<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luigi Melica Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/autore/luigi-melica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/autore/luigi-melica/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Luigi Melica Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/autore/luigi-melica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Riservatezza nelle indagini e primazia della Costituzione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/riservatezza-nelle-indagini-e-primazia-della-costituzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:10 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/riservatezza-nelle-indagini-e-primazia-della-costituzione/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riservatezza-nelle-indagini-e-primazia-della-costituzione/">Riservatezza nelle indagini e primazia della Costituzione</a></p>
<p>Introduzione; 1. Il diritto ad un’indagine effettivamente riservata 2. Gli orientamenti dei lavori preparatori. 3. Natura e scopi del c.d. avviso di garanzia. 4. Il valore normativo della Costituzione. Introduzione La revisione costituzionale dell’art. 111 costituisce l’ultima riforma approvata con un consenso by – partisan delle forze politiche presenti in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riservatezza-nelle-indagini-e-primazia-della-costituzione/">Riservatezza nelle indagini e primazia della Costituzione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riservatezza-nelle-indagini-e-primazia-della-costituzione/">Riservatezza nelle indagini e primazia della Costituzione</a></p>
<p>Introduzione; 1. Il diritto ad un’indagine effettivamente riservata 2. Gli orientamenti dei lavori preparatori. 3. Natura e scopi del c.d. avviso di garanzia. 4. Il  valore normativo della Costituzione.</p>
<p><b>Introduzione</b><br />
La revisione costituzionale dell’art. 111 costituisce l’ultima riforma approvata con un consenso <i>by – partisan</i> delle forze politiche presenti in Parlamento, anzi con una convergenza quasi unanime. Grazie a tale modifica, il “giusto processo” è entrato a pieno titolo nella Costituzione, assumendo valore prescrittivo, quale <i>unico “metodo” ammissibile per l’attuazione della giurisdizione</i> distinto nei suoi elementi costitutivi ed indefettibili: il principio del contraddittorio”, la “parità” tra le parti e la terzietà del giudice.. <br />
L’inversione rispetto alla regolazione preesistente è dunque di <i>prospettiva</i>, nel senso che non si interviene sui diritti della persona all’interno del processo sulla falsariga dell’impostazione adottata dalle convenzioni internazionali<u>[1]</u>: al contrario, con il “nuovo”art. 111 cost., è l’istituto del “processo” a divenire oggetto di regolazione costituzionale diretta.  <br />
Questa nuova impostazione è confermata dalla circostanza, per nulla casuale, che il procedimento di modifica costituzionale sia stato inizialmente proposto come modifica dell’art. 24 cost. e, solo in un secondo momento, sia divenuto un corposo emendamento dell’art. 111 cost. e quindi della II parte della Costituzione. <br />
<i>“La ricerca della verità e la ricerca della giustizia” </i>sono i valori di fondo del titolo IV della Costituzione dedicato all’ordinamento giurisdizionale anche se, accanto ai profili tecnici caratterizzanti il processo e quello penale in particolare, è presente un elemento non riconducibile alle regole processuali strettamente intese ma connesso alla persona singolarmente intesa. Ci si riferisce alla prescrizione di riservatezza del processo: il comma 2 dell’art. 111, stabilisce infatti che “nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico”. <br />
Movendo da tale osservazione, il presente scritto vuole evidenziare come tale disposizione sia stata ripetutamente e clamorosamente violata senza che i tecnici del diritto abbiano adeguatamente evidenziato la lesione del Testo costituzionale e ciò perché, probabilmente, non sono state  adeguatamente comprese le possibilità applicative di tale regola. </p>
<p><b>1. Il diritto ad un’indagine effettivamente riservata</b><br />
La regola secondo la quale la persona accusata di un reato debba essere informata dei motivi dell’accusa <i>“riservatamente”,</i> indica la precisa volontà del legislatore costituzionale di “scolpire” nel processo un elemento ben preciso in aggiunta ai  sopra menzionati. <br />
L’essenza di tale norma, più che discendere dai principi contenuti nell’art. 24 della cost., si ricollega ad altri diritti costituzionali regolati dalla I parte della Costituzione ed in particolare agli artt. 2, 13, 14 e 15 cost. che sono alla base del “diritto alla riservatezza”<u>[2]</u> . Ne discende, collegando il profilo sostanziale del diritto alla riservatezza ai contenuti del nuovo art. 111 cost. e quindi la I alla II parte della Costituzione, la configurazione di un diritto giuridicamente configurabile come <i>diritto ad un’indagine riservata</i>. <br />
E’ questo uno dei profili forse più  innovativi della riforma, ancorché, come si diceva poc’anzi, ripetutamente ignorato e violato.  <br />
Con tale “avverbio”, infatti, il “giusto” processo  &#8211; ed in particolare il processo penale &#8211; non è più, solo, un processo paritario e rispettoso del contraddittorio in tutte le sue fasi, ma si trasforma, anche, in un processo nel quale la fase delle indagini deve obbligatoriamente rimanere riservata. Con l’approvazione dell’art. 111, in definitiva, il processo, oltre ad essere  indipendente, imparziale, paritario, rapido e fondato sul contraddittorio deve essere fondato su indagini riservate. <br />
Si é al cospetto di un’ accezione specifica del diritto alla riservatezza costituito dalla sommatoria dei citati diritti fondamentali contemplati nella I parte della Costituzione, di un diritto dalle solide basi, posto che la <i>riservatezza</i> ha già nel nostro ordinamento un riconoscimento ed una portata applicativa assai consolidati<u>[3]</u>. <br />
Il <i>diritto ad un’indagine riservata </i>si estrinseca, a ben vedere, non tanto come un <i>diritto processuale </i>poiché la sua eventuale lesione non pregiudica significativamente la posizione processuale dell’accusato, bensì come un <i>diritto sostanziale </i>ascrivibile all’accusato <i>tout court</i> in connessione alla sua collocazione nella comunità, ristretta o allargata a seconda della notorietà della persona. <br />
 Tale lettura è suffragata da specifiche argomentazioni logico – giuridiche. <br />
Una prima osservazione discende dai lavori preparatori della riforma costituzionale ed in particolare dall’ interpretazione letterale e logica delle norme in questione; ulteriori profili scaturiscono dall’applicazione dei criteri teorici di interpretazione ed  applicazione della Costituzione. </p>
<p><b>2. Gli orientamenti dei lavori preparatori</b><br />
I lavori preparatori della riforma dell’art. 111 delineano, anzitutto, la ferma volontà del legislatore di inserire in Costituzione la nozione e le regole fondamentali del “giusto” processo. Malgrado, infatti, l’orientamento di chi sottolineava che la materia di cui all’art. art.  111 fosse già parte del sistema costituzionale in quanto implicitamente ricavabile dagli artt. 24 e 25 cost., 6 della CEDU e 14 del Patto, prevalse la tesi di codificare comunque il “giusto” processo addirittura regolandolo nei minimi dettagli<u>[4]</u>.  <br />
Tale esigenza venne giustificata, fra l’altro, in risposta ad una recente pronuncia della Corte costituzionale<u>[5]</u>.<br />
Preme notare come i lavori preparatori di una riforma costituzionale, di recente pubblicazione e approvata con maggioranza <i>by partisan</i>, assumano primaria importanza ai fini dell’interpretazione delle relative norme. <br />
Due ordini di considerazioni sono alla base di tale assunto: la prima trae spunto dalla considerazione che se tra costituzione formale e costituzione materiale si è prodotto uno iato e se, tale iato, viene colmato dal potere di revisione, è evidente che le ragioni della modifica costituiscano la prima indicazione da seguire per l’interprete, e, almeno per un significativo arco di tempo, anche la linea privilegiata. Non solo, ma quanto più la realtà fattuale tarderà a modellarsi sulle norme modificate, tanto più il potere di revisione risulterà depotenziato, con la conseguenza di togliere legittimazione all’intero sistema costituzionale. <br />
Allo stesso risultato si perviene considerando gli opposti orientamenti invocati ai fini dell’interpretazione della Costituzione secondo “l’originario significato da attribuirsi al momento della sua entrata in vigore”.  Sia, infatti, che si neghi che i giuristi possano staccarsi da tale significato attribuendo importanza a fini interpretativi all’evoluzione della società, sia che si propenda per l’orientamento opposto e si attribuisca una legittimazione tecnico – culturale al solo giudice costituzionale, l’approdo cui si guarda è comunque comune ed è quello dell’intervento – il prima possibile – del potere di revisione costituzionale<u>[6]</u>. <br />
Il retroterra giuridico – culturale ed i lavori preparatori di una riforma di modifica della Costituzione assumono dunque importanza decisiva ai fini della interpretazione delle norme ivi contenute.<br />
Ciò posto, è fondamentale sottolineare come la “riservatezza” sulle informazioni dell’accusa non derivi dalle norme ispiratrici della riforma, ossia  la CEDU ed il  Patto,  né tanto meno dalla disciplina contenuta nell’art. 24 cost.<u>[7]</u><i>.</i>  <br />
Lo stesso disegno di modifica era il risultato della unificazione di cinque progetti di legge simultaneamente presentati dalle diverse forze politiche<u>[8]</u>, relativamente ai quali, fatta eccezione per uno solo di essi <u>[9]</u>, l’obbligo di riservatezza non risultava contemplato. La spiegazione di ciò era riposta nella circostanza che i citati progetti mutuavano in qualche modo la normativa contenuta nelle convenzioni internazionali.  <br />
Da tali passaggi si evince dunque che il legislatore abbia consapevolmente voluto <i>aggiungere</i> un <i>quid novi</i> alla disciplina di derivazione internazionale, inserendo, quindi, nel corso dell’iter di approvazione della riforma, l’avverbio “riservatamente”.  <br />
Sempre ragionando attraverso l’esame dei lavori preparatori, si può notare come il diritto in questione goda di un’ ampiezza e portata tutt’altro che irrilevanti.<br />
Stabilire <i>“che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico”</i>,  significa infatti che una <i>ampia parte</i> del processo debba essere condotta in modo riservato, pena la violazione diretta del dettato costituzionale. <br />
Tale lettura è suffragata da diversi elementi.<br />
In primo luogo la diretta connessione tra tale avverbio ed i diritti costituzionali della persona in quanto tale. <br />
Abbiamo già puntualizzato come la nozione di “riservatezza” dell’accusa, pur caratterizzando il “giusto” processo non attiene direttamente ai suoi elementi peculiari, ossia al contraddittorio ed alla parità tra accusa e difesa: al contrario, il diritto che ne discende si sviluppa come diritto individuale a contenuto sostanziale (ex artt 2,13,14 e 15 cost.) e non come diritto processuale ex art. 24 cost. . <br />
Riferendoci ora al contenuto della pretesa insita nel diritto, è lampante che il  <i>diritto ad una comunicazione riservata della natura e dei motivi dell’accusa elevata a proprio carico </i>non può esaurirsi nel momento della comunicazione della notizia di reato o della richiesta di nomina di un difensore. Se così fosse, si sarebbe in presenza di una mera pretesa ad essere notiziati sull’accusa con “priorità” rispetto a terzi, con l’effetto di legittimare, da quel momento, la divulgazione dell’identità della persona indagata o avvisata ed i motivi dell’accusa.  <br />
Invero, la formulazione della disposizione induce a ritenere che il diritto ad un processo “riservato” abbia una portata temporale molto più ampia ed anzi tenda a coprire quanto meno la fase delle indagini preliminari. <br />
La norma costituzionale, per come è formulata, configura infatti un corrispondente <i>dovere di riservatezza</i>, il quale viene a spaziare su tutto il processo o quanto meno su molte delle sue fasi.  Pertanto, pubblicare su un media la notizia di un’indagine a carico di una persona o citare la persona sottoposta ad indagini, pur nel contesto di notizie non coperte da segreto istruttorio, sono comportamenti che ledono la riservatezza della persona stessa, <i>a prescindere dalla circostanza  che l’onere di comunicazione sia stato assolto in modo riservato</i>.  <br />
Soccorre a tali fini, oltre alla logica, <i>l’interpretazione storica</i> della locuzione  “processo”. <br />
Tale istituto, infatti, è stato volutamente disancorato dalle distinzioni operate dal vigente codice di procedura penale, ai sensi del quale si deve distinguere tra le nozioni, rispettivamente, di  <i>“procedimento”</i> e  <i>“processo”. </i>In tal senso, il legislatore, replicando alle  puntuali osservazioni di diversi deputati, ha optato per il mantenimento del termine “processo”, da intendersi in senso non strettamente tecnico – giuridico, chiarendo come la Costituzione non possa piegarsi alle distinzioni operate dalla legge e come invece debba prevalere la tendenza contraria nell’ottica della massima tutela della persona accusata. In tale prospettiva è lo stesso intervento conclusivo del relatore a divenire chiarificatore del senso giuridico da attribuire alla norma <u>[10]</u>. <br />
Concludendo sul punto, possono farsi proprie le opportune considerazioni di autorevole dottrina secondo la quale la necessità di distinguere  &#8211; anche in Costituzione &#8211;  tra <i>procedimento</i> e <i>processo</i> sulla falsariga del codice di procedura penale, rischia di divenire una questione di “lana caprina”, posto che i nuovi “elementi” del processo (contraddittorio e parità di trattamento tra accusa e difesa) vanno perseguiti nel processo complessivamente inteso così come indicato dalle convenzioni internazionali<u>[11]</u>. <br />
La novità di fondo dell’art. 111, consiste, come detto, nel “metodo” del processo, il quale, da quel momento in poi, diviene <i>intellettualmente e praticamente corretto ed adeguato.</i> <br />
Sulla scorta di tali considerazioni, il diritto alla riservatezza deve <i>a fortiori</i> assumere molta più consistenza nel “procedimento”, dove le garanzie della persona risultano decisamente ridimensionate.  <br />
<i>In definitiva, tenuto conto dei caratteri del processo accusatorio, il diritto ad un’indagine riservata dovrebbe essere rispettato, quanto meno sino alla chiusura delle indagini preliminari. </i><br />
I diritti di respiro costituzionale legittimamente invocabili a sostegno della tesi opposta e, quindi, il diritto di cronaca legato all’informazione della collettività ed il corrispondente diritto ad essere informati, <i>divengono cedevoli di fronte al diritto in questione </i>e ciò per un’ulteriore serie di considerazioni<i>.</i>  <br />
Nel descrivere l’iter della riforma, avevamo precisato come l’idea iniziale di costituzionalizzare i diritti della persona<u>[12]</u> presenti nell’art. 24 cost. avesse ceduto il passo al proposito di elevare le regole del processo a norma di rango costituzionale in vista di valori primari, quali la ricerca della verità e della giustizia. <br />
<i>Ma se sono queste le ragioni alla base di tale “passaggio” è consequenziale che i diritti processuali ivi contenuti non possano, per ciò solo, ricevere una tutela deteriore all’interno del “giusto” processo; se ciò si verificasse saremmo in presenza di una evidente contraddizione in termini.  Non solo, ma tale argomento deve </i>a fortiori<i> valere in presenza di un diritto della persona non strettamente attinente al suo essere parte processuale, ma riconducibile a pretese sostanziali a loro volta connesse  a diritti presenti nella I parte della Costituzione.</i> <br />
Se, quindi, si sostiene che i diritti di tipo processuale (ossia il diritto al  contraddittorio, alla parità tra accusa e difesa ed alla celerità del processo stesso), <i>dopo la revisione costituzionale</i>, non possono essere cedevoli rispetto ad ogni altro interesse costituzionale<u>[13]</u>, tale argomento deve a maggior ragione valere per il diritto ad un processo riservato, il quale, come abbiamo dimostrato, ha mantenuto le sue solide basi di natura sostanziale.<br />
Tradotto in termini pratici, la pubblicazione su un qualsiasi media dell’identità di una persona “accusata” (o indagata) ed il contenuto delle indagini esistenti a suo carico, costituisce una violazione diretta dell’art. 111 comma 2 della Costituzione, la cui formulazione, per quel che attiene alla tematica della riservatezza, <i>non necessita</i> dell’intermediazione della riserva di legge, essendo chiaramente di diretta applicazione. Il codice di procedura penale (ed in particolare l’art. 114 che regola la pubblicazioni degli atti di un processo), pertanto, deve essere interpretato in linea con la Costituzione, vietandosi, quindi, la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto quando essi riguardino l’identità dell’indagato o i fatti del processo ad esso ascrivibili.  Peraltro, aver inserito tale obbligo in Costituzione malgradofosse già ben presente a livello di legislazione ordinaria, è indicativo della ferma volontà di attribuire <i>rango costituzionale</i> ad una norma ripetutamente violata, <i>proprio per ottenerne il puntuale adempimento</i> (o perlomeno con tale speranza) <u>[14]</u>.<br />
Depongono a favore di tale impostazione, oltre alle argomentazioni già esposte, due ulteriori fattori. <br />
Il primo è inerente alla “storia” giuridica della c.d. “comunicazione giudiziaria”  &#8211; “avviso di garanzia” ed il secondo si riferisce alla visione  &#8211; direi consolidata – secondo la quale il Testo costituzionale è (anche) un’ insieme di norme che operano secondo le regole generali delle norme giuridiche. </p>
<p><b>3. Natura e scopi del c.d. avviso di garanzia  </b><br />
L’avviso di garanzia è stato per la prima volta regolato nel codice di procedura penale del 1930 (art. 304) con l’espressione di <i>avviso di procedimento</i>, il cui scopo era quello di assicurare una sollecita informazione dell’inquisito in ordine all’avvio di un procedimento penale a suo carico in vista della ricerca delle prove. La <i>ratio</i> di tale istituto si fondava sulla necessità di ridurre i margini di segretezza del processo penale ed in particolar modo delle indagini, le quali erano in gran parte sotto la signoria del giudice istruttore. Due erano i limiti dell’istituto, da un lato l’assenza di specificazioni sui fatti addebitati, prevedendosi unicamente l’onere di nominare un difensore, dall’altro l’assoluta carenza di cautela nella comunicazione dell’avviso, il che causava sistematicamente notevoli danni alla reputazione della persona accadendo di sovente che le notizie sulle indagini divenissero di dominio pubblico<u>[15]</u>.  <br />
Con la legge 15 dicembre 1972, n. 773, il legislatore ha introdotto l’istituto della  “comunicazione giudiziaria”, ossia uno strumento volto a rendere edotta la persona dell’esistenza di una specifica indagine a proprio carico secondo modalità preordinate ad evitare la divulgazione della notizia. <br />
Il passaggio dalla “comunicazione giudiziaria” alla vigente “informazione di garanzia” si è avuto a distanza di alcuni anni con l’approvazione del codice di procedura penale del 1988. <br />
E’ sintomatico sottolineare come la disciplina codicistica abbia peggiorato la posizione della persona indagata, posto che l’obbligo per il pubblico ministero di notiziare l’indagato è ora contemplato solo in presenza di un atto c.d. “garantito” (ossia un atto che richiede la presenza del difensore). L’effetto è stato quello di accrescere la discrezionalità del pubblico ministero, “il quale, solo ove decida di compiere un atto garantito, sarà obbligato all’invio”. Come puntualizzato in dottrina,  ragioni di maggior tutela della persona indagata avrebbero imposto di anticipare e non posticipare l’atto; ciò anche in ossequio all’invocato principio di parità tra accusa e difesa<u>[16]</u>. <br />
In ordine alla riservatezza della persona, il nuovo codice non ha aggiunto nulla rispetto al passato, ragion per cui, alle già vigenti norme regolanti le modalità (riservate) di invio, non si è associato uno specifico divieto di divulgazione di qualsiasi tipo di notizie. <br />
Conclusivamente, le discipline susseguitesi comprovano inequivocabilmente che le giustificazioni alla base dell’istituto in questione erano di due tipi: una di tipo processuale,  legata alla necessità di apprestare rapidamente ogni mezzo utile alla propria difesa riducendo contestualmente i profili di disparità tra accusa e difesa, <i>ed una seconda di ordine sostanziale, sottesa alla primaria necessità di tutelare l’individuo in quanto tale in ordine al diritto ad un’indagine riservata. <br />
</i><br />
<b>4. Il valore normativo della Costituzione</b><br />
Una possibile obiezione alle argomentazioni svolte nei precedenti paragrafi discende dalla ridotta attitudine del giudice ordinario ad applicare direttamente le norme di rango costituzionale senza sollevare la questione di illegittimità.  In base a tale assunto il giudice sarebbe prevalentemente tenuto a rivolgersi alla Corte costituzionale, non potendo applicare e/o interpretare direttamente le norme costituzionali. <br />
 Un ulteriore argomento a contrario può evincersi dall’orientamento che distingue tra I e II parte della Costituzione, ossia, in particolare, tra la Costituzione c.d. dei diritti e la Costituzione c.d. dei poteri, attribuendo solo alla prima valore normativo in senso stretto. <br />
In ordine al primo profilo giova sottolineare come il valore normativo della Costituzione sia oggi più che mai un dato acquisito. Del resto, se già nel 1957 il Presidente della Corte, Azzariti aveva chiaramente affermato che il potere di interpretazione della Costituzione è riconosciuto ai giudici comuni in relazione alla natura normativa della Costituzione, se, alle stesse conclusioni era giunta l’Associazione Nazionale Magistrati nel decennio successivo con il famoso documento votato a Gardone, è del tutto ovvio che a distanza di tanti anni tale assunto non possa che essersi consolidato  anche perché i rapporti tra Corte costituzionale e giudici ordinari si sono nel frattempo notevolmente intensificati. Lo smaltimento dell’arretrato da parte della Corte ha infatti favorito, a partire dagli inizi degli anni “90 del secolo scorso, un sensibile aumento della “concretezza”del giudizio costituzionale incidentale, accentuando di conseguenza il dialogo e la cooperazione tra la Corte ed i giudici i quali sono sempre più chiamati ad adottare proprie interpretazioni conformi al dettato costituzionale, evitando, per quanto possibile, di sollevare le relative questioni. <br />
Quanto più si intensifica il dialogo e la cooperazione tra le citate autorità giurisdizionali, tanto più si arricchisce l’armamentario del giudice ordinario, al quale si raccomanda di operare secondo proprie interpretazioni conformi alla Costituzione, sollevando la relativa questione solo nei casi conclamati<u>[17]</u>.<br />
<i>Sulla base di tali osservazioni, la tesi secondo la quale il giudice ordinario sarebbe direttamente abilitato a giudicare un caso a lui sottoposto applicando direttamente la Costituzione come se fosse una qualsiasi norma dell’ordinamento risulta notevolmente rafforzata. </i><br />
In ordine, invece, alla tendenza a voler distinguere la Costituzione in due sezioni quasi che la prima si distingua per il suo carattere prettamente normativo e la seconda, attenendo ai poteri dello Stato, si orienti su questioni di tipo “politico” ad appannaggio, quindi, delle sole forze politiche, possono valere le seguenti argomentazioni.<br />
In primo luogo, giova richiamare quanto sostenuto a suo tempo da illuminante dottrina, ossia che tale scissione, intesa nella sua accezione forte, è storicamente superata e comunque è da circoscrivere a specifiche esigenze temporali<u>[18]</u>. Dove, invece, si sono formate posizioni meno estreme, occorre osservare che, comunque, l’idea di unità del Testo costituzionale è stata tendenzialmente mantenuta ferma. Deve in ogni caso precisarsi che tali orientamenti hanno avuto scarso seguito nella dottrina italiana: nel nostro sistema, infatti, la parte organizzativa della Costituzione non può essere considerata servente a quella sostanziale, dovendosi, le due parti, integrar<b>e</b> a pieno titolo, pena l’impossibilità di comprendere “il compromesso costituente (…) nella sua integrità” <u>[19]</u>.  <br />
Le norme costituzionali, in definitiva, devono essere considerate in modo pari ordinato e quindi “essere trattate come diritto positivo”<u>[20]</u>. <br />
Ma non è tutto. Riteniamo infatti che le argomentazioni svolte sull’interpretazione della disciplina di riforma del “giusto processo” possano addirittura avvalorare la tesi ora prospettata.  <br />
Se consideriamo, infatti, l’iter di approvazione della riforma dell’art. 111, la quale, nasce come modifica dell’art. 24 cost. e diviene “metodo del processo” (o meglio, l’unico metodo ammissibile) inserendosi nell’art. 111 &#8211;  ne consegue che proprio la riforma del “giusto processo” costituisce la più evidente congiunzione tra le I e la II parte del Testo costituzionale. <br />
Tale assunto è avvalorato, sia dall’asserita inclusione dei diritti della persona accusata tra i valori cardine del “giusto” processo (ricerca della verità e della giustizia), <i>sia, soprattutto, dalla norma sulla riservatezza, la quale, rimanendo ancorata alla dimensione sostanziale della pretesa ivi sottesa, salda permanentemente i diritti fondamentali della I parte con il processo equo della II</i>. </p>
<p>__________________________________</p>
<p>[1] Ci si riferisce all’art. art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – d’ora in poi CEDU – ed all’art. 13 del Patto sui diritti civili e politici – d’ora in poi Patto. <br />
[2] Sulla possibilità di configurare il diritto alla riservatezza come “nuovo diritto”, il primo è stato senza dubbio, Modugno F.,, <i><i>I Nuovi Diritti nella Giurisprudenza Costituzionale</i></i>, Torino, 1995, pp. 3 e ss..  Sulla riservatezza – privacy,  la bibliografia è sconfinata. Ma è sintomatico notare come i primi scritti risalgano agli inizi degli anni sessanta del secolo scorso. Complessivamente, si veda almeno, Palladino A., De Mattia A., Galli G. (a cura di), <i><i>Il diritto alla riservatezza</i></i>, Milano, 1963, pp. 3 &#8211; 191 p.; Morsillo. G., <i><i>La tutela penale del diritto alla riservatezza</i></i>, Milano, 1966. pp. 3 – 338; Bessone M., <i><i>Segreto della vita privata e garanzia della persona</i></i>, in <i><i>Riv. trim. dir. proc. civ.</i></i>, 1973, 1152; Ichino P., <i><i>Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro : la disciplina giuridica della circolazione delle informazioni nell&#8217;impresa</i></i>, Milano, 1979, pp. 3 317; Guido Alpa (a cura di), l’informazione e i diritti della persona, Napoli, 1983; Grisolia G., <i><i>Libertà di manifestazione del pensiero e tutela penale dell&#8217;onore e della riservatezza, </i></i>Padova, 1994, pp. 3 – 160; Perlingieri P., <i><i>Informazione, Liberta&#8217; di Stampa e Dignita&#8217; della Persona</i></i>, <i><i>Rass. dir. civ.</i></i>, 1986, p. 624;Casonato C., <i><i>Diritto alla riservatezza e trattamenti sanitari obbligatori : un&#8217;indagine comparata</i></i>, Trento, 1999, pp. 3 – 411; Rodotà S., <i><i>Tecnologie e diritti</i></i>, Bologna, 1995, pp.1 – 406; Losano M.G. (a cura di), <i><i>La legge italiana sulla privacy : un bilancio dei primi cinque anni,</i></i> Roma, 2001, pp. 3 – 433; Simonati A., <i><i>L&#8217;accesso amministrativo e la tutela della riservatezza</i></i>, Trento,  2002, pp 1 &#8211;  441; Balducci P., <i><i>Le garanzie nelle intercettazioni tra Costituzione e legge ordinaria</i></i>, Milano, 2002, pp. 3 – 244; Sonetti M., <i><i>Riservatezza e processo penale</i></i>, Milano, 2003, pp. 3 – 357; Di Ciompo F., <i><i>Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di Internet, </i></i>(in G. Comandé, a cura di, <i><i>Persona e tutele giuridiche</i></i>, Torino, 2003, p. 7; Pardolesi R. ( a cura di), <i><i>Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali, </i></i>Milano,  2003; Toppetta R., <i><i>Linea di privacy : informazione in equilibrio tra riservatezza e diritto di cronaca : una bussola per i giornalisti tra leggi, codici e deontologia,</i></i> Roma, 2004, pp. 189 e ss; Ubertazzi T.M., <i><i>Il diritto alla privacy : natura e funzione giuridiche</i></i>, Padova, 2004, pp. 1 – 210; Migliazza M., <i><i>Profili internazionali ed europei del diritto all&#8217;informazione e alla riservatezza;</i></i> Milano, 2004, pp. 3 . 221; Caldirola D., <i><i>Il diritto alla riservatezza, </i></i>Padova, 2006, pp.1 – 285.<br />
[3] Tra le opere ricostruttive della giurisprudenza si segnala, De Mattia, <i><i>Il giudice e il diritto al rispetto della vita privata</i></i>,  Bologna, 1976, pp. 1 – 122; Cassano G, <i><i>Diritto alla riservatezza e accesso ai documenti amministrativi : profili sostanziali e tecniche risarcitorie</i></i>, Milano, 2001, pp. 1 – 421. Il “diritto alla riservatezza” assume rilevanza nell’evoluzione giurisprudenziale a partire dagli anni settanta. In precedenza, il Giudice di legittimità aveva negato l’esistenza di un diritto alla riservatezza <i><i>tout court</i></i>  (si veda Cass. 20.04.1963 n. 990), fino alla innovativa sentenza della Corte Cost. n. 38 del 12.04.1973, nella quale, a seguito di una questione di legittimità costituzionale concernente gli artt. 161, 96, 97, 156, 168 L.n.633 1941, art.10 c.c., art.700 c.p.c., il Giudice delle leggi ha collocato il diritto in esame tra quelli inviolabili dell’uomo garantiti costituzionalmente, richiamandosi anche all’art.12 della “Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo” e all’art.8 della “Convenzione europea dei diritti dell’uomo”; la Corte ha, infatti,  affermato che <i><i>“non contrastano con le norme costituzionali ed anzi mirano a realizzare i fini dell’art.2 affermati anche negli art.3, comma 2, e 13, comma 1, che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza , intimità e reputazione, sanciti espressamente negli art. 8 e 10 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, gli art. 10 c.c., 96 e 97 L. 22/04/1941 n.<b><b>633&#8230;”.</b></b></i></i>  La Corte di Cassazione, con sent. 2129 del 27.05.1975 (nota come il caso della principessa Soraya), ha superato l’impostazione precedente che identificava la protezione delle vicende personali con la protezione del domicilio (art.14 Cost.) e, uniformandosi alla Corte Costituzionale, ha sancito definitivamente l’esistenza di un autonomo diritto alla riservatezza avente “<i><i>non solo implicito fondamento nel sistema, ma trova una serie di espliciti riferimenti nelle norme costituzionali e ordinarie e in molteplici deliberazioni di carattere internazionale</i></i>”. Sul punto cfr Corte Cost. n. 81/1993 e n. 135/2002; inoltre, Cass. n. 8889/2001, Cass., sez. III, 25.03.2003 n. 4368 <br />
[4] Si veda, fra gli altri, l’opinione del senatore Bertoni, infra nota n.14 <br />
[5] Ci si riferisce alla sent. n. 361 del 1998. Nella parte finale della Relazione di presentazione del disegno di legge si insisteva espressamente su tale profilo: “Gli interventi legislativi successivi ma soprattutto le sentenze della Corte costituzionale hanno, di fatto, scardinato l&#8217;intero impianto codicistico, trasformando nei fatti una riforma garantista in un vero e proprio strumento inquisitorio e coercitivo nei confronti degli imputati ed il dibattimento in una fase puramente formale e quasi inutile, volta solo a ratificare le tesi precostituite dall&#8217;accusa nella fase d&#8217;indagine preliminare”. Non possono in tal senso condividersi le osservazioni di chi critica il legislatore costituzionale per essersi attivato ai sensi dell’art. 138 in diretta “risposta” ad una pronuncia della Corte. Il potere di revisione, invero, ha proprio lo scopo “fare chiarezza” su profili controversi di rilievo costituzionale che dovessero sorgere tra le diverse Corti, ovvero tra le leggi ordinarie e le pronunce della Corte costituzionale, e non vi è dubbio che la problematica in esame attiene alla “materia” costituzionale. <br />
[6] Si rinvia alla bibliografia riportata da Messineo D., <i><i>Osservazioni in tema di giurisdizione e potere pubblico</i></i>, in sito Associazione Italiana dei costituzionalisti, rubrica,<br />
[7]  L’art. 6 della CEDU prevede il diritto ad un processo equo e stabilisce: 1.<b> </b>Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l&#8217;accesso alla sala d&#8217;udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell&#8217;interesse della morale, dell&#8217;ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.  3. In particolare, ogni accusato ha diritto a : a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell&#8217;accusa elevata a suo carico; b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; c. difendersi personalmente o avere l&#8217;assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d&#8217;ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l&#8217;esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all&#8217;udienza.  L’art. 14 del PATTO, in senso analogo stabilisce: (…) 3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:<br />
a) ad essere informato sollecitamente e in modo Circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell&#8217;accusa a lui rivolta;<br />
b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;<br />
c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;<br />
d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l&#8217;interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d&#8217;ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;<br />
e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l&#8217;interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;<br />
f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, ad caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;<br />
g) a non essere costretto a deporre contro se stesso oda confessarsi colpevole. [8] Il disegno approvato al Senato n. 3619 (testo unificato), mentre gli altri progetti erano, rispettivamente, i numeri, S.3623, S.3630, S.3638 e S.3665; alla Camera, il testo unificato era il n. 5735 e gli altri progetti erano, il n. 5370,5359,5377,5443,5475,5696. [9] Ci si riferisca alla proposta presentata dai deputati Pecoraro Scanio e Matranga n. 5696 che prevedeva all’art. 1 di aggiungere, art. 25 dellaCostituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:<br />
&#8220;Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata sia informata, riservatamente e nel più breve tempo possibile, di ogni elemento delle accuse sollevate a suo carico e disponga delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. Con il consenso dell&#8217;imputato possono essere disposti riti alternativi o abbreviati&#8221;.[10] Alle opportune osservazioni dei senatori e deputati volte a sostituire alla parola “processo” mutuata dalla CEDU, la parola “procedimento” ai sensi del vigente codice di procedura penale (inerendo, il processo, alla fase successiva al rinvio al giudizio), è stato replicato, in senso tranquillizzante, che ispirandosi agli atti internazionali si sarebbe coperta  &#8211; a maggior ragione – la fase delle indagini preliminari. Ne uscì avvalorata, la ferma volontà, come sottolineato dallo stesso relatore, di non voler “rincorrere” le norme derivanti dalla legge ordinaria, essendo la Costituzione per definizione un atto di ampio respiro. In particolare tra i più critici circa l’uso della locuzione processo in luogo di quella di procedimento e di quella di indagato in luogo di quella di accusato, si rammentano i Senatori, Lisi e Gasperini,i quali erano mossi dalla necessità di assicurare la tutela massima alla persona nella fase più delicata, ossia proprio quando essa doveva conoscere riservatamente che era in corso un’indagine a proprio carico e non ad indagini terminate. La risposta del relatore, Sen. Pera è a tal fine chiarificatrice nel senso esposto nel testo, ragion per cui ne riportiamo la parte fondamentale. “Da ultimo intervengo nella disputa sulle parole &#8220;processo&#8221; e &#8220;procedimento&#8221; e sulle parole indagato&#8221;, &#8220;imputato&#8221; e &#8220;accusato&#8221;. Intanto, colleghi, il termine accusato lo recepiamo direttamente da un articolo della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo; é un termine che sicuramente ha una sua elasticità e ambiguità, e potrebbe certamente denotare e l&#8217;imputato e l&#8217;indagato: entrambi. Quella che apparentemente é un&#8217;ambiguità rappresenta invece, in questo caso, una ricchezza di significato, perchè niente vincola il significato di un termine costituzionale al significato da codice o da linguaggio ordinario che esso ha. La cesura tra indagato e imputato, e parallelamente quella tra procedimento e processo (di cui oggi si discute in dottrina), é di tipo convenzionale, ed esiste a partire dal codice del 1989. Se noi leghiamo il significato del termine costituzionale a quella distinzione rendiamo la Costituzione tributaria del codice di procedura, mentre é esattamente il contrario. Quando leggiamo &#8220;nel processo penale&#8221; o &#8220;l&#8217;indagato&#8221; non possiamo nè dobbiamo necessariamente ancorare il significato di tali espressioni a quello che esse hanno nel linguaggio ordinario, nel linguaggio giuridico ordinario. Pensate cosa sarebbe accaduto se questa norma fosse stata contenuta nella Costituzione del 1948: sarebbe stato chiaro che era il significato costituzionale che avrebbe dato, aggiunto o modificato il significato ordinario e non il contrario.<br />
Vorrei quindi mantenere questa ambiguità, perchè anche l&#8217;espressione &#8220;processo penale&#8221; non sta necessariamente ad indicare quella fase del procedimento che scatta oggi, con questo codice e con queste regole, a partire da un determinato momento”.  <br />
[11] Così Fois S.,<i><i> Il modello costituzionale del “giusto processo”</i></i>, Rass. Parlam., 2000, p. 584<br />
[12] Secondo la formulazione delle Convenzioni  internazionali<br />
[13] Così Fois S., cit. p.586<br />
[14] Ci si riferisce all’intervento del Sen. Bertoni dei Democratici di Sinistra (il quale, alla fine, voterà contro in dissenso rispetto al suo gruppo). “A mio giudizio, perció, non dovrebbe avere spazio nella legge suprema dello Stato, fatta per dettare i princípi di massima, che non puó quindi abbassarsi a prescrivere una norma di dettaglio a costo di irrigidirla nel tempo ed impedire cosí che si trovi nella legge ordinaria, cosí come si sta facendo al Senato ed alla Camera, una soluzione al problema, magari meno drastica ma non per questo meno rispettosa del diritto alla difesa”.<br />
(…). In terzo luogo, la norma, laddove elenca le garanzie dell&#8217;accusato, sembra &#8211; cosí almeno era scritto nei miei appunti, ma da quanto ha detto il senatore Pera debbo utilizzare un altro termine &#8211; si riferisca al procedimento e cioé all&#8217;intero arco procedurale ricompreso tra l&#8217;avvio delle indagini preliminari e la formazione del giudicato, con l&#8217;effetto che risulta sconvolto l&#8217;attuale regime normativo dell&#8217;indagine ed in particolare dell&#8217;informazione di garanzia. Per di piú, la previsione che l&#8217;accusato sia informato &#8220;riservatamente&#8221; rischia di essere intesa come una limitazione della libertà di informazione diretta a vietare la pubblicazione di notizie sui processi prima della conclusione delle indagini. Già adesso é cosí perchè l&#8217;informazione di garanzia é già riservata in sè e per sé”.  Al contrario, insiste sulla necessità che tali principio abbiamo rango costituzionale, proprio per giungere al loro pieno rispetto e per evitare che il legislatore ordinario, in futuro, non retroceda da questo livello di tutela, il Sen. Cortelloni. “Tutto ció vanificherebbe in concreto gli accordi e le convenzioni ed allora vi é la necessità &#8211; che deriva dall&#8217;importanza di questi princípi che sono fondamentali perchè attengono non soltanto all&#8217;esercizio della giurisdizione, ma anche alla possibilità concreta di esplicare il diritto alla difesa, quindi uno dei diritti che definirei fondamentali, tutelati costituzionalmente &#8211; che questi princípi abbiano rango costituzionale. A questo punto, allora, le norme relative non possono essere piú esplicate in modo generico, ma devono essere specificate maggiormente. Quella che si propone é una linea avanzata del diritto alla difesa, direi quasi una &#8220;linea del Piave&#8221; dalla quale non si puó assolutamente retrocedere; é una linea di difesa avanzata che noi dobbiamo costituzionalizzare”. Lo stesso senatore, stigmatizzava i processi svolti in piazza senza che nessuna tutela per la persona:  “quanti processi ad esempio vengono svolti in piazza proprio a causa della mancanza di un&#8217;informazione riservata dell&#8217;accusa, con una vanificazione in concreto della pronuncia giurisdizionale vera e propria e con un condizionamento dei magistrati che si occupano del processo?”  Dello stesso tenore è l’intervento del Sen Callegaro: l&#8217;informazione alla persona accusata deve essere riservata e data in maniera riservata, per evitare, come diceva prima il collega Gasperini, che ancora prima che vengano raggiunte le prove e che sia celebrato il processo venga condannata una persona che appare sulla stampa in quanto indagata di un determinato reato, per evitare le condanne anticipate, le condanne di popolo, per evitare che vengano tagliate teste davanti alle donne di Parigi che sferruzzavano la maglia di lana.<br />
É un elemento di grande civiltà e reputo importantissimo il completamento che avviene attraverso l&#8217;emendamento presentato dal relatore, cioé la riservatezza dell&#8217;avviso di reato che deve essere un avviso di garanzia e non una condanna anticipata.”<br />
[15] Sul punto vedasi, Saraceni L., <i><i>Voce “Informazione di garanzia”</i></i>, <i><i>Enc. Diritto</i></i>, aggiornamento, pp. 595 e ss.  e ss. e la bibliografia ivi riportata <br />
[16] Ci si riferisce a Saraceni L., <i><i>Voce “Informazione di garanzia”</i></i>, cit. p.696<br />
[17] Si veda sull’evoluzione dei rapporti tra Corte costituzionale e giudici ordinari, Romboli R., <i><i>Qualcosa di nuovo, anzi d’antico: la contesa sull’interpretazione conforme della legge</i></i>, in, sito, Associazione italiana dei costituzionalisti. [18] E’ noto che scindere la I dalla II parte era funzionale a Schmitt per avvalorare la propria tesi della Costituzione come decisione fondamentale e per annullare la portata dei diritti sociali collocati nella seconda parte del Testo. Ci si riferisce, a Luciani M, <i><i>La “Costituzione dei diritti” e la “Costituzione dei poteri”. Noterelle brevi su un modello interpretativo ricorrente</i></i>, inScritti in onore di Vezio Crisafulli, II, pp 502 e ss.  <br />
[19] Su tali profili, Luciani M., cit. pp. 502 – 508.<br />
[20] Ancora Luciani M., ult. cit. p.508, e nota n. 44. </p>
<p align=right>(pubblicato il 30.10.2007)</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riservatezza-nelle-indagini-e-primazia-della-costituzione/">Riservatezza nelle indagini e primazia della Costituzione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
