">Riv. dir. finanziario</em>, 2010, 330 ss.; C. Panzera, <em abp="1252">I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali</em>, in AA.VV., <em abp="1253">Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale</em>, G. Campanelli, M. Carducci, N. Grasso, V. Tondi della Mura (a cura di), Torino, 2010, 63 ss.; M. Poto, <em abp="1254">La Corte Costituzionale e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali</em>, in <em abp="1255">Resp. civ. e prev.</em>, 2006, 437 ss.; T. Marocco, <em abp="1256">Giurisprudenza amministrativa e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali</em>, in <em abp="1257">Foro amm-TAR</em>, 2003, 1992; E. Balboni, <em abp="1258">Livelli essenziali: il nuovo nome dell&#8217;eguaglianza? Evoluzione dei diritti sociali, sussidiarietà e società del benessere</em>, in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori (a cura di), <em abp="1259">Il sistema integrato dei servizi sociali</em>, Milano, 2003, 27 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1260" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1261" id="ftn33"><a abp="1262" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> La giurisprudenza ha da tempo chiarito che in relazione a diritti espressamente inseriti nel novero dei livelli essenziali di prestazione di assistenza sociale non è “possibile configurare l&#8217;esistenza di scelte decisionali di opportunità, espressive di discrezionalità amministrativa e della valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti, ma solo di poteri vincolati attribuiti dalla legge nell&#8217;interesse diretto dei privati beneficiari delle misure di tutela sociale (norme di relazione), spettando alla pubblica Amministrazione una discrezionalità tecnica per l&#8217;apprezzamento della effettiva presenza dei presupposti di fatto delineati dalla normativa in materia” T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 16 giugno 2011, n. 1095, in <em abp="1263">Foro amm.- TAR</em>, 2011, 2102.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1264" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1265" id="ftn34"><a abp="1266" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> In termini v. F. Biondi dal Monte, <em abp="1267">I livelli essenziali delle prestazioni e il diritto all’abitazione degli stranieri</em>, in AA.VV., <em abp="1268">Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale</em>, G. Campanelli, M. Carducci, N. Grasso, V. Tondi della Mura (a cura di), Torino, 2010, 225. Sul punto, tra l’altro, proprio in relazione alla figura dell’immigrato, è stato osservato che la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni non può comunque “costituire un limite massimo per le prestazioni stesse, essendo piuttosto un canone minimo di prestazione che lo Stato sociale, nelle sue diverse articolazioni, ha certo l&#8217;obbligo di rispettare, ma anche il dovere di elevare”, F. Rimoli, <em abp="1269">Cittadinanza, eguaglianza e diritti sociali: qui passa lo straniero</em>, in <em abp="1270">Giur.. cost.</em>, 2005, 4675 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1271" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1272" id="ftn35"><a abp="1273" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Sul tema v. V. Berlingò, <em abp="1274">La rilevanza dei fatti di sentimento nel diritto amministrativo: i fattori relazionali nella tutela dei diritti sociali</em>, in <em abp="1275">Dir. amm.</em>, 2012, 143.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1276" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1277" id="ftn36"><a abp="1278" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> In termini v. Corte Cost., 5 maggio 2014, n. 111, in <em abp="1279">Giur. cost</em>., 2014, 2014, ove la determinazione dei Lep è definita “competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull&#8217;intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle”. In termini cfr. Corte Cost., 24 luglio 2012, n. 207, in <em abp="1280">Giur. cost.</em>, 2012, 3017; Corte Cost., 26 giugno 2002, n. 282, in <em abp="1281">Foro it.</em>, 2003, I, 394. In dottrina, sul tema, v. R. Balduzzi, <em abp="1282">Equità ed efficienza nei livelli essenziali in sanità</em>, in G. Corso, P. Magistrelli (a cura di) <em abp="1283">Il diritto alla salute tra istituzioni e società civile</em>, Torino, 2009, 81 ss.; C. Tubertini, <em abp="1284">Pubblica Amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Il caso della tutela della salute</em>, cit.; R. Ferrara, <em abp="1285">L’ordinamento della sanità</em>, Torino, 2007, 237.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1286" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1287" id="ftn37"><a abp="1288" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Cfr. Corte Cost., 5 maggio 2014, n. 111, in <em abp="1289">Giur. cost.</em>, 2014, 2014; Corte Cost., 11 febbraio 2010, n. 44, in <em abp="1290">Giur. cost.</em>, 2010, 498; T.A.R. Liguria, Sez. II, 20 gennaio 2006, n. 46, in <em abp="1291">Rass. dir. farmaceutico</em>, 2006, 129.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1292" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1293" id="ftn38"><a abp="1294" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Sulle criticità e le incertezze ancora sussistenti in relazione all’accesso alle cure sanitarie da parte dell’immigrato irregolare v. M. Immordino, <em abp="1295">La salute degli immigrati irregolari tra “certezza” del diritto e “incertezza” della sua effettività</em>, cit.; S. D’Antonio, <em abp="1296">Appunti introduttivi del diritto alla salute degli stranieri nell’ordinamento italiano</em>, cit.; S. Ricci, L. Dimasi, <em abp="1297">Stranieri irregolari, diritto alla salute e sostenibilità finanziaria tra presunte criticità e possibili soluzioni</em>, in <em abp="1298">Sanità Pubblica e Privata</em>, 2013, 21 ss.; G. Bascherini, A. Ciervo, <em abp="1299">L’integrazione difficile</em>: <em abp="1300">il diritto alla salute e all’istruzione degli stranieri nella crisi del welfare state</em>, in <em abp="1301">Gli stranieri</em>, 2011, 39 ss.; E. Grosso, <em abp="1302">Stranieri irregolari e diritto alla salute: l’esperienza giurisprudenziale</em>, in R. Balduzzi (a cura di), <em abp="1303">Cittadinanza, corti e salute</em>, Padova, 2007, 157 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1304" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1305" id="ftn39"><a abp="1306" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> E’ opportuno sottolineare che, ai sensi dell’art. 1, co. 4 del d. lgs. n. 286/1998, “Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell&#8217;articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1307" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1308" id="ftn40"><a abp="1309" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 286/1998, allo straniero comunque presente sul territorio dello Stato (quindi anche a quello irregolare) sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1310" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1311" id="ftn41"><a abp="1312" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> In generale, sul modello di intervento assistenziale rappresentato dalla carta acquisti si rinvia a C. Pinelli, <em abp="1313">«Social card», o del ritorno alla carità di Stato</em>, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), <em abp="1314">Scritti in onore di Lorenza Carlassare</em>, III, Napoli, 2009, 1177 ss. La Regione Veneto ha contestato la legittimità di tale intervento normativo statale per violazione della competenza legislativa residuale in materia di servizi sociali e assistenza. Con pronuncia n. 62/2013 la Corte Costituzionale ha, tuttavia, sancito la legittimità della previsione statale in quanto “oltre a rispondere ai principi di eguaglianza e solidarietà, presenti caratteri di straordinarietà, eccezionalità e urgenza come quelli conseguenti alla situazione di crisi internazionale economica e finanziaria che ha investito il nostro Paese, e cioè quando esso risulti necessario allo scopo di assicurare effettivamente la tutela di soggetti i quali, versando in condizioni di estremo bisogno, vantino un diritto fondamentale che, in quanto strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana, deve potere essere garantito su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, appropriato e tempestivo, mediante una regolamentazione coerente e congrua rispetto a tale scopo” (Corte Cost., 5 aprile 2013, n. 62, in <em abp="1315">Giur. cost.</em>, 2013, 937). Sulla stessa linea già Corte Cost., 15 gennaio 2010, n. 10, in <em abp="1316">Giur. cost., </em>2010, 135, in ordine alla quale si vedano i commenti di E. Longo, <em abp="1317">I diritti sociali al tempo della crisi. La Consulta salva la social card e ne ricava un nuovo titolo di competenza statale</em>, in <em abp="1318">Giur. cost.</em>, 2010, 164 e F. Pizzolato, <em abp="1319">La «social card» all’esame della Corte costituzionale</em>, in <em abp="1320">Rivista del diritto della sicurezza sociale</em>, 2010, 349 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1321" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1322" id="ftn42"><a abp="1323" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Da ultimo, ai sensi del co. 156 della l. n. 190/2014, il fondo relativo alla <em abp="1324">social card</em> è stato incrementato di 250 milioni di euro l’anno.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1325" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1326" id="ftn43"><a abp="1327" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> La giurisprudenza – mediante l’istituto della disapplicazione della norma illegittimamente restrittiva – aveva in precedenza già esteso il beneficio in questione ai cittadini dell’Unione Europea, richiamando gli art. 21 TFUE e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cfr. Tribunale di Trieste, sez. lavoro, ord. 19 settembre 2012).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1328" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1329" id="ftn44"><a abp="1330" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> In ordine alla compatibilità di tali disposizioni con la normativa europea di riferimento cfr. Corte Giust. UE,&nbsp; Sez. II, 4 giugno 2015, C-579/13, <em abp="1331">P. c. Commissie Sociale Zekerheid Breda, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen</em>, laddove si afferma che la direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo non osta di per sè “ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che imponga ai cittadini di paesi terzi che godano già dello status di soggiornanti di lungo periodo l&#8217;obbligo di superare un esame di integrazione civica, a pena di ammenda, a condizione che le sue modalità di applicazione non siano tali da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla citata direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1332" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1333" id="ftn45"><a abp="1334" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Al riguardo, è stato osservato che l’approccio sotteso all’accordo di integrazione è di tipo assimilativo, piuttosto che di tipo integrativo, teso ad “annullare” le diversità piuttosto che a contenerle, nella misura in cui l’immigrato è costretto a sottoscrivere un vero e proprio contratto per adesione in ordine al cui contenuto non ha nessun potere di incidere, pur avendo ad oggetto non semplici prestazioni sinallagmatiche, bensì il proprio sistema valoriale. Sul punto v. E. Gargiulo, <em abp="1335">Integrazione o esclusione? I meccanismi di selezione dei non cittadini tra livello statale e livello locale</em>, in <em abp="1336">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2014, 41 ss.; E. Codini, <em abp="1337">Immigrazione e stato sociale</em>, in <em abp="1338">Dir. pubbl.</em>, 2012, 599 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1339" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1340" id="ftn46"><a abp="1341" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Sottolinea l’importanza del ruolo della legislazione regionale anche in termini di “laboratorio istituzionale” E. Gianfrancesco, <em abp="1342">Gli stranieri, i diritti costituzionali e le competenze di Stato e Regioni</em>, in AA.VV., <em abp="1343">I diritti degli altri. Gli stranieri e le autorità di governo</em>, E. Di Salvatore, M. Michetti (a cura di), Napoli, 2014, 287 ss., il quale ricorda “come anche in questa materia il legislatore regionale abbia sperimentato soluzioni e tecniche di integrazione che sono state riprese, in un momento successivo, dal legislatore statale”, 296.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1344" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1345" id="ftn47"><a abp="1346" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Cfr. art. 2, l.r. Emilia Romagna, 24 marzo 2014, n. 5 (<em abp="1347">Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati</em>); art. 14, l.r. Abruzzo, 13 dicembre 2014, n. 46 (<em abp="1348">Interventi a sostegno degli stranieri immigrati</em>); art. 2, l.r. Campania, 8 febbraio 2010, n. 6 (<em abp="1349">Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania</em>); art. 6, l.r. Toscana, 9 giugno 2009, n. 29 (<em abp="1350">Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana</em>); art. 10, l.r. Puglia, 4 dicembre 2009, n. 32 (<em abp="1351">Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia</em>); art. 5, l.p. Bolzano, 30 aprile 1991, n. 13 (<em abp="1352">Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano</em>); art. 2, l.r. Umbria, 10 aprile 1990, n. 18 (<em abp="1353">Interventi a favore degli immigrati extracomunitari</em>); art. 2, l.r. Veneto, 30 gennaio 1990, n. 9 (<em abp="1354">Interventi nel settore dell’immigrazione</em>); art. 2, l.r. Lombardia, 4 luglio 1988, n. 38 (<em abp="1355">Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie</em>).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1356" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1357" id="ftn48"><a abp="1358" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Cfr. art. 2, l.r. Lazio, 14 luglio 2008, n. 10 (<em abp="1359">Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati</em>), ove, nell’ambito dei destinatari degli interventi previsti dalla legge, sono contemplati anche i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione; art. 2, l.r. Liguria, 20 febbraio 2007, n. 7 (<em abp="1360">Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati</em>), ove è stabilito che i destinatari delle misure previste nella legge sono “le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e rifugiati, presenti sul territorio regionale”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1361" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1362" id="ftn49"><a abp="1363" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> Cfr. l.r. Lombardia, 12 febbraio 2002, n. 1, che riconosceva ai soli cittadini italiani invalidi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico; l.r. Friuli Venezia Giulia, 31 marzo 2006, n. 6, che escludeva i cittadini non comunitari residenti dal almeno 36 mesi dall’accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1364" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1365" id="ftn50"><a abp="1366" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Cfr. Corte Cost., 2 dicembre 2005, n. 432, in <em abp="1367">Giur. cost.</em>, 2005, 4657, che ha dichiarato illegittima la disposizione discriminatoria della l.r. Lombardia n. 1/2002; Corte Cost., 9 febbraio 2011, n. 40, in <em abp="1368">Foro it.</em>, 2011, I, 2930, che ha dichiarato illegittima la disposizione discriminatoria della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 6/2006. In dottrina, sul tema, v. C. Corsi, <em abp="1369">Diritti sociali e immigrazione nel contraddittorio tra Stato, Regioni e Corte Costituzionale</em>, in <em abp="1370">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2012, 43 ss.; G. Corso, <em abp="1371">Straniero, cittadino, uomo. Immigrazione ed immigrati nella giurisprudenza costituzionale</em>, cit., 386.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1372" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1373" id="ftn51"><a abp="1374" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Cfr. l.p. Trento, 24 luglio 2012, n. 15, che destinava l’assegno sociale per cure domiciliari ai soli stranieri residenti in Regione da non meno 3 anni (disposizione dichiarata incostituzionale da Corte Cost., 4 luglio 2013, n. 172, in <em abp="1375">Giur. cost.</em>, 2013, 2542); l.r. Trentino Alto Adige, 14 dicembre 2011, n. 8, che subordinava, per i soli stranieri, l’ottenimento dell’assegno sociale regionale alla residenza in Regione da almeno 5 anni (disposizione dichiarata incostituzionale da Corte Cost., 7 giugno 2013, n. 133, in <em abp="1376">Foro it.</em>, 2013, I, 2069); l.p. Bolzano, 28 ottobre 2011, n. 12, che richiedeva un periodo di residenza ininterrotta in Provincia di almeno 5 anni per poter accedere alle prestazioni sociali di natura economica (disposizione dichiarata incostituzionale da Corte Cost., 18 gennaio 2013, n. 2, in <em abp="1377">Giur. cost.</em>, 2013, 84); l.r. Friuli Venezia Giulia, 30 novembre 2011, n. 16, per l’analisi della quale si rinvia al paragrafo successivo del presente scritto.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1378" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1379" id="ftn52"><a abp="1380" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Per un’ampia disamina delle ipotesi di utilizzo della cittadinanza e della residenza come criteri di esclusione da parte dei legislatori regionali si rinvia a F. Scuto, <em abp="1381">Le Regioni e l’accesso ai servizi sociali degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell’Unione</em>, in <em abp="1382">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2013, 56 ss., il quale, tra l’altro, sottolinea come appaia “significativo che, anche nel pieno della crisi economica del Paese, la Corte non si sia discostata dalla sua precedente impostazione anche in relazione al criterio delle residenze lunghe: la crescente ristrettezza delle risorse a disposizione non può comunque giustificare l’introduzione di elementi di distinzione arbitrari e irragionevoli”, 65.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1383" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1384" id="ftn53"><a abp="1385" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Sul tema si rinvia a F. Biondi Dal Monte, <em abp="1386">Cittadinanza europea, libera circolazione e parità di trattamento. Il diritto all’assistenza sociale dei cittadini dell’Unione</em>, in <em abp="1387">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2012, 37 ss., ove viene evidenziata l’esistenza di un “doppio binario già presente nelle fonti derivate tra lavoratori e cittadini non economicamente attivi […] i primi, con i contributi fiscali versati nello Stato membro ospitante per l’attività retribuita esercitata, contribuiscono anche al finanziamento delle politiche sociali di detto Stato e devono potersene avvalere alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali. Tale logica di corrispettività sembra legittimare la chiusura di sistemi di welfare nazionali verso i cittadini europei non economicamente attivi, ai quali può essere chiesto un sufficiente grado di integrazione nello Stato ospitante per poter beneficiare di prestazioni di natura sociale”, 58.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1388" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1389" id="ftn54"><a abp="1390" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> Cfr, Corte Giust. UE, 18 novembre 2008, C-158/07, <em abp="1391">Foster</em>; Corte Giust. UE, 1 ottobre 2009, C-103/08, <em abp="1392">Gottwald</em>, in <em abp="1393">Racc.</em>, 2009, 9117. Per un approfondimento v. L.M. Ravo, <em abp="1394">Il caso Gottwald. Cittadinanza europea e discriminazioni fondate sulla residenza al vaglio della Corte di Giustizia</em>, in G. Biagioni, I. Castangia, <em abp="1395">Il principio di non discriminazione nell’ordinamento dell’Unione europea</em>, Napoli, 2011.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1396" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1397" id="ftn55"><a abp="1398" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> Corte Cost., 19 luglio 2013, n. 222, in <em abp="1399">Foro it.</em>, 2014, I, 1989 e in <em abp="1400">Giur. cost.</em>, 2013, 3271, con nota di L. Principato, <em abp="1401">L&#8217;integrazione sociale, fine o condicio sine qua non dei diritti costituzionali?</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="1402" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1403" id="ftn56"><a abp="1404" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> Cfr. Corte Cost. 4 luglio 2013, n. 172, in <em abp="1405">Giur. cost.</em>, 2013, 2542; Corte Cost., 2 dicembre 2005, n. 432, in <em abp="1406">Giur. cost.</em>, 2005, 4657.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1407" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1408" id="ftn57"><a abp="1409" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> In dottrina, sul punto, si rinvia a S. D’Antonio, <em abp="1410">Appunti introduttivi del diritto alla salute degli stranieri nell’ordinamento italiano</em>, cit., 191; M. Gnes, <em abp="1411">Il diritto degli stranieri extracomunitari alla non irragionevole discriminazione in materia di agevolazioni sociali</em>, in <em abp="1412">Giur. cost.</em>, 2005, 4681.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1413" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1414" id="ftn58"><a abp="1415" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> In termini E. Codini, <em abp="1416">Immigrazione e stato sociale</em>, cit., 608 e 625.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1417" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1418" id="ftn59"><a abp="1419" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> Cfr. l. r. Friuli Venezia Giulia, 30 dicembre 2009, n. 24 (<em abp="1420">Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione</em>).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1421" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1422" id="ftn60"><a abp="1423" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Cfr. Corte Cost., 9 febbraio 2011, n. 40, in <em abp="1424">Foro it.</em>, 2011, I, 2930.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1425" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1426" id="ftn61"><a abp="1427" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> Cfr. l.r. Friuli Venezia Giulia, 30 novembre 2011, n. 16 (<em abp="1428">Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale</em>). Per un’ampia critica in ordine all’irragionevolezza e conseguenziale illegittimità di tale forma di discriminazione si rinvia a V. Tallini, <em abp="1429">Errare humanum est, perseverare autem diabolicum: brevi considerazioni sulla (nuova) legge del Friuli-Venezia Giulia n. 16/2011 “in materia di accesso alle prestazioni sociali” da parte degli stranieri</em>, in <em abp="1430">www.forumcostituzionale.it</em>, 2011</div>
<p>&nbsp;<br abp="1431" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1432" id="ftn62"><a abp="1433" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> Cfr. Corte Cost., 19 luglio 2013, n. 222, in <em abp="1434">Foro it.</em>, 2014, I, 1989, nella quale, tra l’altro, si ribadisce con forza che esigenze di risparmio – correlate al decremento della disponibilità finanziaria conseguente alle misure statali di contenimento della spesa pubblica – non giustificano scelte discriminatorie non rispettose del principio di ragionevolezza.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1435" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1436" id="ftn63"><a abp="1437" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Cfr. l.r. Friuli Venezia Giulia, 27 dicembre 2013, n. 22 (<em abp="1438">Norme intersettoriali per l&#8217;accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti</em>). La disciplina nazionale dispone, infatti, che le sole provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono legate alla titolarità di un permesso di soggiorno di lungo periodo (5 anni), mentre “per le altre prestazioni e servizi sociali l&#8217;equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno” (art. 80, co. 19, l. 23 dicembre 2000, n. 388, <em abp="1439">Finanziaria 2001</em>). &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1440" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1441" id="ftn64"><a abp="1442" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Cfr. Corte Cost. 4 luglio 2013, n. 172, in <em abp="1443">Giur. cost.</em>, 2013, 2542. V. anche il testo attualmente vigente dell’art. 9, l.p. Trento, 24 luglio 2012, n. 15, ove, come detto, si pone tra i requisiti per poter beneficiare della prestazione, la residenza nel territorio della provincia di Trento da almeno due anni continuativi.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1444" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1445" id="ftn65"><a abp="1446" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> “L’introduzione di regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l&#8217;attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la <em abp="1447">ratio</em>”, Corte Cost., 19 luglio 2013, n. 222, cit. In termini v. anche Corte Cost. 4 luglio 2013, n. 172, cit.; Corte Cost., 7 giugno 2013, n. 133, cit.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1448" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1449" id="ftn66"><a abp="1450" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> Sottolinea la fragilità dell’utilizzo del solo parametro della ragionevolezza, “criterio tanto duttile quanto sfuggente”, F. Scuto, <em abp="1451">Le Regioni e l’accesso ai servizi sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell’Unione</em>, cit., 75.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1452" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1453" id="ftn67"><a abp="1454" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> Corte Cost., 25 giugno 2015, n. 119, in <em abp="1455">www.cortecostituzionale.it</em>. Per un commento alla pronuncia v. G. Marino, <em abp="1456">La consulta apre le porte del servizio civile agli stranieri</em>, in <em abp="1457">Diritto &amp; Giustizia</em>, 2015, 25, 78 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1458" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1459" id="ftn68"><a abp="1460" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> In tal senso vanno le sollecitazioni di E. Codini, <em abp="1461">Immigrazione e stato sociale</em>, cit., che – dopo aver indicato una serie di contesti nei quali l’immigrato si trova ad affrontare difficoltà peculiari dovute al suo status (ad es. la ricerca di un alloggio in affitto o gli ostacoli linguistici dei minori stranieri nelle scuole) – osserva con una certa rassegnazione che “il tema di una possibile strategia di aiuto ad hoc, al di là di alcune misure di portata assai limitata, non ha di fatto nemmeno raggiunto la soglia della discussione”, 606.&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1462" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1463" id="ftn69"><a abp="1464" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> Sul tema delle politiche di integrazione connesse al fenomeno dell’immigrazione la letteratura è vastissima. <em abp="1465">Ex multis</em> v. E. Gargiulo, <em abp="1466">Integrazione o esclusione? I meccanismi di selezione dei non cittadini tra livello statale e livello locale</em>, in <em abp="1467">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2014, 41 ss.; P. Bellocchi, R. Staino, <em abp="1468">L’integrazione degli immigrati extracomunitari: una verifica sull’assistenza socio-sanitaria</em>, in AA.VV., <em abp="1469">Immigrazione e integrazione, dalla prospettiva globale alle realtà locali</em>, F. Rimoli (a cura di), II, Napoli, 2014, 87 ss.; F. Fracchia, <em abp="1470">Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, in <em abp="1471">Nuove autonomie</em>, 2013, 229 ss.; M.R. Spasiano, <em abp="1472">Principi sull’immigrazione</em>, in F. Astone, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta, <em abp="1473">Cittadinanza inclusiva e flussi migratori</em>, Soveria Mannelli, 2009, 9 ss.; J. De Lucas, <em abp="1474">Migrazioni, diritti, cittadinanza nell’Unione europea. Sulle condizioni di legittimità della politica d’immigrazione</em>, in <em abp="1475">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2004, 13 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1476" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1477" id="ftn70"><a abp="1478" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> Si pensi, al riguardo, alla disciplina della Carta dei servizi, documento obbligatorio per ciascun concessionario di servizi pubblici, all’interno del quale il soggetto erogatore deve individuare parametri certi, misurabili&nbsp; e verificabili caratterizzanti la prestazione, con l’apporto collaborativo degli utenti, chiamati a far emergere (singolarmente e attraverso le associazioni di categoria) le criticità e le esigenze connesse alla gestione di uno specifico servizio. Per una più ampia analisi della Carta e delle problematiche connesse alla sua attuazione sia consentito rinviare a M. Calabrò, <em abp="1479">Carta dei servizi, rapporto di utenza e qualità della vita</em>, in <em abp="1480">Dir. amm.</em>, 2014, 373 ss. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1481" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1482" id="ftn71"><a abp="1483" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> “Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica”. Per un commento a tale direttiva ed al suo (incompleto e inadeguato) recepimento da parte del legislatore italiano si rinvia a L. Calafà, <em abp="1484">Le azioni positive di inclusione sociale degli stranieri e il modello regolativo nazionale</em>, in <em abp="1485">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2009, 45.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1486" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1487" id="ftn72"><a abp="1488" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a> In termini v. A. Zito, <em abp="1489">Diritti sociali degli immigrati e ruolo delle Pubbliche amministrazioni: spunti di riflessione sulla tutela del diritto alla salute e sulle modalità di erogazione delle prestazioni</em>, in AA.VV., <em abp="1490">Immigrazione e integrazione, dalla prospettiva globale alle realtà locali</em>, F. Rimoli (a cura di), I, Napoli, 2014, 671 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1491" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1492" id="ftn73"><a abp="1493" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a> E. La Spina, <em abp="1494">Un decennio di sviluppi normativi per l’integrazione degli immigrati in Spagna</em>, in <em abp="1495">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2013, 85, il quale sottolinea il carattere polisemico del termine integrazione, concetto all’interno del quale possono essere fatte rientrare politiche anche profondamente differenti tra loro, dipendenti dalle circostanze storico-politiche e dal ruolo ricoperto dal fenomeno dell’immigrazione in quel determinato Paese. Il rischio è che nel nome dell’integrazione possano annullarsi le diversità culturali e, di conseguenza, ledere la dignità degli immigrati, “l’alternativa richiede un forte impegno nel trovare un equilibrio fra la totale autonomia e l’assoluto controllo, ma anche nel saper gestire forme di compromesso più inclusive”, 80.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1496" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1497" id="ftn74"><a abp="1498" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[74]</a> In termini v. S. Baldin, <em abp="1499">La competenza statale sull’immigrazione vs. la legislazione regionale sull’integrazione degli immigrati: un inquadramento della Corte costituzionale</em>, in <em abp="1500">www.forumcostituzionale.it</em>, 2005. Sottolinea l’esistenza di un approccio della giurisprudenza costituzionale teso a limitare l’ambito di azione regionale, a favore di una lettura espansiva della competenza statale F. Covino, <em abp="1501">Regioni e disciplina dell’immigrazione</em>, in F. Angelini, M. Benvenuti, A. Schillaci (a cura di), <em abp="1502">Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza</em>, Napoli, 2011, 398 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1503" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1504" id="ftn75"><a abp="1505" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[75]</a> Cfr. art. 19, l.r. Campania, 8 febbraio 2010, n. 6 (<em abp="1506">Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania</em>); art. 6, l.r. Toscana, 9 giugno 2009, n. 29 (<em abp="1507">Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana</em>); art. 11, l.r. Marche, 26 maggio 2009, n. 13 (<em abp="1508">Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati</em>); artt. 20 e 21, l.r. Liguria, 20 febbraio 2007, n. 7 (<em abp="1509">Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati</em>).</div>
<p>&nbsp;<br abp="1510" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1511" id="ftn76"><a abp="1512" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[76]</a> Cfr. art. 12, l.r. Puglia, 4 dicembre 2009, n. 32 (<em abp="1513">Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia</em>); art. 11, l.r. Lazio, 14 luglio 2008, n. 10 (<em abp="1514">Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati</em>); art. 7, l.r. Abruzzo, 13 dicembre 2004, n. 46 (<em abp="1515">Interventi a sostegno degli stranieri immigrati</em>); art. 16, l.r. Piemonte, 8 novembre 1989, n. 64 (<em abp="1516">Interventi regionali a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte</em>) &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1517" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1518" id="ftn77"><a abp="1519" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[77]</a> Cfr. art. 10, l.r. Marche, 26 maggio 2009, n. 13; art. 6, l.r. Toscana, 9 giugno 2009, n. 29; artt. 15 e 17, l.r. Liguria, 20 febbraio 2007, n. 7; art. 17, l.r. Emilia Romagna, 24 marzo 2004, n. 5 (<em abp="1520">Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati</em>). Tali iniziative di dialogo inter-culturale indicano, evidentemente, l’esistenza di un processo evolutivo che da un modello di tipo assimilativo conduce ad un approccio di tipo integrativo, attraverso la valorizzazione di azioni di riconoscimento reciproco delle rispettive identità culturali, nonché la promozione della partecipazione dello straniero alla vita sociale e culturale locale. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1521" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1522" id="ftn78"><a abp="1523" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[78]</a> Cfr. art. 9, l.p. Bolzano, 28 ottobre 2011, n. 12; art. 20, l.r. Campania, 8 febbraio 2010, n. 6; art. 6, l.r. Toscana, 9 giugno 2009, n. 29; art. 15, l.r. Marche, 26 maggio 2009, n. 13; art. 12, l.r. Puglia, 4 dicembre 2009, n. 32; artt. 10 e 16, l.r. Lazio, 14 luglio 2008, n. 10.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1524" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1525" id="ftn79"><a abp="1526" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[79]</a> Cfr. art. 18, l.r. Abruzzo, 13 dicembre 2004, n. 46.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1527" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1528" id="ftn80"><a abp="1529" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[80]</a> Per un’ampia disamina delle modalità di intervento e dei benefici connessi al modello della mediazione culturale si rinvia a C. Bergonzini, <em abp="1530">La mediazione culturale: uno strumento (sottovalutato?) per l’integrazione degli immigrati</em>, in <em abp="1531">Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2009, 67 ss. L’autrice, tra l’altro, osserva come “anche le migliori soluzioni restano limitate all’ambito regionale, quando non addirittura comunale, dando origine ad una realtà a macchia di leopardo, con rilevanti disparità tra nord e sud del paese” e auspica, pertanto, un riconoscimento a livello statale della figura professionale del mediatore culturale, 72.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1532" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1533" id="ftn81"><a abp="1534" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[81]</a> Come è noto, il principio di sussidiarietà orizzontale tende a superare il precedente assetto che vedeva nelle istituzioni amministrative le sole figure idonee a realizzare attività di interesse generale, favorendo al contrario la partecipazione attiva dei cittadini. Per un’analisi delle potenzialità applicative di tale principio al fenomeno dell’immigrazione si rinvia a G. Arena, <em abp="1535">Immigrazione e cittadinanze</em>, in R. Acciai, F. Giglioni (a cura di), <em abp="1536">Poteri pubblici e laicità delle istituzioni</em>, Roma, 2008, 113 ss. L’Autore osserva, tra l’altro, che “se i cittadini stranieri regolarmente immigrati che vivono e lavorano nel nostro Paese si offrissero autonomamente per prendersi cura di beni comuni italiani questo contribuirebbe sicuramente a facilitarne l’integrazione nella nostra società […] Ma tale integrazione è un meta-bene comune di così evidente interesse generale che basterebbe di per sé a giustificare il sostegno delle istituzioni, da chiunque sia perseguito, italiano o straniero”, 128.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1537" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1538" id="ftn82"><a abp="1539" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[82]</a> Per una forte valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale nel settore dei diritti sociali, intesi come diritti fondamentali di cui il cittadino gode nei confronti non dei poteri pubblici, bensì dell’ordinamento sociale in senso complessivo, si rinvia alle riflessioni di L.R. Perfetti, <em abp="1540">I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel rapporto con l’autorità</em>, in <em abp="1541">Dir. pubblico</em>, 2013, 61 ss., il quale conclude sostenendo che è innanzitutto compito della società (e, quindi, anche degli immigrati che regolarmente ne fanno parte) “nell’esercizio delle libertà economiche, porre in essere le organizzazioni che siano in grado di rispondere alle attese che risiedono nelle libertà e nei diritti sociali” 126.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1542" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1543" id="ftn83"><a abp="1544" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[83]</a> Cfr. art. 9, l.r. Campania, 8 febbraio 2010, n. 6 (Consulta regionale per l’immigrazione); art. 3, l.r. Marche, 26 maggio 2009, n. 13 (Consulta regionale sull’immigrazione); art. 7, l.r. Puglia, 4 dicembre 2009, n. 32 (Consulta regionale per l’integrazione degli immigrati); art. 23, l.r. Lazio, 14 luglio 2008, n. 10 (Consulta regionale); art. 7, l.r. Liguria, 20 febbraio 2007, n. 7 (Consulta regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati); art. 20, l.r. Abruzzo, 13 dicembre 2004, n. 46 (Consulta regionale dell’immigrazione); art. 6, l.r. Emilia Romagna, 24 marzo 2004, n. 5 (Consulta regionale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati); art. 3, l.r. Lombardia, 4 luglio 1988, n. 38 (Consulta regionale). &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1545" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1546" id="ftn84"><a abp="1547" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[84]</a> In termini v. L. Castelli, <em abp="1548">Il ruolo degli enti locali nell’integrazione e partecipazione dei migranti</em>, in L. Ronchetti (a cura di), <em abp="1549">I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle regioni</em>, Milano, 2012, 178.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1550" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1551" id="ftn85"><a abp="1552" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[85]</a> In ordine agli ultimi due profili si rinvia alle riflessione di M. Ferrara, <em abp="1553">I diritti di partecipazione dell’immigrato: il Consiglio provinciale dell’immigrazione</em>, in AA.VV., <em abp="1554">I diritti degli altri. Gli stranieri e le autorità di governo</em>, E. Di Salvatore, M. Michetti (a cura di), Napoli, 2014, 269 ss.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1555" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1556" id="ftn86"><a abp="1557" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[86]</a> In tal senso, cfr. art. 48, l.r. Molise, 6 maggio 2014, n. 13 (<em abp="1558">Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali</em>), dove si prevede “l’accesso ai servizi territoriali, mediante l’attivazione di specifiche campagne di informazione e interventi di mediazione culturale”; o l’art. 2, l.r. Lombardia, 12 marzo 2008, n. 3 (<em abp="1559">Governo delle reti degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario</em>), che richiama i principi dell’universalità e dell’eguaglianza “nel rispetto della specificità delle esigenze”, nonché quello della “personalizzazione delle prestazioni”.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1560" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1561" id="ftn87"><a abp="1562" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[87]</a> Sul punto si rinvia alle riflessioni di F. Belvisi, <em abp="1563">Identità, minoranze, immigrazione: com’è possibile l’integrazione sociale? Riflessioni sociologico-giuridiche</em>, in <em abp="1564">Diritto, immigrazione e cittadinanza, </em>2002, 11 ss., il quale sottolinea l’importanza di considerare la percezione del fenomeno che hanno tutti i soggetti interessati dal processo migratorio. “Da questo punto di vista, la questione della solidarietà garantita dallo Stato nazionale si articola su due piani: sia con riguardo alle condizioni soggettive dei connazionali, per cui l’inclusione degli immigrati non peggiora (almeno in senso relativo) le condizioni dei cittadini, sia in riferimento agli stessi immigrati poiché in questo caso l’inclusione riesce solo se lo Stato offre loro delle opportunità percepite come reali e convincenti”, 23.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1565" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1566" id="ftn88"><a abp="1567" href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref88" name="_ftn88" title="">[88]</a> In termini v. L. Zanfrini, <em abp="1568">Cittadinanze. Appartenenza e diritti nella società dell’immigrazione</em>, Roma-Bari, 2007, 24 ss.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e modelli di A.D.R nelle controversie tra cittadino e amministrazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 18:37:57 +0000</pubDate>
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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 23.10.2014) Note Views: 0</p>
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<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/4981_ART_4981.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 23.10.2014)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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