<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luigi Viola Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/autore/luigi-viola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/autore/luigi-viola/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Luigi Viola Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/autore/luigi-viola/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Arricchimento senza causa e riconoscimento dei debiti fuori bilancio degli enti locali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/arricchimento-senza-causa-e-riconoscimento-dei-debiti-fuori-bilancio-degli-enti-locali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:52 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/arricchimento-senza-causa-e-riconoscimento-dei-debiti-fuori-bilancio-degli-enti-locali/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/arricchimento-senza-causa-e-riconoscimento-dei-debiti-fuori-bilancio-degli-enti-locali/">Arricchimento senza causa e riconoscimento dei debiti fuori bilancio degli enti locali</a></p>
<p>Sommario: 1. Il problema della responsabilità del funzionario e la legislazione speciale in materia di enti locali &#8211; 2. La prima interpretazione dottrinale e della giurisprudenziale delle previsioni legislative &#8211; 3. La crisi della costruzione e la nuova lettura giurisprudenziale del d.l. 66/1989 – 4. Le nuove disposizioni in materia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/arricchimento-senza-causa-e-riconoscimento-dei-debiti-fuori-bilancio-degli-enti-locali/">Arricchimento senza causa e riconoscimento dei debiti fuori bilancio degli enti locali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/arricchimento-senza-causa-e-riconoscimento-dei-debiti-fuori-bilancio-degli-enti-locali/">Arricchimento senza causa e riconoscimento dei debiti fuori bilancio degli enti locali</a></p>
<p>Sommario: 1.  Il problema della responsabilità del funzionario e la legislazione speciale in materia di enti locali &#8211; 2. La prima interpretazione dottrinale e della giurisprudenziale delle previsioni legislative &#8211; 3. La crisi della costruzione  e la nuova lettura giurisprudenziale del d.l. 66/1989 – 4. Le nuove disposizioni in materia di riconoscimento dell&#8217;utilità da parte della p.a. e una possibile ricostruzione sistematica – 5. Una recente decisione del T.A.R. Puglia &#8211; 6. Alcuni punti problematici della materia. </p>
<p>1.	Il problema della responsabilità del funzionario e la legislazione speciale in materia di enti locali.</p>
<p>La dottrina più accreditata ha sottolineato, con una certa decisione, come la proposizione dell&#8217;azione di arricchimento senza causa nei confronti della p.a. sia sempre da considerarsi espressione di un certo grado di disordine amministrativo: &#8220;è chiaro che queste azioni, già di per sé, denotano un disordine amministrativo; inoltre, possono essere fonte di spese prive di copertura, che impegnano risorse destinate ad altri scopi. Sotto altro profilo, l&#8217;esecuzione di fatto di un&#8217;opera o di un servizio pubblico &#8211; per i quali si confida di ottenere un compenso attraverso l&#8217;azione di arricchimento &#8211; può tendere a realizzare abusi (come eludere regolari gare di appalto o comunque realizzare gestioni non trasparenti) [1]&#8221;. Ed in effetti, l&#8217;esame della casistica giurisprudenziale evidenzia chiaramente come l&#8217;azione di arricchimento senza causa sia proposta, con una certa frequenza, per ovviare alle conseguenze derivanti dalla violazione di norme in materia di contratti della p.a. (prescrizioni in materia di forma, divieti di procedere all&#8217;esecuzione anticipata di contratti, ecc.) o comunque per assicurare tutela a situazioni di fatto (rapporti di lavoro di fatto, ecc.) perfezionatesi in violazione di divieti (di assunzione, ecc.) previsti dalla legge [2]. In definitiva, quindi, l&#8217;arricchimento senza causa nei confronti della p.a. trae origine sempre da vicende disfunzionali per l&#8217;organizzazione amministrativa, sia per la sostanziale elusione delle procedure di evidenza pubblica (opere pubbliche e prestazioni che sono direttamente eseguite dal privato senza un preventivo vaglio da parte della pubblica amministrazione in ordine all&#8217;utilità amministrativa delle stesse o all&#8217;idoneità del privato ad eseguirle), sia per i rischi di collusione insiti in una simile elusione (l&#8217;utilizzo dell&#8217;azione di arricchimento senza causa potrebbe infatti mascherare una collusione tra privato e funzionario pubblico tesa ad eludere le norme di contabilità pubblica).Ben si comprende, pertanto, come la preoccupazione di neutralizzare o di ridurre simili rischi costituisca una costante della dottrina e della giurisprudenza che si sono occupate dell&#8217;arricchimento senza causa della p.a..Ad un primo livello di rilevanza, una prima tutela è sicuramente assicurata dalla stessa regola giurisprudenziale che ritiene necessario che l&#8217;utilità della prestazione sia valutata dalla stessa amministrazione [3]; ed in effetti, l&#8217;inserzione nella fattispecie civilistica dell&#8217;atto di riconoscimento dell&#8217;utilità costituisce la prima condizione per operare un fondamentale raccordo con le procedure di evidenza pubblica, totalmente eluse dalla realizzazione diretta dell&#8217;opera o del servizio da parte del privato. Ancora più oltre, la dottrina ha però continuato a cercare dei sistemi meglio attrezzati ad evidenziare i profili di responsabilità del funzionario pubblico che abbia dato origine alla vicenda (ovviamente nelle ipotesi, come quelle che originano dalla materia contrattuale, in cui l&#8217;esecuzione della prestazione sia stata richiesta o tollerata da funzionari pubblici) ed a procedere ad un coordinamento tra questi profili di responsabilità e l&#8217;azione ex art. 2041 c.c.; in altre parole, si cerca di non limitare i profili di responsabilità del funzionario alla successiva azione di responsabilità avanti alla Corte dei conti, ma di permettere l&#8217;emersione di questi profili già nella fase civilistica del riconoscimento dell&#8217;indennità derivante dall&#8217;arricchimento. Un primo tentativo di limitare l&#8217;applicabilità dell&#8217;azione di arricchimento, sostituendola con la responsabilità del funzionario che ha dato origine alla vicenda, traeva origine dalla previsione dell&#8217;art. 28 della Cost. e si sostanziava nel tentativo di escludere la responsabilità ex art. 2041 c.c. nel caso in cui si evidenziasse il possibile concorso con la responsabilità diretta del funzionario agente [4]; la costruzione non era però accolta dalla Corte di  cassazione, proprio sulla base della natura <<alternativa e paritetica>> della responsabilità ex art. 28 Cost. [5]. Una volta esclusa la possibilità di dedurre l&#8217;incompatibilità tra azione di arricchimento senza causa nei confronti della p.a. e responsabilità del pubblico funzionario dalla previsione dell&#8217;art. 28 Cost., non rimaneva quindi altra via, per la dottrina più attenta ai profili di responsabilità, che affidare le proprie speranze al legislatore. In effetti, l&#8217;aspirazione della dottrina ad una limitazione/esclusione dell&#8217;azione ex art. 2041 Cost. nei casi in cui si verificasse un concorso con la responsabilità concorrente del pubblico funzionario non restava a lungo senza risposta.In un decreto legge (d.l.  2.3.1989 n. 66, conv. in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, 1° comma della l.  24.4.1989 n. 144) destinato ai problemi della finanza locale, il legislatore inseriva infatti una disposizione (l’art. 23, 3° comma) che prevedeva l&#8217;obbligo, per gli enti locali, di rispettare una serie di previsioni formali (necessità di una deliberazione autorizzativa esecutiva, accompagnata dall’&#8221;impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati&#8221;)nell&#8217;ordinazione della spesa; obbligo assistito da una sanzione costituita dall&#8217;impossibilità di riferire, ad ogni effetto, tale rapporto all&#8217;amministrazione e dalla legittimazione contrattuale esclusiva del funzionario che non avesse rispettato gli adempimenti contabili (art. 23, 4° comma d.l. 66/1989 conv. in l. 144/1989).La disposizione era poi riprodotta nell&#8217;art. 35 del d. lgs. 25.2.1995 n. 77 (ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), con qualche piccola modificazione, anche per quello che riguarda le conseguenze della violazione degli obblighi contabili; una notevole importanza, al proposito, deve certamente essere attribuita [6] al rinvio, presente nel testo del 4° co. dell&#8217;art. 35 cit., alla previsione dell&#8217;art. 37, 1° co. del d.lgs. 77/95 (come modificato dall’art. 5 del d.lgs. 15 settembre 1997 n. 342) che attribuiva all&#8217;amministrazione la potestà discrezionale di riconoscere i debiti da arricchimento senza causa derivanti dalla violazione delle procedure in questione.Da ultimo,  le due disposizioni in discorso trovavano (definitiva?) sistemazione negli artt. 191 [7] e 194 del d. lgs. 18.8.2000 n. 267 (t.u. delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali); particolarmente importante la previsione dell’art. 194 del d.lgs. 267/2000 che ribadiva la possibilità, per l’ente locale, di riconoscere, con deliberazione consiliare, &#8220;la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: (…..) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell&#8217;articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l&#8217;ente, nell&#8217;ambito dell&#8217;espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza&#8221;. </p>
<p>2.	La prima interpretazione dottrinale e giurisprudenziale delle previsioni legislative.</p>
<p>La dottrina più attenta ha sottolineato come la previsione dell&#8217;art. 23, 4° comma del  d.l. 66/1989 si inserisca a pieno titolo in quel processo di  abolizione del &#8220;tabù dell&#8217;anonimato e della impersonalità dell&#8217;apparato pubblico [8]&#8221;,  chiaramente individuabile nelle riforme amministrative degli anni novanta e sostanzialmente rispecchiato dall’introduzione del nuovo istituto del responsabile del procedimento.Il complessivo processo di personalizzazione dell’attività amministrativa trovava, nell&#8217;art. 23, 4° co. del d.l. 66/1989, un decisivo completamento, costituito da un inedito sistema di responsabilità del funzionario derivante dall&#8217;operare congiunto di una scissione del rapporto di immedesimazione organica e di una novazione soggettiva del rapporto tra amministrazione e privato contraente che diventa un rapporto tra funzionario agente e contraente privato: &#8220;di qui la sostituzione del pregresso regime di nullità del negozio con quello della sua piena validità ed efficacia tra agente in proprio e privato fornitore, per via di una novazione soggettiva dell&#8217;originario rapporto obbligatorio intercorrente tra pubblica amministrazione e privato [9]&#8221;. In virtù di una manipolazione legislativa (forse di dubbia ortodossia [10]), emerge quindi un sistema in cui la pubblica amministrazione scompare dal rapporto ed è totalmente sostituita <ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge> dal funzionario che abbia violato le disposizioni di contabilità pubblica nell&#8217;ordinazione della spesa o del servizio.Ed in effetti, la prima interpretazione che della disposizione dell&#8217;art. 23, 4° co. d.l. 66/1989 ha dato la giurisprudenza ha subito evidenziato come la scissione del rapporto organico tra funzionario e amministrazione e, soprattutto, la novazione soggettiva dell&#8217;obbligazione, dessero vita ad un sistema che attribuiva al funzionario agente la responsabilità esclusiva per l&#8217;obbligazione contrattuale illegittimamente assunta [11]; di conseguenza, l&#8217;applicazione del principio di sussidiarietà dell&#8217;azione di arricchimento senza causa finiva con l&#8217;escludere, almeno in questa prima lettura della disposizione, ogni possibilità di proporre l&#8217;azione di arricchimento nei confronti della p.a. [12]. Di conseguenza, attraverso l&#8217;interpretazione che, il &#8220;diritto vivente&#8221; dava della previsione dell&#8217;art. 23, 4° co. d.l. 66/89, diventava operativa quell&#8217;incompatibilità tra azione di arricchimento senza causa e responsabilità personale del funzionario in precedenza negata dalla giurisprudenza richiamata sub § 1; l&#8217;improponibilità assoluta dell&#8217;azione ex art. 2041 c.c. in ipotesi di violazione delle procedure contabili in materia di ordinazione di spesa era infatti pacificamente affermata dalla giurisprudenza, sia di legittimità [13] che di merito [14]. Il &#8220;diritto vivente&#8221; era poi completato dalla giurisprudenza della Corte dei conti che, con riferimento ai profili di responsabilità dei funzionari pubblici, rilevava come la previsione dell&#8217;art. 23, 4° co. d.l. 66/1989 impedisse qualsiasi possibilità per la pubblica amministrazione di riconoscere l&#8217;utilità della prestazione effettuata dal privato e di corrispondere le relative somme; l&#8217;erogazione di somme da parte della p.a. tese a compensare le prestazioni effettuate dal privato in violazione delle norme del d.l. 66/89 dava quindi sempre vita ad un danno erariale [15]. Parallelamente, anche il giudice amministrativo escludeva ogni possibilità di procedere alla sanatoria delle obbligazioni illegittimamente assunte: &#8220;l&#8217;art. 23, 4º comma, d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in l. 24 aprile 1989 n. 144, nel prevedere che nel caso di opere, beni e servizi forniti agli enti locali in violazione dell&#8217;obbligo del rispetto delle procedure di legge e della previa deliberazione della relativa spesa si instaura un rapporto obbligatorio diretto fra il fornitore e colui che tali spese ha illegittimamente autorizzato, ha inteso affermare la totale estraneità della p.a. alla fornitura effettuata; pertanto, da tale quadro normativo deriva l&#8217;impossibilità di un implicito riconoscimento dell&#8217;utilità che da essa la stessa amministrazione ha potuto ricavare e di una successiva sanatoria che autorizzi ex post la spesa già effettuata, nonché la inammissibilità dell&#8217;azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. [16]&#8221;. </p>
<p>3.	La crisi della costruzione  e la nuova lettura giurisprudenziale del d.l. 66/1989.</p>
<p>Dopo un primo periodo di favore dottrinale e giurisprudenziale per la nuova sistematica legislativa cominciavano però ad emergere una serie di punti di crisi destinati a determinare una decisiva rimeditazione della problematica. A base della rimeditazione giurisprudenziale erano indubbiamente una serie di considerazioni di fondo in ordine ai vuoti di tutela che la scissione del rapporto organico tra pubblica amministrazione e funzionario pubblico finiva inevitabilmente con il determinare; in particolare, la dottrina rilevava come la sistematica complessiva dell&#8217;art. 23, 4° co. d.l. 66/1989, apparentemente più favorevole al privato contraente (che, in luogo dell&#8217;azione di arricchimento senza causa nei confronti della p.a., si vedeva riconoscere l&#8217;azione contrattuale nei confronti del funzionario agente), finisse con il risolversi in una grande difficoltà (o addirittura, in una pratica impossibilità) di soddisfare la propria obbligazione sul patrimonio del funzionario pubblico responsabile, spesso incapiente [17]. La rilevazione della sostanziale insufficienza del sistema di tutela previsto dall&#8217;art. 23, 4° co. d.l. 66/89 induceva pertanto la giurisprudenza a tentare altri approcci alla problematica. Un primo tentativo di approdare ad una diversa soluzione del conflitto di interessi sotteso alla vicenda era indubbiamente costituito da quelle isolate pronunce dei giudici ordinari che, in sostanziale controtendenza rispetto alla soluzione giurisprudenziale prevalente, affermavano la possibilità di esperire l&#8217;azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. anche in presenza della violazione degli obblighi contabili previsti dall&#8217;art. 23, 3° co. d.l. 66/1989 [18]. Il secondo filone di rimeditazione giurisprudenziale prendeva le mosse dalla rilevazione di un secondo limite logico all&#8217;operare pieno della scissione di responsabilità prevista dall&#8217;art. 23, 4° co. d.l. 66/1989; limite costituito dall&#8217;arricchimento che la pubblica amministrazione consegue dall&#8217;esecuzione di una prestazione contrattuale che indubbiamente intercorre tra due diversi soggetti (il funzionario agente ed il privato) ma che, altrettanto indubbiamente, è utilizzata dalla p.a.. In altre parole, la scissione del rapporto organico e la novazione soggettiva dell&#8217;obbligazione non possono cancellare dalla realtà giuridica il fatto indubitabile che la prestazione soddisfi necessità istituzionali della pubblica amministrazione e che, quindi, questo arricchimento senza valida causa giustificativa debba trovare una qualche forma di riequilibrio.Queste tensioni verso una sostanziale restaurazione della costruzione tradizionale in materia di arricchimento senza causa trovavano un primo sfogo in una giurisprudenza della Corte dei conti che, in sostanziale controtendenza rispetto alla soluzione rigorista richiamata al § precedente, affermava esplicitamente l&#8217;impossibilità di negare in via di principio l&#8217;utilità di spese disposte in violazione dell&#8217;art. 23, 4° co. d.l. 66/1989 e la legittimità, sotto il profilo dell&#8217;assenza di danno erariale, di provvedimenti di riconoscimento di debito tesi a riconoscere l&#8217;utilità della prestazione illegittimamente ordinata [19]. In definitiva, pur in presenza di un testo (quello del d.l. 66/1989) che ancora non faceva riferimento alla possibilità discrezionale della p.a. di riconoscere l&#8217;utilitas della prestazione illegittimamente ordinata, attraverso la giurisprudenza del giudice contabile, cominciava ad evidenziarsi un sistema in cui la responsabilità diretta del funzionario pubblico era comunque temperata dalla possibilità per l&#8217;amministrazione di riconoscere l&#8217;utilità concreta della prestazione effettuata dal privato; è quindi evidente come un simile sistema costituisse (e costituisca), in un certo senso, un tertium genus tra l&#8217;impostazione tradizionale che non considerava adeguatamente i profili di responsabilità e l&#8217;interpretazione rigoristica della previsione dell&#8217;art. 23, 4° co. d.l. 66/1989, fondata su una sistematica che escludeva totalmente anche gli aspetti di vantaggio indubbiamente goduti dalla pubblica amministrazione.Le tensioni giurisprudenziali sopra richiamate trovavano poi un significativo riscontro in una importante decisione della Corte costituzionale [20] che escludeva la possibile violazione degli artt. 3 e 24 Cost. (violazione derivante dalla sostituzione alla responsabilità patrimoniale dell&#8217;amministrazione di una responsabilità, spesso incerta e di difficile realizzazione, come quella del funzionario pubblico) sulla base di una forma di interpretazione adeguatrice che, da un lato, prospettava la possibilità per il funzionario di proporre azione ex art. 2041 c.c. per chiedere alla p.a. l&#8217;indennizzo per l&#8217;arricchimento senza causa derivante dall&#8217;esecuzione della prestazione contrattuale e, dall&#8217;altro, riconosceva che analoga azione potesse essere esercitata dal privato contraente in via surrogatoria, ex art. 2900 c.c., dell&#8217;azione spettante al funzionario pubblico [21]. La costruzione proposta da Corte cost. 446/1995 era poi sostanzialmente riproposta da una successiva decisione della Corte che negava che la previsione dell&#8217;art. 23, 4° co. d.l. 66/1989 potesse venire a violare anche la previsione dell&#8217;art. 28 Cost. [22]. In definitiva, dopo Corte cost. 446/95, la problematica prendeva la strada, decisamente impervia [23], costituita dal riconoscimento al privato, non della possibilità di proporre in via diretta l&#8217;azione di arricchimento nei confronti della p.a., ma solo della possibilità di proporre tale azione in via surrogatoria del funzionario pubblico responsabile; soluzione che riscuoteva subito un sostanziale successo nella giurisprudenza, sia di legittimità che di merito [24].</p>
<p>4. Le nuove disposizioni in materia di riconoscimento dell&#8217;utilità da parte della p.a. e una possibile ricostruzione sistematica.</p>
<p>Come rilevato al § precedente, uno dei punti critici della problematica è costituito dal fatto che l&#8217;arricchimento senza causa derivante dall&#8217;utilizzazione di beni e servizi ordinati in violazione delle norme previste dal d.l. 66/1989 deve comunque trovare una sistematizzazione nell&#8217;ordinamento amministrativo; ed una prima risposta è, al proposito, costituita dall&#8217;orientamento della Corte dei conti che ha riconosciuto la legittimità, sotto il profilo dell&#8217;assenza di danno erariale, di provvedimenti di riconoscimento dell&#8217;utilità di prestazioni ordinate in violazione degli obblighi contabili previsti dal d.l. 66/1989.Una simile possibilità, ammessa dalla giurisprudenza in materia di responsabilità, era poi definitivamente sancita dall&#8217;art. 37, 1° co. del d.lgs. 77/1995 (come modificato dall’art. 5 del d.lgs. 15 settembre 1997 n. 342)  che riconosceva definitivamente all&#8217;amministrazione la potestà discrezionale di riconoscere, con delibera consiliare, i debiti da arricchimento senza causa derivanti dalla violazione delle prescrizioni previste dall&#8217;art. 35 stesso d.lgs.(che riproduceva sostanzialmente i contenuti dell&#8217;art. 23 d.l. 66/1989); norma poi letteralmente riprodotta nell&#8217;art. 194 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (nuovo testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali).Il riconoscimento della possibilità per gli enti locali di riconoscere i debiti fuori bilancio derivanti dalla violazione delle prescrizioni in materia di ordinazione delle spese importa indubbiamente una sostanziale modificazione della sistematica originaria del d.l. 66/1989; mentre infatti la sistematica del d.l. 66/1989 era tutta giocata sulla draconiana scissione del rapporto organico e sulla legittimazione contrattuale esclusiva del funzionario, la nuova sistematica disegna un sistema complesso che, pur mantenendo la legittimazione contrattuale esclusiva del funzionario, riconosce la possibilità di riferire comunque tali prestazioni alla p.a. e prevede un apposito procedimento teso al riconoscimento dell&#8217;utilità della prestazione.Un problema non secondario della materia è pertanto costituito dall&#8217;individuazione dei presupposti della delibera consiliare, soprattutto, per quello che riguarda &#8220;i modi, i tempi e, soprattutto, il grado di discrezionalità del riconoscimento del debito [25]&#8221;. Sul punto, la prima considerazione che è possibile fare è che la struttura della disposizione, attraverso il riferimento al limite &#8220;degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l&#8217;ente, nell&#8217;àmbito dell&#8217;espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza&#8221; (d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 194) opera un sostanziale rinvio alla costruzione giurisprudenziale dell’atto di riconoscimento dell’utilità della prestazione operata dalla nostra giurisprudenza, in numerosi modelli giurisprudenziali [26]. In termini più decisamente sistematici, è pertanto obbligatorio il riferimento alle numerose ricostruzioni che dell’istituto dell’arricchimento senza causa della p.a. ha fornito la dottrina. In particolare, particolarmente utile appare il riferimento ad una ricostruzione dottrinale [27] che, con la consueta chiarezza e con notevole rigore sistematico, ha tentato di delineare i limiti definitori del nuovo istituto costituito dal cd. riconoscimento di debito di diritto pubblico (o di diritto contabile pubblico, secondo la formulazione fornita dall&#8217;autore).Punto di partenza dell&#8217;analisi era la rilevazione del fatto che alcune leggi dell&#8217;epoca (1977) recassero la previsione, sia di <atti sostitutivi di contratti>, sia di veri e propri atti di riconoscimento di debito; previsioni normative che, oltre a presupporre una nozione organica di “atto di riconoscimento di debito”, richiamavano sostanzialmente una categoria, formatasi  nella prassi giurisprudenziale (delle magistrature amministrative e della Corte di cassazione)  e riferita ad &#8220;un provvedimento contabile – inteso… a doppiare l&#8217;attività gestoria, di diritto privato, della Pubblica amministrazione al fine di conferirle, con la “evidenza pubblica” l&#8217;attitudine a produrre effetti nell&#8217;ambito del diritto pubblico [28]&#8221;. È quindi evidente come le ragioni giustificative della nascita dell&#8217;istituto debbano essere individuate nel contrasto tra la particolare complessità e rigidità temporale delle procedure di evidenza pubblica e l&#8217;esigenza dell&#8217;Amministrazione di disporre immediatamente di beni o servizi necessari per il soddisfacimento di bisogni pubblici urgenti. Da queste esigenze nasce quindi, nella prassi amministrativa, l&#8217;istituto del riconoscimento di debito di diritto pubblico; istituto evidentemente derivato dalla previsione dell&#8217;art. 2041 c.c., ma costruito dal Consiglio di Stato come un vero e proprio provvedimento amministrativo con un contenuto motivazionale precisamente individuato: &#8220;il Consiglio di Stato, ispiratore dell&#8217;espediente, ha suggerito la struttura dell&#8217;atto di riconoscimento: tale atto, dopo una breve premessa circa la natura e l&#8217;entità delle prestazioni eseguite, nonché la loro conformità alle esigenze dell&#8217;Amministrazione, la quale deve esplicitamente ammettere il vantaggio ricavato e la correlativa misura, si conclude con l&#8217;esplicito impegno dell&#8217;Amministrazione stessa di pagare la somma di cui si riconosce debitrice [29]&#8221;. In definitiva, una volta superate la tentazione di riportare l’atto di riconoscimento di debito di diritto pubblico alla fattispecie civilistica prevista dall’art. 1988 c.c. [30] e le obiezioni formulate da una parte della dottrina [31], dall&#8217;elaborazione dell&#8217;istituto operata dalla dottrina (sulle orme della giurisprudenza, soprattutto del Consiglio di Stato) emerge un nuovo provvedimento amministrativo chiaramente caratterizzato dai requisiti dell&#8217;eccezionalità e della residualità [32] e da una serie importante di analogie con alcuni istituti dell’evidenza pubblica come, ad es., l’approvazione dei contratti [33]. Ed in effetti, il riferimento agli istituti  dell’evidenza pubblica si presenta assai significativo, non solo per quello che riguarda la “doppia natura” degli atti in questione (che, sotto il profilo pubblicistico, mantengono la natura di atti amministrativi, mentre, sotto il profilo privatistico, non possono non essere qualificati come fonti di obbligazione), ma anche per gli indubbi legami funzionali tra i due istituti; in sostanza, l’atto di riconoscimento di debito di diritto pubblico nasce infatti dalla necessità di applicare a posteriori gli istituti dell&#8217;evidenza pubblica ad obbligazioni non contrattuali che, nell&#8217;ipotesi fisiologica, avrebbero dovuto passare attraverso il filtro dei procedimenti amministrativi (così mantenendo comunque all’amministrazione la possibilità di valutare discrezionalmente la necessità o meno di una determinata spesa pubblica). Per quello che riguarda poi l’inquadramento sistematico del riconoscimento di debito di diritto pubblico, la dottrina richiamata proponeva una classificazione all’interno della contestata categoria dei cd. accertamenti costitutivi, ovvero dei provvedimenti caratterizzati, così come per il negozio di accertamento del diritto privato (anche se con strutturazione esattamente opposta), da una struttura che unifica il carattere dichiarativo dell&#8217;accertamento con una serie di effetti tipicamente costitutivi [34]; da non sottovalutare è però anche il possibile inquadramento dell’istituto all’interno della categoria dei cd. atti amministrativi negoziali (ovvero degli atti caratterizzati dal regime amministrativo, ma da effetti civilistici) coniata dalla dottrina per operare una sistematizzazione adeguata degli istituti dell’evidenza pubblica [35], caratterizzati (come l’atto di riconoscimento di debito di diritto pubblico) da una natura “bifronte”, per un verso, riportabile alla logica del provvedimento amministrativo e, per l’altro, al mondo delle obbligazioni civilistiche.Quello che conta i fini che ci occupano è che la costruzione del cd. atto di riconoscimento di debito di diritto pubblico importa anche la definitiva riconduzione dell’intera vicenda alle categorie pubblicistiche ed in particolare, agli istituti del procedimento e del provvedimento amministrativo; riconduzione che ha indotto la dottrina [36] a postulare, anche prima dell’intervento della l. 7 agosto 1990 sul procedimento amministrativo, l’applicazione di alcuni istituti propri del diritto amministrativo come, ad es., i principi relativi all&#8217;iniziativa del procedimento (che può essere d’ufficio o di parte), al contraddittorio con il privato interessato, alla possibile rilevanza di accordi preparatori del procedimento, alla necessità di acquisire gli apporti consultivi previsti dalla legge, alla necessità di un provvedimento formale ed infine, all&#8217;obbligo di motivare l&#8217;atto di riconoscimento.Tutte conseguenze che oggi derivano dall&#8217;applicazione, oltre che dei principi generali del diritto amministrativo, delle specifiche previsioni degli artt. 7 e 8 (per quello che riguarda il contraddittorio con il privato interessato), 11 (per quello che riguarda gli accordi preparatori del procedimento), 2 (per quello che riguarda l&#8217;obbligo di concludere il procedimento con atto espresso) e 3 (per quello che riguarda l&#8217;obbligo di motivazione) della l. 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo. Le conseguenze della definitiva opzione per la tesi pubblicistica insite nella teorica dell’atto di riconoscimento di debito di diritto pubblico non si esauriscono poi nell’applicabilità delle previsioni in materia di procedimento amministrativo, ma incidono anche su alcuni aspetti non secondari dell’intera vicenda, costituiti:<br /> <br />
1) dalla possibilità di utilizzare i meccanismi del silenzio rifiuto per ottenere l’adempimento dell’obbligo della p.a. di instaurare il procedimento amministrativo o di concludere il procedimento con un atto espresso [37]; <br />
2) dalle semplificazioni probatorie che derivano dalla possibilità, per l’interessato, di attivare i meccanismi del silenzio rifiuto (e quindi provocare, in ambito pubblicistico, una dichiarazione confessoria da parte della p.a.) o di utilizzare l’istituto del diritto di accesso agli atti dell’amministrazione previsto dalla l. 241/1990 [38]; <br />
3) dalla particolare disciplina della prescrizione che è influenzata dall’intervento dell’atto di riconoscimento di debito, da qualificarsi come riconoscimento ex art. 2944 c.c., se intervenuto a prescrizione non ancora maturata o come rinuncia, anche tacita, alla prescrizione maturata, se intervenuto successivamente [39]; <br />
4) dalla tutela giurisdizionale, da ripartirsi tra giudice amministrativo (per quello che riguarda l’impugnazione degli atti di diniego di riconoscimento o di annullamento di atti di riconoscimento già emessi e i giudizi in materia di silenzio rifiuto) e l’A.G.O. (per quello che riguarda l’adempimento dell’obbligazione indennitaria ed in particolare, la liquidazione del quantum [40]) in ragione della compresenza di una fase pubblicistica (quella relativa all’emanazione dell’atto di riconoscimento dell’utilità della prestazione) e di un momento privatistico (adempimento dell’obbligazione derivante dall’emanazione dell’atto di riconoscimento). <br />
 In definitiva, le considerazioni sopra formulate evidenziano chiaramente come il riconoscimento della <legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: (…..) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza> previsto dalla lettera e) dell’art. 194 del d.lgs. 267/2000 altro non sia, sotto il profilo sistematico, che una particolare configurazione dell’istituto del riconoscimento di debito di diritto pubblico sopra tratteggiato [41]. Del tutto correttamente, pertanto, la prima giurisprudenza della Corte dei conti in materia di responsabilità ha sottolineato alcuni punti fermi del provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, costituiti dalla necessaria valutazione dell&#8217;utilità concreta della prestazione [42], dalla necessità di rispettare l&#8217;obbligo di motivazione previsto dall&#8217;art. 3 l. 241/90 [43] e dall&#8217;impossibilità di attribuire valore essenziale alla maggiore o minore possibilità di riuscire soccombenti in sede giurisdizionale [44]; e si tratta certamente di conclusioni in linea con quanto sopra rilevato in ordine alla natura provvedimentale dell’atto di riconoscimento di debito di diritto pubblico, in generale e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio dell’ente locale ai sensi dell’art. 194 lett. e) del d.lg. 267/2000, in particolare. Da non sottovalutare, poi, l’importante Cass. 14 gennaio 2002 n. 355 [45] che ha affermato l’impossibilità, per il giudice ordinario, di sostituirsi all’amministrazione accertando l’esistenza di un diritto al riconoscimento del debito assunto fuori bilancio: &#8220;avuto riguardo al tenore letterale e alla ratio delle norme indicate, la relativa valutazione spetta all&#8217;amministrazione e il giudice non può ad essa sostituirsi affermando l&#8217;esistenza di un diritto al riconoscimento del debito assunto fuori bilancio, nella ricorrenza delle condizioni indicate dal legislatore, perché l&#8217;ente possa procedere al riconoscimento&#8221;.Pur sulla base di una struttura motivazionale non eccessivamente articolata, la decisione della Corte di cassazione precisa come l’azione di arricchimento nei confronti della p.a. possa essere proposta solo dopo il riconoscimento del debito in sede amministrativa ex art. 194 d.lgs. 267/2000; come dire che viene sostanzialmente recepita la costruzione sopra proposta ed in particolare, la scissione tra fase amministrativa (caratterizzata dall’elevata procedimentalizzazione e da posizioni di interesse legittimo azionabili davanti al giudice amministrativo) e successivo adempimento dell’obbligazione indennitaria (adempimento devoluto alla cognizione, una volta emanato l’atto di riconoscimento del debito fuori bilancio, del giudice ordinario). </p>
<p>5. Una recente decisione del T.A.R. Puglia.</p>
<p>La natura provvedimentale della delibera consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio prevista dall’art. 194 lett. e) del d.lg. 267/2000, è stata esplicitamente riconosciuta, di recente, da una decisione del giudice amministrativo (T.A.R. Puglia Bari Sez. III  2 dicembre 2004 n. 5671 [46]) che, sotto almeno tre profili, ha affermato principi in linea con la costruzione sopra richiamata. Il primo profilo riguarda la problematica del riparto di giurisdizione; decidendo una fattispecie relativa all’impugnazione di una delibera di consiglio comunale che aveva negato la legittimità di una debito fuori bilancio (relativo alla <progettazione ed esecuzione di un mercato coperto>), la citata decisione del giudice amministrativo ha affermato la propria giurisdizione sulla base della natura discrezionale del provvedimento ex art. 194 del d.lgs. 267/2000 e della conseguenziale natura di interesse legittimo della posizione soggettiva del ricorrente: &#8220;la posizione giuridica di cui la ricorrente chiede tutela nel presente giudizio non è la pretesa al pagamento dell’equo indennizzo spettante ai sensi dell’art. 2041 c.c. ma l’interesse legittimo al riconoscimento, da parte del Comune del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. e) del D.L.vo n. 267/2000.<br />
Tale riconoscimento infatti presuppone una valutazione discrezionale in ordine alla utilità e all’arricchimento della prestazione acquisita dall’Amministrazione in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del D.L.vo cit., rispetto alla quale la posizione giuridica dell’interessato è di interesse legittimo&#8221;. Il secondo profilo riguarda l’applicabilità della l. 241/1990 sul procedimento amministrativo; decidendo le censure proposte dal ricorrente (tutte riportabili alla prospettiva provvedimentale sopra richiamata), la III Sezione del  T.A.R. Puglia Bari ha infatti dedotto, dalla natura discrezionale del provvedimento di riconoscimento dell’utilità, la necessità di applicare la previsione della l. 241/1990 in tema di obbligo di motivazione degli atti amministrativi: &#8220;l’art. 194 del D.L.vo n. 267/2000 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio) prevede la possibilità, da parte degli enti locali, del riconoscimento a posteriori della legittimità dei debiti fuori bilancio mediante una formale deliberazione. La norma indica una serie di atti o fatti dai quali tale debiti possono originarsi, tra i quali, sotto la lettera e), “l’acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 della legge cit., nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente stesso, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”. Sono ipotesi di arricchimento senza causa ex art. 2041 del c.c. in cui l’Amministrazione risulta debitrice verso il privato che abbia compiuto una prestazione a suo favore a condizione e nei limiti della riconosciuta utilità. Pertanto, la deliberazione consiliare prevista dall’art. 194 cit. rappresenta l’atto finale di riconoscimento formale del debito, che conclude il procedimento volto ad accertare la sussistenza ed i limiti dell’utilità ed arricchimento per l’ente derivanti dalla prestazione eseguita fuori contratto. L’organo comunale adotta un provvedimento discrezionale che può essere positivo o negativo, ma in entrambi casi deve indicare espressamente le ragioni per le quali ha riconosciuto o meno l’utilità e l’arricchimento per l’ente e quindi la legittimità o meno del debito fuori bilancio&#8221;.Il terzo profilo riguarda poi l’applicabilità dei principi generali del diritto amministrativo in ordine all’eccesso di potere per contraddittorietà con i presupposti di fatto e diritto della deliberazione e con precedenti manifestazioni dell’agire amministrativo: &#8220;ciò premesso, nel caso che ci occupa, la deliberazione impugnata di contenuto negativo, non solo non contiene alcuna indicazione delle ragioni per le quali non ha riconosciuto le anzidette utilità ed arricchimento né la legittimità del debito, ma il suo dispositivo, limitato ad un laconico “delibera di respingere l’argomento in oggetto”, si pone in evidente contraddizione con i presupposti di fatto e di diritto in essa contenuti, dai quali emerge l’incontestato riconoscimento da parte di diversi organi (in particolare la Ripartizione LL.PP) dell’utilità pubblica e dell’arricchimento per il Comune derivanti dalle prestazioni effettuate fuori contratto dalla Borini&#8221;.È quindi di tutta evidenza come  si tratti di conclusioni del tutto in linea con l’elaborazione complessiva dell’istituto sopra fornita e che confermano la natura provvedimentale del provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, lett. e) del d.lgs. 267/2000. </p>
<p>6. Alcuni punti problematici della materia. </p>
<p>Una particolarità importante della fattispecie è indubbiamente costituita dalla competenza attribuita dalle disposizioni in materia di debiti fuori bilancio al consiglio dell’ente locale (art. 194 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e non, come avrebbe dovuto essere in applicazione dei principi generali in materia di assunzione degli impegni di spesa (art. 107, 3° comma lett. d) del cit. d.lgs. 267/2000), al dirigente fornito di competenza in materia; del resto, l&#8217;eccezione si giustifica agevolmente tenuto conto dell&#8217;eccezionalità della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (che importa la sostanziale modifica delle decisioni di bilancio precedentemente adottate e comunque una valutazione di alcuni episodi profondamente disfunzionali per l&#8217;organizzazione amministrativa) e della necessità di escludere conflitti di interesse nelle decisioni in materia di riconoscimento (la decisione in materia di riconoscimento del debito dovrebbe infatti essere assunta, almeno da un dirigente diverso da quello che ha ordinato la spesa, vista la situazione di evidente controinteresse del dirigente direttamente responsabile). Una problematica finora non affrontata dalla giurisprudenza e dalla dottrina è poi costituita dal dubbio in ordine al fatto se il rinvio al limite <degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente> (art. 194 d. lgs. 267/2000) possa importare o meno una modificazione dei tradizionali principi giurisprudenziali [47] che escludono che alla pubblica amministrazione sia attribuito il potere di valutare il quantum dell&#8217;obbligazione indennitaria (trattandosi di valutazione integralmente compiuta dalla legge e, quindi, di competenza del giudice ordinario); in questo caso, è infatti forte il dubbio che una prescrizione in ordine alla necessità di accertare e dimostrare l&#8217;effettiva e dimostrata utilità della prestazione per l&#8217;ente importi anche le necessità di precisare, nell&#8217;atto di riconoscimento, gli esatti limiti quantitativi dell&#8217;arricchimento.Un diverso punto problematico della materia è costituito dalle modificazioni che la previsione del procedimento di riconoscimento del debito da arricchimento senza causa importa all&#8217;aspetto esterno della responsabilità, finora risolto sulla base della responsabilità contrattuale diretta del funzionario pubblico e sull&#8217;azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dell&#8217;amministrazione (ma utendo iuribus del funzionario pubblico); la dottrina si è limitata, al proposito, a rilevare il generico parallelismo che si instaura oggi tra responsabilità diretta del funzionario e responsabilità diretta dell&#8217;amministrazione per l&#8217;arricchimento senza causa riconosciuto ai sensi dell&#8217;art. 194 del d.lgs. 267/2000 [48]. Sul punto, chi scrive ha già rilevato [49] come la previsione della possibilità per l&#8217;ente di riconoscere il debito modifichi sostanzialmente la sistematica di Corte cost. 446/1995; la previsione di un procedimento finalizzato all&#8217;acclaramento dell&#8217;utilità amministrativa della prestazione ed al riconoscimento del debito conseguente importa infatti chiaramente che l&#8217;azione ex art. 2041 proposta dal privato (ovviamente dopo il riconoscimento dell&#8217;utilità in via amministrativa) sia da considerarsi azione diretta tesa ad ottenere l&#8217;adempimento di un debito dell&#8217;amministrazione e non più azione surrogatoria della pretesa del funzionario pubblico non esercitata. La soluzione è oggi recepita dalla cit. Cass. 14 gennaio 2002 n. 355 che ha espressamente affermato l’impossibilità di esperire l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della p.a., prima dell’emissione del provvedimento di riconoscimento del debito da parte dell’ente &#8220;mancando il carattere della sussidiarietà&#8221;; azione di arricchimento che deve quindi essere proposta (ovviamente solo dopo l’intervento del provvedimento di riconoscimento del debito) direttamente nei confronti della p.a. e non più utendo  iuribus del funzionario pubblico. In altro punto della motivazione, Cass. 14 gennaio 2002 n. 355 chiarisce poi, come, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorra <unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l’amministratore che ha autorizzato la prestazione>. La circostanza porta ad affrontare un punto fortemente problematico della materia costituito dal necessario coordinamento  tra la responsabilità contrattuale del funzionario e la responsabilità diretta della p.a. ex art. 2041 c.c. ; problematica che non può non essere risolta (e che in effetti è stata effettivamente risolta da Cass. 355/2002) nel senso di un rapporto di alternatività/esclusione tra le due responsabilità che tendono, ovviamente, ad escludersi a vicenda. Come dire che, alla fine, al soggetto impoverito è attribuita una facoltà di scelta tra le due strade astrattamente percorribili costituite dall’azionamento della responsabilità contrattuale del funzionario ordinante (scontando così anche le incertezze in ordine all’effettiva capienza del patrimonio dello stesso) o dalla presentazione di apposita richiesta del riconoscimento del debito fuori bilancio dell’ente (richiesta che può dare vita, magari attraverso la mediazione di un giudizio in materia di silenzio rifiuto o l’impugnativa di eventuali atti di diniego del riconoscimento, alla responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2041 c.c.); scelta che sarà condizionata anche dalla differente strutturazione delle due azioni (e dalle incertezze) in ordine al  quantum conseguibile (quantum limitato, nell’arricchimento senza causa, alla minor somma tra la perdita patrimoniale effettivamente subita e l’arricchimento dell’amministrazione [50]). Ulteriori dubbi riguardano la possibilità, per il funzionario pubblico destinatario dell’azione di adempimento contrattuale,  di &#8220;esercitare l’azione ex 2041 c.c. verso l’ente nei limiti dell’arricchimento da questa conseguito&#8221; prospettata da Corte cost. 24 ottobre 1995 n. 446; possibilità che potrebbe forse non essere stata superata dalle modificazioni derivanti dal riconoscimento espresso della possibilità per l’ente di riconoscere il debito fuori bilancio e che potrebbe svolgere una utile funzione di riequilibrio patrimoniale tra funzionario soggetto all’azione contrattuale e pubblica amministrazione arricchita.Al proposito, l’unico dubbio che è possibile prospettare riguarda l’effettiva praticabilità di una simile soluzione, prospettata in un momento in cui l’ordinamento non prevedeva un procedimento amministrativo per il riconoscimento del debito (ed in cui anzi, la responsabilità contrattuale del funzionario agente poteva essere intesa come impeditiva del riconoscimento), in una diversa strutturazione normativa che, al contrario, garantisce e pone in evidenza il potere discrezionale dell’amministrazione di valutare l’effettiva utilità derivante dalla prestazione; soluzione che sarebbe indubbiamente caratterizzata da quei rischi di sostituzione del giudice ordinario all’amministrazione stigmatizzati da Cass. 14 gennaio 2002 n. 355. È quindi da chiedersi se non sarebbe meglio, piuttosto che ammettere l’azionabilità diretta dell’azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dell’amministrazione da parte del funzionario (possibilità che è certamente esclusa per il soggetto che ha eseguito la prestazione, come già rilevato), far confluire anche questa vicenda all’interno del procedimento amministrativo di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/2000, ammettendo la legittimazione del funzionario ad attivare il procedimento (e quindi anche a proporre i ricorsi in materia di silenzio rifiuto e ad impugnare gli eventuali provvedimenti di diniego); legittimazione radicata sul rapporto di alternatività/esclusione tra responsabilità contrattuale del funzionario e arricchimento senza causa della p.a. o comunque sulla possibilità di ottenere un riequilibrio patrimoniale tra quanto corrisposto al privato in sede di azione contrattuale e l’effettivo arricchimento conseguito dall’amministrazione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] ASTONE F. L&#8217;arricchimento senza causa  Milano, Giuffrè, 1999, 298.<br />
[2] ASTONE F. L&#8217;arricchimento senza causa  cit., 298.<br />
[3] ASTONE F. L&#8217;arricchimento senza causa  cit., 299.<br />
[4] ASTONE F. L&#8217;arricchimento senza causa  cit., 328.<br />
[5] Cass.  6 settembre 1985 n. 4640, Foro it., 1986, I, 1631; in precedenza, nello stesso senso, Cass. 20 maggio 1977 n. 2075, Mass. Foro it., 1975.<br />
[6] TORCHIA L. Responsabilità del funzionario e azione di indebito arricchimento verso la pubblica amministrazione in Giornale dir. amm., 2000, 974.<br />
[7] Che reca una disposizione dal seguente tenore: <<nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni>> (art. 191, 4° comma d.lgs. 267/2000).<br />
[8] CARINGELLA F. Criterio di sussidiarietà e legittimazione surrogatoria nell&#8217;esercizio dell'&#8221;actio de in rem verso&#8221; nei confronti della pubblica amministrazione in Foro it., 1996, I, I, 22.<br />
[9] CARINGELLA F. Criterio di sussidiarietà e legittimazione surrogatoria nell&#8217;esercizio dell'&#8221;actio de in rem verso&#8221; nei confronti della pubblica amministrazione cit., 22.<br />
[10] CARINGELLA F. Criterio di sussidiarietà e legittimazione surrogatoria nell&#8217;esercizio dell'&#8221;actio de in rem verso&#8221; nei confronti della pubblica amministrazione cit., 22.<br />
[11] Cass. 17 settembre 1997, n. 9248, Giust. civ.,  1998, I, 66<br />
[12] Cass. 29 luglio 1997, n. 7085, Danno e resp., 1998, 32 con nota di GIOIA.<br />
[13]  Cass. 30 maggio 1997, n. 4820, Mass. Foro it., 1997; 24 settembre 1997, n. 9373; 25 novembre 1998 n. 11969, Contratti, 1999, 545 con nota di MUCIO. Una parte della giurisprudenza ordinaria procedeva poi ancora oltre nella costruzione giurisprudenziale rilevando come, proprio la legittimazione contrattuale esclusiva del funzionario pubblico, imponesse l&#8217;impossibilità di riferire al contratto intercorrente tra funzionario e privato i requisiti di validità e di forma previsti per i contratti con la p.a. (Cass. 18. settembre 2000 n. 12288, Mass. Foro it., 2000).<br />
[14] Trib. Palermo, 19 luglio 1996, Nuove autonomie, 1998, 100 con nota di CAVALLARO; Pret. Napoli-Castellammare, 10 febbraio 1993, Giur. merito, 1994, 282 con nota di MASCOLO.<br />
[15]  C. conti sez. giur. reg. Sicilia, 7 luglio 1994, n. 115/R, Giur. amm. sic., 1994, 543;  25 ottobre 1994, n. 182/R, Riv. Corte conti,  1994, fasc. 6, 141; Giur. amm. sic., 1994, 754; sez. giur. reg. Calabria 4 novembre 1994, n. 46, Riv. Corte conti,  1994, fasc. 6, 183.<br />
[16] T.A.R. Campania sez. IV 12 gennaio 1995, n. 5, TAR, 1995, I, 1283.<br />
[17] CARINGELLA F. Criterio di sussidiarietà e legittimazione surrogatoria nell&#8217;esercizio dell'&#8221;actio de in rem verso&#8221; nei confronti della pubblica amministrazione cit., 22.<br />
[18]  Trib. Siracusa, 10 maggio 1994, Nuove autonomie, 1995, 129 con nota di ALBANO.<br />
[19] Per la prima conclusione, C. conti sez. giur. reg. Sicilia 18 aprile 1996, n. 86, Riv. Corte conti, 1996, fasc. 3, 138; Foro amm., 1997, 338; Finanza loc., 1997, 1061; 4 dicembre 1996, n. 244, Riv. Corte conti,  1996, fasc. 6, 179. Per la seconda, C. conti sez. giur. reg. Sicilia, 10 gennaio 1997, n. 9, Giust. amm. sic., 1997, 872;  1 luglio 1997, n. 201, Riv. Corte conti,  1997, fasc. 6, 212;  27 luglio 1996, n. 182, ivi, 1996, fasc. 4, 189, Finanza loc., 1997, 1221; 13 ottobre 1997, n. 266, Riv. Corte conti, 1998, fasc. 1, 154.<br />
[20] Corte cost. 24 ottobre 1995, n. 446, Cons. St., 1995, II, 1723; Foro it., 1996, I, 21 con nota di CARINGELLA; Giust. civ., 1996, I, 319; Riv. Corte conti, 1995, fasc. 5, 175; Giur. cost., 1995, 3514.<br />
[21] <<Per conseguenza, il contraente privato è legittimato, utendo iuribus del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la pubblica amministrazione - anche contestualmente alla proposizione della domanda per il pagamento del prezzo nei confronti di costui - in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. "per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni" quando il patrimonio del funzionario (o amministratore) non offra adeguata garanzia>> (Corte cost. 24 ottobre 1995, n. 446, cit.).<br />
[22] Corte cost. 30 luglio 1997 n. 295, Giur. cost., 1997, 2684; Giust. civ.,  1997, I, 2970.<br />
[23] CARINGELLA F. Criterio di sussidiarietà e legittimazione surrogatoria nell&#8217;esercizio dell'&#8221;actio de in rem verso&#8221; nei confronti della pubblica amministrazione cit., 22. Per una critica alla soluzione seguita dalla Corte costituzionale, oltre allo scritto citato di CARINGELLA, ci si permette di rinviare a quanto sostenuto in VIOLA L. L’arricchimento senza causa della pubblica amministrazione  Padova, Cedam, 2002,  318, anche con riferimento alle problematiche derivanti dalla possibilità di proporre l’azione di arricchimento nei confronti della p.a. contestualmente all’azione contrattuale nei  confronti del funzionario agente.<br />
[24] Cass. 13 gennaio 2000 n. 5284, Giornale dir. amm. 2000, 972 con nota di TORCHIA; Trib. Latina, 27 febbraio 1996, Riv. amm., 1996, 555, con nota di MINGARELLI. L&#8217;unica differenziazione è, al proposito, costituita dal  fatto che alcune decisioni pongono meglio l&#8217;accento sul carattere sussidiario dell&#8217;azione di arricchimento nei confronti della p.a., subordinandone l&#8217;efficacia all&#8217;effettivo pagamento della prestazione contrattuale nei confronti del privato (Giud. pace Rometta 8 aprile 1997, Foro it.,  1997, I, 2451), oppure ammettendo l&#8217;esperibilità dell&#8217;azione di arricchimento nei confronti della p.a,. solo dopo l&#8217;esperimento dell&#8217;azione contrattuale nei confronti del privato (Trib. Pescara 6 febbraio 1996, P. Q. M., 1997, fasc. 3, 29 con nota di DI MARCO; Trib. Catania, 28 ottobre 1997, Giur. merito, 1998, 333).<br />
[25] TORCHIA L. Responsabilità del funzionario e azione di indebito arricchimento verso la pubblica amministrazione, cit., 974.<br />
[26] Per una valutazione complessiva dell’orientamento giurisprudenziale ci si permette di rinviare a VIOLA L. L’arricchimento senza causa della pubblica amministrazione cit. ed in particolare, alla Parte I della monografia.<br />
[27] Il riferimento è allo scritto di BERLIRI G. L&#8217;atto di riconoscimento di debito nel diritto contabile pubblico in Cons. St., 1977, II, 938.<br />
[28] BERLIRI G. L&#8217;atto di riconoscimento di debito nel diritto contabile pubblico cit., 939.<br />
[29] BERLIRI G. L&#8217;atto di riconoscimento di debito nel diritto contabile pubblico cit., 942.<br />
[30] BERLIRI G. L&#8217;atto di riconoscimento di debito nel diritto contabile pubblico cit., 942 e VIOLA L. L’arricchimento senza causa della pubblica amministrazione cit., 36.<br />
[31] Al proposito, si  rinvia a VIOLA L. L’arricchimento senza causa della pubblica amministrazione cit., 45, soprattutto con riferimento alla posizione di BIANCO G. e AMORE S. Riconoscimento del debito nel diritto amministrativo in Dig. Pubb. vol. XIII, 1997, UTET, Torino,  375.<br />
[32] BERLIRI G. L&#8217;atto di riconoscimento di debito nel diritto contabile pubblico cit., 942. Per la necessità del requisito dell&#8217;eccezionalità, in giurisprudenza, si vedano Cons. Giust. amm. sez. consult., 16 febbraio 1993 n. 73/93, Giur. amm. sic., 1993, 541; C. conti, sez. contr. 1 febbraio 1990 n. 3/1990, Cons. St., 1990, II, 1195.<br />
[33] E quindi con un istituto in cui si verifica la compresenza di una <<duplice funzione: di controllo da parte dell'Autorità sovraordinata dell'attività stipulatoria esplicata dall'Autorità sottordinata e di accertamento costitutivo posto in essere ad probationem stipulati contractus>>; BERLIRI G. L&#8217;atto di riconoscimento di debito nel diritto contabile pubblico cit., 947.<br />
[34] BERLIRI G. L&#8217;atto di riconoscimento di debito nel diritto contabile pubblico cit., 948.<br />
[35] Sul punto si rinvia a  VIOLA L. L’arricchimento senza causa della pubblica amministrazione cit., 55. La categoria degli atti amministrativi negoziali è stata introdotta in dottrina da GRECO G. I contratti dell’Amministrazione tra diritto pubblico e diritto privato. I contratti ad evidenza pubblica, 1986, Milano Giuffrè, 98: << una qualificazione di tal fatta sembra infatti rispecchiare fedelmente il dato pregnante del fenomeno, che, pur mutuando dal diritto pubblico e dal diritto privato il complesso dei suoi caratteri, presenta peculiarità qualitative tali da non poter essere inquadrato -sia pure con gli aggiustamenti del caso- negli istituti consueti dell'uno e dell'altro campo del diritto>>. <br />
[36] BERLIRI G. L&#8217;atto di riconoscimento di debito nel diritto contabile pubblico cit., 950.<br />
[37] VIOLA L. L’arricchimento senza causa della pubblica amministrazione cit.<br />
[38] VIOLA L. L’arricchimento senza causa della pubblica amministrazione cit., 172.<br />
[39] VIOLA L. L’arricchimento senza causa della pubblica amministrazione cit., 182; Cass. 9 agosto 1986 n. 7318, Mass. Foro it., 1996; 15 febbraio 1992 n. 1866, ivi, 1992.<br />
[40] VIOLA L. L’arricchimento senza causa della pubblica amministrazione cit., 183, anche con riferimento al tentativo di contestazione giurisprudenziale operato da Cass. S.U. 19 luglio 1982 n. 4198, Giust. civ., 1982, I, 3027; Foro it., 1983, I, 736 con nota di BARONE.<br />
[41] In questo senso, si veda quanto già sostenuto in VIOLA L. L’arricchimento senza causa della pubblica amministrazione cit., 34.<br />
[42] C. conti, sez. giur. reg. Sicilia 18 aprile 1996, n. 86, Riv. Corte conti,  1996, fasc. 3, 138; Foro amm.,  1997, 338; Finanza loc., 1997, 1061.<br />
[43] C. conti, sez. II, 12 maggio 1997, n. 48/A, Riv. Corte conti,  1997, fasc. 4, 106; Foro amm.,  1998, 238; Finanza loc., 1998, 626.<br />
[44] C. conti, sez. I giur. centrale app. 8 giugno 1998, n. 175/A, Riv. Corte conti,  1998, fasc. 4, 67; Foro amm.,  1999, 234.<br />
[45] In Foro it. 2002, I, 2065; Mass. Giust. civ.. 2002, 58. <br />
[46] In www.GiustAmm.it, Rivista di diritto pubblico n. 12/2004. <br />
[47] Esaminati in VIOLA L. L’arricchimento senza causa della pubblica amministrazione cit., 137.<br />
[48] TORCHIA L. Responsabilità del funzionario e azione di indebito arricchimento verso la pubblica amministrazione cit., 974.<br />
[49] VIOLA L. L’arricchimento senza causa della pubblica amministrazione cit., 325.<br />
[50] Per le incertezze  sussistenti in ordine all’applicazione del principio all’arricchimento senza causa della p.a., si rinvia a VIOLA L. L’arricchimento senza causa della pubblica amministrazione cit., 137.</p>
<p align=right>(pubblicato il 20.12.2004)  </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/arricchimento-senza-causa-e-riconoscimento-dei-debiti-fuori-bilancio-degli-enti-locali/">Arricchimento senza causa e riconoscimento dei debiti fuori bilancio degli enti locali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisi economica del processo amministrativo: prime riflessioni(*)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/analisi-economica-del-processo-amministrativo-prime-riflessioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:18 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/analisi-economica-del-processo-amministrativo-prime-riflessioni/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/analisi-economica-del-processo-amministrativo-prime-riflessioni/">Analisi economica del processo amministrativo: prime riflessioni(*)</a></p>
<p>Sommario: 1. L’analisi economica del diritto emerge nei modelli giurisprudenziali &#8211; 2.1. Il ruolo dei costi di transazione nella responsabilità civile &#8211; 2.2. Il modello “tradizionale”: l’irrisarcibilità degli interessi legittimi “puri” e la necessità del doppio (o triplo) processo &#8211; 2.3. Il modello “alternativo” di Cass. S.U. 22 luglio 1999</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/analisi-economica-del-processo-amministrativo-prime-riflessioni/">Analisi economica del processo amministrativo: prime riflessioni(*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/analisi-economica-del-processo-amministrativo-prime-riflessioni/">Analisi economica del processo amministrativo: prime riflessioni(*)</a></p>
<p><b>Sommario</b>:  1. L’analisi economica del diritto emerge nei modelli giurisprudenziali &#8211; 2.1. Il ruolo dei costi di transazione nella responsabilità civile &#8211; 2.2. Il modello “tradizionale”: l’irrisarcibilità degli interessi legittimi “puri” e la necessità del doppio (o triplo) processo &#8211;  2.3. Il  modello “alternativo” di Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500 &#8211;  2.4. Il “terzo modello”: la nuova formulazione dell’art. 7, 3° comma l. 1034/1971 e il “concordato giurisprudenziale” sulla problematica dei rapporti tra annullamento e risarcimento del danno &#8211; 3.1 Un primo tentativo di analisi economica del “terzo modello”: gli effetti negativi sull’adozione di misure preventive da parte della p.a. &#8211; 3.2. L’effetto “selettivo” sulle azioni di minore importo economico e il rischio di incertezza sul rispetto dei diritti &#8211; 3.3. I riflessi negativi sul possibile esercizio dell’autotutela amministrativa – 4. Ancora una provvisoria conclusione. </p>
<p>1. L’analisi economica del diritto emerge nei modelli giurisprudenziali.<br />
La cronaca dottrinale degli ultimi anni registra, tra le novità più importanti, il progressivo emergere dell’analisi economica del diritto[1]; ed in effetti, la nuova disciplina, prevalentemente elaborata  nelle università americane (ma di origine anche italiana[2]), ha cominciato a circolare nella dottrina giuridica italiana, a partire soprattutto dai territori del diritto privato, per definizione, “più sensibili” al nuovo approccio.Di recente, si è poi manifestata una forte tendenza ad estendere il nuovo metodo d’analisi anche a problematiche prettamente processuali[3], nella prospettiva, soprattutto, della riduzione della “domanda patologica[4]“ di giustizia e della complessiva inefficienza del sistema giudiziario.Una delle lamentazioni più presenti nelle trattazioni di analisi economica del diritto è stata, per lungo tempo, costituita dalla scarsa utilizzazione della disciplina nei modelli giurisprudenziali continentali[5], in generale, ed in quelli italiani, in particolare.Negli ultimi anni qualcosa è però certamente cambiato; una recente analisi[6] ha infatti potuto ravvisare, in molte decisioni italiane (della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e di giudici di merito), l’utilizzazione (anche inconsapevole o distorta) di argomentazioni di analisi economica del diritto. <br />
Finora è però sostanzialmente mancato (o è stato comunque molto infrequente) il contributo consapevole del giudice amministrativo[7].<br />
In queste pagine è proposta una possibile lettura, alla luce di alcune acquisizioni dell’analisi economica del diritto, di una delle problematiche centrali del diritto amministrativo di questi anni, costituita dalla cd. pregiudizialità tra annullamento dell’atto amministrativo e risarcimento del danno[8]; lettura che, a chi scrive, appare paradigmatica dei possibili usi dell’analisi economica del diritto nel campo amministrativo e dei possibili esiti di una simile trasposizione.  <br />
2.1. Il ruolo dei costi di transazione nella responsabilità civile.<br />
L’analisi economica del diritto ha individuato, ormai da lungo tempo, il ruolo centrale che assumono, nella teoria della responsabilità civile, i cd. costi di transazione; un ruolo di particolare importanza deve, al proposito, essere attribuito ai cd. costi processuali che possono alterare, in maniera sostanziale, il modello ricostruttivo astratto proposto dall’analisi economica del diritto[9].In particolare, alti costi processuali assumono certamente una chiara funzione disincentivante della proposizione di azioni risarcitorie da parte dei danneggiati: “se le vittime devono sopportare dei costi per asserire il loro diritto al risarcimento, evidentemente avanzeranno un minor numero di pretese[10]“.Parallelamente, sull’altro versante, non sono per nulla irrilevanti gli effetti che alti costi processuali sono destinati a determinare nella sfera dei danneggianti potenziali: “se costoro devono affrontare dei costi per difendersi, evidentemente adotteranno più prevenzioni che se i processi fossero privi di costi. Se il costo della prevenzione aggiuntiva è inferiore al costo atteso di un eventuale processo, possiamo aspettarci che i danneggianti potenziali adottino tale precauzione[11]“.In definitiva, la valutazione degli effetti che l’aumento/riduzione dei costi processuali è destinato a determinare nella materia della responsabilità civile costituisce sempre la risultante dei due effetti opposti sopra evidenziati: “poiché i costi processuali spingono in direzioni opposte (da un lato prevengono le vittime dal fare azione, ma dall’altro spingono i danneggianti ad adottare più prevenzioni) non si può essere sicuri di cosa accade se abbandoniamo l’assunzione iniziale[12]“.L’unico modello ricostruttivo che permette quindi la coesistenza dei due effetti opposti derivanti dalla presenza di alti costi processuali, è costituito da un modello pluralistico che ricostruisce differentemente la fattispecie secondo l’entità del danno: “è verosimile ritenere che i danneggianti potenziali adottino minori precauzioni quando l’incidente atteso è di scarsa entità (perché rimarrebbe a carico delle vittime), mentre avranno incentivi a adottare un atteggiamento ultra preventivo quando il danno atteso è molto grave[13]“.In definitiva, si tratta di un modello che si risolve in una serie di traslazioni dei costi preventivi (dal danneggiante al danneggiato in ipotesi di danno di modesta entità e dal danneggiato al danneggiante in ipotesi di danni gravi): “in pratica avviene una traslazione dei costi preventivi: in caso di incidenti meno gravi (ma più frequenti) dai danneggianti alle vittime e, in caso di incidenti gravi (ma meno frequenti), dalle vittime ai danneggianti[14]“.Ben si comprende, pertanto, come il sistema più vicino a criteri di efficienza economica, nella materia della responsabilità civile, sia quello che prevede i costi di transazione più bassi: “dunque, se vi sono costi di transazione non è più vero che si hanno soluzioni efficienti quale che sia il modo in cui è strutturata la norma giuridica. È evidente, allora, che in questo caso la norma migliore è quella che rende minimi gli effetti dei costi di transazione[15]“.In definitiva,  la considerazione dei costi di transazione nell’analisi della responsabilità civile evidenzia chiaramente la presenza di un’area, quella dei danni di modesta entità ma di rilevante frequenza, caratterizzata dalla funzione disincentivante che i costi processuali sono destinati ad assumere nelle decisioni dei danneggiati di intraprendere le azioni giudiziali. <br />
2.2. Il modello “tradizionale”: l’irrisarcibilità degli interessi legittimi “puri” e la necessità del doppio (o triplo) processo.<br />
1)	Nella materia della responsabilità civile della p.a., il dogma dell’irrisarcibilità degli interessi legittimi non costituiva certo l’unico ostacolo che la giurisprudenza antecedente a Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500 opponeva alla concreta esplicitazione delle azioni risarcitorie proposte dai cittadini.Un ruolo di tutto rispetto nella selezione degli interessi che potevano dare vita al risarcimento dei danni, era, infatti, attribuito alla cd. teorica dei diritti affievoliti, sostanzialmente riportabile alle ipotesi in cui “i titolari delle posizioni giuridiche (…) godono fino ad un certo punto un vero e proprio diritto soggettivo; ma a partire dal punto in cui esiste la possibilità che su tale diritto incida legittimamente un potere estraneo la loro posizione <i>affievolisce </i>a interesse legittimo[16]“.In questo caso, l’originaria natura di diritto soggettivo della posizione soggettiva del privato importava, anche prima dell’intervento di Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500, la risarcibilità dei danni conseguenti all’adozione, da parte della p.a., di atti (decreti d’esproprio, altri atti ablatori, revoche, ecc.) che determinassero l’<i>affievolimento </i>del diritto soggettivo del cittadino; la proponibilità dell’azione risarcitoria era però condizionata all’eliminazione dal mondo del diritto, ad opera della giustizia amministrativa o della stessa amministrazione in sede di autotutela, dell’atto amministrativo che importava l’affievolimento del diritto.Risultato della ricostruzione teorica della fattispecie in termini di affievolimento del diritto soggettivo era pertanto una sistematizzazione giurisprudenziale[17] che ammetteva la risarcibilità dei danni derivanti dall’illegittima emananazione, da parte della p.a., di atti amministrativi lesivi di posizioni soggettive del privato, ma solo dopo l’annullamento, in sede giurisdizionale o in sede di autotutela amministrativa, del provvedimento dotato di efficacia degradatoria. Lo schema fondamentale dell’azione risarcitoria derivante dalla lesione di posizioni soggettive di interesse legittimo (anche se sotto il mascheramento costituito dalla teorica dell’affievolimento del diritto) era pertanto costituito, non dalla diretta proponibilità dell’azione risarcitoria avanti al giudice fornito di giurisdizione (come nell’ipotesi ordinaria di proposizione dell’azione risarcitoria in controversie tra privati), bensì dalla doppia sequenza procedimentale costituita dalla proposizione dell’azione di annullamento avanti al giudice amministrativo e dalla successiva proposizione dell’azione risarcitoria avanti al giudice ordinario.In definitiva, la strutturazione precedente all’intervento di Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500 era caratterizzata da un sistema di responsabilità civile della pubblica amministrazione, fondato su due sostanziali pilastri:1)l’impossibilità di accordare il risarcimento, nell’ipotesi di “lesione di interessi legittimi, quand’anche si tratti di interessi funzionali all’eliminazione di ostacoli per l’esercizio di diritti soggettivi in attesa di espansione[18]“;2)la risarcibilità, in linea di principio, dei cd. <i>diritti ingiustamente  affievoliti</i> (che altro non erano che posizioni di interesse legittimo oppositivo, “contrabbandate[19]” per diritto soggettivo), secondo lo schema processuale: annullamento dell’atto in sede giurisdizionale o in sede d’autotutela amministrativa/successiva proposizione dell’azione risarcitoria avanti al giudice ordinario.Con tutta evidenza, si trattava, quindi di un sistema che in virtù dell’esclusione della risarcibilità delle lesioni di posizioni soggettive di interesse legittimo “puro” e, comunque, dei costi processuali molto elevati (nell’ipotesi di <i>diritti ingiustamente  affievoliti</i> e, quindi, di posizioni soggettive, in astratto, risarcibili), dava vita ad un bilanciamento di interessi molto diverso da quello previsto dal codice civile.L’irrisarcibilità degli interessi legittimi “puri” e, comunque, gli altissimi costi processuali dell’azione risarcitoria (valutabili anche e soprattutto sotto il profilo temporale, vista la notevole durata del processo amministrativo) operavano, infatti, una sostanziale selezione degli interessi risarcibili:1)escludendo totalmente la risarcibilità di alcune fattispecie di danno (quelle relative ad interessi legittimi “puri”, anche se correlati a diritti in attesa di espansione, come nell’ipotesi della richiesta di atti ampliativi di diritti dei privati, ad es., concessione edilizia);subordinando, comunque, la proposizione dell’azione risarcitoria (ammissibile in ipotesi di  <i>diritti ingiustamente  affievoliti</i>) a costi processuali più elevati dell’ipotesi codicistica, derivanti dalla necessità di rispettare lo schema processuale annullamento dell’atto in sede giurisdizionale o in sede di autotutela amministrativa/successiva proposizione dell’azione risarcitoria avanti al giudice ordinario e quindi, nella pratica, di instaurare almeno due processi[20].In buona sostanza, il sistema di responsabilità civile della p.a. antecedente all’intervento di Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500 era quindi caratterizzato da una serie di regole giurisprudenziali tendenti a favorire la traslazione dei costi di prevenzione dal danneggiante al danneggiato, secondo lo schema: <br />
1) <i>traslazione totale,</i> nell’ipotesi di interessi legittimi “puri”;<br />
2) <i>traslazione parziale, </i>nell’ipotesi di <i>diritti ingiustamente  affievoliti</i>; in questo caso, infatti, gli alti costi processuali imponevano la traslazione sui danneggiati dei costi preventivi relativi agli incidenti di modesta rilevanza economica, vista la poca frequenza delle azioni risarcitorie disincentivate dagli alti costi del processo[21]. <br />
2.3. Il modello “alternativo” di Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500.<br />
La sistemazione giurisprudenziale esaminata al § precedente è stata profondamente scompaginata, anche sotto l’aspetto più strettamente processuale, da Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500[22].<br />
La dottrina ha ampiamente sottolineato l’importanza della particolare costruzione utilizzata da Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500 ed in particolare, dell’argomentazione che, facendo leva sul principio di atipicità dell&#8217;illecito, riesce a &#8220;dribblare&#8221; la controversa problematica della risarcibilità degli interessi legittimi, ponendo al centro dell&#8217;azione risarcitoria l&#8217;“interesse materiale del titolare ad un bene della vita, la cui lesione (in termini di sacrificio o di insoddisfazione) può concretizzare danno”.Sotto il profilo processuale, la costruzione accolta da Cass. S.U. 500/1999 importava il superamento della struttura &#8220;a doppio stadio&#8221; dell’azione risarcitoria (annullamento dell&#8217;atto avanti al giudice amministrativo e successiva proposizione dell&#8217;azione risarcitoria) esaminata al § 2.2; il riferimento, non all’interesse legittimo, ma alla lesione del bene della vita che ne costituisce presupposto, escludeva, infatti, che il  previo annullamento dell’atto amministrativo lesivo costituisse un presupposto dell’azione di risarcimento del danno[23].In definitiva, l&#8217;azione risarcitoria, nella sistematica di Cass. S.U. 500/1999, era definitivamente svincolata dall&#8217;annullamento dell&#8217;atto amministrativo e poteva quindi essere autonomamente proposta rispetto all&#8217;azione di annullamento avanti alla giurisdizione amministrativa; in questo caso, l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità del provvedimento amministrativo era, infatti, effettuato, in via incidentale, dal giudice dell&#8217;azione risarcitoria[24]. <br />
Sotto il profilo dell&#8217;analisi economica del diritto, Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500 sembrava quindi destinata a giocare un ruolo importante, con riferimento, almeno a due aspetti, costituiti:<br />
1)	dall&#8217;allargamento dell&#8217;area del danno risarcibile, oggi comprensiva anche delle lesioni a posizioni soggettive di interesse legittimo “puro” (in precedenza, non risarcibili);<br />
2)	dalla riconduzione degli aspetti più strettamente processuali al modello codicistico e dalla correlativa (e decisa) riduzione dei costi processuali dell&#8217;azione risarcitoria (derivante dal superamento del sistema del “doppio binario” in precedenza, adottato dalla giurisprudenza).Ne derivava, quindi, una decisiva apertura alla sistematica risarcitoria che riportava, sostanzialmente, l’intera problematica al bilanciamento <i>costi di prevenzione degli incidenti/costi del risarcimento</i> proprio della fattispecie prevista dall’art. 2043 c.c. e studiato dall’analisi economica del diritto.Decisamente interessante e suscettibile di interessanti sviluppi applicativi (si pensi, ad es., al ruolo che hanno cominciato a svolgere, nella problematica risarcitoria, i giudici di pace che utilizzano forme processuali caratterizzate da costi di giudizio più bassi e da minori formalità procedurali), era poi la decisa riduzione dei costi di proposizione dell’azione risarcitoria nei confronti della p.a., derivante dalla particolare costruzione proposta da Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500. <br />
2.4. Il “terzo modello”: la nuova formulazione dell’art. 7, 3° comma l. 1034/1971 e il “concordato giurisprudenziale” sulla problematica dei rapporti tra annullamento e risarcimento del danno.<br />
a)	Sotto il profilo della giurisdizione, l’esame di Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500 evidenzia una sistematica giurisprudenziale nettamente orientata per una sorta di “duopolio tra giudice amministrativo e giudice ordinario[25]“; duopolio che attribuiva al cittadino la possibilità di privilegiare l’uno o l’altro mezzo di tutela (chiedendo l’annullamento dell’atto avanti al giudice amministrativo o, al contrario, optando per la sola proposizione dell’azione risarcitoria) o di cumulare i mezzi di tutela giurisdizionale (proponendo, sia l’azione di annullamento avanti al giudice amministrativo, sial’azione risarcitoria avanti al giudice ordinario).Una simile impostazione è stata sostanzialmente innovata dalle modifiche disposte dall’art. 7 della l. 21 luglio 2000 n. 205, al 3° comma dell’art. 7 della l. 7 dicembre 1971 n. 1034 (peraltro già sostituito dall&#8217;art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80); modifiche che hanno dato vita ad una disposizione che attribuisce al giudice amministrativo, “nell&#8217;ambito della sua giurisdizione”, la cognizione di “tutte le questioni relative all&#8217;eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali”.La previsione, in astratto suscettibile di più di una lettura[26], è prevalentemente intesa come espressione dell’esigenza di concentrare, presso il giudice dell’annullamento dell’atto, tutte le questioni conseguenziali, compreso il risarcimento del danno[27].Per effetto dell’intervento del nuovo art. 7, 3° comma della l. 1034/1971, cessava pertanto il  “duopolio tra giudice amministrativo e giudice ordinario[28]“ e lo strumentario astratto di tutela offerto ai danneggiati si riduceva a sole due possibili ipotesi:a)nell’ipotesi di proposizione dell’azione di annullamento avanti al giudice amministrativo, l’azione risarcitoria era definitivamente attratta dal complesso giurisdizionale T.A.R. &#8211; Consiglio di Stato, per effetto della previsione dell’art. 7, 3° comma della l. 1034/1971 (non era quindi più possibile la proposizione autonoma dell’azione risarcitoria avanti all’A.G.O.);l’azione risarcitoria autonoma avanti all’A.G.O. rimaneva astrattamente possibile nella sola ipotesi in cui l’atto amministrativo fonte di danno non fosse stato impugnato nel termine di decadenza avanti al giudice amministrativo.La semplice elencazione delle conseguenze derivanti dalla riformulazione del 3° comma dell’art. 7 l. 1034/1971 evidenzia già chiaramente come anche la problematica del riparto di giurisdizione fosse destinata ad essere attratta (e condizionata) da una delle problematiche più sentite della materia, costituita dai rapporti tra annullamento dell’atto amministrativo e proposizione dell’azione risarcitoria; è, infatti, di tutta evidenza come l’eventuale affermazione della tesi favorevole alla pregiudizialità dovesse importare, tra le altre conseguenze, anche la sostanziale eliminazione dell’ipotesi <i>sub </i>b), non essendo più ammissibile la proposizione di azioni risarcitorie, in presenza di atti ormai inoppugnabili.La questione è ormai (definitivamente?) risolta dall’intervento di due decisioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato[29] e della Corte di cassazione[30] che, sia pure con alcune differenze d’impostazione, hanno concluso per la pregiudizialità dell’annullamento dell’atto amministrativo rispetto all’azione di risarcimento del danno e per l’impossibilità per il giudice, ordinario o amministrativo, di procedere alla disapplicazione, in sede di cognizione dell’azione risarcitoria, di atti amministrativi ormai definitivi in quanto non tempestivamente impugnati (o non annullati).La critica[31] delle due decisioni sopra richiamate sotto il profilo più strettamente giuridico  non rientra certamente nelle finalità del presente scritto; a chi scrive interessa solo rilevare come, ove dovesse ulteriormente consolidarsi la soluzione favorevole alla pregiudizialità tra annullamento dell’atto amministrativo e proposizione dell’azione risarcitoria, l’unica soluzione offerta ai danneggiati rimarrebbe quella sopra evidenziata <i>sub </i>a), costituita dall’impugnazione dell’atto amministrativo fonte di danno e dalla (contestuale o successiva) proposizione dell’azione risarcitoria avanti al giudice amministrativo ai sensi del nuovo art. 7, 3° comma della l. 1034/1971. <br />
3.1. Un primo tentativo di analisi economica del “terzo modello”: gli effetti negativi sull’adozione di misure preventive da parte della p.a.<br />
1)	Le considerazioni generali formulate al § 2.1 riguardo alla rilevanza della problematica dei costi processuali nella vicenda risarcitoria, permettono di procedere ad una prima valutazione del “terzo modello” di azione risarcitoria che sembra emergere dalla combinazione della previsione del nuovo art. 7, 3° comma della l. 1034/1971 e della teorica della pregiudizialità tra annullamento dell’atto amministrativo fonte di danno e azione risarcitoria (tesi, come già rilevato, “sposata” dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e dalla Corte di cassazione).La prima considerazione che è possibile fare riguarda l’evidente natura “intermedia” e “ibrida” del “terzo modello” sopra delineato; appare, infatti, evidente come la costruzione in discorso  sia da considerarsi, in un certo senso, “intermedia” tra le due soluzioni in precedenza praticate dalla giurisprudenza ed esaminate ai §§ 2.2 e 2.3 del lavoro.Rispetto alla strutturazione esaminata al §<i> </i>2.2 (impossibilità di proporre azione risarcitoria nelle ipotesi di interessi legittimi “puri”; comunque, necessità di un dare vita ad un doppio processo, anche nelle ipotesi di posizioni soggettive, in astratto, risarcibili), la soluzione oggi praticata nelle aule di giustizia si caratterizza sicuramente per una netta apertura alla risarcibilità degli interessi legittimi e, soprattutto, per minori costi processuali, derivanti dalla concentrazione avanti al giudice amministrativo dell’azione di annullamento e dell’azione risarcitoria; concentrazione che permette sicuramente un forte risparmio di costi processuali[32] e supera la defatigante necessità del doppio (o triplo) processo propria della teoria “classica” della responsabilità civile della p.a. (fortemente influenzata da limiti oggettivi del nostro sistema di riparto della giurisdizione che il nuovo art. 7, 3° comma della l. 1034/1971 ha notevolmente mitigato).Rispetto alla soluzione esaminata al § 2.2, l’attuale strutturazione dell’azione risarcitoria nei confronti della p.a. viene pertanto ad integrare un decisivo passo verso una più consapevole applicazione della fattispecie risarcitoria e una complessiva riduzione dei costi di transazione (che, come già rilevato, modificano sostanzialmente i meccanismi di funzionamento del modello economico); è quindi evidente la forte tensione ormai presente nel sistema verso una progressiva uniformazione al modello civilistico ordinario.Del tutto diverso il discorso quando si passa alla valutazione della soluzione oggi prevalentemente praticata dalla giurisprudenza in materia di azione risarcitoria nei confronti della p.a. con riferimento al modello “antagonista” proposto da Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500 (come già rilevato, fondato sulla complessiva autonomia dell’azione risarcitoria rispetto all’azione di annullamento dell’atto amministrativo). In questo caso, soprattutto per effetto dell’imporsi della teorica della pregiudizialità dell’annullamento dell’atto amministrativo rispetto alla proposizione dell’azione risarcitoria, la nuova strutturazione del rimedio risarcitorio porta, infatti, ad un sensibile aumento dei costi di transazione; aumento, che vede alcuni punti di particolare “criticità”, costituiti:1)dalla sostanziale necessità di proporre l’azione di annullamento dell’atto amministrativo[33] nel termine breve di decadenza (di 60 o di 120 giorni, a seconda dell’opzione per la sede giurisdizionale amministrativa o per il ricorso straordinario al Capo dello Stato) e non nel termine più lungo di prescrizione[34]; circostanza che impone sicuramente un sostanziale “filtro” alle azioni risarcitorie e riduce le possibilità concrete di accesso alla giustizia (la previsione e la disciplina dei termini di prescrizione/decadenza costituisce, infatti, una variabile importantissima che può aumentare o diminuire l’accesso all’azione risarcitoria);2)da un minore radicamento territoriale del giudice amministrativo (anche in sede d’appello) rispetto al giudice ordinario (soprattutto, ove si abbia riferimento alla rete territoriale dei giudici di pace, sicuramente destinatari delle azioni risarcitorie di minore importo); altro elemento che riduce l’accesso potenziale all’azione risarcitoria ed aumenta i costi di transazione;dalla necessità di utilizzare un giudizio (il giudizio amministrativo) notoriamente caratterizzato da maggiori costi processuali[35] rispetto a quello ordinario; considerazione che è ancora più evidente ove la comparazione sia condotta con riferimento al giudizio avanti ai giudici di pace (come già rilevato, spesso destinatari delle azioni risarcitorie di minore importo), sicuramente caratterizzato da minori costi di accesso.In definitiva, la soluzione oggi praticata dalla giurisprudenza si caratterizza  per l’adozione di un modello, in un certo senso, “intermedio” rispetto ai due modelli antagonisti esaminati ai §§ 2.2 e 2.3; ci si allontana, infatti, dalla soluzione “classica” destinata alla problematica dal nostro ordinamento (strutturazione francamente oggi non più in linea con l’evoluzione del nostro ordinamento giuridico e, più in generale, con la sensibilità sociale), ma si mantiene una strutturazione dell’azione risarcitoria fortemente caratterizzata (proprio in virtù della “traslazione” dell’azione risarcitoria avanti al giudice amministrativo, insita in certe soluzioni giurisprudenziali) da costi processuali decisamente maggiori rispetto all’ipotesi ordinaria.Ancora oggi, il nostro sistema di responsabilità civile della p.a. è  quindi caratterizzato da soluzioni giurisprudenziali che, sia pure in misura minore rispetto al passato, danno vita a costi di transazione maggiori rispetto all’ordinaria ipotesi civilistica; costi di transazione che assumono un forte ruolo disincentivante, secondo quanto rilevato al § 2.1, soprattutto con riferimento alle ipotesi di danni di minore entità, così dando vita ad un processo di sostanziale traslazione dei relativi costi di prevenzione “dai danneggianti alle vittime[36]“.A chi scrive, sembra che il “terzo modello” di azione risarcitoria nei confronti della p.a. sopra delineato sia suscettibile di almeno tre considerazioni critiche, articolate anche sulla base delle coordinate fondamentali di analisi economica del diritto richiamate al § 2.La prima attiene alla stessa opportunità di mantenere in vita un sistema giurisprudenziale che, nella realtà concreta, prevede ancora la traslazione di una serie importante di costi di prevenzione dalla pubblica amministrazione-autore dell’illecito ai danneggiati. Siamo al proposito sicuri che una tale traslazione possa trovare giustificazione in considerazioni, per così dire, di politica generale (opportunità di non esporre la p.a. a richieste risarcitorie formulate a notevole distanza di tempo, ecc.); considerazioni che assumono comunque un certo spessore economico e possono essere considerate, sia pure in senso lato, un primo approccio “economicistico” alla problematica (sia pure, sotto la ridotta visuale della riduzione delle azioni risarcitorie e della spesa pubblica derivante dall’eventuale accoglimento delle azioni).Non si può però mancare di rilevare come l’atteggiamento di disfavore dell’ordinamento giuridico italiano per una piena affermazione della responsabilità civile della p.a. abbia assunto, nel passato, un ruolo attivo nel complessivo scadimento qualitativo della nostra amministrazione[37] e come, quindi, insistere su atteggiamenti di eccessivo favore per l’amministrazione possa importare effetti negativi a livello amministrativo, annullando, almeno in parte, l’effetto preventivo proprio delle fattispecie risarcitorie.Del resto, il giudizio sopra formulato (ottenuto attraverso gli strumenti concettuali propri della sociologia del diritto) trova una sostanziale conferma nell’analisi delle fattispecie risarcitorie operata dall’analisi economica del diritto.La presenza di un sostanziale “effetto di scoraggiamento[38]“ della proposizione dell’azione risarcitoria induce, infatti, i danneggianti potenziali a adottare meno prevenzioni con riferimento alle fattispecie che potrebbero dare vita con minore probabilità ad azioni risarcitorie[39]; a livello più generale, quindi, disincentivare le azioni risarcitorie porta il danneggiante potenziale a ridurre l’attenzione destinata alla prevenzione degli “incidenti” (ed a destinare meno risorse alla prevenzione) e, quindi determina un complessivo scadimento qualitativo dell’azione della pubblica amministrazione in un determinato settore.In una prospettiva più ampia, quindi, le costruzioni giurisprudenziali che riducono sostanzialmente i costi dell’azione risarcitoria nei confronti della p.a. (come quella proposta da Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500) devono essere valutate con riferimento, non solo ad una politica di breve periodo, ma anche e soprattutto, agli effetti proposti nel medio-lungo periodo; se, infatti, è del tutto logico attendersi un sostanziale incremento della spesa pubblica derivante dall’aumento delle azioni risarcitorie nel breve periodo, è altrettanto logico attendersi, nel medio-lungo periodo, una maggiore attenzione della pubblica amministrazione (e degli operatori amministrativi[40]) verso la problematica risarcitoria, un conseguenziale aumento delle “prevenzioni” finalizzate ad evitare i danni e, quindi, una complessiva riduzione delle azioni risarcitorie.Del resto, lo stretto legame esistente tra gli aspetti legati alla prevenzione del rischio e la fattispecie risarcitoria è stato chiaramente percepito da una delle prime decisioni[41] che hanno consapevolmente applicato l’analisi economica del diritto alla problematica risarcitoria (e in una fattispecie, per di più, relativa alla responsabilità civile della p.a.); in quella sede è stato, infatti, rilevato come l’impostazione migliore della problematica della responsabilità civile della p.a. sia quella che “appare in linea con ragioni di efficienza economica, intesa come equilibrio fra benefici e costi aggregati della società, posto che fa ricadere il costo dell’incidente sul soggetto che meglio è in grado di ridurlo, ferma restando la possibilità di ricorrere allo strumento assicurativo. In tale evenienza, si otterrà una ripartizione del costo dell’incidente, fra tutti gli utenti per effetto del prevedibile aumento del costo del servizio, ovvero una ripartizione di esso fra tutti i soggetti assicurati. Soluzioni, queste ultime, certamente preferibili rispetto a quella di mantenere il costo del sinistro lì dove cade, tanto più che il soggetto danneggiato, nel caso di specie non sarebbe in grado di adottare alcun investimento precauzionale o, al più, per effetto di una sovrastima del rischio finirebbe per optare per la mancata fruizione dell’insegnamento motorio. In ogni caso, la soluzione sarebbe economicamente inefficiente”.In definitiva, quindi, l’opzione per soluzioni giurisprudenziali che importano un sostanziale “effetto di scoraggiamento” nella proposizione delle azioni risarcitorie è sempre una scelta che impone una modificazione dell’allocazione del rischio e, nel caso della pubblica amministrazione, sposta i relativi costi di prevenzione dalla collettività (che, in definitiva, paga i costi della prevenzione) al singolo cittadino  (“lì dove cade” il danno); cittadino che è stretto nell’alternativa tra adottare a proprie spese degli investimenti precauzionali (ovviamente, ove questo sia possibile), rinunciare a fruire del servizio/contatto con la pubblica amministrazione (anche in questo caso, ove la scelta sia praticabile) o sopportarne gli eventuali danni. <br />
3.2. L’effetto “selettivo” sulle azioni di minore importo economico e il rischio di incertezza sul rispetto dei diritti.</p>
<p>La seconda considerazione deriva sempre dalle coordinate fondamentali di analisi economica del diritto richiamate al § 2.1. ed in particolare, da quanto rilevato riguardo all’”effetto selettivo” che deriva dall’adozione di politiche di contenimento della domanda giudiziale fondate sull’aumento dei costi processuali;  in questi casi è, infatti “verosimile ritenere che i danneggianti potenziali adottino minori precauzioni quando l’incidente atteso è di scarsa entità (perché rimarrebbe a carico delle vittime), mentre avranno incentivi a adottare un atteggiamento ultra preventivo quando il danno atteso è molto grave[42]“.Si tratta, quindi, di  politiche che si risolvono in una “sistematica differenziata”; nell’ipotesi di danni meno gravi, alti costi processuali importano, infatti, un sostanziale scoraggiamento delle azioni risarcitorie, la conseguenziale traslazione dei costi preventivi dal danneggiante al danneggiato e, quindi, un decisivo scadimento dell’azione amministrativa (che non si “cura” dei danni di minore entità che, normalmente, non arrivano mai nelle aree di giustizia); al contrario, nelle ipotesi di danni di rilevante entità, gli alti costi processuali non scoraggiano la proposizione dell’azione risarcitoria e, quindi, il danneggiante potenziale ha interesse ad aumentare le prevenzioni adottate puntando ad una riduzione della frequenza degli incidenti[43].In definitiva, quindi, l’analisi complessiva della problematica della responsabilità civile della p.a. deve dare atto del fatto che l’opzione tradizionale per soluzioni giurisprudenziali caratterizzate da alti costi processuali importi un complessivo “effetto di scoraggiamento”  sulla proposizione delle azioni risarcitorie che opera, in misura maggiore, sulle azioni risarcitorie di minore rilevanza economica (danni esistenziali, piccoli disservizi nei servizi pubblici, ecc.) ed in misura minore, sugli “interessi forti” (appalti pubblici, grosse operazioni di trasformazione del territorio, ecc.) che ricevono una maggiore attenzione anche a livello di predisposizione di “misure  preventive” da parte della p.a.A questo proposito, assume indubbia validità il grido d’allarme recentemente emerso in dottrina riguardo al rischio che l’utilizzazione di meccanismi di aggiustamento della domanda giudiziaria fondati sull’”effetto di scoraggiamento” (come quello in discorso), possa determinare “esternalità negative rilevanti sulle attività economiche, generando incertezza nel rispetto dei diritti e quindi costi aggiuntivi di transazione[44]“.In sostanza, quindi, un limite importante all’adozione di politiche di contenimento della domanda giudiziaria fondate sull’aumento dei costi processuali è tutto nell’eclisse “nel rispetto dei diritti” che deriva dall’operare dei meccanismi economici sopra individuati.Da un lato, infatti, deve darsi atto del rischio che la costruzione sopra tratteggiata (alti costi processuali dell’azione risarcitoria nei confronti della p.a. e conseguenziale “selezione” delle azioni risarcitorie di maggiore importanza economica), a livello sostanziale, si traduca in una minore tutela per l’esercizio di una serie di posizioni soggettive (diritti e interessi legittimi) caratterizzati da una minore importanza economica; con riferimento a queste ipotesi, è infatti legittimo attendersi una minore adozione di misure preventive da parte della p.a. e, quindi, un complessivo scadimento dell’azione amministrativa (scadimento che è sopportato dai cittadini che, verosimilmente, non proporranno azioni risarcitorie, visti gli alti costi processuali).Dall’altro, la stessa esistenza di una differenziazione tra “diritti meno garantiti” e “diritti forti” è una situazione che genera, per sua stessa definizione, una forte “incertezza nel rispetto dei diritti”; incertezza che, alla fine, rischia di giocare un ruolo anche sulle scelte degli operatori economici che, nelle loro previsioni, dovranno fare i conti con la variabile costituita dall’attenzione (e dalle prevenzioni) che la pubblica amministrazione vorrà riservare ad una determinata problematica (sarà considerata una problematica a rischio di azione risarcitoria e quindi saranno adottate maggiori prevenzioni o, al contrario, si tratterà di uno di quei “diritti” che, in conseguenza della relativa scarsità delle azioni risarcitorie, non meritano l’adozione di misure preventive?[45]).L’ulteriore rischio da mettere in conto è quindi costituito dalle evidenti difficoltà degli operatori economici ad effettuare delle previsioni fondate sui livelli di prevenzione che saranno adottati dalla p.a. e dagli effetti disfunzionali che possono derivare da una simile incertezza. <br />
3.3. I riflessi negativi sul possibile esercizio dell’autotutela amministrativa.<br />
Dopo la “svolta” giurisprudenziale del 1999, la dottrina più attenta ha immediatamente posto l’accento sul rischio che il potenziamento dell’azione risarcitoria potesse determinare l’eclisse dell’istituto dell’autotutela: tra le tante “conseguenze (irrazionali quanto si vuole, eppure pienamente comprensibili, sotto altri profili)” del nuovo orientamento della Corte di cassazione in ordine alla responsabilità civile della p.a., poteva, infatti, essere ricompresa anche una certa minore “propensione dei dirigenti delle amministrazioni preposte all&#8217;acquisizione delle entrate tributarie a porre in essere atti di autotutela le quante volte da questo pur legittimo e apprezzabile ripristino della legalità violata (da atti del procedimento tributario privi di adeguata base giuridica) possa temersi la conseguenza di una premessa di azione di danno patrimoniale da parte del contribuente[46]“.In realtà, però, l’evoluzione della problematica è stata  più sfumata e, probabilmente, l’autotutela amministrativa ha continuato a mantenere un ruolo anche dopo il potenziamento dello strumento risarcitorio derivante da Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500.Quello che è certo è che l’istituto dell’autotutela amministrativa deve trovare una considerazione adeguata anche nelle trattazioni di analisi economica del diritto amministrativo[47]; nella prospettiva dell’analisi economica, il celere esercizio del potere di annullamento d’ufficio costituisce, infatti, un comportamento da incentivare, non solo con riferimento all’angolo visuale dell’amministrazione resistente (che previene le ulteriori conseguenze patrimoniali che potrebbero derivare dalla continuazione del processo), ma anche del ricorrente (che vede soddisfatto il proprio interesse in tempi più brevi di quelli necessari per la definizione del processo) e dell’intera collettività (che si giova della riduzione del contenzioso pendente avanti ai giudici).Uno degli effetti negativi derivanti dall’orientamento favorevole alla pregiudizialità è, di certo, costituito, dalla pratica neutralizzazione degli spazi di intervento in sede di autotutela; quale convenienza potrebbe, infatti, mai avere la p.a. ad annullare un provvedimento amministrativo fonte di danno, quando è proprio l’annullamento che rende proponibile l’azione risarcitoria? Non è comunque meglio rimanere inerti e correre il rischio della proposizione dell’azione di annullamento, in un contesto caratterizzato da un breve termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto e da costi processuali complessivamente alti?Al contrario, è indubbio come l’opposta sistematica proposta da Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500 non intralci e, anzi, favorisca l’esercizio dell’autotutela amministrativa; una volta concluso per la possibilità di proporre l’azione risarcitoria nel termine di prescrizione  e per l’assenza dell’obbligo di impugnare tempestivamente l’atto, non è meglio per l’amministrazione procedere all’annullamento in sede di autotutela dell’atto illegittimo fonte di danno, così puntando almeno su una riduzione dei danni risarcibili (che possono lievitare nel tempo)?L’ulteriore aspetto da considerare per una compiuta valutazione della soluzione favorevole alla pregiudizialità è pertanto costituito anche dalla necessità di mantenere utili spazi di intervento all’autotutela amministrativa,  così evitando l’altrimenti prevedibile declino dell’istituto. <br />
4. Ancora una provvisoria conclusione.<br />
A questo punto è lecita una domanda; quale ruolo possono concretamente assumere le considerazioni sopra articolate nell’evoluzione concreta del nostro diritto amministrativo?<br />
A questo proposito, la dottrina ha rilevato come uno dei possibili usi dell’analisi economica del diritto possa essere costituito dal riconoscimento di un ruolo di “detonatore nei punti di inconsistenza dell’approccio tradizionale con lo svelare la dimensione “economica” in senso lato, ed istituzionale, dei processi ermeneutici del diritto[48]“; un ruolo, quindi, di sostanziale “coscienza critica” dei reali effetti sociali ed economici che derivano dall’opzione per certe soluzioni interpretative[49].In questa prospettiva, le considerazioni sopra formulate possono pertanto assumere un ruolo all’interno del processo di valutazione critica dei risultati dell’elaborazione giurisprudenziale; ed in questo caso, il particolare <i>appeal </i>dell’analisi economica del diritto deriva proprio dall’utilizzazione di una visuale diversa da quella classica dell’interpretazione giuridica. <br />
Ma dell’intera problematica è possibile anche una diversa visione ricostruttiva.<br />
Una volta ammesso, infatti, che per dare un senso all’intero processo di interpretazione giuridica “ossia una direzione, …..occorre cogliere le funzioni dell’istituto, le operazioni ermeneutiche seguiranno poi come…i bambini che seguivano il pifferaio”; un secondo possibile ruolo dell’analisi economica del diritto è pertanto quello, tutto interno al processo di interpretazione giuridica, dell’individuazione delle “funzioni” degli istituti e, quindi, di “strumento di amministrazione professionale delle “parole” della legge[50]“.Nella pratica giudiziaria, l’analisi economica del diritto può pertanto svolgere un ruolo, essenzialmente nel processo di “attribuzione di significato” agli istituti giuridici che i giuristi devono compiere quotidianamente; ed in questa prospettiva, l’ausilio dell’approccio economicistico nella corretta ricostruzione dell’aspetto funzionale degli istituti è di indubbia utilità.Si tratta, del resto, dell’utilizzazione concreta dell’analisi economica del diritto che è possibile ravvisare in molti modelli giurisprudenziali[51] (soprattutto, della Corte costituzionale), ed anche in qualche decisione che affronta problematiche relative alla responsabilità civile della p.a.[52].La “provvisorietà” delle conclusioni è pertanto giustificata da un sostanziale rinvio ai futuri sviluppi dell’evoluzione giurisprudenziale; è infatti lecito attendersi, visto il processo di progressiva “apertura” del diritto amministrativo ai contributi provenienti da altre branche del diritto, una qualche attenzione del giudice amministrativo anche verso gli esiti dell’analisi economica del diritto e, soprattutto, una più matura considerazione degli effetti economici delle decisioni giurisdizionali amministrative.</p>
<p>* Lo scritto riproduce il testo della relazione al Convegno di Lecce del 30 settembre-1° ottobre 2005, organizzato dall’AIGA, dal T.A.R. Puglia, Sez. di Lecce e dal Centro Studi Giuridici Michele De Pietro e dedicato al tema <i>Giustizia amministrativa e sviluppo economico</i>.</p>
<p> [1] Nel numeroso panorama dottrinale si segnalano solo alcune delle trattazioni più importanti: FRANZONI L. A. <i>Introduzione all’economia del diritto</i>, Bologna, Il Mulino, 2003; DENOZZA F. <i>Norme efficienti &#8211; L’analisi economica delle regole giuridiche,</i>  Milano, Giuffrè, 2002; COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile, </i> Bologna, Il Mulino, 1999; GALLO P. <i>Introduzione al diritto comparato &#8211; III: Analisi economica del diritto</i> Torino, Giappichelli 1998; <i>Analisi economica del diritto privato</i>, a cura di ALPA G., CHIASSONI P., PERICU A., PULITINI F., RODOTÀ S. e ROMANI F. Milano, Giuffrè, 1998; CHIANCONE  A. e PORRINI  P. <i>Lezioni di analisi economica del diritto, </i>III ed., Torino, Giappichelli, 1998; MONATERI P. G. <i>Risultati e regole (un’analisi giuridica dell’analisi economica del diritto) </i>in <i>Riv. critica dir. privato</i>, 1995, 605; PULITINI F., MATTEI U., VAN DER BERGH R., PONZANELLI G., SINISCALCO D., GAMBARO A., POZZO B., GERELLI E., FRANCIA C., MELI M., LIBERTINI M., PARDOLESI R., DALLERA G., GALEOTTI G., ROMANI F., BERNINI G., BELLI F., SANTORO V. e TRIMARCHI P. <i>Consumatore, ambiente, concorrenza &#8211; Analisi economica del diritto</i> a cura di MATTEI U. e PULITINI F., Milano, Giuffrè, 1994; POLINSKY M. A., <i>Una introduzione all’analisi economica del diritto</i> con postfazione di PARDOLESI R., II ed., , Roma, Il Foro italiano,1992; MENGARONI F. <i>Analisi economica del diritto</i> in <i>Encicl. giur.,</i> Roma, Treccani, 1988, vol. II; PARDOLESI R. <i>Analisi economica del diritto</i> in <i>Digesto civ.,</i> vol. I, Torino, UTET, 1987, 309; ALPA G., PULITINI F., RODOTÀ S. e ROMANI F. <i>Interpretazione giuridica e analisi economica</i> Milano, Giuffré, 1982.<br />
[2] L’origine dell’analisi economica del diritto deve, infatti, essere individuata anche nell’opera di Pietro Trimarchi: MATTEI U., MONATERI  P.G. e  PARDOLESI R. <i>Introduzione a </i> COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit., </i>8.<br />
[3] Al proposito, il punto di partenza deve certamente essere individuato nella monografia della MARCHESI D. <i>Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto ed economia del processo civile, </i>Bologna, Il Mulino, 2003 che ha dato vita ad una polemica, anche giornalistica (si vedano GIAVAZZI F. <i>I privilegi di pochi che paghiamo tutti</i> in <i>Corriere della sera, </i>18 agosto 2003; GIAVAZZI F. e MARCHESI D. <i>Nuove regole sulle parcelle degli avvocati per rendere più rapida la giustizia civile, ivi, </i>21 agosto 2003), sul ruolo che assumono le tariffe forensi (ed in particolare, la strutturazione per attività svolte, utilizzata in Italia) nel determinare la durata dei processi; sulla polemica si veda anche IMPAGNATIELLO G. <i>Tariffe forensi e durata dei processi</i><b> </b>in <i>La previdenza forense, </i>2004, 1, 19. Sull’analisi economica del processo, si vedano FRANZONI L. A. <i>Introduzione all’economia del diritto</i> <i>cit.,</i> 209 e la recente analisi del CEIS-Tor Vergata, riportata e discussa in MIRABELLI C., PAGANETTO L. e TRIA G. (a cura di) <i>Economia della giustizia. Domanda, offerta, organizzazione delle cause civili,</i> Roma, Donzelli, 2005, 28.<br />
[4] Sulla componente razionale della domanda patologica di giustizia (che deve essere posta <<in relazione diretta alla lunghezza attesa della causa e alla differenza tra tasso di interesse e di mercato….e in relazione inversa al rapporto tra spese legali e valore della causa>>), si veda, per il processo civile, MARCHESI D. <i>Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto ed economia del processo civile cit., </i>79-86.<br />
[5] <<La penetrazione a livello giurisprudenziale risulta interamente assente, in ogni altro contesto>> diverso dagli Stati Uniti: MATTEI U., MONATERI  P.G. e  PARDOLESI R. <i>Introduzione a </i> COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit., </i>19.<br />
[6] PARDOLESI R. e TASSONE B. <i>I giudici e l’analisi economica del diritto privato, </i> Bologna, Il Mulino, 2003.<br />
[7] Con l’eccezione, in dottrina, di CARLOTTI G. <i>Il comma 2 dell’art. 35 del D.Lvo. 31 marzo 1998 n. 80. Alcuni spunti di analisi economica </i>in <I>T.A.R. </I>2001, II, 457. In giurisprudenza, sembra a chi scrive, che l’applicazione di principi di analisi economica del diritto, sia evidente in C. Stato, Ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3 in <i>Foro it.,</i> 1998, III, 401 con nota di PARDOLESI; <i>Cons. Stato,</i> 1998, I, 747;  <i>Enti pubblici</i>, 1998, 537 con nota di VILLANI; <i>Corriere giur.,</i> 1998, 1450 con nota di DI MAJO; <i>Gazzetta giur.,</i> 1998, fasc. 33, 72. Per una critica alla decisione, si veda la nota di PARDOLESI R. in <i>Foro it.,</i> 1998, III, 401.<br />
[8] Si tratta di considerazioni già articolate in un precedente scritto (VIOLA L. <i>Analisi economica del diritto e responsabilità civile della p.a.: la problematica della pregiudizialità tra annullamento dell’atto e risarcimento</i> in <I>T.A.R., </I>2004, II, 541) e qui riproposte con alcuni approfondimenti che, a chi scrive, appaiono sostanziali.<br />
[9] COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit., </i> 423; sul ruolo dei costi di transazione nella teoria economica della responsabilità civile, secondo la prospettazione di Coase, si veda anche CHIANCONE  A. e PORRINI  P. <i>Lezioni di analisi economica del diritto cit.,</i> 43.<br />
[10] COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. </i>423. Si pensi, soprattutto, <<al caso limite in cui i costi processuali superano il beneficio atteso dal risarcimento. In questo caso le vittime non agiranno, e i danneggianti non riceveranno nessun segnale negativo dal sistema della responsabilità civile, onde adotteranno meno prevenzioni del necessario, potendo non internalizzare parte dei costi delle loro attività>>.<br />
[11] COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. </i>423.  <br />
[12] COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. </i>423.<br />
[13] COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. </i>423.<br />
[14] COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. </i>424.<br />
[15] CHIANCONE  A. e PORRINI  P. <i>Lezioni di analisi economica del diritto cit. </i>43. <<Le regole di responsabilità dovrebbero mirare a minimizzare i costi sociali degli incidenti, cioè la somma dei costi preventivi, del danno e dei costi transattivi>>: CALABRESI G. <i>The costs of accidents: a legal and economic analysis</i>, 1970, 26, nella traduzione di  COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. </i>380.<br />
[16] SANDULLI A.M. <i>Manuale di diritto amministrativo, </i>XV ed. 1989, Napoli, Iovene, 117.<br />
[17] Particolarmente importanti, a questo proposito, Cass. S.U. 5 ottobre 1979 n. 5145 e 5146, <i>Foro it., </i>1979, I, 2580 con nota di BARONE, relative alla materia delle autorizzazioni di commercio.<br />
[18] CARINGELLA F. <i>Corso di diritto amministrativo, </i>Milano, Giuffrè, 2004, I, 362.<br />
[19] Il giudizio è di CARINGELLA F. <i>Corso di diritto amministrativo cit., </i> 360.<br />
[20] In questo caso, si veniva ovviamente ad incidere, secondo i meccanismi esaminati al<i> </i>§ 2.1, soprattutto sui danni di modesta entità e rilevante frequenza che, per definizione, soccombono in un sistema caratterizzato da alti costi processuali.<br />
[21] Gli altissimi costi processuali del modello erano poi ulteriormente aumentati da quelle costruzioni giurisprudenziali che, in alcune materie (appalti pubblici), ritenevano necessaria anche l’ulteriore mediazione del giudizio di ottemperanza (e, quindi prospettavano la necessità di almeno tre processi per poter conseguire il risarcimento del danno da parte della p.a.). Da non trascurare anche l’orientamento giurisprudenziale (Cass. S.U. 14 gennaio 1992 n. 367, <I>GI,</I> 1993, I, 1, 1795 con nota di SATTA; <i>Resp. civ. e prev. </i>, 1993, 332 con nota di CARANTA) che tendeva ad estendere lo schema risarcitorio proprio della teorica dell’affievolimento dei diritti anche a fattispecie, come i danni derivanti dal mancato esercizio di poteri di controllo da parte della p.a. (ad es., in materia finanziaria). Per l’approfondimento degli due aspetti della problematica, si rinvia, per brevità, a VIOLA L. <i>Analisi economica del diritto e responsabilità civile della p.a.: la problematica della pregiudizialità tra annullamento dell’atto e risarcimento cit., </i>544.<br />
[22] In <i>Foro it.,</i> 1999, I, 2487, con note di PALMIERI e PARDOLESI; <i>Foro it</i>., 1999, I, 3201, con note di  CARANTA, FRACCHIA, ROMANO e SCODITTI; <i>Giornale dir. amm</i>., 1999, 832,  con nota di  TORCHIA; <i>Nuovo dir</i>., 1999, 691, con nota di FINUCCI; <i>Contratti</i>, 1999, 869,  con nota di MOSCARINI; <i>Giust. civ.,</i> 1999, I, 2261,  con nota di MORELLI; <i>Urbanistica e appalti,</i> 1999, 1067, con nota di PROTTO; <I>T.A.R.</I>., 1999, II, 225, con nota di BONANNI; <i>Arch. civ</i>., 1999, 1107; <i>Danno e resp.,</i> 1999, 965, con note di CARBONE, MONATERI, PALMIERI, PARDOLESI, PONZANELLI e ROPPO; <i>Corriere giur</i>., 1999, 1367, con note di DI MAJO e  MARICONDA; <i>Gius</i>, 1999, 2760,  con nota di BERRUTI; <i>Rass. giur. energia elettrica</i>, 1999, 433; <i>Nuove autonomie</i>, 1999, 563, con nota di SCAGLIONE; <i>Gazzetta giur.</i>, 1999, fasc. 35, 42; <i>Guida al dir.,</i> 1999, fasc. 31, 36,  con note di  MEZZACAPO, CARUSO, DE PAOLA e FINOCCHIARO<i>; Dir. e pratica societá</i>, 1999, fasc. 21, 65; <i>Ammin. it.,</i> 1999, 1399; <i>Dir. pubbl.,</i> 1999, 463,  con note di ORSI BATTAGLINI e MARZUOLI; <i>Rass. amm. sic.,</i> 1999, 9.<br />
[23] Del resto, l&#8217;autonomia tra azione risarcitoria e azione di annullamento dell&#8217;atto avanti al giudice amministrativo è confermata dalla profonda differenziazione esistente tra le due azioni, anche sotto il profilo dell&#8217;elemento soggettivo: si veda, al proposito, quanto rilevato dalla cit. Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500.<br />
[24] Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500, <i>cit.</i><br />
[25] AGNINO F. <i>Annullamento del provvedimento amministrativo e risarcimento del danno</i> in <i>Urbanistica e appalti </i>2002, 929.<br />
[26] Si rinvia, al proposito, all’efficace sintetizzazione operata da AGNINO F. <i>Annullamento del provvedimento amministrativo e risarcimento del danno</i> <i>cit. </i>930 e ss.<br />
[27] La lettura proposta è oggi definitivamente consacrata dall’importante sentenza 6 luglio 2004 n. 204 della Corte costituzionale (vedila in <i>Foro amm. CDS </i>2004, 1895,2475 con note di SATTA, GALLO e SICLARI; <i>Giur. cost. </i>2004, f. 4<i>; Dir. proc. amm. </i>2004, 799  con note di CERULLI IRELLI,  VILLATA; <i>Foro amm. </i>CDS 2004, 2475 con nota di MARZANO; <i>Servizi pubbl. e appalti </i>2004, 570<i> e 798 </i>con nota di FRACCHIA; <i>Riv. corte conti </i>2004, f. 4, 169 con nota  di LOMBARDO; <i>D&#038;G &#8211; Dir. e Giust. </i>2004, f. 29, 16<i> </i>con note di ROSSETTI,  MEDICI; <i>Resp. civ. e prev. </i>2004, 1003 con  nota di ANGELETTI; <i>Giust. civ. </i>2004, I,2207 con note di SANDULLI, DELLE DONNE; <i>Foro it</i>. 2004, I,2594 con note di BENINI, TRAVI, FRACCHIA; <i>Giur. it</i>. 2004, 2255; <i>Riv. giur. edilizia </i>2004, I,1211 con nota di SANDULLI; <i>Dir. proc. amm. </i>2005, 214 con nota di MAZZAROLLI; <i>Riv. amm. R. It. </i>2004, 825, 969 con nota di DE MARZO) che ha rilevato come il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisca <<sotto alcun profilo una nuova "materia" attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione>>.<br />
[28] AGNINO F. <i>Annullamento del provvedimento amministrativo e risarcimento del danno cit.,</i> 929.<br />
[29] Cons. St. Ad. plen. 26 marzo 2003 n. 4 in <i>Foro amm. CDS </i>2003, 877 con nota di  CIRILLO; <i>Riv. corte conti </i>2003, f. 2, 285; <i>Studium Juris </i>2003, 995; <i>Resp. civ. e prev. </i>2003, 778 con nota  di ANGELETTI; <i>D&#038;G &#8211; Dir. e Giust. </i>2003, f. 15, 65 con nota  di PROIETTI; <i>Dir. proc. amm. </i>2003, 866 con nota  di D&#8217;ATTI; <i>Nuovo dir. </i>2003, 859 con nota  di BUSICO; <i>Riv. giur. edilizia </i>2003, I,1560 con nota  di BOSCOLO; <i>Foro it. </i>2003, III, 433; <i>Urbanistica e appalti</i> 2003, 679 con nota di GALLO P.<br />
[30] Cass. 27 marzo 2003 n. 4538  in <i>Foro it. </i>2003, I, 2073; <i>Urbanistica e appalti</i> 2003, 684 con nota di GALLO P. <br />
[31] Per una critica, sulla base della teorica della cd. <<autonomia temperata>>, si veda comunque, CARINGELLA F. <i>Corso di diritto amministrativo cit.,</i> 558.<br />
[32] Si tenga però presente che, non sempre, la proposizione dell’azione risarcitoria congiuntamente all’azione di annullamento si presenta premiante per il ricorrente; in alcuni casi (e, precisamente, nelle ipotesi di interessi cd. pretensivi e di discrezionalità in senso proprio) le incertezze sull’accertamento giurisdizionale dell’effettiva spettanza del bene della vita che costituisce oggetto del procedimento portano infatti a ritenere maggiormente premiante, per il ricorrente, la proposizione dell’azione risarcitoria dopo la <<riedizione del potere in seguito all’annullamento giurisdizionale ed al riconoscimento, da parte dell’Amministrazione, del bene della vita>>, limitando il risarcimento al solo danno da ritardo (in questo senso, CARINGELLA F. <i>Giustizia amministrativa, </i>2003, Napoli, Simone Editore 43; in giurisprudenza, si veda T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I 13 luglio 2000 n. 5021 in <i>Foro amm. </i>2001, fasc. 1).<br />
[33] Del tutto illusoria e non premiante per il danneggiato sarebbe, infatti, l’attesa dell’eventuale annullamento dell’atto in sede di autotutela amministrativa; per la possibilità di proporre comunque l’azione di risarcimento dopo l’annullamento dell’atto in sede di autotutela amministrativa, si veda oggi T.A.R. Campania Napoli Sez. III 15 luglio 2004 n. 10256 in <i>Foro amm. TAR </i>2004, 2276 e in <i>www.giurisprudenza.it</i>, con nota di SCIARROTTA.<br />
[34] La dottrina più attenta (FOLLIERI E. <i>La tutela del diritto privato nel nuovo riparto della giurisdizione negli scritti minori del Prof. Lucio Valerio Moscarini</i> in <I>T.A.R., </I>2003, II, 158) ha subito rilevato come <<affermare la pregiudizialità dell’annullamento significa che il termine di decadenza di 60 giorni per proporre l’impugnativa si impone sul diverso maggiore termine quinquennale di prescrizione per ottenere il risarcimento dei danni da fatto illecito, con ovvie significative ripercussioni sulla tutela>>.<br />
[35] Si tratta, evidentemente, di un giudizio formulato sulla base delle Tariffe professionali degli avvocati (da ultimo, si veda, la Tariffa approvata con D.M. 8 aprile 2004 n. 127) che, per analoghi scaglioni, prevedono onorari maggiori per il giudizio avanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado rispetto a quanto previsto per i giudizi avanti al Tribunale ed agli organi equiparati.<br />
[36] COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. </i>424.<br />
[37] Per questo rilievo, si veda BETTINI R. <i>Sociologia del diritto amministrativo </i>Milano,<i> </i>Franco Angeli, 2000, 96.<br />
[38] Per un possibile catalogo delle diverse politiche giudiziarie che possono incrementare <<l’effetto di scoraggiamento>> della domanda di giustizia, si rinvia a PAGANETTO L. e TRIA G. <i>Dispute civili e sistema giudiziario: un’analisi economica del caso italiano</i> in MIRABELLI C., PAGANETTO L. e TRIA G. (a cura di) <i>Economia della giustizia. Domanda, offerta, organizzazione delle cause civili</i> <i>cit.,</i> 28.<br />
[39] COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. </i>423.  <br />
[40] Il corretto funzionamento del modello richiede ovviamente che funzionino adeguatamente i meccanismi “interni” (responsabilità amministrativo-contabile, su tutte) destinati a porre a carico dell’agente responsabile il danno risarcito dalla pubblica amministrazione.<br />
[41] Si tratta di Trib. Venezia, III Sez. Civile 20 gennaio 2003 in  <i>Giur. merito </i>2003, 1159 e in PARDOLESI R. e TASSONE B. <i>I giudici e l’analisi economica del diritto privato cit., </i>89.<br />
[42] COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. </i>423.<br />
[43] COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. </i>424.<br />
[44] PAGANETTO L. e TRIA G. <i>Dispute civili e sistema giudiziario: un’analisi economica del caso italiano</i> <i>cit., </i>29.<br />
[45] Si pensi, al proposito, al vero e proprio terreno di confine costituito dalla piccola impresa o dall’impresa familiare; si tratta di interessi “forti” come quelli economici (caratterizzati dalla più frequente utilizzazione dell’azione risarcitoria) o di “interessi comuni” come quelli del cittadino (caratterizzati dal minore utilizzo dello strumento risarcitorio)?<br />
[46] VOLPE I. <i>La controversia sulla richiesta di risarcimento spetta al giudice ordinario</i> in <i>Guida al dir.,</i> 1999, fasc. 43, 50, con riferimento alla materia tributaria, ma sulla base di considerazioni estensibili anche al diritto amministrativo.<br />
[47] Per un primo tentativo di analisi della problematica, con riferimento alla condanna alle spese nel giudizio tributario, ci si permette di rinviare a VIOLA L. <i>Cessazione della materia del contendere e condanna alle spese di giudizio</i> (<i>nota a</i> <i>Corte costituzionale 12 luglio 2005 n. 274)</i> in <i>Riv. sc.</i> <i>sup. economia e finanze, www.rivista.ssef.it </i>agosto-settembre 2005.<br />
[48] MATTEI U., MONATERI  P.G. e  PARDOLESI R. <i>Introduzione a </i> COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit., </i>17: l’analisi economica del diritto è quindi <<un ulteriore fattore che mette in crisi le procedure di legittimazione del positivismo legislativo e si pone come un classico atteggiamento non-interpretativista>>.<br />
[49] Si tratterebbe, quindi, di una funzione non dissimile da quella svolta dalla letteratura all’interno del cd. <i>Law and literature movement</i>: sul punto, si rinvia a VIOLA L. <i>Piccoli equivoci senza importanza: il danno esistenziale nella responsabilità civile della pubblica amministrazione </i>in <I>T.A.R., </I>2002, II, 248.<br />
[50] Le citazioni sono da MATTEI U., MONATERI  P.G. e  PARDOLESI R. <i>Introduzione a </i> COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit., </i>18.<br />
[51] Si veda, al proposito, la recente raccolta di contributi giurisprudenziali contenuta in PARDOLESI R. e TASSONE B. <i>I giudici e l’analisi economica del diritto privato cit.</i><br />
[52] Come la già citata Trib. Venezia, III Sez. Civile 20 gennaio 2003.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/analisi-economica-del-processo-amministrativo-prime-riflessioni/">Analisi economica del processo amministrativo: prime riflessioni(*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ancora sul danno esistenziale avanti al Consiglio di Stato</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/ancora-sul-danno-esistenziale-avanti-al-consiglio-di-stato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:10 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/ancora-sul-danno-esistenziale-avanti-al-consiglio-di-stato/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ancora-sul-danno-esistenziale-avanti-al-consiglio-di-stato/">Ancora sul danno esistenziale avanti al Consiglio di Stato</a></p>
<p>In precedenti occasioni, chi scrive ha dovuto rilevare il sostanziale ritardo della giustizia amministrativa a recepire il nuovo istituto del danno esistenziale; con la sola eccezione delle decisioni di alcuni T.A.R.[1], la giustizia amministrativa appariva, infatti, sostanzialmente estranea all’elaborazione dottrinale[2] e giurisprudenziale[3] che aveva portato all’emergere di una nuova tipologia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ancora-sul-danno-esistenziale-avanti-al-consiglio-di-stato/">Ancora sul danno esistenziale avanti al Consiglio di Stato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ancora-sul-danno-esistenziale-avanti-al-consiglio-di-stato/">Ancora sul danno esistenziale avanti al Consiglio di Stato</a></p>
<p>In precedenti occasioni, chi scrive ha dovuto rilevare il sostanziale ritardo della giustizia amministrativa a recepire il nuovo istituto del danno esistenziale; con la sola eccezione delle decisioni di alcuni T.A.R.[1], la giustizia amministrativa appariva, infatti, sostanzialmente estranea all’elaborazione dottrinale[2] e giurisprudenziale[3] che aveva portato all’emergere di una nuova tipologia di danno non patrimoniale.<br />
Nell’ultimo anno, qualcosa è sicuramente cambiato e, soprattutto, si è potuta registrare una importante decisione del Consiglio di Stato[4] che ha decisamente aperto al danno esistenziale nella versione “più aggiornata” derivante dagli “storici” interventi della Corte di cassazione (Cass. 31 maggio 2003 nn. 8827 e 8828[5]) e della Corte costituzionale (Corte cost. 11 luglio 2003 n. 233[6]); il tutto, in un contesto caratterizzato da una “struttura concettuale limpida e precisa e, soprattutto, da una soluzione della problematica dell’onere della prova che assume indubbio interesse anche in termini più generali[7]“.<br />
L’accelerazione imposta al processo di recepimento del danno esistenziale all’interno della giustizia amministrativa da <a href="/ga/id/2005/6/6610/g">Cons. Stato sez. VI 16 marzo 2005 n. 1096</a> è di tutta evidenza e comincia a registrare i primi frutti.<br />
In particolare, la decisione della V Sezione che si commenta <a href="/ga/id/2006/1/7670/g">(Cons. Stato sez. V 18 gennaio 2006 n. 125/2006)</a> ha accordato il risarcimento del danno esistenziale subito da un pubblico impiegato che, pur avendo chiesto tempestivamente di essere collocato in pensione con decorrenza 30.11.1992, aveva atteso invano l’emanazione dell’”occorrente provvedimento di accoglimento della detta istanza”; intervenivano però i ben noti provvedimenti di sospensione dei trattamenti pensionistici di anzianità (d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv. in l. 14 novembre 1992 n. 438) che, nella versione definitiva, escludevano l’applicabilità della sospensione del diritto al conseguimento della pensione di anzianità ai soli dipendenti che, avendo presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, si fossero visti accogliere la domanda anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. 384 del 1992.<br />
Di conseguenza, il ricorrente proponeva un giudizio avverso il provvedimento di reiezione della domanda di collocamento a riposo (avanti al T.A.R. Lombardia) e un giudizio risarcitorio avanti al Tribunale di Como per i “danni a lui derivati dagli atti e/o comportamenti dell’Amministrazione che avevano impedito il suo collocamento in pensione”.<br />
Dopo la prevedibile declaratoria del difetto di giurisdizione dell’A.G.O. sulla domanda risarcitoria, la stessa era riproposta avanti al T.A.R. Lombardia che, con sentenza della Seconda Sezione 10 novembre 2003, n. 4947, in parte, dichiarava irricevibile per tardività ed in parte, rigettava il ricorso.<br />
In sede di appello[8], il Consiglio di Stato non poteva non “dare atto – sussistendone tutti i requisiti &#8211; della responsabilità dell’amministrazione comunale per avere determinato una lesione nella sfera giuridica dell’appellante[9]“ e condannava l’amministrazione “al pagamento delle differenze del trattamento pensionistico, al pagamento dell’indennità per lavoro straordinario effettuato, nonché al pagamento di una somma che valga a ristorare il danno esistenziale (<i>rectius</i>, il risvolto esistenziale negativo) subito dall’odierno appellante”.<br />
In particolare, l’affermazione della responsabilità dell’amministrazione per il danno esistenziale arrecato al ricorrente era preceduta da una ricostruzione accurata della complessa evoluzione dell’intera sistematica del danno non patrimoniale, a partire dall’affermazione del danno biologico (all’epoca, riportato alla previsione dell’art. 2043 c.c.), fino alla svolta rappresentata da Cass. 8828/2003 e da Corte cost. 233/2003[10]: “dalla nuova sistemazione deriva che il danno non patrimoniale è categoria ampia, nella quale trovano collocazione tutte le ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona, ovvero sia il danno morale soggettivo (concretantesi nella <i>perturbatio </i>dell&#8217;animo della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (o danno all&#8217;integrità fisica e psichica, coperto dalla garanzia dell&#8217;art. 32 Cost.), sia il c.d. danno esistenziale (o danno conseguente alla lesione di altri beni non patrimoniali di rango costituzionale)”.<br />
Approdo finale della ricostruzione è quindi una definizione di danno esistenziale, riportabile ai “riflessi esistenziali negativi (perdita di compiacimento o di benessere per il danneggiato) che ogni violazione di un diritto della personalità produce. A differenza del danno biologico, tale voce di danno sussiste indipendentemente da una patologia (lesione fisica o psichica) suscettibile di accertamento e valutazione medico-legale; diversamente dal danno patrimoniale, prescinde da una diminuzione della capacità reddituale; rispetto al danno morale, inteso come turbamento dello stato d&#8217;animo della vittima, non consiste in una sofferenza od in un dolore, ma in un peggioramento della qualità di vita derivante dalla lesione del valore costituzionale “uomo”“.<br />
Nel caso di specie, la decisione del Consiglio di Stato conclude per la pacifica sussistenza dei “presupposti per il risarcimento del danno esistenziale cagionato all’appellante. Nella fattispecie che ci occupa è evidente la violazione di una posizione tutelata dall’ordinamento (che l’illecita condotta dell’amministrazione ha leso, ostacolando le attività realizzatrici della persona umana libera dall’impegno e dal logorio dell’attività lavorativa)”.<br />
Per quello che riguarda il profilo della prova, il nuovo intervento del Consiglio di Stato recepisce sostanzialmente l’orientamento già espresso da <a href="/ga/id/2005/6/6610/g">Cons. Stato sez. VI 16 marzo 2005 n. 1096</a> (non citata nella motivazione) per il massiccio utilizzo di valutazioni prognostiche e presuntive nella valutazione del danno non patrimoniale[11]: “nel caso in esame, il fatto della (forzata) protrazione dell&#8217;attività lavorativa consente di risalire al fatto ulteriore del peggioramento della qualità dell&#8217;esistenza. Aderendo alla concezione cd. “statica” del danno esistenziale, esso emerge <i>ipso iure</i>, dalla prova del fatto antigiuridico (anche in relazione all’elemento soggettivo dell’illecito) che reca in sé l’accertamento del danno ingiusto”.<br />
Conclusione dell’argomentare del Consiglio di Stato è quindi la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno esistenziale arrecato al ricorrente, liquidato equitativamente “<i>ex</i> artt. 1226 e 2056 c.c., alla luce della gravità e della durata della lesione e della rilevanza delle conseguenze sopra descritte, nella misura di euro 15.000”; siamo pertanto in presenza di una valutazione equitativa molto più favorevole al danneggiato di quella operata da Cons. Stato sez. VI 16 marzo 2005 n. 1096 che aveva limitato la valutazione del danno non patrimoniale ad una somma inferiore (5.000 euro).<br />
La valutazione del nuovo intervento del Consiglio di Stato non può essere che positiva.<br />
Merita sicuramente apprezzamento, infatti, oltre alla sostanziale apertura al danno non patrimoniale (al proposito, la nuova decisione del Consiglio di Stato non cita la precedente decisione della VI Sezione; sembra quindi che le due Sezioni siano pervenute alla “svolta” autonomamente e non per “imitazione giurisprudenziale”), l’utilizzazione della sistemazione dell’istituto più recente operata da Cass. 8828/2003 e Corte cost. 233/2003: uno dei limiti più evidenti delle precedenti decisioni del giudice amministrativo in materia (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 25 luglio 2003, n. 3000 e T.A.R. Campania Napoli Sez. II 4 marzo-6 maggio 2004 n. 8235) era, infatti, costituita dall’utilizzazione di una sistematica “vecchia” e non più in sintonia con l’evoluzione giurisprudenziale della problematica.<br />
Rispetto a Cons. Stato sez. VI 16 marzo 2005 n. 1096, la nuova decisione del Consiglio di Stato appare poi più interessata alla ricostruzione dell’evoluzione storica della problematica che alla puntualizzazione degli aspetti applicativi della nuova figura risarcitoria, trattati con minore approfondimento.<br />
A questo proposito, avrebbe forse meritato maggiore approfondimento la ricostruzione sistematica della violazione dell’interesse costituzionalmente protetto che costituisce il nucleo fondamentale della figura del danno esistenziale; problematica che, al contrario, era stata ampiamente e soddisfacentemente affrontata da Cons. Stato sez. VI 16 marzo 2005 n. 1096[12].<br />
La veloce struttura motivazionale utilizzata dalla nuova decisione del Consiglio di Stato avrebbe forse potuto lasciare spazio ad una struttura maggiormente aderente alla concreta articolazione della nostra Carta costituzionale; in particolare, si sarebbe forse potuta utilizzare una motivazione più articolata e riferita alle previsioni degli artt. 2, 3[13], 38 e 97 della Costituzione.<br />
Merita, poi, sicuramente apprezzamento la decisa opzione per una valutazione prognostica e presuntiva del danno; opzione già presente in Cons. Stato sez. VI 16 marzo 2005 n. 1096[14] e decisamente interessante in una prospettiva più ampia che guarda anche ad alcune decisioni della Corte di cassazione (ed in particolare, della Sezione tributaria[15]), orientate per una prospettiva meno favorevole al danneggiato in termini di prova.<br />
In definitiva, si tratta però di una decisione che, come già rilevato per Cons. Stato sez. VI 16 marzo 2005 n. 1096, segna un sostanziale progresso del nostro sistema di giustizia amministrativa e, soprattutto, contribuisce a colmare il <i>gap </i>culturale indubbiamente esistente tra magistratura amministrativa e altre magistrature in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale.<br />
A chi scrive rimane, quindi, solo da rilevare come le decisioni del Consiglio di Stato in materia di danno non patrimoniale riguardino, con assoluta prevalenza, problematiche relativa alla costituzione (Cons. Stato sez. VI 16 marzo 2005 n. 1096) o alla gestione (Cons. Stato sez. V 24 maggio 2005- 18 gennaio 2006 n. 125/2006) del rapporto di lavoro con la p.a.; l’auspicio evidente è, a questo punto, che l’elaborazione delle categorie effettuata con riferimento al rapporto di pubblico impiego possa trovare applicazione anche nel più ampio campo dell’attività provvedimentale della p.a. e, soprattutto, nei settori (scuola, amministrazione militare ecc.) e negli istituti (diritto di accesso, attività sanzionatoria, ecc.) a più alta sensibilità[16].</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Si veda, soprattutto, T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 25 luglio 2003 n. 3000 in <i>Giur. merito</i> 2003, 2534; <i>Riv. giur. polizia</i> 2004, 78; <i>Riv. amm. R..I., </i>2004, 355 con nota di L. VIOLA <i>La prima decisione del giudice amministrativo in materia di danno esistenziale.</i> Ascrivibile allo stesso filone ricostruttivo era anche T.A.R. Campania Napoli Sez. II 4 marzo-6 maggio 2004 n. 8235 (in <i>Giustizia amministrativa, </i>2004, 1002 con nota di L. VIOLA <i>Il danno non patrimoniale da illegittima prestazione del servizio militare di leva</i>) che sotto l’imprecisa qualificazione del danno biologico da illegittima prestazione del servizi militare di leva, risarciva, in realtà, una vera e propria ipotesi di danno esistenziale. Da ricordare anche due decisioni (T.A.R. Piemonte, sez. II 27 febbraio 2004 n. 335 in <i>Foro amm. TAR</i> 2004, 342 e T.A.R. Lombardia Milano, sez. II 27 luglio 2005 n. 3438 in <i>D&#038;G – Dir. e Giust.</i> 2005, fasc. 38, 50 con nota di SALVATI) che hanno risarcito il danno esistenziale causato dalla p.a. a propri dipendenti. La Corte dei Conti aveva già recepito il danno esistenziale (inserendovi all’interno, la peculiare costruzione del danno all’immagine della p.a.) a partire da Corte dei conti, Sezioni Riunite 23 aprile 2003 n. 10/SR/QM in <i>Giust. it, Rivista internet di diritto pubblico </i>n. 4/2003 con nota di M. PERIN; <i>Resp. civ. e prev.</i> 2003, 1131 con nota di POTO; <i>Giur. it.</i> 2003, 1710 con nota di POTO; <i>Riv. cancellerie</i> 2004, 577.<br />
[2] Il riferimento è a P. CENDON e P. ZIVIZ <i>Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile,</i> Giuffrè Milano, 2000 e a P. CENDON <i>Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico legali, processuali</i>, CEDAM Padova 2001.<br />
[3] A partire da Cass. 7 giugno 2000 n. 7713 in <i>Giur. it</i>., 2000, 1352, con nota di PIZZETTI; <i>Corriere giur.,</i> 2000, 873, con nota di DE MARZO; <i>Danno e resp.,</i> 2000, 835, con note di MONATERI e PONZANELLI; <i>Giust. civ.,</i> 2000, I, 2219; <i>Guida al dir</i>., 2000, fasc. 23, 42, con nota di FINOCCHIARO; <i>Dir. e giustizia</i>, 2000, fasc. 23, 23, con nota di DOSI, <i>Foro it.,</i> 2001, I, 187, con nota di D’ADDA.<br />
[4] <a href="/ga/id/2005/6/6610/g">Cons. Stato sez. VI 16 marzo 2005 n. 1096</a> in <i>Giustizia amministrativa, </i>2005, 503 con nota di L. VIOLA <i><a href="/ga/id/2005/6/2063/d">Anche il Consiglio di Stato riconosce il danno esistenziale</i></a>.<br />
[5] In <i>Foro amm. </i>CDS 2003, 1542; <i>Dir. e Giust. </i>2003, f. 24, 26 con nota di PECCENINI; <i>Danno e resp. </i>2003, 713 con nota di PONZANELLI; <i>Resp. civ. e prev</i>. 2003, 675 con note di CENDON, BARGELLI e ZIVIZ; <i>Foro it. </i>2003, I, 2272 con nota di NAVARRETTA; <i>Danno e resp. </i>2003, 816 con note di BUSNELLI, PONZANELLI e PROCIDA MIRABELLI DI LAURO; <i>Dir. informatica </i>2003, 771; <i>Giur. it. </i>2004, 29 con nota di SUPPA.<br />
[6] In <i>Giur. it. </i>2003, 1777 con note di CENDON e ZIVIZ; <i>Dir. &#038; Formazione </i>2003, 1177 con note di CENDON e ZIVIZ; <i> Dir. e Giust. </i>2003, f. 29, 42 con nota di PECCENINI; <i>Resp. civ. e prev. </i>2003, 1036 con nota di ZIVIZ; <i>Danno e resp. </i>2003, 939 con nota di BONA, CRICENTI e PONZANELLI; <i>Giur. cost. </i>2003, f. 4; <i>Riv. corte conti 2003, </i>f. 4, 153; <i>Giust. civ. </i>2003, I, 2019<i> Foro it. </i>2003, I, 2201 con nota di NAVARRETTA, <i>Nuovo dir. </i>2003, 917 con nota di VENTURINI; <i>Giur. it. </i>2004, 723 con nota di CASSANO; <i>D.L. Riv. critica dir. lav</i>. 2003, 910 con note di GUARISO e PAGANUZZI. Per una più ampia ricostruzione dell’evoluzione del danno esistenziale, si rinvia ai precedenti scritti sopra citati. <br />
[7] L. VIOLA <i>Anche il Consiglio di Stato riconosce il danno esistenziale</i> <i>cit.<br />
</i>[8] Le finalità del presente scritto non permettono di affrontare gli altri aspetti affrontati nella decisione ed in particolare, la rilevata impossibilità di applicare il principio della pregiudizialità ai danni derivanti dal comportamento omissivo della p.a; aspetti che meriterebbero comunque un commento.<br />
[9] L’affermazione della responsabilità dell’amministrazione è, in pratica, desunta dal superamento del termine previsto dal regolamento del personale del Comune di Como per l’accettazione delle dimissioni dal servizio.<br />
[10] Per una ricostruzione dell’attuale sistematica del danno non patrimoniale, si rinvia a L. VIOLA, <i>Anche il Consiglio di Stato riconosce il danno esistenziale</i> <i>cit.</i>, ove è anche un primo tentativo ricostruttivo della tematica specifica concernente la p.a.<br />
[11] “Tanto detto sulla ricorrenza del danno ingiusto <i>sub specie eventi</i>, sul piano della prova, è <i>jus receptum</i> l&#8217;affermazione secondo la quale l&#8217;immaterialità dei pregiudizi in questione (lesione di valori inerenti alla persona) rende ammissibile il ricorso alla prova per presunzioni, sulla scorta di valutazioni prognostiche anche basate su fatti notori o massime di comune esperienza”; Cons. Stato sez. V 24 maggio 2005- 18 gennaio 2006 n. 125/2006. Nella decisione del Consiglio di Stato, la valutazione presuntiva è anche estesa alla problematica del rapporto di causalità. <br />
[12] Al proposito, si rinvia a quanto rilevato in L. VIOLA, <i>Anche il Consiglio di Stato riconosce il danno esistenziale cit.</i><br />
[13] Per quello che riguarda il possibile ruolo delle disposizioni costituzionali in materia di tutela dei diritti inviolabili della persona umana e del principio di uguaglianza sostanziale, si rinvia alla cit. Cons. Stato sez. VI 16 marzo 2005 n. 1096.<br />
[14] Che cita alcune decisioni della Corte di cassazione (Cass. 21 dicembre 1998 n. 12767 in <i>Mass. Giust. civ., </i>1998; 19 agosto 2003 n. 12124 in <i>Mass. Giust. civ., </i>2003; <i>Foro it.</i> 2004, I, 434 con nota di COSTANZA; <i>Giur. it.</i> 2004, 1129 con nota di BONA; <i>Nuova giur. civ. commentata</i> 2004, I, 233 con nota di SCARPELLO) nettamente orientate per l’utilizzo ampio di presunzioni nella valutazione del danno.<br />
[15] Cass. 1 giugno 2004 n. 10483 in <i>Mass. Giust. civ, </i>2004. Per una critica alla decisione della Corte di cassazione, si rinvia a L. VIOLA <i>Il danno non patrimoniale nel diritto tributario </i>in <i>Rivista della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, </i>2004, n. 10, 276 e a <i>Diritto tributario e danno non patrimoniale </i>in <i>La responsabilità civile </i>2005, 201.<br />
[16] Per un quadro delle possibili applicazioni del danno esistenziale alla multiforme attività della p.a., si rinvia a L. VIOLA, <i>Anche il Consiglio di Stato riconosce il danno esistenziale</i> <i>cit.</i> </p>
<p align=right><i>(pubblicato il 14.3.2006)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ancora-sul-danno-esistenziale-avanti-al-consiglio-di-stato/">Ancora sul danno esistenziale avanti al Consiglio di Stato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo del territorio e analisi economica del diritto amministrativo: il caso dell’accertamento di conformità</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/governo-del-territorio-e-analisi-economica-del-diritto-amministrativo-il-caso-dellaccertamento-di-conformita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:42 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/governo-del-territorio-e-analisi-economica-del-diritto-amministrativo-il-caso-dellaccertamento-di-conformita/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/governo-del-territorio-e-analisi-economica-del-diritto-amministrativo-il-caso-dellaccertamento-di-conformita/">Governo del territorio e analisi economica del diritto amministrativo: il caso dell’accertamento di conformità</a></p>
<p>Sommario: 1. Questione di punti di vista: la prospettiva dell’analisi economica del diritto – 2. Non distruggere la ricchezza: gli esordi dell’istituto della concessione edilizia in sanatoria – 2.1. (continua) il possibile condizionamento delle scelte di programmazione urbanistica – 3. Una visione più attenta alle esigenze del territorio: l’accertamento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/governo-del-territorio-e-analisi-economica-del-diritto-amministrativo-il-caso-dellaccertamento-di-conformita/">Governo del territorio e analisi economica del diritto amministrativo: il caso dell’accertamento di conformità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/governo-del-territorio-e-analisi-economica-del-diritto-amministrativo-il-caso-dellaccertamento-di-conformita/">Governo del territorio e analisi economica del diritto amministrativo: il caso dell’accertamento di conformità</a></p>
<p><b>Sommario:</b>  1. Questione di punti di vista: la prospettiva dell’analisi economica del diritto – 2. Non distruggere la ricchezza: gli esordi dell’istituto della concessione edilizia in sanatoria – 2.1. (continua) il possibile condizionamento delle scelte di programmazione urbanistica – 3. Una visione più attenta alle esigenze del territorio: l’accertamento di conformità – 4. Il principio di conservazione dei valori giuridici ed economici riappare in alcuni modelli giurisprudenziali: la cd. &#8220;sanatoria giurisprudenziale&#8221; 5. Un modello alternativo e una prima conclusione su valutazione <i>ex ante </i>o <i>ex post </i>delle costruzioni giurisprudenziali.</p>
<p><b>1. Questione di punti di vista: la prospettiva dell’analisi economica del diritto.</p>
<p></b>La dottrina più recente in materia di analisi economica del diritto ha segnalato più volte come l’introduzione della nuova prospettiva ricostruttiva nel dibattito giuridico importi anche una sostanziale modifica dell’&#8221;ideologia settoriale del giurista&#8221;, ancora oggi fortemente caratterizzata dalla sostanziale prevalenza del &#8220;sogno velleitario del positivismo legislativo[1]&#8221;.<br />
In particolare, una sostanziale modifica dell’intera prospettiva ricostruttiva deriva dalla stessa adozione della visuale dell’&#8221;economista (che) non concepisce il diritto come un insieme di precetti (per lo più divieti) accompagnati da una sanzione. Egli lo considera come un insieme di incentivi rivolti ai consociati: i precetti giuridici introducono in tal modo una serie di prezzi impliciti per i comportamenti degli individui. Soltanto quando il prezzo di un dato comportamento sia sufficientemente alto da rendere per il soggetto più conveniente non intraprenderlo, il precetto verrà ubbidito. Come in qualsiasi situazione di mercato, il soggetto avrà aperta la possibilità di comparare il prezzo della disubbidienza al precetto con possibili usi alternativi di quelle risorse. Fatta questa comparazione, sceglierà se ubbidire, disubbidire, sfidare la regola in corte, recarsi all’estero per svolgere lo stesso comportamento, ecc.[2]&#8221;.<br />
La prospettiva ricostruttiva dell’analisi economica del diritto è quindi aliena da quell’angusto ripiegamento sulla decisione del caso concreto che è insito in una certa ricostruzione dell’argomentazione giuridica, ma tende ad una prospettiva più generale, estesa a ricomprendere la totalità degli effetti che derivano dall’adozione di una certa decisione giurisdizionale.<br />
In altre parole, ogni volta che il giudice decide una controversia invia un “messaggio”, non solo alle parti in causa, ma a tutta la collettività e, quindi, anche ad una molteplicità di soggetti che regoleranno il proprio comportamento sulla base dell’aspettativa di una determinata soluzione giurisprudenziale: &#8220;per i giuristi, ciò significava, in concreto, abbandonare il terreno, familiare ed affidante del positivismo legislativo e dell’analisi dei singoli casi per approdare al convincimento che anche in un sistema romanista, non fondato sulla regola del precedente, l’esito di una decisione giudiziale non fa soltanto stato tra le parti di una controversia, ma invia altresì segnali importanti a tutti coloro che si trovano in situazioni simili a quella giudicata nella circostanza: quanto dire, dunque, che l’equità inefficiente del caso concreto rischia di innescare una spirale perversa di iniquità, spirale che una modellistica di taglio economico promette di comprendere e magari soffocare sul nascere o, quanto meno, di ricondurre a dimensioni accettabili[3]&#8221;.<br />
L’introduzione dell’analisi economica del diritto nel dibattito giuridico implica quindi una modifica della prospettiva ricostruttiva, non più limitata all’astrazione implicita in certe ricostruzioni giuridiche (in un certo senso, asettiche), ma aperta, per così dire, anche alle “impurità” che derivano dal funzionamento dell’intero sistema economico (e, in definitiva, dell’intera società): &#8220;l’economista,  abituato a studiare i mercati (e anche i mercati neri),….  insegna che tale convinzione (il sogno velleitario del positivismo legislativo) è il portato di un delirio di onnipotenza del legislatore e che l’eterogenesi dei fini è sempre in agguato[4]&#8221;.<br />
La recente traduzione italiana di una brillante trattazione di analisi economica del diritto[5] sviluppa ulteriormente il concetto, utilizzando un semplice esempio ricostruttivo.<br />
Immaginiamo che un certo numero di giudici concludano per la necessità di inserire autoritativamente (nel nostro linguaggio, diremmo <i>ex lege</i>), nei contratti di locazione liberamente conclusi tra le parti, alcune clausole favorevoli ai conduttori (la clausola che impone al locatore la garanzia di abitabilità degli immobili o, nell’esempio limite citato da Friedman, una clausola che precluda al proprietario-locatore ogni possibilità di ottenere l’esecuzione forzata del contratto di locazione nei confronti dei conduttori indigenti).<br />
Ora, non esiste alcun dubbio in ordine al fatto che l’integrazione autoritativa dei contratti di locazione con clausole di garanzia dei diritti del locatore costituisca un modo efficiente per tutelare i diritti di una categoria socialmente svantaggiata, se si guarda alla prospettiva ristretta dei casi portati all’attenzione dei giudici; in questo ristretto numero di fattispecie,  infatti, i conduttori, che hanno già stipulato un contratto a certe condizioni, conseguono sicuramente anche i benefici aggiuntivi (ritenuti conformi a giustizia dal giudicante) derivanti dall’integrazione autoritativa del contratto.<br />
Il discorso cambia radicalmente quando si guardi anche agli effetti più generali derivanti dall’intervento della decisione giurisdizionale (potrebbe anche trattarsi, però di una decisione legislativa o di un intervento amministrativo); l’intervento di una serie di decisioni sostanzialmente favorevoli ai conduttori di immobili potrebbe infatti indurre i proprietari-locatori (che regolano il proprio comportamento anche sulla base di alcune variabili “esterne”, come il comportamento degli organi giudicanti) ad assumere alcuni comportamenti (come, ad es., l’utilizzazione di tipologie contrattuali diverse dalla locazione o l’aumento dei canoni, fino a giungere all’estremo costituito dalla decisione di non locare più l’ìmmobile o di venderlo e trasferirsi in altra circoscrizione, ove i giudici sono più favorevoli ai proprietari-locatori) tesi ad eludere l’applicazione delle clausole di garanzia dei conduttori.<br />
Ne deriva che una serie di decisioni tese a tutelare i diritti dei conduttori (e sicuramente fornite di altissimo grado di efficienza, nelle “piccole porzioni di realtà” portate all’attenzione del giudicante) possono dare vita, alla fine ed in una prospettiva più generale, ad una modificazione del mercato delle locazioni che potrebbe rilevarsi contraria agli stessi interessi della categoria svantaggiata: &#8220;cambiare una clausola contrattuale in favore di un locatario  in un singolo caso può essere di beneficio per quel particolare conduttore, ma quando le norme prevedano <i>ex lege </i>e automaticamente la modifica di un termine a favore di una delle parti, altre clausole verrano modificate per reagire alla modifica[6]&#8221;.<br />
In definitiva, quindi, l’analisi degli effetti economici di una certa decisione (legislativa, giurisdizionale  o amministrativa) deve considerare, non solo le modifiche sui rapporti già esistenti, ma anche le modificazioni che deriveranno, nel prossimo futuro, per effetto di quel sostanziale meccanismo di previsione/comparazione che è alla base delle decisioni di tutti gli attori economici: &#8220;osservata in una prospettiva <i>ex post</i> del singolo contratto, la redistribuzione da una parte all’altra rappresenta ovviamente una possibile opzione; considerata invece in una prospettiva <i>ex ante</i>, che tiene in debito conto gli effetti della norma sul comportamento delle parti, potrebbe rivelarsi inopportuna[7]&#8221;.<br />
La conclusione, non particolarmente traumatizzante per un economista, può assumere ben più forte drammaticità per un giurista (e, soprattutto, per i giuristi che debbano professionalmente decidere controversie, come i giudici); il problema è infatti accettare il fatto che una decisione, giusta ed efficiente con riferimento alla fattispecie concreta (la valutazione <i>ex post</i> di Friedman), possa evidenziarsi, a livello più generale (la valutazione <i>ex ante</i>), come caratterizzata da effetti disfunzionali per l’ordinamento  o per gli stessi interessi tutelati.<br />
In altre parole, proprio il tradizionale modo di operare del giurista (orientato per la soluzione di un singola fattispecie, quindi, di “un pezzo di realtà” ben circoscritto e determinato)  può dare vita ad una singolare “forma di miopia” che rischia di non permettere di aver coscienza degli effetti più generali prodotti da una certa soluzione giurisprudenziale (effetti che possono divergere, anche notevolmente dalle finalità avute presenti dal giudicante e dallo stesso risultato raggiunto con riferimento ad una determinata fattispecie concreta).<br />
È di tutta evidenza come la formulazione sopra rilevata, necessiti, in un certo senso, di una conferma “empirica”; a chi scrive, sembra che una possibile conferma di quanto sopra rilevato essere trovata nelle varie vicende dell’istituto della cd. concessione edilizia in sanatoria (o dell’accertamento di conformità, nella formulazione prevista dall’art. 13 della l. 28.2.1985 n. 47 e dell’art. 36 del d.p.r.  8.6.2001 n. 380).<br />
Nelle prossime pagine sarà pertanto proposta una rivisitazione delle vicende dell’istituto della concessione in sanatoria/accertamento di conformità nella prospettiva dell’analisi economica del diritto, avendo cura, soprattutto, di evidenziare la profonda differenziazione esistente, ad avviso di chi scrive e nella prospettiva richiamata da David D. Friedman, tra valutazione degli effetti dell’istituto <i>ex post</i> ed ex <i>ante</i>.</p>
<p><b>2. Non distruggere la ricchezza: gli esordi dell’istituto della concessione edilizia in sanatoria.</p>
<p></b>Se una persona realizza un qualche intervento edilizio, in assenza del titolo abilitativo previsto dall’ordinamento (negli anni, licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire), ma sulla base di una sostanziale conformità rispetto alla strumentazione urbanistica, è giusto imporre la demolizione di quanto realizzato (distruggendo così un valore patrimoniale), avendo però ben presente il dato fondamentale costituito dal fatto che l’intervento in questione potrebbe essere nuovamente realizzato (anche immediatamente dopo la demolizione), dopo il rilascio dell’atto permissivo previsto dalla legislazione urbanistica?<br />
La risposta è in una giurisprudenza, ormai abbastanza risalente, della Quinta Sezione[8] e poi dell’Adunanza plenaria[9] del Consiglio di Stato che, sia pure, sulla base di una sostanziale differenziazione ricostruttiva, ha affermato l’ammissibilità del rilascio di una licenza edilizia in sanatoria[10] ed il conseguente superamento del provvedimento sanzionatorio.<br />
La dottrina ha immediatamente evidenziato i valori positivi insiti nell’orientamento giurisprudenziale in questione.<br />
In particolare, merita sicuramente richiamo la dottrina[11] che ha rilevato come l’orientamento in questione fosse in sostanziale sintonia con la natura ripristinatoria delle sanzioni edilizie: &#8220;la sanzione, dunque, tendeva a ripristinare la violazione commessa contro un determinato assetto del territorio, così come disciplinato dalle norme urbanistiche e da tutti gli strumenti di pianificazione vigenti. La sanzione amministrativa non mirava a salvaguardare il “prestigio” dell’autorità amministrativa, ma a tutelare il bene giuridico dell’ordinata sistemazione del territorio, quale determinata concretamente dai piani urbanistici vigenti&#8221;.<br />
Ai fini che ci occupano, merita però particolare risalto l’opinione dottrinale che ha individuato nel &#8220;principio di conservazione dei valori economici oltre che giuridici[12]&#8221; la giustificazione sostanziale dell’istituto della licenza/concessione edilizia in sanatoria; principio di conservazione dei valori economici e giuridici che sarebbe indubbiamente leso dalla conseguenza &#8220;aberrante[13]&#8221;, costituita dalla demolizione di un’opera conforme agli strumenti urbanistici ed oggetto di una domanda di licenza edilizia in sanatoria.<br />
Punto di approdo della ricostruzione è quindi la tesi che individua la giustificazione sostanziale dell’istituto nella compenetrazione di due interessi fondamentali, costituiti dall’ordinata sistemazione del territorio e dalla conservazione dei valori giuridici ed economici: &#8220;le sanzioni non tutelano il prestigio dell’autorità amministrativa ed il rispetto formale delle regole: l’interesse perseguito è la sistemazione del territorio, ad esso si aggiunge la conservazione dei valori economici[14]&#8221;.<br />
Cerchiamo ora di procedere ad una valutazione dell’orientamento giurisprudenziale favorevole all’istituto della licenza/concessione edilizia in sanatoria, sulla base del quadro concettuale richiamato al § 1 (e, quindi, della distinzione tra valutazione <i>ex post</i> ed <i>ex ante </i>formulata da David D. Friedman).<br />
Il primo aspetto da considerare è costituito dalla cd. valutazione <i>ex post</i> degli effetti economici del citato orientamento giurisprudenziale; valutazione che, nel caso di specie, deve essere condotta con riferimento alle fattispecie già costituite al momento in cui l’orientamento in questione si è imposto e, quindi, agli interventi abusivi già realizzati alla data di emanazione delle sentenze sopra richiamate (intervenute nel periodo settembre 1969-maggio 1974).<br />
Con riferimento a questo “segmento di realtà”, la valutazione economica dell’orientamento giurisprudenziale in questione non può essere che positiva.<br />
Il riconoscimento del valore prioritario del &#8220;principio di conservazione dei valori economici oltre che giuridici&#8221; e la neutralizzazione dell’&#8221;aberrante&#8221; conseguenza, costituita dalla demolizione di un’opera conforme agli strumenti urbanistici ed oggetto di una domanda di licenza edilizia in sanatoria, costituiscono, infatti, un risultato sicuramente conforme alle esigenze fondamentali di logicità e di giustizia.<br />
Con riferimento precipuo alla particolare visuale della presente indagine, l’interprete deve anzi sottolineare come l’affermazione di un principio generale di conservazione dei valori economici e giuridici, immanente nell’ordinamento, costituisca una forma di argomentazione caratterizzata dall’indubbia valenza economica (valenza economica, per di più, assistita anche dalla forza precettiva); siamo quindi vicini ad una forma di argomentazione giuridica in cui l’utilizzazione dell’argomento economico gioca comunque un ruolo importante (anche se in forme ancora primitive e lontane dalle costruzioni dell’analisi economica del diritto).<br />
Il discorso cambia però totalmente di registro, quando si passa all’analisi del secondo elemento di valutazione richiamato da David D. Friedman, costituito dalla cd. valutazione <i>ex ante</i>; valutazione che, nel caso di specie, deve essere condotta con riferimento alle fattispecie non ancora costituite al momento in cui l’orientamento in questione si è imposto e, quindi, agli interventi di modificazione del territorio non ancora realizzati alla data di emanazione delle sentenze sopra richiamate (come già rilevato, intervenute nel periodo intercorrente tra il settembre 1969 e il maggio 1974).<br />
In questo caso, è di tutta evidenza come il comportamento degli attori economici (chi intendeva realizzare un qualsiasi intervento di trasformazione del territorio) abbia tenuto presente, nel compiere le proprie “valutazioni di convenienza” in ordine alla necessità di richiedere la licenza/concessione edilizia, anche l’orientamento del giudice amministrativo (come già rilevato, recepito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e quindi fornito di un grado elevato di stabilità) favorevole all’ammissibilità della licenza/concessione edilizia in sanatoria.<br />
Per comodità espositiva, l’analisi di questo secondo aspetto della problematica, può essere condotto con riferimento a due differenti ipotesi.<br />
Cominciamo dall’analisi dell’ipotesi costituita da un soggetto che abbia intenzione di realizzare un intervento edilizio conforme allo strumento urbanistico vigente (e che quindi ha ragione di attendersi che l’eventuale istanza di licenza/concessione edilizia presentata all’amministrazione possa trovare favorevole riscontro).<br />
In questo caso, è di tutta evidenza come l’introduzione dell’istituto della cd. licenza/concessione edilizia in sanatoria abbia introdotto nell’ordinamento un nuovo elemento che tende sostanzialmente a disincentivare l’osservanza dell’obbligo di richiedere la licenza/concessione edilizia prima di procedere alla realizzazione dell’intervento edilizio.<br />
Sotto il profilo più strettamente economico, quale convenienza poteva, infatti, avere il cittadino a richiedere l’atto permissivo (sobbarcandosi i relativi costi, anche indiretti, come, ad es. i ritardi della pubblica amministrazione nel rilascio degli atti[15]), quando l’intervento poteva essere subito realizzato, senza pregiudizio della possibilità di richiedere successivamente la licenza/concessione edilizia in sanatoria (che, non dobbiamo dimenticare costituisce atto dovuto da parte dell’amministrazione[16]) dopo l’eventuale scoperta dell’abuso edilizio commesso?<br />
In altre parole, il riconoscimento della licenza/concessione edilizia in sanatoria ha introdotto sostanzialmente nell’ordinamento un nuovo elemento di valutazione che, se da una parte, ha permesso di “superare” il blocco per le attività economiche derivante dalle lungaggini dell’amministrazione nel rilascio dei permessi edilizi (ed in questa prospettiva, ha assunto un ruolo certamente positivo a livello economico), dall’altra, ha fortemente indebolito l’intero sistema di governo del territorio, svilendo sostanzialmentela previsione del sistema autorizzativo in materia edilizia; è infatti di tutta evidenza come, nella prospettiva tratteggiata in queste pagine, l’obbligo di richiedere la concessione edilizia possa finire con l’assumere quasi un valore “eventuale” ed essere rinviato (e condizionato) solo all’eventuale scoperta dell’abuso edilizio realizzato (scoperta che, in molti casi, non è certamente agevole e frequente).<br />
Il giudizio, sopra formulato in prima approssimazione, ha bisogno di una serie di precisazioni.<br />
La prima precisazione riguarda il periodo successivo all’introduzione del principio di onerosità della concessione edilizia e, quindi, del contributo di concessione previsto dall’art. 3 della l. 28.1.1977 n. 10; dopo questa fondamentale riforma legislativa, la soluzione sopra evidenziata diventa sempre più conveniente per il cittadino e si colora dell’ulteriore “risparmio” costituito dalla mancata o tardiva (corrispondere più tardi quanto dovuto a titolo di contributo di concessione vuol dire appropriarsi degli utili economici derivanti dalla disponibilità della relativa somma) corresponsione del contributo di concessione (che quindi rischia di diventare, come l’intero sistema concessorio, meramente “eventuale”).<br />
La seconda precisazione riguarda la possibile efficacia dissuasiva delle sanzioni penali previste dall’art. 41 della l. 17.8.1942 n. 1150 e dall’art. 17 della l. 28.1.1977 n. 10; senza voler sopravvalutare la reale efficacia dissuasiva delle sanzioni penali in materia edilizia e prescindendo dalla tormentata problematica dell’eventuale natura estintiva del reato della concessione edilizia in sanatoria[17], occorre rilevare come anche le sanzioni penali costituiscano un possibile deterrente a “bassa intensità”, essendo ovviamente soggette all’efficacia estintiva della prescrizione penale[18] e, quindi, anche in questo caso, il passaggio del tempo dalla realizzazione dell’opera procura un vantaggio ulteriore a chi abbia realizzato abusivamente l’opera.</p>
<p><b>2.1. (continua) il possibile condizionamento delle scelte di programmazione urbanistica.</p>
<p></b>Il giudizio sostanzialmente negativo dell’istituto della licenza/concessione edilizia in sanatoria è poi ancora più evidente, qualora si abbia riferimento alla seconda, possibile ipotesi analitica, costituita da un soggetto che abbia intenzione di realizzare un intervento edilizio non conforme allo strumento urbanistico vigente (e che quindi ha ragione di attendersi che l’eventuale istanza di licenza/concessione edilizia presentata all’amministrazione possa trovare riscontro negativo).<br />
In questo caso, il soggetto agente non ha un ragionevole affidamento nel possibile rilascio di una licenza/concessione edilizia in sanatoria e, quindi, le sue “valutazioni di convenienza” devono essere di diverso tipo.<br />
In particolare, la possibile aspettativa di chi abbia intenzione di realizzare comunque l’intervento edilizio anche in mancanza dell’atto permissivo, ruota tutta intorno a possibili modificazioni future della strumentazione urbanistica e, quindi, è tutta radicata sull’attesa di un successivo intervento di programmazione che renda assentibile un’opera, in precedenza, preclusa dallo strumento urbanistico.<br />
L’aspettativa in questione (che, a prima vista, potrebbe essere considerata come molto labile e veramente eventuale) si colora di contenuti decisamente più concreti, ove si abbia riferimento al legame di condizionamento, più volte evidenziato dalla dottrina, tra attività abusiva di trasformazione del territorio e pianificazione urbanistica: &#8220;l’attività di programmazione interviene su un corpo vivo, su di un assetto edilizio in perenne trasformazione, il cui sviluppo si cerca di governare razionalmente. Perché ciò sia possibile, il piano deve tenere conto anche dei mutamenti intervenuti “spontaneamente” (<i>rectius </i> abusivamente)…..: non è possibile ignorare le esigenze concrete che l’utilizzo di tali manufatti crea, mantenendo,  ad esempio una destinazione urbanistica a verde pubblico o a terreno agricolo, quando la zona ha subito un radicale mutamento. È logico, quindi, ed anzi commendevole che nel medio/lungo periodo gli strumenti urbanistici si “conformino”, in qualche modo agli abusi e non viceversa[19]&#8221;.<br />
In buona sostanza, quindi, la programmazione urbanistica non è “neutra” e indifferente alle attività abusive di trasformazione del territorio, ma, al contrario, è dalle stesse condizionata, dovendo, in un certo senso, prendere atto dell’irreversibilità di certe trasformazioni del territorio e dell’irrealizzabilità di certe scelte urbanistiche; è quindi possibile dire che chi pone in essere un’attività abusiva di trasformazione del territorio predispone sostanzialmente, insieme ovviamente agli altri soggetti che optino eventualmente per la stessa alternativa, una delle “precondizioni” necessarie per pervenire alla stessa assentibilità dell’intervento, originariamente precluso dallo strumento urbanistico (e che può trovare una definitiva sistemazione attraverso il rilascio di una licenza/concessione edilizia in sanatoria, sulla base della strumentazione urbanistica sopravvenuta).<br />
Senza dubbio, si tratta di una “valutazione di convenienza” più sfumata e meno direttamente percepibile di quella evidenziata al § precedente; soprattutto si tratta di una forma di aspettativa caratterizzata da un grado di incertezza molto maggiore rispetto alla posizione di chi realizzi abusivamente un intervento edilizio conforme allo strumento urbanistico vigente (posizione caratterizzata da un grado di affidamento in ordine alla possibilità di sanare l’opera decisamente maggiore).<br />
Ciò non toglie che, soprattutto nelle aree in cui siano presenti in maniera massiccia fenomeni spontanei di trasformazione del territorio, la logica del “fatto compiuto” possa essere appagante e, soprattutto, dia vita a fenomeni di degradazione del territorio che intralciano il corretto esercizio dell’attività pianificatoria e la realizzabilità di certi interventi di pubblico interesse.<br />
Da non sottovalutare, poi, il forte rischio per la stessa “genuinità” della programmazione urbanistica che deriva dalla tentazione, implicita nell’orientamento di discorso, ad assecondare &#8220;variazioni <i>ad personam </i>dello strumento urbanistico, indotte dalla vicinanza degli organi comunali agli interessi dei privati che operano sul territorio, i quali nella maggior parte dei casi costituiscono il serbatoio elettorale degli organi medesimi. Riferire al solo momento del rilascio del provvedimento sanante la conformità dell’opera abusiva al piano regolatore, significa lasciare all’amministrazione la possibilità di approvare, soltanto a tale scopo, una variante che riporti l’illecito nell’area dell’urbanisticamente conforme[20]&#8221;.<br />
Sono quindi presenti anche forti rischi per la stessa imparzialità dell’attività pianificatoria che, nella logica della sanatoria, è fortemente esposta a rischi di condizionamento che si radicano nella stessa importanza economica degli interventi già realizzati e che sono molto maggiori di quelli insiti nella normale “pianificazione”.<br />
A quanto sopra rilevato, è poi necessario aggiungere l’ulteriore coloritura costituita dall’aspettativa, almeno a partire dal 1985, di un provvedimento di condono edilizio che risolva comunque la situazione di incertezza, attribuendo alla costruzione abusiva quella definitiva legittimazione che lo strumento urbanistico vigente al momento dell’abuso non permetteva di attribuire; aspettativa che ha interessato l’intera materia dell’urbanistica/edilizia (e quindi anche la problematica circoscritta che ci interessa) ed ha costituito una delle ragioni più importanti del complessivo scadimento dell’efficacia sanzionatoria dell’intero sistema di sanzioni edilizie. <br />
In definitiva, quindi, la valutazione dell’orientamento giurisprudenziale favorevole alla licenza/concessione edilizia in sanatoria, con riferimento al secondo elemento di valutazione richiamato da David D. Friedman e  costituito dalla cd. valutazione <i>ex ante</i> (ovvero con riferimento ad interventi edilizi non ancora realizzati alla data di emanazione delle sentenze del Consiglio di Stato richiamate al § precedente), individua almeno due punti di criticità, costituiti:<br />
1) per gli interventi edilizi conformi allo strumento urbanistico vigente, dalla possibilità che il soggetto scelga di non richiedere la concessione edilizia, così evitando di dover attendere i tempi lunghi dell’amministrazione e di dover corrispondere il contributo di concessione (e riservandosi di richiedere la concessione in sanatoria e corrispondere il contributo solo dopo l’eventuale scoperta dell’abuso edilizio);<br />
2) per gli interventi edilizi non conformi allo strumento urbanistico vigente, dalla possibilità che il soggetto scelga di realizzare comunque l’intervento, fidando su una successiva modifica della strumentazione urbanistica (come già rilevato, ampiamente condizionata dalle attività abusive di trasformazione del territorio e caratterizzata da forti rischi di condizionamento) e sul successivo intervento di provvedimenti di condono edilizio.<br />
Il risultato dell’analisi impone una modifica della ricostruzione della <i>ratio </i>dell’istituto richiamata al § precedente e costituita dalla compenetrazione dei due interessi fondamentali, costituiti dall’ordinata sistemazione del territorio e dalla conservazione dei valori giuridici ed economici[21].<br />
È infatti evidente come la giustificazione dell’istituto sia tutta nel principio di conservazione dei valori giuridici ed economici abusivamente realizzati; le esigenze di governo del territorio (e la stessa esigenza di imparzialità dell’azione amministrativa) sono, infatti, recessive nella sistematica della licenza/concessione edilizia in sanatoria e soffrono un <i>vulnus </i>importante, almeno con riferimento ai due punti problematici sopra rilevati.<br />
In mancanza di meccanismi di riequilibrio, la giustificazione dell’istituto non può pertanto essere trovata nell’impossibile compenetrazione di due esigenze sostanzialmente antitetiche, come le esigenze di governo del territorio e il principio di conservazione dei valori giuridici ed economici, ma deve essere individuata nel solo principio di conservazione dei valori giuridici ed economici che si è imposto a livello giurisprudenziale, dando vita ad una sistematica caratterizzata da un determinato bilanciamento di interessi.</p>
<p><b>3. Una visione più attenta alle esigenze del territorio: l’accertamento di conformità.</p>
<p></b>Come noto, la costruzione giurisprudenziale della licenza/concessione edilizia  in sanatoria è stata poi “assorbita” dal nuovo istituto dell’accertamento di conformità previsto dall’art. 13[22] della l. 28.2.1985 n. 47 (norme in materia di controllo dell’attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie)&#8221;; la previsione dell’art. 13 della l. 47 del 1985 è stata poi riproposta, con alcune modifiche, dall’art. 36[23] del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia).<br />
Il commento esaustivo delle novità derivanti dalla trasposizione legislativa dell’istituto della licenza/concessione edilizia in sanatoria esula dalle finalità del presente scritto.<br />
Con riferimento alle due aree problematiche evidenziate ai §§ 2 e 2.1, siano però consentite due considerazioni, strettamente aderenti alla linea ricostruttiva proposta dallo scritto (per comodità ricostruttiva, le considerazioni saranno formulate con riferimento al testo dell’art. 36 d.p.r. 380 del 2001, attualmente vigente).<br />
In particolare, una novità importante, ai fini che ci occupano, deriva dalla previsione del pagamento, a titolo di oblazione, di una somma essenzialmente pari al doppio del contributo di concessione: &#8221; il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall&#8217;articolo 16. Nell&#8217;ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l&#8217;oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso&#8221; (art. 36, 2° comma del d.p.r. 380 del 2001).<br />
È di tutta evidenza come l’introduzione di una previsione sanzionatoria pari al doppio del contributo concessorio dovuto abbia molto a che vedere con l’area problematica evidenziata al § 2  ed assuma indubbia funzione disincentivante di eventuali comportamenti opportunisti tesi a rinviare nel tempo la corresponsione del contributo di concessione (così assicurandosi i vantaggi derivanti dalla più lunga disponibilità della somma di danaro dovuta per l’intervento edilizio realizzato).<br />
In buona sostanza, si tratta, quindi, di una previsione sanzionatoria mirante ad ovviare agli inconvenienti rilevati al § 2; nel caso di interventi edilizi conformi allo strumento urbanistico vigente, l’osservanza del sistema autorizzatorio (e, quindi, l’attesa del rilascio del  permesso di costruire, prima di procedere all’intervento edilizio) importa solo la corresponsione del contributo di concessione previsto dalla legge (e, per di più, la possibilità di corrispondere la quota di contributo relativa al costo di costruzione, in corso d&#8217;opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e comunque non oltre sessanta giorni dall’ultimazione della costruzione; art. 16, 3° comma d.p.r. 380/2001); al contrario, l’inosservanza del sistema autorizzatorio (e, quindi, la scelta di realizzare comunque l’intervento, fidando sulla successiva possibilità di presentare una richiesta di accertamento di conformità), importa l’<i>immediata</i> corresponsione (il pagamento dell’oblazione condiziona infatti lo stesso rilascio dell’accertamento di conformità) di una somma pari al <i>doppio </i>del contributo di concessione dovuto.<br />
A differenza della costruzione giurisprudenziale esaminata ai §§ precedenti, l’accertamento di conformità è quindi caratterizzato da un bilanciamento di interessi, essenzialmente rispecchiato dalla previsione in materia di oblazione, che tende a salvaguardare l’osservanza del sistema sanzionatorio, imponendo un sostanziale onere economico aggiuntivo[24] a chi decida di non attendere il rilascio dell’atto permissivo; onere economico aggiuntivo che si presenta ancora più necessario ove si rifletta sul fatto che, per effetto della previsione dell’art. 45, 3° comma del d.p.r. 380/2001 (in precedenza, dell’art. 22, 3° comma della l. 47/1985), è del tutto neutralizzata la possibile efficacia dissuasiva della sanzione penale.<br />
La seconda considerazione attiene alla previsione che introduce il requisito, necessario per il rilascio dell’accertamento di conformità, della “doppia conformità[25] &#8220;alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda&#8221; (art. 36, 1° comma d.p.r. 380/2001; in precedenza, l’art. 13, 1° comma della l. 13/1985, con formulazione leggermente diversa, prevedeva la doppia conformità rispetto agli strumenti urbanistici generali e di attuazione <i>approvati e non in contrasto con quelli adottati</i> sia al momento della realizzazione dell&#8217;opera, sia al momento della presentazione della domanda).<br />
In questo caso, il riferimento è sicuramente agli effetti problematici esaminati al § 2.1 e riferiti all’ipotesi di chi realizzi un intervento edilizio non conforme agli strumenti urbanistici vigenti (confidando in una successiva modifica della strumentazione urbanistica e nell’intervento di una concessione in sanatoria).<br />
La cd. “doppia conformità” dell’accertamento di conformità è quindi finalizzata ad escludere ogni convenienza a dare vita ad interventi di trasformazione del territorio non autorizzati, neutralizzando quindi quel meccanismo di “delegittimazione e inquinamento” dell’attività programmatoria richiamato al § precedente.<br />
In definitiva, quindi, appare a chi scrive che le due limitazioni richiamate (previsione di una sanzione e “doppia conformità” dell’intervento) permettano quella compenetrazione dei due interessi fondamentali, costituiti dall’ordinata sistemazione del territorio e dalla conservazione dei valori giuridici ed economici che, come, già rilevato, era decisamente impossibile nella formulazione giurisprudenziale dell’istituto della licenza/concessione edilizia in sanatoria; può discutersi in ordine all’effettiva prevalenza dell’uno o dell’altro principio (prevalenza che deriva, in sostanza, dalla reale efficacia dissuasiva dei meccanismi di riequilibrio sopra individuati), ma quello che è certo è che il principio di conservazione dei valori economici  e giuridici ha trovato un sostanziale riequilibrio nella riaffermazione legislativa di alcune esigenze fondamentali dell’ordinata sistemazione del territorio e della tutela dell’ambiente.</p>
<p><b>4. Il principio di conservazione dei valori giuridici ed economici riappare in alcuni modelli giurisprudenziali: la cd. &#8220;sanatoria giurisprudenziale&#8221;.</p>
<p></b>Anche dopo la ricezione in sede legislativa della costruzione giurisprudenziale della concessione edilizia in sanatoria (attraverso l’istituto dell’accertamento di conformità), una parte della giurisprudenza ha continuato a prospettare la possibilità di una concessione in sanatoria, svincolata dai presupposti restrittivi previsti dagli artt. 13 l. 47 del 1985 e 36 d.p.r. 380 del 2001 (soprattutto per quello che riguarda il requisito della cd. “doppia conformità”).<br />
L’orientamento, non a caso sintetizzato nella definizione di &#8220;sanatoria giurisprudenziale o impropria&#8221;, ha ricevuto decisivo impulso per effetto di una decisione del Consiglio di Stato[26] che ha desunto dai principi generali dell’azione amministrativa la possibilità di procedere ad una sanatoria delle opere abusivamente realizzate, svincolata dal requisito della cd. “doppia conformità”: &#8220;la cosiddetta licenza o concessione in sanatoria delle opere edilizie, che più propriamente è un’autorizzazione postuma, è istituto dedotto dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, dai principi generali attinenti al buon andamento e all’economia dell’azione amministrativa, e consiste nell’obbligo di rilasciare la concessione, quando sia regolarmente richiesta e conforme alle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio, anche se l’opera alla quale si riferisce sia già stata realizzata abusivamente: il buon senso, prima ancora dei ricordati principi, impedisce di subordinare l’autorizzazione di un’opera alla previa demolizione di quella, identica, già realizzata abusivamente. La condizione per il rilascio della concessione in sanatoria, intesa come istituto generale della concessione <i>a posterior</i>i, come si è accennato, è la conformità dell’opera alla disciplina urbanistica vigente al momento del rilascio della concessione stessa&#8221;.<br />
La dottrina ha immediatamente rilevato come la giustificazione sostanziale dell’orientamento in discorso debba essere rintracciata nell’applicazione del principio di conservazione dei valori economici e giuridici richiamato ai §§ precedenti: &#8220;la demolizione comporterebbe un’inutile distruzione di ricchezza, mentre<i> discende dai principi generali attinenti al buon andamento ed all’economia dell’azione amministrativa</i> il principio di conservazione dei valori giuridici ed economico-sociali[27]&#8221;.<br />
Il quadro ricostruttivo della giurisprudenza è poi diviso tra l’orientamento favorevole alla cd. &#8220;sanatoria giurisprudenziale o impropria[28]&#8221; e un diverso orientamento[29], forse maggioritario, che ha concluso, sulla base di varie argomentazioni, per la necessità di rispettare i limiti previsti dagli artt. 13 l. 47 del 1985 o dall’art. 36 del d.p.r. 380 del 2001 e, quindi, per l’inammissibilità di una &#8220;sanatoria giurisprudenziale o impropria&#8221; svincolata dal requisito della cd. “doppia conformità”.<br />
Nella prospettiva propria del presente scritto, è sufficiente solo sottolineare come l’eventuale affermazione della cd. &#8220;sanatoria giurisprudenziale o impropria&#8221; rechi gli stessi pericoli per il governo del territorio evidenziati ai §§ precedenti; in particolare, molto forte si presenta il pericolo per la piena e genuina esplicazione della potestà di pianificazione urbanistica già richiamato al § 2.1 e neutralizzato, nell’istituto dell’accertamento di conformità, dal requisito della cd. “doppia conformità”.<br />
Anche con riferimento all’istituto della &#8220;sanatoria giurisprudenziale o impropria&#8221;, si conferma, quindi, il giudizio in ordine alla difficile compatibilità con le esigenze di governo del territorio di un’applicazione del principio di conservazione dei valori giuridici ed economici svincolata dai limiti previsti dagli artt. 13 l. 47 del 1985 e dell’art. 36 del d.p.r. 380 del 2001.</p>
<p><b>5. Un modello alternativo e una prima conclusione su valutazione <i>ex ante </i>o <i>ex post </i>delle costruzioni giurisprudenziali.</p>
<p></b>Il quadro delle possibili combinazioni delle esigenze di governo del territorio e del principio di conservazione dei valori economici e giuridici non sarebbe completo ove non si menzionasse anche la soluzione, recentemente emersa nel campo della tutela ambientale, che ha escluso ogni possibile operatività dell’istituto dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria[30].<br />
L’art. 146, 10° comma lett. c) del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (cd. codice dei beni culturali e del paesaggio) ha infatti escluso ogni possibilità di rilasciare autorizzazioni paesaggistiche &#8220;in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi&#8221;; ed in effetti, l’intera previsione dell’art. 146 appare caratterizzata dalla finalità di escludere ogni possibilità di procedere a trasformazioni dei beni vincolati in assenza di autorizzazione: &#8220;al fine di garantire l’inalterabilità del bene vincolato in assenza di autorizzazione si dispone che i lavori non possano iniziare in assenza di autorizzazione[31]&#8221;.<br />
Nella materia della tutela ambientale, si è quindi affermato un modello alternativo a quello oggi prevalente nella materia edilizia e fondato sull’assoluta prevalenza delle esigenze di tutela del bene vincolato, anche a scapito del principio di conservazione dei valori economici e giuridici (che, nel modello previsto dall’art. 146, 10° comma lett. c) del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, è assolutamente recessivo e non riceve alcuna tutela); come dire che, applicando la distinzione fondamentale formulata da David D. Friedman (richiamata al § 1), la valutazione degli effetti positivi <i>ex ante </i>prodotti dalla fattispecie (la salvaguardia del sistema autorizzatorio e la neutralizzazione di ogni forma di trasformazione incontrollata del territorio) è stata preferita ai possibili effetti favorevoli <i>ex post </i>derivanti dall’applicazione del principio di conservazione dei valori giuridici ed economici.<br />
In definitiva, quindi, le scelte possibili in materia sono essenzialmente tre:<br />
la soluzione che attribuisce valore prevalente al principio di conservazione dei valori giuridici ed economici, con forti rischi per le esigenze di gestione del territorio e dell’ambiente (bilanciamento di interessi sostanzialmente rintracciabile nell’orientamento giurisprudenziale favorevole alla licenza/concessone edilizia in sanatoria ed alla cd. &#8220;sanatoria giurisprudenziale o impropria&#8221;);<br />
l’opposta soluzione  che attribuisce prevalenza alle esigenze di gestione del territorio e dell’ambiente, sacrificando totalmente il principio di conservazione dei valori economici e giuridici (soluzione oggi recepita dall’art. 146, 10° comma lett. c) del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42);<br />
una soluzione, in un certo senso, intermedia che cerca di contemperare i due principi, prevedendo dei requisiti limitativi tesi a neutralizzare i pericoli per la gestione del territorio derivanti dall’incondizionata applicazione del principio di conservazione dei valori economici e giuridici (contemperamento tentato dagli artt. 13 l. 47 del 1985 e 36 d.p.r. 380 del 2001[32]).<br />
Ed è probabilmente tra questi tre diversi modelli che si orienteranno le scelte future del legislatore e dei giudici (spesso chiamati a supplire al silenzio del legislatore).<br />
Nella prospettiva del presente scritto, a chi scrive interessa solo sottolineare come l’intera vicenda sia, in un certo senso, paradigmatica, del possibile conflitto tra valutazione <i>ex ante </i>ed<i> ex post </i>delle fattispecie evidenziato al § 1.<br />
Il principio di conservazione dei valori economici e giuridici (proprio in  quanto si riferisce alla conservazione degli effetti di un comportamento già realizzato) è, infatti, un principio che esprime tutta la propria valenza positiva nella valutazione <i>ex post</i> (quindi con riferimento a fattispecie già costituitesi al momento di affermazione dell’indirizzo giurisprudenziale favorevole alla concessione in sanatoria); ed in effetti, al giudice chiamato a decidere una certa fattispecie appare effettivamente illogico, nella prospettiva della valutazione <i>ex post</i>, permettere la demolizione di un’opera che potrebbe essere nuovamente autorizzata.<br />
Al contrario, le esigenze di governo del territorio e di tutela dell’ambiente si apprezzano meglio nella prospettiva della valutazione <i>ex ante,</i> ove il distacco da fattispecie già costituite permette di ragionare meglio sugli effetti “di annuncio” che derivano dall’affermazione di certe soluzioni giurisprudenziali (spesso dannose per il territorio).<br />
Ed in effetti, l’impossibilità di seguire le soluzioni dottrinali[33] che prospettano, in assenza di bilanciamenti legislativi, il possibile contemperamento dei principi di governo del territorio  e di conservazione dei valori giuridici ed economici richiamata al § 2.1, altro non è che il riconoscimento della diversa operatività dei due principi che esplicano effetti a livelli diversi (quello di conservazione dei valori giuridici ed economici opera, infatti, al livello di valutazione <i>ex post</i>, mentre quello di governo del territorio al livello <i>ex ante</i>).<br />
L’insegnamento positivo che può essere tratto dalla presente vicenda (e dalle teorizzazioni dell’analisi economica del diritto) è quindi tutto nel monito a non indulgere in quella forma di “miopia” che riduce solo alla valutazione degli effetti <i>ex post </i>la considerazione degli effetti più generali derivanti da certe soluzioni giurisprudenziali; rischio che è insito nello stesso modo di lavorare dei giudici (e dei giuristi in genere) che, per definizione, devono risolvere fattispecie già verificatesi nella realtà fattuale.<br />
Al contrario, la valutazione degli effetti prodotti da certe soluzioni dovrà considerare anche il livello del cd. <i>ex ante, </i> quindi anche i comportamenti che saranno presumibilmente assunti dai soggetti dell’ordinamento, proprio in conseguenza dell’affermazione di un certo orientamento giurisprudenziale; valutazione <i>ex ante </i>che può portare ad individuare, come nel caso di specie, anche effetti disfunzionali per l’ordinamento che devono, in qualche modo, essere bilanciati con gli effetti favorevoli evidenziati in sede di valutazione <i>ex post.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] MATTEI U., MONATERI  P.G. e  PARDOLESI R. <i>Introduzione a </i> COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile, </i> Bologna, Il Mulino, 1999, 11.<br />
[2] MATTEI U., MONATERI  P.G. e  PARDOLESI R. <i>Introduzione a </i> COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit., </i>11.<br />
[3] MATTEI U., MONATERI  P.G. e  PARDOLESI R. <i>Introduzione a </i> COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit., </i>9.<br />
[4] MATTEI U., MONATERI  P.G. e  PARDOLESI R. <i>Introduzione a </i> COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T.<i> Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit., </i>12.<br />
[5] Si tratta di FRIEDMAN D.D. <i>L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al diritto, </i>Bologna, Il Mulino, 2004 (trad. di Michele Abrescia). <br />
[6] FRIEDMAN D.D. <i>L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al diritto cit., </i>55.<br />
[7] FRIEDMAN D.D. <i>L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al diritto cit., </i>55. Per un giurista, la definizione di <i>ex ante </i>e <i>ex post</i> utilizzata da FREDMAN può rilevarsi imperfetta o inappagante; quello che conta è però la formulazione della netta distinzione tra effetti sui rapporti già costituiti al momento dell’intervento della decisione (valutazione <i>ex post</i>) e effetti sui rapporti futuri (cd. valutazione <i>ex ante, </i>influenzata quindi dalle decisioni delle parti).<br />
[8] Cons. St. sez. V  26 settembre 1969 n. 987 in <i>Cons. Stato, </i>1969, I, 1452.<br />
[9] Cons. St. Ad. plen. 17 maggio 1974 n. 5 in <i>Riv. Giur. edilizia, </i>1974, I, 323: &#8220;l’esistenza di una costruzione eseguita senza licenza edilizia, in violazione della  legge 17 agosto 1942 n. 1150, non preclude la possibilità di sanatoria, purchè venga presentata domanda e non sussista contrasto con le prescrizioni e le normative urbanistiche vigenti al momento del provvedimento in sanatoria; pertanto, va escluso che il Comune possa pretendere il pagamento della sanzione pecuniaria, quando sia venuto meno il carattere abusivo della costruzione, per il sopravvenire di licenza in sanatoria&#8221;.<br />
[10] A partire dagli scritti fondamentali di BENVENUTI F. <i>Violazione delle norme edilizie e poteri di sanatoria del Sindaco</i> in <i>Riv. amm., </i>1958, I, 1 e SANDULLI A.M. <i>Costruzioni </i>contra ius <i>e provvedimenti in sanatoria </i>in <i>Riv. giur. edilizia, </i>1958, II, 91, la bibliografia in materia di concessione edilizia in sanatoria è abbastanza vasta; in considerazione delle finalità ricostruttive del presente scritto, sarà pertanto citata solo la dottrina strettamente necessaria per l’evidenziazione di alcuni passaggi logici dello scritto.<br />
[11] FOLLIERI E. <i>Profili problematici della concessione edilizia in sanatoria, con riferimento alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 10 del 28 gennaio 1977 </i>in <i>Riv. giur. edilizia, </i>1978, II, 244.<br />
[12] FERRARO G. <i>Sanatoria in tema di licenza edilizia </i> in <i>Riv. giur. edilizia, </i>1968, II, 66.<br />
[13] IANNELLI A. <i>Le violazioni edilizie, </i>Milano Giuffrè, 1976, 80; D’ANGELO G. <i>Regime dei suoli e disciplina dell’attività costruttiva </i>in <i>Riv. giur. edilizia, </i>1977, II, 134.<br />
[14] FOLLIERI E. <i>Profili problematici della concessione edilizia in sanatoria, con riferimento alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 10 del 28 gennaio 1977 cit., </i>254 e 255.<br />
[15] Si pensi all’ipotesi, non di scuola, di un cittadino che avesse intenzione di realizzare un manufatto edilizio da adibire ad attività produttive; piuttosto che attendere i tempi lunghi dell’amministrazione, poteva realizzare subito l’intervento, riservandosi di presentare l’istanza di concessione edilizia in sanatoria solo dopo l’eventuale scoperta dell’abuso.<br />
[16] Dottrina (BASSI F. <i>Licenza edilizia in sanatoria; atto  discrezionale o atto vincolato? </i>in <i>Riv. giur. edilizia, </i>1976, II, 3) e giurisprudenza (T.A.R. Lazio, sez. II, 22 aprile 1988, n. 624 in <i>Foro amm.</i> 1988, 3773) sono infatti orientate per il carattere vincolato del prvvedimento di concessione edilizia in sanatoria.<br />
[17] Sulla problematica, si rinvia a FIALE A. <i>Diritto urbanistico</i> 2003, XI ed. Napli Esselibri, 965.<br />
[18] Che decorre dalla cessazione della permanenza del reato e, quindi, dall’ultimazione dell’opera: FIALE A. <i>Diritto urbanistico</i> <i>cit.</i>, 976.<br />
[19] CORTESI A. <i>I termini del dibattito in corso in tema di &#8220;sanatoria giurisprudenziale&#8221;</i> in <i>Urbanistica e appalti, </i>2003, 1096.<br />
[20] BOZZA M. <i>In tema di concessione in sanatoria </i>in <i>Giust. civ.</i> 1995, I, 1985.<br />
[21] FOLLIERI E. <i>Profili problematici della concessione edilizia in sanatoria, con riferimento alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 10 del 28 gennaio 1977 cit., </i>254 e 255.<br />
[22] Il testo dell’art. 13 della l. 47 del 1985 è il seguente: &#8220;fino alla scadenza del termine di cui all&#8217;articolo 7, terzo comma per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell&#8217;ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell&#8217;articolo 9, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al primo comma dell&#8217;articolo 12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell&#8217;articolo 10 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell&#8217;abuso può ottenere la concessione o l&#8217;autorizzazione in sanatoria quando l&#8217;opera eseguita in assenza della concessione o l&#8217;autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell&#8217;opera, sia al momento della presentazione della domanda. <br />
Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta. <br />
Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. <br />
Per i casi di parziale difformità l&#8217;oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione. <br />
L&#8217;autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni&#8221;.<br />
[23] Il testo dell’art. 36 del testo unico dell’edilizia è il seguente: &#8221; in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all&#8217;irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell&#8217;abuso, o l&#8217;attuale proprietario dell&#8217;immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l&#8217;intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.<br />
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall&#8217;articolo 16. Nell&#8217;ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l&#8217;oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. <br />
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata&#8221;. Sull’art. 36 del d.p.r. 380/2001, si rinvia a CROSETTI A. <i>Commento all’art. 36 </i>in M.A. SANDULLI (con il coordinamento di SPASIANO M.R.) <i>Testo unico dell’edilizia, </i>2004, Milano Giuffrè, 434 e ss.<br />
[24] E’ di tutta evidenza, come la reale valutazione degli effetti della previsione, ruoti tutta intorno alla verifica dell’effettiva efficacia  dissuasiva della previsione relativa al raddoppio del contributo di concessione; problematica che meriterebbe ulteriore approfondimento alla luce degli strumenti dell’analisi economica del diritto e della ricostruzione giurisprudenziale della previsione (ad es., dell’orientamento che ha ritenuto illegittimo il comportamento dell’amministrazione che, in aggiunta all’oblazione prevista dall’art. 13 l. 47/1985, abbia richiesto anche il contributo di concessione; Cons. St. sez. V 14 dicembre 1994 n. 1471 in <i>Cons. Stato, </i>1994, I, 1735), ma che è incompatibile con i limiti del presente scritto.<br />
[25] VINTI S. <i>La sanatoria degli abusi edilizi in assenza della c.d. doppia conformità &#8211; Contraddizioni del sistema e proposte</i> in <i>Riv. giur. urbanistica,</i> 1995, 77.<br />
[26] Cons. St. sez. V, 13 febbraio 1995 n. 238 in <i>Foro amm.</i> 1995, 349 con nota di TERRACCIANO; <i>Giust. civ.</i> 1995, I, 1981 con nota di BOZZA; <i>Cons. Stato</i> 1995, I, 217; <i>Riv. giur. urbanistica </i>1995, 73 con nota di VINTI; <i>Riv. giur. polizia locale</i> 1996, 386. In precedenza si veda già Cons. St. sez. V 13 ottobre 1993 n. 1031 in <i>Foro amm.</i> 1993, 2084; <i>Cons. Stato</i> 1993, I, 1252.<br />
[27] FIALE A. <i>Diritto urbanistico</i> <i>cit.</i>, 762.<br />
[28] Oltre alle sentenze del Consiglio di Stato sopra richiamate, si vedano T.AR. Umbria 30 marzo 2000 n. 290, 16 ottobre 2000 n. 800, 29 gennaio 2002 n. 51, 8 luglio 2002 n. 505 cit. da CORTESI A. <i>I termini del dibattito in corso in tema di &#8220;sanatoria giurisprudenziale&#8221;cit., </i>1094, nota 4 e T.A.R. Lombardia, Brescia 18 settembre 2002 n. 1176 in <i>Urbanistica e appalti </i>2003, 215 con nota di CORTESI A. <i>La &#8220;sanatoria giurisprudenziale&#8221; nella recente giurisprudenza dei TAR.</i><br />
[29] T.A.R. Veneto, sez. II 20 febbraio 2003 n. 1498; T.A.R. Toscana, sez. III 14 giugno 2002 n. 1245; sez. III 15 aprile 2002 n. 724 sempre cit. da CORTESI A. <i>I termini del dibattito in corso in tema di &#8220;sanatoria giurisprudenziale&#8221;cit., </i>1094, nota 2 e T.A.R. Lombardia Brescia 23 giugno 2003 n. 870 in <i>Urbanistica e appalti, </i>2003, 1091.<br />
[30] In precedenza, per l’ammissibilità dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, si vedano Cons. St. sez. VI, 12 maggio 2004 n. 2994 in <i>Foro amm. CDS</i> 2004, 1460;  11 settembre 2003, n. 5097 in <i>Foro amm. CDS </i>2003, 2620; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 14 luglio 2004 n. 1524 in <i>Foro amm. TAR</i> 2004, 2374.<br />
[31] Così la Relazione ministeriale illustrativa al Codice dei beni culturali e del paesaggio disponibile sul sito INTERNET <i>www.aedon.ilmulino.it, </i>pag. 75.<br />
[32] In questo modello, è quindi evidente come l‘effettiva “tenuta” della soluzione dipenda dall’effettiva efficacia dissuasiva dei requisiti limitativi previsti dalla legislazione; si veda, al proposito, quanto rilevato alla nota 24.<br />
[33] FOLLIERI E. <i>Profili problematici della concessione edilizia in sanatoria, con riferimento alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 10 del 28 gennaio 1977 cit., </i>254 e 255.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 18.1.2006)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/governo-del-territorio-e-analisi-economica-del-diritto-amministrativo-il-caso-dellaccertamento-di-conformita/">Governo del territorio e analisi economica del diritto amministrativo: il caso dell’accertamento di conformità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giurisdizione condizionata e azione risarcitoria nei confronti della p.a.: le incertezze della Corte Costituzionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/giurisdizione-condizionata-e-azione-risarcitoria-nei-confronti-della-p-a-le-incertezze-della-corte-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:09 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/giurisdizione-condizionata-e-azione-risarcitoria-nei-confronti-della-p-a-le-incertezze-della-corte-costituzionale/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giurisdizione-condizionata-e-azione-risarcitoria-nei-confronti-della-p-a-le-incertezze-della-corte-costituzionale/">Giurisdizione condizionata e azione risarcitoria nei confronti della p.a.: le incertezze della Corte Costituzionale</a></p>
<p>Sommario: 1. La Corte costituzionale e le azioni risarcitorie nei confronti del gestore del servizio ferroviario – 2. La giurisdizione condizionata e l’analisi economica del diritto: un primo approccio – 3. Approfondiamo il modello: il paradosso dei reclami amministrativi che non funzionano – 4. L’orientamento altalenante della Corte costituzionale. 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giurisdizione-condizionata-e-azione-risarcitoria-nei-confronti-della-p-a-le-incertezze-della-corte-costituzionale/">Giurisdizione condizionata e azione risarcitoria nei confronti della p.a.: le incertezze della Corte Costituzionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giurisdizione-condizionata-e-azione-risarcitoria-nei-confronti-della-p-a-le-incertezze-della-corte-costituzionale/">Giurisdizione condizionata e azione risarcitoria nei confronti della p.a.: le incertezze della Corte Costituzionale</a></p>
<p><i><b>Sommario</b>:  1. La Corte costituzionale e le azioni risarcitorie nei confronti del gestore del servizio ferroviario – <b>2.</b> La giurisdizione condizionata e l’analisi economica del diritto: un primo approccio – <b>3.</b> Approfondiamo il modello: il paradosso dei reclami amministrativi che non funzionano – <b>4.</b> L’orientamento altalenante della Corte costituzionale.</i></p>
<p><b>1.	La Corte costituzionale e le azioni risarcitorie nei confronti del gestore del servizio ferroviario.</b><br />
Una recente  sentenza della Corte costituzionale (Corte cost. 25 luglio 2008 n. 296[1]) ha aperto nuove prospettive alla tutela risarcitoria degli utenti del servizio ferroviario di trasporto e merita una qualche attenzione anche nelle prospettive più generali della tutela dell’utente di servizi pubblici e del cittadino nei confronti dei danni cagionati dalla pubblica amministrazione. <br />A base della vicenda risolta dalla Corte costituzionale una norma (l’art. 15, 1° comma, dell’Allegato al r.d.l. 11 ottobre 1934 n. 1948, conv. in l. 4 aprile 1935 n. 911) che regolamentava la proposizione dell’azione giudiziaria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, prevedendo che, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore, potessero essere promosse contro l’Amministrazione le azioni basate sulle disposizioni dello stesso regio decreto, solo dopo la presentazione del reclamo in via amministrativa regolamentato dai commi successivi del testo normativo ed il successivo ricevimento della risposta al reclamo o, in alternativa, il decorso di un termine di 120 giorni dalla presentazione del reclamo: “salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore, non possono essere promosse contro l&#8217;amministrazione le azioni basate sulle presenti disposizioni se l&#8217;avente diritto non abbia presentato reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione del reclamo stesso. <br />L’avente diritto può però proporre l&#8217;azione subito dopo il ricevimento della risposta al reclamo se l&#8217;amministrazione la fornisse prima della scadenza dei 120 giorni”.Con tutta evidenza, si trattava, quindi, di un sistema di “giurisdizione condizionata” (categoria che raggruppa tutte le ipotesi in cui “l’accesso al giudice è subordinato al previo esperimento di un’attività amministrativa, di un tentativo di conciliazione o comunque di un adempimento volto a rendere praticabile una modalità alternativa di composizione dei conflitti, anche allorché l’adempimento si concreti in un temporaneo ostacolo alla normale esperibilità della tutela giurisdizionale[2]”) che introduceva nell’ordinamento una sorta di “filtro” (il reclamo in via amministrativa) destinato a “scremare” le azioni risarcitorie che non involgessero interessi di particolare pregnanza (era, infatti, espressamente esclusa l’applicabilità dell’obbligo del previo reclamo amministrativo alle azioni risarcitorie riguardanti il danno alla persona); azioni risarcitorie destinate ad essere auspicabilmente risolte in sede amministrativa, senza “gravare” i tribunali di vicende risolvibili in diversa maniera. <br />Dopo aver “schivato” un’eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità (la norma in questione è infatti riprodotta anche dall’art. 17 del d.m. 13 dicembre 1956, condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato[3]), l’iter argomentativo della Corte costituzionale si orientava decisamente per l’incostituzionalità della previsione dell’art. 15, 1° comma, dell’All. al r.d.l. 11 ottobre 1934 n. 1948 (conv. in l. 4 aprile 1935 n. 911). <br />In particolare, la decisione di incostituzionalità era determinata dal richiamo di una precedente decisione della Corte (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 40[4]), relativa ad una consimile disposizione (l’art. 58 del d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197), dettata con riferimento al  trasporto ferroviario delle merci e dichiarata incostituzionale, sulla base di una struttura motivazionale che rilevava la sostanziale differenziazione rispetto alla previsione dell’art. 443, 1° comma c.p.c. (che regolamenta il tentativo obbligatorio di composizione nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie) e la natura di “condizione di proponibilità che menoma fortemente il diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione ….(e di) privilegio ingiustificato, come tale lesivo del principio di uguaglianza stabilito dall’art. 3 della Costituzione” della previsione. <br />In buona sostanza, quindi, anche la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 15, 1° comma, dell’Allegato al r.d.l. 11 ottobre 1934 n. 1948 (conv. in l. 4 aprile 1935 n. 911) si inserisce in un complessivo processo di adeguamento dei sistemi di giurisdizione condizionata ai principi costituzionali, “rimettendo all’interessato la scelta tra il preventivo esperimento del reclamo in via amministrativa (fatta salva, nel contempo, la successiva attivazione dell’impugnativa innanzi al magistrato) oppure l’immediato ricorso all’azione giudiziaria”; processo di adeguamento che non poteva valutare favorevolmente la previsione in discorso, certamente non in linea con  il “principio generale….dell’accesso immediato alla giurisdizione ordinaria, che può essere ragionevolmente derogato da norme ordinarie, di stretta interpretazione (sentenza n. 403 del 2007), solo in presenza di &#8220;interessi generali&#8221; o di pericoli di abusi (sentenze nn. 403 del 2007 e 82 del 1992) o di interessi sociali (sentenza n. 251 del 2003) o di superiori finalità di giustizia (sentenza n. 406 del 1993); circostanze che sono state ravvisate nel caso di controversie nascenti da rapporti di lavoro (sentenza n. 82 del 1992) o di assicurazioni obbligatorie (sentenza n. 251 del 2003), ma che non possono certo ravvisarsi nel caso di controversie con le Ferrovie, come non sono stati ravvisati in tema di attivazione di linea telefonica (sentenza n.403 del 2007) e in tema di ricorsi alle poste (sentenza n. 15 del 1991)[5]”. <br />Già a prima vista, si tratta di una decisione che deve essere favorevolmente valutata sotto il profilo dogmatico, venendo ad integrare l’eliminazione di un privilegio ormai percepito come anacronistico e odioso dalla collettività; ad avviso di chi scrive, l’approfondimento della materia richiede però, per poter essere compreso in tutte le sue implicazioni, un breve approfondimento attraverso gli strumenti dell’analisi economica del diritto, con riferimento soprattutto agli effetti economici che derivano dalla previsione di “filtri amministrativi” o di altro tipo alla proposizione dell’azione giudiziaria; ed è a questo approfondimento che sono destinate le pagine che seguono. </p>
<p><b>2. La giurisdizione condizionata e l’analisi economica del diritto: un primo approccio.</b><br />
In una prospettiva di analisi economica dell’accesso alla giustizia, è assolutamente indubbio come il dato di partenza da sottolineare sia costituito dal complessivo aumento dei costi processuali che deriva dalla previsione di sistemi di giurisdizione condizionata; aumento dei costi che deve essere valutato, non solo in una prospettiva più ristretta che guarda all’immediato aumento dei costi di accesso alla giustizia (derivante dalla necessità di avvalersi di un legale già nella predisposizione del rimedio amministrativo[6] o dai cd. costi “vivi” del rimedio amministrativo, ad es. per raccomandate o altri sistemi di comunicazione, ecc.), ma anche in una prospettiva più ampia e “indiretta” che considera anche l’aumento dei tempi di accesso alla giustizia che deriva dalla necessità di esperire il reclamo (con conseguenziale soddisfacimento delle ragioni del richiedente dopo un periodo di tempo maggiore rispetto a fattispecie risarcitorie non condizionate all’esperimento del rimedio amministrativo) o, ad es., il tempo (anche lavorativo) perso nella gestione del rimedio amministrativo (richieste di informazioni sull’esito del reclamo; ecc.). <br />In altra sede[7], è già stata fornita una ricostruzione degli effetti dell’aumento dei costi di proposizione dell’azione risarcitoria con riferimento alla problematica della pregiudizialità tra annullamento dell’atto e azione risarcitoria nei confronti della p.a.; trattandosi di analisi caratterizzata da caratteri ricostruttivi fondamentalmente comuni, è pertanto sufficiente richiamare quanto già rilevato in ordine al particolare effetto disincentivante alla proposizione delle azioni risarcitorie che deriva dalla previsione di costi processuali più alti di quelli previsti per l’ipotesi risarcitoria-base (quella che prevede l’accesso diretto alla tutela risarcitoria, senza filtri “amministrativi” come reclami, ecc.). <br />L’analisi economica del diritto ha individuato, ormai da lungo tempo, il ruolo centrale che assumono, nella teoria della responsabilità civile, i costi di transazione[8] e i costi del processo; ai fini che ci occupano, un ruolo di particolare importanza deve essere attribuito ai cd. costi processuali che possono alterare, in maniera sostanziale, il modello ricostruttivo astratto proposto dall’analisi economica del diritto[9]. <br />In particolare, alti costi processuali assumono certamente una chiara funzione disincentivante della proposizione di azioni risarcitorie da parte dei danneggiati: “se le vittime devono sopportare dei costi per asserire il loro diritto al risarcimento, evidentemente avanzeranno un minor numero di pretese[10]”. <br />Parallelamente, sull’altro versante, non sono per nulla irrilevanti gli effetti che alti costi processuali sono destinati a determinare nella sfera dei danneggianti potenziali: “se costoro devono affrontare dei costi per difendersi, evidentemente adotteranno più prevenzioni che se i processi fossero privi di costi. Se il costo della prevenzione aggiuntiva è inferiore al costo atteso di un eventuale processo, possiamo aspettarci che i danneggianti potenziali adottino tale precauzione[11]”. <br />In definitiva, la valutazione degli effetti che l’aumento/riduzione dei costi processuali è destinato a determinare nella materia della responsabilità civile costituisce sempre la risultante dei due effetti opposti sopra evidenziati: “poiché i costi processuali spingono in direzioni opposte (da un lato prevengono le vittime dal fare azione, ma dall’altro spingono i danneggianti ad adottare più prevenzioni) non si può essere sicuri di cosa accade se abbandoniamo l’assunzione iniziale[12]”.<br />
1)	L’unico modello ricostruttivo che permette la coesistenza dei due effetti opposti derivanti dalla presenza di alti costi processuali, è quindi costituito da un modello pluralistico che ricostruisce differentemente la fattispecie secondo l’entità del danno: “è verosimile ritenere che i danneggianti potenziali adottino minori precauzioni quando l’incidente atteso è di scarsa entità (perché rimarrebbe a carico delle vittime), mentre avranno incentivi a adottare un atteggiamento ultra preventivo quando il danno atteso è molto grave[13]”. <br />
In definitiva, si tratta di un modello che si risolve in una serie di traslazioni dei costi preventivi (dal danneggiante al danneggiato in ipotesi di danno di modesta entità e dal danneggiato al danneggiante in ipotesi di danni gravi): “in pratica avviene una traslazione dei costi preventivi: in caso di incidenti meno gravi (ma più frequenti) dai danneggianti alle vittime e, in caso di incidenti gravi (ma meno frequenti), dalle vittime ai danneggianti[14]”. <br />Ben si comprende, pertanto, come il sistema più vicino a criteri di efficienza economica, nella materia della responsabilità civile, sia quello che prevede costi di transazione e processuali più bassi: “dunque, se vi sono costi di transazione non è più vero che si hanno soluzioni efficienti quale che sia il modo in cui è strutturata la norma giuridica. <br />È evidente, allora, che in questo caso la norma migliore è quella che rende minimi gli effetti dei costi di transazione[15]”.In linea di principio, l’aumento dei costi processuali derivanti dall’imposizione normativa dell’obbligo del previo utilizzo di una qualche forma di reclamo amministrativo/conciiliazione amministrativa si traduce quindi in almeno due effetti economici rilevanti che non possono essere sottovalutati e che vengono ad alterare il “bilanciamento di interessi” economici che è alla base dell’ipotesi risarcitoria-base (quella che prevede il diretto accesso alla giustizia, senza “filtri” amministrativi/conciliativi). <br />Il primo effetto economico attiene sicuramente al complessivo scadimento qualitativo del livello di prestazione del servizio pubblico che deriva dai sistemi che prevedono alti costi di accesso alla giustizia; in una prospettiva di medio-lungo periodo, la presenza di un sostanziale “effetto di scoraggiamento[16]” della proposizione dell’azione risarcitoria induce, infatti, i danneggianti potenziali ad adottare meno prevenzioni con riferimento alle fattispecie che potrebbero dare vita con minore probabilità ad azioni risarcitorie[17]; a livello più generale, quindi, disincentivare le azioni risarcitorie porta il danneggiante potenziale a ridurre l’attenzione destinata alla prevenzione degli “incidenti” (ed a destinare meno risorse alla prevenzione) e, quindi determina un complessivo scadimento qualitativo dell’azione della pubblica amministrazione[18] o del gestore del servizio pubblico in un determinato settore. <br />Il secondo effetto economico, strettamente legato al primo, è costituito dal carattere selettivo dell’effetto di scoraggiamento e del conseguenzialescadimento qualitativo del servizio che tendono naturalmente a concentrarsi sulle problematiche di minore rilevanza economica, ove è maggiore l’effetto di “dissuasione” derivante da alti costi di accesso alla giustizia; la quasi totalità dei consumatori e dei “semplici cittadini” può, infatti, essere riportata alla categoria economica dei soggetti “avversi al rischio”[19] che rischiano di essere profondamente incisi dall’aumento degli oneri processuali che derivano dalla previsione di meccanismi di reclamo amministrativo/conciliazione e che spesso preferiscono, piuttosto che correre la “lotteria giudiziaria”, non proporre l’azione risarcitoria, tenendo a proprio carico i danni di minore importo cagionati dalla p.a. o dal gestore di servizio pubblico[20]. <br />In buona sostanza, l’aumento dei costi processuali, anche attraverso la previsione di meccanismi di reclamo amministrativo, opera un processo di sostanziale selezione che può essere così sintetizzato:1)nel breve periodo, l’aumento dei costi processuali produce un sostanziale effetto di scoraggiamento caratterizzato da una certa selettività; selettività che trova espressione sotto l’aspetto dell’importo delle pretese azionate in giudizio (alti costi processuali sconsigliano la proposizione delle azioni di rilevanza economica minore) e dei soggetti che chiedono il risarcimento giudiziale dei danni subiti (mentre le imprese-neutrali al rischio hanno maggiore propensione a correre la “lotteria giudiziaria”, i cittadini-avversi al rischio hanno maggiori remore ad affidarsi all’incertezza dell’azione giudiziaria);nel medio-lungo periodo diminuisce la convenienza per il gestore del servizio ad adottare misure di prevenzione (ovviamente fornite di un costo) nei settori in cui è minore la presenza delle azioni risarcitorie; è quindi legittimo attendersi uno scadimento qualitativo del servizio e politiche di prevenzione che destinino maggiori attenzioni ai danni di importo rilevante (ad es. danni alla persona o alla vita nel trasporto ferroviario), piuttosto che ai danni di importo minore (ad es., politiche di prevenzione dei furti minori o dei ritardi, sempre nel trasporto ferroviario); altrettanto legittimamente, è possibile attendersi politiche di prevenzione che assicurino maggiori attenzioni ai trasporti di merci d’impresa (come già rilevato, l’impresa è maggiormente propensa alla proposizione delle azioni risarcitorie), piuttosto che al trasporto di persone “ordinario”[21]. <br />In buona sostanza, quindi, l’analisi fornita in queste pagine permette di fissare un punto fermo; l’analisi economica dell’efficienza dei meccanismi di reclamo amministrativo non può esaurirsi nell’approfondimento del meccanismo “interno” di funzionamento, vale a dire della reale efficacia del funzionamento del meccanismo (quante liti sono risolte in sede di reclamo, senza arrivare in sede giudiziale? e quali sono i costi per le parti?), ma deve considerare il meccanismo “esterno”, costituito da una “cifra nera” di danni che non sono azionati in reclamo e in giudizio per effetto dell’aumento dei costi processuali (soprattutto in termini di tempo) che è insito nella previsione di meccanismi obbligatori di risoluzione amministrativa/conciliazione della controversia, con efficacia condizionante della proposizione dell’azione giudiziaria. <br />L’analisi completa della problematica non potrà pertanto prescindere dall’esame di questa “cifra nera” e degli aspetti di riduzione/ampliamento della stessa che possono derivare dalle diverse politiche di gestione del contenzioso relativo ai servizi pubblici.</p>
<p><b>3. Approfondiamo il modello: il paradosso dei reclami amministrativi che non funzionano.</b><br />
Al lettore attento non sarà sfuggito come l’analisi sia stata finora condotta con riferimento ad una visione pessimistica e tipicamente italiana; si è, infatti, dato per scontato che i meccanismi di giurisdizione condizionata si riducano ad un puro costo processuale aggiuntivo, senza esplicare alcun possibile beneficio; in termini analitici, si tratta però indubbiamente di una visuale distorta che deriva dall’esperienza concreta di funzionamento di questi meccanismi (esperienza concreta che è sotto gli occhi di tutti), ma che è purtroppo insufficiente ad una piena conoscenza del fenomeno sotto una visuale che voglia qualificarsi, il più possibile, come scientifica. <br />Cerchiamo pertanto di valutare il fenomeno in un’ottica che sia il più aderente possibile alle ragioni “ideali” che sono alla radice del fenomeno della giurisdizione condizionata, riportabili, come ampiamente noto, alla volontà di prevedere dei meccanismi amministrativi di risoluzione delle controversie destinati a deflazionare il giudizio e ad eliminare il ricorso alla proposizione dell’azione giurisdizionale in un determinato campo. <br />In linea di ipotesi, ammettiamo, quindi, che il gestore di un determinato servizio pubblico (il gestore del servizio ferroviario, giusto per restare in tema) decida oggi di “rivitalizzare” il reclamo amministrativo, rendendolo realmente efficace e funzionante, prevenendo così in sede amministrativa un numero importante di controversie che altrimenti approderebbero tutte in sede giudiziaria. <br />Come ampiamente intuibile, si tratta di una politica che importa certamente dei costi (oggi si ha spesso il sospetto che gli uffici incaricati di trattare i reclami siano o operativi solo sulla carta), ma che importa indubbiamente dei benefici, costituiti dalla riduzione dei costi derivanti dalla necessità di difendersi in sede giudiziaria (anche in questo caso, si tratta di attività che importa dei costi, anche nel caso di uffici legali interni all’ente) e di corrispondere eventualmente alla controparte vittoriosa, in applicazione della cd. english rule[22], le spese di giudizio e di difesa anticipate; in linea di prima approssimazione, si tratta quindi di una politica aziendale che potrebbe dare vita ad interessanti spazi di recupero di efficienza economica e a liberare risorse oggi indirizzate verso la soluzione giudiziaria delle controversie.Si tenga però presente quanto sopra rilevato in ordine alla “cifra nera” di danni che oggi è scoraggiata dall’aumento dei costi derivante dalla previsione infruttuosa del reclamo amministrativo (praticamente ridotto solo alla sua natura di costo incidente sulla tutela giurisdizionale, senza alcun beneficio); nei casi in cui il reclamo tornasse ad essere anche un beneficio, sarebbe abbastanza facile prevedere un forte ritorno dei cittadini all’utilizzo del rimedio amministrativo (che renderebbe praticamente inutile il ricorso alla tutela giurisdizionale e tornerebbe alla sua ideale funzione deflattiva del ricorso al giudizio) ed una conseguenziale riduzione della “cifra nera” dei danni non azionati in giudizio; il beneficio derivante dall’attivazione reale del meccanismo di risoluzione amministrativa della controversia sarebbe quindi controbilanciato, almeno in parte, dall’attivazione di una serie di pretese (come già rilevato, presumibilmente di limitato valore economico) oggi destinate ad essere disincentivate dalla presenza del reclamo amministrativo/costo aggiuntivo alla tutela giurisdizionale. <br />La reale attivazione di un meccanismo di risoluzione amministrativa delle controversie è quindi scelta che importa flussi più complessi di quanto è possibile prevedere ad un primo e sommario esame; flussi economici positivi (riduzione delle spese derivanti dalla soccombenza in giudizio), controbilanciati da flussi economici negativi (maggiori spese per la risoluzione amministrativa delle controversie; maggiori controversie oggetto di reclamo). <br />È quindi di tutta evidenza come l’opzione per una reale attivazione dei meccanismi amministrativi di risoluzione delle controversie divenga una strada realmente praticabile per il gestore solo nelle ipotesi in cui i risparmi attesi dalla prevenzione della fase giudiziaria della lite (come già rilevato costituiti dalle spese per la difesa del gestore del servizio in giudizio e dalla spesa da rifondere alla controparte, in applicazione della english rule), siano maggiori o, alla peggio, almeno uguali[23] alle maggiori spese derivanti dalla politica di prevenzione attiva delle liti (maggiori spese riportabili alle due grosse “poste” costituite dai maggiori costi per il funzionamento degli uffici di risoluzione amministrativa delle controversie e dal maggior numero di pretese risarcitorie portate all’attenzione degli uffici reclami); solo in queste due ipotesi è, infatti, possibile, almeno sul piano teorico, attendersi una scelta del gestore del servizio orientata per una politica di prevenzione attiva delle liti in sede giudiziaria. <br />Quanto sopra rilevato permette quindi di ricondurre a sistema e di giustificare un paradosso che balza evidente dall’esame disincantato della problematica; per quale ragione una grande varietà di meccanismi di risoluzione amministrativa delle controversie non sono realmente utilizzati dai gestori del servizio e tendono a ridursi a semplici “impacci” nella proposizione dell’azione giurisdizionale? Non sarebbe più razionale  per il gestore del servizio rendere efficiente il meccanismo ed affrancarsi dagli onerosi costi derivanti dall’opzione (praticamente forzata per il consumatore/utente, ma non per il gestore del servizio) per la risoluzione della controversia in sede giudiziaria? <br />La risposta è probabilmente in quanto sopra rilevato; è assai probabile che la scelta dei gestori del servizio per la pratica inefficienza delle procedure di conciliazione sia razionale e costituisca espressione della maggiore convenienza per l’utilizzazione del rimedio amministrativo in termini di puro costo aggiuntivo per l’utente del servizio, piuttosto che di beneficio per il consumatore e per il gestore (attraverso una politica attiva di risoluzione delle controversie in sede stragiudiziale). <br />È quindi possibile che l’intera vicenda non si esaurisca nella generica giustificazione in termini di inefficienza del gestore del servizio (che non attribuirebbe la dovuta attenzione al reclamo amministrativo, per mancata consapevolezza dei possibili vantaggi del meccanismo), ma costituisca espressione di un razionale calcolo dei costi delle due opzioni e della consapevole opzione per un comportamento inerte che permette di “lucrare” i vantaggi dell’aumento dei costi processuali dell’azione giudiziaria.In buona sostanza emerge, quindi, un quadro ricostruttivo in cui la risoluzione della lite in sede stragiudiziale non dipende sostanzialmente dalla previsione di meccanismi amministrativi di reclamo/conciliazione, ma è determinata più esattamente dalla convenienza economica dell’opzione per la sede stragiudiziale; del resto, si tratta di una conclusione che è stata percepita, anche senza particolare approfondimento degli aspetti economici della questione, dalla parte più attenta della dottrina giuridica, con riferimento all’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro: “premettiamo subito la nostra opinione: sulla effettività dei risultati sperati è legittimo nutrire sin da ora riserve. <br />Il carattere obbligatorio del tentativo di conciliazione non aggiunge alcuna garanzia al suo buon esito. La conciliazione, quale forma pattizia di soluzione dei conflitti, trova fondamento nella disponibilità delle parti a raggiungere un &#8220;accordo&#8221; anche senza l&#8217;intervento dell&#8217;autorità statuale e può, quindi, produrre risultati positivi solo se sostenuta da una concreta volontà delle parti stesse in tal senso; l&#8217;obbligatorietà del tentativo difficilmente può contribuire a rafforzare la volontà privata. In contrario, l&#8217;obbligatorietà, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, rischia di trasformarsi in ulteriore ostacolo alla celere definizione del contenzioso nel caso in cui, fallito il tentativo, si giunga comunque davanti all&#8217;autorità giudiziaria[24]”. <br />Ad avviso di chi scrive, l’analisi economica sommariamente tratteggiata in queste pagine permette, anzi, di rovesciare sostanzialmente il giudizio; il ricorso ai meccanismi di giurisdizione condizionata, non può essere sbrigativamente considerato solo in termini di  “ulteriore ostacolo alla celere definizione del contenzioso”, ma svolge gli effetti di selezione derivanti dall’aumento dei costi processuali sopra analizzato; si tratta, pertanto, di un sostanziale filtro che riduce l’apporto di contenzioso e lo seleziona secondo i meccanismi sopra evidenziati (esplicando maggiore efficacia nei confronti dei soggetti avversi al rischio come i consumatori/utenti e con riferimento alle controversie di minore importo). <br />L’opzione per una politica attiva di risoluzione delle controversie in sede amministrativa/di conciliazione importa pertanto la rinuncia agli effetti di selezione in questione e, quindi, riduce, in sostanza, la convenienza della scelta; in questa prospettiva, la previsione del tentativo obbligatorio di risoluzione amministrativa/conciliazione della controversia introduce nella fattispecie un nuovo elemento che, lungi dal favorire la transazione, esplica effetti prevalentemente contrari, aumentando la convenienza per una gestione inerte del procedimento amministrativo presupposto. <br />Forse, l’apparente paradosso dei meccanismi di giurisdizione condizionata può trovare una composizione in quanto sopra rilevato; l’introduzione del meccanismo obbligatorio di risoluzione stragiudiziale della controversia, ispirato da ragioni di deflazione processuale nobili e comprensibili finisce, in realtà, per “remare contro” la conciliazione[25] e si impantana in una gestione poco commendevole (ma probabilmente profittevole per il gestore del servizio) che, alla fine, porta a giudizi dottrinali e dell’uomo della strada in termini di inutile impaccio alla tutela; giudizi che portano, alla fine, ad interventi radicali della Corte costituzionale che ripristinano  sostanzialmente modalità di accesso alla tutela non aggravate da inutili “filtri” amministrativi  e riconducibili essenzialmente a quel diretto accesso al giudizio proprio del meccanismo “ordinario” di tutela. </p>
<p><b>4.	L’orientamento altalenante della Corte costituzionale.</b><br />
Da quanto sopra rilevato, emerge indubbiamente un quadro ricostruttivo “pessimistico” in cui il cattivo funzionamento dei meccanismi amministrativi di conciliazione/risoluzione amministrativa della controversia non dipende tanto dalla cattiva formulazione delle norme o dall’insufficiente impegno del gestore del servizio, ma affonda le proprie radici in ragioni strutturali che sembrano negare la stessa utilità della giurisdizione condizionata. <br />Ad avviso di chi scrive, la materia avrebbe pertanto bisogno, più che di un lavoro giuridico di precisazione dei confini e dei meccanismi di funzionamento del possibile ricorso alla giurisdizione condizionata, di interventi radicali tesi a riportare la fattispecie all’ipotesi “ordinaria” di diretto accesso alla giustizia che, allo stato, appare maggiormente rispondente ad assicurare meccanismi di tutela che alterino in maniera minore la posizione rispettiva delle parti. <br />L’analisi sopra compiuta ha poi evidenziato come il problema centrale della materia non sia costituito dalla legittimazione giuridica della giurisdizione condizionata o da altri problemi giuridici di definizione della fattispecie; al contrario, il problema centrale della vicenda è quello, sicuramente di natura prevalentemente fattuale, costituito dal cattivo funzionamento dei meccanismi in questione che può essere più agevolmente compreso attraverso gli strumenti dell’analisi economica o della sociologia del diritto; il limite di una impostazione fondamentalmente astratta della problematica può pertanto essere costituito dal “salvare” meccanismi di giurisdizione condizionata (ritenuti costituzionalmente giustificati, da altri interessi di rango costituzionale) che, nella pratica, svolgono ruoli non dissimili da altre fattispecie, al contrario, dichiarate incostituzionali perché ritenute inutili impacci alla tutela.Il limite dell’approccio della Corte costituzionale alla problematica è proprio da individuarsi, ad avviso di chi scrive, nell’utilizzazione di schemi ricostruttivi prevalentemente teorici che non considerano adeguatamente gli effetti reali di questi meccanismi di conciliazione; utilizzazione che ha dato vita ad un quadro sostanzialmente variegato che ha visto susseguirsi interventi più radicali, interventi “ortopedici” tesi a ridurre gli effetti sfavorevoli della giurisdizione condizionata ed interventi che, al contrario, lasciano piena operatività a meccanismi di giurisdizione condizionata (come il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro) assai discussi in dottrina e che non risulta stiano dando particolari risultati positivi nella pratica; in buona sostanza, quindi, la scarsa coerenza degli interventi sembra derivare dall’applicazione di schemi giuridici differenziati ad una realtà sostanzialmente omogenea e che appare caratterizzata da un dato fattuale comune, costituito dalla scarsa efficienza dei meccanismi di giurisdizione condizionata (scarsa efficienza probabilmente radicata sulle ragioni sopra analizzate). <br />Per quello che riguarda gli interventi più radicali, deve sicuramente essere ricordato con favore l’indirizzo (che ha trovato applicazione soprattutto in campo tributario) che ha dichiarato l’incostituzionalità delle previsioni che subordinavano, a pena di decadenza, la proposizione dell’azione al previo esperimento del ricorso amministrativo[26]; nel settore dei servizi pubblici, devono poi essere ricordate Corte cost. 18 gennaio 1991 n. 15[27], relativa all’art. 20 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) e le due sentenze  (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 40 e la recente 25 luglio 2008, n. 296) relative al servizio ferroviario richiamate al § 1; particolarmente interessante è la motivazione di Corte cost. 18 gennaio 1991 n. 15 (richiamata nelle due sentenze successive relative al servizio ferroviario) che giustifica la declaratoria di incostituzionalità della previsione sull’eccessiva lunghezza del termine di sei mesi previsto per la decisione del reclamo e sulla natura degli interessi in gioco che, a differenza dell’ipotesi prevista dall’art. 443 c.p.c., “non troverebbe giustificazione nella ratio di favore per il cittadino, sulla quale tale disciplina si fonda in materia di controversie previdenziali. <br />La definizione di queste controversie implica un complesso di accertamenti tecnici per i quali gli enti previdenziali dispongono di un&#8217;apposita organizzazione e di personale specializzato, onde appare opportuno, nell&#8217;interesse dello stesso assicurato, che la fase giudiziaria sia preceduta da un esame della controversia in sede amministrativa. Nelle controversie con l&#8217;amministrazione postale, invece, si tratta di accertare fatti di inadempimento (cioé disservizi) e la conseguente responsabilità per danni. Per questo tipo di accertamenti il giudice dispone di strumenti e conoscenze adeguati, mentre l’esperienza attesta la scarsa funzionalità, come mezzo di prevenzione delle liti, della condizione di accesso alla giurisdizione prescritta dalla norma impugnata”. <br />Per quello che riguarda gli interventi ortopedici tesi a ridurre gli effetti sfavorevoli della giurisdizione condizionata, devono sicuramente essere ricordate le decisioni[28] in materia di controversie di lavoro, tese a “trasformare” in condizioni di procedibilità previsioni originariamente concepite come condizioni di proponibilità dell’azione giurisdizionale; nella materia dei servizi pubblici, particolarmente interessante è la recente Corte costituzionale, 30 novembre 2007, n. 403[29] che ha imposto una interpretazione costituzionalmente orientata delle procedure di conciliazione previste dall’art. 1, 11°-13° comma della l. 31 luglio 1997 n. 249[30], tesa ad escluderne l’applicabilità ai procedimento cautelari, “in considerazione delle particolari esigenze che si vogliono tutelare con i procedimenti cautelari, esigenze che richiedono una risposta immediata”. <br />Infine, per quello che riguarda gli interventi che hanno “salvato” e lasciato piena operatività a meccanismi di giurisdizione condizionata previsti dalla normativa, devono essere certamente ricordati due gruppi di decisioni relativi all’art. 22 della l. 24 dicembre 1969 n. 990 (che impone al danneggiato da sinistro stradale di inviare all’assicuratore la richiesta di risarcimento a mezzo a.r. e di attendere 60 giorni prima di proporre l’azione giurisdizionale)[31] ed al tentativo obbligatorio di conciliazione previsto (con diverse modalità per lavoro pubblico e privato) per le controversie di lavoro[32]. <br />Sotto un primo profilo, particolarmente interessante è, ai fini che ci occupano, Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276 che ha concluso per la non rilevanza di considerazioni abbastanza simili a quelle formulate in queste pagine, ritenendo la propria cognizione limitata alle sole limitazioni di tutela derivanti direttamente dalla legge e non dalle modalità concrete di funzionamento delle previsioni normative: “se infatti è vero che l’art. 24 della Costituzione garantisce una tutela giurisdizionale &#8220;effettiva&#8221;, al di là della sua proclamazione formale, è altrettanto vero che in tanto l&#8217;ineffettività del modo  di tutela può risolversi nella violazione della norma costituzionale, in quanto derivi direttamente dalla legge così come formulata e strutturata e non dalle modalità, più o meno efficaci, della sua applicazione. La valutazione degli eventuali limiti della concreta attuazione della legge compete infatti alla pubblica amministrazione, per l&#8217;apprestamento degli strumenti più idonei consentiti dalle norme vigenti, mentre spetta al legislatore l’adozione delle eventuali modifiche che l&#8217;esperienza rivelasse opportune”. <br />In buona sostanza, saremmo quindi in presenza di limitazioni di tutela imputabili solo alla pubblica amministrazione e non al legislatore, pienamente superabili attraverso l&#8217;apprestamento degli strumenti più idonei consentiti dalle norme vigenti o eventuali modifiche legislative (non si comprende, però, quali potrebbero essere i mezzi di tutela attribuiti al cittadino nei confronti dell’inerzia della pubblica amministrazione, né quali modifiche legislative potrebbero modificare in maniera determinante l’attuale modo di funzionamento degli uffici di conciliazione). <br />Ad avviso di chi scrive, l’argomentazione si pone però in sostanziale contraddizione con l’orientamento più radicale tenuto dalla Corte in altre decisioni (ad es., quelle relative al servizio postale e al servizio ferroviario sopra ricordate) in cui si è attribuita rilevanza, in sostanza, a considerazioni fattuali in ordine alla sostanziale ineffettività dei meccanismi amministrativi di reclamo e alla pratica inutilità degli stessi; siamo quindi in presenza di un’elaborazione costituzionale che presenta forti margini di opinabilità e che non è facile ricostruire in termini ricostruttivi coerenti. <br />È poi fortemente sintomatico che proprio la citata Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276 abbia legittimato il tentativo di conciliazione obbligatorio anche in ipotesi in cui (ad es., con riferimento al procedimento di ingiunzione di pagamento[33]) era fortemente contestabile, anche al livello astrattamente giuridico, la legittimità della scelta normativa di imporre il filtro della giurisdizione condizionata.Sotto un secondo profilo, deve rilevarsi come le decisioni relative all’art. 22 della l. 24 dicembre 1969 n. 990 rechino una giustificazione della giurisdizione condizionata anche a livello economico[34], individuandola nella necessità di “evitare un eccesso nell&#8217;esercizio del diritto….(derivante da) una troppo sollecita proposizione di giudizi, le cui spese, in caso di soccombenza della impresa convenuta, si risolverebbero in un inutile aggravio del costo di gestione dell&#8217;impresa medesima, con riflessi pregiudizievoli per l&#8217;intero settore del servizio e conseguentemente anche per gli assicurati a cagione dell&#8217;inasprimento di tariffe e premi[35]”; dalle considerazioni sopra formulate emerge però un quadro complessivo che porta a sospettare che, oltre all’effetto economico richiamato dalla Corte costituzionale (e che dovrebbe importare alti livelli di efficienza dei meccanismi di giurisdizione condizionata; alti livelli di efficienza che non sembrano riscontrabili nell’esperienza concreta), possano essere operativi, nella pratica, anche gli effetti di selezione della tutela giurisdizionale individuati in queste pagine. <br />In definitiva, siamo in presenza di una problematica fortemente caratterizzata da contraddizioni forse non giustificabili in una prospettiva ricostruttiva più generale e che richiederebbe una decisiva “rimeditazione” in termini più coerenti e, probabilmente, radicali; ed in questa prospettiva, un ruolo non secondario dovrebbe essere attribuito, ad avviso di chi scrive, ad un nuovo approccio meno chiuso sul discorso puramente giuridico e che utilizzi più ampiamente, nell’individuazione delle funzioni degli istituti, gli apporti “esterni” derivanti da altre discipline, come l’analisi economica o la sociologia del diritto. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] In www.GiustAmm.it Rivista di diritto pubblico n. 7/2008. <br />
[2] CAPPONI B. Commento all’art. 24 Cost. in CONSOLO C. (a cura di) Codice di procedura civile commentato, Milano IPSOA, III ed. 2007 (voce aggiornata da STORTO A.), 8. <br />
[3] Si tratta però di una disposizione meramente riproduttiva della norma “base” dichiarata incostituzionale da Corte cost. 25 luglio 2008, n. 296.<br />
[4] In Giust. civ. 1993, I, 1155; Giur. cost. 1993, 291; Cons. Stato 1993, II, 196; Dir. lav. 1993, II, 233; Foro it. 1993, I,1028; Giur. it. 1993, I,1,1384; Rass. avv. Stato 1993, I, 19. <br />
[5] Corte cost. 25 luglio 2008 n. 296, cit.<br />
[6] Il problema non è puramente teorico, ove si pensi ai dubbi sussistenti riguardo alla possibilità di utilizzare il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di reclamo/conciliazione, come il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro; la relativa questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza da Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276 in Giust. civ. 2000, I, 2499 con nota di BRIGUGLIO; Giur. cost. 2000, 2148; Corriere giuridico 2000, 1237; Foro it. 2000, I, 2752; Informazione previd. 2000, 1025; Mass. giur. lav. 2000, 1098 con nota di TISCINI; Notiziario giur. lav. 2000, 520; Orient. giur. lav. 2000, I, 864. <br /> <br />
[7] VIOLA L. Analisi economica del processo amministrativo: prime riflessioni in www.GiustAmm.it Rivista di diritto pubblico n. 10/2005 e Introduzione breve all’analisi economica della responsabilità civile della pubblica amministrazione in Giurisdizione amministrativa, 2006, 331. <br /> <br />
[8] Definiti da CHIANCONE  A. e PORRINI  P. Lezioni di analisi economica del diritto, III ed., Torino, Giappichelli, 1998, 42 come “tutti quei costi che le parti devono sopportare per poter porre in atto una transazione: essi potranno essere costituiti, per esempio, dai costi sopportati, anche in termini di tempo, per individuare la controparte e da quelli connessi con la ricerca di alleati, dai costi connessi con la definizione legale del rapporto (ad esempio: il tipo di contratto e le sue specifiche caratteristiche), dai costi connessi con l’attività necessaria per seguire gli eventi (ad esempio, il modo in cui è eseguito un contratto), dai costi connessi con l’individuazione della strategia da seguire nei confronti della controparte”. <br /> <br />
[9] COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T. Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile,  II ed., Bologna, Il Mulino, 2006, vol. II, Applicazioni, 187. <br /> <br />
[10] COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T. Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. 187. Si pensi, soprattutto, “al caso limite in cui i costi processuali superano il beneficio atteso dal risarcimento. In questo caso le vittime non agiranno, e i danneggianti non riceveranno nessun segnale negativo dal sistema della responsabilità civile, onde adotteranno meno prevenzioni del necessario, potendo non internalizzare parte dei costi delle loro attività”. <br />
[11] COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T. Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. 187.  <br />
[12] COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T. Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. 187.<br />
[13] COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T. Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. 187.<br />
[14] COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T. Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. 187.<br />
[15] CHIANCONE  A. e PORRINI  P. Lezioni di analisi economica del diritto cit. 43. “Le regole di responsabilità dovrebbero mirare a minimizzare i costi sociali degli incidenti, cioè la somma dei costi preventivi, del danno e dei costi transattivi”: CALABRESI G. The costs of accidents: a legal and economic analysis, 1970, 26, nella traduzione di  COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T. Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit., vol. I, Fondamenti, 202. <br /> <br />
[16] Per un possibile catalogo delle diverse politiche giudiziarie che possono incrementare “l’effetto di scoraggiamento” della domanda di giustizia, si rinvia a PAGANETTO L. e TRIA G. Dispute civili e sistema giudiziario: un’analisi economica del caso italiano in MIRABELLI C., PAGANETTO L. e TRIA G. (a cura di) Economia della giustizia. Domanda, offerta, organizzazione delle cause civili, Roma, Donzelli, 2005, 28. <br /> <br />
[17] COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T. Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit., vol. II, Applicazioni, 187.[18] Non a caso, la sociologia del diritto ha individuato una delle cause del progressivo scadimento qualitativo della nostra pubblica amministrazione, nell’atteggiamento di disfavore del nostro ordinamento nei confronti della piena affermazione della responsabilità civile della p.a.:  BETTINI R. Sociologia del diritto amministrativo Milano, Franco Angeli, 2000, 96. <br /> <br />
[19] L’avversione al rischio è definita da POLINSKY A.M. e RUBINFELD D.L. Liti temerarie e responsabilità processuale: un’analisi economica in Resp. civ e prev. 1999, 862, nt. 35 come l’atteggiamento di “una persona (che) si preoccupa non solo del valore previsto di una situazione a rischio, ma anche della proporzione assoluta del rischio. Per esempio, una persona avversa al rischio, non rimarrebbe indifferente tra il perdere di sicuro  1,000 e il 10 % di possibilità di perderne 10,000, anche se la perdita prevista è di  1,000 nel secondo caso. Sceglierebbe la perdita sicura di  1,000 o di stipulare un’assicurazione per  1,000 che la compenserebbe completamente nel caso che ne perdesse 10,000”. Di norma, le organizzazioni commerciali sono, al contrario, considerate all’interno della diversa categoria dei soggetti neutrali al rischio: COOTER R., MATTEI U., MONATERI  P.G., PARDOLESI R. e ULEN T. Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit. vol. I, Fondamenti, 72. <br /> <br />
[20] Per l’approfondimento dei due effetti sopra evidenziati, impossibile in queste pagine, si rinvia a VIOLA L. Introduzione breve all’analisi economica della responsabilità civile della pubblica amministrazione, cit.,  339 e ss, ove è anche l’analisi delle voci favorevoli e contrarie emerse in dottrina. <br /> <br />
[21] In Italia, un grosso elemento di complicazione e incertezza è dato dalla presenza di aree estese di piccola impresa o impresa familiare che presentano forti elementi di contiguità e sono spesso difficilmente distinguibili dagli interessi del “semplice cittadino”: VIOLA L. Introduzione breve all’analisi economica della responsabilità civile della pubblica amministrazione, cit.,  343, nota 52. <br /> <br />
[22] Definita da POLINSKY A.M. e RUBINFELD D.L. Liti temerarie e responsabilità processuale: un’analisi economica cit., 869 come la regola secondo cui “la parte che soccombe nell’azione iniziale deve farsi carico delle spese legali sostenute dall’altra parte”, in contrapposizione all’american rule, in cui “ciascuna delle parti paga personalmente le proprie spese di difesa” (MARCHESI D. Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto ed economia del processo civile cit., Bologna, Il Mulino, 2003, 94). L’english rule è spesso definita anche come “regola continentale” o principio del fee-shifting: MARCHESI D. Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto ed economia del processo civile cit., 94 e FRANZONI L. A. Introduzione all’economia del diritto cit., Bologna, Il Mulino, 2003, 215. <br />
[23] In questo caso, l’opzione tra le due diverse politiche potrebbe essere determinata da ragioni di immagine o di soddisfazione dell’utente del servizio<br />
[24] TISCINI R. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro in Riv. trim. dir. proc. civ. 1999, 3, 1087;  <br />
[25] Si tenga, infatti, presente quanto rilevato alla nota 15 in ordine alla necessità, ampiamente sottolineata dall’analisi economica del diritto, di favorire in ogni modo la soluzione che importa costi di transazione e processuale minori, proprio per ridurre gli effetti distorsivi sottolineati in queste pagine. <br /> <br />
[26] Tra le tante, si veda Corte cost.23 novembre 1993, n. 406 in Giur. cost. 1993, fasc. 6; Foro it. 1993, I, 3214; Giust. civ. 1994, I, 334; Giur. imp. 1994, 416; Bollettino trib. 1994, 90; Giur. it. 1994, I, 380; Rass. imp. 1994, 1009, con riferimento all’art. 33 ult. comma del  d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (disciplina dell&#8217;imposta di bollo); la declaratoria di incostituzionalità è sostanzialmente giustificata dalla necessità di non “rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa” e dalla natura prevalentemente documentaria dei rimborsi dell’imposta di bollo. Nella materia pensionistica, si veda Corte cost. 11 dicembre 1989, n. 530 (in Giust. civ. 1990, I, 309;<br />
Cons. Stato, 1989, II, 1676; Riv. corte conti 1989, fasc. 6, 209) relativa al ricorso al Consiglio di amministrazione dell’ENPAS in materia di pensioni pubbliche. <br /> <br />
[27] In Dir. lav. 1992, II,167; la previsione dichiarata incostituzionale prevedeva che l’azione giudiziaria contro l&#8217;Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni potesse essere proposta solo dopo la decisione del reclamo proposto in sede amministrativa o il decorso di sei mesi dalla presentazione del reclamo. <br /> <br />
[28] Corte cost. 26 luglio 1979, n. 93 (in Giur. cost. 1979, I, 690; Giust. civ. 1980, I, 38; Rass. avv. Stato 1979, I, 607; Mass. giur. lav. 1979, 744; Riv. giur. lav. 1980, II,3; Giur. it. 1980, I,1, 387; Foro it. 1979, I, 2539; Arch. civ. 1980, 124; Dir. lav. 1980, II, 49; Riv. amm. R. It. 1981, 163), relativa alle ferrovie e tramvie in concessione; la natura di condizione di procedibilità dell’adempimento è poi stata utilizzata per “salvare” il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 5 della l. 11 maggio 1990 n. 108 (Corte cost. 4 marzo 1992, n. 82 in Foro it. 1992, I, 1023; Giur. cost. 1992, 835; Giust. civ. 1992, I, 1672; Lavoro e prev. oggi 1992, 987; Cons. Stato 1992, II, 382; Dir. lav. 1992, II, 342; Giur. it. 1992, I, 1, 1843; Mass. giur. lav. 1992, 4, 135; Orient. giur. lav. 1992, I, 386; Riv. giur. lav. 1992, II, 93; Notiziario giur. lav. 1992, 92; Riv. it. dir. lav. 1993, II, 20 con nota di BALLETTI). <br />
[29] In Giur. cost. 2007, 6; Giust. civ. 2008, 2 307.<br />
[30] Concretamente regolamentate dalla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 19 aprile 2007, n. 173 (approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti). <br />
[31] Da ultimo, si veda Corte cost. 15 luglio 2003, n. 251 in Giur. cost. 2003, 4 che ha sottolineato la legittimità della norma “in considerazione del soddisfacimento delle preminenti esigenze di interesse sociale cui la disposizione tende….(e della necessità di evitare) una troppo sollecita proposizione di giudizi, le cui spese, in caso di soccombenza della impresa convenuta, si risolverebbero in un inutile aggravio del costo di gestione dell&#8217;impresa medesima, con riflessi pregiudizievoli per l&#8217;intero settore del servizio e conseguentemente anche per gli assicurati a cagione dell&#8217;inasprimento di tariffe e premi”; per un quadro delle decisioni precedenti della Corte in materia, si rinvia a CAPPONI B. Commento all’art. 24 Cost. cit.,  10. <br />
[32] Si vedano la già cit. Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276 e la successiva 6 febbraio 2001, n. 29 (in Giur. cost. 2001, 1; Giur. it. 2001, 1097 con nota di FONTANA). <br />
[33] Sulla problematica si veda BRIGUGLIO A. Un’occasione per la pronuncia di una sentenza interpretativa di rigetto da parte della Consulta? in Giust. civ. 2000, 10, 2499. <br />
[34] Per una prima elencazione delle vicende in cui è emerso, nelle decisioni della Corte costituzionale, il ricorso all’analisi economica del diritto, si rinvia a PARDOLESI R. e TASSONE B. I giudici e l’analisi economica del diritto privato, Bologna, Il Mulino, 2003. <br />
[35] La citazione è presa dalla cit. Corte cost. 15 luglio 2003, n. 251.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 1.10.2008)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giurisdizione-condizionata-e-azione-risarcitoria-nei-confronti-della-p-a-le-incertezze-della-corte-costituzionale/">Giurisdizione condizionata e azione risarcitoria nei confronti della p.a.: le incertezze della Corte Costituzionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le azioni avverso il silenzio della p.a. nel nuovo codice del processo amministrativo: aspetti problematici</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-azioni-avverso-il-silenzio-della-p-a-nel-nuovo-codice-del-processo-amministrativo-aspetti-problematici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:46 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/le-azioni-avverso-il-silenzio-della-p-a-nel-nuovo-codice-del-processo-amministrativo-aspetti-problematici/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-azioni-avverso-il-silenzio-della-p-a-nel-nuovo-codice-del-processo-amministrativo-aspetti-problematici/">Le azioni avverso il silenzio della p.a. nel nuovo codice del processo amministrativo: aspetti problematici</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 18.11.2010) Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-azioni-avverso-il-silenzio-della-p-a-nel-nuovo-codice-del-processo-amministrativo-aspetti-problematici/">Le azioni avverso il silenzio della p.a. nel nuovo codice del processo amministrativo: aspetti problematici</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-azioni-avverso-il-silenzio-della-p-a-nel-nuovo-codice-del-processo-amministrativo-aspetti-problematici/">Le azioni avverso il silenzio della p.a. nel nuovo codice del processo amministrativo: aspetti problematici</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/3910_ART_3910.pdf">clicca qui</a></p>
<p align=right><i>(pubblicato il 18.11.2010)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-azioni-avverso-il-silenzio-della-p-a-nel-nuovo-codice-del-processo-amministrativo-aspetti-problematici/">Le azioni avverso il silenzio della p.a. nel nuovo codice del processo amministrativo: aspetti problematici</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;emergenza rifiuti approda avanti al giudice amministrativo, tra effetto n.i.m.b.y. e analisi economica del diritto</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lemergenza-rifiuti-approda-avanti-al-giudice-amministrativo-tra-effetto-n-i-m-b-y-e-analisi-economica-del-diritto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:16 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/lemergenza-rifiuti-approda-avanti-al-giudice-amministrativo-tra-effetto-n-i-m-b-y-e-analisi-economica-del-diritto/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lemergenza-rifiuti-approda-avanti-al-giudice-amministrativo-tra-effetto-n-i-m-b-y-e-analisi-economica-del-diritto/">L&#8217;emergenza rifiuti approda avanti al giudice amministrativo, tra effetto n.i.m.b.y. e analisi economica del diritto</a></p>
<p>Sommario: 1. I giudici e l’emergenza rifiuti: la discarica di Serre – 2. Dal diritto incomprimibile all’ambiente salubre alla discarica di Serre &#8211; 3. Dall’intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ai futuri interventi del giudice amministrativo &#8211; 4. Dall’effetto n.i.m.b.y. all’analisi economica del diritto. 1. I giudici e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lemergenza-rifiuti-approda-avanti-al-giudice-amministrativo-tra-effetto-n-i-m-b-y-e-analisi-economica-del-diritto/">L&#8217;emergenza rifiuti approda avanti al giudice amministrativo, tra effetto n.i.m.b.y. e analisi economica del diritto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lemergenza-rifiuti-approda-avanti-al-giudice-amministrativo-tra-effetto-n-i-m-b-y-e-analisi-economica-del-diritto/">L&#8217;emergenza rifiuti approda avanti al giudice amministrativo, tra effetto n.i.m.b.y. e analisi economica del diritto</a></p>
<p><b>Sommario</b>: <b>1.</b> I giudici e l’emergenza rifiuti: la discarica di Serre – <b>2.</b> Dal diritto incomprimibile all’ambiente salubre alla discarica di Serre &#8211; <b>3.</b> Dall’intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ai futuri interventi del giudice amministrativo &#8211; <b>4.</b> Dall’effetto n.i.m.b.y. all’analisi economica del diritto.</p>
<p><b>1.	I giudici e l’emergenza rifiuti: la discarica di Serre.</b><br />
L’emergenza rifiuti in Campania che è attualmente all’attenzione dell’opinione pubblica è stata preceduta e sarà certamente seguita da una serie di vicende giurisdizionali destinate ad inserirsi, con un qualche ruolo, in una vicenda più ampia che testimonia sempre di più la complessiva incapacità del “sistema Italia” di rapportarsi correttamente alla problematica della gestione del ciclo dei rifiuti e, più in generale, a tutti i problemi che presuppongono una gestione collettiva delle risorse. <br />Sotto il versante giurisdizionale, si segnala certamente un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Salerno (Trib. Salerno Sez. I civile ord. 28 aprile 2007[1]) che, sulla base dell’applicazione della costruzione giurisprudenziale sul diritto incomprimibile all’ambiente salubre e alla sua “proiezione avanzata” costituita dal cd. diritto all’ambiente salubre, ha ordinato al Commissario Straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania di astenersi dall’installare e dal porre in esercizio l’impianto di discarica dei rifiuti, localizzato nel Comune di Serre, in località Valle della Masseria. <br />In poche battute la vicenda: il Comune di Serre contestava, con un ricorso cautelare, la decisione del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania che, con ordinanza, aveva individuato un sito (una cava dismessa) nel territorio di detto Comune per la creazione di una “megadiscarica di rifiuti”; intervenivano in giudizio alcune aziende della zona (caseifici ed aziende agricole), un Consorzio di bonifica, la Coldiretti ed alcuni cittadini del Comune di Serre, proprietari di abitazioni poste nelle immediate vicinanze del sito individuato per l’ubicazione della discarica; con l’ordinanza Trib. Salerno Sez. <br />I civile 28 aprile 2007, il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal Comune di Serre era accolto ed il Giudice ordinava al Commissario Straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania “di astenersi dall’installare e dal porre in esercizio l’impianto di discarica dei rifiuti”; il provvedimento era reclamato dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania avanti al Tribunale di Salerno, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.; con ordinanza del 10 giugno 2007, il Tribunale di Salerno rigettava il reclamo cautelare, confermando sostanzialmente l’impianto del provvedimento monocratico ed in particolare, la ricostruzione della fattispecie in termini di tutela del diritto incomprimibile alla salute. <br />L’ordinanza del Tribunale di Salerno era impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Campania con “ricorso straordinario ….. ai sensi dell’art. 111 Cost., ……da valutare eventualmente come istanza di regolamento preventivo di giurisdizione anche per l’eventuale causa di merito o come richiesta di pronuncia del principio di diritto per la speciale rilevanza della questione ai sensi dell’art. 363, 3° comma c.p.c.”; con sentenza 28 dicembre 2007 n. 27187[2], la Corte di cassazione a Sezioni Unite dichiarava inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (i provvedimenti emessi in sede cautelare non sono, infatti, suscettibili di ricorso straordinario per Cassazione, in quanto si tratta di atti privi di stabilità e inidonei a divenire giudicato, anche nelle ipotesi in cui nessuna delle parti abbia iniziato il giudizio di merito) e l’istanza di regolamento di giurisdizione (il regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. richiede, infatti, la preventiva instaurazione di un giudizio al fine di radicare il necessario interesse, attuale e concreto, a conoscere il giudice fornito di giurisdizione, non essendo conosciuta dal nostro ordinamento una verifica della giurisdizione preventiva all’instaurazione del giudizio), ma riteneva di poter comunque esercitare il proprio potere discrezionale di enunciare d’ufficio il principio di diritto applicabile alla fattispecie, nelle ipotesi di questioni di particolare importanza (art. 363, 3° comma c.p.c., come sostituito dall’art. 4 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40); di conseguenza, le Sezioni Unite della Corte di cassazione concludevano la vicenda enunciando il seguente principio di diritto (che, ovviamente, non può esplicare effetti diretti sul provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile): “anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, come il diritto alla salute (art. 32 Cost.), allorché la loro lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale, espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della P.A. di cui sia denunciata la illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, come ad es. in quelle di gestione del territorio, compete a detti giudici la cognizione esclusiva delle relative controversie circa la sussistenza in concreto dei diritti vantati e il contemperamento o limitazione dei suddetti diritti con l’interesse generale pubblico all’ambiente salubre e la emissione di ogni provvedimento cautelare, per assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie dei soggetti che deducono di essere danneggiati da detti comportamenti o provvedimenti”. <br />La migliore comprensione dell’intervento della Corte di cassazione richiede un sintetico riepilogo dell’elaborazione giurisprudenziale relativa alla cd. natura incomprimibile del diritto alla salute e della relativa querelle dottrinale. </p>
<p><b>2. Dal diritto incomprimibile all’ambiente salubre alla discarica di Serre.</b><br />
Come già rilevato in altra sede[3], l’ordinanza del Tribunale di Salerno (Trib. Salerno Sez. I civile 28 aprile 2007) che ha dato origine all’intera vicenda costituisce una sostanziale esplicazione dell’elaborazione giurisprudenziale relativa ai cd. diritti incomprimibili previsti dalla Costituzione ed ha dato tutela proprio al diritto dei cittadini all’ambiente salubre (posizione soggettiva che costituisce la “dimensione sociale” del diritto alla salute) e al diritto costituzionale del Comune ricorrente “alla propria identità culturale, politica ed economica, alla cui tutela il Comune è sicuramente legittimato[4]”. <br />In particolare, l’orientamento giurisprudenziale in discorso prende origine, come ormai ampiamente noto, da due importanti leading cases, relativi alla tutela del diritto alla salute[5] ed ha avuto modo di svilupparsi secondo due direttrici fondamentali, costituite dalla problematica della pretesa a determinati trattamenti sanitari (cure mediche all’estero; trattamenti non erogati dal servizio sanitario nazionale) e dalla tutela del cd. diritto all’ambiente salubre (che costituisce una proiezione avanzata del diritto alla salute e che ha trovato tutela, in alcuni modelli giurisprudenziali, anche con riferimento alla scelte pubbliche relative alla localizzazione di impianti di pubblica utilità, come depuratori, discariche, ecc.)[6]. <br />A base dell’orientamento giurisprudenziale è il definitivo ripudio della tesi della natura programmatica dell&#8217;art. 32 Cost e il riconoscimento della funzione “primaria, assoluta” e “non condizionata ad eventuali interessi di ordine collettivo o generale” che il diritto alla salute[7] assumerebbe nella Costituzione repubblicana. <br /> Per l’orientamento giurisprudenziale in discorso, la tecnica di tutela di tale posizione soggettiva deve essere pertanto individuata, non diversamente da quanto avviene con riferimento agli altri diritti fondamentali della persona umana, nella “difesa a tutta oltranza” del diritto alla salute dalle attività lesive provenienti da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, dell&#8217;ordinamento. Ne deriva che neppure all&#8217;autorità amministrativa preposta alla tutela della salute pubblica può essere attribuito il potere di “sacrificare o comprimere” la detta posizione soggettiva: nei confronti del diritto alla salute, pertanto, l&#8217;amministrazione, “spoglia delle prerogative pubblicistiche, non soltanto non ha potere ablatorio, ma può essere passibile di provvedimento inibitorio da parte del giudice naturale dei diritti”. <br />In una successiva decisione (Cass. s.u. 20 gennaio 1992 n. 2092), le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno poi completato la costruzione, qualificando espressamente in termini di attività materiale della p.a. il comportamento dell&#8217;amministrazione lesivo del diritto alla salute del cittadino e così escludendo che l’intervento del giudice possa essere riportato ai limiti previsti dall’art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E; è stata quindi ammessa la possibilità, per il giudice ordinario, di condannare la p.a. ad un facere specifico, allorché ciò sia necessario per eliminare il pregiudizio derivante dall&#8217;illecito permanente lesivo del diritto di salute dell&#8217;individuo (nel caso di specie, il facere consisteva nella rimozione di un depuratore installato ad una distanza inferiore a quella prescritta).Come già rilevato, la giurisprudenza sul diritto alla salute ha trovato i due principali campi di applicazione nella tutela dell&#8217;ambiente e nella materia dell&#8217;assistenza sanitaria in senso stretto.Nella materia ambientale, la possibilità di tutela è derivata dalla proiezione (già presente nei due leading cases all&#8217;origine del nuovo orientamento della Cassazione) del diritto alla salute sul terreno esterno costituito dal cd. “diritto all&#8217;ambiente salubre”; ed in questa formulazione (spesso caratterizzata dalla natura “oppositiva” della posizione soggettiva fatta valere dal privato), la costruzione ha incontrato sicuramente un certo favore in giurisprudenza che è rispecchiato da un certo numero di decisioni che, utilizzando le forme procedurali dell&#8217;azione risarcitoria, dell&#8217;inibitoria o dell&#8217;ordinaria azione di condanna (previo utilizzo, se del caso, della strumentazione cautelare o dell&#8217;accertamento tecnico preventivo), sono spesso intervenute in complesse problematiche relative alla realizzazione di importanti opere pubbliche (centrali termoelettriche; depuratori; discariche ecc.)[8]. <br />Al contrario, nella diversa versione della pretesa al riconoscimento di trattamenti sanitari (cure all’estero; vaccini antiallergici; ecc.) non assicurati (o assicurati con notevole ritardo) dal servizio sanitario nazionale (e, quindi, in giudizi caratterizzati dalla tipica natura “pretensiva” dell’interesse fatto valere in giudizio dal cittadino), l’orientamento giurisprudenziale in discorso ha conosciuto qualche momento di crisi, riportabile ad un certo numero di decisioni che hanno ricostruito in termini di interesse legittimo le “posizioni soggettive correlate alle prestazioni socio-sanitarie e agli aspetti qualitativi delle prestazioni sanitarie[9]” o che hanno proposto altre ricostruzioni sistematiche tese a “contemperare” il diritto alla salute con le esigenze di compatibilità finanziaria delle istituzioni pubbliche[10].Le “storiche” decisioni del 2006 delle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia di azione risarcitoria nei confronti della p.a. (Cass. s.u. 13 giugno 2006, n. 13659 e 13660[11]) hanno poi dedicato una qualche attenzione anche alla problematica dei cd. diritti incomprimibili, confermando la (ormai) tradizionale soluzione che riporta alla giurisdizione dell’A.G.O. le azioni (risarcitorie e non) relative alla violazione di diritti fondamentali previsti dalla Carta costituzionale: “l&#8217;amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice ordinario in tutte le ipotesi in cui l&#8217;azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili, come la salute ……………… o l&#8217;integrità personale…….. (al contrario) quante volte si sia in presenza di atti riferibili oltre che ad una pubblica amministrazione a soggetti ad essa equiparati ai fini della tutela giudiziaria del destinatario del provvedimento e l&#8217;atto sia capace di esplicare i propri effetti perchè il potere non incontra ostacolo in diritti incomprimibili della persona, la tutela giudiziaria deve dunque essere chiesta al giudice amministrativo[12]”. <br />L’indicazione presente nei due importanti interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione è poi stata immediatamente raccolta dalla giurisprudenza successiva che ha ulteriormente sviluppato la linea argomentativa che assicura una tutela particolare ai diritti incomprimibili previsti dalla Costituzione. <br />In particolare, con riferimento alla problematica della pretesa a determinate prestazioni, è intervenuta Cass. s.u. 1 agosto 2006, n. 17461[13] che, in una particolare fattispecie (azione di accertamento del diritto a parcheggiare nelle immediate vicinanze dell’ospedale proposta da alcuni emodializzati), ha ammesso la giurisdizione dell’A.G.O., solo con riferimento al “nucleo essenziale, che configura un diritto soggettivo assoluto e primario, volto a garantire le condizioni di integrità psico-fisica delle persone bisognose di cura allorquando ricorrano condizioni di indispensabilità, di gravità e di urgenza non altrimenti sopperibili, a fronte delle quali è configurabile soltanto un potere accertativo della pubblica amministrazione in punto di apprezzamento della sola ricorrenza di dette condizioni; in assenza, però, di dette condizioni e allorquando non vengano denunziati pregiudizi alla salute &#8211; anche in termini di aggravamenti o di non adeguata guarigione &#8211; la domanda volta a ottenere le dovute prestazioni con modalità di più comoda ed agevole praticabilità per il paziente di quelle apprestate dalla pubblica amministrazione, ha come presupposto una situazione soggettiva di interesse legittimo stante la discrezionalità riconosciuta alla autorità amministrativa di soddisfare tempestivamente le esigenze del richiedente scegliendo tra le possibili opzioni praticabili &#8211; anche attraverso una opportuna integrazione tra le potenzialità delle strutture pubbliche con quelle private convenzionate &#8211; la soluzione reputata più adeguata alla finalità di piena efficienza del servizio sanitario[14]”. <br />Con riferimento all’altro filone giurisprudenziale relativo alla contestazione di interventi pubblici lesivi del diritto alla salute o all’ambiente salubre dei cittadini, particolare importanza deve essere assicurata a Cass. s.u. 8 novembre 2006, n. 23735[15] che, in una controversia relativa all’obbligo di interrare una linea di trasmissione dell’energia elettrica (e che aveva visto l’emanazione, da parte del giudice ordinario, dell’ordine a TERNA di interrare la condotta), ha confermato l’orientamento che attribuisce carattere di assolutezza al diritto alla salute e che nega, di conseguenza, che alla pubblica amministrazione sia stato attribuito il potere di comprimere, in qualche modo, tale diritto: “il carattere di assolutezza del diritto alla salute e la sua elaborazione sul versante dei rapporti intersoggettivi ha trovato risconto sia nell&#8217;affermazione che esso è sovrastante all’amministrazione di guisa che questa non ha alcun potere, neppure per motivi di interesse pubblico specialmente rilevante, non solo di affievolirlo, ma neanche di pregiudicarlo nel fatto indirettamente, perchè, incidendo in un diritto fondamentale, la pubblica amministrazione agisce nel fatto, dal momento che, non essendo giuridicamente configurabile un suo potere in materia, esso per il diritto non provvede, ma esplica comunque e soltanto attività materiale illecita”. <br />Come già avvenuto con riferimento alla stessa “genesi” dell’orientamento giurisprudenziale, anche le più recenti decisioni relative alla tutela del diritto alla salute sono state criticate dalla dottrina che ha individuato il rischio dell’imporsi di un modello di giurisdizione “tendenzialmente monista, con esiti possibili di “governo dei giudici” (di tipo americano) estranei alla nostra tradizione storica e all’equilibrio costituzionale dei diritti europei continentali, in cui il rapporto tra jus e lex (tra i diritti innati e il potere della legge) è affidato ad un controllo “accentrato” (e non diffuso) di costituzionalità delle scelte del legislatore[16]”. <br />È quindi forte il rischio che, attraverso “il mito del superdiritto il giudice ordinario (possa mettere) fuori gioco l’intero assetto legalmente dato delle procedure democratiche di decisione amministrativa, che finisce per essere soppiantato dalla pronuncia del giudice civile, resa sulla domanda di un cittadino che abbia dedotto la lesione del suo diritto incomprimibile alla salute, quale effetto delle decisioni localizzative degli impianti e/o delle opere pubbliche potenzialmente incidenti sulla salute (o sull’ambiente salubre)[17]”. <br />Sotto il profilo più propriamente istituzionale, la sostituzione diretta del giudice all’amministrazione insita nella soluzione giurisprudenziale sopra richiamata può pertanto inserire nel sistema effetti profondamente disfunzionali che sarebbero stati evitati dall’attribuzione al giudice amministrativo della cognizione delle vicende in oggetto: “il meccanismo decisionale proprio del giudizio civile di accertamento e di condanna opera una sostituzione diretta e piena della decisione amministrativa (che viene tolta di mezzo, disapplicata, per l’appunto, lì dove, invece, il sindacato del giudice amministrativo è rispettoso della funzione, poiché giudica di come l’amministrazione ha proceduto ed ha giudicato (giudizio rescindente di diritto), ma lascia alla sede naturale del procedimento partecipato la scelta finale (fase rescissoria del riesercizio corretto della funzione)[18]”. <br />L’ordinanza del Tribunale di Salerno (Trib. Salerno Sez. I civile 28 aprile 2007) che ha dato origine all’intera vicenda evidenzia indubbiamente la presenza (comunque la si pensi) di tutti i pregi e/o difetti della costruzione giurisprudenziale sul diritto alla salute; in particolare, in altra sede, sono state rilevate forti perplessità in ordine all’utilizzazione della previsione dell’art. 2050 c.c.[19] come fonte di (incerti) obblighi di aggravare il procedimento con “studi di fattibilità” non previsti dalla normativa, di difficile compatibilità con la valutazione di impatto ambientale dell’opera e, soprattutto, di problematica individuazione per l’amministrazione (è, infatti, fin troppo semplice rilevare, come il rischio di un simile procedimento interpretativo sia costituito dal sostanziale “scardinamento” delle poche certezze normative in ordine agli adempimenti da porre in essere nel procedimento di localizzazione degli impianti). <br />L’intero intervento del Tribunale di Salerno evidenzia poi un decisivo sconfinamento sul terreno del procedimento e provvedimento amministrativo; in sostanza, infatti, il tessuto motivazionale dell’ordinanza è fondato quasi esclusivamente sulla rilevazione di vizi procedurali (la mancanza dello “studio di fattibilità, sul piano della salute umana”) e della discrezionalità amministrativa (l’errata ponderazione degli interessi a base della localizzazione dell’opera) che sono tipici del giudizio amministrativo di legittimità e non dei giudizi di accertamento e condanna; siamo quindi chiaramente in presenza di una di quelle ipotesi in cui la costruzione sui cd. diritti incomprimibili costituzionalmente tutelati trasmoda in una qualche forma di “sostituzione” dell’A.G.O. alla decisione amministrativa, con pratica perdita di quel sostanziale arricchimento rispettoso delle particolarità dell’attività amministrativa che deriva dal circuito giudizio rescindente in sede giurisdizionale/successivo riesercizio corretto della funzione proprio del giudizio amministrativo di legittimità[20].</p>
<p><b>3. Dall’intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ai futuri interventi del giudice amministrativo.</b><br />
Già in sede di commento a Trib. Salerno Sez. I civile ord. 28 aprile 2007[21], si era evidenziato un problema interpretativo che oggi è concretizzato e reso attuale dall’intervento e dall’impostazione complessiva di Cass. s.u. 28 dicembre 2007 n. 27187. <br />Affrontando una critica dottrinale[22] all’orientamento giurisprudenziale sul carattere incomprimibile del diritto alla salute che citava a conferma un recente intervento della Corte costituzionale[23], si era, infatti, rilevato come la sentenza del Giudice delle leggi si limitasse a ritenere costituzionalmente legittima una previsione normativa (l’art. 1, comma 552 della l. 30 dicembre 2004 n. 311) che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica, considerando il giudice amministrativo “pienamente attrezzato” a tutelare, anche in sede risarcitoria, i diritti costituzionalmente protetti; il vero nucleo problematico della materia non è quindi l’attribuzione della tutela dei diritti costituzionalmente protetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (che, trattandosi di diritti, dovrebbe comunque utilizzare le forme della tutela di accertamento e condanna, con rischi sostanzialmente analoghi a quelli propri dell’intervento dell’A.G.O.), ma la necessità di pervenire ad una costruzione della posizione soggettiva in questione in termini di interesse legittimo (in questo caso, dovrebbe, infatti, trovare applicazione la dialettica tra fase rescindente giudiziale e successivo riesercizio corretto della funzione propria del giudizio di annullamento e che permette la migliore comparazione tra i diversi interessi presenti nella vicenda). <br />Non è un caso che l’intervento sopra citato della Corte costituzionale (Corte cost. 27 aprile 2007, n. 140) sia oggi utilizzato da Cass. s.u. 28 dicembre 2007 n. 27187 per sviluppare una critica all’impianto complessivo dei provvedimenti del Tribunale di Salerno relativi alla discarica di Serre. <br />In particolare, il limite fondamentale della costruzione del Tribunale di Salerno è costituito dall’utilizzazione di una “versione non aggiornata” del criterio di riparto della giurisdizione che non considera le novità derivanti dalla massiccia devoluzione al giudice amministrativo di una serie di materie di giurisdizione esclusiva operata dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80; l’utilizzazione del criterio di riparto che riporta “automaticamente” alla giurisdizione dell’A.G.O. le controversie relative alla tutela del diritto alla salute[24] (sul presupposto della natura incomprimibile della posizione soggettiva e della conseguente natura di attività materiale del comportamento lesivo del diritto, assunto in assoluta carenza di potere) deve quindi essere oggi coordinato con una serie di previsioni che attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo la tutela dei diritti soggettivi eventualmente lesi dall’attività della pubblica amministrazione.Anche in presenza di diritti cd. incomprimibili, il criterio di riparto che deve trovare utilizzazione in presenza di ipotesi di giurisdizione esclusiva è quindi quello prevalentemente utilizzato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione dopo l’intervento della sentenza 6 luglio 2004 n. 204 della Corte costituzionale[25] e costituito dalla distinzione “tra i comportamenti materiali, che esprimono l’esercizio di un potere amministrativo e sono collegati comunque ad un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarato, da quelli di mero fatto, riservando quindi soltanto i primi alla cognizione dei giudici amministrativi, nella materie riservate alla giurisdizione esclusiva di questi ultimi[26]”. <br />Del resto, come già rilevato da Corte cost. 27 aprile 2007, n. 140, non vi è più “ragione per denegare la cognizione dei giudici amministrativi allorché, in materia di giurisdizione esclusiva, vi sia una controversia avente ad oggetto i comportamenti materiali che siano effetto di atti della P.A., o espressione di poteri di questa e ledano diritti, anche se fondamentali e tutelati dalla costituzione”, essendo ormai il giudice amministrativo pienamente attrezzato ad assicurare tutela ai diritti, sia in sede cautelare (le modificazioni disposte all’art. 21 della l. 1034 del 1971 dall’art. 3 della legge n. 205 del 2000 hanno infatti previsto “una tutela cautelare nel corso del processo dinanzi ai giudici amministrativi, assimilabile a quella di cui all’art. 700 c.p.c, per la quale, quando il ricorrente alleghi un pregiudizio grave e irreparabile per l’esecuzione dell’atto amministrativo da lui impugnato, egli può chiedere l’emanazione di misure cautelari idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del ricorso[27]”) che in sede di decisione del merito; in particolare, in sede di decisione del merito del ricorso, il giudice amministrativo può certamente utilizzare i poteri decisori in materia di azione risarcitoria previsti dall’art. 7, 3° comma della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come, da ultimo, sostituito dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000) comprensivi dell’eventuale reintegrazione in forma specifica e, quindi, anche in sede cautelare, non possono sussistere dubbi in ordine all’ammissibilità dell’”inibitoria in concreto disposta in via interinale e urgente …… anche ai sensi dell’art. 2058 c.c.”; per quello che riguarda, poi, il “versante” dell’amministrazione procedente, il Giudice amministrativo, può certamente utilizzare in sede di decisione del merito i propri “poteri di accertamento negativo dei diritti[28]”, così tutelando l’interesse processuale della parte resistente alla revoca dei provvedimenti concessi in sede cautelare. <br />Nel caso di specie, è indubitabile come gli interventi del Tribunale di Salerno ricadessero in una materia strettamente attinente “all’uso o gestione del territorio regionale, tendendo ad inibire la collocazione su un’area sita nel comune di Serre dell’opera pubblica particolare costituita dalla discarica” e come, quindi, la controversia fosse “da qualificare &#8220;urbanistica&#8221; o edilizia …. quindi regolata, sul piano della tutela giurisdizionale, dall’art. 34, 1° comma, del citato d.lgs. n. 80 del 1998[29]”; la giurisdizione a concedere i provvedimenti cautelari adottati dal Tribunale di Salerno era quindi, in realtà del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 34 del d.lgs. 80 del 1998.A prescindere da ogni valutazione in ordine alla correttezza della soluzione della problematica della giurisdizione operata dalla Corte di cassazione, in questa sede interessa sottolineare come la decisione del giudice della giurisdizione confermi l’impianto complessivo delle considerazioni già formulate[30] in precedenza in ordine alla necessità di “staccare” la problematica della tutela dei diritti incomprimibili dall’aggancio alle tematiche del riparto di giurisdizione; in effetti, l’intero dibattito sui diritti incomprimibili si è formato in un momento in cui il “il riparto di giurisdizione si fondava solo sulla tradizionale bipartizione tra diritti soggettivi e interessi legittimi e sulla individuazione del cd. petitum sostanziale[31]” e, quindi, alcuni considerazioni in ordine ai limiti dell’orientamento giurisprudenziale erano strettamente intrecciate ed influenzate dalla querelle sulla giurisdizione; oggi che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è molto meglio ambientata nel nostro sistema di tutela giurisdizionale, occorre dare atto che si tratta, oltre che di una questione di giurisdizione, di una problematica che attiene anche alle modalità di tutela utilizzabili dai giudici, sia ordinari che amministrativi, a seconda dei casi. <br />Le critiche formulate dalla dottrina con riferimento all’elaborazione giurisprudenziale dei cd. diritti incomprimibili (necessaria intermediazione della legge o dell’azione della p.a. nella concretizzazione del contenuto sostanziale del diritto; potere di “veto” attribuito ad un cittadino anche con riferimento alle posizioni soggettive di altri soggetti; labilità del criterio di individuazione dei criteri incomprimibili; sostanziale elusione del giudizio di costituzionalità delle leggi in funzione di una forma surrettizia di “sindacato diffuso”[32]) sono, quindi critiche che non sono sempre esterne alla giurisdizione amministrativa (in quanto relative ad una costruzione giurisprudenziale che tende a sottrarre giurisdizione al giudice amministrativo), ma possono anche essere interne alla stessa (investendo una costruzione che può anche essere utilizzata dal giudice amministrativo, all’interno delle materie di giurisdizione esclusiva); nella seconda ipotesi, la problematica investirà ovviamente, non la problematica della giurisdizione, ma la tematica, ben più interessante, costituita dalle modalità di tutela (in sede cautelare o di merito) del diritto incomprimibile utilizzabili dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.Anche all’interno della giurisdizione amministrativa può pertanto evidenziarsi il rischio dell’imporsi di un modello di giurisdizione “tendenzialmente monista, con esiti possibili di “governo dei giudici” (di tipo americano) estranei alla nostra tradizione storica e all’equilibrio costituzionale dei diritti europei continentali, in cui il rapporto tra jus e lex (tra i diritti innati e il potere della legge) è affidato ad un controllo “accentrato” (e non diffuso) di costituzionalità delle scelte del legislatore[33]” sottolineato dalla dottrina con riferimento all’orientamento giurisprudenziale in discorso; da non sottovalutare poi l’ulteriore rischio che, attraverso “il mito del superdiritto il giudice …….. (possa mettere) fuori gioco l’intero assetto legalmente dato delle procedure democratiche di decisione amministrativa, che finisce per essere soppiantato dalla pronuncia del giudice …., resa sulla domanda di un cittadino che abbia dedotto la lesione del suo diritto incomprimibile alla salute, quale effetto delle decisioni localizzative degli impianti e/o delle opere pubbliche potenzialmente incidenti sulla salute (o sull’ambiente salubre)[34]”. <br />Tra le tante “sfide” che il giudice amministrativo deve oggi affrontare deve pertanto essere inserito anche il confronto con la problematica dei cd. diritti incomprimibili; in particolare, anche il giudice amministrativo dovrà cercare di evitare, ad avviso di chi scrive, il verificarsi di quegli effetti profondamente disfunzionali che possono indubbiamente derivare dall’attribuzione al giudice della cognizione diretta dell’intera fattispecie (in sede di tutela inibitoria o di accertamento), senza la dialettica strutturale tra fase rescindente e rescissoria propria del giudizio di legittimità: “il meccanismo decisionale proprio del giudizio civile di accertamento e di condanna opera una sostituzione diretta e piena della decisione amministrativa (che viene tolta di mezzo, disapplicata, per l’appunto, lì dove, invece, il sindacato del giudice amministrativo è rispettoso della funzione, poiché giudica di come l’amministrazione ha proceduto ed ha giudicato (giudizio rescindente di diritto), ma lascia alla sede naturale del procedimento partecipato la scelta finale (fase rescissoria del riesercizio corretto della funzione)[35]”. </p>
<p><b>4. Dall’effetto n.i.m.b.y. all’analisi economica del diritto.</b><br />
Nello scritto più volte citato[36] si è già rilevato come il rischio insito nell’orientamento giurisprudenziale sui cd. diritti incomprimibili sia quello che si finisca per valutare i progetti di opere pubbliche in sede giurisdizionale e sulla base di una prospettazione che non può essere che parziale, individualistica e riduttiva; è quindi lecito il dubbio che l’orientamento giurisprudenziale in discorso abbia svolto un qualche ruolo nel complessivo formarsi di quel punto problematico della realtà italiana che è stato spesso definito come effetto n.i.m.b.y. <br />Nella materia che ci occupa, si è spesso parlato di effetto (o di sindrome) di n.i.m.b.y. (not in my back-yard, letteralmente, &#8220;non nel mio cortile&#8221;[37]) per individuare quei fenomeni di protesta collettiva che si scatenano contro la realizzazione di grandi opere nei pressi della propria città o del proprio paese, nel timore di gravi ripercussioni sulla salute o sulla qualità della vita in genere; da quanto sopra rilevato, è evidente come la costruzione giurisprudenziale sui cd. diritti incomprimibili previsti dalla Costituzione non costituisca certo un fattore di stabilizzazione delle decisioni amministrative in materia di localizzazione delle opere di pubblica utilità e come questi “superdiritti incomprimibili (possano diventare) una sorta di “mine vaganti” capaci di far “saltare” in qualsiasi momento l’assetto degli interessi democraticamente definito secondo principi di legalità[38]”. <br />Il rischio per il giudice amministrativo è quindi quello di essere “risucchiato” da una costruzione giurisprudenziale che presenta una serie di pericoli evidenti per l’equilibrio complessivo del nostro sistema di tutela giurisdizionale. <br />Ad avviso di chi scrive, un possibile antidoto al rischio sopra evidenziato potrebbe essere individuato nell’analisi economica del diritto (finora sostanzialmente estranea ai nostri modelli processuali, e solo di recente, applicata al processo amministrativo[39]) o, comunque, in una maggiore considerazione degli effetti economici del diversi modelli giurisprudenziali.In particolare, la costante di fondo da tenere presente nella valutazione degli effetti economici dei modelli giurisprudenziali applicati alla problematica della realizzazione delle opere pubbliche, dovrà necessariamente essere costituita dalla necessaria considerazione degli effetti di previsione che derivano dall’adozione di una certa soluzione; nella prospettiva dell’analisi economica del diritto, infatti, ogni volta che il giudice decide una controversia invia un “messaggio”, non solo alle parti in causa, ma a tutta la collettività e, quindi, anche ad una molteplicità di soggetti che regoleranno il proprio comportamento sulla base dell’aspettativa di una determinata soluzione giurisprudenziale: “per i giuristi, ciò significa.., in concreto, abbandonare il terreno, familiare ed affidante del positivismo legislativo e dell’analisi dei singoli casi per approdare al convincimento che anche in un sistema romanista, non fondato sulla regola del precedente, l’esito di una decisione giudiziale non fa soltanto stato tra le parti di una controversia, ma invia altresì segnali importanti a tutti coloro che si trovano in situazioni simili a quella giudicata nella circostanza: quanto dire, dunque, che l’equità inefficiente del caso concreto rischia di innescare una spirale perversa di iniquità, spirale che una modellistica di taglio economico promette di comprendere e magari soffocare sul nascere o, quanto meno, di ricondurre a dimensioni accettabili[40]”.Secondo la fortunata formulazione di un brillante manuale di analisi economica del diritto[41], gli effetti di ogni decisione giurisdizionale devono essere valutati con riferimento, non solo alla fattispecie concreta (la cd. valutazione ex post di Friedman), ma anche agli effetti più generali prodotti sui consociati (la cd. valutazione ex ante) che orienteranno la propria condotta futura sull’aspettativa di una determinata soluzione di una certa problematica; ed in questa prospettiva, l’adozione di una certa soluzione giurisdizionale, valida nella prospettiva della soluzione del caso singolo, può evidenziare effetti profondamente disfunzionali per l’ordinamento o per gli stessi interessi tutelati. <br />Nell’affrontare alcune problematiche relative al contrasto tra l’interesse collettivo alla realizzazione di alcuni interventi di interesse pubblico e i “diritti incomprimibili” del singolo, i giudici amministrativi dovranno pertanto essere attenti a non dare vita a modelli giurisprudenziali, magari validi per la decisione del caso singolo (valutazione ex post), ma che possano dare vita ad effetti più generali “di ritorno” (la cd. valutazione ex ante) che possano risultare disfunzionali, non solo nella prospettiva della collettività, ma anche dello stesso soggetto tutelato; a questo proposito, una riflessione sull’attuale situazione dell’emergenza rifiuti in Campania può forse aiutare a comprendere quali possano essere gli effetti “di ritorno” di una politica forse troppo attenta alla tutela di alcune situazioni particolari e che perde di vista una prospettiva più generale.Sotto il profilo più direttamente applicativo, è auspicabile che la problematica della realizzazione delle opere pubbliche e della tutela dei cd. diritti incomprimibili possa indurre la dottrina e la giurisprudenza ad una maggiore riflessione sugli effetti economici delle diverse tecniche di tutela conosciute dal processo amministrativo e, soprattutto, ad una più approfondita ricerca di soluzioni che possano equilibrare meglio interessi collettivi e interessi individualistici del singolo[42]Ad esempio, bisognerà seriamente interrogarsi sul ruolo che assume, nelle controversie relative alla realizzazione di opere pubbliche, la previsione di un termine breve per ricorrere e sulla sostanziale neutralizzazione dei conseguenti effetti di stabilizzazione e certezza che deriva dall’opzione per la teorica dei cd. diritti incomprimibili; analogamente, occorrerà interrogarsi sui diversi costi (in prospettiva ex ante ed ex post) che derivano, nei giudizi in materia di opere pubbliche, dalla tradizionale strutturazione fase rescindente di annullamento/successiva riedizione del potere da parte dell’amministrazione propria dei giudizi di legittimità e, al contrario, dalla diversa opzione per la tutela di accertamento/inibitoria “imposta” dalla teorica dei diritti incomprimibili (con i conseguenziali rischi di una sostituzione totale del giudice all’amministrazione in fattispecie di difficile apprezzamento); come dimenticare, poi, la problematica, centrale nella materia delle opere pubbliche, del possibile rapporto tra tutela in forma inibitoria (o reintegrazione in forma specifica) e tutela risarcitoria per equivalente[43]? <br />Per concludere, non può mancare una considerazione che viene quasi naturale dalla lettura dei sempre più frequenti interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla giustizia amministrativa. <br />Ma siamo proprio sicuri che la problematica dell’equilibrio tra interessi collettivi ed interesse individualistico del singolo non sia già sotto i nostri occhi? In particolare, a chi scrive sembra che l’evoluzione del pensiero delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in materia di giustizia amministrativa possa fornire ai giudici amministrativi una soluzione sostanzialmente equilibrata della problematica; in particolare, le due “storiche” decisioni del 2006 delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. s.u. 13 giugno 2006, n. 13659 e 13660) in materia di azione risarcitoria nei confronti della p.a. (che pure hanno confermato la teorica dei cd. diritti incomprimibili) hanno delineato, in termini generali, un sistema di giustizia amministrativa (azione di annullamento soggetta a termine di decadenza/ azione risarcitoria soggetta a termine di prescrizione ma non avvinta da un legame di pregiudizialità con l’azione di annullamento) che rappresenta un bilanciamento di interessi ben più avanzato ed efficace in termini di tutela di tutti gli interessi in gioco rispetto alla prospettazione del cd. diritto assoluto e incomprimibile alla salute o all’ambiente salubre valorizzato da altri modelli giurisprudenziali. <br />Il dibattito è dunque aperto e solo l’evoluzione giurisprudenziale ci potrà dire quali saranno le strade scelte dal giudice amministrativo.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] in Giur. merito, 2007, n. 12, pag. 3293, con nota di VIOLA, Il diritto incomprimibile all’ambiente salubre e la sindrome di n.i.m.b.y. <br />
[2] Vedila nei documenti correlati. <br />
[3] VIOLA, Il diritto incomprimibile all’ambiente salubre e la sindrome di n.i.m.b.y. in Giur. merito, 2007, n. 12, pag. 3302.<br />
[4] A questo proposito, è citata a conferma Cass. 15 aprile 1998, n. 3807 in Giust. civ. Mass. 1998, 804; Resp. civ. e prev. 1998, 992 con nota di BASINI; Giust. civ. 1999, I, 223 con nota di CACCIAVILLANI; Giur. it. 1999, con nota di SUPPA.<br />
[5]Cass. s.u. 9 marzo 1979, n. 1463 in Giur. it. 1979, I, 1, 721 con nota di BERRI e 6 ottobre 1979, n. 5172 ivi 1980, I, 1 464 e 859 con note di PATTI e SALVI. Per una condivisibile critica, sul piano sostanziale, all&#8217;orientamento della Cassazione si vedano gli scritti “storici” di CAIANIELLO Manuale di diritto processuale amministrativo, Torino, 1988, 149 e MARUOTTI La giustizia amministrativa e le riforme costituzionali in Foro amm. 1992, 2871.<br />
[6] Per quello che riguarda i due “aspetti” della problematica, si veda già VIOLA Recenti tendenze della giustizia amministrativa: verso un diverso criterio di riparto della giurisdizione? in Giust. civ. 1996, II, 159 e in Cons. Stato 1996, II, 311; oggi si veda lo scritto di CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario in Urbanistica e appalti, 2007, 7, 798.<br />
[7]O di salute, secondo Cass. s.u. 20 gennaio 1992, n. 2092 in Foro it. 1992, I, 2123 e in Corriere giur. 1992, 515, con nota di VIRGA<br />
[8] Cass. s.u. 21 dicembre 1990, n. 12133 in Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 12; 17 gennaio 1991, n. 400 in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 1; Giust. civ. 1991, I, 1190; Rass. Giur. ENEL, 1992, 443; Cass. 27 luglio 2000, n. 9893 in Giust. civ. Mass. 2000, 1645; Giust. civ. 2000, I, 2853; Riv. giur. edilizia 2000, I, 1066; Danno e resp. 2001, 37 con nota di DE MARZO; Foro it. 2001, I, 141; Corriere giuridico 2001, 200 con nota di MATARESE; Urbanistica e appalti 2001, 161 con nota di MANFREDI; Ragiusan 2000, 197, 169.<br />
[9]Cass. s.u. 10 aprile 1992, n. 4411 in Giur. it. 1993; I, 1 1334 con nota di CARANTA. Per l’esame più approfondito dell’evoluzione giurisprudenziale della problematica nel campo sanitario, si rinvia a VIOLA Recenti tendenze della giustizia amministrativa: verso un diverso criterio di riparto della giurisdizione? cit., 160 e CARINGELLA Il riparto in base al criterio della causa petendi in CARINGELLA-DE NICTOLIS-GAROFOLI-POLI Il riparto di giurisdizione Milano, 2005, I, 89. <br />
[10] Per l’esposizione delle tre diverse posizioni emerse in dottrina e giurisprudenza, si rinvia a CARINGELLA Il riparto in base al criterio della causa petendi cit., 89. <br />
[11] La prima decisione è pubblicata in Giust. civ. Mass. 2006, 6; Resp. civ. e prev. 2006, 7-8, 1259; Riv. corte conti 2006, 3, 286; Corriere del merito 2006, 8-9, 1096 con nota di MADDALENA; Guida al diritto 2006, 28, 48; Nuovo dir. 2006, 9, 1036; Foro amm. CDS 2006, 10, 2738; Urbanistica e appalti 2006, 1175; Corr. Giur. 2006, 1041 con note di CONSOLO, DI MAJO e TRAVI; la seconda è in Resp. civ. e prev. 2006, 7-8, 1269; Nuovo dir. 2006, 6, 641 con nota di ZAVAGLIA; Giust. civ. 2006, 10, 2000.<br />
[12] Cass. s.u. 13 giugno 2006, n. 13659, cit.<br />
[13] In D&#038;G &#8211; Dir. e giust. 2006, 39, 18 con nota di DI MARZIO; Giust. civ. 2006, 3, 624; Foro amm. CDS 2006, 12, 3282; Giust. civ. Mass. 2006, 7-8; Giurisd. amm. 2006, 7-8, III, 526.<br />
[14] Cass. s.u. 1 agosto 2006, n. 17461, cit.; la decisione della Corte di cassazione ha quindi optato per la terza ed “intermedia” tesi richiamata da CARINGELLA Il riparto in base al criterio della causa petendi cit., 91 e basata su un “giudizio di tipo qualitativo basato sul concetto di “gravità” dell’esigenza sanitaria dedotta”. CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 798 rileva giustamente come, anche se con qualche incertezza interpretativa (sostanzialmente riportabile alla necessità di individuare il “nucleo essenziale” del diritto alla salute), la soluzione possa essere considerata compatibile con il nostro sistema di riparto della giurisdizione.<br />
[15] In Giust. civ. Mass. 2006, 11; D&#038;G &#8211; Dir. e giust. 2006, 47, 28; Giust. civ. 2006, 12, 2692; Foro amm.CDS 2007, 2, 435; la stessa decisione individua un precedente specifico in Cass. s.u. 21 marzo 2006, n. 6218 (in Giust. civ. Mass. 2006, 3; Foro amm. CDS 2006, 6, 1740).<br />
[16] CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 799 e 801; “il limite derivante dall’inviolabilità del diritto è (infatti) un limite che si impone eminentemente al legislatore e che si traduce nell’incostituzionalità di una legge che istituisse un’autorità e la dotasse di poteri tali da rendere possibile una compressione intollerabile del diritto, oppure che assicurasse una tutela limitata e insufficiente al diritto stesso”.<br />
[17] CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 802.<br />
[18] CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 802.<br />
[19] VIOLA, Il diritto incomprimibile all’ambiente salubre e la sindrome di n.i.m.b.y. cit. 3308. L’ordinanza del Tribunale di Salerno inquadra la fattispecie all’interno della previsione dell’art. 2050 c.c. e, quindi, attribuisce alla p.a. l’onere di “dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee – alla stregua della normativa di settore – ad escludere pericoli per la pubblica incolumità”; con riferimento a questo aspetto, “nessuna dimostrazione in tal senso risulta fornita dall’amministrazione resistente, atteso che dalla copiosa documentazione versata in atti non è dato rilevare se non l’effettuazione della valutazione di incidenza ambientale, ex l. 152/06. Nessun studio di fattibilità, sul piano della salute umana, risulta effettuato dal Commissario per l’emergenza rifiuti”. A prescindere da ogni questione relativa alla possibilità di prospettare uno “studio di fattibilità, sul piano della salute umana” distinto dalla valutazione di impatto ambientale (l’Allegato V al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede, infatti, tra i contenuti dello studio di impatto ambientale, anche gli effetti incidenti sulla popolazione), è fin troppo facile rilevare come l’adempimento in questione possa essere riportato, con estrema difficoltà, alla previsione dell’art. 2050 c.c.; l’obbligo di adottare tutte le cautele idonee ad evitare il danno previste dalla normativa o desumibili dalle più avanzate tecniche è, infatti, riferito al processo di causazione del danno e non può essere estensivamente riferito ad adempimenti meramente procedimentali e “neutri” che costituiscono solo uno strumento per la migliore valutazione dell’intervento e non implicano necessariamente un giudizio negativo sull’opera.<br />
[20] CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 802.<br />
[21] VIOLA, Il diritto incomprimibile all’ambiente salubre e la sindrome di n.i.m.b.y. cit. 3307, nota n. 17.<br />
[22] CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 802.<br />
[23] Corte cost. 27 aprile 2007, n. 140 in Diritto &#038; Giustizia 2007; Guida al diritto 2007, 23, 14; Giur. cost. 2007, 2.<br />
[24] Criterio che, in precedenza, aveva portato all’attribuzione all’A.G.O. delle controversie relative alla realizzazione di alcune discariche di rifiuti: Cass. s.u. 17 novembre 1992 n. 12307 (in Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 11) e 28 novembre 1990 n. 11457 (in Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 11).<br />
[25] In Foro amm. CDS 2004, 1895,2475 con note di SATTA, GALLO e SICLARI; Giur. cost. 2004, f. 4; Dir. proc. amm. 2004, 799 con note di CERULLI IRELLI, VILLATA; Foro amm. CDS 2004, 2475 con nota di MARZANO; Servizi pubbl. e appalti 2004, 570 e 798 con nota di FRACCHIA; Riv. corte conti 2004, f. 4, 169 con nota di LOMBARDO; D&#038;G &#8211; Dir. e Giust. 2004, f. 29, 16 con note di ROSSETTI, MEDICI; Resp. civ. e prev. 2004, 1003 con nota di ANGELETTI; Giust. civ. 2004, I,2207 con note di SANDULLI, DELLE DONNE; Foro it. 2004, I,2594 con note di BENINI, TRAVI, FRACCHIA; Giur. it. 2004, 2255; Riv. giur. edilizia 2004, I,1211 con nota di SANDULLI; Dir. proc. amm. 2005, 214 con nota di MAZZAROLLI; Riv. amm. R. It. 2004, 825, 969 con nota di DE MARZO. <br />
[26] Cass. s.u. 28 dicembre 2007 n. 27187, cit.<br />
[27] Cass. s.u. 28 dicembre 2007 n. 27187, cit. aggiunge l’ulteriore considerazione costituita dal fatto che “la norma aggiunge che &#8220;la concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la concessione o il diniego della misura cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, all’integrità, dell’ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale &#8220;, così evidenziando che anche il giudice amministrativo ha piena cognizione di essi, quando si verta in una controversia riservata alla sua giurisdizione esclusiva”. <br />
[28] Cass. s.u. 28 dicembre 2007 n. 27187, cit. che cita a conferma Cons. Stato, 26 luglio 2006 n. 413; non è stato possibile reperire la sentenza, in quanto i dati sono errati.<br />
[29] Cass. s.u. 28 dicembre 2007 n. 27187, cit.<br />
[30] VIOLA, Il diritto incomprimibile all’ambiente salubre e la sindrome di n.i.m.b.y. cit. 3307, nota n. 17.<br />
[31] Cass. s.u. 28 dicembre 2007 n. 27187, cit.; forse sarebbe più esatto dire che, all’epoca, il riparto di giurisdizione si fondava prevalentemente e non esclusivamente sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi.<br />
[32] Per un quadro aggiornato delle obiezioni dottrinali all’orientamento, si rinvia, per brevità, a CARINGELLA Il riparto in base al criterio della causa petendi cit., 95 e CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 799-802.<br />
[33] CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 799 e 801.<br />
[34] CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 802; non a caso, dalla citazione sono stati espunti i riferimenti al giudice ordinario e civile (come già rilevato, la problematica è oggi comune alle due giurisdizioni).<br />
[35] CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 802.<br />
[36] VIOLA, Il diritto incomprimibile all’ambiente salubre e la sindrome di n.i.m.b.y. cit. 3310.<br />
[37] Con riferimento alla localizzazione di impianti di energia eolica, si è parlato anche dell’effetto n.o.m.b. (not on my beach); sull’effetto n.i.m.b.y si veda CARPENTIERI La causa nelle scelte ambientali in Riv. Scuola sup. econ. e fin., 2006, 3, 107. <br />
[38] CARPENTIERI Diritto alla salute, localizzazione degli impianti e giudice ordinario cit., 803.<br />
[39] VIOLA Analisi economica del processo amministrativo: prime riflessioni in www.GiustAmm.it Rivista di diritto pubblico n. 10/2005 e Introduzione breve all’analisi economica della responsabilità civile della pubblica amministrazione in Giurisdizione amministrativa, 2006, 331; SAITTA F. Appunti preliminari per un’analisi economica del processo amministrativo § 2 e 9 in www.diritto-amministrativo.org e in AIPDA (Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo) Annuario 2006-Analisi economica e diritto amministrativo, 2007, Milano, 281.<br />
[40] MATTEI, MONATERI e PARDOLESI Introduzione a COOTER, MATTEI, MONATERI, PARDOLESI e ULEN Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile cit., Bologna, Il Mulino, I ed., 1999, 9.<br />
[41] Si tratta di FRIEDMAN D.D. L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al diritto, Bologna, Il Mulino, 2004, 55; per l’approfondimento della distinzione tra effetti ex ante ed ex post delle decisioni giurisdizionali, con riferimento all’istituto dell’accertamento di conformità, si rinvia a VIOLA Governo del territorio e analisi economica del diritto amministrativo: il caso dell’accertamento di conformità in Giustizia amministrativa, 2006, 133.<br />
[42] Nella prospettiva dell’analisi economica del diritto, l’intero rapporto tra interesse collettivo alla realizzazione delle opere e danni sopportati dal singolo potrebbe dare vita a risultati sorprendenti; si veda la classica discussione della vicenda delle “scintille della ferrovia” già sviluppata da COASE Il problema del costo sociale in COASE La natura dell’impresa-Il problema del costo sociale Trieste, Asterios, 2001, 71 e ripresa da FRIEDMAN D.D. L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al diritto, cit., 99.<br />
[43] SAITTA F. Appunti preliminari per un’analisi economica del processo amministrativo § 5 in www.diritto-amministrativo.org e in AIPDA (Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo) Annuario 2006-Analisi economica e diritto amministrativo, cit., 290; FIOCCA e MONTEDORO Il costo dell’impazienza: un’analisi giureconomica della legislazione sulle grandi opere in urbanistica e appalti, 2004, 10, 1132 con riferimento alla previsione dell’art. 14 del d.lgs. 20 agosto 2002 n. 190.</p>
<p>V. ANCHE CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11575/g">Sentenza 28 dicembre 2007, n. 27187</a></p>
<p align=right><i>(pubblicato il 12.2.2008)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lemergenza-rifiuti-approda-avanti-al-giudice-amministrativo-tra-effetto-n-i-m-b-y-e-analisi-economica-del-diritto/">L&#8217;emergenza rifiuti approda avanti al giudice amministrativo, tra effetto n.i.m.b.y. e analisi economica del diritto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diritto tributario e tutela risarcitoria</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-tributario-e-tutela-risarcitoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:01 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-tributario-e-tutela-risarcitoria/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-tributario-e-tutela-risarcitoria/">Diritto tributario e tutela risarcitoria</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. L’apertura giurisprudenziale degli ultimi anni &#8211; 2. Autotutela tributaria e responsabilità civile dell’Amministrazione finanziaria – 3. Una nuova decisione della Corte di cassazione &#8211; 4. L’estensione dell’azione risarcitoria ed i possibili rapporti con il danno esistenziale. 1. L’apertura giurisprudenziale degli ultimi anni. Il 1999 si è rivelato anno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-tributario-e-tutela-risarcitoria/">Diritto tributario e tutela risarcitoria</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-tributario-e-tutela-risarcitoria/">Diritto tributario e tutela risarcitoria</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. <a href="#_ftn1">L’apertura giurisprudenziale degli ultimi anni</a> &#8211; 2. <a href="#_ftn2">Autotutela tributaria e responsabilità civile dell’Amministrazione finanziaria</a> – 3. <a href="#_ftn3">Una nuova decisione della Corte di cassazione</a> &#8211; 4. <a href="#_ftn4">L’estensione dell’azione risarcitoria ed i possibili rapporti con il danno esistenziale</a>.</p>
<p><a name="_ftn1">1.</a> L’apertura giurisprudenziale degli ultimi anni.</p>
<p>Il 1999 si è rivelato anno di importanti aperture giurisprudenziali, non solo per l’apertura alla risarcibilità degli interessi legittimi operata da Cass. S.U. 22.7.1999 n. 500 <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a>, ma anche per una successiva decisione <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a> delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che ha riaffermato l’applicabilità della previsione dell’art. 2043 c.c. alle attività svolte dall’Amministrazione finanziaria: &#8220;l’attività della p.a., anche nel campo tributario, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario &#8211; al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato &#8211; accertare se vi sia stato da parte della stessa amministrazione un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo&#8221;.</p>
<p>La decisione -che non a caso si inserisce, insieme a Cass. S.U. 500/99, in un &#8220;medesimo, ampio discorso sulla giurisdizione del giudice ordinario nei riguardi delle amministrazioni pubbliche <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a>&#8211; nasce dalla notifica, nel 1992, di una cartella esattoriale ad un avvocato per un preteso omesso versamento IRPEF (redditi 1986). L&#8217;interessato impugnava l&#8217;atto in sede giurisdizionale denunciandone l&#8217;erroneità ed avendo in verità maturato per quello stesso periodo d&#8217;imposta, in luogo di un debito verso l&#8217;Erario, un ben più consistente credito d&#8217;imposta; l’impugnazione della cartella non riusciva però ad evitare, né l’avviso di mora, né un pignoramento mobiliare eseguito presso lo studio professionale.</p>
<p>&#8220;Solo dopo aver notificato una diffida stragiudiziale al Centro di Servizio Imposte dirette, all&#8217;Intendenza di Finanza, al Ministero delle Finanze, e all&#8217;Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette&#8221; l’interessato riceveva, poi, il sospirato &#8220;sgravio totale della soprattassa e degli interessi, indebitamente richiesti <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a>.</p>
<p>Per di più, il professionista subiva, sempre nel 1992, una visita della Guardia di Finanza, interessata questa volta ai suoi redditi del 1991 (ed in particolare ai viaggi effettuati all’estero); vicenda che, pur citata nella parte in fatto della sentenza, sembra però di difficile collegamento con i fatti posti a base dell’azione risarcitoria, chiaramente riferiti al solo periodo di imposta 1986.</p>
<p>Il professionista citava in giudizio il Ministero delle Finanze chiedendo la condanna &#8220;al rimborso delle spese sostenute…. (e) al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti illegittimi della Amministrazione Finanziaria dello Stato, anche in relazione alla lesione dell&#8217;immagine di cittadino e della reputazione professionale <a name="_ftn5S"><a href="#_ftn5">[5]</a>.</p>
<p>In primo grado, il tribunale negava la propria giurisdizione ed affermava la giurisdizione delle Commissioni tributarie; giurisdizione, al contrario, affermata dalla Corte d’appello e dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (su ricorso incidentale dell’Amministrazione finanziaria), sulla base di una lettura restrittiva della previsione dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (nuova disciplina del contenzioso tributario): &#8220;è vero che l&#8217;attuale art. 2 del d.lgs. 546/92 contiene una formulazione più ampia rispetto al d.p.r. 636/72 avendo ampliato la giurisdizione esclusiva del giudice tributario anche per le controversie concernenti le sovraimposte e le imposte addizionali, nonché le sanzioni amministrative e gli altri accessori (art. 2, 2° comma). Tuttavia la sola previsione degli &#8220;altri accessori&#8221; non è di per sé sufficiente a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice tributario anche alle controversie sul risarcimento del danno per comportamento illecito dell&#8217;Amministrazione finanziaria. Infatti per accessori s&#8217;intendono gli aggi dovuti all&#8217;esattore, le spese di notifica, gli interessi moratori, ed al limite il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, 2° comma c.c. <a name="_ftn6S"><a href="#_ftn6">[6]</a>.</p>
<p>Nel caso di specie, al contrario, l’azione risarcitoria non investiva gli accessori del credito tributario, ma aveva ad oggetto un comportamento illecito dell’amministrazione finanziaria, per di più, successivo rispetto all’esaurimento del rapporto tributario: &#8220;nella specie, invece, cessato qualunque rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione finanziaria, il primo denunzia comportamenti dolosi o colposi dell&#8217;amministrazione che gli hanno cagionato un danno ai sensi della Generalklausel espressa nell&#8217;art. 2043 c.c.. Va riconosciuta quindi piena autonomia alla proposta azione di risarcimento del danno, che risulta non connessa ad una delle controversie tributarie indicate all&#8217;art. 2 del d.lgs. 546/92, ma piuttosto collegata alla condotta della Guardia di Finanza e all&#8217;attività, dolosa o colposa, dei funzionari dell&#8217;Amministrazione finanziaria <a name="_ftn7S"><a href="#_ftn7">[7]</a>.</p>
<p>Le Sezioni unite della Corte di cassazione coglievano poi l’occasione per riaffermare, nello spirito che aveva già dato vita a Cass. S.U. 500/99, la soggezione dell’Amministrazione finanziaria ai principi generali in materia di responsabilità civile: &#8220;l&#8217;attività della p.a., anche nel campo tributario, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario &#8211; al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato &#8211; accertare se vi sia stato da parte della stessa amministrazione un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo; infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, dettati dall&#8217;art. 97 cost., la p.a. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall&#8217;art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario <a name="_ftn8S"><a href="#_ftn8">[8]</a>.</p>
<p>La sentenza è stata oggetto di una lettura in chiave enfatica da parte della grande stampa (che non ha mancato di evidenziare i legami con la precedente Cass. S.U. 500/99); la dottrina ha, al contrario, proposto una lettura più critica e prudente.</p>
<p>In particolare, è stato rilevato come la ricostruzione dei fatti operata nella decisione non sia scevra di sostanziali ambiguità e come, soprattutto, non sia &#8220;molto chiaro se, nella fattispecie, la visita della Guardia di Finanza subita (ingiustificatamente, parrebbe) dal contribuente abbia avuto a che fare con il precedente atto dell&#8217;amministrazione finanziaria di accertamento di una maggiore imposta sui redditi nei riguardi del contribuente: un atto, quest&#8217;ultimo, posto poi nel nulla (per autotutela della stessa amministrazione, anche questo parrebbe), non prima, tuttavia, che si pervenisse a un pignoramento mobiliare a carico del contribuente, quale primo atto effettivamente pregiudizievole della procedura di riscossione coattiva <a name="_ftn9S"><a href="#_ftn9">[9]</a>.</p>
<p>L’incertezza nella qualificazione dei fatti di causa si è poi risolta in una sostanziale incertezza ricostruttiva; in particolare, &#8220;non è chiaro, in sostanza, se la Suprema corte abbia ritenuto di dare risalto, quale elemento introduttivo di una possibile fattispecie di responsabilità ex articolo 2043 c.c. (da giudicare in prosieguo nel merito) a quella che, in pratica, potrebbe qualificarsi come una mera &#8220;condotta&#8221; ascrivibile all&#8217;amministrazione finanziaria (ossia la &#8220;visita&#8221; della Guardia di Finanza al contribuente, operata, per così dire, sine titulo, eppertanto suscettibile di aver gettato &#8220;discredito&#8221; sull&#8217;immagine del contribuente stesso) ovvero se la stessa, sempre nel quadro degli apprezzamenti utili a rinvenire il predetto elemento introduttivo, abbia dato risalto all&#8217;agire &#8220;attizio&#8221; dell&#8217;amministrazione finanziaria (adozione di un atto di accertamento di maggiore imposta, poi vanificato perchè riscontrato privo di fondamento) ovvero ancora se siano stati considerati equamente rilevanti l&#8217;uno e l&#8217;altro modus agendi <a name="_ftn10S"><a href="#_ftn10">[10]</a>.</p>
<p>Ora, se si dovesse optare per la prima interpretazione (eccesso della Guardia di Finanza nel corso dell’attività di verifica), &#8220;il caso deciso dalla Cassazione tornerebbe a essere di poco momento: si può, invero, dare per pacifico che una &#8220;condotta&#8221; della p.a. priva di &#8220;causa&#8221;, sia suscettibile di produrre, in concreto, un danno ingiusto al privato e di aprire dunque la strada a una tutela risarcitoria <a name="_ftn11S"><a href="#_ftn11">[11]</a>.</p>
<p>Al contrario, nel caso in cui dovesse optarsi per la seconda ipotesi ricostruttiva (che riporta all’emanazione dell’atto tributario illegittimo la fattispecie causativa dell’illecito) &#8220;lo scenario delle conseguenze derivanti dall&#8217;arresto della Suprema corte potrebbe assumere un ben diverso rilievo&#8221;, tale da integrare una vera e propria &#8220;caduta dei privilegi del fisco&#8221;; &#8220;si potrebbe invero inferire &#8211; con riflessi incidenti anche sulla &#8220;chiave&#8221; giusta di lettura della precedente sentenza n. 500 &#8211; che anche nei riguardi dell&#8217;amministrazione-Fisco (l&#8217;amministrazione finanziaria dello Stato ma anche ogni altra amministrazione &#8220;minore&#8221;, se dotata di potestà impositiva, e dunque dei poteri di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi propri) valga la regola secondo la quale procedure amministrative (preordinate all&#8217;accertamento e all&#8217;esazione, anche coattiva, dei tributi) risultanti comunque illegittime sono suscettibili di produrre un danno ingiusto, in quanto capaci, in ultima analisi, di aver dato luogo a una lesione della regola (superiore) del neminem laedere <a name="_ftn12S"><a href="#_ftn12">[12]</a>.</p>
<p>Ed è probabilmente la seconda interpretazione ad essere maggiormente in linea con il filo dell’evoluzione giurisprudenziale.</p>
<p>Sul punto, è, probabilmente, nel giusto la grande stampa ad individuare un “filo rosso” tra Cass. S.U. 500/99 e la successiva decisione della Corte di cassazione dedicata alla materia tributaria; l’ambientazione di Cass. S.U. 722/99, nel particolare momento storico di apertura della Suprema Corte alla risarcibilità dei danni causati dalla pubblica amministrazione anche durante l’esercizio dell’attività provvedimentale, porta infatti a preferire la seconda interpretazione che, indubbiamente, evita disparità di trattamento tra la soluzione dettata con riferimento all’attività amministrativa in generale e la soluzione riservata alla materia tributaria.</p>
<p>È, quindi, proprio l’aspirazione ad una piena tutela del cittadino nei confronti degli atti illeciti (tributari e non) dell’amministrazione pubblica ad imporre, pur in presenza di una decisione caratterizzata da molte imperfezioni e ambiguità (e che contrasta con la straordinaria chiarezza, espositiva e concettuale, di Cass. S.U. 500/99), la soluzione che estende anche all’emanazione di atti di accertamento tributario, l’applicazione della previsione dell’art. 2043 c.c. in materia di responsabilità civile. </p>
<p>Sembra poi che sia proprio l’interpretazione maggiormente rispondente alle esigenze di tutela del cittadino/contribuente a prevalere nelle (finora poche) decisioni che hanno affermato la responsabilità dell’Amministrazione finanziaria per atti di accertamento o iscrizioni a ruolo illecite; al proposito, si segnalano due decisioni del Giudice di pace di Mestre <a name="_ftn13S"><a href="#_ftn13">[13]</a> che hanno affermato la responsabilità dell’Amministrazione finanziaria per il danno patrimoniale derivante dalla necessità di valersi dell’assistenza di un commercialista &#8220;nella redazione dell’istanza di sgravio&#8221; relativa ad &#8220;una cartella di pagamento recante un’indebita pretesa&#8221;.</p>
<p><a name="_ftn2">2.</a> Autotutela tributaria e responsabilità civile dell’Amministrazione finanziaria.</p>
<p>Una recente decisione <a name="_ftn14S"><a href="#_ftn14">[14]</a> del Giudice di pace di Roma ha affrontato il tema dei rapporti tra autotutela dell’Amministrazione finanziaria e responsabilità civile, soprattutto, come vedremo, nella prospettiva sostanziale del danno esistenziale.</p>
<p>A base della vicenda uno di quegli ordinari episodi di disservizio amministrativo/tributario che, purtroppo, affliggono ancora la nostra vita.</p>
<p>Un cittadino decideva di demolire, nel lontano 1974, la propria autovettura, consegnando targhe e documenti ad una agenzia dell’ACI (che rilasciava regolare ricevuta del deposito); ciò nonostante, nell’anno 2001, riceveva due avvisi di mora che, dopo svariati accertamenti, risultavano relativi ad iscrizioni a ruolo effettuate dal Ministero delle Finanze, per i presunti mancati pagamenti del bollo auto per gli anni 1994 e 1995 della vettura demolita 27 anni prima.</p>
<p>L’interessato tentava &#8220;per tre volte di avvalersi della cosiddetta &#8220;autotutela&#8221; presso l’Ufficio Entrate di Roma…….., sia personalmente che a mezzo del proprio commercialista all’uopo delegato, al fine di dimostrare l’inesistenza del presupposto giuridico dell’obbligo di pagamento ed ottenere l’immediata cancellazione di ogni imposizione a proprio carico&#8221;; non ricevendo risposta era però costretto ad adire il Giudice di pace di Roma per sentirlo dichiarare &#8220;l’’illegittimità dell’obbligo di pagamento per il bollo auto del suddetto veicolo…… la nullità e l’illegittimità degli avvisi di mora ricevuti e l’illegittimità del comportamento del Ministero delle Finanze per il tramite degli uffici preposti all’autotutela, per aver rifiutato la soluzione della vicenda in via stragiudiziale, condannando per l’effetto il Ministero stesso al risarcimento ex art. 2043 c.c., quantomeno in via equitativa, dei danni subiti dall’attore, indicati forfettariamente in un importo non minore di L. 1.500.000 ed al rimborso delle spese di lite <a name="_ftn15S"><a href="#_ftn15">[15]</a>.</p>
<p>La causa era decisa con una sentenza emessa secondo equità dal Giudice di pace di Roma che, dopo aver rilevato, come i fatti di causa si fossero svolti in un contesto caratterizzato dall’&#8221;affidamento, da parte del cittadino di poter utilizzare gli strumenti di autoesercizio delle proprie ragioni, introdotti al fine di evitare l’insorgere di contenzioso in sede giudiziaria e di risolvere in sede amministrativa problemi sorti tra il privato e la pubblica amministrazione, strumenti diffusi e portati a conoscenza degli utenti mediante l’inserimento delle relative norme reperibili sul sito del Ministero delle Finanze&#8221;, riteneva di poter procedere all’accertamento della perdita di possesso della vettura da parte dell’attore &#8220;a decorrere dalla data del 12.4.74, con conseguente venire meno, dalla suddetta data, di ogni onere ed obbligo a carico dell’attore conseguente alla proprietà ed alla circolazione del veicolo <a name="_ftn16S"><a href="#_ftn16">[16]</a>.</p>
<p>Il giudicante affrontava poi il punto che a noi maggiormente interessa, rilevando come nella fattispecie fossero presenti tutti gli elementi per procedere all’annullamento in sede di autotutela delle iscrizioni a ruolo: &#8220;la documentazione già prodotta dall’attore e successivamente dal professionista da lui incaricato nel corso dell’accesso al competente Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze per ottenere lo &#8220;sgravio in autotutela&#8221;, supportata dall’autocertificazione dell’interessato, avrebbe consentito l’annullamento d’ufficio dell’imposizione, in applicazione di quanto disposto dall’art. 2 del d.m. 11.2.97 n. 37 recante norme relative all’esercizio del potere di autotutela da parte di organi dell’Amministrazione finanziaria e delle circolari esplicative relative alla documentazione idonea a consentire l’esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche per avvenuta cessazione dei diritti connessi alla proprietà dell’auto <a name="_ftn17S"><a href="#_ftn17">[17]</a>. </p>
<p>A questo punto, il gioco era praticamente fatto; al giudicante non rimaneva, infatti, che rilevare come &#8220;la mancata considerazione della situazione, che evidenziava la sussistenza dell’errore sul presupposto dell’imposta&#8221; costituisse &#8220;una violazione del dovere che incombe alla pubblica amministrazione verso la generalità dei cittadini&#8221; e come tale violazione avesse cagionato un danno all’attore, costituito dal &#8220;disagio conseguente all’attività inutilmente esercitata per accedere agli uffici amministrativi, (dalla) necessità di incaricare altrettanto inutilmente un professionista di curare la pratica in via amministrativa ed altro professionista per adire l’autorità giudiziaria <a name="_ftn18S"><a href="#_ftn18">[18]</a> e liquidato, in via equitativa, in L. 1.500.000.</p>
<p>Siamo, quindi, in presenza di una decisione che ha posto al centro della fattispecie risarcitoria il mancato esercizio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del potere di autotutela, oggi espressamente regolamentato dal d.m. 11 febbraio 1997 n. 37 (regolamento recante norme relative all&#8217;esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell&#8217;Amministrazione finanziaria <a name="_ftn19S"><a href="#_ftn19">[19]</a>).</p>
<p>La decisione affronta, quindi, un terreno particolarmente accidentato che ha dato vita ad una serie di contrasti dottrinali e giurisprudenziali di una certa importanza; al proposito sussistono, infatti, una serie importante di incertezze in ordine al giudice competente <a name="_ftn20S"><a href="#_ftn20">[20]</a> a conoscere dei silenzi e dei dinieghi di autotutela, all’obbligo per l’amministrazione di provvedere sull’istanza del contribuente <a name="_ftn21S"><a href="#_ftn21">[21]</a> e, infine, alla possibilità per il giudice di sindacare il mancato esercizio del potere di autotutela <a name="_ftn22S"><a href="#_ftn22">[22]</a>.</p>
<p>Quello che è certo è che il Giudice di pace di Roma ha compiuto una decisa opzione per la tesi che afferma l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di provvedere sulle istanze di autotutela proposte dal contribuente, dando così vita ad un sistema che trasporta nella sistematica risarcitoria una tematica finora limitata all’ambito tributario.</p>
<p>E si tratta certamente di una novità di non poco momento ove si ragioni sul fatto che la dottrina immediatamente successiva a Cass. S.U. 722/99 aveva paventato che, tra la tante &#8220;conseguenze (irrazionali quanto si vuole, eppure pienamente comprensibili, sotto altri profili)&#8221; della decisione, vi fosse anche una minore &#8220;propensione dei dirigenti delle amministrazioni preposte all&#8217;acquisizione delle entrate tributarie a porre in essere atti di autotutela le quante volte da questo pur legittimo e apprezzabile ripristino della legalità violata (da atti del procedimento tributario privi di adeguata base giuridica) possa temersi la conseguenza di una premessa di azione di danno patrimoniale da parte del contribuente <a name="_ftn23S"><a href="#_ftn23">[23]</a>; al contrario, l’evoluzione della problematica risarcitoria indotta anche da Cass. S.U. 722/99 evidenzia come anche l’autotutela entri nel cono dell’attenzione del giudice e come, quindi, i dirigenti debbano prendere stimolo dall’aumento delle decisioni in materia di risarcimento danni per aumentare la propensione ad esercitare l’autotutela e non, al contrario, per diminuirla.</p>
<p><a name="_ftn3">3.</a> Una nuova decisione della Corte di cassazione.</p>
<p>La decisione della Corte di cassazione che si commenta <a name="_ftn24S"><a href="#_ftn24">[24]</a> interviene sulla problematica della tutela risarcitoria dei diritti del contribuente, confermando sostanzialmente la svolta operata da Cass. S.U. n. 722/99.</p>
<p>A base della vicenda, un’ingiunzione originata da una presunta evasione dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerari; presunta evasione che aveva dato vita, parallelamente, ad un rinvio a giudizio dell’interessato &#8220;per i reati di associazione per delinquere, falso continuato in certificati di provenienza, evasione continuata dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali e trasporto illecito degli stessi&#8221;.</p>
<p>L’interessato contestava l’ingiunzione davanti al Tribunale di Milano con un giudizio successivamente dichiarato estinto per mancata riassunzione.</p>
<p>Dopo la definitiva assoluzione da parte della Corte di cassazione per non aver commesso il fatto, l’Amministrazione finanziaria procedeva all’iscrizione a ruolo del tributo, sulla base dell’originaria ingiunzione, divenuta definitiva a seguito dell’estinzione del giudizio di opposizione.</p>
<p>Il comportamento dell’Amministrazione finanziaria induceva il ricorrente a proporre un giudizio avanti al Tribunale di Milano per la declaratoria dell’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti.</p>
<p>L’azione risarcitoria era accolta, dal Tribunale, prima e dalla Corte d’Appello di Milano, poi, con sentenze che condannavano l’Amministrazione finanziaria al risarcimento dei danni derivanti dal proprio illegittimo comportamento; in particolare, la Corte d’Appello di Milano rilevava come la definitiva assoluzione in sede penale dell’imputato, avesse definitivamente precluso ogni possibilità di &#8220;pretendere la riscossione di quei tributi, di cui il giudice penale per gli stessi atti di contrabbando per cui l’ingiunzione era stata emessa…aveva accertato l’inesistenza dei presupposti, essendo del tutto irrilevante l’argomentazione dell’appellante principale, relativa alla definitività dell’ingiunzione fiscale&#8221;.</p>
<p>L’impianto complessivo della decisione era confermato dalla Corte di cassazione sulla base di due argomentazioni.</p>
<p>La prima, in un certo senso, specifica della materia dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali, si riduce ad un sostanziale richiamo di un precedente orientamento della Corte di cassazione <a name="_ftn25S"><a href="#_ftn25">[25]</a> che ha già dovuto rilevare come, per il contrabbando di oli minerali, il legislatore abbia voluto creare come &#8220;debitore di imposta colui che sia stato scoperto autore dei relativi reati&#8221;; e ciò &#8220;indipendentemente dalla sua veste di soggetto passivo del tributo prima che il reato fosse stato commesso&#8221;.</p>
<p>Si tratta, quindi, di una particolare fattispecie in cui &#8220;il presupposto….dell’obbligazione tributaria si identifica con la perpetrazione del reato, configurandosi il pagamento dell’imposta non come soddisfacimento di un obbligo tributario facente capo ad un determinato soggetto, ma come conseguenza della commissione del reato&#8221;; ed è proprio lo stretto legame tra accertamento della commissione dell’illecito penale e debenza del tributo (tale da configurare l’imposta quasi come &#8220;una sorta di sanzione accessoria alla pena&#8221;), ad imporre all’Amministrazione finanziaria, l’obbligo di conformarsi al giudicato penale di assoluzione <a name="_ftn26S"><a href="#_ftn26">[26]</a>.</p>
<p>La seconda considerazione, di respiro più generale, richiama sostanzialmente l’itinerario argomentativo di Cass. S.U. n. 722/99 e riafferma, ancora una volta, la soggezione della pubblica amministrazione alla &#8220;norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice onorario di accertare se vi sia stato, da parte della stessa amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo&#8221;; soggezione che non trova ostacolo nella natura discrezionale del potere, &#8220;atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorchè il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario&#8221;.</p>
<p>Del resto, l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di rispettare i principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione trova oggi un significativo riscontro anche nella l. 27 luglio 2002 n. 212 (c.d. Statuto del contribuente); trova, quindi, significativo riscontro quanto recentemente affermato da una parte della dottrina <a name="_ftn27S"><a href="#_ftn27">[27]</a> in ordine al possibile rapporto tra cd. Statuto dei diritti del contribuente e problematica risarcitoria.</p>
<p>La decisione della Corte di cassazione interviene poi anche su un secondo punto problematico della materia, costituito dall’individuazione del danno risarcibile ed in particolare, dalla possibilità di qualificare &#8220;come danni le spese legali asseritamente sostenute dalla controparte per le varie azioni che sarebbe stata costretta ad intraprendere, in sede giurisdizionale ed amministrativa, per resistere alle ingiuste pretese dell’Amministrazione&#8221; <a name="_ftn28S"><a href="#_ftn28">[28]</a>.</p>
<p>La risposta della Corte di cassazione, al proposito, è decisamente positiva e fondata sulla possibilità di prendere in considerazione e valutare come voce autonoma di danno le spese di assistenza legale tutte le volte in cui vengano &#8220;in considerazione come elemento del danno subito in conseguenza di un fatto illecito&#8221;; ed una simile considerazione è ancora più valida nelle fattispecie, come quella decisa dalla Corte di cassazione, sviluppatesi sotto il vigore del previgente sistema di contenzioso tributario ove, proprio la &#8220;mancata previsione di condanna dell’amministrazione alle spese giudiziali per il caso di soccombenza in tema di contenzioso tributario&#8221; rendeva necessaria la liquidazione in sede risarcitoria delle spese di assistenza legale sostenute.</p>
<p><a name="_ftn4">4.</a> L’estensione dell’azione risarcitoria ed i possibili rapporti con il danno esistenziale.</p>
<p>Alcune brevi considerazioni finali.</p>
<p>La prima riguarda l’interpretazione della sentenza Cass. S.U. 722/99 e soprattutto, l’auspicio, già espresso al § 1, che, delle due interpretazioni possibili della decisione, prevalga quella che estende anche all’attività attizia dell’amministrazione e non alla sola attività materiale l’applicazione della clausola generale dell’art. 2043 c.c.; a questo proposito, è impossibile non rilevare come Cass. 1191/2003 sia decisamente orientata per la prospettiva “attizia” e come, quindi, vi possano essere pochi dubbi in ordine al fatto che l’atto illecito fonte di risarcimento fosse costituito, nel caso deciso da ultimo dalla Corte di cassazione, dall’illegittima iscrizione a ruolo.</p>
<p>Pare quindi che i principi enunciati da Cass. S.U. 722/99 (anche se in un contesto non scevro da incertezze), stiano producendo frutti nell’evoluzione giurisprudenziale; frutti che pongono sempre di più nel mirino dell’evoluzione giurisprudenziale l’attività di accertamento tributario o l’iscrizione a ruolo dei tributi e non solo i comportamenti materiali dell’Amministrazione finanziaria.</p>
<p>La seconda riguarda le tipologie di danno risarcite dai giudici nelle decisioni commentate in queste pagine.</p>
<p>Se, infatti, vi possono essere pochi dubbi in ordine al fatto che il danno risarcito da Cass. 27.1.2003 n. 1191 e da Giud. pace Mestre 18.9.2000 e 14.12.2000 (spese derivanti dalla necessità di valersi di un professionista nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria o in sede giurisdizionale) debba essere riportato alla categoria del danno patrimoniale, maggiori incertezze suscita una decisione più complessa come Giud. pace Roma 21.8.2001.</p>
<p>A questo proposito, è evidente come il danno risarcito dalla citata decisione del Giudice di pace di Roma debba, almeno in parte, essere riportato alla nuova categoria del danno esistenziale.</p>
<p>Se, infatti, si prescinde dalla &#8220;necessità di incaricare altrettanto inutilmente un professionista di curare la pratica in via amministrativa ed altro professionista per adire l’autorità giudiziaria&#8221; (elemento di danno che può essere ascritto, con una certa sicurezza, alla sfera patrimoniale), l’ulteriore posta di danno risarcita dal Giudice di pace di Roma (e costituita dal &#8220;disagio conseguente all’attività inutilmente esercitata per accedere agli uffici amministrativi&#8221;) deve essere certamente ascritta alla sfera esistenziale; al proposito, deve, anzi, rilevarsi come la decisione in commento costituisca espressione della tendenza giurisprudenziale più recente <a name="_ftn29S"><a href="#_ftn29">[29]</a> che preferisce affermare direttamente la risarcibilità di nuovi elementi di danno (anche senza procedere ad una qualificazione esplicita in termini di danno esistenziale), piuttosto che utilizzare i modelli “indiretti” finora seguiti dalla giurisprudenza <a name="_ftn30S"><a href="#_ftn30">[30]</a>.</p>
<p>Del resto, si tratta sostanzialmente dello stesso danno (perdita di tempo nel tentativo di colloquiare con uffici sordi alle esigenze del cittadino) che è ormai sufficientemente scandagliato da molte decisioni giurisprudenziali <a name="_ftn31S"><a href="#_ftn31">[31]</a> riportate al nuovo istituto del danno esistenziale.</p>
<p>Almeno a livello dogmatico, non sembra poi che sussistano particolari ostacoli dogmatici che possano impedire l’affermazione del danno esistenziale anche nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente.</p>
<p>In particolare, per quello che riguarda la prospettiva costituzional-eventistica (quella che individua il danno nella semplice lesione di un interesse costituzionalmente tutelato <a name="_ftn32S"><a href="#_ftn32">[32]</a>), è, infatti, impossibile non rilevare come la presenza di due disposizioni nella nostra Carta costituzionale (gli artt. 23 e 53 <a name="_ftn33S"><a href="#_ftn33">[33]</a>) destinate alla disciplina (nel primo caso, in un quadro comprensivo anche delle altre &#8220;prestazioni imposte&#8221; e nel secondo, esclusivamente) del fenomeno tributario, venga ad integrare anche quella “copertura costituzionale” che, secondo alcune costruzioni, importa anche la risarcibilità del danno esistenziale derivante dalla violazione delle previsioni costituzionali.</p>
<p>Per quello che riguarda, poi, la prospettiva quotidiano-conseguenzialistica (quella che individua il danno esistenziale nella compromissione delle attività realizzatrici della persona) è sufficiente solo un minimo di fantasia per individuare i molti modi attraverso i quali lo scorretto esercizio del potere di imposizione tributaria può modificare la traiettoria esistenziale del cittadino.</p>
<p>Uno di questi modi lo abbia già incontrato nell’esame della fattispecie decisa dal Giudice di Pace di Roma ed esaminata al § 2; in questo caso, il risarcimento del danno esistenziale è di semplice giustificazione e deriva essenzialmente dalla sottrazione di tempo alle attività realizzatrici della persona che deriva dal comportamento illegittimo dell’amministrazione, poco propensa a riscontrare istanze di autotutela (ed è appena solo il caso di rilevare cosa significhi tale sottrazione di tempo in termini reali, costituiti da inevitabili code per poter colloquiare con il responsabile dell’ufficio, impatto con funzionari poco propensi al dialogo, successiva necessità di affidarsi ad un “intermediario tecnico, ecc.).</p>
<p>Sempre nella prospettiva della possibile lesività dei comportamenti dell’Amministrazione finanziaria si pensi poi al forte impatto che possono avere sulla sfera esistenziale della persona verifiche fiscali che trascendano dai limiti di tempo e di correttezza previsti dall’ordinamento; al danno che può derivare dalla divulgazione di dati personali illegittimamente acquisiti dall’Amministrazione finanziaria; alle possibili conseguenze sulla sfera personale e familiare di accertamenti tributari infondati; e, infine, ai forti rischi insiti in uno strumento certamente efficace (nella prospettiva dell’amministrazione), ma anche assai pericoloso (nella prospettiva dell’esecutato) come l’esecuzione esattoriale <a name="_ftn34S"><a href="#_ftn34">[34]</a>.</p>
<p>Ed è con l’auspicio evidente che l’evoluzione della problematica risarcitoria nei confronti dell’Amministrazione finanziaria derivante da Cass. S.U. 722/99 e 1191/2003, possa essere estesa anche al danno esistenziale che questa nota deve trovare conclusione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> Cass. S.U. 22.7.1999 n. 500 in Foro it., 1999, I, 2487, con note di PALMIERI e PARDOLESI; Foro it., 1999, I, 3201, con note di CARANTA, FRACCHIA, ROMANO e SCODITTI; Giornale dir. amm., 1999, 832, con nota di TORCHIA; Nuovo dir., 1999, 691, con nota di FINUCCI; Contratti, 1999, 869, con nota di MOSCARINI; Giust. civ., 1999, I, 2261, con nota di MORELLI; Urbanistica e appalti, 1999, 1067, con nota di PROTTO; T.A.R.., 1999, II, 225, con nota di BONANNI; Arch. civ., 1999, 1107; Danno e resp., 1999, 965, con note di CARBONE, MONATERI, PALMIERI, PARDOLESI, PONZANELLI e ROPPO; Corriere giur., 1999, 1367, con note di DI MAJO e MARICONDA; Gius, 1999, 2760, con nota di BERRUTI; Rass. giur. energia elettrica, 1999, 433; Nuove autonomie, 1999, 563, con nota di SCAGLIONE; Gazzetta giur., 1999, fasc. 35, 42; Guida al dir., 1999, fasc. 31, 36, con note di MEZZACAPO, CARUSO, DE PAOLA e FINOCCHIARO; Dir. e pratica societá, 1999, fasc. 21, 65; Ammin. it., 1999, 1399; Dir. pubbl., 1999, 463, con note di ORSI BATTAGLINI e MARZUOLI; Rass. amm. sic., 1999, 9.</p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> Cass. S.U. 15.10.1999 n. 722 in Fisco, 1999, 13268; Corriere trib., 1999, 3475 con nota di GRIMALDI; Bollettino trib., 1999, 1777; Giust. civ., 1999, I, 2923; Guida al dir., 1999, fasc. 43, 50, con nota di VOLPE.</p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> I. VOLPE, La controversia sulla richiesta di risarcimento spetta al giudice ordinario, in Guida al dir., 1999, fasc. 43, 50.</p>
<p><a name="_ftn4"><a href="#_ftn4S">[4]</a> Le citazioni sono da Cass. S.U. 15.10.1999 n. 722, cit.</p>
<p><a name="_ftn5"><a href="#_ftn5S">[5]</a> Cass. S.U. 15.10.1999 n. 722, cit.</p>
<p><a name="_ftn6"><a href="#_ftn6S">[6]</a> Cass. S.U. 15.10.1999 n. 722, cit.</p>
<p><a name="_ftn7"><a href="#_ftn7S">[7]</a> Cass. S.U. 15.10.1999 n. 722, cit: &#8220;nella specie la posizione dedotta è quella della lesione patrimoniale che si assume subita per un illecito comportamento della p.a. rispetto a un rapporto tributario ormai del tutto esaurito che opera solo come sfondo e che non assume alcuna connessione determinante rispetto alla richiesta di risarcimento dei danni&#8221;.</p>
<p><a name="_ftn8"><a href="#_ftn8S">[8]</a> Cass. S.U. 15.10.1999 n. 722, cit.</p>
<p><a name="_ftn9"><a href="#_ftn9S">[9]</a> I. VOLPE, La controversia sulla richiesta di risarcimento spetta al giudice ordinario in Guida al dir., 1999, fasc. 43, 50.</p>
<p><a name="_ftn10"><a href="#_ftn10S">[10]</a> I. VOLPE, La controversia sulla richiesta di risarcimento spetta al giudice ordinario cit., 50.</p>
<p><a name="_ftn11"><a href="#_ftn11S">[11]</a> I. VOLPE, La controversia sulla richiesta di risarcimento spetta al giudice ordinario cit., 50.</p>
<p><a name="_ftn12"><a href="#_ftn12S">[12]</a> Le citazioni sono da I. VOLPE, La controversia sulla richiesta di risarcimento spetta al giudice ordinario cit., 50.</p>
<p><a name="_ftn13"><a href="#_ftn13S">[13]</a> Giud. pace Mestre, 18.9.2000 in Fisco, 2001, 11690 con nota di BELLINI; 14.12.2000 in Bollettino trib., 2001, 220;</p>
<p>Arch. locazioni, 2001, 273. </p>
<p><a name="_ftn14"><a href="#_ftn14S">[14]</a> Giud. pace Roma 21.8.2001, ined., ma riportata nell’Appendice giurisprudenziale a L. VIOLA Il danno esistenziale nella responsabilità civile della pubblica amministrazione, La Tribuna, Piacenza, 2003.</p>
<p><a name="_ftn15"><a href="#_ftn15S">[15]</a> Giud. pace Roma 21.8.2001, cit.</p>
<p><a name="_ftn16"><a href="#_ftn16S">[16]</a> Le citazioni sono da Giud. pace Roma 21.8.2001, cit.</p>
<p><a name="_ftn17"><a href="#_ftn17S">[17]</a> Giud. pace Roma 21.8.2001, cit.</p>
<p><a name="_ftn18"><a href="#_ftn18S">[18]</a> Le citazioni sono da Giud. pace Roma 21.8.2001, cit.</p>
<p><a name="_ftn19"><a href="#_ftn19S">[19]</a> Sull’autotutela tributaria, tra gli ultimi scritti, si vedano K. SCARPA L’autotutela tributaria in Riv. dir. trib., 2001, I, 441; M. BRUZZONE Il riesame amministrativo dell’atto tributario tra tutela preventiva ed autotutela in Corriere trib., 2001, 2387; S. CANNISTRÀ e G. IZZI L’autotutela tributaria e l’interesse del contribuente in Tributi, 2001, 1; F. CASORIA I limiti applicativi dell’autotutela e i rimedi giurisdizionali al silenzio-rifiuto e al diniego espresso in Fisco, 2001, 10618, L. BELLINI e M. BELLINI L’autotutela in diritto tributario con particolare riferimento agli enti locali in Fisco, 2001, 14697; P. AGOSTINELLI Il riesame dell’accertamento nella disciplina dei tributi doganali: appunti e riflessioni intorno ad un diverso modo di concepire l’autotutela amministrativa sopra atti impositivi illegittimi in Riv. dir. trib., 2000, I, 923.</p>
<p><a name="_ftn20"><a href="#_ftn20S">[20]</a> Per la giurisdizione del giudice amministrativo, T.A.R. Toscana Sez. I 22.10.1999 n. 767 in Foro it., 2001, III, 27 con nota di CASCIA; Foro amm., 2000, 2266. Presuppone la giurisdizione del giudice tributario, Comm. trib. reg. Lazio 23.2.1998 in Dir. e pratica trib., 1998, II, 1395, con nota di CAUMONT CAIMI, Sul dovere di motivazione del diniego di autotutela in presenza di giudicato sfavorevole al contribuente; Fisco, 1998, 5159 con nota di CAPUTI. In dottrina, ravvisano una posizione di interesse legittimo e la giurisdizione del giudice amministrativo: D. STEVANATO, Autotutela (diritto tributario), in Enc. diritto, Giuffrè, Milano, 1999, III, aggiornamento, 295; Autotutela e mediazione di esigenze in conflitto: note a margine del regolamento ministeriale, in Riv. dir. trib., 1997, I, 135 ss., spec. 142,; L’autotutela dell’amministrazione finanziaria, in Bollettino trib., 1996, 945; M. STIPO, Osservazioni in tema di autotutela dell’amministrazione finanziaria a favore del contribuente in Rass. trib., 1999, 705; R. LUPI La nuova norma sull’annullamento d’ufficio degli atti impositivi illegittimi: spunti per una discussione, in Bollettino trib., 1992, 1799. Per la giurisdizione del giudice tributario, si vedano: M.A. GALEOTTI FLORI, Il principio della autotutela tributaria in Riv. dir. trib., 1996, I, 657; Accertamento con adesione, autotutela e conciliazione quali forme di accertamento che conseguono alle attività concorrenti dei due soggetti del rapporto tributario, in Fisco, 1995, 3085 ss.; M. BASILAVECCHIA, Giurisdizione delle commissioni e diniego di autotutela, in Riv. giur. trib., 1998, 617; U. PERRUCCI, Il regolamento sull’autotutela, in Bollettino trib., 1997, 1765; S. MUSCARÀ, Autotutela (diritto tributario), in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1996, IV, 1 ss., spec. 5. Per la giurisdizione dell’A.G.O.: V. AZZONI, L’autotutela come diritto del contribuente, in Bollettino trib., 2000, 171. La giurisdizione del giudice amministrativo è oggi comunque giustificata dalla previsione dell’art. 7, 4° comma della l. 27 luglio 2000 n. 212 (statuto dei diritti del contribuente) che esclude che la natura tributaria dell&#8217;atto possa precludere &#8220;il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti&#8221;.</p>
<p><a name="_ftn21"><a href="#_ftn21S">[21]</a> Nel senso dell’obbligo per l’amministrazione di provvedere sull’istanza di autotutela del contribuente, si vedano, T.A.R. Toscana Sez. I 22.10.1999 n. 767 cit., Comm. trib. reg. Lazio 23.2.1998 cit. e Commiss. trib. centrale, 6.2.1986, n. 1159 in Comm. trib. centr., 1986, I, 158. Per l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di uniformarsi al giudicato dei tribunali (in particolare, sentenze penali di assoluzione) Corte cost. 23.3.1992 n. 120 in Foro it., 1993, I, 1060 e Commiss. trib. prov. Bari, 9.6.2000 in Fisco, 2001, 1882. In dottrina, ritengono che l’istanza del contribuente non ingeneri l’obbligo di provvedere: F. MIGLIORI, Il potere di autotutela dell’amministrazione finanziaria, in Corriere trib., 1997, 1602; D. D’AGOSTINO, Autotutela nel rapporto tributario: evoluzione normativa e provvedimento approvato dal consiglio superiore di finanza, in Fisco, 1996, 8461 ss., spec. 8463; A. QUARANTA, L’autotutela nell’attività dell’amministrazione finanziaria e i diritti del contribuente, in Tributi, 1994, 609. Al contrario, ritengono che l’avvio di procedimento in presenza di istanza del contribuente sia obbligatorio: C. GIANGRANDE, L’autotutela, garanzie per la legittimità dell’agire amministrativo, in Ascotributi inserto, 1999, fasc. 5, 23; S. CAPOLUPO, Considerazioni in tema di autotutela, in Fisco, 1998, 6537; A. SERAFINI, Il regolamento sull’autotutela, ivi, 1997, 1263.</p>
<p><a name="_ftn22"><a href="#_ftn22S">[22]</a> Per l’affermativa, T.A.R. Toscana Sez. I 22.10.1999 n. 767 cit.. Per la negativa, Cass., sez. trib., 9.10.2000, n. 13412 in Tributi, 2000, 1314; Riv. dir. trib., 2001, II, 464, con nota di LA ROSA; Nuovo dir., 2001, 832 con nota di LORENZETTI: &#8220;il potere di autotutela, espressamente attribuito all’amministrazione finanziaria dall’art. 68 d.p.r. n. 287 del 1992, è assolutamente discrezionale da parte della medesima amministrazione, con la conseguenza che il relativo esercizio non è passibile di sindacato da parte del giudice tributario, neppure nei casi indicati dal d.m. n. 37 del 1997, atteso che quest’ultimo decreto si configura quale atto di normazione secondaria e, quindi, il riscontro della relativa violazione risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione della vertenza&#8221;.</p>
<p><a name="_ftn23"><a href="#_ftn23S">[23]</a> Le citazioni sono da I. VOLPE, La controversia sulla richiesta di risarcimento spetta al giudice ordinario, cit., 50.</p>
<p><a name="_ftn24"><a href="#_ftn24S">[24]</a> Per un primo commento alla decisione della Corte di cassazione, si veda G. RIPA Il giudicato penale trascina il fisco. Risarcimento del danno se l’amministrazione non si adegua in Italia Oggi del 3 aprile 2003.</p>
<p><a name="_ftn25"><a href="#_ftn25S">[25]</a> Cass. sez. I, 10.7.1992 n. 8405, in Mass. Foro it., 1992.</p>
<p><a name="_ftn26"><a href="#_ftn26S">[26]</a> Obbligo comunque &#8220;desumibile in via generale dall’art. 4 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, senza che fosse necessario un apposito richiamo alle singole disposizioni fiscali, e ciò anche alla luce delle sentenze n. 120 del 23 marzo 1992 e n. 264 del 13 luglio 1997 della Corte Costituzionale&#8221;. Sul punto, si vedano la cit. Corte cost. 23.3.1992 n. 120 e la successiva 23.7.1997 n. 264 in Foro it., 1998, I, 3684; Giur. costit., 1997, 2424; Riv. legisl. fisc., 1998, 426; Riv. dir. trib., 1998, II, 101 con nota di FICARI; Rass. trib., 1998, 257 con nota di FRANSONI; Riv. giur. trib., 1998, 615 con nota di BASILAVECCHIA. Sui rapporti tra le due decisioni della Corte costituzionale e la decisione che si commenta, si rinvia a G. RIPA Il giudicato penale trascina il fisco. Risarcimento del danno se l’amministrazione non si adegua cit. </p>
<p><a name="_ftn27"><a href="#_ftn27S">[27]</a> Sia consentito il rinvio a quanto già sostenuto in L. VIOLA Il danno esistenziale nella responsabilità civile della pubblica amministrazione, cit.</p>
<p><a name="_ftn28"><a href="#_ftn28S">[28]</a> Per una impostazione sostanzialmente analoga, con riferimento alla necessità di avvalersi di un commercialista nei procedimenti di autotutela tributaria, si vedano le citt. Giud. pace Mestre, 18.9.2000 e 14.12.2000.</p>
<p><a name="_ftn29"><a href="#_ftn29S">[29]</a> Si vedano, ad es., Giud. pace Milano 18.12.2000 e Giud. pace Verona 16.3.2000 in Giur. it., 2001, I, 1159 con nota di F. BILOTTA Inadempimento contrattuale e danno esistenziale.</p>
<p><a name="_ftn30"><a href="#_ftn30S">[30]</a> Come, ad es., il modello della somatizzazione della tutela della persona esaminato in L. VIOLA Il danno esistenziale nella responsabilità civile della pubblica amministrazione, cit.</p>
<p><a name="_ftn31"><a href="#_ftn31S">[31]</a> Per quello che riguarda il ritardo nel rilascio delle certificazioni scolastiche, si veda Giud. di pace Roma 28.6.2001 in Foro it., 2002, I, 1211 con nota di L. GILI L’illecito per lesione di interessi legittimi delineato da Cass. 500/SU/99 alla ulteriore prova di applicazione concreta. Per quello che riguarda l’illegittima applicazione di sanzioni amministrative, <a href="/ga/id/2000/7/947/g">Giud. pace Perugia 26.4.2000 n. 115</a> in Giust.it, Rivista Internet di diritto pubblico n. 6/2000 con note di G. SAPORITO, <a href="/ga/id/2000/7/556/d">Stress e forfait nel danno causato dalla pubblica amministrazione</a> e G. VIRGA, <a href="/ga/id/2000/7/557/d">L&#8217;indennizzo automatico e forfettario ed…..il prezzo dei carciofi</a> in questa Rivista n. 6/2000. Per quello che riguarda l’interpretazione delle decisioni citate, ci si permette di rinviare a L. VIOLA, Il danno esistenziale nella responsabilità civile della pubblica amministrazione, cit.</p>
<p><a name="_ftn32"><a href="#_ftn32S">[32]</a> Per un sintetico richiamo delle due impostazioni che si contengono il campo del danno esistenziale, si veda quanto rilevato in L. VIOLA Il danno esistenziale nella responsabilità civile della pubblica amministrazione cit. e in G. CASSANO, <a href="/ga/id/2002/11/1063/d">Fondamenti giuridici del danno esistenziale: novità giurisprudenziali e questioni in tema di prova</a>, in questa Rivista, n. 10/2002, § 1.</p>
<p><a name="_ftn33"><a href="#_ftn33S">[33]</a> Per le basi costituzionali del nostro diritto tributario, su tutti, si veda E. DE MITA Interesse fiscale e tutela del contribuente &#8211; Le garanzie costituzionali, IV ed., Giuffrè, Milano, 2000. Nella manualistica, R. LUPI Diritto tributario &#8211; Parte generale, VII ed., Giuffrè, Milano, 2000; A. FANTOZZI Diritto tributario, II ed., UTET, Torino, 1998; F. TESAURO Istituzioni di diritto tributario &#8211; vol. I: Parte generale, VI ed., 1998, UTET, Torino.</p>
<p><a name="_ftn34"><a href="#_ftn34S">[34]</a> Sull’esecuzione esattoriale, si vedano M. BASILAVECCHIA Riscossione delle imposte, in Encicl. dir., Giuffré, Milano, 1989, vol. XL, 1179 e S. LA ROSA Riscossione delle imposte [voce aggiornata-2000], in Encicl. giur. Treccani, Roma, vol. XXVII.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE &#8211; <a href="/ga/id/2003/5/2961/g">Sentenza 27 gennaio 2003 n. 1191</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-tributario-e-tutela-risarcitoria/">Diritto tributario e tutela risarcitoria</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La composizione dei Tribunali delle acque pubbliche dopo la legge n. 45 del 2004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-composizione-dei-tribunali-delle-acque-pubbliche-dopo-la-legge-n-45-del-2004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:54 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-composizione-dei-tribunali-delle-acque-pubbliche-dopo-la-legge-n-45-del-2004/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-composizione-dei-tribunali-delle-acque-pubbliche-dopo-la-legge-n-45-del-2004/">La composizione dei Tribunali delle acque pubbliche dopo la legge n. 45 del 2004</a></p>
<p>1. I precedenti: gli interventi della Corte costituzionale 2. Le decisioni giurisprudenziali successive a Corte cost. 353/2002 3. Le novità della legge n. 45 del 2004. 1. I precedenti: gli interventi della Corte costituzionale. L’art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354 (recante “disposizioni urgenti per il funzionamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-composizione-dei-tribunali-delle-acque-pubbliche-dopo-la-legge-n-45-del-2004/">La composizione dei Tribunali delle acque pubbliche dopo la legge n. 45 del 2004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-composizione-dei-tribunali-delle-acque-pubbliche-dopo-la-legge-n-45-del-2004/">La composizione dei Tribunali delle acque pubbliche dopo la legge n. 45 del 2004</a></p>
<p>1. I precedenti: gli interventi della Corte costituzionale <br /> <br />
2. Le decisioni giurisprudenziali successive a Corte cost. 353/2002 <br /> <br />
3. Le novità della legge n. 45 del 2004.</p>
<p align=center><b>1.	I precedenti: gli interventi della Corte costituzionale.</b></p>
<p>L’art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354 (recante “disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l&#8217;amministrazione della giustizia”), convertito in legge  26 febbraio 2004, n. 45 (in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2004) si segnala per una serie di disposizioni che, almeno nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero dare vita ad una prima “riorganizzazione dei tribunali delle acque”, destinata a trovare applicazione fino alla preannunciata “complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche” (al proposito, è del tutto inutile un giudizio in ordine all’effettiva necessità di questi preannunci di riforme legislative, spesso destinati a rimanere lettera morta).<br />
La comprensione delle novità apportate dalla riforma richiede un, sia pur sintetico, riepilogo della storia recente delle previsioni in materia di composizione dei Tribunali delle acque pubbliche.<br />
Il punto di partenza della problematica è indubbiamente costituito da una decisione della Corte costituzionale (si tratta di Corte cost. 17 luglio 2002 n. 353 ) che ha affrontato, in termini decisamente radicali, la problematica delle garanzie di indipendenza dei membri cd. tecnici  dei Tribunali regionali delle acque pubbliche (si trattava, in particolare, dei tre funzionari del Genio civile, aggregati ai Tribunali regionali per un quinquennio e che esprimevano uno dei tre partecipanti alla decisione; art. 138 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, di seguito citato come t.u. acque).<br />
La problematica, già avvertita dalla dottrina  più accreditata, era risolta, alquanto radicalmente, attraverso la declaratoria di incostituzionalità “dell&#8217;art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell’ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante”; e, del resto, si trattava di una scelta praticamente necessitata dalla necessità di “purgare” il sistema da una previsione che non  garantiva certamente l’imparzialità dei componenti tecnici dei Tribunali Regionali delle acque pubbliche.<br />
Già in sede di primo commento alla decisione , si rilevava come la problematica giuridica più interessante originata dall’intervento della Corte costituzionale  fosse costituita, più che dalla ricostruzione dell’iter motivazionale della sentenza (che, per la verità, richiama principi giurisprudenziali fortemente consolidati), dalle problematiche di diritto transitorio derivanti dalla necessità di inserire nel sistema una decisione  “storica” e radicale che, non diversamente da quanto avvenuto nel caso della Giunta provinciale amministrativa ,  apriva necessariamente un processo di instabilità che solo un meditato intervento del legislatore poteva chiudere.<br />
Ed in effetti, il legislatore tentava già di risolvere una prima volta il problema, in via legislativa, inserendo, in un decreto legge dedicato ai problemi urgenti della giustizia (si tratta del d.l. 11 novembre 2002 n. 251 ), un Capo I dedicato  all’abolizione degli organi del contenzioso delle acque (Tribunali regionali e Tribunale superiore delle acque pubbliche) ed alla devoluzione delle relative competenze all’A.G.O. e alla giustizia amministrativa; il decreto legge, che aveva sollevato più di un dubbio in dottrina , soprattutto per quello che riguarda la disciplina transitoria, era poi convertito in legge (dalla l. 10 gennaio 2003 n. 1 ) con una formulazione che non prevedeva più l’intero Capo I dedicato all’abolizione degli organi del contenzioso delle acque pubbliche.<br />
L’intera problematica ritornava pertanto all’incertezza determinata da Corte cost. 17 luglio 2002 n. 353.<br />
Il quadro delle decisioni della Corte costituzionale relative al contenzioso delle acque pubbliche non sarebbe poi completo ove non si menzionasse anche una decisione della corte costituzionale, di poco precedente (si tratta di Corte cost. 3 luglio 2002, n. 305 ), che dichiarava “costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli art. 139 e 143 comma 3 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del tribunale superiore delle acque pubbliche”; l’omessa previsione di meccanismi di sostituzione dei membri effettivi del Tribunale superiore delle acque astenuti o ricusati veniva infatti ad integrare un “vulnus……alla correttezza e alla regolarità dell&#8217;esercizio della giurisdizione”, determinando la sostanziale impossibilità di assicurare la regolare formazione del collegio giudicante e le conseguenziali lesioni del “diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti davanti ad un giudice terzo ed imparziale nell&#8217;ambito del &#8220;giusto processo&#8221;“ e del principio di “continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale&#8221; ……non risultando assicurati congrui modi per colmare i vuoti temporanei nel collegio giudicante, così da garantire il necessario funzionamento dell&#8217;ufficio “.</p>
<p align=center><b>2.	Le decisioni giurisprudenziali successive a Corte cost. 353/2002.</b></p>
<p>Già in sede di primo commento a Corte cost. n. 353/2002 , era già stata prospettata una possibile soluzione all’incertezza derivante dall’intervento demolitorio del giudice delle leggi; soluzione che, facendo leva sulle previsioni degli artt. 138, t.u. acque e 64 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (che attribuiscono al Tribunale regionale delle acque pubbliche natura di sezione della Corte d’appello presso la quale è istituito), si risolveva nella semplice sostituzione del funzionario del Genio civile con uno dei magistrati assegnati alla Corte d’appello<br />
La soluzione era recepita da una decisione del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Firenze  che optava decisamente per la tesi che individuava le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale nella semplice sostituzione del funzionario del Genio civile con uno dei magistrati assegnati alla Corte d’appello.<br />
Alla decisione, deve sicuramente essere attribuito il merito evidente di chiudere la fase “emergenziale” e di dare vita ad un sistema, per così dire “transitorio”, che ha sostanzialmente reso possibile il funzionamento di un organo giudiziario che, altrimenti, sarebbe rimasto completamente paralizzato.<br />
Emergeva però in dottrina un dubbio radicale in ordine all’opportunità di mantenere ancora in vita un giudice specializzato delle acque pubbliche (ed un processo che spesso deroga alle norme ordinarie del giudizio civile),  “quando ormai i collegi giudicanti di primo grado sono stati “depurati”  proprio dell’apporto tecnico dei funzionari dell’ex Genio civile che indubbiamente costituiva la ragione più importante del mantenimento di un rito speciale delle acque “.<br />
Diveniva poi sempre più urgente ed imprescindibile la questione della possibile incostituzionalità (sostanzialmente per le stesse ragioni già esplicitate da Corte cost. n. 353/2002) anche del  sistema di nomina dei componenti tecnici del Tribunale superiore delle acque pubbliche, caratterizzato da simili, anche se non identici, principi; al proposito, l’art. 139, 2° comma lett. d) del t.u. acque prevedeva, infatti, la nomina di “tre tecnici, membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non aventi funzione di amministrazione attiva” destinati ad intervenire, in ragione di un componente per collegio, sia nelle decisioni in materia di diritti soggettivi, che di interessi legittimi (artt. 142, ult. comma e 143, ult. comma t.u. acque).<br />
Il dubbio di costituzionalità, articolato su almeno tre profili diversi , non era condiviso da una decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche  che dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 t.u. acque “nella parte in cui prevede  che a comporre i collegi….partecipino anche membri del Consiglio nazionale dei lavori pubblici, sollevata con riferimento all’art. 108 Cost., atteso che il tale Consiglio, non è organo dell’amministrazione attiva e che, per la sua composizione (di esso fanno parte, infatti, non solo alti funzionari statali ma anche magistrati e massimi esperti delle materie trattate), va esclusa ogni possibilità di immedesimazione con le Amministrazioni che siano parti in giudizio”.</p>
<p align=center><b>3.	Le novità della legge n. 45 del 2004.</b></p>
<p>Come già rilevato, la problematica della composizione dei Tribunali delle acque pubbliche ha subito una decisiva riorganizzazione per effetto della previsione dell’art. 1 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 (conv. in legge  26 febbraio 2004, n. 45).<br />
La nuova disciplina, destinata a trovare applicazione fino alla preannunciata riforma della disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche, è fondata sui seguenti principi:<br />
1)	il Tribunale regionale delle acque pubbliche è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell&#8217;albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del Presidente della Corte di appello (art. 138, 2° comma t.u. acque, come sostituito dall’art. 1 d.l. 354/2003);<br />
2)	il Tribunale regionale delle acque pubbliche decide con l&#8217;intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma (art. 138, 4° comma t.u. acque, come sostituito dall’art. 1 d.l. 354/2003)<br />
3)	il Tribunale superiore delle acque pubbliche  è composto, oltre che dai magistrati previsti dall’art. 139, 2° comma lett. a, b e c del t.u. acque, da tre esperti, iscritti nell&#8217;albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del Presidente del Tribunale superiore (art. 139, 2° e 4° comma t.u. acque, come sostituito dall’art. 1 d.l. 354/2003);<br />
4)	nelle stesse forme previste per i titolari, sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall&#8217;articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704 (art. 139, bis t.u. acque introdotto dall’art. 1 d.l. 354/2003).<br />
È poi operata la trasposizione in euro delle indennità mensili previste per i componenti appartenenti alla magistratura dei tribunali delle acque pubbliche dall&#8217;articolo 1 della legge 1.8.1959, n. 704 (dando vita ad un sistema indennitario che può benissimo essere definito meramente simbolico) ed è fissata la nuova indennità spettante ai componenti esperti per “ciascuna udienza cui prendano parte”.<br />
La semplice elencazione delle novità portate dall’art. 1 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 (conv. in legge  26 febbraio 2004, n. 45) evidenzia chiaramente come l’intervento legislativo abbia risolto, in senso abbastanza soddisfacente gran parte delle problematiche sollevate da Corte cost. 305 e 353 del 2002.<br />
Quanto rilevato vale certamente per quello che riguarda i rischi per l’indipendenza dei componenti tecnici derivanti dalla “posizione di dipendenza dall&#8217;amministrazione stessa, che ne gestisce lo stato giuridico ed economico” alla base di Corte cost. 353/2002 ed estensibili, per alcune prospettazioni, anche alla vecchi previsione dell’art. 139 t.u. acque in materia di composizione del Tribunale superiore delle acque; in questo caso, la sostituzione con tre esperti, iscritti nell&#8217;albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del Presidente della Corte di appello (o del Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche) esclude, infatti, quei rischi per l’indipendenza del giudice derivanti dalla “doppia posizione” dei componenti esperti.<br />
È poi solo il caso di rilevare come il nuovo sistema di nomina dei componenti esterni abbia fatto venir meno anche l’ulteriore rischio per l’indipendenza derivante “sia dalla possibilità di riconferma o reincarico (v. sentenze n. 49 del 1968; n. 25 del 1976) affidata alla semplice iniziativa di organi appartenenti alla amministrazione; sia dalla possibilità di cessazione anticipata dalle funzioni a seguito di provvedimento amministrativo discrezionale, ad esempio, trasferimento ad altra sede (v. sentenza n. 33 del 1968) “.<br />
Analogo discorso per quello che riguarda il “versante” costituito da Corte cost. 305/2002; in questo caso, la nuova previsione dell’art. 139 bis tu. acque (che introduce nuovi componenti supplenti del Tribunale superiore in numero pari ai titolari) esclude che possa verificarsi quel “vulnus……alla correttezza e alla regolarità dell&#8217;esercizio della giurisdizione” che poteva derivare dalla mancanza di meccanismi di sostituzione dei componenti astenuti o ricusati.<br />
In definitiva, anche se espressamente qualificata come soluzione-ponte verso un nuovo assetto della materia, la riorganizzazione operata dall’art. 1 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 (conv. in legge  26 febbraio 2004, n. 45) prevede un sistema caratterizzato da un certo equilibrio e che, quindi, potrebbe reggere ad ulteriori verifiche di costituzionalità; particolarmente importante, a questo proposito (e sotto il profilo della razionalità complessiva del sistema) la decisione di mantenere gli esperti estranei alla magistratura, così permettendo l’inquadramento pieno (e sicuro) della fattispecie all’interno della previsione dell’art. 102, 2° comma della Costituzione ).</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-composizione-dei-tribunali-delle-acque-pubbliche-dopo-la-legge-n-45-del-2004/">La composizione dei Tribunali delle acque pubbliche dopo la legge n. 45 del 2004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La composizione dei Tribunali delle acque pubbliche</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-composizione-dei-tribunali-delle-acque-pubbliche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:54 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-composizione-dei-tribunali-delle-acque-pubbliche/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-composizione-dei-tribunali-delle-acque-pubbliche/">La composizione dei Tribunali delle acque pubbliche</a></p>
<p>1. I Tribunali regionali delle acque pubbliche. A partire dal 1919 [1], il nostro ordinamento giuridico è caratterizzato da una particolare strutturazione del contenzioso in materia di acque pubbliche che vede la presenza di un organo specializzato con competenza estesa alle questioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo relative</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-composizione-dei-tribunali-delle-acque-pubbliche/">La composizione dei Tribunali delle acque pubbliche</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-composizione-dei-tribunali-delle-acque-pubbliche/">La composizione dei Tribunali delle acque pubbliche</a></p>
<p>1. I Tribunali regionali delle acque pubbliche. </p>
<p>A partire dal 1919 <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a>, il nostro ordinamento giuridico è caratterizzato da una particolare strutturazione del contenzioso in materia di acque pubbliche che vede la presenza di un organo specializzato con competenza estesa alle questioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo relative alla materia <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a>; in particolare, a seguito del d.l. 5.10.1919, n. 2161 (poi trasfuso nel r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, di seguito individuato come t.u. acque) e della successiva legislazione è stato istituito un Tribunale superiore delle acque pubbliche <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a> fornito di attribuzioni giurisdizionali eterogenee costituite, da un lato, dalla cognizione in grado di appello di tutte le cause decise dagli organi giurisdizionali di primo grado del contenzioso delle acque e, dall’altro, dalle controversie in materia di acque pubbliche relative a posizioni soggettive di interesse legittimo (art. 143 t.u. acque; la disposizione cit. prevede anche alcune ipotesi di giurisdizione estesa al merito del Tribunale superiore). </p>
<p>Sempre a partire dal 1919, al Tribunale superiore delle acque pubbliche sono stati affiancati, per le sole controversie relative a diritti soggettivi, organi di primo grado <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a> denominati Tribunali regionali delle acque pubbliche ed istituiti (art. 138 t.u. acque) presso le Corti d&#8217;Appello di: 1) Torino (per le circoscrizioni delle Corti d&#8217; Appello di Torino e Genova); 2) Milano (per le circoscrizioni delle Corti d&#8217;Appello di Milano e Brescia); 3) Venezia (per le circoscrizioni delle Corti d&#8217;Appello di Venezia, Trento e Trieste); 4) Firenze (per le circoscrizioni delle Corti d&#8217;Appello di Bologna e Firenze); 5) Roma (per le circoscrizioni delle Corti d&#8217;Appello di Roma, L&#8217;Aquila, Perugia ed Ancona); 6) Napoli (per le circoscrizioni delle Corti d&#8217;Appello di Napoli, Bari, Catanzaro, Lecce, Campobasso, Potenza e Reggio Calabria); 7) Palermo (per le circoscrizioni delle Corti d&#8217;Appello di Palermo, Catania, Caltanissetta e Messina); 8) Cagliari (per la circoscrizione della Corte d&#8217; Appello di Cagliari <a name="_ftn5S"><a href="#_ftn5">[5]</a> ); i Tribunali regionali delle acque pubbliche sono costituiti da una Sezione della Corte d&#8217;Appello designata dal Primo Presidente, alla quale sono aggregati tre funzionari del Genio civile che durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati; la decisione è presa con l&#8217;intervento di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del Genio civile (art. 138 t.u. acque). </p>
<p>Ai sensi dell&#8217;art. 140 del t.u. acque pubbliche appartengono alla cognizione dei Tribunali regionali delle acque pubbliche i ricorsi relativi a: <a) controversie intorno alla demanialità delle acque; b) controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde; c) controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica; d) controversie di qualunque natura, riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della l. 25.6.1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione o utilizzazione delle acque; e) controversie per risarcimento di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del t.u. 25.7.1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13.7.1911, n. 774; f) controversie previste dagli artt. 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con r.d. 8.10.1931, n. 1604>. </p>
<p>Ai Tribunali regionali delle acque pubbliche è attribuita natura di organo specializzato dell&#8217;autorità giudiziaria ordinaria <a name="_ftn6S"><a href="#_ftn6">[6]</a> : <nel senso della loro qualificazione come organi specializzati di giurisdizione ordinaria… depongono chiaramente due elementi: a) l’art. 138, 2° co. T.U. acque pubbliche espressamente prevede che il “tribunale è costituito da una sezione della corte d’appello”; b) l’art. 64, 2° co. r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario) ribadisce che “il tribunale regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione della corte di appello presso la quale è istituito” <a name="_ftn7S"><a href="#_ftn7">[7]</a>. </p>
<p>In definitiva, per effetto della duplice natura attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche, il contenzioso delle acque è quasi concordemente <a name="_ftn8S"><a href="#_ftn8">[8]</a> ricostruito secondo &#8220;una teoria di compromesso. Secondo tale teoria i tribunali regionali sono organi specializzati della magistratura ordinaria mentre il Tribunale Superiore, come Giano bifronte, è giudice ordinario, quando giudica in appello sulle pronunce dei Tribunali regionali, ed è, invece, giudice speciale, quando giudica in unico grado, in tema di interessi legittimi: quest&#8217;ultima è la teoria seguita dalla giurisprudenza <a name="_ftn9S"><a href="#_ftn9">[9]</a>&#8220;. </p>
<p>2. L’indipendenza dei componenti tecnici dei Tribunali regionali delle acque. </p>
<p>La dottrina aveva posto, ormai da lungo tempo, la questione della costituzionalità delle previsioni in materia <<di membri tecnici dei tribunali regionali e del Tribunale superiore, i quali, anche dopo la loro nomina, continuano a prestare servizio presso le loro amministrazioni di appartenenza, con vincolo gerarchico nei confronti dei superiori <a name="_ftn10S"><a href="#_ftn10">[10]</a> >>. </p>
<p>Da non sottovalutare, poi, altri due aspetti costituiti dalla possibilità, per l’amministrazione di appartenenza, di far cessare dalle loro funzioni giurisdizionali i componenti dei tribunali <<in forza di provvedimenti discrezionali….aventi l’effetto di far cessare gli incarichi (presso il genio civile per i membri dei tribunali regionali, presso il Consiglio superiore per quelli del Tribunale superiore) cui sono collegate tali funzioni giurisdizionali <a name="_ftn11S"><a href="#_ftn11">[11]</a> >> e dalla possibilità di disporre la riconferma dei giudici tecnici <a name="_ftn12S"><a href="#_ftn12">[12]</a>. </p>
<p>Fino ad oggi i dubbi di costituzionalità avevano però incontrato lo sfavore della giurisprudenza che aveva sempre dichiarato la manifesta infondatezza della questione <a name="_ftn13S"><a href="#_ftn13">[13]</a> sulla base di varie considerazioni costituite, soprattutto, dal fatto che <<al procedimento di nomina o revoca dei componenti tecnici partecipa il Consiglio superiore della Magistratura>> e dalla sostanziale assenza di <<vincoli gerarchici relativamente all’esplicazione concreta delle funzioni dei membri di organi giurisdizionali speciali <a name="_ftn14S"><a href="#_ftn14">[14]</a> >>. </p>
<p>La questione di costituzionalità era però favorevolmente valutata dal Tribunale regionale delle acque di Firenze <a name="_ftn15S"><a href="#_ftn15">[15]</a> che rimetteva alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 138 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 <<nella parte in cui dispone che il tribunale regionale delle acque pubbliche decide con l'intervento di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del genio civile, tra quelli designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, in riferimento agli art. 97, 1º comma, e 108, 2º comma, Cost.>>. </p>
<p>Con la sentenza che si commenta, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità << dell'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell’ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante>>. </p>
<p>Alla base dell’intervento della Corte costituzionale è la necessità fondamentale di garantire il rispetto <<del principio di indipendenza e terzietà del giudice, quale elemento essenziale alla stessa intrinseca natura della giurisdizione, che si identifica nella indipendenza istituzionale del giudice e nella sua posizione di terzo imparziale, qualunque siano le parti in giudizio, compresa la pubblica amministrazione>>; necessità che deve essere salvaguardata anche con riferimento all’inserimento di estranei alla magistratura in sezioni specializzate di organi giudiziari ordinari o negli organi speciali di giurisdizione previsti dall’art. 102, 2° comma e 108, 2° comma della Costituzione. </p>
<p>Nel caso di specie, la scelta discrezionale del legislatore di inserire dei funzionari del Genio civile all’interno dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, se risponde certamente <<ad esigenze inerenti alla specialità della materia, ai profili tecnici ed agli apprezzamenti che si richiedono, e che sono maggiormente utili se confortati da esperienze tecniche concrete nelle controversie relative alle acque pubbliche affidate ai Tribunali regionali delle acque pubbliche>>, non rispetta l’esigenza fondamentale di assicurare l’indipendenza dei predetti “estranei” alla magistratura prevista dall’art. 108, 2° Cost. (ed oggi desumibile anche dal nuovo testo dell’art. 111, 2° comma della Costituzione, introdotto dalla l. cost. 23.11.1999 n. 2). </p>
<p>In particolare, considerevoli rischi all’indipendenza dei membri aggregati ai Tribunali regionali delle acque pubbliche derivano dal fatto che il <<nominato funzionario dell’ex Genio civile (ora normalmente del Provveditorato delle opere pubbliche) continua, anzitutto, ad espletare le funzioni istituzionali nell’ufficio di appartenenza, che ha, tra le sue attribuzioni, anche le procedure amministrative in materia di acque pubbliche (anche se quelle statali sono divenute nel frattempo del tutto residuali, a seguito del passaggio di competenze alle regioni) <a name="_ftn16S"><a href="#_ftn16">[16]</a> >> e dai <<condizionamenti dovuti alla sua posizione di dipendenza dall'amministrazione stessa, che ne gestisce lo stato giuridico ed economico>>. </p>
<p>Evidente è pertanto il riferimento ad una elaborazione complessiva del principio di indipendenza del giudice che, a partire dalle decisioni in materia di Consigli di Prefettura e di Giunta provinciale amministrativa <a name="_ftn17S"><a href="#_ftn17">[17]</a> , la Corte costituzionale ha avuto occasione di riaffermare, anche relativamente di recente <a name="_ftn18S"><a href="#_ftn18">[18]</a>. </p>
<p>Da non sottovalutare, poi, i rischi per l’indipendenza dell’estraneo alla magistratura derivanti <<dalla possibilità di riconferma o reincarico affidata alla semplice iniziativa di organi appartenenti alla amministrazione <a name="_ftn19S"><a href="#_ftn19">[19]</a> >> o <<dalla possibilità di cessazione anticipata dalle funzioni a seguito di provvedimento amministrativo discrezionale, ad esempio, trasferimento ad altra sede>>. </p>
<p>3. Le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità sulla composizione dei Tribunali regionali delle acque. </p>
<p>La problematica giuridica più interessante derivante da Corte cost. 17 luglio 2002 n. 353 è però costituita, più che dalla ricostruzione dell’iter motivazionale della sentenza (che, per la verità, richiama principi giurisprudenziali fortemente consolidati), dalle problematiche di diritto transitorio che la decisione della Corte costituzionale indubbiamente pone. </p>
<p>Al proposito, deve indubbiamente rilevarsi come la decisione della Corte costituzionale si ponga indubbiamente nel solco di quelle decisioni “storiche” e radicali che, non diversamente da quanto avvenuto nel caso della Giunta provinciale amministrativa, aprono un processo di instabilità che solo un meditato intervento del legislatore può chiudere; ed in questo caso, sicuramente, un nuovo intervento legislativo che preveda nuovi meccanismi di nomina dei giudice tecnici dei Tribunali regionali delle acque costituisce certamente il modo migliore per contemperare le esigenze di tecnicità del giudizio (non a caso, richiamate e considerate meritevoli di tutela da parte della Corte) con le necessarie garanzie di imparzialità dei giudici. </p>
<p>Dando quasi per scontato il ritardo del legislatore sul punto <a name="_ftn20S"><a href="#_ftn20">[20]</a> , il giurista deve comunque porsi il problema di quali possano essere le conseguenze immediate della decisione della Corte, prospettando una ricostruzione “aggiornata” del nostro sistema giurisdizionale in materia di contenzioso delle acque pubbliche alla luce di Corte cost. 353/2002. </p>
<p>Al proposito, il punto di partenza è indubbiamente costituito dal dispositivo della decisione che investe, non l’intera previsione legislativa che prevede il giudice specializzato delle acque (l&#8217;art. 138 t.u. acque), ma solo la parte in cui <<prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell’ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante>>. </p>
<p>A differenza della vicenda della Giunta provinciale amministrativa, nel caso del Tribunale regionale delle acque pubbliche è quindi evidente come la declaratoria di incostituzionalità investa solo la partecipazione all’organo giudicante dei funzionari del Genio civile e non la stessa esistenza dell’organo giurisdizionale (che, del resto, è costituito, per due terzi, da magistrati appartenenti all’ordine giurisdizionale che non sollevano particolari problematiche di indipendenza). </p>
<p>Quello che è sicuro è quindi che alle decisioni dei Tribunali regionali delle acque pubbliche non potranno più partecipare i funzionari dell’ex genio civile; l’unica precisazione che, al proposito, è possibile fare riguarda l’opportunità, non avvertita dalla Corte costituzionale, di estendere la declaratoria di incostituzionalità anche ai commi 3 e 4 dell’art. 64 del r.d. 30.1.1941 n. 12 (ord. giudiziario) che recano una serie di previsioni meramente riproduttive delle disposizioni dell’art. 138 t.u. acque dichiarate incostituzionali <a name="_ftn21S"><a href="#_ftn21">[21]</a>. </p>
<p>Quella che, al contrario, può ancora suscitare qualche dubbio è la problematica dell’attuale composizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche. </p>
<p>Al proposito, sembra a chi scrive che l’opzione ermeneutica più corretta debba essere individuata, proprio nelle richiamate previsioni degli artt. 138, t.u. acque e 64 r.d. 12/1941 (ord. giudiziario) ed in particolare nella disposizione che attribuisce al Tribunale regionale delle acque pubbliche natura di sezione della Corte d’appello presso la quale è istituito; particolarmente significativo, a questo proposito, l’art. 64 dell’ord. giudiziario che inserisce il Tribunale regionale delle acque pubbliche nel novero degli organi che vengono a comporre la giurisdizione ordinaria. </p>
<p>Se, quindi, il Tribunale regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione della Corte d’appello presso la quale è istituito, il gioco è fatto: una volta dichiarate incostituzionali le norme che prevedevano la presenza del funzionario dell’ex genio civile, la composizione dell’organo deve essere ricostituita secondo le norme ordinarie che regolamentano la composizione della sezioni di Corte d’appello e quindi mediante inserimento di un terzo componente sempre appartenente all’ordine giudiziario. </p>
<p>In altre parole, l’effetto concreto della dichiarazione di incostituzionalità trascende, in sostanza, il fine che la Corte costituzionale si era prefissa (quello di censurare un sistema di nomina di estranei alla magistratura poco rispettoso del principio di indipendenza del giudice) e viene a “depurare” il collegio giudicante da quegli apporti tecnici che la Corte costituzionale aveva considerato opportuni nella stessa decisione. </p>
<p>In definitiva, in mancanza di interventi da parte del legislatore che vengano ad integrare un nuovo sistema di nomina di esperti in materia di acque non legati alle amministrazioni che esercitano poteri in materia, l’effetto concreto della decisione della Corte costituzionale viene purtroppo ad investire la stessa caratterizzazione in senso tecnico dell’organo giurisdizionale, in linea di principio, “salvata” dalla stessa Corte. </p>
<p>Dopo l’intervento di Corte cost. n. 353/2002, i Tribunali regionali delle acque presentano pertanto maggiori analogie strutturali con le sezioni specializzate che derivano la loro “particolare competenza” dalla concentrazione di un determinato tipo di controversia (come, ad es., nel caso delle sezioni delle Corti d&#8217;appello di Roma e di Palermo competenti sulle impugnazioni avverso le decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, l. 10.7.1930, n. 1078, art. 3 e d.l. 2.3.1948, n. 141, conv. in l. 10.2.1953, n. 73, art. unico), piuttosto che con le sezioni specializzate che derivano la loro competenza dalla presenza di esperti estranei alla magistratura (sezione per i minorenni, ecc. <a name="_ftn22S"><a href="#_ftn22">[22]</a>. </p>
<p>Per completezza, deve però rilevarsi come la stessa decisione della Corte costituzionale che si commenta rechi le tracce, nella parte relativa allo svolgimento del processo, di una possibile soluzione alternativa, che è poi stata evidentemente “scartata” dalla Corte in favore di una soluzione più radicale; i punti 3-5 del ritenuto in fatto della sentenza richiamano, infatti, l’istruttoria esperita dalla Corte prima della decisione e finalizzata ad accertare le modalità di designazione e di nomina dei componenti laici dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, anche con riferimento al <<numero dei funzionari addetti (posti di organico e posti attualmente coperti, con eventuale distinzione di ruoli) presso ciascun Provveditorato regionale delle opere pubbliche, da cui sono tratti i componenti laici dei Tribunali regionali delle acque pubbliche>>. </p>
<p>È quindi evidente come la Corte, in un primo momento, intendesse orientarsi verso una pronuncia maggiormente “ortopedica” che salvasse, in qualche modo, i componenti tecnici, recidendo i legami con l’amministrazione di appartenenza e dando così vita ad un sistema che vedesse la nomina (da parte del C.S.M. o dei Presidenti di Corti d’appello delegati, ai sensi dell’art. 10 l. 24.3.1958 n. 195) di “esperti in materia di acque pubbliche” e non più di <<funzionari dell’ex Genio civile>>. </p>
<p>La previsione dell’art. 138 t.u. acque che prevede la nomina di <<tre funzionari del Genio civile>> e non, più genericamente, di “esperti in materia di acque pubbliche” ha però evidentemente sconsigliato l’adozione di decisioni più articolate che non avrebbero evidentemente più avuto l’avallo di un testo legislativo concepito in ambito concettuale completamente differente; da cui la scelta di un sistema più radicale di intervento che ha eliminato del tutto l’intervento di membri tecnici non caratterizzati dalle dovute garanzie di indipendenza. </p>
<p>4. La possibile estensione dei principi affermati da Corte cost. n. 353/2002 al Tribunale superiore delle acque pubbliche. </p>
<p>I principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 353/2002 inducono più di un dubbio in ordine alla legittimità costituzionale del sistema di nomina <a name="_ftn23S"><a href="#_ftn23">[23]</a> dei componenti tecnici del Tribunale superiore delle acque pubbliche, caratterizzato da simili, anche se non identici, principi; al proposito, l’art. 139, 2° comma lett. d) del t.u. acque prevede la nomina di <<tre tecnici, membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non aventi funzione di amministrazione attiva>> destinati ad intervenire, in ragione di un componente per collegio, sia nelle decisioni in materia di diritti soggettivi, che di interessi legittimi (artt. 142, ult. comma e 143, ult. comma t.u. acque). </p>
<p>Nessun dubbio è possibile in ordine all’incostituzionalità della possibilità di riconferma dei componenti tecnici del Tribunale superiore delle acque pubbliche prevista dall’art. 139, ult. comma t.u. acque: i principi affermati da Corte cost. 353/2002 e, soprattutto, da Corte cost. 25/1976 <a name="_ftn24S"><a href="#_ftn24">[24]</a> portano infatti a ritenere sicuramente incostituzionale un sistema di nomina caratterizzato <<dalla possibilità di riconferma o reincarico affidata alla semplice iniziativa di organi appartenenti alla amministrazione>>. </p>
<p>L’incostituzionalità del sistema di nomina dei componenti del Tribunale superiore potrebbe però non essere limitata alla possibilità di riconferma oltre il primo quinquennio prevista dall’art. 139, ult. comma, t.u. acque ed investire lo stesso sistema di selezione dei membri tecnici del Tribunale superiore delle acque pubbliche. </p>
<p>Al proposito, i principi affermati da Corte cost. n. 353/2002 potrebbero infatti portare a ravvisare, nella nomina dei componenti tecnici del Tribunale superiore delle acque pubbliche, gli stessi rischi per l’indipendenza del giudice già ravvisati nel caso dei Tribunali regionali; in particolare, potrebbe essere ravvisato quel rischio di commistione tra attribuzioni giurisdizionali del membro tecnico del Tribunale superiore e cura delle <<procedure amministrative in materia di acque pubbliche>> che costituisce la prima ragione giustificativa della sentenza della Corte costituzionale. </p>
<p>Al proposito, non può infatti non richiamarsi, da un lato, quanto affermato nella sentenza che si commenta in ordine alla sostanziale ininfluenza del fatto che le funzioni statali in materia siano ormai <<divenute nel frattempo del tutto residuali, a seguito del passaggio di competenze alle regioni>> e, dall’altro, come le attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici <a name="_ftn25S"><a href="#_ftn25">[25]</a> comprendano il rilascio di pareri relativamente ad una serie di opere pubbliche direttamente attinenti al governo delle acque (l. 18.10.1942, n. 1460, artt. 1, 14 e 15). </p>
<p>Una volta riportate le attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici all’esercizio della funzione consultiva in materia anche di opere idrauliche, diverrebbe, quindi, del tutto ininfluente la limitazione, presente nel testo dell’art. 139, 2° comma lett. d) del t.u. acque, ai soli tecnici, <<membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici>>, ma <<non aventi funzione di amministrazione attiva>>; il contrasto, in questo caso, investirebbe, infatti, non l’esercizio delle funzioni di amministrazione attiva (come già detto, precluso ai membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nominati componenti del Tribunale superiore delle acque), ma la stessa partecipazione ad un organo deputato a fornire pareri in materia di governo delle acque pubbliche. </p>
<p>A differenza dell’ipotesi dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, nel caso del Tribunale superiore, il pericolo per l’indipendenza del giudice tecnico sarebbe quindi più sfumato, in quanto non investirebbe certamente l’espletamento delle funzioni di amministrazione attiva nell’ufficio di appartenenza, ma solo la partecipazione ad un organo caratterizzato da attribuzioni, a prima vista, esclusivamente consultive. </p>
<p>D’altro canto, l’esame normativo della composizione e delle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici evidenzia chiaramente come, nel caso di specie, più che di esercizio “puro” della funzione consultiva (che, forse, potrebbe anche essere compatibile con l’attribuzione delle funzioni giurisdizionali), si debba parlare di vera e propria funzione di <<partecipazione alla decisione e di co-imputazione degli effetti della stessa <a name="_ftn26S"><a href="#_ftn26">[26]</a> >> e come, quindi, la partecipazione alla formulazione del parere possa essere considerata, a pieno titolo, esercizio della funzione di amministrazione attiva <a name="_ftn27S"><a href="#_ftn27">[27]</a> , anche se nelle forme attenuate della codecisione. </p>
<p>Questo, per quello che riguarda il primo aspetto di incompatibilità evidenziato da Corte cost. n. 353/2002 e costituito dal possibile cumulo di attribuzioni giurisdizionali e funzioni di amministrazione attiva. </p>
<p>Conclusivamente, deve però rilevarsi come, per molti dei componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici (si pensi, ad es., agli ispettori generali del genio civile previsti dalla lettera c) dell’art. 3, 1° comma l. 1460/1942), si possano verificare quei <<condizionamenti, o stati di soggezione>> derivanti, sia dal persistere del vincolo gerarchico con amministrazioni, in vario modo, interessate alle problematiche rientranti nelle attribuzioni giurisdizionali del Tribunale superiore delle acque pubbliche, sia <<dalla possibilità di cessazione anticipata dalle funzioni a seguito di provvedimento amministrativo discrezionale>> e rilevati da Corte cost. n. 353/2002 con riferimento ai Tribunali regionali delle acque pubbliche <a name="_ftn28S"><a href="#_ftn28">[28]</a> ; condizionamenti che, per la verità, non interessano l’interezza dei componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici (si pensi, ad es., ai due tecnici designati dal Consiglio nazionale dell&#8217;economia e del lavoro o ai sedici esperti, di cui un rappresentante delle Amministrazioni provinciali ed un rappresentante delle Amministrazioni comunali, scelti su terne designate dalle rispettive associazioni nazionali previsti dalle lettere s) e t) dell’art. 3, 1° comma l. 1460/1942) <a name="_ftn29S"><a href="#_ftn29">[29]</a> , ma quella sola componente, particolarmente qualificata, proveniente dai Ministeri interessati alla problematica del governo delle acque pubbliche. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> In precedenza, il contenzioso in materia di acque pubbliche era stato caratterizzato, a partire dalla l. 20.3.1865 n. 2248 All. E ed a seguito anche dell’istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato ad opera della l. 31.3.1889 n. 5992, dall’applicazione dell’ordinario criterio di riparto di competenze tra giudice ordinario e amministrativo. Con il d.l. 20.11.1916 n. 1644 (poi non convertito in legge) si tentò una riorganizzazione della materia affidando le competenze in materia di acque pubbliche ad un Tribunale delle Acque, con sede in Roma, presieduto da un Presidente di sezione della Corte di Cassazione o equiparato, da due Consiglieri di Stato, da due Magistrati ordinari di grado non inferiore a Consigliere d&#8217;appello e da due membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le attribuzioni giurisdizionali del Tribunale delle acque erano estese a ricomprendere, sia questioni di diritto soggettivo che di interesse legittimo. Sulla questione, AMELOTTI A. Tribunale delle acque pubbliche, aggiornamento, in Digesto ipertestuale, Torino UTET, 2001. </p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> In generale, sul contenzioso delle acque pubbliche si vedano PRATIS C.M. Tribunale Superiore delle acque pubbliche», in NN.D.I., XIX, Torino, 1973, 719 e Tribunale regionale delle acque pubbliche,706;. PALAZZOLO S. La giustizia in tema di acque pubbliche in CS, 1990, 1725 e in GI, 1991, IV; VACIRCA G. Tribunali delle acque pubbliche, in Enc. giur., XXXI, Roma, 1991; CONTE M. Tribunali delle acque, in Enc. dir., LXV, Milano, 1992, 51; VIOLA L. Acque pubbliche in TRAVI A. (a cura di) Formulario annotato della giustizia amministrativa CEDAM, Padova, 2000, 499. </p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> Composto da un Presidente (avente grado corrispondente a quello di Procuratore Generale della Corte di Cassazione), un Presidente aggiunto (avente grado corrispondente a quello di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione), quattro consiglieri di Stato, quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione e tre tecnici, membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non aventi funzioni di amministrazione attiva (art. 139 t.u. acque). </p>
<p><a name="_ftn4"><a href="#_ftn4S">[4]</a> Non bisogna però dimenticare la competenza dei Tribunali regionali delle acque in materia di appelli avverso le sentenze pretorili (oggi del Tribunale) in materia di azioni possessorie e di nunciazione (denuncia di nuova opera o di danno temuto) nelle materie di cui all&#8217;art. 140 t.u. acque. (art. 141 t.u. acque. La previsione è stata estesa in via analogica anche ai ricorsi per provvedimenti d&#8217;urgenza ex art. 700 c.p.c. (Cass. 23.11.1991 n. 12594, in Mass. Foro it.). </p>
<p><a name="_ftn5"><a href="#_ftn5S">[5]</a> Molto opportunamente, AMELOTTI A. op. cit. rileva come la <<divisione in otto parti dell'intero territorio nazionale, con riferimento ai distretti di Corte d'appello>> non sia modificata dalla successiva istituzione di nuove Corti d’Appello successivamente al t.u. acque: di conseguenza, <<sono divenute superflue le indicazioni di Casale, Parma, Lucca e Trani>> (in precedenza sedi di Corti d’Appello) <<mentre la nuova corte di Caltanissetta resta compresa nel territorio del tribunale delle Acque di Palermo: Bari, Lecce, Potenza, Campobasso, Reggio Calabria e Salerno si aggregano a Napoli, Perugia a Roma, Trento a Venezia>>. </p>
<p><a name="_ftn6"><a href="#_ftn6S">[6]</a> Dopo una lunga discussione in dottrina, la soluzione è ormai da ritenersi pacifica. VACIRCA G. op. cit. 2; CONTE M. op. cit. 52; Cass. 14.7.1979 n. 4102 in Mass. Foro it. Di conseguenza, le previsioni degli artt. 140 e ss t.u. acque sono state considerate, nei rapporti con altri organi dell&#8217;A.G.O, come attribuzioni di competenza per materia e non di giurisdizione (Cass. 19.1.1984 n. 84 in Mass. Foro it.). </p>
<p><a name="_ftn7"><a href="#_ftn7S">[7]</a> VACIRCA G. op. cit. 2. </p>
<p><a name="_ftn8"><a href="#_ftn8S">[8]</a> Per una ricostruzione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in termini di <<organo della giurisdizione ordinaria, caratterizzato dalla partecipazione di consiglieri di Stato e funzionari amministrativi>>, si rinvia a VACIRCA G. op. cit. 2. Nello stesso senso, anche CONTE M. op. cit. 53, anche sulla base dei lavori preparatori della Costituzione, ove l’organo giudiziario è considerato<<sezione specializzata e mista della magistratura ordinaria>>. </p>
<p><a name="_ftn9"><a href="#_ftn9S">[9]</a> AMELOTTI A. op. cit. </p>
<p><a name="_ftn10"><a href="#_ftn10S">[10]</a> CONTE M. op. cit. 53. </p>
<p><a name="_ftn11"><a href="#_ftn11S">[11]</a> CONTE M. op. cit. 53. </p>
<p><a name="_ftn12"><a href="#_ftn12S">[12]</a> VACIRCA G. op. cit. 2, sulla base dei principi enunciati da Corte cost. 22.1.1976 n. 25 (Foro it. 1976, I, 1), con riferimento al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana. </p>
<p><a name="_ftn13"><a href="#_ftn13S">[13]</a> Trib. Sup. acque 5.10.1983 n. 23, Cons. Stato, 1983, II, 1264 ; Cass. 17.11.1978 n. 5327, Rass. Avv. Stato, 1980, I, 847 ; Trib. Sup. acque 8.11.1975 n. 22, GI, III, 1, 338, Cass. 10.6.1968 n. 1769, Mass. G.I.). </p>
<p><a name="_ftn14"><a href="#_ftn14S">[14]</a> La prima citazione è da VACIRCA G. op. cit., 1; la seconda da CONTE M. op. cit. 54. </p>
<p><a name="_ftn15"><a href="#_ftn15S">[15]</a> Trib. acque Firenze, 24.8.2000, in Foro it., 2001, III, 46. </p>
<p><a name="_ftn16"><a href="#_ftn16S">[16]</a> Con riferimento a questo profilo la Corte richiama una strutturazione già affermata nella sentenza Corte cost., 27.7.1989 n. 451, Giur. it. 1990, I, 1, 1682; Foro It., 1990, I, 1475, con nota di ROMBOLI ; Giur. Imposte, 1989, 645,con nota di ZAMPINI; Giur. Cost. 1989, I, 2040; Regioni, 1990, 1698. </p>
<p><a name="_ftn17"><a href="#_ftn17S">[17]</a> Per i Consigli di Prefettura, si veda Corte cost., 3.6.1966, n. 55 (Foro It., 1966, I, 986; Giust. Civ., 1966, III, 177; Cons. Stato, 1966, II, 361; Giur. it., 1966, I, 1, 1567; Foro Amm., 1966, I, 1, 257); per la Giunta Provinciale amministrativa, Corte cost., 22.3.1967, n. 30 (Giur. it., 1967, I, 1, 598; Foro It., 1967, I, 681; Giust. Civ., 1967, III, 84; Cons. Stato, 1967, II, 214; Giur. Cost., 1967, 214; Foro Amm., 1967, I, 1, 209). Sulle vicende della GPA si veda, da ultimo, l’utile sintesi di TRAVI A. e VERRIENTI L. Giunta provinciale amministrativa in Digesto ipertestuale Torino UTET 2001. </p>
<p><a name="_ftn18"><a href="#_ftn18S">[18]</a> Si vedano, ad esempio, le sentenze Corte cost., 24.11.1982, n. 196 (Foro it., 1983, I, 535, con nota di PROTO PISANI; Cons. Stato, 1982, II, 1330; Giust. civ., 1983, I, 393), relativa alle Commissioni tributarie e Corte cost., 10.5.1995, n. 158 (Foro it., 1995, I, 2387; Giust. civ., 1995, I, 1725; Riv. dir. ind., 1995, II, 258) relativa alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell&#8217;Ufficio italiano brevetti e marchi. </p>
<p><a name="_ftn19"><a href="#_ftn19S">[19]</a> In questo caso, la Corte costituzionale richiama un principio già affermato, con riferimento al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, da Corte cost. 22.1.1976 n. 25 (Foro it. 1976, I, 1) e già richiamato, in dottrina, da VACIRCA G. op. cit. 2. </p>
<p><a name="_ftn20"><a href="#_ftn20S">[20]</a> Al momento, non risulta essere stato presentato alcun disegno di legge, finalizzato alla risoluzione della problematica. </p>
<p><a name="_ftn21"><a href="#_ftn21S">[21]</a> Trattandosi di disposizioni meramente riproduttive delle disposizioni già dichiarate incostituzionali, appare però superflua una nuova rimessione in Corte costituzionale per farne dichiarare l’illegittimità costituzionale. </p>
<p><a name="_ftn22"><a href="#_ftn22S">[22]</a> Al proposito, deve anzi ricordarsi come una parte della dottrina escluda che gli organi giudiziari specializzati caratterizzati dall’assenza di membri esterni possano essere considerati sezioni specializzate ai sensi dell’art. 102, 2° comma Cost.. Sul punto si rinvia alla voce redazionale Giudice (ordinamento del) del Digesto ipertestuale Torino UTET 2001. </p>
<p><a name="_ftn23"><a href="#_ftn23S">[23]</a> Già oggetto di altra recente dichiarazione di incostituzionalità (Corte cost. 20.6-3.7.2002 n. 305 in G.U. 10.7.2002, I serie speciale n. 27) per quello che riguarda la mancata presenza <di meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito>>. È attualmente in discussione presso la Camera dei deputati una proposta di legge (A.C. 2786 di iniziativa Pecorella) finalizzata ad introdurre un nuovo art. 139 bis del t.u. acque, prevedente la nomina dei componenti supplenti del Tribunale superiore delle acque. </p>
<p><a name="_ftn24"><a href="#_ftn24S">[24]</a> In Foro it. 1976, I, 1. La sentenza è relativa al sistema di nomina dei giudici del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia. </p>
<p><a name="_ftn25"><a href="#_ftn25S">[25]</a> Sul Consiglio superiore dei lavori pubblici, SEVERI F. S. e SAGLIONE L. Consiglio superiore in Digesto ipertestuale Torino UTET 2001, § 4. </p>
<p><a name="_ftn26"><a href="#_ftn26S">[26]</a> Per una chiara distinzione tra esercizio puro della funzione consultiva e pareri caratterizzati da una funzione di codecisione e riportati alla categoria generale degli atti di consenso, si rinvia a TRAVI A. Parere (diritto amministrativo) in Digesto ipertestuale Torino UTET 2001, § 7 e CORREALE G., Parere (dir. amm.), in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, 679. </p>
<p><a name="_ftn27"><a href="#_ftn27S">[27]</a> Si pensi, al proposito, alla possibilità di aggregare alle adunanze del Consiglio superiore i capi servizio di eventuali altre Amministrazioni interessate alla problematica oggetto di discussione (art. 7, 1° comma l. 1460/1942); possibilità che evidenzia chiaramente come la formulazione del parere sia finalizzata all’evidenziazione di tutti gli interessi correlati alla vicenda ed alla partecipazione di tutte le amministrazioni interessate, e non solo alla manifestazione di un giudizio. </p>
<p><a name="_ftn28"><a href="#_ftn28S">[28]</a> Non a caso, la dottrina ha rilevato, con riferimento al sistema di nomina dei componenti tecnici del Tribunale superiore, gli stessi problemi evidenziati con riferimento ai Tribunali regionali. CONTE M. op. cit. 53. </p>
<p><a name="_ftn29"><a href="#_ftn29S">[29]</a> Probabilmente, si potrebbe, quindi, ovviare a questo solo inconveniente del sistema di nomina concentrando le nomine dei componenti del Tribunale superiore delle acque all’interno delle categorie previste dalle lettere s) e t) dell’art. 3, 1° comma l. 1460/1942. Rimarrebbero comunque impregiudicati gli altri (e più gravi) pericoli derivanti dalla possibilità di riconfermare i componenti tecnici oltre il quinquennio e dal cumulo di funzioni giudicanti e di amministrazione attiva. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Documenti correlati:</p>
<p>CORTE COSTITUZIONALE – <a href="/ga/id/2002/7/2347/g">Sentenza 17 luglio 2002 n. 353</a>* (che ha dichiarato illegittimo l’art. 138 del R.D. n. 1775/1933, il quale prevedeva che erano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell’ex Genio civile).</p>
<p>CORTE COSTITUZIONALE – <a href="/ga/id/2002/7/2262/g">Sentenza 3 luglio 2002 n. 305</a> (che ha dichiarato illegittime le norme relative al Tribunale superiore delle acque nella parte in cui non prevedono criteri per la sostituzione dei componenti per i casi di astensione, ricusazione od impedimento), con commento di F. MIME.</p>
<p>CORTE COSTITUZIONALE &#8211; <a href="/ga/id/2002/6/2220/g">Ordinanza 20 giugno 2002 n. 261</a>* (che ha dichiarato manifestamente infondata la q.l.c. delle norme che disciplinano la composizione della Sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa).</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-composizione-dei-tribunali-delle-acque-pubbliche/">La composizione dei Tribunali delle acque pubbliche</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
