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	<title>Luigi Marino Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Luigi Marino Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso giurisdizionale amministrativo, tra slanci interpretativi e ostacoli normativi (a proposito di T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 13 gennaio 2015, n. 396 e di T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 4 febbraio 2015, n.183)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-notifica-a-mezzo-posta-elettronica-certificata-del-ricorso-giurisdizionale-amministrativo-tra-slanci-interpretativi-e-ostacoli-normativi-a-proposito-di-t-a-r-lazio-roma-sez-iii-ter-13-gennai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 17:37:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-notifica-a-mezzo-posta-elettronica-certificata-del-ricorso-giurisdizionale-amministrativo-tra-slanci-interpretativi-e-ostacoli-normativi-a-proposito-di-t-a-r-lazio-roma-sez-iii-ter-13-gennai/">La notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso giurisdizionale amministrativo, tra slanci interpretativi e ostacoli normativi&lt;br&gt; (a proposito di &lt;a href=&quot;/ga/id/2015/1/21816/g&quot;&gt;T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 13 gennaio 2015, n. 396&lt;/a&gt; e di &lt;a href=&quot;/ga/id/2015/4/21963/g&quot;&gt;T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 4 febbraio 2015, n.183&lt;/a&gt;)</a></p>
<p>1.- Premessa. 2.- Ricognizione del quadro normativo in materia di notificazioni telematiche. 3.- L’orientamento negazionista e l’impedimento normativo: T.A.R. Lazio, Roma, sez.III ter, 13 gennaio 2015, n. 396. 4.- L’orientamento favorevole e l’utilizzo del regolamento relativo al processo civile telematico: T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez.II, 4 febbraio 2015, n.183 5.- Sanatoria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-notifica-a-mezzo-posta-elettronica-certificata-del-ricorso-giurisdizionale-amministrativo-tra-slanci-interpretativi-e-ostacoli-normativi-a-proposito-di-t-a-r-lazio-roma-sez-iii-ter-13-gennai/">La notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso giurisdizionale amministrativo, tra slanci interpretativi e ostacoli normativi&lt;br&gt; (a proposito di &lt;a href=&quot;/ga/id/2015/1/21816/g&quot;&gt;T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 13 gennaio 2015, n. 396&lt;/a&gt; e di &lt;a href=&quot;/ga/id/2015/4/21963/g&quot;&gt;T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 4 febbraio 2015, n.183&lt;/a&gt;)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-notifica-a-mezzo-posta-elettronica-certificata-del-ricorso-giurisdizionale-amministrativo-tra-slanci-interpretativi-e-ostacoli-normativi-a-proposito-di-t-a-r-lazio-roma-sez-iii-ter-13-gennai/">La notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso giurisdizionale amministrativo, tra slanci interpretativi e ostacoli normativi&lt;br&gt; (a proposito di &lt;a href=&quot;/ga/id/2015/1/21816/g&quot;&gt;T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 13 gennaio 2015, n. 396&lt;/a&gt; e di &lt;a href=&quot;/ga/id/2015/4/21963/g&quot;&gt;T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 4 febbraio 2015, n.183&lt;/a&gt;)</a></p>
<p align="justify"><i>1.- Premessa. 2.- Ricognizione del quadro normativo in materia di notificazioni telematiche. 3.- L’orientamento negazionista e l’impedimento normativo: T.A.R. Lazio, Roma, sez.III ter, 13 gennaio 2015, n. 396. 4.- L’orientamento favorevole e l’utilizzo del regolamento relativo al processo civile telematico: T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez.II, 4 febbraio 2015, n.183 5.- Sanatoria della notifica in caso di costituzione degli intimati e inconvenienti operativi in assenza di regolamentazione tecnica. 6.- Brevi conclusioni.<br />
</i><b><br />
1.- Premessa.<br />
</b>E’ passato almeno un lustro da quando agli operatori del diritto è stato per la prima volta prospettato l’epico “transfer” del sistema processuale dal mondo cartaceo (<i>rectius</i>: analogico) all’universo telematico. Oggi che quell’annuncio inizia ad avere i suoi primi consistenti riscontri normativi e, fatto certo non secondario, ad incontrare anche i primi ostacoli dovuti ad una sistematica applicazione, trova spazio sempre maggiore il convincimento che il significativo traguardo raggiunto costituisca, allo stesso tempo, una sfida con la quale l’operatore (particolarmente quello che ha radicato la propria esperienza nel precedente sistema) sarà costretto costantemente a misurarsi.<br />
Tale consapevolezza trova poi conferma nel fatto che la temperie legislativa di ammodernamento non ha riguardato solo il processo civile e quello amministrativo, ma ha interessato trasversalmente l’intero sistema processuale, ricomprendendo, ad esempio, il processo tributario e quello contabile[1], la cui trasposizione in telematico sembrerebbe dimostrare la serietà e la “radicalità” delle intenzioni del legislatore, forse meno la loro utilità.<br />
Pur essendo questa, apparentemente, l’intenzione finale del <i>conditor legum</i>, in effetti il maggiore impegno da questi profuso rimane oggi circoscritto ancora al processo civile, legato &#8211; come noto &#8211; alla perenne sfida alla semplificazione e alla deflazione del contenzioso ed, in misura inferiore ma oggi sempre crescente, anche al processo amministrativo.<br />
Dinanzi a tali premesse e pur in considerazione dei grandi stravolgimenti che hanno interessato i metodi operativi di entrambi i riti, la realtà con la quale si è costretti a confrontarsi è tuttavia caratterizzata da un processo civile telematico che, tra frazionamento dei tempi di entrata in vigore[2] e regolamenti attuativi[3] e di funzionamento, inizia a muovere i suoi primi timorosi passi ed un processo amministrativo che purtroppo trova, già ai blocchi di partenza, ostacoli impensati.<br />
Tutto ciò per certi versi ha del paradossale ove si consideri che la giustizia amministrativa, antesignana della “dematerializzazione” degli atti processuali, avrebbe dovuto superare senza particolare difficoltà l’esame della “trasposizione” in telematico, se non altro grazie alla propria normativa processuale, al momento indiscutibilmente la più giovane, che già dal momento dell’entrata in vigore del codice del 2010 impone il deposito degli atti in formato digitale, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata oppure già al momento del deposito cartaceo[4].<br />
Ma, pur a voler tralasciare tale considerazione, la dimostrazione di quanto il rito amministrativo fosse per sua natura aperto al mondo telematico risiede nella possibilità della notifica dell’atto introduttivo mediante posta elettronica certificata, teoricamente consentita dalla dotazione di tutte le pubbliche amministrazioni di un indirizzo p.e.c. facilmente identificabile[5].<br />
Con ciò naturalmente non si può in alcun modo inferire né che la notifica telematica del ricorso costituisca, allo stato, l’unica concreta problematica del processo amministrativo digitale, né, tanto meno, che essa sia esente da ulteriori difficoltà attinenti al crinale applicativo (quale ad esempio la notifica a mezzo p.e.c. ai controinteressati[6] persone fisiche, che non hanno ancora obbligo di possedere un indirizzo p.e.c.), ma semplicemente affermare che, proprio in considerazione dell’esperienza pluriennale già maturata dagli operatori, tale passaggio avrebbe potuto essere certamente più rapido ed indolore di come in realtà non sia stato fino ad ora.<br />
Tuttavia, la vera difficoltà nella utilizzazione sistematica della notificazione telematica, che ne determina un più difficoltoso radicamento nell’applicazione quotidiana, è certamente costituita dall’assenza di una espressa disposizione di legge, che costringe la giurisprudenza amministrativa a dividersi sull’ammissibilità di tale modalità di notificazione, talora negandola in considerazione di un quadro normativo ancora oscuro, tal’altra, invece, ammettendola grazie ad un’applicazione estensiva delle regole operative del processo civile[7].<br />
<b><br />
2.- Ricognizione del quadro normativo in materia di notificazioni telematiche.<br />
</b>Al fine di meglio comprendere le conclusioni cui si è giunti, è bene attendere ad una sintetica[8] ricostruzione del quadro normativo in materia di notifica a mezzo p.e.c., pur nella consapevolezza di come quest’ultimo sia caratterizzato da una notevole disorganicità[9] che, se associata alla complessità connaturata all’informatica giuridica, rende quanto mai ostico l’approccio applicativo.<br />
Nel dettaglio, ad oggi, le norme di riferimento sono la L. 21 gennaio 1994 n. 53, il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.<br />
La versione primigenia della L. 53/1994 era stata a suo tempo introdotta per autorizzare i difensori muniti di procura alle liti a provvedere autonomamente alla notifica degli atti giudiziari, evitando così di doversi necessariamente rivolgere all’ufficiale giudiziario. Previa autorizzazione del consiglio dell’ordine di appartenenza, dunque, l’avvocato poteva (ed invero può ancora oggi) eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, servendosi sempre del servizio postale e avendo cura di annotare ogni singola notifica effettuata in un apposito registro.<br />
E’ evidente che la portata innovatrice della norma resistette fino a quando, avendo oramai pieno corso la posta elettronica certificata &#8211; il cui funzionamento era stato frattanto introdotto dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 82 &#8211; il legislatore non fu costretto ad apportare gli aggiornamenti che si rendevano via via necessari a causa del progressivo ingresso nella giustizia, ed in generale nell’Amministrazione, dello strumento telematico.<br />
Le anzidette modifiche avvenivano dapprima mediante l’art. 25, comma 3, lettera a), della L. 12 novembre 2011, n. 183 il quale equiparava al sistema delle notifiche in proprio quelle eseguite a mezzo di p.e.c.[10] e, appena un anno dopo, con il c.d. decreto sviluppo (D.L. 179/2012).<br />
Tale ultima normativa, modificata prima ad opera della legge di conversione e successivamente dalla legge di stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228), forniva, per quel che qui interessa, le indicazioni per la notifica telematica, prevedendo che il difensore, una volta predisposti l’atto giudiziario e la relata di notifica su documenti informatici separati, li spedisse all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, rinvenendolo dai pubblici elenchi.<br />
Il sistema così delineato, gravido di importanti novità che necessitavano di essere fatte proprie dagli operatori e di divenire gradualmente di uso comune, era però oggetto di un’ulteriore e considerevole sistemazione operata con D.L. 24 giugno 2014, n. 90.<br />
La recente corposa normativa di riassetto, contenente tra l’altro il <i>switch on</i> del processo civile telematico, dedica un certo spazio proprio al processo amministrativo, del quale, infatti, ha preannunciato la trasposizione nel mondo “digitale”[11] mediante l’emanazione di un D.P.C.M. (previsto dall’art. 13 dell’all. 2 c.p.a., ma allo stato ancora non intervenuto) finalizzato ad introdurre un <i>corpus</i> di regole eminentemente operative necessarie per il concreto utilizzo.<br />
Sempre in tema di processo amministrativo, la norma ha previsto una sorta di sanzione pecuniaria applicabile dal giudice in presenza di ricorsi palesemente infondati, ed ha espressamente esteso, infine, alcune disposizioni concernenti le comunicazioni di cancelleria per via telematica al processo amministrativo.<br />
Questa estensione è operata dall’art. 42 della legge, il cui scarno contenuto è utile di seguito riportare: “<i>All’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 17 e’ aggiunto, in fine, il seguente: « 17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo</i>».”<br />
Partitamente, il comma 4 ha disposto che le comunicazioni di cancelleria devono effettuarsi solo per via telematica all’indirizzo di posta elettronica risultante dai pubblici elenchi; il comma 6 ha previsto che le comunicazioni e notificazioni ai soggetti che devono avere un recapito di posta elettronica certificata, ma che non hanno ottemperato al suddetto obbligo, sono eseguite mediante deposito in cancelleria; il comma 7 ha esteso tale procedura anche ai casi in cui la parte siede in giudizio personalmente o quando è l’amministrazione a stare in giudizio per il tramite di un proprio funzionario; il comma 8 ha richiamato l’applicabilità delle tradizionali forme di notifica e comunicazione previste dal codice di procedura civile quando non è possibile procedere alla notifica o comunicazione tramite posta elettronica certificata; il comma 12 ha imposto alle pubbliche amministrazioni di comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo di posta certificata utile alla ricezione delle comunicazioni e notificazioni, e il comma 13, infine, ha esteso l’applicabilità dei commi 6 e 8 all’ipotesi in cui tale comunicazione non sia avvenuta.<br />
L’intervento addittivo rende, a ben vedere, il D.L. 90/2014 null’altro che un naturale prolungamento del decreto del 2012, al quale vengono aggiunte sempre nuove tessere che conferiscono al complesso mosaico del processo telematico un’identità più definita e servono a coltivare l’ambizione di avviare la trasposizione in telematico anche nelle giurisdizioni diverse da quella civile.<br />
Il lineare percorso normativo subisce però una variazione di rilievo con l’articolo 46, comma 2, del D.L. 90/2014, che recita: “<i>all’articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.»</i>”.<br />
A seguito della modifica, dunque, l’art. 16 <i>quater</i> del decreto del 2012, al primo comma continua a fornire tutte le indicazioni per la notifica telematica, al secondo conferma l’intervento di un decreto del Ministero della Giustizia di adeguamento, al terzo fissa il <i>dies a quo</i> di entrata in vigore delle disposizioni in materia di notifica telematica e, infine, al comma 3-<i>bis</i> (introdotto nel 2014), dispone l’esclusione della giustizia amministrativa dalle previsioni del comma 2 e del comma 3.<br />
Orbene, da un lato, l’esclusione operata con riferimento al comma 2 è condivisibile in considerazione dell’assenza di potestà regolamentare del Ministero della Giustizia con riferimento al processo amministrativo; dall’altro, risulta certamente meno agevole comprendere la portata dell’esclusione dal comma 3, in quanto essa finisce per rendere problematica l’applicabilità stessa della notifica telematica al processo amministrativo.<br />
L’intera materia è stata naturalmente oggetto di esame nelle pronunce dei giudici amministrativi che hanno vagliato la praticabilità della notifica telematica e che costituiscono, nel buio normativo, la stella polare dell’operatore.<br />
<b><br />
3.- L’orientamento negazionista e l’impedimento normativo: T.A.R. Lazio, Roma, sez. III <i>ter</i>, 13 gennaio 2015, n. 396.<br />
</b>Il primo concreto orientamento della giurisprudenza in materia di notifica telematica prende la mosse dalla tesi a più riprese fatta propria dal T.A.R. per il Lazio, inaugurata in un decreto presidenziale della fine del 2013[12] e successivamente ribadita nella recente sentenza 13 gennaio 2015, n. 396[13].<br />
Particolarmente nella seconda pronuncia è racchiuso il principio in base al quale nel giudizio amministrativo, fatta eccezione per il caso in cui il Presidente del Tribunale l’abbia autorizzata dopo aver previamente accertato la sussistenza di circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità[14], non possa considerarsi ancora operante la notifica dell’atto introduttivo con modalità telematiche.<br />
La conclusione è suffragata sostanzialmente da tre ordini di ragioni.<br />
Il disposto dell’art. 16 <i>quater</i>, comma 3 <i>bis</i>, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 esclude testualmente l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni concernenti i meccanismi di notificazione telematica del processo civile; mancano regole tecniche per provare l’avvenuta notificazione telematica e produrla in giudizio, ai fini dell’effettiva conoscenza del destinatario; infine, il legislatore estende al giudizio amministrativo in modo esplicito soltanto la possibilità di effettuare a mezzo p.e.c. le comunicazioni di segreteria e non anche gli atti di parte, in quanto, ancora una volta, non si rinvengono regole tecniche per l’attestazione di conformità della copia per immagine su supporto analogico al documento nativo analogico.<br />
Tale ultima indicazione del T.A.R. centrale poggia sul rilievo che la notifica telematica del ricorso, per sua stessa natura, pone problematiche tecnico-giuridiche diverse e certamente più rilevanti rispetto alle comunicazioni di segreteria, nelle quali i destinatari sono, nella quasi totalità dei casi, i difensori delle parti costituite in giudizio.<br />
In definitiva, dunque, in base alla sentenza annotata, la notifica a mezzo p.e.c. non può oggi assurgere a regola di generale applicazione e di valenza pari alla tradizionale notifica tramite ufficiale giudiziario ma, a causa dell’attuale assetto della normativa, continua ad essere relegata a mera eccezione.<br />
<b><br />
4.- L’orientamento favorevole e l’utilizzo del regolamento relativo al processo civile telematico: T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 4 febbraio 2015, n. 183.<br />
</b>Il panorama pretorio nel quale si colloca la decisione appena richiamata non appare totalmente univoco poiché si affaccia una nuova, quanto coraggiosa prospettazione, inaugurata dal Tribunale Amministrativo per Calabria e seguita da altre coeve pronunce di primo grado[15].<br />
Patrocinando un orientamento decisamente diverso rispetto all’approccio negazionista, il T.A.R. calabrese non solo ritiene ammissibile la notifica del ricorso introduttivo del giudizio amministrativo per il tramite della posta elettronica certificata, ma asseconda anche la trasformazione del documento nativo telematico in documento analogico mediante l’attestazione di conformità di quest’ultimo all’atto informatico originale dal quale era stato estratto.<br />
Ebbene, a prescindere dalla problematica inerente all’attestazione di conformità del documento cartaceo alla copia digitale, che merita separata trattazione[16], il Tribunale ritiene ammissibile la notifica telematica come operazione processuale e considera corretta la procedura di asseverazione dei messaggi di posta certificata muovendo da due diverse premesse: da una parte, l’assenza di un’esplicita esclusione normativa delle notificazioni telematiche nel processo amministrativo e, dall’altra, il non significativo impatto dell’esclusione prevista dal comma <i>3 bis</i> dell’art.16 <i>quater</i> D.L. 179/2012 sulla procedura di notifica telematica, le cui regole sono comunque <i>aliunde</i> rinvenibili.<br />
La prospettazione, pur non essendo dotata di un’esemplare parabola motivazionale, può essere apprezzata nella finalità di adeguamento ai grandi cambiamenti (ed agli indubbi vantaggi) derivanti dai moderni strumenti telematici e per il rilievo che l’esclusione imposta dal legislatore (con il già menzionato comma 3 <i>bis</i> dell’art. 16 <i>quater</i>) costituisce una ingiusta battuta d’arresto per un sistema processuale, quello amministrativo, che, a differenza degli altri, era stato da poco rimodellato ed in tal guisa proiettato verso la telematizzazione.<br />
Tuttavia, la decisione sconta la non facile superabilità di un dettato normativo che, allo stato, è tale da non lasciare alcuno spazio all’operatività della notifica telematica del ricorso.<br />
Sembra infatti troppo semplicistico affermare, come fa il giudice calabrese, che “<i>se il legislatore avesse voluto sancire l’inapplicabilità al processo amministrativo, avrebbe potuto stabilirlo chiaramente</i>”, atteso che l’intervento del legislatore mediante il comma 3 <i>bis</i> cit. non ha l’intenzione di stabilire in via assoluta l’inapplicabilità della notifica telematica al processo amministrativo[17], ma semplicemente di postergare l’utilizzo della notifica telematica al momento in cui, definite le regole tecniche con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 38 D.L. 90/2014, l’intero processo amministrativo digitale avrà una più completa regolamentazione[18].<br />
Siffatta lettura conferirebbe peraltro la giusta valenza anche all’ormai famigerato comma 3 <i>bis</i>, che, nell’escludere l’applicazione al processo amministrativo del comma 3 dell’art. 16 <i>quater</i> del D.L. 179/2012 (cioè l’entrata in vigore delle disposizioni per la notifica telematica), serve proprio ad impedire la notificazione telematica degli atti di parte e la sua applicazione al processo amministrativo digitale prima dell’entrata in vigore delle regole tecnico-operative.<br />
Questo profilo, anche se non sembra sfuggire al T.A.R. Catanzaro, assume rilevanza recessiva, in quanto è sacrificato sull’altare dell’esistenza di ampia regolamentazione delle notifiche telematiche in altri e precedenti interventi legislativi (ritenuti applicabili anche al processo amministrativo).<br />
<b><br />
5.- Sanatoria della notifica in caso di costituzione degli intimati ed inconvenienti operativi in assenza di regolamentazione tecnica.<br />
</b>Il florido dibattito sull’ammissibilità della notifica telematica del ricorso richiama all’attenzione anche ulteriori questioni ad essa collaterali, la cui soluzione inevitabilmente risente delle incertezze che caratterizzano il tema principale.<br />
In proposito assume particolare rilievo la disputa intorno alla idoneità della costituzione in giudizio delle parti intimate a sanare la notifica effettuata tramite lo strumento informatico, qualora essa dovesse ritenersi invalida in considerazione degli espressi divieti normativi.<br />
Ci si chiede se la notifica coraggiosamente (o temerariamente) effettuata dal difensore a mezzo p.e.c., nonostante le incertezze dell’attuale quadro normativo, possa essere comunque ritenuta valida ove ad essa sia seguita la costituzione in giudizio delle parti resistenti.<br />
Naturalmente, non si può qui affrontare <i>funditus</i> tale tema, che meriterebbe più estese trattazioni, ma, in una logica di contiguità tra argomenti e comunque in un’ottica sistemica, è utile coglierne alcuni aspetti essenziali.<br />
La risposta al quesito presuppone anzitutto la ben nota distinzione, patrocinata dalla Corte di Cassazione, tra inesistenza e nullità[19], laddove per inesistenza giuridica si intende la notificazione effettuata in assenza di una previsione normativa, tale, cioè, da non consentirne l’assunzione nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge, mentre la nullità consegue all’esecuzione della notifica in un luogo diverso o con consegna della copia a persona diversa da quella stabilita dalla legge[20].<br />
Il regime cui sono sottoposte le notifiche inesistenti è ovviamente del tutto diverso rispetto a quello proprio delle notifiche nulle, poiché solo queste ultime potranno essere sanate da un qualsiasi evento che attesti il raggiungimento dello scopo, ossia la piena conoscenza in capo al destinatario dell’atto a lui destinato.<br />
Viceversa, nel caso di notifica inesistente, persino la costituzione in giudizio della parte resistente non produce alcun effetto e la sanatoria è aprioristicamente esclusa.<br />
Nel caso in esame ed in considerazione della condivisibile opzione ermeneutica adottata dalla sentenza del T.A.R. Lazio che già si è esaminata, la notifica a mezzo p.e.c. del ricorso giurisdizionale amministrativo non solo non possiede ancora una normativa tecnica di dettaglio che ne disciplini l’esatto funzionamento, ma è anche preclusa dal comma 3 <i>bis</i> dell’art. 16 <i>quater</i> D.L. 179/2012, che, dal canto suo, ne esclude espressamente l’applicabilità al processo amministrativo.<br />
Ne consegue che la notifica telematica del ricorso, applicando la bipartizione utilizzata dal prevalente orientamento giurisprudenziale, dovrà essere considerata giuridicamente inesistente e, dunque, nient’affatto sanabile neppure dalla costituzione in giudizio della parte intimata.<br />
Tuttavia, a diverse conclusioni sembra giungere la giurisprudenza amministrativa più recente[21], qualificando senza particolari approfondimenti come nullità il vizio che inficia la notifica eseguita telematicamente ed attribuendo efficacia sanante alla costituzione in giudizio dei resistenti[22].<br />
A tal proposito, assume particolare rilievo il recente orientamento del Consiglio di Stato[23], che, dopo aver ripercorso il contrasto giurisprudenziale culminato nella nota decisione n. 52 del 1980 dell’Adunanza Plenaria, ritiene che la problematica vada oggi affrontata sulla scorta dell’art. 44, comma 3, c.p.a. e che, dunque, la costituzione dell’intimato sia idonea a sanare la nullità della notificazione del ricorso, ma, a differenza del processo civile, con efficacia <i>ex nunc</i>, ossia con salvezza delle eventuali decadenze già maturate in danno del notificante prima della costituzione in giudizio del destinatario della notifica, ivi compresa la scadenza del termine di impugnazione.<br />
La conclusione raggiunta invece dai giudici calabresi, della quale pure si è detto, implica rilevanti problematiche anche in relazione al deposito in segreteria del ricorso notificato a mezzo p.e.c., specie se, come si auspica, anche questo adempimento può essere assolto telematicamente.<br />
Vero è, per un verso, che l’utilizzo dei moderni <i>software</i> gestionali rende, o renderà, a breve agevole anche il deposito telematico degli atti introduttivi tramite procedure e sistemi di identificazione dell’atto notificato mediante riconoscimento della marcatura temporale e del c.d. codice <i>hash</i>[24], già in fase di sperimentazione nel processo civile, che permetteranno di evitare radicalmente la formazione del documento cartaceo.<br />
Ma, per altro verso, ribadendo l’assenza di specifiche regole tecniche già nella propedeutica materia della notifica telematica, è ovvio che anche la fase successiva di deposito informatico è ancora tutta da costruire e sperimentare. <b></p>
<p>6.- Brevi conclusioni.<br />
</b>In conclusione, dunque, a ben vedere, l’atteggiamento attendista dal legislatore riguardo alla notifica telematica dell’atto introduttivo del processo amministrativo trova giustificazione nell’attuale (e momentanea!) assenza di regolamenti che ne disciplinino il funzionamento, esattamente come già avviene nel processo civile telematico e, in qualche modo anche per quelli contabile e tributario[25].<br />
In sostanza, la notificazione telematica del ricorso giurisdizionale amministrativo sarebbe praticabile solo all’esito di un’applicazione analogica delle disposizioni regolamentari attinenti alla notifica telematica nel processo civile. In altri termini, mediante una sorta di prestito di una normativa di dettaglio al fine di consentire un più rapido avvio della notifica via p.e.c. in altro settore del diritto processuale.<br />
Questo scenario, che non convince la giurisprudenza[26], si porrebbe in deciso contrasto con la più volte rammentata volontà del legislatore di regolare il funzionamento del processo amministrativo digitale con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la cui emanazione nel breve tempo è fortemente auspicabile.</p>
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<p>[1] L’informatizzazione dei processi tributario e contabile è stato avviata rispettivamente dagli artt. 43 e 49 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114. Tuttavia, già l’art. 39, comma 8, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111 aveva affermato che nel processo tributario le comunicazioni di segreteria potevano avvenire a mezzo p.e.c.<br />
[2] Per quanto concerne il rito ordinario, l’art. 44 del già citato D.L. 24 giugno 2014, n. 90 conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto l’entrata in vigore del processo civile telematico a decorrere dal 30 giugno 2014 con l’obbligo del deposito telematico per i soli atti endoprocessuali relativi ai procedimenti dinanzi al tribunale civile instaurati dopo tale data, mentre per gli atti dei procedimenti instaurati precedentemente, l’obbligo decorreva dal 31 dicembre 2014. Per i procedimenti dinanzi alla Corte di Appello, contenziosi e di volontaria giurisdizione, l’entrata in vigore del deposito telematico degli atti endoprocessuali è fissata per il 30 giugno 2015.<br />
Successivamente, l’art. 18 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto la telematizzazione delle procedure di espropriazione forzata a partire dal 31 marzo 2015.<br />
[3] Tra i più importanti si rammentano: D.P.C.M. 13 novembre 2014, Circolare Ministero della Giustizia 28 ottobre 2014.<br />
[4] Si allude all’art. 136, comma 2, c.p.a.<br />
[5] L’obbligo per le amministrazioni pubbliche di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata sorge già con l’entrata in vigore del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell’amministrazione digitale (CAD).<br />
[6] Tale difficoltà è stata già posta in rilievo con riferimento alla notifica per pubblici proclami da FARRELLI G., <i>La nuova frontiera del processo amministrativo telematico: la notifica per pubblici proclami</i>, in <i>www.giustamm.it</i>.<br />
[7] D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.<br />
[8] La ricostruzione del quadro normativo in materia di notifica a mezzo p.e.c. è presente in diversi saggi. Molto dettagliata è quella di LA GRECA M., <i>Sulla controversa applicabilità delle notifiche a mezzo p.e.c. nel processo amministrativo. Commento alla sentenza del Tar per il Lazio, sezione III ter, n. 396 del 13 gennaio 2015 (anche in relazione al precedente decreto Presidenziale dello stesso Tar per il Lazio, sezione III bis, n. 23921 del 12 novembre 2013)</i>, in <i>www.giustamm.it</i>.<br />
[9] Sulla disorganicità del quadro normativo in materia di comunicazioni processuali per via telematica prima ancora che di notifica telematica, si era già espressa Cons. St., Ad. Pl., ord. 10 dicembre 2014, n. 33, rilevando che &lt;&lt;<i>dalla rassegna delle norme dedicate a regolare le comunicazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e professionisti che si sono succedute dal 2005 a oggi si ricava, tuttavia, l’impressione di un quadro legislativo frammentato e incoerente e, come tale, privo di quel coordinamento sistematico e di quella chiarezza lessicale che assicurerebbero parametri affidabili di identificazione del precetto di riferimento</i>&gt;&gt;.<br />
[10] In materia di equiparazione tra notifica in proprio e notifica a mezzo p.e.c., sono stati da più parti sollevati dubbi circa la necessità per il difensore di ottenere l’autorizzazione del Consiglio dell’ordine di appartenenza anche per procedere alle notifiche a mezzo p.e.c., ciò proprio sul presupposto della equiparazione a quelle cartacee a mezzo posta (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 21 maggio 2013 n. 476). Il dubbio è stato definitivamente sciolto dall’art. 46 del D.L. 90/2014 dal quale si desume che per le notifiche a mezzo p.e.c. l’autorizzazione non è necessaria (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 10 aprile 2015 n. 514, che per tali ragioni ha modificato il proprio precedente orientamento).<br />
Di avviso contrario ancora oggi<br />
In precedenza, il problema era stato sollevato anche con riferimento alla tenuta del registro cronologico, anch’essa esclusa per le notifiche via p.e.c. dall’art. 16-quater, comma 1, lettera h), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall’art. 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228: sull’argomento, APERIO BELLA F., <i>Sulla ritualità o meno della notifica effettuata a mezzo PEC in assenza dell’indicazione del numero di registro cronologico e sugli elementi necessari per consentire la verifica del buon fine della notifica</i>, in <i>Foro amm.–TAR</i>, 2013, 89.<br />
[11] Da qui il nome di processo amministrativo digitale – PAD e non “telematico” come invece è stato per il processo civile.<br />
[12] T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, decr. pres. 12 novembre 2013 n. 23921 nel quale il T.A.R. centrale accoglie un’istanza presentata ai sensi dell’art. 41, comma 4 c.p.a. con la quale, stante l’imponente numero di controinteressati da evocare in giudizio, era stata richiesta la notifica per pubblici proclami del ricorso. Per una attenta analisi della pronuncia si rinvia a NAPOLITANO A., <i>Notifica a mezzo P.E.C. nel giudizio amministrativo. Nota al Decreto Presidenziale del TAR Lazio, Roma, Sez. Terza Bis, n. 23921 del 12.11.2013</i>, ivi, che ripercorre tra l’altro l’evoluzione normativa relativa alla facoltà per gli avvocati di effettuare notificazioni in proprio, in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.<br />
[13] LA GRECA M., <i>Sulla controversa applicabilità delle notifiche a mezzo p.e.c. nel processo amministrativo</i>, cit., nonché SPATOCCO M., <i>Il tortuoso cammino delle notifiche via p.e.c. nel processo amministrativo</i>, in <i>www.giustamm.it</i>.<br />
[14] CARINGELLA F., PROTTO M., <i>Codice del nuovo processo amministrativo</i>, Roma 2012, 533, in cui condivisibilmente si riporta la dizione contenuta dell’art. 151 c.p.c. espressamente richiamato dall’art. 52, comma 2, del codice del processo amministrativo.<br />
[15] Alla tesi dell’ammissibilità della notifica del ricorso giurisdizionale a mezzo p.e.c. aderiscono, da ultimo, T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 3 febbraio 2015, n. 49, nonché T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 6 febbraio 2015, n. 923, che giunge ad ammettere l’utilizzo della notifica via p.e.c. mediante un fugace, e non adeguatamente motivato, richiamo all’art. 1 L.53/1994. Una sorta di adesione alla notifica a mezzo p.e.c. si può rinvenire anche in T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I., 4 aprile 2014, n. 673, che aderisce in linea di principio alla notifica telematica, ma dichiara comunque inammissibile il ricorso per non avere il ricorrente adeguatamente dimostrato quale sia il documento consegnato e se esso costituisca la copia informatica del ricorso depositato. Allo stesso modo, anche T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 3 aprile 2013, n. 1756, che, pur lasciando intendere il proprio assenso di massima alla notifica a mezzo p.e.c., dichiara inammissibile il ricorso perché notificato con modalità telematiche dall’amministratore delegato di una società il quale, non risultando iscritto nell’albo degli avvocati, non è destinatario delle norme di favore per le notificazioni in proprio (ivi comprese quelle telematiche).<br />
[16] L’attestazione di conformità del documento cartaceo a quello digitale ricopre invero il ruolo di consentire alla notifica effettuata telematicamente di accedere nel fascicolo cartaceo pur sempre, anche se in misura ridotta, presente negli uffici giudiziari.<br />
[17] Operazione che, peraltro, avrebbe del paradossale in quanto contrastante con il passaggio, già in atto, al telematico dell’intera procedura.<br />
[18] Dello stesso avviso anche PISANO I.S.I., <i>Il nuovo diritto processuale amministrativo</i>, a cura di Cirillo G.P., Padova 2014, pag. 1354.<br />
[19] Categorie individuate in ambito civilistico ma astrattamente estensibili anche al processo amministrativo in forza dell’art. 39 c.p.a. in ordine al quale si rimanda a APICELLA E.A., <i>Il codice del processo amministrativo</i>, a cura di QUARANTA A. e LOPILATO V., Giuffrè Milano 2011, 359 e ss.<br />
[20] Sulla distinzione tra inesistenza e nullità della notifica, ex plurimis, Cass., 25 gennaio 2011, n. 1750 e, mentre nella giurisprudenza amministrativa, di recente, Cons. St., sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6008, in cui la categoria della inesistenza non sembra del tutto coincidente con quella individuata dalla Suprema Corte ed è qualificata come totale mancanza della notifica ovvero, come notifica effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea.<br />
[21] T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 14 maggio 2015, n. 1004; T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. III, 30 marzo 2015, n. 369, nonché T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 12 febbraio 2015, n. 78.<br />
[22] Dello stesso avviso anche DELIA S., <i>Notifiche a mezzo pec degli Avvocati: (forse) tanto rumore per nulla (nota a Tar Lazio – Roma, Sez. III ter, 13 gennaio 2015, n. 396)</i>, in www.lexitalia.it.<br />
[23] Cons. St., Sez. VI, 21 gennaio 2015, n. 219.<br />
[24] La funzione <i>hash</i> è una funzione non iniettiva (e quindi non invertibile) che si ottiene mediante un algoritmo, è costituita da una sequenza alfanumerica che serve ad identificare un determinato <i>file</i>.<br />
[25] PISANO I.S.I., <i>Il processo amministrativo digitale o “al lupo! al lupo”,</i> in <i>www.federalismi.it</i>, in cui, oltre ad una disamina dell’art. 136, comma 2 <i>bis</i>, c.p.a. in materia di sottoscrizione digitale degli atti del processo, vi è anche l’annuncio della prossima partenza del processo amministrativo digitale.<br />
[26] T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. III, 30 marzo 2015, n. 369 cit. in cui viene esclusa l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni relative alla notificazione per via telematica nel processo civile e ciò anche in mancanza di un regolamento che detti le relative regole tecniche per il processo amministrativo, analogamente a quanto ha fatto per il processo civile e penale il D.M. 3 aprile 2013, n. 48.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 3.6.2015)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-notifica-a-mezzo-posta-elettronica-certificata-del-ricorso-giurisdizionale-amministrativo-tra-slanci-interpretativi-e-ostacoli-normativi-a-proposito-di-t-a-r-lazio-roma-sez-iii-ter-13-gennai/">La notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso giurisdizionale amministrativo, tra slanci interpretativi e ostacoli normativi&lt;br&gt; (a proposito di &lt;a href=&quot;/ga/id/2015/1/21816/g&quot;&gt;T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 13 gennaio 2015, n. 396&lt;/a&gt; e di &lt;a href=&quot;/ga/id/2015/4/21963/g&quot;&gt;T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 4 febbraio 2015, n.183&lt;/a&gt;)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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