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	<title>Luisa Bagarotto Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Prime osservazioni sulle disposizioni della Legge Finanziaria 2002  sulla gestione dei servizi pubblici locali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/prime-osservazioni-sulle-disposizioni-della-legge-finanziaria-2002-sulla-gestione-dei-servizi-pubblici-locali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:29:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-osservazioni-sulle-disposizioni-della-legge-finanziaria-2002-sulla-gestione-dei-servizi-pubblici-locali/">Prime osservazioni sulle disposizioni della Legge Finanziaria 2002  sulla gestione dei servizi pubblici locali</a></p>
<p>Da una prima lettura delle disposizioni contenute nell’art. 23 del testo del disegno di Legge Finanziaria 2002, il cui primo comma sostituisce l’art. 113 del Testo Unico degli enti locali, emerge uno sforzo, seppure molto contrastato, del Governo, di incentivare una privatizzazione sostanziale, e non più solo formale delle società</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-osservazioni-sulle-disposizioni-della-legge-finanziaria-2002-sulla-gestione-dei-servizi-pubblici-locali/">Prime osservazioni sulle disposizioni della Legge Finanziaria 2002  sulla gestione dei servizi pubblici locali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-osservazioni-sulle-disposizioni-della-legge-finanziaria-2002-sulla-gestione-dei-servizi-pubblici-locali/">Prime osservazioni sulle disposizioni della Legge Finanziaria 2002  sulla gestione dei servizi pubblici locali</a></p>
<p>Da una prima lettura delle disposizioni contenute nell’art. 23 del <a href="http://dbase2.ipzs.it/fcgi-free/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=1900-01-01*%20%20%20%20%20%20%20%20*135&#038;flagdispositivo=2&#038;visualizza=1">testo del disegno di Legge Finanziaria 2002, il cui primo comma sostituisce l’art. 113 del <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id//2000/09/28/000G0304/sg">Testo Unico degli enti locali, emerge uno sforzo, seppure molto contrastato, del Governo, di incentivare una privatizzazione sostanziale, e non più solo formale delle società che gestiscono servizi pubblici. </p>
<p>In sede di esame parlamentare sarebbe peraltro opportuno porre rimedio a taluni aspetti di incongruenza rispetto al predetto obiettivo; e sarebbe altresì auspicabile che attraverso il Regolamento di attuazione ed esecuzione previsto dallo stesso disegno di legge siano chiarite talune incertezze applicative, in parte correlate al problematico raccordo tra le nuove disposizioni ed il complesso quadro nazionale e regionale previgente. </p>
<p>Sotto il primo profilo, anzi tutto, la norma consente all’ente locale &#8220;di perseguire l&#8217;obiettivo della separazione tra la proprietà e gestione di reti e infrastrutture e l&#8217;erogazione del servizio&#8221;, e prevede, per la gestione di reti e infrastrutture, la possibilità di avvalersi di soggetti all’uopo costituiti, nella forma di aziende speciali o società consortili tra enti di diritto pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, ovvero di altro soggetto idoneo, da individuarsi mediante procedure a evidenza pubblica. </p>
<p>In questo modo pare invero precluso alle società affidatarie di servizi a seguito di pubblica gara la possibilità di gestire anche le reti e le infrastrutture tramite le quali eroga il servizio. Tale preclusione, discendente dall’introducendo principio di scissione tra gestione del servizio e delle infrastrutture, pare suscettibile di determinare l’effetto di disincentivare i soggetti privati a partecipare a società che gestiscono servizi pubblici locali, risultando compromessa la facoltà di sviluppare investimenti sulle reti – facoltà di fatto riservata a soggetti non coincidenti con il gestore del servizio.</p>
<p>Tale assetto potrebbe altresì determinare effetti negativi sull’efficienza ed economicità della gestione, la cui direzione ed implementazione dovrebbe al contrario preferibilmente far capo, per natura e caratteristiche intrinseche, ad un soggetto unico ed essere pertanto svolta unitariamente. Solo il gestore, invero, avverte ed è in grado di valutare tutte le esigenze inerenti le reti ed infrastrutture che impiega nell’erogazione del servizio. </p>
<p>In caso di mantenimento del principio di scissione, sembra imprescindibile quanto meno introdurre un’apposita regolamentazione del coordinamento tra le due gestioni (quella delle reti e infrastrutture da un lato e quella dell’erogazione del servizio dall’altro), che valga a conferire chiarezza, trasparenza ed equità ai rapporti che verrebbero ad instaurarsi tra il gestore del servizio, da un lato, e le aggregazioni di enti pubblici o, in alternativa, le società risultate affidatarie della gestione delle reti ed infrastrutture, dall’altro. </p>
<p>Al riguardo, si consideri inoltre che il gestore del servizio non ha alcun potere di incidere nella scelta della forma di gestione delle reti, prescelta dall’ente locale, così dovendo soggiacere a condizioni contrattuali ed economiche eteroimposte. La gestione del servizio verrebbe perciò a dipendere di fatto da variabili non prevedibili, legate alla tipologia del gestore della rete e delle infrastrutture, ed alle modalità concrete d’esercizio. </p>
<p>In secondo luogo, appare necessario assicurare la certezza della durata degli affidamenti e concessioni attualmente in essere, prevedendo espressamente il momento in cui le società dovranno di necessità partecipare ad una gara per ottenere gli affidamenti. </p>
<p>La norma, allo stato, da un lato prevede che &#8220;la cessione della propria partecipazione di controllo nelle società erogatrici dei servizi non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere&#8221; e dall’altro mantiene &#8220;ferme le disposizioni previste per i singoli settori&#8221;, così lasciando un margine di interpretazione sul problema se la durata massima di gestione dei servizi sia quella prevista in via generale dalla normativa di settore ovvero quella indicata nei singoli contratti di affidamento. </p>
<p>Tale incertezza non è senza conseguenze sia sul piano economico degli investimenti, sia sul piano strettamente giuridico. Chi acquista partecipazioni in società per azioni a prevalente capitale pubblico ha infatti come primario interesse quello di un’esatta previsione dei tempi e delle modalità di realizzazione del piano di investimenti che intende realizzare. </p>
<p>Si tenga inoltre presente che, ove le disposizioni venissero interpretate nel senso che la durata degli affidamenti sia quella prevista nei singoli contratti, si profilerebbe un’entrata in vigore della disciplina &#8220;a regime&#8221;, differenziata a seconda della previsione di durata nei vari singoli contratti di affidamento, e non coincidente con i periodi transitori disciplinati dalla normativa di settore. </p>
<p>Quanto, poi, alla deroga prevista per la partecipazione delle società a maggioranza privata ad attività extra territoriali, nello stabilire che dette società possano svolgere tali attività in deroga al divieto previsto al comma 4 (divieto di partecipare a gare da parte di società che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica), occorrerebbe chiarire se esse siano legittimate a partecipare alle gare, ovvero se potranno addirittura essere investite di affidamenti diretti al di fuori del proprio ambito territoriale. </p>
<p>Infine, al riguardo, sembra in ogni caso opportuno approfondire la compatibilità del detto comma 4 con la normativa, anche comunitaria, rispetto alla possibilità per società già beneficiarie di affidamenti diretti di concorrere in posizione favorita rispetto ad altri soggetti privati per l’acquisizione di partecipazioni in altre società erogatrici di servizi. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>In questa rivista: </p>
<p>DISEGNO DI LEGGE <a href="http://dbase2.ipzs.it/fcgi-free/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=1900-01-01*%20%20%20%20%20%20%20%20*135&#038;flagdispositivo=2&#038;visualizza=1">approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 settembre 2001.</a> </p>
<p>DECRETO LEGISLATIVO <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id//2000/09/28/000G0304/sg">18 agosto 2000, n. 267</a> &#8211; Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali (in suppl. ord. alla G.U. n. 227 del 28.9.2000); </p>
<p>CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE &#8211; <a href="/ga/id/2000/6/2498/g">Parere 8 giugno 2000 n. 87*</a> (html), sullo schema del T.U. e la pagina di approfondimento.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-osservazioni-sulle-disposizioni-della-legge-finanziaria-2002-sulla-gestione-dei-servizi-pubblici-locali/">Prime osservazioni sulle disposizioni della Legge Finanziaria 2002  sulla gestione dei servizi pubblici locali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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