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	<title>Luigi Tretola Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Luigi Tretola Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Le liberalizzazioni dei servizi pubblici locali dopo la nuova “riforma” del decreto “Cresci Italia” 2012</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-liberalizzazioni-dei-servizi-pubblici-locali-dopo-la-nuova-riforma-del-decreto-cresci-italia-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:43:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-liberalizzazioni-dei-servizi-pubblici-locali-dopo-la-nuova-riforma-del-decreto-cresci-italia-2012/">Le liberalizzazioni dei servizi pubblici locali dopo la nuova “riforma” del decreto “Cresci Italia” 2012</a></p>
<p>1. I servizi pubblici locali: psicopatologia di una “riforma”. Il Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, denominato “Cresci Italia”, contenente un pacchetto di misure normative volte a liberalizzare settori interi dell’economia italiana ed a rilanciare così la crescita del Paese, prevede all’art. 25 una nuova “riforma” dei servizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-liberalizzazioni-dei-servizi-pubblici-locali-dopo-la-nuova-riforma-del-decreto-cresci-italia-2012/">Le liberalizzazioni dei servizi pubblici locali dopo la nuova “riforma” del decreto “Cresci Italia” 2012</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-liberalizzazioni-dei-servizi-pubblici-locali-dopo-la-nuova-riforma-del-decreto-cresci-italia-2012/">Le liberalizzazioni dei servizi pubblici locali dopo la nuova “riforma” del decreto “Cresci Italia” 2012</a></p>
<p><b>1. I servizi pubblici locali: psicopatologia di una “riforma”.<br />
</b>Il Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, denominato “Cresci Italia”, contenente un pacchetto di misure normative volte a liberalizzare settori interi dell’economia italiana ed a rilanciare così la crescita del Paese, prevede all’<i>art. 25 </i>una nuova “riforma” dei servizi pubblici locali.<br />
L’<i>art. 25 </i>interviene a pochi mesi dalla precedente “riforma”, introdotta dall’a<i>rt. 4 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 (cosiddetta “Manovra di Ferragosto”)</i>, convertito<i> </i>in<i> L. n. 138 del 14 settembre 2011</i>, successivamente integrato dall’<i>art. 9 </i>della L. n. 183 del 12 novembre 2011 (“Legge di Stabilità 2012”) ed a poco più di sei mesi dal referendum del 12 e 13 giugno 2011 che aveva abrogato il previgente <i>art. 23 bis del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito in L. n. 133 del 06.08.2008)</i>, come integrato dall’<i>art. 15 del D.L. n. 135 del 25 settembre 2009 (convertito in L. n. 166 del 24 novembre 2009)</i>.<br />
Il recente intervento normativo non è che l’ultima di una lunga serie di “riforme” dei servizi pubblici locali che, a partire dalla fine degli anni Novanta del Novecento, sulla scia degli indirizzi pro-concorrenza dell’Europa, hanno caratterizzato un settore ancorato per quasi un secolo all’esperienza del municipalismo dei servizi di matrice giolittiana[1].<br />
Potremmo quasi dire che, con una significativa contraddizione in termini, le “riforme&#8221; dei servizi pubblici locali sono ormai divenute &#8220;quotidiane&#8221;. In tal senso, mutuando la classificazione elaborata in dottrina[2] sulle moderne “nevrosi” del legislatore, il tema dei servizi pubblici locali sta assumendo i connotati di una “riforma ossessiva”. Infatti, il legislatore sembra quasi ossessionato dal tema dei servizi pubblici locali, riproponendo ogni volta (a distanza oramai di nemmeno sei mesi) un articolato che dovrebbe essere il decisivo rispetto ad una fantomatica “apertura del mercato dei servizi” e che, invece, inevitabilmente finisce per certificare la presenza di un consistente numero di società a partecipazione pubblica locale, titolari in maniera più o meno diretta di affidamenti di servizi pubblici.<br />
A ciò va aggiunto che gli interventi normativi susseguitisi negli anni, lungi da avere una valenza sistematica, si sono soffermati esclusivamente sul tema dell’affidamento dei servizi pubblici, mettendo in secondo piano le problematiche relative al controllo dell’efficienza ed efficacia qualitativa dei servizi erogati, ai livelli tariffari ed alla tutela degli utenti.<br />
Va poi evidenziato l’impatto del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 e del relativo dibattito sui beni pubblici (ad esempio, la cosiddetta “acqua pubblica”), in radicale controtendenza rispetto alle scelte del legislatore degli ultimi anni.<br />
L’incertezza del quadro normativo, caratterizzato – come detto &#8211; dal susseguirsi di continue periodiche “riforme”, sta così finendo di fatto per scoraggiare proprio quell’intervento degli operatori privati nel mercato dei servizi che il legislatore vuole favorire.<br />
Naturalmente l’ossessione ha una radice profonda nel rapporto Stato mercato in quest’epoca di crisi economico-finanziaria : i mercati, rectius , gli investitori istituzionali che agiscono in essi, reclamano dagli Stati ( indebitati ed in crisi di sovranità ) riforme in grado di prospettare crescita economica od opportunità di investimento e di rimuovere situazioni sclerotizzate; il legislatore si acconcia ad offrire tali innovazioni, in un gioco al rialzo, che talvolta è più apparente che reale ( si pensi al continuo mutamento delle filosofie di intervento dato dal succedersi dei provvedimenti normativi ed alla conseguente ineffettività della disciplina giuridica che ne consegue ).</p>
<p><b><br />
2. Il Ciclo di “riforme” dei servizi pubblici locali.<br />
</b>Come detto, negli ultimi anni più volte il legislatore è tornato sul tema dei servizi pubblici locali nel tentativo di dare compiuta attuazione ad una liberalizzazione del settore, superando le criticità delle gestioni “municipalizzate” dei servizi.<br />
In tal senso, appare opportuna una breve ricognizione della serie di “riforme” susseguitesi, così da definire il quadro della normativa attualmente vigente in tema di servizi pubblici locali.<br />
I primi interventi sul fronte dell’apertura al mercato sono stati quelli relativi ai singoli settori dei servizi, come ad esempio il trasporto pubblico locale[3] o la distribuzione del gas naturale[4].<br />
Tuttavia, tali interventi, caratterizzati dalla previsione di un significativo periodo transitorio, che di fatto finiva per svilire le prescrizioni sull’obbligo di gara, non hanno evitato al nostro Paese di incappare in una procedura di infrazione comunitaria[5] .<br />
Al fine di superare la predetta procedura di infrazione e di aprire al mercato il sistema dei servizi pubblici locali, il legislatore nazionale è intervenuto a modificare la disciplina generale sugli affidamenti di servizi pubblici locali (di cui agli artt. 113 D. Lgs. n. 267/00 – T.U.E.L.). Si è così assistito alla “riforma” dell’allora vigente art. 113 T.U.E.L., introdotta dall’art. 35 L. n. 448/2001 (“Legge Finanziaria 2002”)[6], seguita dall’intervento di cui all’art. 14 D.L. n. 269/2003 (cosiddetto “decreto Buttiglione”, convertito in L. n. 326/2003).<br />
Il quadro innanzi descritto ha subito, poi, un’ulteriore evoluzione per effetto dei successivi interventi del legislatore volti a limitare i casi affidamenti diretti di servizi pubblici locali a società in house degli enti locali: il d.d.l. 772/2006[7] e l’art. 23 bis D.L. n. 112/2008 (cosiddetto “decreto Fitto”, convertito in L. n. 133/2008), successivamente integrato dall’art. 15 D.L. n. 135/2009 (“decreto Ronchi”, convertito in L. n. 166/2009), con il relativo regolamento attuativo &#8211; D.P.R. n. 168/2010.<br />
Infine, a seguito dell’abrogazione dell’art. 23 bis L. 133/2008 e s.m.i. da parte del D.P.R. n. 133 del 2011, in esito al referendum del 12 e 13 giugno 2011, il legislatore è intervenuto nuovamente a disciplinare i servizi pubblici locali con l’art. 4 del D.L. n. 138/2011 (cosiddetto “decreto di Ferragosto”, convertito in L. n. 148/2011), successivamente integrato dall’art. 9 della L. n. 183/2011 (“Legge di Stabilità 2012”) e, da ultimo, dall’art. 25 D.L. n. 1/2012 (“Decreto Cresci Italia”).<br />
In particolare, l’art. 25 (“Promozione e concorrenza nei servizi pubblici locali”) del D.L. n. 1/2012 ha<br />
introdotto un art. 3 bis (“Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”) nell’ambito delle previsioni di cui al D.L. n. 138/2011 e s.m.i., integrando pure la disciplina del relativo art. 4;<br />
modificato l’art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).<br />
Alla luce dei predetti interventi, i servizi pubblici locali risultano disciplinati dagli artt. 3 bis e 4 del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., dagli artt. 112, 113 (nelle parti ancora vigenti), 114, e ss. T.U.E.L..</p>
<p><b>3. Il referendum del 12 e 13 giugno 2011 abrogativo dell’art. 23 bis L. n. 133/2008 e s.m.i. e la nuova “riforma” dei servizi pubblici locali.<br />
</b>Prima di addentrarsi in una disamina della nuova normativa, appare opportuna una breve riflessione sul portato del referendum del 12 e 13 giugno 2011 abrogativo dell’<i>art. 23 bis L. n. 133/2008 e s.m.i.</i>, onde riscontrare gli effetti dello stesso sul quadro normativo, nonché la coerenza del successivo intervento del legislatore.<br />
L’abrogazione dell’<i>art. 23 bis</i>, operata <i>referendum popolare del 12 e 13 giungo 2011</i> e dal consacrata dal<i> D.P.R. n. 133 del 18.07.2011</i>, ha determinato un primo problema interpretativo in ordine alla riviviscenza delle precedenti disposizioni di cui all’<i>art. 113 D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. (T.U.E.L</i>.), ovvero, invece, alla presenza di un vuoto normativo in materia. In tal senso, va evidenziato che l’abrogazione dell’<i>art. 23 bis L. n. 133/2008 e s.m.i.</i> ha determinato la caducazione del relativo <i>D.P.R. n. 168/2010</i>, regolamento attuativo dell’<i>art. 23 bis</i>, nell’ambito del quale (all’<i>art. 12</i>) erano indicate le precedenti norme abrogate dalla riforma dei servizi pubblici locali; nello specifico erano state abrogate:<br />
<i>“ a) articolo 113, commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 11, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;<br />
b) articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell’Autorità d’ambito per l’affidamento e l’aggiudicazione;<br />
c) articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell’Autorità d’ambito per l’affidamento e l’aggiudicazione.<br />
2. Le leggi, i regolamenti, i decreti, o altri provvedimenti, che fanno riferimento ai commi 7 e 11 dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, abrogati dal comma 1, lettera a), si intendono riferiti, rispettivamente, ai commi 1 e 5 dell’articolo 3 del presente regolamento. (…)”.<br />
</i>Si è, quindi, reso necessario verificare se, all’esito del referendum abrogativo, le predette norme (relative alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica), abrogate dall’<i>art. 23 bis</i>, fossero da considerare nuovamente vigenti.<br />
Sul punto, dirimente è stata la stessa pronuncia con cui la Corte Costituzionale (<i>sentenze nn.. 24/2011 e 26/2011</i>) ha dichiarato ammissibili i quesiti referendari: <i>“… all’abrogazione dell’art. 23 bis, da un lato non conseguirebbe alcuna riviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (riviviscenza, del resto, costantemente esclusa in singole ipotesi sia dalla giurisprudenza di questa Corte &#8211; sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997-, sia da quella della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato); dall’altro, </i>conseguirebbe <i>l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica </i>(…)”.<br />
Ne deriva che all’indomani dell’abrogazione dell’<i>art. 23 bis </i>non è stata ipotizzabile alcuna riviviscenza delle disposizioni dell’<i>art. 113 del T.U.E.L</i>., abrogate per effetto dell’<i>art. 12 del D.P.R. 168/2010</i>.<br />
In tal senso, in assenza di una normativa nazionale di riferimento, si è ritenuta applicabile la normativa comunitaria in materia di servizi di interesse economico generale (meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum), costituita dall’<i>art. 106 comma 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.), </i>nonché in via residuale la normativa nazionale di settore costituita dai commi tutt’ora vigenti dell’<i>art. 113 TUEL</i> e dagli <i>artt. da 147 a 158 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (T.U. Ambiente)</i>.<br />
Invero, la disciplina comunitaria di cui all’<i>art. 106 T.F.U.E. </i>prescrive che: <i>“le imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, ed in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”.<br />
</i>Pertanto, il referendum ha determinato la piena legittimità dell’affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica in favore di soggetti individuati all’esito di gara ad evidenza pubblica, nonché in favore di società <i>in house[8]</i>, nelle ipotesi in cui ricorrano i presupposti previsti dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia Europea, Sentenza Teckal). Infatti, l’ordinamento comunitario riconosce e tutela il diritto degli enti locali all’autoproduzione dei servizi mediante società partecipate in toto, sulle quali essi stessi esercitino il cosiddetto “controllo analgo”, a patto che le predette società svolgano in prevalenza la propria attività verso l’ente/i proprietario/i.<br />
Parimenti ammissibile è apparsa la gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica a mezzo di società mista pubblico-privata con socio privato scelto all’esito di gara, atteso che il predetto modello è previsto a livello comunitario[9]. Ovviamente, è venuto meno l’obbligo di cedere almeno il 40% del capitale sociale al socio privato, mentre, in linea con i citati indirizzi comunitari e nazionali, lo stesso socio deve essere un partner industriale (portatore di un know how tecnico) e non finanziario.<br />
Invero, mentre nel previgente quadro, il legislatore aveva determinato una sostanziale gerarchia tra le modalità di affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica, distinguendo tra modalità ordinarie di affidamento (affidamento a soggetti individuati all’esito di gara o a società di capitale misto pubblico-privato, con socio privato operativo scelto attraverso gara a doppio oggetto e detentore di almeno il 40% del capitale) e modalità eccezionali in favore di società <i>in house</i>, l’abrogazione dell’<i>art. 23 bis</i>, viceversa, ha determinato il venir meno delle limitazioni pro-concorrenza imposte nell’affidamento del servizio a soggetti qualificabili <i>in house </i>(la preventiva analisi di mercato, il parere obbligatorio ma non vincolante dell’Antitrust, da rendere nel termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta, per affidamenti di servizi di valore superiore ai 200.000 euro annui), in favore di una sostanziale parità dell’affidamento <i>in house</i> rispetto alle altre modalità di gestione, purché tale affidamento sia coerente con specifici parametri comunitari (capitale interamente pubblico, “controllo analogo” e “attività prevalente”).<br />
Il quadro innanzi tracciato ha subito, come detto, un’ulteriore evoluzione per effetto della recente approvazione dell’art. 25 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, che ha integrato la precedente “riforma” di cui all’art. 4 del <i>D.L. n. 138 del 13 agosto 2011</i> <i>(cosiddetta “Manovra di Ferragosto”</i>, convertito<i> </i>in<i> L. n. 148 del 14 settembre 2011)</i>, già modificata dall’<i>art. 9 </i>della L. n. 183 del 12 novembre 2011 (“Legge di Stabilità 2012”).<i><br />
</i>Prima di analizzare nel dettaglio la nuova disciplina, si pone il delicato tema del rispetto della volontà referendaria da parte del legislatore nei sui recenti interventi.<br />
La nuova disciplina, inserita nell’ambito del “decreto anticrisi di ferragosto”, della “Legge di stabilità 2012” e del “decreto Cresci Italia 201”, muove dall’esigenza di adeguare il quadro normativo in tema di servizi pubblici locali al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 (“<i>adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’unione europea”</i>).<br />
Tuttavia, va riscontrato se, al di là della rubrica dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011, il contenuto dell’articolato sia coerente con la volontà popolare consacrata dal referendum.<br />
In tal senso, va evidenziato che:<br />
1) L&#8217;art. 38 della legge n. 352 del 1970 <i>(“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”) </i>prevede un vincolo giuridico solo per il potere di indire e tenere un nuovo referendum nei cinque anni successivi ad un referendum che abbia dato esito negativo, nulla disponendo per il caso dell&#8217;esito positivo;<br />
2) il legislatore può sempre colmare vuoti normativi conseguenti all&#8217;abrogazione referendaria[10], tanto che si è previsto il potere presidenziale di differimento dell&#8217;abrogazione.<br />
A ciò va aggiunto che la disciplina dettata dall’art 4 D.L. n.138/2011 e s.m.i. è aderente alla disciplina comunitaria tanto da poterne essere una sostanziale traduzione.<br />
La disciplina comunitaria è, infatti, costruita, sul principio &#8211; salvo la necessità di apposita motivazione che spieghi le ragioni del ricorso ad una od altra scelta organizzativa- della sostanziale equivalenza, entro certi limiti, della c.d. autoproduzione (ossia del ricorso alle società in house ) alla evidenza pubblica (ossia al ricorso alle gare).<br />
Accogliendo in parte tale principio, e con ciò innovando rispetto all&#8217;art. 23 bis del D.L. n. 112 che conteneva una netta e più rigida scelta a favore delle gare (in verità ideologicamente ultracomunitaria, perché ispirata ad una logica di estrema liberalizzazione, ma &#8211; a stretto rigore &#8211; difforme dal diritto comunitario che non impone di espletare sempre ed in ogni caso gare per organizzare i servizi pubblici locali, consentendo solo di scegliere razionalmente fra autoproduzione del servizio e sua esternalizzazione ), il legislatore non ha fatto altro che riempire un vuoto nella normativa nazionale che sarebbe stato colmato dalla dottrina e dalla giurisprudenza[11].</p>
<p><b>4. La disciplina dei servizi pubblici locali dopo l’ultima “riforma”.<br />
</b>Una volta riscontrata la legittimità del nuovo intervento del legislatore, si passa ad esaminare nel dettaglio il quadro della vigente normativa sui servizi pubblici locali che, per espressa indicazione dello stesso legislatore[12] non si applica al servizio idrico integrato[13], ai servizi di distribuzione di gas naturale[14] e di energia elettrica[15], nonché alla gestione delle farmacie comunali[16].<br />
L’art. 25 comma 1, lett. a) introduce una serie di modifiche all’art. 3 del D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011, prevedendo un art. 3-bis con cui si vuole, in primo luogo, determinare l’accelerazione della costituzione di ambiti territoriali ottimali di dimensioni adeguate per una organizzazione più efficiente dei servizi.<br />
Viene assegnato il termine del 30.06.2012 entro cui le Regioni dovranno delimitare gli ambiti o i bacini territoriali ottimali ed omogenei (individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale), nei cui limiti organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali.<br />
Nel caso di inerzia delle Regioni, decorso il termine del 30.06.2012, è previsto dell’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei Ministri, anche se visti i tempi ristretti di attuazione della riforma, è legittimo porsi dei dubbi sulla pronta efficacia di detto intervento sostitutivo; i precedenti dell’attuazione (in tempi certamente non brevi) degli ambiti territoriali nel servizio idrico integrato e in quello di distribuzione del gas naturale non sono incoraggianti.<br />
Va poi evidenziato che, nelle more dell’attuazione della riforma, per imprescindibili esigenze di continuità del servizio, molti Comuni saranno costretti ad affidare o (peggio ancora) a prorogare gli affidamenti di servizi in deroga alla nuova disposizione, con evidenti rischi in termini di contenziosi tra vecchi e nuovi gestori al momento di entrata a regime degli ambiti.<br />
Peraltro, l’esperienza non certo lusinghiera di imporre ex lege in alcune regioni la gestione dei servizi a livello provinciale e dei successivi ripensamenti del legislatore[17], con tutte le conseguenze in termini di caos organizzativo, suonano come sinistro precedente.<br />
Tornando al testo della “riforma”, sempre nell’ottica di favorire la gestione dei servizi a livello di ambito, è previsto che, a decorrere dal 2013, l’applicazione di procedure di affidamento dei servizi pubblici locali a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province, Comuni o degli enti di governo dell’ambito o del bacino “<i>costituisce elemento di valutazione della virtuosità</i>” degli stessi ai sensi dell’art. 20, comma 3 del D. Lgs. n. 98/2011 convertito in L. 111/2011; in tal senso, entro il 31 gennaio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica al Ministero dell’Economia e Finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione delle predette procedure.<br />
È, infatti, delineato un meccanismo di premialità per gli enti locali che si orientano verso la messa a gara dei servizi e per le aziende che migliorano l’efficienza e la qualità dei servizi: i finanziamenti statali concessi ex art. 119, comma 5 della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali, ovvero ai gestori dei gestori del servizio selezionati con gara o di cui comunque l’Autorità di regolazione competente abbia “<i>verificata l’efficienza gestionale e al qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall’autorità stessa</i>”.<br />
Chiaro è dunque l’intento del legislatore di favorire l’affidamento di servizi per area vasta, così da consentire economie di scala (con una riduzione dei costi unitari) ai potenziali operatori interessati, in una logica di apertura al mercato del sistema dei servizi pubblici locali.<br />
Dopo la nuova norma di carattere programmatico sull’affidamenti di servizi per ambiti territoriali, l’art. 3 bis, riprendendo una scelta già assunta in precedenza dal legislatore[18], introduce, inoltre, la previsione secondo cui le società <i>in house</i> sono assoggettate al patto di stabilità interno, secondo quanto disporrà un decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell’art. 18, comma 2-bis del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008: a tal fine, sarà l’ente locale o l’ente di governo locale dell’ambito o del bacino a vigilare sul rispetto dei derivanti vincoli da parte di dette società in house. Oltre a ciò, viene sancito che le società <i>in house</i><b> </b>sono tenute ad applicare per l’acquisto di beni e servizi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi i principi espressi all’art. 35, comma 3 del D. Lgs. 165/2001.<br />
Sono, poi, previste delle modifiche da introdurre al D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL): in particolare, all’art. 114 del TUEL viene introdotto il comma 5-bis, secondo cui anche le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, la norma prevede le aziende speciali e le istituzioni si iscrivano e depositino il proprio bilancio al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche-amministrative alla Camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ogni anno; spetterà poi a Unioncamere trasmettere al Ministero dell’economia e finanze l’elenco delle predette aziende speciali ed istituzioni coi relativi bilanci. Inoltre, in coerenza con la scelta di equipararne la disciplina a quella delle società in house, il legislatore stabilisce che alle aziende speciali ed istituzioni si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., nonché “<i>le disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali: divieti o limitazioni all’assunzione del personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali; nonché tutte le norme che costituiscono, comunque, principi di coordinamento della finanza pubblica</i>”.<br />
Inoltre, l’art. 25 del D.L. n. 1/2012 introduce, una serie di modifiche ed integrazioni all’art. 4 del D.L. n. 138/2011 (già integrato, come detto, dalla Legge di Stabilità 2012”).<br />
Alla luce di tali integrazioni, la disciplina attualmente vigente prevede, dunque, che gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale<i>,“verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l&#8217;attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità”</i>.<br />
In altri termini, il legislatore prescrive l’obbligo per l’ente pubblico di operare a monte una valutazione sulla presenza o meno delle condizioni per una liberalizzazione di un servizio (di cui ha preventivamente determinato i contenuti degli obblighi di servizio pubblico e universale), scegliendo se optare per l’attuazione di una “concorrenza nel mercato” o “per il mercato”; ad esempio, nel caso del trasporto pubblico locale, se attribuire lo stesso in esclusiva ad un solo operatore (indifferente se terzo individuato in esito ad una gara pubblica, società mista, società in house), oppure consentire a più soggetti di concorrere nella gestione dello stesso servizio sullo stesso territorio (restando all’esempio del trasporto pubblico locale: più operatori che con i propri autobus svolgono in concorrenza le stesse tratte).<br />
Ancora il legislatore prevede che: “<i>all&#8217;esito della verifica </i>(da compiersi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto [19] e poi periodicamente) <i>l&#8217;ente adotta una delibera quadro che illustra l&#8217;istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l&#8217;equità all&#8217;interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio</i>”.<br />
Stante la formulazione della norma, non sono poche le perplessità sulla effettiva operatività della stessa, attese anche le difficoltà (principalmente tecniche) degli enti locali stabilire la sussistenza delle condizioni per la liberalizzazione della gestione di un servizio, ovvero per il permanere di una gestione in esclusiva.<br />
In tal senso, la recente “nuova riforma” modifica opportunamente quanto in precedenza prescritto in ordine alla trasmissione della delibera quadro all’Autorità Antitrust per un parere obbligatorio in merito; infatti, solo: “<i>per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera (&#8230;) è adottata previo parere obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell’istruttoria svolta dall’ente di governo locale dell’ambito o del bacino o in sua assenza dall’ente locale, in merito all’esistenza di ragioni idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee”.</i><b><br />
</b>Pertanto, il legislatore, esclude i piccoli enti pubblici dall’obbligo di richiedere il predetto parere sulla delibera quadro, così da evitare al contempo di aggravare gli oneri procedimentali a carico degli stessi, nonché ingolfare l’Autorità Antitrust della richiesta di pareri dei piccoli comuni, consentendole di concentrarsi sulle fattispecie più significative. Del resto, appare difficile che i piccoli enti, già gravati di tante nuove incombenze amministrative avessero le competenze e le risorse necessarie per la citata delibera quadro.<br />
Il legislatore prevede che entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto legge n. 1/2012[20] e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali, la delibera quadro vada inviata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, da rendersi in trenta giorni.<b> </b>In assenza della preventiva delibera quadro, l’ente locale non può procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva, mediante affidamento del servizio.<br />
Una volta stabilito se un servizio possa o meno essere erogato in diritto di esclusiva, il legislatore va a descrivere le diverse modalità di affidamento dell’eventuale servizio da erogare in diritto di esclusiva. In tal senso, il conferimento della gestione può avvenire:<br />
“<i>in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità”</i> (cosiddetta gara per il servizio)<i>;</i> alle gare per il servizio possono partecipare le imprese pubbliche, ovvero le imprese estere anche non appartenenti a stati membri della U.E. “<i>a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l&#8217;affidamento di omologhi servizi</i>“;<br />
In favore di società miste pubblico-private, nelle quali il socio privato viene individuato all’esito di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio (al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40%) e l&#8217;attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (cosiddetta società mista all’esito di gara “a doppio oggetto”);<br />
<i>“In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell&#8217;affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, l&#8217;affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall&#8217;ordinamento europeo per la gestione cosiddetta in house&#8221;</i>.<br />
Orbene, alla luce di quanto innanzi, il legislatore di fatto reintroduce una normativa che, nei casi di affidamento di servizi pubblici locali in diritto di esclusiva (la maggior parte delle fattispecie in concreto riscontrabili nel settore), stabilisce l’ordinarietà dell’affidamento del servizio i favore di soggetti individuati all’esito di gara, ovvero di società mista pubblico-privata con gara “a doppio oggetto” per la scelta del socio privato, configurando nuovamente come residuale la gestione in house, limitata agli affidamenti di valore inferiore ad € 200.000,00 annui[21].<br />
Il legislatore, pur non reintroducendo il parere preventivo dell’Autorità della concorrenza e del mercato in ordine alla legittimità dell’affidamento in house (oggetto di espressa abrogazione per effetto del citato referendum popolare), limita l’operatività della stessa agli affidamenti di valore inferiore ad € 200.000,00 annui, di fatto vietandola nei casi in cui l’importo del contratto ecceda i predetti valori annuali. In altri termini, il legislatore fissa un valore limite, al di sopra del quale è presumibile <i>ex lege</i> un’appetibilità del servizio da affidare, con conseguente assenza delle condizioni per un affidamento diretto in house del medesimo servizio. Le novità introdotte in sede di Legge di Stabilità hanno rafforzato tale divieto, censurando le pratiche elusive di frazionamento del contratto. Tuttavia, non va taciuta in questa sede qualche perplessità su una norma che non tiene conto del possibile diverso dimensionamento dell’ente locale affidante il servizio (trattando allo stesso modo enti locali di piccole e grandi dimensioni), ma soprattutto fortemente limitativa dell’applicabilità della fattispecie in house, al di là della prospettata residualità della stessa.<br />
Il comma 11 dell’art. 4 contiene alcune prescrizioni con riguardo all’indizione delle procedure competitive a evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi pubblici locali e in tema di contenuto del bando di gara o della lettera di invito; finalizzate a garantire il rispetto dell’assetto concorrenziale dei mercati interessati. Il comma 12, in particolare, sempre al fine di promuovere e proteggere il detto assetto concorrenziale, indica alcune prescrizioni specifiche per il bando di gara o la lettera di invito concernenti la cosiddetta “gara a doppio oggetto”, con la precisazione che al socio privato deve essere conferita una partecipazione alla società mista pubblica e privata non inferiore al 40 per cento.<br />
Inoltre, il legislatore, riprendendo le previsioni dell’abrogato D.P.R.<i> 168/2010</i>, all’art. 4 commi da 19 a 26 della “riforma”, introduce alcune disposizioni volte a distinguere le funzioni di regolazione da quelle di gestione dei servizi; nello specifico:<br />
incompatibilità per gli amministratori, i dirigenti, i responsabili ed i loro congiunti, degli uffici o dei servizi dell’ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e controllo di servizi pubblici locali; tali incompatibilità valgono anche per coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale;<br />
divieti alla nomina di amministratore di società partecipate da enti locali;<br />
disposizioni per la nomina dei componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali, in linea con quanto previsto per i contratti pubblici dall’art. 84, commi da 4 a 7, del d.lgs. n. 163/2006.<br />
Al fine di favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dei servizi, il legislatore, nel ribadire la proprietà pubblica delle reti strumentali all’erogazione dei servizi, prevede la possibilità di una loro gestione in capo a soggetti privati, regolandone il passaggio tra nuovo e vecchio gestore, nei casi di subentro, anche con riferimento all’obbligo di informativa sulle caratteristiche tecniche di impianti ed infrastrutture e sul valore economico[22].<br />
È poi prevista la disciplina del periodo transitorio, innovata dall’ultima “riforma” del Decreto “Cresci Italia”.<br />
In via generale, è fissato al 31.12.2012 il termine di decadenza <i>ex lege</i> degli affidamenti di servizi in contrasto con le modalità prescritte dal legislatore.<br />
In deroga a tale termine, “<i>l’affidamento per la gestione in house può avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale. (…) La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell’Autorità di regolazione di settore. La durata dell’affidamento in house all’azienda risultante dall’integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni</i>”<i>.<br />
</i>La nuova previsione appare coerente con l’esigenza di favorire le aggregazioni, tenuto conto delle complessità e dei tempi della procedura di determinazione degli ambiti/bacini ottimali, nonché dell’adozione della citata “delibera quadro”. Più di un dubbio desta, però, la circostanza che tale deroga sia consentita solo con riferimento alle gestione in house e non anche per altri casi di gestione in regime di esclusiva dei servizi. La norma, così intesa rischia di essere potenzialmente discriminatoria, in contrasto con i principi dell’ordinamento comunitario di indifferenza del regime proprietario (pubblico o privato) e di parità di trattamento tra gli operatori, nonché di fatto non operante in quei contesti territoriali caratterizzata alla presenza contemporanea (nel medesimo bacino) di operatori pubblici e privati[23].<br />
Con riferimento alle società miste pubblico-private in cui il socio provato sia stato selezionato in esito a di una gara a doppio oggetto, coerentemente alle prescrizioni del legislatore, è prevista la cessazione dell’affidamento del servizio alla scadenza naturale del contratto; per quelle non conformi al predetto modello la nuova “riforma” ha stato fissato al 31.03.2013 il termine di decadenza <i>ex lege</i> dell’affidamento del servizio.<br />
Inoltre,<i> “gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell&#8217;<u>articolo 2359 del codice civile</u>, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell&#8217;ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015”.<br />
</i>Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni previste per il periodo transitorio, la “Legge di Stabilità” introduce un comma 32 bis all’art. 4, prevedendo un potere di verifica sull’operato degli enti locali in capo al Prefetto territorialmente competente, con facoltà per lo stesso, una volta riscontrato l’inadempimento, di fissare un termine perentorio entro cui provvedere; decorso detto termine, scatta il potere sostitutivo del Governo ex art. 120, comma 2, della Costituzione, secondo le modalità di cui alla L. n. 131 del 2003 (“Legge La Loggia”).<br />
Il decreto “Cresci Italia”, poi, aggiunge l’obbligo di assicurare la continuità del servizio in capo agli attuali gestori, anche dopo la scadenza del relativo contratto, fino al subentro del nuovo gestore e, in caso di liberalizzazione del settore, fino all’apertura del mercato alla concorrenza. In tal senso, desta qualche perplessità la connessa previsione, secondo cui: “<i>nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo”</i>; infatti, va evidenziato che i tempi dell’effettiva liberalizzazione del servizio prestato in un territorio potrebbero essere non brevi.<br />
Il<i> comma 33</i> dell’<i>art. 4</i> ha di fatto reintroduce l’abrogata previsione dell’<i>art. 23 bis, comma 9</i>, sul divieto di attività extramoenia per le società affidatarie dirette di servizi pubblici locali, in coerenza con la logica pro concorrenza della “riforma”: “<i>Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell&#8217;Unione europea, che, in Italia o all&#8217;estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del <u>comma 12</u></i> (ovvero la società mista con socio privato individuato all’esito di una gara a doppio oggetto)<i>, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall&#8217;attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell&#8217;<u>articolo 2359 del codice civile</u>, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti”</i>.<br />
Inoltre, per assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali ed effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, “<i>gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità”.<br />
</i>Infine, il decreto “Cresci Italia” prevede che, con decreto del Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dell’interno, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti:  a) i criteri per la verifica della realizzabilità della gestione concorrenziale dei servizi e l’adozione della delibera; b) le modalità attuative delle valutazioni comparative (di cui al comma 33-<i>bis</i>), anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito; c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni dell’art. 4.</p>
<p><b>5. Conclusioni.<br />
</b>Il complesso di “riforme” susseguitesi negli ultimi anni ha, come detto, portato alla definizione di un quadro normativo tutt’altro che omogeneo e compiuto.<br />
La sequenza di normative, talvolta anche contraddittorie con precedenti indirizzi del legislatore (è il caso, ad esempio, del servizio idrico integrato: aperto al mercato nel 2001, oggetto di una moratoria delle gare nel 2007, rimesso sul mercato nel 2008, e oggetto del referendum per la “pubblicizzazione” nel 2011), contribuisce ad accentuare quell’incertezza del quadro normativo che tanto scoraggia gli operatori privati potenzialmente interessati.<br />
In tal senso, l’apprezzabile scelta di promuovere la gestione dei servizi a livello di ambito/bacino ottimale, potrebbe, come già detto in precedenza, portare a difficoltà nella sua concreta attuazione, con conseguenti ritardi ed il rischio di un ulteriore intervento del legislatore prima dell’applicazione.<br />
In tal senso la riforma rischia di arenarsi al primo passo : la costituzione degli ambiti/bacini ottimali, già oggetto in passato di un notevole contenzioso innanzi ai giudici amministrativi ( si pensi alle tortuose ed infinite vicende delle ATO rifiuti in Campania ).<br />
L’emanazione di norme di norme “manifesto”, spesso di mera codificazione di consolidati orientamenti giurisprudenziali, è più funzionale ad una logica dell’annuncio che ad un’effettiva “riforma” del sistema dei servizi pubblici.<br />
Significativo è il fatto che le nuove disposizioni si soffermino principalmente sulle problematiche della liberalizzazione del servizio o della gara per l’affidamento dello stesso, non ponendo la medesima attenzione sui profili qualitativi e tariffari dei servizi erogati e sui relativi controlli e strumenti di governance.<br />
Tutto ciò non può condurre ad un giudizio negativo sulla meritevole attenzione del legislatore nazionale sull’apertura alla concorrenza del sistema dei servizi pubblici locali.<br />
Ovviamente, è meglio una gara legittima che nessuna gara, ma una gara legittima non è ancora una gara che induca efficienza.<br />
I risultati delle gare svolte in Italia, spesso vinte da aziende pubbliche in precedenza affidatarie del servizio su quel territorio, lasciano, però, più di una perplessità sull’effettiva efficacia delle scelte del legislatore.<br />
Le gare sono partecipate se i servizi affidati sono “appetibili” e se si eliminano barriere all’entrata di nuovi soggetti.<br />
Né va trascurata la realtà del “capitalismo pubblico dei servizi” che, dopo oltre un secolo di storia, non può essere cancellato dall’oggi al domani con un tratto di penna del legislatore, al di là delle semplificazioni giornalistiche “anti-casta”.<br />
In tal senso, coerentemente agli indirizzi comunitari[24], il legislatore si è proposto di dare maggiore attenzione all’implementazione delle fattispecie partenariato pubblico-privato, che, opportunamente regolate, possono rappresentare un ragionevole punto d’incontro tra le ragioni di una presenza diretta del pubblico nella gestione dei servizi a garanzia della comunità rappresentata e le esigenze di competenze tecniche e managerialità tipiche del mondo privato.<br />
Tuttavia, è auspicabile che tali scelte non si sostanzino in nuove leggi, ma in azioni concrete di supporto alle amministrazioni locali e regionali presenti sui territori.<br />
Infatti, in questa fase il Paese ha bisogno non di nuovi interventi normativi, ma di dare concreta attuazione alle norme vigenti, attraverso azioni in grado di accompagnare i processi di trasformazione in atto e di rafforzare le competenze delle amministrazioni pubbliche impegnate nel nuovo ruolo di indirizzo e controllo del sistema dei servizi pubblici.<br />
La riforma dei servizi pubblici locali , per decollare, come è stato sottolineatio – negli studi di De Vincenti e Vigneri &#8211; ha bisogno di regolatori di settore, in assenza dei quali l’interesse pubblico rischia di essere “catturato” dal fine di profitto degli operatori privati.<br />
Nel contempo occorre continuare, sul piano amministrativo, nell’attuazione dei processi di liberalizzazione, evitando che il profluvio delle norme si traduca in una operazione gattopardesca che cambi tutto – secondo l’adagio del Principe di Salina – per non cambiare nulla.</p>
<p>____________________________________<br />
[1] Melis G., <i><i>Storia dell’Amministrazione italiana</i></i>, Bologna, 1996; Giannini M.S. <i><i>Profili Giuridici della municipalizzazione con particolare riguardo alle aziende, </i></i>in <i><i>Celebrazione del cinquantenario della municipalizzazione</i></i>, Roma, 1953.<i><i> </i></i></p>
<p>[2] Vandelli L.,<i><i>Psicopatologia delle riforme quotidiane</i></i>, Bologna, 2006.</p>
<p>[3] D. Lgs. n. 422/97, cosiddetto “decreto Burlando” che ha innovato la previgente normativa in materia di trasporto pubblico locale, prevedendo l’obbligo della gara per l’affidamento del servizio.[4] D. Lgs. n. 164/00, cosiddetto “decreto Letta” che ha riformato il settore del gas, prescrivendo – tra l’altro- la separazione tra il servizio di distribuzione di gas naturale e la vendita di gas, nonché l’obbligo di gara per l’affidamento del predetto servizio di distribuzione.[5] Con atto di messa in mora del 08.11.2000 la Commissione Europea avviava una procedura di infrazione avverso l’allora vigente art. 22 della L. n. 142/90, in quanto prevedeva l’affidamento diretto di servizi pubblici locali in favore di aziende speciali e società a partecipazione pubblica locale, in violazione dei del principio della libera concorrenza di cui agli artt. 49 e ss. del Trattato UE. A seguito della “riforma” introdotta dall’art. 35 L. 448/2001 – “legge finanziaria 2002”, la Commissione europea ha aperto una nuova procedura di infrazione (vedi nota C 2329 del 266.06.2002) per non compatibilità del predetto art. 35 (nel quale residuava la previsione di forme di affidamento diretto dei servizi) con le Direttive 92/50/CE e 9339/CE e con il principio delle libera concorrenza nel settore dei servizi pubblici. [6] La “riforma” di cui all’art. 35 L. n. 448/2001 fu preceduta dall’infruttuoso precedente del 2000: disegno di legge “Vigneri”, approvato dalla Camera dei Deputati e decaduto prima dell’approvazione in Senato a causa della fine anticipata della XIII Legislatura.</p>
<p>[7] cosiddetto “disegno di legge Lanzillotta”, mai definitivamente approvato a causa della fine anticipata della XV legislatura.</p>
<p>[8] Sull’“in house” si veda anche Volpe C., <i><i>In house providing, Corte di giustizia, Consiglio di Stato e legislatore nazionale. Un caso di convergenze parallele?</i></i> e, da ultimo, con riguardo alla dottrina e alla giurisprudenza richiamate, F. Leggiadro, <i><i>Gli affidamenti in house alle società pubbliche pluripartecipate</i></i>, in <i><i>Urbanistica e appalti</i></i>, rispettivamente, 2008, 1401 e 2011, 957. Sui requisiti dell’“in house” e sulla verifica in concreto della sussistenza dei presupposti del controllo analogo, di rilievo Cons. Stato: sez. I, parere, 23 marzo 2011, n. 5653; sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447, in <i><i>Foro amm. CDS</i></i>, 2011, 3, 902; sez. V, 24 settembre 2010, n. 7092, in <i><i>Ibidem</i></i>, 2010, 9, 1881; sez. V, 11 agosto 2010, n. 5620, in <i><i>Ibidem</i></i>, 2010, 7-8, 1507.[9] vedi <i><i>Comunicazione interpretativa della Commissione Europea sui Partenariati Pubblico-Privati Istituzionalizzati, n. 6661 del 05.02.2008</i></i>; <i><i>Risoluzione del Parlamento Europeo n. 2175 –INI- del 18.05.2010</i></i>, pubblicata su <i><i>G.U.C.E. n. C161 E/38 del 31.05.2011</i></i>) e nazionale (<i><i>art. 2 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici, nonché cfr. ex multis: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2008.</i></i>[10] Pinardi R., <i><i>Brevi note in tema di rapporti tra referendum abrogativo e legislazione successiva</i></i>, in <i><i>Giur. Cost.</i></i>, 1994, 2342. “L’intervento successivo del legislatore ordinario dovrà considerarsi … <i><i>legittimo</i></i> nel caso in cui la nuova legge venga adottata con efficacia proiettata solo per il futuro ed in ragione del sopraggiungere di nuove condizioni oggettive concernenti la materia sottoposta a <i><i>referendum</i></i>” e “il Parlamento risulta libero, da un punto di vista giuridico e costituzionale, di adottare una disciplina (sostanzialmente) analoga a quella abrogata dal corpo referendario, assumendosene, tuttavia, la correlativa responsabilità politica di fronte agli elettori”.[11] Volpe C., <i><i>Appalti pubblici e servizi pubblici. Dall’art. 23-bis al decreto legge manovra di agosto 2011 attraverso il referendum: l’attuale quadro normativo</i></i>, relazione tenuta al convegno su<i><i> “Appalto pubblico: chance di sviluppo efficiente”, </i></i>Ravello, 14 e 15 ottobre 2011, pubblicata su www.giustizia-amministrativa.it. [12] Vedi Comma 34 dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. . Nella versione dell’art. 4 successiva al decreto “Cresci Italia” 2012, è stata stabilita l’applicazione della disciplina anche al trasporto ferroviario regionale, originariamente escluso dall’ambito di applicazione. [13] Quanto alle modalità di affidamento della gestione del servizio idrico integrato, non applicandosi l’art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011 (ad eccezione dei commi da 19 a 27 relativi alle cause di incompatibilità), esse sono, a regime, quelle descritte con riguardo alla situazione immediatamente successiva al referendum, ovvero quelle prescritte da legislatore comunitario: gara, società mista pubblico-privata e società in house.</p>
<p>[14] Disciplinato dalla normativa di settore di cui al D. Lgs. n. 164/2000 e s.m.i. .</p>
<p>[15] Disciplinato dalla normativa di settore di cui al D. Lgs. n. 79/1999 e L. n. 79/2004 e s.m.i..</p>
<p>[16] Disciplinato dalla normativa di settore di cui alla L. n. 475/1968.</p>
<p>[17] Vedi il caso della Campania e la previsione normativa di una gestione provinciale del servizio di igiene ambientale, a seguito dell’“emergenza rifiuti”.</p>
<p>[18] Art. 18 D.L. n. 112/2008, conv. in L. 133/2008 e s.m.i. .</p>
<p>[19] Entro un anno dal 24 gennaio 2012 data di entrata in vigore del decreto legge n. 1/2012.</p>
<p>[20] Il D.L. n. 1/2012 è entrato in vigore il 24 gennaio 2012, quindi, la delibera quadro va inviata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato entro il 24 gennaio 2013.[21] Il limite del valore di € 200.000 annui per l’affidamento in house di un servizio pubblico locale è fissato dall’art. 25 del D.L. n. 1/2012, abrogando la previgente prescrizione dell’art. 4 D.L. n. 138/2011 che fissava tale limite ad € 900.000.[22] L’art. 25 del D.L. n. 1/2012 prevede che, nel caso nelle comunicazioni (oltre 60 gg. dalla richiesta) e/o l’invio di informazioni non veritiere integrano illecito per il quale il Prefetto può irrogare una sanzione da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00</p>
<p>[23] Lombardo M. e Scura F., <i><i>Liberalizzazioni e “pubblicizzazione dei servizi pubblici locali nel D.L. 1/2012,</i></i> in Diritto dei servizi Pubblici, Roma, 2012.</p>
<p>[24] vedi <i><i>Comunicazione interpretativa della Commissione Europea sui Partenariati Pubblico-Privati Istituzionalizzati, n. 6661 del 05.02.2008</i></i>; <i><i>Risoluzione del Parlamento Europeo n. 2175 –INI- del 18.05.2010</i></i>, pubblicata su <i><i>G.U.C.E. n. C161 E/38 del 31.05.2011</i></i>).</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 3.4.2012)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-liberalizzazioni-dei-servizi-pubblici-locali-dopo-la-nuova-riforma-del-decreto-cresci-italia-2012/">Le liberalizzazioni dei servizi pubblici locali dopo la nuova “riforma” del decreto “Cresci Italia” 2012</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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